Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 30 settembre 2024, n. 151
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.
 
Allegato
TRATTATO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL
SENEGAL

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal qui di seguito denominati «le Parti»,
desiderando di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio;
ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca norme in materia di assistenza giudiziaria nel settore penale,
hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende:
(a) la ricerca e l'identificazione di persone;
(b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
(c) la citazione di persone per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente;
(d) la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
(e) l'espletamento e la trasmissione di perizie;
(f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
(g) l'assunzione di interrogatori;
(h) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altri atti processuali;
(i) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
(j) la confisca dei proventi di reato e delle cose comunque riconducibili al reato;
(k) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
(1) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
(m) le intercettazioni telefoniche e ambientali con finalita' probatoria;
(n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi dello Stato Richiesto.

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato stesso.
 
Articolo 2

Doppia incriminazione

1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto per il quale e' richiesta non costituisce reato nella Parte Richiesta.
2. Tuttavia, quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il fatto per cui e' richiesta e' previsto come reato anche dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.

 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3

Rifiuto o differimento dell'Assistenza

1. La Parte Richiesta puo' rifiutare, in tutto o in parte, di concedere l'assistenza richiesta:
(a) se la richiesta di assistenza e' contraria alla propria legislazione nazionale o non e' conforme alle disposizioni del presente Trattato;
(b) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato non considerato reato politico ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
(c) se la richiesta si riferisce ad un reato di natura esclusivamente militare, ai sensi delle leggi della Parte Richiedente;
(d) se il reato per cui si procede e' punito dallo Stato Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta;
(e) se ha seri motivi per ritenere che la richiesta e' avanzata al fine di indagare, perseguire, punire o promuovere altre azioni nei confronti di una persona per motivi attinenti a razza, sesso, religione, nazionalita' od opinioni politiche o che un pregiudizio possa essere arrecato alla posizione di detta persona nel procedimento giudiziario per uno qualsiasi dei suddetti motivi;
(f) se ha gia' in corso un procedimento penale, o ha gia' pronunciato una sentenza definitiva, nei confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di cui alla richiesta di assistenza giudiziaria;
(g) se ritiene che l'esecuzione della richiesta puo' compromettere la sua sovranita', sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
2. La Parte Richiesta puo' differire l'esecuzione della richiesta di assistenza se la stessa interferisce con un procedimento penale in corso nella Parte Richiesta.
3. Prima di rifiutare una richiesta o di differirne l'esecuzione, la Parte Richiesta ha la facolta' di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. A tal fine, le Autorita' Centrali di ciascuno Stato, designate ai sensi dell'Articolo 4 del presente Trattato, si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute.
4. Quando la Parte Richiesta rifiuta o differisce l'assistenza giudiziaria, informa tempestivamente per iscritto la Parte Richiedente delle ragioni del rifiuto o del differimento.

 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 4

Autorita' Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di assistenza giudiziaria e comunicano direttamente tra di loro.
2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica del Senegal e' il Ministero della Giustizia.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.

 
Articolo 5

Forma e Contenuto della Richiesta

1. La richiesta di assistenza e' formulata per iscritto e deve recare la firma o il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita' alle norme interne.
2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue:
(a) l'identificazione dell'Autorita' competente che conduce le indagini o il procedimento penale a cui si riferisce;
(b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi il tempo e il luogo del commesso reato ed eventuali danni cagionati, nonche' la loro qualificazione giuridica;
(c) l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta;
(d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste;
(e) l'indicazione del termine entro il quale la richiesta dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza;
(f) l'indicazione delle persone che si chiede di autorizzare ad essere presenti all'esecuzione della richiesta, in conformita' al successivo Articolo 6 paragrafo 3;
(g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese a cui ha diritto la persona che e' citata a comparire nella Parte Richiedente per l'assunzione di una prova, in conformita' al successivo Articolo 10 paragrafo 3;
(h) le informazioni necessarie per l'assunzione della prova mediante videoconferenza, in conformita' al successivo Articolo 14 paragrafo 5.
3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, contiene altresi':
(a) le informazioni sull'identita' e sulla residenza delle persone soggette ad indagine o a procedimento penale, dei testimoni e dei periti;
(b) le informazioni sull'identita' della persona da identificare o da rintracciare e sul luogo in cui puo' trovarsi;
(c) le informazioni sull'identita' e la residenza della persona destinataria della notifica e la sua qualita' in relazione al procedimento, nonche' il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
(d) l'indicazione e la descrizione del luogo o della cosa da ispezionare o dei beni da sequestrare o confiscare;
(e) le eventuali procedure particolari da seguire nel dare esecuzione alla richiesta e le relative ragioni;
(f) le eventuali esigenze di riservatezza;
(g) qualsiasi altra informazione che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.
4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto della richiesta non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
6. La richiesta di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui al precedente Articolo 4, puo' essere preliminarmente inoltrata con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica. La Parte richiedente trasmette l'originale della domanda il piu' presto possibile. La Parte richiesta informa la Parte richiedente degli esiti della richiesta dopo aver ricevuto l'originale della stessa.

 
Articolo 6

Esecuzione della Richiesta

1. La Parte Richiesta esegue immediatamente la richiesta di assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale e alle disposizioni del presente Trattato.
2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le modalita' indicate dalla Parte Richiedente.
3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta puo' autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza.
4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. Se l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, la Parte Richiesta ne da' immediata comunicazione alla Parte Richiedente, indicandone i motivi.
5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative o privilegi, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale della Parte Richiesta, la questione e' risolta dall'Autorita' competente della Parte Richiesta anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente. Se la persona invoca immunita', prerogative o privilegi, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale della Parte Richiedente, di tale eccezione e' data comunicazione alla Parte Richiedente affinche' decida al riguardo.

 
Articolo 7

Localizzazione e identificazione di persone e oggetti

Le autorita' competenti della Parte richiesta adottano tutte le misure previste dalla propria legislazione per la localizzazione e l'identificazione delle persone e degli oggetti indicati nella richiesta.

 
Articolo 8

Notifica di documenti

1. La Parte Richiesta effettua la notifica delle citazioni e di altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformita' alla sua legislazione nazionale.
2. La Parte Richiesta, previa notifica delle citazioni e di altri documenti, ne da' alla Parte Richiedente una prova firmata recante il timbro dell'Autorita' notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalita' della consegna, ed in particolare della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non e' eseguita, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica.
3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono essere formulate alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10.
4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.

 
Articolo 9

Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto

1. La Parte Richiesta assume, in conformita' alla sua legislazione nazionale, le prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e le trasmette alla Parte Richiedente.
2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data e del luogo di esecuzione della richiesta. Se necessario, le Autorita' Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente, quando l'esecuzione della richiesta deve avvenire alla presenza delle persone autorizzate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 6.
3. La persona invitata a rendere dichiarazioni in virtu' del presente trattato puo' rifiutarsi di renderle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente glielo consente. La Parte Richiedente deve fare espressa menzione di questa facolta' nella richiesta di assistenza.
4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni, laddove cio' sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta.
5. I documenti e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona ascoltata possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformita' all'ordinamento di questa Parte.

 
Articolo 10

Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente

1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita la persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente nel territorio della Parte Richiedente ai fini del compimento di interrogatori, testimonianze, perizie o di ogni altro atto relativo all'indagine o al processo. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente dell'esito delle attivita' espletate.
2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorita' del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti.
3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese, cosi' come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).

 
Articolo 11

Garanzie speciali delle persone citate

1. La persona che si trova nel territorio della Parte Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10:
(a) non puo' essere perseguita, giudicata, arrestata ne' sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale dalla Parte Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detta Parte;
(b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza, a fare altre dichiarazioni o a partecipare in qualsiasi modo a procedimenti diversi da quello menzionato nella richiesta di assistenza, senza previo consenso della Parte Richiesta e della persona stessa.
2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata:
(a) non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore;
(b) avendo lasciato il territorio della Parte Richiedente, volontariamente vi fa ritorno.
3. Il testimone, o il perito, ascoltato in conformita' agli Articoli 9 e 10, e' responsabile per il contenuto della sua dichiarazione testimoniale o della sua relazione peritale ovvero per ogni altro atto o omissione nel corso della sua comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni della Parte Richiesta e della Parte Richiedente.

 
Articolo 12

Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute

1. Quando, ai sensi dell'Articolo 14 paragrafo 4, la videoconferenza non e' possibile o opportuna, la Parte Richiesta, a domanda della Parte Richiedente, ha facolta' di trasferire temporaneamente sul territorio di quest'ultima, una persona detenuta a fini di interrogatorio, testimonianza o della partecipazione a altri atti procedurali. La persona in questione deve espressamente consentire a questo trasferimento e le Parti devono accordarsi sulle modalita' del trasferimento.
2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito a condizione che:
(a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso nella Parte Richiesta;
(b) la persona trasferita sia mantenuta dalla Parte Richiedente in stato di detenzione.
3. Il periodo trascorso in stato di detenzione nello Stato Richiedente e' computato ai fini della durata massima della custodia cautelare e della pena inflitta nello Stato Richiesto.
4. Quando il trasferimento temporaneo comporta il transito della persona detenuta attraverso il territorio di uno Stato terzo, le relative formalita' sono a carico dello Stato Richiedente.
5. Lo Stato Richiedente riconsegna immediatamente allo Stato Richiesto la persona trasferita al termine delle attivita' di cui al paragrafo 1 del presente Articolo ovvero alla scadenza di altro termine specificamente convenuto dalle Autorita' Centrali dei due Stati.
6. Alla persona trasferita temporaneamente in conformita' al presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie di cui all'Articolo 11.
7. Il trasferimento temporaneo puo' essere rifiutato dallo Stato Richiesto in presenza di seri motivi.

 
Articolo 13

Protezione di Vittime, Testimoni ed altri Partecipanti
al Procedimento penale

Se necessario e per una corretta amministrazione della giustizia, entrambe le Parti adottano le misure previste nei rispettivi ordinamenti giuridici per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati ed alle attivita' di assistenza richieste.

 
Articolo 14

Comparizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o perito dalle Autorita' competenti della Parte Richiedente, quest'ultima puo' chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. La comparizione per videoconferenza puo' essere, altresi', richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la sua partecipazione all'udienza, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuno Stato. In questo caso, il difensore della persona che compare deve poter essere presente e deve poter comunicare riservatamente con il proprio assistito, anche a distanza.
3. L'esame di persone detenute nel territorio della Parte Richiesta ha luogo, preferibilmente, per videoconferenza.
4. La Parte Richiesta autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto nell'Articolo 5, i motivi per i quali e' inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorita' competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformita' alla propria legislazione.
7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
(a) le Autorita' competenti di entrambe le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'audizione e' condotta direttamente dalle autorita' della Parte Richiedente. L'Autorita' competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che la procedura sia svolta in conformita' al proprio ordinamento giuridico. Detta autorita' adotta, se del caso, le misure necessarie ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali del proprio ordinamento;
(b) se necessario, le Autorita' competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata;
(c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinche' detta persona sia assistita da un interprete.
8. Salvo quanto stabilito al precedente punto (b), l'Autorita' competente della Parte Richiesta redige, al termine della comparizione, un verbale in cui sono indicati la data ed il luogo della comparizione, le generalita' e la qualifica della persona comparsa e di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attivita', nonche' le condizioni di svolgimento della procedura. Detto verbale e' trasmesso alla Parte Richiedente.
9. Le spese inerenti alla videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta vi rinunzi in tutto o in parte.
10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per finalita' diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare riconoscimento di persone e di cose e confronti.

 
Articolo 15

Produzione di documenti, atti o oggetti

La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, nel rispetto del segreto di Stato e alle stesse condizioni di accessibilita' delle sue autorita' competenti, estratti di fascicoli penali o documenti od oggetti che sono necessari per un'indagine o per un processo penale.

