Gazzetta n. 240 del 12 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 1 ottobre 2024
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana nei mesi di ottobre e novembre 2023.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;
Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022 relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Visti, in particolare, l'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472, concernente le «Condizioni per l'esenzione», e l'art. 25 riguardante gli «Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamita' naturali»;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;
Visto, in particolare l'art. 17, concernente l'accesso al Fondo di solidarieta' nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle avversita' atmosferiche di eccezionale intensita' verificatesi nei mesi di ottobre e di novembre 2023 ed il comma 1, ai sensi del quale, in deroga all'art. 5, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attivita' di produzione agricola, ubicate nella Regione Toscana, che hanno subito danni alle produzioni e alle strutture, in conseguenza degli eventi atmosferici di eccezionale intensita', verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi per i suddetti danni;
Esaminata la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, approvata con DGR n. 83 del 6 febbraio 2024, la successiva integrazione, approvata con DGR n. 563 del 13 maggio 2024, e i chiarimenti pervenuti da ultimo con nota 10 settembre 2024, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
piogge alluvionali e venti impetuosi dal 28 ottobre 2023 al 9 novembre 2023 nelle Province di Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato;
Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 102/2004;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalita'
degli eventi atmosferici

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture interaziendali, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con le modalita' previste dal decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11:
Livorno: piogge alluvionali dal 2 novembre 2023 al 3 novembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nel territorio dei Comuni di: Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo;
Lucca: piogge alluvionali dal 2 novembre 2023 al 9 novembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5, commi 3 e 6 nel territorio dei Comuni di: Borgo a Mozzano, Camaiore, Castelnuovo Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Lucca, Massarosa, Minucciano, Montecarlo, Pescaglia, Pieve Fosciana, Villa Collemandina;
Lucca: venti impetuosi dal 28 ottobre 2023 al 9 novembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Camaiore, Capannori, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Porcari, Viareggio;
Massa Carrara: piogge alluvionali del 2 novembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5, commi 3 e 6, nell'intero territorio provinciale;
Pisa: piogge alluvionali dal 2 novembre 2023 al 3 novembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, nel territorio dei Comuni di: Bientina, Calcinaia, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfranco di Sotto, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Montopoli in Val d'Arno, Pisa, Ponsacco, Pontedera, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Vecchiano;
Pistoia: piogge alluvionali del 2 novembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nel territorio dei Comuni di: Agliana, Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese, Uzzano;
Pistoia: venti impetuosi dal 4 novembre 2023 al 30 novembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio dei Comuni di: Buggiano, Pescia, Uzzano;
Prato: piogge alluvionali del 2 novembre 2023;
provvidenze di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nel territorio dei Comuni di: Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° ottobre 2024

Il Ministro: Lollobrigida