Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 8 maggio 2024
Criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza adottati dalla commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all'art. 11 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, l'art. 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all'art. 22;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato dalla Corte dei conti al n. 3119 in data 9 dicembre 2022, con il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualita' 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'art. 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l'istituzione di una commissione tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011, recante: «Costituzione della Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica». Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77», che ha costituito la Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2012, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, recante: "Costituzione della Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica". Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, n. 344 del 9 maggio 2016, n. 532 del 12 luglio 2018, che all'art. 2, comma 8, disciplinano che: i contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono utilizzati per l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza, qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di cui all'allegato 7 di propria competenza territoriale; i criteri di aggiornamento e manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907/2010, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011 e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Viste le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 780 del 20 maggio 2021 e n. 978 del 24 marzo 2023, che all'art. 2, comma 2, disciplinano che, qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e non vi sia necessita' di approfondimenti di livello 2 o 3 degli studi di microzonazione sismica, e' possibile utilizzare le risorse destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera a), delle medesime ordinanze, anche per finanziare studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza nei comuni non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7 o per avviare l'attivita' di aggiornamento degli studi gia' effettuati;
Viste le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 780 del 20 maggio 2021 e n. 978 del 24 marzo 2023, che all'art. 2, comma 4, disciplinano che i criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi gia' effettuati, di cui al comma 2 del medesimo art. 2, sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 7, della medesima ordinanza e sono emanati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Visto l'accordo del 31 dicembre 2021, stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, tra il Dipartimento della protezione civile e il Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di geologia ambientale e di geoingegneria (IGAG) per il supporto al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione delle attivita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021 riguardante gli interventi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art. 11 del decreto-legge n. 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2090 del 27 luglio 2023, recante approvazione e impegno dell'atto aggiuntivo, inerente l'accordo del 31 dicembre 2021, stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e il Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di geologia ambientale e di geoingegneria (IGAG), diretto a integrare le attivita' di cui all'ordinanza n. 780/2021 previste dal citato accordo e in particolare a rendere piu' efficienti le rendicontazioni da parte delle regioni previste dalle ordinanze attuative dell'art. 11 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 77/2009 con previsione di due unita' di personale dell'IGAG con oneri a carico del contributo previsto dall'art. 3 del predetto atto aggiuntivo;
Tenuto conto della riunione della commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica del 5 luglio 2023 e del relativo verbale, inviato ai componenti della Commissione tecnica con nota DPC prot. n. 38162 del 26 luglio 2023, in cui sono stati definiti i suddetti criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite dell'emergenza;
Considerata l'urgenza di indicare i criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza da adottarsi ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 978/2023;

Decreta:

Art. 1

Criteri di aggiornamento e manutenzione
degli studi di microzonazione sismica

1. Per manutenzione degli studi di microzonazione sismica (MS) si intende l'insieme delle modifiche da apportare agli studi di MS gia' validati dalla Commissione tecnica e archiviati, al fine di garantirne la conformita' con gli standard nella versione piu' recente e la coerenza interna delle informazioni. Le manutenzioni sono necessarie nei seguenti casi:
a) modifiche di limiti amministrativi;
possibili modifiche per cambio di limiti amministrativi dovute a:
fusioni/divisioni tra comuni che non comportano modifiche sostanziali al modello geologico (in caso contrario si rimanda al successivo par. 2b) (modifica cod_com);
cambio di provincia (modifica cod_prov);
cambio di regione (modifica cod_reg).
In caso di variazioni di limiti amministrativi e' necessario modificare gli identificativi riferiti agli elementi degli studi per poterli correttamente collocare ed archiviare secondo gli standard nazionali;
b) modifiche di carattere tecnico-informatico non sostanziali.
Possibili modifiche sulla struttura dati e shapefiles dello studio di MS o analisi della condizione limite dell'emergenza (CLE) per esigenze sopravvenute relative a:
correzione errori materiali riscontrati nei metadati dello studio MS o schede informative CLE;
adeguamento dati geometrici degli shapefiles dello studio MS per sopraggiunte minime modifiche conseguenti ad aggiornamenti dei piani territoriali sovraordinati (es. PAI).
2. L'aggiornamento dello studio di MS puo' interessare il livello 1, soltanto nei casi di cui alle lettere a) e b) seguenti, e il livello 2 e/o 3 (nel seguito 2/3). L'aggiornamento dello studio di livello 1 e' gia' previsto dagli standard nel corso di realizzazione degli studi di livello 2/3. Gli aggiornamenti (modifiche) sono necessari nei seguenti casi:
a) adeguamento agli standard nazionali recenti.
Possono essere modificati gli studi che presentano difformita' nella struttura dei dati e nel contenuto, perche' realizzati in accordo con standard precedenti alla versione 4.1 che ha introdotto importanti modifiche, quali: l'informatizzazione della stratigrafia delle zone omogenee e l'introduzione dei campi relativi ai fattori di amplificazione calcolati sugli spettri in pseudoaccelerazione negli intervalli di integrazione 0.1-0.5 s, 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s;
b) modifica dell'area in cui e' stato realizzato lo studio di MS in funzione dell'eventuale fusione/divisione tra comuni e/o degli elementi dell'analisi della CLE ed eventuali aggiornamenti/nuove adozioni degli strumenti di pianificazione.
Possono essere modificati gli studi di MS la cui area, gia' sottoposta a studio, non comprende porzioni di territorio originate da eventuali fusioni/divisioni tra comuni (se il precedente quadro geologico-tecnico risulti effettivamente variato o carente) e/o sulle quali ricadono elementi dell'analisi della CLE, con particolare attenzione per le aree interessate da infrastrutture di connessione e accessibilita'. In questa casistica rientrano per esempio gli aggiornamenti delle CLE comunali a seguito delle istituzioni degli ambiti territoriali ottimali previsti dal nuovo codice di protezione civile;
c) adeguamento a nuovi abachi per il calcolo delle amplificazioni litostratigrafiche in aree con assetto non complesso adottati dalla regione. La regione puo' essersi dotata di nuovi abachi o i risultati degli abachi regionali devono essere applicati a comuni trasferiti amministrativamente da un'altra regione.
d) modiche delle zone di livello 2/3 a seguito di nuove indagini e documenti tecnico-scientifici (es. studi di FAC da parte di enti scientifici) che evidenzino una sostanziale modifica dei contenuti dello studio gia' validato.
Possono essere modificati i perimetri delle zone di livello 2/3 a fronte di nuove acquisizioni segnalate dai tecnici che hanno svolto lo studio gia' validato o da ricercatori o funzionari pubblici esperti e informati in materia. La regione valuta l'effettiva esigenza (modifiche che condizionano effettivamente il quadro della pianificazione dell'area) e legittimita' (qualita' dei nuovi risultati) della richiesta di modifiche e lo comunica al Dipartimento della protezione civile;
e) completamento degli studi di livello 2/3 per le microzone di instabilita'. Possono essere aggiornati gli studi di livello 2/3 che non abbiano completato tutte le zone suscettibili di instabilita', a condizione che il completamento delle zone suscettibili di instabilita' porti almeno al 90% della copertura delle zone del capoluogo e/o delle principali localita' ISTAT o all'interessamento del 90% della perimetrazione complessiva dello studio.
Constatata talora l'esiguita' delle risorse messe a disposizione del singolo comune a fronte della numerosita' e dell'estensione delle zone soggette a instabilita' ai fini degli approfondimenti di livello 3 e verificato che le suddette risorse in alcuni casi hanno garantito l'espletamento degli approfondimenti solo per alcune parti del territorio, viene ammessa la richiesta di un secondo finanziamento a condizione che con tale finanziamento venga almeno fornito un quadro quanto piu' possibile completo degli elementi di base, pur non avendo raggiunto l'esaustivita' conoscitiva sulle singole microzone;
f) revisione degli studi di livello 2/3 a seguito di eventi sismici.
Possono essere aggiornati gli studi che, a seguito di evento sismico, hanno mostrato un comportamento del territorio differente da quanto individuato in precedenza. La fattibilita' di tale aggiornamento sara' valutata dalle regioni, a seguito di uno specifico approfondimento circa le possibili cause che hanno portato al discostamento dai risultati attesi.
 
Art. 2
Criteri di aggiornamento e manutenzione delle analisi della
condizione limite per l'emergenza

1. Per manutenzione dell'analisi della CLE si intende l'insieme delle modifiche da apportare ai dati gia' validati e archiviati al fine di garantire la conformita' con gli standard vigenti e la coerenza interna, senza alterare in termini quantitativi e qualitativi il sistema di gestione dell'emergenza come derivato dai piani di protezione civile. Le manutenzioni sono necessarie nei seguenti casi:
a) modifiche di limiti amministrativi;
possibili modifiche per cambio di limiti amministrativi dovute a:
fusioni/divisioni tra comuni (modifica cod_com);
cambio di provincia (modifica cod_prov);
cambio di regione (modifica cod_reg);
in caso di modifiche di limiti amministrativi e' necessario modificare gli identificativi riferiti agli elementi degli studi per poterli correttamente collocare e archiviare secondo gli standard nazionali;
fusioni e divisioni di comuni che implicano modifiche sostanziali anche nel sistema di gestione dell'emergenza non possono rientrare nei criteri di manutenzione;
b) modifiche di carattere tecnico-informatico.
Possibili modifiche relative ai dati e agli shapefiles della CLE per esigenze sopravvenute relative, ad esempio, a:
correzione di dati all'interno di schede gia' validate;
modifica di infrastrutture di connessione o accessibilita', gia' presenti, nel loro dato cartografico (es. allungare l'infrastruttura di connessione fino al limite amministrativo del comune per collegarla all'infrastruttura di connessione del comune limitrofo), per garantire coerenza con la modifica dei limiti amministrativi, a condizione che non implichino l'introduzione di nuovi elementi.
Non rientra nei criteri di manutenzione l'introduzione di nuovi elementi del sistema di emergenza (ES, AE, AC, AS, US);
c) uniformita' con gli standard nazionali;
possono essere modificate le analisi che presentano difformita' nella struttura dei dati, perche' realizzate prima dell'aggiornamento degli standard vigenti, ed in particolare per:
CLE realizzate prima degli standard di rappresentazione e archiviazione informatica 3.0.1 - settembre 2015, come previsto all'art. 22, comma 2, OCDPC 171 del 19 giugno 2014, che non definiscono le tre funzioni principali degli edifici strategici (Coordinamento degli interventi, soccorso sanitario, intervento operativo);
altre eventuali difformita' che non permettono di completare l'iter di altri tool di valutazione (per esempio I.Opa'.CLE).
2. Per aggiornamento della CLE si intende la sostanziale modifica dei contenuti dell'analisi gia' validata, al fine di renderla coerente con il piano di protezione civile vigente. Gli aggiornamenti (modifiche) sono necessari nei seguenti casi:
a) conformita' con le trasformazioni nella pianificazione vigente.
Devono essere aggiornati gli studi che risultano precedenti ad eventuali aggiornamenti o nuove adozioni di piani di protezione civile o strumenti urbanistici. Tali aggiornamenti possono essere dovuti a:
fusioni/divisioni di comuni e modifica della configurazione areale del nuovo comune/dei nuovi comuni;
modifiche sostanziali a seguito degli eventi calamitosi;
variazioni del sistema di emergenza e in particolare del sistema di infrastrutturale di connessione e/o di accessibilita';
nuove conoscenze generali sul sistema di emergenza acquisite da studi di approfondimento;
evidenze emerse dagli studi di MS2/MS3 (es. edificio strategico su area in frana);
b) conformita' con lo stato di fatto.
Devono essere aggiornati gli studi che risultano non conformi allo stato di fatto in virtu' di documenti e atti regionali, provinciali, comunali o di altre istituzioni che implichino l'assunzione anche indiretta negli atti di adozione dei piani. Tali aggiornamenti possono essere dovuti a:
modifiche dell'assetto del territorio (soppressione di strade, modifiche di tracciati);
modifiche sostanziali degli elementi della CLE gia' validati (per esempio, crolli, distruzione, cambi di destinazione d'uso, adeguamenti, ecc.);
individuazione di nuovi elementi o soppressione (per esempio prefetture, comandi VVF, ecc.).
Rientra fra i criteri di aggiornamento l'introduzione di nuovi elementi del sistema di emergenza (ES, AE, AC, AS, US);
c) adeguamento nel caso siano stati adottati gli ambiti territoriali ottimali e nel caso di unione o associazione di comuni come da OCDPC 978 del 24 marzo 2023.
Nel caso la regione abbia adottato gli ambiti territoriali ottimali (ATO), come previsto dal nuovo codice di protezione civile, e nel caso di unione o associazione di comuni devono essere aggiornati gli studi di CLE comunali per definire una CLE di ATO (di unione o di associazione). A tal fine per ciascun si procedera' a:
completare le eventuali CLE mancanti riferite al piano di protezione civile comunale o intercomunale;
aggiornare le eventuali CLE dei comuni in cui vi siano stati aggiornamenti o nuove adozioni di piani;
individuare la CLE di ATO (di unione o di associazione) secondo le linee guida predisposte nell'ambito del PON governance 14-20 finalizzato alla riduzione del rischio sismico.
Alla realizzazione di questa nuova CLE provvedera' il comune di riferimento o il soggetto individuato dalla regione.
 
Art. 3

Procedure di attuazione

Per la manutenzione e l'aggiornamento degli studi di MS e CLE gia' effettuati si procede come di seguito indicato:
le richieste di manutenzione o aggiornamento sono formulate dalle regioni, anche su richiesta del comune;
le regioni effettuano una verifica annuale per individuare gli studi di MS e le analisi della CLE che necessitano di manutenzione o aggiornamento. Tale verifica viene inserita entro il 31 dicembre di ciascun anno nel sistema informativo della MS e CLE, al fine di produrre il quadro dei fabbisogni economici nelle programmazioni per nuove ordinanze;
la realizzazione degli interventi di manutenzione e di aggiornamento e' a cura delle regioni (o da soggetto delegato dalla regione), tramite procedure coerenti con il sistema di realizzazione degli studi e delle analisi finora realizzati, ovvero migliorando e adeguando la realizzazione al fine di ottimizzare i tempi di attuazione;
studi e analisi oggetto di manutenzione e aggiornamento vengono sottoposti a verifica di conformita' da parte della commissione tecnica, analogamente agli studi e alle analisi finora realizzati;
in prima applicazione, nelle more della definizione delle modalita' di trasferimento dei dati di manutenzione e aggiornamento alla commissione tecnica, si mettera' a punto una procedura provvisoria in accordo con le regioni.
 
Art. 4

Oneri

Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le spese relative all'attivita' di aggiornamento e manutenzione degli studi di MS e CLE saranno sostenute a valere sulle risorse previste e assegnate alle regioni con le ordinanze di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza (lettera a), ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 2, dell'OCDPC 978 del 24 marzo 2023.
 
Art. 5

Importi ammissibili per aggiornamento
e manutenzione per la microzonazione sismica

1. La manutenzione, limitata ai casi previsti dai criteri definiti con il presente provvedimento, non comporta l'attivazione di nuovi iter procedurali. Il processo di manutenzione sara' gestito dalle regioni e dal Dipartimento della protezione civile.
2. Nelle attivita' di manutenzione, le regioni saranno supportate, ai sensi dell'accordo stipulato il 31 dicembre 2021 tra il Dipartimento della protezione civile e il CNR IGAG e del relativo atto aggiuntivo del 27 luglio 2023 citati in premessa, dalla segreteria tecnica del CNR IGAG con rimborso delle spese effettivamente sostenute a carico del contributo previsto dall'art. 7 dell'accordo del 31 dicembre 2021 e dall'art. 3 dell'atto aggiuntivo 27 luglio 2023.
3. La quantificazione del lavoro svolto dalla segreteria tecnica del CNR IGAG dovra' essere riportata nel verbale della prima riunione della commissione tecnica, utile a tale scopo.
4. Gli interventi di aggiornamento degli studi di MS, ammissibili ai sensi del presente provvedimento sono:
a) adeguamento agli standard nazionali recenti;
b) modifica dell'area in cui e' stato realizzato lo studio di MS in funzione degli elementi dell'analisi della CLE;
c) adeguamento a nuovi abachi per il calcolo delle amplificazioni litostratigrafiche in aree con assetto non complesso adottati dalla regione;
d) modifiche delle zone di livello 2 a seguito di nuove indagini e documenti che evidenzino una sostanziale modifica dei contenuti dello studio gia' validato;
e) modifiche delle zone di livello 3 a seguito di nuove indagini e documenti che evidenzino una sostanziale modifica dei contenuti dello studio gia' validato;
f) completamento degli studi di livello 3 per le microzone di instabilita';
g) revisione degli studi di livello 2 e/o 3 a seguito di eventi sismici;
h) modifica/ampliamento dell'area in cui sono state realizzate le MS comunali se per gli stessi comuni sono stati adottati gli ambiti territoriali ottimali e nel caso di unione o associazione di comuni come da OCDPC 978 del 24 marzo 2023.
5. Ferma restando la differenza sostanziale tra gli approfondimenti di livello 2 e/o 3 e gli aggiornamenti, come definiti nei criteri tecnici di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, gli importi massimi riconoscibili per l'aggiornamento sono pari:
al 50% degli importi previsti nella tabella 1 di cui all'OCDPC 978 del 24 marzo 2023 per gli interventi di cui alla lettera a);
agli importi previsti dalla tabella 1 per gli interventi b), c), d);
al doppio degli importi previsti dalla tabella 1 per gli interventi e), f), g), h) a condizione che, con riferimento all'art. 6 dell'OCDPC 978 del 24 marzo 2023, riguardino almeno un ulteriore 40% della superficie dei centri e nuclei abitati, o a copertura completa, o riguardino una copertura di almeno un ulteriore 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati, o a copertura completa. Tale percentuale puo' non essere rispettata qualora vi sia la necessita' di aggiornare zone di attenzione (ZAFAC ) o zone di suscettibilita' (ZSFAC ) per faglie attive e capaci (FAC), instabilita' di versante (FR), liquefazioni (LQ), cedimenti differenziali (CD) o per sovrapposizione di differenti instabilita', che interessano direttamente (o nelle quali l'evoluzione o estensione del fenomeno cosismico potra' interessare) centri e nuclei abitati o zone in prossimita' di centri abitati.
 
Art. 6

Importi ammissibili per aggiornamento
e manutenzione per la condizione limite per l'emergenza

1. Gli interventi di aggiornamento delle analisi della CLE ammissibili ai sensi del presente provvedimento sono:
a) conformita' con le trasformazioni nella pianificazione vigente;
b) conformita' con lo stato di fatto;
c) adeguamento nel caso siano stati adottati gli ambiti territoriali ottimali e nel caso di unioni o associazioni di comuni come da OCDPC 978 del 24 marzo 2023. Alla realizzazione di questa nuova CLE provvedera' il comune di riferimento o il soggetto individuato dalla regione.
2. Per gli interventi di cui ai punti a) e b), gli importi massimi riconoscibili per l'aggiornamento sono pari agli importi previsti dalla tabella 2 di cui all'OCDPC 978 del 24 marzo 2023 a condizione che vi sia almeno il 10% delle schede da aggiornare e che l'intera CLE venga sottoposta a verifica da parte del soggetto realizzatore.
3. Gli interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo, per i casi in cui vi sia meno del 10% delle schede da aggiornare, rientrano nelle attivita' di manutenzione.
4. Per gli interventi di cui al punto c), oltre al contributo di realizzazione per i comuni in cui non sia presente la CLE o quest'ultima debba essere aggiornata, i contributi massimi per la realizzazione della CLE di ambiti territoriali ottimali o di unioni o associazioni di comuni sono pari agli importi indicati nella tabella 2 di cui all'OCDPC 978 del 24 marzo 2023, con riferimento alle dimensioni del comune di riferimento degli ambiti territoriali ottimali o delle unioni o associazioni di comuni.
Il presente decreto sara' inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2024

Il Capo del Dipartimento: Curcio