Gazzetta n. 244 del 17 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 1 agosto 2024
Modifica del decreto 5 aprile 2023, recante un intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021-31 maggio 2022.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») in particolare l'art. 259, paragrafo 1, lettera c);
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GU 2022/C 485/01);
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione, del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' in alcuni Stati membri;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Visto il decreto del Ministero della salute del 25 giugno 2010 e relativo «Allegato A» che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e successive modificazioni, con il quale e' stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» e che successivamente si e' provveduto all'approvazione del nuovo Statuto dell'ente con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2023;
Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 310 del 31 dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49), che all'art. 1, comma 528, cosi' come modificato dall'art. 26- quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg 01), e' destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana nonche' delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;
Visto il decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022 con il quale viene disposto il trasferimento dal capitolo di spesa n. 7098 pg.01 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA delle risorse economiche pari ad euro. 40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00);
Viste le note emanate dal Ministero della salute, a partire da quella del 22 ottobre 2021 con prot.n. 27237 e successivi aggiornamenti della stessa, aventi come oggetto i focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita' e che hanno determinato anche l'istituzione delle Zone di ulteriore restrizione (ZUR), determinate con l'attivita' di monitoraggio territoriale effettuate secondo quanto previsto dal piano d'azione programmato dai Servizi veterinari nazionali, regionali con il supporto dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste (MASAF);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 0216437 del 12 maggio 2022 recante un «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021.»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5 aprile 2023 recante un «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022», e il relativo codice di aiuto in regime di esenzione SA108496;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 0278463, del 30 maggio 2023, che modifica il decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022;
Considerato che il succitato regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, a differenza del citato DM n. 0193915, del 5 aprile 2023, non ha previsto indennizzi per le aziende che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica;
Vista la nota di AGEA n. 47143 del 12 giugno 2024 ed acquista a protocollo del MASAF in pari data col n. 263682, con la quale si comunica che, a fronte della liquidazione delle domande pervenute nell'ambito dei DDMM 216437 del 12 maggio 2022 e 0193915 del 5 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a euro 33.035.642,74, residuano ancora fondi per l'ammontare di euro 6.964.357,26;
Preso atto del fatto che, dall'applicazione combinata dei decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, gli allevatori di polli e tacchini biologici risultano discriminati in quanto titolari di un indennizzo pari solamente al 25% del danno calcolato rispetto al 100% spettante a tutti gli altri operatori economici interessati dai due citati provvedimenti;
Ritenuto pertanto necessario ristabilire la parita' di trattamento tra gli operatori economici;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancita nella seduta dell'11 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. In continuita' con il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, si dispone che il sostegno complessivo di cui possono beneficiare le PMI e le Microimprese attive nella produzione primaria, cosi' come definite all'allegato I del regolamento UE 2022/2472 , che possono dimostrare di aver subito danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa, nel periodo 1° gennaio-30 aprile 2022 e che allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, e' calcolato, in base ai seguenti indennizzi unitari:
- Polli bio: euro 0,323/capo;
- Tacchini bio: euro 0,704/capo.
2. Dai sostegni di cui al precedente punto 1, sono decurtati gli eventuali indennizzi gia' percepiti per i medesimi animali, ai sensi del DM n. 0193915, del 5 aprile 2023 e successive modificazioni ed integrazioni. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono superare l'intensita' di aiuto prevista al precedente punto.
3. Si dispone che, per l'attuazione dei precedenti commi 1 e 2, si utilizzino le risorse residuali comunicate da AGEA e pari a euro 6.964.357,26, citate in premessa.
4. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta' di cui all'art 2, (59) del reg. 2022/2472 a meno che la situazione di difficolta' non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria per la quale sono concessi gli indennizzi.
5. Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
6. Non puo' essere concesso alcun aiuto individuale ove sia accertato che l'epizoozia e' stata causata deliberatamente o e' dovuta a negligenza del beneficiario.
 
Art. 2

Presentazione della domanda

1. I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto, presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.
2. Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicita', nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022.
3. Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA - Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'Organismo pagatore territorialmente competente.
4. Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati, supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruita' delle richieste avanzate.
5. Le dichiarazioni e la documentazione di cui al comma 4, in relazione al tipo di sostegno richiesto, si riferiscono alle categorie merceologiche previste all'art. 1, comma 1 con riferimento alla quantificazione del danno causato per il prolungamento del vuoto sanitario e mancato accasamento;
6. Gli operatori economici che hanno gia' beneficiato, per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, dei ristori previsti dal decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023, pari al 25% del danno calcolato, non devono ripresentare la domanda e riceveranno automaticamente un indennizzo pari al restante 75%. Tale percentuale verra' calcolata sul valore degli indennizzi unitari di cui all'art. 1 comma 1 del presente decreto.
4. AGEA - Coordinamento assicura l'armonizzazione delle procedure ed adotta le misure necessarie affinche' la somma dei sostegni erogabili non ecceda il massimale finanziario di cui all'art. 1, comma 3. In tali casi, AGEA Coordinamento fornira' istruzioni agli organismi pagatori in modo che gli importi da assegnare ai beneficiari siano ridotti proporzionalmente cosicche' il predetto massimale non sia superato.
 
Art. 3

Cumulo

1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.
2. Per le aziende di produzione primaria, i sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 4

Trasparenza

1. Il codice di aiuto in regime di esenzione per il presente decreto e' SA108496;
2. Il Ministero pubblichera' il regime dei sostegni sul proprio sito internet https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDP agina/202 fornendo le informazioni previste nell'allegato II e III al regolamento (UE) n. 2022/2472. Le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato e disposto nel presente decreto si rimanda a quanto gia' previsto dal decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023.
2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita' di AGEA e delle amministrazioni interessate all'attuazione del presente decreto, dovranno essere effettuate nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per motivi di trasparenza e tracciabilita' della spesa, Agea rendicontera' le erogazioni corrisposte agli aventi diritto mediante un prospetto riepilogativo di concordanza che dimostri l'allocazione contabile delle risorse impegnate includendo anche eventuali residui di cassa. Nel qual caso, AGEA provvedera' a restituire le somme residue sul capitolo 3590, art. 3 capo XVII «Recuperi, restituzioni e rimborsi vari».
4. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1422