Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 7 ottobre 2024, n. 152
Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Principi generali

1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonche' elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunita' nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della
Costituzione:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di
tutela degli animali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della
Costituzione:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla
istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale
e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita'
sportiva in tutte le sue forme.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(versione vigente) e' pubblicato nella GUUE del 26 ottobre
2012, n. 326 serie C.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si definiscono «enti di rievocazione storica» le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e le fondazioni che hanno per fine statutario la tutela e la trasmissione della memoria storica del proprio territorio attraverso la messa in scena di momenti del passato storico e di rappresentazioni caratterizzate dall'uso di costumi e di ricostruzioni di ambienti e manufatti d'epoca, rispettando i criteri di attendibilita' storica, mediante le varie forme di studio, di espressione artistica e di ricostruzione di attivita' ed eventi storici nonche' mediante l'utilizzo di vesti, armi, armature e altri manufatti, riprodotti con modalita' esteticamente e funzionalmente compatibili con i materiali e con le tecniche risultanti dalle fonti e dalla documentazione storica.
2. Ai fini della presente legge si definiscono «manifestazioni di rievocazione storica» le manifestazioni finalizzate a salvaguardare e valorizzare la memoria storica di un territorio, comprensiva dei saperi, delle pratiche e delle prassi del periodo storico di riferimento, la cui organizzazione fa capo a enti di rievocazione storica, a enti locali o ad altri soggetti pubblici. Le rievocazioni storiche individuate dalla presente legge consistono nella rappresentazione scenica, attraverso le arti performative, di un passato o di una memoria collettiva che appaiano significativi per una comunita' territoriale e che facciano riferimento a conoscenze storiche acquisite e a evidenze documentarie dotate di attendibilita' storica, sulla base delle quali sono condotte attivita' rispettando criteri di ricostruzione, di realizzazione e di utilizzo di oggetti, vesti, accessori e armamenti. Sono manifestazioni che si svolgono con continuita' da almeno cinque anni; si integrano con attivita' o iniziative culturali e di ricerca storica e demoetnoantropologica; sono pertinenti all'attivita' di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche al fine di promuovere lo sviluppo economico-produttivo e turistico locale.
 
Art. 3

Attivita' per la valorizzazione
delle rievocazioni storiche

1. Lo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce, sostiene, valorizza e salvaguarda la specificita' delle rievocazioni storiche e delle realta' socio-culturali regionali e locali a queste collegate, promuovendo:
a) la valorizzazione delle rievocazioni storiche quali fattori di sviluppo, elemento qualificante del Paese e del suo patrimonio storico, artistico e culturale ed elemento trasversale dell'articolata identita' nazionale del Paese e del suo patrimonio culturale immateriale;
b) la conoscenza delle manifestazioni di rievocazione storica a livello nazionale e a livello europeo e internazionale, attivando rapporti di collaborazione e di interscambio per un'effettiva integrazione culturale tra gli Stati membri dell'Unione europea;
c) la sensibilizzazione del pubblico e la valorizzazione del prodotto culturale delle rievocazioni storiche attraverso l'editoria e gli strumenti piu' diffusi e moderni di comunicazione di massa;
d) il sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e alla realizzazione delle relative manifestazioni nonche' degli eventi spettacolari, culturali e divulgativi a esse connessi, attraverso idonee misure, stabilendo con decreto del Ministro della cultura, da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», la disciplina concernente l'accesso, le modalita' e i criteri di attribuzione e di erogazione delle risorse, a valere sul Fondo nazionale per la rievocazione storica, da destinare alle rievocazioni stesse;
e) lo sviluppo del turismo culturale, anche attraverso l'utilizzo, per le manifestazioni di rievocazione storica, dei siti archeologici, demoetnoantropologici, museali e monumentali presenti nel territorio, nel rispetto della tutela dei siti e della loro regolare fruizione;
f) l'attivazione di collaborazioni tra gli enti di rievocazione storica e le istituzioni scolastiche, le universita', gli istituti e i luoghi della cultura pubblici e privati, gli enti di promozione turistica e i soggetti gestori dei beni del patrimonio culturale, nonche' il coinvolgimento delle comunita' locali, allo scopo di favorire la nascita di un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta storico-culturale nazionale;
g) la tutela, la conservazione, la salvaguardia e la trasmissione del patrimonio culturale nonche' della memoria, dei saperi e delle tradizioni legati alle rievocazioni storiche.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), si provvede nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali ((nella materia di rispettiva
competenza))
; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il comma 627 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232: «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019», pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016:
«627. Nello stato di previsione del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e' istituito
il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato
alla promozione di eventi, feste e attivita' nonche' alla
valorizzazione dei beni culturali attraverso la
rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso
alle risorse del Fondo e' consentito in via diretta alle
regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle
associazioni di rievocazione storica riconosciute
attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i
comuni o gia' operanti da almeno dieci anni, in base a
criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.».
 
Art. 4

Elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni
di rievocazione storica

1. E' istituito, con funzione ricognitiva, presso il Ministero della cultura, l'elenco nazionale degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. L'elenco e' pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura, che provvede al suo aggiornamento annuale.
2. Con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:
a) i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1;
b) le modalita' di gestione dell'elenco di cui al comma 1.
3. Per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
 
Art. 5

Comitato tecnico-scientifico

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Comitato tecnico-scientifico per gli enti e le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito denominato «Comitato», composto da professori universitari esperti della materia nominati dalle regioni, da due rappresentanti del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante del Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'interno. I componenti del Comitato restano in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Comitato, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Ministero della cultura, ha i seguenti compiti:
a) riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica, nel rispetto di quanto stabilito degli articoli 2 e 4;
b) promuovere ricerche e studi sulle manifestazioni di rievocazione storica in Italia e all'estero;
c) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche;
d) promuovere e sostenere, anche con la collaborazione delle regioni e degli enti di rievocazione storica, iniziative di formazione e di aggiornamento.
3. Il Comitato valuta e verifica ogni tre anni l'attendibilita' e la conformita' storica dei contenuti espressi nelle manifestazioni e delle attivita' dell'ente di rievocazione storica, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4.
4. Il Comitato puo' avvalersi, a titolo gratuito e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione di istituti universitari, di esperti nelle discipline demoetnoantropologiche, storiche e storico-artistiche, di istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di istituti di ricerca e delle associazioni di categoria piu' rappresentative dei settori del turismo, del terziario e dell'artigianato.
5. Il Ministero della cultura, su proposta del Comitato, previa richiesta degli organizzatori di manifestazioni di rievocazione storica iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e a seguito della verifica di cui al comma 3 del presente articolo, rilascia un logo recante la dicitura: «Rievocazione storica italiana». Le modalita' di rilascio e autorizzazione all'uso del logo di cui al presente comma nonche' di revoca dell'autorizzazione stessa sono stabilite con decreto del Ministro della cultura.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 101 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: «Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28:
«Art. 101 (Istituti e luoghi della cultura). - 1. Ai
fini del presente codice sono istituti e luoghi della
cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i
parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
a) "museo", una struttura permanente che
acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni
culturali per finalita' di educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che
raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di
libri, materiali e informazioni, comunque editi o
pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la
consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
c) "archivio", una struttura permanente che
raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di
interesse storico e ne assicura la consultazione per
finalita' di studio e di ricerca;
d) "area archeologica", un sito caratterizzato
dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o
strutture preistorici o di eta' antica;
e) "parco archeologico", un ambito territoriale
caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali,
attrezzato come museo all'aperto;
f) "complesso monumentale", un insieme formato da
una pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche
diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme,
una autonoma rilevanza artistica, storica o
etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che
appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla
pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonche'
i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti
privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio
privato di utilita' sociale.».
 
