Gazzetta n. 230 del 1 ottobre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 4 settembre 2024, n. 138
Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148;
Vista la comunicazione della Commissione, del 13 settembre 2023, relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2022/2555;
Vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche);
Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;
Visto il regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identita' digitale;
Visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»);
Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Vista la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011;
Vista la direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario;
Vista la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, le disposizioni in materia di funzioni dell'AgID e di sicurezza informatica;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 19, che ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante «Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI»;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, recante «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica»;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;
Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici»;
Visto il decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 15 del 2024 per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 5 del 6 novembre 2015, recante «Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2015;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2017, concernente «Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017;
Sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 15 del 2024;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'11 luglio 2024
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, della cultura e della salute;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce misure volte a garantire un livello elevato di sicurezza informatica in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea in modo da migliorare il funzionamento del mercato interno.
2. Ai fini del comma 1, il presente decreto prevede:
a) la Strategia nazionale di cybersicurezza, recante previsioni volte a garantire un livello elevato di sicurezza informatica;
b) l'integrazione del quadro di gestione delle crisi informatiche, nel contesto dell'organizzazione nazionale per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 4 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) la conferma dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale:
1) Autorita' nazionale competente NIS, disciplinandone i poteri inerenti all'implementazione e all'attuazione del presente decreto;
2) Punto di contatto unico NIS, assicurando il raccordo nazionale e transfrontaliero;
3) Gruppo di intervento nazionale per la sicurezza informatica in caso di incidente in ambito nazionale (CSIRT Italia);
d) la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, e del Ministero della difesa, ciascuno per gli ambiti di competenza indicati all'articolo 2, comma 1, lettera g), quali Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche su vasta scala, assicurando la coerenza con il quadro nazionale esistente in materia di gestione generale delle crisi informatiche, fermi restando i compiti del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;
e) l'individuazione di Autorita' di settore NIS che collaborano con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, supportandone le funzioni svolte quale Autorita' nazionale competente NIS e Punto di contatto unico NIS;
f) l'indicazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti a cui si applica il presente decreto e la definizione dei relativi obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e di notifica di incidente;
g) l'adozione di misure in materia di cooperazione e di condivisione delle informazioni ai fini dell'applicazione del presente decreto, in particolare, attraverso la partecipazione nazionale a livello dell'Unione europea:
1) al Gruppo di cooperazione NIS tra autorita' competenti NIS e tra punti di contatto unici degli Stati membri dell'Unione europea, nell'ottica di incrementare la fiducia e la collaborazione a livello unionale;
2) alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe) al fine di sostenere la gestione coordinata a livello operativo degli incidenti e delle crisi cibernetiche su vasta scala e di garantire il regolare scambio di informazioni pertinenti tra gli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione europea;
3) alla Rete di CSIRT nazionali nell'ottica di assicurare una cooperazione, sul piano tecnico, rapida ed efficace.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. :
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.»
- Si riporta l'articolo 3 della legge 21 febbraio 2024,
n. 15 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2022-2023),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2024, n.
46:
«Art. 3. (Principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune
elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148
(direttiva NIS2)). - 1. Nell'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo,
sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva,
oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i criteri in base ai quali un ente
pubblico puo' essere considerato pubblica amministrazione
ai fini dell'applicazione delle disposizioni della
direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando la
possibilita' di applicazione della direttiva medesima ai
comuni e alle province secondo principi di gradualita',
proporzionalita' e adeguatezza;
b) escludere dall'ambito di applicazione delle
disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della
pubblica amministrazione operanti nei settori di cui
all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima,
compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai
quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto
2007, n. 124;
c) avvalersi della facolta' di cui all'articolo 2,
paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati su proposta delle competenti
amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che
svolgono attivita' nei settori ivi indicati o che
forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della
medesima direttiva;
d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, quale autorita' nazionale
competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8
della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorita' di settore
operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla
medesima direttiva;
e) in relazione all'istituzione del team di
risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT),
di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555,
confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di
istituzione del CSIRT Italia, nonche' ampliare quanto
previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la
collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con
funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT)
coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza
informatica;
f) prevedere un regime transitorio per i soggetti
gia' sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE)
2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai
fini della migliore applicazione delle disposizioni
previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;
g) prevedere meccanismi che consentano la
registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui
all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la
comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del
medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono
servizi connessi o strumentali alle attivita' oggetto delle
disposizioni della direttiva medesima relative al settore
della cultura;
h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21,
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere
l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti
flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo
tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare
l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorita'
amministrativa individuata come responsabile di tale
procedimento provvede altresi' all'aggiornamento degli
strumenti adottati;
i) introdurre nella legislazione vigente, anche in
materia penale, le modifiche necessarie al fine di
assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento
nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555
in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita';
l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia
digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in
relazione alle attivita' previste dal regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014;
m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai
fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE)
2022/2555;
n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema
di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e
dissuasive rispetto alla gravita' della violazione degli
obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in
deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32,
comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo
strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad
adempiere;
2) prevedendo che gli introiti derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati
all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
o) assicurare il migliore coordinamento tra le
disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il
recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni
adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge per
il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
nonche' le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e
quelle adottate ai sensi dell'articolo 16 della presente
legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento
della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022;
p) apportare alla normativa vigente tutte le
modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il
coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo.».
- La direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per
un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione,
recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della
direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE)
2016/1148 e' pubblicata nella GUUE n. 17 del 27 dicembre
2022, serie L.
- La comunicazione della Commissione, del 13 settembre
2023, relativa all'applicazione dell'articolo 4, paragrafi
1 e 2, della direttiva (UE) 2022/2555 e' pubblicata nella
GUUE n. 328 del 18 settembre 2023, serie C;
- La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. 201, serie L;
- Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE e' pubblicato nella GUUE del 28
agosto 2014 n. 257, serie L;
- Il regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il
regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda
l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identita'
digitale e' pubblicato nella GUUE del 30 aprile 2024 serie
L;
- Il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA,
l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla
certificazione della cibersicurezza per le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il
regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla
cibersicurezza») e' pubblicato nella GUUE del 7 giugno 2019
151 serie L;
- La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 20 maggio 2003,
n. 124, serie L.
- La direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi
contro i sistemi di informazione e che sostituisce la
decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 agosto
2013;
- Il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla
resilienza operativa digitale per il settore finanziario e
che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE)
2016/1011 e' pubblicato nella GUUE del 27 dicembre 2022 n.
133 serie L;
- La direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le
direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE,
2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per
quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il
settore finanziario e' pubblicata nella GUUE del 27
dicembre 2022 n. 333;
- La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla
resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva
2008/114/CE del Consiglio e' pubblicata nella GUUE del 27
dicembre 2022 n. 333, serie L;
- Si riportano gli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
luglio 2011, n. 172:
«Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, il presente titolo e il titolo III
disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in
cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare
riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2,
lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e
organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II
del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015
cessano di avere efficacia le disposizioni legislative
regionali incompatibili con il presente decreto.
2. Ai fini del presente decreto:
a) per enti strumentali si intendono gli enti di
cui all'art. 11-ter, distinti nelle tipologie definite in
corrispondenza delle missioni del bilancio;
b) per organismi strumentali delle regioni e degli
enti locali si intendono le loro articolazioni
organizzative, anche a livello territoriale, dotate di
autonomia gestionale e contabile, prive di personalita'
giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge
e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi
strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle
tipologie definite in corrispondenza delle missioni del
bilancio.
3.
4.
5. Per gli enti coinvolti nella gestione della
spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al
Servizio sanitario nazionale, come individuati all'articolo
19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II.»
«Art. 2 (Adozione di sistemi contabili omogenei). -
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la
contabilita' finanziaria cui affiancano, ai fini
conoscitivi, un sistema di contabilita'
economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria
dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che
sotto il profilo economico-patrimoniale.
2. Gli enti strumentali delle amministrazioni di cui
al comma 1 che adottano la contabilita' finanziaria
affiancano alla stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilita' economico-patrimoniale, garantendo la
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il
profilo finanziario che sotto il profilo
economico-patrimoniale.
3. Le istituzioni degli enti locali di cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e gli altri organismi strumentali delle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1 adottano il medesimo sistema
contabile dell'amministrazione di cui fanno parte.
4.»
- Si riporta l'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese),
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012,
n. 147, S.O.:
«Art. 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia
digitale). - 1. E' istituita l'Agenzia per l'Italia
Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato.
2. L'Agenzia opera sulla base di principi di
autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di
trasparenza e di economicita' e persegue gli obiettivi di
efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e
partecipazione dei cittadini e delle imprese. Per quanto
non previsto dal presente decreto all'Agenzia si applicano
gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300.».
- Si riporta l'articolo 3 della legge L. 21 febbraio
2024, n. 15 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2022-2023),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2024, n.
46:
«Art. 3 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato
di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148
(direttiva NIS2)). - 1. Nell'esercizio della delega per il
recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo,
sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva,
oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i criteri in base ai quali un ente
pubblico puo' essere considerato pubblica amministrazione
ai fini dell'applicazione delle disposizioni della
direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando la
possibilita' di applicazione della direttiva medesima ai
comuni e alle province secondo principi di gradualita',
proporzionalita' e adeguatezza;
b) escludere dall'ambito di applicazione delle
disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della
pubblica amministrazione operanti nei settori di cui
all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima,
compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai
quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto
2007, n. 124;
c) avvalersi della facolta' di cui all'articolo 2,
paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati su proposta delle competenti
amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che
svolgono attivita' nei settori ivi indicati o che
forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della
medesima direttiva;
d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, quale autorita' nazionale
competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8
della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorita' di settore
operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla
medesima direttiva;
e) in relazione all'istituzione del team di
risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT),
di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555,
confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di
istituzione del CSIRT Italia, nonche' ampliare quanto
previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la
collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con
funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT)
coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza
informatica;
f) prevedere un regime transitorio per i soggetti
gia' sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE)
2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai
fini della migliore applicazione delle disposizioni
previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;
g) prevedere meccanismi che consentano la
registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui
all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la
comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del
medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono
servizi connessi o strumentali alle attivita' oggetto delle
disposizioni della direttiva medesima relative al settore
della cultura;
h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21,
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere
l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti
flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo
tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare
l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorita'
amministrativa individuata come responsabile di tale
procedimento provvede altresi' all'aggiornamento degli
strumenti adottati;
i) introdurre nella legislazione vigente, anche in
materia penale, le modifiche necessarie al fine di
assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento
nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555
in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita';
l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia
digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in
relazione alle attivita' previste dal regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014;
m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai
fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui
all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE)
2022/2555;
n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema
di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e
dissuasive rispetto alla gravita' della violazione degli
obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in
deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32,
comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo
strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad
adempiere;
2) prevedendo che gli introiti derivanti
dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati
all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021,
n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
o) assicurare il migliore coordinamento tra le
disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il
recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni
adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge per
il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
nonche' le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e
quelle adottate ai sensi dell'articolo 16 della presente
legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento
della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2022;
p) apportare alla normativa vigente tutte le
modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il
coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 9 e 10 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di
cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di
cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale), pubblicato nella Gazzetta
ufficiale 14 giugno 2021, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2021, n.
185):
«Art. 9 (Compiti del Nucleo per la cybersicurezza). -
1. Per le finalita' di cui all'articolo 8, il Nucleo per la
cybersicurezza svolge i seguenti compiti:
a) puo' formulare proposte di iniziative in materia
di cybersicurezza del Paese, anche nel quadro del contesto
internazionale in materia;
b) promuove, sulla base delle direttive di cui
all'articolo 2, comma 2, la programmazione e la
pianificazione operativa della risposta a situazioni di
crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli
operatori privati interessati e l'elaborazione delle
necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in
raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di
protezione civile, anche nel quadro di quanto previsto
dall'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre
2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2015, n. 198;
c) promuove e coordina lo svolgimento di
esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione
nazionale a esercitazioni internazionali che riguardano la
simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di
innalzare la resilienza del Paese;
d) valuta e promuove, in raccordo con le
amministrazioni competenti per specifici profili della
cybersicurezza, procedure di condivisione delle
informazioni, anche con gli operatori privati interessati,
ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi
cibernetici e per la gestione delle crisi;
e) acquisisce, anche per il tramite del CSIRT
Italia, le comunicazioni circa i casi di violazioni o
tentativi di violazione della sicurezza o di perdita
dell'integrita' significativi ai fini del corretto
funzionamento delle reti e dei servizi dagli organismi di
informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3
agosto 2007, n. 124, dalle Forze di polizia e, in
particolare, dall'organo del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, dalle strutture del Ministero della difesa,
nonche' dalle altre amministrazioni che compongono il
Nucleo e dai gruppi di intervento per le emergenze
informatiche (Computer Emergency Response Team - CERT)
istituiti ai sensi della normativa vigente;
f) riceve dal CSIRT Italia le notifiche di
incidente ai sensi delle disposizioni vigenti;
g) valuta se gli eventi di cui alle lettere e) e f)
assumono dimensioni, intensita' o natura tali da non poter
essere fronteggiati dalle singole amministrazioni
competenti in via ordinaria, ma richiedono l'assunzione di
decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo
in tal caso a informare tempestivamente il Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorita' delegata, ove
istituita, sulla situazione in atto e allo svolgimento
delle attivita' di raccordo e coordinamento di cui
all'articolo 10, nella composizione ivi prevista.».
«Art. 10 (Gestione delle crisi che coinvolgono
aspetti di cybersicurezza). - 1. Nelle situazioni di crisi
che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, nei casi in cui
il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il CISR
in materia di gestione delle predette situazioni di crisi,
alle sedute del Comitato sono chiamati a partecipare il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia.
2.
3. In situazioni di crisi di natura cibernetica il
Nucleo e' integrato, in ragione della necessita', con un
rappresentante, rispettivamente, del Ministero della salute
e del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in
rappresentanza anche della Commissione interministeriale
tecnica di difesa civile, autorizzati ad assumere decisioni
che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i
componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari
della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono
essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi
autorizzati ad assumere decisioni, e di altri soggetti
pubblici o privati eventualmente interessati. Per la
partecipazione non sono previsti compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
4. E' compito del Nucleo, nella composizione per la
gestione delle crisi, di cui al comma 3, assicurare che le
attivita' di reazione e stabilizzazione di competenza delle
diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di
crisi di natura cibernetica vengano espletate in maniera
coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1, lettera b).
5. Il Nucleo, per l'espletamento delle proprie
funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi
dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre
2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
dicembre 2015, n. 198:
a) mantiene costantemente informato il Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero l'Autorita' delegata,
ove istituita, sulla crisi in atto, predisponendo punti
aggiornati di situazione;
b) assicura il coordinamento per l'attuazione a
livello interministeriale delle determinazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri per il superamento
della crisi;
c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;
d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla
crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati
interessati;
e) partecipa ai meccanismi europei di gestione
delle crisi cibernetiche, assicurando altresi' i
collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli
omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali di cui l'Italia
fa parte.».
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2022/2555
(misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.
 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA NIS2 Attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di sicurezza informatica nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148

ALLEGATO I
Settori ad altra criticita'


===================================================================== | Settore | Sottosettore | Tipologia di soggetto | +======================+==================+=========================+ |1. Energia |a) Energia |- Impresa elettrica quale| | |elettrica |definita all'articolo 2, | | | |punto 57), della | | | |direttiva (UE) 2019/944 | | | |del Parlamento europeo e | | | |del Consiglio che | | | |esercita attivita' di | | | |«fornitura» quale | | | |definita all'articolo 2, | | | |punto 12), di tale | | | |direttiva | | | +-------------------------+ | | |- Gestori del sistema di | | | |distribuzione quali | | | |definiti all'articolo 2, | | | |punto 29), della | | | |direttiva (UE) 2019/944 | | | +-------------------------+ | | |- Gestori del sistema di | | | |trasmissione quali | | | |definiti all'articolo 2, | | | |punto 35), della | | | |direttiva (UE) 2019/944 | | | +-------------------------+ | | |- Produttori quali | | | |definiti all'articolo 2, | | | |punto 38), della | | | |direttiva (UE) 2019/944 | | | +-------------------------+ | | |- Gestori del mercato | | | |elettrico designato quali| | | |definiti all'articolo 2, | | | |punto 8), del regolamento| | | |(UE) 2019/943 del | | | |Parlamento europeo e del | | | |Consiglio | | | +-------------------------+ | | |- Partecipanti al mercato| | | |dell'energia elettrica | | | |quali definiti | | | |all'articolo 2, punto | | | |25), del regolamento (UE)| | | |2019/943 che forniscono | | | |servizi di aggregazione, | | | |gestione della domanda o | | | |stoccaggio di energia | | | |quali definiti | | | |all'articolo 2, punti | | | |18), 20) e 59) della | | | |direttiva (UE) 2019/944 | | | +-------------------------+ | | |- Gestori di un punto di | | | |ricarica responsabili | | | |della gestione e del | | | |funzionamento di un punto| | | |di ricarica che fornisce | | | |un servizio di ricarica a| | | |utenti finali, anche in | | | |nome e per conto di un | | | |fornitore di servizi di | | | |mobilita' | | +------------------+-------------------------+ | |b) Teleriscalda- |- Gestori di | | |mento e teleraf- |teleriscaldamento o | | |frescamento |teleraffrescamento quali | | | |definiti all'articolo 2, | | | |punto 19), della | | | |direttiva (UE) 2018/2001 | | | |del Parlamento europeo e | | | |del Consiglio | | +------------------+-------------------------+ | |c) Petrolio |- Gestori di oleodotti | | | +-------------------------+ | | |- Gestori di impianti di | | | |produzione, raffinazione,| | | |trattamento, deposito e | | | |trasporto di petrolio | | | +-------------------------+ | | |- Organismi centrali di | | | |stoccaggio quali definiti| | | |all'articolo 2, lettera | | | |f), della direttiva | | | |2009/119/CE del Consiglio| | +------------------+-------------------------+ | |d) Gas |- Imprese fornitrici | | | |quali definite | | | |all'articolo 2, punto 8),| | | |della direttiva | | | |2009/73/CE del Parlamento| | | |europeo e del Consiglio | | | +-------------------------+ | | |- Gestori del sistema di | | | |distribuzione quali | | | |definiti all'articolo 2, | | | |punto 6), della direttiva| | | |2009/73/CE | | | +-------------------------+ | | |- Gestori del sistema di | | | |trasporto quali definiti | | | |all'articolo 2, punto 4),| | | |della direttiva | | | |2009/73/CE | | | +-------------------------+ | | |- Gestori dell'impianto | | | |di stoccaggio quali | | | |definiti all'articolo 2, | | | |punto 10), della | | | |direttiva 2009/73/CE | | | +-------------------------+ | | |- Gestori del sistema GNL| | | |quali definiti | | | |all'articolo 2, punto | | | |12), della direttiva | | | |2009/73/CE | | | +-------------------------+ | | |- Imprese di gas naturale| | | |quali definite | | | |all'articolo 2, punto 1),| | | |della direttiva | | | |2009/73/CE; | | | +-------------------------+ | | |- Gestori di impianti di | | | |raffinazione e | | | |trattamento di gas | | | |naturale | | +------------------+-------------------------+ | |e) Idrogeno |- Gestori di impianti di | | | |produzione, stoccaggio e | | | |trasporto di idrogeno | +----------------------+------------------+-------------------------+ |2. Trasporti |a) Trasporto aereo|- Vettori aerei quali | | | |definiti all'articolo 3, | | | |punto 4), del regolamento| | | |(CE) n. 300/2008 | | | |utilizzati a fini | | | |commerciali | | | +-------------------------+ | | |- Gestori aeroportuali | | | |quali definiti | | | |all'articolo 2, punto 2),| | | |della direttiva | | | |2009/12/CE del Parlamento| | | |europeo e del Consiglio, | | | |aeroporti quali definiti | | | |all'articolo 2, punto 1),| | | |di tale direttiva, | | | |compresi gli aeroporti | | | |centrali di cui | | | |all'allegato II, sezione | | | |2, del regolamento (UE) | | | |n. 1315/2013 del | | | |Parlamento europeo e del | | | |Consiglio, e soggetti che| | | |gestiscono impianti | | | |annessi situati in | | | |aeroporti | | | +-------------------------+ | | |- Operatori attivi nel | | | |controllo della gestione | | | |del traffico che | | | |forniscono un servizio di| | | |controllo del traffico | | | |aereo quali definiti | | | |all'articolo 2, punto 1),| | | |del regolamento (CE) n. | | | |549/2004 del Parlamento | | | |europeo e del Consiglio | | +------------------+-------------------------+ | |b) Trasporto |- Gestori | | |ferroviario |dell'infrastruttura quali| | | |definiti all'articolo 3, | | | |punto 2), della direttiva| | | |2012/34/UE del Parlamento| | | |europeo e del Consiglio | | | +-------------------------+ | | |- Imprese ferroviarie | | | |quali definiti | | | |all'articolo 3, punto 1),| | | |della direttiva | | | |2012/34/UE, compresi gli | | | |operatori degli impianti | | | |di servizio quali | | | |definiti all'articolo 3, | | | |punto 12), di tale | | | |direttiva | | +------------------+-------------------------+ | |c) Trasporto per |- Compagnie di | | |vie d'acqua |navigazione per il | | | |trasporto per vie d'acqua| | | |interne, marittimo e | | | |costiero di passeggeri e | | | |merci quali definite per | | | |il trasporto marittimo | | | |all'allegato I del | | | |regolamento (CE) n. | | | |725/2004 del Parlamento | | | |europeo e del Consiglio, | | | |escluse le singole navi | | | |gestite da tale compagnia| | | +-------------------------+ | | |- Organi di gestione dei | | | |porti quali definiti | | | |all'articolo 3, punto 1),| | | |della direttiva | | | |2005/65/CE del Parlamento| | | |europeo e del Consiglio, | | | |compresi i relativi | | | |impianti portuali quali | | | |definiti all'articolo 2, | | | |punto 11), del | | | |regolamento (CE) n. | | | |725/2004, e soggetti che | | | |gestiscono opere e | | | |attrezzature all'interno | | | |di porti | | | +-------------------------+ | | |- Gestori di servizi di | | | |assistenza al traffico | | | |marittimo (VTS) quali | | | |definiti all'articolo 3, | | | |lettera o), della | | | |direttiva 2002/59/CE del | | | |Parlamento europeo e del | | | |Consiglio | | +------------------+-------------------------+ | |d) Trasporto su |- Autorita' stradali | | |strada |quali definite | | | |all'articolo 2, punto | | | |12), del regolamento | | | |delegato (UE) 2015/962 | | | |della Commissione | | | |responsabili del | | | |controllo della gestione | | | |del traffico, esclusi i | | | |soggetti pubblici per i | | | |quali la gestione del | | | |traffico o la gestione di| | | |sistemi di trasporto | | | |intelligenti | | | |costituiscono soltanto | | | |una parte non essenziale | | | |della loro attivita' | | | |generale | | | +-------------------------+ | | |- Gestori di sistemi di | | | |trasporto intelligenti | | | |quali definiti | | | |all'articolo 4, punto 1),| | | |della direttiva | | | |2010/40/UE del Parlamento| | | |europeo e del Consiglio | +----------------------+------------------+-------------------------+ |3. Settore bancario |Enti creditizi quali | | |definiti all'articolo 4, | | |punto 1), del regolamento| | |(UE) n. 575/2013 del | | |Parlamento europeo e del | | |Consiglio | +-----------------------------------------+-------------------------+ |4. Infrastrutture dei mercati finanziari |- Gestori delle sedi di | | |negoziazione quali | | |definiti all'articolo 4, | | |punto 24), della | | |direttiva 2014/65/UE del | | |Parlamento europeo e del | | |Consiglio | | +-------------------------+ | |- Controparti centrali | | |(CCP) quali definite | | |all'articolo 2, punto 1),| | |del regolamento (UE) n. | | |648/2012 del Parlamento | | |europeo e del Consiglio | +-----------------------------------------+-------------------------+ |5. Settore sanitario |- Prestatori di | | |assistenza sanitaria | | |quali definiti | | |all'articolo 3, lettera | | |g), della direttiva | | |2011/24/UE del Parlamento| | |europeo e del Consiglio | | +-------------------------+ | |- Laboratori di | | |riferimento dell'UE quali| | |definiti all'articolo 15 | | |del regolamento (UE) | | |2022/2371 del Parlamento | | |europeo e del Consiglio | | +-------------------------+ | |- Soggetti che svolgono | | |attivita' di ricerca e | | |sviluppo relative ai | | |medicinali quali definiti| | |all'articolo 1, punto 2),| | |della direttiva | | |2001/83/CE del Parlamento| | |europeo e del Consiglio | | +-------------------------+ | |- Soggetti che fabbricano| | |prodotti farmaceutici di | | |base e preparati | | |farmaceutici di cui alla | | |sezione C, divisione 21, | | |della NACE Rev. 2 | | +-------------------------+ | |- Soggetti che fabbricano| | |dispositivi medici | | |considerati critici | | |durante un'emergenza di | | |sanita' pubblica (elenco | | |dei dispositivi critici | | |per l'emergenza di | | |sanita' pubblica) di cui | | |all'articolo 22 del | | |regolamento (UE) 2022/123| | |del Parlamento europeo e | | |del Consiglio | +-----------------------------------------+-------------------------+ |6. Acqua potabile |Fornitori e distributori | | |di acque destinate al | | |consumo umano, quali | | |definiti all'articolo 2, | | |punto 1, lettera a), | | |della direttiva (UE) | | |2020/2184 del Parlamento | | |europeo e del Consiglio, | | |ma esclusi i distributori| | |per i quali la | | |distribuzione di acque | | |destinate al consumo | | |umano e' una parte non | | |essenziale dell'attivita'| | |generale di distribuzione| | |di altri prodotti e beni | +-----------------------------------------+-------------------------+ |7. Acque reflue |Imprese che raccolgono, | | |smaltiscono o trattano | | |acque reflue urbane, | | |domestiche o industriali | | |quali definite | | |all'articolo 2, punti da | | |1), 2) e 3), della | | |direttiva 91/271/CEE del | | |Consiglio, escluse le | | |imprese per cui la | | |raccolta, lo smaltimento | | |o il trattamento di acque| | |reflue urbane, domestiche| | |o industriali e' una | | |parte non essenziale | | |della loro attivita' | | |generale | +-----------------------------------------+-------------------------+ |8. Infrastrutture digitali |- Fornitori di punti di | | |interscambio internet | +-----------------------------------------+-------------------------+ | |- Fornitori di servizi di| | |sistema dei nomi di | | |dominio (domain name | | |system - DNS), esclusi | | |gli operatori dei server | | |dei nomi radice | | +-------------------------+ | |- Gestori di registri dei| | |nomi di dominio di primo | | |livello (top level domain| | |- TLD) | | +-------------------------+ | |- Fornitori di servizi di| | |cloud computing | | +-------------------------+ | |- Fornitori di servizi di| | |data center | | +-------------------------+ | |- Fornitori di reti di | | |distribuzione dei | | |contenuti (content | | |delivery network) | | +-------------------------+ | |- Prestatori di servizi | | |fiduciari | | +-------------------------+ | |- Fornitori di reti | | |pubbliche di | | |comunicazione elettronica| | +-------------------------+ | |- Fornitori di servizi di| | |comunicazione elettronica| | |accessibili al pubblico | +-----------------------------------------+-------------------------+ |9. Gestione dei servizi TIC |- Fornitori di servizi | |(business-to-business) |gestiti | | +-------------------------+ | |- Fornitori di servizi di| | |sicurezza gestiti | +-----------------------------------------+-------------------------+ |10. Spazio |Operatori di | | |infrastrutture terrestri | | |possedute, gestite e | | |operate dagli Stati | | |membri o da privati, che | | |sostengono la fornitura | | |di servizi spaziali, | | |esclusi i fornitori di | | |reti pubbliche di | | |comunicazione elettronica| +-----------------------------------------+-------------------------+

