Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 25 settembre 2024
Disciplina delle modalita' mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE) 2024/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1a per le piu' urgenti necessita', segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico. (Ordinanza n. 35/2024).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto 3 maggio 2023, con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, per far fronte alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto delle regioni interessate;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, che ha modificato l'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando, in considerazione della complessita' e della rilevanza del processo di ricostruzione ancora in atto, l'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899, con il quale l'incarico di Commissario straordinario, conferito al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2023, e' prorogato fino al 31 dicembre 2024;
Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;
Viste le linee guida per la Strategia di audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, avente ad oggetto la «Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;
Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, avente ad oggetto «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;
Considerato che nella descrizione della misura M2C4I2.1A riportata nella decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (CID) del 2 maggio 2024:
si prevede che gli interventi individuati dal Commissario straordinario ricadano in particolare nelle Province di Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Fermo, Firenze, Forli-Cesena, Modena, Pesaro-Urbino, Ravenna, Reggio-Emilia, Rimini, e riguardino:
a) interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane. Gli interventi devono prevedere per quanto possibile soluzioni basate sulla natura e possono contemplare il riutilizzo dei materiali trasportati dalle alluvioni. Gli interventi dovrebbero inoltre promuovere, nella misura del possibile, l'adozione di pratiche sostenibili di gestione del suolo e dei terreni per favorire la resilienza a lungo termine dei suoli, arrestarne il degrado e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici;
b) interventi di ripristino della rete dei trasporti. Gli interventi possono riguardare infrastrutture complementari (compresi i ponti) che hanno subito danni e che devono essere riparate;
c) interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari;
ci si attende che questa misura non arrechera' un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformita' agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01). L'investimento non prevede l'installazione o la sostituzione di caldaie a gas, ne' l'acquisto di veicoli.
Visto il traguardo M2C4-11 che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I2.1A, entro il 30 settembre 2024, che una o piu' ordinanze del Commissario straordinario devono individuare l'elenco esatto degli interventi volti a ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, degli interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, e il numero totale di km di rete dei trasporti da ripristinare. Il valore del numero totale degli interventi ammonta ad almeno 1,2 miliardi di euro;
Visto il traguardo M2C4-11bis che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I2.1A, entro il 30 giugno 2025, la notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici. Il valore totale degli inviti da cui derivano tali aggiudicazioni ammonta ad almeno 1,2 miliardi di euro;
Visto il traguardo M2C4-11ter che prevede, nell'ambito della misura M2C4-I2.1A, entro il 30 giugno 2026, il completamento di:
a) almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario;
b) interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un certo numero di km individuati dalle ordinanze del Commissario straordinario;
c) almeno il 90% degli interventi volti a ripristinare gli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario;
Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;
Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, ad edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali;
Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito;
Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito;
Visto l'art. 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo modificato dall'art. 5 del decreto-legge 11 giugno 20204, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, nel quale sono indicati i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali;
Preso atto che le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno:
rappresentato ulteriori esigenze di rimodulazione dei fabbisogni stanziati con i richiamati provvedimenti e di interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', con note in data 20 febbraio, 2 aprile, 11 marzo, 27 marzo, 28 marzo e 14 giugno 2024;
dichiarato il nesso di causalita' dei citati interventi con gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, evidenziando l'assoluta necessita' di effettuare gli interventi di messa in sicurezza al fine di preservare il territorio e la pubblica e privata incolumita';
Vista l'ordinanza n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, con la quale si provvede al finanziamento dei citati ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, recentemente segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti;
Ravvisata la complessita' del programma generale dei prefati interventi e la necessita' di disciplinare l'implementazione di misure strutturali, per la messa in sicurezza da frane o riduzione del rischio di alluvioni nelle aree metropolitane, in armonia con le misure incentrate sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione dei rischi emergenti;
Ravvisata in ragione dei presupposti di fatto e di diritto profilati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, l'assoluta necessita' di procedere alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori in rassegna, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione, affinche' sia tutelata e preservata la pubblica e privata incolumita', coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, conferisce al Commissario straordinario;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 11, comma 2-bis, nella parte in cui e' sancito che «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 in data 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e resilienza con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Visto il «Piano nazionale di ripresa e resilienza» (PNRR), presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN in data 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 in data 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 9, comma 1, nella parte in cui viene specificato che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»;
Tenuto conto che ai sensi del medesimo art. 9, comma 2, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati»;
Visto l'art. 17 del regolamento UE n. 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo", a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Tenuto conto del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
Vista la convenzione quadro con Sogesid S.p.a., in data 10 febbraio 2024, «Per l'affidamento delle funzioni di committenza ausiliaria e attivita' tecnico specialistiche di supporto, per l'esecuzione e la gestione degli interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;
Tenuto conto delle convenzioni in fase di definizione con altre societa' in house della pubblica amministrazione, con lo scopo di fornire supporto agli enti locali e/o ai soggetti attuatori, delegati dai presidenti delle regioni e specificati nelle richiamate ordinanze commissariali;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Visto il decreto n. 164 in data 3 maggio 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante: «disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111;
Considerato che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e' destinatario della nuova misura M2C4 - Investimento 2.1a - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico nell'ambito della gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico - per un investimento pari a 1,2M1d€ di «progetti in essere» individuati e regolamentati da ordinanze, oggetto di ricognizione e definiti dal Commissario straordinario d'intesa con le regioni interessate;
Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea in data 2 maggio 2024, che modifica la decisione di esecuzione in data 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;
Viste le note metodologiche trasmesse alle regioni con le comunicazioni del 22 febbraio 2024 e del 28 febbraio 2024, con cui il Commissario straordinario ha disposto, nell'ambito dei programmi infrastrutturali di cui alle richiamate ordinanze, l'individuazione degli interventi da ricomprendere nella citata misura;
Tenuto conto che l'investimento in titolo riguarda esclusivamente «progetti in essere», quindi, solo interventi gia' avviati e coperti da altri finanziamenti nazionali a legislazione vigente;
Al fine di assicurare il conseguimento dei «milestone» e «target» (M&T) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano nazionale degli investimenti complementari;
Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
Acquisito il parere del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
Acquisita l'intesa della Regione Toscana;
Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le modalita' mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1a per le piu' urgenti necessita', segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per la gestione del rischio alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico e riportati nell'allegato alla presente ordinanza. In particolare, in base agli elenchi degli interventi segnalati dalle citate regioni e regolamentati dalle ordinanze commissariali n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, n. 12/2023 in data 26 ottobre 2023, n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, n. 15/2023 in data 16 novembre 2023 e n. 33/2024 in data 9 settembre 2024, sono stati selezionati i programmi generali di intervento finalizzati all'attuazione di un insieme ampio ed articolato di interventi, per la messa in sicurezza da frane, la riduzione del rischio di alluvioni e altre misure strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico. Nello specifico, tali interventi oltre a garantire la messa in sicurezza delle zone edificate e dei bacini idrografici esposti al rischio idrogeologico, prevedono azioni mirate per il risanamento ambientale e la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, garantendo un livello piu' elevato di controllo e di gestione del rischio di alluvione, nonche' consentendo il ripristino e la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico, delle infrastrutture viarie e ferroviarie e delle strutture socio-sanitarie.
 
Art. 2

Soggetti attuatori

1. Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8 del citato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, individua i soggetti attuatori.
2. In osservanza all'art. 5 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, i soggetti attuatori sono rappresentati dagli enti (regioni, province, enti locali ecc.) o da altri organismi di diritto pubblico, enti pubblici economici, societa' partecipate a controllo pubblico per i quali il Commissario straordinario provvede alla stipula di accordi al fine di procedere all'attribuzioni delle funzioni attuative.
3. I soggetti attuatori di cui al comma 2, responsabili degli interventi dell'investimento 2.1a della misura M2C4, cui si applicano le disposizioni previste nella presente ordinanza, sono riepilogati in allegato.
4. Nella considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumita', i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, si avvalgono del quadro derogatorio:
a) di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 13/2023, per tutti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali e ferroviarie;
b) di cui all'art. 3 delle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023 e n. 15/2023, per tutti gli interventi di difesa idraulica.
 
Art. 3

Modalita' attuative

1. Come disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU sara' utilizzato l'apposito sistema informatico ReGiS, in ottemperanza all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021).
2. In tale quadro, i soggetti attuatori saranno responsabili della corretta alimentazione del sistema ReGiS con i dati di progammazione e attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi ai progetti di propria competenza. In particolare, i soggetti attuatori provvederanno, con cadenza mensile, ad aggiornare i dati registrati sul sistema e renderli disponibili, ai fini delle operazioni di controllo e validazione.
3. I soggetti attuatori dovranno garantire nel rispetto della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea (CID) del 2 maggio 2024 le Milestone/Target di seguito riportate:
a) entro giugno 2025, l'aggiudicazione/stipula del contratto di appalto;
b) entro il 30 giugno 2026, attestato mediante l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, il completamento di:
almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del Commissario straordinario;
interventi di ripristino della rete dei trasporti, per almeno 142,011 chilometri, come si evince dall'allegato alla presente ordinanza.
4. Inoltre, i soggetti attuatori dovranno tener conto, sia per gli interventi gia' avviati sia per quelli da avviare, delle condizionalita' principali del PNRR, secondo le modalita' semplificate come meglio descritto nel documento «Linee guide per i soggetti attuatori», di prossima emanazione.
 
Art. 4

Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria per gli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 1.200.451.907,95 e' gia' disposta a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ordinanze commissariali gia' emanate.
 
Art. 5

Erogazione delle risorse finanziarie
e circuito finanziario

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione dei progetti PNRR sono trasferite dalla struttura di supporto ai soggetti attuatori, sulla base di specifiche richieste (a titolo di anticipazione, quote intermedie e saldo) da questi ultimi effettuate, secondo le modalita' gia' diramate dalle ordinanze commissariali.
2. Gli interventi riportati in allegato alla presente ordinanza trovano copertura nei limiti delle risorse assegnate allo scopo e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
 
Art. 6

Obblighi in materia di comunicazione
e informazione

1. I provvedimenti attuativi degli interventi dovranno contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dal regolamento del Parlamento europeo (UE) n. 2021/241. In particolare, i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR dovranno riconoscere l'origine e assicurare la visibilita' del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e la dicitura «finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU» in tutte le attivita' condotte, secondo le indicazioni che saranno riportate nelle «Linee guide per i soggetti attuatori».
 
Art. 7

Efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023), nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
2. La presente ordinanza e', altresi', comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allegati
Allegato - Piano degli interventi destinatari della misura;

Roma, 25 settembre 2024

Il Commissario straordinario: Figliuolo

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2560

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Avvertenza:

La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/elenco-ordinanze/