Gazzetta n. 241 del 14 ottobre 2024 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 3 ottobre 2024
Adozione del regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998. (Delibera n. 23270).


LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione e successive modificazioni relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissione dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito «regolamento Aste») che ha, tra gli altri, introdotto una disciplina specifica per la partecipazione alle vendite all'asta delle quote di emissione per i soggetti a cui si applica l'esenzione di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2014/65/UE;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2023/2830 della Commissione del 17 ottobre 2023 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, il quale, nell'abrogare il citato regolamento (UE) n. 1031/2010, ha rivisto talune regole sottese allo svolgimento delle vendite all'asta delle quote di emissione;
Visto, in particolare, l'art. 57, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2023/2830, secondo cui «i riferimenti al regolamento (n. 1031/2010) abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV»;
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF»);
Vista la legge 3 maggio 2019, n. 19 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018», che ha introdotto modifiche al TUF al fine di dare attuazione al regolamento Aste;
Visto l'art. 20-ter del TUF che ha conferito alla Consob competenze autorizzatorie e di vigilanza sui soggetti che beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), del TUF e, in particolare, il comma 4 del citato articolo che ha conferito alla Consob il potere di dettare disposizioni di attuazione con riferimento alla procedura di autorizzazione e alle regole di condotta da osservare ai fini della partecipazione alle vendite all'asta delle quote di emissione;
Visto il regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 18388 del 29 novembre 2012 e successive modifiche;
Visto il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera del 5 luglio 2016, n. 19654 e successive modifiche;
Considerate le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sul regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 pubblicato il 22 marzo 2024, come rappresentate nella relazione illustrativa pubblicata sul sito web della Consob;

Delibera:

Art. 1
Approvazione del regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza
dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle
aste delle quote di emissione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1,
del decreto legislativo n. 58/1998

1. E' approvato l'accluso «regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998».
 
Allegato Regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti
legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote
di emissione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto
legislativo n. 58/1998

Art. 1.

Fonti normative

1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 20-ter, commi 1 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente delibera e' pubblicata nel sito internet della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 3 ottobre 2024

Il Presidente: Savona
 

Art. 2.

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) «testo unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) «regolamento (UE) n. 2023/2830»: il regolamento delegato (UE) n. 2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;
c) «soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico»: le persone fisiche o giuridiche stabilite in Italia che beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 2, e 50, del regolamento (UE) n. 2023/2830.
2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2023/2830, nel testo unico e nelle relative disposizioni attuative.
 

Art. 3.

Iscrizione

1. La Consob iscrive in un apposito registro i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico.
 

Art. 4.

Contenuto del registro

1. Nel registro di cui all'art. 3, per ciascun soggetto iscritto, sono indicati:
a) per le persone fisiche:
a.1) cognome e nome;
a.2) luogo e data di nascita;
a.3) indirizzo del domicilio eletto e, se diverso, indirizzo di residenza;
a.4) estremi del provvedimento di autorizzazione e numero d'ordine di iscrizione;
b) per le persone giuridiche:
b.1) denominazione sociale;
b.2) sede legale e, se diversa, sede della direzione generale;
b.3) codice identificativo LEI;
b.4) estremi del provvedimento di autorizzazione e numero d'ordine di iscrizione.
 

Art. 5.

