Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA |
DECRETO 10 gennaio 2024, n. 154 |
Regolamento recante la disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Capo Spartivento». |
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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge-quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'articolo 36, comma 1, lettera o), che prevede, tra le aree marine protette di reperimento, quella denominata «Capo Spartivento», nonche' l'articolo 19, comma 5, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente «e' approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario»; Vista la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, MARPOL 73/78, per la definizione di requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio; Vista la direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione»; Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica» e in particolare l'articolo 1, comma 10, che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 77, comma 2, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata; Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale» e, in particolare, l'articolo 2, concernente «Interventi per la conservazione della natura»; Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale»; Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 8, relativo al funzionamento delle aree marine protette; Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante «Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'articolo 6, comma 1; Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE»; Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante «Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e' ridenominato «Ministero della transizione ecologica» e ne sono ridefinite le competenze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il «Ministero della transizione ecologica» e' ridenominato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin e' nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 440 del 22 dicembre 2023, di istituzione dell'area marina protetta «Capo Spartivento»; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, recante «Disciplina della piccola pesca e della piccola pesca artigianale»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 maggio 2019, recante «Disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2019»; Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; Vista la convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare - e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), resa esecutiva con decreto prot. n. 16706 del 2 agosto 2016, della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la realizzazione degli studi propedeutici all'istituzione, tra le altre, dell'area marina protetta «Capo Spartivento», nei comuni di Domus de Maria e Teulada, provincia del Sud Sardegna; Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna con nota prot. n. 10822 del 14 settembre 2020, richiesta con nota prot. n. 17799 del 22 luglio 2019, sullo schema di decreto istitutivo e sullo schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle attivita' consentite nell'area marina protetta «Capo Spartivento»; Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 5 novembre 2020, Repertorio n. 137/CU; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota prot. n. 22342 del 9 ottobre 2023, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il presente regolamento suddivide in zone di tutela l'area marina protetta «Capo Spartivento» e disciplina le attivita' consentite all'interno di ciascuna zona in funzione del grado di protezione necessario, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 19, comma 3, della medesima legge n. 394 del 1991.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note alle premesse - Si riportano gli articoli 9 e 41 della Costituzione: «Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.». «Art. 41. L'iniziativa economica privata e' libera. Non puo' svolgersi in contrasto con la utilita' sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.». - La legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O. - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 1 e dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991, n. 292: «Art. 36 (Aree marine di reperimento). - 1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno"; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"; ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure "Santuario dei cetacei"; ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; ee-sexies) Capo Milazzo; ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente. (omissis).». «Art. 19 (Gestione delle aree protette marine). - (omissis) 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e' approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. (omissis).». - Il Regolamento (CE) n. 1380/2013 del 11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354. - Il Regolamento (CE) n. 1954/2003 del 4 novembre 2003 del Consiglio (relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95) e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 novembre 2003, n. L 289. - Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 del Consiglio (che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343. - Il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 del Consiglio (relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2002, n. L 358. - Il Regolamento (CE) n. 639/2004 del 30 marzo 2004 del Consiglio (relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunita'.) e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102. - La Decisione n. 2004/585/CE del 19 luglio 2004 del Consiglio (relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca) e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 agosto 2004, n. L 256. - Il Regolamento (CE) n. 2015/812 del 20 maggio 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio (che modifica i regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2015, n. L 133. - Il Regolamento (CE) n. 850/98 del 30 marzo 1998 del Consiglio (per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame) e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 aprile 1998, n. L 125. - Il Regolamento (CE) n. 2187/2005 del 21 dicembre 2005 del Consiglio (relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund che modifica il regolamento (CE) n. 1434/98 e che abroga il regolamento (CE) n. 88/98) e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2005, n. L 349. - Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 del Consiglio (relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94) e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 40. - Il Regolamento (CE) n. 1098/2007 del 18 settembre 2007 del Consiglio (che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attivita' di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 settembre 2007, n. L 248. - Il Regolamento (CE) n. 254/2002 del 12 febbraio 2002 del Consiglio (che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002) e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 febbraio 2002, n. L 41. - Il Regolamento (CE) n. 2347/2002 del 16 dicembre 2002 del Consiglio (che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 gennaio 2003. - Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009 del Consiglio (che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343. - Il Regolamento (CE) n. 1379/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354. - Il Regolamento (CE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354. - Il Regolamento (CE) n. 1434/98 del 29 giugno 1998 del Consiglio (che precisa le condizioni alle quali e' ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto) e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 luglio 1998, n. L 191. - La Direttiva n. 2013/53/UE del 20 novembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 dicembre 2013, n. L 354. - La Direttiva n. 94/25/CE del 16 giugno 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio (sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto) e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. - La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1983, n. 16, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.: «Art. 1 (Organizzazione della pubblica amministrazione). - (omissis) 10. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le funzioni del Ministero della marina mercantile in materia di tutela e di difesa dell'ambiente marino. Il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). (omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1998, n. 92, S.O.: «Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dallalegge 6 dicembre 1991, n. 394. 2. L'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, (Nuovi interventi in campo ambientale), pubblicata nella Gazz. Uff. del 14 dicembre 1998, n. 291: «Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura). - 1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui all'articolo 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente puo' procedere agli interventi di demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999. 2. In relazione al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi dal medesimo previsti. 3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino naturalistico dei siti. 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e Lagonegrese. 6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000. 8. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea,". 9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese. 10. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettera ee-bis), e' aggiunta la seguente: "ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure 'Santuario dei cetacei'". 11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei mammiferi marini. 12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque internazionali. 13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 14. 15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e' destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2. 16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e' presieduta da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della Commissione di riserva in qualita' di membro. 17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette". 18. Per l'espletamento delle funzioni relative all'ambiente marino previste dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica di dieci unita' di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 19. Per la predisposizione di un programma nazionale di individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la distruzione, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del contributo delle universita', degli enti di ricerca e di associazioni ambientaliste. 20. Il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' comandato presso gli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un numero di unita' pari al predetto personale. 21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalita' lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunita' del parco possono altresi' promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". 22. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. (Programmi nazionali e politiche di sistema). - 1. Il Ministro dell'ambiente promuove, per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati. 2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti parco interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresi' le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione degli accordi di programma di cui al comma 1". 23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente: "7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le regioni". 24. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "Qualora siano designati membri dalla Comunita' del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di una provincia o di una regione presenti nella Comunita' del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti."; b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco" e la parola: "eventualmente" e' soppressa; c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse; d) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Lo statuto dell'Ente e' deliberato dal consiglio direttivo, sentito il parere della Comunita' del parco ed e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta giorni dal ricevimento. L'Ente parco deve controdedurre entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente, con deliberazione del consiglio direttivo. Il Ministro dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i successivi trenta giorni". 25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente: "11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni". 26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994. 27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis) sullo statuto dell'Ente parco". 28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle caratteristiche", sono inserite le seguenti: "naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali"; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresi' gli usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonche' le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identita' delle comunita' locali e ne prevede la tutela anche mediante disposizioni che autorizzino l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attivita' venatoria previste dal presente articolo."; c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e" sono soppresse. 29. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' inserito il seguente: "Art. 11-bis. (Tutela dei valori naturali, storici e ambientali e iniziative per la promozione economica e sociale). - 1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunita' del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14". 30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite le seguenti: "nonche' storici, culturali, antropologici tradizionali"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi, in base ai criteri ed alle finalita' della presente legge. La Comunita' del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal consiglio direttivo, e' adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco". 31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al primo periodo, le parole: "entro un anno dalla sua costituzione, elabora" sono sostituite dalle seguenti: "avvia contestualmente all'elaborazione del piano del parco" ed il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo, e' approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate". 32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,". 33. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente". 34. Il comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente: "3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, e' affidata all'Ente parco". 35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 34 del presente articolo, e' effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato. 37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati tra loro.». - La legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2001, n. 79. - Si riporta il testo dell'articolo 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, (Disposizioni in materia ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002, n. 189: «Art. 8 (Funzionamento delle aree marine protette). - 1. I soggetti gestori di ciascuna area marina protetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano la dotazione delle risorse umane necessarie al funzionamento ordinario della stessa, quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la comunicano, per la verifica e l'approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. L'individuazione del soggetto gestore delle aree marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, e' effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche sulla base di apposita valutazione delle risorse umane destinate al funzionamento ordinario delle stesse, proposte dai soggetti interessati, ai sensi del comma 1. 3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al funzionamento ordinario delle aree marine protette di cui ai commi 1 e 2, sono a carico dei rispettivi soggetti gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti ai medesimi soggetti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle risorse umane di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto della normativa vigente in materia, utilizzando in particolare modalita' che ne assicurino flessibilita' e adeguatezza di impiego. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in nessun caso risponde degli effetti conseguenti ai rapporti giuridici instaurati dai soggetti gestori ai sensi del presente articolo. 6. In caso di particolari e contingenti necessita', al fine di assicurare il corretto funzionamento delle aree marine protette, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' autorizzare di porre a proprio carico quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e 2 per un periodo non eccedente un biennio complessivo. 7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi relativi a personale appartenente alla pianta organica dei soggetti gestori, sostenuti dagli stessi per lo svolgimento di attivita' necessarie al corretto funzionamento delle aree marine protette, puo' essere posto a carico dei fondi trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 8. Agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, fissati nella misura massima di 1 milione di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2005, n. 202, S.O.. - Il decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2010, n. 270. - Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2012, n. 26. - Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2016, n. 13: «Art. 6 (Disposizioni in materia di aree marine protette). - 1. Per la piu' rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo32dellalegge 31 dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo8, comma 10, dellalegge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016. 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800.000 euro per l'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Al fine di valorizzare la peculiare specificita' naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo36, comma 1, dellalegge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-sexies) e' aggiunta la seguente: "ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente".». - Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2016, n. 7. - Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2018, n. 23. - Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 1°marzo 2021, n. 51. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (Nomina dei Ministri) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2022, n. 250. - Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264. - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022 (Nomina del sen. Adolfo URSO a Ministro delle imprese e del made in_Italy, dell'on. Francesco LOLLOBRIGIDA a Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'on. Gilberto PICHETTO FRATIN a Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del sen. Matteo SALVINI a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del prof. Giuseppe VALDITARA a Ministro dell'istruzione e del merito.) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 17 novembre 2022, n. 269. - Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 maggio 2019 (Disposizioni per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2019), e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2003, n. 132: «Art. 8 (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo). - (omissis) 6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".»
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 19 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394: «Art. 19 (Gestione delle aree protette marine). - 1. Il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna area protetta marina e' assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina puo' essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute. 2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione e' attribuita al soggetto competente per quest'ultima. 3. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area. In particolare sono vietati: a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonche' l'asportazione di minerali e di reperti archeologici; b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie; d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; e) la navigazione a motore; f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi. 4. I divieti di cui all'art. 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine. 5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, e' approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario. 6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalita' della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima. 7. La sorveglianza nelle aree protette marine e' esercitata dalle Capitanerie di porto, nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.». |
| Allegato 1
(Articolo 3, comma 1)
Zonazione dell'area marina protetta Capo Spartivento Paragrafo 1 - Tabelle delle coordinate* delle zone dell'area marina protetta Capo Spartivento 1. Zona B: compresa nel tratto di mare prospiciente la costa di Capo Spartivento delimitato dalla congiungente i seguenti punti:
