Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2024 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERAZIONE 16 ottobre 2024
Modifiche al Regolamento della Camera dei deputati per la razionalizzazione di fasi e di tempi dei procedimenti e per l'aggiornamento del testo.


All'articolo 16-bis, comma 2, la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «dieci».
All'articolo 24, comma 8, primo periodo, le parole: «quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «trenta minuti».
All'articolo 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Salvo i termini piu' brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non puo' eccedere i dieci minuti. Nella discussione sulle linee generali di un progetto di legge ove per un Gruppo sia iscritto a parlare un solo deputato il limite di tempo per tale intervento e' aumentato a venti minuti.»;
b) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il termine previsto dal comma 1 e' aumentato a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia e per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale.».
All'articolo 46, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa, redigente, nella discussione di risoluzioni, nell'esame di atti del Governo ai fini dell'espressione del parere parlamentare e in ogni altra sede nella quale le Commissioni esprimono la volonta' definitiva della Camera, oltre che nelle votazioni elettive di loro competenza, non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni nelle altre sedi e' sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.».
All'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il presidente dispone l'appello.»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «un'ora» sono sostituite dalle seguenti: «non meno di venti minuti».
All'articolo 49, comma 5, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dieci».
All'articolo 51, comma 1, dopo le parole: «la votazione nominale» sono aggiunte le seguenti: «, per le Commissioni limitatamente ai casi di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 46,».
All'articolo 54, comma 5, la parola: «stenografico» e' soppressa.
All'articolo 83, comma 1, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «dieci».
L'articolo 85 e' sostituito dal seguente:

«Art. 85.

1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto di legge.
2. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o piu' disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare alla discussione di cui al comma 1.
3. Un deputato per ciascun Gruppo puo' intervenire nella discussione degli articoli per non piu' di dieci minuti. Il Presidente concede la parola a un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. Il termine e' di trenta minuti per i progetti di legge costituzionale e in materia elettorale. E' in facolta' del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine se la loro particolare importanza lo richieda.
4. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo e' consentita una dichiarazione di voto per non piu' di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi.
5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralita' di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che piu' si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento piu' vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terra' conto dell'entita' delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. E' altresi' in facolta' del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.».
All'articolo 85-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»;
b) al comma 4, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5».
All'articolo 86, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica altresi' agli emendamenti da valutare con riferimento al riparto di competenze legislative di cui all'art. 117 della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla Commissione Affari costituzionali.».
L'articolo 88 e' sostituito dal seguente:

«Art. 88.

1. Nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, ciascun deputato puo' presentare non piu' di un ordine del giorno formulato secondo principi di concisione, essenzialita' e chiarezza e recante istruzioni o impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente puo' eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un presidente di Gruppo.
2. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero puo' accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato puo' dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non piu' di otto minuti o con non piu' di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, anche subordinato ad una riformulazione accettata dal presentatore, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione e ne richieda la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, favorevole o contrario. E' in ogni caso possibile per il Governo rimettersi all'Assemblea. E' esclusa in ogni caso la votazione per parti separate.
3. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.».
All'articolo 109, comma 1, dopo le parole: «pervenute alla Camera» sono aggiunte le seguenti: «, anche in formato elettronico secondo le modalita' stabilite dalla Giunta per il Regolamento,».
All'articolo 110, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motiva formulata secondo principi di concisione, essenzialita' e chiarezza, al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.».
All'articolo 112, comma 1, le parole: «Qualora l'Assemblea lo consenta,» sono soppresse.
All'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' abrogato;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La votazione di una mozione puo' farsi per parti separate se lo richiedano i presentatori, il Governo o un presidente di Gruppo e comunque vi consenta il primo firmatario.».
All'articolo 118, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato puo' presentare, nel termine stabilito dal Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110, che e' votata al termine della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.».
All'articolo 147, il comma 1 e' abrogato.
Dopo l'articolo 153-quinquies e' aggiunto il seguente:

«Art. 153-sexies.

