Gazzetta n. 231 del 2 ottobre 2024 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 9 luglio 2024
Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione (PSC) - Regione Friuli-Venezia Giulia. (Delibera n. 43/2024).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 9 luglio 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «Rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o piu' assi prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;
Visto il regolamento (UE) n. 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o piu' assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all' art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242 e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonche' i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», che ha previsto il finanziamento dei programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione, sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS del 30 aprile 2015, n. 18;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, secondo cui «Al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'art. 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale procede, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto un unico Piano operativo per ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione», con modalita' unitarie di gestione e monitoraggio»;
Visto, inoltre, il comma 2 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale, per simmetria con i Programmi operativi europei, ciascun Piano sviluppo e coesione, di seguito anche PSC o Piano, e' articolato per aree tematiche, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato 2014-2020;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo sviluppo e coesione, di seguito FSC, rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere destinate, in via eccezionale, ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei programmi operativi dei Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC gia' assegnate, la relativa proposta e' approvata dalla Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, dandone successiva informativa al CIPE, secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020;
Visto, inoltre, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che prevede, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali, gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'art. 50 recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022, con il quale e' stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;
Vista, altresi', la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilita' del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo, inoltre, che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera di questo comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'Amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la citata delibera CIPE n. 10 del 2015, ha previsto la possibilita' per le amministrazioni titolari di programmi operativi finanziati da fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto l'Accordo tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Friuli-Venezia Giulia del 22 settembre 2020, relativo alla riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 del citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;
Vista la delibera CIPE 29 settembre 2020, n. 60, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Ministro per il Sud e la coesione territoriale» che, al punto 1.2, stabilisce che le risorse assegnate temporaneamente alla regione a copertura delle spese emergenziali anticipate dallo Stato, inserite nella Sezione speciale 2 del PSC, ritornano nelle disponibilita' del FSC fino ad un massimo di 36,60 milioni di euro nel momento in cui siano rese disponibili nel programma complementare le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della relativa rendicontazione;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione» che, ai sensi dell'art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;
Considerato che la citata delibera n. 2 del 2021, nel determinare lo schema di PSC, prevede che siano indicate nella Sezione speciale 2, ovvero nella tavola 4 dei PSC Sezioni speciali «risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni», le risorse FSC poste a copertura di interventi gia' previsti nei Programmi operativi 2014-2020 e sostituiti, in sede di riprogrammazione, da interventi di contrasto agli effetti della pandemia Covid-19 ai sensi dell'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
Vista la delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 19, recante «Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia», che ha approvato, in prima istanza, il PSC della Regione Friuli-Venezia Giulia per un valore complessivo di 322,42 milioni di euro, secondo la seguente articolazione: una sezione ordinaria di importo pari a 274,33 milioni di euro e 48,09 milioni di euro interamente assegnati alla Sezione speciale 2;
Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione di quanto previsto dal gia' citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020 e per le finalita' ivi indicate, ha istituito - nel caso di programmi non ancora adottati - ovvero incrementato - nel caso di programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati con i fondi strutturali 2014-2020;
Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha indicato per ogni amministrazione titolare del programma complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto, altresi', che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento;
Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione del Programma operativo complementare della Regione Friuli-Venezia Giulia con un importo indicativo programmatico di 36,60 milioni di euro;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al prot. DIPE n. 6363-A del 20 giugno 2024, e l'allegata nota informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrata dalla successiva nota acquisita al prot. DIPE n. 6967-A del 5 luglio 2024, concernente la proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Friuli-Venezia Giulia e la contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) della medesima Regione Friuli-Venezia Giulia;
Tenuto conto che nella citata proposta:
e' evidenziato che nel POC sono definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonche' la governance e le modalita' attuative del programma, il Piano finanziario ed il Cronoprogramma;
e' rappresentato che la dotazione finanziaria del POC e' pari a euro 36.600.000,00, derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dallo Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);
e' rappresentato inoltre che, all'esito delle operazioni di chiusura del POR FSE della Regione Friuli-Venezia Giulia, la dotazione finanziaria del POC potra' essere rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando, in ogni caso, la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento;
e' previsto che, in applicazione del citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, contestualmente all'adozione del POC della Regione Friuli-Venezia Giulia, si proceda con la riduzione della Sezione speciale 2 del Piano sviluppo coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia per un importo pari a euro 36.600.000,00, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC, approvato dalla citata delibera CIPESS n. 19 del 2021, risulta pari a euro 285.820.000,00, di cui un importo pari a euro 11.490.000,00 per la Sezione speciale 2;
e' riportato che, in linea con il punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 2015, il POC si basa sul medesimo Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-2020, in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarita' delle spese sostenute e rendicontate, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - IGRUE;
Considerato che in relazione alla citata proposta la Conferenza Stato-Regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 27 giugno 2024;
Considerato che la proposta di riduzione del Piano sviluppo e coesione 2014-2020 e' stata sottoposta alla Cabina di regia FSC, di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della citata legge n. 190 del 2014, nell'ambito della procedura scritta attivata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR in data 12 giugno 2024 e conclusa in data 25 giugno 2024;
Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 29157 del 1° luglio 2024 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82 recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di vice Presidente del Comitato stesso»;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:
1. Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della Regione Friuli-Venezia Giulia e assegnazione di risorse
1.1 E' adottato il Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante:
a) la dotazione finanziaria del POC e' pari a euro 36.600.000,00, derivanti dalla rendicontazione delle spese emergenziali anticipate dalla Stato (art. 242, comma 2, decreto-legge n. 34 del 2020);
1.2 Il valore complessivo del programma e' rappresentato dal seguente piano finanziario, articolato in due assi che riprendono i nomi e gli OT di riferimento del POR FSE 2014-2020 della Regione Friuli-Venezia Giulia, e dal relativo cronoprogramma di spesa:

