Gazzetta n. 239 del 11 ottobre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 146
Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 11, concernente i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e, in particolare, l'articolo 2;
Vista la direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
Vista la direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalita' di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo Allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 24 luglio 2023, recante «Modifica del decreto 9 agosto 2000 ai fini del recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2023;
Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale in data 14 marzo 2024;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2024;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 maggio 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle imprese e del made in Italy;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 21 febbraio 2024, n. 15, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022.
2. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), della legge 21 febbraio 2024, n. 15, reca, altresi', modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie a correggere difetti di coordinamento e refusi riscontrati agli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, 56, comma 5, e 86, comma 7, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione
con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14. - 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono
emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione,
nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013.
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal Codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del Codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani».
- Si riporta l'articolo 11 della legge 21 febbraio
2024, n. 15, recante: «Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2022-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
2024, n. 46.
«Art. 11 (Principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva
93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per
quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da
quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di
moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti). - 1.
Nell'esercizio della delega per il recepimento della
direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione,
del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai
fini del recepimento delle disposizioni contenute nella
direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai
materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle
piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in
particolare funzionali a:
1) prevedere la deroga per i materiali di
pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in
zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da
taluni organismi nocivi;
2) prevedere la deroga per i materiali di base,
qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone
notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni
organismi nocivi;
3) prevedere la deroga per i materiali
certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in
zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da
taluni organismi nocivi;
4) prevedere la deroga per i materiali CAC
(Conformitas Agraria Communitatis), qualora tali materiali
siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o
riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II
al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18,
relativamente all'elenco degli organismi nocivi
regolamentati non da quarantena e alle azioni da
intraprendere contro di essi;
b) adeguare le misure transitorie previste dal
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto
stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da
consentire la commercializzazione di sementi e plantule
prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e
certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1°
gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o
che soddisfano le condizioni per essere qualificati come
materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
c) apportare al testo del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere
il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i
restanti commi dell'articolo 86;
d) apportare al testo del decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere
gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al
fine di garantire una corretta interpretazione e
applicazione delle disposizioni in questione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'amministrazione competente provvede ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
- La direttiva (UE) 2022/2438 della Commissione, del12
dicembre 2022, n. 2438 che modifica la direttiva 93/49/CEE
e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda
gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena
rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione
delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate
alla produzione di frutti, e' pubblicata nella GUUE 13
dicembre 2022, n. 319, serie L.
- La direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23
giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da
rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla
direttiva 91/682/CEE del Consiglio e' pubblicata nella GUUE
del 7 ottobre 1993, n. 250, serie L.
- La direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 29 settembre
2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da
frutto destinate alla produzione di frutti, (Rifusione), e'
pubblicata nella GUUE dell'8 ottobre 2008, n. 267, serie L.
- La direttiva di esecuzione 2014/98/UE della
Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalita' di
esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per
quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la
specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i
requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate
riguardanti le ispezioni ufficiali e' pubblicata nella GUUE
del 16 ottobre 2014, n. 298, serie L.
- Il regolamento 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di
protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che
modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e
(UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e
abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,
98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del
Consiglio, e' pubblicato nella GUUE del 23 novembre 2016,
n. 317, serie L.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017,
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita'
ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della
legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme
sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita'
delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante
modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n.
396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n.
1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031
del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e
2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)
n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e
la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui
controlli ufficiali) (Testo rilevante ai fini del SEE), e'
pubblicato nella GUUE del 7 aprile 2017, n. 95, serie L.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 «Norme
per la produzione e la commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in
attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n.
117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del
regolamento (UE) 2017/625», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47, 25 febbraio 2021, S.O.
- Il decreto ministeriale 24 luglio 2023 «Modifica del
decreto 9 agosto 2000 ai fini del recepimento della
direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione
del 12 dicembre 2022, che modifica la direttiva 93/49/CEE e
la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda
gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena
rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione
delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione
delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate
alla produzione di frutti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 01 settembre 2023.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla Legge 21 febbraio 2024, n. 15
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 18 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 37 del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2021 - S.O. n. 14
- come modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Requisiti fitosanitari per le piante madri
di "Base" e per i materiali di "Base"). - 1. All'atto
dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei
lotti, una pianta madre di "Base" o i materiali di "Base"
risultano esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II,
parti 1 e 2, e in conformita' ai requisiti di cui
all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o
la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata
dal Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio, e se del caso il fornitore, effettua il
campionamento e l'analisi della pianta madre di "Base" o
dei materiali di "Base" per rilevare la presenza degli ORNQ
elencati nell'Allegato II, e in conformita' ai requisiti di
cui al medesimo Allegato, per quanto riguarda il genere o
la specie in questione e la categoria.
3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza
degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio effettua
il campionamento e l'analisi della pianta madre di "Base" o
dei materiali di "Base" in questione.
4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi,
di cui al comma 1, si applicano i protocolli
dell'Organizzazione europea e mediterranea per la
protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli
riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli,
per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio
applica i protocolli validati scientificamente a livello
nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a
disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i
summenzionati protocolli.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni
ai laboratori ufficialmente riconosciuti dal Servizio
fitosanitario nazionale.
