Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2024 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2024, n. 140 |
Regolamento recante adeguamento e coordinamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), nella parte in cui prevedono l'abrogazione delle disposizioni regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare e il coordinamento normativo delle disposizioni contenute nei regolamenti con le norme della medesima legge n. 46 del 2022; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale prevede che «le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato "regolamento", emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento e' modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalita' individuate dal codice»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Visto il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»; Visto il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46»; Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, recante «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119»; Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Ministro della difesa 26 luglio 2022, recante «Modalita' di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sindacali mensili sulla retribuzione operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate dai rispettivi iscritti»; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2024; Udito il parere numero 604/2024 del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2024; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024; Sulla proposta del Ministro della difesa;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al fine di adeguare e coordinare le disposizioni ivi contenute con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2022, n. 110: «Art. 16 (Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione) - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare; b) novellazione del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le disposizioni della presente legge; c) modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente legge; d) semplificazione e maggiore efficienza delle procedure di contrattazione del comparto sicurezza e difesa, attraverso la previsione di un primo livello di negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' di un secondo livello attraverso cui regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita'; e) istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione.» - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106: «Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto, con la denominazione di «codice dell'ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attivita' della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per «codice» si intende il codice di cui al presente comma. 2. Nulla e' innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato "regolamento", emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento e' modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalita' individuate dal codice. 4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. 5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potesta' legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio. 6. Se non e' diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.» - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101. - La legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante: «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13. - I decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e) , 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244», sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2014, n. 34. - Il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2016, n. 126. - La legge 5 agosto 2022, n. 119, recante: «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2022, n. 189. - Il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2023, n. 10. - Il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, recante «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2023, n. 290. - Il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2023, n. 293. - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e' pubblicato nel Supplemento ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare
1. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 250: 1) al comma 3, le parole: «degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871, Libro IV, Titolo IX, capo I, Sezione I)», sono sostituite dalle seguenti: «delle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»; 2) al comma 4: 2.1) le parole: «il COBAR di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone», sono sostituite dalle seguenti: «le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, entro trenta giorni dalla richiesta, propongono»; 2.2) dopo le parole: «dei requisiti di cui al comma 5 e individuati», sono inserite le seguenti: «, con modalita' preventivamente concordate fra le associazioni stesse,»; 2.3) le parole: «il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali», sono sostituite dalle seguenti: «le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, non propongono alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnalano»; 3) al comma 5, le parole: «previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, Titolo IX, Capo III e al Libro IV del presente regolamento, Titolo IX, Capo I», sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dall'articolo 1477-ter, comma 2, del codice, e ad essi si applicano le tutele, i vincoli e le limitazioni previsti dall'articolo 1479-bis, lettere a), b), e c), del codice»; 4) al comma 7, lettera d), le parole: «sulla rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «sull'esercizio dell'attivita' sindacale in ambito militare»; b) all'articolo 316, comma 2: 1) le parole: «L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) puo'» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo, 1478 del codice, possono»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine le associazioni presentano apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante a livello nazionale.»; c) all'articolo 321, comma 1, lettera a), le parole: «ai Consigli di base della Rappresentanza compresi nella» sono sostitute dalle seguenti: «alle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice che secondo i rispettivi statuti abbiano competenza areale sulla»; d) all'articolo 344, al comma 1, la lettera c.1) e' sostituita dalla seguente: «c.1) di numero pari, variabile da un minimo di due a un massimo di sei, di cui uno appartenente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative, ai sensi dell'articolo 1478 