Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 9 settembre 2024
Adeguamento delle modalita' di assunzione di personale tecnico o amministrativo alla disciplina introdotta dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, che ha modificato l'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, introducendo nuove modalita' di selezione pubblica del personale. (Ordinanza n. 34/2024).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio
delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
Vista le ordinanze n. 2/2023 e n. 3/2023 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone rispettivamente la nomina del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissari per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Vista l'ordinanza n. 30/2024 in data 18 luglio 2024, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, a sub-commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici», convertito con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, che ha introdotto nell'art. 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, n. 100, il comma 8-bis, secondo il quale «Gli enti locali compresi nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi, fino a un massimo complessivo di duecentocinquanta unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, di cui sei dirigenti, centosessantaquattro funzionari e ottanta istruttori. La ripartizione delle unita' di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati e' operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'art. 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate»;
Tenuto conto dell'impatto degli eventi metereologici avversi che, a partire dal 1° maggio 2023, hanno colpito i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dell'elevato numero di procedimenti da istruire e facenti capo agli enti locali;
Ravvisata la necessita', da parte degli enti locali, di disporre di adeguate professionalita' e di competenze indispensabili per lo svolgimento delle attivita' disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
Considerata la comunicazione prot. n. PCM AKW67R5 0000681 in data 23 ottobre 2023 del Commissario straordinario, con la quale e' stata richiesta, alla Regione Emilia-Romagna, la ricognizione delle esigenze di personale da assumere per la gestione dei procedimenti facenti capo agli enti locali che insistono nel proprio territorio;
Tenuto conto della nota in data 24 novembre 2023, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato le suddette esigenze di personale, tenendo conto delle principali criticita' registrate nello svolgimento delle attivita' degli enti locali compresi nei territori di competenza e indicando il relativo costo annuo pro-capite per singola categoria;
Considerata la comunicazione prot. n. PCM AKW67R5 0000682 in data 23 ottobre 2023 del Commissario straordinario, con la quale e' stata richiesta, alla Regione Toscana, la ricognizione delle esigenze di personale da assumere per la gestione dei procedimenti facenti capo agli enti locali che insistono nel proprio territorio;
Tenuto conto della nota in data 6 novembre 2023, con la quale la Regione Toscana ha rappresentato le suddette esigenze di personale, tenendo conto delle principali criticita' registrate nello svolgimento delle attivita' degli enti locali compresi nei territori di competenza e indicando il relativo costo annuo pro-capite per singola categoria;
Considerata la comunicazione prot. n. PCM AKW67R5 0000680 in data 23 ottobre 2023 del Commissario straordinario, con la quale e' stata richiesta, alla Regione Marche, la ricognizione delle esigenze di personale da assumere per la gestione dei procedimenti facenti capo agli enti locali che insistono nel proprio territorio;
Tenuto conto della nota in data 13 novembre 2023 e della successiva integrazione in data 27 novembre 2023, con la quale la Regione Marche ha rappresentato le suddette esigenze di personale, tenendo conto delle principali criticita' registrate nello svolgimento delle attivita' degli enti locali compresi nei territori di competenza e indicando il relativo costo annuo pro-capite per singola categoria;
Vista l'ordinanza n. 18 in data 9 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 26 gennaio 2024, foglio n. 257, con la quale sono state disciplinate le modalita' mediante le quali provvedere all'assunzione del personale tecnico e amministrativo, ai sensi dell'art. 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, introdotto dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici»;
Tenuto conto delle criticita' emerse in sede di attuazione dell'ordinanza n. 18 in data 9 gennaio 2024 e rappresentate dai territori colpiti, relative alla difficolta' di procedere all'assunzione di personale tecnico e amministrativo mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti;
Considerate le osservazioni formulate dall'Agenzia regionale ricostruzioni della Regione Emilia-Romagna con nota in data 7 agosto 2024 e il relativo riscontro fornito dal Commissario straordinario alla ricostruzione con foglio n. PCM AKW67R5 0003497 in data 30 agosto 2024;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», che ha modificato l'art. 20-septies, comma 8-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, introducendo nuove modalita' di selezione pubblica del personale tecnico e amministrativo, ampliando le facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione delle Forze di polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione alle nuove disposizioni normative introdotte dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, modificando le modalita' di assunzione del personale tecnico e amministrativo a supporto degli enti locali, gia' disciplinate dall'ordinanza n. 18 in data 9 gennaio 2024;
Acquisite l'intesa della Regione Emilia-Romagna;
l'intesa della Regione Toscana;
l'intesa della Regione Marche.

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza apporta modifiche all'ordinanza n. 18/2024 in data 9 gennaio 2024, allo scopo di adeguare le modalita' di assunzione di personale tecnico o amministrativo alla disciplina introdotta dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, richiamato in premessa, che ha modificato l'art. 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, introducendo nuove modalita' di selezione pubblica del personale citato.
 
Art. 2

Modifiche introdotte all'ordinanza n. 18/2024

1. L'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 18 in data 9 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione e' modificato come segue:
a) le parole: «dovra' avvenire mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi o, qualora non possibile, attraverso le modalita' di cui al successivo comma 3» sono soppresse;
b) dopo le parole «in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente», sono inserite le seguenti: « e' effettuata con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi gia' banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.»;
2. Il comma 3 dell'art. 3 e' cosi' sostituito:
a) «Gli enti locali interessati alle assunzioni di personale tecnico e amministrativo, nell'ambito della propria facolta' di regolamentare i rapporti obbligatori derivanti dagli accordi e convenzioni con i quali disciplinare le modalita' di utilizzo delle graduatorie, possono prevedere, quale elemento di accelerazione, un termine di risposta agli interpelli di utilizzo delle stesse non superiore a quindici giorni.».
3. Il comma 5 dell'art. 3 e' modificato come segue:
a) dopo le parole «una relazione sintetica, riepilogativa delle attivita' svolte dal personale assunto dai singoli enti locali», sono inserite le seguenti: «, specificando, altresi', da quali graduatorie e da quali amministrazioni e' stato attinto il personale assunto.».
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili, ai sensi dell'art. 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del predetto decreto-legge.
 
Art. 4

Efficacia e obblighi di pubblicita'

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Roma, 9 settembre 2024

Il Commissario straordinario: Figliuolo

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2553

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Avvertenza:

La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/elenco-ordinanze/