Pubblicita' del registro

1. Il registro e' pubblicato in apposita sezione del sito internet della Consob.
 

Art. 6.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione a presentare offerte nel mercato delle aste di quote di emissione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico e' predisposta in conformita' a quanto indicato nell'allegato 1 ed e' corredata da una relazione, redatta in osservanza a quanto previsto dall'allegato 2, contenente l'illustrazione delle modalita' con cui si intende svolgere l'attivita' oggetto di autorizzazione, ivi incluse le misure procedurali e organizzative adottate dal soggetto istante per l'esercizio della stessa.
2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, verifica la regolarita' e la completezza della domanda e comunica al richiedente la documentazione eventualmente mancante, che e' inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilita'.
3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione, ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.
4. Nel corso dell'istruttoria la Consob puo' chiedere ulteriori elementi informativi:
a) al soggetto richiedente;
b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il soggetto richiedente, se quest'ultimo e' una persona giuridica;
c) a coloro che detengono il controllo del soggetto richiedente, se quest'ultimo e' una persona giuridica;
d) a qualunque soggetto, anche estero.
5. Nei casi di cui al comma 4, il termine di conclusione del procedimento e' sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi da parte della Consob. Il procedimento si estingue ove il soggetto richiedente non trasmetta gli elementi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.
6. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione che intervenga nel corso dell'istruttoria ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'allegato 2 sono portate senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, il soggetto richiedente trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento e' interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.
7. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni lavorativi.
8. L'autorizzazione e' negata quando non ricorrono le condizioni previste dall'art. 50 del regolamento (UE) n. 2023/2830 ovvero il soggetto richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.
 

Art. 7.

Requisiti di onorabilita' e di professionalita'

1. Ai fini dell'art. 50, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 2023/2830, il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al rispetto delle condizioni indicate ai commi 2 e 3.
2. Il soggetto richiedente ovvero, se quest'ultimo e' una persona giuridica, coloro che svolgono presso lo stesso le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dichiarano sotto la propria responsabilita' e con le modalita' indicate nell'allegato 1, di:
a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;
e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilita'.
3. I soggetti indicati al comma 2 sono scelti secondo criteri di professionalita' fra coloro che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:
a) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attivita' professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;
c) attivita' di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purche' le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
 

Art. 8.

Requisiti di onorabilita' dei soggetti che detengono il controllo

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, coloro che detengono il controllo del soggetto richiedente, se quest'ultimo e' una persona giuridica, dichiarano sotto la propria responsabilita' e con le modalita' indicate nell'allegato 1 di essere in possesso dei requisiti di onorabilita' indicati nell'art. 7, comma 2.
2. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale della societa'.
3. Ove il controllo o la partecipazione di cui al comma 2 siano detenuti tramite una o piu' persone giuridiche, i requisiti di onorabilita' indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonche' per le persone fisiche che controllano tali persone giuridiche.
 

Art. 9.

Requisiti patrimoniali

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti richiedenti devono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilita' per i danni derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale ai clienti per conto dei quali presentano offerte al mercato delle aste delle quote di emissione, che assicuri una copertura di almeno 40.000 euro per ciascuna richiesta di indennizzo, e di 2 milioni di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.
2. Il venir meno del requisito di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tale requisito non sia ricostituito entro il termine massimo di due mesi.
3. Durante il periodo previsto al comma 2, i soggetti non presentano nuove offerte al mercato delle aste delle quote di emissione.
 

Art. 10.

Cancellazione dal registro

1. La cancellazione dal registro di cui all'art. 3 e' disposta:
a) su richiesta del soggetto;
b) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione;
d) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata annualmente dalla Consob;
e) a seguito della revoca dell'autorizzazione per effetto della violazione grave e sistematica delle disposizioni che regolano l'attivita' di presentazione delle offerte al mercato delle aste di quote di emissione.
2. I soggetti che intendono rinunciare all'autorizzazione a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione presentano apposita istanza alla Consob. La Consob delibera sulla domanda entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applica l'art. 6, commi 4 e 5.
3. Nei casi previsti dal comma 1, lettere c) e d), i soggetti cancellati dal registro possono esservi nuovamente iscritti a domanda, a condizione che siano rientrati in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto.
 

Art. 11.

Conflitti di interesse

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 50, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 2023/2830, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico evitano che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attivita' incidano negativamente sugli interessi dei clienti per conto dei quali presentano offerte. In particolare, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno o piu' clienti, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico, come misura estrema, comunicano chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L'eccessivo ricorso a tali comunicazioni ai clienti e' da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adottano misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.
 

Art. 12.

Detenzione di somme di denaro a titolo di acconto

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 50, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 2023/2830, richiedono a titolo di acconto somme di denaro di pertinenza dei clienti per conto dei quali presentano offerte al mercato delle aste di quote di emissione, adottano misure adeguate per assicurare la salvaguardia dei diritti dei clienti e per minimizzare il rischio di perdita o di sottrazione di tali somme.
2. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico depositano, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilita' liquide ricevute dai clienti presso un depositario abilitato in conti intestati al soggetto depositante con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; questi conti sono tenuti distinti da quelli dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico.
3. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico istituiscono e conservano apposite evidenze delle somme di denaro di pertinenza dei clienti. Le evidenze sono relative a ciascun cliente e indicano i depositari abilitati presso i quali sono depositate le disponibilita' liquide. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestivita', in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente.
4. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico affidano a un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali l'incarico di provvedere, con cadenza semestrale, alla verifica della riconciliazione tra le disponibilita' liquide ricevute dai clienti e le somme depositate nei conti aperti presso i depositari abilitati. L'attivita' di verifica della riconciliazione di cui alla presente disposizione puo' essere affidata al revisore legale o alla societa' di revisione legale eventualmente gia' incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico.
5. Il revisore legale o la societa' di revisione legale svolgono le attivita' di verifica di cui al comma 4 nell'ambito di procedure e secondo modalita' contrattualmente definite con i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico. I controlli effettuati e i relativi risultati sono oggetto di un'apposita relazione indirizzata al soggetto che ha conferito l'incarico. Copia della relazione e' trasmessa contestualmente alla Consob tramite posta elettronica certificata.
 

Art. 13.

Comunicazioni alla Consob

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico comunicano immediatamente alla Consob le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'attivita'.
2. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico comunicano alla Consob senza indugio e, comunque, non oltre due giorni lavorativi il venir meno della copertura assicurativa prevista ai sensi dell'art. 9, comma 1.
3. Nel caso in cui il soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico sia una persona giuridica, qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione qualificata nella societa' e' portata a conoscenza della Consob entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' di cui agli articoli 7 e 8.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), numero 3, del testo unico, entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del medesimo testo unico trasmettono alla Consob:
a) la relazione sulle attivita' svolte e sulle misure organizzative e procedurali adottate secondo lo schema riportato nell'allegato 2, evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni gia' comunicate. In caso di modifiche rilevanti infrannuali, le stesse sono comunicate alla Consob entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Qualora non siano intervenute variazioni, la relazione puo' non essere inviata, fermo restando che dovra' essere comunicata tale circostanza;
b) i dati sull'operativita' con indicazione delle informazioni relative alle offerte presentate in conto proprio e/o per conto dei clienti nel corso dell'anno precedente e dei relativi esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob;
c) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le attivita' pianificate.
 
Allegato 1
Istruzioni per la presentazione della domanda di autorizzazione a
presentare offerte nel mercato delle quote di emissione ai sensi
dell'art. 20-ter, comma 1, TUF
A) Per le persone fisiche
1. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal richiedente e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, deve indicare:
a) le generalita' complete del soggetto istante, comprensive dell'indirizzo del domicilio eletto in Italia e l'indirizzo di residenza, se diverso dal domicilio, e il codice fiscale o partita IVA, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validita';
b) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata.
2. La domanda di autorizzazione deve contenere la specificazione degli elementi in base ai quali il soggetto istante ritiene che l'attivita' svolta ai sensi dell'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), del TUF sia accessoria a quella principale, anche alla luce di quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE relativi ai criteri per stabilire quando un'attivita' debba essere considerata accessoria all'attivita' principale. Al riguardo, deve essere fornita indicazione dell'eventuale comunicazione effettuata alla Consob ai sensi del citato art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), numero 3), del TUF.
La domanda di autorizzazione deve, altresi', contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, attestante:
a) l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia») e successive modiche;
b) l'assenza di una delle situazioni di cui all'art. 7, comma 2, del regolamento;
c) la sussistenza dei requisiti di professionalita' di cui all'art. 7, comma 3, del regolamento.
3. Alla domanda di autorizzazione e' allegata una relazione sulle modalita' con cui si intende svolgere l'attivita' oggetto di autorizzazione, ivi incluse le misure procedurali e organizzative adottate, redatta secondo lo schema riportato all'allegato 2, nonche' copia del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 1.
B) Per le persone giuridiche
1. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante della societa' e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della societa', il codice identificativo LEI, il nominativo e i recapiti di un referente della societa' e l'elenco dei documenti allegati.
2. La domanda di autorizzazione deve contenere la specificazione degli elementi in base ai quali il soggetto istante ritiene che l'attivita' svolta ai sensi dell'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), del TUF sia accessoria a quella principale, anche alla luce di quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE relativi ai criteri per stabilire quando un'attivita' debba essere considerata accessoria all'attivita' principale. Al riguardo, deve essere fornita indicazione dell'eventuale comunicazione effettuata alla Consob ai sensi dell'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), numero 3) del TUF.
La domanda di autorizzazione e' altresi' corredata dai seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;
b) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
c) verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' di cui all'art. 7 del regolamento per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati;
d) elenco dei soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione, in valore assoluto e in termini percentuali, e del soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione indiretta;
e) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilita' dei soggetti che detengono il controllo della societa':
i) per le persone fisiche:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 8 del regolamento;
ii) per le persone giuridiche:
verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella societa' o ente partecipante;
f) copia del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell'art. 9, comma 1.
3. Alla domanda di autorizzazione e' allegata una relazione sulle modalita' con cui si intende svolgere l'attivita' oggetto di autorizzazione, ivi incluse le misure procedurali e organizzative adottate, redatta secondo lo schema riportato all'allegato 2.
 
Allegato 2

Relazione sull'attivita' e sulle misure
organizzative e procedurali

Il soggetto che richiede l'autorizzazione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del testo unico descrive in maniera dettagliata le attivita' che intende svolgere, specificando, in particolare, se intende presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste di quote di emissione per conto proprio e/o per conto dei clienti della sua attivita' principale. In tale ultimo caso, deve essere fornita un'indicazione della tipologia di clientela per conto della quale verranno presentate offerte, anche per assicurare il rispetto di quanto previsto dall'art. 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2023/2830.
Inoltre, il soggetto istante descrive in maniera puntuale le modalita', anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 50, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 2023/2830.
In particolare, il soggetto istante fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:
1. i sistemi e le procedure per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio delle domande di partecipazione alle aste presentate per conto dei clienti e l'efficiente partecipazione alle aste;
2. una descrizione della politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse;
3. una descrizione dei criteri e delle politiche di remunerazione dell'attivita' svolta a favore dei clienti;
4. il metodo di determinazione delle somme che possono essere detenute a titolo di acconto secondo quanto previsto dall'art. 50, par. 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 2023/2830 e le misure adottate per assicurare la separazione patrimoniale e la salvaguardia dei diritti dei clienti, ivi incluse le informazioni riguardanti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 12, comma 4;
5. i presidi, anche di carattere informatico, adottati per la ricezione dei pagamenti forniti dai clienti e per il trasferimento delle quote ai clienti per conto dei quali operano;
6. il luogo e la modalita' di conservazione della documentazione e delle informazioni ricevute o prodotte nello svolgimento dell'incarico per la gestione di offerte per conto dei clienti;
7. le misure adottate per il trattamento dei reclami presentati dai clienti;
8. i presidi per assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite dai clienti in ragione dell'attivita' svolta;
9. le misure per assicurare il rispetto della normativa relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
10. una descrizione dei piani di continuita' operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane dedicate all'attivita';
11. ogni ulteriore elemento utile ad illustrare le caratteristiche dell'attivita' svolta.