 
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA NIS2 Attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di sicurezza informatica nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148

ALLEGATO II
Altri settori critici


===================================================================== | Settore | Sottosettore | Tipologia di soggetto | +================+===================+==============================+ |1. Servizi postali e di corriere |Fornitori di servizi postali | | |quali definiti all'articolo 2,| | |punto 1 bis), della direttiva | | |97/67/CE, tra cui i fornitori | | |di servizi di corriere | +------------------------------------+------------------------------+ |2. Gestione dei rifiuti |Imprese che si occupano della | | |gestione dei rifiuti quali | | |definite all'articolo 3, punto| | |9), della direttiva 2008/98/CE| | |del Parlamento europeo e del | | |Consiglio, escluse quelle per | | |cui la gestione dei rifiuti | | |non e' la principale attivita'| | |economica | +------------------------------------+------------------------------+ |3. Fabbricazione, produzione e |Imprese che si occupano della | |distribuzione di sostanze chimiche |fabbricazione di sostanze e | | |della distribuzione di | | |sostanze o miscele di cui | | |all'articolo 3, punti 9) e | | |14), del regolamento (CE) n. | | |1907/2006 del Parlamento | | |europeo e del Consiglio e | | |imprese che si occupano della | | |produzione di articoli quali | | |definite all'articolo 3, punto| | |3), del medesimo regolamento, | | |da sostanze o miscele | +------------------------------------+------------------------------+ |4. Produzione, trasformazione e |Imprese alimentari quali | |distribuzione di alimenti |definite all'articolo 3, punto| | |2), del regolamento (CE) n. | | |178/2002 del Parlamento | | |europeo e del Consiglio che si| | |occupano della distribuzione | | |all'ingrosso e della | | |produzione industriale e | | |trasformazione | +----------------+-------------------+------------------------------+ |5. Fabbricazione|a) Fabbricazione di|Soggetti che fabbricano | | |dispositivi medici |dispositivi medici quali | | |e di dispositivi |definiti all'articolo 2, punto| | |medico-diagnostici |1), del regolamento (UE) | | |in vitro |2017/745 del Parlamento | | | |europeo e del Consiglio e | | | |soggetti che fabbricano | | | |dispositivi medico-diagnostici| | | |in vitro quali definiti | | | |all'articolo 2, punto 2), del | | | |regolamento (UE) 2017/746 del | | | |Parlamento europeo e del | | | |Consiglio ad eccezione dei | | | |soggetti che fabbricano | | | |dispositivi medici di cui | | | |all'allegato I, punto 5), | | | |quinto trattino, della | | | |presente direttiva | | +-------------------+------------------------------+ | |b) Fabbricazione di|Imprese che svolgono attivita'| | |computer e prodotti|economiche di cui alla sezione| | |di elettronica e |C, divisione 26, della NACE | | |ottica |Rev. 2 | | +-------------------+------------------------------+ | |c) Fabbricazione di|Imprese che svolgono attivita'| | |apparecchiature |economiche di cui alla sezione| | |elettriche |C, divisione 27, della NACE | | | |Rev. 2 | | +-------------------+------------------------------+ | |d) Fabbricazione di|Imprese che svolgono attivita'| | |macchinari e |economiche di cui alla sezione| | |apparecchiature |C, divisione 28, della NACE | | |n.c.a. |Rev. 2 | | +-------------------+------------------------------+ | |e) Fabbricazione di|Imprese che svolgono attivita'| | |autoveicoli, |economiche di cui alla sezione| | |rimorchi e |C, divisione 29, della NACE | | |semirimorchi |Rev. 2 | | +-------------------+------------------------------+ | |f) Fabbricazione di|Imprese che svolgono attivita'| | |altri mezzi di |economiche di cui alla sezione| | |trasporto |C, divisione 30, della NACE | | | |Rev. 2 | +----------------+-------------------+------------------------------+ |6. Fornitori di servizi digitali |- Fornitori di mercati online | | +------------------------------+ | |- Fornitori di motori di | | |ricerca online | | +------------------------------+ | |- Fornitori di piattaforme di | | |social network | | +------------------------------+ | |- Fornitori di servizi di | | |registrazione dei nomi di | | |dominio | +------------------------------------+------------------------------+ |7. Ricerca |Organizzazioni di ricerca | +------------------------------------+------------------------------+

 
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA NIS2 Attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di sicurezza informatica nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148

ALLEGATO III
Amministrazioni centrali, regionali, locali e di altro tipo
1. Ai fini dell'articolo 3, comma 6, sono individuatele seguenti categorie:

a) amministrazioni centrali: 1) gli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale; 2) la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri; 3) le Agenzie fiscali; 4) le Autorita' amministrative indipendenti;

b) amministrazioni regionali: 1. le Regioni e le Province autonome.

c) amministrazioni locali 1. le Citta' metropolitane; 2. i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; 3. i Comuni capoluoghi di regione; 4. le Aziende sanitarie locali.

d) altri soggetti pubblici: 1. gli Enti di regolazione dell'attivita' economica; 2. gli Enti produttori di servizi economici; 3. gli Enti a struttura associativa; 4. gli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e
culturali; 5. gli Enti e le Istituzioni di ricerca; 6. gli Istituti zooprofilattici sperimentali.
 
SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA NIS2 Attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di sicurezza informatica nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148

ALLEGATO IV
Ulteriori tipologie di soggetti
1. Soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale. 2. Istituti di istruzione che svolgono attivita' di ricerca. 3. Soggetti che svolgono attivita' di interesse culturale. 4. Societa' in house, societa' partecipate e societa' a controllo
pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) «Strategia nazionale di cybersicurezza»: il quadro coerente che prevede gli obiettivi strategici e le priorita' in materia di cybersicurezza, nonche' la governance per il loro conseguimento, di cui all'articolo 9;
b) «Agenzia per la cybersicurezza nazionale»: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
c) «Nucleo per la cybersicurezza»: il Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
d) «Autorita' nazionale competente NIS»: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale Autorita' nazionale competente NIS di cui all'articolo 10, comma 1;
e) «Punto di contatto unico NIS»: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale Punto di contatto unico NIS di cui all'articolo 10, comma 2;
f) «Autorita' di settore NIS»: le Amministrazioni designate quali Autorita' di settore di cui all'articolo 11, commi 1 e 2;
g) «Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche»: per la parte relativa alla resilienza nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 82 del 2021, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, e, per la parte relativa alla difesa dello Stato, il Ministero della difesa, quali Autorita' nazionali responsabili della gestione degli incidenti e delle crisi di cybersicurezza su vasta scala, di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2555;
h) «CSIRT nazionali»: i Gruppi nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
i) «CSIRT Italia»: il Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza informatica ai sensi dell'articolo 15, comma 1, operante all'interno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
l) «Gruppo di cooperazione NIS»: il Gruppo di cooperazione di cui all'articolo 18, istituito ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2022/2555;
m) «EU-CyCLONe»: la Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche di cui all'articolo 19, istituita ai sensi dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2022/2555;
n) «Rete di CSIRT nazionali»: la Rete di CSIRT nazionali di cui all'articolo 20, istituita ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2022/2555;
o) «ENISA»: l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza informatica, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;
p) «sistema informativo e di rete»:
1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali;
3) i dati digitali conservati, elaborati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione;
q) «sicurezza dei sistemi informativi e di rete»: la capacita' dei sistemi informativi e di rete di resistere, con un determinato livello di affidabilita', agli eventi che potrebbero compromettere la disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la riservatezza dei dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti da tali sistemi informativi e di rete o accessibili attraverso di essi;
r) «sicurezza informatica»: l'insieme delle attivita' necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche, cosi' come definito dall'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2019/881;
s) «cybersicurezza»: ferme restando le definizioni di cui alle lettere q) e r), l'insieme delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;
t) «incidente»: un evento che compromette la disponibilita', l'autenticita', l'integrita' o la riservatezza di dati conservati, trasmessi o elaborati o dei servizi offerti dai sistemi informativi e di rete o accessibili attraverso di essi;
u) «quasi-incidente»: cd. near-miss, un evento che avrebbe potuto configurare un incidente senza che quest'ultimo si sia tuttavia verificato, ivi incluso il caso in cui l'incidente sia stato efficacemente evitato;
v) «incidente di sicurezza informatica su vasta scala»: un incidente che causa un livello di perturbazione superiore alla capacita' di uno Stato membro di rispondervi o che ha un impatto significativo su almeno due Stati membri;
z) «gestione degli incidenti»: le azioni e le procedure volte a prevenire, rilevare, analizzare e contenere un incidente o a rispondervi e recuperare da esso;
aa) «rischio»: la combinazione dell'entita' dell'impatto di un incidente, in termini di danno o di perturbazione, e della probabilita' che quest'ultimo si verifichi;
bb) «minaccia informatica»: qualsiasi circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di altro tipo su sistemi informativi e di rete, sugli utenti di tali sistemi e altre persone, cosi' come definita dall'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/881;
cc) «minaccia informatica significativa»: una minaccia informatica che, in base alle sue caratteristiche tecniche, si presume possa avere un grave impatto sui sistemi informativi e di rete di un soggetto o sugli utenti dei servizi erogati da un soggetto causando perdite materiali o immateriali considerevoli;
dd) «approccio multi-rischio»: cosiddetto approccio all-hazards, l'approccio alla gestione dei rischi che considera quelli derivanti da tutte le tipologie di minaccia ai sistemi informativi e di rete nonche' al loro contesto fisico, quali furti, incendi, inondazioni, interruzioni, anche parziali, delle telecomunicazioni e della corrente elettrica, e in generale accessi fisici non autorizzati;
ee) «singoli punti di malfunzionamento»: cosiddetto single points of failure, singolo componente di un sistema da cui dipende il funzionamento del sistema stesso;
ff) «prodotto TIC»: un elemento o un gruppo di elementi di un sistema informativo o di rete, cosi' come definito dall'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2019/881;
gg) «servizio TIC»: un servizio consistente interamente o prevalentemente nella trasmissione, conservazione, recupero o elaborazione di informazioni per mezzo dei sistemi informativi e di rete cosi' come definito dall'articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2019/881;
hh) «processo TIC»: un insieme di attivita' svolte per progettare, sviluppare, fornire o mantenere un prodotto TIC o servizio TIC, cosi' come definito dall'articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/881;
ii) «vulnerabilita'»: un punto debole, una suscettibilita' o un difetto di prodotti TIC o servizi TIC che puo' essere sfruttato da una minaccia informatica;
ll) «specifica tecnica»: una specifica tecnica quale definita all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
mm) «punto di interscambio internet»: cosiddetto internet exchange point (IXP), un'infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di piu' di due reti indipendenti (sistemi autonomi), principalmente al fine di agevolare lo scambio del traffico internet, che fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi e che non richiede che il traffico internet che passa tra qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi attraverso un terzo sistema autonomo ne' altera o interferisce altrimenti con tale traffico;
nn) «sistema dei nomi di dominio»: cosiddetto domain name system (DNS), un sistema di nomi gerarchico e distribuito che consente l'identificazione di servizi e risorse su internet, permettendo ai dispositivi degli utenti finali di utilizzare i servizi di instradamento e connettivita' di internet al fine di accedere a tali servizi e risorse;
oo) «fornitore di servizi di sistema dei nomi di dominio»: un soggetto che fornisce alternativamente:
1) servizi di risoluzione dei nomi di dominio ricorsivi accessibili al pubblico per gli utenti finali di internet;
2) servizi di risoluzione dei nomi di dominio autoritativi per uso da parte di terzi, fatta eccezione per i server dei nomi radice (cosiddetto root nameserver);
pp) «gestore di registro dei nomi di dominio di primo livello»: cosiddetto registro dei nomi TLD (top level domain) o registry, soggetto cui e' stato delegato uno specifico dominio di primo livello e che e' responsabile dell'amministrazione di tale dominio di primo livello, compresa la registrazione dei nomi di dominio sotto tale dominio di primo livello, e del funzionamento tecnico di tale dominio di primo livello, compresi il funzionamento dei server dei nomi, la manutenzione delle banche dati e la distribuzione dei file di zona del dominio di primo livello tra i server dei nomi, indipendentemente dal fatto che una qualsiasi di tali operazioni sia effettuata dal soggetto stesso o sia esternalizzata, ma escludendo le situazioni in cui i nomi di dominio di primo livello sono utilizzati da un registro esclusivamente per uso proprio;
qq) «fornitore di servizi di registrazione di nomi di dominio»: un registrar o un agente che agisce per conto di registrar, come un fornitore o un rivenditore di servizi di registrazione per la privacy o di proxy;
rr) «servizio digitale»: qualsiasi servizio della societa' dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi, quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015;
ss) «servizio fiduciario»: un servizio fiduciario quale definito all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2024;
tt) «prestatore di servizi fiduciari»: una persona fisica o giuridica che presta uno o piu' servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi fiduciari non qualificato, quale definito all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) n. 910/2014;
uu) «servizio fiduciario qualificato»: un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti pertinenti stabiliti nel regolamento (UE) n. 910/2014, ai sensi dell'articolo 3, punto 17) dello stesso;
vv) «prestatore di servizi fiduciari qualificato»: un prestatore di servizi fiduciari che presta uno o piu' servizi fiduciari qualificati e cui l'organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificato, quale definito all'articolo 3, punto 20), del regolamento (UE) n. 910/2014;
zz) «mercato online»: un servizio che utilizza un software, compresi siti web, parte di siti web o un'applicazione, gestito da o per conto del professionista, che permette ai consumatori di concludere contratti a distanza con altri professionisti o consumatori, quale definito all'articolo 2, lettera n), della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005;
aaa) «motore di ricerca online»: un servizio digitale che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto, quale definito all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;
bbb) «servizio di cloud computing»: un servizio digitale che consente l'amministrazione su richiesta di un pool scalabile ed elastico di risorse di calcolo condivisibili e l'ampio accesso remoto a quest'ultimo, anche ove tali risorse sono distribuite in varie ubicazioni;
ccc) «servizio di data center»: un servizio che comprende strutture, o gruppi di strutture, dedicate a ospitare in modo centralizzato, interconnettere e far funzionare apparecchiature informatiche e di rete che forniscono servizi di conservazione, elaborazione e trasporto di dati insieme a tutti gli impianti e le infrastrutture per la distribuzione dell'energia e il controllo ambientale;
ddd) «rete di distribuzione dei contenuti»: cosiddetta content delivery network (CDN), una rete di server distribuiti geograficamente allo scopo di garantire l'elevata disponibilita', l'accessibilita' o la rapida distribuzione di contenuti e servizi digitali agli utenti di internet per conto di fornitori di contenuti e servizi;
eee) «piattaforma di servizi di social network»: una piattaforma che consente agli utenti finali di entrare in contatto, condividere, scoprire e comunicare gli uni con gli altri su molteplici dispositivi, in particolare, attraverso chat, post, video e raccomandazioni;
fff) «rete pubblica di comunicazione elettronica»: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete, quale definita all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
ggg) «servizio di comunicazione elettronica»: un servizio di comunicazione elettronica quale definito all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;
hhh) «soggetto»: una persona fisica o giuridica, costituita e riconosciuta come tale conformemente al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, che puo', agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
iii) «fornitore di servizi gestiti»: un soggetto che fornisce servizi relativi all'installazione, alla gestione, al funzionamento o alla manutenzione di prodotti, reti, infrastrutture, applicazioni TIC o di qualsiasi altro sistema informativo e di rete, tramite assistenza o amministrazione attiva effettuata nei locali dei clienti o a distanza;
lll) «fornitore di servizi di sicurezza gestiti»: un fornitore di servizi gestiti che svolge o fornisce assistenza per attivita' relative alla gestione dei rischi di sicurezza informatica;
mmm) «organismo di ricerca»: un soggetto che ha come obiettivo principale lo svolgimento di attivita' di ricerca applicata o di sviluppo sperimentale al fine di sfruttare i risultati di tale ricerca a fini commerciali, ma che non comprende gli istituti di istruzione;
nnn) «audit»: attivita' di verifica, a distanza o in loco, sistematica, documentata e indipendente che ha come scopo quello di vagliare la corrispondenza agli obblighi di cui al capo IV del presente decreto, effettuata da un organismo indipendente qualificato o dall'Autorita' nazionale competente NIS.

Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 1, come modificato dal
presente decreto, nonche' 5 e 8, del citato decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2021, n. 109:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) cybersicurezza, l'insieme delle attivita', fermi
restando le attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007,
n. 124, e gli obblighi derivanti da trattati
internazionali, necessarie per proteggere dalle minacce
informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici
e comunicazioni elettroniche, assicurandone la
disponibilita', la confidenzialita' e l'integrita' e
garantendone la resilienza, anche ai fini della tutela
della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello
spazio cibernetico;
b) resilienza nazionale nello spazio cibernetico,
le attivita' volte a prevenire un pregiudizio per la
sicurezza nazionale come definito dall'articolo 1, comma 1,
lettera f), del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n.
131;
c) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni
urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori
di rilevanza strategica;
d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo
di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022
relativa a misure per un livello comune elevato di
cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE)
2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148;
e) strategia nazionale di cybersicurezza, la
strategia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
NIS.»
«Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). -
1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel
campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, denominata ai fini del presente decreto
«Agenzia», con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e
finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente
decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono
dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al
presente decreto.
3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato tra
soggetti appartenenti a una delle categorie di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, in possesso di una documentata esperienza di elevato
livello nella gestione di processi di innovazione. Gli
incarichi del direttore generale e del vice direttore
generale hanno la durata massima di quattro anni e sono
rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata
complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore
generale ed il vice direttore generale, ove provenienti da
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.
Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore
generale dell'Agenzia e' il diretto referente del
Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'
delegata, ove istituita, ed e' gerarchicamente e
funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il
direttore generale ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia.
4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal presente
decreto e dalle disposizioni la cui adozione e' prevista
dallo stesso.
5. L'Agenzia puo' richiedere, anche sulla base di
apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di
precipua competenza, la collaborazione di altri organi
dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate,
delle forze di polizia o di enti pubblici per lo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
6. Il COPASIR, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n.
124, puo' chiedere l'audizione del direttore generale
dell'Agenzia su questioni di propria competenza.»
«Art. 8 (Nucleo per la cybersicurezza). - 1. Presso
l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il Nucleo per
la cybersicurezza, a supporto del Presidente del Consiglio
dei ministri nella materia della cybersicurezza, per gli
aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad
eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle
procedure di allertamento.
2. Il Nucleo per la cybersicurezza e' presieduto dal
direttore generale dell'Agenzia o, per sua delega, dal vice
direttore generale ed e' composto dal Consigliere militare
del Presidente del Consiglio dei ministri, da un
rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE), di cui
all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di
cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007, di ciascuno
dei Ministeri rappresentati nel CIC e del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione di
informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un
rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza di
cui all'articolo 9 della legge n. 124 del 2007.
3. I componenti del Nucleo possono farsi assistere
alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive
amministrazioni in relazione alle materie oggetto di
trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono
anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di
ricerca, nonche' di operatori privati interessati alla
materia della cybersicurezza.
4. Il Nucleo puo' essere convocato in composizione
ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle
sole amministrazioni e soggetti interessati, anche
relativamente ai compiti di gestione delle crisi di cui
all'articolo 10.
4.1. In relazione a specifiche questioni di
particolare rilevanza concernenti i compiti di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera a), il Nucleo puo' essere
convocato nella composizione di cui al comma 4 del presente
articolo, di volta in volta estesa alla partecipazione di
un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo, della Banca d'Italia o di uno o piu'
operatori di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del
decreto-legge perimetro, nonche' di eventuali altri
soggetti, interessati alle stesse questioni. Le
amministrazioni e i soggetti convocati partecipano alle
suddette riunioni a livello di vertice.
4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.».
- Per la direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 si veda nelle
note alle premesse.
- Per il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativo
all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la
cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza
per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento
sulla cibersicurezza») si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera
vv) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
(Omissis)
vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente
o una capacita' di amministrazione centralizzata e, se del
caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi,
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi
elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti
mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione
di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il
trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura
in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
(Omissis).».
- Il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla
normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE,
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e' pubblicato nella GUUE del 14
novembre 2012 n. 316, serie L.
- La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 settembre 2015 e' pubblicata nella GUUE
del 17 settembre 2015 n. 241, serie L.
- Il regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE e' pubblicata nella GUUE del 28
luglio 2014 n. 257, serie L.
- La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato
interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del
Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(«direttiva sulle pratiche commerciali sleali») e'
pubblicata nella GUUE del 11 giugno 2005 n. 149, serie L.
- La direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 dicembre 2018 e' pubblicata nella
GUUE del 17 dicembre 2018 n. 321, serie L.
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Nell'ambito di applicazione del presente decreto rientrano i soggetti pubblici e privati delle tipologie di cui agli allegati I, II, III e IV, che costituiscono parte integrante del presente decreto, che sono sottoposti alla giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 5. Gli allegati I e II descrivono i settori ritenuti, rispettivamente, altamente critici e critici, nonche' i relativi sottosettori e le tipologie di soggetti. Gli allegati III e IV descrivono, rispettivamente, le categorie di pubbliche amministrazioni e le ulteriori tipologie di soggetto a cui si applica il presente decreto.
2. Il presente decreto si applica ai soggetti delle tipologie di cui all'allegato I e II, che superano i massimali per le piccole imprese ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
3. L'articolo 3, paragrafo 4, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, non si applica ai fini del presente decreto.
4. Per determinare se un soggetto e' da considerarsi una media o grande impresa ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del medesimo allegato, salvo che cio' non sia proporzionato, tenuto anche conto dell'indipendenza del soggetto dalle sue imprese collegate in termini di sistemi informativi e di rete che utilizza nella fornitura dei suoi servizi e in termini di servizi che fornisce.
5. Il presente decreto si applica, indipendentemente dalle loro dimensioni, anche:
a) ai soggetti che sono identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo, che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
b) ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
c) ai prestatori di servizi fiduciari;
d) ai gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio;
e) ai fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio.
6. Il presente decreto si applica, altresi', anche indipendentemente dalle loro dimensioni, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricomprese nelle categorie elencate nell'allegato III.
7. Sulla base di un criterio di gradualita', dell'evoluzione del grado di esposizione al rischio della pubblica amministrazione, della probabilita' che si verifichino incidenti e della loro gravita', compreso il loro impatto sociale ed economico, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 9, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 2, possono essere individuate ulteriori categorie di pubbliche amministrazioni a cui si applica il presente decreto al fine di adeguare l'elenco di categorie di cui all'allegato III.
8. Il presente decreto si applica, altresi', indipendentemente dalle loro dimensioni, anche ai soggetti delle tipologie di cui all'allegato IV, individuati secondo le procedure di cui al comma 13.
9. Il presente decreto si applica, altresi', anche ai soggetti dei settori o delle tipologie di cui agli allegati I, II, III e IV, indipendentemente dalle loro dimensioni, individuati secondo le procedure di cui al comma 13, qualora:
a) il soggetto sia identificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto come operatore di servizi essenziali ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
b) il soggetto sia l'unico fornitore nazionale di un servizio che e' essenziale per il mantenimento di attivita' sociali o economiche fondamentali;
c) una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe avere un impatto significativo sulla sicurezza pubblica, l'incolumita' pubblica o la salute pubblica;
d) una perturbazione del servizio fornito dal soggetto potrebbe comportare un rischio sistemico significativo, in particolare per i settori nei quali tale perturbazione potrebbe avere un impatto transfrontaliero;
e) il soggetto sia critico in ragione della sua particolare importanza a livello nazionale o regionale per quel particolare settore o tipo di servizio o per altri settori indipendenti nel territorio dello Stato;
f) il soggetto sia considerato critico ai sensi del presente decreto quale elemento sistemico della catena di approvvigionamento, anche digitale, di uno o piu' soggetti considerati essenziali o importanti.
10. Il presente decreto si applica, infine, indipendentemente dalle sue dimensioni, all'impresa collegata ad un soggetto essenziale o importante, se soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
a) adotta decisioni o esercita una influenza dominante sulle decisioni relative alle misure di gestione del rischio per la sicurezza informatica di un soggetto importante o essenziale;
b) detiene o gestisce sistemi informativi e di rete da cui dipende la fornitura dei servizi del soggetto importante o essenziale;
c) effettua operazioni di sicurezza informatica del soggetto importante o essenziale;
d) fornisce servizi TIC o di sicurezza, anche gestiti, al soggetto importante o essenziale.
11. Resta ferma la disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39.
12. L'Autorita' nazionale competente NIS applica la clausola di salvaguardia di cui al comma 4, secondo i criteri per la determinazione individuati con le modalita' di cui all'articolo 40, comma 1.
13. I soggetti di cui ai commi 8 e 9 sono individuati dall'Autorita' nazionale competente NIS, su proposta delle Autorita' di settore, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 4. L'Autorita' nazionale competente NIS notifica a tali soggetti la loro individuazione ai fini della registrazione di cui all'articolo 7, comma 1.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 17 e ai Capi IV e V del presente decreto non si applicano ai soggetti identificati come essenziali o importanti dei settori 3 e 4 di cui all'allegato I, ai quali si applica la disciplina di cui al regolamento (UE) 2022/2554.
15. Il presente decreto non si applica, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della direttiva, ai soggetti esentati dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2554.

Note all'art. 3:
- La raccomandazione della Commissione del 6 maggio
2003, n. 361 e' pubblicata nella GUUE del 20 maggio 2003 n.
124, serie L.
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) pubblicata nella GU del 31 dicembre 2009, n. 303,
S.O.:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti».
- Si riporta, ai fini della definizione di operatore di
servizi essenziali, il testo degli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (Attuazione della
direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello
comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell'Unione) pubblicato nella GU del 9 giugno
2018, n. 132, S.O.:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) autorita' nazionale competente NIS, l'autorita'
nazionale unica, competente in materia di sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi, di cui all'articolo 7,
comma 1;
a-bis) autorita' di settore, le autorita' di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere da a) a e);
b) CSIRT, gruppo di intervento per la sicurezza
informatica in caso di incidente, di cui all'articolo 8;
c) punto di contatto unico, l'organo incaricato a
livello nazionale di coordinare le questioni relative alla
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e la
cooperazione transfrontaliera a livello di Unione europea;
d) autorita' di contrasto, l'organo centrale del
Ministero dell'interno per la sicurezza e per la
regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155;
e) rete e sistema informativo:
1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi
interconnessi o collegati, uno o piu' dei quali eseguono,
in base ad un programma, un trattamento automatico di dati
digitali;
3) i dati digitali conservati, trattati, estratti
o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai
numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione
e manutenzione;
f) sicurezza della rete e dei sistemi informativi,
la capacita' di una rete e dei sistemi informativi di
resistere, a un determinato livello di riservatezza, a ogni
azione che comprometta la disponibilita', l'autenticita',
l'integrita' o la riservatezza dei dati conservati o
trasmessi o trattati e dei relativi servizi offerti o
accessibili tramite tale rete o sistemi informativi;
g) operatore di servizi essenziali, soggetto
pubblico o privato, della tipologia di cui all'allegato II,
che soddisfa i criteri di cui all'articolo 4, comma 2;
h) servizio digitale, servizio ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
(UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 settembre 2015, di un tipo elencato nell'allegato III;
i) fornitore di servizio digitale, qualsiasi
persona giuridica che fornisce un servizio digitale;
l) incidente, ogni evento con un reale effetto
pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi
informativi;
m) trattamento dell'incidente, tutte le procedure
necessarie per l'identificazione, l'analisi e il
contenimento di un incidente e l'intervento in caso di
incidente;
n) rischio, ogni circostanza o evento
ragionevolmente individuabile con potenziali effetti
pregiudizievoli per la sicurezza della rete e dei sistemi
informativi;
o) rappresentante, la persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione europea espressamente designata ad
agire per conto di un fornitore di servizi digitali che non
e' stabilito nell'Unione europea, a cui l'autorita'
competente NIS o il CSIRT Nazionale puo' rivolgersi in
luogo del fornitore di servizi digitali, per quanto
riguarda gli obblighi di quest'ultimo ai sensi del presente
decreto;
p) norma, una norma ai sensi dell'articolo 2, primo
paragrafo, numero 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
q) specifica, una specifica tecnica ai sensi
dell'articolo 2, primo paragrafo, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1025/2012;
r) punto di interscambio internet (IXP), una
infrastruttura di rete che consente l'interconnessione di
piu' di due sistemi autonomi indipendenti, principalmente
al fine di agevolare lo scambio del traffico internet; un
IXP fornisce interconnessione soltanto ai sistemi autonomi;
un IXP non richiede che il traffico internet che passa tra
qualsiasi coppia di sistemi autonomi partecipanti passi
attraverso un terzo sistema autonomo, ne' altera o
interferisce altrimenti con tale traffico;
s) sistema dei nomi di dominio (DNS), e' un sistema
distribuito e gerarchico di naming in una rete che inoltra
le richieste dei nomi di dominio;
t) fornitore di servizi DNS, un soggetto che
fornisce servizi DNS su internet;
u) registro dei nomi di dominio di primo livello,
un soggetto che amministra e opera la registrazione di nomi
di dominio internet nell'ambito di uno specifico dominio di
primo livello (TLD);
v) mercato online, un servizio digitale che
consente ai consumatori ovvero ai professionisti, come
definiti rispettivamente all'articolo 141, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
di concludere contratti di vendita o di servizi online con
i professionisti sia sul sito web del mercato online sia
sul sito web di un professionista che utilizza i servizi
informatici forniti dal mercato on line;
z) motore di ricerca on line, un servizio digitale
che consente all'utente di effettuare ricerche, in linea di
principio, su tutti i siti web o su siti web in una lingua
particolare sulla base di un'interrogazione su qualsiasi
tema sotto forma di parola chiave, frase o di altra
immissione, e fornisce i link in cui possono essere trovate
le informazioni relative al contenuto richiesto;
aa) servizio di cloud computing, un servizio
digitale che consente l'accesso a un insieme scalabile ed
elastico di risorse informatiche condivisibili.»
«Art. 4 (Identificazione degli operatori di servizi
essenziali). - 1. Entro il 9 novembre 2018, con propri
provvedimenti, le autorita' competenti NIS identificano per
ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato II, gli
operatori di servizi essenziali con una sede nel territorio
nazionale. Gli operatori che prestano attivita' di
assistenza sanitaria sono individuati con decreto del
Ministro della salute, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli operatori che
forniscono e distribuiscono acque destinate al consumo
umano sono individuati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. I criteri per l'identificazione degli operatori di
servizi essenziali sono i seguenti:
a) un soggetto fornisce un servizio che e'
essenziale per il mantenimento di attivita' sociali e/o
economiche fondamentali;
b) la fornitura di tale servizio dipende dalla rete
e dai sistemi informativi;
c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti
sulla fornitura di tale servizio.
3. Oltre ai criteri indicati nel comma 2,
nell'individuazione degli operatori di servizi essenziali
si tiene conto dei documenti prodotti al riguardo dal
Gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10.
4. Ai fini del comma 1, prima dell'adozione dei
provvedimenti previsti dalla medesima disposizione, qualora
un soggetto fornisca un servizio di cui al comma 2, lettera
a), sul territorio nazionale e in altro o altri Stati
membri dell'Unione europea, le autorita' competenti NIS
consultano le autorita' competenti degli altri Stati
membri.
5. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico un elenco nazionale degli operatori di servizi
essenziali. Il Ministero dello sviluppo economico inoltra
tale elenco al punto di contatto unico e all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali
identificati ai sensi del comma 1 e' riesaminato e, se del
caso, aggiornato su base regolare, e almeno ogni due anni
dopo il 9 maggio 2018, con le seguenti modalita':
a) le autorita' di settore, in relazione ai settori
di competenza, propongono all'autorita' nazionale
competente NIS le variazioni all'elenco degli operatori dei
servizi essenziali, secondo i criteri di cui ai commi 2 e
3;
b) le proposte sono valutate ed eventualmente
integrate, d'intesa con le autorita' di settore,
dall'autorita' nazionale competente NIS che, con propri
provvedimenti, provvede alle variazioni dell'elenco degli
operatori dei servizi essenziali, dandone comunicazione, in
relazione ai settori di competenza, anche alle autorita' di
settore.
7. Entro il 9 novembre 2018, e in seguito ogni due
anni, il punto di contatto unico trasmette alla Commissione
europea le informazioni necessarie per la valutazione
dell'attuazione del presente decreto, in particolare della
coerenza dell'approccio in merito all'identificazione degli
operatori di servizi essenziali.
8. Le informazioni di cui al comma 7 comprendono
almeno:
a) le misure nazionali che consentono
l'identificazione degli operatori di servizi essenziali;
b) l'elenco dei servizi di cui al comma 2;
c) il numero degli operatori di servizi essenziali
identificati per ciascun settore di cui all'allegato II ed
un'indicazione della loro importanza in relazione a tale
settore;
d) le soglie, ove esistano, per determinare il
pertinente livello di fornitura con riferimento al numero
di utenti che dipendono da tale servizio di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), o all'importanza di
tale particolare operatore di servizi essenziali di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera f).».
 
Art. 4

Protezione degli interessi nazionali e commerciali

1. Il presente decreto lascia impregiudicata la responsabilita' dello Stato italiano di tutelare la sicurezza nazionale e il suo potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrita' territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, non ricomprendono il Parlamento italiano, l'Autorita' giudiziaria, la Banca d'Italia e l'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Agli Organi costituzionali e di rilievo costituzionale non si applicano le previsioni di cui al capo V.
3. Il presente decreto non si applica agli enti, organi e articolazioni della pubblica amministrazione che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale, o dell'attivita' di contrasto, compresi l'indagine, l' accertamento e il perseguimento di reati, nonche' agli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati, anche su proposta dei Ministri della giustizia, dell'interno e della difesa, per gli ambiti di rispettiva competenza, d'intesa con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i soggetti che svolgono attivita' o forniscono servizi in via esclusiva per gli enti, organi e articolazioni della pubblica amministrazione di cui al comma 3, nonche' in materia di protezione civile. A tali soggetti, nell'espletamento di tali attivita' o servizi, non si applicano gli obblighi di cui al capo IV e le previsioni di cui al capo V.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sono individuati i soggetti che svolgono attivita' o forniscono servizi in via esclusiva per gli organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007. A tali soggetti, nell'espletamento dei predetti attivita' o servizi, non si applicano gli obblighi di cui al capo IV e le previsioni di cui al capo V. Dei provvedimenti adottati ai sensi del primo periodo viene data comunicazione all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
6. Ai sensi del comma 4, non possono essere esclusi gli enti, organi e articolazioni della pubblica amministrazione con competenze di regolazione o le cui attivita' sono solo marginalmente connesse ai settori di cui al medesimo comma. Non possono altresi' essere esclusi i soggetti che agiscono in qualita' di prestatore di servizi fiduciari. I soggetti di cui al comma 4 assicurano un livello di sicurezza informatica coerente con gli obblighi di cui al capo IV.
7. Gli obblighi stabiliti nel presente decreto non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi essenziali dello Stato italiano in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni riservate secondo quanto disposto dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, in particolare per quanto concerne la riservatezza degli affari, sono scambiate con la Commissione europea e con le autorita' competenti degli Stati membri solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione del presente decreto. Le informazioni scambiate sono pertinenti e commisurate allo scopo. Lo scambio di informazioni ne tutela la riservatezza e protegge la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) pubblicato
nella GU del 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.:
«Art. 6 (Unita' d'informazione finanziaria). - 1.
L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF),
istituita presso la Banca d'Italia, e' autonoma e
operativamente indipendente. In attuazione di tale
principio, la Banca d'Italia ne disciplina con regolamento
l'organizzazione e il funzionamento, ivi compresa la
riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole i
mezzi finanziari e le risorse idonei ad assicurare
l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla
UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24, comma
6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. (41)
2. Il Direttore della UIF, al quale compete in
autonomia la responsabilita' della gestione, e' nominato
con provvedimento del Direttorio della Banca d'Italia, su
proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra persone
dotate di adeguati requisiti di onorabilita',
professionalita' e conoscenza del sistema finanziario. Il
mandato ha la durata di cinque anni ed e' rinnovabile una
sola volta.
3. Per l'efficace svolgimento dei compiti fissati
dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la UIF
e' costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte
il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti
di onorabilita' e professionalita'. I componenti del
Comitato sono nominati, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della
Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili
per altri tre. La partecipazione al Comitato non da' luogo
a compensi. Il Comitato e' convocato dal Direttore della
UIF con cadenza almeno semestrale e svolge funzioni di
consulenza e ausilio a supporto dell'azione della UIF. Il
Comitato cura, altresi', la redazione di un parere
sull'azione dell'UIF, che forma parte integrante della
documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma
8.
4. La UIF esercita le seguenti funzioni:
a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette e
ne effettua l'analisi finanziaria;
b) analizza i flussi finanziari, al fine di
individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e
di finanziamento del terrorismo;
c) puo' sospendere, per un massimo di cinque giorni
lavorativi, operazioni sospette, anche su richiesta del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, della Direzione investigativa antimafia e
dell'autorita' giudiziaria ovvero su richiesta di un'altra
FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle
indagini. La UIF provvede a dare immediata notizia della
sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta;
d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti
obbligati, emana istruzioni, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, sui dati e le
informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
di operazioni sospette e nelle comunicazioni oggettive,
sulla relativa tempistica nonche' sulle modalita' di tutela
della riservatezza dell'identita' del segnalante;
e) al fine di agevolare l'individuazione delle
operazioni sospette, emana e aggiorna periodicamente,
previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria,
indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio
sito istituzionale;
f) effettua, anche attraverso ispezioni, verifiche
al fine di accertare il rispetto delle disposizioni in
materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, con riguardo alle
segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa
segnalazione di operazioni sospette, nonche' con riguardo
alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e
ai casi di omissione delle medesime, anche avvalendosi
della collaborazione del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza;
g) in relazione ai propri compiti, accerta e
contesta ovvero trasmette alle autorita' di vigilanza di
settore le violazioni degli obblighi di cui al presente
decreto di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle
proprie funzioni istituzionali;
h) assicura la tempestiva trasmissione alla
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati,
delle informazioni e delle analisi, secondo quanto
stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera a). Assicura,
altresi', l'effettuazione delle analisi richieste dalla
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera d).
5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali, la UIF:
a) acquisisce, anche attraverso ispezioni, dati e
informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi
di cui al presente decreto;
b) riceve la comunicazione dei dati statistici
aggregati da parte dei soggetti obbligati tenuti a
effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10.
6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e
5, la UIF:
a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei
conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria
di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;
b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute
nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo 19
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) ha accesso alle informazioni sul titolare
effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute
in apposita sezione del Registro delle imprese, ai sensi
dell'articolo 21 del presente decreto.
7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello
svolgimento delle proprie funzioni, la UIF:
a) svolge analisi e studi su singole anomalie,
riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo su specifici settori dell'economia ritenuti a
rischio, su categorie di strumenti di pagamento e su
specifiche realta' economiche territoriali, anche sulla
base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata dal
Comitato di sicurezza finanziaria;
b) elabora e diffonde modelli e schemi
rappresentativi di comportamenti anomali sul piano
economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
8. Ai fini della presentazione al Parlamento della
relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, il
Direttore della UIF, entro il 30 maggio di ogni anno,
trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il
tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati
alla medesima relazione, di cui all'articolo 4, comma 2,
del presente decreto.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6, 7 e 43 della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto)
pubblicata nella GU del 13 agosto 2007, n. 187:
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per
la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle
attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la
competenza dei predetti servizi relativamente alle
attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i
servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i
rapporti provenienti dai servizi di informazione per la
sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle
amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca
operativa, elabora analisi strategiche o relative a
particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni,
sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE
e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma,
coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a
rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano
di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
sulla loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione
della cultura della sicurezza e la comunicazione
istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione
unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
118-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo,
siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le
stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, possono essere acquisite solo
previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla
presente legge, il direttore del DIS e' il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.»
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE
sono disciplinati con apposito regolamento.»
«Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero
soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali
operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la
stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A
tal fine il direttore generale del DIS provvede ad
assicurare le necessarie forme di coordinamento e di
raccordo informativo, anche al fine di evitare
sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI
sono disciplinati con apposito regolamento.»
«Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti).
- 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le
disposizioni regolamentari previste dalla presente legge
sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, previo parere del Comitato
parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della
loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
(versione vigente) e' pubblicato nella GUUE del 26 ottobre
2012 n. 326 serie C.
 
