Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2024 (vai al sommario)
CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.
REGOLAMENTO 4 ottobre 2024
Disciplina dell'attivita' peritale relativa alla cura, all'istituzione e al funzionamento del ruolo dei periti assicurativi di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni e disciplina delle modalita' di svolgimento della prova di idoneita' ai fini dell'iscrizione al ruolo periti. (Regolamento n. 3).


L'AMMINISTRATORE DELEGATO

La Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., con sede in Roma, via Yser n. 14, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e finanze;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modifiche;
Visto l'art. 156, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto l'art. 157, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto l'art. 158, comma 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ed in particolare gli articoli 71, 75 e 76;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «attivita' peritale»: l'attivita' professionale volta all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti come indicato nell'art. 156 del Codice delle assicurazioni private;
b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
c) «Consap»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.;
d) «perito»: il perito assicurativo iscritto al ruolo;
e) «Ruolo»: il ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 
Allegato

MODULO N. 1 _____________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - INIZIO TIROCINIO

Parte di provvedimento in formato grafico
MODULO N. 2 _____________________________________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - FINE TIROCINIO

Parte di provvedimento in formato grafico
MODULO N. 3 _____________________________________________________________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL RUOLO PERITI ASSICURATIVI

Parte di provvedimento in formato grafico
MODULO N. 4 _____________________________________________________________________

DOMANDA DI CANCELLAZIONE DAL RUOLO PERITI ASSICURATIVI

Parte di provvedimento in formato grafico
MODULO N. 5 _____________________________________________________________________

DOMANDA DI REISCRIZIONE NEL RUOLO PERITI ASSICURATIVI

Parte di provvedimento in formato grafico
MODULO N. 6 _____________________________________________________________________

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEI DATI INFORMATIVI

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di accesso all'attivita' peritale e lo svolgimento della stessa, nei limiti indicati al precedente art. 1, lettera a).
2. L'attivita' peritale puo' essere svolta esclusivamente dai soggetti iscritti nel ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 2, del Codice. Nel caso in cui l'attivita' peritale sia svolta nell'ambito di una societa' o associazione avente tale oggetto sociale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.
3. In caso di delega dell'incarico, e' necessario che il perito delegante ottenga l'accettazione della delega da parte del soggetto committente.
 
Art. 3

Ruolo dei periti assicurativi

1. Nel ruolo sono iscritti i periti che esercitano l'attivita' peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.
2. Per ogni iscritto il ruolo riporta le seguenti informazioni:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) codice fiscale;
e) sedi operative;
f) recapiti telefonici;
g) e-mail;
h) PEC.
3. Consap aggiorna i dati contenuti nel ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti ai sensi dell'art. 5, nonche' delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell'art. 18.
4. Consap assicura il pubblico accesso ai dati del ruolo di cui al comma 2, garantendone la consultazione sul proprio sito internet www.consap.it
 
Art. 4

Requisiti per l'iscrizione nel ruolo

1. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo il perito deve:
a) possedere i requisiti previsti dall'art. 158, comma 1, del Codice;
b) avere superato la prova di idoneita' prevista all'art. 158, comma 3 del Codice, disciplinata nel seguente art. 8;
c) non essere iscritto nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del Codice, come previsto dall'art. 158, comma 2 del Codice;
d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la meta' dell'orario lavorativo a tempo pieno, ai sensi dell'art. 156, comma 2 del Codice;
e) non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in societa' ovvero esercizio di cariche sociali, l'attivita' di riparatore di veicoli o di natanti, ai sensi dell'art. 158, comma 2 del Codice.
 
Art. 5

Regole di comportamento dei periti

1. Nell'esecuzione dell'incarico i periti debbono attenersi ai principi di diligenza, correttezza, imparzialita', trasparenza e professionalita', ai sensi dell'art. 156, comma 1 del Codice. In particolare, devono astenersi dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni di conflitto di interessi.
2. I periti curano, periodicamente, il proprio aggiornamento professionale.
3. I periti sono tenuti a comunicare a Consap:
a) la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento;
b) la variazione delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione, entro venti giorni lavorativi dalla variazione stessa, mediante il «modulo n. 6» scaricabile dal sito internet della Consap.
 
Art. 6

Finalita' del tirocinio

1. Lo svolgimento del tirocinio di cui all'art. 158, comma 1, lettera f) del Codice e' finalizzato all'acquisizione della pratica professionale inerente all'attivita' peritale.
 
