Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 8 agosto 2024
Dismissione dell'Aeroporto di Venegono a favore dell'Aviazione civile, ai sensi dell'art. 693, comma 3, del codice della navigazione.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

ed

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e, in particolare, il terzo comma dell'art. 693 il quale prevede che i beni del demanio militare aeronautico, non piu' funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e trasferiti al demanio aeronautico civile per l'assegnazione in uso gratuito all'ENAC e il successivo affidamento in concessione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante l'istituzione dell'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC) e, in particolare, l'art. 8, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili), di concerto con il Ministro del tesoro e delle finanze (oggi Ministero dell'economia e delle finanze), vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei beni medesimi ai gestori aeroportuali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni, concernente le norme di revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;
Visti il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;
Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, e in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale prevede che al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 25 gennaio 2008, recante atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - 7 marzo 2008, n. 57;
Ravvisata la necessita' di dare applicazione al disposto del citato terzo comma dell'art. 693 del Codice della navigazione, con l'individuazione dei beni del demanio militare aeronautico non piu' funzionali ai fini militari da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attivita' del trasporto aereo;
Ravvisata la necessita' di dare contestuale attuazione al disposto del richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250 del 1997, ai fini del contemporaneo trasferimento al demanio aeronautico civile per l'assegnazione gratuita all'ENAC e il successivo affidamento in concessione dei beni del demanio aeronautico militare individuati ai sensi del richiamato art. 693, terzo comma, del codice della navigazione, per mantenere la necessaria continuita' della gestione del traffico civile aeroportuale;
Visto il verbale di immissione in possesso anticipata sottoscritto in data 30 giugno 2023 tra il rappresentante dell'Amministrazione difesa, il comandante dell'Aeroporto di Cameri, il rappresentante dell'Agenzia del demanio Direzione regionale Lombardia e il rappresentante di ENAC;

Decreta:

Art. 1

1. Il bene del demanio militare aeronautico, meglio identificato nella scheda tecnica e nei relativi elaborati grafici - che costituiscono parte integrante del presente decreto - dichiarato non piu' funzionale ai fini militari, e' destinato all'aviazione civile, in quanto strumentale all'attivita' del trasporto aereo civile, con trasferimento al demanio aeronautico civile (Demanio pubblico dello Stato - Ramo aeroportuale C.F. 97905260580), ai sensi dell'art. 693, comma 3, del Codice della navigazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data del presente decreto.
2. Il bene trasferito ai sensi del comma 1, e' assegnato, contestualmente, in uso gratuito all'ENAC, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
Il presente decreto sara' comunicato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2024

Il Ministro della difesa
Crosetto

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 3977
 
Parte di provvedimento in formato grafico