=================================================================== | Punto | Latitudine | Longitudine | +===============+=======================+=========================+ |E (in costa) | 38° 52' 40,728" N | 8° 50' 28,261" E | +---------------+-----------------------+-------------------------+ |H | 38° 51' 45,007" N | 8° 50' 1,901" E | +---------------+-----------------------+-------------------------+ |G | 38° 51' 34,570" N | 8° 50' 57,361" E | +---------------+-----------------------+-------------------------+ |C | 38° 52' 14,205" N | 8° 51' 42,412" E | +---------------+-----------------------+-------------------------+ |B | 38° 52' 30,425" N | 8° 51' 42,381" E | +---------------+-----------------------+-------------------------+ |F (in costa) | 38° 52' 40,029" N | 8° 51' 36,320" E | +---------------+-----------------------+-------------------------+
La zona B e' sottoposta a regime di riserva generale ed e' costituita da un solo tratto di mare, ed alla stessa zona B afferisce la sottozona Bs di riserva generale speciale, costituita da un solo tratto di mare. 2. Sottozona Bs: all'interno della zona B, compresa nel tratto di mare prospiciente la costa di Capo Spartivento delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:
================================================================= | Punto | Latitudine | Longitudine | +=============+=======================+=========================+ |A | 38° 52' 30,363" N | 8° 50' 40,130" E | +-------------+-----------------------+-------------------------+ |B | 38° 52' 30,425" N | 8° 51' 42,381" E | +-------------+-----------------------+-------------------------+ |C | 38° 52' 14,205" N | 8° 51' 42,412" E | +-------------+-----------------------+-------------------------+ |D | 38° 52' 14,121" N | 8° 50' 40,173" E | +-------------+-----------------------+-------------------------+
3. Zona C: restante parte dell'area marina protetta all'interno del perimetro, costituita dal tratto di mare delimitato dalla congiungente dei seguenti punti:
=================================================================== | Punto | Latitudine | Longitudine | +===============+=======================+=========================+ |I (in costa) | 38° 52' 49,605" N | 8° 50' 19,982" E | +---------------+-----------------------+-------------------------+ |O | 38° 51' 38,205" N | 8° 49' 45,243" E | +---------------+-----------------------+-------------------------+ |N | 38° 51' 0,963" N | 8° 53' 1,614" E | +---------------+-----------------------+-------------------------+ |M | 38° 52' 15,638" N | 8° 57' 0,415" E | +---------------+-----------------------+-------------------------+ |L (in costa) | 38° 54' 55,853" N | 8° 54' 38,443" E | +---------------+-----------------------+-------------------------+
* Le coordinate geografiche, di cui alle suesposte tabelle, sono state individuate sulla base del Sistema Geodetico Mondiale WGS 84 (World Geodetic System 1984). Paragrafo 2 - Cartografia dell'area marina protetta Capo Spartivento *
Parte di provvedimento in formato grafico
* La delimitazione e la zonazione dell'area marina protetta Capo Spartivento e' riportata, a titolo indicativo, nella rielaborazione grafica della carta n. 45 dell'Istituto Idrografico della Marina. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) accesso: l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unita' nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove e' consentito l'ancoraggio; b) acquacoltura: l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici; c) ancoraggio: l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unita' nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora; d) balneazione: l'attivita' esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo' essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea; e) campi ormeggio: detti anche campi boe, aree adibite alla sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione; f) centri di immersione: le imprese o associazioni che operano nel settore turistico - ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo; g) decreto istitutivo: il decreto istitutivo dell'area marina protetta «Capo Spartivento» adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 394 del 1991; h) imbarcazione: qualsiasi imbarcazione da diporto, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; i) immersione subacquea: l'insieme delle attivita' effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), anche con l'utilizzo di unita' da diporto in appoggio, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino; l) immersioni in apnea: le attivita' ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori A.R.A., anche con l'utilizzo di unita' da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali; m) liquami di scolo (acque nere e/o grigie): le acque di scarico, nere e/o grigie, provenienti dai vari servizi di bordo dell'unita' nautica, quali, a titolo esemplificativo, bagni e cucine; n) natante: qualsiasi unita' da diporto come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 171 del 2005; o) nave da diporto: ogni unita' come definita dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo n. 171 del 2005; p) navigazione: il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua; q) ormeggio: l'insieme delle operazioni per assicurare le unita' nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello; r) pesca ricreativa: la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale; s) pesca sportiva: la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale; t) pesca subacquea: l'attivita' di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione; u) pescaturismo: l'attivita' di piccola pesca costiera svolta con l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio a scopo turistico-ricreativo ai sensi dell'articolo 2, commi 2, lettera a) e 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; v) piccola pesca costiera: l'attivita' di pesca praticata da unita' di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della piccola pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate - combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) 2015/812 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015; z) ripopolamento attivo: l'attivita' di traslocazione artificiale di individui appartenenti a una entita' faunistica che e' gia' presente nell'area di rilascio; aa) transito: il passaggio delle unita' nautiche all'interno dell'area marina protetta; bb) trasporto passeggeri: l'attivita' professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unita' nautiche adibite e abilitate secondo la normativa vigente al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti; cc) unita' nautica: ogni nave come definita dall'articolo 136 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, motoscafo, galleggiante, unita' da diporto come definita alla lettera dd), unita' da pesca come definita alla lettera ee) e, in generale, ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua; dd) unita' da diporto: ogni costruzione come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 171 del 2005; ee) unita' da pesca o peschereccio: unita' definita dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, e destinata all'attivita' di pesca professionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 4 del 2012; ff) visite guidate: le attivita' professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche a terra e a mare, guide ambientali/escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, con o senza l'utilizzo di unita' nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero; gg) visite guidate subacquee: le attivita' professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, con l'utilizzo di unita' nautiche adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori A.R.A.; hh) osservazione dei mammiferi marini (whale-watching): l'attivita' di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese; ii) zonazione: la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 18 della citata legge n. 394, del 1991: «Art. 18 (Istituzione di aree protette marine). - 1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresi' il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare e' in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti. 1-bis. L'istituzione delle aree protette marine puo' essere sottoposta ad accordi generali fra le regioni e il Ministero dell'ambiente. 2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui e' finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresi' la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, comma 6. 3. Il decreto di istituzione e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. 5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine e' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, del citato decreto legislativo n. 171, del 2005: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172; c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL; d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e); e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero fino a 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967; f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua; h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno; h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita' da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando.». - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 4, del 2012: «Art. 2 (Pesca professionale). - 1. La pesca professionale e' l'attivita' economica organizzata svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca. 2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti attivita': a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo»; b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo». 2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche' non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita': a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e valorizzazione; b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero. 3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed il superamento delle barriere architettoniche. 4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), e' autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate dalle disposizioni vigenti.». - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 1380/2013 del 2013, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2015/812 del 2015, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 136 del codice della navigazione di cui al citato regio decreto n. 327 del 1942: «Art. 136 (Navi e galleggianti). - Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.». - Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3
Zonazione dell'area marina protetta
1. L'area marina protetta «Capo Spartivento» e' suddivisa nella zona B di riserva generale, nella sottozona Bs di riserva generale speciale e nella zona C di riserva parziale, individuate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Le zone di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti, sono sottoposte a diverso regime di tutela ambientale. |
| Art. 4
Attivita' consentite
1. Nella zona B di riserva generale sono consentiti: a) le attivita' di soccorso e sorveglianza; b) le attivita' di servizio svolte per conto del soggetto gestore; c) le attivita' di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta; d) la balneazione; e) la navigazione, esclusivamente in assetto dislocante, a velocita' non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocita' non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa; f) l'accesso alle unita' a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico; g) l'accesso ai natanti, a eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari; h) l'accesso alle imbarcazioni conformi ad almeno uno dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4; l'accesso alle imbarcazioni non conformi ad alcuno di tali requisiti di eco-compatibilita' e' consentito solo per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento; i) l'accesso, alle unita' nautiche adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto gestore; l) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; m) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; n) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquei autorizzati dal soggetto gestore; o) le immersioni subacquee e in apnea svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore; p) l'osservazione dei mammiferi marini, secondo il codice di condotta di cui al comma 6; q) l'esercizio dell'attivita' di noleggio e locazione di natanti e imbarcazioni ai sensi del decreto legislativo n. 171 del 2005 autorizzato dal soggetto gestore, conformi ad almeno uno dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4; r) l'esercizio della piccola pesca costiera e l'attivita' di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attivita' sia individualmente, sia in forma cooperativa, autorizzate dal soggetto gestore e svolte compatibilmente con l'esigenza di tutela e di conservazione delle risorse ittiche oggetto di sfruttamento; s) la pesca sportiva/ricreativa con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel comune di Domus de Maria. 2. Nella sottozona Bs di riserva generale speciale sono consentite le attivita' previste per la zona B dal comma 1, lettere da a) a q). 3. Nella zona C di riserva parziale sono consentiti: a) le attivita' consentite nella zona B di riserva generale, ai sensi del comma 1; b) l'accesso alle navi da diporto conformi ad almeno uno dei requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4; c) l'ormeggio, previa autorizzazione, alle navi da diporto conformi ai requisiti di eco-compatibilita' di cui al comma 4, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali; d) la pesca sportiva/ricreativa, con lenza e canna, autorizzata e contingentata dal soggetto gestore sulla base delle esigenze di tutela dell'area marina protetta, ai soggetti equiparati ai residenti nel comune di Domus de Maria sulla base della disciplina adottata dall'area marina protetta. 4. Ai fini del presente regolamento, sono individuati i seguenti requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto: a) per i natanti e le imbarcazioni: 1) casse per la raccolta dei liquami di scolo per quelle unita' provviste di servizi igienici e cucina a bordo; 2) sistema di raccolta delle acque di sentina; 3) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche. b) per le navi: 1) motore conforme ai valori indicati all'Allegato II, lettere B e C, del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativamente alle emissioni gassose e acustiche; 2) caratteristiche della nave conformi alle disposizioni di cui agli Annessi IV e VI della Convenzione MARPOL 73/78. 5. Per le attivita' di osservazione dei mammiferi marini sono individuate una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, e una fascia di avvicinamento entro la distanza di 300 metri dai cetacei avvistati. 6. Nelle fasce di cui al comma 5 vige, per le attivita' di avvistamento e per l'osservazione dei cetacei, il seguente codice di condotta: a) e' consentito avvicinarsi agli animali fino a una distanza di 100 metri; b) nella fascia di osservazione puo' essere presente una sola unita' nautica o un solo velivolo, quest'ultimo esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare e non e' consentita la balneazione; c) il sorvolo con elicotteri e' consentito unicamente per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; d) e' consentito rimanere nella fascia di osservazione per un tempo massimo di venti minuti; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi; f) e' consentito stazionare con l'unita' nautica, assicurandosi che la stessa non sia all'interno di un gruppo di cetacei separando, anche involontariamente, individui o gruppi di individui dal gruppo principale; g) e' fatto obbligo di non fornire cibo agli animali e di non gettare in acqua altro materiale; h) e' consentito l'avvicinamento agli animali ma evitando che lo stesso avvenga frontalmente ad essi; i) e' fatto obbligo di non interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; l) le unita' nautiche devono navigare senza improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita'; m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' nautica, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; n) nella fascia di avvicinamento possono essere presenti contemporaneamente al massimo tre unita' nautiche, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 gennaio 2024
Il Ministro: Pichetto Fratin Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2024 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1015
Note all'art. 4: - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 171 del 2005, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'Allegato II, lettere B e C, del citato decreto legislativo n. 171 del 2005:
«Allegato II (REQUISITI ESSENZIALI)
(omissis) B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte. 1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE 1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore; b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile; c) il numero di serie unico del motore; d) la marcatura CE come previsto all'articolo 17. 1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate. 1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore. 1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore e' stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento. 2. REQUISITI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI GAS DI SCARICO I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati 0in modo che, se correttamente installati e in condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3: 2.1. Valori applicabili ai fini dell'articolo 45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2:
Tabella I
Parte di provvedimento in formato grafico
Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, PN e' la potenza nominale del motore in kW. 2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:
Tabella 2
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS) (++)
Parte di provvedimento in formato grafico
(+) In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata HC + NOx di 5,8 g/kWh. (++) Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.
Tabella 3
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AC)
Parte di provvedimento in formato grafico
2.3. Cicli di prova: Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare: Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso. Per motori AS a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, puo' essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E4.
Parte di provvedimento in formato grafico
Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore. 2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite Il fabbricante del motore e' responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori. Il motore capostipite e' scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel piu' alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile. 2.5. Carburanti di prova Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:
Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico
Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata. 3. DURATA Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo. Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato. La durata normale del motore e' la seguente: a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo; b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato: 1) per la categoria di motori PN ? 373 kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 2) per i motori nella categoria 373 < PN ? 485 kW: 150 ore di funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo; 3) per i motori nella categoria PN > 485 kW: 50 ore di funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo; c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo, d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo. 4. MANUALE DEL PROPRIETARIO Ogni motore e' dotato di un manuale del proprietario redatto in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato. Il manuale del proprietario: a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata); b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata. C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte. 1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA 1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati cosi' che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:
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in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocita' nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB. Per le unita' con due o piu' motori di tutti i tipi, si puo' applicare una tolleranza di 3 dB. 1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude e' ≤ 1,1 e se il rapporto potenza/dislocamento e' ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore. 1.3. Il «numero di Froude» Fn e' calcolato dividendo la velocita' massima dell'imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.
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Il «rapporto potenza/dislocamento» e' calcolato dividendo la potenza nominale del motore PN (in kW) per il dislocamento dell'imbarcazione o natante da diporto D (in tonnellate).
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2. MANUALE DEL PROPRIETARIO Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale. Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale. 3. DURATA Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1.)).». |
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