Parte di provvedimento in formato grafico

1.3 Nel programma sono definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonche' la governance e le modalita' attuative del Programma, il Piano finanziario ed il Cronoprogramma;
1.4 Qualora in vista della predisposizione delle operazioni di chiusura del POR FESR e del POR FSE emerga l'esigenza di reintegrare la sua disponibilita' finanziaria, l'Autorita' di gestione inoltra apposita richiesta al MEF IGRUE che provvede alle conseguenti operazioni contabili;
1.5 All'esito delle operazioni contabili di cui al punto precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva del POR FESR e del POR FSE, la dotazione finanziaria del POC sara' rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento;
1.6 L'ammontare delle risorse eventualmente previste per l'assistenza tecnica costituisce limite di spesa. L'amministrazione titolare del programma avra' cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze funzionali alla gestione del programma;
1.7 La Regione Friuli-Venezia Giulia, in linea con gli adempimenti previsti dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015, assicura, con riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:
il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarita' delle spese;
la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello Stato - IGRUE;
1.8 La Regione Friuli-Venezia Giulia assicura, altresi', la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi e irregolarita'. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta amministrazione e' responsabile del recupero e della restituzione delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione, pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per altri interventi;
1.9 La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi del citato art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, e' fissata al 31 dicembre 2026;
1.10 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle previste dalla citata delibera CIPESS n. 41 del 2021;
1.11 La Regione Friuli-Venezia Giulia, entro il 15 marzo di ciascun anno, trasmettera' una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. Riprogrammazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia
2.1 Il Piano sviluppo e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato, in prima istanza, dalla citata delibera CIPESS n. 19 del 2021, e' ridotto per un importo pari a euro 36.600.000,00 per la Sezione speciale 2, a seguito della quale la dotazione finanziaria complessiva del PSC risulta pari a euro 285.820.000,00 come rappresentato dalla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2.2 A seguito dell'approvazione della presente riduzione del PSC Regione Friuli-Venezia Giulia come sopra rappresentata, il Comitato di sorveglianza del Piano, previsto al punto 4 della citata delibera CIPESS n. 2 del 2021, provvede - nella prima riunione utile - ad approvare l'aggiornamento dell'articolazione del Piano nelle aree tematiche e settori di intervento individuati dalla citata delibera CIPESS n. 19 del 2021;
2.3 Il Piano, cosi' come aggiornato dalla presente delibera, e' soggetto alle regole di governance, alle modalita' di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la citata delibera CIPESS n. 19 del 2021 di approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
2.4 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS n. 2 del 2021.