Art. 6

Elenco annuale delle manifestazioni
di rievocazione storica

1. Il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, entro il 31 dicembre di ogni anno approva l'elenco annuale delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo.
2. All'elenco di cui al comma 1 e' data ampia diffusione nell'ambito delle attivita' ordinarie di comunicazione del Ministero della cultura e nei siti internet istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo, anche attraverso gli strumenti di diffusione della conoscenza e di promozione degli itinerari turistici e dei siti museali e archeologici.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7

Iniziative didattiche nelle scuole

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito dell'attuazione del Piano delle arti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, promuove iniziative didattiche e formative nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti nonche' allo studio e alla valorizzazione degli elementi culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.
2. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, possono concorrere all'attuazione delle finalita' di cui al comma 1, con specifiche iniziative di arricchimento e ampliamento del piano triennale dell'offerta formativa per il pieno sviluppo delle competenze trasversali e di cittadinanza proprie dei diversi percorsi formativi. Le istituzioni scolastiche provvedono alle iniziative di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 60: «Norme sulla promozione
della cultura umanistica, sulla valorizzazione del
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno
della creativita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017,
S.O. n. 23:
«Art. 5 (Piano delle arti). - 1. Il «Piano delle
arti» e' adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel limite delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, incluse quelle recate dal presente decreto. Il
Piano e' adottato, con cadenza triennale, anche valutate le
proposte dei soggetti del sistema di cui all'articolo 4, e'
attuato in collaborazione con questi ultimi e prevede
azioni di monitoraggio sulla relativa attuazione.
2. Il Piano delle arti reca le seguenti misure:
a) sostegno alle istituzioni scolastiche e alle
reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo
flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di
conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere
artistico e dell'espressione creativa;
b) supporto alla diffusione, nel primo ciclo di
istruzione, dei poli a orientamento artistico e
performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto,
e, nel secondo ciclo, di reti di scuole impegnate nella
realizzazione dei "temi della creativita'";
c) sviluppo delle pratiche didattiche dirette a
favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e le alunne e
di tutti gli studenti e le studentesse, valorizzando le
differenti attitudini di ciascuno anche nel riconoscimento
dei talenti attraverso una didattica orientativa;
d) promozione da parte delle istituzioni
scolastiche, delle reti di scuole, dei poli a orientamento
artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di
cui all'articolo 4, per la co-progettazione e lo sviluppo
dei temi della creativita' e per la condivisione di risorse
laboratoriali, strumentali e professionali anche
nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, nonche' dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) promozione della partecipazione delle alunne e
degli alunni e delle studentesse e degli studenti a
percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e
ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno di qualita'
del Made in Italy;
f) potenziamento delle competenze pratiche e
storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al
patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media
di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni;
g) potenziamento delle conoscenze storiche,
storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e
linguistico-letterarie relative alle civilta' e culture
dell'antichita';
h) agevolazioni per la fruizione, da parte delle
alunne e degli alunni e delle studentesse e degli studenti,
di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre,
esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e
coreutiche;
i) incentivazione di tirocini e stage artistici di
studentesse e studenti all'estero e promozione
internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e
scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e
straniere, con particolare riferimento ai licei musicali,
coreutici e artistici.».
 
Art. 8

Porto e uso di armi in occasione di manifestazioni
di rievocazione storica

1. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse e' consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente e' consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 18
aprile 1975, n. 110: «Norme integrative della disciplina
vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 105
del 21 aprile 1975, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Porto di armi od oggetti atti ad offendere).
- Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma
dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive
modificazioni, non possono essere portati, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi,
mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere,
storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado
di erogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi,
fuori della propria abitazione o delle appartenenze di
essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da
punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene,
fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche' qualsiasi altro
strumento non considerato espressamente come arma da punta
o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze
di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli
strumenti di cui all'articolo 5, quarto comma, nonche' i
puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser,
di classe pari o superiore a 3 b, secondo le norme CEI EN
60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4.
Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a
tre anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei
casi di lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti
atti ad offendere, puo' essere irrogata la sola pena
dell'ammenda. La pena e' aumentata se il fatto avviene nel
corso o in occasione di manifestazioni sportive.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche
anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore e'
punito con l'arresto da due a quattro anni e con l'ammenda
da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena e' dell'arresto da tre
a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro
quando il fatto e' commesso da persona non munita di
licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma
precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento
ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo
comma, e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con
l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata
quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo
4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo
che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza
aggravante specifica per il reato commesso.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono
procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di
trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e
quinto.
Con la condanna deve essere disposta la confisca
delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo
comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni
penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli
e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e
nei cortei, ne' gli altri oggetti simbolici usati nelle
stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come
oggetti contundenti.
In deroga a quanto stabilito dal presente articolo,
in occasione di manifestazione di rievocazione storica, ai
partecipanti alle manifestazioni stesse e' consentito
esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi
fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa
autorizzazione dell'autorita' locale di pubblica sicurezza,
rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un
dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle
medesime condizioni di cui al periodo precedente e'
consentito anche il porto di archi, balestre, spade,
sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti.».
 
Art. 9
Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e
ricorrenze della tradizione popolare

1. All'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare».
2. L'accensione di falo' in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientra nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Le regioni hanno la facolta' di regolamentare, in conformita' alle normative nazionali, la salvaguardia dei falo' e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare. Con riferimento ai divieti di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni possono prevedere, dettando le eventuali prescrizioni del caso, speciali e motivate deroghe, anche valutando l'andamento degli incidenti giornalieri suscettibili di provocare incendi boschivi, al fine di consentire l'accensione di falo' e di fuochi rituali. I falo' e fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 59 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773: «Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931, S.O. n. 146,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 59. - E' vietato di dar fuoco nei campi e nei
boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni
stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di
quella in essi determinata.
In mancanza di regolamenti e' vietato di dare fuoco
nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e
ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli
edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai
mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da
qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o
combustibile.
Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali
regolamenti locali in materia non si applicano in occasione
di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze
della tradizione popolare.
Anche quando e' stato acceso il fuoco nel tempo e nei
modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le
cautele necessarie a difesa delle proprieta' altrui, e chi
ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero
occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.».
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme
in materia ambientale» e' pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.
- La legge 21 novembre 2000, n. 353: «Legge-quadro in
materia di incendi boschivi», e' pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 31 novembre 2000.
 
Art. 10

Principi relativi al patrimonio culturale immateriale

1. Lo Stato riconosce il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunita' locali e la comunita' nazionale, assegnando rilievo alle prassi, alle rappresentazioni, alle espressioni, alle conoscenze, alle competenze nonche' agli strumenti, agli oggetti, ai manufatti e agli spazi culturali associati agli stessi, che le comunita', i gruppi e gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.
 
Art. 11

Delega al Governo per l'adozione di norme per
la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformita' alle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'UNESCO, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, per assicurare una piu' efficace salvaguardia di detto patrimonio garantendo la piu' ampia partecipazione delle comunita' praticanti nonche' al fine di promuovere la trasmissione delle conoscenze relative al medesimo patrimonio nei confronti delle piu' giovani generazioni, anche in considerazione di quanto espresso dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1° ottobre 2020, n. 133, e delle espressioni di identita' culturale collettiva di cui all'articolo 7-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) promuovere lo sviluppo delle espressioni culturali immateriali in forme libere, aperte e partecipate quale strumento essenziale per lo sviluppo della persona umana e la crescita sociale e culturale della comunita' nazionale;
b) prevedere misure volte ad assicurare la vitalita' e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunita', dei gruppi e degli individui in risposta al loro ambiente, alla loro storia e alla loro interazione reciproca e con la natura;
c) preservare e trasmettere le memorie di comunita', gruppi e individui quali espressioni della specificita' e della pluralita' delle identita' culturali e promuovere lo sviluppo della cultura in un contesto di liberta', eguaglianza, partecipazione, coesione sociale e rispetto reciproco tra le persone e tra i popoli;
d) proteggere e promuovere la diversita' delle espressioni culturali e linguistiche presenti nel territorio nazionale, quale presupposto per la piena partecipazione di ogni persona alla vita della comunita' e quale fattore di crescita e di arricchimento individuale e sociale;
e) incoraggiare il dialogo tra le culture e stimolare l'interculturalita' nel rispetto delle differenze e dei diritti umani, contribuendo a rafforzare i legami tra persone e popoli e a costruire una societa' aperta, plurale, pacifica e democratica;
f) garantire la trasmissione e lo scambio delle conoscenze, delle esperienze e delle pratiche con valore tradizionale e identitario, quali espressioni della creativita' umana nella continuita' tra le generazioni e quali condizioni per uno sviluppo sostenibile e un miglioramento della qualita' della vita;
g) prevedere l'istituzione di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale, di un elenco nazionale del patrimonio culturale immateriale a salvaguardia urgente e di un elenco di buone pratiche per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale attraverso il censimento, la catalogazione e l'inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale;
h) individuare procedure partecipative diffuse volte a consentire ai praticanti gli elementi immateriali di definire e aggiornare costantemente la documentazione e l'inventariazione presente nelle banche di dati statali;
i) razionalizzare le competenze e i procedimenti delle amministrazioni statali in materia di patrimonio culturale immateriale;
l) prevedere, nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale, una valutazione d'impatto riferita al patrimonio culturale immateriale presente nel territorio;
m) prevedere percorsi formativi scolastici e universitari volti ad assicurare la consapevolezza delle piu' giovani generazioni rispetto al patrimonio culturale immateriale del proprio territorio e ad assicurare la trasmissione delle relative conoscenze;
n) razionalizzare e semplificare le normative nazionali relative all'organizzazione di eventi connessi al patrimonio culturale immateriale, quali rievocazioni storiche, festivita', rituali e pratiche sociali, attraverso il necessario coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti e apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
o) razionalizzare e semplificare la normativa statale relativa all'autorizzazione allo svolgimento di attivita' artigianali connesse al patrimonio culturale immateriale nonche' individuare forme di agevolazione, anche economica, al fine di assicurare la trasmissione delle stesse;
p) prevedere forme di coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, tenendo conto degli aspetti materiali del primo e della dimensione culturale immateriale dei secondi;
q) promuovere la formazione di figure professionali e competenze capaci di raccogliere e interpretare le espressioni del patrimonio culturale immateriale e di favorirne la trasmissione, anche in forma creativa;
r) promuovere l'accesso dei giovani al patrimonio culturale immateriale, favorendo il loro inserimento e sostenendo la loro presenza nelle relative comunita';
s) promuovere la conoscenza del patrimonio culturale immateriale e favorirne la trasmissione tra le generazioni, in particolare mediante attivita' educative, formative, di sensibilizzazione, disseminazione e promozione, realizzate anche con strumenti e supporti innovativi;
t) promuovere il recupero, la riqualificazione e l'allestimento, in forme integrate e coerenti con l'ambiente, il paesaggio e il contesto economico e sociale, di spazi, attrezzature, infrastrutture e strumenti idonei alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e alla pratica delle relative attivita';
u) prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un forum delle associazioni di categoria con il compito di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale immateriale.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonche' le necessarie disposizioni transitorie e finali.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'universita' e della ricerca, dell'istruzione e del merito e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di delega previsto dal presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo puo' essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facolta' di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato puo' avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
5. Per l'attuazione del comma 2, lettera g), e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note all'art. 11:
- La legge 27 settembre 2007, n. 167: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17
ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione,
la scienza e la cultura (UNESCO), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2007.
- La legge 1° ottobre 2020, n. 133: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa
sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta
a Faro il 27 ottobre 2005» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 263 del 23 ottobre 2020.
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del citato
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
«Art. 7-bis (Espressioni di identita' culturale
collettiva). - 1. Le espressioni di identita' culturale
collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la
salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la
protezione e la promozione delle diversita' culturali,
adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed
il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni
del presente codice qualora siano rappresentate da
testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le
condizioni per l'applicabilita' dell'articolo 10.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054: «approvazione del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 7 luglio 1924:
«Art. 14. - Il Consiglio di Stato:
1° da' parere sopra le proposte di legge e sugli
affari di ogni natura, per i quali sia interrogato dai
Ministri del Re;
2° formula quei progetti di legge ed i regolamenti
che gli vengono commessi dal Governo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Legge di contabilita' e
finanza pubblica», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303
del 31 dicembre 2009, S.O. n. 245:
«Art. 17. - (Omissis)
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura
(Omissis).».
 
Art. 12

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio