Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 ottobre 2024
Aggiornamento del piano degli indicatori delle regioni e dei loro organismi ed enti strumentali in contabilita' finanziaria.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 3-ter, dell'art. 14, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «L'elenco delle missioni, programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, e' aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14 comprende il glossario delle missioni e dei programmi che individua anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di secondo livello (Gruppi).
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2023 che, con riferimento all'art. 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve avvenire solo a titolo di cassa, e del comma 2, nella parte in cui non prevede che e' garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidita' di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;
Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che prevede: «All'art. 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidita', le parole: "rendiconto 2023" sono sostituite dalle seguenti: "rendiconto 2024" e le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».
Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati 9, 10, 12, 14 e 17 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio dei fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante disposizioni in materia di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e province, attraverso l'inserimento nella missione di bilancio n. 12 di un programma dedicato agli «Interventi per asili nido»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 17 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1

Allegato 4/1 - Principio contabile applicato
concernente la programmazione

1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 8.2, le lettere i) e i-bis) sono sostituite dalle seguenti: «i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformita' al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali predisposto secondo le disposizioni normative vigenti; i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformita' al programma triennale di forniture e servizi predisposto secondo le disposizioni normative vigenti;»;
b) al paragrafo 8.2., le parole «La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformita' al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che sono ricompresi nella SeO del DUP» sono sostituite dalle seguenti «La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformita' al programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti annuali predisposti secondo le disposizioni normative vigenti, che sono ricompresi nella SeO del DUP. Con riferimento ai lavori da realizzare tramite forme di partenariato pubblico-privato, il programma triennale dei lavori pubblici da' atto dell'adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche»;
c) al paragrafo 8.2., le parole «Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007» sono sostituite dalle seguenti «Si fa riferimento, ad esempio, al programma triennale degli acquisti di beni e servizi»;
d) al paragrafo 8.2., le parole «In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'art. 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma".» sono sostituite dalle seguenti «In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'art. 5, comma 5, dell'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36 del 2023, concernente Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne e' data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma".»;
e) al paragrafo 8.4., sono eliminate le parole «g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;», le parole «, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione» e le parole «d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007»;
f) al paragrafo 8.4., le parole «c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti «c) programma triennale degli acquisti di beni e servizi, regolato dall'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36 del 2023, concernente Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione»;
g) al paragrafo 9.5., le parole «21 del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti «37 del decreto legislativo n. 36 del 2023»;
h) al paragrafo 9.10 le seguenti parole sono eliminate «Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono costituite solo da anticipazioni di liquidita' che, per loro natura sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica un'apposita sezione anche alle partite finanziarie.»;
i) al paragrafo 12., le parole «2, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti «224, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023»;
j) al paragrafo 13.1. dopo le parole «c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;» sono inserite le seguenti:
gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti con l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato (art. 175, comma 7, ultimo capoverso del decreto legislativo n. 36 del 2023).»;
k) al paragrafo 13.4 le parole «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se negativo, tra le attivita' finanziarie - equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie)» sono sostituite dalle seguenti «Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie e' negativo e' considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le regioni e VF/1 per gli enti locali»;
l) al paragrafo 13.4 sono eliminate le seguenti parole «Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.»;
m) al paragrafo 13.4, dopo le parole «e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.» sono inserite le seguenti «Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie e' negativo, l'equilibrio di bilancio di parte corrente e' determinato al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie.»;
n) al paragrafo 13.4, dopo le parole «l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto» sono inserite le seguenti «, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie e' negativo»;
o) al paragrafo 13.4, le parole «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se positivo, tra le attivita' finanziarie - equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie)» sono sostituite dalle seguenti «Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie e' positivo e' considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le regioni e VF/1 per gli enti locali»;
p) al paragrafo 13.4, dopo le parole «delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.» sono inserite le seguenti «Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie e' positivo, l'equilibrio di bilancio in c/capitale e' determinato al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie.»;
q) al paragrafo 13.4, dopo le parole «l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto» sono inserite le seguenti «, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie e' positivo»;
r) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, le parole «Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi»;
s) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le parole «g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2, comma 594, legge n. 244/2007)»;
t) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le parole «L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito/ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente D.U.P.S.? Se si, specificare:»;
u) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, le parole «Programma di forniture e servizi» sono sostituite dalle seguenti «Programma triennale degli acquisti di beni e servizi»;
v) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le parole: «G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art. 2, comma 594, legge n. 244/2007) (Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)».
2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo la lettera h) che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 con riferimento al bilancio di previsione 2026-2028 e le lettere da k) a q) che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026 con riferimento al rendiconto 2025.
 
Allegato 1
(parte prima)
BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)

Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
(parte seconda)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 2
(parte prima)
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per le Regioni)

Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
(parte seconda)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Allegato 3
(parte prima)
VERIFICA EQUILIBRI
(solo per gli Enti locali)

Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
(parte seconda)

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2

Allegato 4/2 - Principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria

1. Al principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 3.11, le parole «(DUP e Piano delle opere pubbliche)» sono sostituite dalle seguenti «(Sezione strategica del DUP);
b) al paragrafo 3.20-bis sono eliminate le seguenti parole e la relativa nota «, salvo l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle risorse del 'Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali' di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570"». Al riguardo, si richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio «L'art. 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente riconosciuto agli enti locali la possibilita' di impiegare il fondo non solo con finalita' di anticipazione di cassa, ma anche con funzione di copertura, espressamente prevedendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci»;
c) al paragrafo 3.20-bis le parole «non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2024»;
d) al paragrafo 5.2, le parole «Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno e' registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'art. 113, comma 2 e seguenti ed e' tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni). La spesa riguardante gli incentivi tecnici e' impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa e' costituita dall'accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalita' di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 (c.d. "fondo innovazione") destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione nonche' per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, che, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'art. 113, comma 2 e seguenti," sono sostituite dalle seguenti "Gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono, nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture. L'impegno a valere degli stanziamenti riguardanti i lavori, servizi e forniture formalmente destinati alle funzioni tecniche ai sensi del richiamato art. 45, comma 3 e seguenti e' registrato a seguito della sottoscrizione della contrattazione integrativa dell'esercizio cui gli incentivi si riferiscono, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, ed e' tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, con contestuale accertamento dell'entrata di pari importo al titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale. La spesa riguardante gli incentivi tecnici e' impegnata, con imputazione agli esercizi di esigibilita' dell'obbligazione nei confronti dei dipendenti, anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti tali spese, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa e' costituita dall'accertamento di entrata sopra indicato, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa. Tali modalita' di registrazione sono adottate anche per la quota del 20% prevista dal richiamato art. 45, comma 5, destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e alle altre finalita' previste dai successivi commi 6 e 7 che, a seguito della formale destinazione delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto del richiamato art. 45, comma 2 e seguenti,»;
e) alla fine del paragrafo 5.2 sono inserite le seguenti parole: «j) per le operazioni di partenariato pubblico privato che presentano le caratteristiche previste dagli articoli 174 e 175 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli impegni riguardanti i canoni e i contributi destinati agli operatori privati sono imputati agli esercizi di esigibilita' della spesa previsti dai relativi contratti o convenzioni. In assenza delle caratteristiche sopra richiamate, l'acquisizione dell'opera oggetto del contratto e ogni eventuale debito ad esso connesso del locatario o cedente e' registrata nelle scritture contabili per l'intero valore applicando, in particolare, i paragrafi dal 3.17 al 3.20, il 3.21 e il 3.25. Conseguentemente, lo stato di avanzamento di realizzazione dell'opera e il relativo debito sono iscritti nello stato patrimoniale.»;
f) i paragrafi 5.3.12 e 5.3.13 e le relative note sono eliminati e il paragrafo 5.3.14 e' sostituito dal seguente:
«5.3.14 La registrazione contabile delle spese per la realizzazione di lavori pubblici
La spesa per la realizzazione di lavori pubblici e' registrata seguendo le modalita' di seguito indicate.
I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono iscritti in bilancio senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici. Le relative spese, comprese quelle riguardanti la progettazione interna, sono registrate in bilancio imputandole al titolo I o al titolo II della spesa, secondo la natura economica delle stesse.
La capitalizzazione di tali spese non richiede alcuna rilevazione in contabilita' finanziaria. E' effettuata solo attraverso le scritture della contabilita' economico patrimoniale.
Anche i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, da realizzare mediante affidamenti a terzi, sono iscritti nel titolo II della spesa del bilancio di previsione senza che sia richiesto il previo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.
L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, di importo pari o superiore alla soglia di 150.000 euro, consente l'iscrizione nel titolo II della spesa del bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare attraverso l'affidamento a terzi, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.
Le spese per la progettazione riguardante i lavori realizzati attraverso affidamenti esterni sono imputate agli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento dei lavori, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, in attuazione dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede "Gli oneri relativi alle attivita' tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.".
La spesa riguardante la progettazione effettuata prima dell'inserimento nel bilancio dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce e' registrata con il codice U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del modulo finanziario del piano dei conti integrato previsto dall'allegato 6 al presente decreto.