Art. 5

Giurisdizione e territorialita'

1. Sono sottoposti alla giurisdizione nazionale i soggetti di cui all'articolo 3 stabiliti sul territorio nazionale, ad eccezione dei seguenti casi:
a) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che sono considerati sotto la giurisdizione dello Stato membro nel quale forniscono i loro servizi;
b) i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche' i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online o di piattaforme di servizi di social network, che sono sottoposti la giurisdizione dello Stato membro in cui hanno lo stabilimento principale nell'Unione ai sensi del comma 2;
c) gli enti della pubblica amministrazione, che sono sottoposti alla giurisdizione dello Stato membro che li ha istituiti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), si considera stabilimento principale nell'Unione quello dello Stato membro nel quale sono prevalentemente adottate le decisioni relative alle misure di gestione del rischio per la sicurezza informatica. Se non e' possibile determinare lo Stato membro in cui sono adottate le suddette decisioni o se le stesse non sono adottate nell'Unione, lo stabilimento principale e' considerato quello collocato nello Stato membro in cui sono effettuate le operazioni di sicurezza informatica, ovvero, ove cio' non sia possibile, quello dello Stato membro in cui il soggetto interessato ha lo stabilimento con il maggior numero di dipendenti nell'Unione europea.
3. Se i soggetti di cui al comma 1, lettera b), non sono stabiliti nel territorio dell'Unione ma offrono servizi all'interno dello stesso, essi designano un rappresentante nell'Unione, che e' stabilito in uno degli Stati membri in cui sono offerti i predetti servizi ed e' sottoposto alla relativa giurisdizione.
4. In assenza della designazione del rappresentante da parte di uno dei soggetti di cui al comma 3, l'Autorita' nazionale competente NIS puo' avviare un'azione legale, nei confronti dei soggetti inadempienti.
5. La designazione del rappresentante di cui al comma 3 non pregiudica le azioni legali che potrebbero essere state gia' avviate per violazioni degli obblighi di cui al presente decreto, l'imposizione degli obblighi di cui al capo IV e l'esercizio dei poteri di cui al capo V.
 
Art. 6

Soggetti essenziali e soggetti importanti

1. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti essenziali:
a) i soggetti di cui all'allegato I che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
b) indipendentemente dalle loro dimensioni, i soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2022/2557;
c) i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b), che si considerano medie imprese ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;
d) indipendentemente dalle loro dimensioni, i prestatori di servizi fiduciari qualificati e i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, nonche' i prestatori di servizi di sistema dei nomi di dominio di cui all'articolo 3, comma 5, lettere c) e d);
e) indipendentemente dalle loro dimensioni, le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'allegato III, comma 1, lettera a).
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS individua, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 6, 8, 9 e 10, che, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono considerati essenziali.
3. Ai fini del presente decreto, sono considerati soggetti importanti i soggetti di cui all'articolo 3 che non sono considerati essenziali ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti della raccomandazione della
Commissione del 6 maggio 2003, n. 361, si veda nelle note
all'art. 3.
«Art. 2 (Effettivi e soglie finanziarie che
definiscono le categorie di imprese). - 1. La categoria
delle microimprese delle piccole imprese e delle medie
imprese (PMI) e' costituita da imprese che occupano meno di
250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni
di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i
43 milioni di EUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola
impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza
un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non
superiori a 10 milioni di EUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce
microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e
realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio
annuo non superiori a 2 milioni di EUR.».
 
Art. 7
Identificazione ed elencazione dei soggetti essenziali e dei soggetti
importanti

1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 3, si registrano o aggiornano la propria registrazione sulla piattaforma digitale resa disponibile dall'Autorita' nazionale competente NIS ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale anche ai sensi del presente decreto. A tal fine, tali soggetti forniscono o aggiornano almeno le informazioni seguenti:
a) la ragione sociale;
b) l'indirizzo e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono;
c) la designazione di un punto di contatto, indicando il ruolo presso il soggetto e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono;
d) ove applicabile, i pertinenti settori, sottosettori e tipologie di soggetto di cui agli allegati I, II, III e IV;
2. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' nazionale competente NIS, redige, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, l'elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, sulla base delle registrazioni di cui al comma 1 e delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 3, 4, e 6.
3. Tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS comunica ai soggetti registrati di cui al comma 2:
a) l'inserimento nell'elenco dei soggetti essenziali o importanti;
b) la permanenza nell'elenco dei soggetti essenziali o importanti;
c) l'espunzione dall'elenco dei soggetti.
4. Dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 3, lettere a) e b), forniscono o aggiornano almeno le informazioni seguenti:
a) lo spazio di indirizzamento IP pubblico e i nomi di dominio in uso o nella disponibilita' del soggetto;
b) ove applicabile, l'elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto;
c) i responsabili di cui all'articolo 38, comma 5, indicando il ruolo presso il soggetto e i loro recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono;
d) un sostituto del punto di contatto di cui al comma 1, lettera c), indicando il ruolo presso il soggetto e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono.
5. I fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche' i fornitori di mercati online, i fornitori di motori di ricerca online e i fornitori di piattaforme di social network, forniscono all'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui al comma 4, anche:
a) l'indirizzo della sede principale e delle altre sedi del soggetto nell'Unione europea;
b) se non e' stabilito nell'Unione europea, l'indirizzo della sede del suo rappresentante ai sensi dell'articolo 5, comma 3, unitamente ai dati di contatto aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono.
6. L'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, i termini, le modalita' e i procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale di cui al comma 1, indicando altresi' eventuali ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire ai sensi dei commi 1 e 4, nonche' i termini, le modalita' e i procedimenti di designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 5, comma 3.
7. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 3, lettere a) e b), notificano all'Autorita' nazionale competente NIS, tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, qualsiasi modifica delle informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo tempestivamente e, in ogni caso, entro quattordici giorni dalla data della modifica.
 
Art. 8

Protezione dei dati personali

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, le Autorita' di settore NIS e i soggetti di cui all'articolo 3 trattano i dati personali nella misura necessaria ai fini del presente decreto e conformemente al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento (UE) 2016/679.
2. Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto da parte dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico viene effettuato in conformita' della legislazione dell'Unione europea in materia di protezione dei dati e della legislazione dell'Unione europea in materia di tutela della vita privata, ai sensi della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.

Note all'art. 8:
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 29
luglio 2003, n. 174, S.O..
- Per i riferimenti alla direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio dei 12 luglio 2022
(Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni
elettroniche) si veda nelle note alle premesse
 
Art. 9

Strategia nazionale di cybersicurezza

1. La Strategia nazionale di cybersicurezza individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonche' adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di cybersicurezza.
2. La Strategia nazionale di cybersicurezza comprende almeno:
a) gli obiettivi e le priorita', che riguardano in particolare i settori di cui agli allegati I, II, III e IV;
b) un quadro di governance per la realizzazione degli obiettivi e delle priorita' di cui alla lettera a), comprendente le misure strategiche di cui al comma 3;
c) un quadro di governance che chiarisca i ruoli e le responsabilita' dei pertinenti portatori di interessi a livello nazionale, a sostegno della cooperazione e del coordinamento a livello nazionale tra le Autorita' di settore NIS, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in qualita' di Autorita' nazionale competente NIS, di Punto di contatto unico NIS e di CSIRT Italia, nonche' il coordinamento e la cooperazione tra tali organismi e le altre autorita' competenti ai sensi degli atti giuridici settoriali dell'Unione europea;
d) un meccanismo per individuare le risorse e una valutazione dei rischi a livello nazionale;
e) l'individuazione delle misure volte a garantire la preparazione e la risposta agli incidenti e il successivo recupero dagli stessi, inclusa la collaborazione tra i settori pubblico e privato;
f) un elenco delle diverse autorita' e dei diversi portatori di interessi coinvolti nell'attuazione della strategia nazionale per la cybersicurezza;
g) un quadro strategico per il coordinamento rafforzato tra le autorita' competenti ai sensi del presente decreto e le autorita' competenti di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 ai fini della condivisione delle informazioni sui rischi, le minacce e gli incidenti sia informatici che non informatici e dello svolgimento di compiti di vigilanza, in modo adeguato;
h) un piano, comprendente le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia di sicurezza informatica.
3. Nell'ambito della strategia nazionale per la cybersicurezza, sono previste, inoltre, le seguenti misure strategiche:
a) la sicurezza informatica nella catena di approvvigionamento dei prodotti e dei servizi TIC utilizzati dai soggetti per la fornitura dei loro servizi;
b) l'inclusione e la definizione di requisiti concernenti la sicurezza informatica per i prodotti e i servizi TIC negli appalti pubblici, compresi i requisiti relativi alla certificazione della cybersicurezza, alla cifratura e all'utilizzo di prodotti di sicurezza informatica open source;
c) la gestione delle vulnerabilita', ivi comprese la promozione e l'agevolazione della divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di cui all'articolo 16;
d) il sostegno della disponibilita' generale, dell'integrita' e della riservatezza del nucleo pubblico della rete internet aperta, compresa, se del caso, la sicurezza informatica dei cavi di comunicazione sottomarini;
e) la promozione dello sviluppo e dell'integrazione di tecnologie avanzate rilevanti, volte ad attuare misure all'avanguardia nella gestione dei rischi per la sicurezza informatica;
f) la promozione e lo sviluppo di attivita' di istruzione, formazione e sensibilizzazione, di competenze e di iniziative di ricerca e sviluppo in materia di sicurezza informatica, nonche' orientamenti sulle buone pratiche e sui controlli concernenti l'igiene informatica, destinati ai cittadini, ai portatori di interessi e ai soggetti essenziali e importanti;
g) il sostegno agli istituti accademici e di ricerca volto a sviluppare, rafforzare e promuovere la diffusione di strumenti di sicurezza informatica e di infrastrutture di rete sicure;
h) la messa a punto di procedure pertinenti e strumenti adeguati di condivisione delle informazioni per sostenere la condivisione volontaria di informazioni sulla sicurezza informatica tra soggetti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
i) il rafforzamento dei valori di riferimento relativi alla resilienza e all'igiene informatica delle piccole e medie imprese, in particolare quelle escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, fornendo orientamenti e sostegno facilmente accessibili per le loro esigenze specifiche;
l) la promozione di una protezione informatica attiva.
4. Ferme restando le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale provvede ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 82 del 2021, sentite le amministrazioni componenti il Nucleo per la cybersicurezza, alla periodica valutazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, nonche' al suo aggiornamento ove necessario e comunque almeno ogni cinque anni sulla base di indicatori chiave di prestazione, proponendone l'adozione al Presidente del Consiglio dei ministri con le modalita' di all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2557 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82.
«Art. 2 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri). - 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri
sono attribuite in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale
delle politiche di cybersicurezza;
b) l'adozione della strategia nazionale di
cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per
la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4;
c) la nomina e la revoca del direttore generale e
del vice direttore generale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al
comma 1, lettera a), e dell'attuazione della strategia
nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per
la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa
preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica (COPASIR), di cui all'articolo 30 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari
competenti circa le nomine di cui al comma 1, lettera c),
del presente articolo».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e,
in relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre
amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del
Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in
materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la
sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo
della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e
delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il
conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea,
riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza
strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici
attinenti alla gestione delle informazioni classificate
restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge
n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale
per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima
legge n. 124 del 2007;
b) predispone la strategia nazionale di
cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al
funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui
all'articolo 8;
d) e' Autorita' nazionale competente e punto di
contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi, per le finalita' di cui al decreto
legislativo NIS, a tutela dell'unita' giuridica
dell'ordinamento, ed e' competente all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dal medesimo decreto;
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di
certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al
Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento
vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello
svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, le strutture specializzate del
Ministero della difesa e del Ministero dell'interno quali
organismi di valutazione della conformita' per i sistemi di
rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo
6, lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il
Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture
accreditate di cui al numero 1) della presente lettera, al
rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
f) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti
al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle
relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica, di cui al decreto-legge perimetro e ai
relativi provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni
attribuite al Centro di valutazione e certificazione
nazionale ai sensi del decreto-legge perimetro, le
attivita' di ispezione e verifica di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle
relative all'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
medesimo decreto, fatte salve quelle di cui all'articolo 3
del regolamento adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle
comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al
gruppo di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti
di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al
decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti
attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del
decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento
delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve
quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020;
i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), di
cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal
decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti
attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei
ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del
decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attivita' di
competenza del Nucleo per la cybersicurezza di cui
all'articolo 8, alle attivita' necessarie per l'attuazione
e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti assunti
dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia
digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare,
quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all'articolo
33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia
digitale;
m-bis) provvede, anche attraverso un'apposita
sezione nell'ambito della strategia di cui alla lettera b),
allo sviluppo e alla diffusione di standard, linee guida e
raccomandazioni al fine di rafforzare la cybersicurezza dei
sistemi informatici, alla valutazione della sicurezza dei
sistemi crittografici nonche' all'organizzazione e alla
gestione di attivita' di divulgazione finalizzate a
promuovere l'utilizzo della crittografia, anche a vantaggio
della tecnologia blockchain, come strumento di
cybersicurezza. L'Agenzia, anche per il rafforzamento
dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia,
promuove altresi' la collaborazione con centri universitari
e di ricerca per la valorizzazione dello sviluppo di nuovi
algoritmi proprietari, la ricerca e il conseguimento di
nuove capacita' crittografiche nazionali nonche' la
collaborazione internazionale con gli organismi esteri che
svolgono analoghe funzioni. A tale fine, e' istituito
presso l'Agenzia, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, il Centro nazionale di crittografia, il
cui funzionamento e' disciplinato con provvedimento del
direttore generale dell'Agenzia stessa. Il Centro nazionale
di crittografia svolge le funzioni di centro di competenza
nazionale per tutti gli aspetti della crittografia in
ambito non classificato, ferme restando le competenze
dell'Ufficio centrale per la segretezza, di cui
all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124, con
riferimento alle informazioni e alle attivita' previste dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della citata legge n. 124 del 2007, nonche' le
competenze degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7
della medesima legge;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi
cloud per la pubblica amministrazione nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui
all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per
prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica
e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT
Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. A
tale fine, promuove iniziative di partenariato
pubblico-privato per rendere effettive tali capacita';
n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo
periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta
all'analisi e al supporto per il contenimento e il
ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con
la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi
informatici. La mancata collaborazione di cui al primo
periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del
decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, di
cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), del decreto
legislativo NIS e di cui all'articolo 40, comma 3, alinea,
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; restano esclusi
gli organi dello Stato preposti alla prevenzione,
all'accertamento e alla repressione dei reati, alla tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, nonche' gli organismi di
informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
n-ter) provvede alla raccolta, all'elaborazione e
alla classificazione dei dati relativi alle notifiche di
incidenti ricevute dai soggetti che a cio' siano tenuti in
osservanza delle disposizioni vigenti. Tali dati sono resi
pubblici nell'ambito della relazione prevista dall'articolo
14, comma 1, quali dati ufficiali di riferimento degli
attacchi informatici portati ai soggetti che operano nei
settori rilevanti per gli interessi nazionali nel campo
della cybersicurezza. Agli adempimenti previsti dalla
presente lettera si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente;
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e
internazionali che riguardano la simulazione di eventi di
natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del
Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il
mantenimento di un quadro giuridico nazionale aggiornato e
coerente nel dominio della cybersicurezza, tenendo anche
conto degli orientamenti e degli sviluppi in ambito
internazionale. A tal fine, l'Agenzia esprime pareri non
vincolanti sulle iniziative legislative o regolamentari
concernenti la cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, la
cooperazione internazionale nella materia della
cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti
organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle
competenti sedi istituzionali le tematiche di
cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la
legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il
raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni
nazionali unitarie e coerenti con le politiche di
cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei
ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del
sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del
sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e
capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali
fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare
specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel
settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il
Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla
ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione di aree dedicate allo sviluppo
dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il
reclutamento di personale nei settori avanzati dello
sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la
realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi
valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali,
anche mediante il coinvolgimento del settore privato e
industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri
Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di
cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione
italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e
internazionali, anche mediante il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della
cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il
necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la
legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza
e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli
aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione
con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attivita' di comunicazione e promozione
della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine
di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in
materia;
v) promuove la formazione, la crescita
tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse
umane nel campo della cybersicurezza, in particolare
favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari
in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di
studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di
apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
delle strutture formative e delle capacita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e
modalita' da definire con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
interessati;
v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione
specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio
civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti,
riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalita' di cui al presente articolo,
puo' costituire e partecipare a partenariati
pubblico-privato sul territorio nazionale, nonche', previa
autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a
consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e
privati, italiani e stranieri;
aa) e' designata quale Centro nazionale di
coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico
e della ricerca e la rete dei centri nazionali di
coordinamento.
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa),
presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto
dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un
dirigente da lui delegato, e composto da personale della
stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti
dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e
delle associazioni del settore della sicurezza, designati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
composizione e l'organizzazione del Comitato
tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita'
e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
comma 1. Per la partecipazione al Comitato
tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza,
compensi o rimborsi di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il
rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
di direzione del Centro europeo di competenza per la
cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE)
2021/887.
3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo NIS e' trasferito presso l'Agenzia e
assume la denominazione di: "CSIRT Italia".
4. Il Centro di valutazione e certificazione
nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico, e' trasferito presso l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la
protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita'
di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano
violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante
possono stipulare appositi protocolli d'intenti che
definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».
 
Art. 10

Autorita' nazionale competente e Punto di contatto unico

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' l'Autorita' nazionale competente NIS di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555 e pertanto:
a) sovrintende all'implementazione e all'attuazione del presente decreto;
b) predispone i provvedimenti necessari a dare attuazione al presente decreto;
c) svolge le funzioni e le attivita' di regolamentazione di cui al presente decreto, anche adottando linee guida, raccomandazioni e orientamenti non vincolanti;
d) individua i soggetti essenziali e i soggetti importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, nonche' redige l'elenco di cui all'articolo 7, comma 2;
e) partecipa al Gruppo di cooperazione NIS, nonche' ai consessi e alle iniziative promosse a livello di Unione europea relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555;
f) definisce gli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, e al capo IV;
g) svolge le attivita' ed esercita i poteri di cui al capo V.
2. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' il Punto di contatto unico NIS di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, svolgendo una funzione di collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera delle autorita' nazionali con le autorita' pertinenti degli altri Stati membri, la Commissione e l'ENISA.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 11

Autorita' di settore NIS

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del presente decreto a livello settoriale, sono individuate le Autorita' di settore NIS che supportano l'Autorita' nazionale competente NIS e collaborano con essa, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c).
2. Sono designate quali Autorita' di settore NIS:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri per:
1) il settore gestione dei servizi TIC, di cui al numero 9 dell'allegato I, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
2) il settore dello spazio, di cui al numero 10 dell'allegato I;
3) il settore delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7;
4) le societa' in house e le societa' partecipate o a controllo pubblico, di cui al numero 4 dell'allegato IV;
b) il Ministero dell'economia e delle finanze, per i settori bancario e delle infrastrutture dei mercati finanziari, di cui ai numeri 3 e 4 dell'allegato I, sentite le autorita' di vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob;
c) il Ministero delle imprese e del made in Italy per:
1) il settore delle infrastrutture digitali, di cui al numero 8 dell'allegato I;
2) il settore dei servizi postali e di corriere, di cui al numero 1 dell'allegato II;
3) il settore della fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche, di cui al numero 3 dell'allegato II, sentito il Ministero della salute;
4) i sottosettori della fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, della fabbricazione di apparecchiature elettriche e della fabbricazione di macchinari e apparecchiature non classificati altrove (n.c.a.), di cui, rispettivamente, alle lettere b), c) e d) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II;
5) i sottosettori della fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, e della fabbricazione di altri mezzi di trasporto, di cui, rispettivamente, alle lettere e) e f) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
6) i fornitori di servizi digitali, di cui al numero 6 dell'allegato II;
d) il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste per il settore produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, di cui al numero 4 dell'allegato II;
e) il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per:
1) il settore energia, di cui al numero 1 dell'allegato I;
2) il settore fornitura e distribuzione di acqua potabile di cui al numero 6 dell'allegato I;
3) il settore acque reflue, di cui al numero 7 dell'allegato I;
4) il settore gestione dei rifiuti, di cui al numero 2 dell'allegato II;
f) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per:
1) il settore trasporti, di cui al numero 2 dell'allegato I;
2) i soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale di cui al numero 1 dell'allegato IV;
g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per il settore ricerca di cui al numero 7 dell'allegato II e per gli istituti di istruzione che svolgono attivita' di ricerca di cui al numero 2 dell'allegato IV, anche in accordo con le altre amministrazioni vigilanti;
h) il Ministero della cultura per i soggetti che svolgono attivita' di interesse culturale di cui al numero 3 dell'allegato IV;
i) il Ministero della salute per:
1) il settore sanitario, di cui al numero 5 dell'allegato I;
2) il sottosettore fabbricazione di dispositivi medici e di dispositivi medico-diagnostici in vitro, di cui alla lettera a) del settore fabbricazione, di cui al numero 5 dell'allegato II.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 2, per i rispettivi settori e sottosettori di competenza, sono altresi' designate Autorita' di settore per i soggetti di cui all'articolo 3, commi 9 e 10.
4. Le Autorita' di settore NIS, per i rispettivi settori e sottosettori di competenza ai fini di cui al comma 1, procedono, in particolare:
a) alla verifica dell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2;
b) al supporto nell'individuazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti ai sensi degli articoli 3 e 6, in particolare identificando i soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 3;
c) all'individuazione dei soggetti a cui si applicano le deroghe di cui all'articolo 3, comma 4;
d) al supporto per le funzioni e per le attivita' di regolamentazione di cui al presente decreto secondo le modalita' di cui all'articolo 40;
e) all'elaborazione dei contributi per la relazione annuale di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c);
f) all'istituzione e al coordinamento dei tavoli settoriali, al fine di contribuire all'efficace e coerente attuazione settoriale del presente decreto nonche' al relativo monitoraggio. Per la partecipazione ai tavoli settoriali non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati;
g) alla partecipazione alle attivita' settoriali del Gruppo di Cooperazione NIS nonche' dei consessi e delle iniziative a livello di Unione europea relativi all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555.
5. Con accordo sancito entro il 30 ottobre 2024 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite modalita' di collaborazione tra le Autorita' di settore e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, quando il soggetto critico ha carattere regionale ovvero opera esclusivamente sul territorio di una regione o di una provincia autonoma nei settori di cui al comma 2, lettere a), numeri 3 e 4, d), e), f), h) e i), numero 1.
6. Per l'esercizio delle competenze attribuite dal presente decreto, ciascuna autorita' di settore, ad eccezione di quella indicata al comma 2, lettera b), e' autorizzata a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unita' di personale non dirigenziale, appartenente all'area funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - Comparto funzioni centrali, o categorie equivalenti, mediante procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o avvio di nuove procedure concorsuali pubbliche, nonche' ad avvalersi di personale non dirigenziale posto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di aspettativa, distacco o fuori ruolo ovvero altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
7. Per l'attuazione del comma 6 del presente articolo e' autorizzata la spesa di 409.424 euro per l'anno 2024 e di euro 925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. E' richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si
tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili
dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno
di tre anni o qualora la mobilita' determini una carenza di
organico superiore al 20 per cento nella qualifica
corrispondente a quella del richiedente. E' fatta salva la
possibilita' di differire, per motivate esigenze
organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad
un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza
di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le
disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si
applicano al personale delle aziende e degli enti del
servizio sanitario nazionale e degli enti locali con un
numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a
100, per i quali e' comunque richiesto il previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della
scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in
materia. Le amministrazioni, fissando preventivamente i
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza.
1.1. Per gli enti locali con un numero di dipendenti
compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 e'
stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero
di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale
e' fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma
1 e' da considerare all'esito della mobilita' e riferita
alla dotazione organica dell'ente.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede
alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di
cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di
mobilita', le amministrazioni provvedono a pubblicare il
relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico
del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Il personale
interessato a partecipare alle predette procedure invia la
propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile,
previa registrazione nel Portale corredata del proprio
curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle
autorita' amministrative indipendenti e dei soggetti di cui
all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono
consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei
posti non coperti all'esito delle procedure di mobilita' di
cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo
periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori,
previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli
relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonche' a
quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque
denominati, istituiti da disposizioni legislative o
regolamentari che prevedono la partecipazione di personale
di amministrazioni diverse, nonche' ai comandi presso le
sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di
comuni per i Comuni che ne fanno parte.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono
integrare le procedure e i criteri generali per
l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli
gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi
1 e 2.
2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1
e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri,
per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in
ragione della specifica professionalita' richiesta ai
propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo
3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311".
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- Omissis.
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
Omissis.»
 
