All'articolo 16-bis, comma 2, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «dieci». All'articolo 24, comma 8, primo periodo, le parole: «quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «trenta minuti». All'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo i termini piu' brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non puo' eccedere i dieci minuti. Nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge ove per un Gruppo sia iscritto a parlare un solo deputato il limite di tempo per tale intervento e' aumentato a venti minuti.»; b) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il termine previsto dal comma 1 e' aumentato a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia e per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale.». All'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, redigente, nella discussione di risoluzioni, nell'esame di atti del Governo ai fini dell'espressione del parere parlamentare e in ogni altra sede nella quale le Commissioni esprimono la volonta' definitiva della Camera, oltre che nelle votazioni elettive di loro competenza, non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni nelle altre sedi e' sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.». All'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il presidente dispone l'appello.»; b) al comma 2, primo periodo, le parole: «un'ora» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di venti minuti». All'articolo 49, comma 5, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dieci». All'articolo 51, comma 1, dopo le parole: «la votazione nominale» sono aggiunte le seguenti: «, per le Commissioni limitatamente ai casi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 46,». All'articolo 54, comma 5, la parola: «stenografico» e' soppressa. All'articolo 83, comma 1, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dieci». L'articolo 85 e' sostituito dal seguente:
«Art. 85.
1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto di legge. 2. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o piu' disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare alla discussione di cui al comma 1. 3. Un deputato per ciascun Gruppo puo' intervenire nella discussione degli articoli per non piu' di dieci minuti. Il Presidente concede la parola a un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. Il termine e' di trenta minuti per i progetti di legge costituzionale e in materia elettorale. E' in facolta' del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine se la loro particolare importanza lo richieda. 4. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo e' consentita una dichiarazione di voto per non piu' di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralita' di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che piu' si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento piu' vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terra' conto dell'entita' delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresi' in facolta' del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.». All'articolo 85-bis sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; b) al comma 4, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5». All'articolo 86, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica altresi' agli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di competenze legislative di cui all'art. 117 della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla Commissione Affari costituzionali.». L'articolo 88 e' sostituito dal seguente:
«Art. 88.
1. Nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, ciascun deputato puo' presentare non piu' di un ordine del giorno formulato secondo principi di concisione, essenzialita' e chiarezza e recante istruzioni o impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente puo' eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un presidente di Gruppo. 2. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero puo' accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato puo' dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non piu' di otto minuti o con non piu' di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche subordinato ad una riformulazione accettata dal presentatore, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, favorevole o contrario. E' in ogni caso possibile per il Governo rimettersi all'Assemblea. E' esclusa in ogni caso la votazione per parti separate. 3. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.». All'articolo 109, comma 1, dopo le parole: «pervenute alla Camera» sono aggiunte le seguenti: «, anche in formato elettronico secondo le modalita' stabilite dalla Giunta per il Regolamento,». All'articolo 110, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motiva formulata secondo principi di concisione, essenzialita' e chiarezza, al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.». All'articolo 112, comma 1, le parole: «Qualora l'Assemblea lo consenta,» sono soppresse. All'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' abrogato; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La votazione di una mozione puo' farsi per parti separate se lo richiedano i presentatori, il Governo o un presidente di Gruppo e comunque vi consenta il primo firmatario.». All'articolo 118, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato puo' presentare, nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110, che e' votata al termine della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.». All'articolo 147, il comma 1 e' abrogato. Dopo l'articolo 153-quinquies e' aggiunto il seguente:
«Art. 153-sexies.
1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 16 ottobre 2024 entrano in vigore il 1° gennaio 2025.». Roma, 16 ottobre 2024
Il Presidente: Fontana
Note all'articolo unico:
NOTE
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alla deliberazione: Il testo degli articoli del Regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 16 ottobre 2024, sopra riportate, e' il seguente: «Art. 16-bis. - 1. Il Comitato per la legislazione e' composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni. 2. Il Comitato e' presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di dieci mesi ciascuno. 3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere e' espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo. 4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinche' esso esprima parere sulla qualita' dei testi, con riguardo alla loro omogeneita', alla semplicita', chiarezza e proprieta' della loro formulazione, nonche' all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere e' richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale e' riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento. 5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente e' stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o piu' membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere da' conto di esse e delle loro motivazioni. 6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4. 6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potesta' regolamentare del Governo o di altri soggetti materie gia' disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6. 7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessita', puo' convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.». «Art. 24. - 1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalita' e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo puo' trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi. 2. Il calendario e' predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera e' definitivo ed e' comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario e' predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e' destinata non piu' della meta' del tempo complessivamente disponibile. Il calendario cosi' formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario. 4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione. 5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario e' stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procedera' a votazioni. 6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purche' non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. 7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessita'. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonche' quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante e' riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto e' ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile piu' ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza. 8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, e' comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8. 10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori e' stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi e' determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza. 11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al Regolamento sono fissati dal Presidente. 12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione. 13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.». «Art. 39. - 1. Salvo i termini piu' brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non puo' eccedere i dieci minuti. Nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge ove per un Gruppo sia iscritto a parlare un solo deputato il limite di tempo per tale intervento e' aumentato a venti minuti. 2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola. 3. Il Presidente puo', a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene. 4. Nessun discorso puo' essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra. 5. Il termine previsto dal comma 1 e' aumentato a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia e per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale. E' in ogni caso in facolta' del Presidente della Camera di aumentare, per uno o piu' oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.». «Art. 46. - 1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, redigente, nella discussione di risoluzioni, nell'esame di atti del Governo ai fini dell'espressione del parere parlamentare e in ogni altra sede nella quale le Commissioni esprimono la volonta' definitiva della Camera, oltre che nelle votazioni elettive di loro competenza, non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni nelle altre sedi e' sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti. 2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio sono computati come presenti per fissare il numero legale. 