Gazzetta n. 235 del 7 ottobre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 26 settembre 2024 |
Mantenimento della titolarita' della gestione commissariale della «Mila societa' cooperativa edilizia», in Formia. |
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IL DIRETTORE GENERALE Servizi di vigilanza
Visto l'art. 45, comma 1, della Costituzione; Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Visto l'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative; Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2018 relativo ai «Criteri di determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari governativi, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdexies del codice civile» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018; Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»; Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy; Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri data 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024; Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy; Richiamato il decreto direttoriale n. 2/GC/2024 del 29 febbraio 2024, con il quale e' stata disposta la gestione commissariale della «Mila societa' cooperativa edilizia», con sede in Formia (LT) - C.F. 00979040599, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del dott. Cris Pino Cherubini quale Commissario governativo, per un periodo di tre mesi, salvo proroga per motivate esigenze; Considerato che avverso il provvedimento sanzionatorio adottato da questa Autorita' e' stato presentato ricorso con richiesta di sospensione dell'efficacia al Tribunale amministrativo regionale Lazio (sezione di Latina), dall'ex legale rappresentante dell'ente et al.; il Tar, con decreto n. 54/2024 pubblicato in data 23 marzo 2024, ha sospeso l'efficacia del decreto direttoriale n. 2/GC/2024 mentre, in sede collegiale, nella Camera di consiglio del 10 aprile 2024, con ordinanza n. 62/2024 pubblicata il 12 aprile 2024, non confermando la misura cautelare monocratica, ha deciso, ai sensi dell'art. 55 comma 10 cod. proc. amm., rinviando la discussione del merito del ricorso all'udienza del 10 luglio 2024; Vista l'istanza acquisita agli atti, nota protocollo numero 21698 del 21 maggio 2024, con la quale il dott. Cris Pino Cherubini ha fornito aggiornamenti sullo stato della procedura, rappresentando le difficolta' riscontrate nel passaggio di consegne dal C.d.A. revocato e la necessita' di maggior tempo per il completamento dei compiti affidati; Richiamato il decreto direttoriale n. 10/GC/2024 del 29 maggio 2024, con il quale e' stata prorogata la gestione commissariale della cooperativa «Mila societa' cooperativa edilizia», sino al 29 agosto 2024, salva la possibilita' di ulteriore proroga, al fine di consentire al Commissario governativo il completamento delle attivita' funzionali al ritorno in bonis dell'ente, con la precisazione che sino alla data 10 luglio 2024 si procedesse alla sola rideterminazione dei costi, secondo quanto segnalato in sede di ispezione straordinaria e successivo supplemento, verificando l'esistenza in capo ai soci non assegnatari di tutti i presupposti per l'assegnazione degli immobili; Considerato che avverso il decreto direttoriale di proroga n. 10/GC/2024 del 29 maggio 2024 e' stato presentato dall'ex legale rappresentante dell'ente et al. ricorso per motivi aggiunti con richiesta di sospensione dell'efficacia; il Tribunale amministrativo regionale adito, con decreto n. 168/2024, pubblicato in data 3 agosto 2024, ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato con motivi aggiunti, fissando la trattazione in sede collegiale nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2024; Richiamata la nota protocollo n. 61238 dell'8 agosto 2024, con la quale questa Autorita' ha precisato che il dott. Cris Pino Cherubini mantiene la titolarita' quale rappresentante legale della societa' cooperativa in oggetto, in regime di prorogatio, sulla base del disposto di cui all'art. 2385 del codice civile, fino alla pubblicazione della decisione del Tribunale amministrativo regionale dell'11 settembre, dal momento che, in forza del decreto direttoriale n. 2/GC/2024, allo stato valido ed efficace, il consiglio di amministrazione in carica precedentemente al commissariamento e' stato revocato e che l'attivita' del Commissario governativo non puo' ritenersi conclusa, sussistendo ancora irregolarita' nella gestione dell'ente; Considerato che, a seguito delle indicazioni fornite da questa Autorita' con la nota suindicata, e' stata presentata dall'ex legale rappresentante dell'ente et al. un'istanza al Tribunale amministrativo regionale (ai sensi dell'art. 59 c.p.a. e 112, comma 1 lettera b c.p.a.), al fine di ottenere misure attuative del decreto n. 168/2024; Considerato che il Tribunale amministrativo regionale pronunciandosi sull'istanza presentata, con decreto n. 172/2024, pubblicato in data 20 agosto 2024, ha chiarito che la misura cautelare adottata riguarda solo l'atto di proroga, che rimane sospeso al solo fine di mantenere integra la res litigiosa («per evitare che, attesa la proroga, nelle more della decisione vi fosse la stipulazione degli atti di assegnazione degli immobili, e su tale presupposto di irreparabilita' e' stata accolta in via urgente; che dunque il decreto cautelare, fino alla delibazione collegiale, non riguarda la titolarita' dell'organo et similia, mirando solo a mantenere integra la res litigiosa evitando conseguenze connesse all'applicazione ed efficacia del provvedimento impugnato; che dunque, allo stato, e' solo l'atto di proroga che e' sospeso, e ai limitati fini su indicati»); Vista la nota numero protocollo numero 0077641 del 20 settembre 2024 con la quale e' stata trasmessa l'ordinanza n. 198/2024, pubblicata il 14 settembre 2024, che ha accolto la domanda di tutela cautelare («ritenuto che, alla stregua di un bilanciamento tra i contrapposti interessi, la domanda di tutela cautelare formulata nell'atto di motivi aggiunti possa essere accolta limitatamente alla sospensione dell'efficacia del provvedimento di proroga della gestione commissariale e cio' al fine di mantenere integra la res litigiosa sino a definizione del ricorso all'udienza pubblica del 10 dicembre 2024, che era gia' stata fissata sull'accordo delle parti e che e' in questa sede confermata»); Ritenuto opportuno confermare il contenuto del provvedimento emesso da questa Autorita' in data 8 agosto 2024 risultando necessario, in virtu' di tutela dei soci e dei terzi, che la societa' non rimanga priva di un rappresentante legale;
Decreta:
Art. 1
Il dott. Cris Pino Cherubini mantiene la titolarita' quale rappresentante legale della societa' «Mila societa' cooperativa edilizia» (C.F. 00979040599), con poteri di ordinaria amministrazione, fino alla definizione del ricorso con l'emissione della sentenza di merito. |
| Art. 2
Il trattamento economico spettante al Commissario governativo sara' determinato, in misura ridotta, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018. |
| Art. 3
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 26 settembre 2024
Il direttore generale: Donato |
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