Art. 7

Obblighi del perito e del tirocinante

1. Il perito agevola lo svolgimento del tirocinio da parte dell'aspirante che ne faccia richiesta, ne favorisce la proficuita' e ne assicura l'effettivita'. Al tale fine, il perito non potra' accogliere contemporaneamente presso di se' piu' di quattro tirocinanti.
2. Il tirocinante partecipa con diligenza e continuita' alle attivita' peritali, assistendo nel corso del biennio ad un minimo di perizie non inferiore a quindici, assicurando la massima riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia, il perito da' atto della partecipazione del tirocinante all'attivita' peritale.
3. Al tirocinante non e' consentita la redazione autonoma di perizie ne' lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse.
4. Il perito informa Consap dell'inizio del tirocinio da parte del tirocinante con comunicazione conforme al «modulo n. 1» scaricabile dal sito internet della Consap. Tale comunicazione dovra' essere inviata tramite pec all'indirizzo consap@pec.consap.it - contestualmente all'inizio del tirocinio. Ai fini dell'ammissione del tirocinante alla prova d'idoneita', il tirocinio decorre dalla data di invio della predetta pec.
5. A conclusione del tirocinio il perito rilascia in duplice copia al tirocinante la dichiarazione di compiuto tirocinio conforme al «modulo n. 2» scaricabile dal sito internet della Consap. Tale comunicazione dovra' essere inviata tramite pec all'indirizzo consap@pec.consap.it
6. Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto per proseguire presso altro perito, ciascun perito rilascia al tirocinante la dichiarazione di cui al comma 5, limitatamente al periodo di tirocinio svolto sotto la propria direzione.
7. Su richiesta di Consap il tirocinante fornisce prova della partecipazione all'attivita' peritale, esibendo copia delle perizie di cui al punto 2 alla cui redazione ha presenziato e nelle quali il perito ha dato atto della sua presenza.
 
Art. 8

Prova di idoneita'

1. Consap indice, di norma una volta l'anno, una prova di idoneita' con bando pubblicato sul proprio sito internet.
2. Nel bando Consap stabilisce la sede e le modalita' di svolgimento dell'esame, fornisce ogni altra informazione al riguardo e determina le modalita' di presentazione della domanda di ammissione alla prova.
3. La prova di idoneita' consiste in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attivita' peritale quali, a titolo esemplificativo, normativa in materia di assicurazioni; responsabilita' civile auto; circolazione stradale e della navigazione; estimo; meccanica. L'esame si articola in una prova scritta, consistente in un questionario a risposta multipla e nella redazione di una perizia di danno.
 
Art. 9

Titoli di ammissione alla prova di idoneita'

1. Per l'ammissione alla prova di idoneita' e' richiesto:
a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale oppure quadriennale completato dal corso integrativo annuale o previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;
b) l'aver svolto il tirocinio di cui all'art. 158, comma 1, lettera f) del Codice risultante dalle dichiarazioni di cui all'art. 7, commi 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 2.
 
Art. 10

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice della prova d'idoneita', a cui viene data adeguata pubblicita', e' nominata da Consap con proprio provvedimento ed e' composta da cinque titolari e due supplenti, secondo le seguenti modalita':
a) tre componenti esterni di cui uno con funzioni di Presidente - preferibilmente Avvocato dello Stato, Consigliere di Stato, professore universitario - esperto in ambito assicurativo e due esperti nelle singole materie di esame ovvero esperti in ambito assicurativo;
b) un dirigente e un funzionario Consap;
c) due componenti con funzioni di supplenza, dei quali uno con la qualifica di dirigente Consap;
Ai soli componenti esterni e' riconosciuto un compenso di euro 200,00 per ogni seduta della Commissione.
Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o piu' dipendenti di Consap.
2. La commissione esaminatrice, in totale autonomia, potra' avvalersi di ulteriori esperti esterni, nominati da Consap, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva.
3. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile, ove compatibili.
4. La commissione esaminatrice si riunisce su convocazione del Presidente e decide a maggioranza di almeno tre componenti. A parita' di voti prevale quello del Presidente. In assenza del Presidente titolare ad una seduta, la funzione viene assunta dal dirigente Consap titolare o da quello supplente.
 
Art. 11

Domanda di iscrizione nel ruolo

1. La domanda di iscrizione e' presentata a Consap in conformita' al «modulo n. 3» scaricabile dal sito internet di Consap ed inviata in originale con raccomandata a/r a Consap S.p.a. - via Yser n. 14, 00198 Roma.
2. Consap procede all'iscrizione nel ruolo sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti l'intervenuta iscrizione con l'indicazione della data di decorrenza e del numero di iscrizione.
 
Art. 12

Cancellazione dal ruolo

1. E' motivo di cancellazione dal ruolo:
a) l'emanazione di un provvedimento disciplinare di radiazione, adottato ai sensi del Titolo XVIII, Capo VIII, del Codice, di cui agli articoli 329 e seguenti del Codice;
b) la rinuncia all'iscrizione a seguito di presentazione di apposita domanda conforme al «modulo n. 4» scaricabile dal sito internet di Consap ed inviata in originale con raccomandata a/r a Consap S.p.a. - via Yser n. 14, 00198 Roma;
c) la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 158, comma 1, lettere a), b), c), e d) del Codice;
d) la sopravvenuta incompatibilita' ai sensi dell'art. 158, comma 2, del Codice;
e) il mancato versamento del contributo di gestione di cui all'art. 337 del Codice, previa diffida di Consap o di altro soggetto incaricato alla riscossione ed inutile decorso del termine ivi previsto per provvedere.
2. La cancellazione dal ruolo e' disposta da Consap con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato presso i recapiti dallo stesso forniti, anche a seguito di comunicazione di variazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b).
3. Fino all'adozione del provvedimento da parte della Consap, il perito interessato resta iscritto al ruolo ed e' tenuto al versamento dei contributi di cui all'art. 337 del Codice.
4. La cessazione di fatto dell'attivita' professionale del perito o la comunicazione di tale circostanza alla Consap non equivale alla rinuncia all'iscrizione di cui al comma 1, lettera b) e non comporta l'avvio del relativo procedimento di cancellazione.
5. Consap non procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, qualora sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso.
 
Art. 13

Reiscrizione nel ruolo

1. I soggetti cancellati dal ruolo possono chiedere di essere iscritti nuovamente, a condizione che sussistano i presupposti previsti dall'art. 160 del Codice e risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 158, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2, del Codice.
2. La domanda di reiscrizione e' presentata in conformita' al «modulo n. 5» scaricabile dal sito internet di Consap ed inviata in originale con raccomandata a/r a Consap S.p.a. - via Yser n. 14, 00198 Roma.
3. Consap procede alla reiscrizione secondo le modalita' stabilite dall'art. 11.
 
Art. 14

Termini per la conclusione dei procedimenti

1. Per i procedimenti d'iscrizione, cancellazione su istanza di parte e reiscrizione nel ruolo, il termine e' di novanta giorni dal ricevimento della domanda.
2. L'unita' organizzativa di Consap responsabile dell'istruttoria, di ogni adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale e' il Servizio ruolo periti e Fondo Brokers.
3. Il responsabile del procedimento e' il titolare del servizio ed il responsabile dell'adozione del provvedimento finale e' il dirigente responsabile della Direzione funzioni assicurative.
 
Art. 15

Rigetto delle domande di iscrizione,
reiscrizione e cancellazione volontaria

1. Prima dell'adozione di un provvedimento negativo, Consap comunica all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni ed eventuale documentazione integrativa.
2. Il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento decorre nuovamente dalla data di ricezione delle osservazioni o della documentazione integrativa.
 
Art. 16

Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive
e decadenza dai benefici

1. Ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Consap effettua controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneita' e dell'iscrizione nel ruolo.
2. Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci e' sanzionato penalmente e comporta la decadenza dall'idoneita' conseguita o dall'iscrizione nel ruolo.
 
Art. 17

Verifiche periodiche

1. Consap verifica, periodicamente, la sussistenza in capo agli iscritti dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione nonche' la sussistenza di altre cause ostative che possano comportare la cancellazione di cui all'art. 159 del Codice. A tale scopo, Consap potra' richiedere all'interessato ogni documento ritenuto opportuno, ivi inclusi il certificato penale del casellario giudiziale aggiornato e l'attestazione del pagamento del contributo di gestione.
2. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano esito negativo, Consap provvede alla cancellazione dal ruolo ai sensi dell'art. 12.
 
Art. 18

Sanzioni disciplinari

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 329 del Codice, Consap provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei periti assicurativi possibili responsabili di violazioni delle norme del Codice, dei vigenti regolamenti in materia e di altre disposizioni generali o particolari impartite da Consap.
2. Consap disciplina, con apposito regolamento, la procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 331 del Codice.
 
Art. 19

Pubblicazione, entrata in vigore e abrogazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato sul sito internet di Consap e nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo a tale ultima pubblicazione.
2. Dell'entrata in vigore del presente regolamento e', per l'effetto, parimente abrogato il precedente regolamento Consap n. 1 del 23 ottobre 2015.

Roma, 4 ottobre 2024

L'amministratore delegato: Sanasi d'Arpe