1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 16 ottobre 2024 entrano in vigore il 1° gennaio 2025.».
Roma, 16 ottobre 2024

Il Presidente: Fontana

Note all'articolo unico:

NOTE

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
modificate, delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota alla deliberazione:
Il testo degli articoli del Regolamento della Camera
dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni
approvate dall'Assemblea nella seduta del 16 ottobre 2024,
sopra riportate, e' il seguente:
«Art. 16-bis. - 1. Il Comitato per la legislazione e'
composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della
Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria
della maggioranza e delle opposizioni.
2. Il Comitato e' presieduto, a turno, da uno dei
suoi componenti, per la durata di dieci mesi ciascuno.
3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui
progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto
previsto dal comma 4. Il parere e' espresso entro i termini
indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno
della richiesta formulata dalla Commissione competente.
All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il
rappresentante del Governo.
4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto
dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato
i progetti di legge affinche' esso esprima parere sulla
qualita' dei testi, con riguardo alla loro omogeneita',
alla semplicita', chiarezza e proprieta' della loro
formulazione, nonche' all'efficacia di essi per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente. Il parere e' richiesto non prima della scelta del
testo adottato come base per il seguito dell'esame. La
richiesta deve essere presentata entro termini compatibili
con la programmazione dei lavori della Commissione e
dell'Assemblea relativamente al progetto di legge al quale
e' riferita, e non determina comunque modificazione al
calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione.
Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla
base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle
norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.
5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in
sede referente e' stampato e allegato alla relazione per
l'Assemblea. Su richiesta di uno o piu' membri del Comitato
che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere da'
conto di esse e delle loro motivazioni.
6. Qualora le Commissioni che procedono in sede
referente non intendano adeguare il testo del progetto di
legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato,
debbono indicarne le ragioni nella relazione per
l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede
legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le
disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.
6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere
proceduto alla scelta del testo adottato come base per il
seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione
dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2,
trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme
di delegazione legislativa o disposizioni volte a
trasferire alla potesta' regolamentare del Governo o di
altri soggetti materie gia' disciplinate con legge. Il
Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e
5 e con gli effetti di cui al comma 6.
7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la
necessita', puo' convocare congiuntamente il Comitato per
la legislazione e la Giunta per il Regolamento.».
«Art. 24. - 1. Stabilito il programma, il Presidente
convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per
definirne le modalita' e i tempi di applicazione mediante
l'adozione di un calendario per tre settimane. Il Governo,
informato della riunione, vi interviene con un proprio
rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai
presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro
ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle
date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del
giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun
Gruppo puo' trasmettere le proprie proposte al Governo, al
Presidente della Camera e agli altri Gruppi.
2. Il calendario e' predisposto sulla base delle
indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il
calendario approvato con il consenso dei presidenti di
Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente
pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera e'
definitivo ed e' comunicato all'Assemblea. Il Presidente
riserva comunque una quota del tempo disponibile agli
argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in
proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione
sono consentiti interventi di deputati per non piu' di due
minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun
Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese
in considerazione ai fini della formazione del successivo
calendario.
3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo
non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il
calendario e' predisposto dal Presidente. Il Presidente
inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di
opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto
degli argomenti da trattare ovvero del tempo
complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea
nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai
progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di
Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo
punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla
loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di
conversione dei decreti-legge e' destinata non piu' della
meta' del tempo complessivamente disponibile. Il calendario
cosi' formato diviene definitivo dopo la comunicazione
all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti
interventi di deputati per non piu' di due minuti ciascuno
e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per
svolgere osservazioni che potranno essere prese in
considerazione ai fini della formazione del successivo
calendario.
4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i
progetti di legge collegati alla manovra di finanza
pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il
disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi
dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti
nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori
dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo
delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto
dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo
precedente, dell'esame dei disegni di legge di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei
progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento
di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle
proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma
dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi
degli articoli 68 e 96 della Costituzione.
5. Il calendario approvato ai sensi dei commi
precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute
per la loro trattazione. Dopo la comunicazione
all'Assemblea, il calendario e' stampato e distribuito.
