Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2024 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2024, n. 140
Regolamento recante adeguamento e coordinamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1;
Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo» e, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettere a) e c), nella parte in cui prevedono l'abrogazione delle disposizioni regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare e il coordinamento normativo delle disposizioni contenute nei regolamenti con le norme della medesima legge n. 46 del 2022;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, il quale prevede che «le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato "regolamento", emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento e' modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalita' individuate dal codice»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, recante «Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, «Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46»;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185, recante «Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119»;
Visto il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192, recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della medesima legge n. 46 del 2022»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 26 luglio 2022, recante «Modalita' di versamento alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle trattenute sindacali mensili sulla retribuzione operate dall'amministrazione in base alle deleghe rilasciate dai rispettivi iscritti»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 2024;
Udito il parere numero 604/2024 del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro della difesa;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al fine di adeguare e coordinare le disposizioni ivi contenute con il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 28
aprile 2022, n. 46, recante «Norme sull'esercizio della
liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al
Governo per il coordinamento normativo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2022, n. 110:
«Art. 16 (Delega al Governo per il coordinamento
normativo e regolamenti di attuazione) - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il coordinamento normativo delle
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5,
della presente legge, e del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano gli istituti della
rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le
disposizioni della presente legge;
c) modificazioni e integrazioni normative
necessarie per il coordinamento delle disposizioni
contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,
nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente
legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle
procedure di contrattazione del comparto sicurezza e
difesa, attraverso la previsione di un primo livello di
negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte
le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento
militare, nonche' di un secondo livello attraverso cui
regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole
Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi
compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e
di produttivita';
e) istituzione di un'area negoziale per il
personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio
di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento
civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al
precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli
previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente per la sua attuazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell'ordinamento militare»», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione) - 1. Il
presente decreto, con la denominazione di «codice
dell'ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso
espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le
funzioni e l'attivita' della difesa e sicurezza militare e
delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per
«codice» si intende il codice di cui al presente comma.
2. Nulla e' innovato dal presente codice per quanto
concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della
guardia di finanza, del Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento
civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima
materia del codice sono raccolte in un testo unico
organico, d'ora innanzi denominato "regolamento", emanato
ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il regolamento e' modificato secondo le procedure previste
dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto delle ulteriori modalita' individuate dal codice.
4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la
disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla
ratifica di trattati internazionali.
5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita
la potesta' legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo
117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che
costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
sul governo del territorio.
6. Se non e' diversamente disposto, ai provvedimenti
e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si
applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro» e' pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101.
- La legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante: «Delega
al Governo per la revisione dello strumento militare
nazionale e norme sulla medesima materia», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2013, n. 13.
- I decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8,
recanti, rispettivamente: «Disposizioni in materia di
revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e
organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012,
n. 244» e «Disposizioni in materia di personale militare e
civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la
funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli
articoli 2, comma 1, lettere c) ed e) , 3, commi 1 e 2, e
4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n.
244», sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2014, n. 34.
- Il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, recante
«Disposizioni integrative e correttive ai decreti
legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi
dell'art. 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.
244», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio
2016, n. 126.
- La legge 5 agosto 2022, n. 119, recante:
«Disposizioni di revisione del modello di Forze armate
interamente professionali, di proroga del termine per la
riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della
Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di
porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di
avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la
revisione dello strumento militare nazionale», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2022, n. 189.
- Il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 206,
recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di
contrattazione per il personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' per
l'istituzione delle relative aree negoziali per i
dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d)
ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2023, n. 10.
- Il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 185,
recante «Disposizioni in materia di revisione dello
strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2023, n.
290.
- Il decreto legislativo 24 novembre 2023, n. 192,
recante «Disposizioni per il riassetto della legge 28
aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento
normativo delle ulteriori disposizioni legislative che
disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, ai
sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c), della
medesima legge n. 46 del 2022», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2023, n. 293.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e'
pubblicato nel Supplemento ordinario n. 131 alla Gazzetta
Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, si veda nelle note alle
premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare

1. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 250:
1) al comma 3, le parole: «degli organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871, Libro IV, Titolo IX, capo I, Sezione I)», sono sostituite dalle seguenti: «delle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»;
2) al comma 4:
2.1) le parole: «il COBAR di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni dalla richiesta, propone», sono sostituite dalle seguenti: «le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, entro trenta giorni dalla richiesta, propongono»;
2.2) dopo le parole: «dei requisiti di cui al comma 5 e individuati», sono inserite le seguenti: «, con modalita' preventivamente concordate fra le associazioni stesse,»;
2.3) le parole: «il COBAR non propone alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnali», sono sostituite dalle seguenti: «le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, non propongono alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnalano»;
3) al comma 5, le parole: «previsti per i delegati delle rappresentanze militari e per essi valgono gli stessi vincoli, limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, Titolo IX, Capo III e al Libro IV del presente regolamento, Titolo IX, Capo I», sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dall'articolo 1477-ter, comma 2, del codice, e ad essi si applicano le tutele, i vincoli e le limitazioni previsti dall'articolo 1479-bis, lettere a), b), e c), del codice»;
4) al comma 7, lettera d), le parole: «sulla rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «sull'esercizio dell'attivita' sindacale in ambito militare»;
b) all'articolo 316, comma 2:
1) le parole: «L'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) puo'» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo, 1478 del codice, possono»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine le associazioni presentano apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante a livello nazionale.»;
c) all'articolo 321, comma 1, lettera a), le parole: «ai Consigli di base della Rappresentanza compresi nella» sono sostitute dalle seguenti: «alle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice che secondo i rispettivi statuti abbiano competenza areale sulla»;
d) all'articolo 344, al comma 1, la lettera c.1) e' sostituita dalla seguente:
«c.1) di numero pari, variabile da un minimo di due a un massimo di sei, di cui uno appartenente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative, ai sensi dell'articolo 1478 del codice. Il membro rappresentante delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e' scelto dalle articolazioni periferiche delle APCSM di cui all'articolo 321, comma 1, nell'ambito di un bacino di nominativi comunicati dalle associazioni, nel rispetto del principio di rotazione quadrimestrale secondo l'ordine di rappresentativita' dell'associazione di riferimento. A tal fine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al citato articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna associazione rappresentativa comunica a ognuno degli organismi di cui all'articolo 321, comma 1, il nominativo di un militare per ogni categoria del servizio permanente. Il bacino di personale cosi' individuato resta valido per il triennio di riferimento del decreto ministeriale di cui al citato articolo 1478 del codice»;
e) all'articolo 372:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In sede locale, ciascuno dei comandanti posti al vertice delle organizzazioni territoriale, addestrativa, forestale, ambientale e agroalimentare, mobile e speciale nomina tre distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri, composte da: a) Presidente: Comandante del corpo competente; b) un ufficiale dell'ente amministrativo nominato da uno dei predetti comandanti posti al vertice delle organizzazioni; c) tre membri della categoria interessata, designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nei comandi di vertice interessati.»;
2) al comma 2, lettera c), le parole: «dal Consiglio di base della rappresentanza del Reparto autonomo del Comando generale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nel Comando generale»;
3) al comma 3, lettera c), le parole: «dal Consiglio centrale della rappresentanza -sezione carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta a scrutinio»;
4) al comma 4, le parole: «della commissione» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni commissione»;
5) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Per l'attivita' della commissione di cui sono membri, i militari designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ai sensi dei commi 1, lettera c), 2, lettera c), e 3, lettera c), esprimono ciascuno un voto calcolato proporzionalmente in ragione della percentuale di rappresentativita' dell'associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1478 del codice, applicando il medesimo criterio utilizzato nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione per la ripartizione dei distacchi e dei permessi ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice.»;
6) i commi 6 e 7 sono abrogati;
f) all'articolo 396, comma 3, le parole: «far parte della rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «essere designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice. A tal fine: a) entro il 15 ottobre di ogni anno le associazioni rappresentative comunicano allo Stato maggiore della Forza armata di riferimento il nominativo di due militari per ogni categoria; b) entro il 31 dicembre successivo gli Stati maggiori di Forza armata individuano due membri militari di cui al comma 2, lettera b), e relativi sostituti, tra quelli segnalati ai sensi della lettera a) del presente comma. In caso di mancata indicazione dei militari da parte delle associazioni rappresentative nel termine previsto dalla lettera a), gli Stati maggiori di Forza armata procedono alla nomina di tutti i membri di cui al comma 2, lettera b), individuali fra coloro che ne riuniscono i requisiti»;
g) all'articolo 405, comma 2, le parole: «al COCER interforze» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»;
h) all'articolo 414, comma 1, lettera c):
1) le parole: «gli organi della rappresentanza militare e» sono soppresse;
2) dopo le parole: «i rappresentanti», sono inserite le seguenti: «delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 1477 del codice»;
i) all'articolo 470, comma 2:
1) le parole: «Gli organi centrali di rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»;
2) dopo le parole: «organizzazioni sindacali» sono inserite le seguenti: «del personale civile della difesa»;
3) dopo le parole: «sono sentite» sono aggiunte le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice»;
l) all'articolo 473, comma 1:
1) le parole: «sentito l'organismo di rappresentanza militare» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice, le articolazioni periferiche di livello areale non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice»;
2) dopo le parole: «organizzazioni sindacali», sono inserite le seguenti: «del personale civile»;
m) all'articolo 751, comma 1, lettera a):
1) al numero 11, dopo le parole: «adesione ad associazioni sindacali e svolgimento di attivita' sindacale», sono inserite le seguenti: «non consentite ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice»;
2) al numero 12, dopo le parole: «svolgimento di attivita' sindacale» sono inserite le seguenti: «non consentita ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice»;
3) al numero 13, al termine del periodo, sono inserite le seguenti parole: «, con esclusione delle riunioni di cui all'articolo 1480-bis del codice nei limiti consentiti»;
4) dopo il numero 13), e' inserito il seguente:
«13-bis) realizzazione o diffusione di documentazione audiovisiva dell'attivita' svolta durante le assemblee all'interno dei locali concessi dall'amministrazione con modalita' tali da compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi militari o delle attivita' operative svolte al loro interno, ovvero comunicazione all'esterno, senza il consenso dell'interessato, di dati personali dei partecipanti;»;
5) il numero 45 e' sostituito dal seguente:
«45) trattazione presso le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari di materie non consentite dall'articolo 1476-ter, comma 3, del codice, e, in relazione alle medesime materie, invio o rilascio di comunicazioni o dichiarazioni alla stampa, a organi di informazione o ad altre piattaforme di divulgazione di massa;»;
6) i numeri 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 sono soppressi;
7) dopo il numero 52, sono inseriti i seguenti:
«52-bis) svolgimento di attivita' professionale a carattere sindacale in violazione delle prescrizioni del libro quarto, titolo IX, capo III, del codice;
52-ter) assunzione di cariche elettive in associazioni professionali a carattere sindacale tra militari in presenza delle condizioni di ineleggibilita' di cui all'articolo 1477-ter, comma 2, del codice;»;
8) i numeri 53, 54 e 55 sono soppressi;
n) gli articoli da 870 a 936 e l'articolo 939 sono abrogati;
o) al libro quarto, titolo IX:
1) la rubrica del capo I e' sostituita dalla seguente: «Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati»;
2) la rubrica della sezione X del capo I, e' sostituita dalla seguente: «Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 250 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 250 (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza). - 1. Nell'Amministrazione della difesa operano
sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la
sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la
sicurezza della stessa Amministrazione.
2. I rappresentanti dei lavoratori civili per la
sicurezza sono eletti o designati secondo le modalita'
previste dagliarticoli 47 e seguenti del decreto
legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi
collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e
l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel
pubblico impiego.
3. I rappresentanti dei lavoratori militari per la
sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta
non vincolante delle articolazioni periferiche di livello
non inferiore a quello regionale delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478
del codice. Nell'ambito di ciascuna organizzazione
antinfortunistica e' previsto un rappresentante militare
dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino
a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000,
tre oltre 1000 dipendenti militari.
4. In funzione del numero dei rappresentanti da
designare, le articolazioni periferiche di livello non
inferiore a quello regionale delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478
del codice, entro trenta giorni dalla richiesta, propongono
al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici
militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e
individuati, con modalita' preventivamente concordate fra
le associazioni stesse, in modo da rappresentare le diverse
articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di
riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti,
designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei
lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto
per la propria organizzazione antinfortunistica. Se le
articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello
regionale delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai
sensi dell'articolo 1478 del codice, non propongono alcun
nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnalano un
numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro
procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori
militari per la sicurezza fra il personale dipendente in
possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il
datore di lavoro se il personale militare proposto non e'
in possesso dei previsti requisiti.
5. I rappresentanti dei lavoratori militari per la
sicurezza devono essere in possesso dei requisiti stabiliti
dall'articolo 1477-ter, comma 2, del codice, e ad essi si
applicano le tutele, i vincoli e le limitazioni previsti
dall'articolo 1479-bis, lettere a), b), e c), del codice.
6. Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la
sicurezza competono le attribuzioni previste neldecreto
legislativo n. 81 del 2008. Le attivita' connesse al
mandato sono svolte per servizio.
L'incarico e' trascritto nella documentazione
matricolare dell'interessato, secondo le vigenti
disposizioni.
7. L'incarico di rappresentante dei lavoratori
militari per la sicurezza ha la durata di tre anni. Il
militare non puo' rifiutare la designazione o interrompere
il mandato, salvo che per gravi e comprovati motivi, e
cessa anticipatamente dall'incarico, con determinazione del
datore di lavoro, per una delle seguenti cause:
a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra
categoria;
b) trasferimento a un reparto facente capo a una
organizzazione antinfortunistica diversa da quella di
appartenenza;
c) perdita di uno o piu' requisiti per la
designazione;
d) aver riportato sanzioni disciplinari per
violazione delle norme sull'esercizio dell'attivita'
sindacale in ambito militare.
8. I rappresentanti, militari o civili, dei
lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di
adeguata abilitazione di sicurezza.
9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51
e 52 deldecreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi
dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle
peculiarita' organizzative e dell'esigenza di tutela delle
informazioni classificate o comunque riguardanti la
prontezza e funzionalita' dell'intera struttura militare o
connesse con il segreto di Stato, gli eventuali
rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza
territoriali ovvero di sito produttivo possono essere
individuati esclusivamente tra il personale
dell'Amministrazione della difesa.
10. Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto
delle peculiarita' organizzative istituzionali che
prevedono l'unicita' di comando e controllo, l'autorita'
cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per
la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell'articolo
50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del
2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche
adottate, si identifica nell'autorita' gerarchicamente
sovraordinata al datore di lavoro.»
- Si riporta il testo dell'articolo 316 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, come modificato dal presente decreto:
«Art. 316 (Ripartizione degli alloggi). - 1. Gli
organi competenti alla concessione degli alloggi, in base
alle direttive emanate dagli Stati maggiori di Forza
armata, in relazione alle acquisite disponibilita',
provvedono:
a) a destinare gli alloggi ai titolari degli
incarichi indicati negli elenchi degli incarichi, e
relativi alle categorie ASGC e ASIR;
b) a destinare gli alloggi, con criteri di
gradualita' e in relazione alla contingente disponibilita',
ai titolari degli incarichi indicati negli elenchi degli
incarichi, e relativi alle categorie ASI;
c) a destinare i rimanenti alloggi alla categoria
AST, ripartendoli in misura proporzionale alla forza
effettiva degli ufficiali, dei sottufficiali e dei
volontari in servizio permanente con carico di famiglia;
d) a ripartire gli alloggi SLI con lo stesso
criterio stabilito per gli alloggi AST.
2. Le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai
sensi dell'articolo, 1478 del codice, possono acquisire,
presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi al
numero complessivo, al tipo e alla composizione degli
alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero
circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela
della sicurezza. A tale fine le associazioni presentano
apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante a
livello nazionale.»
- Si riporta il testo dell'articolo 321 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, come modificato dal presente decreto:
«Art. 321 (Commissioni di controllo per gli alloggi
AST). - l. I comandi militari o gli organismi all'uopo
deputati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, per
l'assegnazione degli alloggi:
a) nominano annualmente, entro il mese di dicembre,
per ciascun presidio o comando stabilito dagli Stati
maggiori di Forza armata, commissioni di controllo degli
alloggi distinte per alloggi ufficiali, alloggi
sottufficiali e alloggi volontari in servizio permanente,
dandone comunicazione alle articolazioni periferiche di
livello non inferiore a quello regionale delle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478
del codice che secondo i rispettivi statuti abbiano
competenza areale sulla circoscrizione alloggiativa. Le
commissioni sono preposte alla formazione delle rispettive
graduatorie di assegnazione;
b) designano un ufficiale medico per la valutazione
tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.
2. La composizione, i compiti e le modalita' di
funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi
sono riportati nell'allegato A, di cui all'articolo 344.
3. Le commissioni di controllo degli alloggi delle
singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od
organismi che li hanno istituiti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 344 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, come modificato dal presente decreto:
«Art. 344 (Composizione, compiti e funzionamento
delle commissioni di controllo degli alloggi). - 1. Le
«commissioni di controllo degli alloggi ufficiali», le
«commissioni di controllo degli alloggi sottufficiali» e le
«commissioni di controllo degli alloggi dei volontari in
servizio permanente» sono composte da:
a) un presidente non concorrente all'assegnazione
e, rispettivamente, di grado non inferiore a ufficiale
superiore, a maresciallo o gradi corrispondenti e a 1°
caporale maggiore o gradi corrispondenti;
b) un presidente sostituto;
c) membri:
c.1) di numero pari, variabile da un minimo di
due a un massimo di sei, di cui uno appartenente alle
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative, ai sensi
dell'articolo 1478 del codice. Il membro rappresentante
delle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari e' scelto dalle articolazioni periferiche delle
APCSM di cui all'articolo 321, comma 1, nell'ambito di un
bacino di nominativi comunicati dalle associazioni, nel
rispetto del principio di rotazione quadrimestrale secondo
l'ordine di rappresentativita' dell'associazione di
riferimento. A tal fine, entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del decreto ministeriale di cui al citato
articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna associazione
rappresentativa comunica a ognuno degli organismi di cui
all'articolo 321, comma 1, il nominativo di un militare per
ogni categoria del servizio permanente. Il bacino di
personale cosi' individuato resta valido per il triennio di
riferimento del decreto ministeriale di cui al citato
articolo 1478 del codice;
c.2) di grado inferiore o meno anziani del
presidente e del presidente sostituto;
c.3) tratti nell'ambito di ciascuna categoria
ufficiali e sottufficiali e volontari in servizio
permanente; questi ultimi per le sole «commissioni di
controllo degli alloggi dei volontari in s.p.», quando
possibile, anche dai concorrenti alle assegnazioni e dai
concessionari di alloggi AST che non abbiano perduto il
titolo alla concessione;
c.4) che prestino servizio nel presidio ovvero
circoscrizione alloggiativa o a bordo di unita' navali di
base nel presidio ovvero circoscrizioni alloggiative
stesse;
c.5) altrettanti membri sostituti;
d) un segretario che tratta la particolare materia
presso Comandi o enti del presidio o circoscrizione
alloggiativa.
2. I «sostituti» subentrano di volta in volta a quei
componenti titolari trasferiti o indisponibili.
3. Le commissioni di controllo degli alloggi sono
convocate:
a) periodicamente, per la formazione delle
graduatorie;
b) ogni qualvolta lo richieda urgente e
improrogabile necessita' di deliberare in merito alle altre
materie di competenza.
4. I componenti delle singole commissioni di
controllo degli alloggi:
a) partecipano obbligatoriamente alle sedute;
b) esaminano tutte le domande dei concorrenti agli
alloggi;
c) deliberano in merito a:
c.1) ammissione, sospensione, esclusione dei
concorrenti dalle graduatorie;
c.2) questioni relative all'offerta degli alloggi
disponibili;
c.3) motivazioni di rinuncia, da parte dei
concorrenti, ad alloggi offerti;
d) formano le graduatorie dei concorrenti e
dispongono che le stesse vengano pubblicate complete di
punteggi e coefficienti relativi.
5. Il voto e' un diritto del presidente e dei membri,
e' espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed e'
obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i
membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti
posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi o
altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela
entro il terzo grado. In detti casi subentrano i sostituti.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono
riportate a verbale, sottoscritto da tutti i componenti
delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti.
6. I presidenti delle commissioni di controllo degli
alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva
competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente
al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad
altro ufficiale espressamente delegato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 372 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, come modificato dal presente decreto:
«Art. 372 (Commissione per gli alloggi). - 1. In sede
locale, ciascuno dei comandanti posti al vertice delle
organizzazioni territoriale, addestrativa, forestale,
ambientale e agroalimentare, mobile e speciale nomina tre
distinte Commissioni per l'assegnazione degli alloggi
ufficiali, sottufficiali e appuntati e carabinieri,
composte da: a) Presidente: Comandante del corpo
competente; b) un ufficiale dell'ente amministrativo
nominato da uno dei predetti comandanti posti al vertice
delle organizzazioni; c) tre membri della categoria
interessata, designati dalle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari riconosciute
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice,
individuati mediante scelta a scrutinio, tra il personale
in servizio nei comandi di vertice interessati.
2. Per il personale del Comando generale le
Commissioni alloggi sono composte da:
a) Presidente: Sottocapo di Stato maggiore del
Comando generale;
b) Comandante del Reparto autonomo;
c) tre membri della categoria interessata,
designati dalle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai
sensi dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante
scelta a scrutinio, tra il personale in servizio nel
Comando generale.
3. Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni
delle commissioni alloggi e' prevista la commissione
alloggi unica nazionale costituita da:
a) Presidente: Vice comandante generale;
b) tre membri, uno per ogni categoria, nominati dal
Comandante generale;
c) tre membri, uno per ogni categoria, designati
dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari riconosciute rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478 del codice, individuati mediante scelta
a scrutinio.
4. Il mandato conferito ai componenti di ogni
commissione ha durata biennale e non e' immediatamente
rinnovabile, a eccezione dei Presidenti e del Comandante
del Reparto autonomo.
5. Per ciascun membro delle suindicate commissioni,
che non partecipa a esse di diritto, e' designato il
sostituto, che subentra nei casi di assenza del titolare.
5-bis. Per l'attivita' della commissione di cui sono
membri, i militari designati dalle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari ai sensi
dei commi 1, lettera c), 2, lettera c), e 3, lettera c),
esprimono ciascuno un voto calcolato proporzionalmente in
ragione della percentuale di rappresentativita'
dell'associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi
dell'articolo 1478 del codice, applicando il medesimo
criterio utilizzato nel decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione per la ripartizione dei distacchi
e dei permessi ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del
codice.»
- Si riporta il testo dell'articolo 396 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, come modificato dal presente decreto:
«Art. 396 (Allegato A Modalita' per l'assegnazione
dei mutui). - 1. Gli Stati maggiori di Forza armata, al
fine di definire le graduatorie per l'assegnazione dei
mutui del fondo-casa:
a) nominano annualmente nel mese di dicembre
un'apposita commissione;
b) designano un ufficiale medico per la valutazione
tecnica dell'eventuale documentazione sanitaria.
2. Ogni commissione e' composta da:
a) un presidente, con grado non inferiore a maggior
generale o gradi corrispondenti;
b) cinque membri titolari di cui:
b.1) un ufficiale di grado inferiore o meno
anziano del presidente;
b.2) un militare appartenente al ruolo dei
marescialli;
b.3) un militare del ruolo dei sergenti;
b.4) un volontario di truppa in servizio
permanente;
b.5) un dipendente civile segnalato dalla
Direzione generale per il personale civile;
c) un presidente sostituto e cinque membri
sostituti.
3. Un membro titolare svolge le funzioni di
segretario. Dei componenti del personale militare, due
devono essere designati dalle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari riconosciute
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice. A
tal fine: a) entro il 15 ottobre di ogni anno le
associazioni rappresentative comunicano allo Stato maggiore
della Forza armata di riferimento il nominativo di due
militari per ogni categoria; b) entro il 31 dicembre
successivo gli Stati maggiori di Forza armata individuano
due membri militari di cui al comma 2, lettera b), e
relativi sostituti, tra quelli segnalati ai sensi della
lettera a) del presente comma. In caso di mancata
indicazione dei militari da parte delle associazioni
rappresentative nel termine previsto dalla lettera a), gli
Stati maggiori di Forza armata procedono alla nomina di
tutti i membri di cui al comma 2, lettera b), individuali
fra coloro che ne riuniscono i requisiti.
4. Il presidente e i membri sostituti subentrano di
volta in volta ai titolari, se questi sono temporaneamente
indisponibili.
5. Ai componenti delle commissioni non e' consentita
la possibilita' di presentare la domanda per l'assegnazione
dei mutui.
6. Le commissioni sono convocate dal presidente per
l'esame delle domande di concessione del mutuo, ai fini
della formazione delle graduatorie. In tale circostanza le
commissioni:
a) esaminano tutte le domande di assegnazione di
mutuo;
b) deliberano in merito all'inclusione dei
richiedenti nelle relative graduatorie o alla esclusione
dalle stesse.
7. Le graduatorie per l'assegnazione dei mutui:
a) sono formate due volte l'anno, alle date del 15
gennaio e del 15 luglio, e hanno validita' fino alla data
di formazione delle graduatorie successive;
b) comprendono i nominativi di coloro che hanno
presentato domanda, correttamente compilata e corredata da
relativa documentazione, entro l'ultimo giorno del mese
precedente a quello di formazione delle graduatorie stesse;
c) indicano, per ciascun richiedente, il grado o la
qualifica rivestititi, il cognome, il nome, il comando o
l'ente di appartenenza, il numero d'ordine in graduatoria,
gli elementi posti a base del calcolo, il punteggio finale
conseguito ed eventuali note esplicative;
d) comprendono in allegato l'elenco degli esclusi,
specificando per ciascuno di essi la relativa motivazione.
8. Le graduatorie cosi' formate, approvate
all'unanimita' e riportate a verbale sottoscritto dalla
commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato
maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione
da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi
ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui,
nonche' agli alti Comandi periferici per la diffusione tra
il personale.
9. Le graduatorie approvate sono conservate dagli
Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria
o l'esclusione dalla stessa, nonche' l'eventuale
concessione del mutuo, sono comunicate dagli Stati maggiori
a ciascun richiedente.
10. Il richiedente, ai fini dell'inserimento nella
graduatoria, presenta una domanda, come da modello in
allegato B, compilata e corredata da:
a) stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e
dei componenti il nucleo familiare, intendendosi come
nucleo familiare, il coniuge, i figli e gli altri parenti
conviventi;
c) copia del documento matricolare da cui risultino
l'anzianita' di servizio e i trasferimenti o gli imbarchi
effettuati;
d) documentazione comprovante il mutuo gia'
concesso da terzi per l'acquisto o la costruzione della
prima casa di proprieta', se la domanda e' presentata per
l'estinzione dello stesso;
e) attestazione in ordine all'inesistenza di una
della cause di esclusione;
f) eventuale documentazione sanitaria comprovante
gravi invalidita' o inabilita' permanenti nell'ambito del
nucleo familiare convivente.
11. La presentazione di documentazione, ovvero il
rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma
restando ogni possibile conseguenza di carattere penale,
comporta l'esclusione permanente dalla facolta' di chiedere
la concessione dei mutui agevolati.
12. Per l'aggiornamento delle graduatorie, la
documentazione dovra' essere rinnovata, ovvero integrata:
a) ogni anno, relativamente alle dichiarazioni dei
redditi;
b) all'insorgere di ogni eventuale variazione degli
elementi forniti;
c) a richiesta delle commissioni.
13. La cancellazione dei richiedenti dalle
graduatorie e' determinata da:
a) domanda in tal senso;
b) rinuncia alla concessione del mutuo;
c) mancato rinnovo della documentazione scaduta o
richiesta.
14. Le graduatorie sono formate elencando i
richiedenti in ordine crescente di punteggio, espresso con
tre cifre decimali e calcolato in base alla seguente
formula: (R1+R2+R3+R4+U) / (F+T+S) H, nella quale:
a) R1 e' il reddito annuo lordo;
b) R2 e' il reddito annuo lordo del coniuge;
c) R3 e' la somma dei redditi annui lordi dei
figli;
d) R4 e' la somma dei redditi annui lordi di altri
familiari;
e) U e' il numero degli anni o frazione di anno
superiore a sei mesi per i quali il richiedente ha
utilizzato un alloggio dell'amministrazione militare
(esclusi APP, SLI e ASC) o ex INCIS/militare;
f) F e' il numero dei componenti il nucleo
familiare convivente, compreso il richiedente;
g) T e' il numero dei trasferimenti o degli
imbarchi effettuati d'autorita' o a domanda, esclusa la
prima assegnazione, che hanno comportato variazione del
comune della sede di servizio;
h) S e' il numero degli anni di servizio dalla data
di arruolamento o di assunzione (approssimato all'unita);
i) H e' il coefficiente relativo a gravi
invalidita' o infermita' permanenti di uno o piu'
componenti il nucleo familiare convivente.
15. Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali
medici designati e acquisito ogni altro possibile elemento
di giudizio, deliberano circa l'applicazione del
coefficiente H per i soggetti con invalidita' non inferiore
al 75%. Esso e' pari a 0,8 per ogni invalido, ed e' pari a
1 in ogni altra ipotesi.
16. In caso di parita', costituiscono elementi di
precedenza, in ordine prioritario:
a) il maggior numero di familiari a carico;
b) il minor reddito annuo lordo complessivo del
nucleo familiare convivente.
17. Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioe'
la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di
servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono
riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero
della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del
fondo-casa.
18. L'ammontare del fondo e' ogni anno ripartito
dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari
finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla
quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio
gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui
precedentemente concessi al proprio personale. La
ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria
di personale al quale si riferiscono le graduatorie e'
effettuata in proporzione alla effettiva consistenza
numerica del personale utilizzatore degli alloggi di
servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli
i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.
19. Se nella formazione delle singole graduatorie per
il secondo semestre non risultano assegnatari in numero
sufficiente a esaurire i fondi rispettivamente disponibili,
i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per
soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie.
20. Per la gestione e l'erogazione del mutuo e'
stipulata una convenzione con un istituto di credito che
assicuri il servizio sull'intero territorio nazionale.
L'utilizzo delle risorse e la concessione dei singoli mutui
sono disposti dalla Direzione di amministrazione interforze
che si avvale della collaborazione tecnica del suddetto
Istituto. La direzione di amministrazione interforze
esplica le seguenti funzioni:
a) amministrativa, svolta in contabilita' speciale,
per la tenuta dei conti delle somme provenienti dalle
riassegnazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) di controllo sull'attivita' svolta dall'istituto
di credito, in relazione alle clausole recate dalla
convenzione.
21. L'effettiva erogazione del finanziamento, e',
peraltro, subordinata all'esito positivo dell'istruttoria
tecnico-legale esperita dall'istituto convenzionato. In
particolare, detto istituto assicura:
a) l'analisi finanziaria delle capacita' di
rimborso del richiedente;
b) la valutazione e l'acquisizione delle garanzie
ipotecarie;
c) la gestione amministrativa dei finanziamenti per
l'intera loro durata;
d) il versamento delle rate di ammortamento,
indipendentemente dal regolare assolvimento degli obblighi
da parte dei mutuatari, secondo la clausola cosiddetta del
«non riscosso per riscosso»;
e) il rendiconto contabile al Ministero della
difesa delle operazioni svolte.
22. L'istituto convenzionato puo' erogare mutui
integrativi applicando il tasso di mercato.»
- Si riporta il testo dell'articolo 405 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, come modificato dal presente decreto:
«Art. 405 (Vendita con il sistema d'asta). - 1.
L'Ufficio centrale pubblica, sul proprio sito internet, con
bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e
civile della Difesa di cui all'articolo 398, comma 2,
l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i
conduttori non hanno esercitato il diritto di cui
all'articolo 404, comma 1, e quello degli alloggi di cui
all'articolo 404, comma 7. Le modalita' di svolgimento e di
partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che
dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi
allegati.
2. L'elenco di cui al comma 1, e' trasmesso in copia
agli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, al Segretariato generale della difesa e alla
Direzione nazionale degli armamenti, alle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478
del codice e alle organizzazioni sindacali dei dipendenti
civili del Ministero della difesa.
3. Ogni alloggio inserito nell'elenco costituisce
lotto a se' stante, e' ordinato per ente gestore e
nell'elenco e' indicato l'oggetto della vendita costituente
la proprieta' o la nuda proprieta' dell'alloggio,
comprensiva di eventuali pertinenze e accessori, con
indicazione dei prezzi base determinati d'intesa con
l'Agenzia del demanio, nonche' del nominativo del
professionista esterno abilitato eventualmente incaricato.
4. Nell'ipotesi in cui l'alloggio posto in vendita
sia condotto da un utente rientrante nelle previsioni di
cui all'articolo 404, comma 14, nel bando d'asta e'
specificato anche il canone mensile da corrispondere e la
data di scadenza del contratto di locazione che decorre
dalla data di adozione del decreto di trasferimento di cui
all'articolo 403, comma 3.
5. Gli Stati maggiori assicurano la visibilita' degli
elenchi sui propri siti internet.
6. I comandi gestori, individuati nel bando d'asta,
per un periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione dello
stesso bando, disciplinano l'eventuale visita agli alloggi
di competenza da parte dei dipendenti del Ministero della
difesa che ne facciano richiesta.
7. Il personale in servizio del Ministero della
difesa, di cui all'articolo 398, comma 2, interessato
all'acquisto, deve far pervenire all'Ufficio centrale
ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente
incaricato, nei giorni indicati nell'avviso d'asta,
un'offerta segreta di acquisto corredata della
documentazione richiesta dall'amministrazione e da un
deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di
vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare
d'asta.
8. L'Ufficio centrale, ovvero il professionista
esterno abilitato eventualmente incaricato:
a) aggiudica alla valida offerta di importo piu'
elevato e, in caso di parita' di valida offerta di importo
piu' elevato, aggiudica al dipendente del Ministero con il
piu' basso reddito di riferimento, come definito
all'articolo 404, comma 9. Per gli alloggi di cui
all'articolo 404, comma 7, nel caso sussistano diritti di
prelazione, l'aggiudicazione e' effettuata al termine della
verifica dell'esercizio del diritto di prelazione da parte
del conduttore.
L'offerta in prelazione e' comunicata al conduttore
entro dieci giorni lavorativi dalla data di esperimento
dell'asta e contiene il prezzo offerto dal possibile
aggiudicatario dell'alloggio, le condizioni di vendita e le
modalita' di esercizio dello stesso diritto;
b) comunica all'interessato, con raccomandata con
avviso di ricevimento l'aggiudicazione e il prezzo
definitivo di vendita.
9. Il prezzo definitivo di vendita e' ottenuto
applicando al prezzo di aggiudicazione dell'asta le
riduzioni previste dall'articolo 404, comma 6, lettere da
a) a g). Se tale prezzo risulta inferiore a quello
comunicato al conduttore, ai sensi dell'articolo 404, comma
2, lettera a) e del comma 8, lettera a), al netto della
riduzione di prezzo a questi spettante, il prezzo
definitivo di vendita e' fatto pari al prezzo offerto al
conduttore.
10. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8,
l'aggiudicatario dell'asta invia all'Ufficio centrale
ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente
incaricato, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto,
allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai
soggetti abilitati a norma della legge n. 348 del 1982 e
successive modificazioni, intestati al Ministero della
difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per
cento del prezzo richiesto per l'alienazione.
11. La mancata accettazione di acquisto da parte
dell'avente diritto unitamente al mancato versamento della
caparra confirmatoria, nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui
al comma 8, costituisce rinuncia all'acquisto dell'alloggio
e perdita del deposito cauzionale, fatto salvo il caso di
comprovata causa di forza maggiore. In quest'ultima ipotesi
l'amministrazione fissa un nuovo termine.
12. L'Ufficio centrale ovvero il professionista
esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui
al comma 11, aggiudica alla valida offerta piu' alta
successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione
con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se
necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte
pervenute.
13. Per gli alloggi rimasti invenduti, si provvede,
previa pubblicazione dell'avviso d'asta, all'alienazione
con asta pubblica estesa a terzi della proprieta' o della
nuda proprieta' di tutti gli alloggi per i quali siano
andate deserte le aste o le stesse non siano state
aggiudicate al termine delle procedure di cui al comma 12.
Se, a seguito di asta deserta, e' fissato un nuovo prezzo
base piu' basso di quello comunicato al conduttore
nell'offerta di cui all'articolo 404, comma 2, lettera a),
o di cui al comma 8, lettera a), e' riconosciuto in favore
del medesimo conduttore il diritto di prelazione, da
esercitarsi secondo le modalita' indicate all'articolo 404,
comma 5.»
- Si riporta il testo dell'articolo 414 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, come modificato dal presente decreto:
«Art. 414 (Contenuto del preavviso e generalita'
dell'accompagnatore - Provvedimenti del Ministro). - 1. Nel
preavviso da comunicare al Ministro della difesa devono
essere indicati il giorno, l'ora e la presumibile durata
della visita nonche' se il parlamentare intenda:
a) visitare aree riservate, per la prevista
autorizzazione;
b) procedere alla visita con un accompagnatore, di
cui devono essere specificate le generalita';
c) incontrare i rappresentanti delle associazioni
iscritte all'albo di cui all'articolo 1477 del codice
sindacali del personale civile.
2. Il Ministro della difesa, ricevuto il preavviso di
visita, trasmette le conseguenti disposizioni al comando
dell'ente o reparto interessato, comunicando le eventuali
autorizzazioni concesse.»
- Si riporta il testo dell'articolo 470 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, come modificato dal presente decreto:
«Art. 470 (Organi centrali di indirizzo generale). -
1. L'autorita' centrale emana direttive di indirizzo
generale in materia di:
a) pianificazione annuale degli interventi di
protezione sociale e delle relative attivita' connesse;
b) programmazione dell'impiego dei fondi
disponibili sui competenti capitoli di bilancio in
relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi;
c) coordinamento e controllo delle attivita' svolte
e verifica della loro rispondenza alle finalita' degli
organismi.
2. Le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai
sensi dell'articolo 1478 del codice e, ove previsto, le
organizzazioni sindacali del personale civile della difesa
maggiormente rappresentative sono sentite secondo le
procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice in
materia di indirizzo generale della pianificazione degli
interventi di protezione sociale possibilmente volti anche
a favorire l'integrazione interforze.»
- Si riporta il testo dell'articolo 473 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, come modificato dal presente decreto:
«Art. 473 (Affidamento in concessione a
organizzazioni costituite fra il personale dipendente
oppure a enti o a terzi). - 1. L'affidamento in concessione
dell'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi
di protezione sociale, ai sensi dell'articolo 547, comma 2,
del codice, e' deliberato dal comandante dell'ente o del
distaccamento presso cui l'organismo e' costituito,
accertata la sussistenza dei presupposti, l'opportunita' e
la convenienza economica, sentiti, secondo le procedure di
cui all'articolo 1479-ter del codice, le articolazioni
periferiche di livello areale non inferiore a quello
regionale delle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai
sensi dell'articolo 1478 del codice o le organizzazioni
sindacali del personale civile corrispondenti, previa
autorizzazione dell'Alto comando periferico da cui dipende
ai sensi dell'articolo 471.
2. Il provvedimento di affidamento fissa il contenuto
del rapporto, i termini di durata, le modalita' di
dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i
profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla
configurazione e alle esigenze dei singoli organismi e
degli enti nel cui ambito sono costituiti.
3. Il provvedimento contiene comunque i seguenti
elementi:
a) la concessione e' conferita a rischio e pericolo
del concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne
l'Amministrazione da qualsiasi azione o molestia,
proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in
dipendenza dell'esercizio della concessione stessa;
b) l'Amministrazione condiziona l'uso dei locali,
impianti e mezzi conferiti, riservandosi la facolta' di
sospenderlo, al sopravvenire di esigenze funzionali e
organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento
delle attivita' affidate;
c) l'esecuzione delle attivita' affidate non puo'
essere ceduta neppure parzialmente se non previa
autorizzazione dell'autorita' concedente;
d) la concessione e' revocata, in tutto o in parte,
senza diritto a indennizzo, nei casi di soppressione
dell'ente presso cui e' costituito l'organismo, di
variazione della destinazione degli apporti o di
sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale;
e) e' pronunciata la decadenza dalla concessione
per gravi irregolarita' o ripetuti inadempimenti del
concessionario, accertati insindacabilmente
dall'Amministrazione nell'esercizio dei poteri di
direzione, vigilanza e controllo sulle attivita' affidate,
dalla stessa autorita' che ha determinato l'affidamento;
f) in relazione alle attivita' affidate il
concessionario e' tenuto a costituire in favore
dell'Amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi
all'esercizio delle attivita' in affidamento e a garanzia
dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione;
g) il personale preposto alle attivita'
dell'organismo di protezione sociale deve essere di
gradimento dell'Amministrazione;
h) in caso di cessione dei servizi affidati previa
autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), se la
persona fisica titolare o il rappresentante della persona
giuridica che esercita le attivita' e' oggetto di
provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare,
ritenuti dall'Amministrazione incompatibili con la cura di
un servizio di pubblico interesse, l'affidatario e' tenuto
a recedere dalla cessione, tenendo salva l'Amministrazione
da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;
i) il concessionario e' obbligato a stipulare a sue
spese con compagnia di notoria solidita' una polizza
assicurativa di adeguato massimale a garanzia della
responsabilita' civile presso terzi per danni o infortuni
che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti
nell'organismo;
l) il concessionario e' tenuto a eseguire in
proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con
l'esercizio delle attivita' oggetto di concessione, nonche'
quelli assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti
dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente
assunto, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi
forma di rivalsa da parte di terzi;
m) in caso di affidamento in concessione di
attivita' di protezione sociale relative a piu' organismi,
il concessionario e' responsabile per la totalita' delle
attivita' stesse, anche nell'ipotesi di cessione a terzi di
attivita' di singoli organismi che risultino economicamente
meno convenienti.
4. Il capo servizio amministrativo dell'ente o del
distaccamento stipula l'atto negoziale relativo alla
concessione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 751 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, come modificato dal presente decreto:
«Art. 751 (Comportamenti che possono essere puniti
con la consegna di rigore). - 1. Possono essere puniti con
la consegna di rigore:
a) i seguenti specifici comportamenti:
1) violazione dei doveri attinenti al giuramento
prestato (articolo 712);
2) violazione del dovere di osservare le
prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica
(articolo 714);
3) violazione rilevante dei doveri attinenti al
grado e alle funzioni del proprio stato (articolo 713);
4) violazione del dovere di riserbo sugli
argomenti che si riferiscono alla difesa militare, allo
stato di approntamento ed efficienza delle unita', alla
sicurezza del personale, delle armi, dei mezzi e delle
installazioni militari (articoli 722 e 723);
5) inosservanza delle prescrizioni concernenti la
tutela del segreto militare e d'ufficio (articolo 722) e
delle disposizioni che regolano l'accesso in luoghi
militari o comunque destinati al servizio (articolo 723);
6) trattazione pubblica non autorizzata di
argomenti di carattere riservato di interesse militare e di
servizio o comunque attinenti al segreto d'ufficio
(articolo 722 e articolo 1472 del codice);
7) omissione o ritardo nel segnalare ai superiori
un pericolo per la difesa dello Stato e delle istituzioni
repubblicane o per la sicurezza delle Forze armate
(articoli 715 e 722);
8) violazione dei doveri di contrastare o
segnalare atti che costituiscano pericolo o rechino danno
alle armi, ai mezzi, alle opere, agli edifici o agli
stabilimenti militari (articolo 723);
9) comportamento lesivo del principio della
estraneita' delle Forze armate alle competizioni politiche
(articolo 1483 del codice);
10) partecipazione a riunioni o manifestazioni di
partiti, associazioni e organizzazioni politiche, o
svolgimento di propaganda a favore o contro partiti,
associazioni politiche o candidati a elezioni politiche e
amministrative, nelle condizioni indicate nell'articolo
1350, comma 2, del codice (articolo 1483 del codice);
11) adesione ad associazioni sindacali e
svolgimento di attivita' sindacale non consentite ai sensi
degli articoli 1475 e 1476 del codice da parte di militari
non in servizio di leva o non saltuariamente richiamati in
servizio temporaneo (articolo 1475, comma 2, del codice);
12) svolgimento di attivita' sindacale non
consentita ai sensi degli articoli 1475 e 1476 del codice
da parte di militari in servizio di leva o temporaneamente
richiamati in servizio, nelle circostanze in cui e'
prevista l'integrale applicazione della normativa
disciplinare (articolo 2042 del codice);
13) partecipazione a riunioni non autorizzate o
con trattazione di argomenti non consentiti nell'ambito dei
luoghi militari o comunque destinati al servizio o, fuori
dai predetti luoghi, ad assemblee o adunanze di militari
che si qualificano esplicitamente come tali o sono in
uniforme (articolo 1470 del codice), con esclusione delle
riunioni di cui all'articolo 1480-bis del codice nei limiti
consentiti;
13-bis) realizzazione o diffusione di documentazione
audiovisiva dell'attivita' svolta durante le assemblee
all'interno dei locali concessi dall'amministrazione con
modalita' tali da compromettere la riservatezza, segretezza
e sicurezza dei luoghi militari o delle attivita' operative
svolte al loro interno, ovvero comunicazione all'esterno,
senza il consenso dell'interessato, di dati personali dei
partecipanti;
14) violazione del dovere di informare al piu'
presto i superiori della ricezione di un ordine
manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o
la cui esecuzione costituisca manifestamente reato
(articolo 1349 del codice);
15) emanazione di un ordine non attinente alla
disciplina o non riguardante il servizio, o eccedente i
compiti d'istituto (articolo 727);
16) comportamenti, apprezzamenti, giudizi
gravemente lesivi della dignita' personale di altro
militare o di altri militari considerati come categoria
(articoli 725, 732 e 733);
17) comportamento gravemente lesivo del prestigio
o della reputazione delle Forze armate o del corpo di
appartenenza (articolo 719);
18) negligenza nel governo del personale, nella
cura delle condizioni di vita e di benessere dei
dipendenti, nel controllo sul comportamento disciplinare
degli inferiori (articoli 725 e 726);
19) inosservanza del dovere di effettuare i
controlli previsti sui dipendenti nell'esecuzione di un
servizio di particolare rilevanza o nell'attuazione e
osservanza delle norme di sicurezza e di prevenzione
nell'ambito del proprio comando, ufficio, unita' ed ente,
avuto anche riguardo al pericolo e all'entita' del danno
cagionato (articoli 725 e 726);
20) mancanza d'iniziativa nelle circostanze
previste dal regolamento quando si tratta di interventi di
particolare rilevanza (articolo 716);
21) omissioni nell'emanazione o manifesta
negligenza nella acquisizione della consegna (articolo
730);
22) negligenza o imprudenza o ritardo
nell'esecuzione di un ordine o nell'espletamento di un
servizio secondo le modalita' prescritte (articoli 716, 717
e 729);
23) abituale inosservanza delle disposizioni
attinenti al senso dell'ordine o alle disposizioni che
regolano l'orario di servizio, lo svolgimento delle
operazioni e il funzionamento dei servizi (articoli 717,
734 e 740);
24) grave negligenza o imprudenza o inosservanza
delle disposizioni nell'impiego del personale e dei mezzi o
nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi,
mezzi, materiali e infrastrutture. Danni di rilevante
entita' procurati ai materiali e ai mezzi della
Amministrazione militare. Maltrattamento ad animali in
dotazione al reparto (articoli 723, 725 e 726);
25) abituale negligenza nella custodia e nell'uso
dei valori, timbri o sigilli o stampati, o nella
conservazione del carteggio d'ufficio o nella custodia dei
documenti militari di riconoscimento personale (articoli
717 e 723);
26) abituale negligenza nell'apprendimento delle
norme e delle nozioni militari che concorrono alla
formazione tecnica del militare (articoli 717 e 718);
27) comportamenti e atti di protesta gravemente
inurbani (articolo 732);
28) comportamento particolarmente violento fra
militari (articolo 732);
29) allontanamento, senza autorizzazione o in
contrasto a una prescrizione, da un luogo militare o
durante un servizio (articoli 727 e 730);
30) trasgressione alle limitazioni poste
all'allontanamento dalla localita' di servizio (articoli
1469 del codice e 744);
31) ritardo ingiustificato e ripetuto superiore
alle 8 ore nel rientro dalla libera uscita, dalla licenza o
dal permesso (articoli 729 e 741);
32) reiterata inosservanza dell'obbligo di
richiedere la prescritta autorizzazione per recarsi
all'estero, per un periodo superiore alle 24 ore (articolo
1469, comma 3, del codice);
33) inosservanza ripetuta delle norme attinenti
all'aspetto esteriore o al corretto uso dell'uniforme
(articoli 720 e 721);
34) trasgressione al divieto dell'uso
dell'uniforme nelle circostanze previste dal regolamento
(articoli 720 e 746);
35) ripetuta violazione del divieto di indossare,
in abito civile, indumenti caratteristici, distintivi della
serie di vestiario in distribuzione (articolo 746);
36) dichiarazioni volutamente incomplete o
infondate rese in un rapporto di servizio o comunque per
ragioni di servizio o dichiarazioni false contenute in una
istanza (articoli 735, 1365 del codice e 1366 del codice);
37) detenzione e uso in luoghi militari - se ne
e' fatto espresso divieto - di macchine fotografiche o
cinematografiche, o di apparecchiature per registrazione
fonica o audiovisiva (articoli 722 e 745);
38) detenzione o porto di armi o munizioni di
proprieta' privata in luogo militare, non autorizzati
(articoli 723 e 745);
39) introduzione o detenzione in luoghi militari
di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti (articoli 722
e 745);
40) comportamenti volontariamente rivolti a
menomare la propria efficienza fisica, e tali da escludere
o condizionare l'adempimento di un servizio, o violativi
dell'obbligo di sottoporsi agli accertamenti sanitari di
cui all'articolo 718);
41) inosservanza degli obblighi connessi
all'esecuzione della sanzione disciplinare di consegna di
rigore o della consegna. Irrogazione di punizioni non
previste dal regolamento (articoli 1358, 1361 e 1362 del
codice);
42) comportamenti intesi a limitare l'esercizio
del mandato del difensore (articolo 1370, comma 3, del
codice);
43) violazione da parte dei componenti della
commissione o da parte del difensore, dei doveri inerenti
al loro ufficio (articoli 1370, comma 3, 1399, comma 4, e
1400 del codice);
44) comportamenti intesi a discriminazione
politica (articolo 1483 del codice);
45) trattazione presso le associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari di materie non consentite
dall'articolo 1476-ter, comma 3, del codice, e, in
relazione alle medesime materie, invio o rilascio di
comunicazioni o dichiarazioni alla stampa, a organi di
informazione o ad altre piattaforme di divulgazione di
massa;
46) - 52) (soppressi);
52-bis) svolgimento di attivita' professionale a
carattere sindacale in violazione delle prescrizioni del
libro quarto, titolo IX, capo III, del codice;
52-ter) assunzione di cariche elettive in
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari in presenza delle condizioni di ineleggibilita' di
cui all'articolo 1477-ter, comma 2, del codice;
53) - 55) (soppressi);
b) i comportamenti indicati dall'articolo 1362,
comma 7, del codice.
2. Anche se non e' espressamente previsto nelle
singole fattispecie di cui al comma 1, deve tenersi conto,
nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravita'
del fatto, della recidivita', delle circostanze in cui e'
stata commessa l'infrazione e del danno che ne e' derivato
al servizio e all'Amministrazione.
3. I comandanti responsabili non sono esenti
dall'obbligo di promuovere il perseguimento del
trasgressore in via penale se il comportamento del
militare, oltre a costituire infrazione disciplinare,
configura un reato.
4. Quando lo stesso comportamento puo' dar luogo
all'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si
procede in base a quanto stabilito dal libro IV del codice,
titolo VIII, capo IV, sezione II.»
- Gli articoli da 870 a 936 e l'articolo 939 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, sono abrogati.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Crosetto, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,n. 3996