Gazzetta n. 243 del 16 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 agosto 2024
Ripartizione e utilizzo dei fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che «Al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 11, commi 2-bis e 2-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;
Vista la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullita' degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal codice unico di progetto;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare:
l'art. 1, comma 1076 il quale stabilisce che «Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034»;
l'art. 1, comma 1077, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.»;
l'art. 1, comma 1078, il quale dispone che «Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o citta' metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2017, n. 244, recante «Modalita' di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale», in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale definisce quale «popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio dell'anno piu' recente resa disponibile dall'ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa al resto del territorio nazionale;
Visto l'art. 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che istituisce il fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019, n. 226, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale e' stata operata una complessiva riorganizzazione della «Struttura tecnica di missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186 «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16 febbraio 2018 recante «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di province e citta' metropolitane» registrato dalla Corte dei conti il 23 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2018, che individua i criteri di ripartizione delle risorse assentite tra le province e le citta' metropolitane secondo quanto stabilito nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, rep. atti n. 510-II (SC).8;
Considerato che il citato decreto fissa, altresi', i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce le tempistiche per l'espletamento delle attivita' riguardanti il programma, nonche' le modalita' di erogazione e revoca delle risorse, e che tali criteri sono stati assunti alla base della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 marzo 2020 recante «Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018» registrato dalla Corte dei conti il 14 maggio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 18 maggio 2020, che ha ripartito le risorse assentite tra le province e le citta' metropolitane secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 27 febbraio 2020, rep. atti n. 576 - II (SC).8;
Considerato che il citato decreto fissa, altresi', i criteri per l'approvazione dei programmi da parte della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce la tempistica per l'espletamento delle attivita' riguardanti il programma e le modalita' di erogazione e revoca delle risorse, per le annualita' dal 2020 al 2024;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2020 recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' metropolitane» registrato dalla Corte dei conti il 16 giugno 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 173 dell'11 luglio 2020, che stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018 riferite alle annualita' dal 2025 al 2033, assentite tra le province e le citta' metropolitane, secondo i criteri stabiliti nell'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 21 maggio 2020, rep. atti n. 584-II (SC).8, e stabilisce le modalita' di presentazione dei programmi riferiti alle risorse del quinquennio 2019 - 2024;
Ritenuto utile adottare gli stessi criteri di riparto utilizzati per il comma 1076, art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 19 marzo 2020, n. 123 e con il decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2020, n. 224»;
Ritenuto di definire, con il presente decreto, le modalita' di presentazione dei programmi riferiti alle risorse del quinquennio 2025 - 2029, gia' ripartite con il citato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2020, con il rimando a successivi decreti per le modalita' di presentazione dei programmi riferiti al periodo 2030 - 2033;
Acquisita l'intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 25 luglio 2024, rep. atti n. 819 - II (SC).8;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. La somma complessiva di euro 162.695.755, articolata in euro 30.937.372 per l'anno 2025, euro 29.732.020 per l'anno 2026, euro 32.383.795 per l'anno 2027, euro 33.214.148 per l'anno 2028, euro 36.428.420 per l'anno 2029, e' destinato al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia.
2. Gli enti di cui al comma 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Allegato 1

Nota metodologica sui criteri di ripartizione delle risorse
tra le Province e le Citta' Metropolitane (CM).

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
PARAMETRI E COEFFICIENTI DI RIPARTO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
PIANO DI RIPARTO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Criteri di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono ripartite tra le province e le citta' metropolitane sulla base dei criteri di seguito elencati, descritti ed esplicitati nella nota metodologica di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) consistenza della rete viaria;
b) tasso di incidentalita';
c) vulnerabilita' rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico.
2. Per il calcolo del piano di riparto, ai criteri sono attribuiti i seguenti pesi di ponderazione, di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a. consistenza della rete viaria, peso del 78 per cento, articolato nei seguenti parametri:
1. estensione chilometrica dell'intera rete stradale provinciale e della quota parte ricadente in zona montana - peso del 50 per cento;
2. numero di veicoli circolanti per provincia - peso del 28 per cento;
b. incidentalita', peso del 10 per cento, articolato secondo i seguenti parametri:
1. numerosita' degli incidenti per km di rete stradale;
2. numerosita' dei morti per km di rete stradale;
3. numerosita' dei feriti per km di rete stradale;
c. vulnerabilita' per fenomeni di dissesto idrogeologico, peso del 12 per cento, articolato nei seguenti parametri:
1. popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' da frana su base provinciale, peso 6 per cento;
2. popolazione a rischio residente in aree a pericolosita' idraulica su base provinciale, peso 6 per cento.
 
Art. 3

Piano di riparto

1. E' approvato il piano di riparto di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, elaborato sulla base dei criteri, dei relativi pesi di ponderazione e dei parametri di cui all'art. 2, nonche' degli indicatori riportati nell'allegato 2.
2. La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, sulla base del piano di riparto di cui al comma 1, all'impegno e al trasferimento delle risorse alle province e alle citta' metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.
 
Art. 4

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono utilizzate per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle diverse componenti dell'infrastruttura, con priorita' sui dispositivi di ritenuta stradale, con particolare riferimento a quelli per la sicurezza per i motociclisti.
2. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 possono, inoltre, riguardare le seguenti attivita':
a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonche' le altre spese tecniche necessarie, purche' coerenti con i contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto. Tra queste possono essere comprese, tra l'altro, le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato e le condizioni dell'infrastruttura, il livello di incidentalita', l'esposizione al rischio idrogeologico, nonche' le spese per gli studi e le rilevazioni di traffico;
b) la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa delle diverse componenti dell'infrastruttura incluse le pavimentazioni, i sistemi di smaltimento acque, la segnaletica, l'illuminazione, i sistemi di info-mobilita';
c) la realizzazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell'infrastruttura esistente con riguardo alla piattaforma veicolare, ciclabile e pedonale, della segnaletica verticale e orizzontale, dei manufatti e dei dispositivi di sicurezza passiva installati nonche' delle opere d'arte per garantire la sicurezza degli utenti;
d) la realizzazione di interventi di ambito stradale che prevedono:
1. i percorsi per la tutela delle utenze deboli;
2. il miglioramento delle condizioni per la salvaguardia della pubblica incolumita';
3. la riduzione dell'inquinamento ambientale;
4. la riduzione del rischio da trasporto merci inclusi i trasporti eccezionali;
5. la riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico;
6. l'incremento della durabilita' per la riduzione dei costi di manutenzione.
3. Le risorse di cui all'art. 1 non sono utilizzabili per realizzare nuove tratte di infrastrutture viarie o interventi non di ambito stradale.
 
Art. 5

Programmazione degli interventi
e trasferimento delle risorse

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e' confermato l'impegno pluriennale delle risorse sulla base del piano di riparto di cui all'allegato 3.
Le risorse sono trasferite alle province ed alle citta' metropolitane, per ciascuna annualita' in un'unica soluzione, entro il 30 giugno di ogni anno, dopo l'approvazione dei programmi.
2. Le province e le citta' metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 novembre 2024, i programmi quinquennali per il periodo 2025 - 2029, ai fini del trasferimento delle risorse relative alle varie annualita'. Il programma quinquennale e' considerato approvato in assenza di osservazioni da parte della Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da formulare entro novanta giorni dalla ricezione del programma. Il programma quinquennale deve contenere, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi oggetto del presente contributo identificati dal codice unico di progetto (CUP).
3. La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto riepilogativo di tutti i programmi quinquennali ricevuti e approvati, in cui siano evidenziati i relativi interventi, i CUP e i cronoprogrammi.
 
Art. 6

Descrizione dei programmi

1. Il programma quinquennale presentato dalle province e citta' metropolitane e' sviluppato sulla base:
a) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato dell'infrastruttura, del traffico, dell'incidentalita' e dell'esposizione al rischio idrogeologico;
b) dell'analisi della situazione esistente;
c) della previsione dell'evoluzione della infrastruttura.
2. Il programma prevede interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento dell'infrastruttura viaria alla normativa e tiene conto degli aspetti connessi alla durabilita' delle opere da realizzare, dei benefici apportati in termini di sicurezza, della riduzione del rischio, della qualita' della circolazione degli utenti e dei relativi costi.
Il cronoprogramma degli interventi riporta i seguenti elementi desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229:
a) inizio e fine dell'attivita' di progettazione;
b) inizio e fine della procedura di aggiudicazione delle gare per la realizzazione dei lavori;
c) inizio e fine dei lavori;
d) inizio e fine del collaudo o certificazione di regolare esecuzione dei lavori.
In sede di presentazione, i programmi possono superare l'importo assentito di una percentuale non superiore al 20% di tale importo. Quanto sopra al fine di agevolare il riutilizzo delle economie di gara.
3. Il programma relativo ad ogni annualita' contiene l'individuazione di ogni intervento comprensivo del codice CUP valido, le schede descrittive e riepilogative di ciascun intervento da realizzare.
4. La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica, sul sito istituzionale, il modello delle schede descrittive. La compilazione di dette schede avviene attraverso l'utilizzo di un applicativo, secondo modalita' operative che sono rese note ai soggetti interessati dagli uffici competenti.
5. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi all'intervento e' effettuato entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del finanziamento. L'ultimazione dei lavori e' certificata, almeno, trenta giorni prima del termine del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione.
6. Gli interventi inseriti nel programma possono anche avere durata pluriennale. In tal caso le somme relative alla singola annualita' sono rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del finanziamento.
7. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
 
Art. 7

Revoca delle risorse

1. Le province e le citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno di riferimento del finanziamento mediante apposita comunicazione alla Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i termini previsti dall'art. 6, comma 5, del presente decreto, e' disposta la revoca delle risorse, per la quota parte non spesa, ai sensi dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
3. Le province o le citta' metropolitane versano le corrispondenti risorse assegnate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1076.
4. Non si procede a revoca qualora il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e' imputabile alla presenza di contenzioso o in caso di eventi eccezionali che abbiano interferito con la realizzazione degli interventi.
 
Art. 8

Variazioni finanziarie

1. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse relativamente alle singole annualita', e per le medesime finalita' previste dal presente provvedimento con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si procede all'assegnazione delle stesse in proporzione agli indicatori previsti nell'allegato 2 «Parametri e Coefficienti di riparto», previa presentazione di un programma integrativo d'interventi per le annualita' corrispondenti.
2. Nel caso in cui siano apportate variazioni alla disponibilita' delle somme in bilancio, rispetto a quanto assegnato dal piano di riparto, gli impegni di spesa sono modificati in proporzione agli indicatori previsti nell'allegato 2 «Parametri e Coefficienti di riparto».
 
Art. 9

Monitoraggio

1. La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in raccordo con la struttura tecnica di missione, effettua il monitoraggio delle attivita' indicate nel presente decreto, tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le stazioni appaltanti, titolari degli interventi identificati dal CUP, alimentano il citato sistema di monitoraggio trasmettendo le relative informazioni anagrafiche, fisiche, finanziarie e procedurali.
2. La Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette annualmente un aggiornamento al prospetto di cui all'art. 5, comma 3, nel quale sia indicato lo stato di avanzamento dei lavori, basato sui dati riscontrabili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato.
 
Art. 10

Ammissibilita' delle spese

1. Le spese effettuate devono essere compatibili con quanto previsto dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2024

Il Ministro: Salvini

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3408