Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 13 settembre 2024
Criteri e modalita' di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per il sostegno alla filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.), per l'anno 2024.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108 relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022 relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» cosi' come modificata dalla comunicazione della Commissione europea C (2022) 5342 final del 20 luglio 2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 relativa al «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022, come modificato il 20 luglio 2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che sostituisce il quadro temporaneo di crisi adottato il 28 ottobre 2022;
Vista la comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 final del 20 novembre 2023 relativa al «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» che modifica il quadro temporaneo di crisi e transizione adottato il 9 marzo 2023;
Vista la comunicazione della Commissione recante la «Seconda modifica del quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (C/2024/3113)» del 2 maggio 2024, in particolare i punti 10 e 11, con i quali viene prorogata al 31 dicembre 2024 la scadenza della Sezione 2.1 del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2023 protocollo n. 48570 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura» ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 final «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e successive modifiche e integrazioni.» (SA.105191);
Visto il decreto ministeriale dell'8 gennaio 2024 protocollo n. 6211 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura» ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C (2023) 8045 final «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni (SA.110474 (2023/N));
Visto il decreto ministeriale del 12 giugno 2024 protocollo n. 264368 recante «Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura», ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina come modificata dalla comunicazione (C/2024/3113) del 2 maggio 2024» (SA.114343 (2024/N);
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 cosi' come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto l'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e successive modifiche e integrazioni, le cui risorse sono allocate sul capitolo 7098 pg 01;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 27 giugno 2024 n. 287214 recante «Individuazione degli standard value per le produzioni vegetali applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173» e il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, integrato dal decreto ministeriale 1 marzo 2021, n. 99707 recante «Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
Considerato che perdura la grave crisi produttiva della filiera della pera a causa di una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccita', grandine e alluvioni;
Considerati, in aggiunta agli eventi naturali, anche gli effetti negativi sui costi di produzione determinati dal permanere della crisi Ucraina e il calo dei consumi a causa dell'aumento dell'inflazione, che contribuiscono ad aggravare una situazione di redditivita' e di valore della produzione al limite della sostenibilita' economica delle imprese;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 settembre 2024;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e risorse

1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici e naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccita', grandine, e alluvioni sono destinate alle aziende agricole di cui all'art. 2 le risorse di cui al successivo comma.
2. Le risorse destinate all'aiuto di cui al comma 1, ammontano a 15 milioni di euro per la filiera frutticola della pera, a valere sul capitolo 7098 pg. 01 rubricato «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di provenienza dell'esercizio 2023.
 
Art. 2

Soggetti beneficiari e requisiti per la concessione degli aiuti

1. Il sostegno e' concesso alle aziende agricole che nell'anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione delle pere, a condizione che abbiano subito al giorno di presentazione della domanda un decremento del valore della produzione dell'anno 2024, superiore al 30 per cento rispetto a quella dello stesso periodo dell'anno 2022. Tale valore si intende al netto di eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate spettanti ai soggetti beneficiari ed effettivamente percepiti dagli stessi a seguito di denuncia di sinistro.
2. Il valore della produzione di riferimento e' quello individuato come standard value con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 27 giugno 2024, n. 287214 e successive modifiche ed integrazioni, per il settore di riferimento. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di dimostrare mediante idonea documentazione, anche fiscale, un valore della produzione superiore a quello medio di cui al citato decreto ministeriale.
3. La superficie coltivata di cui al comma 1 deve risultare dal piano di coltivazione grafico presente nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario e registrato nel Sistema informativo nazionale al 30 agosto per l'anno di riferimento della presente campagna.
4. Possono proporre domanda solo le aziende agricole titolari di fascicolo aziendale al momento della presentazione della stessa.
 
Art. 3

Modalita' di calcolo dell'aiuto

1. E' concesso un aiuto individuale cosi' definito:
a) pere: fino a euro 1.100,00 per ettaro.
2. Fermo restando l'importo dell'aiuto, determinato nel comma precedente, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta.
3. AGEA comunica formalmente al Ministero l'eventuale rimodulazione dell'importo unitario non appena completata la raccolta delle domande in base ai termini di presentazione definiti nelle proprie istruzioni operative.
4. Il massimale dell'aiuto individuale concedibile non puo' superare il valore del decremento di produzione di cui al comma 2.
5. Il sostegno e' concesso nei limiti delle risorse disponibili e nell'ambito del regime di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 - come da ultimo modificata dalla comunicazione C/2024/3113 - recante «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina».
 
Art. 4

Presentazione della domanda di aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta ad AGEA, quale soggetto gestore della misura, apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto secondo le modalita' definite da AGEA sulla base di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. AGEA puo' attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.
3. AGEA utilizza i piani di coltivazione grafici registrati nel fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli organismi pagatori territorialmente competente.
4. La domanda e' corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dall'atto emanato da AGEA di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 5

Istruttoria delle domande

1. AGEA, ai sensi del decreto 31 maggio 2017, n. 115, registra le informazioni nel Registro nazionale degli aiuti presso il Ministero dello sviluppo economico, attraverso il registro SIAN e comunica al beneficiario stesso il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante, in caso di esito positivo dell'istruttoria. Le relative informazioni saranno rese disponibili dal soggetto gestore alle singole regioni interessate dalla misura.
2. AGEA registra le concessioni degli aiuti per i singoli beneficiari entro il mese di dicembre 2024.
3. I relativi fondi saranno trasferiti ad AGEA sulla base di una stima presuntiva comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste da AGEA entro il 30 novembre 2024 ed erogati sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal presente decreto. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, AGEA effettua la puntuale rendicontazione delle somme erogate, per ciascun beneficiario. Le eventuali somme non erogate da AGEA dovranno essere restituite al Ministero e riversate su apposito capitolo in conto entrate. Le somme versate al capitolo di entrata del MASAF restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, AGEA comunica al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
5. AGEA eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili.
 
Art. 6

Cumulo e massimale

1. Il soggetto gestore concede gli aiuti nell'ambito del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non provocano il superamento del massimale degli aiuti.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 4, e' fatto divieto ai soggetti beneficiari di ricevere contributi previsti dal presente decreto nel caso in cui abbiano ricevuto o ricevano sovvenzioni, per le medesime finalita', da fonti unionali, ove non sovrapponibili, in contrasto o non compatibili.
3. Eventuali economie derivanti dall'attuazione del presente decreto a carico del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», di cui all'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, potranno essere impiegate per soddisfare le domande gia' ricevute relativamente all'annualita' 2023 di cui al decreto ministeriale prot. n. 6284571 del 15 novembre 2023 e successive modifiche, nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo 7098, piano gestionale 1.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1457