Il vice Presidente: Giorgetti Il Segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1252
 
Allegato
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Delibera CIPESS 41/2021 - DGR XXX
Codice: POCFVG
Autorita' responsabile:
Servizio Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia Sommario
1 Premesse
1.1 Cornice di riferimento
2 Dotazione finanziaria
Prospetto 1 - Dotazione finanziaria complessiva
3 Descrizione del piano finanziario e degli Assi
3.1 Piano finanziario
Prospetto 2 - Piano finanziario per Assi
3.2 Struttura del programma
4 Cronoprogramma di spesa
Prospetto 3 - Cronoprogramma di spesa per Asse e anno
5 SIGECO - Sistema di gestione e controllo
6 Monitoraggio
7 Modifiche del programma e relazione di attuazione 1 Premesse
1.1 Cornice di riferimento
L'Europa, a cavallo tra il 2019 e il 2020, e' stata colpita da una imprevedibile e straordinaria crisi pandemica.
Per contrastare i suoi effetti la Commissione europea ha adottato una serie di comunicazioni per guidare gli Stati membri nello sfruttamento delle risorse disponibili in contrasto alla crisi che ne e' derivata (Comunicazione della commissione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19» («Temporary framework») come modificata dalle comunicazioni della commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno 2020).
In questo quadro ha emanato anche due regolamenti di modifica dei regolamenti preesistenti al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo di fondi strutturali:
il regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 2013/1301, (UE) n. 2013/1303, e (UE) n. 2014/508 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia da COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
il regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 2013/1301 e n. 2013/1303 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia da COVID-19;
Lo Stato italiano ha a sua volta emanato dei decreti-legge finalizzati a dare attuazione a questa possibilita' nell'ambito nazionale:
l'art. 126, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai fondi strutturali possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID-19;
l'art. 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19», convertito con modificazioni legge 17 luglio 2020, n. 77; prevede specifiche norme per il contributo dei fondi strutturali al contrasto dell'emergenza COVID-19, volte ad ampliare la possibilita' di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni gia' assunti nell'ambito della programmazione 2014/2020 anche con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
In attuazione del quadro normativo sopra richiamato il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ed il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia hanno concordato sull'opportunita' di utilizzare il Fondo sociale europeo (FSE) come una delle principali fonti finanziarie da attivare in funzione anticrisi, per far fronte alle difficolta' economiche, occupazionali e sociali della regione.
L'operazione di riprogrammazione ha consentito non solo l'utilizzo delle risorse europee in funzione di contrasto all'emergenza, ma anche di adeguare finalita', modalita' e tempistiche degli interventi della politica di coesione originariamente programmati alla luce delle oggettive complessita' di attuazione che la crisi dovuta alla pandemia ha comportato.
In data 21 settembre 2020 e' stato sottoscritto l'Accordo tra Regione Friuli-Venezia Giulia e Ministro per il Sud e per la coesione territoriale «Riprogrammazione dei programmi operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del decreto-legge n. 34/2020», il quale ha individuato le azioni del Programma operativo regionale (POR) FSE 2014-2020 (CCI 2014IT05SFOP004) da riprogrammare per l'emergenza COVID-19, per un ammontare di risorse pari a 48,09 milioni di euro, di cui 36,6 per la rendicontazione di spese emergenziali anticipate a carico dello Stato ai sensi dell'art. 242, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020.
Il Programma complementare Regione Friuli-Venezia Giulia (POC FVG) e' stato proposto a seguito della riprogrammazione del POR FSE Friuli-Venezia Giulia 2014-2020, approvata con decisione della Commissione europea C (2021) 1132 final del 16 febbraio 2021, ratificata con DGR n. 331 del 5 marzo 2021.
La regione ha attivato interventi straordinari a supporto del mercato del lavoro, finanziando la Cassa in deroga Covid-19, nell'ambito del POR FSE 2014/20 riprogrammato, utilizzando il rimborso nazionale per il finanziamento del Programma complementare nazionale di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013, ai sensi di quanto stabilito nella delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 e nell'Accordo di partenariato. Il percorso di adesione a tale Programma complementare e' stato condotto parallelamente e simmetricamente al processo di riprogrammazione del POR.
Al fine di consentire il finanziamento delle misure inizialmente programmate e parzialmente gia' avviate nell'ambito del POR FSE e' stata costituita la Sezione speciale del Piano di sviluppo e coesione (PSC) del valore di 48,09 milioni di euro, nelle more della costituzione del POC FVG. La programmazione del PSC e' stata approvata dal CIPESS nella seduta del 29 aprile 2021 con la delibera n. 19 avente ad oggetto «Approvazione del Piano di sviluppo e coesione della Regione Friuli-Venezia Giulia», che prevede una sezione speciale con dotazione di 48,09 milioni di euro.
Con successiva delibera CIPESS n. 41/2021, e' stato istituito il POC della Regione Friuli-Venezia Giulia per un importo di 36,6 milioni di euro. La proposta di POC e' stata oggetto di condivisione partenariale con le Amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei Fondi SIE secondo l'iter previsto dalla citata delibera CIPE n. 10/2015. In linea con il punto 2 della delibera CIPE n. 10/2015, il POC concorre al perseguimento delle medesime finalita' strategiche del POR FSE Friuli-Venezia Giulia 2014-2020, in funzione del rafforzamento degli interventi della programmazione comunitaria e ai fini del maggiore impatto degli interventi operativi e dell'efficiente esecuzione finanziaria.
Tenuto conto che il POC ha una dotazione finanziaria di 36,6 milioni di euro mentre le risorse del POR FSE riprogrammate con finalita' di contrastare l'emergenza da Covid-19 ammontano a 48,09 milioni di euro, alcuni interventi programmati nel POR rimangono finanziati nella sezione speciale del PSC, approvato con delibera CIPESS 19/2021, in modo da garantire l'attuazione di quanto originariamente previsto e che in seguito alla pandemia ha visto un inevitabile rallentamento dei tempi di attuazione non piu' compatibili con quelli della programmazione comunitaria. 2 Dotazione finanziaria
Di seguito si riporta la dotazione finanziaria complessiva del POC.

Prospetto 1 - Dotazione finanziaria complessiva

Parte di provvedimento in formato grafico
3 Descrizione del Piano finanziario e degli Assi 3.1 Piano finanziario
Di seguito si riporta la dotazione finanziaria del POC ripartita tra gli Assi previsti.

Prospetto 2 - Piano finanziario per Assi

Parte di provvedimento in formato grafico
3.2 Struttura del programma
Le risorse destinate al POC derivano dalla certificazione delle risorse FSE utilizzate per il pagamento della cassa integrazione in deroga COVID-19 anticipata dallo Stato per un importo pari a 36.600.000,00 euro. Esse sono ripartite, secondo la previsione della delibera CIPE 10/2015, in assi che riprendono i nomi e gli OT di riferimento del POR FSE 2014/20 della Regione Friuli-Venezia Giulia. Asse 1 - Occupazione
Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualita' e sostenere la mobilita' dei lavoratori (OT 8).
Dotazione 18.731.070,50 euro.
Risultati attesi:
8.5 L'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilita' professionale;
8.1 L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attivita' lavorative, non seguono studi ne' formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunita' emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i giovani.
Azioni previste:
Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (Piano integrato di politiche per l'occupazione e il lavoro; percorsi per operatore socio sanitario (8.5.1 - 8.1.1 POR FSE 2014/20 - codifica AdP);
Percorsi di formazione per i giovani assunti con contratto di apprendistato (8.1.3 POR FSE 2014/20 - codifica AdP). Asse 2 - Istruzione e formazione
Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente (OT 10).
Dotazione: 17.868.929,50 euro.
Risultati attesi:
10.5 Miglioramento della qualita' e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati;
10.4 Rafforzare la parita' di accesso alla formazione permanente per tutte le eta' nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilita' e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite.
Azioni previste:
Potenziamento dei percorsi di ITS, rafforzandone l'integrazione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo (10.5.3 POR FSE 2014/20 - codifica AdP);
Percorsi formativi connessi al rilascio di qualificazioni inserite nel repertorio nazionale o regionale corredati ove appropriato da azioni di orientamento (10.4.1 POR FSE 2014/20 - codifica AdP);
Potenziamento della dotazione strumentale degli enti di formazione accreditati che svolgono percorsi formativi finanziati con il programma in modo da fornire il migliore servizio formativo possibile ai cittadini. 4 Cronoprogramma di spesa
Di seguito si riporta il cronoprogramma di spesa del POC per Asse e anno.

Prospetto 3 - Cronoprogramma di spesa per Asse e Anno

Parte di provvedimento in formato grafico

Nota: Per le annualita' 2020-2023 sono riportate le spese sostenute e mentre per le annualita' 2024, 2025 e 2026 sono riportate le previsioni di spesa. 5 SIGECO - Sistema di gestione e controllo
La funzione di organismo responsabile e titolare del programma e' attribuita all'ufficio dell'Autorita' di gestione del POR FSE 2014-2020 della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Con delibera n. 1116 del 25 luglio 2023 tale funzione e' stata attribuita al Servizio Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari incardinato nella Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Tale ufficio coordina le strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma complementare e cura il rapporto con le Amministrazioni centrali, garantendo un sistema di gestione e controllo affidabile, in grado di assicurare il monitoraggio e la verifica periodici dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati nell'ambito del POC FVG.
Le strutture regionali attuatrici degli interventi che sono stati originariamente previsti e avviati nell'ambito del Programma operativo regionale FSE 2014-2020, dovranno riferirsi alle procedure definite nel Si.Ge.Co. del POR FSE 2014-2020, facendo riferimento alla descrizione del Sistema di gestione e controllo ed i relativi allegati come da ultimo aggiornato con il decreto n. 15149/GRFVG del 30 settembre 2022 (disponibile al link: https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazion e-lavoro/formazione/fondo-sociale-europeo/FOGLIA12/documentazione/202 2_15149_SIGECO.pdf). 6 Monitoraggio
In linea con il punto 2 della delibera CIPE n. 10/2015, il POC si basa sul medesimo Sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014/20 in grado di assicurare l'efficace raggiungimento degli obiettivi, il monitoraggio continuo sull'andamento delle singole operazioni finanziate, il rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile, la regolarita' delle spese sostenute e rendicontate, garantendo il monitoraggio periodico mediante il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE. L'applicativo regionale per la trasmissione dei dati al sistema unico di monitoraggio nazionale e' il sistema Webforma/Netforma, utilizzato per la raccolta dati, la gestione e il monitoraggio degli interventi finanziati in ambito POR FSE 2014-2020. 7 Modifiche del programma e relazione di attuazione
Le eventuali modifiche al POC consistenti in variazioni della dotazione finanziaria o in una revisione degli obiettivi strategici, ivi comprese le riprogrammazioni basate sullo stato di avanzamento delle azioni, sono approvate con delibera CIPESS. Alle rimodulazioni interne al programma che non comportino una revisione degli obiettivi strategici e/o una modifica della dotazione finanziaria, si provvede di comune accordo tra la regione ed il Dipartimento per le politiche di coesione della PCM, ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015.
Entro il 15 marzo di ciascun anno l'amministrazione titolare del programma trasmette una relazione di attuazione del POC al Dipartimento, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, con la situazione degli impegni e pagamenti, a partire dai dati di monitoraggio inseriti nel Sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE e pubblicati su Open coesione completa del prospetto con la struttura programmatica articolata in Assi e Linee di azione, con le risorse a livello di Linea di azione.