Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2024, n. 139
Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale e' stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e in particolare l'articolo 10, recante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, recante disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 luglio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni

1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica secondo le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia delle entrate» e «uffici dell'Agenzia delle entrate», le parole: «Ministro per i beni e le attivita' culturali » sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della cultura», le parole: «Ministero per i beni e le attivita' culturali » e «amministrazione per i beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura», le parole: «Commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria» e le parole: «Ministro delle finanze» e «Ministero delle finanze» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e «Ministero dell'economia e delle finanze»;
b) all'articolo 1:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.»;
2) al comma 4, le parole: «di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile»;
c) all'articolo 2:
1) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «del comma 2», sono inserite le seguenti: «e del comma 2-bis,»;
d) all'articolo 3, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
«4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali e' acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo gia' esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attivita' d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarita' del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attivita' o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarita' del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di societa' residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti.»;
e) dopo l'articolo 4, e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Trust e altri vincoli di destinazione). - 1. I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L'imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari. Ai fini dell'autoliquidazione dell'imposta, il beneficiario denuncia il trasferimento ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il cui termine decorre dal predetto atto di trasferimento. Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall'articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall'articolo 7 e dall'articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
3. Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee puo' optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione. In tal caso, la base imponibile nonche' le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione. Nel caso in cui al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione non sia possibile determinare la categoria di beneficiario, l'imposta si calcola sulla base dell'aliquota piu' elevata, senza l'applicazione delle franchigie di cui agli articoli 7 e 56. Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee opti per la corresponsione dell'imposta ai sensi del presente comma, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui e' stata corrisposta l'imposta in via anticipata non sono soggetti all'imposta. Non si da' luogo al rimborso dell'imposta assolta dal disponente o dal trustee.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento ai trust gia' istituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.»;
f) all'articolo 5, comma 2, le parole da «, gli affilianti e gli affiliati.» fino a «19 gennaio 1942, numero 23» sono soppresse;
g) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Competente per l'applicazione dell'imposta alle successioni e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto o, se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in Italia o, se l'ultima residenza non e' nota, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma.».
h) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Determinazione dell'imposta).- 1. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti e' una persona con disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Sull'imposta determinata a norma dei commi 1 e 2 si applicano, quando ne ricorrono i presupposti, le riduzioni e le detrazioni stabilite negli articoli 25 e 26.
4. Fino a quando l'eredita' non e' stata accettata, o non e' stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta e' determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato.»;
i) all'articolo 8:
1) al comma 1, la parola: «globale» e' soppressa;
2) al comma 2, le parole: «di fallimento del defunto» sono sostituite dalle seguenti: «di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale» e le parole: «della chiusura del fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «della chiusura della relativa procedura»;
3) il comma 4 e' abrogato;
l) all'articolo 9, comma 2, la parola: «globale» e' soppressa;
m) all'articolo 12, comma 1:
1) alla lettera a) , le parole: «, salvo il disposto dell'art. 10» sono soppresse;
2) alla lettera b), le parole: «, salvo il disposto dell'art. 10» sono soppresse;
n) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole: «I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto» sono sostituite dalle seguenti: «I beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista»;
2) al comma 2, le parole: «del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l'esistenza del vincolo e l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L'attestazione deve essere presentata all'ufficio del registro» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l'assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione e' presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate»;
3) al comma 3, le parole: «Contro il rifiuto dell'attestazione e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «Contro il rifiuto della dichiarazione e' ammesso ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
o) all'articolo 14, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per il saggio legale d'interesse», sono inserite le seguenti: «secondo i criteri ivi previsti;»;
p) all'articolo 15, comma 1, le parole: «e vidimato» sono soppresse;
q) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «e vidimato» sono soppresse;
r) all'articolo 17, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «il ventuplo dell'annualita'» sono sostituite dalle seguenti: «il valore pari a quaranta volte l'annualita'»;
2) alla lettera b), le parole: «e non superiore al ventuplo della stessa,» sono soppresse;
3) alla lettera c), le parole: «per il coefficiente applicabile, secondo il prospetto allegato al testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico»;
4) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione.
1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;
s) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo e' stato impiegato nei seguenti modi:
a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all'apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;
c) in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per se' e per i familiari a carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di imprese o di arti e professioni.»;
t) all'articolo 23:
1) al comma 1, lettera d), le parole: «dall'ispettorato provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ispettorato»;
2) al comma 2, le parole: «aziende o istituti di credito» sono sostituite dalle seguenti: «banche e altri intermediari finanziari» e le parole: «altre ripartizioni territoriali dell'azienda o istituto di credito» sono sostituite dalle seguenti: «ripartizioni territoriali della banca o altro intermediario finanziario»;
3) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
u) all'articolo 25:
1) al comma 2, le parole: «non sottoposti anteriormente all'apertura della successione al vincolo previsto nell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali anteriormente all'apertura della successione non e' ancora intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42», le parole: «di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089; l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di interesse culturale» e le parole: «al vincolo ivi previsto» sono sostituite dalle seguenti: «alla tutela ivi prevista»;
2) al comma 3, le parole: «di cui all'art. 39» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 42», le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 103.291» e le parole: «; ai fini del calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «a lire duecento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 103.291»;
4) al comma 4-bis, le parole: «di cui all'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 43»;
v) la rubrica del capo IV e' sostituita dalla seguente: «LIQUIDAZIONE e Accertamento dell'imposta»;
z) all'articolo 27:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'imposta e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione, a norma dell'articolo 33, ed e' nuovamente autoliquidata, a norma dello stesso articolo, in caso di successiva presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di cui all'articolo 28, comma 6.»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'ufficio procede al controllo dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33.»;
3) al comma 5, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis, 3 e 4»;
4) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. E' principale l'imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a seguito del controllo della regolarita' dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni presentate; e' complementare l'imposta o la maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di rettifica.»;
aa) all'articolo 28:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La dichiarazione della successione e' presentata con le modalita' telematiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per i soggetti non residenti, la dichiarazione puo' essere spedita mediante raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si intende presentata alla data di spedizione.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «i loro rappresentanti legali», sono inserite le seguenti: «nonche' i trustee, in caso di trust testamentario»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La dichiarazione della successione, a pena di nullita', e' redatta sul modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed e' sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo rappresentante negoziale.»;
4) al comma 5, le parole: «per raccomandata l'ufficio del registro, allegando copia autentica della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, allegando copia autentica della dichiarazione» e le parole: «dal cancelliere della pretura» sono sostituite dalle seguenti: «dal cancelliere del tribunale»;
5) al comma 6-bis, il quarto periodo e' soppresso;
bb) all'articolo 29:
1) al comma 1:
1.1) la lettera d) e' abrogata;
1.2) alla lettera e), le parole: «alienazioni di beni e» sono soppresse;
1.3) alla lettera m), la parola: «globale» e' soppressa;
1.4) la lettera n-bis) e' sostituita dalla seguente: «n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.»;
2) al comma 2, le parole: «lettere c), i) e n)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), i), n) e n-bis)»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano piu' rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia puo' acquisire direttamente.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.»;
cc) all'articolo 30:
1) al comma 1:
1.1) le lettere e) e f) sono abrogate;
1.2) la lettera i-bis) e' sostituita dalla seguente: «i-bis) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
3) al comma 6, le parole: «l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione»;
dd) all'articolo 31, comma 2:
1) alla lettera a), dopo le parole: «esecutori testamentari», sono inserite le seguenti: «e i trustee»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusura della relativa procedura;»;
ee) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «lettere da c) a i-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), d), h) e i-bis)»;
2) al comma 2, le parole: «, inclusi quelli alienati negli ultimi sei mesi di cui all'art. 10» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «e dell'art. 10» e le parole: «; se non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 4» sono soppresse;
ff) all'articolo 33:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate a norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma 3, nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo 28, comma 6, erogati fino alla presentazione della dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione della successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono provvedere, nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e dell'imposta e a escludere:
a) le passivita' esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilita' di cui agli articoli 22 e 24, nonche' gli oneri non deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1;
b) le passivita' e gli oneri esposti nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione;
c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione.
3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata, nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.»;
gg) all'articolo 34, comma 2, le parole: «compresi quelli alienati dal defunto negli ultimi sei mesi,» e le parole: «, 8, comma 4, e 10» sono soppresse;
hh) all'articolo 35, comma 2, le parole da «da 14» fino a «di cui all'art. 8, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «da 14 a 19 e 34, commi 3 e 4»;
ii) all'articolo 37:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il contribuente esegue il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31. Il pagamento dell'imposta principale liquidata dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli interessi di cui agli articoli 34 e 35 e' eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' stato notificato l'avviso di liquidazione.»;
2) al comma 2, le parole: «di scadenza del termine» sono sostituite dalle seguenti: «di scadenza dei termini» e le parole: «nella misura del 4,50 per ogni semestre compiuto» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «a lire ventimila» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 10»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il pagamento delle somme dovute in autoliquidazione e' effettuato secondo modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
ll) all'articolo 38:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il contribuente puo' eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede di dichiarazione della successione. La dilazione non e' ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.»;
2) al comma 2, la parola: «liquidata» e' sostituita dalla seguente: «autoliquidata»;
3) al comma 3, la parola: «liquidata» e' sostituita dalla seguente: «autoliquidata»;
mm) all'articolo 39:
1) al comma 1, dopo le parole: «e i legatari», sono inserite le seguenti: «in sede di presentazione della dichiarazione della successione»;
2) al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «e da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze»;
3) al comma 9, le parole: «dall'art. 31, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 37, comma 1, primo periodo»;
nn) all'articolo 40, il comma 4 e' abrogato;
oo) all'articolo 41, comma 1, le parole: «del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali»;
pp) all'articolo 42:
1) al comma 1:
1.1) la lettera g) e' abrogata;
1.2) alla lettera h), le parole: «del fallimento del defunto dichiarato» sono sostituite dalle seguenti: «della liquidazione giudiziale a carico del debitore defunto dichiarata»;
2) al comma 4, le parole: «gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila» sono sostituite dalle seguenti: «gli importi, comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non superiori a euro 10»;
qq) all'articolo 44:
1) al comma 1, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;
2) al comma 2, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota e la franchigia»;
rr) all'articolo 47, comma 2, le parole: «Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del Ministro delle finanze, controlla» sono sostituite dalle seguenti: «Gli organismi di vigilanza delle banche e degli altri intermediari finanziari, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, controllano»;
ss) all'articolo 48:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 4, le parole: «Le aziende e gli istituti di credito» sono sostituite dalle seguenti: «Le banche e gli altri intermediari finanziari»;
3) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attivita' cadute in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di eta' anagrafica non superiore a ventisei anni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma.».
tt) all'articolo 51, comma 3, le parole: «di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili» sono sostituite dalle seguenti: «di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari»;
uu) all'articolo 54, alla rubrica, la parola: «pecuniaria» e' sostituita dalla seguente: «amministrativa»;
vv) all'articolo 55, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonche' gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.»;
zz) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Determinazione dell'imposta). - 1. I trasferimenti di beni e diritti per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione, sono soggetti all'imposta con le seguenti aliquote applicate al valore complessivo dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, ovvero, se la donazione e' fatta congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi piu' atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento;
c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
d) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
2. Se il beneficiario dei trasferimenti e' una persona con disabilita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.
3. Il valore dei beni e dei diritti donati e' determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5.
4. Si applicano le riduzioni previste nell'articolo 25, salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 3, 4 e 5, e nell'articolo 51, comma 2. E' inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione e' allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente alla cessione.
5. Dall'imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all'estero in dipendenza della stessa donazione o liberalita' e in relazione ai beni ivi esistenti, fino a concorrenza della parte dell'imposta sulle donazioni proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.»;
aaa) all'articolo 56-bis:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Ferma l'esclusione delle donazioni o liberalita' di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile, l'accertamento delle liberalita' diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo' essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove prevista.»;
3) al comma 3, dopo le parole: «con le aliquote», sono inserite le seguenti: «e le franchigie» e le parole: «mentre qualora la registrazione volontaria sia effettuata entro il 31 dicembre 2001, si applica l'aliquota del tre per cento» sono soppresse;
bbb) all'articolo 57:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario e' maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data.»;
2) al comma 2, le parole: «la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa»;
ccc) all'articolo 59, comma 1, lettera a), la parola: «vincolati» e' sostituita dalle seguenti: «sottoposti a tutela» e le parole: «l'attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «la dichiarazione»;
ddd) all'articolo 60, comma 1, le parole: «56 e 57» sono sostituite dalle seguenti: «56, 56-bis e 57»;
eee) l'articolo 61 e' abrogato;
fff) e' aggiunto, in fine, il prospetto dei coefficienti di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente modalita' semplificate, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, di liquidazione e di versamento delle imposte nonche' della predisposizione e presentazione della dichiarazione di successione, per la quale l'Agenzia rende disponibili progressivamente i dati e le informazioni in suo possesso.
3. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, si applica anche agli affilianti e agli affiliati.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
La legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al
Governo per la riforma fiscale» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2023, n. 189.
Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 novembre
1990, n. 277.
Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile
1986, n. 99.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo,
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 1° novembre 1972, n. 292.
Il testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27
novembre 1990.
Il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, recante
disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi
percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio
1954, n. 173, e convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1954, n. 869, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 29 settembre 1954, n. 224.
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:
- I testi degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 51, 54, 55, 56-bis,
57, 59 e 60 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificati dal
presente decreto, sono i seguenti:
«Art. 1 (Oggetto dell'imposta). - 1. L'imposta sulle
successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni
e diritti per successione a causa di morte, per donazione o
a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da
trust e da altri vincoli di destinazione.
2. Si considerano trasferimenti anche la costituzione
di diritti reali di godimento, la rinunzia a diritti reali
o di credito e la costituzione di rendite o pensioni.
3. L'imposta si applica anche nei casi di immissione
nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di
dichiarazione di morte presunta, nonche' nei casi di
donazione presunta di cui all'art. 26 del testo unico
sull'imposta di registro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta non si applica nei casi di donazione o
liberalita' di cui agli articoli 742770, secondo comma e
783 del codice civile.
4-bis. Ferma restando l'applicazione dell'imposta
anche alle liberalita' indirette risultanti da atti
soggetti a registrazione, l'imposta non si applica nei casi
di donazioni o di altre liberalita' collegate ad atti
concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti
immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per
l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di
registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul
valore aggiunto.»
«Art. 2 (Territorialita' dell'imposta (Art. 2 D.P.R.
n. 637/1972)). - 1. L'imposta e' dovuta in relazione a
tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche' esistenti
all'estero.
2. Se alla data dell'apertura della successione o a
quella della donazione il defunto o il donante non era
residente nello Stato, l'imposta e' dovuta limitatamente ai
beni e ai diritti ivi esistenti.
2-bis. Per i trust e gli altri vincoli di
destinazione, l'imposta e' dovuta in relazione a tutti i
beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il
disponente sia residente nello Stato al momento della
separazione patrimoniale. In caso di disponente non
residente, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e
diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al
beneficiario.
3. Agli effetti del comma 2 e del comma 2-bis, si
considerano in ogni caso esistenti nello Stato:
a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri
dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi
relativi;
b) le azioni o quote di societa', nonche' le quote
di partecipazione in enti diversi dalle societa', che hanno
nel territorio dello Stato la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale;
c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di
massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da
societa' ed enti di cui alla lettera b);
d) i titoli rappresentativi di merci esistenti
nello Stato;
e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli
assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o
l'emittente e' residente nello Stato;
f) i crediti garantiti su beni esistenti nello
Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi,
indipendentemente dalla residenza del debitore;
g) i beni viaggianti in territorio estero con
destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale
della temporanea esportazione.
4. Non si considerano esistenti nel territorio dello
Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o
vincolati al regime doganale della temporanea
importazione.»
«Art. 3 (Trasferimenti non soggetti all'imposta (Art.
3 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. Non sono soggetti all'imposta
i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni, ne' quelli a favore di enti pubblici
e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che
hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la
ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre
finalita' di pubblica utilita', nonche' quelli a favore
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo
emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.
2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di
fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi
da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti
all'imposta se sono stati disposti per le finalita' di cui
allo stesso comma.
3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve
dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione
dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato,
di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma
ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle
finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza
di tale dimostrazione esso e' tenuto al pagamento
dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui
avrebbe dovuto essere pagata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni
istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo nonche', a condizione di reciprocita', per gli enti
pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in
tutti gli altri Stati.
4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti
a favore di movimenti e partiti politici.
4-ter.I trasferimenti, effettuati anche tramite i
patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti
del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge,
di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non
sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e
azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle
partecipazioni mediante le quali e' acquisito il controllo
ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile o integrato un controllo gia' esistente. In
caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a
condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio
dell'attivita' d'impresa per un periodo non inferiore a
cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote
sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma
1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione
che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a
condizione che gli aventi causa detengano la titolarita'
del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni
dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di
successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia,
apposita dichiarazione di impegno alla continuazione
dell'attivita' o alla detenzione del controllo o al
mantenimento della titolarita' del diritto. Il mancato
rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al
quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento
dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di
mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima
avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche
ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di societa'
residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un
adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni
previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di
soggetti residenti.»
«Art. 5 (Soggetti passivi (Art. 5 e art. 6, terzo
comma, D.P.R. n. 637/1972)). - 1. L'imposta e' dovuta dagli
eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per
le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalita' tra
vivi.
2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in
linea retta anche i genitori e i figli nati fuori del
matrimonio, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea
retta, gli adottanti e gli adottati.»
«Art. 6 (Ufficio competente (Art. 35 D.P.R. n.
637/1972)). - 1. Competente per l'applicazione dell'imposta
alle successioni e' l'ufficio dell'Agenzia delle entrate
nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto
o, se il defunto era residente all'estero, l'ufficio nella
cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza in
Italia o, se l'ultima residenza non e' nota, l'ufficio
dell'Agenzia delle entrate di Roma.
2. La competenza per l'applicazione dell'imposta alle
donazioni e' determinata secondo le disposizioni relative
all'imposta di registro.»
«Art. 8 (Base imponibile (Art. 7 D.P.R. n.
637/1972)). - 1. Il valore netto dell'asse ereditario e'
costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla
data dell'apertura della successione, dei beni e dei
diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato
secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e
l'ammontare complessivo delle passivita' deducibili e degli
oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3.
1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione
dell'avviamento nella determinazione della base imponibile
delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.
2. In caso di assoggettamento del debitore defunto a
liquidazione giudiziale si tiene conto delle sole attivita'
che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della
chiusura della relativa procedura.
3. Il valore dell'eredita' o delle quote ereditarie
e' determinato al netto dei legati e degli altri oneri che
le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui
sono gravati.
4. abrogato.»
«Art. 9 (Attivo ereditario (Art. 8 D.P.R. n. 637/1972
- Art. 4 legge n. 512/1982 - Art. 5 legge n. 880/1986)). -
1. L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i
diritti che formano oggetto della successione, ad
esclusione di quelli non soggetti all'imposta a norma degli
articoli 2, 3, 12 e 13.
2. Si considerano compresi nell'attivo ereditario
denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per
cento del valore netto imponibile dell'asse ereditario
anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore,
salvo che da inventario analitico redatto a norma degli
articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non
ne risulti l'esistenza per un importo diverso.
3. Si considera mobilia l'insieme dei beni mobili
destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni,
compresi i beni culturali non sottoposti al vincolo di cui
all'art. 13.»
«Art. 12 (Beni non compresi nell'attivo ereditario
(Art. 11 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 1 D.P.R. n. 952/1977 -
Art. 4 legge n. 512/1982)). - 1. Non concorrono a formare
l'attivo ereditario:
a) i beni e i diritti iscritti a nome del defunto
nei pubblici registri, quando e' provato, mediante
provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura
privata autenticata o altra scrittura avente data certa,
che egli ne aveva perduto la titolarita';
b) le azioni e i titoli nominativi intestati al
defunto, alienati anteriormente all'apertura della
successione con atto autentico o girata autenticata;
c) le indennita' di cui agli articoli 1751, ultimo
comma, e 2122 del codice civile e le indennita' spettanti
per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni
previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto;
d) i crediti contestati giudizialmente alla data di
apertura della successione, fino a quando la loro
sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento
giurisdizionale o con transazione;
e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici
territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme
obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale,
compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi,
fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento
dell'amministrazione debitrice;
f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di
presentazione della dichiarazione della successione;
g) i beni culturali di cui all'art. 13, alle
condizioni ivi stabilite;
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si
intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i
certificati di credito del tesoro, ivi compresi i
corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli
Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati
aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato
o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri
titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti
all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo
Spazio economico europeo, nonche' ogni altro bene o
diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico.
1-bis. - 1-ter.»
«Art. 13 (Beni culturali (Art. 11 D.P.R. n. 637/1972
- Art. 4 legge n. 512/1982)). - 1. I beni di cui
all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, sono esclusi dall'attivo ereditario se sono stati
sottoposti alla tutela ivi prevista anteriormente
all'apertura della successione e sono stati assolti i
conseguenti obblighi di conservazione e protezione.
2. L'erede o legatario deve presentare l'inventario
dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere
compresi nell'attivo ereditario, con la descrizione
particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea
alla loro identificazione, al competente organo periferico
del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni
singolo bene tutelato l'assolvimento degli obblighi di
conservazione e protezione. La dichiarazione e' presentata
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate in allegato alla
dichiarazione della successione o, se non vi sono altri
beni ereditari, nel termine stabilito per questa.
3. Contro il rifiuto della dichiarazione e' ammesso
ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo
16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la decisione di
accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia,
entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all'ufficio
del registro competente, che provvede al rimborso
dell'eventuale maggiore imposta pagata.
4. L'alienazione in tutto o in parte dei beni di cui
al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio
dall'apertura della successione, la loro tentata
esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione
degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento
degli obblighi prescritti per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato determinano l'inclusione
dei beni nell'attivo ereditario. L'amministrazione dei beni
culturali e ambientali ne da' immediata comunicazione
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente; dalla
data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere
il termine di cui all'art. 27, comma 3 o comma 4.
5. Per i territori della regione siciliana e delle
province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti
di cui al presente articolo provvedono gli organi
rispettivamente competenti.»
«Art. 14 (Beni immobili e diritti reali immobiliari
(Art. 20 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. La base imponibile,
relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo
ereditario, e' determinata assumendo:
a) per la piena proprieta', il valore venale in
comune commercio alla data di apertura della successione;
b) per la proprieta' gravata da diritti reali di
godimento, la differenza tra il valore della piena
proprieta' e quello del diritto da cui e' gravata;
c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il
valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di
annualita' pari all'importo ottenuto moltiplicando il
valore della piena proprieta' per il saggio legale
d'interesse secondo i criteri ivi previsti;
d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del
canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il
valore della piena proprieta' e la somma dovuta per
l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma
dovuta per l'affrancazione.»
«Art. 15 (Aziende, navi e aeromobili (Art. 21 D.P.R.
n. 637/1972)). - 1. La base imponibile, relativamente alle
aziende comprese nell'attivo ereditario, e' determinata
assumendo il valore complessivo, alla data di apertura
della successione, dei beni e dei diritti che le
compongono, esclusi i beni indicati nell'art. 12, al netto
delle passivita' risultanti a norma degli articoli da 21 a
23. Se il defunto era obbligato alla redazione
dell'inventario di cui all'art. 2217 del codice civile, si
ha riguardo alle attivita' e alle passivita' indicate
nell'ultimo inventario regolarmente redatto tenendo conto
dei mutamenti successivamente intervenuti.
2. Il valore delle navi o imbarcazioni e degli
aeromobili, che non fanno parte di aziende, e' desunto dai
prezzi mediamente praticati sul mercato per beni della
stessa specie di nuova costruzione, tenendo conto del tempo
trascorso dall'acquisto e dello stato di conservazione.
3. In caso di usufrutto o di uso dei beni indicati
nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'art. 14,
comma 1, lettere b) e c).»
«Art. 16 (Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote
sociali (Art. 22 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. La base
imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri
titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, e'
determinata assumendo:
a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al
mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei
prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura
della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi
successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui
alle lettere successive;
b) per le azioni e per i titoli o quote di
partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa',
non quotate in borsa ne' negoziati al mercato ristretto,
nonche' per le quote di societa' non azionarie, comprese le
societa' semplici e le societa' di fatto, il valore
proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di
apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente
o della societa' risultante dall'ultimo bilancio pubblicato
o dall'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo
conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di
bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei
diritti appartenenti all'ente o alla societa' al netto
delle passivita' risultanti a norma degli articoli da 21 a
23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i)
dell'art. 12;
c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi
comuni d'investimento, il valore risultante da
pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o
regolamento;
d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi
da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore
comparato a quello dei titoli aventi analoghe
caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato
ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi.
2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni
dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).»
«Art. 17 (Rendite e pensioni (Art. 23 D.P.R. n.
637/1972)). - 1. La base imponibile, relativamente alle
rendite e pensioni comprese nell'attivo ereditario, e'
determinata assumendo:
a) il valore pari a quaranta volte l'annualita' se
si tratta di rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) il valore attuale dell'annualita', calcolato al
saggio legale di interesse se si tratta di rendita o
pensione a tempo determinato; se e' prevista la cessazione
per effetto della morte del beneficiario o di persona
diversa, il valore non puo' superare quello determinato a
norma della lettera c) con riferimento alla durata massima;
c) il valore che si ottiene moltiplicando
l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto
allegato al presente testo unico, in relazione all'eta'
della persona alla cui morte essa deve cessare, se si
tratta di rendita o pensione vitalizia; in caso di rendita
o pensione costituita congiuntamente a favore di piu'
persone si tiene conto dell'eta' del meno giovane dei
beneficiari se e' prevista la cessazione con la morte di
uno qualsiasi di essi, dell'eta' del piu' giovane se vi e'
diritto di accrescimento fra loro; se e' prevista la
cessazione per effetto della morte di persona diversa dai
beneficiari si tiene conto dell'eta' di questa.
1-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al
presente testo unico e il valore del multiplo
dell'annualita' indicato al comma 1, lettera a), sono
variati in ragione della modificazione della misura del
saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta
modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo
periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le
donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di
variazione.
1-ter. Ai fini della determinazione dei valori di
cui ai commi 1 e 1-bis non puo' essere assunto un saggio
legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»
«Art. 22 (Limiti alla deducibilita' dei debiti (Artt.
13, comma 4, 14 e 15 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. Non sono
deducibili i debiti contratti per l'acquisto di beni o di
diritti non compresi nell'attivo ereditario; se i beni o i
diritti acquistati vi sono compresi solo in parte la
deduzione e' ammessa proporzionalmente al valore di tale
parte.
2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi sei
mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo
e' stato impiegato nei seguenti modi:
a) nell'acquisto di beni soggetti a imposta
indicati nella dichiarazione della successione o di beni
che, anteriormente all'apertura della successione, sono
stati distrutti o perduti per causa non imputabile al
defunto;
b) nell'estinzione di debiti tributari e di debiti
risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno
sei mesi all'apertura della successione;
c) in spese di mantenimento e spese mediche e
chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e
protesi, sostenute dal defunto per se' e per i familiari a
carico; le spese di mantenimento sono deducibili per un
ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258
per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi
interi. Negli stessi limiti sono computati, per la
determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli
addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni
fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente
comma non si applicano per i debiti contratti, le
operazioni fatte e gli assegni emessi nell'esercizio di
imprese o di arti e professioni.
3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti
bancari non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti
da assegni non presentati al pagamento almeno quattro
giorni prima dell'apertura della successione.
4. I debiti di pertinenza del defunto e di altre
persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti
bancari cointestati, sono deducibili nei limiti della quota
del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali
se non risultano diversamente determinate.»
«Art. 23 (Dimostrazione dei debiti (Artt. 13, comma
4, e 16 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. La deduzione dei debiti
e' subordinata alla produzione, in originale o in copia
autentica, del titolo o provvedimento di cui all'art. 21,
comma 1, ovvero:
a) di estratto notarile delle scritture contabili
obbligatorie del defunto, per i debiti inerenti
all'esercizio di imprese;
b) di estratto notarile delle scritture contabili
obbligatorie del trattario o del prenditore, per i debiti
cambiari;
c) di attestazione rilasciata dall'amministrazione
creditrice, o di copia autentica della quietanza del
pagamento avvenuto dopo l'apertura della successione, per i
debiti verso pubbliche amministrazioni;
d) di attestazione rilasciata dal competente
ispettorato del lavoro, per i debiti verso i lavoratori
dipendenti.
2. La deduzione dei debiti verso banche e altri
intermediari finanziari, anche se risultanti nei modi
indicati nel comma 1, e' subordinata alla produzione di un
certificato, rilasciato dall'ente creditore entro trenta
giorni dalla richiesta scritta di uno dei soggetti
obbligati alla dichiarazione della successione e
controfirmato dal capo del servizio o dal contabile addetto
al servizio. Il certificato deve attestare l'esistenza
totale o parziale di ciascun debito con la specificazione
di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, compresi
i riporti e le garanzie anche di terzi, esistenti con il
defunto alla data di apertura della successione presso
tutte le sedi, agenzie, filiali o ripartizioni territoriali
della banca o altro intermediario finanziario; per i saldi
passivi dei conti correnti dal certificato deve risultare
l'integrale svolgimento del conto dal dodicesimo mese
anteriore all'apertura della successione o, se precedente,
dall'ultimo saldo attivo.
3. La sussistenza dei debiti alla data di apertura
della successione, se non risulta da uno dei documenti di
cui ai commi 1 e 2, deve risultare da attestazione conforme
al modello approvato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, sottoscritta da uno dei
soggetti obbligati alla dichiarazione della successione
nonche', tranne che per i debiti verso i dipendenti, dai
creditori del defunto ovvero, per le passivita' indicate
nell'art. 16, comma 1, lettera b), dal legale
rappresentante della societa' o dell'ente. Le firme devono
essere autenticate.
4. L'esistenza di debiti deducibili, ancorche' non
indicati nella dichiarazione della successione, puo' essere
dimostrata, nei modi stabiliti nei commi 1, 2 e 3, entro il
termine di tre anni dalla data di apertura della
successione, prorogato, per i debiti risultanti da
provvedimenti giurisdizionali e per i debiti verso
pubbliche amministrazioni, fino a sei mesi dalla data in
cui il relativo provvedimento giurisdizionale o
amministrativo e' divenuto definitivo.»
«Art. 25 (Riduzioni dell'imposta (Art. 18 D.P.R. n.
637/1972 - Art. 4 legge n. 512/1982 - Art. 3 legge n.
880/1986)). - 1. Se la successione e' aperta entro cinque
anni da altra successione o da una donazione avente per
oggetto gli stessi beni e diritti, l'imposta e' ridotta di
un importo inversamente proporzionale al tempo trascorso,
in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno;
se nella successione non sono compresi tutti i beni e
diritti oggetto della precedente successione o donazione o
sono compresi anche altri beni o diritti, la riduzione si
applica sulla quota di imposta proporzionale al valore dei
beni e dei diritti compresi in entrambe.
2. Se nell'attivo ereditario sono compresi beni
immobili culturali di cui all'art. 13, per i quali
anteriormente all'apertura della successione non e' ancora
intervenuta la dichiarazione di interesse culturale di cui
all'articolo 13 del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono
devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente
corrispondente al cinquanta per cento del loro valore.
L'erede o legatario deve presentare l'inventario dei beni
per i quali ritiene spettante la riduzione, con la
descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni
notizia idonea alla loro identificazione, al competente
organo periferico del Ministero per i beni culturali e
ambientali64, il quale attesta per ogni singolo bene
l'esistenza delle caratteristiche di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; la dichiarazione di
interesse culturale deve essere allegata alla dichiarazione
della successione. L'accertamento positivo delle
caratteristiche di cui alla predetta legge comporta la
sottoposizione dell'immobile alla tutela ivi prevista. Si
applicano le disposizioni dell'art. 13, commi 3, 4 e 5.
3. Se nell'attivo ereditario sono compresi fondi
rustici, incluse le costruzioni rurali, anche se non
insistenti sul fondo, di cui all'articolo 42 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
devoluti al coniuge, a parenti in linea retta o a fratelli
o sorelle del defunto, l'imposta dovuta dall'erede o
legatario al quale sono devoluti e' ridotta dell'importo
proporzionalmente corrispondente al quaranta per cento
della parte del loro valore complessivo non superiore a
euro 103.291. La riduzione compete a condizione che l'erede
o legatario sia coltivatore diretto, che la devoluzione
avvenga nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice e
che l'esistenza di questi requisiti risulti da attestazione
dell'ufficio regionale competente allegata alla
dichiarazione della successione. E' diretto-coltivatrice la
famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla
coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del
bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del
nucleo familiare non sia inferiore al terzo di quella
occorrente per le normali necessita' della coltivazione del
fondo e dell'allevamento e del governo del bestiame.
4. Se nell'attivo ereditario sono compresi immobili o
parti di immobili adibiti all'esercizio dell'impresa,
devoluti al coniuge o a parenti in linea retta entro il
terzo grado del defunto nell'ambito di una impresa
artigiana familiare, come definita dalla legge 8 agosto
1985, n. 443, e dall'art. 230-bis del codice civile,
l'imposta dovuta dall'erede o legatario al quale sono
devoluti e' ridotta dell'importo proporzionalmente
corrispondente al quaranta per cento della parte del loro
valore complessivo non superiore a euro 103.291, a
condizione che l'esistenza dell'impresa familiare artigiana
risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata
autenticata di cui all'art. 5, comma 4, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
4-bis Se nell'attivo ereditario sono compresi,
purche' ubicati in comuni montani con meno di cinquemila
abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche
se situate in comuni montani di maggiori dimensioni,
aziende, quote di societa' di persone o beni strumentali di
cui all'articolo 43 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al coniuge
o al parente entro il terzo grado del defunto, l'imposta
dovuta dal beneficiario e' ridotta dell'importo
proporzionale corrispondente al quaranta per cento della
parte del loro valore complessivo, a condizione che gli
aventi causa proseguano effettivamente l'attivita'
imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni
dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve
dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla
scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da
presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate
la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il
beneficiario stesso e' tenuto al pagamento dell'imposta in
misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti
dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere
pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione
relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 38.»
«Art. 27 (Procedimento e termini (Artt. 33, 34 e 41,
primo comma, D.P.R. n. 637/1972)). - 1. La successione deve
essere dichiarata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, a
norma degli articoli da 28 a 30, nel termine stabilito
dall'art. 31.
2. L'imposta e' liquidata dai soggetti obbligati al
pagamento in base alla dichiarazione di successione, a
norma dell'articolo 33, ed e' nuovamente autoliquidata, a
norma dello stesso articolo, in caso di successiva
presentazione di dichiarazione sostitutiva o integrativa di
cui all'articolo 28, comma 6.
2-bis. L'ufficio procede al controllo
dell'autoliquidazione, ai sensi dell'articolo 33.
3. Successivamente l'ufficio, se ritiene che la
dichiarazione, o la dichiarazione sostitutiva o
integrativa, sia incompleta o infedele ai sensi dell'art.
32, commi 2 e 3, procede alla rettifica e alla liquidazione
della maggiore imposta a norma dell'art. 34. La rettifica
deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine
di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta
principale.
4. Se la dichiarazione della successione e' stata
omessa, l'imposta e' accertata e liquidata d'ufficio a
norma dell'articolo 35. Se e' stata omessa la dichiarazione
sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art.
28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla
riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della
maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il
termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del
termine per la presentazione della dichiarazione omessa.
5. Se nelle liquidazioni di cui ai commi 2-bis, 3 e 4
vi sono stati errori od omissioni, l'ufficio puo'
provvedere alla correzione e liquidare la maggiore imposta
che ne risulta dovuta. Il relativo avviso deve essere
notificato entro il termine di decadenza stabilito per la
liquidazione alla quale si riferisce la correzione.
6. L'imposta e' dovuta anche se la dichiarazione e'
presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel
comma 4; in questo caso le disposizioni dei commi 2, 3 e 5
si applicano con riferimento a tale dichiarazione.
7. E' principale l'imposta autoliquidata dai soggetti
obbligati al pagamento e quella liquidata dall'ufficio a
seguito del controllo della regolarita'
dell'autoliquidazione in base alle dichiarazioni
presentate; e' complementare l'imposta o la maggiore
imposta liquidata in sede di accertamento d'ufficio o di
rettifica.»
«Art. 28 (Dichiarazione della successione (Artt. 35,
comma 1, 36 e 37 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 4, comma 4,
legge n. 880/1986)). - 1. La dichiarazione della
successione e' presentata con le modalita' telematiche
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. Per i soggetti non residenti, la
dichiarazione puo' essere spedita mediante raccomandata o
altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la
data di spedizione. In tal caso, la dichiarazione si
intende presentata alla data di spedizione.
2. Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i
chiamati all'eredita' e i legatari, anche nel caso di
apertura della successione per dichiarazione di morte
presunta, ovvero i loro rappresentanti legali nonche' i
trustee, in caso di trust testamentario; gli immessi nel
possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli
amministratori dell'eredita' e i curatori delle eredita'
giacenti; gli esecutori testamentari.
3. La dichiarazione della successione, a pena di
nullita', e' redatta sul modello approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed
e' sottoscritta da almeno uno degli obbligati o da un suo
rappresentante negoziale.
4. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa
dichiarazione questa non si considera omessa se presentata
da uno solo.
5. I chiamati all'eredita' e i legatari sono
esonerati dall'obbligo della dichiarazione se,
anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art.
31, hanno rinunziato all'eredita' o al legato o, non
essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la
nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528,
primo comma, del codice civile, e ne hanno informato
l'ufficio, con le modalita' stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, allegando copia
autentica della dichiarazione di rinunzia all'eredita' o
copia dell'istanza di nomina autenticata dal cancelliere
del tribunale.
6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della
successione sopravviene un evento, diverso da quelli
indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di
rimborsi fiscali che da' luogo a mutamento della
devoluzione dell'eredita' o del legato ovvero ad
applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti
obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono
presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa. Si
applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia
delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo
diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati
all'eredita' come indicati nella dichiarazione di
successione dalla quale risulta che l'eredita' e' devoluta
per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva
quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende
accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato
all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di
trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo.
7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se l'eredita'
e' devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del
defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a
euro centomila e non comprende beni immobili o diritti
reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze
ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
8. La dichiarazione nulla si considera omessa.»
«Art. 29 (Contenuto della dichiarazione (Art. 37,
comma 2, D.P.R. n. 637/1972)). - 1. Dalla dichiarazione
della successione devono risultare:
a) le generalita', l'ultima residenza e il codice
fiscale del defunto;
b) le generalita', la residenza e il codice fiscale
dei chiamati all'eredita' e dei legatari, il loro grado di
parentela o affinita' col defunto e le eventuali
accettazioni o rinunzie;
c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti
compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei
rispettivi valori;
d) abrogata;
e) i modi di impiego delle somme riscosse dal
defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei
mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto
agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui
all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori
alla data di apertura della successione;
g) i crediti contestati giudizialmente, con
l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della
causa e delle generalita' e residenza dei debitori;
h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di
cui all'art. 12, comma 1, lettera e);
i) le passivita' e gli oneri deducibili, con
l'indicazione dei documenti di prova;
l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli
eredi o legatari residenti all'estero;
m) il valore netto dell'asse ereditario;
n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli
25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova;
n-bis) il pagamento delle imposte ipotecaria e
catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.
2. Se il dichiarante e' un legatario, dalla
dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al
comma 1, lettere a) e b), nonche' quelli di cui alle
lettere c), i) e n) limitatamente all'oggetto del legato,
alla lettera f) limitatamente alle donazioni a suo favore e
alla lettera l) limitatamente al suo domicilio.
2-bis. Il contenuto e gli allegati della
dichiarazione possono essere modificati con uno o piu'
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per
eliminare progressivamente le informazioni e la
documentazione che non risultano piu' rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia puo'
acquisire direttamente.
3. Le somme e i valori sono indicati con
arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la
frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non
inferiore.»
«Art. 30 (Allegati alla dichiarazione (Art. 38 D.P.R.
n. 637/1972)). - 1. Alla dichiarazione devono essere
allegati:
a) il certificato di morte o la copia autentica
della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte
presunta;
b) il certificato di stato di famiglia del defunto
e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di
parentela o affinita' con lui, nonche' i documenti di prova
della parentela naturale;
c) la copia autentica degli atti di ultima volonta'
dai quali e' regolata la successione;
d) la copia autentica dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale
accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di
legittima lesi;
e) - f) abrogate;
g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o
inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16,
comma 1, lettera b), nonche' delle pubblicazioni e
prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e
comma;
h) la copia autentica degli altri inventari formati
in ottemperanza a disposizioni di legge;
i) i documenti di prova delle passivita' e degli
oneri deducibili nonche' delle riduzioni e detrazioni di
cui agli articoli 25 e 26;
i-bis) il prospetto di liquidazione dell'imposta
sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di
bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze
di versamento delle predette imposte o tasse sono
conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza
del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27,
comma 3.
2. Se il dichiarante e' un legatario, alla
dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti
di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonche' quelli di
cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del
legato.
3. I certificati di morte e di stato di famiglia
possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui
all'articolo 46 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3-bis. I documenti di cui alle lettere c), d), g), h)
e i) possono essere sostituiti anche da copie non
autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' di cui all'articolo 47, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante che le stesse costituiscono copie degli
originali. Resta salva la facolta' dell'Agenzia delle
entrate di richiedere i documenti in originale o in copia
autentica.
4. Per gli allegati redatti in lingua straniera si
applica l'art. 11, commi 5 e 6, del testo unico
sull'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131D.P.R.
26/04/1986, n. 131.
5. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle
passivita' e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni
richieste risulta insufficiente, ne da' avviso al
dichiarante, invitandolo ad integrarla e, nel caso previsto
nel secondo periodo dell'art. 23, comma 2, ad esibire in
copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I
nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla
notificazione dell'avviso.
6. Per i documenti provenienti da pubbliche
amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione,
compresi la dichiarazione di cui all'art. 13, comma 2, e le
attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e
alle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, si applica,
purche' alla dichiarazione sia allegata copia della domanda
di rilascio, la disposizione dell'art. 23, comma 4.»
«Art. 31 (Termine per la presentazione della
dichiarazione (Art. 39 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. La
dichiarazione deve essere presentata entro dodici mesi
dalla data di apertura della successione.
2. Il termine decorre:
a) per i rappresentanti legali degli eredi o
legatari, per i curatori di eredita' giacenti e per gli
esecutori testamentari e i trustee dalla data, successiva a
quella di apertura della successione, in cui hanno avuto
notizia legale della loro nomina;
b) nel caso di liquidazione giudiziale a carico del
debitore defunto in corso alla data dell'apertura della
successione o dichiarata entro sei mesi dalla data stessa,
dalla data di chiusura della relativa procedura;
c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte
presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni
ovvero, se non vi e' stata anteriore immissione nel
possesso dei beni, dalla data in cui e' divenuta eseguibile
la sentenza dichiarativa della morte presunta;
d) dalla scadenza del termine per la formazione
dell'inventario, se l'eredita' e' accettata con beneficio
d'inventario entro il termine di cui al comma 1;
e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui
all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui
l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;
f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art.
28, comma 7;
g) per gli enti che non possono accettare
l'eredita' o il legato senza la preventiva autorizzazione,
purche' la relativa domanda sia stata presentata entro sei
mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui
hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;
h) per gli enti non ancora riconosciuti, purche'
sia stata presentata domanda di riconoscimento e di
autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di
apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto
notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.
3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione
della successione puo' essere modificata con l'osservanza
delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30.
4. La presentazione ad ufficio dell'Agenzia delle
entrate diverso da quello competente si considera avvenuta
nel giorno in cui la dichiarazione e' pervenuta all'ufficio
competente.»
«Art. 32 (Irregolarita', incompletezza e infedelta'
della dichiarazione (Art. 40 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. La
dichiarazione e' irregolare se manca delle indicazioni di
cui all'art. 29, comma 1, lettere a), b), c) e n-bis), o
non e' corredata dai documenti indicati nell'art. 30, comma
1, lettere a) e b), e da quelli indicati nelle successive
lettere c), d), h) e i-bis) ove ne ricorrano i presupposti.
In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante
avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro
sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel
termine si considera omessa.
2. La dichiarazione e' incompleta se non vi sono
indicati tutti i beni e i diritti compresi nell'attivo
ereditario.
3. La dichiarazione e' infedele: se i beni e diritti
compresi nell'attivo ereditario vi sono indicati per valori
inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni
degli articoli da 14 a 19.»
«Art. 33 (Liquidazione dell'imposta in base alla
dichiarazione (Artt. 33, comma 1, e 41, comma 1, D.P.R. n.
637/1972)). - 1. I soggetti obbligati al pagamento
autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della
successione, anche se presentata dopo la scadenza del
relativo termine ma prima che sia stato notificato
l'accertamento d'ufficio, tenendo conto delle eventuali
dichiarazioni integrative o modificative gia' presentate a
norma dell'articolo 28, comma 6, e dell'articolo 31, comma
3, nonche' dei rimborsi fiscali di cui allo stesso articolo
28, comma 6, erogati fino alla presentazione della
dichiarazione della successione. Se nella dichiarazione
della successione e nella dichiarazione sostitutiva o
integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali
sugli stessi, i soggetti obbligati al pagamento devono
provvedere, nei termini indicati nell'articolo 31, alla
liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e
catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari.
1-bis. (abrogato).
2. L'ufficio, anche avvalendosi di procedure
automatizzate, controlla la regolarita'
dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal
contribuente nonche' dei versamenti e la loro rispondenza
con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla
liquidazione dell'imposta e del rimborso eventualmente
spettante in base alle dichiarazioni presentate. In sede di
liquidazione, l'ufficio provvede a correggere gli errori
materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella
determinazione della base imponibile e dell'imposta e a
escludere:
a) le passivita' esposte nella dichiarazione per le
quali non ricorrono le condizioni di deducibilita' di cui
agli articoli 21 e 24 o eccedenti i limiti di deducibilita'
di cui agli articoli 22 e 24, nonche' gli oneri non
deducibili a norma dell'articolo 8, comma 1;
b) le passivita' e gli oneri esposti nella
dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in
allegato alla dichiarazione;
c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella
dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non
risultanti dai documenti prodotti in allegato alla
dichiarazione.
3. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore
imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione
nel termine di decadenza di due anni dalla data di
presentazione della dichiarazione della successione, dal
quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate,
con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta
giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta
versata, nonche' della sanzione amministrativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e degli interessi decorrenti dalla data in cui
l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il
pagamento e' effettuato entro il termine indicato,
l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto
a un terzo.4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base
a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della
maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa.»
«Art. 34 (Rettifica e liquidazione della maggiore
imposta (Art. 26 D.P.R. n. 637/1972 - Art. 8 legge n.
880/86 - Art. 12 D.L. n. 70/88 convertito in legge n.
154/88)). - 1. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se
ritiene che la dichiarazione della successione, o la
dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia incompleta o
infedele, provvede con lo stesso atto alla rettifica e alla
liquidazione della maggiore imposta, con gli interessi
dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta
principale nella misura del 4,50 per cento per ogni
semestre compiuto.
2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta deve contenere: la descrizione dei beni o
diritti non dichiarati, con l'indicazione del valore
attribuito a ciascuno di essi o del maggior valore
attribuito a ciascuno dei beni o diritti dichiarati;
l'indicazione delle donazioni anteriori non dichiarate e
del relativo valore, o del maggior valore attribuito a
quelle dichiarate; l'indicazione dei criteri seguiti nella
determinazione dei valori a norma degli articoli da 14 a
19; l'indicazione delle passivita' e degli oneri ritenuti
in tutto o in parte inesistenti, con la specificazione
degli elementi di prova contraria alle attestazioni e agli
altri documenti prodotti dal dichiarante; l'indicazione
delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore
imposta. Per i beni e i diritti di cui ai commi 3 e 4
devono essere indicati anche gli elementi in base ai quali,
secondo le disposizioni ivi contenute, ne e' stato
determinato il valore o il maggior valore.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. Il valore dei beni immobili e dei diritti reali
immobiliari e' determinato dall'ufficio, avendo riguardo ai
trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e
perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla
data di apertura della successione, che hanno avuto per
oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe
caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di
cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso
mediamente applicato alla detta data e nella stessa
localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni
altro elemento di valutazione, anche sulla base di
indicazioni fornite dai comuni.
4. Per la determinazione del valore delle aziende,
dei diritti reali su di esse e delle azioni o quote di cui
all'art. 16, lettera b), l'ufficio puo' tenere conto anche
degli accertamenti relativi ad altre imposte e puo'
procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le
disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
5. Non sono sottoposti a rettifica il valore degli
immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita
dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a
settantacinque volte il reddito dominicale risultante in
catasto e, per i fabbricati, a cento volte il reddito
risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti
stabiliti per le imposte sui redditi , ne' i valori della
nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli
immobili stessi dichiarati in misura non inferiore a quella
determinata su tale base a norma dell'art. 1.
4. La disposizione del presente comma non si applica
per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici
prevedono la destinazione edificatoria.
6. Per i fabbricati dichiarati per l'iscrizione nel
catasto edilizio ma non ancora iscritti alla data di
presentazione della dichiarazione della successione la
disposizione del comma 5 si applica a condizione: a) che la
volonta' di avvalersene sia espressamente manifestata nella
dichiarazione della successione; b) che in allegato alla
domanda di voltura catastale, la quale in tal caso non puo'
essere inviata per posta, sia presentata specifica istanza
di attribuzione della rendita, recante l'indicazione degli
elementi di individuazione del fabbricato e degli estremi
della dichiarazione di successione, di cui l'ufficio
tecnico erariale rilascia ricevuta in duplice esemplare; c)
che la ricevuta, entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla presentazione della dichiarazione di
successione, sia prodotta all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate, il quale ne restituisce un esemplare con
l'attestazione dell'avvenuta produzione. L'ufficio tecnico
erariale, entro dieci mesi dalla presentazione dell'istanza
di attribuzione della rendita, invia all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate un certificato attestante
l'avvenuta iscrizione in catasto del fabbricato e la
rendita attribuita; se l'imposta era gia' stata liquidata
in base al valore indicato nella dichiarazione della
successione e tale valore risulta inferiore a cento volte
la rendita cosi' attribuita e debitamente aggiornata, o al
corrispondente valore della nuda proprieta' o del diritto
reale di godimento, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate,
nel termine di decadenza di cui al comma 3 dell'art. 27,
liquida la maggiore imposta corrispondente alla differenza,
con gli interessi di cui al comma 1 dalla data di
notificazione della precedente liquidazione e senza
applicazione di sanzioni.
6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre
alle unita' immobiliari urbane oggetto di denuncia in
catasto con modalita' conformi a quelle previste dal
regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi
1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla
sola condizione che la volonta' di avvalersene sia
espressamente manifestata nella dichiarazione di
successione.
7. Ai fini dei commi 5 e 6 le modifiche dei
coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno
effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione dei relativi decreti
ministeriali. Le modifiche dei moltiplicatori di
settantacinque e cento volte, previste nell'art. 52, comma
5, del testo unico dell'imposta di registro approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, operano anche ai fini dei predetti commi e hanno
effetto per le successioni aperte dal decimo quinto giorno
successivo a quello di pubblicazione del decreto con il
quale sono disposte.
8. Ai fini della rettifica e della liquidazione della
maggiore imposta non si tiene conto delle differenze di
valore relative ai beni indicati nell'art. 16, comma 1,
lettere b) e d), e nell'art. 19, dei quali sia evidente la
scarsa rilevanza.»
«Art. 35 (Accertamento e liquidazione d'ufficio (Art.
33, comma 3, D.P.R. n. 637/1972)). - 1. In caso di
omissione della dichiarazione della successione l'ufficio
del registro provvede all'accertamento dell'attivo
ereditario e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi dei
dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua
conoscenza, compresi quelli desunti da dichiarazioni
considerate omesse a norma degli articoli 28, comma 8, e
32, comma 1. In aggiunta all'imposta sono liquidati, nella
misura di cui all'art. 34, comma 1, gli interessi dalla
data di scadenza del termine entro il quale la
dichiarazione omessa avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento e liquidazione deve
contenere: l'indicazione delle generalita' dei chiamati
all'eredita'; la descrizione dei beni e dei diritti
compresi nell'attivo ereditario, con l'indicazione dei
valori a ciascuno di essi attribuiti e dei criteri seguiti
per determinarli a norma degli articoli da 14 a 19 e 34,
commi 3 e 4; l'indicazione delle aliquote applicate e del
calcolo dell'imposta.
2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro
atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
L'accertamento e' nullo se non sono osservate le
disposizioni di cui al presente comma.
3. L'esistenza di passivita' deducibili e la
spettanza di riduzioni e di detrazioni possono essere
dimostrate, nei modi indicati negli articoli 23, commi 1, 2
e 3, 25 e 26, entro il termine di sei mesi dalla data di
notificazione dell'avviso.
4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano, salvo il diverso contenuto dell'avviso, anche
per la riliquidazione dell'imposta in caso di omissione
della dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della
maggiore imposta in caso di omissione della dichiarazione
integrativa.»
«Art. 37 (Pagamento dell'imposta (Artt. 41 e 42
D.P.R. n. 637/1972 - Legge n. 121/1986 - Art. 28 D.P.R. n.
602/1973)). - 1. Il contribuente esegue il pagamento
dell'imposta sulle successioni autoliquidata ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, entro novanta giorni dal termine
di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo
31. Il pagamento dell'imposta principale liquidata
dall'ufficio in sede di controllo dell'autoliquidazione con
gli interessi e quello dell'imposta complementare con gli
interessi di cui agli articoli 34 e 35 e' eseguito entro
sessanta giorni da quello in cui e' stato notificato
l'avviso di liquidazione.
2. Dalla data di scadenza dei termini di cui al comma
1 decorrono gli interessi di mora.
3. Non devono essere pagate le somme di importo,
comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, non
superiore a euro 10.
4. Il pagamento delle somme dovute in
autoliquidazione e' effettuato secondo modalita' stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate.»
«Art. 38 (Dilazione del pagamento). - 1. Il
contribuente puo' eseguire il pagamento dell'imposta sulle
successioni autoliquidata ai sensi dell'articolo 33, nella
misura non inferiore al 20 per cento entro il termine di
cui all'articolo 37 e, per il rimanente importo, in un
numero di otto rate trimestrali ovvero, per importi
superiori a 20.000 euro, in un numero massimo di dodici
rate trimestrali, fornendo apposita comunicazione in sede
di dichiarazione della successione. La dilazione non e'
ammessa per importi inferiori a 1.000 euro.
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli
interessi, calcolati dal primo giorno successivo al
pagamento del venti per cento dell'imposta autoliquidata ai
sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali nelle quali il
pagamento e' dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun
trimestre.
3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per
cento dell'imposta autoliquidata, entro il termine di cui
al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di
pagamento della rata successiva, comporta la decadenza
dalla rateazione e l'importo dovuto, dedotto quanto
versato, e' iscritto a ruolo con relative sanzioni e
interessi.
4. E' esclusa la decadenza in caso di lieve
inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una
frazione non superiore al tre per cento e, in ogni caso, a
euro diecimila;
b) tardivo versamento della somma pari al venti per
cento, non superiore a sette giorni.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche
con riguardo al versamento in unica soluzione.
6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.»
«Art. 39 (Pagamento dell'imposta mediante cessione di
beni culturali (Art. 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Art. 6
legge n. 512/1982)). - 1. Gli eredi e i legatari in sede di
presentazione della dichiarazione della successione possono
proporre la cessione allo Stato, in pagamento totale o
parziale dell'imposta sulla successione, delle relative
imposte ipotecaria e catastale, degli interessi e delle
sanzioni amministrative, di beni culturali vincolati o non
vincolati, di cui all'art. 13, e di opere di autori viventi
o eseguite da non piu' di cinquanta anni.
2. La proposta di cessione, contenente la descrizione
dettagliata dei beni offerti con l'indicazione dei relativi
valori e corredata da idonea documentazione, deve essere
sottoscritta a pena di nullita' da tutti gli eredi o dal
legatario e presentata al Ministero per i beni culturali e
ambientali ed all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
competente, nel termine previsto dall'art. 37 per il
pagamento dell'imposta. La presentazione della proposta
interrompe il termine.
3. L'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle
caratteristiche previste dalle norme indicate nell'articolo
13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al
comma 1, l'interesse dello Stato ad acquisirli.
4. Le condizioni e il valore della cessione sono
stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali,
presieduta da lui o da un suo delegato e composta da due
rappresentanti del Ministero per i beni culturali e
ambientali, e da tre rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze. Il proponente puo' chiedere
di essere sentito dalla commissione personalmente o a mezzo
di un suo delegato.
5.
6. Il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro sei
mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione
ed e' notificato al richiedente. Entro due mesi dalla data
di notificazione del decreto il proponente notifica al
Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di
decadenza, la propria accettazione con firma autenticata.
Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di
accettazione costituiscono titolo per la trascrizione del
trasferimento nei registri immobiliari. I beni mobili
devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi
alla notificazione dell'accettazione.
7. Gli eredi o i legatari, ai fini dell'estinzione
del debito tributario, devono produrre all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate competente, entro sessanta
giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie
autentiche della stessa e del decreto recante l'indicazione
del valore dei beni ceduti.
8. Il cedente, se il valore dei beni ceduti e'
inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori e'
obbligato a pagare la differenza; se il valore e'
superiore, non ha diritto al rimborso. L'eventuale
differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni
dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma
7.
9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali di
concerto con il Ministro delle finanze, se
l'amministrazione dello Stato non intende acquisire il bene
offerto in cessione, dichiara con decreto di cui al comma 4
di non accettare la proposta. Della mancata cessione il
Ministero per i beni culturali e ambientali da' immediata
comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e al
proponente; dalla data di ricevimento della comunicazione
decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento
delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli
interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del
termine previsto dall'articolo 37, comma 1, primo periodo.»
«Art. 40 (Riscossione in pendenza di giudizio (Art.
44 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. Il ricorso del contribuente
non sospende la riscossione dell'imposta principale. La
somma che risulta pagata in piu' in base alla decisione
della controversia deve essere rimborsata d'ufficio al
contribuente entro novanta giorni da quello in cui la
decisione e' divenuta definitiva.
2. L'imposta complementare, se il contribuente
propone ricorso, deve essere pagata per un terzo entro il
termine di cui all'art. 37, per due terzi dopo la decisione
della commissione tributaria di primo grado e per il resto
dopo la decisione della commissione tributaria di secondo
grado, in ogni caso al netto delle somme gia' pagate;
l'intendente di finanza, se ricorrono gravi motivi, puo'
sospendere la riscossione fino alla decisione della
commissione tributaria di primo grado.
3. Le somme dovute per effetto delle decisioni di cui
al comma 2 devono essere pagate, in base ad apposito
avviso, a norma dell'art. 37; se l'imposta liquidata per
effetto della decisione della commissione tributaria e'
inferiore a quella gia' pagata, la differenza deve essere
rimborsata d'ufficio al contribuente entro novanta giorni
dalla notificazione della decisione.
4. (abrogato).»
«Art. 41 (Riscossione coattiva e prescrizione (Artt.
41, ultimo comma, e 45 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. Per la
riscossione coattiva dell'imposta e delle sanzioni
amministrative si applicano le disposizioni in materia di
riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha
privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il
privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla
data di apertura della successione o, in caso di dilazione
del pagamento, dal giorno di scadenza dell'ultima rata
ovvero dal giorno in cui si e' verificata la decadenza
prevista dall'art. 27.
2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per
l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci
anni.»
«Art. 42 (Rimborso dell'imposta (Art. 47 D.P.R. n.
637/1972 - Legge n. 121/1986)). - 1. Deve essere
rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e
pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta:
a) pagata indebitamente o risultante pagata in piu'
a norma dell'art. 40, commi da 1 a 3;
b) relativa a beni e diritti riconosciuti
appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato,
per causa anteriore all'apertura della successione a
seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullita',
annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione
dell'atto di acquisto;
c) pagata in conseguenza di dichiarazione
giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo
scomparso fa ritorno o ne e' accertata l'esistenza;
d) pagata da enti ai quali e' stata negata
l'autorizzazione ad accettare l'eredita' o il legato,
ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente
il riconoscimento legale;
e) risultante pagata o pagata in piu' a seguito di
sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;
f) risultante pagata in piu' a seguito di
accertamento, successivamente alla liquidazione,
dell'esistenza di passivita' o della spettanza di riduzioni
e detrazioni;
g) (abrogata);
h) risultante pagata in piu' a seguito della
chiusura della liquidazione giudiziale a carico del
debitore defunto dichiarata dopo la presentazione della
dichiarazione della successione.
2. Il rimborso, salvo il disposto dell'art. 40, commi
1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre
anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello
in cui e' sorto il diritto alla restituzione. La domanda
deve essere presentata all'ufficio competente, che deve
rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico
raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
3. Dalla data di presentazione della domanda di
rimborso decorrono gli interessi di mora di cui
all'articolo 37, comma 2.
4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi,
comprensivi di interessi e sanzioni amministrative, non
superiori a euro 10; gli importi superiori sono rimborsati
per l'intero ammontare.»
«Art. 44 (Disposizioni testamentarie condizionali
(Artt. 29 e 30 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. L'imposta, se
l'istituzione di erede e' sottoposta a condizione
risolutiva, si applica con l'aliquota e la franchigia
proprie dell'erede istituito e, nel caso di avveramento
della condizione, con l'aliquota e la franchigia proprie
dell'erede subentrante.
2. L'imposta, se l'istituzione di erede e' sottoposta
a condizione sospensiva, si applica con l'aliquota e la
franchigia proprie di quello degli eventuali successibili,
compreso l'erede istituito ed esclusi lo Stato e gli enti
di cui all'art. 3, che e' soggetto all'imposta minore,
salva l'applicazione della maggiore imposta se l'eredita'
viene devoluta a persona diversa per effetto
dell'avveramento o del mancato avveramento della
condizione.
3. L'imposta, nei casi di legato sottoposto a
condizione sospensiva, si applica come se il legato non
fosse stato disposto e, nel caso di avveramento della
condizione, si applica nei confronti del legatario; se il
legato e' sottoposto a condizione risolutiva, l'imposta si
applica nei confronti del legatario e, nel caso di
avveramento della condizione, si applica nei confronti
dell'erede.
4. Le disposizioni testamentarie a favore di
nascituri si considerano sottoposte a condizione
sospensiva.»
«Art. 47 (Poteri dell'Amministrazione finanziaria
(Art. 48 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. L'ufficio competente,
ai fini dell'accertamento e della riscossione, oltre ad
avvalersi delle altre facolta' previste nel presente testo
unico, puo':
a) invitare i soggetti obbligati alla presentazione
della dichiarazione della successione, indicandone il
motivo, a produrre documenti, o a comparire di persona o
per rappresentanza per fornire dati e notizie, rilevanti ai
fini dell'accertamento;
b) inviare agli stessi soggetti questionari
relativi a dati e notizie di carattere specifico, con
invito a restituirli compilati e firmati;
c) richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e
agli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a
comunicare i dati e le notizie di cui siano in possesso;
d) dimostrare, anche sulla base di presunzioni
gravi, precise e concordanti, la simulazione di atti di
trasferimento a titolo oneroso anteriori di oltre sei mesi
all'apertura della successione, di atti costitutivi di
passivita' deducibili e di ogni altro atto rilevante ai
fini della determinazione della base imponibile o
dell'imposta;
d-bis) dimostrare, anche sulla base di presunzioni
gravi, precise e concordanti, la sussistenza,
l'insussistenza, la simulazione e la dissimulazione di
fatti o atti rilevanti ai fini della determinazione della
base imponibile o dell'imposta.
2. Gli organismi di vigilanza delle banche e degli
altri intermediari finanziari, su richiesta dell'Agenzia
delle entrate, controllano l'esattezza delle certificazioni
di cui all'art. 23, comma 2.»
«Art. 48 (Divieti e obblighi a carico di terzi (Art.
49 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. (abrogato).
2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici
territoriali ed i pubblici ufficiali, con esclusione dei
giudici e degli arbitri, non possono compiere atti relativi
a trasferimenti per causa di morte, se non e' stata fornita
la prova della presentazione, anche dopo il termine di
cinque anni di cui all'art. 27, comma 4, della
dichiarazione della successione o dell'intervenuto
accertamento d'ufficio, e non e' stato dichiarato per
iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di
presentare la dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono
comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
competente, entro quindici giorni, le notizie relative a
trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti
del processo.
3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che
gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o
consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai
loro aventi causa, se non e' stata fornita la prova della
presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui
all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione
o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni
suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettifica o
d'ufficio, e non e' stato dichiarato per iscritto
dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la
dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per
lettera raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate
competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei
crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed e).
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari, le
societa' e gli enti che emettono azioni, obbligazioni,
cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie,
anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna
annotazione nelle loro scritture ne' ad alcuna operazione
concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non
e' stata fornita la prova della presentazione, anche dopo
il termine di cinque anni di cui all'art. 27, comma 4,
della dichiarazione della successione o integrativa con
l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto
accertamento in rettifica o d'ufficio, e non e' stato
dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era
obbligo di presentare la dichiarazione.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, i
soggetti ivi indicati, anche prima della presentazione
della dichiarazione di successione, consentono, in presenza
di beni immobili nell'asse ereditario e nei limiti delle
somme dovute per il versamento delle imposte catastali,
ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attivita' cadute
in successione quando a richiederlo sia l'unico erede di
eta' anagrafica non superiore a ventisei anni. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al presente comma.
5. Le dichiarazioni di inesistenza dell'obbligo di
presentare la dichiarazione della successione ricevute dai
soggetti, di cui ai commi 2, 3 e 4, devono essere trasmesse
entro quindici giorni all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate competente.
6. Le cassette di sicurezza non possono essere aperte
dai concessionari, prima che gli stessi abbiano apposto la
loro firma, con l'indicazione della data e dell'ora
dell'apertura, su apposito registro tenuto dai concedenti
in forma cronologica e senza fogli o spazi bianchi e
abbiano dichiarato per iscritto sul registro stesso che le
eventuali altre persone aventi facolta' di aprirle sono
tuttora in vita. Le cassette di sicurezza, dopo la morte
del concessionario o di uno dei concessionari, possono
essere aperte solo alla presenza di un funzionario
dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige
l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte
del concedente all'ufficio dell'Agenzia delle entrate,
nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario,
del giorno e dell'ora dell'apertura.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche nel
caso di armadi, casseforti, borse, valige, plichi e pacchi
chiusi depositati presso banche o altri soggetti che
esercitano tale servizio.»
«Art. 51 (Infedelta' della dichiarazione). - 1. Chi
omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la
liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in
maniera infedele, ovvero espone passivita' in tutto o in
parte inesistenti, e' punito con sanzione amministrativa
pari all'ottanta per cento della differenza di imposta. La
stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta
corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o
altri documenti rilevanti per la determinazione delle
passivita' deducibili contenenti dati o elementi non
rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica
relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore
definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da
quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, se il valore
accertato non supera di un quarto quello dichiarato.
3. Se l'omissione o l'infedelta' attengono a dati o
elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si
applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due
milioni. La stessa sanzione si applica per la mancata
allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o
dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle
imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per
i servizi ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di
irregolarita' dei prospetti medesimi. La sanzione e'
ridotta alla meta' se si provvede alla regolarizzazione nel
termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.»
«Art. 54 (Determinazione della sanzione
amministrativa). - 1. Nella determinazione della sanzione
commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa e'
assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui
agli articoli 25 e 26.»
«Art. 55 (Registrazione degli atti di donazione (Art.
56 D.P.R. n. 637/1972)). - 1. Gli atti di donazione sono
soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo
unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
concernenti gli atti da registrare in termine fisso.
1-bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso
anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o
indirette, nonche' gli atti di istituzione e di dotazione
dei trust formati all'estero nei confronti di beneficiari
residenti nello Stato.
2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di
cui all'art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il
disposto del comma 3 dello stesso articolo.»
«Art. 56-bis (Accertamento delle liberalita'
indirette). - 1. Ferma l'esclusione delle donazioni o
liberalita' di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e
783 del codice civile, l'accertamento delle liberalita'
diverse dalle donazioni e da quelle risultanti da atti di
donazione effettuati all'estero a favore di residenti puo'
essere effettuato esclusivamente quando l'esistenza delle
stesse risulti da dichiarazioni rese dall'interessato
nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di
tributi.
2. Alle liberalita' di cui al comma 1 si applica
l'aliquota dell'8 per cento di cui all'articolo 56, comma
1, lettera d), per la parte che eccede la franchigia ove
prevista.
3. Le liberalita' di cui al comma 1 possono essere
registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In tale caso si applica
l'imposta con le aliquote e le franchigie indicate
all'articolo 56.»
«Art. 57 (Donazioni anteriori (Disposizione nuova)).
- 1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti
attribuiti a ciascun donatario e' maggiorato, ai soli fini
delle franchigie di cui all'articolo 56, di un importo pari
al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal
donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1,
comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma
4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento
dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e
59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il
valore attuale dei beni e dei diritti donati; si
considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti
non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari
data.
2. Negli atti di donazione e negli atti di cui
all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi
delle donazioni anteriormente fatte dal donante al
donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla
data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o
l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico
solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione
amministrativa da una a due volte la maggiore imposta
dovuta.»
«Art. 59 (Applicazione dell'imposta in misura fissa
(Disposizione nuova)). - 1. L'imposta si applica nella
misura fissa prevista per l'imposta di registro:
a) per le donazioni di beni culturali sottoposti a
tutela di cui all'art. 12, lettera g), a condizione che sia
presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate la
dichiarazione prevista dall'art. 13, comma 2, salvo quanto
stabilito nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto
dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad
eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i)
dell'articolo 12.
2.
3. Se i beni di cui al presente articolo sono
compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso
atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella
determinazione dell'imposta a norma dell'art. 57.»
«Art. 60 (Rinvio (Art. 56 D.P.R. n. 637/1972)). - 1.
Per le modalita' e i termini della liquidazione
dell'imposta o maggiore imposta determinata a norma degli
articoli 56, 56-bis e 57, per la rettifica del valore dei
beni e dei diritti, per l'applicazione dell'imposta in caso
di omissione della richiesta di registrazione, per la
riscossione e il rimborso dell'imposta, per i divieti e gli
obblighi a carico di terzi e per le sanzioni si applicano,
in quanto non diversamente disposto in questo titolo e
nell'art. 34, commi 4 e 8, le disposizioni del testo unico
sull'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.».
- L'art. 61 abrogato dal presente provvedimento
conteneva disposizioni in materia di consolidazione
dell'usufrutto.
- Il testo dell'art. 5 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 346, e' il seguente:
«Art. 5 (Soggetti passivi (Art. 5 e art. 6, terzo
comma, D.P.R. n. 637/1972)). - 1. L'imposta e' dovuta dagli
eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per
le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalita' tra
vivi.
2. Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in
linea retta anche i genitori e i figli nati fuori del
matrimonio, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea
retta, gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli
affiliati. La parentela naturale, se il figlio non e' stato
legittimato o riconosciuto o non e' riconoscibile, deve
risultare da sentenza civile o penale, anche
indirettamente, ovvero da dichiarazione scritta del
genitore verificata, se il valore imponibile dei beni o
diritti trasferiti al parente naturale e' superiore a lire
quaranta milioni, secondo le disposizioni degli articoli 2
e 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 23.»
 
Allegato 1

(Art. 1, comma 1, lettera fff)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

(Articolo 5, comma 1, lettera b)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

(Articolo 6, comma 1, lettera a)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia delle entrate» e «uffici dell'Agenzia delle entrate», le parole: «Comunita' economica europea» sono sostituite dalle seguenti: «Unione europea» e le parole: «Commissione tributaria» e «Commissioni tributarie» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Corte di giustizia tributaria» e «Corti di giustizia tributarie»;
b) all'articolo 4, comma 1, lettera d), le parole: «direttiva della Comunita' economica europea 17 luglio 1969, n. 335» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008»;
c) all'articolo 11:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La richiesta di registrazione degli atti scritti e' presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l'originale dell'atto.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare e' presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.»;
d) all'articolo 13, comma 1-bis, la parola: «emanato» e' sostituita dalla seguente: «pubblicato»;
e) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «liquidata dall'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «liquidata dai soggetti obbligati al pagamento»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
4) al comma 4, le parole: «in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto o della denuncia, annota» sono sostituite dalle seguenti: «annota sull'atto o sulla denuncia» e le parole: «della somma riscossa» sono sostituite dalle seguenti: «della somma pagata»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione e' avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 4.»;
6) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalita', anche telematiche, di esecuzione della registrazione.»;
7) al comma 7, le parole: «, in appositi volumi rilegati» sono soppresse;
f) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «con le modalita' di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni»;
3) al comma 3-bis, le parole: «una denuncia in doppio originale» sono sostituite dalle seguenti: «una denuncia con le modalita', anche telematiche, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
g) all'articolo 18:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalita' telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell'articolo 16 e i modelli di cui all'articolo 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.»;
2) al comma 3, le parole: «del pretore competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autorita' giudiziaria competente»;
h) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «entro trenta giorni,» sono inserite le seguenti: «previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo,»;
i) all'articolo 23, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base dell'imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1.»;
l) all'articolo 34, comma 1, le parole: «, e nelle altre comunioni, dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai soli fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune e' costituita dai beni risultanti da precedente atto che abbia scontato l'imposta propria dei trasferimenti.»;
m) all'articolo 35, comma 2, dopo le parole: «legge 27 luglio 1978, n. 392,», sono inserite le seguenti: «e della legge 9 dicembre 1998, n. 431,»;
n) all'articolo 37, comma 2, le parole: «che ha riscosso l'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «che ha eseguito la registrazione»;
o) all'articolo 41:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 37 nonche' da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo 59, e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all'unita' di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarita' dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonche' della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento e' effettuato entro il termine indicato, l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto a un terzo.»;
p) all'articolo 42, comma 1, le parole: «nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica» sono soppresse;
q) all'articolo 43, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile e' determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.»;
r) all'articolo 46:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «dal ventuplo» sono sostituite dalle seguenti: «da quaranta volte»;
1.2) alla lettera b), le parole: «ma in nessun caso superiore al ventuplo dell'annualita',» sono soppresse;
2) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di variazione.
5-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non puo' essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»;
s) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «per il saggio legale di interesse», sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 46»;
t) all'articolo 51:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, si intende per valore quello venale in comune commercio. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'articolo 7 della parte prima della tariffa e nell'articolo 11-bis della tabella, al netto delle passivita' inerenti all'azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato articolo 7 della parte prima della tariffa e articolo 11-bis della tabella.»,
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, l'ufficio controlla il valore di cui al comma 1 tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto. L'ufficio controlla anche la congruita' della ripartizione del corrispettivo di cui all'articolo 23, comma 4.»;
u) all'articolo 54:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente paga l'imposta autoliquidata a norma dell'articolo 16, comma 1.»;
2) al comma 2, le parole: «o al deposito di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dell'imposta»;
v) all'articolo 55, comma 1, le parole: «o alla presentazione di una delle denunce previste dall'articolo 19» sono soppresse;
z) all'articolo 56:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «della commissione tributaria centrale o della corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «della corte di giustizia tributaria di secondo grado»;
2) al comma 4, le parole: «Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» sono sostituite dalle seguenti: «Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali»;
aa) all'articolo 57:
1) al comma 1, la parola: «633,» e' soppressa e dopo le parole: «del Codice di procedura civile», sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1.1»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1.1 Per i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, la registrazione e' eseguita, in deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo e' divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la richiesta dell'imposta e' notificato anche alle altre parti del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei confronti del debitore principale si rivela infruttuosa. Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la richiesta dell'imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.
bb) all'articolo 65, comma 6, le parole: «del cancelliere della pretura» sono sostituite dalle seguenti: «della cancelleria»;
cc) all'articolo 67, comma 4, le parole: «dal pretore» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale»;
dd) all'articolo 76:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria)»;
2) al comma 1-bis, le parole: «dal pagamento dell'imposta proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis»;
3) al comma 2, lettera b), le parole: «,se si tratta di imposta complementare» sono soppresse;
4) al comma 4, le parole: «La soprattassa e la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «Le sanzioni amministrative»;
ee) all'articolo 77, comma 1, le parole: «della soprattassa, della pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «della sanzione amministrativa»;
ff) alla Tariffa, Parte I:
1) all'articolo 9, dopo la parola: «patrimoniale», sono inserite le seguenti: «ivi compresi i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati»;
2) all'articolo 10, la nota e' sostituita dalla seguente: «Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo unico, si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In entrambi i casi l'imposta pagata e' imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo».
2. Per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non vi e' l'obbligo di chiedere la registrazione.
3. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite gradualmente, anche mediante l'utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, modalita' semplificate di presentazione delle richieste di registrazione degli atti e delle denunce e di esecuzione delle relative formalita' nonche' di versamento delle imposte.

Note all'art. 2:
- I testi degli articoli 4, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 23,
34, 35, 37, 41, 42, 43, 46, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 65, 67,
76 e 77, nonche' degli articoli 9 e 10 della Tariffa-Parte
I del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal
presente decreto, sono i seguenti:
«Art. 4 (Operazioni di societa' ed enti esteri). - 1.
Sono soggetti a registrazione:
a) l'istituzione nel territorio dello Stato della
sede dell'amministrazione di societa' di ogni tipo e
oggetto costituite all'estero ovvero della sede
dell'amministrazione di enti diversi dalle societa',
compresi i consorzi, le associazioni e le altre
organizzazioni di persone o di beni, con o senza
personalita' giuridica, aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole,
parimenti costituiti all'estero;
b) l'istituzione nel territorio dello Stato della
sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a)
avente la sede dell'amministrazione in uno Stato non
facente parte della Unione europea;
c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da
uno Stato non facente parte della Unione europea, della
sede dell'amministrazione o della sede legale di uno dei
soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o
rispettivamente quella dell'amministrazione non si trovi in
uno Stato della Unione europea;
d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da
altro Stato della Unione europea, della sede
dell'amministrazione di uno dei soggetti di cui alla
lettera a), sempreche' non sia stata assolta nello Stato di
provenienza l'imposta prevista dalla direttiva 2008/7/CE
del Consiglio, del 12 febbraio 2008;
e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da
altro Stato della Unione europea, della sede legale di uno
dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede
dell'amministrazione in uno Stato non facente parte della
Unione europea, sempreche' non sia stata assolta nello
Stato di provenienza l'imposta prevista dalla Direttiva di
cui alla lettera d);
f) la istituzione o il trasferimento nel territorio
dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui
alla lettera a), non avente la sede dell'amministrazione
ne' quella legale in uno Stato della Unione europea,
sempreche', in caso di trasferimento, non sia stata
assolta, in un altro Stato della Unione europea, l'imposta
prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
g) la messa a disposizione di capitali di
investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie
stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui
alla lettera a) non aventi la sede dell'amministrazione ne'
quella legale in uno Stato della Unione europea;
h) l'istituzione o il trasferimento nel territorio
dello Stato dell'oggetto principale dell'impresa da parte
di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la
sede legale o la sede dell'amministrazione in uno Stato
facente parte della Unione europea ovvero che in tale Stato
non sia soggetto all'imposta prevista dalla direttiva di
cui alla lettera d).»
«Art. 11 (Richiesta di registrazione degli atti
scritti). - 1. La richiesta di registrazione degli atti
scritti e' presentata mediante modello approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle
scritture private autenticate, si applicano ove previsto le
disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i
soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera b),
presentano, oltre l'atto del quale chiedono la
registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari
indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), presentano
unicamente l'originale dell'atto.
3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2,
l'atto da registrare e' presentato all'ufficio dell'Agenzia
delle entrate secondo le modalita', anche telematiche,
definite con provvedimento del direttore della medesima
Agenzia.
4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10,
devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera
a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente
in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso
articolo.
5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un
perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme
con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti
presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente la
traduzione e' effettuata da persona all'uopo incaricata dal
presidente del tribunale.
6. La disposizione del comma quinto non si applica
agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla
competenza, vengono presentati agli Uffici compresi nei
territori dello Stato nei quali e' ammesso, per legge,
l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione
dell'atto.
7. La richiesta di registrazione di un atto vale
anche per gli atti ad esso allegati ma non importa
applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che
costituiscono parte integrante dell'atto, di frazionamenti,
planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti
non soggetti a registrazione.»
«Art. 13 (Termini per la richiesta di registrazione).
- 1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in
termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto
dall'articolo 17, comma 3-bis, entro trenta giorni dalla
data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni
se formato all'estero.
1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da
essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la
registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il
provvedimento e' stato pubblicato.
2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di
cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non
sono stati formati in un solo giorno il termine decorre
dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private
autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima
autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della
loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17,
comma 3-bis.
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di
trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri
devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni ed
entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento e'
stato pubblicato o emanato quando dagli atti del
procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal
comma 4-bis dell'articolo 67 o, in mancanza di tali
elementi, entro trenta giorni dalla data di acquisizione
degli stessi.
4. Nei casi di cui al comma secondo dell'art. 12 la
registrazione deve essere richiesta entro trenta giorni
dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli
artt. 2505 e segg. del Codice civile, e in ogni caso non
oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento
della sede amministrativa, legale o secondaria nel
territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui
all'art. 4.»
«Art. 16 (Esecuzione della registrazione). - 1. Salvo
quanto disposto nell'art. 17, la registrazione e' eseguita,
previo pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti
obbligati al pagamento, con la data del giorno in cui e'
stata richiesta.
2. (abrogato).
3. La registrazione consiste nell'annotazione in
apposito registro dell'atto o della denuncia e, in
mancanza, della richiesta di registrazione con
l'indicazione del numero progressivo annuale, della data
della registrazione, del nome del richiedente, della natura
dell'atto, delle parti e delle somme riscosse.
4. L'Ufficio annota sull'atto o sulla denuncia la
data ed il numero della registrazione ed appone la
quietanza della somma pagata ovvero dichiara che la
registrazione e' stata eseguita a debito; l'annotazione
dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli
atti eventualmente allegati.
5. Quando la registrazione e' stata eseguita con il
pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'art. 27
deve esserne fatta espressa menzione.
6. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce
al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la
denuncia. Se la registrazione e' avvenuta in base alla sola
richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la
fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al
comma 4.
6-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate possono essere stabilite modalita', anche
telematiche, di esecuzione della registrazione.
7. Le richieste di registrazione sono conservate,
previa apposizione del numero e della data di
registrazione.»
«Art. 17 (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche
tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni
immobili). - 1. L'imposta dovuta per la registrazione dei
contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti
nel territorio dello Stato nonche' per le cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, e'
liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta
giorni mediante versamento del relativo importo. Entro il
termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio
presso cui e' stato registrato il contratto di locazione la
comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e
alle proroghe anche tacite dello stesso.
1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il
versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe
anche tacite dei contratti di cui al comma 1 e' sanzionato
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
2.
3. Per i contratti di locazione e sublocazione di
immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere
assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone
relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata
del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta
sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle
annualita' successive a quella in corso. L'imposta relativa
alle annualita' successive alla prima, anche conseguenti a
proroghe del contratto comunque disposte, deve essere
versata nel termine di trenta giorni.
3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici
non formati per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, l'obbligo della registrazione puo' essere
assolto presentando all'ufficio dell'Agenzia delle entrate,
entro il mese di febbraio, una denuncia con le modalita',
anche telematiche, definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate relativa ai contratti in essere
nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta
e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere
le generalita' e il domicilio nonche' il codice fiscale
delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione,
l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del
contratto.»
«Art. 18 (Effetti della registrazione). - 1. La
registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta
l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di
fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del Codice civile.
2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con
modalita' telematiche e nel rispetto della normativa in
materia di protezione dei dati personali, gli atti
registrati ai sensi dell'articolo 16 e i modelli di cui
all'articolo 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette
all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di
contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.
3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro
aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione
e' stata eseguita, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate
rilascia copia delle scritture private, delle denunce e
degli atti formati all'estero dei quali e' ancora in
possesso nonche' delle note e delle richieste di
registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il
rilascio di copie ad altre persone puo' avvenire soltanto
su autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente.
Nei casi previsti dall'art. 17 in luogo del rilascio della
copia e' attestato il contenuto del modello di versamento.»
«Art. 19 (Denuncia di eventi successivi alla
registrazione). - 1. L'avveramento della condizione
sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto
prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di
eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo
ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere
denunciati entro trenta giorni, previa autoliquidazione e
pagamento del relativo importo, a cura delle parti
contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui
interesse e' stata richiesta la registrazione, all'ufficio
che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
2. Il termine di cui al primo comma e' elevato a
sessanta giorni se l'evento dedotto in condizione e'
connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
3.»
«Art. 23 (Disposizioni relative a beni soggetti ad
aliquote diverse, eredita' e comunioni indivise). - 1. Se
una disposizione ha per oggetto piu' beni o diritti, per i
quali sono previste aliquote diverse, si applica l'aliquota
piu' elevata, salvo che per i singoli beni o diritti siano
stati pattuiti corrispettivi distinti.
2. La disposizione del primo comma non si applica per
i crediti, ne' per i beni mobili e le rendite facenti parte
di una eredita' indivisa o di una comunione, i quali sono
soggetti, in occasione delle cessioni dell'eredita' o di
quote di comunione, alle aliquote stabilite per ciascuno di
essi.
3. Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla
disciplina prevista per il bene al cui servizio od
ornamento sono destinate.
4. Nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa, si applicano le
aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso
aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che
compongono l'azienda o il ramo di azienda, sulla base
dell'imputazione a tali beni di una quota parte del
corrispettivo da individuare secondo una ripartizione
indicata nell'atto o nei suoi allegati. Per i crediti
aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a
essi imputata l'aliquota prevista per le cessioni di
crediti. Ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote,
le passivita' si imputano ai diversi beni sia mobili che
immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In
assenza della suddetta ripartizione, si applica la
disposizione del comma 1.»
«Art. 34 (Divisioni). - 1. La divisione, con la quale
ad un condividente sono assegnati beni per un valore
complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa
comune, e' considerata vendita limitatamente alla parte
eccedente. La massa comune e' costituita nelle comunioni
ereditarie dal valore, riferito alla data della divisione,
dell'asse ereditario netto determinato a norma dell'imposta
di successione. Ai soli fini della determinazione della
massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni
ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal
defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli
articoli 737 e seguenti del codice civile; tali beni non
sono soggetti all'imposta di registro in sede di divisione.
Nelle altre comunioni, la massa comune e' costituita dai
beni risultanti da precedente atto che abbia scontato
l'imposta propria dei trasferimenti.
2. I conguagli superiori al cinque per cento del
valore della quota di diritto, ancorche' attuati mediante
accollo di debiti della comunione, sono soggetti
all'imposta con l'aliquota stabilita per i trasferimenti
mobiliari fino a concorrenza del valore complessivo dei
beni mobili e dei crediti compresi nella quota e con
l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari per
l'eccedenza.
3. Quando risulta che il valore dei beni assegnati ad
uno dei condividenti determinato a norma dell'art. 52 e'
superiore a quello dichiarato, la differenza si considera
conguaglio.
4. Agli effetti del presente articolo le comunioni
tra i medesimi soggetti, che trovano origine in piu'
titoli, sono considerate come una sola comunione se
l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di
morte.»
«Art. 35 (Contratti a prezzo indeterminato). - 1. Se
il corrispettivo deve essere determinato posteriormente
alla stipulazione di un contratto, l'imposta e' applicata
in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la
registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la
determinazione definitiva del corrispettivo, da denunciare
a norma dell'art. 19.
2. Gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone a
norma della legge 27 luglio 1978, n. 392, e della legge 9
dicembre 1998, n. 431, non hanno effetto ai fini della
determinazione definitiva del corrispettivo dell'annualita'
del contratto nel corso della quale si verificano. Qualora
l'imposta sia stata corrisposta per l'intera durata del
contratto di locazione gli aggiornamenti o gli adeguamenti
del canone hanno effetto ai soli fini della determinazione
della base imponibile in caso di proroga del contratto.
3. Se nel contratto e' prevista la possibilita' che
il corrispettivo vari tra un minimo e un massimo, il valore
da dichiarare a norma del primo comma non puo' essere
inferiore al minimo.»
«Art. 37 (Atti dell'Autorita' giudiziaria). - 1. Gli
atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie
civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i
decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che
dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che
dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono
soggetti all'imposta anche se al momento della
registrazione siano stati impugnati o siano ancora
impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a
successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza
passata in giudicato sono equiparati l'atto di
conciliazione giudiziale e l'atto di transazione
stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello
Stato.
2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve
chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha eseguito
la registrazione.»
«Art. 41 (Liquidazione dell'imposta). - 1. L'imposta,
per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui
all'articolo 37 nonche' da quelli per i quali opera
l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo
59, e' liquidata dai soggetti obbligati al pagamento
mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella
tariffa alla base imponibile, determinata secondo le
disposizioni del titolo IV, con arrotondamento all'unita'
di euro per difetto se la frazione e' inferiore a 50
centesimi e per eccesso se non inferiore.
2. L'ammontare dell'imposta principale non puo'
essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata
nell'articolo 11 della tariffa, parte prima, salvo quanto
disposto dagli articoli 5 e 7 della tariffa stessa.
2-bis. L'ufficio, per gli atti per i quali non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, anche
avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla
base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarita'
dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal
contribuente nonche' la regolarita' dei versamenti. Nel
caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio
notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente
con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta
giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta
versata nonche' della sanzione amministrativa di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in
cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il
pagamento e' effettuato entro il termine indicato,
l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta e' ridotto
a un terzo.»
«Art. 42 (Imposta principale, suppletiva e
complementare). - 1. E' principale l'imposta applicata al
momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio
se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in
sede di autoliquidazione; e' suppletiva l'imposta applicata
successivamente se diretta a correggere errori od omissioni
dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni
altro caso.
2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli
precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione
o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione
e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati
nel titolo V.»
«Art. 43 (Base imponibile). - 1. La base imponibile,
salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e'
costituita:
a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o
costitutivi di diritti reali, dal valore del bene o del
diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti
a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione,
alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi
o costitutivi;
b) per le permute, salvo il disposto del secondo
comma dell'art. 40, dal valore del bene che da' luogo
all'applicazione della maggiore imposta;
c) per i contratti che importano l'assunzione di
una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di
un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare,
dal valore del bene ceduto o della prestazione che da'
luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il
disposto del comma secondo dell'art. 40;
d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo
pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni
ancora da eseguire;
e) per gli atti portanti assunzione di una
obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra
prestazione o portanti estinzione di una precedente
obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o
estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal
denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia
reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e'
prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal
valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
g);
h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle
lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in
denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
i) per i contratti relativi ad operazioni soggette
e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore
aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non
soggette a tale imposta.
2. I debiti o gli altri oneri accollati e le
obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a
formare la base imponibile.
3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in
valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della
stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano
stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
4. Le disposizioni del primo comma valgono anche per
gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 37,
relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi
degli stessi effetti.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano per le cessioni aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo e relative pertinenze, la cui base imponibile e'
determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.»
«Art. 46 (Rendite e pensioni). - 1. Per la
costituzione di rendite la base imponibile e' costituita
dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal
beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita;
per la costituzione di pensioni la base imponibile e'
costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:
a) da quaranta volte l'annualita' se si tratta di
rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al
saggio legale di interesse, se si tratta di rendita o
pensione a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando
l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto
allegato al presente testo unico, applicabile in relazione
all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si
tratta di rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita
congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare
con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a
norma della lettera c) del secondo comma tenendo conto
dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o
pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu'
persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e'
determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei
beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con
clausola di cessazione per effetto della morte del
beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi
previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo
valore non puo' superare quello determinato nei modi
previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla
durata massima della rendita o pensione.
5. Le disposizioni dei commi terzo e quarto si
applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve
cessare la corresponsione della rendita o della pensione se
tale persona e' diversa dal beneficiario.
5-bis. Il prospetto dei coefficienti allegato al
presente testo unico e il valore del multiplo
dell'annualita' indicato al comma 2, lettera a), sono
variati in ragione della modificazione della misura del
saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui detta
modifica e' intervenuta. Le variazioni di cui al primo
periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti
giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private
autenticate e a quelle non autenticate presentate per la
registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui e' pubblicato il decreto di
variazione.
5-ter. Ai fini della determinazione dei valori di cui
ai commi 2 e 5-bis, non puo' essere assunto un saggio
legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento.»
«Art. 48 (Valore della nuda proprieta',
dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione). - 1. Per il
trasferimento della proprieta' gravata da diritto di
usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e'
costituita dalla differenza tra il valore della piena
proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il
valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e'
determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualita'
l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena
proprieta' per il saggio legale di interesse, secondo
quanto previsto dal medesimo articolo 46.»
«Art. 51 (Valore dei beni e dei diritti). - 1. Ai
fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni
o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi,
quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se
superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata
del contratto.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o
diritti reali immobiliari, si intende per valore quello
venale in comune commercio. Per gli atti che hanno per
oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per
valore quello venale complessivo dei beni che compongono
l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati
nell'articolo 7 della parte prima della tariffa e
nell'articolo 11-bis della tabella, al netto delle
passivita' inerenti all'azienda risultanti dalle scritture
contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma
del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia
espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai
beni di cui al citato articolo 7 della parte prima della
tariffa e articolo 11-bis della tabella.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o
diritti reali immobiliari l'Ufficio del registro, ai fini
dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al
comma primo avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi
titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di
non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se
ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano
avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe
caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di
cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso
mediamente applicato alla detta data e nella stessa
localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni
altro elemento di valutazione, anche sulla base di
indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o
diritti reali su di esse, l'ufficio controlla il valore di
cui al comma 1 tenendo conto anche degli accertamenti
compiuti ai fini di altre imposte e procede ad accessi,
ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative
all'imposta sul valore aggiunto. L'ufficio controlla anche
la congruita' della ripartizione del corrispettivo di cui
all'articolo 23, comma 4.»
«Art. 54 (Riscossione dell'imposta in sede di
registrazione). - 1. All'atto della richiesta di
registrazione il richiedente paga l'imposta autoliquidata a
norma dell'articolo 16, comma 1.
2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10
sono tenuti al pagamento dell'imposta limitatamente ai
decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi
e agli atti da essi ricevuti.
3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il
pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il
termine di cui al quinto comma, dalle parti in causa o dai
soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione.
4. In mancanza del pagamento o del deposito l'Ufficio
procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla
registrazione d'ufficio.
5. Quando la registrazione deve essere eseguita
d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro
notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad
uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con
invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il
pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della
pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di
registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli
estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e
la somma da pagare.»
«Art. 55 (Riscossione dell'imposta successivamente
alla registrazione). - 1. Il pagamento dell'imposta
complementare, dovuta in base all'accertamento del valore
imponibile, deve essere eseguito entro sessanta giorni da
quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa
liquidazione.
2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere
eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta
la notifica della relativa liquidazione.
3. Il pagamento delle imposte, e delle sanzioni
amministrative eseguito successivamente alla registrazione
deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi
di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto
che ha eseguito il pagamento.
4. Per gli interessi di mora si applicano le
disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo
1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.»
«Art. 56 (Riscossione in pendenza di giudizio,
riscossione coattiva e privilegio). - 1. Il ricorso del
contribuente non sospende la riscossione, a meno che si
tratti:
a) di imposta complementare per il maggior valore
accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere
pagata per un terzo entro il termine di cui all'articolo
55, per due terzi dell'imposta liquidata sul valore
risultante dalla decisione della corte di giustizia
tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione
della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto
delle somme gia' riscosse; la direzione regionale delle
entrate, se ricorrono gravi motivi, puo' sospendere la
riscossione fino alla decisione della corte di giustizia
tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in
base alla decisione della corte di giustizia tributaria e'
inferiore a quella gia' riscossa, il contribuente ha
diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni
dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita
anche su richiesta del contribuente;
b) di imposte suppletive, che sono riscosse per
intero dopo la decisione della corte di giustizia
tributaria di secondo grado o dell'ultima decisione non
impugnata.
2. Il pagamento delle imposte, di cui al primo comma,
richieste in relazione alle decisioni delle corti di
giustizia tributarie deve essere effettuato, con gli
interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica
dell'avviso di liquidazione.
3.
4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle
sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in
materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo
Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal Codice
civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque
anni dalla data di registrazione.»
«Art. 57 (Soggetti obbligati al pagamento). - 1.
Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o
autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu
richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al
pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in
causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto
sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro
che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 796,
800 e 825 del Codice di procedura civile, salvo quanto
previsto dal comma 1.1.
1.1 Per i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre
prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura,
compresi i provvedimenti di cui all'articolo 633 del codice
di procedura civile, la registrazione e' eseguita, in
deroga alla previsione di cui all'articolo 16, comma 1, a
prescindere dal pagamento dell'imposta. L'ufficio
dell'Agenzia delle entrate richiede il pagamento
dell'imposta alla parte condannata al pagamento delle spese
ovvero al debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo
e' divenuto esecutivo. L'avviso di liquidazione per la
richiesta dell'imposta e' notificato anche alle altre parti
del giudizio o al creditore, che rispondono in solido per
il pagamento dell'imposta se l'azione di riscossione nei
confronti del debitore principale si rivela infruttuosa.
Fino al verificarsi di tale evento, i termini per la
richiesta dell'imposta principale nei confronti degli
obbligati in via sussidiaria sono sospesi.
1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10,
comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al
pagamento dell'imposta per le scritture private non
autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della
loro attivita' per la conclusione degli affari.
1-ter. L'utilizzatore dell'immobile concesso in
locazione finanziaria e' solidalmente obbligato al
pagamento del tributo per l'immobile, anche da costruire o
in corso di costruzione, acquisito dal locatore per la
conclusione del contratto.
2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si
estende al pagamento delle imposte complementari e
suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della
condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente
obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si
verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti
prima dell'avverarsi di essa.
4. L'imposta complementare dovuta per un fatto
imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a
carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso
d'uso e per quelli presentati volontariamente alla
registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e'
esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato
piu' parti, contiene piu' disposizioni non necessariamente
connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le
une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al
pagamento delle imposte complementari e suppletive e'
limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa
ha partecipato.
7. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata
al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte
contraente, anche in deroga all' art. 8 della legge 27
luglio 1978, n. 392, sempreche' non si tratti di imposta
dovuta per atti presentati volontariamente per la
registrazione dalle Amministrazioni dello Stato.
8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita'
o di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti
reali di godimento l'imposta e' dovuta solo dall'ente
espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa,
anche in deroga all' art. 8 della legge 27 luglio 1978, n.
392; l'imposta non e' dovuta se espropriante o acquirente
e' lo Stato.»
«Art. 65 (Divieti relativi agli atti non registrati).
- 1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti
non soggetti a registrazione in termine fisso da loro
formati, ne' allegare agli stessi, ne' ricevere in
deposito, ne' assumere a base dei loro provvedimenti, atti
soggetti a registrazione in termine fisso non registrati.
2. Gli impiegati dell'amministrazione statale, degli
enti pubblici territoriali e dei rispettivi Organi di
controllo non possono ricevere in deposito ne' assumere a
base dei loro provvedimenti atti soggetti a registrazione
in termine fisso non registrati. Il divieto non si applica
nei casi di cui alla lettera e) del comma secondo dell'art.
66.
3. Gli impiegati di cui al comma secondo, possono
ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso
d'uso, e assumere gli atti depositati a base dei loro
provvedimenti, ma sono tenuti a trasmettere gli atti stessi
in originale o in copia autenticata all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate ai fini della registrazione
d'ufficio.
4. Gli impiegati delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e gli impiegati
addetti alla tenuta di albi previsti dalle vigenti leggi
non possono procedere all'iscrizione di societa'
nell'anagrafe delle ditte o negli albi se non venga
prodotto l'atto scritto e registrato da cui risulti la
costituzione della societa'.
5. Rimane fermo il disposto degli artt. 2669 e 2836
del codice civile per gli atti da trascrivere o iscrivere
nei registri immobiliari.
6. I divieti di cui ai commi primo e secondo non si
applicano per gli atti allegati alle citazioni, ai ricorsi
e agli scritti defensionali, o comunque prodotti o esibiti
davanti a giudici e arbitri, ne' per quelli indicati nei
provvedimenti giurisdizionali o nei lodi arbitrali. Quando
tuttavia il provvedimento o il lodo arbitrale e' emesso in
base a tali atti, questi devono essere inviati in originale
o in copia autenticata al competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate, insieme con il provvedimento, a cura del
cancelliere o del segretario, e insieme con il lodo a cura
della cancelleria presso la quale e' stato depositato ai
fini della dichiarazione di esecutivita'; in questo caso
gli atti in base ai quali e' stato emesso il lodo devono
essere depositati in cancelleria dalla parte interessata,
insieme con questo.
7. Gli atti in base ai quali sono stati emessi
provvedimenti giurisdizionali non soggetti a registrazione,
di cui alla tabella, devono essere inviati all'ufficio
dell'Agenzia delle entrate, a cura del cancelliere o del
segretario, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
degli stessi.»
«Art. 67 (Repertorio degli atti formati da pubblici
ufficiali). - 1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere
b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni
altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei
contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti
gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in
termine fisso.
2. Gli atti devono essere annotati sul repertorio
giorno per giorno, senza spazi in bianco ne' interlinee e
per ordine di numero con l'indicazione della data e del
luogo dell'atto o dell'autenticazione, delle generalita' e
del domicilio o residenza delle parti, della natura e del
contenuto dell'atto e del corrispettivo pattuito. A margine
dell'annotazione devono essere indicati gli estremi della
registrazione.
3. Negli Uffici amministrativi, nei quali piu'
funzionari sono incaricati della stipulazione degli atti,
non si puo' tenere che un solo repertorio, salva espressa
autorizzazione della competente Intendenza di finanza.
4. I fogli dei repertori di cui ai commi primo,
secondo e terzo devono essere numerati e vidimati dal
tribunale competente per territorio, salvo per i notai
quanto disposto dalle leggi ad essi relative.
4-bis. Ai fini dell'annotazione di cui ai commi 1 e
2, i cancellieri desumono gli elementi riguardanti il
domicilio o la residenza anagrafica delle parti dagli atti
del procedimento. Nel caso di elezione di domicilio
l'acquisizione degli elementi anzidetti e' effettuata
tramite il domiciliatario o gli organi di polizia
tributaria.»
«Art. 76 (Decadenza dell'azione dell'amministrazione
finanziaria). - 1. L'imposta sugli atti soggetti a
registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la
registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza,
nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli
artt. 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la
registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed
e), si e' verificato il fatto che legittima la
registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente
dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve
essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce
prescritte dall'art. 19.
1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta di cui all'articolo 52, comma 1, deve
essere notificato entro il termine di decadenza di due anni
dalla registrazione o dal pagamento dell'imposta principale
richiesta dall'ufficio ai sensi dell'articolo 41, comma
2-bis.
2. Salvo quanto disposto nel comma 1-bis, l'imposta
deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il
termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per
la registrazione o registrati per via telematica:
a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta
di imposta principale;
b) dalla data in cui e' stata presentata la
denuncia di cui all'articolo 19; dalla data della
notificazione della decisione delle commissioni tributarie
ovvero dalla data in cui la stessa e' divenuta definitiva
nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso
di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel
caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo
72, il termine decorre dalla data di registrazione
dell'atto;
c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero
dalla data di presentazione della denuncia di cui
all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.
2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2,
l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima,
alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo
17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti,
sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello di scadenza del
pagamento.
3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere
notificato al contribuente nei modi stabiliti nel terzo
comma dell'art. 52.
4. Le sanzioni amministrative devono essere
applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per
chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se
questa non e' dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno
in cui e' avvenuta la violazione.
5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento
dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando
si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.»
«Art. 77 (Decadenza dell'azione del contribuente). -
1. Il rimborso dell'imposta, della sanzione amministrativa
e degli interessi di mora deve essere richiesto, a pena di
decadenza, dal contribuente o dal soggetto nei cui
confronti la sanzione e' stata applicata entro tre anni dal
giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in
cui e' sorto il diritto alla restituzione.
2. Per i contratti a prezzo indeterminato, se la
restituzione dipende dalla misura dell'imponibile il
termine decorre dal giorno in cui ne e' stato
definitivamente stabilito il minore ammontare. Nei casi di
cui alla lettera a) dell'art. 56 il termine decorre dalla
data di notificazione della decisione.
3. La domanda di rimborso deve essere presentata
all'ufficio che ha eseguito la registrazione, il quale deve
rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita a mezzo plico
raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
4. Per gli interessi di mora spettanti al
contribuente sulle somme rimborsate si applicano le
disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo
1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.»
«Tariffa - Parte prima - Articolo 9 - 1. Atti diversi
da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale ivi compresi i contratti che
trasferiscono diritti edificatori comunque denominati 3%
Tariffa - Parte prima - Articolo 10 - 1. Contratti
preliminari di ogni specie euro 200,00
Nota:
Se il contratto preliminare prevede la dazione di
somme a titolo di caparra confirmatoria o il pagamento di
acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore
aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 40 del testo
unico, si applica l'aliquota dello 0,5 per cento o la
minore imposta applicabile per il contratto definitivo. In
entrambi i casi l'imposta pagata e' imputata all'imposta
principale dovuta per la registrazione del contratto
definitivo.».
- Il testo dell'art. 2-undecies del decreto-legge 30
settembre 1994, n. 564 «Disposizioni urgenti in materia
fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, e' il seguente:
«Art. 2-undecies (Disposizioni per il personale
imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo). -
1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni,
concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i
contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi
che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate
alle categorie di cui all'art. 8 del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,
n. 1639, possono essere definite, secondo le disposizioni
di cui all'art. 2-quinquies, con il pagamento del 10 per
cento del valore della lite, cosi' come definito dal comma
4 dello stesso art. 2-quinquies.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto i contratti di
cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di
registro, ancorche', per disposizioni di legge, siano
soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.
3. Il punto 6 della tabella A allegata al
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e'
sostituito dal seguente:
"6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in
allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella
florovivaistica: gasolio...................13 per cento
dell'aliquota normale; benzina...................55 per
cento dell'aliquota normale. L'agevolazione per la benzina
e' limitata alle macchine agricole con potenza del motore
non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto
terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.
L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o
buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in
relazione alla estensione dei terreni, alla qualita' delle
colture ed alla dotazione delle macchine agricole
effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali».
4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2
si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3.»
 
Art. 3
Modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e
catastale

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 2, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
b) all'articolo 4 della Tariffa, dopo le parole: «2645-bis del codice civile,», sono inserite le seguenti: «di contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati,».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 13 (Procedimenti e termini). - 1. Per
l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e
catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per
le modalita' e i termini della riscossione e per la
prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel
presente testo unico le disposizioni relative all'imposta
di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.
2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono
l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della
richiesta della formalita', salvo quanto disposto
dall'articolo 33, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346.
2-bis. Gli uffici del registro, in sede di
liquidazione di imposta di successione, provvedono a
correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e
dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti
dall'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento
gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta
con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 27 del
suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.
3. Il pagamento delle imposte non puo' essere
dilazionato.
4. Gli interessi di mora sulle somme dovute
all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si
applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre
compiuto.»
- Il testo dell'articolo 4 della Tariffa allegata al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 4
Disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva
sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, l'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, e in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per gli atti da registrare in termine fisso, ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di bollo e' assolta nel termine previsto per la registrazione dell'atto, con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo puo' essere assolta anche mediante contrassegno telematico, ai sensi del comma 1, lettera a).».
c) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta di bollo puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 15 e comunque non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento di cui all'articolo 37, comma 1.».
2. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 64, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari non sono assoggettati a imposta di bollo.»;
b) all'allegato recante la tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari:
1) i diritti di cui agli articoli 4, lettera b), 7, 8, 17, 18, 24, 55 e 66 sono rispettivamente rideterminati in euro 50, 12, 15, 90, 60, 20, 35 e 50;
2) la nota A) e' soppressa;
3) la nota 5) e' sostituita dalla seguente: «5) l'articolo comprende i certificati di situazione di famiglia e gli atti di giuramento ai fini dell'acquisto della cittadinanza. Resta salvo il pagamento del diritto di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.»;
4) alla nota 13), dopo la parola: «gratuitamente», sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il rimborso del costo dello stampato».
3. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, dopo le parole: «per le sanzioni relative alla omissione o infedelta' della dichiarazione,», sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis,»;
b) dopo il quinto comma, e' inserito il seguente:
«Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta sostitutiva puo' essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.».

Note all'art. 4:
Il testo degli articoli 2, 3 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
recante la disciplina dell'imposta di bollo, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2 (Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in
caso d'uso). - Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma
1-bis, l'imposta di bollo e' dovuta fin dall'origine per
gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte
prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso
d'uso per quelli indicati nella parte seconda.
Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i
registri sono presentati all'Ufficio del registro per la
registrazione.
Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che
nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate,
consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate,
sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello
Stato.»
«Art. 3 (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di bollo
si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa
allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario
convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale
rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento
dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad
altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto
corrente postale.
1-bis. Per gli atti da registrare in termine fisso,
ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di bollo
e' assolta nel termine previsto per la registrazione
dell'atto, con le modalita' di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i documenti
analogici presentati per la registrazione in originale
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, l'imposta di bollo
puo' essere assolta anche mediante contrassegno telematico,
ai sensi del comma 1, lettera a).
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo
dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro
0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti
rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori
ad euro 0,05.
3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura
minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei
vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6,
numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa -
Allegato A- annessa al presente decreto, per i quali
l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50.»
«Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento
dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di
conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte,
l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto,
oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione
amministrativa pari all'ottanta per cento dell'imposta o
della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo
comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni
relative alle cambiali sono punite con la sanzione
amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un
minimo di euro 100.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e'
punita con la sanzione amministrativa pari all'ottanta per
cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di
conguaglio e' presentata con un ritardo non superiore a
trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del
quarantacinque per cento dell'ammontare dell'imposta
dovuta.
3-bis. Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma
restando l'applicazione dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione
dell'imposta di bollo puo' essere integrata per correggere
errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore
imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore
debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore
credito, mediante successiva dichiarazione da presentare
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, nei
modi e nei termini stabiliti dall'articolo 15 e comunque
non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento
di cui all'articolo 37, comma 1.».
Il testo dell'articolo 64 e dell'allegato al decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e
funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14,
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 64 (Tariffa dei diritti consolari). - 1. I
diritti consolari sono riscossi per gli atti elencati nella
tabella allegata, secondo gli importi tariffari in essa
specificati.
1-bis. Gli atti adottati o ricevuti dagli uffici
diplomatici e consolari non sono assoggettati a imposta di
bollo.
2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si
procede ogni due anni all'adeguamento degli importi
tariffari.
3. Se intervengono provvedimenti vincolanti di organi
dell'Unione europea concernenti variazioni di importi
tariffari, il Ministro degli affari esteri provvede a darvi
attuazione con propri decreti.»

