Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 |
ORDINANZA 26 settembre 2024 |
Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Intervento n. 136 recante «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della citta'» - Modifica del sistema tariffario dei permessi da rilasciare ai bus turistici per la circolazione sul territorio di Roma Capitale, in occorrenza della Festivita' giubilare. (Ordinanza n. 33). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1: - al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma, di cui al comma 420 del richiamato art. 1; - al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al citato comma 421 la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; - al comma 425, dispone che: «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale»; - al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi 2 intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»; - al comma 427, prevede che: «Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata «Giubileo 2025», che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. [...]; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il Sindaco pro tempore di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale. Visti - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale e' stato approvato il Programma dettagliato degli Interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale e' stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, includendo nel predetto Programma anche gli interventi gia' approvati in forza del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, 15 febbraio 2024 e 8 marzo 2024 recanti l'approvazione della proposta di aggiornamento del citato Programma dettagliato con gli interventi dell'ambito della sanita', correlati alla Festivita' giubilare; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, di approvazione del Piano delle azioni di intervento dell'ambito dell'accoglienza, finanziato con la spesa di parte corrente, collegato al regolare svolgimento dell'Anno Santo; - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale e' stata approvata la rimodulazione del Programma dettagliato degli interventi connessi alla Festivita' religiosa giubilare, includendo nel predetto Programma anche gli interventi gia' approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, oltre a nuovi ed ulteriori interventi dell'ambito dell'accoglienza, per complessivi 327 interventi, unitamente: - agli interventi relativi alla misura M1C3 - 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici» - Allegato 2; - all'integrazione dell'elenco delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 - Allegato 3; Visti, altresi' - il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; - il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; - lo statuto di Roma Capitale; - la deliberazione della Giunta capitolina n. 262/2017; - la delibera di Assemblea capitolina n. 55 del 15 maggio 2018; - il decreto-legge n. 68/2022, convertito in legge n. 108 del 5 agosto 2022; Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 che dispone che Commissario straordinario: «a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR; b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis] e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021; f) fornisce alla societa' [ndr Societa' Giubileo 2025] le opportune indicazioni per le modalita' e le tempistiche di avvalimento e per l'utilizzo delle risorse giubilari»; Premesso che, - tra i molteplici interventi programmati e funzionali al Giubileo 2025, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, rientrano quelli diretti al rafforzamento e riorganizzazione della mobilita' su tutto il territorio della Citta' di Roma; - l'intervento classificato nell'Allegato 1 con il numero 136, recante «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della citta'», incluso nel Programma dettagliato degli interventi approvato con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concerne l'attrezzaggio civile e tecnologico di aree di lunga sosta da riservare ai bus turistici, localizzate nelle zone periferiche di Roma, e si pone come obiettivo la delocalizzazione della sosta degli autobus privati, a servizio della domanda turistica, nei nodi di scambio periferici destinati allo scambio intermodale con il trasporto pubblico di linea (prevalentemente su ferro); - il citato intervento e', altresi', finalizzato alla riorganizzazione del traffico veicolare, con particolare riferimento a quello alimentato dai bus turistici; Atteso che - il calendario degli eventi giubilari contempla l'organizzazione di numerosi eventi e manifestazioni a carattere religioso e culturale, che si concentreranno principalmente presso la Basilica di San Pietro e le altre Basiliche giubilari di San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura, a cui si aggiungono le Chiese di San Lorenzo fuori le Mura, Santa Croce in Gerusalemme e San Sebastiano fuori le Mura che, insieme, compongono l'itinerario tradizionale per i pellegrinaggi detto delle «sette chiese». Sono previsti, altresi', numerosi eventi anche presso altre Chiese giubilari, tutte situate nel centro della citta'; - l'imminenza della Festivita' religiosa giubilare impone fin da ora la messa in campo di azioni, misure e strategie finalizzate a prevenire l'insorgere di criticita' che potrebbero intervenire nella gestione della circolazione veicolare e, pertanto, alla razionalizzazione del traffico, in particolare nelle aree di maggiore interesse turistico e culturale, data la confluenza del rilevante numero di persone, che quotidianamente impegna la mobilita' cittadina, con l'ingente numero di pellegrini e turisti attesi nella citta' di Roma in occorrenza dell'Anno Santo, che vedra' il suo avvio con l'apertura della Porta Santa il 24 dicembre 2024; Considerato che - il sopra richiamato intervento n. 136 recante «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della citta'» e' strettamente correlato alla regolazione della domanda di permessi di circolazione nella Citta' di Roma e non puo' prescindere, dunque, da una puntuale riorganizzazione del sistema delle tariffe per l'accesso dei bus turistici alla ZTL cittadina, che renda competitiva e conveniente, per le societa' attive nell'ambito del trasporto di persone, la richiesta di permessi per la sosta nelle zone periferiche della citta', riducendo, conseguentemente, la domanda di sosta nelle zone centrali; - ai fini di una compiuta attuazione del sopra richiamato intervento, Roma servizi per la mobilita', che riveste il ruolo di soggetto attuatore per conto dell'Amministrazione capitolina, ha rappresentato la necessita', limitatamente al periodo di svolgimento della Festivita' religiosa giubilare, di revisione e rimodulazione del sistema tariffario di Roma Capitale applicato ai bus turistici, attualmente regolamentato dalla deliberazione di Assemblea capitolina n. 55/2018, all'Allegato 2, che prevede l'applicazione delle sottoindicate tariffe:
SISTEMA VIGENTE
Parte di provvedimento in formato grafico
- la richiesta del soggetto attuatore e' supportata da uno studio realizzato nel tempo dallo stesso, dal quale emerge che, attualmente, la maggiore richiesta di permessi di circolazione presentata dagli operatori dei bus turistici si concentra nella zona semi-centrale della Capitale: difatti, il 90% dei vettori richiede l'acquisto di un titolo per sostare nella predetta zona semi-centrale (identificata dalla ZTL B bus turistici), mentre solo un 10% dei mezzi orienta la scelta della sosta nell'area periferica (identificata dalla ZTL A bus turistici); un residuo sotto-insieme di questi ultimi richiede di utilizzare lo scambio con il TPL; - le ragioni di tale distribuzione della domanda di sosta dei bus turistici nella Capitale, in esito allo studio sopra richiamato, risiedono principalmente in due fattori: - il basso costo di accesso all'area semi-centrale; - le carenti condizioni infrastrutturali e di sicurezza, riscontrate nelle poche aree periferiche nei nodi di scambio con il TPL su ferro; - lo studio effettuato da Roma servizi per la mobilita' rappresenta un dato storicamente consolidato relativamente alla domanda di permessi di accesso per i bus turistici registrata nelle annualita' 2019 (pre-emergenza Covid), 2023 e 2024, a conferma dell'ampia forbice esistente fra permessi giornalieri venduti per la ZTL A e per la ZTL B, come ben evidenziato nella tabella di seguito riportata:
Parte di provvedimento in formato grafico
- dai dati sopra rappresentati emerge che su 10 permessi ZTL bus giornalieri venduti, circa 9 sono acquistati dai vettori per accedere direttamente alla ZTL centrale (B), mentre solo 1 viene acquistato per la sosta nelle aree periferiche meno congestionate, situazione che evidenzia, di fatto, una domanda autorizzativa a forte impatto sulla viabilita' dell'area centrale del territorio cittadino, con conseguente sottoutilizzazione delle aree di sosta periferiche; - le statistiche confermano lo sbilanciamento della domanda a favore di una tipologia autorizzativa (permesso B) che permette ai vettori di raggiungere le aree piu' centrali, di maggiore attrattiva turistica del territorio capitolino, con l'evidente conseguenza di amplificare la portata dei flussi del traffico, di per se' gia' strutturalmente congestionata, condizione che comporta la necessita' di procedere con la razionalizzazione dei flussi turistici di accesso ai principali punti d'interesse ubicati nell'area centrale; - la proposta di Roma servizi per la mobilita' prevede, quindi, la revisione del costo unitario dei permessi giornalieri per i bus turistici, con una riduzione del costo dei permessi per il raggiungimento delle postazioni di sosta nella ZTL bus A e un aumento del 300% degli importi dei permessi per l'accesso e la circolazione nella ZTL bus B, sia per quanto riguarda i permessi giornalieri che quelli a carnet, come di seguito riepilogato:
SISTEMA PROPOSTO
Parte di provvedimento in formato grafico
- oltre alla modifica del sistema tariffario, il soggetto attuatore dell'intervento giubilare ID n. 136 ha proposto, altresi', di introdurre uno specifico biglietto BIRG - TPL, rilasciato in favore di coloro che usufruiranno dei servizi di trasporto a mezzo bus turistici che utilizzano le aree di sosta periferiche, al costo ridotto di 1 euro, in luogo della tariffa ordinaria pari a 8 euro (la quota dei 7 euro oggetto dell'agevolazione sara' ristorata da Roma Capitale ad Atac utilizzando i fondi del maggior incasso ricavato dalla vendita dei permessi per la ZTL bus B); Considerato, altresi', che - la piena realizzazione del richiamato intervento n. 136 «Parcheggi bus turistici nelle zone periferiche della citta'» mediante la modifica del sistema tariffario in vigore, di cui alla deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 55/2018, e' funzionale ad un ordinato svolgimento del Giubileo 2025, con particolare riferimento al potenziamento delle infrastrutture per la gestione della mobilita', pubblica e privata; - l'arco temporale di vigenza delle modifiche da apportare e' strettamente limitato alla durata del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, ovvero dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026; - Roma servizi per la mobilita', data la stringente tempistica da rispettare per l'attuazione del piu' volte richiamato intervento ed il prossimo avvio della festivita' religiosa giubilare, ha richiesto l'adozione di un'ordinanza commissariale diretta alla rimodulazione del piano tariffario inserito nel regolamento autobus capitolino, approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 55/2018; - la proposta del soggetto attuatore e' finalizzata all'adozione di misure, divenute oramai contingibili e urgenti, dirette alla contrazione dell'utilizzo delle aree centrali (ZTL B) e intensificazione del ricorso a quelle dislocate nelle aree periferiche (ZTL A), con cambio modale e raggiungimento mediante i servizi di TPL delle aree centrali, che, in occasione degli eventi e manifestazioni previste per la festivita' giubilare, dovranno essere il piu' possibile destinate all'accoglienza dei pellegrini e al regolare flusso pedonale; - il piano di rimodulazione delle tariffe presentato dal soggetto attuatore per conto dell'Amministrazione capitolina ha l'ulteriore finalita' di destinare i maggiori introiti previsti dall'aumento della tariffa per l'acquisto dei permessi per la ZTL B alla copertura dei costi derivanti dalla riduzione della tariffa prevista per l'acquisto del BIRG, che permette ai viaggiatori di percorrere l'ultima parte del tragitto di accesso all'area centrale del territorio cittadino con i mezzi pubblici; Atteso che - l'attuale disciplina specifica, rinvenibile nel comma 9 dell'art. 7 del vigente codice della strada, stabilisce l'iter da osservare, da parte dei comuni, ai fini della delimitazione delle zone pedonali ed a traffico limitato, prevedendo l'adozione di una delibera di giunta o, in caso di urgenza, di un'ordinanza sindacale, per l'approvazione delle modifiche o integrazioni ai propri regolamenti vigenti; - il quadro normativo e' sostanzialmente mutato in conseguenza dell'approvazione di una modifica all'art. 7, comma 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, intervenuta con decreto-legge n. 68/2022, convertito in legge 5 agosto 2022, n. 108, che, all'ultimo periodo, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili «...sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facolta', le modalita' di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonche', previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i massimali delle tariffe, da definire tenendo conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.»; - precedentemente alla sopra riportata modifica al codice della strada, il legislatore non aveva stabilito tariffe massime e ad oggi non e' stato ancora emanato il decreto ministeriale che fissi i massimali delle tariffe, conditio si ne qua non per procedere da parte delle amministrazioni comunali; - la richiesta, avanzata dal soggetto attuatore dell'intervento in questione, ampiamente supportata dal Dipartimento mobilita' sostenibile e trasporti di Roma Capitale e dall'Assessorato competente, e' sostenuta da ragioni oggettive connesse alla necessita' di preservare, nel periodo giubilare, la parte centrale della citta' da un potenziale aumento dei flussi veicolari turistici che potrebbe riverberare negativamente sulla gestione della mobilita' cittadina durante il medesimo periodo; - la diversa regolazione delle tariffe di accesso per i bus turistici e' certamente finalizzata a evitare situazioni di criticita' nella viabilita' della citta' di Roma, rendendo, peraltro, efficace lo stesso intervento giubilare destinato a migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' delle aree di sosta destinate ai bus turistici a ridosso dei nodi di scambio del trasporto pubblico locale; - l'attuale regolazione delle tariffe, infatti, non rende «conveniente» l'utilizzo di quelle aree di sosta rispetto alla possibilita' di trasportare i turisti, a costi decisamente piu' bassi, in aree piu' centrali, come si e' sommariamente descritto nelle considerazioni precedenti; - la revisione del sistema tariffario adottato da Roma Capitale con deliberazione dell'Assemblea capitolina n. 55/2018 consente, non solo effetti positivi sulla regolazione dei flussi di accesso dei bus turistici nella citta' di Roma durante il periodo giubilare, ma rende, altresi', efficace l'attuazione dell'intervento individuato nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024 con il n. 136, espandendo le funzioni e le potenzialita' di accoglienza in luoghi di sosta organizzati dei flussi turistici che utilizzano la modalita' di trasporto collettivo su mezzi privati; - la diversa definizione del sistema delle tariffe destinate a regolare i permessi di accesso dei bus turistici alla citta' di Roma e' da considerarsi come urgente e improcrastinabile al fine di garantire, durante tutto l'arco temporale che impegna la Citta' di Roma nell'accoglienza di pellegrini e turisti in occorrenza del Giubileo 2025, una circolazione veicolare e pedonale regolare e sicura, evitando potenziali congestionamenti del traffico cittadino nelle zone centrali, con le conseguenti ripercussioni sullo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni giubilari programmate; - il rispetto dei tempi delle procedure ordinarie dettati dalla normativa vigente per un'eventuale approvazione della modifica al regolamento al sistema tariffario applicato ai bus turistici per il rilascio dei permessi di accesso alla ZTL sul territorio di Roma Capitale, adottato con delibera di Assemblea capitolina n. 55 del 15 maggio 2018, non consentirebbe di intervenire tempestivamente sul predetto sistema tariffario che, anche a garanzia degli operatori turistici, deve essere adottato in tempi largamente anticipati, al fine di consentire le programmazioni operative nel rispetto della nuova regolamentazione; Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalita' con le finalita' da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...]». Ritenuto pertanto, necessario disporre, con i poteri di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 7, comma 9, per disapplicazione dell'ultimo periodo ed in deroga al decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 42, la modifica al sistema tariffario per i bus turistici di Roma Capitale, approvato con Del.A.C. 55/20218, Allegato 2, con le tariffe sottoindicate; Dato atto dell'avvenuta informativa alla riunione della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, tenutasi in data 11 settembre 2024, sulle rettifiche da introdurre alle tariffe da applicare ai bus turistici; per quanto espresso in premessa e nei considerata
Ordina:
con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, e in deroga al comma 2, lettera a), dell'art. 42 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni: 1. in deroga alle previsioni di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, di sostituire le tariffe di cui all'Allegato 2 del regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL bus A, B e C, approvato con deliberazione dell'Assemblea capitolina di Roma Capitale n. 55 del 15 maggio 2018, con le tariffe di seguito riportate:
Parte di provvedimento in formato grafico
Rimangono invariate le disposizioni contenute nel gia' menzionato Allegato 2 del regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL bus A, B e C, in materia di parametri ambientali, sconti e maggiorazioni, di tariffe per bus in servizio di linea Gran Turismo, commerciale e scolastico privato. Le tariffe disposte al punto 1. hanno validita' limitata al periodo di svolgimento della festivita' religiosa giubilare, ovvero dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2026. 2. Di introdurre contestualmente uno specifico biglietto BIRG - TPL, rilasciato in favore di coloro che usufruiranno dei servizi di trasporto a mezzo bus turistici che utilizzano le aree di sosta periferiche, al costo ridotto di 1 euro, in luogo della tariffa ordinaria pari a 8 euro. La quota dei 7 euro oggetto dell'agevolazione sara' ristorata da Roma Capitale ad Atac utilizzando i fondi del maggior incasso ricavato dalla vendita dei permessi per la ZTL bus B. 3. Di trasmettere il presente provvedimento a Roma Capitale - Dipartimento mobilita' sostenibile e trasporti e a Roma servizi mobilita' per gli adempimenti conseguenti. 4. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo http://commissari.gov.it/giubileo2025 5. La trasmissione della presente ordinanza alla Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 433, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente ordinanza e' immediatamente efficace ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo» e successive modificazioni ed integrazioni.
Roma, 26 settembre 2024
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri |
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