Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2024 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2024, n. 147 |
Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonche' della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 12; Visto l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; Vista la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato; Vista la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra; Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio; Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'; Visto il regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunita' del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio; Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Visto il regolamento n. 748/2009/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia, anche per quanto riguarda l'estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione agli Stati membri del SEE e dell'EFTA; Vista la direttiva (UE) 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); Visto il regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte; Vista la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE; Visto il regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione; Visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE; Vista la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra recante modifica della direttiva 2003/87/CE; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021; Vista la direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814; Visto il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013; Vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise; Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088; Visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»); Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE; Visto il regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonche' il regolamento (UE) 2018/1999; Visto il regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060; Visto il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo, ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2776 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e di altre informazioni pertinenti; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di societa'; Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione, del 20 ottobre 2023, relativo alle attivita' di verifica, all'accreditamento dei verificatori e all'approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorita' di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione, del 26 ottobre 2023, che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2449 della Commissione, del 6 novembre 2023, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni, dei documenti di conformita' e delle relazioni a livello di societa' e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599 della Commissione, del 22 novembre 2023, recante modalita' di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione delle societa' di navigazione da parte delle autorita' di riferimento nei confronti di una societa' di navigazione; Visto la decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione, del 19 dicembre 2023, che stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3-quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 3-quater, di tale direttiva; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2024/411 della Commissione, del 30 gennaio 2024, relativa all'elenco delle societa' di navigazione che specifica l'autorita' di riferimento nei confronti di una societa' di navigazione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione»; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 204, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante «Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visto il decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, recante «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024; Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 27 giugno 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. Il titolo del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note alle premesse: - L'art. 76. della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'art. 117 della Costituzione: «Cost. Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta il testo dell'articolo 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2024, n. 46: «Art. 12 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorita' nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorita'; b) istituire un'autorita' nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione "ETS II", in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonche' della specificita' di tale ambito; c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union emissions trading system - EU ETS), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato gia' esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati; e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra; f) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo; g) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralita' sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.». - La legge 4 novembre 2016, n. 204 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2016, n. 263. - La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 (recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato) e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 maggio 2023, n. L 130. - La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 (recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra) e' pubblicata nella G.U.U.E. 16 maggio 2023, n. L 130. - La direttiva (CE) 2003/87 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 (che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio) e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. - La direttiva (CE) 2003/96 del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita') e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 ottobre 2003, n. L 283. - Il regolamento (CE) 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006 (sull'attuazione nella Comunita' del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 marzo 2006, n. L 64. - La direttiva (CE) 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) e' pubblicata nella G.U.U.E. 22 novembre 2008, n. L 312. - Il regolamento (CE) 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009 (relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 agosto 2009, n. L 219. - La direttiva (UE) 2010/75 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2010, n. L 334. - Il regolamento (UE) 2010/606 della Commissione, del 9 luglio 2010 (relativo all'approvazione di uno strumento semplificato sviluppato dall'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea - Eurocontrol - per stimare il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte) e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 luglio 2010, n. L 175. - La direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 (sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 315. - Il regolamento (UE) 2013/389 della Commissione, del 2 maggio 2013 (che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 maggio 2013, n. L 122. - Il regolamento (UE) 2015 /757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 maggio 2015, n. L 123. - La decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015 (relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE ) e' pubblicata nella G.U.U.E. 9 ottobre 2015, n. L 264. - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. - Il regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017 (recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attivita' di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021) e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2017, n. L 350. - La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018 (che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 315) e' pubblicata nella G.U.U.E. 19 marzo 2018, n. L 76. - Il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013) e' pubblicato nella G.U.U.E. 19 giugno 2018, n. L 156. - La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019 (che stabilisce il regime generale delle accise) e' pubblicata nella G.U.U.E. del 27 febbraio 2020, serie L 58. - Il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 (relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 22 giugno 2020, serie L 198. - Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021 (che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima»)) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 9 luglio 2021, serie L 243. - Il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2023 (che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 28 febbraio 2023, serie L 63. - Il regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023 (che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonche' il regolamento (UE) 2018/1999) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 26 aprile 2023, serie L 111. - Il regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 (che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 16 maggio 2023, serie L 130. - Il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 (che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 16 maggio 2023, serie L 130. - Il regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023 (che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 20 dicembre 2023, serie L. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018 (concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 31 dicembre 2018, serie L 334. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018 (concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 31 dicembre 2018, serie L 334. - Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018 (che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 27 dicembre 2019, serie L 59. - Il regolamento delegato (UE) 2019/856 della Commissione, del 26 febbraio 2019 (che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del fondo per l'innovazione) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 28 maggio 2019, serie L 140. - Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019 (che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 2 luglio 2019, serie L 177. - Il regolamento delegato (UE) 2019/1603 della Commissione, del 18 luglio 2019 (che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni del trasporto aereo, ai fini dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 30 settembre 2019, serie L 250. - La decisione di esecuzione (UE) 2020/2126 della Commissione, del 16 dicembre 2020 (che stabilisce le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo 2021-2030 a norma del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio) e' pubblicata nella G.U.U.E. del 17 dicembre 2020, serie L 426. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023 (recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne gli obblighi di comunicazione ai fini del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere durante il periodo transitorio) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 15 settembre 2023, serie L 228. - Il regolamento delegato (UE) 2023/2776 della Commissione, del 12 ottobre 2023 (che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e di altre informazioni pertinenti) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 14 dicembre 2023, serie L. - Il regolamento delegato (UE) 2023/2849 della Commissione, del 12 ottobre 2023 (che integra il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le regole per la comunicazione e la trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di societa') e' pubblicato nella G.U.U.E. del 15 dicembre 2023, serie L. - Il regolamento delegato (UE) 2023/2917 della Commissione, del 20 ottobre 2023 (relativo alle attivita' di verifica, all'accreditamento dei verificatori e all'approvazione dei piani di monitoraggio da parte delle autorita' di riferimento in applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 29 dicembre 2023, serie L. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2297 della Commissione, del 26 ottobre 2023 (che identifica i porti di trasbordo di container limitrofi a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 27 ottobre 2023, serie L. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2449 della Commissione, del 6 novembre 2023 (recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni, dei documenti di conformita' e delle relazioni a livello di societa' e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 7 novembre 2023, serie L. - Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2599 della Commissione, del 22 novembre 2023 (recante modalita' di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione delle societa' di navigazione da parte delle autorita' di riferimento nei confronti di una societa' di navigazione) e' pubblicato nella G.U.U.E. del 23 novembre 2023, serie L. - La decisione di esecuzione (UE) 2023/2895 della Commissione, del 19 dicembre 2023 (che stila l'elenco delle isole e dei porti di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quinquies, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e l'elenco dei contratti di servizio pubblico transnazionale o degli obblighi di servizio pubblico transnazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 3 -quater, di tale direttiva) e' pubblicata nella G.U.U.E. del 22 dicembre 2023 - Serie L. - La decisione di esecuzione (UE) 2024/411 della Commissione, del 30 gennaio 2024 (relativa all'elenco delle societa' di navigazione che specifica l'autorita' di riferimento nei confronti di una societa' di navigazione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e' pubblicata nella G.U.U.E. del 31 gennaio 2024 - Serie L. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93. - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329 - S.O. - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 204 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995, n. 279 - S.O. n. 143. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n.112 - S.O. n. 93. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96. - Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2013, n. 79. - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92. - Il decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37 (Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2020, n. 134. - Il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il cui titolo modificato dal presente decreto reca: «Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonche' della direttiva (UE) 2023/959 del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2020, n. 146. - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 (Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 2010, n. 19.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti del decreto legislativo n. 47 del 2020 si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato A
«Allegato I-bis - Attivita' disciplinate dal capo V-bis =============================================================== |Attivita' |Gas serra | +===========================================+=================+ |Immissione in consumo di combustibili | | |utilizzati per la combustione nei settori | | |dell'edilizia e del trasporto stradale e in| | |ulteriori settori. Sono esclusi da questa | | |attivita': | | |a) l'immissione in consumo di | | |combustibili utilizzati nelle attivita' | | |elencate all'allegato I, tranne se | | |utilizzati per la combustione nell'ambito | | |di attivita' di trasporto di gas a effetto | | |serra ai fini dello stoccaggio geologico | | |come indicato nella tabella, quarta | | |sezione, dodicesimo capoverso, di tale | | |allegato o se utilizzati per la combustione| | |in impianti esclusi a norma dell'articolo | | |32; | | |b) l'immissione in consumo di | | |combustibili il cui fattore di emissione e'| | |pari a zero; | | |c) l'immissione in consumo di | | |rifiuti pericolosi o urbani utilizzati come| | |combustibili. | | | | | |I settori dell'edilizia e del | | |trasporto stradale corrispondono alle fonti|Biossido di | |di emissioni seguenti, definite nelle linee|carbonio | |guida IPCC del 2006 per gli inventari | | |nazionali dei gas a effetto serra, con le | | |dovute modifiche delle definizioni: | | |a) produzione combinata di calore e di | | |energia elettrica (codice delle categorie | | |di fonti 1A1a ii) e impianti di produzione | | |di energia termica (codice delle categorie | | |di fonti 1A1a iii), nella misura in cui | | |producono calore per le categorie di cui | | |alle lettere c) e d) del presente | | |capoverso, direttamente o attraverso reti | | |di teleriscaldamento; | | |b) trasporto stradale(codice delle | | |categorie di fonti 1A3b), escluso l'uso di | | |veicoli agricoli su strade asfaltate; | | |c) settori commerciale / istituzionale | | |(codice delle categorie di fonti 1A4a); | | |d) settore residenziale (codice delle | | |categorie di fonti 1A4b). | | | | | |Gli ulteriori settori corrispondono alle | | |fonti di emissioni seguenti, definite nelle| | |linee guida IPCC del 2006 per gli inventari| | |nazionali dei gas a effetto serra: | | |a) industrie energetiche (codice delle | | |categorie di fonti 1A1), escluse le | | |categorie definite al secondo capoverso, | | |lettera a), del presente allegato; | | |b) industrie manifatturiere e costruzioni | | |(codice delle categorie di fonti 1A2).» | | +-------------------------------------------+-----------------+ |
| Art. 2
Modifiche al capo I decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' sostituito dal seguente: «Articolo 1 (Oggetto e finalita'). - 1. Il presente decreto legislativo reca le disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, come modificata dalle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.». 2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 47 del 2020, le parole: «emissioni provenienti dalle attivita' indicate all'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «attivita' indicate agli allegati I e I-bis». 3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera h), dopo le parole: «articolo 15» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 42-quater»; b) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: «p) "emissioni": il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attivita' di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attivita' interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attivita' di cui all'allegato I-bis;»; c) la lettera v) e' abrogata; d) alla lettera dd), il numero 3) e' soppresso; e) alla lettera ff), al numero 2), secondo periodo, le parole: «nei primi due anni del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE» e, al numero 3), le parole: «del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE»; f) la lettera ll) e' abrogata; g) alla lettera oo), la parola: «piccolissimo» e' sostituita dalle seguenti: «molto piccolo»; h) alla lettera pp), le parole «, gestore ovvero operatore aereo» sono soppresse; i) la lettera aaa) e' abrogata; l) alla lettera eee), dopo le parole: «dell'articolo 41» sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 42-quaterdecies»; m) dopo la lettera eee) sono aggiunte le seguenti: «eee-bis) "Autorita' nazionale competente ai fini di cui al capo V bis": il Comitato ETS 2 designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4-bis (di seguito Comitato ETS 2); eee-ter) "classe ghiaccio": la classe ghiaccio quale definita all'articolo 3, lettera o) del regolamento (UE) 2015/757; eee-quater) "combustibile": ai fini del capo V bis, qualsiasi prodotto energetico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, compresi i carburanti o combustibili elencati nelle tabelle A e C dell'allegato I di detta direttiva, nonche' qualsiasi altro prodotto destinato all'uso, offerto in vendita o utilizzato come carburante per motori o combustibile per riscaldamento, come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, di detta direttiva, anche per la produzione di energia elettrica; eee-quinques) "Focal Point CORSIA": ente, organo ovvero organismo dedicato all'implementazione delle attivita' correlate a CORSIA, comprese le attivita' di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO2 nell'ambito dell'organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO); eee-sexies) "dati aggregati sulle emissioni a livello di societa'": i dati aggregati come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera q) del regolamento (UE) 2015/757; eee-septies) "depositario autorizzato": il soggetto come definito all'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; eee-octies) "deposito fiscale": l'impianto come definito all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; eee-novies) "destinatario registrato": la persona fisica o giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; eee-decies) "effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2": gli effetti sul clima del rilascio, durante la combustione di carburanti, di ossidi di azoto (NOx), particolato carbonioso, specie di zolfo ossidato, nonche' gli effetti del vapore acqueo, comprese le scie di condensazione, da parte di un aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I; eee-undecies) "esercizio della nave": la determinazione del carico trasportato o della rotta e della velocita' della nave; eee-duodecies) "immissione in consumo": ai fini del capo V bis, l'immissione in consumo come definita all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262; eee-terdecies) «impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani»: gli impianti di cui all'articolo 3, punto 40) della direttiva 2010/75/UE che bruciano rifiuti urbani, come definiti all'articolo 3.2 ter della direttiva 2008/98/CE; eee-quaterdecies) "nave da crociera": la nave passeggeri che non dispone di un ponte di carico e che e' progettata esclusivamente per il trasporto commerciale di passeggeri con pernottamento su una tratta marittima; eee-quindecies) "paesi e territori non europei": i paesi e i territori non europei di cui all'articolo 198 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; eee-sedecies) "periodo di conformita' CORSIA": il ciclo di compliance triennale durante il quale gli operatori devono adempiere ai loro obblighi di compensazione ai sensi del paragrafo 15 della Risoluzione dell'Assemblea ICAO A41-22; eee-septiesdecies) "portale ETS 2": la piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente, soggetto regolamentato e Comitato ETS 2; eee-octiesdecies) "porto di scalo": il porto dove la nave si ferma per caricare o scaricare merci o imbarcare o sbarcare i passeggeri, o il porto in cui una nave offshore si ferma per dare il cambio all'equipaggio. Sono esclusi: le soste per il solo scopo di rifornirsi di carburante o viveri, il cambio di equipaggio di una nave che non sia una nave offshore, le soste in bacino di carenaggio, le riparazioni alla nave, alle sue attrezzature o ad entrambe, le soste in porto perche' la nave necessita assistenza o e' in situazione di pericolo, i trasferimenti da nave a nave effettuati al di fuori dei porti, le soste per il solo scopo di trovare un riparo da condizioni meteorologiche avverse o rese necessarie da attivita' di ricerca e salvataggio e le soste delle navi portacontainer in un porto di trasbordo di container limitrofo elencato nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 3 octies bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE; eee-noviesdecies) "societa' di navigazione": l'armatore o qualsiasi altra organizzazione o persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave dall'armatore e che, cosi' facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilita' imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; eee-vicies) «soggetto regolamentato»: ai fini del capo V bis, qualsiasi persona fisica o giuridica, ad eccezione dei consumatori finali di prodotti energetici, che svolge l'attivita' di cui all'allegato I-bis e che rientra in una delle seguenti categorie: 1) se il combustibile passa attraverso un deposito fiscale, i soggetti che ne effettuano l'immissione in consumo, debitori dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; 2) se il numero 1) non e' applicabile, la persona di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, debitrice dell'accisa divenuta esigibile a norma dell'articolo 26, comma 1, del medesimo decreto legislativo; 3) se i numeri 1) e 2) non sono applicabili, la persona registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, debitrice dell'accisa a norma dell'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche nel caso in cui vi siano altri soggetti autorizzati a sostituirle; 4) se i precedenti numeri 1), 2) e 3) non sono applicabili, la persona all'uopo identificata e designata dal Comitato ETS 2 ai fini delle attivita' di cui all'allegato I-bis; eee-viciessemel) "speditore registrato": la persona fisica o giuridica come definita all'articolo 1, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; eee-viciesbis) "tratta": la tratta come definita all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015.».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli artt. 2 e 3 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 2 (Campo di applicazione). - 1. Le contenute nel presente decreto si applicano attivita' indicate agli allegati I e I bis ed ai gas ad effetto serra elencati all'allegato II.». «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni che si intendono integrate da quelle contenute nei regolamenti delegati e nei regolamenti di esecuzione previsti dalla direttiva 2003/87/CE: a) "analisi del profilo di rischio": attivita' svolta ai fini della determinazione del livello di rischio di non conformita' di un impianto fisso; b) "anno di controllo": e' l'anno civile che si conclude ventiquattro mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento; c) "anno di riferimento": riferito agli operatori aerei che hanno iniziato ad operare nell'Unione dopo il 1° gennaio 2006, il primo anno civile di esercizio, in tutti gli altri casi l'anno civile che decorre dal 1° gennaio 2006; d) "attivita' di attuazione congiunta": un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto; e) "attivita' di meccanismo di sviluppo pulito": di seguito CDM e' un'attivita' di progetto approvata da una o piu' parti incluse all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto; f) "attivita' di progetto": attivita' finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere d) ed e) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario; g) "Autorita' nazionale competente": e' il Comitato ETS designato per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE a norma dell'articolo 4, di seguito Comitato; h) "autorizzazione ad emettere gas a effetto serra": l'autorizzazione definita a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 42-quater; i) "avvio del funzionamento normale": il primo giorno di funzionamento; l) "combustione": l'ossidazione di combustibili, indipendentemente dall'impiego che viene fatto dell'energia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale processo, e altre attivita' direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico; m) "CORSIA" - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation: misura mondiale basata sul mercato per la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalle attivita' di trasporto aereo internazionale; n) "credito": unita' rilasciata a seguito della realizzazione di attivita' di riduzione delle emissioni realizzate a norma di accordi sottoscritti tra l'Unione e i Paesi terzi o di decisioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell'ambito del sistema comunitario; o) "elenco degli operatori aerei": elenco degli operatori aerei approvato ai sensi dei pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 18-bis della direttiva; p) "emissioni": il rilascio di gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I o di navi che esercitano un'attivita' di trasporto marittimo di cui all'allegato I, dei gas specificati in riferimento all'attivita' interessata, o il rilascio di gas a effetto serra corrispondenti all'attivita' di cui all'allegato I bis; q) "emissioni attribuite al trasporto aereo": le emissioni imputabili a tutti i voli che rientrano nelle attivita' elencate nell'allegato I, in partenza da un aerodromo situato nel territorio nazionale e quelli che arrivano in siffatto aerodromo da un Paese terzo; r) "emissioni storiche del trasporto aereo": la media delle emissioni annue prodotte negli anni civili 2004, 2005 e 2006 dagli aeromobili che svolgono una delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I; s) "EU ETS": sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra; t) "gas a effetto serra": i gas di cui all'allegato II e altri costituenti gassosi dell'atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse; u) "gestore": la persona che gestisce o controlla un impianto o alla quale e' stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo; z) "ICAO": Organizzazione internazionale dell'aviazione civile; v) (abrogata) aa) "impianto": un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o piu' attivita' elencate all'allegato I e altre attivita' direttamente associate che hanno un collegamento tecnico con le attivita' svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento; bb) "impianto di produzione di elettricita'": un impianto che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricita' ai fini della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attivita' elencata all'allegato I diversa dalla attivita' ivi indicata come "Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW"; cc) «ispezioni»: attivita' di monitoraggio e controllo della conformita' relativa agli impianti fissi basata su una preliminare analisi del profilo di rischio; dd) "nuovo entrante": 1) l'impianto che esercita una o piu' attivita' indicate all'allegato I, che ha ottenuto un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 2, e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco; 2) l'impianto che esercita per la prima volta un'attivita' inclusa nel sistema comunitario o rientri nel sistema EU ETS a norma dell'articolo 31 e 32; 3) (abrogata) ee) "operatore aereo": l'operatore che opera un aeromobile nel momento in cui e' esercitata una delle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I o, nel caso in cui tale operatore non sia conosciuto o non identificato dal proprietario dell'aeromobile, il proprietario stesso dell'aeromobile; ff) "operatore aereo amministrato dall'Italia": 1) l'operatore aereo in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); 2) l'operatore aereo, diverso da quello di cui al numero 1) e non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da un altro Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per l'anno di riferimento, siano per la maggior parte attribuibili all'Italia. Viene fatto salvo il caso in cui nei primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE detto operatore non abbia prodotto emissioni attribuibili all'Italia, per cui non e' piu' considerato 'operatore aereo amministrato dall'Italia per il periodo di riferimento successivo e deve essere trasferito ad altro Stato membro ETS o cessato; 3) l'operatore aereo, diverso da quello di cui ai numeri 1) e 2) non in possesso di una licenza d'esercizio valida rilasciata da uno Stato membro, le cui emissioni provenienti dalle attivita' di trasporto aereo, stimate per i primi due anni di ciascun periodo di cui all'articolo 13 della direttiva 2003/87/CE siano per la maggior parte attribuibili all'Italia; gg) "operatore di trasporto aereo commerciale": un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di passeggeri, merci o posta; hh) "organismo di accreditamento nazionale": l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008; ii) "parte inclusa all'allegato I della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici": una parte elencata all'allegato I alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che ha ratificato il protocollo di Kyoto, come indicato all'articolo 1, paragrafo 7, del protocollo medesimo; ll) (abrogata) mm) "persona": qualsiasi persona fisica o giuridica; nn) "piccolo emettitore": impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettua attivita' di combustione, ha potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25. A tali impianti si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alla riduzione delle emissioni con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 31; oo) "molto piccolo emettitore": impianto che ha comunicato al Comitato emissioni per un valore inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni di biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti alla notifica di cui all'articolo 25 ovvero un impianto di riserva di emergenza che non ha funzionato per piu' di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui all'articolo 25 con riferimento alle condizioni di cui all'articolo 32; pp) "portale ETS": piattaforma informatica che costituisce l'interfaccia telematica tra utente e il Comitato; qq) "pubblico": una o piu' persone nonche', le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone; rr) "quantita' di emissioni": quantita' di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente; ss) "«quota di emissioni": il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo; tt) "registro dell'Unione": banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE; uu) "registro nazionale": banca dati in formato elettronico istituita ai sensi dell'articolo 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo n. 525/2013 del 21 maggio 2013; vv) "regolamenti sui registri": regolamento (UE) 389/2013 e regolamento delegato (UE) 1122/2019; zz) "riduzione delle emissioni certificate" (CER): un'unita' rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto; aaa) (abrogata) bbb) "Stato membro di riferimento", lo Stato membro incaricato di gestire l'EU ETS di scambio con riferimento all'operatore aereo; ccc) "tonnellata di biossido di carbonio equivalente", una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all'allegato II che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario; ddd) "unita di riduzione delle emissioni" (ERU): un'unita' rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del protocollo di Kyoto; eee) "verificatore": soggetto indipendente accreditato ai sensi dell'articolo 41 e dell'articolo 42-quaterdecies; (Omissis).». |
| Art. 3
Modifiche al capo II decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Comitato ETS (di seguito «Comitato») e' l'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Comitato e' un organo collegiale composto da ventidue membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo nominati con apposito decreto. 1-ter. Il Comitato e' suddiviso in due sezioni, denominate "Sezione 1" e "Sezione 2". Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Sezione 1 e' competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, e per lo svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. E' costituita da quattordici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno appartenente all'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei quattordici membri, nove hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attivita' sanzionatoria. Il membro appartenente all'ENAC designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo. I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo e al trasporto marittimo. I membri designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attivita' di cui al comma 10.»; d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. La Sezione 2 e' competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ed e' costituita da sei membri con diritto di voto nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e due dal Ministro dell'economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente all'Agenzia delle dogane e monopoli.»; e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e delle materie ivi contemplate, ha facolta' di convocare il Comitato per sezione competente, anche ai fini deliberativi.»; f) il comma 5 e' abrogato; g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, e' di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine e' istituita, presso la Direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica. La segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di quindici membri e di un coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I quindici membri sono designati: a) uno dall'ISPRA; b) uno dall'ENAC; c) uno dalla societa' in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) quattro dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), di cui uno avente competenze in materia di Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM); e) quattro dalla societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno avente competenze in materia di CBAM; f) due da Unioncamere, di cui uno avente competenze in materia di CBAM; g) due dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi competenze in materia di CBAM.»; h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica e' assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; i) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Per il supporto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle proprie societa' in house, del GSE e dell'ISPRA, nonche', per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attivita' istruttoria e' svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni.»; l) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Entro il 1° gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM, finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni.»; m) al comma 9, dopo la parola: «Corsia», sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per le attribuzioni del Focal Point CORSIA. Per le attivita' inerenti al sistema CORSIA, il Comitato si avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC»; n) al comma 11, le parole: «, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione,» sono soppresse; o) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica.». 2. Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Autorita' nazionale competente ETS 2). - 1. L'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V bis del presente decreto, della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati nei settori di cui al predetto capo, e' il Comitato ETS 2. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 2. Il Comitato ETS 2 e' un organo collegiale composto da undici membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre, compreso il Presidente e il Vicepresidente, designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, due dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministro della giustizia, due dal GSE e uno dall'ISPRA. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attivita' sanzionatoria. 3. I membri del Comitato ETS 2 sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza tecnico-operativa nei settori oggetto del capo V bis e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, i membri dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato ETS 2 e il soggetto che lo ha designato provvede alla designazione del sostituto, che viene nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 4. I membri del Comitato ETS 2 durano in carica cinque anni e il relativo mandato puo' essere rinnovato per una sola volta. 5. La preliminare attivita' istruttoria ai fini della stesura degli atti deliberativi e' di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine, e' istituita, presso la direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica (di seguito «Segreteria tecnica ETS 2»), composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore e due membri sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei restanti tre membri, due sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Per il supporto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 5, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, del GSE. 7. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato ETS 2 e alla Segreteria tecnica ETS 2 e' assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 8. Il Portale ETS 2 e' lo strumento utilizzato dal Comitato ETS 2 per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza e delle interlocuzioni con i destinatari del capo V bis. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con Unioncamere accordi di cooperazione, con i quali sono definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. I servizi telematici destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 9. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato ETS 2 e della Segreteria tecnica ETS 2. 10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato ETS 2 e dei componenti della Segreteria tecnica ETS 2. 11. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 4, del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 4 (Autorita' nazionale competente). - 1. Il Comitato ETS (di seguito "Comitato") e' l'Autorita' nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 e per lo svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 1-bis. Il Comitato e' un organo collegiale composto da venti membri, dei quali uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vicepresidente. Il Presidente e il Vicepresidente sono designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal medesimo nominati con apposito decreto. 1-ter. Il Comitato e' suddiviso in due sezioni, denominate "Sezione 1" e "Sezione 2". Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato svolgono le relative funzioni per entrambe le sezioni, con diritto di voto. 2. La Sezione 1 e' competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, fatta eccezione per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo V-bis, e per lo svolgimento delle attivita' derivanti dal sistema CORSIA, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia. E' costituita da tredici membri nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui due designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, due dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, uno dal Ministro della giustizia, tre dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito ENAC), uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, due dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dei tredici membri, otto hanno diritto di voto e cinque funzioni consultive. Il membro designato dal Ministro della giustizia ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti all'attivita' sanzionatoria. I membri appartenenti all'ENAC designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti hanno diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo; il terzo membro designato dal Ministro delle infrastrutture e trasporti ha diritto di voto esclusivamente sulle questioni inerenti al trasporto aereo e al trasporto marittimo. I membri designati dai Ministri dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, svolgono le funzioni consultive esclusivamente con riferimento alle attivita' di cui al comma 10. 2-bis. La Sezione 2 e' competente per l'attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ed e' costituita da cinque membri con diritto di voto nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui tre designati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e due dal Ministro dell'economia e delle finanze, dei quali almeno uno appartenente all'Agenzia delle dogane e monopoli. 3. I membri del Comitato sono scelti tra persone di elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati dal presente decreto e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle funzioni loro attribuite. A tal fine, dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina e sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interessi. Tale comunicazione comporta la decadenza automatica dalla carica di membro del Comitato e il Ministero che lo ha designato provvede alla sua sostituzione. Resta ferma la disciplina di inconferibilita' ed incompatibilita' di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 4. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato puo' essere rinnovato per una sola volta. 4-bis. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine del giorno e delle materie ivi contemplate, ha facolta' di convocare il Comitato per sezione competente, anche ai fini deliberativi. 5. (abrogato) 6. La preliminare attivita' istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, e' di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; a tal fine e' istituita, presso la Direzione generale competente, un'apposita Segreteria tecnica. La segreteria tecnica, che integra competenze tecniche e giuridiche, si compone di quindici membri e di un coordinatore, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, e' designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I quindici membri sono designati: a) uno dall'ISPRA; b) uno dall'ENAC; c) uno dalla societa' in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) quattro dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), di cui uno avente competenze in materia di Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM); d) quattro dalla societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno avente competenze in materia di CBAM; e) due da Unioncamere, di cui uno avente competenze in materia di CBAM; f) due dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, aventi competenze in materia di CBAM. 6-bis. Il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato e alla Segreteria tecnica e' assicurato dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 7. Per il supporto allo svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 6, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, delle proprie societa' in house, del GSE e dell'ISPRA, nonche', per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). Per le questioni inerenti al trasporto aereo e ai piccoli emettitori, l'attivita' istruttoria e' svolta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il supporto fornito, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni. 7-bis. Entro il 1° gennaio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sottoscrive con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli un protocollo d'intesa, in materia di CBAM, finalizzato a orientare le azioni strategiche su obiettivi condivisi dalle parti, che corrispondono a interessi comuni. 8. Il Portale ETS e' lo strumento utilizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Comitato per lo svolgimento delle rispettive attivita', ai fini dell'interlocuzione con i destinatari della disciplina di cui al presente decreto. Con apposita convenzione sono definite le modalita' di interconnessione con le tecnologie telematiche delle camere di commercio. I servizi telematici erogati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni coinvolte sono erogati in conformita' alle disposizioni dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I costi delle convenzioni sono coperti dalle tariffe di cui all'articolo 46 comma 2. 9. Con riferimento al settore aereo, il Comitato svolge sia le attivita' relative al sistema EU ETS che quelle derivanti dal sistema CORSIA, fatta eccezione per le attribuzioni del Focal Point CORSIA. Per le attivita' inerenti al sistema CORSIA, il Comitato si avvale del supporto fornito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ENAC. 10. Il Comitato puo' proporre al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le azioni volte a: a) promuovere le attivita' progettuali legate ai meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto; b) favorire la conoscenza e promuovere le attivita' svolte ai fini della riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera; c) valorizzare e rafforzare, anche attraverso la rete diplomatica italiana, i canali divulgativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento e reti di scambio di informazioni al sistema industriale ed imprenditoriale italiano; d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del sistema-Paese, le attivita' pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto; e) supportare le aziende italiane con suggerimenti e linee di indirizzo nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorita' di sviluppo sostenibile del Paese destinatario; f) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni. 11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite le modalita' di funzionamento del Comitato e della Segreteria tecnica di cui al presente articolo. 12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi dei componenti del Comitato e della Segreteria tecnica. 13. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.». |
| Art. 4
Modifiche al capo III del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. La rubrica del capo III, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' sostituita dalla seguente: «TRASPORTO AEREO E MARITTIMO». 2. Al capo III, prima dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020, e' inserita la seguente partizione: «SEZIONE I - TRASPORTO AEREO». 3. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, alle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I»; b) al comma 2, le parole: «del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «della presente sezione»; c) il comma 3 e' abrogato; d) al comma 4: 1) all'alinea, le parole: «In deroga agli articoli 12, paragrafo 2-bis, 14, paragrafo 3, e 16 della direttiva 2003/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga alle norme relative al monitoraggio e comunicazione delle emissioni e restituzione delle quote di cui agli articoli 35, 36 e 42»; 2) alla lettera a), dopo le parole: «Spazio Economico Europeo» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera» e le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026,»; 3) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio Economico Europeo in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE;»; 4) dopo la lettera b) e' aggiunta, in fine, la seguente: «b-bis) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in un'altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro.»; e) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. In deroga alle norme relative alla restituzione delle quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui Prodotto interno lordo (PIL) pro capite e' pari o superiore alla media dell'Unione.». 4. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Assegnazione di quote agli operatori aerei). - 1. Le quote vengono assegnate agli operatori aerei amministrati dall'Italia, conformemente alle norme unionali, mediante vendita all'asta, ai sensi dell'articolo 6, o a titolo gratuito, nei casi regolati dall'articolo 7-bis. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le quote vengono assegnate esclusivamente tramite asta, salvo i casi previsti dall'articolo 7-bis, comma 2.». 5. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «determinata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 3-sexies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3-quinquies della direttiva 2003/87/CE» e le parole: «, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta,» sono soppresse; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 e' ridotto in modo da corrispondere alla quantita' di quote di emissioni attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).»; c) al comma 2: 1) all'alinea, dopo le parole: «attivita' destinate a finanziare le» e' inserita la seguente: «seguenti»; 2) alla lettera l), le parole: «Nono programma quadro di ricerca («9 o PQ»)» sono sostituite dalle seguenti: «dei programmi quadro di ricerca dell'Unione europea». 6. L'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' abrogato. 7. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Assegnazione delle quote di emissione a titolo gratuito per gli operatori aerei amministrati dall'Italia). - 1. Negli anni 2024 e 2025, nel rispetto della normativa unionale, le quote a titolo gratuito sono assegnate agli operatori aerei inclusi nella lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui all'articolo 10, comma 1, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attivita' di trasporto aereo comunicate per il 2023. Tale calcolo tiene conto delle emissioni verificate prodotte dalle attivita' di trasporto aereo comunicate per i voli che rientrano nell'EU ETS solo a decorrere dal 1° gennaio 2024. 2. Conformemente all'articolo 3-quater, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE e delle pertinenti norme unionali, gli operatori aerei commerciali possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili per l'aviazione e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili sui voli tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, per i quali e' previsto l'obbligo di restituzione delle quote, esclusi i voli per i quali tale obbligo si considera ottemperato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).». 8. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' abrogato. 9. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia»; b) il comma 1 e' abrogato; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 1. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.»; d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis Il Comitato rilascia altresi', ai sensi delle pertinenti norme unionali, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 2. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione.». 10. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Modalita' di attuazione della misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle emissioni prodotte dagli operatori aerei amministrati dall'Italia che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE, terzo e quarto periodo, sui voli da, verso e tra gli Stati elencati nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25-bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e i voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione. 2. L'ENAC, in qualita' di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola ogni anno gli obblighi di compensazione per l'anno civile precedente e li comunica al Comitato che, entro il 30 novembre di ogni anno, ne da' notizia agli operatori aerei di cui al comma 1. 3. L'ENAC in qualita' di Focal Point nazionale CORSIA, secondo una metodologia indicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, calcola gli obblighi di compensazione finali totali per un determinato periodo di conformita' a CORSIA e li comunica al Comitato che entro il 30 novembre dell'anno successivo all'ultimo anno del pertinente periodo di conformita' a CORSIA ne informa gli operatori aerei di cui al comma 1. 4. Per ottemperare all'obbligo di compensazione di cui al comma 3, gli operatori aerei di cui al comma 1 cancellano le unita' di cui all'articolo 11-bis della direttiva 2003/87/CE alle condizioni ivi previste. La cancellazione e' effettuata entro il 31 gennaio 2025 per le emissioni del periodo dal 2021 al 2023 ed entro il 31 gennaio 2028 per le emissioni del periodo dal 2024 al 2026.». 11. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la lettera b. e' aggiunta la seguente: «b-bis. entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione del precedente piano di monitoraggio.»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli operatori aerei devono integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformita' alle disposizioni unionali.». 12. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' inserita la seguente sezione: «SEZIONE II TRASPORTO MARITTIMO Art. 12-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle attivita' di trasporto marittimo indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE ed ai relativi gas serra, svolte da una societa' di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1. 2. L'assegnazione di quote, a norma dell'articolo 12-octies, e l'applicazione degli obblighi di restituzione per le attivita' di trasporto marittimo si applicano: a) al 100 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; b) al 100 per cento delle emissioni delle navi all'interno di un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro; d) al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuano tratte in partenza da un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e in arrivo in un porto di scalo al di fuori della giurisdizione di uno Stato membro. Art. 12-ter (Introduzione graduale delle disposizioni per il trasporto marittimo). - 1. Le societa' di navigazione sono tenute a restituire quote secondo il seguente calendario: a) a decorrere dal 1° gennaio 2025: il 40 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2024 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36; b) a decorrere dal 1° gennaio 2026: il 70 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2025 che sarebbero soggette agli obblighi di restituzione a norma degli articoli 12-bis e 36; c) a decorrere dal 1° gennaio 2027: il 100 per cento delle emissioni verificate comunicate per il 2026 e per ogni anno successivo a norma degli articoli 12-bis e 36. Art. 12-quater (Piani di monitoraggio e relativi aggiornamenti). - 1. Entro il 1° aprile 2024 le societa' di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 1, trasmettono al Comitato, per ciascuna delle loro navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione. 2. In deroga al comma 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024, le societa' di navigazione attribuite all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, comma 2, trasmettono al Comitato, senza indebito ritardo e comunque entro tre mesi dal primo scalo di ciascuna nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, un piano di monitoraggio conformemente a quanto previsto dal citato regolamento e dai relativi atti delegati e di esecuzione. 3. Entro il 6 giugno 2025, il Comitato approva i piani di monitoraggio delle navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, presentati dalle societa' di cui al comma 1, conformemente alle norme stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. 4. In deroga al comma 3, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per la prima volta dopo il 1° gennaio 2024 il Comitato, entro quattro mesi dal primo scalo della nave in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, approva il piano di monitoraggio presentato, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. 5. Le societa' di navigazione modificano il Piano di monitoraggio delle emissioni nei casi previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, comunicando ai verificatori, senza indebito ritardo, le proposte di modifica del piano di monitoraggio. 6. Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, sono soggette alla valutazione da parte del verificatore, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento medesimo. A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla societa' se tali modifiche sono conformi. 7. La societa' attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2, presenta al Comitato il piano di monitoraggio modificato e, se del caso, valutato conforme dal verificatore, secondo le regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. 8. Il Comitato approva le modifiche del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, conformemente alle regole stabilite negli atti delegati adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento medesimo. Art. 12-quinquies (Disposizioni per il trasferimento dei costi dell'EU ETS dalla societa' di navigazione a un altro soggetto). - 1. La societa' di navigazione e' responsabile della restituzione delle quote, ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 36. 2. Nel caso in cui, in base ad un accordo contrattuale, un soggetto diverso dalla societa' di navigazione assuma la responsabilita' finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, e' tenuto a rimborsare alla societa' di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote, anche qualora il contratto non lo preveda ovvero lo escluda in tutto o in parte. E' nullo qualsiasi patto contrario. Art. 12-sexies (Modalita' di attribuzione delle societa' di navigazione all'Italia e designazione dell'autorita' nazionale competente). - 1. Sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorita' del Comitato le societa' di navigazione individuate nell'elenco di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nonche' quelle individuate ai sensi del comma 2. 2. Le societa' di navigazione le cui navi entrano per la prima volta nell'ambito di applicazione del sistema EU ETS dopo il 1° gennaio 2024, e che non sono ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 3-octies septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, sono attribuite all'Italia e poste sotto l'autorita' del Comitato: a) quando la societa' di navigazione e' registrata in Italia; b) quando una nave, di una societa' di navigazione che non e' registrata in uno Stato membro, ha iniziato o terminato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva 2003/87/CE. Nel caso di tratta tra l'Italia e un altro Stato membro, e' attribuita all'Italia la societa' di navigazione che ha iniziato in Italia la sua prima tratta che rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3-octies bis della direttiva (UE) 2003/87/CE, conformemente a quanto previsto dalle pertinenti norme unionali. 3. L'attribuzione all'Italia di una societa' di navigazione inclusa nell'elenco di cui all'articolo 3-octies septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, resta ferma fino all'aggiornamento dell'elenco, ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c) dell'articolo 3-octies septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indipendentemente dalle eventuali modifiche nell'attivita' della societa' di navigazione o nella sua registrazione. Art. 12-septies (Comunicazione della cessazione di attivita' o fusione di una societa' di navigazione attribuita all'Italia). - 1. La societa' di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la cessazione delle attivita' contemplate nell'allegato I entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione dell'attivita'. 2. La societa' di navigazione attribuita all'Italia comunica al Comitato la fusione con un'altra societa' di navigazione entro trenta giorni dall'avvenuta fusione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la fusione. Tale comunicazione dovra' riportare almeno i seguenti estremi identificativi della nuova societa' di navigazione: a) ragione sociale; b) indirizzo; c) numero identificativo unico IMO; d) paese di registrazione; e) autorita' di riferimento. Art. 12-octies (Assegnazione delle quote di emissioni alle societa' di navigazione mediante vendita all'asta). - 1. All'assegnazione delle quote di emissione alle societa' di navigazione mediante vendita all'asta, nonche' alla ripartizione e alla destinazione dei relativi proventi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo della rubrica del Capo III, del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Capo III (Trasporto aereo e marittimo)» - Si riporta il testo dell'articolo 5, del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, alle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff). Sono escluse dall'ambito di applicazione del trasporto aereo le attivita' di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, commi primo e quarto, del Codice della navigazione. 2. Le disposizioni della presente sezione si applicano, inoltre, all'operatore di trasporto aereo commerciale, titolare di un Certificato di operatore aereo (COA) ovvero di una licenza di esercizio per il trasporto aereo e all'operatore di trasporto aereo non commerciale, fatte salve le esenzioni di cui all'Allegato 1, lettera J. 3. (abrogato) 4. In deroga alle norme relative al monitoraggio e comunicazione delle emissioni e restituzione delle quote di cui agli articoli 35, 36 e 42, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti degli operatori aerei per quanto riguarda: a) le emissioni prodotte dai voli da o per gli aerodromi situati in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito o in Svizzera, in ogni anno civile dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2026, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter della Direttiva 2003/87/CE; b) le emissioni prodotte dai voli tra un aerodromo situato in una delle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e un aerodromo situato in un'altra regione dello Spazio Economico Europeo in ogni anno civile dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2023, fatto salvo il riesame di cui all'articolo 28 ter della direttiva 2003/87/CE; b-bis) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 dai voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato nello stesso Stato membro, compreso un altro aerodromo situato nella stessa regione ultraperiferica o in un'altra regione ultraperiferica dello stesso Stato membro; 4-bis. In deroga alle norme relative alla restituzione delle quote di cui all'articolo 36, gli operatori aerei non sono tenuti a restituire le quote relative alle emissioni dei voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli elencati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 25bis, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE e dagli Stati il cui Prodotto interno lordo (PIL) pro-capite e' pari o superiore alla media dell'Unione.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 6 (Assegnazione delle quote di emissioni agli operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita all'asta). - 1. La messa all'asta della quantita' di quote di cui all'articolo 3 quinquies della direttiva 2003/87/CE e' disciplinata dal regolamento unionale in materia di aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformita' al citato regolamento. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato «Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System» (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. 1-bis. Il quantitativo di quote che l'Italia deve mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026 e' ridotto in modo da corrispondere alla quantita' di quote di emissioni attribuita all'Italia per il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b); 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma 1, e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attivita' destinate a finanziare le seguenti iniziative: a) contro i cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra; b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della direttiva 2003/87/CE; c) per favorire l'adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo; d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel settore dell'aeronautica e del trasporto aereo; e) per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti; f) per coprire i costi di gestione del sistema EU ETS; g) per combattere la deforestazione; h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema per la navigazione satellitare; i) per garantire i contributi al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili; l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare riferimento ai programmi o alle iniziative nell'ambito dei programmi quadro di ricerca dell'Unione europea; m) per coprire costi di funzionamento del Comitato e del relativo supporto in relazione alle attivita' di trasporto aereo. 3. Il Comitato informa la Commissione sulle iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione europea.». - Si riporta il testo dell'articolo 9, del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 9 (Rilascio delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia). - 1. (abrogato) 2. Il Comitato rilascia, entro il 30 giugno di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 1. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione. 2-bis Il Comitato rilascia altresi', ai sensi delle pertinenti norme unionali, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia avente diritto, il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno a norma dell'articolo 7-bis, comma 2. Il Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all'operatore aereo amministrato dall'Italia e all'amministratore del registro dell'Unione». - Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 10 (Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti). - 1. Il Comitato pubblica annualmente la lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, avvalendosi dei dati di emissione raccolti dall'organizzazione intergovernativa per il controllo del traffico aereo a livello europeo, Eurocontrol, e relativi al precedente anno di volo e dell'elenco degli operatori aerei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o). 2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della lista di cui al comma 1, l'operatore inserito per la prima volta in tale lista invia al Comitato il Piano di monitoraggio. 3. L'operatore aereo amministrato dall'Italia aggiorna ed invia al Comitato il Piano di monitoraggio delle emissioni: a. in caso di modifica del sistema di monitoraggio, entro trenta giorni dal momento in cui la modifica e' stata accertata; b. entro il 31 dicembre di ogni anno di inclusione nel campo di applicazione, nel caso di modifiche non sostanziali, come definite nei relativi regolamenti unionali e, comunque, almeno tre mesi prima dell'avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra. b-bis. entro il 31 dicembre del terzo anno dall'approvazione del precedente piano di monitoraggio. 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli operatori aerei devono integrare i piani di monitoraggio inserendo gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, in conformita' alle disposizioni unionali. 4. Il Comitato, entro il termine di 45 giorni dall'invio del suindicato Piano, ne verifica la conformita' alle disposizioni vigenti. Il termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori informazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni. 5. Gli operatori aerei soggetti alla disciplina del presente decreto eleggono domicilio nel territorio della Repubblica italiana: a) in occasione dell'aggiornamento del piano di monitoraggio, se gia' inclusi nell'elenco di cui al comma 1; b) all'atto dell'invio del primo piano di monitoraggio di cui al comma 2, se non inclusi nell'elenco di cui al comma 1.». |
| Art. 5
Modifiche al capo IV del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «Le disposizioni del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-octies, le disposizioni del presente capo»; b) dopo le parole: «trasporto aereo» sono aggiunte le seguenti: «e marittimo». 2. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 47 del 2020, la parola: «possono» e' sostituita dalla seguente: «possano». 3. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 3 e' abrogato. 4. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 47 del 2020, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Domanda di autorizzazione». 5. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3;»; 2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso.»; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. L'autorizzazione rilasciata agli impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) e g) del comma 3.». 6. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non e' soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore. 1-ter. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.». 7. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «, ivi incluse quelle finalizzate a consentire alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del sorvegliante d'asta,» sono soppresse; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo e' assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali gia' destinate alle misure di cui al comma 7.»; d) al comma 7: 1) all'alinea, le parole da: «Ministero dell'ambiente» a «economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al comma 8»; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettivita', nonche' sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunita' di energia rinnovabile;»; 3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette e habitat marini protetti, cosi' come ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione rispettose della biodiversita', anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;»; 4) alla lettera e), le parole: «in tali Paesi» sono sostituite dalle seguenti: «negli Stati e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla lettera d);»; 5) alla lettera f), le parole: «(di CO2)» sono sostituite dalle seguenti: «del carbonio nel suolo» e dopo la parola: «silvicoltura» sono aggiunte le seguenti: «nell'Unione»; 6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e il suo stoccaggio;»; 7) alla lettera i), dopo le parole: «a basse emissioni» sono inserite le seguenti: «, nonche' a forme e modalita' di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili»; 8) alla lettera n), dopo le parole: «7 e 12» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24, comma 3-bis e all'articolo 43, comma 6, nonche'»; 9) alla lettera q), la parola: «equa» e' sostituita dalla seguente: «giusta», le parole: «a basse emissioni di carbonio» sono sostituite dalle seguenti: «climaticamente neutra», e dopo le parole: «parti sociali» sono inserite le seguenti: «, e investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo»; 10) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti: «r-bis) affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione in conformita' delle norme in materia di aiuti di Stato; r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili; l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti conformemente alle norme unionali sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che assicurino la parita' di condizioni per un trasporto aereo sostenibile.»; e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»; f) il comma 8-bis e' abrogato; g) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, e' destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.». 8. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera d), le parole: «la cui autorizzazione e' stata revocata successivamente all'invio alla Commissione dell'elenco di cui all'articolo 25 e prima dell'adozione dell'assegnazione finale delle quote di emissioni a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano cessato l'attivita' e in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 19»; 2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023; f-ter) in deroga alla lettera f-bis), fino al 2033 applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, pari al 100 per cento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, pari al 97,5 per cento nel 2026, al 95 per cento nel 2027, al 90 per cento nel 2028, al 77,5 per cento nel 2029, al 51,5 per cento nel 2030, al 39 per cento nel 2031, al 26,5 per cento nel 2032 e al 14 per cento nel 2033».; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Comitato, con le modalita' e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce del 20 per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non e' tuttavia ridotto se il gestore dimostra che il tempo di ammortamento degli investimenti previsti dalle raccomandazioni di cui al periodo precedente supera i tre anni o se i loro costi sono sproporzionati. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non e' altresi' ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nello svolgimento della preliminare attivita' istruttoria di competenza puo' avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), tramite apposite convenzioni. 3-ter. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, il Comitato riduce del 20per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito, con le modalita' e le forme previste dai regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024, non hanno stabilito un piano di neutralita' climatica ovvero se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi contenute nel medesimo piano non e' stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030. 3-quater. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20 per cento anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i commi 3-bis e 3-ter. 3-quinquies. Il piano di neutralita' climatica di cui al comma 3-ter deve essere coerente con l'obiettivo di neutralita' climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e' redatto in conformita' agli atti di esecuzione di cui all'articolo 10-ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e contiene gli elementi specificati di seguito: a) misure e investimenti per raggiungere la neutralita' climatica entro il 2050 a livello di impianto, escludendo l'uso di crediti di compensazione; b) traguardi e tappe intermedi per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e, successivamente, ogni cinque anni entro il 31 dicembre, i progressi compiuti verso il raggiungimento della neutralita' climatica ai sensi della lettera a) del presente comma; c) una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 3-sexies. Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui al comma 3-quinquies, lettera b), e' verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti unionali in materia di verifica e accreditamento. 3-septies. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 per cento degli impianti piu' efficienti di un settore o sottosettore per i pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica il fattore di correzione transettoriale detti impianti sono esentati dall'adeguamento di cui all'articolo 10-bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, conformemente ai regolamenti unionali in materia di assegnazione di quote a titolo gratuito.». 9. All'articolo 25 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «articolo 14» sono inserite le seguenti: «, nonche' gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 26, comma 1-ter»; b) al comma 8, dopo le parole: «tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sul Portale ETS dedicato». 10. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la conduzione di unita' di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiunga piu' la predetta soglia, il gestore puo' scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalita' e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresi' l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo. 1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma 1-bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale.». 11. All'articolo 27 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, dopo le parole: «a titolo gratuito» sono aggiunte le seguenti: «e resa delle quote rilasciate in eccesso»; b) al comma 1, le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»; c) al comma 2, alla lettera c), le parole: «, con esito valutato positivo dal Comitato» sono soppresse; d) al comma 2, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) non hanno completato le procedure di resa delle quote rilasciate in eccesso di cui ai commi 4 e 5.»; e) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui al precedente comma 2, il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, secondo quanto previsto dalla norma unionale.» f) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto e' modificata successivamente al rilascio delle quote di cui al comma 1 per una data annualita', il Comitato provvede ad integrare le quote gia' rilasciate, ovvero a recuperare le quote rilasciate in eccesso; 3-ter. Nei casi in cui, a seguito della modifica dell'assegnazione di cui al comma 3-bis, si sia verificato il rilascio di quote in eccesso per una data annualita', il gestore e' tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comitato; se il gestore non provvede alla resa, il Comitato - fatto salvo l'articolo 42, comma 22-bis - diffida il gestore alla resa entro un termine non superiore ad ulteriori 45 giorni.». 12. All'articolo 30 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 13. All'articolo 31 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alla lettera b) l'ultimo periodo e' soppresso; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia.»; c) al comma 3, dopo le parole: «quote di emissione di gas ad effetto serra» sono inserite le seguenti: «per il periodo di cinque anni di cui all'articolo 25» e dopo le parole: «disposizioni dell'allegato I» sono inserite le seguenti: «purche' il gestore dimostri quanto previsto al comma 4.»; d) al comma 4, dopo la parola: «sistema» e' inserita la seguente: «EU» e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Qualora tale criterio non sia soddisfatto in ognuno degli anni di esclusione, l'impianto rientra in EU ETS.»; e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Agli impianti di cui al comma 1 che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad esso consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto e' tenuto a compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite, nei termini e nelle modalita' a tal fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti di cui al comma 5. Il Comitato puo' applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attivita' di tali impianti in conformita' a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.». 14. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 le parole: «dallo Stato membro in cui l'impianto e' situato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Italia»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Comitato puo', inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso non hanno funzionato per piu' di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2.»; c) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-bis. Agli impianti esclusi che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Il Comitato puo' applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attivita' di tali impianti in conformita' a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.». 15. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 3 e 5 sono abrogati; b) al comma 4, dopo le parole: «enti di ricerca» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' dal GSE e dalle unita' specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 13 (Ambito di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-octies, le disposizioni del presente capo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all'assegnazione ed al rilascio di quote, nonche' alle procedure relative alle attivita' elencate nell'allegato I diverse dalle attivita' di trasporto aereo e marittimo.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 14 (Procedure per l'inclusione unilaterale di altre attivita' e gas). - 1. Il Comitato puo' applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o piu' gestori, lo scambio di quote di emissioni ad attivita' ed a gas a effetto serra non elencati all'allegato I, tenuto conto dei criteri pertinenti, in particolare, delle ripercussioni sul mercato interno, della potenziale distorsione della concorrenza, dell'integrita' ambientale del sistema unionale e dell'affidabilita' del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purche' l'inclusione di tali attivita' e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, in conformita' agli atti delegati che la Commissione stessa adotta. 2. Il Comitato puo' richiedere alla Commissione europea l'adozione di atti delegati relativi al monitoraggio ed alla comunicazione delle emissioni per le attivita', gli impianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all'allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possano essere realizzati con sufficiente accuratezza.». - Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 15 (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. Nessun impianto puo' esercitare le attivita' elencate nell'allegato I che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II in relazione a tali attivita', a meno che il relativo gestore non sia munito dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresi', agli impianti inclusi ai sensi dell'articolo 14." 3. (abrogato).». - Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 16 (Domanda di autorizzazione). -1. I gestori degli impianti che esercitano le attivita' elencate nell'allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II hanno l'obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizzazione ad emettere gas serra almeno 90 giorni prima della data dell'avvio del funzionamento normale dell'impianto. 2. Il gestore invia al Comitato la domanda di cui al comma 1 che dovra' contenere almeno: a) i dati anagrafici del gestore e dell'impianto; b) la descrizione dell'impianto e delle sue attivita' compresa la tecnologia utilizzata; c) la data prevista per l'avvio del funzionamento normale dell'impianto; d) le materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato II; e) le fonti di emissioni di gas elencati nell'allegato II dell'impianto; f) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; g) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21; h) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'apposita tariffa; i) la geolocalizzazione dell'impianto; l) una sintesi non tecnica dei dati riportati nelle precedenti lettere. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti e' gia' in possesso di una valida autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per le attivita' elencate all'allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specificati nell'allegato II.». - Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 18 (Modalita' di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. Il Comitato rilascia l'autorizzazione ad emettere gas effetto serra ad un impianto qualora abbia accertato che il gestore e' in grado di controllare e comunicare le emissioni dell'impianto a cui l'autorizzazione si riferisce. Tale autorizzazione e' rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato. 2. Il rilascio di una nuova autorizzazione o del relativo aggiornamento e' effettuato entro 45 giorni dal ricevimento della istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di 30 giorni. 3. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto; c) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 20; d) il piano della metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 21; e) l'obbligo di restituzione delle quote di emissioni entro la scadenza di cui all'articolo 36, comma 3; f) informazioni utili all'identificazione del soggetto giuridico o della persona fisica individuata come gestore.; f-bis) l'obbligo di rendere le quote a titolo gratuito ricevute in eccesso. 3-bis. L'autorizzazione rilasciata agli impianti di impianti di incenerimento di rifiuti urbani non contiene gli elementi di cui alle lettere d), e) e g) del comma 3.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 19 (Revoca dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata: a) nel caso in cui il gestore comunichi la cessazione delle attivita' ai sensi dell'articolo 26; b) nel caso di revoca dell'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. 1-bis. Nel caso di accoglimento della richiesta di cui all'articolo 26, comma 1-bis, l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra non e' soggetta a revoca fino al termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore. 1-ter. Entro 90 giorni dal termine del periodo di permanenza nel campo di applicazione indicato dal gestore ai sensi dell'articolo 26, comma 1-bis, il Comitato procede alla revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.». - Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva 2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta e' determinato con decisione della Commissione europea. 2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformita' con le norme unionali. 3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili. 4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo e' assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali gia' destinate alle misure di cui al comma 7. 6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in qualita' di "responsabile del collocamento", ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 7, lettera n). 7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 8: a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4); b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee; c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare l'impegno dell'Unione europea in materia di energia rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione sull'interconnettivita', nonche' sviluppare altre tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la produzione di energia elettrica da autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili e comunita' di energia rinnovabile; d) adottare misure atte a evitare la deforestazione e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere, foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in particolare delle zone marine protette e habitat marini protetti, cosi' come ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione rispettose della biodiversita', anche nei paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204; e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico negli Stati e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla lettera d); f) favorire il sequestro del carbonio nel suolo mediante silvicoltura nell'Unione; g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento; h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di rimozione del carbonio, come la cattura direttamente dall'atmosfera e il suo stoccaggio; i) incoraggiare il passaggio a modalita' di trasporto pubblico a basse emissioni, nonche' a forme e modalita' di trasporto, che contribuiscano in modo significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente sostenibili; l) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto; m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»; n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo 24, comma 3-bis e all'articolo 43, comma 6, nonche' le spese amministrative connesse alla gestione del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5 ((, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da societa' a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente comma)); o) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001; p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici; q) promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le parti sociali, e investire nel miglioramento del livello delle competenze e nella riqualificazione professionale dei lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione, compresi i lavoratori del trasporto marittimo; r) sostenere le azioni e le infrastrutture funzionali all'abbandono del carbone nella generazione termoelettrica; r-bis) affrontare eventuali rischi residui di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, sostenendo la transizione e promuovendone la decarbonizzazione in conformita' delle norme in materia di aiuti di Stato; r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare il settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili; l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli aeroporti conformemente alle norme unionali sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e che assicurino la parita' di condizioni per un trasporto aereo sostenibile. 8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4, nella misura massima complessiva di 600 milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalita' di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', nella misura massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 8 bis. (abrogato) 9. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento. 9-bis. Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, e' destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.». - Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 24 (Criteri generali per l'assegnazione gratuita delle quote in capo al Comitato). - 1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili conformemente alle norme unionali, con particolare riferimento alle regole per l'assegnazione gratuita delle quote, l'aggiornamento dei parametri di riferimento e l'identificazione dei settori caratterizzati da elevato rischio di rilocalizzazione. 2. Il Comitato: a) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione di elettricita', fatta eccezione per l'elettricita' prodotta a partire dai gas di scarico; b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il trasporto di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2; c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamento e alla cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2012/27/UE, in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica e frigorifera. Per ogni anno successivo al 2013 le quote totali assegnate a tali impianti per la produzione di calore sono adeguate, applicando il fattore lineare di riduzione, tranne che per gli anni in cui dette assegnazioni sono adeguate in modo uniforme in conformita' con le norme unionali sull'assegnazione; d) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che abbiano cessato l'attivita' e in caso di revoca dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 19; e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25; f) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti che hanno adottato il regime di cui agli articoli 31 e 32; f-bis) non assegna quote a titolo gratuito per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023; f-ter) in deroga alla lettera f-bis), fino al 2033 applica un fattore CBAM che riduce l'assegnazione gratuita di quote per la produzione delle merci elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, pari al 100 per cento per il periodo compreso tra l'entrata in vigore di tale regolamento e la fine del 2025 e, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento, pari al 97,5 per cento nel 2026, al 95 per cento nel 2027, al 90 per cento nel 2028, al 77,5 per cento nel 2029, al 51,5 per cento nel 2030, al 39 per cento nel 2031, al 26,5 per cento nel 2032 e al 14 per cento nel 2033. 3. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione l'assegnazione di quote gratuite: a) agli impianti esistenti; b) agli impianti nuovi entranti; c) in caso di modifiche del funzionamento di un impianto; d) in caso di fusione e scissione di impianti. 3-bis. Nel caso di impianti soggetti all'obbligo di effettuare un audit energetico o di attuare un sistema di gestione dell'energia certificato a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2012/27 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, il Comitato, con le modalita' e le forme previste dai regolamenti unionali, riduce del 20 per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito se le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell'energia certificato non sono state attuate. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non e' tuttavia ridotto se il gestore dimostra che il tempo di ammortamento degli investimenti previsti dalle raccomandazioni di cui al periodo precedente supera i tre anni o se i loro costi sono sproporzionati. Il quantitativo di quote assegnate a titolo gratuito non e' altresi' ridotto se il gestore dimostra di aver attuato altre misure che determinano riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit o nel sistema di gestione dell'energia certificato per l'impianto interessato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nello svolgimento della preliminare attivita' istruttoria di competenza puo' avvalersi del supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), tramite apposite convenzioni. 3-ter. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all'80esimo percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto, il Comitato riduce del 20 per cento il quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito, con le modalita' e le forme previste dai regolamenti unionali, se tali impianti, entro il 1° maggio 2024, non hanno stabilito un piano di neutralita' climatica ovvero se il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi contenute nel medesimo piano non e' stato verificato per il periodo fino alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030. 3-quater. La riduzione del quantitativo di quote da assegnare a titolo gratuito si applica in ogni caso nella misura del 20 per cento anche se l'impianto non rispetta le prescrizioni di entrambi i commi 3-bis e 3-ter. 3-quinquies. Il piano di neutralita' climatica di cui al comma 3 ter deve essere coerente con l'obiettivo di neutralita' climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, e' redatto in conformita' agli atti di esecuzione di cui all'articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE e contiene gli elementi specificati di seguito: a) misure e investimenti per raggiungere la neutralita' climatica entro il 2050 a livello di impianto, escludendo l'uso di crediti di compensazione; b) traguardi e tappe intermedi per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e, successivamente, ogni cinque anni entro il 31 dicembre, i progressi compiuti verso il raggiungimento della neutralita' climatica ai sensi della lettera a) del presente comma; c) una stima dell'impatto di ciascuna delle misure e degli investimenti di cui alla lettera a) del presente comma per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 3-sexies Il conseguimento dei traguardi e delle tappe intermedi di cui al comma 3-quinquies, lettera b) e' verificato per il periodo fino al 31 dicembre 2025 e per il periodo fino al 31 dicembre di ogni quinto anno successivo, conformemente ai regolamenti unionali in materia di verifica e accreditamento. 3-septies. Nel caso di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono inferiori alla media del 10 per cento degli impianti piu' efficienti di un settore o sottosettore per i pertinenti parametri di riferimento, in un anno in cui si applica il fattore di correzione transettoriale detti impianti sono esentati dall'adeguamento di cui all'articolo 10-bis paragrafo 5 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, conformemente ai regolamenti unionali in materia di assegnazione di quote a titolo gratuito. 4. Il Comitato, con le modalita' e le forme previste dalle relative norme unionali, determina e propone alla Commissione europea l'adeguamento dell'assegnazione di quote gratuite: a) agli impianti o sottoimpianti il cui gestore abbia presentato rinuncia all'assegnazione che riguarda gli anni successivi all'anno della domanda; b) agli impianti che abbiano cessato le proprie attivita'. 5. Il Comitato modifica la quantita' di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti il cui livello di attivita', valutato sulla base della media mobile dei due anni precedenti, e' aumentato o diminuito di oltre il 15% rispetto al valore del livello di attivita' storico utilizzato per determinare l'assegnazione gratuita per i quinquenni di riferimento. A tal fine il Comitato utilizza la comunicazione sui livelli di attivita' che i gestori inviano ai sensi dei relativi regolamenti unionali entro il 31 marzo di ciascun anno, salvo diversa disposizione del Comitato. Le modalita' di modifica della quantita' di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli impianti sono stabilite nelle relative norme unionali.». - Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 25 (Misure nazionali di attuazione). - 1. Il Comitato trasmette alla Commissione, mediante un modello elettronico fornito dalla Commissione stessa, un elenco di impianti disciplinati dal presente decreto, valido per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021. Tale elenco individua tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall'EU-ETS ai sensi degli articoli 31 e 32 e gli impianti inclusi nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 14, nonche' gli impianti che permangono nell'EU ETS ai sensi dell'articolo 26, comma 1-ter. 2. L'elenco aggiornato e' trasmesso ogni cinque anni ed ha valore per i successivi cinque anni. 3. L'elenco include informazioni sulle attivita' di produzione, sui trasferimenti di calore e gas, sulla produzione di energia elettrica e sulle emissioni a livello di sottoimpianto relative ai cinque anni civili che precedono la presentazione dell'elenco stesso, come previsto dalla direttiva. 4. Qualora l'inclusione di ciascun impianto dell'elenco non sia rifiutata dalla Commissione, i relativi dati sono usati per il calcolo dei valori dei parametri di riferimento. 5. Il Comitato stabilisce e notifica, per ciascun impianto, i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione, secondo le modalita' indicate nei relativi regolamenti unionali. 6. Il Comitato delibera l'assegnazione finale delle quote assegnate a titolo gratuito a ciascuno degli impianti ricompresi in detto elenco, con l'esclusione degli impianti di cui agli articoli 31 e 32, applicando le norme unionali anche con riferimento al fattore di correzione transettoriale e al fattore di riduzione lineare. 7. Le quote a titolo gratuito sono assegnate unicamente agli impianti ricompresi nell'elenco che include le informazioni di cui al comma 3. 8. L'elenco degli impianti per i quali sono state trasmesse tali informazioni e' inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero sul Portale ETS dedicato. 9. Nei casi di revisione dell'assegnazione, il Comitato comunica alla Commissione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto stabilito dalle misure unionali per l'assegnazione, comprese tutte le informazioni utili al fine della determinazione del nuovo quantitativo annuo. 10. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge il quantitativo di cui al comma precedente, il Comitato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 26 (Cessazione di attivita' di un impianto interruzione e ripresa). - 1. Il gestore di un impianto comunica al Comitato la cessazione delle attivita' entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione di attivita' stessa, nei seguenti casi: a) nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera b) del regolamento 331/2019; b) nel caso in cui l'impianto non esercita piu' le attivita' previste dall'allegato 1 o non rispetta le soglie di attivita' in esso previste; c) nel caso in cui l'impianto interrompe le attivita' di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi. 1-bis. In deroga alla lettera b) del comma 1, laddove un impianto incluso nel campo di applicazione per la conduzione di unita' di combustione con potenza termica nominale superiore a 20 MW, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, non raggiunga piu' la predetta soglia, il gestore puo' scegliere che l'impianto rimanga incluso nel campo di applicazione del presente decreto fino alla fine del periodo quinquennale in corso di cui all'articolo 25, comma 1, ovvero anche nel periodo quinquennale successivo. A tal fine, il gestore richiede al Comitato, con le modalita' e le forme da questo stabilite, entro 30 giorni dalle intervenute condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate dette condizioni, di far permanere l'impianto nel sistema ETS, indicando altresi' l'estensione temporale al quinquennio in corso ovvero anche a quello successivo. 1-ter. Il Comitato valuta la richiesta di cui al comma 1bis e informa la Commissione europea nell'ambito della trasmissione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, per il successivo periodo quinquennale. 2. Il comma 1, lettera c), non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte: a) il gestore e' titolare di un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie; b) e' tecnicamente possibile riprendere le attivita' senza apportare modifiche fisiche all'impianto; c) l'impianto e' oggetto di una manutenzione periodica. 3. Il Comitato puo' estendere il periodo di cui al comma 1, lettera c), di sei mesi e fino ad un massimo di 24 mesi, su richiesta del gestore e purche' lo stesso sia in grado di dimostrare che non puo' riprendere l'attivita' entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili. A tal fine il gestore trasmette la documentazione a supporto della domanda di estensione citata. 4. Il gestore comunica al Comitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attivita' di cui all'allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno. 5. Il gestore e' tenuto a comunicare al Comitato la ripresa delle attivita' di cui all'allegato I conseguente all'interruzione di cui al comma 4, entro 30 giorni dal riavvio delle attivita' dell'impianto. 6. Nel caso in cui l'omessa comunicazione di cessazione di attivita' abbia comportato l'indebito rilascio di quote di emissioni nei confronti del gestore, il Comitato diffida il gestore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. 7. Il gestore dell'impianto che funziona secondo un calendario stagionale ai sensi del comma 2 e che al 31 dicembre non e' in grado di prevedere con certezza se nel corso dell'anno seguente svolgera' la campagna di produzione, trasmette al Comitato, entro il 31 gennaio dell'anno seguente, una richiesta di sospensione del rilascio di quote di emissione. Nel caso in cui, nel corso dell'anno seguente, la campagna di attivita' effettivamente non si svolga e si verifica la cessazione totale dell'attivita' dell'impianto, il gestore trasmette al Comitato, entro il 31 dicembre di quello stesso anno, la comunicazione di cessazione totale. Qualora, invece, la campagna di attivita' si svolga, il gestore trasmette al Comitato una richiesta di sblocco del rilascio sospeso e lo stesso Comitato provvede a rilasciare le quote spettanti per l'anno in corso entro i successivi 30 giorni.». - Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 27 (Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito e resa delle quote rilasciate in eccesso). - 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato rilascia, per l'anno in corso, le quote assegnate a norma dei relativi regolamenti unionali agli impianti aventi diritto. 2. In deroga al comma 1, il Comitato sospende il rilascio delle quote di emissione agli impianti che: a) hanno comunicato l'interruzione delle attivita'; b) sono in stato di cessazione e la cui autorizzazione non e' stata ancora revocata; c) non hanno comunicato il livello annuale di attivita'; d) hanno aperta una delle procedure concorsuali attualmente regolate dall'ordinamento giuridico nazionale; d-bis) non hanno completato le procedure di resa delle quote rilasciate in eccesso di cui ai commi 4 e 5. 3. In caso di superamento dei motivi di sospensione di cui al precedente comma 2, il Comitato rilascia le quote di emissione gratuita spettanti, ricalcolate, laddove pertinente, secondo quanto previsto dalla norma unionale. 3-bis. Nel caso in cui l'assegnazione di quote gratuite all'impianto e' modificata successivamente al rilascio delle quote di cui al comma 1 per una data annualita', il Comitato provvede ad integrare le quote gia' rilasciate, ovvero a recuperare le quote rilasciate in eccesso; 3-ter. Nei casi in cui, a seguito della modifica dell'assegnazione di cui al comma 3-bis, si sia verificato il rilascio di quote in eccesso per una data annualita', il gestore e' tenuto alla resa di dette quote entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Comitato; se il gestore non provvede alla resa, il Comitato - fatto salvo l'articolo 42, comma 22-bis - diffida il gestore alla resa entro un termine non superiore ad ulteriori 45 giorni.». - Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 30 (Fondo per l'innovazione). - 1. Il funzionamento e il finanziamento del Fondo di Innovazione, istituito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE sono definiti a livello unionale. 2. Le funzioni relative al Fondo per l'Innovazione sono svolte dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 31 (Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata all'adozione di misure equivalenti). - 1. A richiesta del gestore interessato il Comitato puo' escludere dall'EU ETS gli impianti che hanno comunicato allo stesso Comitato emissioni inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente e che, nei casi in cui effettuano attivita' di combustione, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), e ai quali si applicano misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni ovvero una proposta di misure nazionali equivalenti a condizione che il Comitato stesso: a) notifichi alla Commissione tutti gli impianti in questione specificando per ciascuno di essi le misure equivalenti finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni che sono state poste in atto prima del termine della presentazione dell'elenco di cui all'articolo 25, e, al piu' tardi, all'atto della presentazione dell'elenco stesso alla Commissione; b) confermi l'applicazione di modalita' di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; c) confermi che, qualora un impianto emetta 25.000 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano piu' applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS; d) pubblichi le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) per consentire al pubblico di presentare osservazioni. 2. L'esclusione dall'EU ETS di cui al comma 1 e' valida per il relativo periodo di cinque anni di cui all'articolo 25. 2-bis. Qualora l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia. 3. L'esclusione dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra per il periodo di cinque anni di cui all'articolo 25 puo' essere applicata anche agli ospedali che rientrano nel sistema ai sensi delle disposizioni dell'allegato I purche' il gestore dimostri quanto previsto al comma 4. Tale esclusione e' applicata qualora anch'essi adottino le misure equivalenti di cui al comma 5, indipendentemente dal fatto che siano o meno al di sotto della soglia individuata nel comma 1. 4. Le installazioni termiche possono essere escluse quando forniscono principalmente servizi a una struttura ospedaliera. In tal caso si provvede ad applicare i criteri aggiuntivi per la loro selezione ed individuazione. Una installazione termica ospedaliera puo' essere esclusa dal sistema EU ETS a condizione che, in qualsiasi anno del periodo, esporti non piu' del 15% del calore prodotto dall'impianto in uno stabilimento diverso da un ospedale. Qualora tale criterio non sia soddisfatto in ognuno degli anni di esclusione, l'impianto rientra in EU ETS. 5. Ai fini della consultazione dei gestori di cui al comma 1 e della notifica di cui al comma 1, lettera a), e' predisposta a cura del Comitato una proposta di misure nazionali equivalenti, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030. 6. Gli impianti di dimensioni ridotte sono iscritti in una apposita sezione del Portale ETS. 6-bis. Agli impianti di cui al comma 1 che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 5, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Nel caso in cui le emissioni annuali dell'impianto risultino superiori alle emissioni ad esso consentite per quell'anno, il gestore dell'impianto e' tenuto a compensare ciascuna tonnellata di emissioni di CO2 equivalente in eccesso rispetto a quelle consentite, nei termini e nelle modalita' a tal fine previsti nella proposta di misure nazionali equivalenti di cui al comma 5. Il Comitato puo' applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attivita' di tali impianti in conformita' a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.». - Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 32 (Esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate di CO2 equivalente o con funzionamento inferiore a 300 ore/anno). - 1. A richiesta del gestore interessato il Comitato puo' escludere dall'EU-ETS ed iscriverli in una apposita sezione speciale del Portale ETS, gli impianti che hanno comunicato emissioni per un valore inferiore a 2.500 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui alla lettera a), a condizione che il Comitato medesimo: a) notifichi alla Commissione europea tutti gli impianti rientranti nei limiti di cui alla linea prima del termine di presentazione dell'elenco degli impianti alla Commissione europea, previsto all'articolo 25 o, al piu' tardi, all'atto della presentazione dell'elenco alla Commissione; b) confermi l'applicazione di modalita' di monitoraggio semplificate finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 2.500 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile; c) confermi che, qualora un impianto emetta 2.500 o piu' tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile, rientra negli impianti di cui all'articolo 31, se dispone delle caratteristiche richieste nel medesimo articolo, ovvero nel sistema EU-ETS; d) metta le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) a disposizione del pubblico. 2. Allorche' l'impianto rientra nell'EU-ETS, a norma del comma 1, lettera c), del presente articolo, le quote ad esso assegnate sono concesse a decorrere dall'anno del rientro. Le quote assegnate a tale impianto sono detratte dal quantitativo messo all'asta dall'Italia. 3. Il Comitato puo', inoltre, escludere dall'EU ETS impianti a esclusivo funzionamento di riserva o di emergenza che nel complesso non hanno funzionato per piu' di 300 ore l'anno in ciascuno dei tre anni precedenti la notifica di cui al comma 1, lettera a), alle stesse condizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Ai fini della richiesta del gestore di cui al comma 1, il Comitato predispone una proposta di misure nazionali equivalenti di applicazione nazionale dell'articolo 27-bis della direttiva 2003/87/CE per ciascuno dei due quinquenni 2021-2025 e 2026-2030. 5. La proposta di misure nazionali equivalenti e' pubblicata sul Portale ETS. I gestori degli impianti che rientrano nelle caratteristiche di cui al comma 1 possono chiedere allo stesso comitato di essere ammessi al regime previsto nella Proposta nei termini e nelle modalita' in essa definite. 5-bis. Agli impianti esclusi che rispettano le misure equivalenti di cui al comma 4, non si applicano gli obblighi di cui all'articolo 36. Il Comitato puo' applicare misure specifiche per la gestione dello stato di attivita' di tali impianti in conformita' a quanto previsto dalle norme nazionali e unionali.». - Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 33 (Analisi del profilo di rischio ed ispezioni). - 1. Il Comitato, anche sulla base dell'analisi del profilo di rischio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), puo' svolgere attivita' ispettive anche per determinare se un impianto fisso e' conforme ai requisiti dettati dalla direttiva 2003/87/CE e dai suoi regolamenti derivati. Tali attivita' possono prevedere anche visite in loco. Sono escluse le attivita' svolte dai verificatori e dagli organismi di accreditamento 2. Il Comitato redige un apposito programma annuale che definisce le modalita' con le quali il Comitato stesso svolge le attivita' di cui al comma 1. 3. (abrogato) 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 il Comitato puo' essere supportato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e da altri Enti di ricerca, nonche' dal GSE e dalle unita' specializzate dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito delle funzioni istituzionali alle stesse attribuite dalla legislazione vigente. 5. (abrogato) 6. I costi relativi alle attivita' di cui al presente articolo sono a carico dei soggetti ispezionati.». |
| Art. 6
Modifiche al capo V decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. Al capo V del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e societa' di navigazione». 2. All'articolo 34 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «regolamento unionale» sono aggiunte le seguenti: «, garantendo la riservatezza, ove necessario»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Qualsiasi persona puo' essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna societa' di navigazione attribuita all'Italia.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la societa' di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale.»; d) al comma 7, dopo le parole: «L'amministratore» e' inserita la seguente: «centrale». 3. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformita' alle disposizioni unionali. 1-ter. La societa' di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilita', conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato.»; b) al comma 2, le parole: «il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «al Comitato»; c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce. 2-ter. Se un operatore aereo registra una quantita' totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entita' ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS. 2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la societa' di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di societa' di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La societa' di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione.»; d) al comma 4, le parole: «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2 e 2-quater» e dopo le parole: «dell'operatore aereo» sono inserite le seguenti: «o della societa' di navigazione»; e) al comma 5, dopo le parole: «dall'Italia» sono inserite le seguenti: «o la societa' di navigazione». 4. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «dal Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' nazionale competente» e le parole: «di cui al comma 3 previsti per un operatore aereo o per un gestore di un impianto fisso» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di un gestore, un operatore aereo o una societa' di navigazione, previsti dal comma 3.»; b) al comma 3, la parola: «2021» e' sostituita dalla seguente: «2024» e la parola: «aprile» e' sostituita dalla seguente: «settembre»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12-ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna societa' di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali. 3-ter. In deroga al comma 3-bis, le societa' di navigazione possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare. 3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle societa' di navigazione per quanto riguarda: a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati piu' recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato; b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3-quater, della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro e' quello geograficamente piu' vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. 3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte.»; d) al comma 4, dopo le parole: «agli operatori aerei» sono inserite le seguenti: «, alle societa' di navigazione»; e) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attivita' normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto.»; f) al comma 6: 1) al secondo periodo, le parole: «nel loro territorio, a seguito di misure nazionali supplementari» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari»; 2) all'ultimo periodo, dopo le parole: «prevista cancellazione» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione,». 5. All'articolo 38 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica, la parola: «(ERU)» e' sostituita dalla seguente: «(JI)»; b) al comma 3, le parole: «con le relative linee guida, modalita' e procedure adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalita' e procedure adottate». 6. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 47 del 2020, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di societa' di navigazione presentata da una societa' di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento.». 7. All'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 10 e' soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle modalita' di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalita' di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti»; b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Resta fermo che la societa' di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater e' tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate.»; c) al comma 9, le parole: «ai sensi dell'articolo 10» sono soppresse e le parole «dall'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla contestazione»; d) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.»; e) al comma 12 le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato» e «prodotte» sono soppresse; f) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: «12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la societa' di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.»; g) al comma 13, le parole: «La sanzione di cui al comma 12 e' ridotta alla meta' del suo importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla meta' dei rispettivi importi»; h) al comma 14: 1) al primo periodo, le parole: «il cui Piano di monitoraggio sia stato approvato» sono sostituite dalle seguenti: «o la societa' di navigazione» e la parola: «aprile» e' sostituita dalla seguente: «settembre»; 2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo.»; i) dopo il comma 14 e' inserito il seguente: «14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo.»; l) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della societa' di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all'articolo 36, commi 3 e 3-bis.»; m) al comma 17, la parola: «restituzione» e' sostituita dalla seguente: «resa»; n) al comma 18, secondo periodo, la parola: «restituzione» e' sostituita dalla seguente: «resa» e la parola «valore» e' sostituita dalle seguenti: «al valore»; o) al comma 19, dopo le parole: «il gestore» sono aggiunte le seguenti: «l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia» e le parole «ai sensi degli articoli 17, 20 e 21 e il gestore ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 17, 20, 21 e 35, comma 5 contenenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette»; p) al comma 20, le parole: «comma 19» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9-bis»; q) al comma 21, dopo le parole: «dell'articolo 31,» sono inserite le seguenti: «comma 6-bis,» e le parole: «corrispondere il pagamento o la restituzione in EUA delle tonnellate di biossido emesse in eccesso» sono sostituite dalle seguenti: «compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis.»; r) al comma 22: 1) alla lettera b), le parole: «dei livelli di attivita' dell'impianto superiori al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «della capacita' produttiva o dei livelli di attivita' dei sotto impianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i ritardi siano di lieve entita' e comunque non superiori a 15 giorni, al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.»; s) dopo il comma 22 e' inserito il seguente: «22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui e' sorto l'obbligo di resa.»; t) al comma 23, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Nei casi di dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' contestare gli estremi della violazione.»; u) dopo il comma 24 e' aggiunto il seguente: «24-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle societa' di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonche' da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.». 8. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo n. 47 del 2020 e' aggiunto il seguente: «Art. 42-bis (Espulsione, rifiuto di accesso nei porti e diniego delle spedizioni). - 1. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita all'Italia che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 36, comma 3-bis per due o piu' periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate ai sensi dell'articolo 42, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente: a) se la nave batte bandiera italiana, nega il rilascio delle spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa' di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione; b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. 2. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione attribuita ad un altro Stato membro che non ha rispettato gli obblighi di restituzione di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per due o piu' periodi di riferimento consecutivi, nemmeno a seguito delle misure coercitive adottate da tale Stato membro ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 3 della stessa direttiva, si trova o arriva in un porto situato in Italia, l'autorita' marittima territorialmente competente: a) se la nave batte bandiera italiana, nega le spedizioni alla nave a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione, e ne da' comunicazione al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA e agli altri Stati membri. Tale diniego ha effetto fino a quando la societa' di navigazione non avra' adempiuto ai suoi obblighi di restituzione; b) se la nave non batte bandiera italiana, adotta un provvedimento di espulsione e lo comunica al Comitato, alla Commissione europea, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. 3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'autorita' marittima territorialmente competente utilizza le informazioni messe a disposizione dal Comitato o direttamente dalla Commissione europea, anche attraverso il portale Thetis EU. 4. L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione ai commi 1 e 2, consente alla societa' di navigazione interessata di presentare le proprie osservazioni in merito all'osservanza degli obblighi di cui ai suddetti commi. 5. Nel caso in cui una nave sotto la responsabilita' di una societa' di navigazione, che e' responsabile di una o piu' navi destinatarie di un ordine di espulsione emesso ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 11-bis della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, da parte dell'autorita' competente di un altro Stato membro, o di un diniego delle spedizioni o di un provvedimento di espulsione emessi ai sensi dei commi 1 e 2, si trova o arriva in un porto situato in Italia: a) se la nave batte bandiera italiana, l'autorita' marittima territorialmente competente nega il rilascio delle spedizioni a norma dell'articolo 181 del Codice della navigazione fino a quando la societa' di navigazione interessata non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; b) se la nave non batte bandiera italiana, l'autorita' marittima territorialmente competente adotta un provvedimento di rifiuto di accesso al porto fino a quando la suddetta societa' di navigazione non adempie ai suoi obblighi di restituzione a norma dell'articolo 36, comma 3-bis, o dell'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. 6. L'autorita' marittima territorialmente competente, prima di dare applicazione al comma 5, lettera a), consente alla societa' di navigazione interessata di dimostrare l'adempimento degli obblighi di cui alla medesima lettera. 7. Ai fini dell'applicazione del comma 5, il Comitato comunica al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le notificazioni degli ordini di espulsione e le comunicazioni dei dinieghi delle spedizioni emesse da un altro Stato membro. 8. I commi precedenti non pregiudicano le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficolta'. 9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono disciplinate le procedure per l'adozione delle misure di competenza dell'autorita' marittima, di cui al presente articolo.».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo della rubrica del capo V, del citato decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Capo V Disposizioni comuni per impianti fissi, operatori aerei e societa' di navigazione» - Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 34 (Sistema di registri). - 1. Le quote rilasciate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono conservate nel registro dell'Unione ai fini dell'esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nella sezione italiana del registro dell'Unione, all'assegnazione, alla restituzione e all'annullamento delle quote e ad ogni altra disposizione prevista dal regolamento relativo al funzionamento del registro dell'Unione. 2. L'ISPRA svolge le funzioni di amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, nonche' le funzioni di amministratore del Registro nazionale, senza ulteriori oneri amministrativi. Il Registro dell'Unione e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei limiti previsti dal relativo regolamento unionale, garantendo la riservatezza, ove necessario. 3. Qualsiasi persona puo' essere titolare di un conto e possedere quote di emissioni. Il registro dell'Unione contiene separata contabilita' delle quote di emissioni detenute su ciascun conto. Il registro dell'Unione contiene un conto per ciascun impianto di ogni gestore, per ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia, per ciascuna societa' di navigazione attribuita all'Italia. 4. Il gestore di un impianto, l'operatore aereo amministrato dall'Italia e la societa' di navigazione attribuita all'Italia hanno l'obbligo di presentare all'amministratore della sezione italiana del Registro dell'Unione, domanda di apertura del relativo conto di deposito nelle forme e secondo le modalita' stabilite dall'amministratore stesso sulla base del relativo regolamento unionale. 5. L'amministratore della sezione italiana del registro dell'Unione stabilisce, altresi', le procedure per richiedere modifiche ai dati conservati nello stesso registro conformemente a quanto previsto dal relativo regolamento unionale. 6. L'amministratore del registro utilizza e gestisce le banche dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentono di controllare, se del caso, il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissione, nonche' di assicurare l'accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario. 7. L'amministratore centrale del registro attua le norme sul riconoscimento reciproco delle quote nell'ambito di accordi finalizzati al collegamento di sistemi di scambio di quote di emissione, in conformita' a quanto previsto dal relativo regolamento unionale.» - Si riporta il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 35 (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni). - 1. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto o dall'aeromobile che gestisce, secondo quanto previsto dall'allegato III e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato. 1-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia monitora gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 rilasciate durante ciascun anno civile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dalle norme unionali concernenti il quadro di monitoraggio, comunicazione e verifica dei suddetti effetti, in conformita' alle disposizioni unionali. 1-ter. La societa' di navigazione monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile da ogni nave sotto la sua responsabilita', conformemente al capo II del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, e delle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas ad effetto serra nel settore del trasporto marittimo e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato. 2. Il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica le emissioni verificate di cui al comma 1 al Comitato ed iscrive le stesse nel registro dell'Unione, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce. 2-bis. L'operatore aereo amministrato dall'Italia comunica gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di cui al comma 1-bis entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce. 2-ter. Se un operatore aereo registra una quantita' totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, o, nel caso emissioni prodotte da voli diversi da quelli di cui all'articolo 5 comma 4, lettere a) e b), inferiore a 3.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entita' ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2009, e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS. 2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2025, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui il monitoraggio si riferisce, la societa' di navigazione comunica al Comitato i dati sulle emissioni rilasciate nel periodo di riferimento, come individuato ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, aggregati a livello di societa' di navigazione e verificati a norma delle pertinenti norme unionali. La societa' di navigazione iscrive tali emissioni nel registro dell'Unione. 3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato e condivise con l'Autorita' nazionale del Registro. 4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui ai commi 2 e 2-quater, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo o della societa' di navigazione ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali. 5. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia o la societa' di navigazione adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 36, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato.». - Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 36 (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni). - 1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: a) tra persone all'interno della Unione europea; b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE. 2. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorita' nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi da parte di un gestore, un operatore aereo o una societa' di navigazione, previsti dal comma 3. 3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, entro il 30 settembre di ogni anno, il gestore o l'operatore aereo restituisce un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte da tale impianto ovvero dalle attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I nel corso dell'anno civile precedente verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali e fatto salvo il riesame previsto dall'articolo 28-ter della direttiva 2003/87/CE. Il Comitato garantisce che tali quote siano successivamente cancellate. 3-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi da 3-ter a 3-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e secondo il calendario previsto dall'articolo 12 ter, entro il 30 settembre di ogni anno, ciascuna societa' di navigazione restituisce un numero di quote pari alle emissioni totali rilasciate nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle pertinenti norme unionali. 3-ter. In deroga al comma 3-bis, le societa' di navigazione possono restituire il 5 per cento in meno di quote rispetto alle loro emissioni verificate rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi di classe ghiaccio, a condizione che tali navi presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7. La presente deroga non si applica alle navi di bandiera italiana che presentino la classe IA o IA Super o una classe ghiaccio equivalente, stabilite sulla base della raccomandazione HELCOM 25/7 non certificate secondo il Capitolo XIV della Convenzione SOLAS '74, come emendata, e del relativo Codice Polare. 3-quater. In deroga al comma 3-bis e all'articolo 42, comma 14 e comma 14-bis, gli obblighi precisati in tali disposizioni si considerano ottemperati e non si adotta nessun provvedimento nei confronti delle societa' di navigazione per quanto riguarda: a) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte effettuate da navi passeggeri diverse dalle navi da crociera e da navi ro-pax tra un porto di un'isola sotto la giurisdizione dello Stato membro richiedente, sprovvisto di un collegamento stradale o ferroviario con la terraferma e con una popolazione inferiore a 200 000 residenti permanenti, secondo i migliori dati piu' recenti disponibili nel 2022, e un porto sotto la giurisdizione dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. La Commissione pubblica un elenco delle isole e dei porti interessati e lo tiene aggiornato; b) le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 da navi passeggeri o da navi ro-pax nell'ambito di un contratto di servizio pubblico transnazionale o di un obbligo di servizio pubblico transnazionale, generate dalle tratte effettuate individuate ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 3 quater della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, indicate nella richiesta congiunta di due Stati membri, uno dei quali non ha frontiere terrestri con un altro Stato membro e l'altro e' quello geograficamente piu' vicino allo Stato membro senza frontiere terrestri, che collegano i due Stati membri, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. 3-quinquies. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni rilasciate fino al 31 dicembre 2030 generate dalle tratte tra un porto situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un porto situato nello stesso Stato membro, comprese le tratte tra i porti all'interno di una regione ultraperiferica e le tratte tra i porti in regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, nonche' dalle attivita' portuali di tali navi in relazione alle suddette tratte. 4. Al fine di tutelare l'integrita' ambientale del sistema, agli operatori aerei, alle societa' di navigazione e agli altri operatori che partecipano all'EU-ETS e' fatto divieto di utilizzare quote di emissione rilasciate da uno Stato membro per cui sussistano obblighi estinti per gli operatori aerei e altri operatori. 5. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verificati la cattura e il trasporto ai fini dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui e' in vigore un'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, relativo allo stoccaggio geologico del carbonio. 5-bis. Non sussiste l'obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di gas a effetto serra che, ai sensi delle pertinenti norme unionali, si ritiene siano state catturate e utilizzate in modo tale da essere legate chimicamente in modo permanente in un prodotto in modo da non entrare nell'atmosfera in condizioni d'uso normali, inclusa qualsiasi attivita' normale che interviene dopo la fine del ciclo di vita del prodotto. 6. Il Comitato stabilisce con proprie deliberazioni le modalita' e i termini se del caso necessarie a garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. In caso di chiusura della capacita' di generazione di energia elettrica nel territorio nazionale, a seguito di misure supplementari, il Comitato puo' provvedere alla cancellazione delle quote dal quantitativo totale di quote messe all'asta, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, fino a un ammontare corrispondente alle emissioni medie verificate dell'impianto in questione nel corso di un periodo di cinque anni precedente alla chiusura. Il Comitato informa la Commissione della prevista cancellazione, ovvero dei motivi per cui non si provvede alla cancellazione, conformemente a quanto previsto dai regolamenti unionali.» - Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 38 (Attivita' di attuazione congiunta (JI) e attivita' di meccanismo pulito (CDM)). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affinche' le condizioni di riferimento per le attivita' di progetto, definite da decisioni successive adottate a norma dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 che vengono effettuate in Paesi che abbiano firmato un trattato di adesione all'Unione europea, siano pienamente conformi all'acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione. 2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attivita' di attuazione congiunta, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate quote ERU per le riduzioni o per le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attivita' rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo. 3. Qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entita' private o pubbliche a partecipare ad attivita' di attuazione congiunta e ad attivita' di meccanismo pulito garantisce che detta partecipazione sia coerente con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204 e le relative linee guida, modalita' e procedure adottate. 4. Nel caso di attivita' di attuazione congiunta e di attivita' di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacita' di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attivita' di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali applicabili, compresi quelli contenuti nella relazione finale del novembre 2000 della World Commission on Dams intitolata "Dams and Development. A new Framework for Decision-Making.». - Si riporta il testo dell'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 41 (Verifica e accreditamento). - 1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. 1-bis. La comunicazione dei dati aggregati sulle emissioni a livello di societa' di navigazione presentata da una societa' di navigazione a norma dell'articolo 35 deve essere verificata conformemente alle norme unionali in materia di verifica e accreditamento. 2. Il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia non puo' trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione. 3. Il Comitato provvede affinche' il gestore o l'operatore aereo, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del successivo comma. 4. L'attivita' di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonche' le modalita' e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato stesso. 5. Il registro dei verificatori accreditati, istituito dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e' gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.». - Si riporta il testo dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 42 (Sanzioni). - 1. Il gestore che esercita una delle attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione; b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta. 2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore. 3. Resta fermo che il gestore che abbia esercitato una delle attivita' di cui all'allegato I, ad eccezione delle attivita' di trasporto aereo, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a: a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nei casi di impianti beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'impianto beneficiario di assegnazione gratuita e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore. b) le emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nei casi di impianti non beneficiari di assegnazione di quote a titolo gratuito. 4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore e' tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 entro 60 giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b) nel caso in cui entro 120 giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3. 6. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini e nelle modalita' di cui all'articolo 10 o presenta un piano di monitoraggio incompleto, ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non presenta entro i termini e nelle modalita' di cui all'articolo 12-quater, il Piano di monitoraggio verificato per ciascuna sua nave soggetta al campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, ovvero presenta un piano di monitoraggio incompleto, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata; b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata in caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale e' scaduto il termine. 7. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 6, il Comitato effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore. 8. Resta fermo che l'operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all'articolo 10 e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a: a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantita' di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, per gli operatori aerei che avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo e' quantificato dal Comitato che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore. b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. 8-bis. Resta fermo che la societa' di navigazione che non presenta il Piano di monitoraggio verificato entro i termini e nelle forme di cui all'articolo 12-quater e' tenuta a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate. 9. Nei casi di cui al comma 6, il trasgressore e' comunque tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio entro 60 giorni dalla contestazione della violazione. 9-bis. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione, l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia ai sensi dell'articolo 12-sexies, commi 1 e 2 che non presenta, rispettivamente entro i termini di cui agli articoli 10, 12quater e 20, il Piano di monitoraggio modificato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro. 10. Nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera b), il trasgressore che procede alla restituzione delle quote di cui al comma 8 entro 120 giorni dalla trasmissione del Piano di monitoraggio in conformita' al comma 9 ovvero entro 120 giorni dalla trasmissione effettuata ai sensi del comma 6, lettera b) e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 11. L'operatore aereo amministrato dall'Italia che non indica nel Piano di monitoraggio il luogo ove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi al presente decreto, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento e' accertato. Per gli operatori aerei gia' compresi nella lista di cui all'articolo 10, comma 1, la sanzione si applica qualora l'operatore non provvede al relativo adempimento al primo aggiornamento del Piano di monitoraggio. 12. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas a effetto serra ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 12-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, la societa' di navigazione che entro il 31 marzo di ogni anno non presenta la comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2-quater o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. 13. Le sanzioni di cui ai commi 12 e 12-bis sono ridotte alla meta' dei rispettivi importi nel caso in cui la comunicazione e' effettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno. 14. Il gestore di un impianto munito di autorizzazione alle emissioni ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia o la societa' di navigazione che, entro il 30 settembre di ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. 14-bis. Il pagamento della sanzione di cui al comma 14 non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo. 15. Il Comitato rende noto mediante pubblicazione sul Portale ETS il nome del gestore, dell'operatore aereo amministrato dall'Italia e della societa' di navigazione attribuita all'Italia che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui all'articolo 36, commi 3 e 3-bis. 16. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emesse in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravita' della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. 17. Il gestore che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6, non effettua la resa delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. 18. Al gestore di impianto che non invia al Comitato la richiesta di sospensione del rilascio di cui all'articolo 26 comma 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che ricevuta la diffida di cui all'art. 26 comma 6 non effettua la resa delle quote indebitamente rilasciate nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione pari per ciascuna quota al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. 19. Il gestore l'operatore aereo amministrato dall'Italia ovvero la societa' di navigazione attribuita all'Italia che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste dal Comitato necessarie alla conclusione delle istruttorie, entro il termine a tal fine concesso dal Comitato, o che in relazione alle stesse trasmette dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro. 20. Nel caso in cui la condotta di cui al comma 9-bis abbia determinato indebito rilascio di quote, il Comitato diffida il trasgressore a procedere alla resa delle quote indebitamente rilasciate entro un termine non superiore a 45 giorni. Al trasgressore che, ricevuta la diffida non effettua la resa delle quote nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione di una somma pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro per ciascuna quota. 21. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni che non compensa, ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis, le emissioni in eccesso rispetto a quelle determinate con la metodologia approvata dalla Commissione europea e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, aumentata di 20 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio emessa in eccesso per ciascun anno. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo di compensare le emissioni in eccesso ai sensi dell'articolo 31, comma 6-bis. 22. Il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni e' punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: a) inviare il piano di monitoraggio entro 30 giorni dalla formale richiesta del Comitato; b) comunicare al Comitato il piano di monitoraggio aggiornato, entro 30 giorni dal verificarsi di modifiche dell'identita' del gestore, ampliamenti o riduzioni della capacita' produttiva o dei livelli di attivita' dei sottoimpianti come previsto dalla metodologia per la determinazione delle emissioni consentite applicata, modifiche alla natura e al funzionamento dell'impianto nonche' modifiche significative al sistema di monitoraggio; c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno. Qualora i ritardi siano di lieve entita' e comunque non superiori a 15 giorni, al gestore di cui al primo periodo si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. 22-bis. Il gestore che, entro il termine di cui all'articolo 27, comma 3-ter, prima parte, non rende le quote ricevute in eccesso ai sensi dell'articolo 27, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Al gestore che, ricevuta la diffida di cui all'articolo 27, comma 3-ter, seconda parte, non effettua la resa delle quote ricevute in eccesso nel termine assegnato, si applica l'ulteriore sanzione, per ciascuna quota, pari al valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino ad un massimo di 100 euro. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore di rendere le quote ricevute in eccesso, indipendentemente dal valore che le quote avevano al momento in cui e' sorto l'obbligo di resa. 23. Il Comitato e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto legislativo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di centottanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Nei casi di dichiarazione spontanea, il Comitato in sede di rilascio dell'autorizzazione puo' contestare gli estremi della violazione. 24. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano anche alle violazioni commesse prima della sua entrata in vigore per le quali non siano decorsi i termini per l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione. 24-bis. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 6, 14 e 19, ove applicate alle societa' di navigazione attribuite all'Italia, da quelle di cui ai commi 9-bis, 12-bis, nonche' da quelle di cui al comma 22-bis, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.». |
| Art. 7
Capi V-bis e V-ter nel decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo il capo V sono inseriti i seguenti: «Capo v-bis Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori Art. 42-ter (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle emissioni, alle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, al rilascio e alla restituzione delle quote, al monitoraggio, alla comunicazione e alla verifica in relazione all'attivita' di cui all'allegato I-bis. Il presente capo non si applica alle emissioni di cui ai capi III e IV. Art. 42-quater (Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nessun soggetto regolamentato puo' svolgere l'attivita' di cui all'allegato I-bis, a meno che non sia munito di un'autorizzazione rilasciata dal Comitato ETS 2 di cui all'articolo 4-bis. Art. 42-quinquies (Domanda di autorizzazione). - 1. La domanda di autorizzazione che il soggetto regolamentato presenta al Comitato ETS 2 contiene almeno una descrizione degli elementi seguenti: a) il soggetto regolamentato, specificando i dati di cui all'allegato III, Parte C, Sezione A; b) il tipo di combustibili che immette in consumo e che sono utilizzati per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, e le modalita' con le quali il soggetto li immette in consumo; c) l'uso finale o gli usi finali dei combustibili immessi in consumo per l'attivita' di cui all'allegato I-bis; d) il piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies; e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma. 2. I soggetti regolamentati che iniziano le attivita' di cui all'allegato I-bis a decorrere dal 1° gennaio 2025 hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater almeno centoventi giorni prima dell'inizio dell'attivita'. 3. I soggetti che svolgono le attivita' di cui all'allegato I-bis prima del 1° gennaio 2025 e che rientrano nella definizione di soggetto regolamentato, hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 la domanda di autorizzazione ad emettere gas serra di cui all'articolo 42-quater entro il 30 settembre 2024. Art. 42-sexies (Domanda di modifica dell'autorizzazione). - 1. I soggetti regolamentati che sono in possesso dell'autorizzazione ad emettere gas serra a effetto serra hanno l'obbligo di presentare al Comitato ETS 2 domanda di modifica della medesima autorizzazione nei casi elencati al comma 2, almeno sessanta giorni prima della data nella quale la modifica ha effetto. 2. I soggetti regolamentati di cui al comma 1 inviano al Comitato ETS 2 la domanda di modifica dell'autorizzazione gia' esistente nei seguenti casi: a) modifica dell'identita' del soggetto regolamentato comunicata contestualmente dal nuovo e dal precedente soggetto regolamentato. Il precedente soggetto regolamentato mantiene gli obblighi previsti dal sistema EU-ETS 2 fino alla data di pubblicazione della deliberazione del Comitato ETS 2; b) modifica degli elementi di cui alle lettere b) e c) del comma 4 dell'articolo 42-septies e della lettera d) del medesimo comma solo nel caso di modifica significativa ai sensi delle pertinenti norme unionali. Art. 42-septies (Modalita' di rilascio e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. Il Comitato ETS 2 rilascia l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'articolo 42-quater se accerta che il soggetto regolamentato e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dello stesso allegato I-bis. L'autorizzazione citata e' rilasciata all'esito positivo dell'istruttoria tecnica della documentazione da parte dello stesso Comitato ETS 2. 2. Il rilascio dell'autorizzazione o del relativo aggiornamento e' effettuato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il suddetto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse, da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni. 3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attivita' dei soggetti istanti, il Comitato ETS 2 si riserva di accogliere, in via preliminare, le istanze di autorizzazione di cui all'articolo 42-quinquies, comma 3, entro novanta giorni a decorrere dalla data del 30 settembre 2024, a fronte di un controllo formale sulla presenza degli elementi di cui al comma 1 del medesimo articolo. Nei successivi centoventi giorni il Comitato ETS 2, accertato che il soggetto regolamentato e' in grado di monitorare e comunicare le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis, provvedera' a rilasciare, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria, l'autorizzazione definitiva. 4. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra contiene almeno i seguenti elementi: a) il nome e l'indirizzo del soggetto regolamentato; b) una descrizione delle modalita' con le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili nei settori contemplati dal presente capo; c) un elenco dei combustibili che il soggetto regolamentato immette in consumo nei settori contemplati dal presente capo; d) un piano di monitoraggio di cui all'articolo 42-novies; e) le prescrizioni in materia di comunicazione stabilite dalle pertinenti norme unionali ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; f) l'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni, emesse a norma del presente capo, pari alle emissioni totali di ciascun anno civile, come verificato secondo le pertinenti norme unionali, entro il termine di cui all'articolo 42-duodecies, comma 3, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies. Art. 42-octies (Revoca dell'autorizzazione). - 1. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' revocata: a) nel caso in cui il soggetto regolamentato comunichi la cessazione delle attivita' ai sensi dell'articolo 42-decies; b) nel caso di revoca dei necessari titoli abilitativi ovvero autorizzativi. Art. 42-novies (Piano di monitoraggio e relative modifiche). - 1. Il soggetto regolamentato autorizzato effettua il monitoraggio delle emissioni a cui l'autorizzazione si riferisce secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio previste dai relativi regolamenti unionali. 2. Il Piano di monitoraggio e' inviato dal soggetto regolamentato al Comitato ETS 2 contestualmente alla richiesta di nuova autorizzazione ovvero nel caso di modifica della stessa. 3. Il soggetto regolamentato notifica entro sessanta giorni e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, ogni modifica al Piano di monitoraggio ritenuta significativa ai sensi delle relative norme unionali. 4. In caso di modifiche ritenute non significative, le stesse sono notificate entro il 31 dicembre dell'anno in corso e non comportano la modifica dell'autorizzazione. 5. Il Comitato ETS 2 verifica e approva il Piano di monitoraggio ovvero le sue modifiche entro il termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del soggetto regolamentato. Detto termine e' sospeso nel caso di richiesta da parte del Comitato ETS 2 di ulteriori integrazioni e fino al ricevimento delle stesse da presentarsi entro e non oltre il termine di trenta giorni. Art. 42-decies. (Cessazione dell'attivita'). - 1. Il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la cessazione dell'attivita' di cui all'allegato I-bis entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuta la cessazione dell'attivita' stessa. Art. 42-undecies. (Vendita all'asta di quote per l'attivita' di cui all'allegato I-bis). - 1. A decorrere dal 2027, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, le quote di emissioni di cui al presente capo sono messe all'asta a norma del relativo regolamento unionale, a meno che non siano integrate nella riserva stabilizzatrice del mercato istituita dalla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, ovvero cancellate a norma dell'articolo 42-duodecies. Il quantitativo delle quote da collocare all'asta e' determinato dalla Commissione europea. 2. Le quote di cui al presente capo sono messe all'asta su un mercato distinto da quello di cui ai capi III e IV. 3. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento delle quote di cui al presente capo e pone in essere, a questo scopo, tutte le attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti in conformita' con le norme unionali. 4. I proventi delle aste sono versati dal GSE sul conto corrente dedicato "TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System" (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste di quote di emissione di cui al presente capo e i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad appositi capitoli per spese di investimento e di funzionamento degli stati di previsione interessati, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. 5. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 4 si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste. L'uso dei proventi delle aste di cui al comma 1, al netto dei proventi definiti come "risorse proprie" ai sensi dell'articolo 311, terzo paragrafo, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e ascritti al bilancio dell'Unione, e' assegnato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 6. Un'apposita convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in qualita' di responsabile del collocamento, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. 7. Le risorse di cui al comma 5, assegnate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle finalita' di cui all'articolo 23, comma 7, per misure aggiuntive rispetto agli oneri derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla entrata in vigore del presente decreto, o ad una o piu' delle seguenti finalita': a) misure intese a contribuire alla decarbonizzazione del riscaldamento e del raffrescamento degli edifici o alla riduzione del fabbisogno energetico degli edifici, ivi comprese l'integrazione di energie rinnovabili e le misure correlate a norma dell'articolo 7, paragrafo 11, e degli articoli 12 e 20 della direttiva 2012/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, nonche' misure volte a fornire sostegno finanziario alle famiglie a basso reddito negli edifici con le prestazioni peggiori; b) misure volte ad accelerare la diffusione di veicoli a zero e basse emissioni o a fornire un sostegno finanziario per la realizzazione di infrastrutture di rifornimento e ricarica anche veloce per veicoli leggeri e pesanti, nonche' pienamente interoperabili per i veicoli a zero emissioni, e la diffusione nella rete distributiva di carburanti alternativi di cui al regolamento (UE) 2023/1084 o a misure volte a incoraggiare il passaggio al trasporto pubblico, e a potenziare la multimodalita', o a fornire sostegno finanziario per far fronte alle questioni sociali relative agli utenti dei trasporti a basso e medio reddito; c) misure intese a finanziare il loro piano sociale per il clima conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023; d) misure volte a concedere una compensazione finanziaria ai consumatori finali di combustibili nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni o in cui siano state restituite quote di emissioni non contemplate dal presente capo, come previsto dall'articolo 42-noviesdecies. 8. Al fine di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui al presente capo, il Comitato ETS 2 garantisce che ogni informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di riservatezza, il Comitato ETS 2 pu richiedere le informazioni necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di responsabile per il collocamento. Art. 42-duodecies (Trasferimento, restituzione e cancellazione di quote di emissioni). - 1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: a) tra persone all'interno della Unione europea; b) tra persone all'interno della Unione europea e persone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nell'osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto o adottate ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 42-septiesdecies, entro il 31 maggio di ogni anno, il soggetto regolamentato restituisce un numero di quote di emissione disciplinate dal presente capo pari alle proprie emissioni, corrispondente alla quantita' di combustibili immessi in consumo ai sensi dell'allegato I-bis nel corso dell'anno civile precedente, verificate conformemente alle disposizioni previste dalle norme unionali. Il Comitato ETS 2 garantisce che tali quote siano successivamente cancellate. 3. Il Comitato ETS 2 stabilisce con proprie deliberazioni, ove necessario, le modalita' e i termini per garantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento su richiesta della persona che le detiene. 4. Le quote di emissioni rilasciate dall'Autorita' nazionale competente di un altro Stato membro sono riconosciute ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2 da parte di un soggetto regolamentato. Art. 42-terdecies (Monitoraggio e comunicazione delle emissioni). - 1. Il soggetto regolamentato monitora, per ogni anno civile a decorrere dal 2025, le emissioni corrispondenti alle quantita' di combustibili immessi in consumo a norma dell'allegato I-bis, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte C e dalle relative norme unionali concernenti il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e, comunque, conformemente al Piano di monitoraggio approvato. 2. A partire dall'anno 2026, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce, il soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 le emissioni verificate di cui al comma 1 e iscrive le stesse nel registro dell'Unione. 3. Eventuali variazioni dei termini consentite dalla normativa europea sono deliberate dal Comitato ETS 2 e condivise con l'Autorita' nazionale del Registro. 4. In caso di mancata comunicazione o iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato ETS 2 accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni, lo stesso Comitato ETS 2, previo sollecito nei confronti del soggetto regolamentato ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali. 5. Il soggetto regolamentato adempie all'obbligo di restituzione di cui all'articolo 42-duodecies, sulla base della sua valutazione o della stima conservativa operata dal Comitato ETS 2. 6. I soggetti regolamentati, titolari al 1° gennaio 2025 dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, comma 1, comunicano al Comitato ETS 2 entro il 30 aprile 2025 le emissioni storiche dei carburanti e combustibili immessi in consumo per l'attivita' di cui all'allegato I-bis del presente provvedimento nel corso del 2024. Con riferimento alle sole emissioni storiche del 2024, i soggetti regolamentati sono esentati dalla necessita' di dimostrare la non fattibilita' tecnica e l'insorgenza di costi sproporzionati in relazione all'applicazione di specifiche metodologie di monitoraggio di cui alle norme unionali. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2028, entro il 30 aprile di ogni anno fino al 2030, ciascun soggetto regolamentato comunica al Comitato ETS 2 la quota media dei costi relativi alla restituzione delle quote di cui al presente capo che ha trasferito ai consumatori per l'anno precedente, secondo le relative norme unionali. I suddetti costi possono essere separati contabilmente dal prezzo del prodotto trasferito al consumatore finale. 8. Ai sensi delle pertinenti norme unionali previste all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, il Comitato ETS 2 puo' consentire l'applicazione di misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per i soggetti regolamentati considerati a basse emissioni ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018. Art. 42-quaterdecies (Verifica e accreditamento). - 1. I soggetti regolamentati amministrati dall'Italia trasmettono al Comitato ETS 2 le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto, applicando i pertinenti regolamenti unionali e verificate da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale designato. Tali comunicazioni tengono in considerazione il rispetto dei relativi regolamenti unionali finalizzati ad evitare il doppio conteggio e la restituzione delle quote non contemplate dal presente capo, di cui all'articolo 42-noviesdecies. 2. Il soggetto regolamentato non puo' trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione delle relative emissioni non sia riconosciuta conforme dal verificatore, secondo i criteri definiti nell'allegato IV, parte C e le eventuali disposizioni adottate dalla Commissione. 3. Il Comitato ETS 2 provvede affinche' il soggetto regolamentato, la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme ai criteri di cui all'allegato III, parte C o alle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno per le emissioni rilasciate nell'anno precedente, non possa trasferire altre quote di emissioni fino al momento in cui la comunicazione non sia riconosciuta come conforme anche ai sensi del comma 4. 4. L'attivita' di controllo delle comunicazioni delle emissioni verificate e trasmesse al Comitato ETS 2 viene effettuata dal sistema di controllo automatico. Le modalita' ed i criteri per effettuare il controllo automatico nonche' le modalita' e le tempistiche di interlocuzione con i soggetti coinvolti sono stabiliti dal Comitato ETS 2. 5. Ai fini del presente capo, si applica l'articolo 41, comma 5. Art. 42-quindecies (Disposizioni amministrative). - 1. Gli articoli 34, 40, 43 e 44 si applicano alle emissioni, ai soggetti regolamentati e alle quote disciplinate dal presente capo. A tal fine: a) ogni riferimento alle emissioni va inteso come riferimento alle emissioni disciplinate dal presente capo; b) ogni riferimento ai gestori va inteso come riferimento ai soggetti regolamentati disciplinati dal presente capo; c) ogni riferimento alle quote va inteso come riferimento alle quote disciplinate dal presente capo; d) ogni riferimento al Comitato va inteso come riferimento al Comitato ETS 2. Art. 42-sexdecies (Estensione unilaterale dell'attivita' di cui all'allegato I-bis ad altri settori non soggetti ai capi III e IV). - 1. A partire dal 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' estendere le attivita' di cui all'allegato I-bis a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori tenendo conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare degli effetti sul mercato interno, delle potenziali distorsioni della concorrenza, dell'integrita' ambientale del sistema per lo scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo e dell'affidabilita' del sistema di monitoraggio e comunicazione previsto - previa approvazione della Commissione, sulla base delle pertinenti norme unionali. 2. Le misure finanziarie adottate dallo Stato a favore di societa' in settori e sottosettori esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a causa di costi indiretti significativi sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi del combustibile a causa dell'estensione unilaterale, si conformano alle norme sugli aiuti di Stato e non causano indebite distorsioni della concorrenza sul mercato interno. 3. In caso di estensione unilaterale di cui al presente articolo, i soggetti regolamentati interessati presentano al Comitato ETS 2, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente all'articolo 30-septies della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. Se i dati presentati sono debitamente motivati, il Comitato ETS 2 ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione affinche' sia conseguentemente adeguato il quantitativo di quote di cui all'articolo 30-quater, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. 4. Le quote supplementari rilasciate in virtu' di un'autorizzazione a norma del presente articolo sono messe all'asta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 42-undecies. In deroga al comma 7 del medesimo articolo, l'uso dei proventi della vendita all'asta di tali quote supplementari e' determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 42-septiesdecies (Rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia). - 1. Qualora, in base all'avviso pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 30-duodecies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, siano soddisfatte una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo paragrafo, si applicano le seguenti disposizioni: a) in deroga all'articolo 42-undecies, comma 1, l'inizio della vendita all'asta delle quote di cui al presente capo e' da intendersi a decorrere dal 2028; b) in deroga all'articolo 42-duodecies, comma 2, il termine del 31 maggio di ogni anno per la restituzione delle quote e' da intendersi a decorrere dal 2029. Art. 42-octiesdecies (Sanzioni). - 1. Il soggetto regolamentato di cui al presente capo che esercita una delle attivita' di cui all'allegato I-bis senza l'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria del seguente importo: a) da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione; b) da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione in caso di dichiarazione spontanea al Comitato ETS 2 da parte del trasgressore, recante espressa indicazione della data a decorrere dalla quale l'autorizzazione avrebbe dovuto essere richiesta. 2. Ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al comma 1, il Comitato ETS 2 effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui dispone e chiedendo eventuali integrazioni al trasgressore. 3. Resta fermo che il soggetto regolamentato, che esercita una delle attivita' di cui all'allegato I-bis in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 42-quater, e' tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione. 4. Nei casi di cui al comma 1, il trasgressore e' tenuto a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 42-quinquies entro il termine di sessanta giorni dall'accertamento della violazione ovvero dalla dichiarazione spontanea fatta dal trasgressore al Comitato ETS 2. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera b), il trasgressore che presenta tempestivamente la domanda di autorizzazione ai sensi del comma 4 e' soggetto alla sola sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui entro il termine di centoventi giorni dalla dichiarazione spontanea proceda alla restituzione delle quote calcolate ai sensi del comma 3. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto regolamentato che, entro il 30 aprile di ogni anno, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro. 7. La sanzione di cui al comma 6 e' ridotta alla meta' del suo importo nel caso in cui la comunicazione e' effettuata dopo il 30 aprile ma, comunque, prima del 20 maggio dello stesso anno. 8. Il soggetto regolamentato che, entro il 30 maggio di ogni anno, non restituisce una quantita' di quote pari alle emissioni comunicate ovvero calcolate con stima conservativa, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. Tale sanzione e' adeguata in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. Il pagamento della sanzione non dispensa dall'obbligo di restituire un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con stima conservativa non piu' tardi del 30 settembre dell'anno successivo. 9. Il Comitato ETS 2 rende noto mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale il nome del soggetto regolamentato che ha violato l'obbligo di restituzione di quote di emissioni di cui al comma 8. 10. Salvo che il fatto costituisca reato, il verificatore che ha rilasciato attestati di verifica contenenti informazioni false e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni tonnellata di gas effetto serra effettivamente emessa in eccesso rispetto alle emissioni dichiarate e verificate. Il Comitato ETS 2 informa l'ente nazionale di accreditamento della sanzione amministrativa adottata nei confronti del verificatore, al fine di consentire l'eventuale applicazione di ulteriori misure sanzionatorie in considerazione della gravita' della violazione e fino alla revoca dell'accreditamento, nel rispetto della disciplina di settore e delle linee guida internazionali applicabili. 11. Il soggetto regolamentato che non effettua la comunicazione di cessazione di attivita' e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. 12. Il soggetto regolamentato che non trasmette le comunicazioni o informazioni richieste ai sensi degli articoli 42-septies e 42-decies e il soggetto regolamentato che trasmette le comunicazioni di cui agli articoli 42-septies, 42-decies e 42-terdecies, comma 5, contenenti dati falsi o errati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro. 13. Il Comitato ETS 2 e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 14. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Art. 42-noviesdecies (Doppio conteggio). - 1. Al fine di limitare il rischio di doppio conteggio delle emissioni di cui al presente capo e delle emissioni di cui ai capi III e IV, nonche' il rischio di restituzione di quote non contemplate al presente capo e il rischio di trasferimento dei costi a impianti che non svolgono attivita' ricomprese nell'allegato I-bis, i soggetti regolamentati sono tenuti a identificare e documentare, in modo affidabile e accurato, per tipo di combustibile, le quantita' esatte di combustibile immesso in consumo utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis e l'uso finale dei combustibili immessi in consumo, in conformita' a quanto previsto al riguardo dalle pertinenti norme unionali, inclusi i regolamenti unionali espressamente volti a minimizzare i suddetti rischi. 2. Ai sensi dell'articolo 30 septies, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e in linea con lo spirito di collaborazione richiesto dall'articolo 18 della medesima direttiva, le pertinenti informazioni previste dall'articolo 75 tervicies del regolamento di esecuzione 2018/2066/UE della Commissione, del 19 dicembre 2018, contenute nella comunicazione delle emissioni di cui all'articolo 36, comma 2, sono rese disponibili ai soggetti regolamentati tramite il Portale ETS 2, anche al fine di un corretto trasferimento dei costi ai consumatori finali. 3. Nei casi in cui non sia comunque possibile evitare il doppio conteggio o la restituzione di cui al comma 1, in applicazione delle apposite disposizioni attuative del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Comitato ETS 2 procede a dare esecuzione ai regolamenti unionali finalizzati a fornire una compensazione finanziaria, calcolata in base ai principi previsti dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003. A tale scopo, il Ministero puo' avvalersi del GSE, tramite apposita convenzione, con copertura dei relativi costi ai sensi dell'articolo 42-undecies, comma 7, lettera d). 4. Gli ospedali che non rientrano nel capo IV possono ricevere una compensazione finanziaria per i costi che sono stati loro trasferiti a causa della restituzione delle quote di cui al presente capo, conformemente a quanto stabilito al comma 3. Capo V-ter - Disposizioni relative al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere Art. 42-vicies (Sanzioni relative alla violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023). - 1. Il dichiarante, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 a euro 50 per ogni tonnellata di emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, quando: a) non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, nei termini e nei modi disciplinati da entrambi i regolamenti citati; b) ha presentato una relazione CBAM incompleta o inesatta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, e non ha adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM. 2. Le sanzioni previste al comma 1 sono adeguate in base all'indice europeo dei prezzi al consumo. 3. Nel determinare l'importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, il Comitato considera i criteri indicati dall'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023. 4. Se il Comitato, eventualmente anche in considerazione delle informazioni ricevute dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, avvia la procedura di correzione di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 della Commissione, del 17 agosto 2023, assegna al dichiarante un termine non superiore a trenta giorni per presentare la relazione CBAM ovvero per fornire le informazioni supplementari necessarie per completare o correggere la relazione e, se del caso, presentare una relazione corretta. 5. Se al termine della procedura di rettifica di cui al comma 4, il Comitato accerta che il dichiarante non ha adottato le misure necessarie per adempiere l'obbligo di presentare la relazione CBAM di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, o per correggere la relazione CBAM incompleta o inesatta, notifica al dichiarante la contestazione della violazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il Comitato ETS e' l'autorita' competente ad effettuare il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, l'accertamento delle relative violazioni, l'irrogazione delle sanzioni e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per destinazioni finalizzate al miglioramento delle attivita' istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonche' alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.». |
| Art. 8
Modifiche al capo VI del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione dei flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading»; b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati relativi alle emissioni delle attivita' del trasporto aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nei termini ivi indicati. 2-ter. L'operatore aereo puo' formulare richiesta motivata al Comitato di non pubblicare i dati elencati nell'articolo 14, paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, a livello di operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato puo' inoltrare alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione piu' elevato. 2-quater. Per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione impianto, stato di attivita', emissioni consentite, emissioni verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento all'obbligo di conformita', nelle modalita' stabilite dal Comitato. 2-quinquies. Il Comitato ETS 2 richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le informazioni necessarie ad assicurare l'individuazione dei soggetti regolamentati e delle destinazioni finali d'uso dei prodotti energetici. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' sottoscrivere appositi accordi di cooperazione.». 2. Dopo l'articolo 43 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sono inseriti i seguenti: «Art. 43-bis (Informazione, comunicazione e visibilita' dei finanziamenti). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantiscono la massima visibilita' alla fonte di finanziamento delle azioni o dei progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS, di cui agli articoli 6, 23 e 42-undecies. Art. 43-ter (Principio "non arrecare un danno significativo"). - 1. A partire dal 1° gennaio 2025, i proventi della messa all'asta delle quote destinate al Fondo per l'innovazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE, e delle quote di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo e quarto comma, della stessa direttiva sono utilizzati conformemente ai criteri "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, laddove tali proventi siano utilizzati per un'attivita' economica per la quale sono stati definiti criteri di vaglio tecnico a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), di detto regolamento per determinare se l'attivita' economica arrechi un danno significativo a uno o piu' obiettivi ambientali pertinenti.». 3. All'articolo 45 del decreto legislativo n. 47 del 2020, al comma 2, dopo le parole: «e' responsabile dell'approvazione» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso. 4. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I costi delle attivita' svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle societa' di navigazione, di cui agli articoli 4, comma 8, 7-bis, 9, 9-bis, commi 2 e 3, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 12, commi 1 e 5, 12-quater, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, 12-septies, 18, 19, 20, commi 2 e 5, 21, commi 2 e 5, 24, ad eccezione del comma 3-bis, 26, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 e 7, 27, 31, commi 1 e 6, 32, commi 1 e 5, 33, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 35, commi 2, 2-bis, 2-quater e 4, 39, comma 2 e 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»; b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. I costi derivanti dalle attivita' svolte a favore dei soggetti regolamentati ai sensi del capo V-bis, di cui agli articoli 4-bis, comma 8, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 42-septies, commi 1, 2 e 3, 42-octies, 42-novies, commi 2 e 5, 42-decies, 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, 42-quaterdecies, commi 3 e 4, 42-noviesdecies, comma 2, sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati, secondo tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, a copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al medesimo comma 2 relative alle societa' di navigazione, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico delle societa' di navigazione una tariffa annua, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno, pari a euro 430,76 se responsabili fino a 9 navi, pari a euro 1.196,56 se responsabili da 10 a 24 navi, pari a euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi e pari a euro 4.786,25 se responsabili di 50 e piu' navi. A copertura dei costi derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico delle societa' di navigazione una tariffa annua una tantum pari a euro 400. La tariffa e' versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto. 2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2-bis, a copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum pari a euro 600 a partire dall'anno in cui chiedono l'autorizzazione. A copertura dei costi derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum a pari a euro 400. La tariffa e' versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto.»; c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater»; d) il comma 4 e' abrogato; e) al comma 5, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»; f) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Le risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per essere destinate a finalita' coerenti con l'articolo 23 per impianti di cui agli articoli 31 e 32. 5-ter. Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attivita' istruttorie.». 5. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 47 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo.»; b) i commi 2 e 3 sono abrogati; c) al comma 4, le parole: «nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attivita' di progetto del protocollo di Kyoto» sono soppresse.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 43 (Comunicazione di informazioni, tutela del segreto industriale, accesso all'informazione e previsione dei flussi informativi fra istituzioni ed enti ai fini del corretto funzionamento del sistema di emission trading). - 1. Le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantita' e l'assegnazione delle quote, nonche' il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni sono immediatamente divulgate con modalita' telematiche, garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni tutelate dal segreto industriale e commerciale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili. 2. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attivita' di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di enti ed organizzazioni private o pubbliche, nonche' le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra detenute dal Comitato vengono messe a disposizione del pubblico con modalita' telematiche, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modificazioni, e dei regolamenti sui registri. 2-bis. Il Comitato trasmette annualmente alla Commissione i dati aggregati relativi alle emissioni delle attivita' del trasporto aereo di cui all'articolo 14, paragrafo 6, della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nei termini ivi indicati. 2-ter. L'operatore aereo puo' formulare richiesta motivata al Comitato di non pubblicare i dati elencati nell'articolo 14 paragrafo 6, lettera a) e lettera b) della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, a livello di operatore aereo nei casi ivi specificati. Il Comitato puo' inoltrare alla Commissione, sulla base di tale istanza, richiesta di pubblicare tali dati a un livello di aggregazione piu' elevato. 2-quater. Per gli impianti di cui agli articoli 31 e 32 sono rese pubbliche informazioni generali attinenti all'anagrafica dell'impianto, numero conto, numero autorizzativo, classificazione impianto, stato di attivita', emissioni consentite, emissioni verificate, eventuali rideterminazioni e stato di adempimento all'obbligo di conformita', nelle modalita' stabilite dal Comitato. 2-quinquies. Il Comitato ETS 2 richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le informazioni necessarie ad assicurare l'individuazione dei soggetti regolamentati e delle destinazioni finali d'uso dei prodotti energetici. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica puo' sottoscrivere appositi accordi di cooperazione.». - Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 45 (Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra). - 1. L'ISPRA e' responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualita'. 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' responsabile dell'approvazione dell'aggiornamento annuale dell'Inventario nazionale dei gas serra, nonche' della sua trasmissione agli organismi della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto. 3. L'ISPRA predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, senza ulteriori oneri amministrativi. 4. Sulla base del progetto di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonche' i successivi aggiornamenti. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». - Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 46 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti ed alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. I costi delle attivita' svolte a favore dei gestori, degli operatori aerei e delle societa' di navigazione, di cui agli articoli 4, comma 8, 7-bis, 9, 9- bis, commi 2 e 3, 10, commi 1, 2, 3 e 4, 12, commi 1 e 5, 12-quater, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8, 12-septies, 18, 19, 20, commi 2 e 5, 21, commi 2 e 5, 24, ad eccezione del comma 3-bis, 26, commi 1, 1- bis, 1- ter, 3 e 7, 27, 31, commi 1 e 6, 32, commi 1 e 5, 33, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, 35, commi 2, 2- bis e 2-quater e 4, 39, comma 2 e 41, commi 3 e 4, sono a carico degli stessi, secondo tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2-bis. I costi derivanti dalle attivita' svolte a favore dei soggetti regolamentati ai sensi del capo V bis, di cui agli articoli 4-bis, comma 8, 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, , 42-septies, commi 1, 2 e 3, 42-octies, 42-novies, commi 2 e 5, 42-decies, 42-terdecies, commi 2, 4, 6 e 7, 42-quaterdecies, commi 3 e 4, 42-noviesdecies, comma 2, sono posti a carico degli stessi soggetti regolamentati, secondo tariffe e modalita' di versamento stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2-ter. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, a copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al medesimo comma 2 relative alle societa' di navigazione, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico delle societa' di navigazione una tariffa annua, da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno, pari ad euro 430,76 se responsabili fino a 9 navi, pari ad euro 1.196,56 se responsabili da 10 a 24 navi, pari ad euro 2.393,13 se responsabili da 25 a 49 navi e pari ad euro 4.786,25 se responsabili di 50 e piu' navi. A copertura dei costi derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico delle societa' di navigazione una tariffa annua una tantum pari ad euro 400. La tariffa e' versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto. 2-quater. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2-bis, a copertura dei costi derivanti dalle attivita' di cui al medesimo comma 2-bis, ad esclusione di quelle previste dall'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum pari ad euro 600 a partire dall'anno in cui chiedono l'autorizzazione. A copertura dei costi derivanti dalle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 34, commi 2, 4, 5, 6 e 7, e' posta a carico dei soggetti regolamentati una tariffa annua una tantum a pari ad euro 400. La tariffa e' versata entro il 31 dicembre dell'anno in cui e' stato aperto il conto nel Registro dell'Unione, e tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno successivo a quello di apertura del conto. 3. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro dell'Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'ISPRA, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'articolo 30 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. (abrogato) 5. Le tariffe di cui ai commi 2 e 2-bis, devono coprire il costo effettivo dei servizi resi. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni tre anni, con il medesimo criterio della copertura del costo effettivo del servizio. 5-bis.Le risorse economiche derivanti dal rispetto delle misure equivalenti di cui all'articolo 31, comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per essere destinate a finalita' coerenti con l'articolo 23 per impianti di cui agli articoli 31 e 32. 5-ter. Il versamento delle tariffe di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve essere effettuato prima dell'inizio delle attivita' istruttorie.». - Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 47 (Abrogazioni e disposizioni transitorie). - 1. Il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, e' abrogato ad eccezione dell'articolo 27, comma 2, primo periodo. 2. (abrogato) 3. (abrogato) 4. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato.». |
| Art. 9
Modifiche all'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al punto 1, le parole: «nella presente direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»; b) dopo il punto 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente, di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni totali medie di gas a effetto serra.»; c) dopo il punto 3, e' inserito il seguente: «3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3.»; d) alla tabella, la colonna: «Attivita'» e' cosi' modificata: 1) alla prima sezione: 1.1) al primo capoverso, dopo le parole: «rifiuti pericolosi o urbani)» e' inserito il seguente periodo: «. A decorrere dal 1° gennaio 2024, combustione di combustibili in impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, ai fini degli articoli 35 e 41 del presente decreto»; 1.2) al secondo capoverso, dopo la parola: «petrolio» sono inserite le seguenti: «, ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW»; 2) alla seconda sezione: 2.1) al secondo capoverso, la parola: «ghisa» e' sostituita dalla seguente: «ferro» e la parola: «relativa» e' soppressa; 2.2) al quarto capoverso, dopo le parole: «alluminio primario» sono aggiunte le seguenti: «o di allumina»; 3) alla terza sezione, sesto capoverso, le parole: «ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacita' di produzione di gesso calcinato o di gesso secondario essiccato superiore a 20 tonnellate al giorno»; 4) alla quarta sezione: 4.1) al terzo capoverso, la parola: «compresa» e' sostituita dalle seguenti: «che comporta» e le parole: «ove siano in funzione unita' di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW» sono sostituite dalle seguenti: «con una capacita' di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno»; 4.2) al nono capoverso, le parole: «mediante reforming o mediante ossidazione parziale» sono soppresse; 4.3) al dodicesimo capoverso, le parole: «mediante condutture» sono soppresse e dopo le parole: «direttiva 2009/31/CE» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle emissioni coperte da un'altra attivita' ai sensi del presente decreto»; 5) alla quinta sezione, dopo le parole: «Trasporto aereo» e' inserito il seguente capoverso: «Voli tra aerodromi situati in due Stati che figurano nell'atto di esecuzione adottato in applicazione dell'articolo 25 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, e voli tra la Svizzera o il Regno Unito e gli Stati elencati nel medesimo atto di esecuzione, e, ai fini degli articoli 12, paragrafi 6 e 8, e 28 quater della direttiva 2003/87/CE, qualsiasi altro volo tra aerodromi situati in due diversi paesi terzi effettuati da operatori aerei che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono titolari di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro o sono registrati in uno Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche, le dipendenze e i territori dello Stato membro; b) producono emissioni annue di CO2 superiori a 10000 tonnellate generate da aeroplani con una massa massima certificata al decollo superiore a 5700 kg che effettuano voli di cui al presente allegato, diversi da quelli che partono e arrivano nello stesso Stato membro, comprese le regioni ultraperiferiche dello stesso Stato membro, a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini della presente lettera, non si tiene conto delle emissioni prodotte dai seguenti tipi di voli: i) voli di Stato; ii) voli umanitari; iii) voli per servizi medici; iv) voli militari; v) voli per attivita' antincendio; vi) voli che precedono o seguono un volo umanitario, per servizi medici o per attivita' antincendio, a condizione che tali voli siano stati effettuati con lo stesso aeromobile e siano stati necessari per lo svolgimento delle attivita' umanitarie, per servizi medici o antincendio corrispondenti o per il riposizionamento dell'aeromobile dopo tali attivita' in vista della sua attivita' successiva»; 6) alla quinta sezione, alla lettera i), la parola: «30.000» e' sostituita dalla seguente: «50.000»; 7) alla quinta sezione, dopo la lettera j) e prima delle parole: «I voli effettuati esclusivamente» sono inserite le seguenti: «j-bis)»; e) dopo la quinta sezione, e' inserita la seguente: +-------------------------+---------------------------+ |«Trasporto marittimo | | |Attivita' di trasporto | | |marittimo disciplinate | | |dal regolamento (UE) |Biossido di carbonio | |2015/757 ad eccezione | | |delle attivita' di |dal 1° gennaio 2026, metano| |trasporto marittimo di |e protossido di azoto» | |cui all'articolo 2, | | |paragrafo 1 bis, e, fino | | |al 31 dicembre 2026, | | |all'articolo 2, paragrafo| | |1 ter, di tale | | |regolamento. | | +-------------------------+---------------------------+
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'Allegato I al citato decreto legislativo n. 47, del 2020, come modificato dal presente decreto legislativo: «Allegato I Categorie di attivita' cui si applica il presente decreto 1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e gli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa non rientrano nel presente decreto. 1-bis. A partire dal 1° gennaio 2026, gli impianti che utilizzano biomassa non rientrano nel presente decreto, nel caso in cui, nel pertinente periodo quinquennale precedente di cui all'articolo 25, comma 1, le emissioni generate dalla combustione di biomassa, effettuata secondo i criteri di cui alle pertinenti norme unionali in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni, contribuiscono in media per oltre il 95 per cento alle emissioni totali medie di gas a effetto serra. 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita' produttive o alla resa. Qualora varie attivita' rientranti nella medesima categoria siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacita' di tali attivita' 3. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nell'EU ETS, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unita' tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all'interno dell'impianto Tali unita' possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unita' di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione ter- mici o catalitici Le unita' con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo Tra le «unita' che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto. 3-bis. A partire dal 1° gennaio 2026 anche le unita' che utilizzano esclusivamente biomassa sono prese in considerazione ai fini del calcolo della potenza termica nominale di un impianto ai fini di cui al punto 3. 4. Se un'unita' serve per un'attivita' per la quale la soglia non e' espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attivita' e' prioritaria per la decisione in merito all'inclusione nell'EU ETS. 5. Quando in un impianto si supera la soglia di capacita' di qualsiasi attivita' prevista nel presente allegato, tutte le unita' in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unita' per l'incenerimento di rifiuti pericolosi, urbani o speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso, sono incluse nell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. 6. A partire dal 1° gennaio 2012 sono inclusi tutti i voli che arrivano a o partono da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 10
Allegato I-bis al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. Dopo l'allegato I al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e' inserito l'allegato I-bis di cui all'allegato A al presente decreto. |
| Art. 11
Modifiche all'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'allegato III al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la rubrica, le parole: «ARTE A» sono sostituite dalle seguenti: «PARTE A»; b) alla parte A: 1) alla sezione: «Calcolo delle emissioni», al terzo capoverso, sesto periodo, le parole: «e' pari a zero» sono sostituite dalle seguenti: «che soddisfa i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, e' pari a zero.» e, al quinto capoverso, le parole: «96/61/CE» sono sostituite dalle parole: «2010/75/UE»; 2) alla sezione: «Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra», dopo le parole: «paragrafo 1» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»; c) alla parte B: 1) alla sezione: «Controllo delle emissioni di biossido di carbonio»: 1.1) al quinto capoverso, le parole: «Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero.» sono soppresse; 1.2) dopo il quinto capoverso, sono inseriti i seguenti: «Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, e' pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o Jet A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante). Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all'articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.»; 1.3) al nono capoverso, dopo le parole: «articolo 14, paragrafo 3,» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»; 2) alla sezione: «Comunicazione delle emissioni», primo capoverso, dopo le parole: «articolo 14, paragrafo 3,» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»; 3) alla rubrica della sezione: «Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della direttiva 2003/87/CE»; 4) alla rubrica della sezione: «Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della direttiva 2003/87/CE»; d) dopo la parte B, e' aggiunta la seguente: «PARTE C - Controllo e comunicazione delle emissioni corrispondenti all'attivita' di cui all'allegato I-bis Controllo delle emissioni Le emissioni sono monitorate tramite calcolo. Calcolo Le emissioni sono calcolate utilizzando la seguente formula: Combustibile immesso in consumo × fattore di emissione Il combustibile immesso in consumo comprende la quantita' di combustibile immessa in consumo dal soggetto regolamentato. Si utilizzano i fattori di emissione IPCC predefiniti, ricavati dalle linee guida IPCC 2006 per gli inventari o dai successivi aggiornamenti, a meno che i fattori di emissione specifici per combustibile, identificati da laboratori indipendenti accreditati che ricorrono a metodi di analisi riconosciuti, risultino piu' accurati. Per ciascun soggetto regolamentato e ciascun combustibile si procede a un calcolo separato. Comunicazione delle emissioni Ciascun soggetto regolamentato include nella propria comunicazione le seguenti informazioni: A. Dati che identificano il soggetto regolamentato, tra cui: - nome del soggetto regolamentato; - suo indirizzo, comprendente codice postale e paese; - tipo di combustibili che immette in consumo e attivita' attraverso le quali li immette in consumo, compresa la tecnologia utilizzata; - indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; - nome del proprietario del soggetto regolamentato e di altre eventuali societa' capofila. B. Per ciascun tipo di combustibile immesso in consumo e utilizzato per la combustione nei settori di cui all'allegato I-bis, per il quale sono calcolate le emissioni: - quantita' di combustibile immesso in consumo; - fattori di emissione; - emissioni totali; - uso finale o usi finali del combustibile immesso in consumo; - incertezza. Anche al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese, le presenti disposizioni in materia di comunicazione sono opportunamente coordinate con eventuali altre disposizioni in materia.».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'Allegato III al citato decreto legislativo n. 47, del 2020, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: «Allegato III Principi in materia di controllo e di comunicazione PARTE A - Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi Controllo delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni. Calcolo delle emissioni Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula: Dati relativi all'attivita' × Fattore di emissione × Fattore di ossidazione I dati relativi alle attivita' (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni. Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attivita' per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, e' pari a 0. Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attivita' e l'ossidazione e' gia' stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione. Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 2010/75/UE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attivita' siano piu' precisi. Per ciascuna attivita', ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato. Misurazioni Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni. Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra Sono utilizzati metodi standard o riconosciuti, sviluppati dalla Commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1della direttiva 2003/87/CE. Comunicazione delle emissioni Ciascun gestore deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione riguardante un impianto. A. Informazioni che identificano l'impianto, compresi: - nome dell'impianto, - indirizzo, codice postale e paese, - tipo e numero di attivita' dell'allegato I svolte presso l'impianto, - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di contatto, e - nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali societa' capogruppo. B. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate: - dati relativi all'attivita', - fattori di emissione, - fattori di ossidazione, - emissioni complessive, e - elementi di incertezza. C. Per ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate: - emissioni complessive, - informazioni sull'affidabilita' dei metodi di misurazione, e - elementi di incertezza. D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attivita' non abbia gia' tenuto conto dell'ossidazione. Gli Stati membri provvedono a coordinare le disposizioni in materia di comunicazione con eventuali altre disposizioni esistenti in materia, al fine di ridurre al minimo l'onere di comunicazione per le imprese PARTE B - Controllo e comunicazione delle emissioni prodotte dalle attivita' di trasporto aereo Controllo delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula: consumo di combustibile × fattore di emissione Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall'alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue: quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo - quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell'aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo. Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili. I fattori di emissione utilizzati d'ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all'attivita' piu' precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Il fattore di emissione della biomassa che soddisfa i criteri di sostenibilita' e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per l'uso della biomassa stabiliti dalla direttiva UE/2018/2001, con gli eventuali adeguamenti necessari al fine dell'applicazione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, e' pari a zero. Al Kerosene per aeromobili (Jet A1 o Jet A) si applica un fattore di emissione pari a 3,16 (t CO2/t carburante). Le emissioni da combustibili rinnovabili di origine non biologica che utilizzano idrogeno da fonti rinnovabili conformi all'articolo 25 della direttiva UE/2018/2001 sono classificate a zero emissioni per gli operatori aerei che li utilizzano fino all'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva 2003/87/CE. Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato. Comunicazione delle emissioni Ciascun operatore aereo deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE. A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi: - nome dell'operatore aereo, - Stato membro di riferimento, - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento, - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore e' considerato l'operatore aereo, - numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorita' che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attivita' di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo, - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente, - nome del proprietario dell'aeromobile. B. Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni: - consumo di combustibile, - fattore di emissione, - emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo, - emissioni aggregate prodotte da: - tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro, - tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo, - emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attivita' di trasporto aereo dell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo e che: - sono partiti da ogni Stato membro, e - sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo, - incertezza. Controllo dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1, o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, l'entita' dell'attivita' di trasporto aereo e' calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula: tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante dove: «distanza» e' la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e l'aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km; «carico pagante» e' la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata. Ai fini del calcolo del carico pagante: - il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell'aeromobile, escluso l'equipaggio, - un operatore aereo puo' scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d'ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato. Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 o dell'articolo 3 septies, paragrafo 2: A. Informazioni che identificano l'operatore aereo, compresi: - nome dell'operatore aereo, - Stato membro di riferimento, - indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento, - numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell'anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attivita' di trasporto aereo elencate nell'allegato I e per le quali l'operatore e' considerato l'operatore aereo, - numero del certificato di operatore aereo e della licenza d'esercizio e nome dell'autorita' che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attivita' di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo, - indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente, - nome del proprietario dell'aeromobile. B. Dati relativi alle tonnellate-chilometro: - numero di voli per coppia di aerodromi, - numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi, - numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi, - metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato, - numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell'anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attivita' di trasporto aereo inserite nell'allegato I per le quali l'operatore in questione e' considerato l'operatore aereo. |
| Art. 12
Modifiche all'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47
1. All'allegato IV al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla parte A: 1) al punto 2., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo 3» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»; 2) al punto 11., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo 3», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»; 3) al punto 12., la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonche' le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva;»; b) alla parte B: 1) al punto 14., lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «articoli 3-sexies e 3-septies» sono aggiunte le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE.»; 2) al punto 15., dopo le parole: «dell'articolo 14, paragrafo 3» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»; 3) al punto 16., dopo le parole: «dell'articolo 3-septies, paragrafo 2» sono inserite le seguenti: «della direttiva 2003/87/CE»; c) dopo la parte B, e' aggiunta la seguente: «PARTE C - Verifica delle emissioni prodotte dalle attivita' di cui all'allegato I-bis Principi generali 1. Le emissioni corrispondenti alle attivita' di cui all'allegato I-bis sono soggette a verifica. 2. La procedura di verifica tiene conto di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2, e del monitoraggio effettuato nel corso dell'anno precedente. La verifica riguarda l'affidabilita', la credibilita' e la precisione dei sistemi di monitoraggio e i dati e le informazioni comunicati relativi alle emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) i combustibili immessi in consumo comunicati e i relativi calcoli; b) la scelta e l'utilizzo dei fattori di emissione; c) i calcoli per determinare le emissioni complessive. 3. Le emissioni comunicate possono essere convalidate solo se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni con un grado elevato di certezza. Per dimostrare un grado elevato di certezza il soggetto regolamentato deve provare che: a) i dati trasmessi sono coerenti tra loro; b) il rilevamento dei dati e' stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili; c) i registri pertinenti del soggetto regolamentato sono completi e coerenti. 4. Il verificatore ha accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica. 5. Il verificatore tiene conto del fatto che il soggetto regolamentato abbia eventualmente aderito al sistema di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS). Metodologia Analisi strategica 6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutti i quantitativi di combustibili immessi in consumo dal soggetto regolamentato. A tal fine, il verificatore deve avere una visione d'insieme di tutte le attivita' nel cui ambito il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili e della loro rilevanza per le emissioni. Analisi dei processi 7. La verifica dei dati e delle informazioni comunicati avviene, per quanto possibile, nella sede del soggetto regolamentato. Il verificatore effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi. Analisi dei rischi 8. Il verificatore sottopone a valutazione tutte le modalita' attraverso le quali il soggetto regolamentato immette in consumo i combustibili, per accertarsi dell'affidabilita' dei dati relativi alle emissioni complessive del soggetto regolamentato. 9. Sulla base di questa analisi, il verificatore individua esplicitamente tutti gli elementi che comportano un elevato rischio di errore, nonche' altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Cio' riguarda in particolare i calcoli necessari per determinare il livello delle emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione e' riservata agli elementi che presentano un elevato rischio di errore e agli aspetti summenzionati della procedura di monitoraggio. 10. Il verificatore esamina tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dal soggetto regolamentato per ridurre al minimo il grado di incertezza. Relazione 11. Il verificatore predispone una relazione sul processo di convalida, nella quale dichiara se quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2, e' conforme. La relazione deve riportare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Se il verificatore ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive, rilascia una dichiarazione attestante la correttezza di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 42-sexies, comma 2. Requisiti minimi di competenza del verificatore 12. Il verificatore e' indipendente rispetto al soggetto regolamentato, svolge i propri compiti con serieta', obiettivita' e professionalita' e conosce: a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonche' le norme e gli orientamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attivita' sottoposte a verifica; c) la produzione di tutte le informazioni relative a tutte le modalita' attraverso le quali i combustibili sono immessi in consumo dal soggetto regolamentato, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione, il calcolo e la comunicazione dei dati.».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'Allegato IV al citato decreto legislativo n. 47, del 2020, cosi' come modificato dal presente decreto legislativo: «Allegato IV Criteri applicabili alla verifica PARTE A - Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi Principi generali 1 Le emissioni prodotte da ciascuna delle attivita' indicate nell'allegato I sono soggette a verifica 2 La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 della direttiva 2003/87/CE e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilita', la credibilita' e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi: a) dati presentati relativamente all'attivita' e misurazioni e calcoli connessi; b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunita' della scelta e impiego dei metodi di misurazione 3 Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il "grado di certezza elevato" il gestore deve provare che: a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro; b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti 4 Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica 5 Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) Metodologia Analisi strategica 6 La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attivita' svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attivita' svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte Analisi dei processi 7 La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi Analisi dei rischi 8 Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilita' dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto 9 Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali e' stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonche' altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Cio' riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sara' riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo 10 Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza Rapporto 11 Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e' conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE puo' essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive Requisiti minimi di competenza della persona responsabile della verifica 12 La persona incaricata della verifica deve essere indipendente rispetto al gestore, deve svolgere i propri compiti con serieta', obiettivita' e professionalita' e deve conoscere: a) le disposizioni della direttiva 2003/87/CE, nonche' le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della medesima direttiva; b) le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attivita' sottoposte a verifica; c) tutte le informazioni esistenti su ciascuna fonte di emissione nell'impianto, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati PARTE B - Verifica delle emissioni prodotte dalle attivita' di trasporto aereo 13 I principi generali e il metodo definiti nel presente allegato si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attivita' di trasporto aereo dell'allegato I A tal fine: a) al punto 3, il riferimento al «gestore» deve intendersi come riferimento all'operatore aereo e alla lettera c) di tale punto il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'aeromobile utilizzato per svolgere le attivita' di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione; b) al punto 5, il riferimento all'impianto deve intendersi come riferimento all'operatore aereo; c) al punto 6, il riferimento alle attivita' svolte presso l'impianto deve intendersi come riferimento alle attivita' di trasporto aereo svolte dall'operatore aereo e di cui tratta la comunicazione; d) al punto 7, il riferimento alla sede dell'impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall'operatore aereo per svolgere le attivita' di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione; e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell'impianto devono intendersi come riferimenti all'aeromobile di cui l'operatore aereo e' responsabile; f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all'operatore aereo Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo 14 Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che: a) tutti i voli imputabili a una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol; b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all'aeromobile che svolge l'attivita' di trasporto aereo Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro presentati ai fini degli articoli 3 sexies e 3 septies, della direttiva 2003/87/CE 15 I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, definiti nel presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate chilometro per il trasporto aereo 16 Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l'operatore aereo presenta a norma dell'articolo 3 sexies, paragrafo 1 e dell'articolo 3 septies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE si tenga conto solo dei voli di cui l'operatore aereo in questione e' responsabile e che sono stati effettiva- mente realizzati e sono imputabili a una delle attivita' di trasporto aereo che figurano nell'allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell'operatore aereo, compresi quelli che l'operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall'operatore aereo corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l'operatore conserva a fini di sicurezza. |
| Art. 13
Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati gli articoli 3, comma 1, lettera bb), e 24, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. 2. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, le funzioni ad esso attribuite dalla lettera c) del medesimo comma, sono svolte dal Comitato e dalla Segreteria tecnica in carica al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. 3. Il Presidente e il Vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono membri di diritto del Comitato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e svolgono le relative funzioni per ciascuna delle due sezioni di cui il Comitato si compone. 4. I rimanenti membri del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nominati negli otto mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto, sono membri di diritto della Sezione 1 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c). 5. Sono fatti salvi gli effetti delle deliberazioni adottate in attuazione degli adempimenti previsti dalle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, nelle more della piena operativita' degli organismi di cui all'articolo 3 del presente decreto, dal Comitato ETS i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 16 aprile 2024.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020 si veda nelle note all'art. 2. Si specifica che l'art. 3, comma 1, lettera bb) del citato decreto legislativo e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026. - Per i riferimenti all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020 si veda nelle note all'art. 5. Si specifica che l'art. 24, comma 2, lettere b) e c) del citato decreto legislativo e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2026. - Per i riferimenti all'art. 4 del citato decreto legislativo n. 47, del 2020 si veda nelle note all'art. 3. - I riferimenti alla Direttiva (UE) 2023/958, sono riportati nelle note alle premesse. - I riferimenti alla Direttiva (UE) 2023/959, sono riportati nelle note alle premesse. |
| Art. 14
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Palermo, addi' 10 settembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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