6. In caso di risultato positivo a un'analisi per
rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati
nell'Allegato II, parte 1 e 2, per quanto riguarda il
genere o la specie in questione, il fornitore registrato
rimuove la pianta madre di "Base" o i materiali di «Base»
infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante
madri di «Base» e gli altri materiali di «Base»
conformemente all'articolo 36, commi 9 o 10, o adotta
adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.
7. Le misure volte a garantire il rispetto dei
requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II,
parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in
questione e la categoria.
8. Il comma 1 non si applica:
a) alle piante madri di "Base" e ai materiali di
"Base" durante la crioconservazione;
b) ai materiali di "Base", qualora tali materiali
siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o
riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione
conformemente alle pertinenti norme internazionali per le
misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of
pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].
9. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di
controllo di cui al presente articolo sono a carico del
richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.».
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 40 (Requisiti relativi alla moltiplicazione e
alla propagazione delle piante madri di categoria "Base").
- 1. Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di
"Base", coltivate a partire da materiali di "Pre-Base" ai
sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera a), in una serie
di generazioni per ottenere il numero necessario di piante
madri di "Base". Le piante madri di "Base" sono
moltiplicate conformemente all'articolo 32 o sono
moltiplicate mediante micropropagazione conformemente
all'articolo 33. Il numero massimo consentito di
generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e
la durata di vita massima consentita delle piante madri di
"Base" corrispondono a quelli stabiliti nell'Allegato II
per i generi o le specie pertinenti.
2. Laddove siano consentite generazioni multiple di
piante madri di categoria "Base", ciascuna generazione
diversa dalla prima puo' derivare da qualsiasi generazione
precedente.
3. I materiali di moltiplicazione di generazioni
diverse sono tenuti separati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 56 (Condizioni generali per la
commercializzazione). - 1. I materiali per la
moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da
frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono
commercializzati unicamente se la varieta' a cui
appartengono e' iscritta al Registro delle varieta' di cui
all'articolo 6 o equivalente registro di uno Stato membro.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia
fitosanitaria, i materiali di moltiplicazione e le piante
da frutto devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) i materiali di moltiplicazione sono stati
ufficialmente certificati come materiali di categoria
"Pre-Base", "Base" o "Certificato" o rispondono alle
condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come
materiali CAC;
b) le piante da frutto sono state ufficialmente
certificate come materiali di categoria «Certificato» o
rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere
qualificate come materiali CAC.
3. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o
materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere
utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti
nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento
(CE) n. 1829/2003 o in qualita' di mangime o in un mangime
rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15
dello stesso regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di
moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono
commercializzati solo se l'alimento o il mangime derivati
da tale materiale sono stati autorizzati a norma del
suddetto regolamento.
4. In deroga al disposto di cui al comma 1 puo'
essere autorizzato dal Ministero il commercio di
quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e
di piante da frutto destinati a:
a) prove o a scopi scientifici;
b) lavori di selezione;
c) contribuire alla conservazione della diversita'
genetica.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' per l'applicazione
della deroga di cui al comma 4.».
- Si riporta il testo dell'articolo 86 del citato
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 86 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino
all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal
presente decreto, continuano a trovare applicazione le
disposizioni previgenti se non confliggenti con il presente
decreto.
2. E' consentita, fino al 31 dicembre 2029, la
commercializzazione di sementi e plantule prodotti a
partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e
certificate o da materiali CAC esistenti prima del
1°gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o
che soddisfano le condizioni per essere qualificati come
materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Quando
sono commercializzati, tali materiali sono identificati
mediante un riferimento all'art. 32 della direttiva di
esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre
2014, sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o
del fornitore.
3. Il CIVI-Italia mantiene le funzioni di Soggetto
Gestore, attribuite con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, a
condizione che invii al Ministero, entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, conferma del
possesso dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1.
4. Le accessioni di piante madri di «Pre-Base»
riconosciute idonee ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19
marzo 2019 sono riconosciute idonee ai sensi del presente
decreto, a condizione che rispettino le norme tecniche
prescritte dalla normativa vigente.
5. Le strutture gia' riconosciute idonee come CCP, CP
e CM, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, mantengono
il riconoscimento di idoneita'.
6. Le strutture gia' riconosciute idonee come CCP, CP
e CM, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019,
mantengono il riconoscimento di idoneita'.
7. Le strutture gia' individuate per le prove di
coltivazione delle varieta' di piante da frutto ai fini
dell'iscrizione nel Registro nazionale e al rilascio di
titoli di protezione per nuove varieta', ai sensi del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo 23 maggio 2019, mantengono il
riconoscimento di idoneita'.».
 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, ai fini del
recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della
direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il comma 1 non si applica:
a) alle piante madri di «Pre-Base» e ai materiali di «Pre-Base» durante la crioconservazione;
b) ai materiali di «Pre-Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;
b) all'articolo 37, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il comma 1 non si applica:
a) alle piante madri di «Base» e ai materiali di «Base» durante la crioconservazione;
b) ai materiali di «Base», qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;
c) all'articolo 43, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il comma 1 non si applica:
a) alle piante madri certificate e ai materiali certificati durante la crioconservazione;
b) ai materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;
d) all'articolo 50, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il comma 1 non si applica:
a) ai materiali CAC durante la crioconservazione;
b) ai materiali CAC, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»;
e) all'articolo 86, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' consentita fino al 31 dicembre 2029 la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Quando sono commercializzati, tali materiali sono identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.».
2. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, all'allegato II, alla tabella di cui alla parte 1, in relazione al genere: «Fragaria L.», il riferimento all'ORNQ: «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]» e' soppresso.
3. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, all'allegato II, alla tabella di cui alla parte 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla riga relativa al genere: «Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf.» e' anteposta la seguente:

+-------------------+-------------------------------------------+
| |Funghi e oomiceti Phytophthora ramorum |
|«Castanea sativa |(isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't |
|Mill. |Veld [PHYTRA]» |
+-------------------+-------------------------------------------+

b) alla riga relativa al genere: «Vaccinium L.», nella colonna relativa all'ORNQ alle parole: «Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi» sono anteposte le seguenti:
«Funghi e oomiceti
Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]».
4. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, all'allegato II, parte 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla sezione 1 «Castanea sativa Mill.»:
1) alla lettera b), al paragrafo «Durata delle piante madri» e' anteposto il seguente:
«Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona
Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (*), si applicano i seguenti requisiti:
i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
ii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld».
2) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) Categoria di base
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in strutture a prova d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4, si applicano i seguenti requisiti:
i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.
ii. Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.
d) Categoria certificata e categoria CAC
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona
i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr sono estirpati, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto rimanenti sono sottoposti a ispezione a intervalli settimanali e nel sito di produzione non sono osservati sintomi per almeno tre settimane prima della spedizione.
ii. Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,
oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata e della categoria CAC che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente,
e
per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:
- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in' t Veld, e
- in seguito a tale periodo di tre mesi:
- nel sito di produzione non sono osservati su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento e' sottoposto a prove e risulta esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,
e
- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:
- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.»;
b) alla sezione 6 «Fragaria L.», lettera d), paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», al punto iii, trattino «1 % nel caso di», la voce: «Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al.» e' soppressa;
c) alla sezione 8 «Malus Mill.»:
1) alla lettera c) «Categoria di base», e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:
«Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione
Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo 34, comma 4:
i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte;
ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., oppure
- nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti. Il Servizio fitosanitario regionale (SFR) competente per territorio puo' disporre il divieto di prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.»;
2) alla lettera d) «Categoria certificata», e' aggiunto, in fine, il seguente paragrafo:
«Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di produzione
i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo sono osservati sintomi di Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider su non piu' del 2 per cento dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria certificata; tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, sono estirpati e immediatamente distrutti e un campione rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici e' stato sottoposto a prove ed e' risultato esente da Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider;
ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., oppure
- nel sito di produzione i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che presentano sintomi di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e distrutti.»;
3) la lettera e) e' soppressa;
d) alla sezione 12 «Pyrus L.»:
1) alla lettera b) «Categoria di pre-base», dopo il paragrafo «Campionamento e analisi» e' inserito il seguente:
«Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona
Nel caso in cui sia concessa una deroga per la coltivazione in campo di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, si applicano i seguenti requisiti per quanto concerne Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso degli ultimi tre periodi vegetativi non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di pre-base, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte.»;
2) alla lettera e) «Categoria di base in deroga all'articolo 34, comma 4, e categoria certificata», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider» e' sostituito dal seguente:
«i) 'Candidatus Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base e della categoria certificata nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;»;
3) alla lettera f) «Categoria CAC», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», il punto i) «Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider» e' sostituito dal seguente:
«i) 'Candidatus Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC nel sito di produzione e le eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti;»;
e) alla sezione 15 «Vaccinium L.»:
1) alla lettera b) «Categoria di base», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», e' aggiunto, in fine, il punto seguente:
«iv) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di base sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.»;
2) alla lettera d) «Categoria certificata», paragrafo «Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona», e' aggiunto, in fine, il punto seguente:
«iii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria certificata, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria certificata che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente, e per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:
- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in' t Veld, e
- in seguito a tale periodo di tre mesi:
- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,
e
- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:
- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.»;
3) e' aggiunta, in fine, la lettera seguente:
«e) Categoria CAC
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona
- Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria CAC, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,
oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della categoria CAC che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi aderente. e
- per tutte le piante situate in un raggio di 10 m dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto contaminato:
- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in' t Veld, e in seguito a tale periodo di tre mesi:
- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld,
e
- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione e piante da frutto nel sito di produzione:
- nel sito di produzione non sono osservati, su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 30 (Requisiti fitosanitari per le piante madri
di "Pre-Base" e per i materiali di "Pre-Base"). - 1.
All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, una pianta
madre di "Pre-Base" o i materiali di "Pre-Base" devono
risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non
da quarantena (ORNQ), elencati nell'Allegato II, parti 1 e
2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4,
per quanto riguarda il genere o la specie in questione.
Tale ispezione visiva e' effettuata dal Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio, e se del caso il fornitore, effettua il
campionamento e l'analisi della pianta madre di "Pre-Base"
o dei materiali di "Pre-Base" per rilevare la presenza
degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e conformi
ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto
riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza
degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio effettua
il campionamento e l'analisi della pianta madre di
"Pre-Base" o dei materiali di "Pre-Base" in questione.
4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi,
di cui al comma 1, si applicano i protocolli
dell'Organizzazione europea e mediterranea per la
protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli
riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli,
per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio
applica i protocolli validati scientificamente a livello
nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a
disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i
summenzionati protocolli.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni
ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio
fitosanitario nazionale.
6. In caso di risultato positivo a un'analisi per
rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati
nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il
genere o la specie in questione, il fornitore registrato
rimuove la pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di
«Pre-Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre
piante madri di «Pre-Base» e gli altri materiali di
«Pre-Base» conformemente all'articolo 25, comma 5, o
all'articolo 26, comma 2, o adotta adeguate misure
conformemente all'Allegato II, parte 4.
7. Le misure volte a garantire il rispetto dei
requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II,
parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in
questione e la categoria.
8. Il comma 1 non si applica:
a) alle piante madri di "Pre-Base" e ai materiali
di "Pre-Base" durante la crioconservazione;
b) ai materiali di "Pre-Base", qualora tali
materiali siano stati prodotti in zone notoriamente
indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in
questione conformemente alle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements
for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995),
Roma, IPPC, FAO 2017].».
- Per i riferimenti all'art. 37 del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 43 (Requisiti fitosanitari per le piante madri
certificate per i materiali certificati). - 1. All'atto
dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei
lotti, una pianta madre certificata o i materiali
certificati devono risultare esenti dagli ORNQ, elencati
nell'Allegato II, parte 1 e 2, e in conformita' ai
requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto
riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione
visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio e, se del caso, dal fornitore
registrato.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio e, se del caso, il fornitore registrato
effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre
certificata o dei materiali certificati per rilevare la
presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e
in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte
4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e
la categoria.
3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza
degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio e, se del
caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e
l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali
certificati in questione.
4. Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi,
di cui al comma 3, si applicano i protocolli
dell'Organizzazione europea e mediterranea per la
protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli
riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli,
per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio
applica i protocolli validati scientificamente a livello
nazionale.
5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio e, se del caso, il fornitore registrato
presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati
dal Servizio fitosanitario nazionale.
6. In caso di risultato positivo a un'analisi per uno
qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per
quanto riguarda il genere o la specie in questione, il
fornitore registrato rimuove la pianta madre certificata o
i materiali certificati infestati dal sito che ospita le
altre piante madri certificate e gli altri materiali
certificati conformemente all'articolo 42, commi 10 o 11, o
adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte
4.
7. Le misure volte a garantire il rispetto dei
requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II,
parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in
questione e la categoria.
8. Il comma 1 non si applica:
a) alle piante madri certificate e ai materiali
certificati durante la crioconservazione;
b) ai materiali certificati, qualora tali materiali
siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o
riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione
conformemente alle pertinenti norme internazionali per le
misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of
pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].
9. Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di
controllo di cui al presente articolo sono a carico del
richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.».
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 50 (Requisiti fitosanitari per i materiali
CAC). - 1. All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal
fornitore registrato nelle strutture, nei campi e nei lotti
nella fase di produzione, i materiali CAC devono risultare
esenti dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II,
parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in
questione, se non diversamente indicato nell'Allegato II,
parte 4.
2. Il fornitore registrato effettua il campionamento
e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei
materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati
nell'Allegato II, parte 2, e in conformita' ai requisiti di
cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere
o la specie in questione e la categoria.
3. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza
degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il fornitore
registrato effettua il campionamento e l'analisi della
fonte identificata del materiale o dei materiali CAC in
questione.
4. I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da
frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono
commercializzati solo se all'atto dell'ispezione visiva
effettuata dal fornitore registrato risultano esenti da
indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati
nell'Allegato II, parti 1 e 2.
5. Il fornitore registrato adotta le misure volte a
garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1
conformemente all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda
il genere o la specie in questione e la categoria.
6. Il comma 1 non si applica:
a) ai materiali CAC durante la crioconservazione;
b) ai materiali CAC, qualora tali materiali siano
stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute
indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente
alle pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest
free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].»
- Per i riferimenti all'art.86 del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si veda nelle note
all'art. 1.
- Per i riferimenti alla direttiva di esecuzione
2014/98/UE si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo relativo alla tabella di cui alla
parte 1 dell'allegato II del citato decreto legislativo 2
febbraio 2021, n. 18, come modificato dal presente decreto:

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo relativo alla parte 2 allegato II
del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come
modificato dal presente decreto:

Parte di provvedimento in formato grafico

omissis

Parte di provvedimento in formato grafico

omissis
- Si riporta il testo relativo alla parte 4
dell'allegato II del decreto legislativo 2 febbraio 2021,
n. 18, come modificato dal presente decreto:
«I materiali di moltiplicazione soddisfano i
requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena
rilevanti per l'Unione e agli organismi nocivi da
quarantena rilevanti per le zone protette previsti negli
atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE)
2016/2031, nonche' le misure adottate a norma dell'articolo
30, paragrafo 1, di tale regolamento.
Essi soddisfano inoltre i seguenti requisiti per
generi o specie e categoria interessati.
1. Castanea sativa Mill.
a) Tutte le categorie
Ispezione visiva
Le ispezioni visive sono effettuate una volta
l'anno.
Campionamento e analisi
Il campionamento e l'analisi sono effettuati in
caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ
elencati nell'allegato I.
b) Categoria di pre-base
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona
Nel caso in cui sia concessa una deroga per la
coltivazione in campo di materiali di pre-base in
condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione
di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione (*), si
applicano i seguenti requisiti:
i) Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone
che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle
pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali
di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria
di pre-base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr.
ii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De
Cock & Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone
che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da
Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in
't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali
per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali
di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria
di pre-base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE)
Werres, De Cock &Man in 't Veld.
Durata delle piante madri
30 anni.
c) Categoria di base
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto
della categoria di base sono prodotti in strutture a prova
d'insetto. Qualora sia concessa la deroga di cui
all'articolo 34, comma 4, si applicano i seguenti
requisiti:
i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria di base sono prodotti in zone che
l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da
Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr conformemente alle
pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali
di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria
di base, sintomi di Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr.
ii. Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De
Cock & Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria di base sono prodotti in zone che
l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da
Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in
't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali
per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali
di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria
di base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE)
Werres, De Cock &Man in 't Veld.
d) Categoria certificata e categoria CAC
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona
i. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria certificata e della categoria CAC
sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha
riconosciuto indenni da Cryphonectria parasitica (Murrill)
Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per
le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali
di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria
certificata e della categoria CAC, sintomi di Cryphonectria
parasitica (Murrill) Barr, oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria certificata e della categoria CAC
che presentano sintomi di Cryphonectria parasitica
(Murrill) Barr sono estirpati, i materiali di
moltiplicazione e le piante da frutto rimanenti sono
sottoposti a ispezione a intervalli settimanali e nel sito
di produzione non sono osservati sintomi per almeno tre
settimane prima della spedizione.
ii. Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock
& Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria certificata e della categoria CAC
sono prodotti in zone che l'autorita' competente ha
riconosciuto indenni da Phytophthora ramorum (isolati UE)
Werres, De Cock & Man in 't Veld conformemente alle
pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali
di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria
certificata e della categoria CAC, sintomi di Phytophthora
ramorum (isolati UE) Werres, De Cock &Man in 't Veld,
oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria certificata e della categoria CAC
che presentano sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE)
Werres, De Cock & Man in 't Veld nel sito di produzione e
tutte le piante in un raggio di 2 m dai materiali di
moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici sono
estirpati e distrutti, compreso il terreno ad essi
aderente,
e
per tutte le piante situate in un raggio di 10 m
dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto
sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le
piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto
contaminato:
- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali
di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non
sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE)
Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di
moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni
effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza
dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre
mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i
sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De
Cock & Man in' t Veld, e
- in seguito a tale periodo di tre mesi:
- nel sito di produzione non sono osservati su tali
materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomi di
Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in
't Veld, oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali di
moltiplicazione e piante da frutto destinati allo
spostamento e' sottoposto a prove e risulta esente da
Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in
't Veld,
e
- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione
e piante da frutto nel sito di produzione:
- nel sito di produzione non sono osservati, su
tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto,
sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De
Cock & Man in 't Veld, oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali
di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo
spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato
esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock
& Man in 't Veld.;
omissis
6. Fragaria L.
Omissis
d) Categoria certificata
omissis
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona
Omissis
iii. requisiti per gli ORNQ diversi da Xanthomonas
fragariae Kennedy & King e Phytophthora fragariae C.J.
Hickman e diversi da virus:
nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
periodo vegetativo completo la percentuale dei materiali di
moltiplicazione e delle piante da frutto della categoria
certificata che presentano sintomi di ciascuno dei seguenti
ORNQ non supera:
- 0,1% nel caso di Phytonemus pallidus Banks,
- 0,5% nel caso di:
- Aphelenchoides besseyi Christie,
- Strawberry multiplier disease phytoplasma,
- 1% nel caso di:
- Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos)
Christie,
- Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bove'
& Garnier,
- 'Candidatus Phytoplasma asteris' Lee et al.,
- 'Candidatus Phytoplasma fragariae' Valiunas,
Staniulis & Davis,
- 'Candidatus Phytoplasma pruni',
- 'Candidatus Phytoplasma solani' Quaglino et
al.,
- Chaetosiphon fragaefolii Cockerell,
- Clover phyllody phytoplasma,
- Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev,
- Meloidogyne hapla Chitwood Chitwood,
- Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun &
Takamatsu,
- Pratylenchus vulnus Allen & Jensen,
- Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen,
- 2% nel caso di:
- Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold,
- Verticillium dahliae Kleb, e tali materiali di
moltiplicazione e piante da frutto, come pure le eventuali
piante ospiti circostanti, sono stati estirpati e
distrutti, e
- in caso di risultato positivo all'analisi per i
materiali di moltiplicazione e le piante da frutto della
categoria certificata che presentano sintomi di Arabis
mosaic virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry crinkle
virus, Strawberry latent ringspot virus, Strawberry mild
yellow edge virus, Strawberry vein banding virus e Tomato
black ring virus, i materiali di moltiplicazione e le
piante da frutto in questione sono estirpati e
immediatamente distrutti;
omissis
8. Malus Mill.
Omissis
c) Categoria di base
Campionamento e analisi
Per le piante madri di base che sono state tenute in
strutture a prova di insetto, una parte rappresentativa di
piante madri di base e' sottoposta a campionamento e
analisi ogni quindici anni per quanto riguarda la presenza
di 'Candidatus Phytoplasma mali' Seemüller & Schneider.
Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo
34, comma 4, e le piante madri di base non sono state
tenute in strutture a prova di insetto, una parte
rappresentativa di piante madri di base e' sottoposta a
campionamento e analisi ogni tre anni per quanto riguarda
la presenza di 'Candidatus Phytoplasma mali' Seemüller &
Schneider; una parte rappresentativa di piante madri di
base e' sottoposta a campionamento e analisi ogni quindici
anni in base a una valutazione del rischio di infezione di
tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ,
diversi da 'Candidatus Phytoplasma mali' Seemüller &
Schneider e diversi dalle malattie da agenti virus-simili e
dai viroidi, elencati nella Parte 2 e qualora sussistano
dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati
nella Parte 1.
Durata delle piante madri
Massimo 20 anni.
Una pianta madre di base puo' essere moltiplicata al
massimo per una generazione; se si tratta di portainnesto
puo' essere moltiplicata al massimo per tre generazioni.
Se i portainnesti sono parte delle piante madri di
base, tali portainnesti costituiscono i materiali di base
della prima generazione.
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona di produzione.
Qualora sia concessa la deroga di cui all'articolo
34, comma 4:
i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller &
Schneider
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria di base sono prodotti in zone
notoriamente indenni da CandidatusPhytoplasma maliSeemüller
& Schneider, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
periodo vegetativo completo non sono osservati, sui
materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della
categoria di base, sintomi di CandidatusPhytoplasma mali
Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle
immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente
distrutte;
ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria di base sono prodotti in zone
notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow
et al., oppure
- nel sito di produzione i materiali di
moltiplicazione e le piante da frutto della categoria di
base sono sottoposti a ispezione nel corso dell'ultimo
periodo vegetativo completo; i materiali di moltiplicazione
e le piante da frutto che presentano sintomi di Erwinia
amylovora (Burrill) Winslow et al., come pure le eventuali
piante ospiti circostanti, sono immediatamente estirpati e
distrutti. Il Servizio fitosanitario regionale (SFR)
competente per territorio puo' disporre il divieto di
prelievo di materiali di moltiplicazione, dal sito o parte
dello stesso, nella stagione vegetativa di ritrovamento.»;
d) Categoria certificata
omissis
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona di produzione
i) Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria certificata sono prodotti in zone
notoriamente indenni da Candidatus Phytoplasma mali
Seemüller & Schneider, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
periodo vegetativo completo non sono osservati, sui
materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della
categoria certificata, sintomi di Candidatus Phytoplasma
mali Seemüller & Schneider e le piante sintomatiche nelle
immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente
distrutte, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
periodo vegetativo completo sono osservati sintomi di
Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider su non
piu' del 2 per cento dei materiali di moltiplicazione e
delle piante da frutto della categoria certificata; tali
materiali di moltiplicazione e piante da frutto, come pure
le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze,
sono estirpati e immediatamente distrutti e un campione
rappresentativo dei materiali di moltiplicazione e delle
piante da frutto asintomatici rimanenti nei lotti in cui
sono stati riscontrati materiali di moltiplicazione e
piante da frutto sintomatici e' stato sottoposto a prove ed
e' risultato esente da Candidatus Phytoplasma mali
Seemüller & Schneider;
ii) Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria certificata sono prodotti in zone
notoriamente indenni da Erwinia amylovora (Burrill) Winslow
et al., oppure
- nel sito di produzione i materiali di
moltiplicazione e le piante da frutto della categoria
certificata sono sottoposti a ispezione nel corso
dell'ultimo periodo vegetativo completo; i materiali di
moltiplicazione e le piante da frutto che presentano
sintomi di Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al., come
pure le eventuali piante ospiti circostanti, sono
immediatamente estirpati e distrutti.»;
e) (soppressa)
omissis
12. Pyrus L.
Omissis
b) Categoria di pre-base
Campionamento e analisi
Omissis
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona
Nel caso in cui sia concessa una deroga per la
coltivazione in campo di materiali di pre-base in
condizioni non a prova di insetto, a norma della decisione
di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, si applicano
i seguenti requisiti per quanto concerne Candidatus
Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria di pre-base sono prodotti in zone
che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider
conformemente alle pertinenti norme internazionali per le
misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso degli ultimi tre
periodi vegetativi non sono osservati, sui materiali di
moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di
pre-base, sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller
& Schneider e le eventuali piante sintomatiche nelle
immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente
distrutte
omissis
e) Categoria di base in deroga all'articolo 34, comma
4, e categoria certificata
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona
i) 'Candidatus Phytoplasma pyri' Seemüller &
Schneider:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria di base e della categoria
certificata sono prodotti in zone che l'autorita'
competente ha riconosciuto indenni da Candidatus
Phytoplasma pyri' Seemüller & Schneider conformemente alle
pertinenti norme internazionali per le misure
fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
periodo vegetativo completo non sono osservati, sui
materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della
categoria di base e della categoria certificata, sintomi di
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider e le
eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze
sono estirpate e immediatamente distrutte, oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria di base e della categoria
certificata nel sito di produzione e le eventuali piante
nelle immediate vicinanze che abbiano presentato sintomi di
Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider durante
le ispezioni visive condotte negli ultimi tre periodi
vegetativi sono immediatamente estirpati e distrutti
omissis
f) Categoria CAC
omissis
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona
i) 'Candidatus Phytoplasma pyri' Seemüller &
Schneider:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria CAC sono prodotti in zone
notoriamente indenni da 'Candidatus Phytoplasma pyri'
Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme
internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
periodo vegetativo completo non sono stati osservati, sui
materiali di moltiplicazione e sulle piante da frutto della
categoria CAC, sintomi di 'Candidatus Phytoplasma pyri'
Seemüller & Schneider e le eventuali piante sintomatiche
nelle immediate vicinanze sono estirpate e immediatamente
distrutte, oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria CAC nel sito di produzione e le
eventuali piante nelle immediate vicinanze che abbiano
presentato sintomi di Candidatus Phytoplasma pyri'
Seemüller & Schneider durante le ispezioni visive condotte
negli ultimi tre periodi vegetativi sono immediatamente
estirpati e distrutti;
omissis
15. Vaccinium L.
Omissis
b) Categoria di base
Omissis
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona
Omissis
iv) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock
& Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria di base sono prodotti in zone che
l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da
Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in
't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali
per le misure fitosanitarie, oppure
nel sito di produzione nel corso dell'ultimo ciclo
vegetativo completo non sono osservati, sui materiali di
moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria di
base, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres,
De Cock & Man in 't Veld.
Omissis
d) Categoria certificata
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona
Omissis
iii) Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De
Cock & Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria certificata sono prodotti in zone
che l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da
Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in
't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali
per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali
di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria
certificata, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE)
Werres, De Cock & Man in 't Veld, oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria certificata che presentano sintomi
di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man
in 't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un
raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle
piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti,
compreso il terreno ad essi aderente, e per tutte le piante
situate in un raggio di 10 m dai materiali di
moltiplicazione e dalle piante da frutto sintomatici e per
i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto
eventualmente rimanenti del lotto contaminato:
- entro tre mesi dall'individuazione dei materiali
di moltiplicazione e delle piante da frutto sintomatici non
sono osservati sintomi di Phytophthora ramorum(isolati UE)
Werres, De Cock & Man in 't Veld su tali materiali di
moltiplicazione e piante da frutto in almeno due ispezioni
effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza
dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre
mesi non sono applicati trattamenti volti a eliminare i
sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De
Cock & Man in' t Veld, e
- in seguito a tale periodo di tre mesi:
- nel sito di produzione non sono osservati, su
tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto,
sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De
Cock & Man in 't Veld, oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali di
moltiplicazione e piante da frutto destinati allo
spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato
esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock
& Man in 't Veld,
e
- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione
e piante da frutto nel sito di produzione:
- nel sito di produzione non sono osservati, su
tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto,
sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De
Cock & Man in 't Veld, oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali
di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo
spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato
esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock
& Man in 't Veld.
Omissis
e) Categoria CAC
Requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di
produzione o alla zona
- Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock &
Man in 't Veld:
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria CAC sono prodotti in zone che
l'autorita' competente ha riconosciuto indenni da
Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in
't Veld conformemente alle pertinenti norme internazionali
per le misure fitosanitarie, oppure
- nel sito di produzione nel corso dell'ultimo
ciclo vegetativo completo non sono osservati, sui materiali
di moltiplicazione e sulle piante da frutto della categoria
CAC, sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres,
De Cock & Man in 't Veld,
oppure
- i materiali di moltiplicazione e le piante da
frutto della categoria CAC che presentano sintomi di
Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock & Man in
't Veld nel sito di produzione e tutte le piante in un
raggio di 2 m dai materiali di moltiplicazione e dalle
piante da frutto sintomatici sono estirpati e distrutti,
compreso il terreno ad essi aderente. e
- per tutte le piante situate in un raggio di 10 m
dai materiali di moltiplicazione e dalle piante da frutto
sintomatici e per i materiali di moltiplicazione e le
piante da frutto eventualmente rimanenti del lotto
contaminato:
- entro tre mesi dall'individuazione dei
materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto
sintomatici non sono osservati sintomi di Phytophthora
ramorum(isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su
tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto in
almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per
rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di
tale periodo di tre mesi non sono applicati trattamenti
volti a eliminare i sintomi di Phytophthora ramorum
(isolati UE) Werres, De Cock & Man in' t Veld, e in seguito
a tale periodo di tre mesi:
- nel sito di produzione non sono osservati, su
tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto,
sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De
Cock & Man in 't Veld, oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali
di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo
spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato
esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock
& Man in 't Veld,
e
- per tutti gli altri materiali di moltiplicazione
e piante da frutto nel sito di produzione:
- nel sito di produzione non sono osservati, su
tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto,
sintomi di Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De
Cock & Man in 't Veld, oppure
- un campione rappresentativo di tali materiali
di moltiplicazione e piante da frutto destinati allo
spostamento e' stato sottoposto a prove ed e' risultato
esente da Phytophthora ramorum (isolati UE) Werres, De Cock
& Man in 't Veld.
 
Art. 3

Ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo
2 febbraio 2021, n. 18

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 2, le parole: «in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato III» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' ai requisiti di cui al medesimo Allegato»;
b) all'articolo 40, comma 1, le parole: «Allegato III» sono sostituite dalle seguenti: «Allegato II»;
c) all'articolo 56, comma 5, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4»;
d) all'articolo 86, comma 7, le parole: «idonee come CCP e CP» sono soppresse;
e) all'articolo 36, comma 7, le parole: «ai commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 6».

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti all'art. 37 del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si veda nelle note
all'art. 1.
- Per i riferimenti all'art. 40 del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si veda nelle note
all'art. 2.
- Per i riferimenti all'art. 56 del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si veda nelle note
all'art. 1.
- Per i riferimenti all'art. 86 del citato decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del citato
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, come modificato
dal presente decreto legislativo:
«Art. 36 (Requisiti per la certificazione dei
materiali di categoria "Base"). - 1. I materiali di
moltiplicazione di categoria «Base» e i portinnesti non
appartenenti a una varieta' sono certificati ufficialmente
come materiali di categoria "Base", presentando specifica
richiesta al Servizio fitosanitario regionale secondo le
modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21,
comma 4.
2. La domanda deve contenere le seguenti
informazioni:
a) nome e cognome o ragione sociale del
richiedente;
b) indirizzo della sede legale del richiedente;
c) recapito di posta elettronica certificata e
telefonico del richiedente;
d) riferimento della varieta';
e) indicazione del centro di premoltiplicazione
(CP), riconosciuto dal Ministero, in cui e' conservata la
pianta madre di categoria "Base";
f) tipologia e quantita' dei materiali da
certificare.
3. I materiali di moltiplicazione sono ottenuti a
partire da una pianta madre di categoria "Base" o
"Pre-Base". Una pianta madre di categoria "Base" soddisfa
uno dei seguenti requisiti:
a) essere ottenuta a partire da materiali di
categoria "Pre-Base";
b) essere prodotta mediante moltiplicazione a
partire da una pianta madre di categoria "Base"
conformemente all'articolo 40.
4. I materiali di moltiplicazione soddisfano i
requisiti di cui agli articoli 27, 28 e 31.
5. I materiali di moltiplicazione soddisfano i
seguenti requisiti supplementari:
a) requisiti fitosanitari, come disposto
dall'articolo 37;
b) requisiti relativi al terreno, come disposto
dall'articolo 38;
c) requisiti relativi alla conservazione delle
piante madri di categoria "Base" e dei materiali di
categoria «Base», come disposto dall'articolo 39;
d) requisiti relativi alle condizioni specifiche
per la moltiplicazione, come disposto dall'articolo 40.
6. Un portinnesto non appartenente a una varieta' e'
certificato ufficialmente come materiale di categoria
"Base", presentando specifica richiesta, come disposto ai
commi 1 e 2, se e' corrispondente alla descrizione della
sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo
28, commi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli
articoli 31, 37, 38, 39 e 40.
7. Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle
piante madri di categoria "Pre-Base" nelle disposizioni di
cui ai commi 4 e 6 va inteso come riferimento alle piante
madri di categoria «Base» e ogni riferimento ai materiali
di categoria "Pre-Base" va inteso come riferimento ai
materiali di categoria "Base".
8. Qualora una pianta madre di categoria «Base» o i
materiali di categoria "Base" non soddisfino piu' i
requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37
e 38, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, il
fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante
madri di categoria "Base" e gli altri materiali di
categoria "Base". La pianta madre o i materiali cosi'
rimossi possono essere utilizzati come materiali di
categoria "Certificato" o materiali CAC, purche' soddisfino
i requisiti stabiliti dal presente decreto per le
rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale pianta
madre o tali materiali se adotta misure adeguate a
garantire che tale pianta madre o tali materiali siano
nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27,
28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.
9. Qualora un portinnesto non appartenente a una
varieta' sia una pianta madre di categoria "Base" o un
materiale di categoria "Base" che non soddisfa piu' i
requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e agli
articoli 31, 37 e 38, il fornitore lo rimuove dal sito che
ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli
altri materiali di categoria "Base". Il portinnesto cosi'
rimosso puo' essere utilizzato come materiale di categoria
"Certificato" o materiale CAC, purche' soddisfi i requisiti
stabiliti dal presente decreto per quanto riguarda le
rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale
portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso
sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli articoli
28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.».
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Schillaci, Ministro della salute

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy
Visto, il Guardasigilli: Nordio