del codice. Il membro rappresentante delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' scelto dalle articolazioni periferiche delle APCSM di cui all'articolo 321, comma 1, nell'ambito di un bacino di nominativi comunicati dalle associazioni, nel rispetto del principio di rotazione quadrimestrale secondo l'ordine di rappresentativita' dell'associazione di riferimento. A tal fine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al citato articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna associazione rappresentativa comunica a ognuno degli organismi di cui all'articolo 321, comma 1, il nominativo di un militare per ogni categoria del servizio permanente. Il bacino di personale cosi' individuato resta valido per il triennio di riferimento del decreto ministeriale di cui al citato articolo 1478 del codice»; e) all'articolo 372: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In sede locale, ciascuno dei comandanti posti al vertice delle organizzazioni territoriale, addestrativa, forestale, ambientale e agroalimentare, mobile e speciale nomina tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composte da: a) Presidente: Comandante del corpo competente; b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato da uno dei predetti comandanti posti al vertice delle organizzazioni; c) tre membri della categoria interessata, designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nei comandi di vertice interessati.»; 2) al comma 2, lettera c), le parole: «dal Consiglio di base della rappresentanza del Reparto autonomo del Comando generale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nel Comando generale»; 3) al comma 3, lettera c), le parole: «dal Consiglio centrale della rappresentanza -sezione carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio»; 4) al comma 4, le parole: «della commissione» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni commissione»; 5) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Per l'attivita' della commissione di cui sono membri, i militari designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ai sensi dei commi 1, lettera c), 2, lettera c), e 3, lettera c), esprimono ciascuno un voto calcolato proporzionalmente in ragione della percentuale di rappresentativita' dell'associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1478 del codice, applicando il medesimo criterio utilizzato nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione per la ripartizione dei distacchi e dei permessi ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice.»; 6) i commi 6 e 7 sono abrogati; f) all'articolo 396, comma 3, le parole: «far parte della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «essere designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice. A tal fine: a) entro il 15 ottobre di ogni anno le associazioni rappresentative comunicano allo Stato maggiore della Forza armata di riferimento il nominativo di due militari per ogni categoria; b) entro il 31 dicembre successivo gli Stati maggiori di Forza armata individuano due membri militari di cui al comma 2, lettera b), e relativi sostituti, tra quelli segnalati ai sensi della lettera a) del presente comma. In caso di mancata indicazione dei militari da parte delle associazioni rappresentative nel termine previsto dalla lettera a), gli Stati maggiori di Forza armata procedono alla nomina di tutti i membri di cui al comma 2, lettera b), individuali fra coloro che ne riuniscono i requisiti»; g) all'articolo 405, comma 2, le parole: «al COCER interforze» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»; h) all'articolo 414, comma 1, lettera c): 1) le parole: «gli organi della rappresentanza militare e» sono soppresse; 2) dopo le parole: «i rappresentanti», sono inserite le seguenti: «delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 1477 del codice»; i) all'articolo 470, comma 2: 1) le parole: «Gli organi centrali di rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»; 2) dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «del personale civile della difesa»; 3) dopo le parole: «sono sentite» sono aggiunte le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice»; l) all'articolo 473, comma 1: 1) le parole: «sentito l'organismo di rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice, le articolazioni periferiche di livello areale non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»; 2) dopo le parole: «organizzazioni sindacali», sono inserite le seguenti: «del personale civile»; m) all'articolo 751, comma 1, lettera a): 1) al numero 11, dopo le parole: «adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attivita' sindacale», sono inserite le seguenti: «non consentite ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice»; 2) al numero 12, dopo le parole: «svolgimento di attivita' sindacale» sono inserite le seguenti: «non consentita ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice»; 3) al numero 13, al termine del periodo, sono inserite le seguenti parole: «, con esclusione delle riunioni di cui all'articolo 1480-bis del codice nei limiti consentiti»; 4) dopo il numero 13), e' inserito il seguente: «13-bis) realizzazione o diffusione di documentazione audiovisiva dell'attivita' svolta durante le assemblee all'interno dei locali concessi dall'amministrazione con modalita' tali da compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi militari o delle attivita' operative svolte al loro interno, ovvero comunicazione all'esterno, senza il consenso dell'interessato, di dati personali dei partecipanti;»; 5) il numero 45 e' sostituito dal seguente: «45) trattazione presso le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di materie non consentite dall'articolo 1476-ter, comma 3, del codice, e, in relazione alle medesime materie, invio o rilascio di comunicazioni o dichiarazioni alla stampa, a organi di informazione o ad altre piattaforme di divulgazione di massa;»; 6) i numeri 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 sono soppressi; 7) dopo il numero 52, sono inseriti i seguenti: «52-bis) svolgimento di attivita' professionale a carattere sindacale in violazione delle prescrizioni del libro quarto, titolo IX, capo III, del codice; 52-ter) assunzione di cariche elettive in associazioni professionali a carattere sindacale tra militari in presenza delle condizioni di ineleggibilita' di cui all'articolo 1477-ter, comma 2, del codice;»; 8) i numeri 53, 54 e 55 sono soppressi; n) gli articoli da 870 a 936 e l'articolo 939 sono abrogati; o) al libro quarto, titolo IX: 1) la rubrica del capo I e' sostituita dalla seguente: «Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati»; 2) la rubrica della sezione X del capo I, e' sostituita dalla seguente: «Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 250 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente decreto: «Art. 250 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). - 1. Nell'Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione. 2. I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalita' previste dagliarticoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego. 3. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante delle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice. Nell'ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica e' previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari. 4. In funzione del numero dei rappresentanti da designare, le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, entro trenta giorni dalla richiesta, propongono al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati, con modalita' preventivamente concordate fra le associazioni stesse, in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, non propongono alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnalano un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non e' in possesso dei previsti requisiti. 5. I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 1477-ter, comma 2, del codice, e ad essi si applicano le tutele, i vincoli e le limitazioni previsti dall'articolo 1479-bis, lettere a), b), e c), del codice. 6. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni previste neldecreto legislativo n. 81 del 2008. Le attivita' connesse al mandato sono svolte per servizio. L'incarico e' trascritto nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni. 7. L'incarico di rappresentante dei lavoratori militari per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non puo' rifiutare la designazione o interrompere il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi, e cessa anticipatamente dall'incarico, con determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause: a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria; b) trasferimento a un reparto facente capo a una organizzazione antinfortunistica diversa da quella di appartenenza; c) perdita di uno o piu' requisiti per la designazione; d) aver riportato sanzioni disciplinari per violazione delle norme sull'esercizio dell'attivita' sindacale in ambito militare. 8. I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza. 9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 deldecreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative e dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalita' dell'intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell'Amministrazione della difesa. 10. Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita' di comando e controllo, l'autorita' cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell'autorita' gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.» - Si riporta il testo dell'articolo 316 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente decreto: «Art. 316 (Ripartizione degli alloggi). - 1. Gli organi competenti alla concessione degli alloggi, in base alle direttive emanate dagli Stati maggiori di Forza armata, in relazione alle acquisite disponibilita', provvedono: a) a destinare gli alloggi ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASGC e ASIR; b) a destinare gli alloggi, con criteri di gradualita' e in relazione alla contingente disponibilita', ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e relativi alle categorie ASI; c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente con carico di famiglia; d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso criterio stabilito per gli alloggi AST. 2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo, 1478 del codice, possono acquisire, presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo e alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza. A tale fine le associazioni presentano apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante a livello nazionale.» - Si riporta il testo dell'articolo 321 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente decreto: «Art. 321 (Commissioni di controllo per gli alloggi AST). - l. I comandi militari o gli organismi all'uopo deputati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, per l'assegnazione degli alloggi: a) nominano annualmente, entro il mese di dicembre, per ciascun presidio o comando stabilito dagli Stati maggiori di Forza armata, commissioni di controllo degli alloggi distinte per alloggi ufficiali, alloggi sottufficiali e alloggi volontari in servizio permanente, dandone comunicazione alle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice che secondo i rispettivi statuti abbiano competenza areale sulla circoscrizione alloggiativa. Le commissioni sono preposte alla formazione delle rispettive graduatorie di assegnazione; b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria. 2. La composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi sono riportati nell'allegato A, di cui all'articolo 344. 3. Le commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno istituiti.» - Si riporta il testo dell'articolo 344 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente decreto: «Art. 344 (Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi). - 1. Le «commissioni di controllo degli alloggi ufficiali», le «commissioni di controllo degli alloggi sottufficiali» e le «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in servizio permanente» sono composte da: a) un presidente non concorrente all'assegnazione e, rispettivamente, di grado non inferiore a ufficiale superiore, a maresciallo o gradi corrispondenti e a 1° caporale maggiore o gradi corrispondenti; b) un presidente sostituto; c) membri: c.1) di numero pari, variabile da un minimo di due a un massimo di sei, di cui uno appartenente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative, ai sensi dell'articolo 1478 del codice. Il membro rappresentante delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' scelto dalle articolazioni periferiche delle APCSM di cui all'articolo 321, comma 1, nell'ambito di un bacino di nominativi comunicati dalle associazioni, nel rispetto del principio di rotazione quadrimestrale secondo l'ordine di rappresentativita' dell'associazione di riferimento. A tal fine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al citato articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna associazione rappresentativa comunica a ognuno degli organismi di cui all'articolo 321, comma 1, il nominativo di un militare per ogni categoria del servizio permanente. Il bacino di personale cosi' individuato resta valido per il triennio di riferimento del decreto ministeriale di cui al citato articolo 1478 del codice; c.2) di grado inferiore o meno anziani del presidente e del presidente sostituto; c.3) tratti nell'ambito di ciascuna categoria ufficiali e sottufficiali e volontari in servizio permanente; questi ultimi per le sole «commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in s.p.», quando possibile, anche dai concorrenti alle assegnazioni e dai concessionari di alloggi AST che non abbiano perduto il titolo alla concessione; c.4) che prestino servizio nel presidio ovvero circoscrizione alloggiativa o a bordo di unita' navali di base nel presidio ovvero circoscrizioni alloggiative stesse; c.5) altrettanti membri sostituti; d) un segretario che tratta la particolare materia presso Comandi o enti del presidio o circoscrizione alloggiativa. 2. I «sostituti» subentrano di volta in volta a quei componenti titolari trasferiti o indisponibili. 3. Le commissioni di controllo degli alloggi sono convocate: a) periodicamente, per la formazione delle graduatorie; b) ogni qualvolta lo richieda urgente e improrogabile necessita' di deliberare in merito alle altre materie di competenza. 4. I componenti delle singole commissioni di controllo degli alloggi: a) partecipano obbligatoriamente alle sedute; b) esaminano tutte le domande dei concorrenti agli alloggi; c) deliberano in merito a: c.1) ammissione, sospensione, esclusione dei concorrenti dalle graduatorie; c.2) questioni relative all'offerta degli alloggi disponibili; c.3) motivazioni di rinuncia, da parte dei concorrenti, ad alloggi offerti; d) formano le graduatorie dei concorrenti e dispongono che le stesse vengano pubblicate complete di punteggi e coefficienti relativi. 5. Il voto e' un diritto del presidente e dei membri, e' espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed e' obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi o altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela entro il terzo grado. In detti casi subentrano i sostituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono riportate a verbale, sottoscritto da tutti i componenti delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti. 6. I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.» - Si riporta il testo dell'articolo 372 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente decreto: «Art. 372 (Commissione per gli alloggi). - 1. In sede locale, ciascuno dei comandanti posti al vertice delle organizzazioni territoriale, addestrativa, forestale, ambientale e agroalimentare, mobile e speciale nomina tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composte da: a) Presidente: Comandante del corpo competente; b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato da uno dei predetti comandanti posti al vertice delle organizzazioni; c) tre membri della categoria interessata, designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nei comandi di vertice interessati. 2. Per il personale del Comando generale le Commissioni alloggi sono composte da: a) Presidente: Sottocapo di Stato maggiore del Comando generale; b) Comandante del Reparto autonomo; c) tre membri della categoria interessata, designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nel Comando generale. 3. Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle commissioni alloggi e' prevista la commissione alloggi unica nazionale costituita da: a) Presidente: Vice comandante generale; b) tre membri, uno per ogni categoria, nominati dal Comandante generale; c) tre membri, uno per ogni categoria, designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio. 4. Il mandato conferito ai componenti di ogni commissione ha durata biennale e non e' immediatamente rinnovabile, a eccezione dei Presidenti e del Comandante del Reparto autonomo. 5. Per ciascun membro delle suindicate commissioni, che non partecipa a esse di diritto, e' designato il sostituto, che subentra nei casi di assenza del titolare. 5-bis. Per l'attivita' della commissione di cui sono membri, i militari designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ai sensi dei commi 1, lettera c), 2, lettera c), e 3, lettera c), esprimono ciascuno un voto calcolato proporzionalmente in ragione della percentuale di rappresentativita' dell'associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1478 del codice, applicando il medesimo criterio utilizzato nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione per la ripartizione dei distacchi e dei permessi ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice.» - Si riporta il testo dell'articolo 396 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente decreto: «Art. 396 (Allegato A Modalita' per l'assegnazione dei mutui). - 1. Gli Stati maggiori di Forza armata, al fine di definire le graduatorie per l'assegnazione dei mutui del fondo-casa: a) nominano annualmente nel mese di dicembre un'apposita commissione; b) designano un ufficiale medico per la valutazione tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria. 2. Ogni commissione e' composta da: a) un presidente, con grado non inferiore a maggior generale o gradi corrispondenti; b) cinque membri titolari di cui: b.1) un ufficiale di grado inferiore o meno anziano del presidente; b.2) un militare appartenente al ruolo dei marescialli; b.3) un militare del ruolo dei sergenti; b.4) un volontario di truppa in servizio permanente; b.5) un dipendente civile segnalato dalla Direzione generale per il personale civile; c) un presidente sostituto e cinque membri sostituti. 3. Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono essere designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice. A tal fine: a) entro il 15 ottobre di ogni anno le associazioni rappresentative comunicano allo Stato maggiore della Forza armata di riferimento il nominativo di due militari per ogni categoria; b) entro il 31 dicembre successivo gli Stati maggiori di Forza armata individuano due membri militari di cui al comma 2, lettera b), e relativi sostituti, tra quelli segnalati ai sensi della lettera a) del presente comma. In caso di mancata indicazione dei militari da parte delle associazioni rappresentative nel termine previsto dalla lettera a), gli Stati maggiori di Forza armata procedono alla nomina di tutti i membri di cui al comma 2, lettera b), individuali fra coloro che ne riuniscono i requisiti. 4. Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari, se questi sono temporaneamente indisponibili. 5. Ai componenti delle commissioni non e' consentita la possibilita' di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui. 6. Le commissioni sono convocate dal presidente per l'esame delle domande di concessione del mutuo, ai fini della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le commissioni: a) esaminano tutte le domande di assegnazione di mutuo; b) deliberano in merito all'inclusione dei richiedenti nelle relative graduatorie o alla esclusione dalle stesse. 7. Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui: a) sono formate due volte l'anno, alle date del 15 gennaio e del 15 luglio, e hanno validita' fino alla data di formazione delle graduatorie successive; b) comprendono i nominativi di coloro che hanno presentato domanda, correttamente compilata e corredata da relativa documentazione, entro l'ultimo giorno del mese precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse; c) indicano, per ciascun richiedente, il grado o la qualifica rivestititi, il cognome, il nome, il comando o l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria, gli elementi posti a base del calcolo, il punteggio finale conseguito ed eventuali note esplicative; d) comprendono in allegato l'elenco degli esclusi, specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione. 8. Le graduatorie cosi' formate, approvate all'unanimita' e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui, nonche' agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il personale. 9. Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonche' l'eventuale concessione del mutuo, sono comunicate dagli Stati maggiori a ciascun richiedente. 10. Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella graduatoria, presenta una domanda, come da modello in allegato B, compilata e corredata da: a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva; b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dei componenti il nucleo familiare, intendendosi come nucleo familiare, il coniuge, i figli e gli altri parenti conviventi; c) copia del documento matricolare da cui risultino l'anzianita' di servizio e i trasferimenti o gli imbarchi effettuati; d) documentazione comprovante il mutuo gia' concesso da terzi per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta', se la domanda e' presentata per l'estinzione dello stesso; e) attestazione in ordine all'inesistenza di una della cause di esclusione; f) eventuale documentazione sanitaria comprovante gravi invalidita' o inabilita' permanenti nell'ambito del nucleo familiare convivente. 11. La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facolta' di chiedere la concessione dei mutui agevolati. 12. Per l'aggiornamento delle graduatorie, la documentazione dovra' essere rinnovata, ovvero integrata: a) ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei redditi; b) all'insorgere di ogni eventuale variazione degli elementi forniti; c) a richiesta delle commissioni. 13. La cancellazione dei richiedenti dalle graduatorie e' determinata da: a) domanda in tal senso; b) rinuncia alla concessione del mutuo; c) mancato rinnovo della documentazione scaduta o richiesta. 14. Le graduatorie sono formate elencando i richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso con tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente formula: (R1+R2+R3+R4+U) / (F+T+S) H, nella quale: a) R1 e' il reddito annuo lordo; b) R2 e' il reddito annuo lordo del coniuge; c) R3 e' la somma dei redditi annui lordi dei figli; d) R4 e' la somma dei redditi annui lordi di altri familiari; e) U e' il numero degli anni o frazione di anno superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare (esclusi APP, SLI e ASC) o ex INCIS/militare; f) F e' il numero dei componenti il nucleo familiare convivente, compreso il richiedente; g) T e' il numero dei trasferimenti o degli imbarchi effettuati d'autorita' o a domanda, esclusa la prima assegnazione, che hanno comportato variazione del comune della sede di servizio; h) S e' il numero degli anni di servizio dalla data di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unita); i) H e' il coefficiente relativo a gravi invalidita' o infermita' permanenti di uno o piu' componenti il nucleo familiare convivente. 15. Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati e acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidita' non inferiore al 75%. Esso e' pari a 0,8 per ogni invalido, ed e' pari a 1 in ogni altra ipotesi. 16. In caso di parita', costituiscono elementi di precedenza, in ordine prioritario: a) il maggior numero di familiari a carico; b) il minor reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare convivente. 17. Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioe' la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa. 18. L'ammontare del fondo e' ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie e' effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente. 19. Se nella formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre non risultano assegnatari in numero sufficiente a esaurire i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie. 20. Per la gestione e l'erogazione del mutuo e' stipulata una convenzione con un istituto di credito che assicuri il servizio sull'intero territorio nazionale. L'utilizzo delle risorse e la concessione dei singoli mutui sono disposti dalla Direzione di amministrazione interforze che si avvale della collaborazione tecnica del suddetto Istituto. La direzione di amministrazione interforze esplica le seguenti funzioni: a) amministrativa, svolta in contabilita' speciale, per la tenuta dei conti delle somme provenienti dalle riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; b) di controllo sull'attivita' svolta dall'istituto di credito, in relazione alle clausole recate dalla convenzione. 21. L'effettiva erogazione del finanziamento, e', peraltro, subordinata all'esito positivo dell'istruttoria tecnico-legale esperita dall'istituto convenzionato. In particolare, detto istituto assicura: a) l'analisi finanziaria delle capacita' di rimborso del richiedente; b) la valutazione e l'acquisizione delle garanzie ipotecarie; c) la gestione amministrativa dei finanziamenti per l'intera loro durata; d) il versamento delle rate di ammortamento, indipendentemente dal regolare assolvimento degli obblighi da parte dei mutuatari, secondo la clausola cosiddetta del «non riscosso per riscosso»; e) il rendiconto contabile al Ministero della difesa delle operazioni svolte. 22. L'istituto convenzionato puo' erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato.» - Si riporta il testo dell'articolo 405 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente decreto: «Art. 405 (Vendita con il sistema d'asta). - 1. L'Ufficio centrale pubblica, sul proprio sito internet, con bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile della Difesa di cui all'articolo 398, comma 2, l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di cui all'articolo 404, comma 1, e quello degli alloggi di cui all'articolo 404, comma 7. Le modalita' di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi allegati. 2. L'elenco di cui al comma 1, e' trasmesso in copia agli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti, alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice e alle organizzazioni sindacali dei dipendenti civili del Ministero della difesa. 3. Ogni alloggio inserito nell'elenco costituisce lotto a se' stante, e' ordinato per ente gestore e nell'elenco e' indicato l'oggetto della vendita costituente la proprieta' o la nuda proprieta' dell'alloggio, comprensiva di eventuali pertinenze e accessori, con indicazione dei prezzi base determinati d'intesa con l'Agenzia del demanio, nonche' del nominativo del professionista esterno abilitato eventualmente incaricato. 4. Nell'ipotesi in cui l'alloggio posto in vendita sia condotto da un utente rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 404, comma 14, nel bando d'asta e' specificato anche il canone mensile da corrispondere e la data di scadenza del contratto di locazione che decorre dalla data di adozione del decreto di trasferimento di cui all'articolo 403, comma 3. 5. Gli Stati maggiori assicurano la visibilita' degli elenchi sui propri siti internet. 6. I comandi gestori, individuati nel bando d'asta, per un periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso bando, disciplinano l'eventuale visita agli alloggi di competenza da parte dei dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta. 7. Il personale in servizio del Ministero della difesa, di cui all'articolo 398, comma 2, interessato all'acquisto, deve far pervenire all'Ufficio centrale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta segreta di acquisto corredata della documentazione richiesta dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare d'asta. 8. L'Ufficio centrale, ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato: a) aggiudica alla valida offerta di importo piu' elevato e, in caso di parita' di valida offerta di importo piu' elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il piu' basso reddito di riferimento, come definito all'articolo 404, comma 9. Per gli alloggi di cui all'articolo 404, comma 7, nel caso sussistano diritti di prelazione, l'aggiudicazione e' effettuata al termine della verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da parte del conduttore. L'offerta in prelazione e' comunicata al conduttore entro dieci giorni lavorativi dalla data di esperimento dell'asta e contiene il prezzo offerto dal possibile aggiudicatario dell'alloggio, le condizioni di vendita e le modalita' di esercizio dello stesso diritto; b) comunica all'interessato, con raccomandata con avviso di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo definitivo di vendita. 9. Il prezzo definitivo di vendita e' ottenuto applicando al prezzo di aggiudicazione dell'asta le riduzioni previste dall'articolo 404, comma 6, lettere da a) a g). Se tale prezzo risulta inferiore a quello comunicato al conduttore, ai sensi dell'articolo 404, comma 2, lettera a) e del comma 8, lettera a), al netto della riduzione di prezzo a questi spettante, il prezzo definitivo di vendita e' fatto pari al prezzo offerto al conduttore. 10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8, l'aggiudicatario dell'asta invia all'Ufficio centrale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge n. 348 del 1982 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per l'alienazione. 11. La mancata accettazione di acquisto da parte dell'avente diritto unitamente al mancato versamento della caparra confirmatoria, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 8, costituisce rinuncia all'acquisto dell'alloggio e perdita del deposito cauzionale, fatto salvo il caso di comprovata causa di forza maggiore. In quest'ultima ipotesi l'amministrazione fissa un nuovo termine. 12. L'Ufficio centrale ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al comma 11, aggiudica alla valida offerta piu' alta successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte pervenute. 13. Per gli alloggi rimasti invenduti, si provvede, previa pubblicazione dell'avviso d'asta, all'alienazione con asta pubblica estesa a terzi della proprieta' o della nuda proprieta' di tutti gli alloggi per i quali siano andate deserte le aste o le stesse non siano state aggiudicate al termine delle procedure di cui al comma 12. Se, a seguito di asta deserta, e' fissato un nuovo prezzo base piu' basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all'articolo 404, comma 2, lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), e' riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalita' indicate all'articolo 404, comma 5.» - Si riporta il testo dell'articolo 414 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente decreto: «Art. 414 (Contenuto del preavviso e generalita' dell'accompagnatore - Provvedimenti del Ministro). - 1. Nel preavviso da comunicare al Ministro della difesa devono essere indicati il giorno, l'ora e la presumibile durata della visita nonche' se il parlamentare intenda: a) visitare aree riservate, per la prevista autorizzazione; b) procedere alla visita con un accompagnatore, di cui devono essere specificate le generalita'; c) incontrare i rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 1477 del codice sindacali del personale civile. 2. Il Ministro della difesa, ricevuto il preavviso di visita, trasmette le conseguenti disposizioni al comando dell'ente o reparto interessato, comunicando le eventuali autorizzazioni concesse.» - Si riporta il testo dell'articolo 470 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente decreto: «Art. 470 (Organi centrali di indirizzo generale). - 1. L'autorita' centrale emana direttive di indirizzo generale in materia di: a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attivita' connesse; b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi; c) coordinamento e controllo delle attivita' svolte e verifica della loro rispondenza alle finalita' degli organismi. 2. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice e, ove previsto, le organizzazioni sindacali del personale civile della difesa maggiormente rappresentative sono sentite secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente volti anche a favorire l'integrazione interforze.» - Si riporta il testo dell'articolo 473 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente decreto: «Art. 473 (Affidamento in concessione a organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure a enti o a terzi). - 1. L'affidamento in concessione dell'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale, ai sensi dell'articolo 547, comma 2, del codice, e' deliberato dal comandante dell'ente o del distaccamento presso cui l'organismo e' costituito, accertata la sussistenza dei presupposti, l'opportunita' e la convenienza economica, sentiti, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice, le articolazioni periferiche di livello areale non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice o le organizzazioni sindacali del personale civile corrispondenti, previa autorizzazione dell'Alto comando periferico da cui dipende ai sensi dell'articolo 471. 2. Il provvedimento di affidamento fissa il contenuto del rapporto, i termini di durata, le modalita' di dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione e alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti. 3. Il provvedimento contiene comunque i seguenti elementi: a) la concessione e' conferita a rischio e pericolo del concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa; b) l'Amministrazione condiziona l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti, riservandosi la facolta' di sospenderlo, al sopravvenire di esigenze funzionali e organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attivita' affidate; c) l'esecuzione delle attivita' affidate non puo' essere ceduta neppure parzialmente se non previa autorizzazione dell'autorita' concedente; d) la concessione e' revocata, in tutto o in parte, senza diritto a indennizzo, nei casi di soppressione dell'ente presso cui e' costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale; e) e' pronunciata la decadenza dalla concessione per gravi irregolarita' o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'Amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attivita' affidate, dalla stessa autorita' che ha determinato l'affidamento; f) in relazione alle attivita' affidate il concessionario e' tenuto a costituire in favore dell'Amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attivita' in affidamento e a garanzia dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione; g) il personale preposto alle attivita' dell'organismo di protezione sociale deve essere di gradimento dell'Amministrazione; h) in caso di cessione dei servizi affidati previa autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), se la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attivita' e' oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'Amministrazione incompatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, l'affidatario e' tenuto a recedere dalla cessione, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi; i) il concessionario e' obbligato a stipulare a sue spese con compagnia di notoria solidita' una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilita' civile presso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nell'organismo; l) il concessionario e' tenuto a eseguire in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attivita' oggetto di concessione, nonche' quelli assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi; m) in caso di affidamento in concessione di attivita' di protezione sociale relative a piu' organismi, il concessionario e' responsabile per la totalita' delle attivita' stesse, anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attivita' di singoli organismi che risultino economicamente meno convenienti. 4. Il capo servizio amministrativo dell'ente o del distaccamento stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.» - Si riporta il testo dell'articolo 751 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dal presente decreto: «Art. 751 (Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore). - 1. Possono essere puniti con la consegna di rigore: a) i seguenti specifici comportamenti: 1) violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (articolo 712); 2) violazione del dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica (articolo 714); 3) violazione rilevante dei doveri attinenti al grado e alle funzioni del proprio stato (articolo 713); 4) violazione del dovere di riserbo sugli argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo stato di approntamento ed efficienza delle unita', alla sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari (articoli 722 e 723); 5) inosservanza delle prescrizioni concernenti la tutela del segreto militare e d'ufficio (articolo 722) e delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi militari o comunque destinati al servizio (articolo 723); 6) trattazione pubblica non autorizzata di argomenti di carattere riservato di interesse militare e di servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio (articolo 722 e articolo 1472 del codice); 7) omissione o ritardo nel segnalare ai superiori un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate (articoli 715 e 722); 8) violazione dei doveri di contrastare o segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli stabilimenti militari (articolo 723); 9) comportamento lesivo del principio della estraneita' delle Forze armate alle competizioni politiche (articolo 1483 del codice); 10) partecipazione a riunioni o manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o svolgimento di propaganda a favore o contro partiti, associazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative, nelle condizioni indicate nell'articolo 1350, comma 2, del codice (articolo 1483 del codice); 11) adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attivita' sindacale non consentite ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice da parte di militari non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in servizio temporaneo (articolo 1475, comma 2, del codice); 12) svolgimento di attivita' sindacale non consentita ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente richiamati in servizio, nelle circostanze in cui e' prevista l'integrale applicazione della normativa disciplinare (articolo 2042 del codice); 13) partecipazione a riunioni non autorizzate o con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o sono in uniforme (articolo 1470 del codice), con esclusione delle riunioni di cui all'articolo 1480-bis del codice nei limiti consentiti; 13-bis) realizzazione o diffusione di documentazione audiovisiva dell'attivita' svolta durante le assemblee all'interno dei locali concessi dall'amministrazione con modalita' tali da compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi militari o delle attivita' operative svolte al loro interno, ovvero comunicazione all'esterno, senza il consenso dell'interessato, di dati personali dei partecipanti; 14) violazione del dovere di informare al piu' presto i superiori della ricezione di un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato (articolo 1349 del codice); 15) emanazione di un ordine non attinente alla disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i compiti d'istituto (articolo 727); 16) comportamenti, apprezzamenti, giudizi gravemente lesivi della dignita' personale di altro militare o di altri militari considerati come categoria (articoli 725, 732 e 733); 17) comportamento gravemente lesivo del prestigio o della reputazione delle Forze armate o del corpo di appartenenza (articolo 719); 18) negligenza nel governo del personale, nella cura delle condizioni di vita e di benessere dei dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare degli inferiori (articoli 725 e 726); 19) inosservanza del dovere di effettuare i controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione nell'ambito del proprio comando, ufficio, unita' ed ente, avuto anche riguardo al pericolo e all'entita' del danno cagionato (articoli 725 e 726); 20) mancanza d'iniziativa nelle circostanze previste dal regolamento quando si tratta di interventi di particolare rilevanza (articolo 716); 21) omissioni nell'emanazione o manifesta negligenza nella acquisizione della consegna (articolo 730); 22) negligenza o imprudenza o ritardo nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un servizio secondo le modalita' prescritte (articoli 716, 717 e 729); 23) abituale inosservanza delle disposizioni attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 717, 734 e 740); 24) grave negligenza o imprudenza o inosservanza delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali e infrastrutture. Danni di rilevante entita' procurati ai materiali e ai mezzi della Amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in dotazione al reparto (articoli 723, 725 e 726); 25) abituale negligenza nella custodia e nell'uso dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei documenti militari di riconoscimento personale (articoli 717 e 723); 26) abituale negligenza nell'apprendimento delle norme e delle nozioni militari che concorrono alla formazione tecnica del militare (articoli 717 e 718); 27) comportamenti e atti di protesta gravemente inurbani (articolo 732); 28) comportamento particolarmente violento fra militari (articolo 732); 29) allontanamento, senza autorizzazione o in contrasto a una prescrizione, da un luogo militare o durante un servizio (articoli 727 e 730); 30) trasgressione alle limitazioni poste all'allontanamento dalla localita' di servizio (articoli 1469 del codice e 744); 31) ritardo ingiustificato e ripetuto superiore alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o dal permesso (articoli 729 e 741); 32) reiterata inosservanza dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (articolo 1469, comma 3, del codice); 33) inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme (articoli 720 e 721); 34) trasgressione al divieto dell'uso dell'uniforme nelle circostanze previste dal regolamento (articoli 720 e 746); 35) ripetuta violazione del divieto di indossare, in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della serie di vestiario in distribuzione (articolo 746); 36) dichiarazioni volutamente incomplete o infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una istanza (articoli 735, 1365 del codice e 1366 del codice); 37) detenzione e uso in luoghi militari - se ne e' fatto espresso divieto - di macchine fotografiche o cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione fonica o audiovisiva (articoli 722 e 745); 38) detenzione o porto di armi o munizioni di proprieta' privata in luogo militare, non autorizzati (articoli 723 e 745); 39) introduzione o detenzione in luoghi militari di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti (articoli 722 e 745); 40) comportamenti volontariamente rivolti a menomare la propria efficienza fisica, e tali da escludere o condizionare l'adempimento di un servizio, o violativi dell'obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'articolo 718); 41) inosservanza degli obblighi connessi all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non previste dal regolamento (articoli 1358, 1361 e 1362 del codice); 42) comportamenti intesi a limitare l'esercizio del mandato del difensore (articolo 1370, comma 3, del codice); 43) violazione da parte dei componenti della commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti al loro ufficio (articoli 1370, comma 3, 1399, comma 4, e 1400 del codice); 44) comportamenti intesi a discriminazione politica (articolo 1483 del codice); 45) trattazione presso le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di materie non consentite dall'articolo 1476-ter, comma 3, del codice, e, in relazione alle medesime materie, invio o rilascio di comunicazioni o dichiarazioni alla stampa, a organi di informazione o ad altre piattaforme di divulgazione di massa; 46) - 52) (soppressi); 52-bis) svolgimento di attivita' professionale a carattere sindacale in violazione delle prescrizioni del libro quarto, titolo IX, capo III, del codice; 52-ter) assunzione di cariche elettive in associazioni professionali a carattere sindacale tra militari in presenza delle condizioni di ineleggibilita' di cui all'articolo 1477-ter, comma 2, del codice; 53) - 55) (soppressi); b) i comportamenti indicati dall'articolo 1362, comma 7, del codice. 2. Anche se non e' espressamente previsto nelle singole fattispecie di cui al comma 1, deve tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravita' del fatto, della recidivita', delle circostanze in cui e' stata commessa l'infrazione e del danno che ne e' derivato al servizio e all'Amministrazione. 3. I comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale se il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configura un reato. 4. Quando lo stesso comportamento puo' dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procede in base a quanto stabilito dal libro IV del codice, titolo VIII, capo IV, sezione II.» - Gli articoli da 870 a 936 e l'articolo 939 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati. |
| Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 settembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,n. 3996 |
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