Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE |
ORDINANZA 9 settembre 2024 |
Finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023. (Ordinanza n. 33/2024). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini, in conseguenza delle ulteriori e eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Citta' metropolitana di Firenze; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale e' stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamita', per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», che ha introdotto modifiche e integrazioni al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito; Visti il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899, recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, modificato, da ultimo, dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76; Viste le ordinanze n. 1/2023, n. 2/2023 e n. 3/2023 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-commissari per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; Vista l'ordinanza n. 30/2024 in data 18 luglio 2024, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, alla luce delle dimissioni rassegnate dal Presidente della Regione Emilia-Romagna a seguito dell'elezione al Parlamento europeo, dispone la nomina della Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, a sub-commissario per la ricostruzione; Tenuto conto di quanto previsto al punto 3 delle citate ordinanze n. 1/2023, n. 2/2023, n. 3/2023 in data 31 luglio 2023 e dell'ordinanza n. 30/2024 in data 18 luglio 2024, in merito alle attribuzioni dei sub-commissari, che coadiuvano il Commissario straordinario nello svolgimento delle attivita' di cui all'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', procedendo alla loro attuazione, ove competente, avvalendosi dei soggetti attuatori indicati all'art. 20-novies, previa approvazione del Commissario straordinario, in ordine alle priorita' da definirsi con meccanismi collegiali e con il coinvolgimento dei soggetti indicati dal Commissario straordinario; Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; Vista l'ordinanza n. 12/2023 in data 26 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 06 novembre 2023, foglio n. 2862, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori delle Regioni Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito; Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023, con la quale si disciplinano le modalita' mediante le quali provvedere al finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito; Visto l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito e' stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilita' speciale provvede, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', d'intesa con le regioni interessate; Preso atto delle comunicazioni in data 20 febbraio, 2 aprile, 11 marzo, 27 marzo, 28 marzo e 14 giugno 2024, con le quali le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche hanno evidenziato la necessita' di completare il quadro esigenziale degli interventi delle richiamate ordinanze n. 8/2023, 12/2023, 13/2023 e 15/2023 con ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita', aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali del maggio 2023, nonche' rappresentato l'esigenza di aggiornare il quadro finanziario di taluni interventi gia' compresi negli allegati alle richiamate ordinanze, in ragione del perfezionamento dei quadri tecnico-economici scaturiti dalla fase di progettazione; Preso atto delle comunicazioni delle societa' Azienda nazionale autonoma stradale (ANAS) in data 27 maggio 2024 e Rete ferroviaria italiana (RFI) in data 9 maggio 2024, con cui le citate societa' hanno rappresentato il quadro esigenziale degli interventi urgenti gia' realizzati e da realizzare sulle infrastrutture in concessione, in esito ai danni causati dai noti eventi alluvionali del maggio 2023; Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensita', che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali; Ravvisata in ragione dei presupposti di fatto e di diritto profilati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e dalle societa' ANAS e RFI, l'assoluta necessita' di procedere alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori in rassegna, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione, affinche' sia tutelata e preservata la pubblica e privata incolumita', coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo modificato dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, conferisce al Commissario straordinario; Ravvisata la complessita' del programma generale dei prefati interventi e la necessita' di disciplinare l'implementazione di misure strutturali, per la messa in sicurezza da frane o riduzione del rischio di alluvioni nelle aree metropolitane, in armonia con le misure incentrate sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione dei rischi emergenti; Tenuto conto della necessita', coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, attribuisce al Commissario straordinario, di adeguare la disciplina relativa ai contratti pubblici, prevedendo opportune e circoscritte misure di semplificazione, affinche' gli interventi individuati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, possano essere realizzati, in ragione dell'urgenza, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione; Tenuto conto del protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Acquisita l'intesa della Regione Toscana; Acquisita l'intesa della Regione Marche;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Con la presente ordinanza, il Commissario straordinario provvede, in esito a specifica segnalazione dei sub-commissari per la ricostruzione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, al finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le piu' urgenti necessita' dei territori colpiti, aventi nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023, riepilogati nell'Allegato «A» alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante. In tale elenco sono compresi anche gli interventi gia' realizzati e da realizzare da ANAS e RFI sulle infrastrutture in concessione, danneggiate dai richiamati eventi alluvionali. 2. In relazione al monitoraggio finora condotto circa l'attuazione delle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023, n. 13/2023 e n. 15/2023, nonche' alle istanze pervenute dai soggetti attuatori e formulate di intesa con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, il Commissario straordinario autorizza, altresi': a) le rimodulazioni, in termini di importo complessivo dell'opera, degli interventi gia' compresi in allegato alle richiamate ordinanze, cosi' come riepilogati in Allegato «B» del presente provvedimento; b) le rettifiche al profilo finanziario degli interventi gia' compresi in allegato alle richiamate ordinanze, cosi' come riepilogati in Allegato «C» del presente provvedimento. |
| Art. 2
Principi generali e tipologia degli interventi
1. L'insieme degli interventi di cui al comma 1 e comma 2 del precedente art. 1, costituisce il piano degli interventi della presente ordinanza, di seguito denominato «piano». 2. Gli interventi del piano: a) presentano il nesso di causalita' con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023; b) rispondono al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumita'. 3. Il predetto piano potra' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate, di cui al successivo art. 5, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da ultimo modificato dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili in ragione delle gravi situazioni di pericolo che potrebbero essere rilevate in seguito. Le eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del piano dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Il piano integrato o rimodulato sara' allegato a una specifica ordinanza commissariale e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Commissario straordinario. |
| Art. 3
Soggetti attuatori
1. Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'art. 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati individua i soggetti attuatori. 2. In osservanza all'art. 5 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, i soggetti attuatori sono rappresentati dagli enti (regioni, province, enti locali ecc.) o da altri organismi di diritto pubblico, enti pubblici economici, societa' partecipate a controllo pubblico per i quali il Commissario straordinario provvede alla stipula di accordi al fine di procedere all'attribuzioni delle funzioni attuative. 3. Nella considerazione dell'urgente necessita' di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumita', i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, si avvalgono del quadro derogatorio: a) di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 13/2023 per tutti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali e ferroviarie; b) di cui all'art. 3 delle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023 e n. 15/2023 per tutti gli interventi di difesa idraulica. |
| Art. 4
Procedura per l'erogazione dei finanziamenti
1. L'erogazione dei finanziamenti avverra' su istanza del soggetto attuatore in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute, ovvero in piu' fasi: acconto fino al 40% dell'importo degli interventi e successivi pagamenti intermedi/saldo, fino al 60% dell'importo degli interventi, secondo le modalita' disciplinate al successivo comma. 2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti attuatori interessati, assumendone piena responsabilita', assicurano la predisposizione e l'invio alla struttura di supporto al Commissario straordinario (mediante posta elettronica certificata all'indirizzo commissarioricostruzione@pec.governo.it di apposita istanza (format in allegato «D», per l'erogazione del finanziamento in un'unica soluzione, ovvero per l'acconto fino al 40% e per i pagamenti intermedi/saldo fino al 60%) ove si attesti: a) l'espletamento delle attivita' tecnico-amministrative di approvazione del progetto e le verifiche di congruita' tecnico-economica dell'offerta dell'operatore economico selezionato; b) la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto dell'intervento affidato, affinche' sia dato corso ai conseguenti pagamenti, ivi compreso il nesso di causalita' tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza, confermando, altresi', che essi non sono stati ricompresi: 1) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile; 2) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza di cui all'ordinanza n. 6/2023 in data 25 agosto 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione; 3) nell'elenco degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e sociosanitarie di proprieta' pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia di cui all'ordinanza n. 16/2023 in data 7 dicembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna; 4) nell'elenco degli interventi di gestione materiali di cui all'ordinanza n. 17/2024 in data 9 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna; 5) nell'elenco degli ulteriori interventi realizzati in regime di somma urgenza di cui all'ordinanza n. 19/2024 in data 12 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna; 6) tra gli interventi finanziati con il «Fondo straordinario a sostegno della continuita' didattica» di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; 7) nell'elenco degli interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100; 8) nell'elenco degli interventi di ripristino delle strutture sportive e scolastiche di cui all'ordinanza n. 24/2024 in data 26 aprile 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna; c) la regolarita' amministrativa e fiscale, relativamente a tutti gli atti procedimentali adottati; d) che i finanziamenti sono richiesti solo per la parte eventualmente non coperta da polizze assicurative, da altre forme di sussidio o di elargizioni di natura liberale, fino al raggiungimento del costo totale dell'intervento; e) il rispetto degli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'indicazione del conto corrente bancario o postale mediante il quale ricevere il pagamento delle somme da parte della struttura di supporto al Commissario straordinario; f) l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP); g) l'indicazione del Codice identificativo di gara (CIG); e sia allegata, solo all'atto della prima richiesta di erogazione del finanziamento, la seguente documentazione: a) determina di affidamento della progettazione e dei lavori; b) certificato di validazione del progetto (ai sensi dell'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ovvero, per gli interventi che non richiedano specifica progettazione, le condizioni tecniche poste alla base dell'affidamento; c) cronoprogramma dei lavori (ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36); d) quadro economico (ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), nonche' documentazione amministrativa atta a giustificare le spese da sostenere (unica soluzione/acconto/SAL/saldo). 3. Il Commissario straordinario, ricevuta la documentazione di cui al comma 1, procede alle verifiche di completezza della stessa, in esito alle quali approva l'erogazione del finanziamento, adottando il decreto di concessione. 4. La struttura di supporto al Commissario straordinario trasferisce, in coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute, le risorse sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi. 5. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovra' trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. |
| Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri relativi agli ulteriori interventi di difesa idraulica e di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali e ferroviarie di cui all'allegato «A» alla presente ordinanza, pari a complessivi euro 867.609.590,94, di cui euro 216.007.959,66 nell'EF 2024 ed euro 651.601.631,28 nell'EF 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. 2. L'attivita' di rimodulazione autorizzata a valere sugli interventi di cui alle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023, n. 13/2023 e n. 15/2023 del Commissario straordinario, come opportunamente riepilogati nell'Allegato «B» alla presente ordinanza, produce una variazione incrementale, rispetto agli importi complessivi alle citate ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023, n. 13/2023 e n. 15/2023, di euro 146.701.910,86. |
| Art. 6
Efficacia e obblighi di pubblicita'
1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023 ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allegati: Allegato «A» Riepilogo degli ulteriori interventi di difesa idraulica e di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali e ferroviarie, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito; Allegato «B» Riepilogo degli interventi, con profilo finanziario rimodulato, di difesa idraulica e di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali, di cui alle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023, n. 13/2023 e n. 15/2023, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ai sensi dell'art. 20-bis del medesimo decreto-legge convertito; Allegato «C» Riepilogo degli interventi di difesa idraulica e di messa in sicurezza e ripristino della viabilita' delle infrastrutture stradali, di cui alle ordinanze n. 8/2023, n. 12/2023, n. 13/2023 e n. 15/2023, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, caratterizzati da variazione della sola esigibilita'; Allegato «D» Istanza di erogazione del finanziamento.
Roma, 9 settembre 2024
Il Commissario straordinario: Figliuolo
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2554
__________ Avvertenza:
La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze/elenco-ordinanze/ |
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