Sono in esso determinati i giorni destinati alle
discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procedera' a
votazioni.
6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte
di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un
presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura
prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni
sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel
calendario anche argomenti non compresi nel programma,
purche' non ne rendano impossibile l'esecuzione,
stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari
necessarie per la loro trattazione.
7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la
maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo
complessivamente disponibile per la discussione degli
argomenti iscritti nel calendario dei lavori
dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessita'. Essa,
detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del
Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonche' quelli per
lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle
operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire
fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra
in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i
quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per
le diverse fasi di esame. Il tempo restante e' riservato
agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a
titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della
discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto e'
ripartito fra le componenti politiche in esso costituite,
avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame
dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la
Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi
appartenenti alle opposizioni una quota del tempo
disponibile piu' ampia di quella attribuita ai Gruppi della
maggioranza.
8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del
comma 7, e' comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la
discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un
tempo complessivo non inferiore a trenta minuti. La
disposizione di cui al periodo precedente non si applica
all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista
dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per
la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il
Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai
commi 7 e 8.
10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il
tempo riservato agli interventi dei relatori e' stabilito
distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli
eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a
questi ultimi e' determinato in proporzione alla
consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque,
in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al
relatore per la maggioranza.
11. I termini per gli interventi svolti dai deputati
a titolo personale o per richiami al Regolamento sono
fissati dal Presidente.
12. Per le fasi successive alla discussione sulle
linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei
progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle
materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni
di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione
unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero
nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e
il progetto di legge sia iscritto in un successivo
calendario. Il Presidente della Camera dispone che la
disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne
sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per
i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale
rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti
previsti dalla prima parte della Costituzione.
13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti
sono computate in via tendenziale e con riferimento alle
previsioni formulate all'atto della predisposizione del
calendario.».
«Art. 39. - 1. Salvo i termini piu' brevi previsti
dal Regolamento, la durata degli interventi in una
discussione non puo' eccedere i dieci minuti. Nella
discussione sulle linee generali di un progetto di legge
ove per un Gruppo sia iscritto a parlare un solo deputato
il limite di tempo per tale intervento e' aumentato a venti
minuti.
2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato
due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
3. Il Presidente puo', a suo insindacabile giudizio,
interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte
alla questione, seguiti a discostarsene.
4. Nessun discorso puo' essere interrotto o rimandato
per la sua continuazione da una seduta all'altra.
5. Il termine previsto dal comma 1 e' aumentato a
trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di
sfiducia e per la discussione sulle linee generali dei
progetti di legge costituzionale e in materia elettorale.
E' in ogni caso in facolta' del Presidente della Camera di
aumentare, per uno o piu' oratori di ciascun Gruppo, i
termini previsti per la durata degli interventi, se la
particolare importanza degli argomenti in discussione lo
richieda.».
«Art. 46. - 1. Le deliberazioni dell'Assemblea e
delle Commissioni in sede legislativa, redigente, nella
discussione di risoluzioni, nell'esame di atti del Governo
ai fini dell'espressione del parere parlamentare e in ogni
altra sede nella quale le Commissioni esprimono la volonta'
definitiva della Camera, oltre che nelle votazioni elettive
di loro competenza, non sono valide se non e' presente la
maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle
Commissioni nelle altre sedi e' sufficiente la presenza di
un quarto dei loro componenti.
2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto
dalla Camera, fuori della sua sede, o, se membri del
Governo, per ragioni del loro ufficio sono computati come
presenti per fissare il numero legale.
3. Nelle votazioni per la cui validita' e' necessaria
la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i
quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano
dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero
legale.
4. La Presidenza non e' obbligata a verificare se
l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero
legale per deliberare, se non quando cio' sia richiesto
rispettivamente da quattordici o tre deputati e l'Assemblea
o la Commissione stia per procedere ad una votazione per
alzata di mano.
5. Non puo' essere chiesta la verifica del numero
legale prima dell'approvazione del processo verbale, ne' in
occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di
mano per espressa disposizione del Regolamento.
6. I firmatari di una richiesta di votazione
qualificata, cosi' come i richiedenti la verifica del
numero legale, sono sempre considerati presenti agli
effetti del numero legale.».
«Art. 47. - 1. Alla verifica del numero legale in
Assemblea si procede con registrazione della presenza
mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la
verifica del numero legale il presidente dispone l'appello.
2. Se l'Assemblea o la Commissione non e' in numero,
il Presidente puo' rinviare la seduta di non meno di venti
