Gazzetta n. 246 del 19 ottobre 2024 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
COMUNICATO |
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fentanil, «Fentanil Ethypharm». |
|
|
Estratto determina AAM/PPA n. 790/2024 del 4 ottobre 2024
L'autorizzazione all'immissione in commercio e' modificata, a seguito della variazione approvata dallo stato membro di riferimento (RMS): tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 6.2, 6.4 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto in seguito alla sottomissione del report sugli studi di compatibilita' con differenti soluzioni, relativamente al medicinale FENTANIL ETHYPHARM. Confezioni: A.I.C. n. 047129010 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml; A.I.C. n. 047129022 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 10 ml. Codice di procedura europea: DK/H/3074/01/II/05. Codice pratica: VC2/2023/514. Titolare A.I.C.: Ethypharm con sede legale e domicilio fiscale in 194 Bureaux De La Colline - Batiment D, 92213, Saint-Cloud Cedex, Francia. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto corretto ed approvato e' allegato alla determina, di cui al presente estratto.
Stampati
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Smaltimento scorte
I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente estratto possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2018. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
|
|
|