 
Articolo 16

Perquisizioni, Sequestri e Confisca

1. La Parte Richiesta esegue conformemente alla sua legislazione le richieste di identificazione, di localizzazione, di congelamento o sequestro e di confisca dei proventi e strumenti del reato presentate dalla Parte Richiedente.
2. Oltre agli elementi enunciati all'articolo 5 di cui sopra, la richiesta di assistenza relativa ai procedimenti di congelamento, di sequestro o di confisca comprende:
a) le informazioni sul bene rispetto al quale e' richiesta l'assistenza;
b) il luogo in cui si trova il bene;
c) il legame tra il bene ed il reato, se sussistente;
d) le informazioni sugli interessi dei terzi sul bene;
e) la copia della decisione di congelamento o di sequestro o della decisione definitiva di confisca resa dall'autorita' giudiziaria.
3. Le Parti possono, ai sensi della propria legislazione interna, ripartire i beni o gli averi confiscati. A tal fine, esse concluderanno per ciascun caso gli accordi o le intese specifiche volte a determinare, tra le altre cose, i beni da dividere, l'entita' o la porzione degli stessi che spetta a ogni Parte ed eventuali condizioni particolari da applicare.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti della Parte Richiesta e dei terzi in buona fede.

 
Articolo 17

Accertamenti Bancari e Finanziari

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta e comunica prontamente tutte le informazioni relative ai dati ed alle operazioni bancarie utili all'indagine riferibili alle persone specificate nella richiesta di assistenza.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente Articolo puo' riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.
3. Il segreto bancario non e' un motivo di rifiuto dell'assistenza.

 
Articolo 18

Squadre Investigative Comuni

1. Le autorita' competenti possono costituire, di comune accordo, squadre investigative comuni per uno scopo determinato e per una durata limitata che puo' essere prorogata di comune accordo, per svolgere indagini penali nel territorio di una Parte o di entrambe le Parti.
2. La composizione della squadra e' indicata nell'accordo costitutivo e puo' comprendere personale di polizia giudiziaria e/o membri dell'autorita' giudiziaria. Una squadra investigativa comune puo', in particolare, essere costituita quando:
a) le indagini condotte da una delle Parti su reati che richiedono inchieste difficili e di notevole importanza coinvolgono l'altra Parte;
b) entrambe le Parti conducono indagini su reati che, per le circostanze del caso, richiedono una azione coordinata e concertata.
3. La richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune puo' essere presentata dall'autorita' competente della Parte interessata, che propone anche le forme di svolgimento delle attivita'.
4. Le richieste di costituzione di una squadra investigativa comune contengono proposte in merito alla composizione della squadra, nonche' quanto previsto dall'articolo 5 del presente Trattato, per quanto applicabile.
5. Conformemente al presente articolo, i membri delle squadre investigative comuni provenienti dalla Parte nel cui territorio la squadra interviene, sono denominati «membri», mentre i membri provenienti dall'altra Parte sono denominati «membri distaccati».
6. La squadra investigativa comune opera nel territorio delle Parti secondo gli accordi stipulati tra le rispettive competenti Autorita' osservando le seguenti condizioni generali:
a) la squadra esercita la propria attivita' nel rispetto del diritto della Parte nel cui territorio interviene;
b) la direzione della squadra e' affidata al responsabile designato, tra i suoi membri, dall'Autorita' di indagine competente per la Parte nel cui territorio la squadra interviene, che assicura e predispone le condizioni necessarie all'esecuzione delle attivita' convenute;
c) il responsabile della squadra agisce entro i limiti delle sue competenze in conformita' al diritto nazionale;
d) i membri distaccati, salva diversa disposizione impartita dal responsabile della squadra, sono autorizzati ad essere presenti alla adozione delle misure investigative; possono essere incaricati dell'esecuzione di specifiche misure investigative dal responsabile della squadra, previa approvazione delle Autorita' competenti delle Parti;
e) persone appartenenti ad organismi internazionali di investigazione o di polizia possono partecipare alle attivita' della squadra investigativa comune nella misura consentita dalla legislazione delle Parti; tali persone esercitano i diritti conferiti ai membri o ai membri distaccati della squadra in virtu' del presente articolo soltanto quando cio' sia espressamente previsto dagli accordi.
7. I componenti della squadra provvedono a richiedere alle proprie Autorita' competenti l'esecuzione delle misure investigative eventualmente ritenute necessarie, che saranno esaminate secondo le medesime condizioni che si applicherebbero nell'ambito di un'indagine condotta a livello nazionale.
8. Se la squadra investigativa comune necessita dell'assistenza di uno Stato terzo, le autorita' competenti della Parte nel cui territorio la squadra interviene ne possono fare richiesta alle autorita' competenti dello Stato interessato, in conformita' agli strumenti o disposizioni pertinenti.
9. Le informazioni acquisite legalmente da un membro o da un membro distaccato durante la sua partecipazione a una squadra investigativa comune possono essere utilizzate:
a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra;
b) per l'identificazione, l'indagine e il perseguimento di altri reati, previa autorizzazione della Parte nel cui territorio e' stata acquisita l'informazione. Questa Parte conserva la facolta' di rifiutare l'assistenza giudiziaria per i motivi previsti dall'art. 3;
c) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, fatte salve le disposizioni del punto b).
10. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla squadra investigativa comune, un membro distaccato della squadra puo', conformemente al suo diritto nazionale e nei limiti della sua competenza, fornire alla squadra le informazioni disponibili nella Parte che lo ha distaccato.
11. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorita' competenti le autorita' giudiziarie della Repubblica Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le richieste di costituzione delle squadre investigative comuni per il tramite delle Autorita' Centrali indicate nell'articolo 4 del presente Trattato.

 
Articolo 19

Consegne Vigilate o Controllate

1. Ciascuna Parte puo' effettuare consegne controllate o vigilate nel territorio dell'altra Parte volte ad acquisire elementi di prova in relazione alla commissione di reati o per l'identificazione, l'individuazione e la cattura dei responsabili.
2. La decisione di effettuare consegne controllate o vigilate e' adottata in ciascun caso specifico dalle Autorita' competenti della Parte Richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte.
3. Le consegne controllate o vigilate sono effettuate secondo le procedure vigenti nella Parte Richiesta e in conformita' alle previsioni delle Convenzioni o Trattati bilaterali o multilaterali in vigore tra le Parti. Le autorita' competenti della Parte Richiesta mantengono il diritto di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione.
4. Si applicano, quanto alle spese, le disposizioni previste dall'articolo 24.
5. Agli effetti del presente articolo, si intendono come autorita' competenti le autorita' giudiziarie della Repubblica Italiana e della Repubblica del Senegal, le quali presenteranno le richieste di consegne controllate o vigilate per il tramite delle Autorita' Centrali indicate nell'articolo 4 del presente Trattato.

 
Articolo 20

Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali

La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente.

 
Articolo 21

Scambio di Informazioni sulla Legislazione

Gli Stati, su richiesta, si scambiano informazioni sulle leggi in vigore, o precedentemente in vigore, e sulle procedure giudiziarie in uso nei loro rispettivi Paesi relativamente all'applicazione del presente Trattato.

 
Articolo 22

Relazioni con altri trattati

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di assistenza, in virtu' di altri trattati dei quali sono parte.

 
Articolo 23

Riservatezza

1. Le richieste di assistenza giudiziaria, su domanda della Parte Richiedente, sono trattate in modo riservato. Se la riservatezza non puo' essere garantita, la Parte richiesta informa la Parte Richiedente, la quale decide se la richiesta deve essere ugualmente eseguita.
2. La Parte Richiedente attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni o alle prove fornite dalla Parte Richiesta, se cosi' richiesto da quest'ultima.

 
Articolo 24

Spese

1. La Parte Richiesta sostiene le spese per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico della Parte Richiedente:
(a) le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiesto per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3;
(b) le indennita' e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10;
(c) le spese relative all'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 12;
(d) le spese per le finalita' di cui all'Articolo 13;
(e) le spese per la videoconferenza, fatto salvo quanto stabilito all'Articolo 14 paragrafo 9;
(f) le spese e gli onorari spettanti ai periti;
(g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e di trascrizione;
(h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato.
2. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano sulle condizioni della sua esecuzione e sui criteri di suddivisione delle spese.

 
Articolo 25

Composizione delle controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sara' risolta con la consultazione attraverso i canali diplomatici.

 
Articolo 26

Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
Fatto a Dakar, il giorno 4 gennaio dell'anno 2018 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico