Gazzetta n. 242 del 15 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 7 ottobre 2024
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' del fenomeno denominato «moria del kiwi», nel territorio della Regione Veneto.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;
Visto il regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visti, in particolare, l'art. 3 del regolamento (UE) n. 2022/2472, concernente le «Condizioni per l'esenzione», e l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, riguardante «Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali», e in particolare il comma 1 dove e' indicato che «Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa del fenomeno denominato "moria del kiwi", dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'art. 5, comma 4»;
Visto il decreto 12 settembre 2024, prot. n. 439643, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2024 al n. 1411, recante «Interventi compensativi per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato "moria del kiwi", ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022»;
Viste le linee guida emanate dal Servizio fitosanitario nazionale e pubblicate nel sito web www.Protezionedellepiante.it - nella pagina dedicata alla «moria del kiwi»;
Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
fitopatologia denominata «moria del kiwi» nell'anno 2023 nella Citta' metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza;
Esaminata in particolare la dichiarazione del servizio fitosanitario regionale dalla quale risulta che la delimitazione riguarda i territori nei quali nel corso del 2023 sono stati segnalati danni alle produzioni di kiwi;
Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;
Considerato che la Regione Veneto in sede di istruttoria, oltre ai requisiti previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ai fini dell'ammissibilita' delle domande, dovra' verificare l'esistenza della segnalazione effettuata dal beneficiario nel corso del 2023 «di aver subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi"»;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni di kiwi;

Decreta:

Art. 1
Declaratoria del carattere di eccezionalita' della fitopatologia
denominata «moria del kiwi»

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' della fitopatologia denominata «moria del kiwi» nelle sottoindicate province e nei sottoelencati territori agricoli per i danni causati alle produzioni di kiwi, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalita' previste dal decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101:
Citta' metropolitana di Venezia:
fitopatologia denominata «moria del kiwi» dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere: a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di: Campolongo Maggiore, Caorle, Cavarzere, Eraclea, Jesolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Salzano, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, Scorze, Venezia;
Padova:
fitopatologia denominata «moria del kiwi» dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere: a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di: Anguillara Veneta, Arre, Boara Pisani, Borgo Veneto, Candiana, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Legnaro, Lozzo Atestino, Masi, Merlara, Montagnana, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piombino Dese, Piove di Sacco, Pozzonovo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro Viminario, Sant'Urbano, Santa Giustina in Colle, Stanghella, Terrassa Padovana, Tombolo, Trebaseleghe, Tribano, Urbana, Veggiano, Villa del Conte, Villa Estense;
Rovigo:
fitopatologia denominata «moria del kiwi» dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere: a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di: Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Canda, Castelguglielmo, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Melara, Occhiobello, Pettorazza, Pincara, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Taglio di Po, Trecenta, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;
Treviso:
fitopatologia denominata «moria del kiwi» dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere: a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di: Altivole, Arcade, Asolo, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Casier, Castelfranco Veneto, Cimadolmo, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Istrana, Loria, Mareno di Piave, Maser, Maserada sul Piave, Mogliano Veneto, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Paese, Pieve di Soligo, Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso, Riese Pio X, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Trevignano, Treviso, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco;
Verona:
fitopatologia denominata «moria del kiwi» dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere: a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di: Albaredo D'Adige, Angiari, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Brentino Belluno, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cologna Veneta, Dolce', Erbe', Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Lazise, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Pastrengo, Pescantina, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Ronco all'Adige, Roverchiara, S. Martino Buonalbergo, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sommacampagna, Sona, Sorga', Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio;
Vicenza:
fitopatologia denominata «moria del kiwi» dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere: a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di: Arzignano, Barbarano Mossano, Bassano del Grappa, Calvene, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Colceresa, Longare, Lonigo, Marostica, Montecchio Precalcino, Mussolente, Noventa Vicentina, Santorso, Sarcedo, Schio, Tezze sul Brenta, Val Liona, Vicenza, Villaga.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2024

Il Ministro: Lollobrigida