Gazzetta n. 238 del 10 ottobre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 7 agosto 2024 |
Costo standard per studente in corso 2024-2026. (Decreto n. 1166). |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini e' nominata Ministro dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, concernente la programmazione triennale e la valutazione delle Universita'; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 5: A. comma 1, lett. a) e comma 3, lett a), il quale prevede la «introduzione di un sistema di accreditamento ... dei corsi di studio universitari»; B. comma 1, lett. b), e comma 4, lett. f), il quale prevede la «introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso»; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione di quanto indicato al predetto punto A); Visto l'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha disciplinato da ultimo il costo standard per studente di cui dall'art. 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che: (comma 1) «per costo standard per studente delle universita' statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo»; (comma 2) «la determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di Ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo: a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di Ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento; b) criterio del costo della docenza a contratto: e' riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120 ore per i professori e sessanta ore per i ricercatori; c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unita' di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'ateneo; d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo e' stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi' conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita' degli iscritti»; (comma 2-bis) «a decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard di docenza di cui al comma 2, lettera a), e' determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti e' compreso tra le numerosita' minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6»; (comma 3) «al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni universita' si trova ad operare, al costo standard di Ateneo di cui al comma 2 e' aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacita' contributiva degli studenti iscritti all'universita', determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'ateneo»; (comma 5) «Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente e' fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca relativo ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione...»; (comma 6) «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilita' di ogni universita' in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo e' parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento»; (comma 7) «il decreto di cui al comma 6 ha validita' triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento»; (comma 8) «ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di Ateneo e' moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso»; Visto il decreto ministeriale n. 585 del 8 agosto 2018 con il quale e' stato definito il modello del costo standard per il triennio 2018-2020; Visto il decreto ministeriale n. 1015 del 4 agosto 2024 con il quale e' stato confermato per il triennio 2021- 2023 il modello del costo standard per il triennio 2018-2020; Visto il decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021, come modificato con il decreto ministeriale n. 802 del 28 giugno 2023 con il quale sono stati definiti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari e in particolare dei corsi di laurea e di laurea magistrale; Visto il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, n. 226 (regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato); Visto il decreto interministeriale MIUR-MEF 21 luglio 2011, n. 313 - Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attivita' di insegnamento in cui si prevede che per ogni ora di insegnamento l'importo massimo attribuibile sia pari a euro 100, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione; Vista la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore; Visto il decreto ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Universita' 2024-2026 e, in particolare: l'art. 2, comma 2, il quale prevede che «Con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede all'adozione del modello del costo standard per il triennio 2024- 2026, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 12 del 2017, nel rispetto degli standard minimi di docenza previsti ai fini dell'accreditamento e tenuto conto della possibilita' di doppia iscrizione ai corsi di studio universitari ai sensi della legge. Il costo standard potra', altresi', tenere conto, per tutte le Istituzioni universitarie, della formazione dottorale e di quella integrativa offerta dalle Istituzioni a Ordinamento Speciale, previa definizione degli appositi indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico di cui all'art. 8, comma 5, lett. a). l'allegato 1, primo capoverso, il quale prevede che «in attuazione di quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le percentuali relative alla quota non vincolata nella destinazione del fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' statali da ripartire secondo il modello del costo standard e in sostituzione del trasferimento storico sono stabilite per il triennio 2024-2026 come segue:
=============================== |anno 2024|anno 2025|anno 2026| +=========+=========+=========+ | 34% | 36% | 38% | +---------+---------+---------+
Vista la comunicazione dell'ISTAT n. 1901988 del 8 luglio 2024, con la quale sono stati forniti i dati aggiornati da utilizzare per il calcolo degli importi di natura perequativa con riferimento alla capacita' contributiva degli studenti e all'accessibilita' delle sedi universitarie; Visto il parere dell'ANVUR del 30 luglio 2024; Visto il parere della CRUI del 5 agosto 2024; Ritenuto di dovere adottare il modello del costo standard per il triennio 2024-2026 con riferimento alle Universita', facendo riserva di un successivo decreto con riferimento al costo standard delle Istituzioni ad ordinamento speciale a seguito della definizione di appositi indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico anche dei corsi di tali Istituzioni;
Decreta:
Art. 1 Modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso
1. Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito decreto-legge), il presente decreto, ivi compresi i relativi allegati che ne sono parte integrante, determina il modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso per il triennio 2024-2026 da utilizzare ai fini della ripartizione di una percentuale del fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al netto degli interventi con vincolo di destinazione, pari a:
===================================== | Anno | Percentuale | +===========+=======================+ | 2024 | 34% | +-----------+-----------------------+ | 2025 | 36% | +-----------+-----------------------+ | 2026 | 38% | +-----------+-----------------------+
2. Il modello di calcolo si compone delle variabili appresso indicate: i) gli studenti in corso e gli studenti entro il primo anno fuori corso, come specificati dall'art. 2 e all'art. 4; ii) gli indici di costo, come specificati dall'art. 3; iii) gli importi di natura perequativa come specificati dall'art. 5; Le sopraindicate variabili sono utilizzate secondo la formula di calcolo di cui all'art. 6. 3. Il presente decreto si applica alle Universita' statali, con l'esclusione delle Scuole superiori e delle Universita' per stranieri ad ordinamento speciale. |
| Allegato 1 Tabella 1 - Numerosita' standard di riferimento i per professori di I e II fascia e i ricercatori, per tipologia di corso di studio.
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| Allegato 2 Formula per il calcolo della perequazione del costo standard - Differenti contesti economici e territoriali
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| Allegato 3 Formula per il calcolo della perequazione del costo standard - Diversa accessibilita' di ogni Universita' in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti
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| Allegato 4 Formula del costo standard per studente di Ateneo
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| Art. 2
Definizione di studente
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge, il calcolo del costo standard fa riferimento allo studente iscritto ai corsi di laurea e di laurea magistrale in corso, inteso come studente regolarmente iscritto nell'Ateneo, in quanto in regola con la contribuzione studentesca per l'anno accademico di riferimento, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato. 2. Ai soli fini della ripartizione del FFO, in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge, sono altresi' presi in considerazione gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, intesi come studenti regolarmente iscritti nell'Ateneo secondo quanto indicato al comma 1, da un numero di anni complessivi non superiore alla durata normale del corso frequentato aumentato di un anno. 3. Gli studenti iscritti part-time sono considerati in relazione alla maggiore durata normale del loro percorso e con peso pari a 0,5. Gli studenti iscritti interateneo sono considerati per una quota proporzionale al numero degli Atenei partecipanti. 4. Gli studenti con contemporanea iscrizione ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33, nei termini indicati nei precedenti commi in due corsi sono considerati con peso pari a 1 in entrambi i corsi se accreditati in due distinti Atenei distinti. In caso di contemporanea iscrizione in due corsi dello stesso Ateneo, lo studente viene computato con peso massimo pari a 0,75 per ciascuno dei corsi. 5. Con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato trova applicazione quanto previsto al successivo art. 4. |
| Tabella 2 - Raggruppamenti dei corsi di studio numerosita' standard e numerosita' soglia per gli studenti per Area disciplinare.
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| Art. 3
Indici di costo
1. Gli indici del costo standard unitario per studente in corso sono determinati sulla base dei criteri indicati dall'art. 12, comma 2, del decreto legge come specificati alle successive lettere a), b), c), e d) e nell'allegato 1: a) criterio del costo del personale docente, avendo come parametro stipendiale di riferimento il costo medio caratteristico per lo specifico Ateneo del professore di I fascia, riferito alla numerosita' standard di professori di I e di II fascia e di ricercatori di cui al decreto ministeriale n. 1154/2021 riportata nella Tabella 1 dell'allegato 1, e ai numeri standard degli studenti per ciascuna classe di corso di studi di cui alla Tabella 2 del medesimo allegato; b) criterio del costo della docenza a contratto, riferito alle ore di didattica integrativa aggiuntiva, pari al 30% del monte ore di didattica standard attribuito alla docenza di cui al punto a), corrispondente a centoventi ore. Le ore di didattica integrativa a contratto sono parametrate rispetto a un costo orario di riferimento uniforme a livello nazionale fissato per il triennio 2024 - 2026 in € 100,00 lordo dipendente, pari a un costo orario standard di € 132,7 comprensivo degli oneri a carico dell'ateneo; c) 1) criterio del costo del personale tecnico amministrativo, fissato al 37,5% del costo medio caratteristico del sistema universitario del professore di I fascia moltiplicato per la dotazione di docenza di cui alla Tabella 1, colonna e); 2) Criterio del costo relativo alle figure di supporto: i. numero di figure specialistiche richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio, ai sensi del decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021, nelle classi di laurea delle professioni sanitarie e ad orientamento professionale e nelle classi di laurea magistrale a ciclo unico di Scienze della formazione primaria e di Conservazione e restauro dei beni culturali, nel numero di 5 per corso in rapporto alle numerosita' di riferimento delle relative classi; nel numero di 3 per corso in rapporto alle numerosita' di riferimento delle relative classi per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Ad ogni unita' di personale e' attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di un professore di I fascia; ii. numero di tutors per i corsi di studio a distanza di cui al decreto ministeriale n. 1154/2021, nel numero di 3 per classe di laurea, 2 per classe di laurea magistrale e 5 per classe di laurea magistrale a ciclo unico in rapporto alle numerosita' di riferimento delle relative classi. Ad ogni unita' di personale e' attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di un professore di I fascia; iii. numero di collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato e a tempo indeterminato: ad ogni unita' di personale in servizio e' attribuito un costo medio pari a 26.000 euro in coerenza con il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Istruzione e ricerca; d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari. La quantificazione del costo standard e' ottenuta attraverso la formula riportata al medesimo allegato 1, che tiene conto dei costi fissi non dipendenti dalla numerosita' degli iscritti, della numerosita' di studenti in corso, considerando le diseconomie di scala connesse alla gestione di Atenei di grandi dimensioni (superiore a 20.000 iscritti in corso), e della tipologia di corsi cui sono iscritti gli studenti rispetto alle aree disciplinari riportate alla Tabella 2 dell'allegato 1 e alle voci dei costi di cui alla Tabella 3 del medesimo allegato. 2. In relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. a), ultimo periodo, e dall'art. 12, comma 2-bis del decreto Legge, i numeri standard di studenti di cui al comma 1 sono compresi tra il valore minimo e il valore massimo definito all'interno dell'intervallo tra il 60% e il 100% del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei differenti costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale. Tra i valori minimi e massimi, come riportato in Tabella 2, la dotazione standard di docenza si mantiene costante ed e' pari a quella prevista per l'accreditamento in ciascuna classe. I costi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, con l'eccezione dei costi di cui alla lettera c-2-iii), sono quindi moltiplicati per un coefficiente: i) pari a 1, qualora la numerosita' effettiva degli studenti iscritti in corso nella classe sia compresa tra numerosita' minima e massima; ii) maggiore di 1 e pari al rapporto tra numerosita' effettiva e numerosita' massima, qualora la numerosita' effettiva sia superiore a quella massima; iii) minore di 1 e pari al rapporto tra numerosita' effettiva e numerosita' minima, qualora la numerosita' effettiva sia inferiore alla numerosita' minima. 3. Per le universita' che, ai fini della verifica degli standard minimi di docenza necessari per l'accreditamento iniziale di cui al decreto ministeriale del 14 ottobre 2021, n. 1154, utilizzano incarichi di docenza conferiti ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010, il costo standard totale d'Ateneo e' rideterminato sottraendo il valore equivalente alla conseguente diminuzione dell'indice di costo. Tale diminuzione e' pari al prodotto tra il numero di incarichi a contratto utilizzati e la differenza tra il costo caratteristico d'Ateneo di un ricercatore e il costo della docenza a contratto riferito al numero di ore standard del ricercatore, sulla base dei parametri riportati al comma 1, lett. a) e b). |
| Tabella 3 - Numerosita' standard di riferimento i per professori di I e II fascia e i ricercatori per i corsi di dottorato
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| Art. 4
Dottorato di ricerca
1. In prima applicazione, nelle more di una completa e puntuale definizione del costo standard dei corsi di dottorato tenuto altresi' conto della specificita' delle Scuole superiori ad ordinamento speciale, il costo standard dei corsi di dottorato e' calcolato sulla base dei parametri di cui ai successivi commi. 2. Per i corsi di dottorato viene fatto riferimento al numero dei dottorandi con borsa; gli iscritti ai corsi di dottorato in consorzio o convenzione con altri Atenei sono considerati per una quota proporzionale al numero delle borse assicurate da ciascun Ateneo partecipante. 3. I numeri standard della docenza e dei dottorandi sono determinati tenuto conto dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui al decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, come indicato nella tabella 3 dell'allegato 1. 4. I costi standard dei dottorandi sono determinati applicando ai numeri standard di cui al comma 3 il medesimo indice di costo del personale docente di cui all'art. 3, comma 1, lett a). L'indice di costo del personale amministrativo di cui all'art. 3, comma 1, lett c-1) viene rapportato alla numerosita' degli studenti di dottorato prevedendo una unita' di personale amministrativo ogni 5 dottorandi. I relativi costi sono ponderati per un fattore pari a 1/5 relativo alla frazione d'impegno del personale universitario nella formazione dottorale. I costi di funzionamento e gestione di cui all'art. 3, comma 1, lett d) sono calcolati attribuendo a ciascun dottorando i costi standard di funzionamento per studente di area-tecnico scientifica. 5. Tenuto conto dei maggiori costi relativi al soggiorno all'estero dei dottorandi, per i dottorandi con almeno 6 mesi all'estero viene attribuito peso pari a 1,1. |
| Art. 5
Perequazione del costo standard
1. Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni universita' si trova ad operare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge, al costo standard per studente in corso, viene aggiunto un importo di natura perequativa, di entita', per il triennio 2024-2026, determinata fino ad un massimo del 6,5% per cento rispetto al costo standard medio nazionale. L'importo perequativo viene determinato tenendo conto del reddito medio familiare della regione ove ha sede l'Ateneo ponderato per un apposito coefficiente calcolato sulla base della capacita' contributiva effettiva degli iscritti all'Ateneo, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto. 2. Al fine di tenere conto dei differenti contesti infrastrutturali in cui ogni universita' si trova ad operare, all'importo di cui al comma 1, si aggiunge un ulteriore importo perequativo, entro il limite massimo del 6,5% per cento del costo standard medio nazionale, che tiene conto della diversa accessibilita' di ogni universita' in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti secondo quanto indicato nell'allegato 3 al presente decreto. |
| Art. 6
Determinazione del costo standard
1. Il costo standard medio nazionale e' pari alla media ponderata, rispetto al numero di iscritti in corso, compresi gli studenti di dottorato con borsa, dei costi standard per studente di Ateneo di cui al comma 2, determinati sulla base di quanto indicato agli articoli 1, 2, 3 e 4. 2. Il costo standard unitario di formazione per studente in corso di ogni Ateneo e' determinato sulla base di quanto indicato agli articoli 1, 2, 3 e 4, a cui vanno sommati gli importi di natura perequativa di cui all'art. 5, secondo la formula di cui all'allegato 4 al presente decreto. 3. Il costo standard totale d'Ateneo da utilizzare ai fini della ripartizione del FFO e' dato dal prodotto tra il costo standard unitario di formazione per studente in corso di Ateneo, di cui al comma 2, e il numero degli studenti iscritti in corso di cui all'art. 2, comma 1 e all'art. 4, ai quali si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso di cui all'art. 2, comma 2. |
| Art. 7
Calcolo e aggiornamento del costo standard
1. Il calcolo del costo standard medio nazionale, del costo standard unitario di formazione per studente in corso relativo a ciascun Ateneo, nonche' del costo standard totale d'Ateneo da utilizzare ai fini della ripartizione del FFO, determinati ai sensi del presente decreto, vengono pubblicati sul sito del Ministero dell'universita' e della ricerca entro il mese di aprile di ogni anno, sulla base dei dati relativi a: a. numero degli studenti iscritti in corso, compresi i dottorandi, degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso, rilevati nell'Anagrafe nazionale degli studenti; b. costo medio caratteristico di Ateneo e di sistema dei Professori di I fascia; c. costi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c2-iii). 2. Fermo restando quanto indicato all'art. 1, comma 1, i parametri di cui al presente decreto come indicati nelle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, possono essere modificati con decreto ministeriale in relazione ad eventuali variazioni dei requisiti di accreditamento dei corsi di studio. I dati relativi alla perequazione del costo standard di cui all'art. 5 sono aggiornati con cadenza triennale. 3. Relativamente all'anno 2024, il calcolo del costo standard unitario di formazione per studente in corso viene pubblicato contestualmente all'assegnazione del FFO. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, ed e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 7 agosto 2024
Il Ministro: Bernini
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2401 |
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