Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2024 (vai al sommario)
LEGGE 30 settembre 2024, n. 148
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma il 12 novembre 2020.
 

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO
SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, di seguito denominati le «Parti»;
Consapevoli delle ripercussioni negative che il crimine ha sull'ordine e la sicurezza pubblica, nonche' sul benessere dei propri cittadini;
Riconoscendo la necessita' di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorita' di polizia di entrambe le Parti nella lotta alla criminalita' organizzata transnazionale ed al terrorismo;
Visto l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sulla riammissione delle persone che soggiornano senza autorizzazione, con Allegati, fatto a Roma il 15 aprile 2014;
Agendo in uno spirito di partenariato e cooperazione;
In conformita' al principio di sovranita' ed uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra le Parti;
Nel rispetto delle legislazioni nazionali delle Parti e del diritto internazionale applicabile, nonche', per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;
Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Applicazione

Il presente Accordo si applica nel pieno rispetto delle legislazioni delle Parti, nonche' in conformita' con il diritto internazionale applicabile e gli obblighi derivanti dall'appartenenza della Parte italiana all'Unione Europea.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
Art. 2.

Obiettivo

Le Parti concordano che l'obiettivo del presente Accordo e' quello di promuovere e sviluppare la collaborazione di polizia per prevenire e reprimere la criminalita' nelle sue varie forme ed il terrorismo.
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 22.204 euro annui a decorrere dall'anno 2023 e valutati in 41.423 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.

Autorita' competenti

1. Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:
per la Parte italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
per la Parte kosovara: «Polizia del Kosovo - Ministero degli Affari interni».
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Art. 4.

Settori di cooperazione

1. Le Parti collaborano per la prevenzione e il contrasto della criminalita' nelle sue varie forme, con particolare riferimento ai seguenti settori:
a. criminalita' organizzata transnazionale;
b. produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e dei relativi precursori chimici, nonche' di sostanze chimiche di base utilizzate nel processo di fabbricazione;
c. tratta di persone e traffico illecito di migranti;
d. traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
e. cybercrime e pedopornografia on line;
f. reati economici e finanziari, incluso riciclaggio;
g. traffico illecito di veicoli e reati ad esso connessi (contraffazione e falsificazione di documenti collegati ai veicoli quali carte di circolazione, certificati di proprieta', patenti di guida, etc.);
h. reati contro la vita, l'incolumita' personale e l'integrita' fisica.
2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione del terrorismo.
3. Il presente Accordo non produrra' effetti in materia di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Art. 5.

Forme di cooperazione

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, le Autorita' competenti cooperano con le seguenti modalita':
a. scambio di informazioni sui reati, sui gruppi criminali organizzati, i gruppi strutturati e i soggetti coinvolti, nonche' sulla loro struttura, gestione e modus operandi;
b. scambio di informazioni per la ricerca di latitanti;
c. scambio di informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sui soggetti coinvolti, nonche' sul loro modus operandi;
d. scambio di informazioni sui reati concernenti le sostanze stupefacenti o psicotrope e i relativi precursori chimici, nonche' sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione degli stupefacenti, sulle nuove sostanze psicoattive, sulle rotte e sui mezzi usati dai trafficanti, ivi comprese le reti informatiche, sulle modalita' di occultamento e sulle principali tecniche di analisi della droga;
e. scambio delle informazioni sugli strumenti normativi, scientifici e tecnologici per combattere la criminalita', comprese le tecniche di analisi criminale;
f. scambio, qualora necessario e ai soli fini di studio, dei risultati delle analisi relative ai campioni di droga sequestrata;
g. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;
h. scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
i. scambio delle informazioni sull'immigrazione illegale e sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di persone e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;
j. scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi e contraffatti;
k. scambio delle informazioni per il contrasto ai reati di pedopornografia online e di cybercrime;
l. scambio delle informazioni per l'adozione delle misure necessarie per coordinare l'attuazione di operazioni di polizia condotte con speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate, la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le operazioni sottocopertura;
m. scambio delle informazioni sulla formazione e buone prassi del personale di polizia, con la possibilita' di realizzare scambi di esperienze e di esperti e di organizzare corsi e attivita' addestrative;
n. esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 6;
o. scambio di esperti ed individuazione di possibili punti di contatto che le Parti vorranno designare per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
2. La cooperazione prevista nel presente Accordo si realizza attraverso i Punti di contatto designati dalle Autorita' competenti, utilizzando il canale Interpol o altro canale di cooperazione disponibile. Con l'entrata in vigore del presente Accordo, le Autorita' competenti si comunicano in forma scritta, per via diplomatica, i rispettivi Punti di contatto, il canale Interpol o gli Ufficiali di collegamento distaccati nei rispettivi Stati.
3. Le Parti, conformemente alle proprie legislazioni nazionali, possono concordare l'invio di ufficiali di collegamento per agevolare i rapporti di collaborazione e lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia. Le procedure operative sono definite dalle Autorita' competenti di entrambe le Parti con apposite intese tecniche.
 
Art. 6.

Richieste di assistenza

1. La cooperazione prevista dal presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate da parte dell'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorita' competente.
2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto ed inoltrate tramite i canali di cui all'articolo 5, punto 2. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente, ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni lavorativi.
3. Le richieste di assistenza devono contenere:
(a) il nome dell'Autorita' competente richiedente;
(b) il nome dell'Autorita' competente, alla quale e' presentata la richiesta di assistenza;
(c) i dettagli sul caso;
(d) l'obiettivo e i motivi della richiesta;
(e) una descrizione dell'assistenza richiesta;
(f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un'effettiva esecuzione della richiesta.
 
Art. 7.

Rifiuto dell'assistenza

1. L'assistenza prevista nel presente Accordo puo' essere rifiutata se l'Autorita' competente richiesta ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le liberta' fondamentali, la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale, con i rispettivi obblighi internazionali o, per quanto riguarda la Parte italiana, con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
2. L'assistenza puo' anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per l'Autorita' competente richiesta.
3. L'Autorita' competente richiesta puo', prima di rifiutare l'assistenza, consultare l'Autorita' competente richiedente al fine di verificare se l'assistenza puo' essere fornita secondo i termini e le condizioni che si reputano necessari. In caso di accettazione di tali condizioni da parte di entrambe le Autorita' competenti, esse devono impegnarsi a rispettarle.
4. L'Autorita' competente richiesta comunica per iscritto all'Autorita' competente richiedente il totale o parziale rifiuto di assistenza, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.
 
Art. 8.

Esecuzione delle richieste

1. Le Autorita' competenti adottano le misure necessarie per garantire l'esecuzione delle richieste di assistenza.
2. L'Autorita' competente richiedente viene informata immediatamente su eventuali circostanze che possono impedire o ritardare l'esecuzione della richiesta.
3. Se l'esecuzione della richiesta di assistenza esula dalle attribuzioni dell'Autorita' competente richiesta, la stessa lo comunica immediatamente all'Autorita' competente richiedente.
4. L'Autorita' competente richiesta, se lo ritiene necessario per eseguire o agevolare l'esecuzione della richiesta di assistenza, puo' richiedere all'Autorita' competente richiedente informazioni supplementari.
5. L'Autorita' competente richiesta informa quanto prima l'Autorita' competente richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.
 
Art. 9.

Protezione dei dati

1. I dati personali trasmessi ai sensi del presente Accordo sono elaborati e, successivamente, cancellati, nel rispetto della normativa applicabile sul territorio della Parte che garantisce il maggior grado di protezione.
2. Le Parti concordano che i dati personali, trasferiti in attuazione del presente Accordo, sono trattati esclusivamente per le finalita' da esso previste e in conformita' alle legislazioni nazionali e ai rispettivi obblighi internazionali, in particolare per quanto attiene alla tutela dei diritti umani.
3. I dati personali scambiati tra le Autorita' competenti vengono protetti in conformita' con la legislazione nazionale sullo scambio dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle Autorita' competenti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformita' con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.
4. Le Parti garantiscono un equivalente livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo. Le Autorita' competenti adottano le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o non autorizzata, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.
5. Le informazioni ed i documenti ricevuti da un'Autorita' competente in conformita' al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali, se non dietro preventivo consenso scritto dell'Autorita' competente che li ha forniti.
6. Su richiesta dell'Autorita' competente che trasmette i dati, l'Autorita' competente ricevente e' obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformita' con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate dall'Autorita' competente che trasmette detti dati.
7. Qualora l'Autorita' competente si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Autorita' competente, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la correzione o la cancellazione degli stessi.
8. Ciascuna Autorita' competente, qualora si renda conto che i dati che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Autorita' competente, ai sensi del presente Accordo, sorto inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo rappresenta all'altra Autorita' competente.
9. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Autorita' competenti conformemente con le disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali e in linea con gli obblighi internazionali delle Parti in materia di scambio e protezione delle informazioni classificate.
 
Art. 10.

Riunioni e consultazioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, nonche' per valutare e migliorare la cooperazione, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, se necessario, tenere riunioni e consultazioni, anche con modalita' in videoconferenza, nonche' costituire gruppi di lavoro ad hoc, a seconda delle contingenze di volta in volta emergenti.
 
Art. 11.

Spese

1. Le spese ordinarie per l'esecuzione delle richieste di assistenza sono sostenute dall'Autorita' competente che riceve la richiesta, se non altrimenti concordato per iscritto da entrambe le Autorita' competenti. Nel caso in cui la richiesta di assistenza comporti spese elevate o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano per stabilire i' termini e le condizioni in cui dovra' essere trattata la richiesta, nonche' il modo per ripartire le spese.
2. Salvo altrimenti concordato dalle Autorita' competenti, le spese per le riunioni sono sostenute dall'Autorita' competente ricevente, mentre le spese di viaggio e di soggiorno sono sostenute dall'Autorita' competente inviante.
 
Art. 12.

Lingue di lavoro

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti concordano sull'utilizzo dell'Inglese quale lingua di lavoro.
 
Art. 13.

Composizione delle controversie

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica attraverso consultazioni e negoziati diretti fra le Parti.
 
Art. 14.

Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti attestante il completamento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di tempo di 5 anni, tacitamente rinnovati salvo che una delle Parti non notifichi all'altra Parte in forma scritta, per via diplomatica, la sua intenzione di denunciare l'Accordo, almeno 6 mesi prima della data proposta per la cessazione.
2. Le Parti, di comune intesa, possono integrare o emendare il presente Accordo per iscritto. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore nel rispetto delle procedure di cui al precedente comma e costituiscono parte integrante del presente Accordo.
3. La risoluzione o la cessazione del presente Accordo non pregiudicano il completamento delle attivita' di collaborazione gia' avviate dalle Parti, salvo diversamente concordato.
In fede di cio', i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, albanese, serba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di interpretazioni divergenti prevale il testo redatto nella lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico