Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 11, 16 e 20, commi 2 e 3;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalita' che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale»;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»;
Vista la legge 25 luglio 2000, n. 213, recante «Norme di adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale di merci»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 27 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni nazionali complementari
al codice doganale dell'Unione

1. Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 11, 16, e 20,
commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante
«Delega al Governo per la riforma fiscale»:
«Art. 11 (Principi e criteri direttivi per la
revisione della disciplina doganale). - 1. Nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva
altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione della disciplina doganale:
a) procedere al riassetto del quadro normativo in
materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione
delle disposizioni attualmente vigenti, in conformita' al
diritto dell'Unione europea in materia doganale;
b) completare la telematizzazione delle procedure e
degli istituti doganali allo scopo di incrementare e
migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
c) accrescere la qualita' dei controlli doganali
migliorando il coordinamento tra le autorita' doganali di
cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle
procedure doganali anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando
lo Sportello unico doganale e dei controlli;
d) riordinare le procedure di liquidazione,
accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di
cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
e) rivedere l'istituto della controversia doganale
previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.»
«Art. 16 (Principi e criteri direttivi per la
revisione generale degli adempimenti tributari e degli
adempimenti in materia di accise e di altre imposte
indirette sulla produzione e sui consumi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione generale degli
adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi
degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e
leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo,
gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti,
anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
semplificazione, della razionalizzazione e della revisione
degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno
gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti
tributari, anche dichiarativi, e di versamento,
razionalizzandone la scansione temporale nel corso
dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi
scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel
caso di inadempimenti formali o di minore gravita';
d) rafforzare i regimi premiali attualmente
vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di
rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che
presentano alti livelli di affidabilita' fiscale, misurati
anche sulla base degli indicatori statistico-economici
utilizzati per la definizione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per
l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento,
prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche
tecniche siano resi disponibili con un anticipo non
inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al
quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la
facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto
interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di
pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
telematici per i soggetti con minore attitudine
all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche'
incentivare le attivita' di certificazione delle
dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalita' di accesso dei
contribuenti ai servizi messi a disposizione
dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive
ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione
dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per
l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare
anche direttamente per via telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto
fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in
prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei
pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di
pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie
imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e
modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei
dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia
delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al
fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli
immobili non censiti e degli immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei
termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e
dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni,
degli inviti e delle richieste di atti, documenti,
registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione
finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto,
dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di
interesse applicabili alle somme dovute
dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione
professionale continua del personale dell'Amministrazione
finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di
contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle
attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al
relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1
non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti
previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia
di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione
e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la
revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della
generale revisione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, il Governo osserva, in particolare, i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per
il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette
sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di
qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei
predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici
livelli di affidabilita' e solvibilita', per la
concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti
nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e
nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della
prestazione delle predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la
gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e
dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504;
c) prevedere, con finalita' di contrasto del
mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e
dei minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il
divieto di vendita a distanza, ai consumatori che
acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide
contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504.»
«Art. 20 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema sanzionatorio tributario,
amministrativo e penale). - Omissis.
2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in
materia di accisa e di altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo
osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori
amministrativo e penale per semplificarli e renderli piu'
coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in
particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalita'
alla gravita' delle condotte;
b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con
qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al
pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al
titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:
1) la punibilita' con la pena detentiva compresa
tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni,
nonche' adeguate soglie di non punibilita' al fine di
applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali
e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno
gravi;
2) circostanze aggravanti coerenti con quelle
previste dalla disciplina doganale in materia di
contrabbando di tabacchi lavorati;
3) un'autonoma fattispecie associativa punibile
con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al
massimo di otto anni, provvedendo al conseguente
coordinamento dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1,
del codice di procedura penale;
5) la punizione del tentativo con la stessa pena
prevista per il reato consumato;
6) la confisca obbligatoria delle cose che
servirono o furono destinate a commettere l'illecito e
delle cose che ne sono l'oggetto;
7) nel caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del
prodotto o del profitto del reato e, quando essa non e'
possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme
di denaro, beni e altre utilita' di cui il soggetto
condannato abbia la disponibilita', anche per interposta
persona;
8) l'affidamento in custodia dei beni
sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilita'
finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero la
possibilita' di affidarli ad altri organi dello Stato o ad
altri enti pubblici non economici, per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale,
nonche' l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi
o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;
9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla
presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose
sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o
confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
10) l'estensione della disciplina attuativa dei
principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera
anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento
dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli
62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la
possibilita' di stabilire adeguate soglie di punibilita',
anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi
prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni
amministrative in luogo di quelle penali;
11) l'abrogazione delle disposizioni della legge
17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n.
27, che risultino superate a seguito dell'introduzione
dell'illecito di cui alla presente lettera;
c) la razionalizzazione e il coordinamento
sistematico delle disposizioni vigenti in materia di
vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non
autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di
cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche' ai
prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e
62-quinquies del medesimo testo unico;
d) l'introduzione della confisca di cui
all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti
dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non
inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;
e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo
unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative
effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Per la revisione del sistema sanzionatorio
applicabile alle violazioni della normativa doganale il
Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) il coordinamento e la revisione della disciplina
sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con
quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della
lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza
con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando
previste dal citato testo unico;
b) il riordino della disciplina sanzionatoria
contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai
tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel
territorio della Repubblica italiana nei casi previsti
dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che
istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal
medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del
medesimo regolamento (UE), prevedendo:
1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;
2) la revisione delle sanzioni di natura
amministrativa per adeguarle ai principi di effettivita',
proporzionalita' e dissuasivita' stabiliti dall'articolo 42
del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in
conformita' alla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea;
3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla
custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle
cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose
confiscate;
c) il riordino e la revisione della disciplina
sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di
revisione, l'introduzione di soglie di punibilita', di
sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura
proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione
alla gravita' della condotta;
d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo
25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e
b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti
dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal
comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.
Omissis.».
- Il regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice
doganale dell'Unione, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 10 ottobre 2013, n. L
269.
- Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della
Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
relazione alle modalita' che specificano alcune
disposizioni del Codice doganale dell'Unione, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29
dicembre 2015, n. L 343.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di
applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
istituisce il Codice doganale dell'Unione, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29
dicembre 2015, n. L 343.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973, n.
80.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995, n. 279.
- La legge 25 luglio 2000, n. 213, recante «Norme di
adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali
alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio
internazionale di merci», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 1° agosto 2000, n. 178.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n.
140.
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
 
Allegato 1

(ART. 1)

DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI
AL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

Art. 1.
Fonti della disciplina doganale e definizioni

1. Costituiscono fonti della disciplina doganale le direttive e i regolamenti dell'Unione europea e, in particolare:
a) il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
b) il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalita' che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'unione;
c) il regolamento di esecuzione (UE) n. 2447/2015 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;
2. Per quanto non espressamente previsto nei provvedimenti di cui al comma 1, si applicano:
a) le norme del diritto internazionale, generale e pattizio;
b) le disposizioni contenute nel presente allegato, che costituisce la disciplina nazionale di riferimento in materia doganale, e in ogni altro provvedimento normativo contenente disposizioni rilevanti ai fini doganali;
c) i decreti ministeriali e gli ulteriori provvedimenti di carattere attuativo.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa doganale unionale, ai fini del presente allegato si intende per:
a) Codice: il codice doganale dell'Unione di cui al citato regolamento (UE) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013;
b) Agenzia: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) Guardia di finanza: il Corpo della Guardia di finanza;
d) parte: il dichiarante, il rappresentante, i soggetti obbligati o ogni altro soggetto interessato dall'applicazione della normativa doganale unionale;
e) circuito doganale: le aree e i locali, all'interno degli spazi doganali, destinati dall'Agenzia al compimento delle operazioni doganali;
f) spazi doganali: i locali nonche' le aree sulle quali l'Agenzia esercita la vigilanza e il controllo direttamente o a mezzo della Guardia di finanza;
g) tabacchi lavorati: i tabacchi lavorati non unionali, ai sensi della normativa doganale unionale;
h) comandanti e capitani: rispettivamente, i conduttori di aeromobili e i conduttori di navi utilizzati per il trasporto di persone e cose;
i) navi: le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe e ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque per il trasporto di persone o di cose.

 
Art. 2

Disposizioni in materia di spedizionieri doganali

1. Alla legge 25 luglio 2000 n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Esercizio della professione di spedizioniere doganale). - 1. L'esercizio della professione di spedizioniere doganale sul territorio nazionale e' subordinato al rilascio di apposita patente, con validita' illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
2 . Gli spedizionieri doganali, o doganalisti, sono iscritti al relativo albo professionale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali.
3 . In relazione alle professionalita' di cui al comma 2, gli spedizionieri doganali iscritti all'albo sono altresi' abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o unionali, possono affidare ai privati.
4 . La patente di spedizioniere doganale e' rilasciata alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell'Unione europea o di un Paese terzo che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
b) maggiore eta';
c) assenza di condanne penali, passate in giudicato per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e d), delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111;
d) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
e) superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di spedizioniere doganale.
5 . La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
6 . La patente e' sospesa o revocata nei casi di cui agli articoli 32 e 33 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;
b) dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale). - 1. Gli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale sono indetti, con provvedimento dell'Agenzia, con cadenza annuale. Il bando di indizione degli esami e' pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore dell'Agenzia, e' presieduta dal predetto direttore o da altro dirigente di prima fascia dell'Agenzia medesima ed e' composta da:
a) due dirigenti di seconda fascia appartenenti, rispettivamente, al ruolo dell'Agenzia e al ruolo dell'Agenzia delle entrate;
b) due spedizionieri doganali designati dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) un professore universitario titolare dell'insegnamento di diritto doganale o di diritto tributario.
3. La commissione opera senza oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spettano compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 8.
Art. 1-ter (Ammissione agli esami di Stato e loro svolgimento). - 1. Per l'ammissione agli esami di Stato di cui all'articolo 1-bis, comma 1, gli aspiranti, entro il termine stabilito nel bando, devono:
a) inoltrare l'istanza di partecipazione;
b) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero la laurea in discipline economiche, giuridiche o equipollenti;
c) essere in possesso del certificato rilasciato dal competente Consiglio territoriale degli spedizionieri doganali attestante il compiuto svolgimento del tirocinio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
2. Su istanza dell'interessato, il direttore dell'Agenzia puo' esonerare dal sostenere l'esame di Stato i dirigenti e funzionari della medesima Agenzia e gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, cessati dal rapporto di impiego dopo aver prestato almeno venti anni di effettivo servizio in tali posizioni, avuto riguardo ai precedenti di carriera e alle specifiche mansioni svolte nel settore dei servizi doganali. Per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, l'istanza e' corredata da idonea attestazione dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Per i candidati in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, l'esame di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.
4. La prova scritta verte su:
a) istituzioni di diritto privato;
b) nozioni di diritto tributario;
c) diritto doganale;
d) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale.
5. La prova pratica consiste nell'analisi e nella risoluzione argomentata di un caso pratico in materia di tecnica doganale.
6. Il colloquio verte sulle materie oggetto della prova scritta e di quella pratica nonche' sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto amministrativo, penale e della navigazione;
b) nozioni di merceologia, di geografia economica e commerciale;
c) lingua inglese;
d) nozioni di contabilita' di Stato e sulle risorse proprie tradizionali, sul sistema sanzionatorio e sul contenzioso in materia doganale.
7. Per i candidati in possesso di laurea in discipline economiche, giuridiche ed equipollenti, l'esame di Stato consiste in un colloquio su tutte le materie di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. Le indennita' spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione esaminatrice sono a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
9. L'elenco dei candidati idonei, formato dalla commissione esaminatrice, e' approvato con determinazione dell'Agenzia e pubblicato sul sito istituzionale della medesima Agenzia.
10. L'attestato di compiuto svolgimento del tirocinio di cui al comma 1, lettera c), non e' richiesto agli aspiranti che, per almeno un anno, abbiano prestato servizio in qualita' di dirigenti o funzionari presso l'Agenzia o di ufficiali, ispettori o sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza.
11. L'esclusione dagli esami di Stato per difetto dei requisiti e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia.»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Centri di assistenza doganale). - 1. I Centri di assistenza doganale (CAD), di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalita' fissate dalle amministrazioni competenti nonche' a svolgere i compiti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. I CAD autorizzati sono ammessi alle semplificazioni previste dalle disposizioni unionali in materia doganale.
3. I CAD sono abilitati a svolgere attivita' quali enti per le ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.».
 
Art. 2.
Linea di vigilanza doganale

1. Il lido del mare e i confini con gli Stati non unionali costituiscono la linea di vigilanza doganale.
2. La linea di vigilanza doganale:
a) lungo il lido del mare, in corrispondenza delle foci dei fiumi e degli altri corsi d'acqua, nonche' degli sbocchi dei canali, delle lagune e dei bacini interni di ogni specie, segue la linea retta congiungente i punti piu' foranei di apertura della costa;
b) in corrispondenza dei porti marittimi segue il limite esterno delle opere portuali e le linee rette che congiungono le estremita' delle loro aperture, in modo da includere gli specchi d'acqua dei porti medesimi.
3. Per Livigno la linea di vigilanza doganale, anziche' il confine politico, segue la delimitazione del territorio del comune verso i comuni italiani a esso limitrofi.

 
Art. 3
Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e al
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40:
1) al comma 3:
1.1) secondo periodo, dopo le parole: «di prodotti soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole: «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse;
1.2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Si configura altresi' come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la validazione del predetto codice a causa della mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.»;
2) al comma 4, le parole «2.000 chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 chilogrammi»;
3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Se la quantita' dei prodotti energetici, a eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 1.000 chilogrammi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
6. Se la quantita' di gas naturale sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000.»;
b) dopo l'articolo 40 sono inseriti i seguenti:
«Art. 40-bis. (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati). - 1. Fuori dai casi di cui all'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, chiunque sottrae, con qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al pagamento dell'accisa i tabacchi lavorati di cui al titolo I, capo III-bis, del presente testo unico e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.
3. Quando le condotte di cui al comma 1 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 40-ter, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 39-quinquies. La sanzione amministrativa, salvo quanto previsto dal comma 4, non puo' comunque essere inferiore a euro 5.000.
4. Se il quantitativo di tabacchi lavorati sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa risulta:
a) non superiore a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' di 500 euro;
b) superiore a 200 grammi convenzionali e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' di 1.000 euro.
5. Qualora il quantitativo di tabacchi lavorati sottratti, con qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al pagamento dell'accisa non sia determinato, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 3.000 a un massimo di euro 30.000, tenuto conto delle modalita' della condotta e della gravita' del fatto.
Art. 40-ter (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi). - 1. Se i fatti previsti dall'articolo 40-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, l'autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita';
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.
Art. 40-quater (Circostanze attenuanti). - 1. Le pene previste dall'articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'autore che si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Art. 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita). - 1. Chiunque senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta', se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250.
2. Chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. La sanzione e' ridotta da un terzo alla meta', se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500.
3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2 hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell'arresto fino a un anno e dell'ammenda da euro 25 a euro 64.
Art. 40-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati). - 1. Ove, all'interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici, sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonche' delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, o di altre leggi speciali in materia, ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste e' disposta, dal competente organo dell'Amministrazione finanziaria, la chiusura dell'esercizio presso il quale e' stata riscontrata la violazione ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione dell'esercizio stesso per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese.
2. Nel caso di successiva violazione, la chiusura o la sospensione e' disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi.
3. Ove la contestazione di cui al comma 1 avvenga piu' di due volte, puo' essere disposta la chiusura definitiva dell'esercizio.
4. Contro i provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso amministrativo.
5. L'inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio o del provvedimento di chiusura, di cui ai commi 1, 2 e 3, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.»;
c) all'articolo 43:
1) al comma 2, dopo le parole: «soggetti ad accisa», sono inserite le seguenti: «, mediante operazioni effettuate, senza giustificato motivo,» e le parole «, salvo che venga fornita prova contraria» sono soppresse;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b), chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.»;
d) all'articolo 44:
1) al comma 1, dopo le parole: «articoli 40,» sono inserite le seguenti: «40-bis,»;
2) al comma 1-bis, le parole «costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non e' possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato»;
3) dopo il comma 1-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.»;
e) dopo l'articolo 44, sono inseriti i seguenti:
«Art. 44-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati). - 1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alle violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, sono affidati dalle autorita' competenti in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 95, commi 3, 4, 6, 7 e 8, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Nel caso di violazioni punite con la sanzione amministrativa, i provvedimenti per i quali, in base al predetto articolo 95, e' competente l'autorita' giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata.
Art. 44-ter (Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 44-bis, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.»;
f) all'articolo 45, il comma 3 e' abrogato;
g) all'articolo 47:
1) al comma 1, le parole: «la multa fino a 2.582 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000»;
2) al comma 5, le parole «prevista dall'art. 304 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dall'articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.»;
h) all'articolo 61:
1) al comma 4, le parole: «all'obbligo del» sono sostituite dalle seguenti: «che costituiscono sottrazione al», le parole: «dagli articoli 40 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonche' la confisca di cui all'articolo 44» e le parole: «100 chilogrammi» sono sostituite dalle seguenti: «200 chilogrammi»;
2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies.»;
i) all'articolo 62-quater:
1) al comma 7-bis, le parole: «degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 84 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111» e le parole: «comma 1-bis del presente articolo, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo il meccanismo di equivalenza di cui al comma 1-bis. Si applicano altresi' ai medesimi prodotti di cui ai commi 5 e 5-bis le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al comma 1-bis, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, trovano altresi' applicazione le disposizioni di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto»;
2) dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
«7-bis.1. Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che contenga nicotina sia che non la contenga, e le disposizioni di cui all'articolo 40-quater.
7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del presente articolo, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.
7-bis.3. Ai prodotti di cui al comma 1-bis si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.»;
l) all'articolo 62-quater.1:
1) al comma 15, le parole: «degli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111», le parole: «un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale» sono sostituite dalle seguenti: «un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento,» e il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:
«15-bis. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui all'articolo 40-quater.
15-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.
15-quater. Si applicano, altresi', ai medesimi prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50.»;
m) all'articolo 62-quinquies, il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
«7. Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, si applicano anche ai prodotti di cui al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.
7-bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e 40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime violazioni trova altresi' applicazione l'articolo 40-quater.
7-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti di cui al comma 1.
7-quater. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all'articolo 21, comma 11, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole «La vendita a distanza dei prodotti» sono inserite le seguenti: «non contenenti nicotina».
3. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39-ter, comma 2-bis, le parole: «esclusivamente o», sono soppresse;
b) dopo l'articolo 62-quater.1 e' inserito il seguente:
«Art. 62-quater.2 (Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco). - 1. I prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono assoggettati a imposta di consumo nella stessa misura prevista dall'articolo 39-terdecies, comma 3, per i prodotti di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), nel rispetto del criterio di equivalenza ivi previsto. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del presente comma. Entro il 1° marzo di ogni anno, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la misura dell'imposta di consumo in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1:
a) il fabbricante, per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
b) il soggetto cedente che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo:
1) per i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea, direttamente, se il medesimo soggetto cedente ha sede nel territorio nazionale;
2) per i prodotti provenienti da un altro Stato dell'Unione europea, per il tramite di un rappresentante fiscale, se il medesimo soggetto cedente non ha sede nel territorio nazionale;
c) l'importatore, per i prodotti provenienti da Paesi terzi.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito in cui, rispettivamente, sono realizzati o introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tal fine, i medesimi soggetti presentano all'Agenzia, esclusivamente in forma telematica, un'istanza in cui indicano, oltre ai propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare o introdurre i prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al medesimo comma 1 che si intende realizzare o immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), designato dal soggetto cedente di cui al medesimo comma 2, lettera b), numero 2), e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il medesimo rappresentante presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi e quelli del predetto soggetto cedente, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da altri Stati dell'Unione europea che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
5. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c), e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine, il medesimo soggetto presenta all'Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui indica i propri dati identificativi, il possesso dei requisiti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati stabiliti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi che si intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. I soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), numero 1), prestano una cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2, lettera b), numero 2), presta una cauzione in misura non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Le cauzioni di cui al presente comma sono prestate con le modalita' di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348.
7. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, verificata l'idoneita' della cauzione prestata, rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e qualora ricorrano le condizioni, l'autorizzazione richiesta attribuendo al soggetto istante un codice d'imposta.
8. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al comma 7 e' revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso dei requisiti soggettivi di cui ai commi 3, 4 e 5 o qualora venga meno la cauzione di cui al comma 6.
9. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2, lettere a) e b), l'imposta dovuta e' determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e' effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
10. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalita' previste per i diritti di confine.
11. I prodotti di cui al comma 1 destinati a essere immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti, su istanza dei soggetti di cui al comma 2, in una specifica tabella di commercializzazione; nella medesima istanza e' indicata la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. L'inserimento dei prodotti di cui al presente comma nella tabella di commercializzazione e' effettuato solo per i prodotti di cui e' consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.
12. L'immissione in consumo per i prodotti di cui al comma 1 si verifica:
a) all'atto della cessione degli stessi alle rivendite di cui al comma 16;
b) all'atto della definitiva importazione per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.
13. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano, per la presentazione e la vendita, i requisiti di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, nonche' le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 21 del medesimo decreto; trovano altresi' applicazione, per la riduzione dell'offerta e la tutela dei minori, le disposizioni di cui all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 18, per quanto applicabili.
14. Il trasferimento dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo e' consentito esclusivamente dal deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera a), al deposito del soggetto di cui al comma 2, lettera b), numero 1).
15. La circolazione e la vendita dei prodotti di cui al comma 1 e' legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni sui singoli condizionamenti.
16. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 ai consumatori finali e' effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. E' vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei prodotti di cui al comma 1.
17. Le disposizioni di cui all'articolo 62-quater, commi 7-bis, 7-bis.1, 7-bis.2 e 7-bis.3, trovano applicazione anche per i prodotti di cui al comma 1 utilizzando i medesimi criteri di equivalenza ivi previsti.
18. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al presente articolo, sono stabiliti:
a) il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 5;
b) il contenuto e le modalita' di presentazione della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 11;
c) le modalita' per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 15;
d) le modalita' di tenuta dei registri e documenti contabili;
e) le modalita' attuative delle disposizioni in materia di prestazione delle cauzioni di cui al comma 6;
f) la documentazione di accompagnamento e le modalita' per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo.».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 40 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento
dell'accisa sui prodotti energetici). - 1. E' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio
al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a
7746 euro, chiunque:
a) fabbrica o raffina clandestinamente prodotti
energetici;
b) sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti
energetici, compreso il gas naturale, all'accertamento o al
pagamento dell'accisa;
c) destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore
imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
d) effettua operazioni di miscelazione non
autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad
una accisa superiore a quella assolta sui singoli
componenti;
e) rigenera prodotti denaturati per renderne piu'
facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore
imposta;
f) detiene prodotti energetici denaturati in
condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al
trattamento agevolato;
g) detiene o utilizza prodotti ottenuti da
fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non
autorizzate.
2. La multa e' commisurata, per le violazioni di cui
alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti
complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero
potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di
lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei
locali in cui e' commessa la violazione; e, per le
violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in
corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati,
compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti
denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la
violazione.
3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista
per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti
soggetti ad accisa mediante operazioni effettuate, senza
giustificato motivo, in tempi diversi da quelli dichiarati
nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura
come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento.
Si configura altresi' come tentativo di sottrazione del
prodotto all'accertamento, la circolazione dei prodotti di
cui all'articolo 7-bis che avvenga, senza giustificato
motivo, in assenza della preventiva emissione del codice di
riscontro amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis
o sulla base dei dati di cui al comma 3 del medesimo
articolo 7-bis risultanti non veritieri o senza che sia
stata eseguita, da parte dell'Ufficio dell'Agenzia, la
validazione del predetto codice a causa della mancata
presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.
4. Se la quantita' di prodotti energetici e'
superiore a 10.000 chilogrammi la pena e' della reclusione
da uno a cinque anni, oltre la multa.
5. Se la quantita' dei prodotti energetici, a
eccezione del gas naturale, sottratti all'accertamento o al
pagamento dell'accisa e' inferiore a 1.000 chilogrammi, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
6. Se la quantita' di gas naturale sottratto
all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a
10.000 metri cubi si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo
dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro
5.000.»
- Il testo dell'articolo 43 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 43 (Sottrazione all'accertamento e al pagamento
dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche). - 1. E'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non
inferiore in ogni caso a 7746 euro, chiunque:
a) sottrae con qualsiasi mezzo alcole o bevande
alcoliche all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
b) detiene alcole denaturato in condizioni diverse
da quelle prescritte o lo destina ad usi diversi da quelli
per i quali e' stata concessa l'esenzione.
2. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista
per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti
alcolici soggetti ad accisa, mediante operazioni
effettuate, senza giustificato motivo, in tempi diversi da
quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se
prevista, si configura come tentativo di sottrarre il
prodotto all'accertamento.
3. L'esercente della fabbrica o del deposito nei
quali e' stata commessa la violazione di cui alla lettera
b) del comma 1 e' privato per due anni del beneficio
dell'esenzione concessa.
4. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettera b),
chiunque detiene l'alcole e i prodotti alcolici in
condizioni diverse da quelle prescritte e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al decuplo
dell'imposta evasa, in ogni caso non inferiore a euro 5.000
ne' superiore a euro 50.000.»
- Il testo dell'articolo 44 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 44 (Confisca). - 1. I prodotti, le materie
prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le
violazioni di cui agli articoli 40, 40-bis, 41 e 43 sono
soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative
vigenti in materia doganale.
1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal
presente Capo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che
ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo,
salvo che appartengano a persona estranea al reato. Quando
non e' possibile procedere alla confisca di cui al primo
periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di
denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il
condannato ha la disponibilita', anche per interposta
persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o
prezzo del reato.
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera
per la parte che il contribuente si impegna a versare
all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di
mancato versamento, previa diffida al contribuente
inadempiente, la confisca e' sempre disposta.
1-quater. Nei casi di condanna o di applicazione
della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti
dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non
inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica
l'articolo 240-bis del codice penale.»
- Il testo dell'articolo 45 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 45 (Circostanze aggravanti). - 1. Qualora i
reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con
il mezzo della corruzione del personale
dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di
finanza, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni,
oltre la multa.
2. Il personale dell'amministrazione finanziaria e
della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al
comma 1 e' punito con la reclusione da quattro a sei anni,
oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione
esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n.
1383.
3. Abrogato.»
- Il testo dell'articolo 47 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e
nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa). - 1.
Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei
depositi fiscali di entita' superiore al 2 per cento oltre
il calo consentito si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo
della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se
la deficienza eccede l'uno per cento oltre il calo
consentito, l'esercente e' punito, indipendentemente dal
pagamento dell'accisa commisurata all'aliquota piu' elevata
gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza e'
di entita' superiore al 10 per cento oltre il calo
consentito si applicano le pene previste per il tentativo
di sottrazione del prodotto al pagamento dell'accisa.
2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali
e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti
nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non
giustificate dalla prescritta documentazione si applicano
le pene previste per la sottrazione dei prodotti
all'accertamento o al pagamento dell'accisa, salvo che
venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed
il regolare assolvimento dell'imposta, se dovuta.
3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi,
riscontrate all'arrivo dei prodotti trasportati in regime
sospensivo si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro dal decimo all'intero
ammontare dell'imposta relativa alla quantita' mancante
superiore al predetto calo a meno che l'Amministrazione
finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la
circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia
avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual
caso la predetta sanzione e' applicata con riguardo
all'imposta relativa all'intera quantita' mancante. Se la
deficienza e' di entita' superiore al 10 per cento oltre il
calo consentito, si applicano le pene previste per il
tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento
dell'accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano
se viene fornita la prova che il prodotto mancante e'
andato perduto irrimediabilmente o distrutto.
5. Per le differenze di qualita' o di quantita' tra i
prodotti soggetti ad accisa destinati all'esportazione e
quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere
l'abbuono o la restituzione dell'accisa, si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 96, commi 1
e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice
doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato
ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9
agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente
restituita o richiesta in restituzione.
5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai tabacchi lavorati.»
- Il testo dell'articolo 61 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 61 (Disposizioni generali). - 1. Le imposizioni
indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle
previste dai titoli I e II e dall'imposta di fabbricazione
sui fiammiferi, si applicano con le seguenti modalita':
a) l'imposta e' dovuta sui prodotti immessi in
consumo nel mercato interno ed e' esigibile con l'aliquota
vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione in
consumo;
b) obbligato al pagamento dell'imposta e':
1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel
territorio dello Stato;
2) il soggetto che effettua la prima immissione
in consumo per i prodotti di provenienza comunitaria;
3) l'importatore per i prodotti di provenienza da
Paesi terzi;
c) l'immissione in consumo si verifica:
1) per i prodotti nazionali, all'atto della
cessione sia ai diretti utilizzatori o consumatori sia a
ditte esercenti il commercio che ne effettuano la
rivendita;
2) per i prodotti di provenienza comunitaria,
all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto
acquirente ovvero nel momento in cui si considera
effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la
cessione, da parte del venditore residente in altro Stato
membro, a privati consumatori o a soggetti che agiscono
nell'esercizio di una impresa, arte o professione;
3) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi,
all'atto dell'importazione;
4) per i prodotti che risultano mancanti alle
verifiche e per i quali non e' possibile accertare il
regolare esito, all'atto della loro constatazione;
d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
sono muniti di una licenza fiscale rilasciata dall'Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio. Gli
stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto
annuale ed a prestare cauzione per un importo pari al 10
per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto
giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta
mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la
dichiarazione presentata ai fini del pagamento
dell'imposta;
e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base
dei dati e degli elementi richiesti dall'amministrazione
finanziaria, che devono essere indicati nella dichiarazione
mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini
dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui si
riferisce. Entro lo stesso termine deve essere effettuato
il versamento dell'imposta. I termini per la presentazione
delle dichiarazioni e per il pagamento dell'imposta possono
essere modificati con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze;
f) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi
l'imposta viene accertata e riscossa dall'Agenzia delle
dogane con le modalita' previste per i diritti di confine,
fermo restando che il pagamento non puo' essere dilazionato
per un periodo di tempo superiore a quello mediamente
previsto per i prodotti nazionali e comunitari;
g) per i tardivi pagamenti dell'imposta si
applicano le indennita' di mora e gli interessi previsti
nell'art. 3, comma 4.
2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si
applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, terzo
periodo, dell'articolo 4, dell'articolo 5, commi 3 e 4,
dell'articolo 6, commi 5 e 13, dell'articolo 14,
dell'articolo 15, dell'articolo 16, dell'articolo 17,
dell'articolo 18 e dell'articolo 19.
3. L'inosservanza degli obblighi previsti dal comma
1, lettera d) e del divieto di estrazione di cui all'art.
3, comma 4, come richiamato al comma 2, indipendentemente
dall'azione penale per le violazioni che costituiscono
reato, comporta la revoca della licenza di cui al predetto
comma 1, lettera d).
4. Per le violazioni che costituiscono sottrazione al
pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni stabilite
dall'articolo 40, commi 1, 2, 3 e 4 nonche' la confisca di
cui all'articolo 44. Se la quantita' sottratta al pagamento
dell'imposta e' inferiore a 200 chilogrammi, si applica la
sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta
evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro. Si applicano
le penalita' previste dagli articoli da 45 a 51 per le
fattispecie di violazioni riferibili anche ai prodotti del
presente titolo III; in particolare la sanzione prevista al
comma 4 dell'art. 50, si applica in caso di revoca della
licenza ai sensi del comma 3. Per la tardiva presentazione
della dichiarazione di cui al comma 1, lettera e), e per
ogni altra violazione delle disposizioni del presente
articolo e delle modalita' di applicazione, si applica la
sanzione amministrativa da 258 euro a 1549 euro.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si
applicano alle violazioni relative ai prodotti di cui agli
articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e
62-quinquies.
5. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 4, la fase
antecedente all'immissione in consumo e' assimilata al
regime sospensivo previsto per i prodotti sottoposti ad
accisa.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i quantitativi
di prodotti, acquistati all'estero dai privati e da loro
trasportati, che possono essere introdotti in territorio
nazionale senza la corresponsione dell'imposta.»
-Il testo dell'articolo 62-quater del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1.
1-bis. I prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come
medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad
imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021
fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per
cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici
per cento dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, al
quindici per cento e al dieci per cento dal 1° aprile 2022
fino al 31 dicembre 2022, al quindici per cento e al dieci
per cento dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al
sedici per cento e all'undici per cento dal 1° gennaio 2025
al 31 dicembre 2025, al diciassette per cento e al dodici
per cento dal 1° gennaio 2026 dell'accisa gravante
sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento
al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale
di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e
alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla
base di apposite procedure tecniche, definite con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, in ragione del tempo medio necessario, in
condizioni di aspirazione conformi a quelle adottate per
l'analisi dei contenuti delle sigarette, per il consumo di
un campione composto da almeno dieci tipologie di prodotto
tra quelle in commercio, di cui sette contenenti diverse
gradazioni di nicotina e tre con contenuti diversi dalla
nicotina, mediante tre dispositivi per inalazione di
potenza non inferiore a 10 watt. Con provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' indicata la
misura dell'imposta di consumo, determinata ai sensi del
presente comma. Entro il primo marzo di ogni anno, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'
rideterminata, per i prodotti di cui al presente comma, la
misura dell'imposta di consumo in riferimento alla
variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.
1-ter. Il soggetto autorizzato di cui al comma 2 e'
obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1-bis e
a tal fine dichiara all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, prima della loro commercializzazione, la
denominazione e il contenuto dei prodotti da inalazione, la
quantita' di prodotto delle confezioni destinate alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Il
produttore e' tenuto anche a fornire, ai fini
dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1-bis, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione
da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei
confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi
requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali
di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999,
n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta. La
cauzione e' di importo pari al 10 per cento dell'imposta
gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non
inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di
tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini
del pagamento dell'imposta.
3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al
presente articolo e' legittimata dall'applicazione, sui
singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di
legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua
italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di
avvertenza in lingua italiana e le modalita' per
l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di
cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono
definite le relative regole tecniche e le ulteriori
disposizioni attuative.
4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e
le modalita' di presentazione dell'istanza, ai fini
dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del
comma 3.
5. La vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis, ad
eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, e' effettuata in via
esclusiva per il tramite delle rivendite di cui
all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
ferme le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n.
38, adottato in attuazione dell'articolo 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, quanto
alla disciplina in materia di distribuzione e vendita al
pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma
1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli
esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le
parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di cui
al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del divieto
di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali
di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti
soggettivi previsti per le rivendite di generi di
monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente
comma e' consentita la prosecuzione dell'attivita'.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1-bis e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2
decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti
soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la
garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle
disposizioni in materia di liquidazione e versamento
dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore
aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione.
7-bis. Le disposizioni dell'articolo 84 delle
disposizioni nazionali complementari al codice doganale
dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi
degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto
2023, n. 111, si applicano anche con riferimento ai
prodotti di cui al comma 1-bis, secondo il criterio in base
al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato
equivale, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni che
ai fini della determinazione delle soglie quantitative di
riferimento, rispettivamente a 0,2 millilitri per i
prodotti contenenti nicotina e a un millilitro per i
prodotti non contenenti nicotina. Per i prodotti di cui al
comma 1-bis, sia che contengano nicotina sia che non la
contengano, trovano altresi' applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 85 delle predette disposizioni
nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di
cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli
11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111,
secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri
di prodotto.
7-bis.1 Fuori dai casi di cui al comma 7-bis, per le
violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei
prodotti di cui al comma 1-bis all'accertamento o al
pagamento dell'imposta di consumo, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4,
secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento,
rispettivamente, a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti
nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti
nicotina. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui
all'articolo 40-ter, secondo il criterio in base al quale
un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2
millilitri di prodotto di cui al comma 1-bis sia che
contenga nicotina sia che non la contenga, e le
disposizioni di cui all'articolo 40-quater.
7-bis.2. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte
hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1-bis del
presente articolo, secondo il criterio in base al quale un
grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai
fini dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento,
rispettivamente a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti
nicotina e a un millilitro per i prodotti non contenenti
nicotina.
7-bis.3 Ai prodotti di cui al comma 1-bis si
applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli
40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.
7-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione
contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una
sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze.
7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano altresi' ai prodotti privi di nicotina, anche
non direttamente vaporizzabili, destinati a essere
utilizzati come componenti della miscela liquida idonea
alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o
un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza
combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui
al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo
nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi
da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma
1-bis.
7-quinquies. Con determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' stabilito un
congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei
prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non
conformi alle disposizioni del presente articolo; tale
termine non puo' essere inferiore a tre mesi, decorrenti
dalla data di adozione della predetta determinazione, per
lo smaltimento delle scorte detenute da importatori,
produttori e distributori e non puo' essere inferiore a sei
mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo
smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi
di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle
farmacie e nelle parafarmacie nonche' in altri esercizi di
vendita.»
- Il testo dell'articolo 62-quater.1 del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti
che contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai
tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina
e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e
senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte
dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella
misura pari a 22 euro per chilogrammo, esclusi quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. Ai
fini della determinazione dell'imposta di cui al presente
comma si tiene conto anche del peso degli involucri, se
presenti.
2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta:
a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1
ottenuti nel territorio nazionale;
b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo
comma 1 provenienti da Paesi terzi;
c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo
pagamento e agli obblighi previsti dal presente articolo
per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel
territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4, per
i prodotti di cui al comma 1 provenienti da un altro Stato
dell'Unione europea;
c-bis) il soggetto avente sede nel territorio
nazionale, autorizzato ai sensi del comma 4-bis ad
effettuare l'immissione in consumo dei prodotti di cui al
comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.
3. Il soggetto che intende fabbricare i prodotti di
cui al comma 1 e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli all'istituzione e alla gestione
di un deposito in cui sono realizzati i prodotti di cui al
comma 1. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla
medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui
sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione
di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti per
la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67,
l'ubicazione del deposito in cui si intende fabbricare i
prodotti di cui al comma 1, la denominazione e il contenuto
dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare, la
quantita' di prodotto presente in ciascuna confezione
destinata alla vendita al pubblico, nonche' gli altri
elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
4. Il rappresentante fiscale di cui al comma 2,
lettera c), designato dal soggetto cedente i prodotti di
cui al comma 1 provenienti da un altro Stato dell'Unione
europea europea, e' preventivamente autorizzato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine il
medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia
un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,
oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
16, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione
dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il
contenuto dei prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Paesi dell'Unione europea che saranno immessi in consumo
nel territorio nazionale, la quantita' di prodotto presente
in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico,
nonche' gli altri elementi informativi previsti
dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206.
4-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli all'istituzione e alla gestione di un deposito
in cui sono introdotti i prodotti di cui al comma 1. A tale
fine il medesimo soggetto presenta alla predetta Agenzia
un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,
oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma
16, le generalita' del rappresentante legale, il possesso
dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi
fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22
febbraio 1999, n. 67, l'ubicazione del deposito in cui si
intende ricevere i prodotti di cui al comma 1, la
denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1
provenienti da Stati dell'Unione europea che saranno
immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantita'
di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla
vendita al pubblico nonche' gli altri elementi informativi
previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
effettuati i controlli di competenza e verificata
l'idoneita' della cauzione prestata ai sensi del comma 5,
rilascia ai soggetti di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza,
l'autorizzazione richiesta ai sensi dei medesimi commi 3, 4
e 4-bis, attribuendo altresi' un codice d'imposta.
5. Il soggetto obbligato di cui al comma 2 e' tenuto
a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun
periodo di imposta di cui al comma 1 mediante la
costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno
1982, n. 348. Per il fabbricante e per il soggetto di cui
al comma 2, lettera c-bis), la cauzione e' pari al 10 per
cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in
giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non
inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a
ciascuno dei dodici mesi solari precedenti. Per il
rappresentante fiscale, la cauzione e' determinata in
misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in
relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.
6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli di cui ai commi 3, 4 e 4-bis e'
revocata in caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione
decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il
possesso di uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi
3, 4 e 4-bis o qualora venga meno la garanzia di cui al
comma 5.
7. Per i soggetti obbligati di cui al comma 2,
diversi dagli importatori, l'imposta dovuta e' determinata
sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione
mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini
dell'accertamento entro il mese successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine e'
effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da
Paesi terzi, l'imposta di cui al comma 1 e' accertata e
riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le
modalita' previste per i diritti di confine.
9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere
immessi in consumo nel territorio nazionale sono inseriti
in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine
il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi
terzi, l'importatore chiedono l'inserimento dei prodotti di
cui al comma 1 nella predetta tabella indicando la
denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo
stesso adempimento sono tenuti il rappresentante di cui al
comma 2, lettera c), e il soggetto di cui al comma 2,
lettera c-bis), per i prodotti di cui al comma 1,
provenienti da altri Stati dell'Unione europea, che il
soggetto cedente di cui al comma 2 e il soggetto di cui al
medesimo comma 2, lettera c-bis), intendono immettere in
consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei
prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione e' effettuato solo per i prodotti di
cui e' consentita la vendita per il consumo nel territorio
nazionale.
9-bis. Il soggetto di cui al comma 2, lettera c-bis),
puo' solo ricevere i prodotti di cui al comma 1 provenienti
da Stati dell'Unione europea, dei quali effettua
l'immissione in consumo nel territorio nazionale attraverso
la cessione dei medesimi prodotti alle rivendite di cui al
comma 12 e agli esercizi di vicinato, farmacie e
parafarmacie di cui al comma 13 ai fini della successiva
vendita ai consumatori finali. Anche per i prodotti di cui
al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale, l'immissione
in consumo si verifica all'atto della cessione degli stessi
prodotti alle rivendite di cui al comma 12 e agli esercizi
di vicinato, farmacie e parafarmacie di cui al comma 13,
mentre per i prodotti di cui al comma 1 importati da Stati
non appartenenti all'Unione europea la predetta immissione
si verifica all'atto dell'importazione degli stessi.
9-ter. Per la circolazione dei prodotti di cui al
comma 1, nella fase antecedente alla loro immissione in
consumo, tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e
c-bis), il mittente e' tenuto a fornire garanzia del
pagamento dell'imposta di consumo gravante sui prodotti
spediti in misura pari al 100 per cento di tale imposta.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione
dei prodotti di cui al presente articolo e' legittimata
mediante applicazione di appositi contrassegni di
legittimazione sui singoli condizionamenti. Con
determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli sono stabilite le modalita' per
l'approvvigionamento dei predetti contrassegni di
legittimazione.
11. La commercializzazione dei prodotti di cui al
comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18,
per quanto applicabili.
12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 e'
effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite
di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293. Per la vendita a distanza si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli
esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le
modalita' e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e
per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1
secondo i seguenti criteri:
a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato,
escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di
vendita dei prodotti di cui al comma 1, anche unitamente ai
prodotti di cui all'articolo 62-quater;
b) effettiva capacita' di garantire il rispetto del
divieto di vendita ai minori;
c) non discriminazione tra i canali di
approvvigionamento;
d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi
previsti per le rivendite di generi di monopolio.
14. Nelle more dell'adozione della determinazione di
cui al comma 13, agli esercizi di cui al medesimo comma e'
consentita la prosecuzione dell'attivita'.
15. Le disposizioni degli articoli 84 e 85 delle
disposizioni nazionali complementari al codice doganale
dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi
degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto
2023, n. 111, si applicano ai prodotti di cui al comma 1
secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a
10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al
lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo
degli stessi prodotti.
15-bis. Fuori dai casi di cui al comma 15, per le
violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei
prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento
dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo
40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a
10 grammi di prodotti di cui al comma 1 determinati al
lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo
degli stessi prodotti. Si applica la disciplina di cui
all'articolo 40-quater.
15-ter. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte
hanno ad oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo
il criterio in base al quale un grammo convenzionale di
tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione
delle sanzioni che ai fini della determinazione delle
soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotti
di cui al comma 1 determinati al lordo del peso di
eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi
prodotti.
15-quater. Si applicano, altresi', ai medesimi
prodotti di cui al comma 1, le disposizioni di cui agli
articoli 40-sexies, 44, 44-bis, 44-ter e 50.
16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e
le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini
dell'autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 4-bis, le
modalita' di presentazione e i contenuti della richiesta di
inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di
commercializzazione di cui al comma 9, nonche' le modalita'
di tenuta dei registri e documenti contabili in conformita'
a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto
applicabili. Con il medesimo provvedimento sono emanate le
ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle
disposizioni del comma 5 e sono stabilite la documentazione
di accompagnamento e le modalita' con le quali i prodotti
di cui al comma 1 sono movimentati, nella fase antecedente
alla loro immissione in consumo, tra i soggetti di cui al
comma 2, lettere a) e c-bis).»
- Il testo dell'articolo 62-quinquies del citato
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 62-quinquies (Imposta di consumo sui prodotti
accessori ai tabacchi da fumo). - 1. Le cartine, le cartine
arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad
arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di
consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in
ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e'
legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita
tabella di commercializzazione, secondo le modalita'
previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al
pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di
cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o
fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del
produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei
prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita'
previste dall'articolo 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita'
di presentazione e i contenuti della richiesta di
inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di
commercializzazione previste per ciascuna delle categorie
di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e
amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta.
6. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri
dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita'
alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso,
attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al
comma 1.
7. Le disposizioni previste dagli articoli 84 e 85
delle disposizioni nazionali complementari al codice
doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato
ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9
agosto 2023, n. 111, si applicano anche ai prodotti di cui
al comma 1 secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a
5 grammi di prodotti di cui al comma 1.
7-bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, per le
violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei
prodotti di cui al comma 1 all'accertamento o al pagamento
dell'imposta di consumo, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 40-bis, commi 1, 2, 3 e 4, e all'articolo
40-ter, secondo il criterio in base al quale un grammo
convenzionale di tabacco lavorato equivale, sia ai fini
dell'applicazione delle sanzioni che ai fini della
determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a
5 grammi di prodotti di cui al comma 1. Per le medesime
violazioni trova altresi' applicazione l'articolo
40-quater.
7-ter. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40-quinquies, quando le condotte ivi descritte
hanno a oggetto i prodotti previsti dal comma 1, secondo il
criterio in base al quale un grammo convenzionale di
tabacco lavorato equivale, sia ai fini dell'applicazione
delle sanzioni che ai fini della determinazione delle
soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti
di cui al comma 1.
7-quater. Ai prodotti di cui al comma 1 si applicano,
inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 40-sexies,
44, 44-bis e 44-ter.»
- Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 12
gennaio 2016, n. 6 «Recepimento della direttiva 2014/40/UE
sul ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri relative
alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga
la direttiva 2001/37/CE», come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 21 (Sigarette elettroniche). - 1. Le sigarette
elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica sono
immessi sul mercato solo se conformi alle disposizioni del
presente decreto. Il presente decreto non si applica alle
sigarette elettroniche e ai contenitori di liquido di
ricarica soggetti a un obbligo di autorizzazione ai sensi
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e
successive modificazioni, o ai requisiti prescritti dal
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni.
2. Nel rispetto della categoria stabilita
dall'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, i fabbricanti e
gli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori
di liquido di ricarica effettuano una notifica al Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze
di eventuali prodotti di tale tipo che intendono immettere
sul mercato. La notifica e' presentata elettronicamente sei
mesi prima della prevista immissione sul mercato. Per
sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica
immessi sul mercato prima del 20 maggio 2016, la notifica
e' presentata entro sei mesi da tale data. Per ogni
modifica sostanziale del prodotto e' presentata una nuova
notifica.
3. A seconda che il prodotto sia una sigaretta
elettronica o un contenitore di liquido di ricarica, la
notifica contiene le seguenti informazioni:
a) denominazione e recapito del fabbricante, della
persona giuridica o fisica responsabile all'interno
dell'Unione europea e, se del caso, dell'importatore
nell'Unione europea;
b) elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel
prodotto e delle emissioni risultanti dal suo impiego,
suddivisi per marca e tipo, compresi i relativi
quantitativi;
c) dati tossicologici riguardanti gli ingredienti e
le emissioni del prodotto, anche quando riscaldati, con
particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei
consumatori quando inalati e tenendo conto, tra l'altro,
degli effetti di dipendenza;
d) informazioni sulle dosi e sull'assorbimento di
nicotina in condizioni di consumo normali o ragionevolmente
prevedibili;
e) descrizione delle componenti del prodotto,
compresi, se del caso, il meccanismo di apertura e di
ricarica della sigaretta elettronica o del contenitore di
liquido di ricarica;
f) descrizione del processo di produzione, compreso
se comporti la produzione in serie, e dichiarazione
attestante che il processo di produzione assicura la
conformita' ai requisiti del presente articolo;
g) dichiarazione attestante la piena
responsabilita' del fabbricante e dell'importatore riguardo
alla qualita' e alla sicurezza del prodotto, quando e'
immesso sul mercato e utilizzato in condizioni normali o
ragionevolmente prevedibili.
4. Con il decreto di cui all'articolo 30 e' stabilita
una tariffa a carico dei fabbricanti e degli importatori di
sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di
ricarica, per la ricezione, la memorizzazione, la gestione,
l'analisi e la pubblicazione dei dati ad essi trasmessi a
norma del presente articolo.
5. I richiedenti provvedono al pagamento di quanto
dovuto presentando la relativa attestazione contestualmente
alla presentazione dell'istanza.
6. Il liquido contenente nicotina contenuto nelle
sigarette elettroniche ovvero nei contenitori di liquido di
ricarica rispetta i seguenti requisiti:
a) e' immesso sul mercato solo:
1) in contenitori di liquido di ricarica appositi
il cui volume non superi i 10 ml;
2) in sigarette elettroniche usa e getta con
serbatoi di volume non superiore a 2 ml;
3) in cartucce monouso con cartucce di volume non
superiore a 2 ml;
b) presenta un contenuto di nicotina non superiore
a 20 mg/ml;
c) non deve contenere gli additivi elencati
all'articolo 8, comma 3;
d) deve essere prodotto utilizzando solo
ingredienti di elevata purezza. Le sostanze diverse dagli
ingredienti di cui al comma 3, lettera b), possono essere
presenti nel liquido contenente nicotina solo a livello di
tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili
durante la produzione;
e) ad eccezione della nicotina, deve contenere solo
ingredienti che non presentano, anche se riscaldati,
pericoli per la salute umana.
7. Le sigarette elettroniche devono rilasciare le
dosi di nicotina a livelli costanti in condizioni normali
d'uso. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido
di ricarica devono essere a prova di bambino e
manomissione, e devono essere protetti contro la rottura e
le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza
perdite.
8. Le confezioni unitarie di sigarette elettroniche e
di contenitori di liquido di ricarica sono corredate di un
foglietto con:
a) istruzioni per l'uso e la conservazione del
prodotto, compreso il riferimento al fatto che l'uso del
prodotto e' sconsigliato ai giovani e ai non fumatori;
b) controindicazioni;
c) avvertenze per specifici gruppi a rischio;
d) informazioni su eventuali effetti nocivi;
e) capacita' di indurre dipendenza e tossicita';
f) recapito del fabbricante o importatore e di una
persona giuridica o fisica di contatto all'interno
dell'Unione europea.
9. Le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio
esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di
liquido di ricarica:
a) includono un elenco di tutti gli ingredienti
contenuti nel prodotto in ordine decrescente di peso e
un'indicazione del contenuto di nicotina del prodotto e
della quantita' rilasciata per dose, il numero del lotto e
una raccomandazione che inviti a tenere il prodotto fuori
dalla portata dei bambini;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera
a), non includono elementi o caratteristiche di cui
all'articolo 14, ad eccezione dell'articolo 14, comma 1,
lettere a) e c), riguardante le informazioni sul contenuto
di nicotina e sugli aromi;
c) recano la seguente avvertenze relativa alla
salute: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea
un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori.»
d) le avvertenze relative alla salute sono conformi
ai requisiti specificati all'articolo 13, comma 2.
10. Sono vietate:
a) le comunicazioni commerciali nei servizi della
societa' dell'informazione, sulla stampa e altre
pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l'effetto diretto
o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i
contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle
pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti
del commercio delle sigarette elettroniche e dei
contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni
stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non
sono destinate principalmente al mercato dell'Unione
europea;
b) le comunicazioni commerciali via radio aventi lo
scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le
sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di
ricarica;
c) qualunque forma di contributo pubblico o privato
a programmi radiofonici aventi lo scopo o l'effetto diretto
o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i
contenitori di liquido di ricarica;
d) qualunque forma di contributo pubblico o privato
a eventi, attivita' o persone singole aventi lo scopo o
l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette
elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica e a cui
partecipino o che si svolgano in vari Stati membri o che
comunque abbiano ripercussioni transfrontaliere;
e) per le sigarette elettroniche e i contenitori di
liquido di ricarica le comunicazioni commerciali
audiovisive a cui si applica la direttiva 2010/13/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
11. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, di prodotti da inalazione senza
combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o
meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio
dello Stato. La vendita a distanza dei prodotti non
contenenti nicotina indicati al comma 1-bis dell'articolo
62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
effettuata nel territorio nazionale e' consentita, secondo
le modalita' definite con determinazione del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, solo ai soggetti
che siano stati autorizzati alla istituzione e alla
gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione
ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2, del predetto
decreto legislativo, e delle relative norme di attuazione.
Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 25 del
testo unico di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n.
2316, che sono estesi, in via precauzionale, anche ai
prodotti da inalazione senza combustione costituiti da
sostanze liquide non contenenti nicotina.
12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti
liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi
restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, l'articolo 102 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. I fabbricanti e gli importatori di sigarette
elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica
presentano annualmente al Ministero della salute ed al
Ministero dell'economia e delle finanze:
a) dati completi sul volume delle vendite,
suddiviso per marca e tipo del prodotto;
b) informazioni sulle preferenze dei vari gruppi di
consumatori, compresi i giovani, i non fumatori e i
principali tipi di utilizzatori attuali;
c) modo di vendita dei prodotti;
d) sintesi di eventuali indagini di mercato svolte
riguardo a quanto sopra, con la relativa traduzione
inglese.
14. Il Ministero della salute monitora l'andamento
del mercato relativamente alle sigarette elettroniche e ai
contenitori di liquido di ricarica, tra cui eventuali
elementi di prova che il loro uso costituisce un passaggio
verso la dipendenza dalla nicotina e, in ultima istanza, il
consumo di tabacco tradizionale tra i giovani e i non
fumatori.
15. Il Ministero della salute ed il Ministero
dell'economia rendono disponibili al pubblico sul
rispettivo sito istituzionale le informazioni presentate a
norma del comma 2, tenendo conto dell'esigenza di tutelare
le informazioni commerciali riservate.
16. Tutte le informazioni ricevute a norma del
presente articolo, sono messe a disposizione dal Ministero
della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze,
su richiesta, della Commissione europea e degli altri Stati
membri dell'Unione europea, assicurando il trattamento
riservato dei segreti commerciali e delle altre
informazioni riservate.
17. I fabbricanti, gli importatori e i distributori
di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di
ricarica istituiscono e mantengono un sistema di raccolta
delle informazioni su tutti i presunti effetti nocivi di
tali prodotti sulla salute umana. Qualora uno qualsiasi di
questi operatori economici ritenga o abbia motivo di
credere che le sigarette elettroniche o i contenitori di
liquido di ricarica di cui dispone e che sono destinati a
essere immessi sul mercato o sono immessi sul mercato non
siano sicuri o non siano di buona qualita' o non siano in
altro modo conformi al presente decreto, adotta
immediatamente le misure correttive necessarie per rendere
tale prodotto conforme al presente decreto, per ritirarlo o
richiamarlo a proprie spese, a seconda dei casi. In tali
casi, l'operatore informa immediatamente il Ministero della
salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche' le autorita' di sorveglianza del mercato degli
Stati membri nei quali il prodotto e' reso disponibile o
destinato a essere reso disponibile, precisando, in
particolare, il rischio per la salute umana e la sicurezza
e le eventuali misure correttive adottate, come pure i
risultati di tali misure correttive. Il Ministero della
salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze
possono chiedere agli operatori economici informazioni
supplementari, anche riguardo gli aspetti della sicurezza e
della qualita' o gli eventuali effetti nocivi delle
sigarette elettroniche o dei contenitori di liquido di
ricarica.
17-bis. Non e' consentita l'immissione sul mercato di
prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare
sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a
seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da
quelli disciplinati dal presente articolo.»
- Il testo dell'articolo 39-ter del citato decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 39-ter (Prodotti assimilati ai tabacchi
lavorati). - 1. Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i
prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal
tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui
all'articolo 39-bis, comma 2, lettera a).
2. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da
fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da
sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri
criteri di cui all'articolo 39-bis, comma 2,
rispettivamente lettere b) e c).
2-bis. Sono assimilati ai prodotti di cui
all'articolo 39-bis, comma 1, lettera e-bis), i prodotti da
inalazione senza combustione costituiti parzialmente da
sostanze solide diverse dal tabacco.
3. In deroga ai commi 2 e 2-bis, i prodotti che non
contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati
quando hanno una funzione esclusivamente medica.
4. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco
da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze
diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri
di cui all'articolo 39-bis, comma 2, rispettivamente
lettere d) ed e).»
 
Art. 3.
Territori extra-doganali e punti franchi

1. Il territorio extra-doganale e i punti franchi sono disciplinati dalle speciali disposizioni di legge che li riguardano, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

 
Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;
b) al comma 2, le parole: «i diritti di confine» sono sostituite dalle seguenti: «le imposte o i diritti di confine»;
c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b)».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'articolo 25-sexiesdecies del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300», come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando). - 1. In
relazione alla commissione dei reati previsti dalle
disposizioni nazionali complementari al codice doganale
dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi
degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto
2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica
all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando le imposte o i diritti di confine dovuti
superano centomila euro si applica all'ente la sanzione
pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, lettere c), d) ed e) e, nel solo caso previsto dal
comma 2, anche le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b).»
 
Art. 4.
Coordinamento delle attivita'

1. L'Agenzia e la Guardia di finanza si coordinano al fine di assicurare un livello di protezione efficace degli interessi finanziari unionali e nazionali e di contrastare le minacce alla sicurezza dell'Unione europea e dei suoi cittadini.
2. L'Agenzia e la Guardia di finanza assicurano, sulla base di apposite intese, il coordinamento delle attivita' di rispettiva competenza al fine di evitare la reiterazione dei controlli.

 
Art. 5

Modifiche al codice di procedura penale

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 51 del codice di procedura
penale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. Le
funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di
primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica
presso il tribunale;
b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello o presso la
corte di cassazione.
2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal
comma 1 lettera a) sono esercitate dai magistrati della
procura generale presso la corte di appello.
Nei casi di avocazione previsti dall'articolo
371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo.
3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente a norma del capo II del titolo I.
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di
commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 12,
commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo
scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e
474, 517-quater,600, 601, 602, 416-bis, 416-ter,
452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 86 delle disposizioni
nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di
cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli
11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le
funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi
3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore
distrettuale, il procuratore generale presso la corte di
appello puo', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano
esercitate da un magistrato designato dal procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,
609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter,
617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter,
635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies, 640-ter e
640-quinquies del codice penale, o per il delitto di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133L. 18/11/2019, n. 133,le funzioni
indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo
sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso
il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente.»
 
Art. 5.
Orario degli uffici dell'Agenzia

1. L'Agenzia, compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' autorizzare, su richiesta motivata degli operatori, il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario ordinario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale verso il pagamento del costo del servizio, previo parere favorevole delle altre autorita' competenti per lo svolgimento delle formalita' doganali. Gli oneri ovvero il costo dei servizi per le attivita' di cui al primo periodo sono determinati dall'Agenzia.

 
Art. 6

Modifiche in materia di Iva all'importazione

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato 71-03 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015»;
b) dopo il comma 2-ter, e' aggiunto il seguente:
«2-quater. Nell'ambito dell'analisi dei rischi effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma 2-ter, l'autorita' doganale puo' esigere la costituzione di una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa. L'autorita' doganale procede all'incameramento della cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo delle merci, non pervenga la predetta documentazione. L'autorita' doganale provvede, altresi', all'incameramento della cauzione, qualora tale documentazione non sia ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni oggetto dell'importazione in un altro Stato membro dell'Unione europea. La cauzione non e' richiesta ai soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.».

Note all'art. 6:
- Il testo dell'articolo 67 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 67 (Importazioni). - 1. Costituiscono
importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni
introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari
da Paesi o territori non compresi nel territorio della
Comunita' e che non siano stati gia' immessi in libera
pratica in altro Paese membro della Comunita' medesima
ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi
esclusi dalla Comunita' a norma dell'articolo 7:
a) le operazioni di immissione in libera pratica;
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui
all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85
del Consiglio del 16 luglio 1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi
per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal
quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della
Comunita' economica europea, non fruiscano della esenzione
totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative
a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie,
dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di
Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di
Lugano;
e).
2. Sono altresi' soggette all'imposta le operazioni
di reimportazione a scarico di esportazione temporanea
fuori della Comunita' economica europea e quelle di
reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori
della Comunita' medesima.
2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera
a), il pagamento dell'imposta e' sospeso qualora si tratti
di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato
membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione
di manipolazioni di cui all'allegato 71-03 del regolamento
delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio
2015, previamente autorizzate dall'autorita' doganale.
2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma
2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita
IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al
cessionario stabilito in un altro Stato membro nonche', a
richiesta dell'autorita' doganale, idonea documentazione
che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un
altro Stato membro dell'Unione.
2-quater. Nell'ambito dell'analisi dei rischi
effettuata secondo i principi stabili dal Codice doganale
dell'Unione, di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013,
qualora venga richiesta la documentazione indicata al comma
2-ter, l'autorita' doganale puo' esigere la costituzione di
una cauzione pari all'importo dell'imposta sospesa.
L'autorita' doganale procede all'incameramento della
cauzione se, entro quarantacinque giorni dallo svincolo
delle merci, non pervenga la predetta documentazione.
L'autorita' doganale provvede, altresi', all'incameramento
della cauzione, qualora tale documentazione non sia
ritenuta comprovante l'effettivo trasferimento dei beni
oggetto dell'importazione in un altro Stato membro
dell'Unione europea. La cauzione non e' richiesta ai
soggetti in possesso dell'autorizzazione prevista
dall'articolo 38 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a
quelli esonerati ai sensi dell'articolo 51 delle
disposizioni nazionali complementari al codice doganale
dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi
degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto
2023, n. 111.»
 
Art. 6.
Conduzione di strutture affidata alla Guardia di finanza

1. In caso di insufficienza di personale dell'Agenzia, la conduzione di strutture operative territoriali di modestissimo traffico di confine puo' essere affidata, con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza su richiesta del direttore dell'Agenzia, alla Guardia di finanza medesima.

 
Art. 7

Disposizioni finali e di coordinamento

1. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono fatte salve le procedure di revisione delle dichiarazioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, gia' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto presso uffici diversi da quello presso il quale la dichiarazione e' stata registrata.
3. Le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1 e all'articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 7.
Edifici in prossimita' della linea di vigilanza doganale
e nel mare territoriale

1. E' vietato eseguire costruzioni e altre opere di ogni specie, provvisorie o permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimita' della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, nonche' spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione dell'ufficio dell'Agenzia competente per territorio.
2. La predetta autorizzazione e' presupposto di legittimita' di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1.

 
Art. 8

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65;
b) gli articoli 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907;
c) gli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 3 gennaio 1951, n. 27;
d) il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62;
e) gli articoli 125, 126, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
g) il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
h) gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375;
i) l'articolo 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50;
l) l'articolo 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
m) gli articoli 2, 4, 6, 7, 8, commi 1 e 4, e 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213;
n) gli articoli 2, 3 e 7, comma 2, della legge 19 marzo 2001, n. 92;
o) l'articolo 35, comma 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
p) il decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1941, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941.
 
Art. 8.
Espropriazione od occupazione temporanea
di locali per la tutela degli interessi doganali

1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere all'espropriazione o all'occupazione temporanea di terreni o di locali da destinare all'esercizio della vigilanza doganale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di espropriazione per pubblica utilita'.

 
Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate derivanti dall'articolo 96 dell'allegato 1 al presente decreto, valutate in 54.790 euro per l'anno 2024 e in 131.497 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo.
 
Art. 9.
Restrizioni per il deposito di merci non unionali
nei territori extra-doganali

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la costituzione, in territori extra-doganali, di depositi di determinate merci non unionali, puo' essere vietata ovvero limitata al bisogno degli abitanti.

 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
 
Art. 10.
Spazi doganali

1. L'Agenzia delimita gli spazi doganali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna localita'.
2. Nei porti e negli aeroporti, nonche' dove e' presente una struttura stabile dell'Agenzia o della Guardia di finanza, la delimitazione degli spazi doganali e' determinata dall'Agenzia, sentita la Guardia di finanza in caso di istituzione o soppressione di varchi.

 
Art. 11.
Circuito doganale

1. L'Agenzia delimita il circuito doganale, sentita la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

 
Art. 12.
Visite, ispezioni e controlli sui mezzi di trasporto
e sui bagagli delle persone

1. Il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle altre leggi la cui applicazione e' demandata all'Agenzia, puo' procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia di finanza, alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.
2. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarita', i mezzi di trasporto possono essere sottoposti anche a ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di merci.
3. Il detentore del veicolo e' tenuto a prestare la propria collaborazione per l'esecuzione delle verifiche, osservando le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi.

 
Art. 13.
Controllo doganale delle persone

1. Il personale dell'Agenzia, per assicurare l'osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle altre leggi la cui applicazione e' demandata all'Agenzia, puo' invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.
2. In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.
3. Della perquisizione e' redatto processo verbale che, insieme al provvedimento di cui al comma 2, e' trasmesso entro quarantotto ore alla competente autorita' giudiziaria.
4. L'autorita' giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

 
Art. 14.
Visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali

1. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano, al fine di assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e valutaria, anche fuori degli spazi doganali, nei confronti delle persone, dei bagagli e dei mezzi di trasporto che comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonche' nei confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri e dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che i predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale dell'Agenzia e' sostituita quella dei militari della Guardia di finanza.

