Gazzetta n. 234 del 5 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 agosto 2024
Criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera n. 474/2019/R/gas dell'ARERA.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la direttiva n. 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
Vista la direttiva n. 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, recante «Misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e che introduce la tassonomia delle attivita' sostenibili;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022, cosiddetto atto delegato complementare «Clima», che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attivita' economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attivita' economiche, il quale introduce nella tassonomia UE altre attivita' economiche del settore energetico come attivita' transitorie, ivi comprese alcune attivita' nucleari e del gas;
Visto il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 sullo stoccaggio del gas, che ha introdotto obblighi di stoccaggio del gas in risposta all'invasione russa dell'Ucraina al fine di garantire l'approvvigionamento di gas nell'Unione;
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva n. 2003/87/CE, ed in particolare i considerando n. 13 e 23 e l'art. 21-quater, comma 3, lettera a);
Vista la comunicazione della commissione UE COM (2022) 108 final, dell'8 marzo 2022, che ha delineato le azioni da porre in essere per accelerare la transizione energetica verso l'indipendenza dai combustibili fossili russi;
Vista la comunicazione della Commissione UE del 9 marzo 2023 COM (2023) 1711 final recante il «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Vista la dichiarazione di Versailles dei Capi di Stato o di Governo dell'UE, del 10 e 11 marzo 2022, riguardante l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il rafforzamento delle capacita' di difesa, la riduzione delle dipendenze energetiche e la costruzione di una base economica piu' solida, con particolare riferimento al punto II, paragrafo 16, lettere b) ed f);
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 aprile 2006 recante «Modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti, conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi potenziamenti, e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria, nonche' criteri in base ai quali l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le procedure per l'assegnazione della residua quota delle capacita' non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive numeri 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive n. 2003/54/CE e n. 2003/55/CE»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 recante la «Disciplina di attuazione della direttiva n. 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, come convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; in particolare l'art. 2, comma 2-bis che ha modificato l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che prevede disposizioni per la realizzazione di nuova capacita' di rigassificazione, «in considerazione della necessita' di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale»; in particolare, il comma 1 del medesimo articolo dispone, tra l'altro, che: le opere finalizzate all'incremento della capacita' di rigassificazione mediante unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscano «interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e urgenti»; nonche' il comma 8 che istituisce un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, «Al fine di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, ... [ossia finalizzate all'incremento della capacita' di rigassificazione]. Il fondo e' destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione svolto attraverso le unita' di cui al comma 1, compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo residuo del fondo e' destinato a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione del fondo e' affidata alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare l'art. 4 rubricato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, che prevede «Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova capacita' di rigassificazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2023, n. 125 che recante il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto ministeriale n. 123093 in data 19 luglio 2022 che ha istituito, tra l'altro, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022, per le finalita' previste dal decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, capitoli specifici attribuiti al Centro di responsabilita' «Tesoro»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas del 4 giugno 2009, n. ARG/gas 64/09 e il relativo allegato A, recante il «Testo integrato delle attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente del 28 settembre 2017, n. 660/2017/R/gas e il relativo allegato A, recante il «Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG)»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente del 19 novembre 2019, n. 474/2019/R/gas, e il relativo allegato A, recante i «Criteri di regolazione del servizio di rigassificazione del GNL per il quinto periodo di regolazione, RTRG 2020-2023»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente del 30 giugno 2022, n. 295/2022/R/com in cui, in sede di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema del settore elettrico e del settore gas, viene fissato l'attuale valore della componente CRVFG (dal 1° gennaio 2023);
Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente del 4 aprile 2023, n. 139/2023/R/gas e il relativo allegato A, recante i «Criteri di regolazione del servizio di trasporto e misura del gas (RTTG) per il periodo di regolazione 20242027»;
Vista, la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente del 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante i «Criteri di regolazione del servizio di rigassificazione del GNL per il sesto periodo di regolazione, RTRG 20242027»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente del 28 settembre 2023, 429/2023/R/com di aggiornamento, dal 1° ottobre 2023, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore gas;
Acquisito il formale concerto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, reso con nota prot. 16393 del 21 giugno 2024;
Sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, che si e' espressa favorevolmente con parere 88/2024/I/gas del 19 marzo 2024, acquisito con nota prot. 7245 del 20 marzo 2024;
Ritenuto opportuno destinare le risorse del Fondo a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e a contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio della Federazione russa, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, mediante la realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 50/2022, e quindi di procedere, in attuazione del comma 8 del predetto articolo, alla definizione delle modalita' attuative e dei criteri per l'erogazione delle risorse stanziate sullo specifico fondo da destinare alle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
a) «Allegato»: l'annesso documento tecnico, costituente parte integrante del presente decreto, concernente le modalita' di accesso al Fondo e i criteri di ripartizione delle relative risorse;
b) «Autorita'»: l'autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
c) «attivita' o servizio di rigassificazione»: l'attivita' che, ai sensi del TIUC, comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto effettuate tramite l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto, situati sul territorio nazionale o entro le acque territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento;
d) «beneficiari»: le imprese che svolgono attivita' o servizio di rigassificazione che realizzano e gestiscono, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, le opere e le infrastrutture connesse di cui alla lettera n) e che abbiano ottenuto l'autorizzazione ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo articolo;
e) «Cassa»: la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) gestore del Fondo;
f) «consumatore»: il cliente finale che usufruisce del sistema di fornitura del gas;
g) «Conto oneri impianti di rigassificazione»: conto istituito presso la Cassa e alimentato dalla componente CRVFG ;
h) «CRVFG »: il corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/standard metro cubo (Smc), a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del GNL, di cui alla regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas (RTTG) pro tempore vigente;
i) «decreto-legge»: decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
j) «fattore di copertura dei ricavi»: fattore di copertura dei ricavi di cui alla regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del GNL;
k) «Fondo»: il fondo istituito, con l'art. 5, comma 8, del decreto-legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043;
l) «Fondo impianti di rigassificazione ex decreto-legge 50-2022»: il conto corrente appositamente istituito dalla Cassa ai fini della gestione delle risorse del Fondo;
m) «GNL»: il gas naturale liquefatto;
n) «opere e infrastrutture connesse»: le opere, aventi carattere di strategicita', pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, finalizzate all'incremento della capacita' di rigassificazione nazionale mediante unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione e le connesse infrastrutture, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge;
o) «periodo di riferimento»: il periodo temporale che ricomprende gli anni dal 2024 al 2043;
p) «Regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del GNL»: la regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione pro tempore vigente definita dall'Autorita', disciplinata dalle deliberazioni dell'Autorita' n. 474/2019/R/gas per il periodo 2020-2023 e 196/2023/R/gas per il periodo 2024-2027;
q) «ricavi di riferimento»: i ricavi di riferimento del servizio di rigassificazione come definiti dalla regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL pro tempore vigente;
r) «TIUC»: il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (Unbundling contabile), allegato A della deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com - come successivamente modificato e integrato;
s) «utente»: e' l'utilizzatore del sistema gas che acquista capacita' di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.
 
Allegato
Parte I - Modalita' di accesso al Fondo
1.1 Le imprese esercenti terminali di rigassificazione di GNL di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (di seguito: decreto-legge), trasmettono annualmente all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorita') e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa), di norma entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente alla comunicazione di attestazione dei ricavi effettivamente conseguiti nell'anno precedente, effettuata ai sensi della regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL pro tempore vigente definita dalla medesima Autorita', un'attestazione relativa all'importo ammissibile alle integrazioni di ricavo a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 5, comma 8 del decreto-legge per il medesimo anno. Tale importo e determinato come differenza fra:
a) i ricavi di riferimento del servizio di rigassificazione, definiti secondo la regolazione tariffaria pro tempore vigente;
b) il maggiore fra:
i. i ricavi effettivamente conseguiti dall'erogazione del servizio di rigassificazione in funzione della capacita' allocata tramite procedure concorsuali e
ii. l'importo del fattore di copertura dei ricavi di cui alla regolazione tariffaria pro tempore vigente.
1.2 La Cassa provvede, entro il 31 marzo di ciascun anno, a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni, operative per l'invio della documentazione di cui al precedente comma 1.1.
Parte II - Istruttoria
2.1 La Cassa, di norma entro il secondo mese successivo alla comunicazione di attestazione dei ricavi di cui al precedente punto 1.1, verifica gli importi ammissibili alle risorse del fondo rendicontati dalle imprese di rigassificazione ai sensi della Parte I e determina le integrazioni di ricavo spettanti a ciascun terminale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge.
2.2 Le integrazioni di ricavo spettanti a ciascun terminale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge, sono determinate sulla base dei seguenti criteri:
a) qualora, in ciascun anno di riferimento, le risorse del Fondo siano superiori alla somma degli importi ammissibili alle integrazioni di ciascun terminale, l'integrazione spettante a ciascun terminale e' determinata in misura pari all'importo ammissibile;
b) qualora, in ciascun anno di riferimento, le risorse del Fondo siano inferiori alla somma degli importi ammissibili alle integrazioni di ciascun terminale, l'integrazione spettante a ciascun terminale e' determinata ripartendo le risorse del Fondo in modo da assicurare a ciascun terminale la medesima percentuale di copertura dei ricavi di riferimento, nei limiti della disponibilita' del Fondo stesso.
2.3 Entro sessanta giorni dalla verifica di cui al precedente punto 2.1 e contestualmente all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi, di norma entro il 31 luglio di ciascun anno, la Cassa eroga, a valere sul «Fondo impianti di rigassificazione ex decreto-legge 50-2022», le integrazioni di ricavo di cui al precedente punto 2.2 ai terminali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge.
2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.2, lettera a), la Cassa, contestualmente, all'erogazione di cui al punto 2.3, trasferisce le risorse residue del Fondo sul «Conto oneri impianti di rigassificazione», a beneficio degli utenti e dei consumatori del settore gas, a copertura degli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione del «fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del GNL», istituito presso la medesima Cassa ai sensi della regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione, dandone tempestiva informazione all'Autorita' e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2.5 L'Autorita' considera le risorse residue:
a) in via prioritaria, per il finanziamento dei fattori di copertura dei ricavi di riferimento di tutte le imprese di rigassificazione da erogare nel medesimo anno;
b) in subordine, nell'ambito del primo aggiornamento trimestrale utile delle componenti tariffarie addizionali del settore gas, ai fini della riduzione del corrispettivo unitario variabile addizionale della tariffa di trasporto CRVFG .
2.6 L'Autorita', adottati i provvedimenti di competenza ai sensi del precedente punto 2.4, li notifica al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente ad una comunicazione dell'impiego delle risorse residue del Fondo a beneficio degli utenti e dei consumatori del settore gas.
 
Art. 2

Finalita' e criteri

1. Il presente decreto reca disposizioni attuative per l'erogazione delle risorse stanziate sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge.
2. Tali risorse sono destinate a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione delle unita' di cui all'art 5, comma 1, del decreto-legge, inclusivi dei costi di capitale per l'acquisto e/o la realizzazione di predetti nuovi impianti, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del GNL definita dall'Autorita'.
3. Le risorse del fondo sono ripartite secondo i criteri di accesso e le modalita' definite nell'allegato, costituente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

I soggetti beneficiari

1. Sono ammesse a presentare l'istanza di accesso alle risorse del Fondo, destinate agli utilizzi di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente decreto, le imprese:
a) che siano in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge;
b) che svolgano il servizio di rigassificazione del GNL mediante l'utilizzo di terminali off shore, consistenti in unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del decreto-legge.
2. Le imprese di cui al comma 1 non devono essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalita' liquidatorie.
3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a cio' ostative.
4. Non sono ammessi a contributo gli interventi che abbiano gia' beneficiato di ulteriori sovvenzioni provenienti da altri strumenti agevolativi di fonte nazionale o unionale.
 
Art. 4

Assegnazione delle risorse

1. Fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2025 al 2043, dispone con proprio titolo di spesa l'assegnazione delle risorse del Fondo alla Cassa, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 14, e dell'art. 58, commi 4 e 6, del decreto-legge. Per l'anno 2024, l'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo ha luogo entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione della positiva decisione sulla compatibilita' con il mercato interno, di cui all'art. 7, ovvero, in caso di osservazioni della Commissione europea, dalla entrata in vigore delle integrazioni al presente decreto.
2. Le risorse del Fondo sono destinate ad alimentare il conto denominato «Fondo impianti di rigassificazione ex decreto-legge 50-2022», appositamente istituito presso la Cassa, prioritariamente per le finalita' di' cui all'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 5

Istruttoria

1. La Cassa effettua l'istruttoria delle istanze di accesso alle risorse del Fondo, presentate dai beneficiari secondo i criteri e le modalita' definite nell'allegato.
2. All'esito positivo del procedimento, definito nell'allegato, verificati gli importi da attribuire, la Cassa eroga le risorse e, contestualmente, ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorita'.
 
Art. 6

Monitoraggio

La Cassa, entro il 31 dicembre di ogni anno del periodo di riferimento, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una dettagliata relazione concernente l'utilizzo, secondo le modalita' definite nell'allegato, delle risorse finanziarie assegnate al conto di cui all'art. 4, informandone al contempo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Autorita'.
 
Art. 7

Riferimenti alla normativa dell'Unione europea
in materia di aiuti di Stato

1. I contributi di cui al presente decreto sono erogati nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato applicabile caso per caso. La presente misura e' notificata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, l'esecuzione della stessa resta sospesa fino alla positiva decisione sulla compatibilita' con il mercato interno da parte della Commissione europea. In caso di osservazioni della Commissione, il presente decreto dovra' essere integrato al fine di recepire eventuali condizioni imposte dalla Commissione europea nella decisione di autorizzazione, ivi inclusi, ove richiesti dalla Commissione, meccanismi volti a garantire che il finanziamento non comporti sovra compensazioni per i beneficiari.
 
Art. 8

Importo residuo del Fondo

1. Le eventuali disponibilita' finanziarie del Fondo, che dovessero residuare a seguito della copertura dei ricavi dei beneficiari ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono destinate a finanziare i fattori di copertura dei ricavi del servizio di rigassificazione attraverso gli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del GNL, riducendo le necessita' di gettito da recuperare su utenti e consumatori del settore gas, a beneficio dei medesimi utenti e consumatori, secondo i criteri e le modalita' previsti nell'allegato.
2. Le somme residue, definite a sensi del comma 1, sono assegnate, contestualmente all'erogazione di cui al punto 2.3 dell'allegato, al «Conto oneri impianti di rigassificazione» gestito dalla medesima Cassa.
3. La Cassa, nell'ambito della relazione di cui all'art. 6, rendiconta al Ministero dell'economia e delle finanze, informandone al contempo il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'Autorita', circa l'utilizzo del fondo e l'ammontare delle eventuali somme residue nell'annualita' di competenza destinate alle finalita' di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 9

Risorse finanziarie

1. Il Fondo prevede uno stanziamento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, ai sensi dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, commi 8 e 14, del decreto-legge.
2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Centro di responsabilita' 3 - Direzione generale interventi finanziari nell'economia - sul capitolo cap. 7475.
3. La Cassa provvede alle attivita' svolte ai sensi del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 10

Controlli

1. La Cassa puo' effettuare attivita' di verifica ispettiva, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualita' e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' presentate dai beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal presente provvedimento, nonche' di ogni altro dato o informazione ritenuti utili ai fini ispettivi.
2. I beneficiari sono tenuti a favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli e le ispezioni disposti dalla Cassa, nonche' da competenti organismi statali, al fine di verificare le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
3. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, la Cassa, comunica l'esito al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, valutato l'esito delle verifiche trasmesse dalla Cassa, ove necessario, adotta il provvedimento di revoca delle agevolazioni, comunicando alla Cassa di procedere al recupero dell'importo indebitamente percepito, ai sensi del successivo articolo 11.
 
Art. 11

Revoca del contributo

1. Il contributo concesso e' revocato dal Ministero dell'economia e delle finanze, in misura totale o parziale, qualora:
a) sia accertato il mancato possesso da parte del beneficiario di uno o piu' requisiti di ammissibilita' di cui al presente decreto, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al medesimo e non sanabili;
b) risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario nell'ambito del procedimento;
c) risultino difformita' significative, in termini di dati o valori forniti dal beneficiario, in esito ad attivita' istruttoria o ispettiva della Cassa.
2. A seguito della disposizione di revoca dell'agevolazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa provvede, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, al recupero presso i beneficiari dell'importo indebitamente percepito ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Ai sensi del comma 5 del predetto art. 9, le somme oggetto di recupero sono preferite a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
3. La Cassa in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2024

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1222