Affinche' la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, e' necessario che i documenti di programmazione dell'ente, che definiscono gli indirizzi generali riguardanti gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche (DUP, DEFR o altri documenti di programmazione), individuino in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione e' destinata, prevedendone altresi' le necessarie forme di finanziamento.
In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della programmazione e della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente).
Nei casi in cui la copertura delle spese per la realizzazione di lavori pubblici imputate al titolo II del bilancio risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilita'.
Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili anticipatamente rispetto all'esigibilita' delle spese correlate, nel bilancio di previsione e' iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.
Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa individuato dalla decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione o la realizzazione dell'intervento. Nei casi in cui l'avvio del procedimento di spesa comporta direttamente il perfezionamento dell'obbligazione giuridica, ad esempio nei casi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre, o atto equivalente di cui all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023 e, per gli enti locali, di cui all'art. 192 del TUEL.
Nei casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'impegno e' registrato a seguito dell'aggiudicazione.
I principi contabili riguardanti la registrazione contabile dei lavori pubblici si applicano anche alle ipotesi di ricorso a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, con le seguenti precisazioni:
a) la firma della convenzione o dell'accordo riguardante il ricorso ad una centrale di committenza per l'aggiudicazione di appalti, la stipula e l'esecuzione di contratti per conto di un'altra amministrazione o ente determinano la formazione di obbligazioni giuridiche tra le parti, a seguito delle quali l'amministrazione o ente destinatario dell'opera registra gli impegni di spesa concernenti il compenso a favore della centrale di committenza e gli eventuali rimborsi previsti contrattualmente e prenota le spese riguardanti la realizzazione dell'opera;
b) a seguito della formale attivazione delle procedure di affidamento dell'opera da parte della centrale di committenza, nei casi previsti dai principi contabili, l'amministrazione o ente destinatario dell'opera puo' conservare il fondo pluriennale vincolato stanziato in bilancio;
c) a seguito della stipula del contratto di appalto da parte della centrale di committenza per conto dell'amministrazione o ente destinatario della stessa sono registrati gli impegni riguardanti le relative spese, imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria. Nel caso di accordi quadro, gli impegni sono registrati in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi dell'accordo con imputazione agli esercizi in cui la spesa e' esigibile.»;
g) il paragrafo 5.4.8 e la relativa nota sono eliminati e il paragrafo 5.4.9 e' sostituito dal seguente:
«5.4.9 La conservazione del fondo pluriennale vincolato per le spese non ancora impegnate
Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione degli investimenti di importo pari o superiore a quello previsto per l'affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
b) l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici;
c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale dei lavori pubblici, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilita' per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilita' riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attivita' necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;
d) in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento del progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato e' condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuita', delle attivita' di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:
nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti il progetto di fattibilita' tecnica ed economica o il progetto esecutivo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale e' conservato;
nell'esercizio in cui e' stato verificato il progetto di fattibilita' tecnica ed economica o il progetto esecutivo destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento;
nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione esecutiva;
nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi e' aggiudicata.
Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attivita' attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformita' ai criteri di continuita' sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;
e) entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.
Per procedura formalmente attivata si intende:
a. la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
b. la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all'art. 81, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'art. 89 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023.;
c. la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.»;
h) al paragrafo 5.4.10 e' eliminata la relativa nota e dopo le parole «A seguito della stipula del contratto di appalto» sono inserite le seguenti «e nei casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nei quali l'impegno e' registrato a seguito dell'aggiudicazione»;
i) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 2, le parole «Al riguardo, la progettazione preliminare» sono sostituite dalle seguenti «A tal fine, il bilancio di previsione»;
j) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 2, le parole "b) l'anno t sara' dedicato alla progettazione definitiva" sono sostituite dalle seguenti "b) l'anno t sara' dedicato alla realizzazione del progetto di fattibilita' e del progetto esecutivo";
k) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 2, le parole "2) a seguito della firma del contratto riguardante" sono sostituite dalle seguenti "2) a seguito della firma dei contratti riguardanti";
l) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/a, le seguenti parole «In sede di programmazione l'ente (A) ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente (B) che provvedera' all'esecuzione dell'opera. L'ente (A) intende finanziare l'opera con i proventi derivanti dall'alienazione di un proprio immobile. Attraverso la nota n. XX dell'esercizio t-1 l'ente (A) comunica all'ente (B) la decisione di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B). Nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) trasmette all'ente (A) il programma preliminare dei lavori, il quale prevede che:" sono sostituite dalle seguenti "In sede di programmazione l'ente (A) ha deciso di finanziare la realizzazione di una scuola per una spesa complessiva di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente (B) che provvedera' all'esecuzione dell'opera. L'ente (A) intende finanziare l'opera con i proventi derivanti dall'alienazione di un proprio immobile. L'ente (A) stanzia in bilancio la spesa di 400 per la realizzazione della scuola. Attraverso la nota n. XX dell'esercizio t-1 l'ente (A) comunica all'ente (B) la decisione di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B) previa approvazione del relativo progetto di fattibilita' tecnico-economica. Nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) inserisce, con apposite variazioni, la realizzazione della scuola nel proprio programma triennale dei lavori pubblici e nel proprio bilancio di previsione, con oneri a carico dell'ente (A) salvo la spesa per il progetto di fattibilita' tecnico-economica che e' finanziata con risorse proprie. Sempre nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) realizza e verifica il progetto di fattibilita' tecnico-economica corredato dal cronoprogramma e lo trasmette all'ente (A). Il progetto prevede che:»;
m) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/a, le parole «b) l'anno t sara' dedicato alla progettazione definitiva e esecutiva dell'opera» sono sostituite dalle seguenti «b) l'anno t sara' dedicato alla progettazione esecutiva dell'opera»;
n) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/a, le seguenti parole sono eliminate «A seguito della approvazione di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell'esercizio t-1 l'Ente (B) invia all'ente (A) il progetto di fattibilita' tecnica ed economica corredato dal cronoprogramma»;
o) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/a, le parole «Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica, entrambi gli enti inseriscono nei propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2» sono sostituite dalle seguenti «Sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica, entrambi gli enti approvano i propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2»;
p) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/a, le parole «Sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dall'Ente (A), l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e esecutiva» sono sostituite dalle seguenti «Sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dall'Ente (A), l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva»;
q) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/b, le parole «In sede di programmazione la regione ha deciso di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente locale (B) che provvedera' all'esecuzione dell'opera. La regione approva una legge in cui si autorizza la spesa pluriennale anche oltre il triennio considerato nel bilancio di previsione, prevedendone adeguata copertura finanziaria. Ad esempio, la copertura finanziaria puo' essere costituita dai proventi derivanti dalla dismissione di immobili di proprieta' della regione. Attraverso la nota n. XX del t-1 la regione comunica all'ente B il programma di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B). L'ente (B) trasmette alla regione il programma preliminare dell'opera, il quale prevede che: d) la costruzione della scuola richiedera' tre anni di lavori, successivi a quello t, e) l'anno t sara' dedicato alla progettazione definitiva e esecutiva dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento, con una spesa complessiva di 100; f) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sara' pari a 100.» sono sostituite dalle seguenti «In sede di programmazione la regione ha deciso di finanziare la realizzazione di una scuola per una spesa complessiva di 400 attraverso l'erogazione di risorse all'ente locale (B) che provvedera' all'esecuzione dell'opera. La regione approva una legge in cui si autorizza la spesa pluriennale anche oltre il triennio considerato nel bilancio di previsione, prevedendone adeguata copertura finanziaria. Ad esempio, la copertura finanziaria puo' essere costituita dai proventi derivanti dalla dismissione di immobili di proprieta' della regione. Attraverso la nota n. XX del t-1 la regione comunica all'ente B il programma di realizzare la scuola nel territorio dell'ente (B) previa approvazione del relativo progetto di fattibilita' tecnico economico. L'ente (B) inserisce, con apposite variazioni, la realizzazione della scuola nel proprio programma triennale dei lavori pubblici e nel proprio bilancio di previsione, con oneri a carico dell'ente (A) salvo la spesa per il progetto di fattibilita' tecnico-economica che e' finanziata con risorse proprie. Sempre nel corso dell'esercizio t-1, l'ente (B) trasmette alla regione il progetto di fattibilita' tecnico-economica corredato dal cronoprogramma, il quale prevede che: a) la costruzione della scuola richiedera' tre anni di lavori, successivi a quello t, b) l'anno t sara' dedicato alla progettazione esecutiva dell'opera e allo svolgimento della procedura di affidamento , con una spesa complessiva di 100; c) la spesa per la costruzione della scuola, in ciascuno dei tre anni successivi all'anno t, sara' pari a 100.»;
r) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/b, le parole «La spesa per il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' stanziata» sono sostituite dalle seguenti «La spesa per il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' finanziata»;
s) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/b, le parole «Raggiunto l'accordo di massima sulla realizzazione della scuola, sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica, entrambi gli enti inseriscono nei propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2 gli stanziamenti necessari» sono sostituite dalle seguenti «Raggiunto l'accordo di massima sulla realizzazione della scuola, sulla base del cronoprogramma definito in sede di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica, entrambi gli enti approvano i propri bilanci di previsione, riguardanti il triennio t, t+1 e t+2 con gli stanziamenti necessari»;
t) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 3/b, le parole «Acquisita la delibera della regione, sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dalla regione, l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva e esecutiva e, successivamente, per l'affidamento dell'appalto» sono sostituite dalle seguenti «Acquisita la delibera della regione, sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dalla regione, l'Ente (B) accerta l'entrata di 100 per contributo agli investimenti nell'apposito capitolo di entrata di ciascuno degli esercizi riguardanti gli anni t, t+1, t+2, t+3 e avvia la gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva e, successivamente, per l'affidamento dell'appalto».
 
Art. 3
Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la
contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita'
finanziaria

1. Al principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 3, le parole «- gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario euro 3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti il personale (art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016)" che non determinano la formazione di ricavi, e la liquidazione degli impegni correlati a tale entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici e il fondo risorse finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che non determina la formazione di costi» sono sostituite dalle seguenti «gli accertamenti effettuati a valere della voce del piano finanziario euro 3.05.99.02.001 "Fondi incentivanti il personale (art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023)" che non determinano la formazione di ricavi, e la liquidazione degli impegni correlati a tali entrate, assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti gli incentivi tecnici, che non determinano la formazione di costi»;
b) la nota n. 15 e' sostituita dalla seguente «Si fa riferimento alla validazione di cui all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023»;
c) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 22, il codice del piano dei conti attribuito al conto «Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari», ovunque ricorra e' sostituito dal seguente: «2.4.7.03.03.01.001»;
d) alla fine dell'appendice tecnica, dopo l'esempio n. 23/2 e' inserito l'esempio 23/3 di seguito riportato:
«3) Esempio 23/3 (scritture di una Regione)
Nel corso dell'esercizio, una regione a statuto ordinario rileva i movimenti di tesoreria utilizzando i conti 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanita'". Alla fine dell'esercizio i due conti presentano saldi "dare", rispettivamente, di euro 322.815.000 ed euro 299.350.000.
In seguito alla chiusura dell'esercizio contabile, il tesoriere dell'ente trasmette gli estratti conti dai quali risulta la seguente situazione dei saldi di tesoreria alla data del 31 dicembre:
a) Saldi, al 31 dicembre, relativi alla gestione ordinaria dell'ente:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) Saldi, al 31 dicembre, relativi alla gestione sanitaria dell'ente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ai fini dell'operazione di riconciliazione, alla data del 31 dicembre, dei dati contabili dell'ente con i dati di Tesoreria:
si considerano i saldi negativi rilevati sui conti correnti bancari accesi presso l'istituto tesoriere che comprendono i pagamenti effettuati dal tesoriere a valere delle giacenze presso il conto di testo unico non considerati nel saldo del conto di testo unico al 31/12 che costituiscono "anticipazioni tecniche" concesse dall'istituto tesoriere per consentire il pagamento delle spese ordinate dall'ente, regolabili sul conto di testo unico solo nell'esercizio successivo;
si ridetermina il saldo del conto di testo unico presso la Banca d'Italia escludendo i versamenti ricevuti direttamente su tale conto e non ancora rilevati dall'istituto tesoriere alla data del 31 dicembre. Tali versamenti sono contabilizzati dall'ente nell'esercizio successivo, a seguito della comunicazione del tesoriere dei "sospesi di entrata" ricevuta dopo la data del 31 dicembre.
Per i suddetti motivi i dati contabili dell'ente e i saldi comunicati dal tesoriere sono riconciliati nel modo seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

Per quanto sopra illustrato, al fine di rappresentare correttamente le giacenze di cassa nelle rispettive voci del conto di Tesoreria nello Stato patrimoniale 1-a) Istituto tesoriere e 1-b) presso Banca d'Italia nell'ambito delle scritture di fine anno l'ente procede alle seguenti registrazioni.

Parte di provvedimento in formato grafico

In esito alle suindicate scritture i saldi contabili dei conti dell'ente saranno i seguenti:
conto 1.3.4.01.01.01.001 "Istituto tesoriere" = - 1.685.000;
conto 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanita'" = - 5.050.000;
che confluiranno nell'Attivo dello stato patrimoniale alla voce IV - 1-a) istituto tesoriere che presentera' valore finale negativo di - 6.735.000. Tale valore negativo rappresenta "l'anticipazione tecnica" erogata dal tesoriere a valere delle disponibilita' giacenti nei conti di testo unico presso la Banca d'Italia;
conto 1.3.4.01.03.01.001 "Conto di testo unico presso Banca d'Italia" = 324.500.000;
conto 1.3.4.01.03.01.002 "Conto di testo unico presso Banca d'Italia destinato alla Sanita'" = 304.400.000;
che confluiranno nell'Attivo dello stato patrimoniale alla voce IV - 1-b) presso Banca d'Italia che presentera' valore finale positivo di 628.900.000.
Al 1° gennaio dell'anno successivo l'ente provvedera' a riaccreditare le risorse nei conti 1.3.4.01.01.01.001 "istituto tesoriere" e 1.3.4.01.01.01.003 "Istituto tesoriere/cassiere per fondi destinati alla sanita'" eseguendo le scritture contabili inverse a quelle sopra rappresentate.».
 
Art. 4

Allegato 9 - Schema di bilancio di previsione

1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al prospetto concernente «SPESE», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
b) al prospetto concernente «SPESE», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
c) il prospetto concernente gli «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli enti locali)» e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 1;
d) all'allegato b) «COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO», la descrizione del programma 01 della missione 12 e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
e) all'allegato b) «COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N, DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO» nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
f) all'allegato e) «UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
g) all'allegato e) «UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
h) all'allegato f) «SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
i) all'allegato f) «SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028.
 
Art. 5

Allegato 10 - Schema di rendiconto

1. Allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al prospetto concernente «SPESE», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
b) al prospetto concernente «SPESE», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
c) il prospetto concernente gli «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le regioni)» e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 2;
d) il prospetto concernente il «EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli enti locali)» e' sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 3;
e) all'allegato b) «COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N, DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
f) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI», la descrizione del programma 01 della missione 12 e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
g) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
h) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
i) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
j) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI», la descrizione del programma 01 della missione 12 e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
k) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
l) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI», la descrizione del programma 01 della missione 12 e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
m) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE IMPEGNI», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
n) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
o) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/COMPETENZA», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
p) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI», la descrizione del programma 01 della missione 12 e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
q) all'allegato e) «PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PAGAMENTI IN C/RESIDUI», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
r) all'allegato i) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RIPARTIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
s) all'allegato i) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE RIPARTIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DELLA POLITICA REGIONALE UNITARIA», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
t) all'allegato j) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
u) all'allegato j) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
v) all'allegato k) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», la descrizione del programma 01 della missione 12, ove ricorre, e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
w) all'allegato k) «CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE PER FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2026, salvo le lettere c) e d) che si applicano a decorrere dal rendiconto 2025.
 
Art. 6

Allegato 12 - Documento tecnico di accompagnamento e PEG

1. Allo schema degli allegati al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e al PEG degli enti locali di cui all'allegato 12 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'allegato 12/3 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
b) all'allegato 12/3 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido»;
c) all'allegato 12/4 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA», la descrizione del programma 01 della missione 12 e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
d) all'allegato 12/4 concernente «SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA», nella missione 12 e' inserito il programma 11 «Interventi per asili nido».
2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028.
 
Art. 7

Allegato 14 - Elenco delle missioni, programmi,
macroaggregati e titoli di spesa

1. Nella parte prima dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo prospetto riguardante l'elenco delle missioni e dei programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonche' dei rispettivi codici di riferimento, le parole «Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido» sono sostituite dalle seguenti «Interventi per l'infanzia e i minori»;
b) al primo prospetto riguardante l'elenco delle missioni e dei programmi ad esse riferiti con indicazione delle relative descrizioni nonche' dei rispettivi codici di riferimento, dopo la riga

+-----------+-------------------+-------+-------------------+
| | | |  Politica |
| | | |regionale unitaria |
| | | |per i diritti |
| | | |sociali e la |
| | | |famiglia (solo per |
| 1210 |Programma | 10 |le regioni) |
+-----------+-------------------+-------+-------------------+

e' inserita la seguente riga:
+-----------+-------------------------+-------+---------------------+ | | | |Interventi per asili | | 1211 | Programma   |11  |nido | +-----------+-------------------------+-------+---------------------+

2. Nella parte seconda dell'allegato 14 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione del Programma 01 della Missione 12 e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
b) nella descrizione del Programma 01 della Missione 12, sono eliminate le parole «per l'erogazione di servizi per bambini in eta' prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati,»;
c) alla fine della descrizione del Programma 01 della Missione 12 sono inserite le seguenti parole «Non comprende le spese per l'infanzia ricomprese nel programma "Interventi per asili nido" della medesima missione.»;
d) alla fine della Missione 12 e' inserito il programma 11, valorizzando come segue le relative voci:
codice missione: 12;
codice programma: 11;
denominazione: interventi per asili nido;
descrizione: comprende le spese per l'erogazione del servizio di asilo nido e per le convenzioni con asili nido privati. Comprende le spese per indennita' in denaro o in natura a favore di famiglie con figli che frequentano asili nido. Il servizio di asili nido ricomprende modalita' eterogenee di realizzazione del servizio, fra queste si ricordano: gli asili nido o micronidi comunali, in gestione diretta oppure esternalizzata; le convenzioni con comuni vicini, con l'ambito territoriale di riferimento o altra forma associata; le convenzioni con asili nido o micronidi privati; voucher/contributi alle famiglie; altre modalita' autonomamente determinate riconducibili ai servizi educativi per l'infanzia (sezioni primavera, baby-parking, spazi gioco, nidi domiciliari, tagesmutter), strutturati su almeno cinque giorni a settimana e con almeno quattro ore di frequenza giornaliere, con affidamento dei bambini in eta' tre-trentasei mesi a uno o piu' educatori in modo continuativo.;
gruppo Cofog: 10.4;
descrizione gruppo Cofog: famiglia.
2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2026-2028 con riferimento alle nuove spese.
 
Art. 8

Allegato 17 - Schema di rendiconto del tesoriere

1. Allo schema di rendiconto del tesoriere di cui all'allegato 17/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la descrizione del Programma 01 della Missione 12, ove ricorre, e' sostituita dalla seguente «Interventi per l'infanzia e i minori»;
b) nella Missione 12 e' inserito il Programma 11 «Interventi per asili nido»;
2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere del rendiconto del tesoriere relativo all'esercizio 2026.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dagli articoli 1 e da 4 a 8.

Roma, 10 ottobre 2024

Il Ragioniere generale dello Stato
Perrotta

Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Palomba

Il Capo del Dipartimento
per gli affari regionali e le autonomie
D'Avena