 
Art. 15.
Servizio di riscontro

1. Ai valichi di confine con Paesi non unionali, ai varchi dei territori extra-doganali e ai varchi degli spazi doganali, i militari della Guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio di riscontro e' altresi' espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonche' presso le stazioni ferroviarie di confine e internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi e aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.
2. I militari della Guardia di finanza addetti al servizio di riscontro possono prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero limitarlo a una parte soltanto del carico, salvo che non sia espressamente richiesto dall'Agenzia ovvero dai superiori gerarchici del Corpo della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui dal riscontro emergono discordanze o comunque se sussistono fondati sospetti di irregolarita', i militari della Guardia di finanza inoltrano, immediatamente, motivata richiesta all'Agenzia affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.
4. Delle attivita' di riscontro, ovvero della loro mancata o parziale esecuzione ai sensi del comma 2, e' data attestazione secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia.
5. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non sono effettuati presso gli uffici di passaggio, limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito. Tuttavia, i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarita', inoltrano immediatamente motivata richiesta all'Agenzia, affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, puo' stabilire la soppressione del servizio di riscontro nei casi in cui non ne ricorra la necessita', avuto riguardo al luogo in cui lo stesso puo' essere espletato, alla destinazione conferita alle merci e alla scarsa rilevanza fiscale delle stesse.

 
Art. 16.
Servizio visita approdi

1. All'arrivo delle imbarcazioni in porto, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo per verificare sommariamente lo stato del carico rispetto alla dichiarazione, al manifesto e agli altri documenti del carico e riscontrare le provviste di bordo esistenti, apponendo i sigilli sui generi soggetti a vincolo fiscale che ne facciano parte in quantita' superiore ai limiti consentiti.
2. Gli esiti dell'attivita' svolta sono riportati in apposito verbale consegnato in copia al capitano dell'imbarcazione e, in caso di irregolarita', inoltrato all'Agenzia.

 
Art. 17.
Servizio di vigilanza

1. I responsabili degli uffici dell'Agenzia, d'intesa con i competenti comandanti del Corpo della Guardia di finanza, possono consentire che il servizio di vigilanza affidato ai militari della Guardia di finanza venga organizzato e attuato con particolari accorgimenti, che non richiedano la continua presenza dei militari, o che venga espletato, per motivi di sicurezza fiscale, anche in luoghi diversi dagli spazi doganali e dal circuito doganale.

 
Art. 18.
Zona di vigilanza doganale terrestre

1. E' istituita una zona di vigilanza doganale terrestre, nella quale il trasporto e il deposito delle merci non unionali sono soggetti a speciale sorveglianza ai fini della difesa doganale.
2. La zona di vigilanza di cui al comma 1 si estende, verso l'interno:
a) per dieci chilometri dalla linea di vigilanza doganale terrestre;
b) per cinque chilometri dal lido del mare.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze:
a) la zona di vigilanza doganale terrestre e' delimitata e modificata;
b) l'estensione territoriale indicata nel comma 2, lettera b), puo' essere superata o ridotta quando, per il miglior esercizio della sorveglianza ovvero per la maggiore demarcazione della zona stessa, sia opportuno seguire le delimitazioni costituite da rilievi orografici, da rive di fiumi o tratti navigabili di essi, da lagune e altre acque, da strade ferrate, da strade ordinarie e da autostrade;
c) sono individuate le zone di vigilanza per le quali sussistono particolari esigenze di sorveglianza doganale e sono determinate, anche se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b), le distanze dalla linea di vigilanza doganale terrestre e dal lido del mare verso l'interno che possono essere stabilite, rispettivamente, fino a trenta e dieci chilometri.

 
Art. 19.
Esercizio della vigilanza nella zona terrestre

1. Per accertare la legittima provenienza delle merci soggette a diritti di confine, che sono trasportate o depositate nella zona di vigilanza doganale terrestre, puo' procedersi a perquisizioni, verificazioni e ricerche, ai sensi degli articoli 33 e 35 della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Le merci stesse possono essere sottoposte a sequestro quando vi sono indizi che esse siano state introdotte in violazione delle disposizioni del presente allegato nel territorio doganale.
2. Il detentore delle merci di cui al comma 1 deve dimostrarne la legittima provenienza. Qualora rifiuti o non sia in grado di fornire tale dimostrazione, o quando le prove addotte siano inattendibili, e' ritenuto responsabile delle violazioni previste dal presente allegato, salvo che risulti che egli si trova in possesso della merce in conseguenza di altro reato da lui commesso.
3. Nei casi di cui al comma 1, il verbale delle operazioni compiute e' trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, all'autorita' giudiziaria del luogo dove la perquisizione e' stata eseguita, che, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida entro le successive quarantotto ore.

 
Art. 20.
Restrizioni per la navigazione
nella zona di vigilanza doganale terrestre

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni eventualmente interessate, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.

 
Art. 21.
Esercizio della vigilanza nei laghi di confine

1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di violazioni previste dal presente allegato, e scortarle al piu' vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.

 
Art. 22.
Zona di vigilanza doganale marittima

1. E' sottoposta a vigilanza doganale la zona costituita dalla fascia di mare che si estende dalla linea di vigilanza doganale fino al limite esterno del mare territoriale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la zona di vigilanza doganale puo' essere estesa alla zona contigua, fino ai limiti massimi consentiti dal diritto internazionale. Il provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale ed e' notificato agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

 
Art. 23.
Esercizio della vigilanza nella zona marittima

1. Nella zona di vigilanza doganale marittima, i militari della Guardia di finanza possono recarsi a bordo delle navi di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, per farsi esibire dal capitano della nave, se prescritti, il manifesto e gli altri documenti del carico.
2. Se il capitano della nave non e' munito del manifesto e degli altri documenti del carico o si rifiuta di presentarli, e in qualunque caso in cui vi sia indizio di violazione di norme doganali, la nave e' scortata al piu' vicino ufficio dell'Agenzia per i necessari accertamenti.
3. Per le navi di stazza netta superiore a duecento tonnellate la vigilanza e' esercitata sui movimenti delle navi medesime entro la zona di vigilanza, ma quando si tenta l'imbarco o lo sbarco ovvero il trasbordo, dove non sono presenti uffici dell'Agenzia, i militari della Guardia di finanza hanno facolta' di salire a bordo, di richiedere i documenti del carico e di scortare le navi stesse al piu' vicino ufficio dell'Agenzia per i relativi provvedimenti.

 
Art. 24.
Casi di naufragio

1. In caso di naufragio l'Agenzia e la Guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, provvedono, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali, coordinandosi con la Capitaneria di Porto.
2. Alle merci recuperate dal naufragio, ove non sia accertata la relativa posizione unionale, e' data una destinazione doganale dagli aventi diritto, secondo le ordinarie procedure doganali.

 
Art. 25.
Vigilanza doganale negli aeroporti

1. All'arrivo, alla partenza e durante lo stazionamento di un aeromobile, il personale dell'Agenzia e i militari della Guardia di finanza possono procedere agli accertamenti di competenza riguardanti l'aeromobile, il suo equipaggio, le persone presenti a bordo e le cose trasportate.
2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le modalita' tecnico-operative per l'esercizio della vigilanza sugli aeromobili che fanno scalo in aeroporti non doganali.

 
Art. 26.
Costruzione ed esercizio di aeroporti

1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di qualsiasi aeroporto, anche privato, non puo' essere concessa senza il preventivo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della vigilanza doganale.

 
Art. 27.
Diritti doganali e diritti di confine

1. Sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia e' tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
2. Fra i diritti doganali di cui al comma 1 costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
3. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:
a) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
b) immissione in libera pratica di merci senza assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un regime di deposito diverso dal deposito doganale.

 
Art. 28.
Liquidazione e riscossione dei diritti e delle spese

1. I diritti doganali, diversi dai diritti di confine, sono accertati, liquidati e riscossi secondo le rispettive disposizioni nazionali.
2. I diritti di confine sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni della normativa doganale unionale. Per gli aspetti non disciplinati dalla normativa doganale unionale si applicano le disposizioni del presente allegato e, in mancanza, le disposizioni di settore.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si osservano anche per quanto concerne i rimborsi e gli sgravi.
4. Oltre ai diritti doganali, sono dovute le spese:
a) per l'applicazione di sigilli o di altri contrassegni alle merci, ai colli e ai container che le contengono, ai mezzi di trasporto, ai boccaporti e negli altri casi in cui ne sia previsto l'utilizzo;
b) per il compimento di lavori di facchinaggio nonche' ogni altra spesa e indennita' stabilite da speciali disposizioni di legge o di regolamento.
5. Le disposizioni doganali unionali stabiliscono l'idoneita' e le caratteristiche dei sigilli doganali. I sigilli certificati sulla base della norma internazionale ISO sono considerati conformi alle prescrizioni unionali e nazionali.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per il pagamento da parte dei dichiaranti dei sigilli forniti dall'Agenzia. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabiliti il tipo, la forma e le modalita' di applicazione dei sigilli, nei casi in cui il loro uso e' prescritto.
7. Sono altresi' dovuti da parte dell'ente o dell'impresa che, nel proprio esclusivo interesse e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, richiede l'istituzione di un ufficio dell'Agenzia, la messa a disposizione gratuita dei locali da adibire a sede della struttura nonche' le spese di impianto e di esercizio dei servizi necessari ad assicurarne il funzionamento. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di istituzione di un presidio della Guardia di finanza.

 
Art. 29.
Merci perdute o distrutte. Cali ammissibili

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa unionale, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale, i cali ammissibili sono determinati con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 
Art. 30.
Soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine

1. I soggetti obbligati al pagamento dei diritti di confine sono individuati in base alla normativa doganale unionale che regola l'obbligazione doganale.

 
Art. 31.
Il rappresentante doganale

1. Per l'espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si puo' agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che puo' essere con o senza rappresentanza.
2. La rappresentanza doganale, diretta e indiretta, e i poteri del rappresentante sono definiti dalla normativa unionale. L'abilitazione per prestare i servizi di rappresentanza diretta e' rilasciata dall'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni unionali in materia, alle seguenti condizioni:
a) assenza di condanne penali, passate in giudicato, per i delitti non colposi di cui all'articolo 33, comma 1, lettere c) e d).
b) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale;
c) rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attivita' di rappresentante, fissati con provvedimento dell'Agenzia.
3. Le condizioni di cui al comma 2 si ritengono soddisfatte se il richiedente:
a) e' iscritto all'albo professionale degli spedizionieri doganali;
b) e' autorizzato quale centro di assistenza doganale;
c) e' in possesso di certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), prevista dalle disposizioni doganali unionali.
4. Nei casi in cui la normativa doganale unionale prevede che il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione, un operatore non stabilito, per effettuare operazioni doganali, deve farsi rappresentare da un soggetto stabilito nel territorio unionale che agisce con la modalita' della rappresentanza indiretta.
5. Gli atti, i provvedimenti o le decisioni dell'Agenzia sono validamente notificati al rappresentante, se il rappresentato non ha comunicato per iscritto la revoca del mandato di cui al comma 1.
6. Per l'espletamento di mansioni di carattere esecutivo nei luoghi in cui vengono svolte operazioni doganali per le quali e' richiesta la presenza fisica, il rappresentante doganale puo' avvalersi di personale ausiliario che agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e sotto responsabilita' del rappresentante ed e' tenuto, a richiesta dell'Agenzia e della Guardia di finanza, a esibire prova dell'incarico affidatogli.
7. Gli appartenenti all'amministrazione finanziaria, ivi inclusa la Guardia di finanza, non possono esercitare le funzioni di rappresentante doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal primo periodo sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

 
Art. 32.
Sospensione della rappresentanza diretta

1. Il direttore territoriale dell'Agenzia, su proposta del direttore del locale ufficio, puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'abilitazione alla rappresentanza diretta, nei casi di:
a) mancato pagamento dei diritti liquidati per le operazioni doganali compiute ovvero di mancato adempimento di qualsiasi altro obbligo doganale;
b) condanna non definitiva alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno, per un delitto previsto dalle leggi finanziarie ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 33, comma 1, lettere c) e d).
2. La sospensione e' disposta:
a) per un periodo non superiore a due mesi, prorogabili fino a quando non siano stati pagati i diritti o non siano stati adempiuti gli altri obblighi doganali, nei casi di cui al comma 1, lettera a);
b) per un periodo non superiore a sei mesi, salvo quanto stabilito dal comma 3, nel caso di cui al comma 1, lettera b), e cessa in ogni caso in presenza di una pronuncia, ancorche' non definitiva, di proscioglimento.
3. E' sempre disposta la sospensione dell'abilitazione alla rappresentanza diretta quando e' applicata nei confronti del rappresentante diretto la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari. La revoca della misura cautelare comporta la cessazione del provvedimento di sospensione, salvo che non sussistano altri motivi che ne giustifichino il mantenimento ai sensi del comma 1.
4. Il provvedimento di sospensione relativo ai soggetti di cui all'articolo 31, comma 3, lettera a), e' comunicato al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali per gli adempimenti di competenza.

 
Art. 33.
Revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta

1. E' sempre disposta dal direttore territoriale dell'Agenzia la revoca dell'abilitazione alla rappresentanza diretta nei casi di:
a) radiazione dall'albo professionale degli spedizionieri doganali;
b) perdita dei requisiti previsti dall'articolo 31, comma 2, lettere b) e c);
c) condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti non colposi previsti dai titoli secondo, settimo e tredicesimo del libro secondo del codice penale;
d) condanna, con sentenza passata in giudicato, per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), la revoca e' disposta soltanto a seguito di condanna alla pena della reclusione per una durata superiore a un anno anche se sostituita ai sensi dell'articolo 545-bis del codice di procedura penale.
3. Per gli spedizionieri doganali iscritti all'albo, il provvedimento di revoca e' adottato dall'Agenzia, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.

 
Art. 34.
Verifica della merce e definizione dell'accertamento

1. Nel caso in cui l'ufficio dell'Agenzia proceda alle analisi di laboratorio sulle merci oggetto della dichiarazione, il risultato delle analisi e' notificato al dichiarante.
2. Entro dieci giorni dalla notifica di cui al comma 1, la ripetizione delle analisi puo' essere richiesta dal dichiarante al quale e' notificato il relativo esito.
3. Sulla base delle verifiche previste dalla normativa unionale in materia doganale, l'Agenzia redige un verbale di constatazione da notificare alla parte, in caso di:
a) mancato soddisfacimento delle condizioni previste per il vincolo al regime richiesto;
b) merci oggetto di divieti o restrizioni;
c) determinazione di un importo dei diritti di confine diverso da quello risultante dagli elementi della dichiarazione.
4. Nel verbale di constatazione e' data informazione alla parte in merito alle attivita' che saranno poste in essere in conformita' alla normativa unionale in materia doganale.
5. Dalla data di notifica del verbale di constatazione di cui al comma 3, la parte ha diritto al contraddittorio nei termini e con le modalita' indicate dalla normativa doganale unionale.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'ufficio dell'Agenzia emette un provvedimento motivato di accertamento da notificare alla parte.

 
Art. 35.
Custodia e distruzione di campioni di merci

1. Qualora sussistano motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, l'Agenzia puo' esigere che l'operatore provveda, entro il termine fissato dall'ufficio stesso, al ritiro dei campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi e dei controlli sulle merci. Decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia procede, a spese dell'operatore, alla distruzione dei campioni ovvero, ove la distruzione non sia possibile, alla loro conservazione presso istituti specializzati.

 
Art. 36.
Operazioni doganali relative a merci arrivate
o spedite via mare

1. L'Agenzia puo' consentire lo svolgimento delle operazioni doganali relative a merci giunte o spedite via mare a bordo della nave, rispettivamente prima dello sbarco o dopo l'imbarco.
2. Le modalita' per l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia.

 
Art. 37.
Visite di controllo

1. Prima che le merci siano lasciate a disposizione del proprietario o del vettore, i responsabili degli uffici dell'Agenzia o i funzionari all'uopo delegati possono procedere di propria iniziativa a visite di controllo, sia sulle merci gia' visitate in tutto o in parte, sia su quelle non oggetto di visita.
2. Le visite di controllo sono sempre eseguite quando ne sia fatta motivata richiesta dai militari della Guardia di finanza a norma dell'articolo 15 e dagli operatori interessati.
3. La disposizione del comma 1 si applica anche in materia di prelevamento di campioni per l'analisi.

 
Art. 38.
Poteri sostitutivi

1. In casi straordinari di necessita' e di urgenza e limitatamente alla durata di tali evenienze, il direttore territoriale dell'Agenzia puo' disporre con proprio provvedimento l'esenzione dalla visita doganale delle merci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2.
2. Con provvedimento dell'Agenzia sono disciplinati i presupposti, nonche' i criteri e limiti per l'esercizio del potere di cui al comma 1.
3. L'esercizio del potere di cui al comma 1 non comporta responsabilita', se non nei casi di dolo o di colpa grave.

 
Art. 39.
Potenziamento dello Sportello unico doganale
e dei controlli

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, l'Agenzia, nell'ambito dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, attua il coordinamento operativo delle amministrazioni che concorrono al controllo sulle merci in ingresso e uscita nel o dal territorio doganale dell'Unione europea.
2. Qualora debbano essere effettuati controlli di natura amministrativa previsti dalla normativa unionale al momento dell'ingresso o dell'uscita nel o dal territorio dell'Unione europea, finalizzati al rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati e che comportino una visita delle merci, le amministrazioni competenti assicurano che questi avvengano contemporaneamente e nello stesso luogo di quelli doganali.
3. Qualora, in aggiunta ai controlli amministrativi di cui al comma 2, le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o su criterio casuale, la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo deve essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia in applicazione del Codice.
4. I controlli amministrativi di cui ai commi 2 e 3 sono effettuati secondo il principio dello sportello unico dell'Unione europea e con le modalita' dello Sportello unico doganale e dei controlli disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2021, n. 235.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo, i controlli che, per oggettivi motivi logistici o per specifiche previsioni della normativa unionale o nazionale, non possono essere effettuati nei luoghi normalmente deputati allo svolgimento dei controlli doganali.
6. Con gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2021, l'Agenzia, e le amministrazioni competenti di cui al comma 1 possono stabilire:
a) le modalita' per l'effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3;
b) le modalita' di integrazione delle analisi dei rischi di cui al comma 3;
c) le modalita' e i termini di scambio dei dati sui controlli e il risultato degli stessi;
d) in relazione ai controlli di cui al comma 5, soluzioni alternative atte a snellire le procedure di controllo al fine di facilitare l'ingresso e l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione europea.

 
Art. 40.
Controlli a posteriori

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni doganali unionali, l'Agenzia e la Guardia di finanza possono procedere, dopo lo svincolo delle merci, al controllo a posteriori delle dichiarazioni doganali.
2. Nello svolgimento dei controlli a posteriori i soggetti di cui al comma 1 possono:
a) invitare gli operatori, indicandone il motivo e fissando un termine non inferiore a quindici giorni, a comparire, anche a mezzo rappresentante, ovvero a fornire, entro lo stesso termine, notizie e documenti inerenti alle merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie e i documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano comunque interessati dalle operazioni doganali;
b) accedere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dai responsabili dei rispettivi uffici, nei luoghi adibiti all'esercizio di attivita' produttive e commerciali e negli altri luoghi dove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti alle merci oggetto di operazioni doganali, al fine di procedere all'eventuale ispezione di tali merci e alla verifica della relativa documentazione.
3. Nello svolgimento dei controlli a posteriori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52, commi da 4 a 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. Le autorizzazioni per le richieste di cui all'articolo 51, secondo comma, numeri 6-bis) e 7), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sono rilasciate, per l'Agenzia, dal direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal direttore provinciale nonche', per la Guardia di finanza, dal Comandante regionale o equiparato.

 
Art. 41.
Esito dei controlli a posteriori

1. L'ufficio dell'Agenzia e la Guardia di finanza, al termine del controllo a posteriori, redigono il verbale di constatazione e lo notificano alla parte.
2. Il verbale di cui al comma 1 e' trasmesso all'ufficio dell'Agenzia competente per la revisione delle dichiarazioni e agli altri organi eventualmente competenti per materia.

 
Art. 42.
Revisione della dichiarazione

1. Per la revisione delle dichiarazioni e' competente l'ufficio dell'Agenzia presso il quale la dichiarazione e' stata registrata ovvero l'ufficio dell'Agenzia nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede legale della parte, qualora il controllo abbia avuto ad oggetto dichiarazioni registrate presso due o piu' uffici dell'Agenzia.
2. La revisione della dichiarazione e' avviata dall'ufficio dell'Agenzia a seguito di ricezione dei verbali di cui all'articolo 41, comma 1, ovvero su istanza della parte.
3. A seguito di istanza di revisione della dichiarazione, l'ufficio dell'Agenzia opera con i poteri e le facolta' di cui all'articolo 40.
4. Il procedimento si conclude in ogni caso entro i termini fissati dalla normativa doganale unionale.
5. La parte puo' comunicare al competente ufficio dell'Agenzia, entro trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica o avvenuta consegna del verbale di constatazione, osservazioni e richieste, di cui l'ufficio dell'Agenzia tiene conto nel provvedimento finale.
6. Nel caso di revisione della dichiarazione su istanza di parte, l'Agenzia, se ritiene di non accogliere, anche solo parzialmente, detta istanza, notifica un preavviso di diniego alla parte che, entro il termine di cui al comma 5, puo' presentare osservazioni e richieste.
7. Decorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, l'Agenzia, entro il termine di cui al comma 4, notifica alla parte il provvedimento motivato recante l'esito dell'attivita' di controllo.
8. Nel caso in cui l'esito dell'attivita' di revisione si concluda con la rettifica della dichiarazione, l'Agenzia procede al recupero dei maggiori diritti ovvero al rimborso.
9. L'Agenzia trasmette il provvedimento di cui al comma 7, unitamente alle eventuali osservazioni della parte, anche all'organo competente per l'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle doganali.
10. L'Agenzia puo' stabilire modalita' semplificate per la revisione delle dichiarazioni che non comportano rimborsi o sgravi e nel rispetto della normativa doganale unionale.

 
Art. 43.
Controlli integrati

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di effettuare controlli integrati presso imprese interessate all'interscambio di beni con Paesi non unionali, sono stabilite le norme necessarie per coordinare le attivita' di controllo dell'Agenzia, ivi comprese quelle relative all'espletamento dei controlli a posteriori, con quelle degli altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere, altresi', stabiliti criteri e modalita' per regolare, nel rispetto del diritto unionale e dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili, i rapporti dell'Agenzia e della Guardia di finanza con le autorita' doganali di altri Paesi e lo scambio reciproco di dati e notizie acquisiti in conseguenza di tali rapporti.

 
Art. 44.
Modalita' di pagamento o deposito dei diritti doganali

1. Il pagamento dei diritti doganali, delle sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, puo' essere eseguito presso gli uffici dell'Agenzia:
a) mediante carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformita' alle disposizioni dettate dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
b) mediante bonifico;
c) in contanti nei limiti di importo e con le modalita' stabiliti con provvedimento dell'Agenzia, nel rispetto della normativa sull'utilizzo del contante;
d) mediante assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessita' o urgenza, stabilite con provvedimento dell'Agenzia;
e) mediante altre forme di pagamento ammesse dalla legge.
2. Le modalita' per il successivo versamento delle somme riscosse alla Tesoreria sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.

 
Art. 45.
Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali

1. L'Agenzia puo' autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalita' indicate dalla normativa doganale unionale e da altre disposizioni nazionali in tema di dilazioni e di autorizzazioni.
2. Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione puo' essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 46.
3. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento e' posticipato al giorno lavorativo successivo.

 
Art. 46.
Interessi sul pagamento dilazionato

1. L'agevolazione del pagamento dilazionato di cui all'articolo 45, comma 2, comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, con riferimento, per ciascun anno, al suo valore al 1° gennaio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno, e al 1° luglio, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre. Se il predetto tasso e' inferiore allo 0,50 per cento, si applica comunque un tasso di interesse nella misura pari allo 0,50 per cento.

 
Art. 47.
Ritardo nel pagamento dei diritti

1. Per i diritti di confine accertati prima dello svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dall'accettazione dei risultati della verifica ai sensi del normativa doganale unionale, ovvero dalla notifica del provvedimento di cui all'articolo 34, comma 6, l'ufficio dell'Agenzia comunica alla parte le attivita' che saranno poste in essere in conformita' alla normativa doganale unionale, ivi inclusa la vendita della merce, se non provvede al pagamento entro il termine di trenta giorni.
2. Per i diritti di confine accertati successivamente allo svincolo della merce, in caso di mancato pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si procede mediante riscossione coattiva.
3. Per gli interessi e gli oneri accessori connessi a diritti di confine, si applicano i commi 1 e 2.
4. In caso di ritardo nel pagamento di diritti doganali, compresi interessi e oneri accessori, diversi dai diritti di confine, si procede, salvo specifica disciplina, ai sensi del comma 2.

 
Art. 48.
Termini per la notifica dell'obbligazione doganale

1. I termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente a oggetto diritti di confine sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.
2. Qualora l'obbligazione avente a oggetto i diritti di confine sorga a seguito di un comportamento penalmente rilevante, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016.
4. Ove non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai diritti doganali diversi dai diritti di confine.

 
Art. 49.
Interessi per il ritardato pagamento

1. Ferma restando l'applicazione di eventuali sanzioni, per il ritardato pagamento dei diritti doganali sono dovuti gli interessi di mora nei termini e modalita' previsti dalla normativa unionale in materia doganale, salvo quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale per i diritti doganali diversi dai diritti di confine.

 
Art. 50.
Garanzia per l'obbligazione doganale
potenziale o esistente

1. Nei casi in cui la normativa doganale unionale preveda la prestazione di una garanzia, essa e' dovuta anche con riferimento a tutti i diritti di confine, relativi interessi e oneri.
2. Le garanzie dovute per il deposito o il trasporto di prodotti non unionali soggetti ad accisa sono calcolate, per quanto riguarda l'accisa stessa, nella stessa misura percentuale stabilita sui corrispondenti prodotti nazionali stoccati nei depositi fiscali o trasportati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le garanzie sono limitate al 10 per cento dell'ammontare dell'accisa quando si tratta di operazioni di perfezionamento attivo effettuate da soggetti che lavorano le merci in propri stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale. In tali casi i crediti per i tributi e i relativi interessi, per le sanzioni pecuniarie e per le spese di ogni specie sono garantiti da privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle merci e su ogni altro bene mobile esistente negli stabilimenti degli operatori ammessi a fruire delle agevolazioni, nonche' nei magazzini annessi ai predetti stabilimenti o in altri luoghi comunque sottoposti a vigilanza finanziaria, nella disponibilita' degli stessi operatori.

 
Art. 51.
Riduzione dell'importo della garanzia
ed esonero dalla garanzia

1. Il competente ufficio dell'Agenzia puo' autorizzare, su richiesta, la riduzione dell'importo della garanzia o l'esonero dalla garanzia per i diritti doganali.
2. Con provvedimento dell'Agenzia sono stabilite le condizioni e i criteri da soddisfare per la concessione dei benefici di cui al comma 1.
3. La concessione puo' essere revocata, in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilita' del beneficiario, il quale, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, deve prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso.

 
Art. 52.
Forme di garanzia

1. La garanzia puo' essere costituita in una delle seguenti forme:
a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento individuato dall'Agenzia come equivalente a un deposito in contanti, in euro;
b) fideiussione bancaria o polizza assicurativa conforme alla vigente normativa unionale e ai modelli di fideiussione predisposti dall'Agenzia.
2. La forma di garanzia di cui al comma 1, lettera b), e' subordinata all'accettazione da parte del competente ufficio dell'Agenzia, che puo' rifiutarla con provvedimento motivato.
3. L'Agenzia puo' autorizzare altre forme di garanzia che assicurino in modo equivalente il pagamento dell'importo dei diritti di confine all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.

 
Art. 53.
Rimborsi e sgravi

1. Il competente ufficio dell'Agenzia riconosce, secondo le disposizioni e le procedure previste in materia doganale unionale, il diritto al rimborso e allo sgravio delle somme relative a diritti di confine corrisposti o contabilizzati in misura maggiore al dovuto.

 
Art. 54.
Restituzione delle somme per il tramite
dei rappresentanti doganali

1. Il rimborso di diritti di confine indebitamente riscossi ovvero lo svincolo totale o parziale di somme assunte in deposito dall'Agenzia puo' essere eseguito nelle mani del rappresentante doganale, qualora tali diritti o somme afferiscano a un'operazione doganale dallo stesso compiuta in rappresentanza del titolare della merce.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che:
a) risulti comprovato che il pagamento dei diritti di confine e' stato effettuato dal medesimo rappresentante doganale;
b) nel caso di somme in deposito, la ricevuta sia firmata dal rappresentante doganale in qualita' di effettivo versante;
c) il titolare delle merci rappresentato non abbia notificato all'Agenzia la cessazione del rapporto di rappresentanza;
d) il rappresentante doganale richiedente non risulti sospeso dalle operazioni doganali ovvero destinatario di un provvedimento di revoca dell'abilitazione.

 
Art. 55.
Interessi passivi

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni, gli interessi relativi ai diritti doganali diversi dal dazio indebitamente corrisposti sono dovuti nei termini e con le modalita' indicate dalla normativa doganale unionale.

 
Art. 56. Spese per l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia
temporanea su disposizione dell'Agenzia

1. Le spese di custodia, anche quando l'introduzione nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sia stata effettuata su disposizione dell'Agenzia, sono a carico del proprietario o del vettore titolare delle merci.
2. L'Agenzia non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci in temporanea custodia, ne' dei danni e delle perdite derivanti da cause a essa non imputabili, ancorche' si tratti di merci introdotte nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia.

 
Art. 57.
Esercizio della temporanea custodia

1. Se, relativamente alle merci introdotte nelle strutture autorizzate per la custodia temporanea vengono riscontrate mancanze o deficienze, il gestore corrisponde i diritti relativi alle merci non rinvenute, calcolati sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione di temporanea custodia o desunti da altri accertamenti, nella misura piu' elevata applicabile dalla data di introduzione a quella dell'accertamento della loro mancanza o deficienza. Se sono riscontrate eccedenze o la presenza di merci diverse rispetto a quelle risultanti dalle scritture, il gestore prende in carico le merci irregolarmente presenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al caso di sostituzione di merce.

 
Art. 58.
Arrivi da laghi

1. Le merci trasportate nel lago Maggiore o nel lago di Lugano per l'introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea sono presentate a uno degli uffici individuati con provvedimento dell'Agenzia e non possono attraversare le acque nazionali di detti laghi se non sono scortate da idonea documentazione doganale.


 
Art. 59.
Responsabilita' di comandanti e capitani

1. I comandanti e capitani sono responsabili della osservanza delle norme del presente allegato nei riguardi delle merci trasportate, ferma la responsabilita' degli altri soggetti stabilita dalla normativa doganale unionale.

 
Art. 60.
Divieti di approdo e di sosta delle navi

1. L'Agenzia, anche su richiesta della Guardia di finanza, per la tutela degli interessi doganali, puo' vietare ai capitani di rasentare il lido, gettare l'ancora, stare alla cappa, mettersi in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci non unionali e di approdare.

 
Art. 61.
Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza

1. Salvi i vincoli e le deroghe derivanti dalla normativa doganale unionale e dagli obblighi internazionali o da altre disposizioni nazionali, i comandanti e i capitani sono muniti del manifesto del carico, rispettivamente:
a) al momento dell'atterraggio o prima del decollo dell'aeromobile;
b) al momento dell'ingresso nella zona di vigilanza doganale marittima o prima della partenza della nave.
2. Con provvedimento dell'Agenzia e' stabilito il contenuto del manifesto, in conformita' alla normativa doganale unionale e agli obblighi previsti da convenzioni internazionali.

 
Art. 62.
Trasmissione del manifesto del carico

1. Con provvedimento dell'Agenzia sono individuati gli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa doganale unionale assolti con la trasmissione del manifesto.
2. Il manifesto e' trasmesso con le modalita' e tempistiche stabilite dalla normativa doganale unionale e dalle disposizioni tecniche individuate con provvedimento dell'Agenzia, nel quale sono stabiliti anche i casi di esonero dall'obbligo di trasmissione.
3. Nei casi in cui non contenga le informazioni prescritte il manifesto, agli effetti del presente allegato, si considera come non trasmesso.
4. L'Agenzia puo' richiedere ai capitani e ai comandanti di esibire tutti gli altri documenti di bordo. Tale richiesta e' obbligatoria quando sono rilevate differenze tra i dati risultanti dal manifesto e la consistenza del carico.

 
Art. 63.
Effetti della mancata trasmissione del manifesto

1. In caso di mancata trasmissione del manifesto entro il termine previsto, l'Agenzia, indipendentemente dalle sanzioni applicabili, puo' ordinare che le merci presenti a bordo siano scaricate per essere custodite nei depositi di temporanea custodia o in altri locali, a rischio e spese dei comandanti e dei capitani.

 
Art. 64.
Aeroporti doganali

1. Ogni comandante di aeromobile proveniente da altro Stato e' obbligato ad atterrare in un aeroporto doganale.
2. Gli aeroporti doganali sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 
Art. 65.
Atterraggi forzati degli aeromobili

1. Nel caso di atterraggio per causa di forza maggiore fuori degli aeroporti doganali, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il piu' breve termine, l'avvenuto atterraggio al piu' vicino ufficio dell'Agenzia o comando della Guardia di finanza o altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per ottenere l'autorizzazione a ripartire. L'autorita' avvertita, che non sia l'Agenzia o la Guardia di finanza, ne da' immediata comunicazione a una delle predette autorita'.

 
Art. 66.
Aeromobili viaggianti senza merci a bordo

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le altre amministrazioni eventualmente interessate, possono essere stabilite le condizioni al ricorrere delle quali gli aeromobili viaggianti senza merci a bordo entro lo spazio aereo sottoposto alla sovranita' dello Stato possano atterrare anche in aeroporti diversi da quelli doganali.

 
Art. 67.
Vendita di prodotti non unionali ai viaggiatori in uscita

1. Le amministrazioni, gli enti e gli esercenti porti, aeroporti, ferrovie, strade e autostrade possono essere autorizzati a istituire e gestire direttamente o a mezzo di loro concessionari, rispettivamente nell'ambito di stazioni marittime, aeroportuali e ferroviarie di confine e in prossimita' dei transiti internazionali stradali e autostradali, speciali negozi per la vendita, ai viaggiatori in partenza verso Paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, di prodotti non unionali in esenzione da tributi, destinati a essere usati o consumati fuori del territorio doganale.
2. L'autorizzazione e' rilasciata dall'Agenzia, che stabilisce le modalita' di gestione del negozio. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla condizione che il servizio possa svolgersi senza pregiudizio per gli interessi fiscali e senza intralcio allo scorrimento del traffico.

 
Art. 68. Condizioni per il deposito nelle strutture di deposito per la
custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia

1. Le merci depositate nelle strutture di deposito per la custodia temporanea sotto diretta gestione dell'Agenzia, quando possibile, devono essere racchiuse in colli e questi sigillati.
2. Su autorizzazione e con l'assistenza dell'Agenzia, il titolare delle merci puo' vigilare sulle merci e ha facolta' di disfare i colli e di estrarne campioni.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia.

 
Art. 69.
Vigilanza sui magazzini e depositi doganali

1. L'Agenzia esercita la vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, in via ordinaria, ogni due anni.
2. L'Agenzia puo' altresi' effettuare verifiche straordinarie, anche senza preavviso, quando lo ritenga opportuno.

 
Art. 70.
Istituzione ed esercizio delle zone franche

1. Le zone franche doganali previste dalla normativa doganale unionale sono istituite con legge che individua il termine di presentazione della proposta di perimetrazione e l'autorita' alla quale competono l'elaborazione di tale proposta e i poteri di gestione.
2. La perimetrazione di cui al comma 1 e' approvata con provvedimento dell'Agenzia entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2 possono essere stabilite le condizioni per l'operativita' della zona franca ed e' individuato l'ufficio dell'Agenzia competente per la vigilanza e per ogni altro procedimento previsto dalla normativa doganale unionale.

 
Art. 71.
Punti franchi nel porto di Trieste

1. Per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste di cui all'allegato VIII al trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, restano ferme le vigenti disposizioni piu' favorevoli.


 
Art. 72.
Temporanea esportazione

1. Fatti salvi i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, il competente ufficio dell'Agenzia puo' autorizzare l'esportazione temporanea di merce unionale, destinata a essere reimportata tal quale, da utilizzare come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche, scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonche' per altre similari esigenze.
2. Le merci di cui al comma 1 possono rimanere vincolate alla temporanea esportazione per il tempo necessario a raggiungere la finalita' per cui sono state esportate e comunque per un periodo massimo di trentasei mesi, eventualmente prorogabile su richiesta motivata dell'interessato.

 
Art. 73. Ammissione temporanea di veicoli in uso privato nell'ambito di
convenzioni internazionali

1. Per l'ammissione temporanea di veicoli, navi e aeromobili si osservano le condizioni stabilite dalla normativa doganale unionale e dai trattati internazionali vigenti in materia.
2. Per la mancata osservanza delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II.

 
Art. 74.
Provviste e dotazioni di bordo

1. L'approvvigionamento di aeromobili e navi consiste nella fornitura di provviste e dotazioni di bordo.
2. Le provviste di bordo consistono in merci destinate a essere consumate a bordo per assicurare:
a) il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;
b) l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e dell'aeromobile e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo;
c) la manutenzione e la riparazione della nave e dell'aeromobile, nonche' delle relative dotazioni di bordo;
d) la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.
3. Le dotazioni di bordo consistono in macchinari, attrezzi, strumenti, mezzi di salvataggio, parti di ricambio, arredi e ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata destinato a ornamento del mezzo di trasporto.
4. Fermo restando quanto previsto dagli obblighi internazionali, per le provviste e le dotazioni di bordo, la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell'avvenuto imbarco, ai sensi della normativa doganale unionale.

 
Art. 75.
Cessione e distruzione dei beni

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96, l'Agenzia puo' procedere alla vendita delle merci nei casi previsti dalla normativa doganale unionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, salvo quanto diversamente disciplinato nel presente allegato.
2. La vendita delle merci puo' essere affidata a soggetti terzi, autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni e individuati nel rispetto della normativa unionale e nazionale.
3. In caso di vendita, le merci non unionali sono soggette alle relative formalita' doganali con pagamento dei diritti di confine dovuti, qualora debbano essere immesse in consumo nell'Unione europea.
4. In alternativa alla vendita, in osservanza dei principi di economicita', efficacia, pubblicita' e trasparenza, le merci possono essere:
a) assegnate a titolo gratuito a enti pubblici o a istituti aventi scopi di assistenza e beneficenza, col vincolo della destinazione agli scopi predetti, quando si tratti di merci deperibili di esigua quantita' e di nessun valore commerciale;
b) acquisite dall'Agenzia per un utilizzo a fini istituzionali ovvero cedute ad altre amministrazioni pubbliche qualora funzionali all'esercizio delle loro attribuzioni.

 
Art. 76.
Procedimenti per la vendita delle merci

1. Prima della vendita, l'Agenzia definisce il prezzo di vendita delle merci, che costituira' il prezzo base, tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso.
2. Quando la vendita e' effettuata al pubblico incanto il relativo avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della gara, e' pubblicato sul sito internet dell'Agenzia almeno dieci giorni prima della gara stessa.
3. Quando la vendita e' effettuata mediante licitazione privata, il relativo invito, contenente le medesime indicazioni del comma 2, e' inviato ad almeno cinque operatori economici che possano avere interesse, nel rispetto del criterio di rotazione.
4. Sia nell'avviso che nell'invito sono altresi' indicati, per ciascun oggetto o per ciascun lotto, il prezzo base, la posizione doganale della merce, l'ammontare degli eventuali diritti di confine dovuti, nonche' la necessita' di esperire le formalita' doganali.
5. Qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, le merci invendute sono messe in vendita con una successiva gara al migliore offerente, prescindendosi dal prezzo base.

 
Art. 77.
Esecuzione dei verbali di aggiudicazione
e dei contratti di vendita

1. Dal perfezionamento della vendita decorrono i termini per vincolare le merci a un regime doganale o per riesportarle.
2. La somma ricavata dalla vendita, esclusi i diritti doganali, e' destinata in primo luogo al recupero delle spese di custodia e di vendita sostenute dall'Agenzia.
3. La parte residua della somma di cui al comma 2 e' assunta in deposito dall'Agenzia e resta a disposizione degli eventuali aventi diritto, i quali possono chiederne la restituzione a pena di decadenza, non oltre due anni dalla vendita. Trascorso inutilmente tale termine, la somma e' incamerata a favore dell'Erario.
4. Salvo che non siano state oggetto di confisca, fino a che non sia avvenuta la cessione, la distruzione o la vendita, gli aventi diritto possono ottenere la disponibilita' delle merci presentando una dichiarazione diretta a vincolarle a un regime doganale, previo pagamento delle spese di custodia di pertinenza dell'Agenzia e di quelle gia' sostenute per la procedura di vendita, nonche' dei diritti doganali dovuti, in caso di immissione in consumo nel territorio doganale.
5. Nei confronti dell'avente diritto che ottiene lo svincolo della somma residua di cui al comma 3 ovvero il recupero della disponibilita' della merce di cui al comma 4 e' contestata, ove ne ricorrano i presupposti, la violazione relativa alla mancata presentazione, entro il prescritto termine, della dichiarazione doganale.
6. Le merci invendute sono di regola distrutte, salvo che l'Agenzia non ritenga di acquisirle per un utilizzo a fini istituzionali o disporne la gratuita cessione a norma dell'articolo 75, comma 4, lettera a).
 
Art. 78.
Contrabbando per omessa dichiarazione

1. E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, chiunque, omettendo di presentare la dichiarazione doganale:
a) introduce, fa circolare nel territorio doganale ovvero sottrae alla vigilanza doganale, in qualunque modo e a qualunque titolo, merci non unionali;
b) fa uscire a qualunque titolo dal territorio doganale merci unionali.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a colui che detiene merci non unionali, quando ricorrono le circostanze previste nell'articolo 19, comma 2.

 
Art. 79.
Contrabbando per dichiarazione infedele

1. Chiunque dichiara qualita', quantita', origine e valore delle merci, nonche' ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti in modo non corrispondente all'accertato e' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti o dei diritti indebitamente percepiti o indebitamente richiesti in restituzione.

 
Art. 80. Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi
di confine

1. E' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti il comandante di aeromobili o il capitano di navi che:
a) sbarca, imbarca o trasborda, nel territorio dello Stato, merce non unionale omettendo di presentarla al piu' vicino ufficio dell'Agenzia;
b) al momento della partenza non ha a bordo merci non unionali o in esportazione con restituzione di diritti, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto, la dichiarazione sommaria e gli altri documenti doganali;
c) trasporta merci non unionali nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, della dichiarazione sommaria e degli altri documenti doganali quando sono prescritti.
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica altresi' al:
a) capitano della nave che, in violazione del divieto di cui all'articolo 60, trasportando merci non unionali, rasenta le sponde nazionali o getta l'ancora, sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio dello Stato in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse;
b) comandante dell'aeromobile che, trasportando merci non unionali, atterra fuori di un aeroporto doganale e omette di denunciare l'atterraggio, entro il giorno lavorativo successivo, alle autorita' indicate all'articolo 65. In tali casi e' considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

 
Art. 81.
Contrabbando per indebito uso di merci importate
con riduzione totale o parziale dei diritti

1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale e' stata concessa la franchigia o la riduzione e' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

 
Art. 82.
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse
a restituzione di diritti

1. Chiunque usa mezzi fraudolenti, allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci che si esportano, e' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dell'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

 
Art. 83. Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso
particolare e di perfezionamento

1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

 
Art. 84.
Contrabbando di tabacchi lavorati

1. Chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.
3. Se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano:
a) non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' in ogni caso pari a euro 500;
b) superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa e' in ogni caso pari a euro 1.000.

 
Art. 85.
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando
di tabacchi lavorati

1. Se i fatti previsti dall'articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita';
e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

 
Art. 86.
Associazione per delinquere finalizzata
al contrabbando di tabacchi lavorati

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione da un anno a sei anni.
3. La pena e' aumentata, se il numero degli associati e' di dieci o piu'.
4. Se l'associazione e' armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 
Art. 87.
Equiparazione del delitto tentato a quello consumato

1. Agli effetti della pena, per tutti i delitti di cui al presente Capo il reato tentato e' equiparato a quello consumato.

 
Art. 88.
Circostanze aggravanti del contrabbando

1. Per i delitti previsti negli articoli da 78 a 83, e' punito con la multa aumentata fino alla meta' chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:
a) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, l'autore e' sorpreso a mano armata;
b) quando, nel commettere il reato o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o piu' persone autrici di contrabbando sono sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
c) quando il fatto e' connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
d) quando l'autore e' un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione e' stata costituita;
e) quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, e' superiore a 100.000 euro.
3. Per i delitti di cui al comma 1, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti, distintamente considerati, e' maggiore di euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

 
Art. 89.
Recidiva nel contrabbando

1. Colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, e' punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno.
2. Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena della reclusione di cui al comma 1 e' aumentata dalla meta' a due terzi.
3. Quando non ricorrono le circostanze previste nel presente articolo, la recidiva nel contrabbando e' regolata dal codice penale.

 
Art. 90.
Contrabbando abituale

1. E' dichiarato delinquente abituale in contrabbando chi riporta una condanna per delitto di contrabbando, dopo essere stato condannato in via definitiva per tre contrabbandi, commessi entro dieci anni e non contestualmente, e relativi a violazioni per le quali i diritti sottratti o che si tentava di sottrarre non siano inferiori complessivamente a euro 30.000.

 
Art. 91.
Contrabbando professionale

1. Chi, dopo avere riportato quattro condanne in via definitiva per delitto di contrabbando, riporta una condanna per un altro delitto di contrabbando e' dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nell'articolo 133, secondo comma, del codice penale, debba ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

 
Art. 92.
Contrabbando abituale o professionale secondo
il codice penale

1. Gli effetti della dichiarazione di abitualita' e di professionalita' nel contrabbando sono regolati dall'articolo 109 del codice penale. Le disposizioni degli articoli 90 e 91 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 102 e 105 del codice penale, quando ricorrono le condizioni ivi previste.

 
Art. 93. Delle misure di sicurezza personali non detentive. Liberta' vigilata

1. Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore a un anno, e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla liberta' vigilata.
2. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Guardia di finanza.

 
Art. 94.
Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca

1. Nei casi di contrabbando, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere alla confisca delle cose di cui al primo periodo, e' ordinata la confisca di somme di denaro, beni e altre utilita' per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto, a chiunque appartenenti, che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia, in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate, o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale, se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del libro VI, titolo II, del codice di procedura penale.
5. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dall'articolo 88, comma 2, si applica l'articolo 240-bis del codice penale.

 
Art. 95.
Destinazione di beni sequestrati o confiscati
a seguito di operazioni anticontrabbando

1. I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili, ivi incluse le formalita' doganali, se necessarie, sono a carico dell'ufficio o comando usuario.
3. L'Agenzia, prima di procedere all'affidamento in custodia giudiziale o alla distruzione dei beni mobili di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 6, deve chiedere preventiva autorizzazione all'autorita' giudiziaria competente che provvede entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Nel caso di dissequestro di merci deperibili rientranti tra i beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto e' corrisposta una indennita' sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.
5. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso.
6. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento o di assegnazione ai sensi dei commi 1 e 5, i beni, qualora ne siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, sono ceduti ai fini della loro distruzione. In caso di distruzione, la cancellazione dei beni dai pubblici registri e' esente da qualsiasi tributo o diritto.
7. Gli uffici dell'Agenzia, competenti per territorio, possono stipulare convenzioni per la distruzione, in coerenza con la disciplina unionale e nazionale in materia di contratti pubblici.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

 
Art. 96.
Sanzioni amministrative

1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e, per le violazioni di cui all'articolo 79, in misura non inferiore a euro 1.000, chiunque commette le violazioni di cui agli articoli da 78 a 83, salvo che, alternativamente:
a) ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 88, comma 2, lettere da a) a d);
b) l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero dei diritti di confine indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.
2. La sanzione di cui al comma 1 e' ridotta di un terzo quando i maggiori diritti di confine dovuti sono inferiori al 3 per cento di quelli dichiarati.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 4, la sanzione di cui al comma 1 non si applica se l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a quelli complessivamente accertati.
4. Quando nella dichiarazione non sono indicati in maniera esatta e completa tutti gli elementi prescritti per il compimento dei controlli e l'ammontare dei diritti di confine complessivamente dichiarati e' pari o superiore a quelli complessivamente accertati, in luogo della sanzione di cui al comma 1 si applica la sanzione nella misura da euro 150 a euro 1.000; in presenza di piu' articoli, tale sanzione si applica una sola volta.
5. Qualora, nella verifica delle merci immesse nei magazzini o recinti di custodia temporanea o nei depositi, si trovi, rispetto alla giacenza dichiarata, un'eccedenza di quantita' inferiore al 2 per cento o una deficienza di quantita' inferiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 non si applica.
6. Se la deficienza di quantita' di cui al comma 5 e' superiore al 2 per cento oltre il calo riconosciuto, la sanzione di cui al comma 1 e' calcolata sull'intera differenza, senza tener conto di detto calo. Se non si conosce il peso della merce mancante, questo e' calcolato in base alla media di quelle della stessa specie.
7. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione della fattispecie di cui all'articolo 82, e' sempre ordinata la confisca amministrativa delle merci oggetto dell'illecito. Il relativo provvedimento e' adottato dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata.
8. La confisca di cui al comma 7 riguarda anche i mezzi di trasporto utilizzati per commettere la violazione che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate.
9. I commi 7 e 8 non si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 14, per la violazione di cui al comma 1 relativa alla fattispecie di cui all'articolo 79, ove ricorra una delle seguenti condizioni:
a) quando, pur essendo errati uno o piu' degli elementi indicati in dichiarazione, gli stessi elementi sono comunque immediatamente desumibili dai documenti di accompagnamento prescritti dalla normativa doganale unionale;
b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e' uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;
c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita' o nel valore non superano il 5 per cento per ciascun singolo dichiarato;
d) quando le merci non siano occultate, nascoste nei bagagli, nei colli, nelle suppellettili, o fra merci di altro genere o nei mezzi di trasporto e siano rese disponibili in maniera evidente ai fini della verifica;
e) quando le violazioni rientrano nei casi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
10. Quando la violazione consiste in una differenza tra la quantita' dichiarata e quella accertata, la confisca ha a oggetto la quantita' di merce eccedente quella dichiarata. Nel caso di beni indivisibili, la confisca ha a oggetto l'intero bene. Nel caso di beni a seguito di viaggiatori, la confisca si applica qualora il valore complessivo dei beni rinvenuti sia pari o superiore a tre volte la franchigia doganale.
11. Per le merci e i mezzi di cui e' ordinata la confisca, ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 95. I provvedimenti per i quali, in base al citato articolo 95, e' competente l'autorita' giudiziaria sono adottati dall'Ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in relazione al luogo in cui la violazione e' stata accertata.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche in caso di violazione di cui all'articolo 84, commi 2 e 3. In tali casi e' sempre ordinata la confisca amministrativa dei tabacchi lavorati di contrabbando.
13. Non si applicano le sanzioni amministrative in tutti i casi in cui la revisione della dichiarazione di cui all'articolo 42, e' avviata su istanza del dichiarante. Sugli eventuali maggiori diritti di confine sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 49, qualora l'istanza di revisione della dichiarazione sia presentata oltre novanta giorni dopo lo svincolo delle merci cui detta dichiarazione si riferisce.
14. Nell'ipotesi di cui all'articolo 79, quando l'autorita' giudiziaria non ravvisa una condotta dolosa, l'autore e' punito, a titolo di colpa, con la sanzione amministrativa dall'80 per cento al 150 per cento dei diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500. In tale ipotesi, si applicano, altresi', i commi 2, 3 e 4.

 
Art. 97.
Violazioni nelle zone extra-doganali

1. E' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine che sarebbero dovuti se la merce fosse immessa in consumo nel territorio doganale, e comunque in misura non inferiore a euro 2.000, chiunque, nei territori extra-doganali indicati nell'articolo 3, costituisce o gestisce depositi in violazione dell'articolo 9.
2. La sanzione di cui al comma 1 e' commisurata sull'eccedenza rispetto ai limiti stabiliti.

 
Art. 98.
Violazioni sul manifesto e sulla dichiarazione sommaria

1. Qualora si riscontrino differenze tra il numero dei colli accertato e quello indicato nel manifesto, nella dichiarazione sommaria di entrata o nella dichiarazione sommaria di uscita, ove obbligatoriamente previsti, e' irrogata la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.
2. E' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000 chiunque violi l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, una notifica dell'arrivo di una nave o di un aeromobile o una dichiarazione sommaria di uscita.
3. Delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 rispondono solidalmente i soggetti di cui agli articoli 127, 133 e 271 del Codice.

 
Art. 99. Inosservanza di obblighi connessi al vincolo a un regime speciale e
alla temporanea esportazione

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei maggiori diritti di confine dovuti e comunque in misura non inferiore a euro 500, chiunque, violando gli obblighi prescritti dalla connessa decisione doganale, altera, manomette, trasforma la merce vincolata al regime speciale o alla temporanea esportazione o la rende inutilizzabile.
2. Il mancato appuramento del regime speciale e della temporanea esportazione nei termini e con le modalita' prescritti e' punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000.

 
Art. 100.
Inosservanza degli obblighi imposti ai capitani
di navi e ai comandanti di aeromobili

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000 il capitano di navi o il comandante di aeromobili che:
a) viola le disposizioni di cui all'articolo 60 ovvero omette di denunciare l'approdo, entro il giorno lavorativo successivo, in violazione di prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dalla normativa doganale unionale e nazionale;
b) atterra per cause di forza maggiore fuori dell'aeroporto doganale e non segnala l'atterraggio ai sensi dell'articolo 65;
c) e' sprovvisto del manifesto, della dichiarazione sommaria di entrata e dei documenti del carico ovvero ne ritarda la presentazione, quando previsti;
d) effettua l'imbarco, lo sbarco e il trasbordo di merci, bagagli e persone senza il permesso, ove richiesto.
2. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 2.000:
a) il comandante di aeromobili che atterra fuori dell'aeroporto doganale, ancorche' ne segnali l'atterraggio alle Autorita' di cui all'articolo 65;
b) il capitano di navi e il comandante di aeromobili che si oppone agli accertamenti di competenza dell'Agenzia o della Guardia di finanza o ne trasgredisce gli ordini, ovvero fa partire la nave o l'aeromobile senza il relativo permesso.

 
Art. 101. Inosservanza di adempimenti per opere in prossimita' della linea di
vigilanza doganale

1. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 7 e' punita con la sanzione amministrativa da un decimo all'intero valore del manufatto, determinato con le modalita' stabilite con provvedimento dell'Agenzia.
2. L'Agenzia, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone la demolizione del manufatto in danno e a spese del trasgressore.

 
Art. 102.
Rifiuto di fornire informazioni e assistenza

1. Chiunque non fornisce all'Agenzia e alla Guardia di finanza, entro i termini assegnati, la documentazione e le informazioni richieste, nonche' l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento delle attivita' di competenza, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.

 
Art. 103.
Altre violazioni

1. Salvo che il fatto costituisca contrabbando o altra violazione di cui all'articolo 96, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 2.000:
a) l'inosservanza di un provvedimento relativo all'applicazione della normativa doganale;
b) la fornitura all'Agenzia e alla Guardia di finanza di informazioni o documenti inesatti o invalidi;
c) la mancata conservazione dei documenti e delle informazioni relativi all'espletamento delle formalita' doganali, nonche' la tenuta non corretta delle scritture previste ai fini doganali;
d) la manomissione e l'alterazione dei sigilli doganali.

 
Art. 104.
Rinvio all'impianto sanzionatorio tributario generale

1. Resta ferma l'applicabilita' alle violazioni e sanzioni disciplinate dal presente capo delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibili.

 
Art. 105.
Accertamento delle violazioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente allegato sono accertate mediante processo verbale.
2. La stessa disposizione si applica anche per le violazioni delle disposizioni di ogni altra legge, nei casi in cui l'applicazione di essa e' demandata all'Agenzia.

 
Art. 106.
Competenza dei funzionari dell'Agenzia

1. Ai funzionari dell'Agenzia, nei limiti del servizio cui sono destinati, e' attribuita la facolta' di accertare le violazioni della normativa doganale unionale e nazionale e quelle di ogni altra legge la cui applicazione e' demandata alla predetta Agenzia.
2. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1, i funzionari dell'Agenzia rivestono la qualita' di ufficiali di polizia tributaria.

 
Art. 107.
Processo verbale per violazioni accertate
negli spazi doganali

1. La compilazione del processo verbale per le violazioni del presente allegato accertate entro gli spazi doganali spetta esclusivamente al funzionario dell'Agenzia all'uopo delegato, anche a seguito di ricezione di un rapporto verbale o scritto degli altri organi della polizia giudiziaria.
2. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente allegato, la disposizione di cui al comma 1 si osserva per le violazioni di ogni altra disposizione nei casi in cui l'applicazione di essa e' demandata all'Agenzia, sempre che sia accertata negli spazi doganali.
3. Fermo restando quanto previsto dal codice di procedura penale, il processo verbale in ogni caso contiene le seguenti indicazioni:
a) origine, qualita', quantita' e valore delle merci;
b) presa in consegna e custodia delle cose sequestrate;
c) classificazione doganale delle merci;
d) ammontare dei diritti dovuti nonche' delle sanzioni penali e amministrative stabilite dalla legge per le violazioni accertate.
4. Il processo verbale e' trasmesso all'autorita' giudiziaria competente per il procedimento penale ove la violazione costituisca reato e, fatto salvo quanto previsto in materia di competenza per la revisione delle dichiarazioni, all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove e' constatata la violazione salvo che la violazione sia estinta, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 112 o per oblazione.

 
Art. 108.
Processi verbali per violazioni accertate fuori
degli spazi doganali

1. I processi verbali concernenti le violazioni del presente allegato e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa e' demandata all'Agenzia, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali puo' aver luogo l'estinzione ai sensi dell'articolo 112 o l'oblazione sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove e' constatata la violazione.
2. L'ufficio competente dell'Agenzia, qualora le violazioni non vengano estinte con le modalita' di cui al comma 1, invia i verbali all'autorita' giudiziaria territorialmente competente in base al luogo dove la violazione e' stata accertata, qualora dette violazioni abbiano rilevanza penale, corredandoli delle indicazioni stabilite nell'articolo 107, comma 3.

 
Art. 109.
Invio dei verbali all'autorita' giudiziaria

1. I processi verbali per i reati per cui non e' ammessa ne' l'oblazione, ne' l'estinzione ai sensi dell'articolo 112, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla competente autorita' giudiziaria.
2. Nei casi di cui al comma 1, copia dei processi verbali e' contemporaneamente trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, all'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente in base al luogo dove e' stata constatata la violazione, il quale comunica all'autorita' giudiziaria le indicazioni di cui all'articolo 107, comma 3.

 
Art. 110.
Obbligazione civile in dipendenza
di delitti di contrabbando

1. Quando il delitto di contrabbando sia commesso sulle navi, sugli aeromobili, sui veicoli di qualsiasi genere, nelle stazioni, sui treni, negli stabilimenti industriali e commerciali, negli esercizi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico, il capitano, il comandante, il vettore, il capostazione, il capotreno, l'ente o la persona da cui dipende il servizio o lo stabilimento, l'esercente o il proprietario, sono rispettivamente tenuti al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa inflitta, se il condannato sia persona da essi dipendente o sottoposta alla loro autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) quando il condannato e' persona dipendente dallo Stato, da una regione, da una provincia o da un comune o sia sottoposto alla loro autorita', direzione o vigilanza;
b) ai gestori di servizi di trasporto, per i delitti di contrabbando commessi dai viaggiatori.

 
Art. 111.
Solidarieta' di enti e privati. Conversione della pena

1. Per il pagamento della somma indicata nell'articolo 110, sono obbligati solidalmente:
a) il capitano con l'armatore;
b) il comandante dell'aeromobile con la societa' di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio;
c) il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la societa' concessionaria.
2. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati nel comma 1 e nell'articolo 110 quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della multa, ai sensi degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione e all'intervento delle persone o degli enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

 
Art. 112.
Estinzione dei delitti di contrabbando punibili
con la sola multa

1. Per i delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, l'autore della violazione puo' effettuare il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa.
2. Il pagamento della predetta somma e del tributo estingue il reato.
3. L'estinzione del reato non impedisce l'applicazione della confisca, la quale e' disposta con provvedimento dell'Agenzia.

 
Art. 113.
Oblazione in materia contravvenzionale

1. L'oblazione, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e' ammessa anche per le contravvenzioni, il cui massimo non supera euro 50. In questi casi l'Agenzia puo', quando ricorrano particolari circostanze, determinare la somma da pagare per l'estinzione del reato anche in misura inferiore al sesto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre al tributo. Sulla domanda di oblazione ai sensi dell'articolo 14 della citata legge n. 4 del 1929, e' competente l'Agenzia qualunque sia la misura dell'ammenda, osservate, nel resto, le disposizioni della predetta legge n. 4 del 1929.

 
Art. 114.
Ripartizione dei proventi delle pene
e dei prodotti di confisca

1. Le somme riscosse per multe, ammende e sanzioni amministrative, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, fatto salvo quanto di spettanza al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dedotte le spese, sono devolute per meta' all'erario.
2. L'altra meta' e' suddivisa tra l'Agenzia e la Guardia di finanza a seconda che gli scopritori appartengano al personale dell'Agenzia o alla Guardia di finanza. Qualora gli scopritori della violazione appartengano sia all'Agenzia che alla Guardia di finanza, oppure siano appartenenti ad altra amministrazione, le somme sono suddivise in parti uguali tra Agenzia e Guardia di finanza.
3. Le somme di cui al comma 2 spettanti all'Agenzia sono assegnate al Fondo di previdenza del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le somme di cui al comma 2 spettanti alla Guardia di finanza sono assegnate, in parti uguali:
a) al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 7 febbraio 1951, n. 168, per essere distribuite in premi ai militari della Guardia di finanza con le modalita' e i criteri di cui al citato articolo 3;
b) al Fondo di assistenza per i finanzieri.

 
Art. 115.
Obbligo del pagamento dei diritti di confine

1. Il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti di confine, salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.
2. In caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell'illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali.
3. Al pagamento di cui al comma 1 e' obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.

 
Art. 116.
Violazione dei divieti d'importazione e di esportazione

1. Le pene comminate dalle leggi speciali relative ai divieti di importazione e di esportazione si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite dal presente allegato, quando il fatto sia anche punibile ai termini di esso.

 
Art. 117.
Applicabilita' delle disposizioni penali doganali
ad alcune leggi speciali

1. Le disposizioni di questo Titolo sono applicabili anche alle violazioni in materia doganale delle leggi e decreti che non contemplino sanzioni particolari per le violazioni medesime.

 
Art. 118.
Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate

1. Le cose sequestrate per le violazioni previste dal presente allegato, salva diversa disposizione dell'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti reato, sono prese in custodia dall'Agenzia.
2. Per assicurare l'identita' e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale.
3. Se vi e' pericolo di deperimento delle cose sequestrate, l'Agenzia puo' procedere alla vendita, previa autorizzazione, per le fattispecie costituenti reato, dell'autorita' giudiziaria, che si pronuncia entro trenta giorni.
4. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, l'Agenzia, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria per le fattispecie costituenti reato. La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione della predetta autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
5. Per i tabacchi lavorati di contrabbando, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame, l'autorita' giudiziaria puo':
a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o piu' campioni determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale;
b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.
6. Al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l'Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, puo' procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione.
7. Decorsi novanta giorni da quando e' stato notificato il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate in via amministrativa, senza che il soggetto a favore del quale e' stata ordinata la restituzione provvede a ritirarle, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 75 a 77.
8. L'Agenzia, a richiesta del trasgressore, puo' consentire il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
9. I costi per la distruzione delle merci possono essere anticipati dall'Agenzia e recuperati a carico dei soggetti individuati dalle disposizioni doganali unionali.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fermo restando quanto previsto dagli articoli 95 e 96.

 
Art. 119.
Comunicazione di notizie e documenti
ad autorita' amministrative estere

1. L'Agenzia e la Guardia di finanza possono fornire, a condizioni di reciprocita' e nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonche' delle leggi speciali in materia, alle competenti autorita' amministrative di Paesi esteri, informazioni, certificazioni, processi verbali e altri documenti utili per l'accertamento di violazioni di leggi e di regolamenti applicabili nel territorio dei Paesi stessi all'entrata o all'uscita delle merci.

 
Art. 120.
Testimonianze in procedimenti giudiziari
instaurati all'estero

1. L'Agenzia e la Guardia di finanza, nel rispetto del diritto unionale, dei trattati multilaterali e bilaterali applicabili nonche' delle leggi speciali in materia, possono permettere, a condizioni di reciprocita', che i propri dipendenti depongano come testimoni nei procedimenti civili, penali e amministrativi, riguardanti materia doganale, instaurati in Paesi esteri. Le indennita' spettanti ai dipendenti predetti sono a carico del Paese o della parte privata che ne ha chiesto la citazione come testimoni.

 
Art. 121.
Registri, stampati e formulari

1. I modelli dei registri, degli stampati e degli altri formulari relativi alle scritture doganali, nonche' le istruzioni per il loro uso, sono definiti con provvedimento dell'Agenzia.

 
Art. 122.
Revisione delle scritture doganali

1. Ai sensi dell'articolo 17 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con provvedimenti dell'Agenzia sono fissati i termini e le modalita' per la telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali, nonche' per la digitalizzazione di documenti, supporti e registri cartacei ancora in uso, non contemplati nel programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal Codice, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023.