Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 30 settembre 2024, n. 149
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Armenia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Roma il 22 novembre 2019.
 
Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Armenia inteso
a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Armenia (di seguito indicate come Parti Contraenti);
allo scopo di migliorare la cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza giudiziaria;
precisando che il presente accordo e' diretto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, della quale entrambi gli Stati sono parti e che rimane in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo; hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. La Parti Contraenti, in conformita' al presente Accordo e alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito «Convenzione europea»), si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza in materia penale.
2. Tale assistenza comprende in particolare:
a) la localizzazione e identificazione di persone;
b) la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
c) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi alla competente autorita' della Parte Richiedente;
d) l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti e prove;
e) l'espletamento e la trasmissione di relazioni peritali;
f) l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
g) l'assunzione di interrogatori degli imputati;
h) il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o di partecipare ad altre attivita' processuali;
i) l'esecuzione di ispezioni personali, di luoghi o di cose;
j) l'esecuzione di perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
k) la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
l) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
m) lo scambio di informazioni in materia di diritto;
n) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte Richiesta.
 
AGREEMENT
BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE REPUBLIC OF ARMENIA AIMED
AT FACILITATING APPLICATION OF THE EUROPEAN CONVENTION ON MUTUAL
ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS OF 20 APRIL 1959

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2

Esecuzione e rinvio dell'esecuzione
della richiesta di assistenza

1. Quando riceve una richiesta di assistenza, la Parte Richiesta osserva le formalita' indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e da' esecuzione alla richiesta il piu' rapidamente possibile, tenendo conto dei termini indicati dalla Parte Richiedente.
2. Se la richiesta di assistenza non puo' essere eseguita secondo le formalita' o nei termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorita' della Parte Richiesta informa prontamente le autorita' della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali puo' essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine, le Autorita' indicate nell'articolo 15 comma I della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute.
3. La Parte Richiesta si riserva la facolta' di rinviare l'esecuzione della richiesta di assistenza, laddove detta esecuzione interferisca con la prosecuzione di un procedimento penale nello Stato Richiesto e la decisione di rinvio deve essere comunicata alla Parte Richiedente.
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 67.835 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3

Trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorita' giudiziaria della Parte Richiedente all'autorita' giudiziaria della Parte Richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte.
2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria presentata secondo le modalita' di cui al paragrafo che precede dovra' essere trasmessa alle Autorita' indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Articolo 4

Comparizione mediante videoconferenza

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o perito dalle competenti autorita' della Parte Richiedente, quest'ultima puo' chiedere che la comparizione abbia luogo per videoconferenza, in conformita' alle disposizioni del presente articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti nel territorio della Parte Richiesta.
2. La comparizione per videoconferenza puo' essere, altresi', richiesta per l'interrogatorio di persona indagata o sottoposta a procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta con la legislazione interna delle Parti Contraenti. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova ovvero dinanzi all'autorita' giudiziaria della Parte Richiedente. Al difensore deve essere altresi' consentito di comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
3. La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiesta autorizza la comparizione per videoconferenza sempre che non contrasti con i principi fondamentali del proprio ordinamento interno e purche' disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di comparizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali e' impossibile o inopportuno per la persona da ascoltare o interrogare, qualora questa non sia sottoposta a custodia, essere presente nel territorio della Parte Richiedente. Le richieste devono altresi' indicare chiaramente l'autorita' e la persona competente a ricevere le dichiarazioni.
6. L'autorita' competente cita a comparire la persona che deve essere sentita in conformita' alla propria legislazione interna.
7. Con riferimento alla comparizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
a) le autorita' competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'autorita' competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa e assicura che l'attivita' sia svolta in conformita' al proprio ordinamento giuridico interno. Qualora l'autorita' competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi;
b) le autorita' competenti di entrambi gli Stati si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando cio' sia necessario;
c) a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinche' detta persona sia assistita da un interprete, quando cio' sia necessario;
d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.
8. Salvo quanto stabilito al punto b) del paragrafo 7 del presente articolo, l'autorita' competente della Parte Richiesta redige, al termine della comparizione, un verbale in cui e' indicata la data ed il luogo dell'audizione, il contenuto dell'audizione, i dati identificativi della persona comparsa, le generalita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuta l'assunzione probatoria. L'originale del verbale e' tempestivamente trasmesso dall'autorita' competente della Parte Richiesta all'autorita' competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorita' indicate nell'art. 15 comma 1 della Convenzione europea.
9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi in tutto o in parte al rimborso.
10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle specificate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ivi compresa quella di realizzare il confronto o il riconoscimento di persone o cose.
 
Articolo 5

Accertamenti bancari e finanziari

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a indagini o a procedimento penale e' titolare di uno o piu' conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.
2. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
3. L'assistenza di cui al presente articolo non puo' essere rifiutata per motivi di segreto bancario.
 
Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno di ricevimento dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e costituira' parte integrante del presente Accordo.
3. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Accordo trovera' applicazione nel pieno rispetto delle leggi e normative nazionali di ciascuna delle Parti, cosi' come del diritto internazionale applicabile e delle obbligazioni esistenti nel contesto di organizzazioni internazionali di cui le Parti siano membri, e, per la Parte italiana nel rispetto delle obbligazioni nascenti dalla sua appartenenza alla Unione europea.
In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il giorno 22 del mese novembre dell'anno 2019, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, armena e inglese, tutte le versioni facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico