Gazzetta n. 245 del 18 ottobre 2024 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto sanita' stipulato in data 26 settembre 2024.


In data 26 settembre 2024, alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le organizzazioni e confederazioni rappresentative nel Comparto sanita' nel triennio 2022-2024.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto sanita'.


--------------------------------------------------------------------+ |Per l'A.Ra.N.: il presidente - cons. Antonio Naddeo firmato | +-----------------------------+-------------------------------------+ |Per le organizzazioni |Per le confederazioni | |sindacali |sindacali | +-----------------------------+-------------------------------------+ |CISL FP firmato |CISL firmato | +-----------------------------+-------------------------------------+ |FP CGIL firmato |CGIL firmato | +-----------------------------+-------------------------------------+ |UIL FPL firmato |UIL firmato | +-----------------------------+-------------------------------------+ |FIALS firmato |CONFSAL firmato | +-----------------------------+-------------------------------------+ |NURSIND firmato |CGS firmato | +-----------------------------+-------------------------------------+ |NURSING UP firmato |CSE firmato | +-----------------------------+-------------------------------------+

 
Allegato
Accordo d'integrazione dell'ACNQ del 12 aprile 2022 in materia di
costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale - Comparto sanita'

Premessa

Premesso che in data 12 aprile 2022, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 42 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e' stato sottoscritto il nuovo Accordo collettivo nazionale quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
Considerato che l'art. 2 (Ambito ed iniziativa per la costituzione) del predetto accordo quadro prevede, al comma 2, la possibilita', su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, di apportare all'accordo stesso integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 3 mediante appositi accordi di comparto;
Il presente accordo da' attuazione alla previsione del citato art. 2.

Art. 1.

Numero dei componenti

1. E' prevista un'unica RSU per ogni azienda o ente.
2. Il numero dei componenti delle RSU e' pari a:
un componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a quindici;
tre componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da sedici a cinquanta;
cinque componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da cinquantuno a cento;
sette componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da centouno a centocinquanta;
nove componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da centocinquantuno a duecento.
3. Nelle amministrazioni che occupano da duecentouno a tremila dipendenti: nove componenti per i primi duecento dipendenti piu' tre componenti ogni ulteriori trecento dipendenti o frazione di trecento.
4. Nelle amministrazioni che occupano piu' di tremila dipendenti: trentanove componenti per i primi tremila dipendenti piu' tre componenti ogni ulteriori cinquecento dipendenti o frazione di cinquecento.

Art. 2.

Clausola di salvaguardia

1. Qualora processi di riordino delle amministrazioni impattino sulla composizione delle RSU, le parti convengono di incontrarsi per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi, al fine di garantire la rappresentanza al personale coinvolto anche attraverso nuove elezioni, ove ritenuto necessario.

Art. 3.

Disapplicazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, cessa di produrre effetti l'accordo integrativo al CCNQ 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e definizione del regolamento elettorale - Comparto sanita' sottoscritto il 16 ottobre 1998.