Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 26 settembre 2024
Autorizzazione all'instaurazione di un rapporto di lavoro con contratto individuale a tempo determinato, ex articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'incarico di segretario tecnico del sindaco di Roma Capitale, in deroga ai limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni, in relazione alle complesse attivita' finalizzate alla realizzazione dell'evento giubilare. (Ordinanza n. 35).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:
al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3 - Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito «PNRR»), di cui al comma 420 del predetto art. 1;
al comma 422, dispone che «Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3 - Investimento 4.3 del PNRR], individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale puo' delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori»;
al comma 425, dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 426, dispone che «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427 [ndr societa' Giubileo S.p.a.], tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420 [ndr Misura M1C3 - Investimento 4.3 del PNRR], dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito, «Commissario straordinario») al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, terzo comma, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Visti:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale e' stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale e' stato approvato il programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, predisposto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, includendo nel predetto programma anche gli interventi gia' approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, recante l'approvazione della proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'art. 43, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2024, recante l'integrazione degli interventi del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 - Progetto accoglienza;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, recante «Approvazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, e l'integrazione del piano delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;
Visti:
l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;
l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;
Viste:
la convenzione di avvalimento sottoscritta in data 26 settembre 2022 tra il Commissario straordinario e AMA S.p.a., come integrata dall'addendum di cui al prot. n. RM/2158 del 9 agosto 2023;
la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
la convenzione di avvalimento, di cui al prot. n. RM/4610 del 26 agosto 2024, sottoscritta tra il Commissario straordinario e il Presidente della Regione Toscana, giusta azione della Giunta regionale Toscana n. 933 del 5 agosto 2024 a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate dal richiamato art. 13, con particolare riferimento all'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi e relativa realizzazione, all'autorizzazione delle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' alle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata la disposizione commissariale n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con quanto disposto con le su richiamate convenzioni, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», articolata in tre direzioni, come da ultimo integrata con la disposizione n. 32 del 15 dicembre 2023;
Dato atto che ai fini del supporto al Commissario straordinario nello svolgimento dei compiti e funzioni di cui e' titolare, con ordinanza del sindaco di Roma Capitale n. 19 del 13 febbraio 2023, e' stato costituito nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, l'ufficio di scopo denominato «Ufficio di raccordo tra Roma Capitale ed il Commissario straordinario per il Giubileo 2025»;
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;
la deliberazione di giunta capitolina n. 292 dell'8 agosto 2024, recante «Approvazione del codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato secondo le "Linee guida in materia di codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche"»;
Visti:
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026 dell'Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con disposizione commissariale n. 2 del 31 gennaio 2024;
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 4 rubricato «Cessazione dal servizio per limiti di eta'» che, dispone:
al comma 1, che «Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'»;
al comma 3, che «Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonche' le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di eta'»;
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 90, rubricato «Uffici di supporto agli organi di direzione politica» che dispone:
al comma 1, che «Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni»;
al comma 2, che «Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali»;
al comma 3-bis, che «Resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale»;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare l'art. 33, comma 3, che dispone che «I limiti di eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici [omissis], si applicano anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001»;
il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'art. 5, comma 9, che, con riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2011, dispone che alle stesse «E' fatto divieto [omissis] di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e societa' da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuita', la durata non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione [omissis]»;
il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, ed in particolare l'art. 11, comma 3, che dispone che «Il divieto di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorita' politiche»;
Richiamata la deliberazione della giunta capitolina n. 275 del 1° agosto 2024, recante «Modifiche e integrazioni all'assetto della macrostruttura capitolina ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale, approvati con deliberazione della giunta capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni»;
Dato atto che:
l'art. 7-bis del su richiamato regolamento, al comma 1, dispone che «Per l'esercizio delle sue competenze politico-istituzionali, il sindaco si avvale degli uffici di diretta collaborazione previsti dall'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico nei confronti delle strutture dell'amministrazione e per la collaborazione ed il supporto nei rapporti con organi e soggetti esterni»;
la giunta capitolina, con la suddetta deliberazione n. 275/2024, nel modificare l'assetto della macrostruttura, ha inserito tra gli uffici di diretta collaborazione del sindaco, di cui al comma 2 dell'art. 7-bis del su richiamato regolamento, l'ufficio di segreteria tecnica al fine di garantire allo stesso il necessario supporto tecnico/istituzionale nell'esercizio delle funzioni istituzionali, di indirizzo e di controllo politico attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti in relazione agli sviluppi operativi delle attivita' e degli interventi funzionali ai progetti trasversali all'amministrazione capitolina;
Dato atto, altresi', che l'art. 8-quinquies del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale dispone:
al comma 1, che «Il sindaco puo' nominare alle sue dirette dipendenze un segretario tecnico, supportato da un apposito ufficio, con compiti di alta collaborazione ed assistenza in relazione ad appuntamenti internazionali di massima rilevanza per il ruolo della Capitale d'Italia e per la complessita' delle correlate relazioni istituzionali;
al comma 3, che «Il segretario tecnico svolge funzioni di supporto specialistico del sindaco per la sua attivita' di indirizzo e controllo politico, fornendo il quadro informativo necessario all'assunzione di decisioni inerenti a scelte strategiche, anche promuovendo l'utilizzo di metodologie innovative per la valutazione degli impatti amministrativi»;
al comma 5, che «Al segretario tecnico non sono attribuite attivita' gestionali»;
Considerato che:
l'ormai prossimo avvio dell'evento giubilare, fissato al 24 dicembre 2024 con l'apertura della Porta Santa, vedra' l'amministrazione capitolina e la citta' tutta impegnate su diversi fronti, attese le ricadute dello stesso sull'intero territorio, data l'esigenza di organizzare sia la rete dei servizi che la rete dell'accoglienza, unitamente al sistema della sicurezza, latamente intesa;
tale circostanza, a motivo del notevole afflusso atteso di visitatori (pellegrini e turisti), esige il puntuale coordinamento delle diverse strutture dell'amministrazione capitolina a vario titolo coinvolte, in quanto funzionale ad assicurare la coerenza decisionale, stante la strategicita' delle azioni da intraprendere, unita alla straordinaria rilevanza storica e politica, oltre che internazionale e mediatica, dell'evento in parola;
in relazione alle esigenze di coordinamento, celerita' ed efficienza delle su menzionate attivita' trasversali funzionali alla celebrazione del Giubileo 2025, il sindaco di Roma Capitale all'esercizio delle funzioni istituzionali di indirizzo e di controllo politico in relazione agli sviluppi operativi delle attivita' e degli interventi funzionali ai progetti trasversali all'ente, deve potersi avvalere di una professionalita' che, in forza dell'esperienza maturata, sia in possesso di dimostrate capacita' di coordinamento e presidio e goda della sua piena fiducia;
Richiamati:
la richiesta di parere all'Avvocatura generale dello Stato, di cui alla nota prot. n. RM/2024/315, in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'adozione delle necessarie disposizioni, anche derogatorie, per la funzionalita' delle strutture amministrative e del relativo personale, delle amministrazioni o degli enti in avvalimento, nonche' della stessa struttura commissariale;
il riscontro fornito dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, laddove e' dato leggere «... potrebbe, dunque, dirsi astrattamente ammissibile che la facolta' derogatoria [ndr di cui all'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021] si estenda anche all'adozione di misure che attengano alla funzionalita' delle strutture e del personale delle amministrazioni e degli enti di cui il Commissario si avvale (e che constano essere la societa' Giubileo 2025, in virtu' del comma 426 dell'art. 1 della legge n. 234/2021, e gli uffici di Roma Capitale, in virtu' del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022)»;
Ritenuto che alla luce del predetto parere dell'Avvocatura, in relazione alle complesse attivita' finalizzate alla realizzazione dell'evento giubilare, tra i poteri derogatori commissariali di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, possa rientrare il conferimento all'amministrazione di Roma Capitale dell'autorizzazione all'adozione dei provvedimenti amministrativi volti all'instaurazione di un rapporto di lavoro con contratto individuale a tempo determinato, ex art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'incarico di segretario tecnico del sindaco in deroga ai limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni;
Rilevato che il su menzionato parere dell'Avvocatura generale dello Stato richiama la necessita' che le deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe (nel caso del richiamato comma 425, la finalizzazione all'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma 421, e la limitazione agli interventi urgenti di particolare criticita') e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalita' con le finalita' da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]»;
Richiamato il comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...]»;
Per quanto espresso in premessa e nei considerata;

Dispone:

1) sulla base di quanto previsto dal comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, che l'amministrazione di Roma Capitale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, in relazione alle complesse attivita' finalizzate alla realizzazione dell'evento giubilare, da svolgere sotto il coordinamento e le direttive del Commissario straordinario, e' autorizzata ad adottare i relativi provvedimenti amministrativi per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con contratto individuale a tempo determinato, ex art. 90 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'incarico di segretario tecnico del sindaco in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012;
2) che la durata del contratto, di cui al precedente punto 1, non potra' eccedere il 31 dicembre 2025;
3) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso la presenza ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 26 settembre 2024

Il Commissario straordinario di Governo
Gualtieri