Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
DECRETO 1 agosto 2024 |
Adeguamento delle percentuali di riduzione e/o della baseline dall'eco-schema 1 «Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale». |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
e
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante «Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013»; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «Finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013»; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante «Modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune»; Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformita' dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»; Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023, che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale - CCI 2023IT06AFSP001, in particolare, per quanto riguarda l'eco schema 1 livello 1 «Riduzione dell'antimicrobico resistenza» dispone che «sulla base della valutazione dell'andamento del consumo di antibiotico e/o della adesione degli allevamenti all'intervento, e' prevista una "clausola di revisione" allo scopo di adattare - a partire dall'anno di domanda 2024 - le percentuali di riduzione e/o il baseline dell'intervento, allo scopo di mantenere una ampia platea di beneficiari coinvolta nel processo di riduzione del consumo di antibiotico»; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087 recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera h) e gli articoli 16, 17 e 19; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, recante modifiche del decreto 23 dicembre 2022, e in particolare l'art. 4 che modifica l'art. 17 del decreto 23 dicembre 2022; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 4 agosto 2023, n. 410739, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalita' e di ammissibilita'.»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 27 settembre 2023, n. 525680, recante «Disposizioni integrative per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027 e precisazioni in merito alla densita' di bestiame al pascolo adeguata alla conservazione del prato permanente e alla coltivazione della canapa»; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 15 dicembre 2023, «Modifica all'art. 17 "pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale" e all'art. 19 "pagamento per la salvaguardia di olivi di interesse paesaggistico" del decreto ministeriale 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.»; Visto, in particolare, l'art. 17, comma 2-sexies del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, introdotto dal decreto ministeriale 15 dicembre 2023, che prevede, in coerenza con la disciplina dell'eco schema 1, livello 1 del Piano strategico della PAC, a partire dall'anno di domanda 2024, sulla base della valutazione dell'andamento del consumo degli antimicrobici veterinari, l'adeguamento delle percentuali di riduzione e/o il baseline dell'intervento, da effettuarsi con decreto interministeriale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero della salute, sulla base di criteri oggettivi desumibili dalla citata attivita' di valutazione e previo parere del Comitato tecnico scientifico sul benessere animale istituito dall'art. 10 del decreto ministeriale 341750 del 2 agosto 2022; Tenuto conto che la maggiore disponibilita' di dati di consumo dei farmaci veterinari per ciascuna tipologia produttiva, consente per l'eco schema 1, livello 1, di determinare una soglia unica per ogni indirizzo produttivo in modo da superare le criticita' emerse per l'anno di domanda 2023 dove si e' utilizzata la mediana regionale; Acquisito il parere del Comitato tecnico scientifico sul benessere animale espresso nella seduta del 26 giugno 2024; Considerato che le nuove soglie per ogni indirizzo produttivo consentono di raggiungere lo scopo di mantenere una ampia platea di beneficiari coinvolta nel processo di riduzione del consumo di antibiotico e una maggiore riduzione del consumo di antibiotici a livello nazionale come condiviso dal Comitato tecnico scientifico sul benessere animale; Ritenuto necessario modificare l'art. 17 «pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale» del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, in coerenza con le premesse;
Decreta:
Art. 1
1. La lettera a) dell'art. 17 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale, comma 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, e' sostituita dalla seguente lettera: «a) livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm. Sono ammissibili al pagamento gli allevamenti, anche misti, che alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto al valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD), calcolata per l'anno precedente: 1) hanno valori DDD uguali o inferiori al valore indicato dall'allegato XI per specie e orientamento produttivo; 2) hanno valori DDD superiori al valore indicato dall'allegato XI ma lo riducono del 10% rispetto all'anno 2022». |
| Art. 2
1. Al decreto ministeriale 23 dicembre 2022 e' aggiunto il seguente allegato:
Allegato XI (art. 17, comma 2)
Valore soglia o baseline della dose definita giornaliera (DDD) ============================================================= | Specie: |Orientamento produttivo: | Soglia: | +=================+=========================+===============+ |Bovina |Latte | 3 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Bovina |Linea vacca vitello | 0,9 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Bovina |Carne rossa | 5 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Bovina |Misto | 3 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Bovina |Carne (altro) | 2 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Bovina |Carne bianca | 44 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Suina |Ingrasso | 9 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Suina |Ciclo aperto | 20 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Suina |Ciclo chiuso | 12 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Ovina |Latte | 0,7 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Ovina |Misto | 0,4 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Ovina |Carne | 0,1 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Bufalina |Latte | 0,7 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Bufalina |Misto | 0,7 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Bufalina |Carne | 0,1 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Caprina |Misto | 0,1 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Caprina |Latte | 1 | +-----------------+-------------------------+---------------+ |Caprina |Carne | 0,1 | +-----------------+-------------------------+---------------+
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° agosto 2024
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Lollobrigida Il Ministro della salute Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1343 |
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