Parte di provvedimento in formato grafico

Il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante
Disciplina delle agevolazioni tributarie, come modificato
dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 20 (Dichiarazione e pagamento dell'imposta
sostitutiva). - Gli enti che effettuano le operazioni
indicate dagli articoli 15 e 16 presentano, in via
telematica, entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni
effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il
modello approvato con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate.
Gli enti di cui al primo comma liquidano l'imposta
dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione
della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta
liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare, a titolo
di acconto, una somma pari al 95 per cento dell'imposta
sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate
nell'esercizio precedente. L'acconto e' versato in due
rate, la prima nella misura del 45 per cento e la seconda
per il restante importo, rispettivamente entro il termine
di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese
successivo a detto termine.
Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di
acconto ai sensi del secondo comma e' superiore a quello
dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta in base alla
dichiarazione, l'eccedenza puo' essere computata in
diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o
in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso.
L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a
recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita
della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui
all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I,
annessa al testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per
dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo
oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre
anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
benefici medesimi, a recuperare nei confronti del
mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui
al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo
comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione
amministrativa nella misura del 30 per cento della
differenza medesima.
Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento
d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla
omissione o infedelta' della dichiarazione, fatto salvo
quanto previsto al sesto comma, per la riscossione, per il
contenzioso e per quanto altro riguarda l'applicazione
dell'imposta sostitutiva valgono le norme sull'imposta di
registro. L'amministrazione finanziaria, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede al controllo della
regolarita' dell'autoliquidazione e dei versamenti
dell'imposta e, qualora, sulla base degli elementi
desumibili dalla dichiarazione e dai versamenti, risulti
dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto
o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro tre anni
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
della dichiarazione, apposito avviso di liquidazione con
l'applicazione degli interessi e delle sanzioni di cui
all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
Salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando
l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, la dichiarazione dell'imposta
sostitutiva puo' essere integrata per correggere errori od
omissioni, compresi quelli che abbiano determinato
l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o,
comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta
ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante
successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di cui ai commi precedenti, utilizzando
modelli conformi a quelli approvati per il periodo
d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 76, comma 1, del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno
stabilite le modalita' di applicazione delle disposizioni
dei commi precedenti.»
 
Art. 5

Norme in materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) alla rubrica, le parole: «tasse ipotecarie» sono sostituite dalle seguenti: «Tasse per i servizi ipotecari e catastali»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nell'allegata tabella, tranne quelle eseguite nell'interesse delle Stato o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.»;
b) la tabella delle tasse ipotecarie e' sostituita dalla tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 19 del testo unico delle
disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale,
di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 19 (Tasse per i servizi ipotecari e catastali).
- 1. Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e
catastali indicate nell'allegata tabella, tranne quelle
eseguite nell'interesse delle Stato o delle altre pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi
previste.».
 
Art. 6

Modifiche ai tributi speciali

1. Alla Tabella A, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i titoli I e II sono sostituiti dal titolo I di cui all'allegato 3 al presente decreto;
b) Il titolo III e' abrogato.
2. Sono esenti dal pagamento del tributo speciale di cui alla tabella A titolo I, allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, i servizi erogati con modalita' automatizzata, individuati progressivamente con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.
 
Art. 7

Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque, anche su base convenzionale, secondo le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.».
2. All'articolo 6, comma 5-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «per l'assolvimento dei fini istituzionali», sono inserite le seguenti: «nonche' gli enti e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, nonche' i soggetti incaricati di funzioni ausiliarie nell'ambito dell'attivita' giurisdizionale, per l'acquisizione dei dati immobiliari necessari all'espletamento dei compiti loro affidati»;
b) le parole: «e su base convenzionale» sono soppresse;
c) dopo le parole: «in esenzione da tributi», sono inserite le seguenti: «e oneri».
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate sono determinate le modalita' per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalita' esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale.
4. L'articolo 53 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, di cui al regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, e' abrogato.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2 "Interventi urgenti per i settori
dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche'
in materia di fiscalita' d'impresa", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 1 (Disposizioni in materia di contribuzione
previdenziale in agricoltura e di catasto). - 1. - 2.
3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori
delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto
con il Ministero della giustizia, adottato entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita'
della progressiva estensione delle procedure telematiche di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti,
incluse la registrazione di atti e denunce, la
presentazione di dichiarazioni di successione, le
trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri
immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo
derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresi',
le modalita' anche tecniche della trasmissione del titolo
per via telematica relative sia alla prima fase di
sperimentazione, che a quella di regime.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite, a parita' di gettito, le tariffe
dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero
commisurata alla natura ed entita' degli adempimenti
correlati, sugli atti di cui al comma 3. Per l'anno 2006,
il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio
2006.
5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica
ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque, anche su
base convenzionale, secondo le modalita' definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse
ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo
sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente:
«0,01»;
b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo
e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito
progressivamente su base convenzionale. La tariffa e'
raddoppiata per richieste relative a piu' di una
circoscrizione o sezione staccata.».
7.».
- Il testo dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16 «Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento», convertito,
con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 6 (Attivita' e certificazioni in materia
catastatale). - 1. All'articolo 64 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi
estimativi che puo' offrire direttamente sul mercato», sono
soppresse;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Ferme le attivita' di valutazione immobiliare
per le amministrazioni dello Stato di competenza
dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia del territorio e'
competente a svolgere le attivita' di valutazione
immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti
ad esse strumentali. Le predette attivita' sono
disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Tali accordi prevedono il
rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui
determinazione e' stabilita nella Convenzione di cui
all'articolo 59.".
2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "In sede di prima applicazione, per le
unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive
di planimetria catastale, nelle more della presentazione,
l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una
superficie convenzionale, sulla base degli elementi in
proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi corrispondente e' corrisposto a titolo di acconto e
salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al
presente comma, si applicano alle unita' immobiliari per le
quali e' stata attribuita la rendita presunta ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10.».
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei
cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di
cui all'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, utili al fine dell'aggiornamento del
catasto, sono rese dai soggetti interessati con le
modalita' stabilite da provvedimento del Direttore
dell'Agenzia del territorio da adottare, sentita l'AGEA,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33,
ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni, operano a
decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di
cui al comma 3 e unicamente a valere sulle dichiarazioni
rese ai sensi del medesimo comma.
5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni, le disposizioni di cui
ai commi 01 e 02 del predetto articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non si
applicano ai certificati e alle attestazioni da produrre al
conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari e
catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio.
5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della
riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni, per l'espletamento dei compiti istituzionali
accedono, anche con modalita' telematiche, in esenzione da
tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche
dati ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare
integrata, gestite dall'Agenzia del territorio, nonche'
delle banche dati del libro fondiario e del catasto gestite
dagli enti pubblici territoriali.
5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, diverse da quelle indicate al
comma 5-bis, per l'assolvimento dei fini istituzionali
nonche' gli enti e i soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettere b) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse,
nonche' i soggetti incaricati di funzioni ausiliarie
nell'ambito dell'attivita' giurisdizionale, per
l'acquisizione dei dati immobiliari necessari
all'espletamento dei compiti loro affidati accedono, con
modalita' telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai
servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e
catastale gestite dall'Agenzia del territorio.
5-quater. L'accesso ai servizi di consultazione delle
banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del
territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi
se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni
immobili dei quali il soggetto richiedente risulta
titolare, anche in parte, del diritto di proprieta' o di
altri diritti reali di godimento.
5-quinquies. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia del territorio sono stabiliti modalita' e
tempi per estendere il servizio di consultazione di cui al
comma 5-quater anche per via telematica in modo gratuito e
in esenzione da tributi.
5-sexies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da
5-bis a 5-quinquies, per la consultazione telematica della
banca dati ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio
sono dovuti i tributi previsti dalla tabella allegata al
testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347, e successive modificazioni, con una riduzione del
10 per cento.
5-septies. Al titolo III della tabella A allegata al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il numero d'ordine 2.2. e' sostituito dal
seguente:
"2.2. per ogni unita' di nuova costruzione ovvero
derivata da dichiarazione di variazione:
2.2.1 per ogni unita' appartenente alle categorie a
destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a
quelle censite senza rendita: euro 50,00;
2.2.2 per ogni unita' appartenente alle categorie a
destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E): euro
100,00";
b) dopo il numero d'ordine 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. (Consultazione degli atti catastali):
3-bis.1. consultazione effettuata su documenti
cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o
frazione: euro 5,00;
3-bis.2. consultazione della base informativa:
consultazione per unita' immobiliare: euro 1,00;
consultazione per soggetto, per ogni 10 unita'
immobiliari, o frazione di 10: euro 1,00;
elenchi di immobili con estrazione di dati
selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unita'
immobiliari, o frazioni di 10: euro 1,00".
5-octies. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 5-bis
a 5-quinquies, per la consultazione telematica della banca
dati catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono
dovuti i tributi previsti dal titolo III della tabella A
allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1954, n. 869, come da ultimo modificato dal presente
articolo, con una riduzione del 10 per cento.
5-novies. I tributi per la consultazione telematica
delle banche dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da
5-sexies a 5-octies si applicano nella misura ivi prevista
anche nel caso in cui i dati richiesti vengano rilasciati
in formato elaborabile.
5-decies. Al numero d'ordine 6 della tabella allegata
al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il numero d'ordine 6.1 e' sostituito dal seguente:
"6.1 per ogni soggetto: euro 0,15»;
b) la nota del numero d'ordine 6.1 e' sostituita
dalla seguente: «L'importo e' dovuto anticipatamente. Il
servizio sara' fornito progressivamente anche in formato
elaborabile. Fino all'attivazione del servizio di
trasmissione telematica l'elenco dei soggetti continua a
essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di
chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro
0,15 per ogni soggetto".
5-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 5-sexies
a 5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1° ottobre
2012.
5-duodecies. L'articolo 18 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che, fra gli atti
antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono
comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande
giudiziali, nonche' le trascrizioni, le iscrizioni e le
annotazioni di sentenze o altri provvedimenti
giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del
pignoramento immobiliare, per le quali e' invariata la
disciplina sull'imposta di bollo.
5-terdecies. All'articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente:
«b) le iscrizioni e le trascrizioni di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, e successive modificazioni»;
b) nella lettera c) del comma 1, le parole: «quando
presso la cancelleria giudiziaria non esiste deposito per
le spese» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Nei casi di cui alla lettera c) del comma
1, l'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio
notifica apposito avviso di liquidazione alle parti
interessate con l'invito a effettuare entro il termine di
sessanta giorni il pagamento dell'imposta, decorsi i quali
procede alla riscossione a norma dell'articolo 15".
5-quaterdecies. Dopo l'articolo 2645-ter del codice
civile e' inserito il seguente:
"Art. 2645-quater (Trascrizione di atti costitutivi
di vincolo). - Si devono trascrivere, se hanno per oggetto
beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e
gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali,
nonche' le convenzioni e i contratti con i quali vengono
costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri
enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un
servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o
comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto
dalle normative statali e regionali, dagli strumenti
urbanistici comunali nonche' dai conseguenti strumenti di
pianificazione territoriale e dalle convenzioni
urbanistiche a essi relative".
5-quinquiesdecies. Al testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40-bis
1) al comma 1, le parole: «ovvero in caso di
mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di
cui all'articolo 2847 del codice civile» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «La cancellazione
d'ufficio si applica in tutte le fattispecie di estinzione
di cui all'articolo 2878 del codice civile» sono soppresse;
b) all'articolo 161, dopo il comma 7-quater e'
aggiunto il seguente:
"7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la
cancellazione di cui all'articolo 40-bis si esegue anche
con riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da
oltre venti anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo
2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore,
entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta
da parte del debitore mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato
motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo,
trasmette al conservatore la comunicazione attestante la
data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza
di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le
richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di
sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore
procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza
alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a
quello di ricezione della comunicazione. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro
il 30 giugno 2012, sono definite le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma".».
 
Art. 8
Modifiche alle modalita' di aggiornamento delle intestazioni
catastali

1. Gli aggiornamenti delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di soggetti iscritti in catasto in qualita' di titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione sono effettuati, in sostituzione dei soggetti obbligati e in deroga all'articolo 6 del regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, dall'Agenzia delle entrate in esenzione da tributi e oneri, sulla base delle comunicazioni effettuate all'anagrafe tributaria istituita con decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.
2. Fermo restando l'aggiornamento di cui al comma 1, l'eventuale sussistenza di un diritto di accrescimento deve essere fatta rilevare in catasto sulla base della presentazione di una domanda di voltura, in esenzione da tributi e oneri, a cura dei soggetti in favore dei quali il diritto di usufrutto, uso e abitazione si accresce, nel termine di un anno dall'avvenuto decesso dei soggetti di cui al comma 1. A coloro che non osservano tale obbligo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 6 del regio decreto 8 dicembre
1938, n. 2153, recante approvazione del regolamento per la
conservazione del nuovo catasto dei terreni, e' il
seguente:
«Art. 6. Dev'essere domandata la voltura catastale
quante volte avvenga il passaggio da una ad altra persona,
della proprieta', del possesso, del dominio diretto, del
dominio utile, dell'usufrutto e dell'uso dei beni immobili
e di altri diritti reali sempre in quanto siano soggetti
alla iscrizione in catasto, anche se trattisi di passaggio
o divisione fra persone cointestate.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, recante «Disposizioni relative
all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei
contribuenti», e' pubblicato nel Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268.
- Il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 «Perfezionamento e
revisione del sistema catastale», e' il seguente:
«Art. 12 (Sanzioni). - Coloro che non osservino le
disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7
sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 5.000 a lire
20.000, sempreche' non abbiano ottemperato all'invito loro
rivolto di provvedere nel termine improrogabile di trenta
giorni alla eliminazione della irregolarita' accertata a
loro carico; l'inosservanza di tutti i termini temporali e'
tuttavia contestabile immediatamente.
Le inosservanze di cui al comma precedente possono
essere accertate tanto all'atto della presentazione della
domanda di volture quanto durante la sua esecuzione in
catasto.
Se nell'atto e nella conseguente domanda di volture
viene fatto riferimento ad un tipo di frazionamento privo
della prescritta dichiarazione di conformita' alle norme di
legge, sempreche' cio' non dipenda dall'inosservanza del
termine previsto al secondo comma del precedente art. 5 da
parte dell'ufficio tecnico erariale, devono essere
assoggettati alla medesima pena pecuniaria il tecnico che
ha firmato il tipo stesso ed il responsabile della
presentazione della domanda di volture.
A carico degli inadempienti saranno in ogni caso poste
anche tutte le eventuali spese occorse all'ufficio tecnico
erariale per fornirsi di quanto sia stato inutilmente
richiesto agli interessati, ai sensi del primo comma del
presente articolo.
L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri
dirigenti degli uffici tecnici erariali.
Il relativo processo verbale e' trasmesso
all'intendente di finanza competente per territorio, per
l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli
articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.».
 
Art. 9

Disposizioni finali e abrogazioni

1. L'articolo 2, commi da 47 a 52, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati e quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute nei suddetti commi da 47 a 52 il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto legislativo. L'articolo 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.
2. I riferimenti alla tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emanati anteriormente al presente decreto, se effettuati ai titoli I e II, si intendono effettuati al titolo I, come modificato dal presente decreto, e, se effettuati al Titolo III, si intendono effettuati ai servizi catastali indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevista dal presente decreto. I riferimenti alla Tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, contenuti in leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti emananti anteriormente al presente decreto si intendono effettuati ai servizi ipotecari indicati nella Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, prevista dal presente decreto.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.
4. Per le rendite costituite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e all'articolo 17, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1 per cento, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
 


Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262 «Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - 1.
All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole da: "la maggioranza" fino
a: "ed" sono soppresse.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo
delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli
agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla
riscossione coattiva, e' remunerata con un compenso
maggiorato del 25 per cento rispetto a quello
ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette
entrate, in attuazione dell'articolo 17».
3. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del
debitore:
a) in misura determinata con il decreto di cui
allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per
cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento
entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella
di pagamento; in tale caso, la restante parte dell'aggio e'
a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso previsto dall'articolo 32, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, l'aggio di cui ai commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento avviene
entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della
cartella;
b) del debitore, in caso contrario.»;
3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nei casi di cui al comma 6, lettera a),
sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica
della stessa cartella di pagamento.";
b) nell'articolo 20, comma 3, le parole: "comma
6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e 7-ter".
4. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
«7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda
di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie
di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti a favore del venditore, nonche' le trascrizioni
nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni
oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione
conservano la loro validita' e il loro grado a favore
dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalita' o
annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale.».
5. All'articolo 3, comma 22, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le
parole: "commi 118 e 119" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 118".
6. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis e' sostituito dal
seguente:
"Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti verso
terzi). - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto,
quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di
pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo'
contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo
543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di
procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito
direttamente al concessionario, fino a concorrenza del
credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica
dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il
diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla
data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti
somme.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di
pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
72, comma 2".
7. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo il comma 25 e' inserito il seguente:
"25-bis. In caso di morosita' nel pagamento di
importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente
superiori a venticinquemila euro, gli agenti della
riscossione, previa autorizzazione del direttore generale
ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione
utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i
debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti
terzi, possono esercitare le facolta' ed i poteri previsti
dagli articoli 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
8. L'articolo 75-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale del
terzo). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui
all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima
di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del
presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice
di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione
delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente
decreto, puo' chiedere a soggetti terzi, debitori del
soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di
indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato,
le cose e le somme da loro dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1
e' fissato un termine per l'adempimento non inferiore a
trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 10 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su
documentata segnalazione dell'agente della riscossione
procedente e con le modalita' previste dall'articolo 16,
commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto
cui e' stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono procedere
al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente
articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo
13 del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".
9. Nel titolo II, capo I, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo
48 e' inserito il seguente:
"Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a
qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a
diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il
beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento
e segnalano la circostanza all'agente della riscossione
competente per territorio, ai fini dell'esercizio
dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1".
10 All'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La riscossione volontaria della tariffa puo'
essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
convenzione con l'Agenzia delle entrate. La riscossione,
sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo' altresi'
essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto
dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, a seguito di procedimento ad evidenza pubblica".
11. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola: "locali" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' quella della
tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152".
12. All'articolo 3, comma 28, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "comma
7," sono inserite le seguenti: "complessivamente denominate
agenti della riscossione,".
13. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-bis e' inserito
il seguente:
"Art. 28-ter (Pagamento mediante compensazione
volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di
erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle
entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a
ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica
apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha
in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso,
sulla contabilita' di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Direttore generale del dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze in data 1º febbraio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4
febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1,
l'agente della riscossione notifica all'interessato una
proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il
debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero
ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni
se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta, l'agente
della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le
riversa ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito
dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di
mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli
effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente
della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia
delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il rimborso
delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di
cui al comma 2, nonche' un rimborso forfetario pari a
quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura
degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti
attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente
articolo e sono stabilite le modalita' di movimentazione e
di rendicontazione delle somme che transitano sulle
contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese
previsti dal comma 5".
14. Nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo
28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602). - 1. Puo' essere effettuato
mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo
28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, il pagamento di tutte le entrate
iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia,
l'agente della riscossione, una volta ricevuta la
segnalazione di cui al comma 1 dello stesso articolo
28-ter, formula la proposta di compensazione con
riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del
soggetto indicato in tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti
previdenziali possono stipulare una convenzione con
l'Agenzia delle entrate per disciplinare la trasmissione,
da parte di quest'ultima, della segnalazione di cui al
citato articolo 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il
beneficiario di un credito d'imposta sia iscritto a ruolo
da uno dei predetti enti creditori. Con tale convenzione e'
regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti
creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della
riscossione.".
15. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal
seguente:
"2. L'agente della riscossione puo' essere
rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1,
che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non
debba procedersi all'istruzione della causa, nei
procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di cui
all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del codice
di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'articolo 543,
secondo comma, n. 4, del codice di procedura civile.".
16. L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni
nello stesso previste si applicano anche ai contributi
stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.
17. Per il servizio di riscossione dei contributi e
premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e' dovuto all'Agenzia delle entrate il
rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di
riscossione. Le modalita' di trasmissione dei flussi
informativi, nonche' il rimborso delle spese relativi alle
operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione
stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli enti
interessati.
18. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati
strumentali e' assunto al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono
pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove
non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato
in misura pari al maggior valore tra quello esposto in
bilancio nell'anno di acquisto e quello corrispondente al
20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per
cento del costo complessivo stesso. Per fabbricati
industriali si intendono quelli destinati alla produzione o
trasformazione di beni";
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Le disposizioni del comma 7 si applicano,
con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai
fabbricati strumentali in locazione finanziaria. Per la
determinazione dell'acconto dovuto ai sensi del comma 34
non si tiene conto della disposizione del periodo
precedente";
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. In deroga all'articolo 3, comma 1, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente, le norme
di cui ai precedenti commi 7 e 7-bis si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto anche per le quote
di ammortamento e i canoni di leasing relativi ai
fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi
d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della
individuazione del maggior valore indicato al comma 7, si
tiene conto del valore delle aree esposto nell'ultimo
bilancio approvato prima della entrata in vigore della
presente disposizione e del valore risultante applicando le
percentuali di cui al comma 7 al costo complessivo del
fabbricato, risultante dal medesimo bilancio, assunto al
netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle
rivalutazioni effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo
valore ammortizzabile e' pari alla quota di costo
riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento
dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul
costo complessivo".
19. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461, le parole: "il mutuatario e il
cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui
dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche
su opzione, al mutuante ovvero al cedente a pronti" sono
sostituite dalle seguenti: "al mutuatario e al cessionario
a pronti si applica il regime previsto dall'articolo 89,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, soltanto se tale regime sarebbe stato
applicabile al mutuante o al cedente a pronti".
20. La disposizione del comma 19 si applica ai
contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
21. All'articolo 1, comma 496, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "12,50 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "20 per cento".
22. Il comma 13 dell'articolo 36 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
"13. Le disposizioni della lettera a) del comma 12
si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi
d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per le perdite relative ai primi tre periodi d'imposta
formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta
ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
23. Il comma 11 dell'articolo 36 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno
effetto con riferimento ai redditi delle societa'
partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i redditi delle societa' partecipate relativi
a periodi d'imposta precedenti alla predetta data resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600".
24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
applica nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
25. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l'articolo 188 e' inserito il seguente:
"Art. 188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi
delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri
nel territorio dello stesso comune per un importo
complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati
in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma
2, ridotto forfetariamente del 20 per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono
il loro debito d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano
iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione
d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale
nel medesimo comune le quali, gia' residenti nel comune di
Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e
residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica".
26. Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
introdotto dal comma 25 del presente articolo, si applicano
a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006, si applicano
le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
27. Il comma 31 dell'articolo 36 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, e' abrogato.
28.
29. I periodi secondo, terzo e quarto del comma 2-bis
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25
dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono sostituiti dai seguenti: "La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che
siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e'
esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati
regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia".
30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
sostituito dal seguente: "Restano fermi gli obblighi di
certificazione fiscale dei corrispettivi previsti
dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonche' di emissione
della fattura su richiesta del cliente, fatta eccezione per
i soggetti indicati all'articolo 1, commi da 429 a 430-bis,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
31. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"6. I produttori agricoli che nell'anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di
attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non
superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da
cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal
versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali
e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo
restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le
bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e
i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi
nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con
le modalita' e nei termini di cui all'articolo 21,
indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione,
consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del
presente comma cessano comunque di avere applicazione a
partire dall'anno solare successivo a quello in cui e'
stato superato il limite di 7.000 euro a condizione che non
sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri
beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso,
l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita'
stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni".
32. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, recante individuazione dei
soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) i produttori agricoli titolari di reddito
agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico,
esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a
7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto
dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sempreche' non abbiano rinunciato
all'esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6
dell'articolo 34".
33. Al fine di consentire la semplificazione degli
adempimenti a carico del cittadino ed al contempo
conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle
banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita'
territoriale, a decorrere dal 1º gennaio 2007 le
dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati
nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli
organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione
dei contributi agricoli, previsti dalla normativa
comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato
(OCM) del settore agricolo, esonerano i soggetti tenuti
all'adempimento previsto dall'articolo 30 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la
richiesta di contributi agricoli, contenente la
dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente
all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per
consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e,
conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino
della dichiarazione di variazione colturale da rendere al
catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche alle comunicazioni
finalizzate all'aggiornamento del fascicolo aziendale
costituito a norma del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.
All'atto della accettazione delle suddette dichiarazioni
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
predispone una proposta di aggiornamento della banca dati
catastale, attraverso le procedure informatizzate
rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia
per l'aggiornamento della banca dati. L'Agenzia del
territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad
inserire nei propri atti i nuovi redditi relativi agli
immobili oggetto delle variazioni colturali. Tali redditi
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno in cui
viene presentata la dichiarazione. In deroga alle vigenti
disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del
territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il
completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare,
per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle
relative operazioni catastali di aggiornamento . I ricorsi
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso
la variazione dei redditi possono essere proposti entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti
interessati non forniscano le informazioni previste ai
sensi del comma 35 e richieste nelle dichiarazioni relative
all'uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o
non veritiero, si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.000 ad euro 2.500; all'irrogazione delle sanzioni
provvede l'Agenzia del territorio sulla base delle
comunicazioni effettuate dall'AGEA.
34. In sede di prima applicazione del comma 33,
l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla
base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma
33, presentate dai soggetti interessati nell'anno 2006 e
messe a disposizione della Agenzia del territorio
dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in
atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle
variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni
contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle
vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia
del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il
completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare,
per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle
relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso
la variazione dei redditi possono essere proposti entro il
30 novembre 2007; i nuovi redditi cosi' attribuiti
producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2006. In tale caso
non sono dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalita'
tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione
operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto
che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di
interscambio dati e cooperazione applicativa resi
disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN).
36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle
informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche,
amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al
catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali,
nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto.
L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la
disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli
immobili individuati ai sensi del periodo precedente,
comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la
mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi
alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni
interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio
sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta,
per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli
atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla
richiesta entro sette mesi dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con
oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni
redatte in conformita' al regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a
notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in
deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la
mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in
assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di
pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite
modalita' tecniche ed operative per l'attuazione del
presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni
previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.
37. All'articolo 9, comma 3, lettera a), del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo
le parole: "l'immobile e' asservito" sono inserite le
seguenti: ", sempreche' tali soggetti rivestano la
qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580,".
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto
del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento
della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro e
non oltre il 31 ottobre 2008 fermo restando che gli effetti
fiscali decorrono dal 1º gennaio 2007. In tale caso non si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni. In caso di inadempienza si
applicano le disposizioni contenute nel comma 36.
39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno.
40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie
catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono
essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati
ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero
ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia
funzionale e reddituale.
41. Le unita' immobiliari che per effetto del
criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione
della qualificazione e quindi della rendita devono essere
dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con
oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la
sanzione prevista dall'articolo 31 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28
dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella
misura aggiornata dal comma 338 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro
delle regole tecniche previste dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita'
tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al comma
41.
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite
ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a
decorrere dal 1º gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi
previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile
l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successivi provvedimenti attuativi.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5
dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da
applicare alle rendite catastali dei fabbricati
classificati nel gruppo catastale B, e' rivalutato nella
misura del 40 per cento.
46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno.
47. - 52. Abrogati.
53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52 hanno
effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a
titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate
e per le scritture private non autenticate presentate per
la registrazione dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nonche' per le
successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse
decorrenze valgono per le imposte ipotecaria e catastale
concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle
successioni di cui al periodo precedente.
54. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dai
commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro
per l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50
milioni di euro per l'anno 2009, e' destinata ad un fondo
per finanziare interventi volti ad elevare il livello di
sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo,
da istituire con la legge finanziaria per il 2007.
55.
56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio
liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato
I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, e' ridotta a euro 227,77 per mille
chilogrammi di prodotto.
57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, e'
aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.
58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e
2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma
57 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e
con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare
l'installazione su autoveicoli immatricolati come "euro 0"
o "euro 1" di impianti a GPL o a metano per autotrazione,
e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma
5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia
alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano,
appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed
immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di
cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le
cinque annualita' successive. Per le medesime categorie di
veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le
agevolazioni gia' disposte da precedenti provvedimenti
regionali.
61. Le regioni possono esentare dal pagamento della
tassa automobilistica regionale per cinque annualita'
successive i veicoli appartenenti alle categorie
internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema
di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data
successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una
delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento
europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo
1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, regolamento
(CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007.
62. Le cinque annualita' di cui al comma 61 decorrono
dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale
avviene il collaudo dell'installazione del sistema di
alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha gia'
corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo,
ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo
dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo
del pagamento della tassa automobilistica e' stato
precedentemente interrotto ai sensi di legge.
63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1º
gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui
motocicli e' rideterminata nelle misure riportate nella
tabella 1 allegata al presente decreto. Gli incrementi
percentuali approvati dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto
vengono ricalcolati sugli importi della citata tabella 1.
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni
sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante
dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63. Il presente
comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
Per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione
finanziaria e' definita con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanare entro il 28 febbraio 2023. In mancanza dei dati
definitivi, per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi
all'anno 2021. Per ciascun anno dall'esercizio 2023
all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria
di una annualita', fatta salva la facolta' regionale di
disporre anticipatamente la regolazione di piu' annualita'.
65. Alla tabella delle tasse ipotecarie allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro e'
sostituita dalla seguente: "55,00";
b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite
dalle seguenti: "L'importo e' dovuto anticipatamente. Il
servizio sara' fornito progressivamente su base
convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla
riutilizzazione commerciale. La tariffa e' raddoppiata per
richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione
staccata";
c) il numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Trasmissione telematica di elenco dei
soggetti presenti nelle formalita' di un determinato
giorno:
7.1 per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e' dovuto
anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente
su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla
riutilizzazione commerciale. Fino all'attivazione del
servizio di trasmissione telematica l'elenco dei soggetti
continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta
di chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro
4,00 per ogni soggetto".
66. A valere sulle maggiori entrate derivanti dal
comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per
l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per l'anno 2007, e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
un apposito fondo per finanziare le attivita' connesse al
conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo
di cui al presente comma e' comunque incrementato, per
l'anno 2008, di 10 milioni di euro.
67. Il titolo III della tabella A allegata al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come
da ultimo sostituito dall'allegato 2-quinquies alla legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' sostituito da quello di cui
alla tabella 2 allegata al presente decreto.
68. Le consultazioni catastali sono eseguite secondo
le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia del territorio.
69. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e
successive modificazioni, le parole: "31 ottobre 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
70. Nell'articolo 50, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato
dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 506, le parole: "30 novembre" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre".
71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a), le
parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50
per cento";
b) nell'articolo 164, comma 1:
1) all'alinea, le parole: "secondo i seguenti
criteri" sono sostituite dalle seguenti: "solo se
rientranti in una delle fattispecie previste nelle
successive lettere a), b) e b-bis)";
2) alla lettera a), numero 2), le parole: "o dati
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d'imposta" sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: "nella misura
del 50 per cento" fino a: "per i veicoli utilizzati dai
soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza
di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura
dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed
autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai
ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti
attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio in
modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero
1)"; nella stessa lettera, le parole: "nella suddetta
misura del 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"nella misura del 25 per cento";
4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti, e' deducibile l'importo costituente reddito di
lavoro".
72. Le disposizioni della lettera a) del comma 71
hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a
quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre
disposizioni del medesimo comma 71, in deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno
effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia, ai
soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
relative a detto periodo ed a quelli successivi, il
contribuente puo' continuare ad applicare le previgenti
disposizioni. Con regolamento ministeriale da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari
competenti si provvede alla modifica delle misure recate
dal comma 71 del presente articolo, tenuto conto degli
effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia
da parte del Consiglio dell'Unione europea
dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a
stabilire una misura ridotta della percentuale di
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli
acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La
modifica e' effettuata, prioritariamente con riferimento
alle disposizioni in materia di reddito di lavoro
dipendente di cui alla lettera a) del comma 71, in
particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti
da ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del
presente articolo.
73. Nel testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel secondo
periodo della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo le
parole: "Si considerano compresi negli usi industriali gli
impieghi del gas metano" sono aggiunte le seguenti: "nel
settore della distribuzione commerciale,".
74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla
concessione di incentivi per attivita' produttive, di cui
all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
75. Le proposte di contratti di programma gia'
approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del citato
decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, in assenza del
decreto di disciplina dei criteri, delle condizioni e delle
modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal
comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e
riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico per
l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla base della
deroga di cui al comma 74 e del decreto di cui al comma 76.
76. In conseguenza degli effetti della deroga di cui
al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le
risorse gia' attribuite dal CIPE al Fondo di cui
all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per
il finanziamento degli interventi di cui al predetto comma
74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle
agevolazioni sulla base delle disposizioni di cui ai citati
commi 1 e 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal
Ministero dello sviluppo economico per la copertura degli
oneri derivanti dalla concessione di incentivi gia'
disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della
riduzione di assegnazione operata con la Tabella E allegata
alla legge 23 dicembre 2005, n. 266, risultano privi, anche
parzialmente, della copertura finanziaria. Le eventuali
risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma 77,
possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo
economico per la concessione di agevolazioni relative agli
interventi di cui al comma 75; a tale fine il Ministro
dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
determinare, diminuendole, le intensita' massime degli
aiuti concedibili.
77. In relazione alla ritardata attivazione del Fondo
di cui al comma 354 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le autorizzazioni di spesa di cui al comma
361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004,
sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008,
rispettivamente, in 5, 15 e 50 milioni di euro. Le restanti
risorse gia' poste a carico del Fondo per le aree
sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle
imprese, in applicazione di quanto disposto dal citato
comma 361, per un importo, rispettivamente pari a 95
milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno 2006, a
135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno
2008, affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle
imprese per le finalita' di cui al comma 76.
78. Al fine di assicurare l'invarianza del limite di
cui all'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, in conseguenza della deroga di cui al comma 74, il
Ministero dello sviluppo economico riduce, eventualmente,
l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da
esso gestiti.
79. Allo scopo di assicurare il tempestivo
completamento delle iniziative imprenditoriali gia' avviate
e che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, risultino avere raggiunto
almeno il 55 per cento dell'investimento mediante
agevolazioni a valere sui contratti d'area, per le quali
sia stata necessaria la notifica alla Comunita' europea ai
sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3
dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere
dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per
l'esecuzione dell'opera, se posteriore alla ricezione
dell'autorizzazione della Comunita' europea.
80. All'articolo 1, comma 276, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "l'Agenzia del
demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento
del tesoro";
b) al secondo periodo, le parole: "l'Agenzia del
demanio" sono sostituite dalle seguenti: "il Dipartimento
del tesoro";
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"L'anticipazione e' regolata con prelevamento dall'apposito
conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite
le risorse corrispondenti".
81. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "di proprieta'
di Ferrovie dello Stato spa" sono inserite le seguenti: "o
delle societa' dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate";
b) il terzo periodo e' soppresso.
82. In occasione del primo aggiornamento del piano
finanziario che costituisce parte della convenzione
accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima
revisione della convenzione medesima, successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le
clausole convenzionali in vigore, nonche' quelle
conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano
inserite in una convenzione unica, avente valore
ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti
dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione
unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione
originaria, nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi.
83. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del
rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione
al perseguimento degli interessi generali connessi
all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del
servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di
efficienza e di qualita' e in condizioni di economicita' e
di redditivita', e nel rispetto dei principi comunitari e
delle eventuali direttive del CIPE, le clausole della
convenzione unica di cui al comma 82 sono in ogni caso
adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di adeguamento
annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di
revisione periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione
del traffico, della dinamica dei costi nonche' del tasso di
efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;
b) la destinazione della extraprofittabilita'
generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali
di attivita' commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti tariffari
relativi a impegni di investimento programmati nei piani
finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti tariffari
dovuti per investimenti programmati del piano finanziario
esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli
stessi investimenti, accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo minimo
dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le
societa' concessionarie trasmettono annualmente, anche
telematicamente, ad ANAS S.p.a. per l'esercizio dei suoi
poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei
concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende
analogamente disponibili al Ministro delle infrastrutture
per l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo
nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.;
l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di
direttiva e di ispezione in ordine alle modalita' di
raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei
concessionari;
f) la individuazione del momento successivamente al
quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione
dei lavori rientra nel rischio d'impresa del
concessionario, salvo i casi di forza maggiore o di fatto
del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori, per
quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la
valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o
collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
h) l'introduzione di sanzioni a fronte di casi di
inadempimento delle clausole della convenzione imputabile
al concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione
di tali sanzioni in funzione della gravita'
dell'inadempimento;
i) l'introduzione di meccanismi tesi alla migliore
realizzazione del principio di effettivita' della clausola
di decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore
efficienza, efficacia ed economicita' del relativo
procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e
del contraddittorio.
84. Gli schemi di convenzione unica di cui al comma
82, concordati tra le parti e redatti conformemente a
quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla
regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), sono
sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), anche al fine di
verificare l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83.
Tale esame si intende assolto positivamente in caso di
mancata deliberazione entro quarantacinque giorni dalla
richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli schemi
di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del
CIPE, sono successivamente trasmessi alle Camere per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il
parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione.
Decorso il predetto termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, le
convenzioni possono essere comunque adottate.
85. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
"5. Le societa' concessionarie autostradali sono
soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non quotate
in borsa, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice negli affidamenti di forniture e servizi di
importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria
nonche' di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
e in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni;
d) sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle
procedure di aggiudicazione all'approvazione di ANAS Spa,
che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si
applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di
conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri
in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
soggetti che operano in prevalenza nei settori delle
costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto idonee misure
atte a prevenire i conflitti di interesse degli
amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di
onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno alcuni
di essi, di indipendenza;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le
commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono
nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i
poteri di vigilanza dell'Autorita' di cui all'articolo 6
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. La composizione del consiglio dell'Autorita' e'
aumentata di due membri con oneri a carico del suo
bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i
componenti del consiglio.
5-bis. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti
relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e
delle altre concessionarie devono essere sottoposte al
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la
loro valutazione tecnico-economica.
5-ter. L'affidamento dei servizi di distribuzione
carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e
ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali,
in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f)
del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle
capacita' tecnico-organizzative ed economiche dei
concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e
la regolarita' del servizio, secondo quanto disciplinato
dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che
valorizzino l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei
servizi, gli investimenti in coerenza con la durata degli
affidamenti e la pluralita' dei marchi. I processi di
selezione devono assicurare una prevalente importanza al
progetto tecnico-commerciale rispetto alle condizioni
economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la
competitivita' dell'offerta in termini di qualita' e
disponibilita' dei servizi nonche' dei prezzi dei prodotti
oil e non oil».
86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua controlli, con
poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto
degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e
all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.
498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo,
nonche' dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione dei
servizi da parte dei concessionari, definendo in
particolare i livelli generali di qualita' riferiti al
complesso delle prestazioni e i livelli specifici di
qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire
all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti
degli utenti e dei consumatori;
c) emana direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta,
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi
in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni
di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal comma
85 del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti
o in caso di mancata ottemperanza da parte dei
concessionari alle richieste di informazioni o a quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso
in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro
150 milioni, per le quali non e' ammesso quanto previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in
caso di reiterazione delle violazioni ha la facolta' di
proporre al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione;
e) segnala all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti
delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonche' di
quelle che partecipano agli affidamenti di lavori,
forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di
ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
87. - 88.
89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il concessionario comunica al concedente,
entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni
tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei
successivi quarantacinque giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la
comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle
infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel
primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di
interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
il concessionario comunica al concedente, entro il 31
ottobre di ogni anno, la componente investimenti del
parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie
comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il
concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica
della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette
la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i
quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento
motivato le integrazioni tariffarie nei trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.";
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n.
1158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: "ad una societa' per
azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o
indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale
con almeno il 51 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"ad una societa' per azioni al cui capitale sociale
partecipano ANAS S.p.a., le regioni Sicilia e Calabria,
nonche' altre societa' controllate dallo Stato e
amministrazioni ed enti pubblici. Tale societa' per azioni
e' altresi' autorizzata a svolgere all'estero, quale
impresa di diritto comune ed anche attraverso societa'
partecipate, attivita' di individuazione, progettazione,
promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture
trasportistiche e di opere connesse";
b) il secondo comma e' abrogato.
92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni
assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di
Messina S.p.a., al fine della realizzazione del
collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed
il continente, una volta trasferite ad altra societa'
controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina
S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo
versamento in entrata, in due distinti capitoli di spesa
del Ministero delle infrastrutture e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
denominati rispettivamente "Interventi per la realizzazione
di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e
"Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in
Sicilia e in Calabria".
93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del
principio di addizionalita', sono assegnate per il 90 per
cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il
10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della
difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per
il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per
la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le
modalita' di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa
agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni
Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli
interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.
94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli
incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e
le attivita' culturali, l'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali
centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali
periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche'
in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del
Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni
dirigenziali di livello generale presso il collegio di
direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici
del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4".
95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a
decorrere dal 1º gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo
regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in
quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.
96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo
del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono
sostituite dalle seguenti: "dal Segretario generale del
Ministero";
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "del
dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono
sostituite dalle seguenti: "del Ministero";
c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sentito il
capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici"
sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Segretario
generale del Ministero".
97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo
8 gennaio 2004, n. 3, le parole: "tre anni" sono sostituite
dalle seguenti: "sei anni".
98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni
e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa"»;
b) al comma 19-quater, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'
del turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1, dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni nonche' le dotazioni strumentali e di
personale della soppressa Direzione generale del turismo
del Ministero delle attivita' produttive";
c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con
propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del comma 1, dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni da destinare all'istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo".
99. Le modalita' di attuazione dei commi da 94 a 98
devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza
della spesa da assicurare anche mediante compensazione e
conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale
generale e non generale delle amministrazioni interessate.
100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di
funzionamento del sistema museale statale ed al fine di
assicurare il corretto svolgimento delle funzioni
istituzionali, con particolare riferimento al personale con
qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il
reclutamento di un contingente di quaranta unita' nella
qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso
pubblico per titoli ed esami.
101. Per le finalita' di cui al comma 100 e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e
di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
102. Per l'anno 2007 e fino al 31 dicembre 2008,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
103. La localizzazione degli interventi di Arcus
S.p.a., nonche' il controllo e la vigilanza sulla
realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di
concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e
le attivita' culturali, con modalita' che saranno definite
con decreto interministeriale. E' affidata ad Arcus S.p.a.
la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1,
della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale
stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo,
e' autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
104. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n.
310, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, le parole: "tre
anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e, al
secondo periodo, la parola: "2008" e' sostituita dalla
seguente: "2010";
b) il comma 6 e' abrogato.
105. Al fine di garantire la celere ripresa delle
attivita' culturali di pubblico interesse presso il Teatro
Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la
proprieta' dell'intero immobile sede del predetto Teatro,
ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze,
libera da ogni peso, condizione e diritti di terzi.
106. Con uno o piu' provvedimenti, il prefetto di
Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai
sensi della vigente normativa in materia di espropriazioni,
dedotte tutte le somme gia' liquidate dallo Stato e dagli
enti territoriali per la ricostruzione del Teatro
Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il prefetto di Bari cura, altresi',
l'immediata immissione del comune di Bari nel possesso
dell'intero immobile, da trasferire nella proprieta'
comunale ai sensi del comma 105.
107. E' assegnato al Ministero per i beni e le
attivita' culturali un contributo di 8 milioni di euro per
l'anno 2007 per il completamento dei lavori di
ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
108. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
"12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti e agli
altri componenti dei Consigli direttivi nonche' ai
componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti
parco, ivi compresi quelli di cui al comma 1 dell'articolo
35, spetta un'indennita' di carica articolata in un
compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la
partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo e
della Giunta esecutiva, nell'ammontare fissato con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, secondo quanto disposto dalla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2001, e con la procedura indicata nella circolare della
Presidenza del Consiglio dei ministri 4993/IV.1.1.3 del 29
maggio 2001".
109. Al fine di garantire la razionalizzazione dei
controlli ambientali e l'efficienza dei relativi interventi
attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento
tra le istituzioni operanti a livello nazionale e quelle
regionali e delle province autonome, l'assetto
organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9,
38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
modificato come segue:
a) l'APAT e' persona giuridica di diritto pubblico
ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia
tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa,
gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
b) sono organi dell'Agenzia:
1) il presidente, con funzioni di rappresentanza
dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra
persone aventi comprovata esperienza e professionalita',
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare;
2) il consiglio di amministrazione, composto da
quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata
esperienza e professionalita', nominati con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per due di essi, su proposta della Conferenza delle
regioni e delle province autonome. Il consiglio di
amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su
proposta del presidente, il direttore generale. Gli
emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di
amministrazione sono fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
3) il collegio dei revisori dei conti, costituito
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
c) il direttore generale dirige la struttura
dell'Agenzia ed e' responsabile dell'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione; e' scelto
tra persone di comprovata competenza ed esperienza
professionale e resta in carica sino alla scadenza del
mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal
consiglio di amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con il regolamento previsto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e' emanato il nuovo statuto dell'APAT, che tiene conto
delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino alla
data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le
norme statutarie del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, se ed in
quanto compatibili con le presenti disposizioni;
e) all'attuazione delle lettere a) e b) si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
dell'APAT, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
110. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle
successive disposizioni, opera quale sede permanente di
elaborazione di orientamenti, linee e priorita'
dell'attivita' di vigilanza";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La Commissione, sulla base di specifici
rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni
anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di
monitorare la congruita' dell'attivita' di vigilanza
effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e
priorita' degli interventi ispettivi e segnala altresi' al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli
aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di
assicurare la maggiore efficacia dell'attivita' di
vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione
si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate
dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali
attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23
agosto 2004, n. 243";
c) al comma 2, dopo le parole: "Comandante generale
della Guardia di finanza;" sono inserite le seguenti: "dal
Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di
finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela del
lavoro;";
d) al comma 3, dopo le parole: "invitati a
partecipare" sono inserite le seguenti: "i Direttori
generali delle altre direzioni generali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale," ed il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: "Alle sedute della Commissione
centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo',
su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato
il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza".
111. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "comandante
regionale della Guardia di finanza;" sono inserite le
seguenti: "dal comandante regionale dell'Arma dei
carabinieri;";
b) al comma 4, le parole: "ed il comandante
regionale dell'Arma dei carabinieri" sono soppresse.
112. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "Comandante
provinciale della Guardia di finanza," sono inserite le
seguenti: "il Comandante provinciale dell'Arma dei
carabinieri,";
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Alle sedute del CLES puo', su questioni di carattere
generale attinenti alla problematica del lavoro illegale,
essere invitato il Questore".
113. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli organismi
associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e
gli enti pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa
o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali
degli ordini professionali, possono inoltrare alla
Direzione generale, esclusivamente tramite posta
elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione
delle normative di competenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i
relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni
generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli
enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle
risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude
l'applicazione delle relative sanzioni penali,
amministrative e civili".
114. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da:
"con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale" fino a: "dell'INAIL" sono sostituite dalle
seguenti: "su delibera del consiglio di amministrazione
dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi
previsti dalla legge, con il Ministero della salute".
115. All'articolo 1, comma 105, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "50 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "170 milioni". Al relativo
onere, pari a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede
con l'utilizzo della somma di pari importo gia' affluita
all'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2005, n. 244, e successive modificazioni, all'onere del
pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e
assistenza sociale si provvede mediante il versamento di
quattro rate mensili anticipate all'interesse di
differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di
interesse legale vigente del 2,5 per cento.
117. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede
al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni
normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le
imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e
televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme
necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei contributi e
delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20,
commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle procedure,
dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi
ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e
delle modalita' di istruttoria, concessione ed erogazione,
nonche' dei controlli da effettuare, anche attraverso il
ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad
altre amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento, da
parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza,
occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, effettiva
diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con
particolare riguardo a:
1) occupazione;
2) tutela del prodotto editoriale primario;
3) livelli ottimali di costi di produzione e di
diffusione riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie
per garantire la coerenza logica e sistematica.
118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma
117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei
pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali
si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso
il predetto termine senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti
possono essere comunque adottati.
119. Tra le indicazioni obbligatorie previste
dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio
1948, n. 47, e' inserita la dichiarazione che la testata
fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.
120. All'articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25
febbraio 1987, n. 67, le parole: "a decorrere dal 1º
gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere
dal 1º gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al
rimborso dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"al rimborso del 60 per cento".
121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7
agosto 1990, n. 250, le parole: "a decorrere dal 1º gennaio
1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º
gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso
dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al
rimborso del 60 per cento".
122. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
"Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie
di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento
a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione
utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque
regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del
contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti
professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed
esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di
trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla
settimana".
123. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed
i canali tematici satellitari possono richiedere le
riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per un
solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai
servizi di telecomunicazione via satellite, riferito
esclusivamente al costo del segmento di contribuzione,
fornito da societa' autorizzate ad espletare i predetti
servizi.
124. A decorrere dai contributi relativi all'anno
2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 8, lettera a), le parole: "della media
dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi"
sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal
bilancio";
b) al comma 9, le parole: "della media" sono
soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole: "della media
dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi"
sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal
bilancio".
125. All'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge
7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le
parole: "precedente a quello" sono soppresse.
126. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "fino a 40 mila
copie di tiratura media" sono sostituite dalle seguenti:
"fino a 30.000 copie di tiratura media".
127. Qualora nella liquidazione dei contributi
relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza
dell'applicazione di diverse modalita' di calcolo, il
recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si
procede all'ulteriore recupero e si provvede alla
restituzione di quanto recuperato.
128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo
1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si
intende riferito anche ai contributi relativi agli anni
precedenti.
129. All'articolo 1, comma 455, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, le parole: "dei costi
complessivamente ammissibili" sono sostituite dalle
seguenti: "degli altri costi in base ai quali e' calcolato
il contributo".
130. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la
composizione prevista dalla citata disposizione per
l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e
2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, consente l'erogazione dei contributi
relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del
medesimo anno.
131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli
19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle comunicazioni, e, limitatamente alle convenzioni
aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della
stessa legge, con il Ministro degli affari esteri. Il
pagamento dei corrispettivi e' effettuato nell'anno
successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle
convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di
cui all'articolo 24, comma 2, del contratto di servizio di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12
marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa
stipula di una convenzione a titolo gratuito con la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica, assicura il
supporto tecnico necessario alla conservazione e alla
conversione digitale del materiale audiovisivo delle sedute
del Parlamento.
132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del
Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la
remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e
discoteche dello Stato e degli enti pubblici, e'
autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006,
di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali del Fondo per
il diritto di prestito pubblico. Il Fondo e' ripartito
dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra
gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti
con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per
l'attivita' di ripartizione spetta alla SIAE una
provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i
beni e le attivita' culturali, a valere sulle risorse del
Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e
discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di
quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da
istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati
dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1,
alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: ", al quale non e' dovuta alcuna
remunerazione" sono soppresse.
133. All'onere di cui al comma 132, pari a 250.000
euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007
e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si
provvede quanto a euro 250.000 per l'anno 2006, euro 1,2
milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a decorrere
dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto e quanto a euro 1
milione per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
134. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
135. Le somme ancora dovute a Poste italiane S.p.a.
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono rimborsate, previa
determinazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per l'informazione e
l'editoria, di concerto con il Ministero delle
comunicazioni e con il Ministero dell'economia e delle
finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con una rateizzazione di dieci anni.
136. All'articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "da euro 1.500,00 ad euro
250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
15.000,00 ad euro 2.500.000,00" e le parole: "di euro
5.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "di euro
50.000,00";
b) al comma 5, le parole: "al doppio dei" sono
sostituite dalle seguenti: "a venti volte i";
c) al comma 8, le parole: "da euro 3.000,00 ad euro
58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
30.000,00 ad euro 580.000,00";
d) al comma 9, dopo le parole: "articolo 32," sono
inserite le seguenti: "ai soggetti che commettono
violazioni gravi o reiterate piu' di due volte nel
quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione
generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;" e le
parole: "da euro 1.500,00 ad euro 115.000,00" sono
sostituite dalle seguenti: "da euro 15.000,00 ad euro
1.150.000,00";
e) al comma 11, le parole: "da euro 12.000,00 ad
euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
120.000,00 ad euro 2.500.000,00";
f) al comma 13, le parole: "da euro 17.000,00 ad
euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
170.000,00 ad euro 2.500.000,00";
g) al comma 14, le parole: "da euro 17.000,00 ad
euro 250.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
170.000,00 ad euro 2.500.000,00";
h) al comma 16, le parole: "da euro 5.800,00 ad
euro 58.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro
58.000,00 ad euro 580.000,00";
i) dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
"17-bis. Alle sanzioni amministrative irrogabili
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si
applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta
di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni".
137. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il Ministero si articola in un
Segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni". Al
comma 8-bis del medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
233 del 2006, le parole: ", il Ministero dell'universita' e
della ricerca" sono soppresse.
138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle
attivita' delle universita' e degli enti di ricerca
pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici,
sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione
dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per
l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e
agli enti di ricerca.
140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base
di un elenco di persone, definito da un comitato di
selezione, che rimane valido per tre anni. La durata del
mandato dei suddetti componenti, compresi quelli
eventualmente nominati in sostituzione di componenti
cessati dalla carica, e' di quattro anni. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR,
secondo principi di imparzialita', professionalita',
trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) i requisiti e le modalita' di selezione dei
componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra
qualificati esperti stranieri, e le relative indennita',
prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo,
la carica di presidente o di componente dell'organo
direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del
settantesimo anno di eta'.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla
effettiva operativita' dell'ANVUR, sono soppressi il
Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca
(CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito
dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il
Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di
valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 giugno 2003, n. 128.
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi
da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro
annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie
riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonche',
per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
143. - 145.
146. Il comma 2-ter dell'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal
seguente:
"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si
applicano anche a coloro che conseguono la laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base
degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a
decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1
puo' essere articolato sulla durata di un anno".
147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: "e'
riconosciuto" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere
riconosciuto". Le universita' disciplinano nel proprio
regolamento didattico le conoscenze e le abilita'
professionali, certificate ai sensi della normativa vigente
in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate
in attivita' formative di livello post-secondario da
riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il
numero di tali crediti non puo' essere superiore a dodici.
Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente
sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno
studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite
collettivamente. Le universita' possono riconoscere quali
crediti formativi, entro il medesimo limite, il
conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica
o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale
assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano
assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato
olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano
paralimpico.
148. Per le finalita' di cui all'articolo 26, comma
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con
regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, fermi restando i principi e i criteri enunciati nella
medesima disposizione e prevedendo altresi' idonei
interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)
sull'attivita' svolta, anche da parte delle universita' e
delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei titoli
accademici alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento, non puo' essere autorizzata
l'istituzione di nuove universita' telematiche abilitate al
rilascio di titoli accademici.
149. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e
di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche,
gli enti pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad
evidenza pubblica, nel rispetto della legislazione
comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per
l'individuazione di societa' alle quali affidare servizi di
verifica, monitoraggio ed interventi diretti, finalizzati
all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto
dell'energia, sia termica che elettrica.
150. Il corrispettivo delle societa' assegnatarie del
servizio e' dato esclusivamente dalla vendita di eventuali
titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza
dell'attivita' svolta.
151. Nell'ambito delle autorita' nazionali
competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo,
lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001 del
Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio centrale antifrode
dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle
finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonche' le
relative informazioni, in applicazione degli articoli 7 e 8
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,
avvalendosi, per la gestione dell'archivio, anche degli
Organismi partecipati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, detti enti gestori, responsabili ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle
finanze e gli enti gestori sono disciplinati con apposita
convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
152. I gestori del contante trasmettono, per via
telematica, al Ministero dell'Economia e delle finanze o
agli enti gestori i dati e le informazioni relativi al
ritiro dalla circolazione di banconote e di monete
metalliche in euro sospette di falsita', non oltre il
quindicesimo giorno lavorativo successivo
all'individuazione delle stesse, secondo le disposizioni
applicative stabilite dal Ministero dell'economia e delle
finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
153. In caso di violazione del comma 152 del presente
articolo o delle disposizioni applicative del medesimo
comma, al gestore del contante responsabile e' applicabile
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro
5.000 secondo la gravita' della violazione. La competenza
ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.
153-bis. Fino all'entrata in vigore delle
disposizioni applicative di cui al comma 152, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di inoltro al
Ministero dell'economia e delle finanze di dati e
informazioni.
154. Per tener conto delle ulteriori esigenze poste
dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto
2005, n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la
gestione e il potenziamento di sistemi informatizzati di
prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui mezzi di
pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al
consumo, e' autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno
2007, di euro 614.000 per l'anno 2008 e di euro 618.000 per
l'anno 2009.
155. Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
"4. Per lo svolgimento di particolari compiti per
il raggiungimento di risultati determinati o per la
realizzazione di specifici programmi, il Presidente
istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di
missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore
a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata
dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il
Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo
18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
la bioetica e gli altri organi collegiali che operano
presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano l'azione
unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi
equiparabili, il Presidente puo' istituire con proprio
decreto apposite unita' di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai
sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma non devono
in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato".
156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il
secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "L'Unita' per la
semplificazione e la qualita' della regolazione opera in
posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro,
compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per
il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione e di qualita'
della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente
applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
157. Al fine di monitorare il rispetto dei principi
di invarianza e contenimento degli oneri connessi
all'applicazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, e del presente decreto, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, a valere
sulle disponibilita' per l'anno 2006 previste dall'articolo
1, comma 261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla
costituzione, presso il Dipartimento per l'attuazione del
programma di Governo, di una struttura interdisciplinare di
elevata qualificazione professionale, giuridica,
economico-finanziaria e amministrativa, di non piu' di
dieci componenti, per curare la transizione fino al pieno
funzionamento dell'assetto istituzionale conseguente ai
predetti provvedimenti normativi. L'attivita' della
struttura, in quanto aggiuntiva alle normali funzioni
svolte dai suoi componenti, deve svolgersi compatibilmente
con tali prioritarie funzioni.
158. All'articolo 16, secondo comma, della legge 27
febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e dai Ministri dell'universita' e della ricerca e
della pubblica istruzione".
159. All'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3" sono
inserite le seguenti: ", al comma 5-bis, limitatamente al
personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23,
e al comma 6,".
160. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal comma 159 del presente articolo, si
applicano anche ai direttori delle Agenzie, incluse le
Agenzie fiscali.
161. In sede di prima applicazione dell'articolo 19,
comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato ed integrato dai commi 159 e 160 del
presente articolo, gli incarichi ivi previsti, conferiti
prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fatti salvi, per gli incarichi conferiti
a soggetti non dipendenti da pubbliche amministrazioni, gli
effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni
contenute nel presente comma si applicano anche ai
corrispondenti incarichi conferiti presso le Agenzie,
incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore spesa
derivante dal presente comma e' compensata riducendo
automaticamente le disponibilita' del fondo di cui
all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un
numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano
finanziario. In ogni caso deve essere realizzata una
riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari al 10 per
cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento
per i dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli
incarichi precedentemente in essere.
162. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' abrogato. In via transitoria, le
nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, cessano ove
non confermate entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
163. In attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, il Dipartimento della funzione pubblica
predispone, entro il 31 dicembre 2006, un piano per il
miglioramento della qualita' dei servizi resi dalla
pubblica amministrazione e dai gestori di servizi pubblici.
Il piano reca anche linee guida per l'adozione, da parte
delle amministrazioni interessate da processi di
riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione
della qualita' dei servizi resi all'utenza.
164. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
"La comunicazione deve essere effettuata a carico del
conducente quale responsabile della violazione; nel caso di
mancata identificazione di questi, il proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del
verbale di contestazione, i dati personali e della patente
del conducente al momento della commessa violazione";
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente: "Il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido
ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o
giuridica, che omette, senza giustificato e documentato
motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a
euro 1.000".
165. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo
126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, nel testo previgente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, dalla patente di guida del
proprietario del veicolo, qualora non sia stato
identificato il conducente responsabile della violazione,
e' riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui
dipendenze opera l'agente accertatore, che ne da'
comunicazione in via telematica al Centro elaborazione dati
motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei
trasporti del Ministero dei trasporti. Fatti salvi gli
effetti degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono
efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso
articolo, adottati a seguito di perdita totale del
punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti
da riattribuire a norma del presente comma.
166. All'articolo 97 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: "il certificato di
circolazione" sono inserite le seguenti: ", quando
previsto,";
b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
"14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del ciclomotore, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5
si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la
facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione di chiedere
tempestivamente che sia assegnato il ciclomotore
confiscato, previo ripristino delle caratteristiche
costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e
fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di
accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di
reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il
fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta
giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle
violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI".
167. All'articolo 170 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7
e' sostituito dal seguente:
"7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se
commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla
sanzione pecuniaria amministrativa, consegue il fermo
amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di
un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata
commessa, per almeno due volte, una delle violazioni
previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del
veicolo e' disposto per novanta giorni".
168. All'articolo 171 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa
prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del
veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un
ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno
due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il
fermo del veicolo e' disposto per novanta giorni. La
custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello
stesso".
169. All'articolo 213 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma
2-sexies e' sostituito dal seguente:
"2-sexies. E' sempre disposta la confisca del
veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un
motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato,
sia che il reato sia stato commesso da un conducente
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente
minorenne".
170. Il Registro italiano dighe (RID), istituito ai
sensi dell'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e' soppresso.
171. Fermi i compiti, gli obblighi, e le
responsabilita' degli enti concessionari e dei soggetti
gestori in materia di sicurezza, nonche' le funzioni di
controllo delle amministrazioni concedenti, i compiti e le
attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai
sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto
legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al
Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle
articolazioni amministrative individuate con il regolamento
di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato
regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici
periferici del Registro italiano dighe continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai
sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
172. Le spese occorrenti per il finanziamento delle
attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei
servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e
c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla
legge, per la parte non coperta da finanziamento a carico
dello Stato, e affluiscono ad apposita unita' previsionale
di base inserita nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture. Una quota degli introiti che
affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli
utenti dei servizi, pari ad euro 2.500.000 per l'anno 2012,
pari a euro 2.673.000 per l'anno 2013, pari a euro
3.172.000 per l'anno 2014 e pari a euro 3.184.000 annui a
decorrere dal 2015, resta acquisita al bilancio dello
Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Nella medesima unita' previsionale
di base confluiscono gli stanziamenti finanziari
attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa
del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del
Registro italiano dighe.
173. Con decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i criteri e i parametri per la
quantificazione degli oneri connessi alle attivita' gia'
facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese
quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
6 della legge 1º agosto 2002, n. 166.
174. Al fine di garantire la continuita' delle
attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo al
Registro italiano dighe, fino al perfezionamento del
processo di riorganizzazione disposto ai sensi dei commi
170, 171, 172 e 173, e' nominato un Commissario
straordinario per l'espletamento dei compiti indifferibili
ed urgenti assegnati all'ente e la prosecuzione degli
interventi di messa in sicurezza di cui al decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2004, n. 139.
175. Il personale attualmente in servizio presso il
Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed
economico in godimento.
176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo
8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, continua a svolgere i
compiti previsti ai sensi del citato regolamento, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle
esigenze di segreteria della stessa provvedono le strutture
organizzative individuate ai sensi del comma 171. A tale
fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto ai sensi
del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.
177. All'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "centoventi giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".
178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 14,
e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137,
151, 152, 153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05
milioni di euro per l'anno 2006, a 390,5 milioni di euro
per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno 2008, a
391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto.
179. Parte delle maggiori entrate derivanti dal
presente decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di
euro per l'anno 2008 e 143,2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, e' iscritta sul Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
180. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
181. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le
norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione.»
- Il testo dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica», come modificato dal presente decreto, e' il
seguente:
«Art. 3. (Disposizioni in materia di entrata). - 1.
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e' abrogato a far data dal 1°
gennaio 1997. Da tale data, all'assegno del Presidente
della Repubblica si applica lo stesso trattamento fiscale
riservato all'indennita' parlamentare.
2. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 10, comma 1, lettera b),
concernente la deducibilita' delle spese mediche e di
assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni
funzionali permanenti, le parole: "per la parte che eccede
lire 500 mila" sono soppresse;
b) nell'articolo 13-bis, comma 1, lettera c),
concernente tra l'altro la detrazione di imposta per spese
sanitarie, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "le
spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese
mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma
1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in
genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di
portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono
integralmente.";
c) nell'articolo 16, comma 1, lettera n-bis),
riguardante tra l'altro l'inapplicabilita' del regime della
tassazione separata alle spese sanitarie rimborsate, al
secondo periodo, le parole: "lettera c), terzo e quarto
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c),
quinto e sesto periodo";
d) nell'articolo 48, comma 2, lettera b), che
individua le erogazioni effettuate dal datore di lavoro al
lavoratore dipendente, le parole: ", anche in forma
assicurativa, " sono soppresse e le parole: "di spese
sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera
e) del comma 1 dell'articolo 10" sono sostituite dalle
seguenti: "delle spese sanitarie di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettera c)".
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 29, comma 2, che individua le
attivita' agricole produttive di reddito agrario:
1) nella lettera a), le parole: ", alla
silvicoltura e alla funghicoltura" sono sostituite dalle
seguenti: "e alla silvicoltura";
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) l'allevamento di animali con mangimi
ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita'
dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di
strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la
superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di
quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;";
b) nell'articolo 51, comma 2, lettera c), che
ricomprende nel reddito d'impresa anche quello derivante
dalle attivita' agricole esercitate nei limiti del reddito
agrario, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' alle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice".
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1996.
6. All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla
determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra
l'altro, le somministrazioni in mense aziendali o
equipollenti, dopo le parole: "o le prestazioni
sostitutive", sono inserite le seguenti: "fino all'importo
complessivo giornaliero di lire 10.000";
b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in
natura erogati al dipendente e ai suoi familiari, e'
inserito il seguente:
"3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per le autovetture, gli autoveicoli, i
motocicli e i ciclomotori concessi in uso e utilizzati
promiscuamente dal dipendente si assume il 30 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle
tabelle elaborate dall'Automobile Club d'Italia, al netto
degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente e
suddivisibile per quote mensili;
b) in caso di prestiti concessi al dipendente
direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto
di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della
differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di sconto vigente al momento della concessione
del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso
applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica
per i prestiti concessi anteriormente al 1° gennaio 1997 e
per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a
seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai
dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa
integrazione guadagni.".
7. A decorrere dal 1° aprile 1996 e sino alla
effettiva concessione dei buoni pasto, di cui all'articolo
2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, e,
comunque, non oltre il 31 marzo 1997, al personale indicato
nel comma stesso e' attribuita una somma pari al
controvalore del buono pasto fissato dall'accordo del 30
aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
15 maggio 1996, per ogni giornata di servizio svolto nelle
condizioni previste dall'anzidetto accordo, rideterminata
per tener conto della ritenuta erariale ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che e'
applicata, a titolo di imposta, nella misura del 20 per
cento. La spesa complessiva, rapportata alla durata della
erogazione, deve essere contenuta dalle singole
amministrazioni entro le somme loro assegnate sui
competenti capitoli dei relativi stati di previsione per la
concessione dei buoni pasto.
8. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data del 31 dicembre 1996.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 98
a 101, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano
per i compensi in natura ed i rimborsi spese corrisposti
fino al 30 settembre 1996. Il termine per il versamento
delle somme dovute e' fissato al 31 maggio 1997.
10. In deroga a quanto previsto al comma 100
dell'articolo 3 della citata legge n. 549 del 1995, per i
soggetti di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le maggiori
ritenute di cui al comma 9 sono a titolo di imposta e per
esse va operata la rivalsa sui percettori dei valori non
assoggettati in precedenza a ritenuta stessa e che non
abbiano gia' provveduto a versare il tributo dovuto. In
ogni caso non vanno presentate le dichiarazioni
integrative.
11. Tra i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
si intendono comunque comprese, ad ogni effetto di legge,
le amministrazioni degli organi legislativi delle regioni a
statuto speciale, anche ai fini dell'articolo 3, comma 99,
della citata legge n. 549 del 1995. Per tali enti la
disposizione di cui al periodo precedente ha effetto anche
per i periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge se gli atti e gli adempimenti posti in
essere anteriormente ad essa risultano conformi alla
stessa.
12. All'articolo 14, comma 18, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, dopo il primo periodo, e' aggiunto
il seguente: "Per i periodi d'imposta anteriori a quelli
aventi inizio dal 1° gennaio 1994, restano validi gli
effetti prodotti dall'applicazione del regime fiscale di
cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1989, n. 154".
13. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, e' istituita una commissione composta da quindici
senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione
esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle
designazioni dei gruppi medesimi.
14. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dai
commi 19, 66, 120, 133, 134, 138, 143, 160, 161, 162, 186 e
188 sono trasmessi alla commissione di cui al comma 13 per
l'acquisizione del parere. Quest'ultimo e' espresso entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei
decreti.
15. La commissione puo' chiedere una sola volta ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per
la complessita' della materia o per il numero di schemi
trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.
16. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 15, la
proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle
materie per cui essa sia concessa, i termini per
l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni.
Trascorso il termine di cui al comma 14 ovvero quello
prorogato ai sensi del comma 15, il parere si intende
espresso favorevolmente. Nel computo dei termini previsti
dai commi 14 e 15 del presente articolo non viene
considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori
parlamentari.
17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi
e criteri direttivi e previo parere della commissione di
cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu'
decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
18. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi
che le sono trasmessi, la commissione puo' costituire una o
piu' sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli
schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di
decreto legislativo deve essere approvato dalla commissione
in seduta plenaria.
19. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi volti ad armonizzare,
razionalizzare e semplificare le disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e
i relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della definizione di reddito di lavoro
dipendente ai fini fiscali e previdenziali, per prevederne
la completa equiparazione, ove possibile;
b) revisione, razionalizzazione e armonizzazione,
ai fini fiscali e previdenziali, delle ipotesi di
esclusione dal reddito di lavoro dipendente;
c) revisione e armonizzazione del criterio di
imputazione del reddito di lavoro dipendente, tenendo conto
per quanto riguarda i compensi in natura del loro valore
normale, ai fini fiscali e previdenziali consentendo la
contestuale effettuazione della ritenuta fiscale e della
trattenuta contributiva;
d) semplificazione, armonizzazione e, ove
possibile, unificazione degli adempimenti, dei termini e
delle certificazioni dei datori di lavoro;
e) armonizzazione dei rispettivi sistemi
sanzionatori.
20. L'attuazione della delega di cui al comma 19 deve
assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori
entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997,
nonche' maggiori entrate nette pari a lire 200 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999.
21. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, riguardante
l'indeducibilita' ai fini della determinazione del reddito
di lavoro autonomo di talune spese, le parole: "di cui
all'articolo 26, lettere a) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" sono
sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285";
b) al comma 6, primo periodo, relativo alla
deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di
lavoro autonomo di talune spese per prestazioni di lavoro,
dopo le parole: "si comprendono" sono inserite le seguenti:
", salvo il disposto di cui al comma 6-bis,";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi
al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di eta'
o permanentemente inabili al lavoro, nonche' agli
ascendenti dell'artista o professionista ovvero dei soci o
associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei
confronti dell'artista o professionista ovvero della
societa' o associazione. I compensi non ammessi in
deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo
dei percipienti".
22. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute
effettuate sui compensi di cui al comma 21, lettera c),
sono scomputate dall'artista o professionista ovvero dai
soci o associati.
23. Le disposizioni del comma 21 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996.
24. L'opzione per la contabilita' ordinaria prevista
all'articolo 10, comma 1, lettere a), e b-bis) del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154,
esercitata entro il 31 gennaio 1995 ha effetto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto anche se risulta solo
dalla comunicazione fatta all'Ufficio delle imposte dirette
secondo le modalita' fissate ai commi 2 e 4 dell'articolo
10 del decreto-legge citato, a condizione che sia stata
tenuta regolarmente la contabilita' e siano stati adempiuti
gli obblighi per la contabilita' ordinaria.
25. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 54, comma 5, riguardante le
plusvalenze relative alla cessione di aziende, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il trasferimento di
azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari
non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda
stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente
riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri di
cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a
seguito dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura
della successione, della societa' esistente tra gli eredi,
la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi.";
b) nell'articolo 81, comma 1, riguardante
l'individuazione dei redditi diversi, dopo la lettera h) e'
inserita la seguente:
"h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 54, comma 5, ultimo
periodo;";
c) all'articolo 85, che determina l'ammontare di
taluni dei redditi e delle plusvalenze indicati
nell'articolo 81 relativo ai redditi diversi, nel comma 2,
secondo periodo, le parole: "alla predetta lettera h)" sono
sostituite dalle seguenti: "alle lettere h) e h-bis) del
predetto articolo 81".
26. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, come sostituito dall'articolo 28,
comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riguardante
il potere dell'amministrazione finanziaria di disconoscere
i vantaggi tributari conseguiti in talune operazioni
economiche e finanziarie se realizzate per meri scopi
elusivi, dopo la parola: "scorporo" sono inserite le
seguenti: "cessione di azienda,".
27. Le disposizioni del comma 26 si applicano per le
operazioni poste in essere successivamente al 30 settembre
1996.
28. Dopo il comma 4 dell'articolo 25 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Se nell'attivo ereditario sono compresi,
purche' ubicati in comuni montani con meno di cinquemila
abitanti, aziende, quote di societa' di persone o beni
strumentali di cui all'articolo 40 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, trasferiti al
coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto,
l'imposta dovuta dal beneficiario e' ridotta dell'importo
proporzionale corrispondente al quaranta per cento della
parte del loro valore complessivo, a condizione che gli
aventi causa proseguano effettivamente l'attivita'
imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni
dalla data del trasferimento. Il beneficiario deve
dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla
scadenza del suindicato termine mediante dichiarazione da
presentare presso l'ufficio competente ove sono registrate
la denuncia o l'atto; in mancanza di tale dimostrazione il
beneficiario stesso e' tenuto al pagamento dell'imposta in
misura ordinaria con gli interessi di mora, decorrenti
dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere
pagata. Per il pagamento dell'imposta di successione
relativa all'ipotesi di cui al presente comma si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 38".
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
28, quantificati in 20 miliardi di lire per ciascuno degli
anni 1997, 1998, 1999, si fa fronte con le riduzioni di
spesa derivanti dai commi da 111 a 116 dell'articolo 2.
30. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni
parlamentari, sono adottate, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte
a favorire la cessione incentivata di impresa.
31. Nell'esercizio della potesta' regolamentare, il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione della nozione di cessione
incentivata di impresa avuto riguardo all'anzianita'
contributiva dell'imprenditore cedente ed al fatto che
l'imprenditore aspirante non possa beneficiare delle
disposizioni del comma 25 sul trasferimento di azienda per
causa di morte o per atto gratuito a familiari;
b) istituzione in favore dell'aspirante
imprenditore di borse di studio ed attivita' formative
anche nell'ambito dei progetti di formazione continua,
previsione di contributi creditizi e di agevolazioni
fiscali per il rilevamento e la prima fase di gestione
dell'impresa a favore dell'aspirante imprenditore;
c) definizione degli incentivi entro il limite di
20 miliardi annui.
32. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 30 e 31 si fa fronte con quota delle maggiori entrate
di cui ai commi 83 e 84 dell'articolo 1.
33. All'articolo 67 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, riguardante l'indeducibilita'
dei costi e delle spese relativi a taluni beni, alla
lettera b), le parole: "di cui alle lettere a) e c)
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393" sono sostituite dalle
seguenti: "indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a),
c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: "I limiti di deducibilita' del 50 per cento
previsti per le autovetture, gli autoveicoli, i ciclomotori
e i motocicli di cui al precedente periodo si applicano
anche alle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice, ad esclusione dei beni adibiti ad uso pubblico,
di quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come strumentali nell'attivita' propria dell'impresa e di
quelli dati in uso promiscuo al dipendente".
34. Le disposizioni del comma 33 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31
dicembre 1996.
35. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, come modificato dall'articolo 11 del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, dopo le
parole: "in ciascun mese solare" sono aggiunte le seguenti:
", nonche' eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui
premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente".
36. La norma di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, deve
intendersi non applicabile ai consorzi di garanzia
collettiva fidi, cosi' come definiti dagli articoli 29, 30
e 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
37. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data del 15 settembre 1996, nell'articolo 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, concernente le societa' di comodo e
la valutazione dei titoli, come modificato dall'articolo 27
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, i commi da
1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Agli effetti del presente articolo le societa'
per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice,
nonche' le societa' e gli enti di ogni tipo non residenti,
con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si
considerano, salva la prova contraria, non operativi se
l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle
rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, e'
inferiore alla somma degli importi che risultano
applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni indicati
nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato
del valore dei crediti; b) il 4 per cento al valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre
immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova
contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive
situazioni di carattere straordinario che hanno reso
impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di
rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle
disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei
precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai
quali, per la particolare attivita' svolta, e' fatto
obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali;
2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale
svolgimento dell'attivita'; 3) ai soggetti che si trovano
nel primo periodo di imposta; 4) alle societa' in
amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle
societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani; 6) alle societa' esercenti pubblici
servizi di trasporto.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi
e i proventi nonche' i valori dei beni e delle
immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze
medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la
determinazione del valore dei beni si applica l'articolo
76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria
si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente,
ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni
di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal
contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai
fini dell'imposta personale sul reddito per le societa' e
per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume
che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore
all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti
nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) lo 0,75 per
cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del
comma 1; b) il 3 per cento sul valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo
delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono
essere computate soltanto in diminuzione della parte di
reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.
4. Se il reddito dichiarato dalle societa' o dagli
enti che si presumono non operativi risulta inferiore a
quello minimo di cui al comma 3, il reddito puo' essere
determinato induttivamente in misura pari a quella
presunta, anche mediante l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, riguardante il potere di procedere ad
accertamento parziale. Tale accertamento e' effettuato, a
pena di nullita', previa richiesta al contribuente, anche
per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i
motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al
comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di
chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di
impugnazione dell'atto di accertamento; di cio'
l'amministrazione finanziaria deve informare il
contribuente contestualmente alla richiesta".
38. Le societa' considerate non operative nel periodo
di imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonche'
quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di
imposta, che deliberano lo scioglimento entro il 31 maggio
1997 e richiedono la cancellazione dal registro delle
imprese a norma dell'articolo 2456 del codice civile entro
un anno dalla delibera di scioglimento, sono assoggettate
alla disciplina prevista dai commi da 37 a 45, a condizione
che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino
iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30
settembre 1996 ovvero che vengano iscritti entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in forza di titolo di trasferimento avente data
certa anteriore al 1° ottobre 1996.
39. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra
l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai
sensi dell'articolo 124 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 25
per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono
ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione
di imposta sono assoggettati ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 25 per cento; per i
saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle
leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413,
recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei
beni, per lo smobilizzo di riserve e di fondi e per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
l'imposta sostitutiva e' stabilita con l'aliquota del 10
per cento e non spetta il credito di imposta previsto
dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e
dall'articolo 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991; le
riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma
7 dell'articolo 105 del citato testo unico sono
assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di
conguaglio con l'aliquota, rispettivamente, del 5 per cento
e del 10 per cento.
40. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma
3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle
somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di
riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le
somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono
diminuiti degli importi assoggettati all'imposta
sostitutiva di cui al comma 39 da parte della societa', al
netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non
costituiscono redditi per i soci.
41. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a
titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di
singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere
dalle societa' di cui al comma 38 successivamente alla
delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un
valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o
assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente
e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore
normale e' quello risultante dall'applicazione dei
moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta
alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della
rendita catastale.
42. L'applicazione della disciplina prevista dai
commi da 38 a 41 deve essere richiesta, a pena di
decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di
imposta anteriore allo scioglimento.
43. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta
di registro nella misura dell'1 per cento e non sono
considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad
oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale
sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo e
l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
e' ridotta al 50 per cento; in tali ipotesi la base
imponibile non puo' essere inferiore a quella risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle
singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a
quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su
richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni
prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui
base imponibile non e' determinabile con i predetti criteri
nonche' per le assegnazioni di beni di diversa natura, si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e
52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la
determinazione della base imponibile di atti e operazioni
concernenti societa', enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono
dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le
assegnazioni di beni di cui all'articolo 7 della tariffa,
parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le
imposte nella misura e con le modalita' previste dal
medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977,
n. 952, istitutiva dell'imposta erariale di trascrizione, e
dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,
istitutivo dell'addizionale regionale alla predetta
imposta, come modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n.
549, che ha sostituito la predetta addizionale regionale
con l'addizionale provinciale all'imposta erariale e
soppresso l'imposta provinciale per l'iscrizione dei
veicoli nel pubblico registro automobilistico.
L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a
pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.
 


44. Per la dichiarazione e il versamento delle
imposte sostitutive si applicano le disposizioni previste,
rispettivamente, dagli articoli 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
concernente la presentazione della dichiarazione dei
redditi da parte del liquidatore, e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
relativo ai termini per il versamento diretto dell'imposta;
per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
45. Per le societa' e gli enti non operativi di cui
al comma 37, non e' ammessa al rimborso l'eccedenza di
credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno che comprende
l'esercizio, o la maggior parte dell'esercizio, per il
quale si verificano le condizioni ivi previste.
46. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso
alla data del 31 dicembre 1996, e' soppressa l'agevolazione
tributaria, prevista dal terzo comma dell'articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, per il dividendo attribuito allo Stato sugli
apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale
Spa.
47. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso
alla data del 31 dicembre 1996, sono soppresse le
agevolazioni tributarie previste dal primo e dal secondo
comma dell'articolo 12, riguardante talune societa'
cooperative, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601. Nel terzo comma del predetto
articolo 12, le parole: ", ferme restando le disposizioni
dei precedenti commi," sono soppresse.
47-bis. In caso di scioglimento di societa'
cooperative o di loro consorzi, di diritto o disposto per
atto dell'autorita' ai sensi dell'articolo 2544 del codice
civile, come integrato dall'articolo 18 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, in luogo delle sanzioni previste in
materia tributaria per gli inadempimenti formali e per le
omesse dichiarazioni nelle ipotesi di mancato compimento di
atti di gestione o di inattivita' si applica la pena
pecuniaria di lire 300.000.
48. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono
rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra
imposta.
49. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 34, comma 4-quater, le
parole: "un milione di lire" sono sostituite dalle
seguenti: "unmilionecentomila lire".
50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i
redditi dominicali e agrari sono rivalutati,
rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.
L'incremento si applica sull'importo posto a base della
rivalutazione operata ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
51. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove
tariffe d'estimo ai fini dei tributi diversi da quelli
indicati nel comma 50 i redditi dominicali sono rivalutati
del 25 per cento. L'incremento si applica sull'importo
posto a base della rivalutazione operata ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
52. Le disposizioni dei commi da 48 a 51 si
applicano:
a) per quanto riguarda le imposte sui redditi e
l'imposta comunale sugli immobili a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data del 31
dicembre 1996;
b) per quanto riguarda le altre imposte, agli atti
pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o
emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non
autenticate presentate per la registrazione, alle
successioni apertesi e alle donazioni fatte a decorrere dal
1° gennaio 1997.
53. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Determinazione delle aliquote e
dell'imposta). - 1. L'aliquota e' stabilita dal comune, con
deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno,
con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non e'
adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4
per mille, ferma restando la disposizione di cui
all'articolo 84 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11 giugno
1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non
inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille e
puo' essere diversificata entro tale limite, con
riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o
posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in
rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di
lucro.
3. L'imposta e' determinata applicando alla base
imponibile l'aliquota vigente nel comune di cui
all'articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996,
n. 556".
54. Per l'anno 1997, la delibera di cui al comma 1
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, come sostituito dal comma 53, deve essere adottata
entro il 15 aprile 1997.
55. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). - 1.
L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o
inabitabilita' e' accertata dall'ufficio tecnico comunale
con perizia a carico del proprietario, che allega idonea
documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni nella misura
del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la
vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto
esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e
l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire
200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per abitazione principale si intende quella nella
quale il contribuente, che la possiede a titolo di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi
familiari dimorano abitualmente.
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la
deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta
dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo puo' essere ridotta fino al
50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di
cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere elevato,
fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
le case popolari".
56. I comuni possono considerare direttamente adibita
ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a
titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata.
57. Una percentuale del gettito dell'imposta comunale
sugli immobili puo' essere destinata al potenziamento degli
uffici tributari del comune. I dati fiscali a disposizione
del comune sono ordinati secondo procedure informatiche,
stabilite con decreto del Ministro delle finanze, allo
scopo di effettuare controlli incrociati coordinati con le
strutture dell'amministrazione finanziaria.
58. Gli uffici tributari dei comuni partecipano alla
ordinaria attivita' di accertamento fiscale in
collaborazione con le strutture dell'amministrazione
finanziaria. Partecipano altresi' all'elaborazione dei dati
fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune
chiede all'Ufficio tecnico erariale la classificazione di
immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero
palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e
aventi medesime caratteristiche. L'Ufficio tecnico erariale
procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli
immobili segnalati dal comune.
59. I termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in
rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili
dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.
60. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 76 e' sostituito dal seguente:
"76. Il consiglio comunale puo' individuare le
aree escluse dall'applicazione del comma 75 entro il 31
dicembre 1997; sono fatte salve le domande di acquisto
presentate prima dell'approvazione della delibera
comunale";
b) dopo il comma 78 e' inserito il seguente:
"78-bis. Le aree alle quali sono applicate le
disposizioni dei commi da 75 a 78 sono disciplinate dalla
convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e
quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per una durata
pari a quella massima prevista da queste ultime
disposizioni diminuita del tempo trascorso fra la data di
stipulazione della convenzione che ha accompagnato la
concessione del diritto di superficie o la cessione in
proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova
convenzione";
c) al comma 79, sono aggiunte, in fine, le parole:
"; tale deliberazione diviene titolo esecutivo per
l'ottenimento delle somme dovute al comune a carico di ogni
singolo condomino o socio di cooperativa";
d) il comma 80 e' abrogato;
e) il comma 81 e' sostituito dal seguente:
"81. Gli atti e le convenzioni di cui ai commi da
75 a 79 sono soggetti a registrazione a tassa fissa e non
si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attivita'
commerciali".
61. - 62.
63. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'ottavo comma, la lettera a) e' sostituita
dalla seguente:
"a) il corrispettivo della concessione e le
modalita' del relativo versamento, determinati dalla
delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei
criteri previsti dal dodicesimo comma;";
b) il decimo comma e' sostituito dal seguente:
"I comuni ed i consorzi possono, nella
convenzione, stabilire a favore degli enti e delle
cooperative di cui al sesto comma che costruiscono alloggi
da dare in locazione, condizioni particolari per quanto
riguarda il corrispettivo della concessione e gli oneri
relativi alle opere di urbanizzazione";
c) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente;
"Le aree di cui al secondo comma, destinate alla
costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in
diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o
cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro
consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai
singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai
sensi della presente legge sempre che questi abbiano i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per
l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata";
d) il dodicesimo comma e' sostituito dal seguente:
"I corrispettivi della concessione in superficie,
di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree
cedute in proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare
la copertura delle spese sostenute dal comune o dal
consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun
piano approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167;
i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al
metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60
per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso
volume ed il loro versamento puo' essere dilazionato in un
massimo di 15 annualita', di importo costante o crescente,
ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei
rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione
(Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo
mese precedente a quello di stipulazione della convenzione
di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di
urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che
per quelle cedute in proprieta', e' determinato in misura
pari al costo di realizzazione in proporzione al volume
edificabile";
e) l'alinea del tredicesimo comma e' sostituito dal
seguente: "Contestualmente all'atto della cessione della
proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il
cessionario, viene stipulata una convenzione per atto
pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge
28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito
da tali disposizioni, deve prevedere:".
64. I comuni possono cedere in proprieta' le aree
gia' concesse in diritto di superficie nell'ambito dei
piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui
all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il
corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
determinato con delibera del consiglio comunale, in misura
non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da
cedere direttamente in diritto di proprieta' e quello delle
aree da cedere in diritto di superficie, valutati al
momento della trasformazione di cui al presente comma. La
proprieta' delle suddette aree non puo' essere ceduta a
terzi nei cinque anni successivi all'acquisto.
65.
66. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi in materia di imposta sul
valore aggiunto, in conformita' alla normativa comunitaria,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione della soggettivita' passiva di
imposta, con riguardo, anche in funzione antielusiva, a
quelle attivita' di mero godimento di beni, non dirette
alla produzione ed allo scambio di beni o servizi;
b) revisione della disciplina delle detrazioni di
imposta e delle relative rettifiche, escludendo il diritto
alla detrazione per gli acquisti di beni e servizi
destinati esclusivamente a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa o dell'arte o professione utilizzati
esclusivamente per operazioni non soggette all'imposta,
eccettuate quelle cui le norme comunitarie ricollegano
comunque il diritto alla detrazione;
c) revisione dei regimi speciali o particolari o
che comunque derogano agli ordinari criteri di applicazione
del tributo, al fine di assicurare, se riguardano la base
imponibile, una maggiore aderenza a quella risultante
dall'applicazione dei criteri di determinazione ordinari;
se riguardano aliquote o detrazione forfettarie, che le
stesse non possono dar luogo a determinazioni dell'imposta
sensibilmente diverse rispetto a quelle derivanti dalla
disciplina ordinaria;
d) revisione della disciplina nelle ipotesi di
ritardo da parte del contribuente nell'invio della
documentazione richiesta ai fini dell'effettuazione del
rimborso.
e) revisione dell'imposta applicata per gli
acquisti di beni e servizi destinati alla esclusiva
attivita' solidaristica, effettuati da organizzazioni di
volontariato costituite esclusivamente per il perseguimento
delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
11 agosto 1991, n. 266.
67. L'attuazione della delega prevista dal comma 66
deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o di minori
entrate per il bilancio dello Stato per l'anno 1997,
nonche' maggiori entrate nette pari a lire 500 miliardi per
l'anno 1998 e a lire 600 miliardi per l'anno 1999.
68. Le societa' di fatto o irregolari esistenti alla
data del 31 luglio 2000 possono essere regolarizzate, entro
il 28 febbraio 2001, in una delle forme previste dai capi
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile
secondo le procedure e con le agevolazioni previste dai
commi da 69 a 74.
69. L'atto di regolarizzazione della societa' puo'
essere stipulato con sottoscrizione dei contraenti,
autenticata ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile.
Per gli atti posti in essere ai fini della regolarizzazione
delle societa' di fatto, gli onorari notarili sono ridotti
ad un quarto. Il comune dove ha sede la societa' da
regolarizzare puo' applicare uno specifico tributo, nella
misura massima di lire 250.000. Il notaio rogante o
autenticante, in sede di atto di regolarizzazione, verifica
che sia stata pagata l'imposta sostitutiva di cui al comma
70 o provvede a riscuoterla dalle parti, versandola entro i
trenta giorni successivi presso il competente ufficio del
registro; verifica altresi' che il tributo di cui al
periodo precedente sia stato assolto o provvede a
riscuoterlo dalle parti, riversandolo entro i trenta giorni
successivi alla tesoreria comunale.
70. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini
della regolarizzazione sono assoggettati, in luogo dei
relativi tributi, ad una imposta sostitutiva, qualora il
contribuente faccia contestuale richiesta, dovuta nelle
seguenti misure:
a) dalle societa' irregolari costituite con atto
scritto registrato, nonche' dalle societa' di fatto
denunciate agli effetti dell'imposta di registro e gia'
assoggettate a detto tributo, in lire 500.000 per l'atto di
regolarizzazione e per la variazione nell'intestazione dei
beni mobili iscritti nei pubblici registri, dei beni
immobili strumentali di proprieta' della societa' ovvero di
quelli nel cui atto d'acquisto i soci siano intervenuti in
nome o per conto della societa';
b) dalle societa' di fatto, in lire 1.000.000; se
nell'atto di regolarizzazione figurano beni, gia'
utilizzati dalla societa', di proprieta' del socio e che
vengono conferiti alla societa' stessa, l'imposta e' dovuta
nella misura di lire 1.500.000 quando il conferimento ha
per oggetto beni mobili iscritti nei pubblici registri e
nella misura di lire 3.000.000 quando ha per oggetto beni
immobili strumentali.
71. Entro trenta giorni dalla stipulazione dell'atto
di regolarizzazione gli amministratori della societa'
richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese.
72. La regolarizzazione costituisce titolo per la
variazione dell'intestazione, a favore della societa'
regolarizzata, di tutti gli atti ed i provvedimenti della
pubblica amministrazione intestati, alla data della
regolarizzazione, alla societa' preesistente ovvero ai
soci, limitatamente ai beni da essi conferiti.
73. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le
detrazioni e gli adempimenti disciplinati dall'articolo 19
e dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, effettuati dai soci per
l'attivita' esercitata dalla societa' anteriormente alla
regolarizzazione, si considerano effettuati dalla societa'
regolarizzata.
74. Non si fa comunque luogo a rimborso di imposte,
pene pecuniarie e soprattasse corrisposte prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
75. Ai fini della regolarizzazione agli effetti
fiscali, le disposizioni dei commi da 68 a 74 si applicano,
in quanto compatibili, alle societa' semplici che svolgono
attivita' agricola, esistenti alla data del 19 febbraio
1996. Per dette societa' l'imposta sostitutiva e'
determinata nella misura di lire 500.000.
75-bis. Le societa' di fatto esercenti le attivita'
indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le
comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-bis,
ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1°
gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1°
dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e
le formalita' posti in essere ai fini della modificazione,
ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono
assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad
una imposta sostitutiva di L. 500.000. La modificazione
costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la
variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa
individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della
pubblica amministrazione intestati alla societa' di fatto o
comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro
delle imprese.
76. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1
del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, non si
applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione
della dichiarazione dei redditi da parte della societa', a
condizione che la stessa abbia presentato le dichiarazioni
prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e che i
soci abbiano presentato le dichiarazioni prescritte ai fini
dell'imposta sui redditi, indicandovi completamente quelli
riconducibili all'attivita' sociale.
77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate
dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali
possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti
pubblici, societa' o allibratori da essi individuati. La
disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si
provvede al riordino della materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto
attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e
sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il
regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla
organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri
di efficienza e di economicita', provvede direttamente
l'amministrazione ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri
di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche
comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze
e delle risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle
scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio
di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra
le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte
in modo da garantire l'espletamento dei compiti
istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
(UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e
delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da
sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
d-bis) revisione e adeguamento del sistema
sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della
ridefinizione degli ambiti della materia conseguente
all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti,
con la previsione, in particolare, di sanzioni anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla
gravita' delle violazioni delle nuove fattispecie definite
nonche' di termini di prescrizione ridotti quanto
all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto
alla restituzione delle imposte indebitamente pagate;
d-ter) previsione di procedure finalizzate ad un
costante monitoraggio del benessere degli animali e alla
prevenzione delle pratiche del doping;
d-quater) realizzazione di un sistema organico di
misure volte alla promozione della salute e del benessere
del cavallo, nonche' definizione di un codice che regoli il
mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la
cessione dei cavalli;
d-quinquies) partecipazione dell'UNIRE, attraverso
soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti
in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei
cavalli;
d-sexies) individuazione di adeguate forme di
concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti
riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli;
d-septies) accesso dell'UNIRE in tempo reale a
tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi
alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari.
79. Sino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78, sono applicate le
disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e al
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni ed integrazioni.
80. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' sostituito dal seguente:
"6) le operazioni relative all'esercizio del lotto,
delle lotterie nazionali, nonche' quelle relative
all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla
legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni,
ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle
giuocate".
81. Con effetto dal 1° gennaio 1997, sulle scommesse
a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere,
relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta
sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applica l'imposta
unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e
successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5
per cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le
scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS
relativa a corse ippiche inserite nello specifico
calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli
ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie
autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa
TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1°
gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.
82. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con
particolare riferimento alla riscossione, al controllo e
alla gestione dell'imposta unica.
83. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed
estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e per i beni culturali e ambientali, da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli
utili erariali derivanti dal gioco del lotto accertati nel
rendiconto dell'esercizio immediatamente precedente, e'
riservata in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali una quota degli utili derivanti dalla nuova
estrazione del gioco del lotto, non superiore a 300
miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei
beni culturali, archeologici, storici, artistici,
archivistici e librari, nonche' per interventi di restauro
paesaggistico e per attivita' culturali.
84. Le ritenute sulle vincite del gioco del lotto, di
cui al nono comma dell'articolo 2 della legge 6 agosto
1967, n. 699, e successive modificazioni, ed al quarto
comma dell'articolo 17 della legge 29 gennaio 1986, n. 25,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano
acquisite all'erario.
85. Le disposizioni attuative dei commi da 77 a 84
garantiscono al bilancio dello Stato maggiori entrate nette
erariali per complessive lire 1.055 miliardi per l'anno
1997, lire 1.115 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.175
miliardi per l'anno 1999.
86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare il
processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello
Stato, e' autorizzato a sottoscrivere quote di fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma
111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali
su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, nonche'
mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla
citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica si avvale a tal
fine di uno o piu' consulenti finanziari, o immobiliari,
incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche
in deroga, alle norme di contabilita' di Stato, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere.
87.
88. Ai fondi immobiliari di cui al comma 86 sono
inizialmente apportati i beni immobili e i diritti reali su
immobili appartenenti al patrimonio dello Stato,
suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione
economica, inclusi in un elenco predisposto dal Ministro
delle finanze, entro il 31 dicembre 1997, trasmesso al
Ministro del tesoro per gli adempimenti di cui ai commi da
91 a 96 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
89. L'elenco di cui al comma 88 comprende, tra
l'altro, la descrizione dei beni e dei diritti con tutti i
dati necessari alla loro individuazione e classificazione,
compresi la natura, la consistenza, la destinazione
urbanistica, il titolo di provenienza con la relativa
certificazione catastale ed una sintetica relazione
sull'attuale condizione di diritto e di fatto rilevante.
90. Tutte le amministrazioni dello Stato che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano
o detengono, a qualunque titolo, anche per usi governativi,
beni immobili dello Stato o sono titolari di diritti reali
su detti immobili devono comunicare al Ministero delle
finanze i dati indicati nel comma 89 entro i successivi due
mesi. La mancata comunicazione comporta in ogni caso la
presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico
interesse all'utilizzazione del bene. Il Ministro delle
finanze e' autorizzato a sostituirsi alle amministrazioni
inadempienti per l'individuazione dei beni necessari ai
fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 86 a
95 nonche' a dichiarare la cessazione dell'uso governativo
per quelli che, in base alle rilevazioni dei comuni nei cui
territori sono siti, risultino esuberanti in rapporto alle
relative potenzialita'.
91. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro promuove la
costituzione di una o di piu' societa' di gestione dei
fondi istituiti con l'apporto dei beni e diritti di cui al
comma 86 e ha facolta' di assumere, direttamente o
indirettamente, partecipazioni nel relativo capitale. La
partecipazione nella societa' di gestione puo' essere
dismessa, anche gradualmente, in relazione al trasferimento
delle quote di partecipazione ai fondi sottoscritte dal
Ministro del tesoro mediante apporto in natura. La restante
quota del capitale della societa' di gestione puo' essere
sottoscritta da banche, da societa' di intermediazione
mobiliare e da imprese assicurative, nonche' da societa'
immobiliari possedute in misura prevalente dai predetti
soggetti ovvero da societa' immobiliari quotate in borsa.
92. Su richiesta della societa' di gestione e con
preavviso di almeno trenta giorni, il Ministro del tesoro
convoca una conferenza di servizi ai sensi dei commi 1 e 2
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per
procedere all'esame dei progetti presentati in base al
comma 12 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86 come modificato dal comma 111 del presente articolo.
Entro lo stesso termine devono pervenire ai soggetti
chiamati a partecipare alla conferenza i progetti da
sottoporre alla approvazione di quest'ultima.
93. Con decreto del Ministro del tesoro sono
stabilite le condizioni di cessione delle quote dei fondi
immobiliari di cui al comma 86, nonche' le modalita' e le
condizioni per l'emissione di titoli speciali, disciplinati
dal comma 13 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, come modificato dal comma 111, convertibili in
quote dei suddetti fondi. Il prezzo di cessione delle quote
o il rapporto di conversione dei titoli speciali puo'
essere fissato sulla base di un valore delle quote
parametrato a quello di cui al comma 4 del citato articolo
14-bis, riducibile nella misura massima del 30 per cento.
94. Con lo stesso decreto di cui al comma 93, il
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
finanze, puo' assegnare una quota dei titoli speciali
convertibili alle imprese che vantano crediti risultanti
dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle
dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, a
parziale estinzione, in misura non superiore al 30 per
cento dei crediti medesimi; resta salvo il diritto delle
imprese creditrici di non accettare l'assegnazione degli
stessi titoli. Le somme eventualmente gia' iscritte in
bilancio per l'estinzione dei crediti di imposta sopra
indicati sono destinate alla copertura degli oneri del
servizio del debito pubblico.
95. Gli utili spettanti all'erario in relazione alle
quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche' i
proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva o
utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti nel
fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non
superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo
medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'articolo 14-bis
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal
comma 111, per il potenziamento dell'attivita'
istituzionale;
b) al Ministero dell'interno, per la successiva
attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni
ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento
del valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai
comuni devono essere destinate al finanziamento degli
investimenti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77.
96. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al
Parlamento una relazione che illustra i risultati ottenuti
in conseguenza dell'applicazione dei commi da 86 a 95.
97. Sono abrogati l'articolo 2 del decreto-legge 5
dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio
1992, n. 35, e il comma 6 dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
98. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
99. I beni immobili e i diritti immobiliari
appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei
fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle
finanze, possono essere alienati secondo programmi,
modalita' e tempi definiti, di concerto con il Ministro
delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che ne cura l'attuazione,
fatto comunque salvo il diritto di prelazione attribuito,
relativamente ai beni immobili non destinati ad uso
abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori,
nonche' in favore di tutti i soggetti che, gia'
concessionari, siano comunque ancora nel godimento
dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano
soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'amministrazione
competente, limitatamente alle nuove iniziative di vendita
avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevederanno la
vendita frazionata. In detti programmi vengono altresi'
stabiliti le modalita' di esercizio del diritto di
prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai
conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i
medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera
d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica si avvale a tal fine di uno
o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della
valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra
primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna
attivita' professionale o di consulenza in conflitto di
interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I
beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non
compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme
di contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al
diritto sul bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a
quella fiscale producendo apposita dichiarazione di
titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica e
fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento.
I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi
possono essere alienati a uno o piu' intermediari scelti
con procedure competitive e secondo i termini che seguono.
Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili
entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di
acquisto, al netto di una commissione percentuale
progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui
l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili
nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
la differenza tra il valore di mercato degli immobili,
indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di
acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al
periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale
previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario
abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate
alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso
contrario la differenza dovuta dall'intermediario e'
calcolata includendo la commissione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, puo' essere previsto che l'alienazione degli
immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita
successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti
immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti
diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle
finanze.
99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si
applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio
dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86,
soggetti ad utilizzazione agricola; il relativo programma
di alienazione e' definito di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano solo agli immobili
utilizzati per la coltivazione alla data di entrata in
vigore della presente disposizione; non sono ricompresi gli
usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi
quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da
parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversita'
animale e vegetale, le aree interne alle citta' e quelle in
possesso o in gestione alle universita' agrarie. Ai
conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e'
concesso il diritto di prelazione, le cui modalita' di
esercizio sono definite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
presenta al Parlamento una relazione annuale
sull'attuazione delle disposizioni del presente comma.
100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna
dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul
bene nonche' alla regolarita' urbanistica e a quella
fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarita'
del diritto e di regolarita' urbanistica e fiscale. Gli
onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le
valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da
alienare sono effettuate secondo le modalita' e i termini
stabiliti con il regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della
predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato
emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica comunica l'elenco degli immobili
oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le
attivita' culturali che si pronuncia entro e non oltre
novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in
ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse
storico-artistico individuando, in caso positivo, le
singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per
i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge
1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le
autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939
sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della
richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione
sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il
Presidente del Consiglio dei ministri.
101. I limiti di valore previsti per l'obbligo di
richiesta del parere del Consiglio di Stato sono
decuplicati relativamente alle alienazioni di cui al comma
99.
102. I contratti sono stipulati, rispettivamente, dal
direttore generale del dipartimento del territorio del
Ministero delle finanze per importi superiori a 2.000
milioni di lire, dal direttore centrale del demanio per
importi nel limite compreso tra 600 e 2.000 milioni di
lire, dai direttori delle direzioni compartimentali del
territorio per importi nel limite di 600 milioni di lire.
103. - 104.
105. In deroga alla legge 27 dicembre 1975, n. 790, i
funzionari che agiscono quali ufficiali roganti possono
chiedere la registrazione degli atti da essi compiuti,
ricevuti ed autenticati, esibendo le ricevute dell'avvenuto
pagamento della relativa imposta da parte del soggetto
contraente.
106. E' abrogato il comma 82 dell'articolo 1, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente le cessioni dei
beni immobili patrimoniali della Amministrazione dei
monopoli di Stato. Ai beni immobili patrimoniali di detta
Amministrazione, non occorrenti per lo svolgimento della
attivita' produttiva e commerciale, si applicano le
disposizioni generali per la gestione e la cessione del
patrimonio immobiliare dello Stato.
107. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 25
gennaio 1994, n. 86, come modificato dall'articolo 2 del
decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, dopo
le parole: "dei geometri" sono inserite le seguenti: ", dei
periti industriali edili".
108. Il Ministro delle finanze procede alla cessione,
su istanza del comune di San Remo, delle aree dell'alveo
del torrente Armea occupate per la costruzione dell'opera
pubblica denominata "centro di commercializzazione di
prodotti floricoli, mercato dei fiori", a seguito dei
lavori di arginatura, rettifica e copertura del suddetto
alveo autorizzati dalla regione Liguria con deliberazione 9
luglio 1981, n. 3812, della giunta regionale. La cessione
e' subordinata al mantenimento dell'attuale destinazione a
sedime dell'opera pubblica e delle relative infrastrutture
e pertinenze. L'Ufficio tecnico erariale di Imperia
procedera' d'intesa con il comune di San Remo alla
identificazione e ricognizione delle aree suddette. Il
prezzo della cessione di cui al presente comma non potra'
essere superiore al 50 per cento del valore delle sole aree
determinato dall'Ufficio tecnico erariale di Imperia e
l'indennita' per la pregressa occupazione delle aree
demaniali non potra' essere superiore al 20 per cento del
canone determinato dallo stesso ufficio sulla base dei
valori in comune commercio.
109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono
alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria
servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e le societa'
derivanti da processi di privatizzazione nelle quali,
direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica
e' uguale o superiore al 30 per cento del capitale espresso
in azioni ordinarie, procedono alla dismissione del loro
patrimonio immobiliare, con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata e
in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano
soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari
dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti
scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella
detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi,
sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di
locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini
titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai
limiti di decadenza previsti per la permanenza negli
alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori
composte da ultrasessantacinquenni o con componenti
portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti
per cento;
c).
d) per la determinazione del prezzo di vendita
degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato
degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta
salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di
ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli
inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione delle
domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di
accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione
degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali e'
versato su un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio;
f-bis) Gli alloggi in edifici di pregio, sono
definiti con circolare del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli
immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario
medio di mercato degli immobili e' superiore del 70 per
cento rispetto al valore di mercato medio rilevato
nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti
in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso
ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si
trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari
conviventi, in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di
vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con
le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante
indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata
dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di
acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale
termine gli immobili sono posti in vendita con asta
pubblica al migliore offerente.
110. Per le obbligazioni della CONSAP derivanti dalle
cessioni legali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge
23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1994, n. 403, il concedente Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministero del tesoro, fissa annualmente, a
partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento ,
da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le
obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali,
tenuto conto del rendimento medio degli investimenti
finanziari, al netto delle ordinarie spese di gestione.
Ogni disposizione di natura normativa, attuativa o
convenzionale incompatibile con quanto statuito nel
presente comma deve intendersi espressamente abrogata.
111. L'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86, introdotto dal decreto-legge 26 settembre 1995, n.
406, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1995, n. 503, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni
immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli articoli 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
natura si applicano l'articolo 12, commi 1, 2, lettere a),
d), e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'articolo 14,
commi 7 e 8. Si applicano altresi', in quanto compatibili,
le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di
gestione non deve essere controllata, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, neanche
indirettamente, da alcuno dei soggetti che procedono
all'apporto. Tuttavia, ai fini della presente disposizione,
nell'individuazione del soggetto controllante non si tiene
conto delle partecipazioni detenute dal Ministero del
tesoro. La misura dell'investimento minimo obbligatorio nel
fondo di cui all'articolo 13, comma 8, e' determinata dal
Ministro del tesoro nel limite massimo dell'1 per cento
dell'ammontare del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere
l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in
natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro
non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto
obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo,
esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti
diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai
sensi del comma 1 e sempreche' il relativo apporto in
denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del
fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in denaro non
puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o
diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di
beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente
necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e
diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti
acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per
cento dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del
comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste
dall'articolo 8 anche al momento dell'apporto; la relazione
deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto
con le modalita' e le forme indicate nell'articolo 2343 del
codice civile e deve contenere i dati e le notizie
richieste dai commi 1 e 4 dell'articolo 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti
diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste
dall'articolo 12, comma 3, la societa' di gestione procede
all'offerta al pubblico delle quote derivate
dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal
fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca
depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata
dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove
esistente, dal certificato attestante l'avvenuta
approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei
diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote offerte
ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alle societa' di
gestione, su richiesta della medesima, garanzie per il buon
esito dell'impegno di sottoscrizione assunto. Le possibili
forme di garanzia sono indicate nel regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi
dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato
un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6,
la societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissariato nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite da Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del
comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a
perdite deducibili per l'apportante al momento
dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o
del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle
imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente
riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di
quote da parte di organi dello Stato per importi superiori
ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o
ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai
sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale
rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e
dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'articolo 15.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1 e
delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma 9,
e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e' stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei
diritti apportati a norma del comma 1 di importo
complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante
dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 2, comma
12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni
concordate nelle conferenze di servizi sostituiscono a
tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli
assensi comunque denominati. Qualora nelle conferenze non
si pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta
giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga
l'unanimita' anche in conseguenza della mancata
partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro
venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei
soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni
sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una
sola volta per non piu' di sessanta giorni. I termini
stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari
per la formazione degli atti facenti capo alle
amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle
conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il
termine di cui al precedente periodo, possono essere
ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per poter consentire di assumere le determinazioni
delle conferenze dei servizi nel rispetto del termine
stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze,
manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel
procedimento di approvazione del progetto non sono
opponibili alla societa' di gestione, al fondo, ne' ai
soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche
solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni di tali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi istituiti ai
sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento
dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n.
432.
15. Gli enti locali territoriali sono autorizzati,
fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad
emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalita'
di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n.
724. In alternativa alla procedura prevista al comma 6, per
le quote di propria pertinenza, gli enti locali
territoriali possono emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote di fondi istituiti o da
istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le modalita' di
cui all'articolo 35 della predetta legge n. 724 del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli
emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle quote
nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate
al finanziamento degli investimenti secondo le norme
previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la valorizzazione
dei beni e dei diritti da conferire ai sensi del comma 1 da
parte degli enti locali territoriali sia prevista dal
regolamento del fondo l'esecuzione dei lavori su beni
immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti locali
territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione".
112.
113. In caso di alienazione dei beni conferiti, ai
sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni
immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo
Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto
previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli
individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali
possono esercitare il diritto di prelazione.
114. I beni immobili ed i diritti reali sugli
immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori
delle regioni a statuto speciale, nonche' delle province
autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al
patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni
non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86,
ne' alienati o permutati.
115. - 119.
120. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la
revisione organica, a scopo di semplificazione e di
ampliamento dell'ambito applicativo, della disciplina
dell'accertamento con adesione di cui agli articoli 2-bis e
2-ter del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, nonche' della conciliazione giudiziale di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, secondo il criterio indicato alla lettera i), con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione dell'accertamento con adesione nei
riguardi di tutti i contribuenti e di tutte le categorie
reddituali, anche con riferimento ai periodi di imposta per
i quali e' stata prevista la definizione ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1994, n. 656, e dei commi da 137 a 140 dell'articolo 2
della presente legge;
b) coordinamento della disciplina dell'accertamento
con adesione con quella della conciliazione giudiziale,
stabilendo l'identita' delle materie oggetto di
definizione, nonche' delle cause di esclusione e ampliando
il termine di impugnazione dell'atto di accertamento in
caso di richiesta di definizione, tenendo anche conto della
disciplina della riscossione in pendenza di giudizio;
c) regolamentazione degli effetti della definizione
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, stabilendo che la
stessa possa riguardare anche fattispecie rilevanti ai soli
fini di tale imposta e che, in caso di rettifica delle
dichiarazioni dei redditi, l'imposta sul valore aggiunto
debba essere liquidata sui maggiori componenti positivi di
reddito rilevanti ai fini della stessa imposta, applicando
l'aliquota media determinata tenendo anche conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali;
d) possibilita' di definire anche le rettifiche
delle dichiarazioni basate sulla determinazione sintetica
del reddito complessivo netto e quelle effettuabili senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice anche a
seguito di accessi, ispezioni e verifiche;
e) possibilita' per i contribuenti nei cui
confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni e
verifiche, di richiedere la conseguente rettifica delle
dichiarazioni ai fini dell'eventuale definizione;
f) previsione della possibilita' di procedere alla
definizione anche delle rettifiche delle dichiarazioni la
cui copia sia stata acquisita nel corso dell'attivita' di
controllo, stabilendo l'obbligo di conservazione della
detta copia per i soggetti che devono tenere le scritture
contabili e la loro utilizzabilita' anche in sede di
attestazione della situazione fiscale a fini
extra-tributari;
g) previsione di un'unica procedura di definizione
nei riguardi delle societa' o associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, del titolare dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria e dei soci o associati
nonche' del coniuge, da effettuare presso l'ufficio
competente all'accertamento nei riguardi delle societa',
dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale;
h) revisione della disciplina degli effetti della
definizione, prevedendo che gli stessi si estendono anche
ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base
imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui
redditi e che e' esclusa la punibilita' per i reati
previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982,
n. 516, tranne quelli di cui agli articoli 2, comma 3, e 4
dello stesso decreto; previsione che la definizione non
pregiudichi l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice
entro i termini di legge qualora:
1) formino oggetto di definizione rettifiche
effettuabili senza pregiudizio dell'ulteriore azione
accertatrice ovvero riguardanti i soci, gli associati e il
coniuge che effettuano la definizione con la procedura di
cui alla lettera g);
2) successivamente alla definizione sia accertata
l'esistenza di condizioni ostative alla definizione stessa,
limitatamente agli elementi, dati e notizie di cui
l'ufficio e' venuto a conoscenza, o di un maggior reddito
superiore al 50 per cento del reddito definito e comunque
non inferiore a centocinquanta milioni di lire, ovvero sia
accertato il reddito delle societa' od associazioni
indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o delle aziende
coniugali non gestite in forma societaria cui partecipa il
contribuente interessato nei cui confronti e' avvenuta la
definizione, limitatamente alla relativa quota di reddito;
i) previsione della possibilita' di effettuare i
versamenti conseguenti alla definizione in forma rateale
con prestazione di idonea garanzia.
121. I soggetti che hanno dichiarato per il periodo
di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio
dell'attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma 1,
ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o
compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di
ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a
fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed
extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di
settore. Per la comunicazione di tali dati
l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al
domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi
dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi
questionari, approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, che il
contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente
compilati, alla medesima amministrazione Questionari per
gli studi di settore. All'adempimento non sono tenuti i
contribuenti che hanno iniziato l'attivita' nel 1995 o
hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre
1994, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di
non normale svolgimento dell'attivita' e quelli con periodo
di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di
mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento
di un questionario relativo ad una attivita' diversa da
quella esercitata, i contribuenti devono provvedere
autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a fornire i dati
all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il
codice relativo all'attivita' effettivamente esercitata. La
trasmissione del questionario contenente l'indicazione di
un codice di attivita' diverso da quello gia' comunicato
all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta
1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui
all'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si
applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi
di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o
errata comunicazione della variazione dei dati forniti con
il medesimo questionario.
122.
123. Con decreto del Ministro delle finanze sono
determinate le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi 121 e 122.
124. Il termine per l'approvazione e la pubblicazione
degli studi di settore, previsto dall'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e'
prorogato al 31 dicembre 1998 e i detti studi hanno
validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo
di imposta 1998.
125. Le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
riguardanti gli accertamenti effettuati in base a
parametri, si applicano per gli accertamenti relativi ai
periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti
con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare,
per gli accertamenti relativi al secondo e al terzo periodo
di imposta di durata pari a dodici mesi chiusi
successivamente al 30 giugno 1995. Per i menzionati periodi
di imposta ai parametri approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, saranno apportate
modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni
strumentali", alla voce "Compensi" con esclusione della
variabile "Spese per il personale" al fattore di
adeguamento.
126. Gli accertamenti di cui al comma 125 non possono
essere effettuati nei confronti dei contribuenti che
indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi
di ammontare non inferiore a quello derivante
dall'applicazione dei parametri, ridotto di un importo pari
a quello determinato in base ai criteri che saranno
stabiliti con il decreto che apporta le modificazioni
indicate nel comma 125. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ma non e'
dovuto il versamento della somma pari a un ventesimo dei
ricavi o dei compensi non annotati, ivi previsto. Ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto l'adeguamento al volume
d'affari risultante dall'applicazione dei parametri,
ridotto del menzionato importo, puo' essere operato, senza
applicazioni di sanzioni e interessi, effettuando il
versamento della relativa imposta entro il termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori
corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto
termine, in un'apposita sezione del registro previsto
dall'articolo 23 o dall'articolo 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
127. Con il decreto di cui al comma 123 sono
stabilite le quote della capacita' operativa degli Uffici
delle entrate e della Guardia di finanza dirette al
controllo delle posizioni dei contribuenti che hanno
dichiarato: ricavi o compensi di ammontare inferiore a
quello derivante dall'applicazione dei parametri ovvero di
ammontare superiore a quello derivante dall'applicazione
dei parametri, ma inferiore a quello dichiarato in periodi
di imposta precedenti in presenza di indicatori di
carattere economico-aziendale, quali la ricarica lorda, la
rotazione di magazzino, la produttivita' o resa oraria per
addetto e la congruita' dei costi, anomali rispetto a
quelli risultanti dalle precedenti dichiarazioni presentate
dagli stessi contribuenti o rispetto a quelli
caratterizzanti il settore economico di appartenenza,
tenendo anche conto dell'area territoriale nella quale e'
svolta l'attivita'.
128. In deroga all'articolo 1, comma 45, per il solo
anno 1997 sono consentite le assunzioni del personale del
Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati
e in fase di ultimazione, nonche' a quelli comunque gia'
autorizzati alla data del 30 settembre 1996.
129. Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza
del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli
uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e
degli uffici della Amministrazione dei monopoli di Stato
puo' essere affidata, a titolo di temporanea reggenza, con
il procedimento previsto dall'articolo 19, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
130. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto
con quanto previsto dal comma 129 e, in particolare, gli
articoli 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, 7 del
decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, e 7,
ottavo comma, primo periodo, del decreto-legge 30 settembre
1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1982, n. 873.
131. Al fondo costituito nello stato di previsione
del Ministero delle finanze in attuazione dell'articolo 3,
comma 196, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
destinate: a) le somme di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656; b) le
somme di cui al comma 139 dell'articolo 2 della presente
legge; c) le somme derivanti dall'articolo 15, commi 1 e 2,
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; d) gli
importi risultanti dall'applicazione, alle somme riscosse
ai sensi del comma 120, delle disposizioni di cui al citato
articolo 4 del decreto-legge n. 564 del 1994. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 195, della
citata legge n. 549 del 1995.
132. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, il comma 194 e' sostituito dal seguente:
"194. Per il calcolo delle eccedenze di cui al
decreto del Ministro delle finanze previsto dal terzo
periodo dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, a decorrere dall'anno
finanziario 1996 si fa riferimento alle maggiori imposte
riscosse derivanti dal maggior numero di accertamenti,
verifiche e controlli effettuati rispetto all'anno
precedente e all'ammontare delle somme riscosse relative
alle entrate di cui al comma 193 rilevate dal rendiconto
dello Stato, eccedenti l'ammontare delle somme riscosse
nell'anno precedente, al netto dell'incremento
proporzionale del prodotto interno lordo in termini
nominali e degli incrementi di gettito indotti da modifiche
normative sulle basi imponibili, sulle aliquote e sui tempi
di riscossione".
133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la
revisione organica e il completamento della disciplina
delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione
pecuniaria amministrativa, assoggettata ai principi di
legalita', imputabilita' e colpevolezza e determinata in
misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo
ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce
la violazione;
b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica
autrice o coautrice della violazione secondo il regime del
concorso adottato dall'articolo 5 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e previsione della intrasmissibilita'
dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico
della persona fisica, societa' o ente, con o senza
personalita' giuridica, che si giova o sul cui patrimonio
si riflettono gli effetti economici della violazione anche
con riferimento ai casi di cessione di azienda,
trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti;
possibilita' di accertare tale obbligazione anche al
verificarsi della morte dell'autore della violazione e
indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della
responsabilita' tenendo conto dei principi dettati dal
codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di
errore causato da indeterminatezza delle richieste
dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni
predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola
disposizione speciale se uno stesso fatto e' punito da una
disposizione penale e da una che prevede una sanzione
amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della
sanzione pecuniaria in relazione alla gravita' della
violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o
attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni
economiche e sociali dell'autore e alla sua personalita'
desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di
natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilita' in
capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene
non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di
intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o
abbia indotto o determinato la commissione della violazione
da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso
formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti
dall'articolo 81 del codice penale;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie
non pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire
cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di
appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti,
sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni
amministrative, abilitazioni professionali e simili o
sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione
della applicazione delle predette sanzioni accessorie
secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la
sanzione principale; previsione di un sistema di misure
cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei
crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa
pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e
aggravanti strutturate in modo da incentivare gli
adempimenti tardivi, da escludere la punibilita' nelle
ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare
danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto
doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi
di recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento
unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la
sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della
riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base
della decisione di primo grado salvo il potere di
sospensione dell'autorita' investita del giudizio e della
sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di
accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine
previsto per la sua impugnazione; revisione della misura
della riduzione della sanzione prevista in caso di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile,
unificazione dei procedimenti di adozione delle misure
cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in
conformita' alle modalita' di riscossione dei tributi cui
essa si riferisce; previsione della possibile rateazione
del debito e disciplina organica della sospensione dei
rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della
compensazione con i crediti di questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie
attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai
principi e criteri direttivi dettati con il presente comma
e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente
previste con loro migliore commisurazione all'effettiva
entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da
assicurare uniformita' di disciplina per violazioni
identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo
conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli
ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni
incompatibili con quelle dei decreti legislativi da
emanare.
134. Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu'
decreti legislativi contenenti disposizioni volte a
semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a
modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a
riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da
assicurare, ove possibile, la gestione unitaria delle
posizioni dei singoli contribuenti, sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della normativa concernente le
dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto, in relazione alle specifiche esigenze
organizzative e alle caratteristiche dei soggetti passivi,
al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, razionalizzandone il
contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di
imposta, che abbia non piu' di dieci dipendenti o
collaboratori, in una sezione della dichiarazione dei
redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai
numeri 1) e 2) i termini e le modalita' di liquidazione,
riscossione e accertamento;
b) unificazione dei criteri di determinazione delle
basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive
e delle relative procedure di liquidazione, riscossione,
accertamento e contenzioso; effettuazione di versamenti
unitari, anche in unica soluzione, con eventuale
compensazione, in relazione alle esigenze organizzative e
alle caratteristiche dei soggetti passivi, delle partite
attive e passive, con ripartizione del gettito tra gli enti
a cura dell'ente percettore; istituzione di una
commissione, nominata, entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, presieduta da uno dei
sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e
composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei
Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e uno
esperto in materia previdenziale; attribuzione alla
commissione del compito di formulare proposte, entro il 30
giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla presente
lettera;
c) possibilita' di prevedere la segnalazione, a
cura del concessionario della riscossione, nell'ambito
della procedura di conto fiscale, del mancato versamento da
parte di contribuenti che, con continuita', effettuano il
versamento di ritenute fiscali;
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla
lettera a) e dei relativi allegati a mezzo di modalita' che
consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte del
sistema informativo, nel termine massimo di sei mesi dalla
presentazione stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui
esito e' comunicato al contribuente per consentire una
immediata regolarizzazione degli aspetti formali, per
evitare la reiterazione di errori e comportamenti non
corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali
rimborsi;
3);
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra
contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo per
gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri autorizzati
di assistenza fiscale e l'intervento delle associazioni di
categoria per i propri associati e degli studi
professionali per i propri clienti; l'adeguamento al nuovo
sistema della disciplina degli adempimenti demandati ai
predetti soggetti e delle relative responsabilita', nonche'
dell'obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni e degli
effetti dell'omissione della sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i
contribuenti che non si avvalgano delle procedure sopra
indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure
telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri
di assistenza fiscale per i dipendenti e per le imprese,
per i commercialisti, per i professionisti abilitati, per
le associazioni di categoria e per il sistema bancario in
relazione alle dichiarazioni ad essi presentate e per le
societa' di capitali in relazione alle proprie
dichiarazioni;
e) razionalizzazione delle modalita' di esecuzione
dei versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento
diversificati, quali bonifici bancari, carte di credito e
assegni; previsione di versamenti rateizzati mensili o
bimestrali con l'applicazione di interessi e revisione
delle modalita' di acquisizione, da parte del sistema
informativo, dei dati dei versamenti autoliquidati, anche
attraverso procedure telematiche, per rendere coerente e
tempestivo il controllo automatico delle dichiarazioni;
f) previsione di un sistema di versamenti unitari
da effettuare, per i tributi determinati direttamente
dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un avviso
recante la somma dovuta per ciascun tributo; graduale
estensione di tale sistema anche a tributi spettanti a
diversi enti impositori, con previsione per l'ente
percettore dell'obbligo di provvedere alla redistribuzione
del gettito tra i destinatari; istituzione di una
commissione nominata, entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e
dell'interno, presieduta da uno dei Sottosegretari di Stato
del Ministero delle finanze e composta da otto membri, di
cui tre rappresentanti dei Ministeri suddetti, uno
rappresentante delle regioni, uno rappresentante
dell'Unione delle province d'Italia, uno rappresentante
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e due
esperti di diritto tributario e di finanza locale;
attribuzione alla commissione del compito di stabilire,
entro il 30 giugno 1997, le modalita' attuative del
sistema, da applicare inizialmente ai tributi regionali e
locali e da estendere progressivamente ai tributi erariali
di importo predefinito e ai contributi; individuazione,
entro il predetto termine, da parte della commissione, dei
soggetti destinatari dei singoli versamenti, tenuto conto
della esigenza di ridurre i costi di riscossione e di
migliorare la qualita' del servizio;
g) utilizzazione di procedure telematiche per gli
adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare
e di unificare, anche previa definizione di un codice unico
identificativo, tutte le operazioni di competenza in
materia immobiliare, nonche' le modalita' di pagamento;
armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri
tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile
degli immobili su base catastale dopo la definizione delle
nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli
strumenti urbanistici prevedono la destinazione
edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della
disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le
materie sopra indicate al fine del loro migliore
coordinamento con le innovazioni introdotte;
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle
violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti
lettere;
i) semplificazione, anche mediante utilizzazione
esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei
rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul
valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte indirette
sugli affari, con facolta' per l'amministrazione
finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza per
l'esercizio dell'azione accertatrice, idonee garanzie in
relazione all'entita' della somma da rimborsare e alla
solvibilita' del contribuente. Sono altresi' disciplinate
le modalita' con le quali l'amministrazione finanziaria
effettua i controlli relativi ai rimborsi di imposta
eseguiti con procedure automatizzate;
l) revisione della composizione dei comitati
tributari regionali di cui all'articolo 8 della legge 29
ottobre 1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata
rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti
comitati di compiti propositivi; istituzione presso il
Ministero delle finanze di un analogo organismo con compiti
consultivi e propositivi;
m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF
richiesti da coniugi con dichiarazione congiunta,
previsione di un rimborso personale intestato singolarmente
a ciascun coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la
separazione legale o il divorzio.
135. I decreti legislativi che attuano i principi e i
criteri direttivi di cui alle lettere a), d), e), h), i) e
l) del comma 134 sono emanati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I decreti
legislativi che attuano i principi e i criteri direttivi di
cui alle lettere b), c), f), g) e m) del medesimo comma 134
sono emanati entro dieci mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La commissione di cui alla
lettera b) del citato comma 134 formula entro il 31
dicembre 1997 proposte per trasformare la dichiarazione
unificata annuale, di cui alla stessa lettera b), nella
sintesi annuale della situazione economica e fiscale del
contribuente con riguardo al volume d'affari, ai redditi,
alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi
previdenziali e assistenziali, da presentare in unica sede.
136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di
settore.
137. Con regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede:
a) alla revisione delle presunzioni di cui
all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, secondo criteri di aderenza alla
prassi commerciale delle varie categorie di impresa,
assicurando la possibilita' di stabilire con immediatezza,
nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, la provenienza
dei beni oggetto dell'attivita' propria dell'impresa
reperiti presso i locali della medesima ma senza alcun
obbligo di istituire ulteriori registri vidimati;
b) al riordino della disciplina delle opzioni,
unificando i termini e semplificando le modalita' di
esercizio e di comunicazione agli uffici delle stesse, e
delle relative revoche, anche tramite il servizio postale;
alla eliminazione dell'obbligo di esercizio dell'opzione
nei casi in cui le modalita' di determinazione e di
assolvimento delle imposte risultino agevolmente
comprensibili dalle scritture contabili o da atti e
comportamenti concludenti;
c) alla previsione, in presenza di provvedimento di
diniego del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, con
contestuale riconoscimento del credito, della possibilita'
di computare il medesimo in detrazione nella liquidazione
periodica successiva alla comunicazione dell'ufficio,
ovvero nella dichiarazione annuale;
d) alla semplificazione delle annotazioni da
apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di
carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 2 della
legge 21 febbraio 1977, n. 31;
e) alla disciplina dei versamenti delle ritenute
alla fonte effettuati in eccedenza rispetto alla somma
dovuta, consentendone lo scomputo a fronte dei versamenti
successivi;
f) alla semplificazione degli adempimenti dei
sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su
redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.
138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi finalizzati a modificare la
disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli
uffici finanziari, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzare il sistema di riscossione delle
imposte indirette e delle altre entrate affidando ai
concessionari della riscossione, agli istituti di credito e
all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia
dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle
finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento
del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;
b) apportare le conseguenti modifiche agli
adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei
concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente
poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente
normativa.
139. La convenzione stipulata il 26 novembre 1986 tra
il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia,
concernente i servizi di riscossione e riscontro delle
tasse automobilistiche e degli abbonamenti all'autoradio,
approvata con decreto del Ministro delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre
1986, gia' prorogata al 31 dicembre 1996 con l'articolo 3,
comma 157, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e'
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1997.
140. Le disposizioni recate dai commi da 120 a 139
devono assicurare per il bilancio dello Stato maggiori
entrate nette pari a lire 800 miliardi per l'anno 1997, a
lire 1.100 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.200 miliardi
per l'anno 1999.
141. Gli interessi per la riscossione e per il
rimborso di imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39
e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nelle
misure del 6 per cento annuo e del 3 per cento semestrale,
sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento. Gli
interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e
successive modificazioni, nella misura semestrale del 3 per
cento sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nella
misura del 2,5 per cento. Dalla stessa data gli interessi
previsti in materia di imposta sul valore aggiunto nella
misura del 6 per cento annuo sono dovuti nella misura del 5
per cento.
142. Resta fermo quanto disposto dal comma 3
dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133.
143. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro undici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, al fine di semplificare e
razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, di ridurre
il costo del lavoro e il prelievo complessivo che grava sui
redditi da lavoro autonomo e di impresa minore, nel
rispetto dei principi costituzionali del concorso alle
spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva e
dell'autonomia politica e finanziaria degli enti
territoriali, uno o piu' decreti legislativi contenenti
disposizioni, anche in materia di accertamento, di
riscossione, di sanzioni, di contenzioso e di ordinamento e
funzionamento dell'amministrazione finanziaria dello Stato,
delle regioni, delle province autonome e degli enti locali,
occorrenti per le seguenti riforme del sistema tributario:
a) istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di una addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche con una
aliquota compresa tra lo 0,5 e l'1 per cento e
contemporanea abolizione:
1) dei contributi per il Servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni, del contributo
dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma,
della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20,
ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e della
quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro
la tubercolosi eccedente quella prevista per il
finanziamento delle prestazioni economiche della predetta
assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo
1989, n. 88;
2) dell'imposta locale sui redditi, di cui al
titolo III del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
3) dell'imposta comunale per l'esercizio di
imprese e di arti e professioni, di cui al titolo I del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
4) della tassa sulla concessione governativa per
l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui
all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
5) dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n.
394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre
1992, n. 461;
b) revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche;
c) previsione di una disciplina transitoria volta a
garantire la graduale sostituzione del gettito dei tributi
soppressi e previsione di meccanismi perequativi fra le
regioni tesi al riequilibrio degli effetti finanziari
derivanti dalla istituzione dell'imposta e dell'addizionale
di cui alla lettera a);
d) previsione per le regioni della facolta' di non
applicare le tasse sulle concessioni regionali;
e) revisione della disciplina degli altri tributi
locali e contemporanea abolizione:
1) delle tasse sulla concessione comunale, di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979,
n. 3;
2).
3) della addizionale comunale e provinciale sul
consumo della energia elettrica, di cui all'articolo 24 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
4) dell'imposta erariale di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro
automobilistico di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952;
5) dell'addizionale provinciale all'imposta
erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
f) revisione della disciplina relativa all'imposta
di registro per gli atti di natura traslativa o
dichiarativa aventi per oggetto veicoli a motore da
sottoporre alle formalita' di trascrizione, iscrizione e
annotazione al pubblico registro automobilistico;
g) previsione di adeguate forme di finanziamento
delle citta' metropolitane di cui all'articolo 18 della
legge 8 giugno 1990, n. 142; attraverso l'attribuzione di
gettito di tributi regionali e locali in rapporto alle
funzioni assorbite.
144. Le disposizioni del decreto legislativo da
emanare per l'istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, di cui al comma 143, lettera a), sono
informate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione del carattere reale dell'imposta;
b) applicazione dell'imposta in relazione
all'esercizio di una attivita' organizzata per la
produzione di beni o servizi, nei confronti degli
imprenditori individuali, delle societa', degli enti
commerciali e non commerciali, degli esercenti arti e
professioni, dello Stato e delle altre amministrazioni
pubbliche;
c) determinazione della base imponibile in base al
valore aggiunto prodotto nel territorio regionale e
risultante dal bilancio, con le eventuali variazioni
previste per le imposte erariali sui redditi e, per le
imprese non obbligate alla redazione del bilancio, dalle
dichiarazioni dei redditi; in particolare determinazione
della base imponibile;
1) per le imprese diverse da quelle creditizie,
finanziarie ed assicurative, sottraendo dal valore della
produzione di cui alla lettera A) del primo comma
dell'articolo 2425 del codice civile, riguardante i criteri
di redazione del conto economico del bilancio di esercizio
delle societa' di capitali, i costi della produzione di cui
al primo comma, lettera B), numeri 6), 7), 8), 10), lettere
a) e b), 11) e 14) dello stesso articolo 2425, esclusi i
compensi erogati per collaborazioni coordinate e
continuative;
2) per le imprese di cui al numero 1) a
contabilita' semplificata, sottraendo dall'ammontare dei
corrispettivi per la cessione di beni e per la prestazione
di servizi e dall'ammontare delle rimanenze finali di cui
agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ammontare dei costi
per materie prime, sussidiarie, di consumo e per merci e
servizi, con esclusione dei compensi erogati per
collaborazioni coordinate e continuative, le esistenze
iniziali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, le spese per l'acquisto di
beni strumentali fino a un milione di lire e le quote di
ammortamento;
3) per i produttori agricoli titolari di reddito
agrario di cui all'articolo 29 del predetto testo unico
delle imposte sui redditi, sottraendo dall'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni effettuate, risultanti dalla
dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione;
4) per i produttori agricoli, titolari di reddito
di impresa di cui all'articolo 51 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, ai quali non si applica
l'articolo 2425 del codice civile, sottraendo
dall'ammontare dei ricavi l'ammontare delle quote di
ammortamento e dei costi di produzione, esclusi quelli per
il personale e per accantonamenti;
5) per le banche e per le societa' finanziarie,
sottraendo dall'ammontare degli interessi attivi e altri
proventi inerenti la produzione l'ammontare degli interessi
passivi, degli oneri inerenti la produzione e degli
ammortamenti risultanti dal bilancio;
6) per le imprese di assicurazione, sottraendo
dall'ammontare dei premi incassati, al netto delle
provvigioni, l'ammontare degli indennizzi liquidati e degli
accantonamenti per le riserve tecniche obbligatorie;
7) per gli enti non commerciali, per lo Stato e
le altre amministrazioni pubbliche, relativamente
all'attivita' non commerciale, in un importo corrispondente
all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi erogati per
collaborazioni coordinate e continuative;
8) per gli esercenti arti e professioni,
sottraendo dall'ammontare dei compensi ricevuti l'ammontare
dei costi di produzione, diversi da quelli per il
personale, degli ammortamenti e dei compensi erogati a
terzi, esclusi quelli per collaborazioni coordinate e
continuative;
d) in caso di soggetti passivi che svolgono
attivita' produttiva presso stabilimenti ed uffici ubicati
nel territorio di piu' regioni, ripartizione della base
imponibile tra queste ultime in proporzione al costo del
personale dipendente operante presso i diversi stabilimenti
ed uffici con possibilita' di correzione e sostituzione di
tale criterio, per taluni settori, con riferimento al
valore delle immobilizzazioni tecniche esistenti nel
territorio e, in particolare, per le aziende creditizie e
le societa' finanziarie, in relazione all'ammontare dei
depositi raccolti presso le diverse sedi, per le imprese di
assicurazione, in relazione ai premi raccolti nel
territorio regionale e, per le imprese agricole, in
relazione all'ubicazione ed estensione dei terreni;
e) fissazione dell'aliquota base dell'imposta in
misura tale da rendere il gettito equivalente
complessivamente alla soppressione dei tributi e dei
contributi di cui al comma 143, lettera a), gravanti sulle
imprese e sul lavoro autonomo e, comunque, inizialmente in
una misura compresa fra il 3,5 ed il 4,5 per cento e con
attribuzione alle regioni del potere di variare l'aliquota
fino a un massimo di un punto percentuale; fissazione per
le amministrazioni pubbliche dell'aliquota in misura tale
da garantire il medesimo gettito derivante dei contributi
per il Servizio sanitario nazionale;
f) possibilita' di prevedere, anche in via
transitoria per ragioni di politica economica e
redistribuiva, tenuto anche conto del carico dei tributi e
dei contributi soppressi, differenziazioni dell'aliquota
rispetto a quella di cui alla lettera e) e di basi
imponibili di cui alla lettera c) per settori di attivita'
o per categorie di soggetti passivi, o anche, su base
territoriale, in relazione agli sgravi contributivi ed alle
esenzioni dall'imposta locale sui redditi ancora vigenti
per le attivita' svolte nelle aree depresse;
g) possibilita' di prevedere agevolazioni a
soggetti che intraprendono nuove attivita' produttive;
h) previsione della indeducibilita' dell'imposta
dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche;
i) attribuzione alla regione del potere di
regolamentare, con legge, le procedure applicative
dell'imposta, ferma restando la presentazione di una
dichiarazione unica, congiuntamente a quella per l'imposta
sul reddito delle persone fisiche e giuridiche,
opportunamente integrata;
l) previsione di una disciplina transitoria da
applicare sino alla emanazione della legge regionale di cui
alla lettera i) informata ai seguenti principi:
1) presentazione della dichiarazione
all'amministrazione finanziaria, con l'onere per
quest'ultima di trasmettere alle regioni le informazioni
relative e di provvedere alla gestione, ai controlli e agli
accertamenti dell'imposta;
2) previsione della partecipazione alla attivita'
di controllo e accertamento da parte delle regioni, delle
province e dei comuni, collaborando, anche tramite apposite
commissioni paritetiche, alla stesura dei programmi di
accertamento, segnalando elementi e notizie utili e
formulando osservazioni in ordine alle proposte di
accertamento ad essi comunicate;
3) effettuazione del versamento dell'imposta
direttamente alle singole regioni secondo le disposizioni
vigenti per i tributi diretti erariali;
m) attribuzione del contenzioso alla giurisdizione
delle commissioni tributarie;
n) coordinamento delle disposizioni da emanare in
materia di sanzioni con quelle previste per le imposte
erariali sui redditi;
o) attribuzione allo Stato, per la fase transitoria
di applicazione dell'imposta da parte dell'amministrazione
finanziaria, di una quota compensativa dei costi di
gestione dell'imposta e della soppressione dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese;
p) attribuzione alle regioni del potere di
stabilire una percentuale di compartecipazione al gettito
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a favore
degli enti locali al fine di finanziare le funzioni
delegate dalle regioni agli enti locali medesimi
q) previsione di una compartecipazione delle
province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive tale da compensare per ciascun
comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti
e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali;
r) possibilita', con i decreti di cui al comma 152,
di adeguare la misura dell'aliquota di base dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive in funzione
dell'andamento del gettito, e della facolta' di maggiorare
l'aliquota di cui alla lettera e);
s) equiparazione, ai fini dei trattati
internazionali contro le doppie imposizioni, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive ai tributi erariali
aboliti.
145. In attuazione della semplificazione di cui al
comma 143 la revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui al comma 143, lettera b), e' finalizzata a
controbilanciare gli effetti redistributivi e sul gettito
derivanti dalla soppressione delle entrate di cui al comma
143, lettera a), e dall'istituzione dell'addizionale di cui
al comma 146 ed e' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) revisione e riduzione a cinque del numero delle
aliquote e degli scaglioni di reddito;
b) revisione delle aliquote e degli importi delle
detrazioni per lavoro dipendente, per prestazioni
previdenziali obbligatorie e per lavoro autonomo e di
impresa minore, finalizzata ad evitare che si determinino
aumenti del prelievo fiscale per i diversi livelli di
reddito, in particolare per quelli piu' bassi e per i
redditi da lavoro; in particolare, l'aliquota minima sui
primi 15 milioni di lire sara' compresa tra il 18 e il 20
per cento; l'aliquota massima non potra' superare il 46 per
cento; le aliquote intermedie non potranno essere
maggiorate; le detrazioni per i redditi di lavoro
dipendente, per i redditi di lavoro autonomo e di impresa
saranno maggiorate, con opportune graduazioni in funzione
del livello di reddito in modo che non si determini aumento
della pressione fiscale su tutti i redditi di lavoro
dipendente e per mantenere sostanzialmente invariato il
reddito netto disponibile per le diverse categorie di
contribuenti e le diverse fasce di reddito, in particolare
per i redditi di lavoro autonomo e di impresa. I livelli di
esenzione attualmente vigenti per le diverse categorie di
contribuenti dovranno essere garantiti;
c) revisione della disciplina concernente le
detrazioni per carichi familiari, finalizzata soprattutto a
favorire le famiglie con figli, rimodulando i criteri di
attribuzione e gli importi, tenendo conto delle fasce di
reddito e di talune categorie di soggetti, oltre che del
numero delle persone a carico e di quelle componenti la
famiglia che producono reddito.
146. La disciplina dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
comma 143, lettera a), e' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) applicazione dell'addizionale alla base
imponibile determinata ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, prevedendo abbattimenti in funzione
di detrazioni e riduzioni riconosciute per l'imposta
principale;
b) fissazione dell'aliquota da parte delle regioni
entro un minimo dello 0,5 per cento ed un massimo dell'1
per cento;
c) attribuzione del gettito dell'addizionale alla
regione con riferimento alla residenza del contribuente
desunta dalla dichiarazione dei redditi e, in mancanza,
dalla dichiarazione dei sostituti di imposta;
d) applicazione, per la riscossione, della
disciplina in materia di imposta sul reddito delle persone
fisiche, garantendo l'immediato introito dell'addizionale
alla regione;
e) attribuzione all'amministrazione finanziaria
della competenza in ordine all'accertamento con la
collaborazione della regione.
147. La disciplina transitoria di cui al comma 143,
lettera c), e' informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) previsione di una graduale sostituzione del
gettito di tributi da sopprimere, al fine di evitare
carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello
Stato, delle regioni e degli altri enti locali;
b) esclusione dell'esercizio della facolta'
concessa alle regioni di variare l'aliquota base
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e riserva
allo Stato del potere di fissare l'aliquota
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, nei limiti indicati nel comma 146, lettera b), al
massimo per i primi due periodi di imposta;
c) previsione dell'incremento di un punto
percentuale del livello di fiscalizzazione dei contributi
sanitari a carico dei datori di lavoro, di cui all'articolo
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo di paga in corso
alla data del 1° gennaio 1997;
d) previsione del mantenimento dell'attuale assetto
di finanziamento della sanita', anche in presenza dei nuovi
tributi regionali, considerando, per quanto riguarda il
fondo sanitario, come dotazione propria della regione il
gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e una percentuale compresa tra il 65 e il
90 per cento del gettito dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, al netto della quota, attribuita allo
Stato, di cui alla lettera o) del comma 144;
e) per quanto riguarda i trasferimenti ad altro
titolo, decurtazione degli stessi di un importo pari al
residuo gettito dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive al netto delle devoluzioni a province e comuni
di cui alla lettera q) del comma 144 con la previsione,
qualora il residuo gettito sia superiore all'ammontare di
detti trasferimenti, del riversamento allo Stato
dell'eccedenza;
e-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive ai fini della determinazione del fondo
sanitario di cui alla lettera d) e delle eccedenze di cui
alla lettera e) viene ricalcolato considerando l'aliquota
base di cui al comma 144, lettera e).
148. La disciplina riguardante i meccanismi
perequativi di cui al comma 143, lettera c), e' informata
al criterio del riequilibrio tra le regioni degli effetti
finanziari derivanti dalla maggiore autonomia tributaria
secondo modalita' e tempi, determinati di intesa con le
regioni, che tengano conto della capacita' fiscale di
ciascuna di esse e dell'esigenza di incentivare lo sforzo
fiscale.
149. La revisione della disciplina dei tributi locali
di cui al comma 143, lettera e), e' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) attribuzione ai comuni e alle province del
potere di disciplinare con regolamenti tutte le fonti delle
entrate locali, compresi i procedimenti di accertamento e
di riscossione, nel rispetto dell'articolo 23 della
Costituzione, per quanto attiene alle fattispecie
imponibili, ai soggetti passivi e all'aliquota massima,
nonche' alle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti;
b) attribuzione al Ministero delle finanze del
potere di impugnare avanti agli organi di giustizia
amministrativa per vizi di legittimita' i regolamenti di
cui alla lettera a) entro sessanta giorni dalla loro
comunicazione allo stesso Ministero;
c) previsione dell'approvazione, da parte delle
province e dei comuni, delle tariffe e dei prezzi pubblici
contestualmente all'approvazione del bilancio di
previsione;
d) attribuzione alle province della facolta' di
istituire un'imposta provinciale di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro
automobilistico secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
1) determinazione di una tariffa base nazionale
per tipo e potenza dei veicoli in misura tale da garantire
il complessivo gettito dell'imposta erariale di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico e della relativa
addizionale provinciale;
2) attribuzione alle province del potere di
deliberare aumenti della tariffa base fino a un massimo del
20 per cento;
3).
e) attribuzione alle province del gettito
dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita'
civile riguardante i veicoli immatricolati nelle province
medesime;
f) integrazione della disciplina legislativa
riguardante l'imposta comunale sugli immobili, istituita
con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
1) stabilendo, ai fini degli articoli 1 e 3 del
predetto decreto legislativo n. 504 del 1992, che
presupposto dell'imposta e' la proprieta' o la titolarita'
di diritti reali di godimento nonche' del diritto di
utilizzazione del bene nei rapporti di locazione
finanziaria;
2) disciplinando, ai fini dell'articolo 9 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1992, i soggetti
passivi ivi contemplati;
3) individuando le materie suscettibili di
disciplina regolamentare ai sensi della lettera a);
4) attribuendo il potere di stabilire una
dotazione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione
principale fino alla misura massima dell'imposta stessa,
prevedendo, altresi', l'esclusione del potere di
maggiorazione dell'aliquota per le altre unita' immobiliari
a disposizione del contribuente nell'ipotesi che la
detrazione suddetta sia superiore ad una misura
prestabilita;
g) attribuzione ai comuni della facolta', con
regolamento, di escludere l'applicazione dell'imposta sulla
pubblicita' e di individuare le iniziative pubblicitarie
che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, prevedendo
per le stesse un regime autorizzatorio e l'assoggettamento
al pagamento di una tariffa; possibilita' di prevedere, con
lo stesso regolamento, divieti, limitazioni ed agevolazioni
e di determinare la tariffa secondo criteri di
ragionevolezza e di gradualita', tenendo conto della
popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici
presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche
delle diverse zone del territorio comunale;
h) attribuzione alle province e ai comuni della
facolta' di prevedere, per l'occupazione di aree
appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei
predetti enti, il pagamento di un canone determinato
nell'atto di concessione secondo una tariffa che tenga
conto, oltre che delle esigenze del bilancio, del valore
economico della disponibilita' dell'area in relazione al
tipo di attivita' per il cui esercizio l'occupazione e'
concessa, del sacrificio imposto alla collettivita' con la
rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa, e
dell'aggravamento degli oneri di manutenzione derivante
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo; attribuzione
del potere di equiparare alle concessioni, al solo fine
della determinazione dell'indennita' da corrispondere, le
occupazioni abusive;
i) facolta' di applicazione, per la riscossione
coattiva dei canoni di autorizzazione e di concessione e
delle relative sanzioni, delle disposizioni recate dagli
articoli 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, riguardanti la
riscossione coattiva delle tasse, delle imposte indirette,
dei tributi locali e di altre entrate;
l) attribuzione alle province e ai comuni della
facolta' di deliberare una addizionale all'imposta erariale
sul consumo della energia elettrica impiegata per qualsiasi
uso nelle abitazioni entro l'aliquota massima stabilita
dalla legge statale.
150. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 143 sono adottati sentita, per quelli riguardanti le
regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
151. L'attuazione della delega di cui al comma 143
dovra' assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato, anche prevedendo misure compensative
delle minori entrate attraverso la riduzione dei
trasferimenti erariali comunque attribuiti agli enti
territoriali in relazione alla previsione di maggiori
risorse proprie e dovra', altresi', assicurare l'assenza di
effetti finanziari netti negativi per le regioni e gli enti
locali.
152. Per l'adozione di disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi si osserva la procedura
prevista dal comma 17 del presente articolo, tenuto conto
di quanto stabilito al comma 150.
153. Ai fini di consentire alle regioni e agli enti
locali di disporre delle informazioni e dei dati per
pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, e'
istituito un sistema di comunicazione tra amministrazioni
centrali, regioni ed enti locali, secondo i seguenti
principi:
a) assicurazione alle regioni, province e comuni
del flusso delle informazioni contenute nelle banche dati
utili al raggiungimento dei fini sopra citati;
b) definizione delle caratteristiche delle banche
dati di cui alla lettera a), delle modalita' di
comunicazione e delle linee guida per l'operativita' del
sistema
154. Con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al fine dell'aggiornamento del catasto e della sua
gestione unitaria con province e comuni, anche per favorire
il recupero dell'evasione, e' disposta la revisione
generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo,
della qualificazione, della classificazione e del
classamento delle unita' immobiliari e dei terreni e dei
relativi criteri nonche' delle commissioni censuarie,
secondo i seguenti principi:
a) attribuzione ai comuni di competenze in ordine
alla articolazione del territorio comunale in microzone
omogenee, secondo criteri generali uniformi.
L'articolazione suddetta, in sede di prima applicazione, e'
deliberata entro il 31 dicembre 1997 e puo' essere
periodicamente modificata;
b) individuazione delle tariffe d'estimo di reddito
facendo riferimento, al fine di determinare la redditivita'
media ordinariamente ritraibile dalla unita' immobiliare,
ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato
immobiliare con esclusione di regimi legali di
determinazione dei canoni;
c) intervento dei comuni nel procedimento di
determinazione delle tariffe d'estimo. A tal fine sono
indette conferenze di servizi in applicazione dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di dissenso,
la determinazione delle stesse e' devoluta agli organi di
cui alla lettera d);
d) revisione della disciplina in materia di
commissioni censuarie. La composizione delle commissioni e
i procedimenti di nomina dei componenti sono ispirati a
criteri di semplificazione e di rappresentativita' tecnica
anche delle regioni, delle province e dei comuni;
e) attribuzione della rendita catastale alle unita'
appartenenti alle varie categorie ordinarie con criteri che
tengono conto dei caratteri specifici dell'unita'
immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unita'
e' sita;
e-bis) fissazione di nuovi criteri per la
definizione delle zone censuarie e della qualificazione dei
terreni;
e-ter) individuazione di nuovi criteri di
classificazione e determinazione delle rendite del catasto
dei terreni, che tengano conto anche della potenzialita'
produttiva dei suoli.
155. Nei regolamenti di cui al comma 154 e' stabilita
la data di decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi
catastali. Tale data non puo' essere in ogni caso anteriore
al 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'adozione
dei regolamenti medesimi.
156. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e' disposta la revisione dei criteri di accatastamento
dei fabbricati rurali previsti dall'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
tenendo conto del fatto che la normativa deve essere
applicata soltanto all'edilizia rurale abitativa con
particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e
che si deve provvedere all'istituzione di una categoria di
immobili a destinazione speciale per il classamento dei
fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati
all'attivita' agrituristica, considerando inoltre per le
aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata
frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo
fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e
dell'integrazione tra piu' attivita' economiche per la cura
dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto
dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e
successive modificazioni, e' ulteriormente differito al 31
dicembre 1997.
157. Al fine di consentire il riordino fondiario
nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto
del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge
8 agosto 1977, n. 546, come sostituito dall'articolo 15
della legge 11 novembre 1982, n. 828, ulteriormente
modificato ed integrato dagli articoli 15 e 19 della legge
1° dicembre 1986, n. 879, e prorogato dall'articolo 1 della
legge 23 gennaio 1992, n. 34, sono ulteriormente prorogate
al 31 dicembre 1999. I termini stabiliti per il compimento
delle procedure sono prorogati al 31 dicembre 1999 per le
amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure
previste per i piani di ricomposizione parcellare, ai sensi
delle citate disposizioni.
158. La Regione siciliana provvede con propria legge
alla attuazione dei decreti di cui ai commi da 143 a 149,
con le limitazioni richieste dalla speciale autonomia
finanziaria preordinata dall'articolo 36 dello Statuto
regionale e dalle relative norme di attuazione.
159. Le disposizioni del comma 158 si applicano anche
alle Regioni ad autonomia speciale nei limiti richiesti dai
rispettivi Statuti.
160. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, concernenti il riordino del
trattamento tributario dei redditi di capitale e dei
redditi diversi nonche' delle gestioni individuali di
patrimoni e degli organismi di investimento collettivo
mobiliare e modifiche al regime delle ritenute alla fonte
sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive
afferenti i medesimi redditi, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) revisione della disciplina dei redditi di
capitale con una puntuale definizione delle singole
fattispecie di reddito, prevedendo norme di chiusura volte
a ricomprendere ogni provento derivante dall'impiego di
capitale;
b) revisione della disciplina dei redditi diversi
derivanti da cessioni di partecipazioni in societa' o enti,
di altri valori mobiliari, nonche' di valute e metalli
preziosi; introduzione di norme volte ad assoggettare ad
imposizione i proventi derivanti da nuovi strumenti
finanziari, con o senza attivita' sottostanti;
possibilita', anche ai fini di semplificazione, di
prevedere esclusioni, anche temporanee, dalla tassazione o
franchigie;
c) introduzione di norme di chiusura volte ad
evitare arbitraggi fiscali tra fattispecie produttive di
redditi di capitali o diversi e quelle produttive di
risultati economici equivalenti;
d) ridefinizione dei criteri di determinazione
delle partecipazioni qualificate, eventualmente anche in
ragione dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
e) previsione di distinta indicazione nella
dichiarazione annuale delle plusvalenze derivanti da
cessioni di partecipazioni sociali qualificate e degli
altri redditi di cui alla lettera b), con possibilita' di
compensare distintamente le relative minusvalenze o perdite
indicate in dichiarazione e di riportarle a nuovo non oltre
il quarto periodo di imposta successivo;
f) previsione di un'imposizione sostitutiva sui
redditi di cui alla lettera b) derivanti da operazioni di
realizzo; possibilita' di optare per l'applicazione di
modalita' semplificate di riscossione dell'imposta,
attraverso intermediari autorizzati e senza obbligo di
successiva dichiarazione, per i redditi di cui alla
medesima lettera b) non derivanti da cessioni di
partecipazioni qualificate; detta possibilita' e'
subordinata all'esistenza di stabili rapporti con i
predetti intermediari;
g) previsione di forme opzionali di tassazione sul
risultato maturato nel periodo di imposta per i redditi di
cui alla lettera b) non derivanti da cessioni di
partecipazioni qualificate e conseguiti mediante la
gestione individuale di patrimoni non relativi ad imprese;
applicazione di una imposta sostitutiva sul predetto
risultato, determinato al netto dei redditi affluenti alla
gestione esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva o che non
concorrono a formare il reddito del contribuente, per i
quali rimane fermo il trattamento sostitutivo o di
esenzione specificamente previsto; versamento dell'imposta
sostitutiva da parte del soggetto incaricato della
gestione; possibilita' di compensare i risultati negativi
di un periodo di imposta con quelli positivi dei successivi
periodi;
h) introduzione di meccanismi correttivi volti a
rendere equivalente la tassazione dei risultati di cui alla
lettera g) con quella dei redditi diversi di cui alla
lettera f) conseguiti a seguito di realizzo;
i) revisione del regime fiscale degli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari secondo criteri
analoghi a quelli previsti alla lettera g) e finalizzati a
rendere il regime dei medesimi organismi compatibile con
quelli ivi previsti;
l) revisione delle aliquote delle ritenute sui
redditi di capitale o delle misure delle imposte
sostitutive afferenti i medesimi redditi, anche al fine di
un loro accorpamento su non piu' di tre livelli compresi
fra un minimo del 12,5 per cento ed un massimo del 27 per
cento; previsione dell'applicazione, in ogni caso, ai
titoli di Stato ed equiparati dell'aliquota del 12,5 per
cento; differenziazione delle aliquote, nel rispetto dei
principi di incoraggiamento e tutela del risparmio previsti
dall'articolo 47 della Costituzione, in funzione della
durata degli strumenti, favorendo quelli piu' a lungo
termine, trattati nei mercati regolamentati o oggetto di
offerta al pubblico; conferma dell'applicazione delle
ritenute a titolo di imposta o delle imposte sostitutive
sui redditi di capitale percepiti da persone fisiche,
soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo
unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel
territorio dello Stato; conferma dei regimi di non
applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non
residenti nel territorio dello Stato, previsti dal decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, emanato in attuazione
dell'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549;
m) nel rispetto dei principi direttivi indicati
alla lettera l), possibilita' di prevedere l'applicazione
di una imposizione sostitutiva sugli utili derivanti dalla
partecipazione in societa' ed enti di cui all'articolo 41,
comma 1, lettera e), del citato testo unico delle imposte
sui redditi in misura pari al livello minimo indicato nella
predetta lettera l); sono in ogni caso esclusi
dall'applicazione dell'imposizione sostitutiva gli utili
derivanti da partecipazioni qualificate;
n) determinazione dell'imposta sostitutiva di cui
alla lettera f) secondo i medesimi livelli indicati nella
lettera l) e, in particolare, applicando il livello piu'
basso ai redditi di cui alla lettera b), non derivanti da
cessioni di partecipazioni qualificate, nonche' a quelli
conseguiti nell'ambito delle gestioni di cui alle lettere
g) e i); coordinamento fra le disposizioni in materia di
ritenute alla fonte sui redditi di capitale e di imposte
sostitutive afferenti i medesimi redditi ed i trattamenti
previsti alle lettere g) e i);
o) introduzione di disposizioni necessarie al piu'
efficace controllo dei redditi di capitale e diversi, anche
mediante la previsione di particolari obblighi di
rilevazione e di comunicazione delle operazioni imponibili
da parte degli intermediari professionali o di altri
soggetti che intervengano nelle operazioni stesse, con
possibilita' di limitare i predetti obblighi nei casi di
esercizio delle opzioni di cui alle lettere f) e g);
revisione della disciplina contenuta nel decreto-legge 28
giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introduzione di tutte le
disposizioni necessarie al piu' esteso controllo dei
redditi di capitale e diversi anche di fonte estera;
p) coordinamento della nuova disciplina con quella
contenuta nel decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991,
n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
con il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introducendo nel citato testo unico tutte le
modifiche necessarie ad attuare il predetto coordinamento,
con particolare riguardo al trattamento dei soggetti non
residenti nel territorio dello Stato;
q) coordinamento della nuova disciplina con quella
contenuta nel decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introducendo
tutte le modifiche necessarie ad attuare il predetto
coordinamento;
r) possibilita' di disporre l'entrata in vigore dei
decreti legislativi di attuazione fino a nove mesi dalla
loro pubblicazione.
161. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto la
modifica organica e sistematica delle disposizioni delle
imposte sui redditi applicabili ai processi di
organizzazione delle attivita' produttive, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione, per le plusvalenze realizzate
relative ad aziende, complessi aziendali, partecipazioni in
societa' controllate o collegate, sempreche' possedute per
un periodo non inferiore a tre anni solari, di un regime
opzionale di imposizione sostitutiva delle imposte sui
redditi, con un'aliquota non superiore a quella applicata
alla cessione di partecipazioni qualificate di cui al comma
160, lettera e);
b) armonizzazione del regime tributario delle
operazioni di conferimento di aziende o di complessi
aziendali e di quelle di scambio di partecipazioni con il
regime previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 544, per le operazioni poste in essere tra soggetti
residenti nel territorio dello Stato e soggetti residenti
in altri Stati membri dell'Unione europea;
c) previsione, per le plusvalenze realizzate in
dipendenza delle operazioni indicate nella lettera b)
nonche' per quelle iscritte a seguito di operazioni di
fusione e di scissione, di un regime di imposizione
sostitutiva delle imposte sui redditi, da applicare a
scelta del contribuente ed in alternativa al regime
indicato nella lettera b), con un'aliquota pari a quella
indicata alla lettera a);
d) esclusione o limitazione dell'applicazione del
regime di imposizione sostitutiva, per le operazioni
indicate nelle lettere precedenti, di natura elusiva;
previsione di particolari disposizioni volte ad evitare
possibili effetti distorsivi in conseguenza
dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle
precedenti lettere;
e) individuazione di una disciplina specifica per
la riscossione delle imposte sostitutive di cui alle
lettere a) e c), prevedendo la possibilita' di introdurre
criteri di dilazione, eventualmente differenziati;
f) revisione del trattamento tributario delle
riserve in sospensione di imposta anche per armonizzarlo
con le disposizioni del codice civile e con i principi
contabili in materia di conti annuali;
g) revisione dei criteri di individuazione delle
operazioni di natura elusiva indicate nell'articolo 10
della legge 29 dicembre 1990, n. 408, anche in funzione di
un miglior coordinamento con le operazioni indicate nelle
precedenti lettere e con le disposizioni contenute nel
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544.
162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi concernenti il riordino
delle imposte personali sul reddito, ai fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle
esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione
dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) applicazione agli utili corrispondenti alla
remunerazione ordinaria del capitale investito di
un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la
remunerazione ordinaria del capitale investito sara'
determinata in base al rendimento figurativo fissato
tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli
obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati
regolamentati italiani;
b) applicazione della nuova disciplina con
riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle
riserve formate con utili, nonche' del capitale sociale e
delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sempreche' derivanti da conferimenti in denaro,
effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci
risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in
corso alla data del 30 settembre 1996 la nuova disciplina
puo' essere applicata anche con riferimento a un
moltiplicatore di tale incremento; possibilita' di
limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo
degli incrementi per finalita' non rispondenti ad esigenze
di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione
dell'apparato produttivo;
b-bis) possibilita' di applicare la nuova
disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto
delle imprese individuali e delle societa' di persone in
regime di contabilita' ordinaria;
c) previsioni di particolari disposizioni per le
societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla
lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo e
massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio
prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di
cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento
di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento;
l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della
determinazione del reddito imponibile, potra' essere
prelevata a carico delle riserve e per la relativa
riscossione potranno essere previste diverse modalita' di
rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla
prima scadenza;
f) possibilita' di prevedere trattamenti temporanei
di favore per le societa' i cui titoli di partecipazione
sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati
italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai
sensi della lettera d) e nella eventuale applicazione della
disciplina di cui alla lettera b) senza limitazioni o
esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre
periodi di imposta successivi a quelli della prima
quotazione;
g) possibilita' di prevedere speciali
incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia
avanzata;
h) abrogazione della tassa sui contratti di borsa
aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati
regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi,
con possibilita' di apportare misure di coordinamento con
le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare
disparita' di trattamento;
i) coordinamento della disciplina del credito di
imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui
alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160;
compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta
relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi
l'ammontare del credito di imposta non potra' essere
superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla
societa' alla cui distribuzione di utili il credito di
imposta e' riferito;
l) coordinamento delle disposizioni previste nelle
lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
procedendo anche alla revisione della disciplina delle
ritenute sugli utili di cui e' deliberata la distribuzione.
163. L'attuazione delle deleghe di cui ai commi da
160 a 162 deve assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi o
di minori entrate per il bilancio dello Stato per l'anno
1997, nonche' maggiori entrate nette pari a lire 100
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
164. abrogato.
165. - 184
185. Le disposizioni dei commi da 165 a 184 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997.
186. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi al fine di riordinare,
secondo criteri di unitarieta' e coordinamento, la
disciplina tributaria degli enti non commerciali in materia
di imposte dirette e indirette, erariali e locali, nel
rispetto dell'autonomia impositiva degli enti locali.
187. Il riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e' informato ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) definizione della nozione di ente non
commerciale, conferendo rilevanza ad elementi di natura
obiettiva connessi all'attivita' effettivamente esercitata;
b) esclusione dall'imposizione dei contributi
corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non
commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento
convenzionato di attivita' esercitate in conformita' ai
propri fini istituzionali;
c) esclusione dall'ambito dell'imposizione, per gli
enti di tipo associativo, da individuare con riferimento ad
elementi di natura obiettiva connessi all'attivita'
effettivamente esercitata, nonche' sulla base di criteri
statutari diretti a prevenire fattispecie elusive, di
talune cessioni di beni e prestazioni di servizi resi agli
associati nell'ambito delle attivita' proprie della vita
associativa;
d) esclusione da ogni imposta delle raccolte
pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche
mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
e) previsione omogenea di regimi di imposizione
semplificata ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti degli enti
non commerciali che hanno conseguito proventi da attivita'
commerciali entro limiti predeterminati, anche mediante
l'adozione di coefficienti o di imposte sostitutive;
f) previsione, anche ai fini di contrastare abusi
ed elusioni, di obblighi contabili, di bilancio o
rendiconto, con possibili deroghe giustificate
dall'ordinamento vigente, differenziati in relazione alle
entrate complessive, anche per le raccolte pubbliche di
fondi di cui alla lettera d); previsione di bilancio o
rendiconto soggetto a pubblicazione e a controllo contabile
qualora le entrate complessive dell'ente superino i limiti
previsti in materia di imposte sui redditi;
g) previsione di agevolazioni temporanee per le
operazioni di trasferimento di beni patrimoniali;
h) previsione di un regime agevolato, semplificato
e forfettario con riferimento ai diritti demaniali sugli
incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni o
radiodiffusione di opere e all'imposta sugli spettacoli.
188. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi, al fine di disciplinare
sotto il profilo tributario le organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale, attraverso un regime unico al quale
ricondurre anche le normative speciali esistenti. Sono
fatte salve le previsioni di maggior favore relative alle
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, alle cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, e alle organizzazioni non
governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
189. La disciplina tributaria delle organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale e' informata ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) determinazione di presupposti e requisiti
qualificanti le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale, escludendo dall'ambito dei soggetti ammessi gli
enti pubblici e le societa' commerciali diverse da quelle
cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di
lavoro e le associazioni di categoria, individuando le
attivita' di interesse collettivo il cui svolgimento per il
perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta'
sociale, anche nei confronti dei propri soci, giustifica un
regime fiscale agevolato, e prevedendo il divieto di
distribuire anche in modo indiretto utili;
b) previsione dell'automatica qualificazione come
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale degli
organismi di volontariato iscritti nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome, delle
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative
sociali, con relativa previsione di una disciplina
semplificata in ordine agli adempimenti formali, e
differenziata e privilegiata in ordine alle agevolazioni
previste, in ragione del valore sociale degli stessi;
c) previsione, per l'applicazione del regime
agevolato, di espresse disposizioni statutarie dirette a
garantire l'osservanza di principi di trasparenza e di
democraticita', con possibili deroghe, giustificate
dall'ordinamento vigente, in relazione alla particolare
natura di taluni enti;
d) previsione di misure dirette ad evitare abusi e
fenomeni elusivi e di specifiche sanzioni tributarie;
e) previsione della detraibilita' o della
deducibilita' delle erogazioni liberali effettuate, entro
limiti predeterminati, in favore delle organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale e degli enti a regime
equiparato;
f) previsione di regimi agevolati, ai fini delle
imposte sui redditi, per i proventi derivanti
dall'attivita' di produzione o scambio di beni o di
servizi, anche in ipotesi di attivita' occasionali, purche'
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali o in
diretta connessione con gli stessi;
g) facolta' di prevedere agevolazioni per tributi
diversi da quelli di cui alla lettera f).
190. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del
lavoro e della previdenza sociale e per la solidarieta'
sociale, da emanare entro il 31 dicembre 1997, e' istituito
un organismo di controllo.
191. L'organismo di controllo opera sotto la
vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle finanze e garantisce, anche con emissione di
pareri obbligatori e vincolanti, l'uniforme applicazione
della normativa sui requisiti soggettivi e sull'ambito di
operativita' rilevante per gli enti di cui ai commi 186 e
188. L'organismo di controllo e' tenuto a presentare al
Parlamento apposita relazione annuale; e' investito dei
piu' ampi poteri di indirizzo, promozione e ispezione per
la corretta osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare in materia di terzo settore. Puo' inoltre
formulare proposte di modifica della normativa vigente ed
adottare provvedimenti di irrogazione di sanzioni di cui
all'articolo 28 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460.
192. L'organismo di controllo ha, altresi', il
compito di assicurare la tutela da abusi da parte di enti
che svolgono attivita' di raccolta di fondi e di
sollecitazione della fede pubblica attraverso l'impiego dei
mezzi di comunicazione.
192-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta dei Ministri delle finanze, del lavoro
e della previdenza sociale e per la solidarieta' sociale,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti la sede,
l'organizzazione interna, il funzionamento, il numero dei
componenti e i relativi compensi, i poteri e le modalita'
di finanziamento dell'organismo di controllo di cui al
comma 190.
193. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione
delle misure previste dai commi 186 e 188, che non potranno
superare lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 300
miliardi per gli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante
quota parte dei maggiori introiti derivanti dalle
disposizioni dei commi da 1 a 192.
194. E' istituito, per l'anno 1996, un contributo
straordinario per l'Europa, finalizzato all'adeguamento dei
conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di
Maastricht. Per le definizioni, gli istituti e quanto non
espressamente previsto nei commi da 195 a 203, valgono le
disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
195. Soggetti passivi del contributo straordinario
sono le persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 1, del
citato testo unico delle imposte sui redditi. Il contributo
e' determinato applicando alla base imponibile dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1996, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del predetto testo unico, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a lire 7.200.000 0 per cento;
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire 20.000.000 1
per cento;
c) oltre lire 20.000.000 fino a lire 50.000.000 1,5
per cento;
d) oltre lire 50.000.000 fino a lire 100.000.000
2,5 per cento;
e) oltre lire 100.000.000 3,5 per cento.
196. Dal contributo determinato ai sensi del comma
195 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i
seguenti importi:
a) lire 40.000 per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato e per ciascuna delle persone
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 del
citato testo unico delle imposte sui redditi, e lire 20.000
per ciascuno dei figli, affidati o affiliati indicati nella
lettera b) del comma 1 dello stesso articolo 12;
b) lire 80.000, elevate a lire 180.000 per le
persone fisiche che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono
delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente; la
maggiorazione e' rapportata al periodo di lavoro o di
pensione nell'anno.
197. Il contributo non e' comunque compensabile e non
e' deducibile ai fini della determinazione di alcuna
imposta, tassa o contributo; l'eventuale eccedenza,
trattenuta dal sostituto d'imposta ai sensi del comma 198,
rispetto all'importo del contributo dovuto, puo' essere
chiesta a rimborso ovvero computata in diminuzione dalle
imposte sui redditi dovute dal contribuente.
198. Il contributo straordinario, al netto
dell'importo da trattenere ai sensi del comma 199, deve
essere versato, con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, in due rate di uguale importo, nei
termini previsti rispettivamente per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa
all'anno 1996 e per il versamento a titolo di acconto della
seconda o unica rata di detta imposta relativa all'anno
1997. La liquidazione, il conguaglio e la comunicazione dei
dati del contributo straordinario dovuto ai sensi del
presente comma sono effettuate anche dai soggetti che
prestano l'assistenza fiscale avvalendosi delle procedure
previste dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.
413. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 15, secondo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, come sostituito dal decreto-legge 5 marzo
1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121,
con il quale si prevede che il versamento non e' dovuto se
di importo non superiore a lire 20.000.
199. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed
ai redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1,
lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui
redditi, il contributo e' trattenuto, in rate di uguale
importo, dai soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, sulle retribuzioni e sui compensi corrisposti nei
periodi di paga compresi tra marzo e novembre 1997 ed e'
versato con le modalita' previste per le ritenute sui
redditi di lavoro dipendente; gli importi che non trovano
capienza nella retribuzione o nel compenso del periodo di
paga sono trattenuti sulle retribuzioni e sui compensi
corrisposti nel periodo di paga successivo. L'importo che
non e' stato trattenuto per cessazione del rapporto di
lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere
comunicato agli interessati che provvedono al versamento
entro il 15 dicembre 1997.
200. Nel caso in cui i soggetti che operano le
ritenute sulle retribuzioni o sui compensi corrisposti a
decorrere dal mese di marzo 1997 siano diversi da quelli
che, per l'anno 1996, hanno rilasciato il certificato
previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994,
n. 473, si applicano le modalita' previste dal comma 198.
E' fatta salva la facolta' dell'interessato di ottenere dal
sostituto di imposta per l'anno 1997 l'applicazione delle
disposizioni del comma 199, previa consegna, entro il mese
di febbraio 1997, del predetto certificato, in originale o
in copia.
201. Nel certificato di cui all'articolo 7-bis, commi
2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dal citato decreto-legge
n. 330 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 473 del 1994, relativo all'anno 1996, sono indicati,
nelle annotazioni, l'ammontare dei redditi soggetti al
contributo, quello del contributo dovuto, nonche'
l'ammontare delle detrazioni spettanti.
202. I soggetti tenuti al versamento del contributo
nonche' i datori di lavoro devono indicare, nelle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta 1996 previste,
rispettivamente, negli articoli 1 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i
dati relativi al contributo da versare secondo i criteri e
le modalita' stabiliti con il decreto del Ministro delle
finanze di cui all'articolo 8 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, che approva i
rispettivi modelli di dichiarazione.
203. Per la dichiarazione, la liquidazione,
l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso
e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste per le
imposte sui redditi delle persone fisiche.
204. In deroga a quanto disposto dall'articolo 48,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, riguardante la sanatoria delle
irregolarita' e delle omissioni relative ad operazioni
imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il
contribuente puo' regolarizzare, senza applicazione di
sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta
sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni
presentate e dalle liquidazioni periodiche, provvedendo a
versare, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1998,
l'imposta stessa ed una soprattassa nella misura del
venticinque per cento, del venti per cento o del quindici
per cento, a seconda che la violazione riguardi,
rispettivamente, gli anni 1993, 1994 e 1995. Se, con
riferimento ai versamenti periodici, il contribuente ha
versato l'imposta in sede di dichiarazione annuale senza
usufruire delle circostanze attenuanti previste nel citato
articolo 48, le soprattasse di cui al primo periodo sono
ridotte alla meta'. L'applicazione delle disposizioni di
cui ai precedenti periodi esonera il contribuente dal
pagamento della soprattassa indicata nell'articolo 44 del
citato decreto n. 633 del 1972.
205. Per la regolarizzazione dei versamenti periodici
relativi all'anno 1996, l'imposta e la soprattassa, nella
misura del dieci per cento, devono essere versate entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione della relativa dichiarazione.
 


206. Per gli omessi versamenti per i quali l'ufficio
IVA abbia provveduto a notificare l'avviso di pagamento o
ad eseguire l'iscrizione a ruolo o se entro il 30 settembre
1997 lo stesso ufficio proceda ai sensi dell'articolo 60,
comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 10, comma 2,
lettera c), del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, si applicano le disposizioni del periodo seguente,
a condizione che il contribuente effettui il versamento
previsto entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di
pagamento. Per gli avvisi di pagamento notificati fino alla
data di entrata in vigore della presente legge, il termine
per il versamento e' prorogato al 31 gennaio 1997. Se la
violazione e' gia' stata constatata o sono comunque
iniziate le ispezioni o le verifiche di cui all'articolo 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, la soprattassa da versare entro la predetta
data del 30 settembre 1997 e' pari al trentacinque per
cento, al trenta per cento, al venticinque per cento o al
venti per cento, rispettivamente, per ciascuno degli anni
1993, 1994, 1995 e 1996.
207. Il pagamento delle imposte e delle soprattasse
di cui ai commi 204, 205 e 206 deve essere effettuato con
le modalita' indicate nell'articolo 38, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. Ai fini della regolarizzazione di cui ai commi 204,
205 e 206, il contribuente deve trasmettere, a pena di
decadenza dalla stessa, entro quindici giorni dal
pagamento, al competente ufficio IVA, apposita istanza,
allegandovi copia dell'attestazione di versamento. La
trasmissione dell'istanza puo' essere effettuata anche
tramite servizio postale, con plico raccomandato senza
busta.
208. Le disposizioni del comma 204 si applicano, fino
al 28 febbraio 1998, anche se per l'imposta sono stati
emessi i ruoli per la riscossione, a condizione che la
cartella di pagamento non sia stata notificata e la
relativa rata non sia scaduta prima della data di entrata
in vigore della presente legge. In caso di avvenuta
notifica della cartella di pagamento, resta fermo il
versamento dell'imposta al concessionario della
riscossione, mentre il versamento della soprattassa deve
essere effettuato presso l'ufficio IVA competente entro
cinque giorni dal pagamento dell'imposta.
209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e
92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, riguardanti i ritardati o mancati versamenti
diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i
contribuenti e i sostituti d'imposta possono regolarizzare,
senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi
versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte,
nonche' dei contributi dovuti risultanti dalle
dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi
entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in
mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il
termine perentorio del 28 febbraio 1998, gli ammontari
dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa,
pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al
venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per
cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti
in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente,
entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992,
1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente
periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o
tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso
periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il
contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede
di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo
versamento degli acconti, la misura della soprattassa di
cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Con decreto del
Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabilite le modalita' del versamento.
210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano
per i ruoli gia' emessi, per i quali sia stata notificata
la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata
notificata dopo tale data e fino al 30 settembre 1997, si
applicano le disposizioni del comma 209 a condizione che il
contribuente versi gli importi rideterminati, in base a
detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari
della riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti
uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi
di cui al comma 209, i relativi dati; in mancanza si
applica la sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle
comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo
sgravio degli importi iscritti a ruolo per la differenza.
211. I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro
dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al
5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei
trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del
codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente,
dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte
dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei
predetti ammontari e' comprensivo delle rivalutazioni ed e'
al netto delle somme gia' erogate a titolo di anticipazione
fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno
degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i
soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonche' quelli che alla data del 30
ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:
a) non superiore a cinque, limitatamente al
versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31
dicembre 1996;
b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore
versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31
dicembre 1996, nonche' alla prevista intera percentuale
degli importi maturati al 31 dicembre 1997;
b-bis) non superiore a 50, limitatamente
all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi
maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti
di piu' recente assunzione.
211-bis. Il versamento previsto dal comma 211 non e'
dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30
ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli
addetti delle singole aziende.
211-ter. Sono parimenti escluse dal versamento le
quote di accantonamento annuale del trattamento di fine
rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.
212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare
nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati
in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre dei
predetti anni, con le modalita' prescritte per il
versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.
213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare
che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, e'
rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma
dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce
credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle
ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto
corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino a
concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti,
ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al
rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i
trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data.
Se precedentemente al 1° gennaio 2000 il credito di imposta
risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui,
l'eccedenza e' utilizzata per il versamento delle ritenute
applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina
detta eccedenza.
214. Per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le
disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in
conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti
del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti
presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto
accertamento che le disponibilita' sui conti medesimi si
sono ridotte a un valore non superiore al 20 per cento
delle disponibilita' rilevate al 1° gennaio 1997. La
cadenza temporale delle rate di pagamento risultanti dalla
normativa vigente decorre dal raggiungimento del predetto
limite. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
col Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio
1997, sono disciplinati modalita' e termini degli
accreditamenti di somme spettanti alle province, ai comuni
e alle comunita' montane.
215. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, commi 3 e 4, le parole "14.550
miliardi" e "16.205 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti "500 miliardi";
b) all'articolo 2, comma 3, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 1996, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, e' stabilita, a
carico delle Amministrazioni statali, un'aliquota
contributiva di finanziamento aggiuntiva rispetto a quella
di cui al comma 2, unitamente ai relativi criteri e
modalita' di versamento.";
c) all'articolo 2, comma 4, e' aggiunta la seguente
lettera: "b-bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno
1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale
contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle
Amministrazioni statali".
216. Le entrate derivanti dalla presente legge sono
riservate all'erario e concorrono alla copertura degli
oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla
realizzazione delle linee di politica economica e
finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del
bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del
Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione del
presente comma.
217. Le disposizioni della presente legge entrano in
vigore il 1° gennaio 1997, salvo che non sia espressamente
stabilita una diversa decorrenza.
Omissis.»
- Il testo dell'articolo 46 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e' il seguente:
«Art. 46 (Rendite e pensioni). - 1. Per la
costituzione di rendite la base imponibile e' costituita
dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal
beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita;
per la costituzione di pensioni la base imponibile e'
costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:
a) da quaranta volte l'annualita' se si tratta di
rendita perpetua o a tempo indeterminato;
b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al
saggio legale di interesse, ma in nessun caso superiore a
quaranta volte l'annualita', se si tratta di rendita o
pensione a tempo determinato;
c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando
l'annualita' per il coefficiente indicato nel prospetto
allegato al presente testo unico, applicabile in relazione
all'eta' della persona alla cui morte deve cessare, se si
tratta di rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita
congiuntamente a favore di piu' persone, che debba cessare
con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a
norma della lettera c) del secondo comma tenendo conto
dell'eta' del meno giovane dei beneficiari. Se la rendita o
pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu'
persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e'
determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei
beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con
clausola di cessazione per effetto della morte del
beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi
previsti dalla lettera b) del secondo comma, ma il suo
valore non puo' superare quello determinato nei modi
previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla
durata massima della rendita o pensione.
5. Le disposizioni dei commi terzo e quarto si
applicano con riferimento alla persona alla cui morte deve
cessare la corresponsione della rendita o della pensione se
tale persona e' diversa dal beneficiario.»
- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346, e' riportato nelle note all'articolo
1.
 
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettere aa), punto 2) e ff), punto 2), 4, comma 2, lettera a), 7, commi da 2 a 4, e 8, valutati in 148.058.000 euro per l'anno 2025, 93.558.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 11.858.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 15.692.453 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, lettera b), numero 1), 5, comma 1, e 6, comma 1, lettera a);
b) quanto a 132.365.547 euro per l'anno 2025 e 77.865.547 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 27
dicembre 2003, n. 209 «Codice delle assicurazioni private»,
e' il seguente:
«Art. 62 (Disposizioni finanziarie). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze il fondo per l'attuazione
della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di
euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno
2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni
di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno
2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni
di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno
2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2033.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in
7,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 4,2 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025,
423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di
euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno
2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di
euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno
2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 18.»
 
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio