Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2024 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 11 ottobre 2024 |
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di pegzilarginase, «Loargys». (Determina n. 572/2024). |
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IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopracitato, cosi' come modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, n. 53 del 29 marzo 2012 recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio; Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 gennaio 2024 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 22, 23 e 24 aprile 2024; Considerata la richiesta della ditta titolare del 21 dicembre 2023 di emissione di un unico provvedimento di classificazione e prezzo al quale ha seguito in data 4 settembre 2024 la richiesta di classificazione C(nn) nelle more della conclusione del procedimento di rimborsabilita' e prezzo; Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 12 luglio 2024 (prot. n. 0091100/P-12/07/2024-AIFA_UMGR-P), con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Loargys» (Pegzilarginasi); Visti gli atti di ufficio;
Determina:
1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: LOARGYS descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'. 2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. 3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verra' data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sara' applicato l'allineamento al prezzo piu' basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC). 4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 ottobre 2024
Il Presidente: Nistico' |
| Allegato
Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Farmaco di nuova registrazione: LOARGYS. Codice ATC - principio attivo: A16AB24 Pegzilarginasi. Titolare: Immedica Pharma AB. Cod. procedura EMEA/H/C/005484/0000. GUUE 31 gennaio 2024. Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche «Loargys» e' indicato per il trattamento del deficit di arginasi 1 (ARG1-D), noto anche come iperargininemia, in adulti, adolescenti e bambini a partire dai 2 anni di eta'. Modo di somministrazione Il trattamento deve essere avviato e supervisionato da un medico esperto nella gestione di pazienti affetti da malattie metaboliche ereditarie. «Loargys» e' indicato per l'infusione endovenosa o l'iniezione sottocutanea e deve essere somministrato da un operatore sanitario. Se del caso, la somministrazione sottocutanea a domicilio da parte del paziente o di chi lo assiste puo' essere presa in considerazione dopo almeno 8 settimane di trattamento, dopo che il rischio di reazioni di ipersensibilita' e' stato valutato come basso ed e' stata stabilita una dose di mantenimento stabile (vedere paragrafo 4.4). Prima dell'autosomministrazione, il paziente o chi lo assiste deve aver ricevuto adeguate istruzioni. Il flaconcino di «Loargys» e' monouso. Determinare la dose totale e il volume di «Loargys» da somministrare (e il numero di flaconcini necessari) in base al peso (kg) e al livello di dose (mg/kg) del paziente: calcolare la dose totale sulla base del livello di dose desiderato in mg/kg e del peso del paziente arrotondato a un numero intero. Dose totale (mg) = peso del paziente (kg) x livello di dose (mg/kg); calcolare il volume di soluzione da somministrare in base alla dose totale e alla concentrazione di soluzione calcolate. Arrotondare il volume calcolato allo 0,1 ml piu' vicino. Volume di «Loargys» (ml) = Dose totale (mg). Concentrazione della soluzione (5 mg/ml); calcolare il numero di flaconcini necessari in base al volume calcolato di «Loargys». Un flaconcino di «Loargys» contiene 0,4 ml o 1 ml di soluzione. Per somministrazione endovenosa: per l'infusione endovenosa, «Loargys» deve essere diluito e infuso nell'arco di almeno trenta minuti; per le istruzioni sulla preparazione e la diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Per somministrazione sottocutanea: per le istruzioni sulla preparazione e la somministrazione del medicinale, vedere paragrafo 6.6. Confezioni autorizzate: EU/1/23/1774/001 A.I.C.: 050980010 /E in base 32: 1JMT5B - 5 mg/ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o sottocutaneo - flaconcino (in vetro) 0,4 ml - 1 flaconcino; EU/1/23/1774/002 A.I.C.: 050980022 /E in base 32: 1JMT5Q - 5 mg/ml - soluzione iniettabile o per infusione - uso endovenoso o sottocutaneo - flaconcino (in vetro) 1 ml - 1 flaconcino. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) I requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale Piano di gestione del rischio (RMP) Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio Prima dell'immissione in commercio di «Loargys» in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il contenuto e il formato del programma di informazione, tra cui i mezzi di comunicazione, le modalita' di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del suddetto programma, con l'autorita' nazionale competente. Il programma di informazione mira a fornire a coloro che non sono operatori sanitari (pazienti e prestatori di assistenza) istruzioni in merito a tecniche di somministrazione adeguate ad affrontare il rischio potenziale di errori terapeutici e a ridurre al minimo il rischio potenziale di reazione grave di ipersensibilita' Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio garantisce che, in ciascuno Stato membro in cui «Loargys» e' commercializzato, tutti i pazienti o prestatori di assistenza che dovrebbero somministrare «Loargys» come iniezione sottocutanea nel contesto domestico ricevano il seguente materiale informativo: guida all'iniezione per pazienti e prestatori di assistenza. Tale materiale informativo, destinato ai pazienti e ai prestatori di assistenza, deve contenere i seguenti messaggi chiave: istruzioni sull'importanza di una corretta manipolazione, preparazione e somministrazione di «Loargys» per ridurre il rischio di errori terapeutici; una descrizione dettagliata di come preparare e somministrare «Loargys»; una descrizione dei segni e dei sintomi delle reazioni di ipersensibilita' gravi; una descrizione dell'azione raccomandata in caso di comparsa di segni e sintomi di ipersensibilita'; informazioni sull'importanza della segnalazione degli effetti indesiderati, tra cui ipersensibilita' ed errori terapeutici. Obbligo specifico di completare le attivita' post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordianata a condizioni La presente autorizzazione all'immissione in commercio e' rilasciata in circostanze eccezionali; pertanto ai sensi dell'art. 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 726/2004, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita':
===================================================================== | Descrizione | Tempistica | +=======================================+===========================+ |Studio di efficacia post-autorizzativo | | |(PAES): al fine di raccogliere | | |informazioni sull'efficacia a lungo | | |termine/sugli esiti clinici nei | | |pazienti con carenza di arginasi 1 | | |(ARG1-D) trattati con pegzilarginasi, | | |il titolare dell'autorizzazione | | |all'immissione in commercio deve | | |condurre uno studio sui pazienti, sulla| | |base dei dati provenienti da un |Annualmente (con | |registro, e presentarne i risultati. |rivalutazione annuale) | +---------------------------------------+---------------------------+ |Studio di sicurezza non-interventistico| | |post-autorizzativo (PASS): al fine di | | |caratterizzare ulteriormente la | | |sicurezza a lungo termine di | | |pegzilarginasi, il titolare | | |dell'autorizzazione all'immissione in | | |commercio deve condurre e presentare i | | |risultati di uno studio su pazienti con| | |carenza di arginasi 1 (ARG1-D) sulla | | |base dei dati provenienti da un |Annualmente (con | |registro. |rivalutazione annuale) | +---------------------------------------+---------------------------+ |Al fine di caratterizzare ulteriormente| | |l'efficacia e la sicurezza a lungo | | |termine di pegzilarginasi, il titolare | | |dell'autorizzazione all'immissione in | | |commercio deve presentare i risultati | | |finali dello studio CAEB1102-300A. uno | | |studio di fase 3 randomizzato, in | | |doppio cieco, controllato con placebo | | |sull'efficacia e la sicurezza di | | |pegzilarginasi in adulti, adolescenti e| | |bambini affetti da carenza di arginasi | | |1 (ARG1-D). |31 marzo 2024 | +---------------------------------------+---------------------------+ |Al fine di caratterizzare ulteriormente| | |l'efficacia e la sicurezza a lungo | | |termine di pegzilarginasi, il titolare | | |dell'autorizzazione all'immissione in | | |commercio deve presentare i risultati | | |finali dello studio CAEB1102-102A, uno | | |studio di estensione in aperto per | | |valutare la sicurezza a lungo termine, | | |la tollerabilita' e l'efficacia di | | |pegzilarginasi in adulti, adolescenti e| | |bambini con carenza di arginasi 1 | | |(ARG1-D). |31 marzo 2024 | +---------------------------------------+---------------------------+ |Al fine di garantire un adeguato | | |monitoraggio della sicurezza e | | |dell'efficacia di pegzilarginasi nel | | |trattamento della carenza di arginasi 1| | |(ARG1-D) negli adulti, negli | | |adolescenti e nei bambini, il titolare | | |dell'autorizzazione all'immissione in | | |commercio deve fornire aggiornamenti | | |annuali su eventuali nuove informazioni| | |riguardanti la sicurezza e l'efficacia |Annualmente (con | |di tale sostanza. |rivalutazione annuale) | +---------------------------------------+---------------------------+
Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri di riferimento indicati dalle regioni per la cura delle malattie rare (RNRL). |
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