3. Nelle votazioni per la cui validita' e' necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale. 4. La Presidenza non e' obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando cio' sia richiesto rispettivamente da quattordici o tre deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. 5. Non puo' essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, ne' in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento. 6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, cosi' come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.». «Art. 47. - 1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il presidente dispone l'appello. 2. Se l'Assemblea o la Commissione non e' in numero, il Presidente puo' rinviare la seduta di non meno di venti minuti, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che e' stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia gia' deliberato di tenere seduta in quella data. 3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 2.». «Art. 49. - 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonche', quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principi e sui diritti di liberta' di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresi' effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonche' sulle leggi elettorali. 1-bis. Non e' consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie. 1-ter. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone. 1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. 1-quinquies. Lo scrutinio segreto puo' essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, puo' essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto. 1-sexies. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento. 2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione nominale. 3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda. 4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresi' espressi mediante procedimenti elettronici. 5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne da' preavviso con almeno dieci minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso e' ridotto a cinque minuti. Il preavviso non e' ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.». «Art. 51. - 1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale, per le Commissioni limitatamente ai casi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 46, o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto. 2. La votazione nominale puo' essere richiesta in Assemblea da quattordici deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da tre deputati o da uno o piu' rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto puo' essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. 3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.». «Art. 54. - 1. La votazione nominale puo' aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi. 2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea. 3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del si' e del no. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti. 4. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale. 5. L'elenco dei deputati votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto della seduta.». «Art. 83. - 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non piu' di dieci minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonche' alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo puo' rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non piu' di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. 2. Quando quattordici deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea. 3. I relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione. 4. (Abrogato). 5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo puo' essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonche' il numero delle sedute necessarie e le loro date.». «Art. 85. - 1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto di legge. 2. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o piu' disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare alla discussione di cui al comma 1. 3. Un deputato per ciascun Gruppo puo' intervenire nella discussione degli articoli per non piu' di dieci minuti. Il Presidente concede la parola a un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. Il termine e' di trenta minuti per i progetti di legge costituzionale e in materia elettorale. E' in facolta' del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine se la loro particolare importanza lo richieda. 4. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo e' consentita una dichiarazione di voto per non piu' di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralita' di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che piu' si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento piu' vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terra' conto dell'entita' delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresi' in facolta' del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.». «Art. 85-bis - 1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 5 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso e' garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso. 2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 e' elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge. 3. Il Presidente puo' inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi. 4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.». «Art. 86. - 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avra' inizio la discussione degli articoli. 2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinche' siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio. 2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica altresi' agli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla Commissione Affari costituzionali. 3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunita', puo' convocare per tale esame la Commissione plenaria. 4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione. 4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate. 5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Venti deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza puo' presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. 5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per non piu' di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere. 6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo puo' rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non piu' di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. 7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; e' interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresi' facolta' di esprimersi i relatori di minoranza, per non piu' di cinque minuti ciascuno. 8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto proprio soltanto da quattordici deputati o da un presidente di Gruppo. 9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. 10. E' in facolta' del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea.». «Art. 88. - 1. Nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, ciascun deputato puo' presentare non piu' di un ordine del giorno formulato secondo principi di concisione, essenzialita' e chiarezza e recante istruzioni o impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente puo' eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un presidente di Gruppo. 2. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero puo' accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato puo' dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non piu' di otto minuti o con non piu' di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche subordinato ad una riformulazione accettata dal presentatore, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, favorevole o contrario. E' in ogni caso possibile per il Governo rimettersi all'Assemblea. E' esclusa in ogni caso la votazione per parti separate. 3. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.». «Art. 109. - 1. Le petizioni pervenute alla Camera, anche in formato elettronico secondo le modalita' stabilite dalla Giunta per il Regolamento, sono esaminate dalle Commissioni competenti. 2. L'esame in Commissione puo' concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alle necessita' esposte nella petizione ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno. 3. Quando sia presentata una mozione su una o piu' petizioni, il testo della petizione e' stampato e distribuito congiuntamente al testo della mozione relativa.». «Art. 110. - 1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motiva formulata secondo principi di concisione, essenzialita' e chiarezza, al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.». «Art. 112. - 1. Piu' mozioni relative ad argomenti identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola discussione. 2. In questo caso, se una o piu' mozioni siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo il proponente della mozione su cui si apre la discussione.». «Art. 114. - 1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da quattordici deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purche' la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta. 2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da quattordici deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. 3. Il Governo puo' presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione. 4. (Abrogato) 5. La votazione di una mozione puo' farsi per parti separate se lo richiedano i presentatori, il Governo o un presidente di Gruppo e comunque vi consenta il primo firmatario.». «Art. 118. - 1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato puo' presentare, nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110, che e' votata al termine della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.». «Art. 147. - 1. (Abrogato) 2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi e indagini, previa definizione dell'oggetto e delle finalita'. I risultati di tali studi e indagini sono stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.». «Art. 153-sexies. - 1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 16 ottobre 2024 entrano in vigore il 1° gennaio 2025.». |