minuti, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea
o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo
stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non
festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che e'
stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando
l'Assemblea o la Commissione abbia gia' deliberato di
tenere seduta in quella data.
3. La mancanza del numero legale in una seduta non
determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale
nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a
norma del comma 2.».
«Art. 49. - 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio
palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni
riguardanti le persone, nonche', quando ne venga fatta
richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono
sui principi e sui diritti di liberta' di cui agli articoli
6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti
della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma
secondo, e sui diritti della persona umana di cui
all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono
altresi' effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne
venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al
Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari
di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi
costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della
Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi
delle regioni, nonche' sulle leggi elettorali.
1-bis. Non e' consentito lo scrutinio segreto nelle
votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di
bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23
agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano
comunque conseguenze finanziarie.
1-ter. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio
segreto soltanto le votazioni riguardanti persone.
1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a
scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1,
mediante procedimento elettronico con registrazione dei
nomi.
1-quinquies. Lo scrutinio segreto puo' essere
richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai
casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere
composito dell'oggetto, puo' essere richiesta la votazione
separata della parte da votare a scrutinio segreto.
1-sexies. In caso di dubbio sull'oggetto della
deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo
scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera,
sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il
Regolamento.
2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per
alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione
nominale.
3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi
deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero,
se si tratta di elezioni, apposita scheda.
4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i
voti possono essere altresi' espressi mediante procedimenti
elettronici.
5. Quando si deve procedere a votazione mediante
procedimento elettronico, il Presidente ne da' preavviso
con almeno dieci minuti di anticipo. Nei casi previsti nei
commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso e' ridotto a
cinque minuti. Il preavviso non e' ripetuto quando nel
corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni
mediante procedimento elettronico.».
«Art. 51. - 1. Salve le votazioni riguardanti
persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea
e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a
meno che sia richiesta la votazione nominale, per le
Commissioni limitatamente ai casi di cui al primo periodo
del comma 1 dell'articolo 46, o, nei casi consentiti
dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la
votazione per scrutinio segreto.
2. La votazione nominale puo' essere richiesta in
Assemblea da quattordici deputati o da uno o piu'
presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica; in
Commissione da tre deputati o da uno o piu' rappresentanti
di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica nella medesima
Commissione. La votazione per scrutinio segreto puo' essere
richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o piu'
presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica.
3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella
di votazione per scrutinio segreto.».
«Art. 54. - 1. La votazione nominale puo' aver luogo
per appello nominale ovvero mediante procedimento
elettronico con registrazione di nomi.
2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre
luogo per appello nominale in Assemblea.
3. Nel caso di votazione per appello nominale il
Presidente indica il significato del si' e del no.
L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un
deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome
dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del
medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In
Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.
4. Salvo quanto disposto nel comma 2, la votazione
nominale normalmente ha luogo mediante procedimento
elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la
votazione ha luogo per appello nominale.
5. L'elenco dei deputati votanti con l'indicazione
del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel
resoconto della seduta.».
«Art. 83. - 1. La discussione sulle linee generali di
un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori
per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non piu'
di dieci minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per
Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per
ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo
misto e ai deputati che intendano esporre posizioni
dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi,
stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli
interventi.
1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione,
possono chiedere al Governo di rispondere su questioni
determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei
disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonche'
alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale
derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei
progetti di legge. Il Governo puo' rispondere
immediatamente o chiedere di differire la risposta al
momento della replica; puo' chiedere altresi' che la seduta
o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non piu'
di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere,
indicandone il motivo.
2. Quando quattordici deputati o uno o piu'
presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano
specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a
parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36,
44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va
formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero
presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio
della discussione in Assemblea.
3. I relatori e il Governo possono replicare al
termine della discussione.
4. (Abrogato).
5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo puo' essere
convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma
del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del
Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi
nonche' il numero delle sedute necessarie e le loro date.».
«Art. 85. - 1. Chiusa la discussione sulle linee
generali si passa alla discussione degli articoli. Questa
consiste nella discussione del complesso degli emendamenti
e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto
di legge.
2. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su
una o piu' disposizioni parere contrario o parere
favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente
formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede
referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte
l'Assemblea prima di passare alla discussione di cui al
comma 1.
3. Un deputato per ciascun Gruppo puo' intervenire
nella discussione degli articoli per non piu' di dieci
minuti. Il Presidente concede la parola a un deputato per
ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo
misto stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli
interventi. Il termine e' di trenta minuti per i progetti
di legge costituzionale e in materia elettorale. E' in
facolta' del Presidente della Camera, per altri progetti di
legge, di aumentare il termine se la loro particolare
importanza lo richieda.
4. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e
articolo aggiuntivo e' consentita una dichiarazione di voto
per non piu' di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il
Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna
delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai
deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a
quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le
modalita' e i limiti di tempo degli interventi.
5. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo
una pluralita' di emendamenti, subemendamenti o articoli
aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per
variazione a scalare di cifre o dati o espressioni
altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello
che piu' si allontana dal testo originario e un determinato
numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento piu'
vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli
altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in
votazione il Presidente terra' conto dell'entita' delle
differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza
delle variazioni a scalare in relazione alla materia
oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga
opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza
discussione per alzata di mano. E' altresi' in facolta' del
Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo
reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza
delle votazioni stesse.».
«Art. 85-bis - 1. I Gruppi possono segnalare, prima
dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli
articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in
votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 5
dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi.
In tal caso e' garantita, con riferimento al progetto di
legge nel suo complesso, la votazione di un numero di
emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti,
presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi
che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo
precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo,
ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.
2. Per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge, la quota indicata al comma 1 e' elevata ad
un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa
con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di
conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.
3. Il Presidente puo' inoltre porre in votazione gli
emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti,
dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati
che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.
4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del
comma 5 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione
dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati
nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.».
«Art. 86. - 1. Gli articoli aggiuntivi e gli
emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle
Commissioni. Possono comunque essere presentati in
Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e
quelli respinti in Commissione, purche' nell'ambito degli
argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti
presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il
giorno precedente la seduta nella quale avra' inizio la
discussione degli articoli.
2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti
importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono
trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e
programmazione affinche' siano esaminati e valutati nelle
loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente
della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il
quale deve essere espresso il parere della Commissione
bilancio.
2-bis. La procedura di cui al comma 2 si applica
altresi' agli emendamenti da valutare con riferimento al
riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117
della Costituzione, che a tal fine sono trasmessi alla
Commissione Affari costituzionali.
3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si
riunisce prima della discussione con l'intervento del
presidente della Commissione, per esaminare i nuovi
emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente
in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne
ravvisa l'opportunita', puo' convocare per tale esame la
Commissione plenaria.
4. I subemendamenti possono essere presentati fino a
un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli
articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma
del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che
possono chiedere un breve rinvio della votazione.
4-bis. Quando un progetto di legge contenga
disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionatamente a
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia
adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono
poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3,
le corrispondenti proposte di soppressione o di
modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento
all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di
subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti
separate.
5. La Commissione e il Governo possono presentare
emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a
che sia iniziata la votazione dell'articolo o
dell'emendamento cui si riferiscono, purche' nell'ambito
degli argomenti gia' considerati nel testo o negli
emendamenti presentati e giudicati ammissibili in
Commissione. Venti deputati o uno o piu' presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica possono presentare
subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli
aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine
stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza
puo' presentare, entro il medesimo termine, un solo
subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo
aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a
norma del presente comma.
5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per
non piu' di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli
aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora
comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate,
i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono
essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel
quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le
circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo,
entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio
parere.
6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere
sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al
Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti
alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme,
da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in
emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo
puo' rispondere immediatamente o chiedere di differire la
risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo;
puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto
di legge siano sospesi per non piu' di un'ora, ovvero
dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.
7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte,
deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del
progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione
medesima; e' interpellato su ogni altra proposta, attinente
all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito
dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno
altresi' facolta' di esprimersi i relatori di minoranza,
per non piu' di cinque minuti ciascuno.
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la
ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un
emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto
proprio soltanto da quattordici deputati o da un presidente
di Gruppo.
9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si
distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta
nella quale saranno discussi gli articoli cui si
riferiscono.
10. E' in facolta' del Presidente della Camera, in
casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile
per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di
modificare i termini per la presentazione e la
distribuzione degli emendamenti in Assemblea.».
«Art. 88. - 1. Nel termine stabilito dal Presidente,
sentiti i presidenti dei Gruppi, ciascun deputato puo'
presentare non piu' di un ordine del giorno formulato
secondo principi di concisione, essenzialita' e chiarezza e
recante istruzioni o impegni al Governo in relazione a
specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente
puo' eccezionalmente consentire la presentazione di un
ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa
appaia come necessaria nel corso della discussione degli
articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un
presidente di Gruppo.
2. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli
ordini del giorno presentati il Governo esprime parere
favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da
parte del presentatore di una proposta di riformulazione,
contrario ovvero puo' accogliere l'ordine del giorno come
raccomandazione. Ciascun deputato puo' dichiarare il
proprio voto sugli ordini del giorno con un unico
intervento sul loro complesso per non piu' di otto minuti o
con non piu' di tre interventi distinti per una durata
complessivamente non superiore. Non si procede alla
votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo
abbia espresso parere favorevole, anche subordinato ad una
riformulazione accettata dal presentatore, e di quelli
accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso
del presentatore. Ove il presentatore non accetti
l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione
e ne richieda la votazione, si procede al voto previa nuova
espressione del parere del Governo, favorevole o contrario.
E' in ogni caso possibile per il Governo rimettersi
all'Assemblea. E' esclusa in ogni caso la votazione per
parti separate.
3. Non sono ammissibili ordini del giorno che
riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.».
«Art. 109. - 1. Le petizioni pervenute alla Camera,
anche in formato elettronico secondo le modalita' stabilite
dalla Giunta per il Regolamento, sono esaminate dalle
Commissioni competenti.
2. L'esame in Commissione puo' concludersi con una
risoluzione diretta ad interessare il Governo alle
necessita' esposte nella petizione ovvero con una decisione
di abbinamento con un eventuale progetto di legge
all'ordine del giorno.
3. Quando sia presentata una mozione su una o piu'
petizioni, il testo della petizione e' stampato e
distribuito congiuntamente al testo della mozione
relativa.».
«Art. 110. - 1. Un presidente di Gruppo o sette
deputati possono presentare una mozione di contenuto
omogeneo e nella parte motiva formulata secondo principi di
concisione, essenzialita' e chiarezza, al fine di
promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un
determinato argomento.».
«Art. 112. - 1. Piu' mozioni relative ad argomenti
identici, o connessi, possono formare oggetto di una sola
discussione.
2. In questo caso, se una o piu' mozioni siano
ritirate, uno dei loro firmatari ha la parola subito dopo
il proponente della mozione su cui si apre la
discussione.».
«Art. 114. - 1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi,
devono di regola essere presentati per iscritto almeno
ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla
quale si riferiscono; se sono firmati da quattordici
deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che,
separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica, possono essere presentati anche il
giorno stesso della discussione, purche' la presentazione
avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere
presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da
quattordici deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi
che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno
pari consistenza numerica.
3. Il Governo puo' presentare emendamenti o
emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la
votazione della mozione.
4. (Abrogato)
5. La votazione di una mozione puo' farsi per parti
separate se lo richiedano i presentatori, il Governo o un
presidente di Gruppo e comunque vi consenta il primo
firmatario.».
«Art. 118. - 1. In occasione di dibattiti in
Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni,
ciascun deputato puo' presentare, nel termine stabilito dal
Presidente, sentiti i presidenti dei Gruppi, una proposta
di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui
al comma 1 dell'articolo 110, che e' votata al termine
della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.».
«Art. 147. - 1. (Abrogato)
2. L'Assemblea e le Commissioni possono chiedere che
il Presidente della Camera inviti il CNEL a compiere studi
e indagini, previa definizione dell'oggetto e delle
finalita'. I risultati di tali studi e indagini sono
stampati e distribuiti non appena trasmessi dal CNEL.».
«Art. 153-sexies. - 1. Le modifiche al Regolamento
approvate dalla Camera il 16 ottobre 2024 entrano in vigore
il 1° gennaio 2025.».