Gazzetta n. 232 del 3 ottobre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 12 settembre 2024
Interventi compensativi per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che «dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali»;
Visti l'art. 3 del regolamento (UE) 2022/2472 concernente le «Condizioni per l'esenzione» e l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a compensare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle «misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 200/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
Visto il regolamento adottato ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la «Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto l'art. 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, interventi finanziari per far fronte ai danni alle produzioni agricole da organismi nocivi ai vegetali;
Visto il Capo II del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, riguardante «Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle commissioni uniche nazionali», e in particolare il comma 1 dove e' indicato che «possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'art. 5, comma 4» anche «le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato "moria del kiwi", dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici»;
Ritenuto necessario impartire le opportune disposizioni applicative del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, coerentemente con il regolamento (UE) 2022/2472;

Decreta:

Art. 1
Aiuti compensativi destinati a indennizzare le imprese agricole che
hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di
actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi»

1. Per i danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di kiwi che a causa delle suddette infezioni abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
2. Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:
a) sono versati unicamente a seguito di disposizioni amministrative nazionali di contenimento del fenomeno della moria del kiwi, che saranno emanate per la campagna 2024;
b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
i. un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
ii. misure di emergenza imposte dall'autorita' pubblica competente dello Stato membro;
iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformita' dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30, paragrafo 1, e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
Il programma e le misure di cui alla lettera b), conterranno una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.
3. Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.
4. Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.
5. Gli aiuti di cui al presente decreto sono limitati ai costi e ai danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.
6. Il regime di aiuto e' introdotto entro tre anni dall'anno 2023, periodo in cui sono state registrate le perdite causate alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, e gli aiuti possono essere erogati entro il 31 dicembre 2027.
7. Il presente regime di aiuto finanzia solamente il risarcimento del danno da perdita di prodotto dovuto al fenomeno della moria del kiwi e da moria delle piante di actinidia ai sensi del comma 10 dell'art. 26, regolamento (UE) 2022/2472, con esclusione di contributi per le misure di prevenzione. L'indennizzo per i danni alle produzioni e' calcolato tenendo conto delle produzioni di kiwi ottenute nel 2023 rispetto alla media delle produzioni ottenute nel triennio precedente o quinquennio precedente, in questo caso va tolta la produzione piu' elevata e quella piu' bassa e si fa la media delle tre rimanenti. Per le piante di actinidia distrutte si considera il costo di rimpiazzo nell'ambito del programma pubblico di cui all'art. 1, comma 2.
8. Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che il mancato contenimento del fenomeno della moria del kiwi sia stato causato deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza.
9. Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili. L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.
10. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
 
Art. 2

Casi di esclusione

1. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente regime:
a) le grandi imprese;
b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) 2022/2472, ad eccezione di quelle in difficolta' a causa degli eventi di cui all'art. 1.
2. Sono esclusi dal pagamento degli aiuti di cui al presente regime i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 3

Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3 e 26, del regolamento (UE) 2022/2472, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
 
Art. 4

Cumulo

1. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili al tipo di aiuto oggetto del presente decreto.
2. I sostegni di cui al presente decreto non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti ad un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti dall'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472.
3. Gli aiuti concessi in forza del presente decreto non possono essere cumulabili con eventuali aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui all'art. 8, comma 8 del regolamento (UE) 2022/2472.
 
Art. 5

Trasmissione alla Commissione europea e pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, regolamento (UE) 2022/2472, una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore.
2. Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, regolamento (UE) 2022/2472 verra' trasmessa alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, contenente inoltre informazioni relative al fenomeno della moria del kiwi di cui al presente decreto.
3. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2472. Le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico senza restrizione e rimangono disponibili per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto e' stato concesso.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2024

Il Ministro: Lollobrigida

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1411