Art. 12

Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS

1. Presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' costituito, in via permanente, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, per assicurare l'implementazione e attuazione del presente decreto.
2. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e' presieduto dal direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, o da un suo delegato, ed e' composto da un rappresentante di ogni Autorita' di settore NIS di cui all'articolo 11 e da due rappresentanti designati da regioni e province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. I componenti del Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di universita' o di enti e istituti di ricerca, nonche' di operatori privati interessati dalle previsioni di cui al presente decreto.
4. Il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e' convocato su indicazione del presidente o su richiesta di almeno tre componenti e si riunisce almeno una volta per trimestre.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS:
a) supporta l'Autorita' nazionale competente NIS nello svolgimento delle funzioni relative all'implementazione e all'attuazione del presente decreto, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere da a) a f);
b) formula proposte e pareri per l'adozione di iniziative, linee guida o atti di indirizzo ai fini dell'efficace attuazione del presente decreto;
c) predispone una relazione annuale sull'attuazione del presente decreto.
6. Con le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, possono essere dettate ulteriori disposizioni per l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo. Per la partecipazione al Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS non sono previsti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
 
Art. 13

Quadro nazionale di gestione delle crisi informatiche

1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, e il Ministero della difesa sono individuati quali Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche, ciascuno per gli ambiti di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g).
2. Le Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche individuano le capacita', le risorse e le procedure che possono essere impiegate in caso di crisi ai fini del presente decreto.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del Ministero della difesa, ciascuno per gli ambiti di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e' definito il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala. Il piano di cui al primo periodo e' aggiornato periodicamente e, comunque, ogni tre anni.
4. Il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala stabilisce gli obiettivi e le modalita' di gestione dei medesimi. In tale piano sono definiti, in particolare:
a) gli obiettivi delle misure e delle attivita' nazionali di preparazione;
b) i compiti e le responsabilita' delle Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche;
c) le procedure di gestione delle crisi informatiche, tra cui la loro integrazione nel quadro nazionale per la gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 82 del 2021, e i canali di scambio di informazioni;
d) le misure nazionali di preparazione, comprese le esercitazioni e le attivita' di formazione;
e) i pertinenti portatori di interessi del settore pubblico e privato e le infrastrutture coinvolte;
f) le procedure nazionali e gli accordi tra gli organismi e le autorita' nazionali pertinenti al fine di garantire il sostegno e la partecipazione effettivi dell'Italia alla gestione coordinata degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala a livello dell'Unione europea.
5. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo sono esclusi dall'accesso e non sono soggetti a pubblicazione.
6. Ai fini dell'attuazione del comma 1 del presente articolo e' autorizzata la spesa pari a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse
- Per i riferimenti del citato decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82 si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 14

Cooperazione tra Autorita' nazionali

1. Sono assicurate la cooperazione e la collaborazione reciproca dell'Autorita' nazionale competente NIS e del Punto di contatto unico NIS con l'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Autorita' di contrasto), con il Garante per la protezione dei dati personali quale autorita' di controllo di cui all'articolo 55 o 56 del regolamento (UE) 2016/679, con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorita' nazionale ai sensi dei regolamenti (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, e (UE) 2018/1139, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) quale organismo di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni quale autorita' nazionale di regolamentazione ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, con il Ministero della difesa, quale responsabile in materia di difesa dello Stato, nonche' con altre autorita' nazionali competenti anche ai sensi di altri atti giuridici settoriali dell'Unione europea, ivi incluso lo scambio periodico di informazioni pertinenti, anche per quanto riguarda gli incidenti e le minacce informatiche rilevanti.
2. Ai fini della cooperazione e della collaborazione di cui al comma 1:
a) l'Autorita' nazionale competente NIS coopera con il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, nei casi di incidenti che comportano violazioni di dati personali, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, senza pregiudicare la competenza e i compiti di controllo di cui al citato regolamento;
b) qualora l'Autorita' nazionale competente NIS, in sede di vigilanza o di esecuzione, venga a conoscenza del fatto che la violazione degli obblighi di cui all'articolo 24 da parte di un soggetto essenziale o importante possa comportare una violazione dei dati personali, quale definita all'articolo 4, punto 12), del regolamento (UE) 2016/679, che deve essere notificata ai sensi dell'articolo 33 del medesimo regolamento, ne informa senza indebito ritardo il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 55 o 56 di tale regolamento;
c) qualora il Garante per la protezione dei dati personali o le autorita' di controllo di altri Stati membri di cui all'articolo 55 o 56 del regolamento (UE) 2016/679 impongano una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera i), del medesimo regolamento, l'Autorita' nazionale competente NIS non procede all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 38 per una violazione di cui alla lettera b) del presente comma, imputabile al medesimo comportamento. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' tuttavia esercitare i poteri di esecuzione di cui all'articolo 37;
d) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e' definito, nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, l'elenco dei soggetti che impattano sulla efficienza dello Strumento militare e sulla tutela della difesa e sicurezza militare dello Stato, su cui l'Autorita' nazionale competente NIS comunica tempestivamente al Ministero della difesa gli incidenti di cui all'articolo 25, nonche', con le modalita' previste nel decreto di cui alla presente lettera, le ulteriori informazioni di sicurezza cibernetica.
3. La cooperazione e la collaborazione reciproca dell'Autorita' nazionale competente NIS con le autorita' nazionali competenti di cui al regolamento (UE) 2022/2554 e' assicurata con gli strumenti di cui al medesimo regolamento (UE) 2022/2554 e alla disciplina nazionale di attuazione, in relazione, tra l'altro, allo scambio periodico di informazioni pertinenti, anche per quanto riguarda gli incidenti e le minacce informatiche rilevanti.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS coopera con le pertinenti autorita' nazionali competenti degli altri Stati membri, di cui al regolamento (UE) 2022/2554. In particolare, l'Autorita' nazionale competente NIS informa il forum di sorveglianza istituito ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 quando esercita i propri poteri di vigilanza ed esecuzione finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente decreto da parte di un soggetto essenziale o importante designato come fornitore terzo critico di servizi di TIC ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2554.
5. E' assicurata la cooperazione e la collaborazione reciproca dell'Autorita' nazionale competente NIS e del Punto di contatto unico NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 3, con le autorita' nazionali competenti e il punto di contatto unico ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, anche attraverso lo scambio periodico di informazioni riguardo all'identificazione di soggetti critici, sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti sia informatici che non informatici che interessano i soggetti identificati come critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, e sulle misure adottate in risposta a tali rischi, minacce e incidenti.
6. Ai fini della cooperazione e della collaborazione di cui al comma 5:
a) il punto di contatto unico e le autorita' competenti di cui al decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 comunicano tempestivamente all'Autorita' nazionale competente NIS i soggetti identificati come soggetti critici ai sensi del medesimo decreto legislativo e i successivi aggiornamenti;
b) le autorita' nazionali competenti ai sensi del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 possono chiedere all'Autorita' nazionale competente NIS di svolgere le attivita' ed esercitare i poteri di cui al capo V in relazione a un soggetto che e' stato individuato come soggetto critico ai sensi del citato decreto legislativo.

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale) pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2005, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° agosto 2005, n.
177.
«Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme
restando le competenze dei Servizi informativi e di
sicurezza, di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, l'organo del Ministero dell'interno
per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione assicura i servizi di protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di
interesse nazionale individuate con decreto del Ministro
dell'interno, operando mediante collegamenti telematici
definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle
strutture interessate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la
prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o
di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi
informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere
le attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e
quelle di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, anche a richiesta o in collaborazione con gli organi
di polizia giudiziaria ivi indicati.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella GUUE del 4
maggio 2016, n. 119, serie L.
- Il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008 che istituisce
norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che
abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 e' pubblicato nella
GUUE del 9 aprile 2008, n. 97, serie L.
- Il regolamento (UE) 2018/1139, del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 4 luglio 2018 recante norme comuni nel
settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia
dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i
regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n.
996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e
2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga
i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE)
n. 3922/91 del Consiglio e' pubblicato nella GUUE del 22
agosto 2018 n. 212 serie L.
- Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le
transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga
la direttiva 1999/93/CE e' pubblicato nella GUUE del 28
agosto 2014, n. 257, serie L.
- Per la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che
istituisce il codice europeo delle comunicazioni
elettroniche (rifusione) si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti all'art. 7, comma 5, del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note
all'art. 9.
- Per il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo
alla resilienza operativa digitale per il settore
finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009,
(UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE)
2016/1011 si veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa
alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la
direttiva 2008/114/CE del Consiglio si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 15
Gruppo nazionale di risposta agli incidenti di sicurezza
informatica - CSIRT Italia

1. Il CSIRT Italia, fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:
a) e' l'organo preposto alle funzioni di gestione degli incidenti di sicurezza informatica per i settori, i sottosettori e le tipologie di soggetti di cui agli allegati I, II, III e IV, conformemente a modalita' e procedure definite dal CSIRT stesso;
b) dispone di un'infrastruttura di informazione e comunicazione appropriata, sicura e resiliente a livello nazionale attraverso la quale scambiare informazioni con i soggetti essenziali o importanti e con gli altri portatori di interesse pertinenti;
c) coopera e, se opportuno, scambia informazioni pertinenti conformemente all'articolo 17 con comunita' settoriali o intersettoriali di soggetti essenziali e di soggetti importanti;
d) partecipa alla revisione tra pari di cui all'articolo 21;
e) garantisce la collaborazione effettiva, efficiente e sicura, nella Rete di CSIRT nazionali di cui all'articolo 20;
f) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera s), del decreto-legge n. 82 del 2021, puo' stabilire relazioni di cooperazione con gruppi nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di Paesi terzi. Nell'ambito di tali relazioni di cooperazione, facilita uno scambio di informazioni efficace, efficiente e sicuro con tali CSIRT nazionali, o strutture nazionali equivalenti di Paesi terzi, utilizzando i pertinenti protocolli di condivisione delle informazioni, ivi inclusi quelli adottati e sviluppati dalle principali comunita' nazionali, europee e internazionali del settore. Il CSIRT Italia puo' scambiare informazioni pertinenti con Gruppi nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di Paesi terzi o con organismi equivalenti di Paesi terzi, compresi dati personali ai sensi della normativa nazionale vigente e del diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali;
g) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera s), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, puo' cooperare con Gruppi nazionali di risposta agli incidenti di sicurezza informatica di Paesi terzi o con organismi equivalenti di Paesi terzi, in particolare al fine di fornire loro assistenza in materia di sicurezza informatica.
2. Il CSIRT Italia:
a) e' dotato di un alto livello di disponibilita' dei propri canali di comunicazione evitando singoli punti di malfunzionamento e dispone di mezzi che gli permettono di essere contattato e di contattare i soggetti essenziali o importanti e altri CSIRT nazionali in qualsiasi momento. Il CSIRT Italia indica chiaramente i canali di comunicazione e li rende noti ai soggetti essenziali e importanti e agli altri CSIRT nazionali;
b) dispone di locali e sistemi informativi di supporto ubicati in siti sicuri;
c) utilizza un sistema adeguato di gestione e inoltro delle richieste, in particolare per facilitare i trasferimenti in maniera efficace ed efficiente;
d) garantisce la riservatezza e l'affidabilita' delle proprie attivita';
e) e' dotato di sistemi ridondanti e spazi di lavoro di backup al fine di garantire la continuita' dei propri servizi;
f) partecipa, se del caso, a reti di cooperazione internazionale.
3. Il CSIRT Italia svolge i seguenti compiti:
a) monitora e analizza le minacce informatiche, le vulnerabilita' e gli incidenti a livello nazionale e, su richiesta, fornisce assistenza ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti interessati per quanto riguarda il monitoraggio in tempo reale o prossimo al reale dei loro sistemi informativi e di rete, secondo un ordine di priorita' delle attivita' definito dal medesimo CSIRT Italia, onde evitare oneri sproporzionati o eccessivi;
b) emette preallarmi, allerte e bollettini e divulga informazioni ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti interessati, nonche' alle autorita' nazionali competenti e agli altri pertinenti portatori di interessi, in merito a minacce informatiche, vulnerabilita' e incidenti, se possibile in tempo prossimo al reale;
c) fornisce una risposta agli incidenti e assistenza ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti interessati, ove possibile;
d) raccoglie e analizza dati forensi e fornisce un'analisi dinamica dei rischi e degli incidenti, nonche' una consapevolezza situazionale riguardo alla sicurezza informatica;
e) effettua, su richiesta di un soggetto essenziale o importante, secondo modalita' e procedure definite, una scansione proattiva dei sistemi informativi e di rete del soggetto interessato per rilevare le vulnerabilita' con potenziale impatto significativo;
f) partecipa alla Rete di CSIRT nazionali di cui all'articolo 20 e fornisce assistenza reciproca secondo le proprie capacita' e competenze agli altri membri della Rete di CSIRT nazionali su loro richiesta;
g) agisce in qualita' di coordinatore ai fini del processo di divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di cui all'articolo 16;
h) contribuisce allo sviluppo di strumenti sicuri per la condivisione delle informazioni di cui al comma 1, lettera b);
i) puo' effettuare, secondo modalita' e procedure definite, una scansione proattiva e non intrusiva dei sistemi informativi e di rete accessibili al pubblico di soggetti essenziali e di soggetti importanti. Tale scansione e' effettuata per individuare sistemi informativi e di rete vulnerabili o configurati in modo non sicuro e per informare i soggetti interessati. Tale scansione non ha alcun impatto negativo sul funzionamento dei servizi dei soggetti.
4. Il CSIRT Italia applica un approccio basato sul rischio per stabilire l'ordine di priorita' nello svolgimento dei compiti di cui al comma 3.
5. In caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica, le strutture pubbliche con funzione di computer emergency response team (CERT) collaborano con il CSIRT Italia, anche ai fini di un piu' efficace coordinamento della risposta agli incidenti.
6. Il CSIRT Italia instaura rapporti di cooperazione con i pertinenti portatori di interesse nazionali del settore privato al fine di perseguire gli obiettivi del presente decreto in relazione alle proprie competenze.
7. Al fine di agevolare la cooperazione di cui al comma 5, il CSIRT Italia promuove l'adozione e l'uso di pratiche, sistemi di classificazione e tassonomie standardizzati o comuni per quanto riguarda:
a) le procedure di gestione degli incidenti;
b) la divulgazione coordinata delle vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 16.
8. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa pari a euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 44.

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti all'art. 7, comma 1, lettera s),
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si veda nelle note
all'art. 9.
 
Art. 16

Divulgazione coordinata delle vulnerabilita'

1. Il CSIRT Italia e' designato coordinatore ai fini della divulgazione coordinata delle vulnerabilita' ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/2555 e agisce da intermediario di fiducia agevolando, se necessario, l'interazione tra la persona fisica o giuridica che segnala la vulnerabilita' e il fabbricante o fornitore di servizi TIC o prodotti TIC potenzialmente vulnerabili, su richiesta di una delle parti.
2. I compiti del CSIRT Italia in veste di coordinatore comprendono:
a) l'individuazione e il contatto dei soggetti interessati;
b) l'assistenza alle persone fisiche o giuridiche che segnalano una vulnerabilita';
c) la negoziazione dei tempi di divulgazione e la gestione delle vulnerabilita' che interessano piu' soggetti.
3. Le persone fisiche o giuridiche possono segnalare in forma anonima, qualora lo richiedano, una vulnerabilita' al CSIRT Italia. Quest'ultimo, in veste di coordinatore, garantisce lo svolgimento di diligenti azioni per dare seguito alla segnalazione di vulnerabilita' e assicura l'anonimato della persona fisica o giuridica segnalante. Se la vulnerabilita' segnalata e' suscettibile di avere un impatto significativo su soggetti in piu' di uno Stato membro, il CSIRT Italia coopera, ove opportuno, con altri CSIRT designati in qualita' di coordinatori nell'ambito della Rete di CSIRT nazionali di cui all'articolo 20.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS adotta, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, una politica nazionale di divulgazione coordinata delle vulnerabilita' in linea con le previsioni del presente decreto e tenuto conto degli orientamenti non vincolanti del Gruppo di cooperazione NIS. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale implementa mezzi tecnici per agevolare l'attuazione della politica nazionale di divulgazione coordinata delle vulnerabilita'.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 17
Accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza
informatica

1. I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e laddove opportuno anche ulteriori soggetti, possono scambiarsi, su base volontaria, pertinenti informazioni sulla sicurezza informatica, comprese informazioni relative a minacce informatiche, quasi-incidenti, vulnerabilita', tecniche e procedure, indicatori di compromissione, tattiche avversarie, informazioni specifiche sugli attori delle minacce, allarmi di sicurezza informatica e raccomandazioni concernenti la configurazione degli strumenti di sicurezza informatica per individuare le minacce informatiche, se tale condivisione di informazioni:
a) mira a prevenire o rilevare gli incidenti, a recuperare dagli stessi o a mitigarne l'impatto;
b) aumenta il livello di sicurezza informatica, in particolare sensibilizzando in merito alle minacce informatiche, limitando o inibendo la capacita' di diffusione di tali minacce e sostenendo una serie di capacita' di difesa, la risoluzione e la divulgazione delle vulnerabilita', tecniche di rilevamento, contenimento e prevenzione delle minacce, strategie di mitigazione o fasi di risposta e recupero, oppure promuovendo la ricerca collaborativa sulle minacce informatiche tra soggetti pubblici e privati.
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 avviene nell'ambito di comunita' di soggetti essenziali e di soggetti importanti e, se opportuno, nell'ambito dei loro fornitori o fornitori di servizi. Tale scambio e' attuato mediante accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica che tengono conto della natura potenzialmente sensibile delle informazioni condivise.
3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nello svolgimento delle funzioni di Autorita' nazionale competente NIS e di CSIRT Italia, ove possibile, tenuto conto degli orientamenti e delle migliori pratiche non vincolanti elaborati dall'ENISA, favorisce la conclusione degli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui al comma 2 e puo' specificare gli elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme TIC dedicate e di strumenti di automazione, i contenuti e le condizioni degli accordi di condivisione delle informazioni. Nello stabilire i dettagli relativi alla partecipazione delle autorita' pubbliche a tali accordi, l'Autorita' nazionale competente NIS puo' imporre condizioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, alinea, per le informazioni messe a disposizione dalle autorita' competenti e dal CSIRT Italia. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nello svolgimento delle funzioni di Autorita' nazionale competente NIS e di CSIRT Italia, supporta i soggetti essenziali e i soggetti importanti per l'applicazione di tali accordi conformemente alle loro misure strategiche di cui all'articolo 9, comma 3, lettera h).
4. I soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano all'Autorita' nazionale competente NIS la loro partecipazione agli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui al comma 2 al momento della conclusione di tali accordi o, ove applicabile, del loro ritiro da tali accordi, una volta che questo e' divenuto effettivo.
5. E' assicurato l'accesso degli Organismi di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 alle informazioni riguardanti l'elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 7, le notifiche di cui agli articoli 25 e 26, le vulnerabilita' rilevate nell'applicazione del presente decreto, e le ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al presente comma che dovessero essere ritenute utili, relative alle attivita' di cui al presente decreto, previe intese tra i predetti Organismi e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 4, 6 e 7 della
legge n. 124 del 2007 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 13 agosto 2007, n.
187:
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per
la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle
attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la
competenza dei predetti servizi relativamente alle
attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i
servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i
rapporti provenienti dai servizi di informazione per la
sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle
amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca
operativa, elabora analisi strategiche o relative a
particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni,
sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE
e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma,
coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a
rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano
di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
sulla loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione
della cultura della sicurezza e la comunicazione
istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione
unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
118-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo,
siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le
stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, possono essere acquisite solo
previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio. Per quanto previsto dalla
presente legge, il direttore del DIS e' il diretto
referente del Presidente del Consiglio dei ministri e
dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Articolo 6 (Agenzia informazioni e sicurezza
esterna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e
sicurezza esterna (AISE), alla quale e' affidato il compito
di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte
le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza,
dell'integrita' e della sicurezza della Repubblica, anche
in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce
provenienti dall'estero.
2. Spettano all'AISE, inoltre, le attivita' in
materia di controproliferazione concernenti i materiali
strategici, nonche' le attivita' di informazione per la
sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE
sono disciplinati con apposito regolamento.».
«Articolo 7 (Agenzia informazioni e sicurezza
interna). - 1. E' istituita l'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI), alla quale e' affidato il compito
di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte
le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di
accordi internazionali, la sicurezza interna della
Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla
Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni
attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale
o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero
soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali
operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la
stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A
tal fine il direttore generale del DIS provvede ad
assicurare le necessarie forme di coordinamento e di
raccordo informativo, anche al fine di evitare
sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
conferibile, senza soluzione di continuita', anche con
provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non
superiore al quadriennio.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI
sono disciplinati con apposito regolamento.».
 
Art. 18

Gruppo di cooperazione NIS

1. L'Autorita' nazionale competente NIS partecipa al Gruppo di cooperazione NIS.
2. Le Autorita' di settore NIS partecipano, su richiesta dell'Autorita' nazionale competente NIS, alle iniziative del Gruppo di cooperazione NIS relative al proprio settore di interesse.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale competente NIS, supportata dalle Autorita' di settore NIS interessate, provvede a:
a) tenere conto degli orientamenti non vincolanti del Gruppo di cooperazione NIS in merito al recepimento e all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555;
b) tenere conto degli orientamenti non vincolanti del Gruppo di cooperazione NIS in merito allo sviluppo e all'attuazione di politiche in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di cui all'articolo 16;
c) scambiare migliori prassi e informazioni relative all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, anche per quanto riguarda minacce informatiche, incidenti, vulnerabilita', quasi-incidenti, iniziative di sensibilizzazione, attivita' di formazione, esercitazioni e competenze, sviluppo di capacita', specifiche tecniche anche adottate da un organismo di normazione riconosciuto di cui al regolamento (UE) 1025/2012, nonche' all'identificazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti ai sensi del presente decreto;
d) effettuare scambi di opinioni per quanto riguarda l'attuazione degli atti giuridici settoriali dell'Unione europea che contengono disposizioni in materia di sicurezza informatica;
e) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 21;
f) richiedere, se del caso, una discussione sulle relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 21 che coinvolgono l'Autorita' nazionale competente NIS e l'elaborazione di conclusioni e di raccomandazioni a riguardo;
g) discutere casi di assistenza reciproca, ivi incluse le esperienze e i risultati delle azioni di vigilanza comuni transfrontaliere di cui all'articolo 39;
h) su richiesta di uno o piu' Stati membri, discutere le richieste specifiche di assistenza reciproca di cui all'articolo 39;
i) richiedere, se opportuno, la discussione di richieste specifiche di assistenza reciproca di cui all'articolo 39 che coinvolgono l'Autorita' nazionale competente NIS;
l) scambiare opinioni su misure per mitigare la ricorrenza di incidenti e crisi di sicurezza informatica su vasta scala sulla base degli insegnamenti tratti da EU-CyCLONe e dalla Rete di CSIRT nazionali;
m) partecipare, ove necessario, ai programmi di sviluppo delle capacita', anche prevedendo lo scambio di personale tre le Autorita' nazionali e quelle di altri Stati membri;
n) discutere le attivita' intraprese per quanto riguarda le esercitazioni in materia di sicurezza informatica, comprese le attivita' svolte dall'ENISA;
o) partecipare alle riunioni congiunte con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici istituito ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, volte a promuovere e ad agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni nell'attuazione della direttiva medesima e della direttiva (UE) 2022/2555.
4. Inoltre, ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale competente NIS, supportata dalle Autorita' di settore NIS interessate, contribuisce:
a) alla definizione degli orientamenti non vincolanti per le autorita' competenti in merito al recepimento e all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555;
b) alla definizione degli orientamenti non vincolanti del Gruppo di cooperazione NIS in merito allo sviluppo e all'attuazione di politiche in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di cui all'articolo 16;
c) alla definizione di pareri non vincolanti e alla cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda le nuove iniziative strategiche in materia di sicurezza informatica e la coerenza dei requisiti settoriali di informatica;
d) alla definizione di pareri non vincolanti e alla cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda i progetti di atti delegati o di esecuzione adottati ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555;
e) allo scambio delle migliori prassi e di informazioni con le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell'Unione europea;
f) se del caso, all'elaborazione di conclusioni e di raccomandazioni circa le relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 21;
g) all'elaborazione delle valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555;
h) alla definizione degli orientamenti strategici per EU-CyCLONe e per la Rete di CSIRT nazionali su specifiche questioni emergenti;
i) al rafforzamento delle capacita' di sicurezza informatica a livello dell'Unione europea;
l) all'organizzazione di riunioni congiunte periodiche con i pertinenti portatori di interessi del settore privato dell'Unione europea per discutere le attivita' svolte dal Gruppo di cooperazione NIS e raccogliere contributi sulle sfide strategiche emergenti;
m) alla definizione della metodologia e degli aspetti organizzativi delle revisioni tra pari di cui all'articolo 21 nonche' della metodologia di autovalutazione per gli Stati membri e all'elaborazione dei codici di condotta su cui si basano i metodi di lavoro degli esperti di sicurezza informatica designati di cui al medesimo articolo;
n) all'elaborazione delle relazioni, ai fini del riesame di cui all'articolo 40 della direttiva (UE) 2022/2555, sull'esperienza acquisita a livello strategico e dalle revisioni tra pari sull'attuazione della direttiva stessa;
o) alla discussione e allo svolgimento periodico di valutazione dello stato di avanzamento delle minacce o degli incidenti informatici, ivi inclusi i ransomware;
p) alla collaborazione con l'ENISA e con la Commissione europea per la pubblicazione della relazione biennale sullo stato della sicurezza informatica nell'Unione europea di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555;
q) alla collaborazione con l'ENISA, con la Commissione europea e con la Rete di CSIRT nazionali, per la definizione della metodologia di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555, per l'elaborazione della relazione biennale sullo stato della sicurezza informatica nell'Unione europea.

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse
- Per il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla
normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE,
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio si vede nelle note all'art. 2.
 
Art. 19
Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche -
EU-CyCLONe

1. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche partecipa alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe).
2. Ai fini del comma 1, l'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche contribuisce a:
a) aumentare il livello di preparazione per la gestione di incidenti e crisi informatiche su vasta scala;
b) sviluppare una conoscenza situazionale condivisa in merito agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala;
c) valutare le conseguenze e l'impatto degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala e proporre possibili misure di attenuazione;
d) coordinare la gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala e sostenere il processo decisionale a livello politico in merito a tali incidenti e crisi;
e) discutere, su richiesta di uno Stato membro interessato, i piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2022/2555;
f) supportare la collaborazione con il Gruppo di cooperazione NIS al fine di aggiornarlo in merito alla gestione degli incidenti e delle crisi informatiche su vasta scala, nonche' in merito alle tendenze, concentrandosi in particolare sul relativo impatto sui soggetti essenziali e sui soggetti importanti;
g) cooperare con la Rete di CSIRT nazionali;
h) elaborare la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del lavoro della Rete di cui all'articolo 16, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2555.
3. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche, ai sensi del comma 2, lettera e), puo' richiedere di discutere il piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3.

Note all'art. 19:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 20

Rete di CSIRT nazionali

1. Il CSIRT Italia partecipa alla Rete di CSIRT nazionali.
2. Il CSIRT Italia, ai fini del comma 1, contribuisce a:
a) scambiare informazioni per quanto riguarda le capacita' dei CSIRT nazionali;
b) agevolare, ove possibile, la condivisione, il trasferimento e lo scambio di tecnologia e delle misure, delle politiche, degli strumenti, dei processi, delle migliori pratiche e dei quadri pertinenti fra i CSIRT nazionali;
c) scambiare, su richiesta di un CSIRT nazionale di un altro Stato membro potenzialmente interessato da un incidente, informazioni relative a tale incidente, alle minacce informatiche, ai rischi e alle vulnerabilita' associate;
d) scambiare informazioni in merito alle pubblicazioni e alle raccomandazioni in materia di sicurezza informatica;
e) garantire l'interoperabilita' per quanto riguarda le specifiche e i protocolli per lo scambio di informazioni;
f) su richiesta di un membro della Rete di CSIRT nazionali potenzialmente interessato da un incidente, scambiare e discutere informazioni non sensibili sul piano commerciale connesse a tale incidente, ai rischi e alle vulnerabilita' associati, ad eccezione dei casi in cui lo scambio di informazioni potrebbe compromettere l'indagine sull'incidente;
g) su richiesta di un membro della Rete di CSIRT nazionali, discutere e, ove possibile, attuare una risposta coordinata a un incidente identificato nella giurisdizione di tale Stato membro;
h) fornire assistenza ai CSIRT nazionali di altri Stati membri nel far fronte a incidenti che interessano due o piu' Stati membri;
i) cooperare e scambiare migliori pratiche con i CSIRT nazionali designati dagli altri Stati membri in qualita' di coordinatori ai sensi dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2022/2555, nonche' fornire loro assistenza per quanto riguarda la gestione della divulgazione coordinata di vulnerabilita' che potrebbero avere un impatto significativo su soggetti in piu' di uno Stato membro;
l) discutere e individuare ulteriori forme di cooperazione operativa, anche in relazione a:
1) categorie di minacce informatiche e incidenti;
2) preallarmi;
3) assistenza reciproca;
4) principi e modalita' di coordinamento in risposta a rischi e incidenti transfrontalieri;
5) contributi al piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3, su richiesta di uno Stato membro;
m) su richiesta di un membro della Rete di CSIRT nazionali, discutere le capacita' e lo stato di preparazione del CSIRT nazionale richiedente;
n) cooperare e scambiare informazioni con i centri operativi di sicurezza informatica regionali e a livello dell'Unione europea, al fine di migliorare la consapevolezza situazionale comune sugli incidenti e le minacce informatiche a livello dell'Unione europea;
o) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari di cui all'articolo 21;
p) scambiare informazioni pertinenti per quanto riguarda gli incidenti, i quasi-incidenti, le minacce informatiche, i rischi e le vulnerabilita';
q) informare il Gruppo di cooperazione NIS sulle proprie attivita' e sulle ulteriori forme di cooperazione operativa discusse a norma della lettera i) e, se necessario, chiedere orientamenti non vincolanti in merito;
r) fare il punto sui risultati delle esercitazioni di sicurezza informatica, comprese quelle organizzate dall'ENISA;
s) fornire orientamenti non vincolanti volti ad agevolare la convergenza delle pratiche operative in relazione all'applicazione delle disposizioni del presente articolo in materia di cooperazione operativa.

Note all'art. 20:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 21

Procedura di revisione tra pari

1. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' partecipare alla procedura di revisione tra pari, di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2555, nel quadro della metodologia di cui all'articolo 18, comma 4, lettera m), del presente decreto:
a) richiedendo l'esecuzione di una revisione tra pari in relazione all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 a livello nazionale;
b) indicando uno o piu' rappresentanti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale o delle Autorita' di settore NIS quali esperti di sicurezza informatica, di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, per eseguire revisioni tra pari presso altri Stati membri, su richiesta di questi ultimi, nel rispetto dei codici di condotta di cui all'articolo 18, comma 4, lettera m), del presente decreto. Eventuali rischi di conflitto di interessi riguardanti gli esperti di sicurezza informatica designati sono condivisi con gli altri Stati membri, il Gruppo di cooperazione NIS, la Commissione europea e l'ENISA prima dell'inizio della revisione tra pari.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'Autorita' nazionale competente NIS, con le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, alinea:
a) provvede a identificare almeno un aspetto da sottoporre alla revisione tra pari tra i seguenti:
1) il livello di attuazione degli obblighi in materia di misure di gestione del rischio e di notifica degli incidenti di cui agli articoli 24 e 25;
2) il livello delle capacita', comprese le risorse finanziarie, tecniche e umane disponibili, e l'efficacia dello svolgimento dei compiti dell'Autorita' medesima;
3) le capacita' operative del CSIRT Italia;
4) lo stato di attuazione dell'assistenza reciproca di cui all'articolo 39;
5) lo stato di attuazione degli accordi per la condivisione delle informazioni in materia di sicurezza informatica di cui all'articolo 17;
6) questioni specifiche di natura transfrontaliera o intersettoriale;
b) notifica, prima dell'inizio della revisione tra pari, agli Stati membri partecipanti, l'ambito di applicazione della medesima, comprese le questioni specifiche individuate;
c) effettua, se del caso, un'autovalutazione degli aspetti oggetto della revisione;
d) seleziona, tra gli esperti di sicurezza informatica indicati dagli altri Stati membri partecipanti, gli esperti idonei da designare. Qualora l'Autorita' nazionale competente NIS si opponga alla designazione di uno o piu' esperti indicati, comunica allo Stato membro indicante i motivi debitamente giustificati;
e) fornisce, se del caso, l'autovalutazione di cui alla lettera c) agli esperti designati di cui alla lettera d);
f) fornisce agli esperti designati di cui alla lettera d) le informazioni necessarie per la valutazione, anche con visite in loco fisiche o virtuali, nonche' scambi di informazioni a distanza;
g) formula, se del caso, osservazioni sulla relazione elaborata dagli esperti designati di cui alla lettera d);
h) puo' decidere di rendere pubblica la relazione elaborata dagli esperti designati di cui alla lettera d), alla quale sono allegate, in tutto o in parte, le osservazioni di cui alla lettera g).
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli esperti di sicurezza informatica indicati dall'Autorita' nazionale competente NIS:
a) non divulgano a terzi le eventuali informazioni sensibili o riservate ottenute nel corso delle revisioni tra pari a cui partecipano;
b) partecipano alle attivita' necessarie allo svolgimento delle revisioni tra pari tramite visite in loco fisiche o virtuali e scambi di informazioni a distanza;
c) contribuiscono all'elaborazione delle relazioni sui risultati e sulle conclusioni delle revisioni tra pari.
4. La condivisione delle informazioni ai sensi del presente articolo e' effettuata nel rispetto della legislazione nazionale o dell'Unione europea in materia di tutela delle informazioni protette da classifica di segretezza e di salvaguardia delle funzioni essenziali dello Stato, ivi inclusa la sicurezza nazionale.

Note all'art. 21:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 22

Comunicazioni all'Unione europea

1. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri notifica tempestivamente alla Commissione europea la conferma dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Autorita' nazionale competente NIS e quale Punto di contatto unico NIS, nonche' la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, e del Ministero della difesa, quali Autorita' nazionali di gestione delle crisi informatiche, e i relativi ambiti di competenza come indicati all'articolo 2, comma 1, lettera g). Successivamente, ogni ulteriore modifica a tali designazioni o compiti e' notificata, senza ingiustificato ritardo, alla Commissione europea. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di pubblicita'.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS:
a) trasmette alla Commissione europea la Strategia nazionale di cybersicurezza di cui all'articolo 9 entro tre mesi dalla sua adozione o dal suo aggiornamento. Possono essere esclusi dalla trasmissione gli elementi della strategia riguardanti la sicurezza nazionale e quelli ulteriori rispetto alle previsioni del presente decreto;
b) comunica entro il 17 gennaio 2025 alla Commissione europea le misure sanzionatorie e le disposizioni che stabiliscono sanzioni nei confronti dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti di cui al presente decreto. Successivamente, e' comunicata ogni ulteriore modifica a tali misure e disposizioni;
c) comunica entro il 17 aprile 2025 e, successivamente, ogni due anni:
1) alla Commissione europea e al Gruppo di cooperazione NIS, il numero dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, per ciascun settore e sottosettore di cui agli allegati I, II e III;
2) alla Commissione europea informazioni pertinenti sul numero di soggetti essenziali e di soggetti importanti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 9, lettere da b) a e), sui settori e i sottosettori di cui agli allegati I, II e III ai quali appartengono, sul tipo di servizio che forniscono e sui criteri di cui all'articolo 3, comma 9, lettere da b) a e), per i quali sono stati individuati;
d) su richiesta della Commissione europea, puo' notificare a quest'ultima, in tutto o in parte, le denominazioni dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti di cui alla lettera c), numero 2);
e) comunica all'ENISA, senza ingiustificato ritardo e comunque entro quattordici giorni dalla loro ricezione, le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e d), comma 4, lettera b), e comma 5, lettere a) e b), fornite dai soggetti di cui a quest'ultimo comma, per l'inserimento nel registro di cui all'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2555. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' richiedere all'ENISA l'accesso a tale registro, assicurando la tutela della riservatezza delle informazioni ivi contenute.
3. Il Punto di contatto unico NIS:
a) successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunica alla Commissione europea, senza ingiustificato ritardo, la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia, e quale coordinatore conformemente all'articolo 16, i rispettivi compiti in relazione ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi;
b) trasmette all'ENISA, ogni trimestre a partire dal 1° gennaio 2026, una relazione di sintesi che comprende dati anonimizzati e aggregati sugli incidenti significativi, sugli incidenti, sulle minacce informatiche e sui quasi-incidenti notificati ai sensi degli articoli 25 e 26;
c) trasmette, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza ingiustificato ritardo, le notifiche di incidente con effetti transfrontalieri di cui agli articoli 25 e 26 ai punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati e all'ENISA.
4. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche comunica entro tre mesi dall'adozione o dall'aggiornamento del piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3, alla Commissione europea e alla Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe) le informazioni pertinenti relative ai requisiti di cui all'articolo 13, comma 4, in merito al proprio piano nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1, 7 e 8.

Note all'art. 22:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 23

Organi di amministrazione e direttivi

1. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti:
a) approvano le modalita' di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica adottate da tali soggetti ai sensi dell'articolo 24;
b) sovrintendono all'implementazione degli obblighi di cui al presente capo e di cui all'articolo 7;
c) sono responsabili delle violazioni di cui al presente decreto.
2. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti:
a) sono tenuti a seguire una formazione in materia di sicurezza informatica;
b) promuovono l'offerta periodica di una formazione coerente a quella di cui alla lettera a) ai loro dipendenti, per favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze sufficienti al fine di individuare i rischi e valutare le pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e il loro impatto sulle attivita' del soggetto e sui servizi offerti.
3. Gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti sono informati su base periodica o, se opportuno, tempestivamente, degli incidenti e delle notifiche di cui agli articoli 25 e 26.
 
Art. 24
Obblighi in materia di misure di gestione dei rischi per la sicurezza
informatica

1. I soggetti essenziali e i soggetti importanti adottano misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate, secondo le modalita' e i termini di cui agli articoli 30, 31 e 32, alla gestione dei rischi posti alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attivita' o nella fornitura dei loro servizi, nonche' per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi. Tali misure:
a) assicurano un livello di sicurezza dei sistemi informativi e di rete adeguato ai rischi esistenti, tenuto conto delle conoscenze piu' aggiornate e dello stato dell'arte in materia e, ove applicabile, delle pertinenti norme nazionali, europee e internazionali, nonche' dei costi di attuazione;
b) sono proporzionate al grado di esposizione a rischi del soggetto, alle dimensioni del soggetto e alla probabilita' che si verifichino incidenti, nonche' alla loro gravita', compreso il loro impatto sociale ed economico.
2. Le misure di cui al comma 1 sono basate su un approccio multi-rischio, volto a proteggere i sistemi informativi e di rete nonche' il loro ambiente fisico da incidenti, e comprendono almeno i seguenti elementi:
a) politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi e di rete;
b) gestione degli incidenti, ivi incluse le procedure e gli strumenti per eseguire le notifiche di cui agli articoli 25 e 26;
c) continuita' operativa, ivi inclusa la gestione di backup, il ripristino in caso di disastro, ove applicabile, e gestione delle crisi;
d) sicurezza della catena di approvvigionamento, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;
e) sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informativi e di rete, ivi comprese la gestione e la divulgazione delle vulnerabilita';
f) politiche e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica;
g) pratiche di igiene di base e di formazione in materia di sicurezza informatica;
h) politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, ove opportuno, della cifratura;
i) sicurezza e affidabilita' del personale, politiche di controllo dell'accesso e gestione dei beni e degli assetti;
l) uso di soluzioni di autenticazione a piu' fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette, e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, ove opportuno.
3. Nel valutare quali misure di cui al comma 2, lettera d), siano adeguate, i soggetti tengono conto delle vulnerabilita' specifiche per ogni diretto fornitore e fornitore di servizi e della qualita' complessiva dei prodotti e delle pratiche di sicurezza informatica dei propri fornitori e fornitori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro. Per la medesima finalita' i soggetti tengono altresi' conto dei risultati delle valutazioni coordinate dei rischi per la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche effettuate dal Gruppo di cooperazione NIS.
4. Qualora un soggetto rilevi di non essere conforme alle misure di cui al comma 2, esso adotta, senza indebito ritardo, tutte le misure appropriate e proporzionate correttive necessarie.
 
Art. 25

Obblighi in materia di notifica di incidente

1. I soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano, senza ingiustificato ritardo, al CSIRT Italia ogni incidente che, ai sensi del comma 4, ha un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi, secondo le modalita' e i termini di cui agli articoli 30, 31 e 32.
2. Le notifiche includono le informazioni che consentono al CSIRT Italia di determinare un eventuale impatto transfrontaliero dell'incidente.
3. La notifica non espone il soggetto che la effettua a una maggiore responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente.
4. Un incidente e' considerato significativo se:
a) ha causato o e' in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto interessato;
b) ha avuto ripercussioni o e' idoneo a provocare ripercussioni su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o immateriali considerevoli.
5. Ai fini della notifica di cui al comma 1, i soggetti interessati trasmettono al CSIRT Italia:
a) senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza dell'incidente significativo, una pre-notifica che, ove possibile, indichi se l'incidente significativo possa ritenersi il risultato di atti illegittimi o malevoli o puo' avere un impatto transfrontaliero;
b) senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 72 ore da quando sono venuti a conoscenza dell'incidente significativo, una notifica dell'incidente che, ove possibile, aggiorni le informazioni di cui alla lettera a) e indichi una valutazione iniziale dell'incidente significativo, comprensiva della sua gravita' e del suo impatto, nonche', ove disponibili, gli indicatori di compromissione;
c) su richiesta del CSIRT Italia, una relazione intermedia sui pertinenti aggiornamenti della situazione;
d) una relazione finale entro un mese dalla trasmissione della notifica dell'incidente di cui alla lettera b), che comprenda:
1) una descrizione dettagliata dell'incidente, ivi inclusi la sua gravita' e il suo impatto;
2) il tipo di minaccia o la causa originale (root cause) che ha probabilmente innescato l'incidente;
3) le misure di attenuazione adottate e in corso;
4) ove noto, l'impatto transfrontaliero dell'incidente;
e) in caso di incidente in corso al momento della trasmissione della relazione finale di cui alla lettera d), una relazione mensile sui progressi e una relazione finale entro un mese dalla conclusione della gestione dell'incidente.
6. In deroga a quanto previsto dal comma 5, lettera b), un prestatore di servizi fiduciari, in relazione a incidenti significativi che abbiano un impatto sulla fornitura dei suoi servizi fiduciari, provvede alla notifica di cui alla medesima lettera, senza indebito ritardo e comunque entro 24 ore da quando sono venuti a conoscenza dell'incidente significativo.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, senza ingiustificato ritardo e ove possibile entro 24 ore dal ricevimento della pre-notifica di cui al comma 5, lettera a), il CSIRT Italia fornisce una risposta al soggetto notificante, comprensiva di un riscontro iniziale sull'incidente significativo e, su richiesta del soggetto, orientamenti o consulenza sull'attuazione di possibili misure tecniche di mitigazione. Su richiesta del soggetto notificante, il CSIRT Italia fornisce ulteriore supporto tecnico.
8. Qualora si sospetti che l'incidente significativo abbia carattere criminale, il CSIRT Italia fornisce al soggetto notificante anche orientamenti sulla segnalazione dell'incidente significativo, all'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (Autorita' di contrasto).
9. Sentito il CSIRT Italia, se ritenuto opportuno e qualora possibile, i soggetti essenziali e i soggetti importanti comunicano, senza ingiustificato ritardo, ai destinatari dei loro servizi gli incidenti significativi che possono ripercuotersi negativamente sulla fornitura di tali servizi.
10. I soggetti essenziali e i soggetti importanti, se ritenuto opportuno e qualora possibile, sentito il CSIRT Italia, comunicano senza ingiustificato ritardo, ai destinatari dei loro servizi che sono potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa, misure o azioni correttive o di mitigazione che tali destinatari possono adottare in risposta a tale minaccia. Inoltre, sentito il CSIRT Italia, se ritenuto opportuno, i soggetti essenziali e i soggetti importanti comunicano ai medesimi destinatari anche la natura di tale minaccia informatica significativa.
11. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nello svolgimento delle funzioni di Autorita' nazionale competente NIS e di CSIRT Italia, anche sentendo, se del caso, le autorita' competenti e gli CSIRT nazionali degli altri Stati membri interessati, puo' informare il pubblico riguardo all'incidente significativo per evitare ulteriori incidenti significativi o per gestire un incidente significativo in corso, o qualora ritenga che la divulgazione dell'incidente significativo sia altrimenti nell'interesse pubblico.
12. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale adotta mezzi tecnici e relative procedure per semplificare le notifiche di cui al presente articolo e le notifiche volontarie di cui all'articolo 26, informando i soggetti essenziali e i soggetti importanti.

Note all'art. 25:
- Per i riferimenti all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il
contrasto del terrorismo internazionale) pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del 27 luglio 2005, n. 173, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si
veda nelle note all'art. 14.
 
Art. 26

Notifica volontaria di informazioni pertinenti

1. In aggiunta all'obbligo di notifica di incidente di cui all'articolo 25, possono essere trasmesse, su base volontaria, notifiche al CSIRT Italia da parte dei:
a) soggetti essenziali e soggetti importanti, per quanto riguarda gli incidenti diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, le minacce informatiche e i quasi-incidenti;
b) soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), indipendentemente dal fatto che ricadano o meno nell'ambito di applicazione del presente decreto, per quanto riguarda gli incidenti che hanno un impatto significativo sulla fornitura dei loro servizi, le minacce informatiche e i quasi-incidenti.
2. Il CSIRT Italia:
a) tratta le notifiche volontarie applicando la procedura di cui all'articolo 25;
b) tratta le notifiche di incidente di cui all'articolo 25 prioritariamente rispetto alle notifiche volontarie;
c) tratta le notifiche volontarie soltanto qualora cio' non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.
3. Fatte salve le esigenze di indagine, accertamento e perseguimento di reati, la notifica volontaria di cui al comma 1 non puo' avere l'effetto di imporre al soggetto notificante alcun obbligo a cui non sarebbe stato sottoposto se non avesse effettuato tale notifica.
 
Art. 27

Uso di schemi di certificazione della cybersicurezza

1. Al fine di dimostrare il rispetto di determinati obblighi di cui all'articolo 24, l'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti di utilizzare categorie di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, di cui, rispettivamente, all'articolo 2, comma 1, lettere ff), gg) e hh), sviluppati dal soggetto essenziale o importante o acquistati da terze parti, che siano certificati nell'ambito dei sistemi europei di certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. L'Autorita' nazionale competente NIS promuove, altresi', l'utilizzo di servizi fiduciari qualificati da parte dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti.
2. Nelle more dell'adozione di pertinenti sistemi europei di certificazione della cybersicurezza di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881, l'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti di utilizzare categorie di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC, sviluppati dal soggetto essenziale o importante o acquistati da terze parti, che siano certificati nell'ambito di schemi di certificazione riconosciuti a livello nazionale o europeo.

Note all'art. 27:
- Per il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 relativo
all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la
cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza
per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento
sulla cibersicurezza») si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 28

Specifiche tecniche

1. Per favorire l'attuazione efficace e armonizzata dell'articolo 24, commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale competente NIS, senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, promuove l'uso di specifiche tecniche europee e internazionali, anche adottate da un organismo di normazione riconosciuto di cui al regolamento (UE) 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relative alla sicurezza dei sistemi informativi e di rete.
2. Ai fini del comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS tiene conto delle linee guida e degli orientamenti non vincolanti elaborati dall'ENISA ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555 e puo' redigere e aggiornare periodicamente un elenco delle categorie di tecnologie piu' idonee ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica.
3. L'elenco di cui al comma 2 non ha carattere vincolante o esaustivo ed e' pubblicato sul sito dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale al fine di fornire un orientamento sulle specifiche tecniche, di cui al comma 1, e sulle norme di settore nazionali ed europee applicabili alle tipologie di soggetti di cui agli allegati I, II, III e IV al presente decreto.

Note all'art. 28:
- Per il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla
normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE,
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio si veda nelle note all'art. 2.
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 29

Banca dei dati di registrazione dei nomi di dominio

1. Per contribuire alla sicurezza, alla stabilita' e alla resilienza dei sistemi di nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio raccolgono e mantengono dati di registrazione dei nomi di dominio accurati e completi in un'apposita banca dati con la dovuta diligenza, conformemente al diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.
2. Ai fini del comma 1, la banca dei dati di registrazione dei nomi di dominio contiene le informazioni necessarie per identificare e contattare i titolari dei nomi di dominio e i punti di contatto che amministrano i nomi di dominio presenti, registrati o censiti nel registro dei nomi di dominio di primo livello (top level domain - TLD). Tali informazioni includono, almeno:
a) il nome di dominio;
b) la data di registrazione;
c) il nome, l'indirizzo e-mail di contatto e il numero di telefono del soggetto che procede alla registrazione;
d) l'indirizzo e-mail di contatto e il numero di telefono del punto di contatto che amministra il nome di dominio qualora siano diversi da quelli del soggetto che procede alla registrazione.
3. I gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio predispongono e rendono pubbliche politiche e procedure, incluse le procedure di verifica, al fine di garantire che le banche dati di cui al comma 1 contengano informazioni accurate e complete.
4. I gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio per i domini di primo livello rendono pubblicamente disponibili, senza ingiustificato ritardo dopo la registrazione di un nome di dominio, i dati di registrazione dei nomi di dominio che non sono dati personali.
5. I gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, su richiesta motivata dei soggetti legittimati, forniscono l'accesso a specifici dati di registrazione dei nomi di dominio, nel rispetto del diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati. I soggetti che gestiscono i registri dei nomi di dominio di primo livello e i soggetti che forniscono servizi di registrazione dei nomi di dominio rispondono senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro 72 ore dalla ricezione della richiesta di accesso. Tale risposta reca gli specifici dati di registrazione dei nomi di dominio richiesti, ovvero le motivazioni per cui la richiesta non e' stata ritenuta legittima o debitamente motivata. Le politiche e le procedure relative alla divulgazione di tali dati hanno evidenza pubblica.
6. Ai fini del comma 5, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale puo' richiedere l'accesso ai dati di registrazione dei nomi di dominio e puo' stipulare appositi protocolli con i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di registrazione dei nomi di dominio.
7. Al fine di evitare una duplicazione della raccolta di dati di registrazione dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello e i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio individuano modalita' e procedure di collaborazione per la raccolta e il mantenimento dei dati di cui al comma 1.
 
Art. 30
Elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attivita' e
dei servizi

1. Ai fini di cui all'articolo 24, comma 1, dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno a partire dalla ricezione della prima comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), i soggetti essenziali e i soggetti importanti comunicano e aggiornano, tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1, un elenco delle proprie attivita' e dei propri servizi, comprensivo di tutti gli elementi necessari alla loro caratterizzazione e della relativa attribuzione di una categoria di rilevanza.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, le categorie di rilevanza nonche' il processo, le modalita' e i criteri per l'elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attivita' e dei servizi di cui al presente articolo.
3. Entro novanta giorni dalla comunicazione tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, l'Autorita' nazionale competente NIS fornisce riscontro ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti circa la conformita' di quanto comunicato rispetto alle modalita' e ai criteri di cui al comma 2. Il predetto termine puo' essere prorogato dall'Autorita' nazionale competente NIS, per una sola volta e fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, qualora sia necessario svolgere approfondimenti. Ove si renda necessario richiedere integrazioni e informazioni aggiuntive ai soggetti essenziali o importanti, i termini di cui al presente comma sono interrotti sino alla data di ricevimento delle predette integrazioni e informazioni, che sono rese entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
4. In assenza del riscontro di cui al comma 3 da parte dall'Autorita' nazionale competente NIS entro i termini di cui al medesimo comma, la conformita' di cui al comma 3 si intende convalidata.
5. Ai fini del presente articolo, l'Autorita' nazionale competente NIS puo' avvalersi dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f).
 
Art. 31

Proporzionalita' e gradualita' degli obblighi

1. Ai fini di cui agli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 29 l'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce obblighi proporzionati tenuto debitamente conto del grado di esposizione dei soggetti ai rischi, delle dimensioni dei soggetti e della probabilita' che si verifichino incidenti, nonche' della loro gravita', compreso il loro impatto sociale ed economico.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS stabilisce termini, modalita', specifiche e tempi graduali di implementazione degli obblighi di cui al comma 1, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, anche differenziandoli in relazione:
a) alle categorie di rilevanza di cui all'articolo 30, comma 2, delle attivita' e dei servizi che i sistemi informativi e di rete supportano, svolgono o erogano;
b) al settore, al sottosettore e alla tipologia di soggetto, tenendo conto del grado di maturita' iniziale nell'ambito della sicurezza informatica;
c) all'individuazione del soggetto quale essenziale o importante.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS individua, se del caso, le fattispecie che determinano la sospensione dei termini di cui al comma 2.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' emanare linee guida vincolanti per l'attuazione degli obblighi di cui al presente capo.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' emanare raccomandazioni per supportare i soggetti nell'implementazione degli obblighi di cui al presente capo.
6. Ai fini del presente articolo, l'Autorita' nazionale competente NIS puo' avvalersi dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f).
7. Le comunicazioni e le interazioni dei soggetti con l'Autorita' nazionale competente NIS avvengono, in via prioritaria, per mezzo della piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1.
 
Art. 32

Previsioni settoriali specifiche

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 27, 28 e 29, tenuto conto degli impatti sociali e economici di un incidente significativo nella catena di approvvigionamento del settore della pubblica amministrazione, l'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' imporre specifici obblighi proporzionati e graduali ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti che forniscono servizi, anche digitali, alla pubblica amministrazione.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS, secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5, puo' individuare gli obblighi di cui al presente capo che non si applicano:
a) alle amministrazioni pubbliche di cui all'allegato III, lettere c) e d);
b) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, comma 9, lettera f), e comma 10.
3. Gli obblighi di cui agli articoli 24 e 25 non si applicano ai soggetti che erogano esclusivamente servizi di registrazione dei nomi di dominio. Tali soggetti assicurano un livello di sicurezza informatica coerente con gli obblighi di cui agli articoli 24 e 25.
4. La designazione o la mancata designazione del rappresentante di cui all'articolo 5, comma 3, non pregiudica l'applicabilita' degli obblighi di cui al presente capo.
 
Art. 33
Coordinamento con la disciplina del perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica

1. Ai fini dell'articolo 4:
a) gli obblighi di gestione del rischio per la sicurezza informatica e di notifica di incidente previsti dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono considerati almeno equivalenti a quelli previsti dal presente decreto;
b) alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 105 del 2019, non si applicano le disposizioni di cui al presente decreto. Restano fermi gli obblighi del presente decreto per i sistemi informativi e di rete diversi da quelli di cui al primo periodo;
c) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, non sono sottoposti agli obblighi di notifica di cui all'articolo 25 del presente decreto per gli incidenti riconducibili a una notifica effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge;
d) le informazioni attinenti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, ovvero trasmesse da questi ultimi all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi del presente decreto, possono essere escluse dagli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 22.

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 2-bis, del
citato decreto-legge n. 105/2019, convertito con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - 1. (Omissis).
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Comitato interministeriale per la
cybersicurezza (CIC):
a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e
operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una
sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle
misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai
fini dell'individuazione, fermo restando che per gli
Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le
norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si
procede sulla base dei seguenti criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale
dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il
mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche
fondamentali per gli interessi dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione
di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e
servizi informatici;
2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un
criterio di gradualita', tenendo conto dell'entita' del
pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione
alle specificita' dei diversi settori di attivita', puo'
derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche
parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei
sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;
b) sono definiti, sulla base di un'analisi del
rischio e di un criterio di gradualita' che tenga conto
delle specificita' dei diversi settori di attivita', i
criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis
predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un
elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,
comprensivo della relativa architettura e componentistica,
fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i
servizi informatici attinenti alla gestione delle
informazioni classificate, si applica quanto previsto dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124;
all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando
opportuni moduli organizzativi, il Tavolo interministeriale
di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n.
131; entro sei mesi dalla data della comunicazione,
prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti
nell'elenco di cui al medesimo comma, i soggetti pubblici e
quelli di cui all'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di
cui al citato comma 2-bis, trasmettono tali elenchi
all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche per le
attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di crisi
cibernetiche affidate al Nucleo per la cybersicurezza; il
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, l'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia
informazioni e sicurezza interna (AISI) ai fini
dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dagli
articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge n. 124 del
2007, nonche' l'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e per la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accedono
a tali elenchi per il tramite della piattaforma digitale di
cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020, costituita presso l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.
2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai
sensi del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto
amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del CIC, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto
amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di
accesso, non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando
che a ciascun soggetto e' data, separatamente,
comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione
nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto
amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di
cui al presente comma.
2-ter - 19-ter. (Omissis).»
 
Art. 34
Principi generali per lo svolgimento delle attivita' di vigilanza ed
esecuzione

1. L'Autorita' nazionale competente NIS monitora e valuta il rispetto da parte dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti degli obblighi previsti dall'articolo 7 e dal capo IV, nonche' i relativi effetti sulla sicurezza dei sistemi informativi e di rete, svolgendo attivita' di vigilanza attraverso:
a) il monitoraggio, l'analisi e il supporto ai soggetti essenziali e ai soggetti importanti;
b) la verifica e le ispezioni;
c) l'adozione di misure di esecuzione;
d) l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' conferire priorita' alle attivita' di cui al presente capo adottando un approccio basato sul rischio.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS provvede affinche' le attivita' di vigilanza imposte ai soggetti per quanto riguarda gli obblighi di cui al presente decreto siano effettive, proporzionate e dissuasive, tenuto conto di ciascuna fattispecie e dei criteri di cui all'articolo 31.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS vigila sul rispetto, da parte degli enti della pubblica amministrazione, del presente decreto, con indipendenza operativa rispetto agli enti della pubblica amministrazione sottoposti a vigilanza.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS espone nei particolari la motivazione per l'adozione dei provvedimenti per lo svolgimento delle attivita' e l'esercizio dei poteri di cui al presente capo.
6. Le attivita' e i poteri di cui al presente capo sono rispettivamente svolte ed esercitati rispettando i diritti della difesa nonche' tenendo conto delle circostanze di ciascuna fattispecie e almeno dei seguenti elementi:
a) la gravita' della violazione e l'importanza delle disposizioni violate, considerando gravi in particolare:
1) le violazioni ripetute;
2) la mancata notifica di incidenti significativi o il mancato rimedio a tali incidenti;
3) il mancato rimedio alle carenze a seguito di istruzioni vincolanti emesse dall'Autorita' nazionale competente NIS;
4) l'ostacolo alle attivita' di vigilanza di cui al presente capo;
5) la fornitura di informazioni false o gravemente inesatte relative agli obblighi di cui al presente decreto;
b) la durata della violazione;
c) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal soggetto interessato;
d) qualsiasi danno materiale o immateriale causato, incluse le perdite finanziarie o economiche, gli effetti sugli altri servizi e il numero di utenti interessati;
e) un'eventuale condotta intenzionale o negligenza da parte dell'autore della violazione;
f) qualsiasi misura adottata dal soggetto per prevenire o attenuare il danno materiale o immateriale;
g) qualsiasi adesione a codici di condotta o meccanismi di certificazione approvati;
h) il livello di collaborazione delle persone fisiche o giuridiche ritenute responsabili con l'Autorita' nazionale competente NIS.
7. Gli audit sulla sicurezza, periodici e mirati, nonche' le scansioni di sicurezza di cui agli articoli 35 e 37, sono svolti da organismi indipendenti e si basano su valutazioni del rischio effettuate dall'Autorita' nazionale competente NIS o dal soggetto sottoposto ad audit o su altre informazioni disponibili in relazione ai rischi. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' richiedere, anche solo in parte, di acquisire gli esiti di tali audit sulla sicurezza e di tali scansioni di sicurezza. I costi di tali audit sulla sicurezza e di tali scansioni di sicurezza sono a carico del soggetto sottoposto ad audit, salvo in casi debitamente giustificati in cui l'Autorita' nazionale competente NIS decida altrimenti, in linea con il piano di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3.
8. La designazione o la mancata designazione del rappresentante di cui all'articolo 5, comma 3, non pregiudica lo svolgimento delle attivita' e l'esercizio dei poteri di cui al presente capo.
9. Le comunicazioni e le interazioni dei soggetti con l'Autorita' nazionale competente NIS avvengono, in via prioritaria, per mezzo della piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 1, sono stabiliti i criteri, le procedure e le modalita' per lo svolgimento delle attivita', l'esercizio dei poteri e l'adozione dei provvedimenti di cui al presente capo.
 
Art. 35

Monitoraggio, analisi e supporto

1. Ai fini dell'articolo 7, l'Autorita' nazionale competente NIS verifica e fornisce riscontro circa le informazioni trasmesse e la relativa corrispondenza ai requisiti prescritti per i soggetti registrati, ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, assicurando altresi' adeguata pubblicita' ai criteri concernenti l'ambito di applicazione del presente decreto e dei relativi obblighi.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS monitora l'attuazione degli obblighi di cui al presente decreto da parte dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, implementando, altresi', interventi di supporto per i soggetti medesimi.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS, ai fini dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma 2, puo':
a) richiedere ai soggetti una rendicontazione, anche periodica, ivi incluse autovalutazioni e piani di implementazione, dello stato di attuazione degli obblighi di cui al presente decreto, nonche' le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, dichiarando la finalita' della richiesta;
b) richiedere ai soggetti l'esecuzione, periodica o mirata, di audit sulla sicurezza, in particolare in caso di incidente significativo o di violazione del presente decreto da parte del soggetto;
c) richiedere ai soggetti l'esecuzione di scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti, se necessario in cooperazione con il soggetto interessato;
d) emanare raccomandazioni e avvertimenti relativi a presunte violazioni del presente decreto da parte dei soggetti interessati.
4. Ai fini del comma 2, l'Autorita' nazionale competente NIS indica modalita' e termini ragionevoli e proporzionati per adempiere, nonche' per riferire circa lo stato di attuazione degli adempimenti.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS analizza le risultanze delle attivita' di cui al presente capo al fine di stabilire l'ordine di priorita' degli interventi di supporto di cui al comma 2 nonche' di individuare gli indirizzi di sviluppo della regolamentazione di cui all'articolo 31.
6. L'Autorita' nazionale competente NIS implementa gli interventi di supporto di cui al comma 2 qualora cio' non costituisca un onere sproporzionato o eccessivo.
7. L'Autorita' nazionale competente NIS, nello svolgimento delle attivita' di cui al presente capo, si puo' avvalere dei tavoli settoriali di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f).
 
Art. 36

Verifiche e ispezioni

1. L'Autorita' nazionale competente NIS, nell'esercizio dei poteri di verifica e ispettivi nei confronti dei soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, puo' sottoporre questi ultimi a:
a) verifiche della documentazione e delle informazioni trasmesse all'Autorita' nazionale competente NIS ai sensi del presente decreto;
b) ispezioni in loco e a distanza, compresi controlli casuali;
c) richieste di accesso a dati, documenti e altre informazioni necessari allo svolgimento dei poteri di cui al presente articolo, dichiarando la finalita' della richiesta e specificando le informazioni richieste ai soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti importanti, i poteri di verifica e ispettivi si applicano unicamente qualora l'Autorita' nazionale competente NIS acquisisca o riceva elementi di prova, indicazioni o informazioni che suggeriscano possibili violazioni del presente decreto.
 
Art. 37

Misure di esecuzione

1. L'Autorita' nazionale competente NIS, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione, tiene anche conto degli esiti delle attivita' di monitoraggio, analisi e supporto di cui all'articolo 35 e delle risultanze dell'esercizio dei poteri di verifica e ispettivi di cui all'articolo 36.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS, nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione puo' richiedere ai soggetti, dichiarandone la finalita', di fornire i dati che dimostrino l'attuazione di politiche di sicurezza informatica, quali i risultati di audit sulla sicurezza e i relativi elementi di prova, nonche' le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali anche ai fini:
a) della valutazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica;
b) del rispetto degli obblighi di trasmissione, comunicazione e notifica di cui al presente decreto.
3. L'Autorita' nazionale competente NIS, nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione, puo' intimare ai soggetti:
a) di eseguire, su base periodica o mirata, audit sulla sicurezza, in particolare in caso di incidente significativo o di violazione del presente decreto da parte del soggetto. L'Autorita' nazionale competente NIS non puo' prescrivere l'esecuzione periodica di audit di sicurezza ai soggetti importanti;
b) di eseguire scansioni di sicurezza basate su criteri di valutazione dei rischi obiettivi, non discriminatori, equi e trasparenti, se necessario in cooperazione con la medesima Autorita';
c) di attuare le raccomandazioni fornite in seguito a un audit sulla sicurezza;
d) di adempiere agli obblighi di cui al presente decreto;
e) di porre termine al comportamento che viola il presente decreto e di astenersi dal ripeterlo;
f) di attuare le istruzioni vincolanti impartite dalla medesima Autorita' o di porre rimedio alle carenze individuate nell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto o alle conseguenze che derivano da violazioni del presente decreto;
g) ai fini dell'articolo 25, comma 9, di comunicare senza ingiustificato ritardo ai destinatari dei loro servizi gli incidenti significativi che possono ripercuotersi negativamente sulla fornitura di tali servizi;
h) ai fini dell'articolo 25, comma 10, di comunicare senza ingiustificato ritardo ai destinatari dei loro servizi che sono potenzialmente interessati da una minaccia informatica significativa, qualsiasi misura o azione correttiva che tali destinatari possono adottare in risposta a tale minaccia, nonche', se opportuno, la minaccia informatica significativa stessa;
i) ai fini dell'articolo 25, comma 11, di informare il pubblico sugli incidenti occorsi;
l) di rendere pubbliche le violazioni di cui al presente decreto.
4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione quale Autorita' nazionale competente NIS, puo' intimare l'osservanza di istruzioni vincolanti per evitare il verificarsi di un incidente o per porvi rimedio.
5. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' designare un proprio funzionario per supportare il soggetto interessato ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al presente decreto, con compiti ben definiti nell'arco di un periodo di tempo determinato, anche tramite visite in loco e a distanza. Il soggetto interessato assicura la piena collaborazione con il funzionario designato.
6. Qualora il soggetto interessato non adempia alle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, secondo periodo, l'Autorita' nazionale competente NIS diffida il soggetto ad adempiere a tali disposizioni.
7. Ai fini dei commi 2, 3, 4 e 6, l'Autorita' nazionale competente NIS indica modalita' e termini ragionevoli e proporzionati per adempiere nonche' per riferire circa lo stato di attuazione degli adempimenti.
8. Prima di adottare provvedimenti di cui ai commi 3 e 6, l'Autorita' nazionale competente NIS notifica ai soggetti interessati le conclusioni preliminari, concedendo a questi ultimi un termine ragionevole, comunque non inferiore a quindici giorni, per presentare osservazioni.
9. Il comma 8 non trova applicazione nei casi in cui la notifica delle conclusioni preliminari non consenta azioni immediate per prevenire un incidente o rispondervi. In tali casi l'Autorita' nazionale competente NIS motiva l'omissione della notifica di cui al comma 8.
10. Nei casi di adozione da parte dell'Autorita' nazionale competente NIS di piu' provvedimenti successivi riconducibili alla medesima fattispecie, il comma 8 si applica esclusivamente al primo di questi provvedimenti.
 
Art. 38

Sanzioni amministrative

1. L'Autorita' nazionale competente NIS, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri sanzionatori, tiene anche conto degli esiti delle attivita' di monitoraggio, supporto e analisi di cui all'articolo 35, delle risultanze dell'esercizio dei poteri di verifica e ispettivi di cui all'articolo 36, nonche' dell'esercizio dei poteri di esecuzione di cui all'articolo 37.
2. Fermi restando i criteri di cui all'articolo 34, comma 6, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale con una o piu' determinazioni, adottate secondo le modalita' dell'articolo 40, comma 5, puo' specificare laddove necessario i criteri per la determinazione dell'importo delle sanzioni per le violazioni di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, adottando tutte le misure necessarie per assicurarne l'effettivita', la proporzionalita', la dissuasivita' e l'applicazione.
3. L'esercizio dei poteri di cui all'articolo 37 non impedisce la contestazione delle violazioni di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, nonche' la relativa irrogazione di sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
4. Qualora il soggetto non adempia nei termini stabiliti dalla diffida di cui all'articolo 37, commi 6 e 7, l'Autorita' nazionale competente NIS puo' sospendere temporaneamente o chiedere a un organismo di certificazione o autorizzazione, oppure a un organo giurisdizionale, ai sensi della normativa vigente, di sospendere temporaneamente un certificato o un'autorizzazione relativi a una parte o alla totalita' dei servizi o delle attivita' pertinenti svolti dal soggetto essenziale. Tale sospensione temporanea e' applicata finche' il soggetto interessato non adotta le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle diffide di cui all'articolo 37, commi 6 e 7. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III, nonche' ai soggetti rientranti fra le tipologie di cui all'allegato IV, punto 1, partecipati o sottoposti a controllo pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 4.
5. Qualsiasi persona fisica responsabile di un soggetto essenziale o che agisca in qualita' di suo rappresentante legale con l'autorita' di rappresentarlo, di prendere decisioni per suo conto o di esercitare un controllo sul soggetto stesso, assicura il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto. Tali persone fisiche possono essere ritenute responsabili dell'inadempimento in caso di violazione del presente decreto da parte del soggetto di cui hanno rappresentanza.
6. Qualora il soggetto non adempia nei termini stabiliti dalla diffida di cui all'articolo 37, commi 6 e 7, l'Autorita' nazionale competente NIS puo' disporre nei confronti delle persone fisiche di cui al comma 5 del presente articolo, ivi inclusi gli organi di amministrazione e gli organi direttivi di cui all'articolo 23 dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti, nonche' di quelle che svolgono funzioni dirigenziali a livello di amministratore delegato o rappresentante legale di un soggetto essenziale o importante, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della incapacita' a svolgere funzioni dirigenziali all'interno del medesimo soggetto. Tale sospensione temporanea e' applicata finche' il soggetto interessato non adotta le misure necessarie a porre rimedio alle carenze o a conformarsi alle diffide di cui all'articolo 37, commi 6 e 7.
7. Ai dipendenti pubblici che esercitano i poteri di cui al comma 5, si applicano le norme in materia di responsabilita' dei dipendenti pubblici e dei funzionari eletti o nominati. In particolare, la violazione degli obblighi di cui al presente decreto puo' costituire causa di responsabilita' dirigenziale, disciplinare e amministrativo-contabile.
8. Con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 sono punite le seguenti violazioni:
a) mancata osservanza degli obblighi imposti dall'articolo 23 agli organi di amministrazione e agli organi direttivi, nonche' degli obblighi relativi alla gestione del rischio per la sicurezza informatica e alla notifica di incidente, di cui agli articoli 24 e 25, cosi' come disciplinati ai sensi dell'articolo 31;
b) inottemperanza alle disposizioni adottate dall'Autorita' nazionale competente NIS ai sensi dell'articolo 37, commi 3 e 4, e alle relative diffide.
9. Le violazioni di cui al comma 8 sono punite:
a) per i soggetti essenziali, escluse le pubbliche amministrazioni, con sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di euro 10.000.000 o del 2% del totale del fatturato annuo su scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto, calcolato secondo le modalita' previste della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, se tale importo e' superiore, il cui minimo e' fissato nella misura di un ventesimo del massimo edittale;
b) per i soggetti importanti, escluse le pubbliche amministrazioni, con sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo di euro 7.000.000 o dell'1,4% del totale del fatturato annuo su scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto, calcolato secondo le modalita' previste della raccomandazione 2003/361/CE, se tale importo e' superiore, il cui minimo e' fissato nella misura di un trentesimo del massimo edittale;
c) per le pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III, nonche' per i soggetti rientranti fra le tipologie di cui all'allegato IV, punto 1, partecipati o sottoposti a controllo pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 4, che sono soggetti essenziali, con sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25.000 a euro 125.000;
d) per le pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III, nonche' per i soggetti rientranti fra le tipologie di cui all'allegato IV, punto 1, partecipati o sottoposti a controllo pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 4, che sono soggetti importanti, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) sono ridotte di un terzo.
10. Con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 11 sono punite le seguenti violazioni:
a) mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 3, 4, 5 e 7;
b) inosservanza delle modalita' stabilite dall'Autorita' nazionale competente NIS ai sensi dell'articolo 7;
c) mancata comunicazione o aggiornamento dell'elenco delle attivita' e dei servizi nonche' della loro categorizzazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1;
d) mancata implementazione o attuazione degli obblighi relativi all'uso di schemi di certificazione, alla banca dei dati di registrazione dei nomi di dominio nonche' alle previsioni settoriali specifiche di cui agli articoli 27, 29 e 32, cosi' come disciplinati ai sensi dell'articolo 31.
e) mancata collaborazione con l'Autorita' nazionale competente NIS nello svolgimento delle attivita' e nell'esercizio dei poteri di cui al presente capo;
f) mancata collaborazione con il CSIRT Italia.
11. Le violazioni di cui al comma 10, fermi restando i minimi edittali di cui al comma 9, sono punite:
a) per i soggetti essenziali, con sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo dello 0,1% del totale del fatturato annuo su scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto, calcolato secondo le modalita' previste della raccomandazione 2003/361/CE;
b) per i soggetti importanti, con sanzioni amministrative pecuniarie fino a un massimo dello 0,07% del totale del fatturato annuo su scala mondiale per l'esercizio precedente del soggetto, calcolato secondo le modalita' previste della raccomandazione 2003/361/CE;
c) per le pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III, nonche' per i soggetti rientranti fra le tipologie di cui all'allegato IV, punto 1, partecipati o sottoposti a controllo pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 4, che sono soggetti essenziali, con sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 50.000;
d) per le pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III, nonche' per i soggetti rientranti fra le tipologie di cui all'allegato IV, punto 1, partecipati o sottoposti a controllo pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 4, che sono soggetti importanti, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) sono ridotte di un terzo.
12. Si ha reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo nei casi regolati dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre del 1981, n. 689. Nei casi di reiterazione specifica, la sanzione prevista per la violazione e' aumentata fino al doppio. Nei casi di reiterazione non specifica si applica la sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo.
13. In caso di mancata o tardiva registrazione di cui all'articolo 7, sono comunque contestate tutte le violazioni previste dai commi 8 e 10 del presente articolo, e si applica la sanzione prevista per la violazione piu' grave aumentata fino al triplo.
14. In caso di mancata osservanza degli obblighi relativi alla notifica di incidente di cui all'articolo 25, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'allegato III, nonche' dei soggetti rientranti fra le tipologie di cui all'allegato IV, punto 1, partecipati o sottoposti a controllo pubblico, e punto 4, laddove individuati secondo le modalita' di cui all'articolo 40, comma 4, le disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo si applicano solo in caso di reiterazione specifica nell'arco di cinque anni e l'Autorita' nazionale competente NIS puo' esercitare, durante i dodici mesi successivi all'accertamento della violazione, i poteri di verifica e ispettivi di cui all'articolo 36.
15. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, sono individuate, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera c), le modalita' di applicazione, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, dei seguenti strumenti deflattivi del contenzioso:
a) l'invito a conformarsi che l'Autorita' nazionale competente NIS, ove accerti la sussistenza delle violazioni, e fatto salvo il caso di reiterazione delle stesse, invia al trasgressore, assegnando un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Ove il trasgressore ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nei termini previsti, il procedimento sanzionatorio non prosegue. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica al soggetto che sia stato gia' destinatario della diffida di cui all'articolo 37, comma 6, ovvero ai soggetti e nei casi previsti dal comma 14 del presente articolo;
b) la facolta' di estinguere il procedimento attraverso il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o se piu' favorevole, e qualora sia stabilito, al doppio del minimo della sanzione edittale, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di notifica della contestazione. In caso di reiterazione si applica l'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) le fattispecie in cui non e' prevista pubblicita' dell'irrogazione di sanzioni amministrative.
16. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' nazionale competente NIS ai sensi di quanto previsto dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Note all'art. 38:
- Per la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione,
del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis della legge
24 novembre del 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981,
n. 329:
«Art. 8-bis (Reiterazioni delle violazioni). - Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando piu' violazioni della stessa indole commesse
nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni
della medesima disposizione e quelle di disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o
per le modalita' della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita' o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e' specifica se e' violata la
medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima
non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e' disposta dall'autorita'
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e' annullato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per
l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un apposito capitolo con una dotazione di
2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per
l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000
di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno
2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le risorse iscritte sui bilanci delle
amministrazioni interessate, correlate alle funzioni
ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere
dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui
all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri responsabili, e portate ad
incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione alla spesa.
4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati al capitolo di cui al comma 1 del presente
articolo.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni
di bilancio.».
 
Art. 39

Assistenza reciproca

1. L'Autorita' nazionale competente NIS coopera e assiste le autorita' competenti degli altri Stati membri interessati, nonche' puo' richiedere la cooperazione e l'assistenza reciproca alle medesime, in funzione delle necessita', nei seguenti casi:
a) un soggetto, considerato sotto la giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete sono ubicati sul territorio nazionale, fornisce servizi in uno o piu' altri Stati membri;
b) un soggetto, considerato sotto la giurisdizione di altri Stati membri ai sensi dell'articolo 5 o i cui sistemi informativi e di rete sono ubicati sul territorio di altri Stati membri, fornisce servizi sul territorio nazionale.
2. La cooperazione di cui al comma 1 comprende la reciproca:
a) notifica e consultazione, per il mezzo del Punto di contatto unico NIS, circa le attivita' ispettive, le misure di esecuzione e l'esercizio dei poteri sanzionatori, nonche' la loro applicazione;
b) richiesta giustificata di attivita' ispettive o di adozione di misure di esecuzione;
c) assistenza proporzionata alle rispettive risorse affinche' le attivita' ispettive e di esecuzione possano essere attuate in maniera efficace, efficiente e coerente.
3. L'assistenza reciproca di cui al comma 2, lettera c), puo' riguardare richieste di informazioni e attivita' ispettive, comprese le richieste di effettuare ispezioni in loco o a distanza o audit sulla sicurezza mirati.
4. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' respingere una richiesta di assistenza da parte di autorita' competenti degli altri Stati membri ai sensi del presente articolo quando:
a) l'Autorita' nazionale competente NIS non e' competente per fornire l'assistenza richiesta;
b) l'assistenza richiesta non e' proporzionata ai compiti ispettivi e di esecuzione previsti dal presente decreto;
c) la richiesta riguarda informazioni o comporta attivita' che, se divulgate o svolte, sarebbero contrarie agli interessi essenziali di sicurezza nazionale, di pubblica sicurezza o di difesa dello Stato.
5. Ai fini del comma 4, prima di respingere una richiesta, l'Autorita' nazionale competente NIS consulta le autorita' competenti degli Stati membri interessati. Su richiesta di uno degli Stati membri interessati, l'Autorita' nazionale competente NIS consulta anche la Commissione europea e l'ENISA.
6. Se opportuno e di comune accordo, l'Autorita' nazionale competente NIS e le autorita' competenti di altri Stati membri possono svolgere attivita' ispettive e di esecuzione comuni.
7. L'Autorita' nazionale competente NIS puo':
a) a fronte di una richiesta di assistenza reciproca da parte di autorita' competenti di altri Stati membri, esercitare i poteri di cui al presente capo nei confronti di un soggetto che soddisfa i criteri di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo;
b) inoltrare una richiesta di assistenza reciproca alle autorita' competenti degli altri Stati membri interessati per l'esercizio dei rispettivi poteri di cui al capo VII della direttiva 2022/2555 nei confronti di un soggetto che soddisfa i criteri di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

Note all'art. 39:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 40

Attuazione

1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di cui all'articolo 12 e previo parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109:
a) sono definiti i criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 4;
b) sono stabiliti i criteri, le procedure e le modalita' di cui all'articolo 34, comma 10;
c) sono individuate le modalita' di applicazione, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, degli strumenti deflattivi del contenzioso di cui all'articolo 38, comma 15.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con le Autorita' di settore NIS interessate, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS e previo parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza:
a) possono essere stabiliti ulteriori criteri di identificazione delle tipologie di soggetto di cui agli allegati I e II, nonche' delle ulteriori tipologie di soggetto di cui all'articolo 3;
b) possono essere individuate ulteriori categorie di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, a cui si applica il presente decreto;
c) sono stabilite le modalita' di raccordo e di collaborazione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e le Autorita' di settore NIS ai fini del presente decreto.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, d'intesa con le Amministrazioni interessate, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS, previo parere del Comitato interministeriale per la cybersicurezza, sono stabilite, ove necessario, le modalita' di raccordo e collaborazione di cui all'articolo 14.
4. Con una o piu' determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta delle Autorita' di settore NIS interessate, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS:
a) sono individuati, ove necessario, i soggetti ai quali si applica la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 4;
b) sono individuati i soggetti ai quali si applica il presente decreto ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9.
5. Con una o piu' determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentito il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS:
a) ai sensi degli articoli 3 e 6, e' stabilito l'elenco dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti di cui all'articolo 7, comma 2;
b) sono stabiliti i termini, le modalita' nonche' i procedimenti di utilizzo e accesso di cui all'articolo 7, comma 6, le eventuali ulteriori informazioni che i soggetti devono fornire ai sensi dei commi 1 e 4 del medesimo articolo, nonche' i termini, le modalita' e i procedimenti di designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 5, comma 3;
c) possono essere definiti ulteriori disposizioni per l'organizzazione e per il funzionamento del Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di cui all'articolo 12;
d) e' adottata, d'intesa con il Ministero della giustizia, la politica nazionale di divulgazione coordinata delle vulnerabilita' di cui all'articolo 16, comma 4;
e) possono essere imposte condizioni per le informazioni messe a disposizione dalle autorita' competenti e dal CSIRT Italia nel contesto degli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17, comma 3;
f) sono stabilite le modalita' con cui i soggetti essenziali e i soggetti importanti notificano all'Autorita' nazionale competente NIS la loro partecipazione agli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica di cui all'articolo 17, comma 4;
g) possono essere designati gli esperti di sicurezza informatica di cui all'articolo 21, comma 1, nonche' individuate, se necessario, le modalita' per l'esecuzione della revisione tra pari di cui al medesimo articolo 21;
h) puo' essere imposto l'utilizzo di prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC certificati di cui all'articolo 27, definendo i relativi termini, criteri e modalita';
i) sono stabilite le categorie di rilevanza nonche' le modalita' e i criteri per l'elencazione, caratterizzazione e categorizzazione delle attivita' e dei servizi, a valenza multisettoriale e, ove opportuno, settoriale, di cui all'articolo 30;
l) sono stabiliti obblighi proporzionati e graduali, a valenza multisettoriale e, ove opportuno, settoriale, di cui all'articolo 31, le modalita' di applicazione dei medesimi obblighi per i soggetti che svolgono attivita' in piu' settori o sottosettori e per i soggetti di cui all'articolo 32, commi 1 e 2;
m) sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle sanzioni ai sensi dell'articolo 38, comma 2.
6. Sono esclusi dall'accesso e non sono soggetti a pubblicazione:
a) i decreti di cui al comma 3;
b) le determinazioni di cui al comma 4, lettera b), e al comma 5, lettera a);
c) atti, documenti, e informazioni relativi o comunque collegati alle notifiche degli incidenti o la cui divulgazione o il cui accesso possono comunque arrecare un possibile pregiudizio alla sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottati:
a) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3;
b) le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al comma 4, lettera b), e al comma 5, lettere b) e c).
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati:
a) i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2, lettera c);
b) le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al comma 5, lettere d), f) e l).
9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al comma 5, lettera i).
10. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente articolo sono aggiornati periodicamente e, comunque, ogni tre anni.
11. Le determinazioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di cui al presente articolo sono aggiornate periodicamente e, comunque, ogni due anni.

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza elle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 4 (Comitato interministeriale per la
cybersicurezza). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
la cybersicurezza (CIC), con funzioni di consulenza,
proposta e vigilanza in materia di politiche di
cybersicurezza.
2. Il Comitato:
a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri
gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle
politiche di cybersicurezza nazionale;
b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione
della strategia nazionale di cybersicurezza;
c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie
per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale
e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli
operatori privati interessati alla cybersicurezza, nonche'
per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di
migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della
cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e
scientifico in materia di cybersicurezza;
d) esprime il parere sul bilancio preventivo e sul
bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita'
delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro
della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro della
transizione ecologica, dal Ministro dell'universita' e
della ricerca, dal Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dal Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Il direttore generale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale svolge le funzioni di segretario
del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a
seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri
componenti del Consiglio dei ministri, nonche' altre
autorita' civili e militari di cui, di volta in volta,
ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni
da trattare.
6. Il Comitato svolge altresi' le funzioni gia'
attribuite al Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR), di cui all'articolo 5 della legge
3 agosto 2007, n. 124, dal decreto-legge perimetro e dai
relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per
quelle previste dall'articolo 5 del medesimo decreto-legge
perimetro.».
 
Art. 41

Regime transitorio e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dal 18 ottobre 2024.
2. A decorrere dal 18 ottobre 2024 il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e' abrogato, a esclusione dell'articolo 7, comma 8, e dell'articolo 8, comma 10, che sono abrogati dal 1° gennaio 2025. I capi IV e V del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2018 continuano a trovare applicazione nei confronti dei soli soggetti di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 40, commi 1, 2, 3, 4 e 5, lettere a), b), e) e f).
3. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera h) e' abrogata;
b) l'articolo 30, comma 26, e gli articoli 40 e 41 sono abrogati.
4. I provvedimenti attuativi degli articoli 40 e 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 continuano a trovare applicazione, per quanto non in contrasto con la legge e con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione delle determinazioni di cui all'articolo 40, comma 5, lettera l).

Note all'art. 41:
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65,
abrogato, a decorrere dal 18 ottobre 2024 dal presente
decreto, reca: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016,
recante misure per un livello comune elevato di sicurezza
delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione», ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132.
- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 8, e 8,
comma 10, del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65, abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal presente
decreto:
«Art. 7 (Autorita' nazionale competente e punto di
contatto unico). - 1. - 7. Omissis.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si
provvede ai sensi dell'articolo 22.»
«Art. 8 (Gruppi di intervento per la sicurezza
informatica in caso di incidente - CSIRT). - 1. - 9.
Omissis.
10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT
Italia e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a
decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 22.».
- I capi IV e V del citato decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65 recano, rispettivamente, «Sicurezza
della rete e dei sistemi informativi degli operatori di
servizi essenziali» e «Sicurezza della rete e dei sistemi
informativi dei fornitori di servizi digitali».
- Si riporta il testo dell'articolo, 2, comma 1,
lettera h), dell'articolo 30, comma 26, e degli articoli 40
e 41 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
(Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2003, abrogati dal
presente provvedimento:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) - g). Omissis.
h) apparecchiature terminali: apparecchiature
terminali quali definite all'articolo 1, comma 1), del
decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198;
i) - dddd). Omissis.».
«Articolo 30 (Sanzioni). - 1.- 25. Omissis.
26. Salvo che il fatto non costituisca reato,
l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza
informatica e' punita, con una sanzione amministrativa
pecuniaria:
a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per
l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera a);
b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata
comunicazione di ogni incidente significativo di cui
all'articolo 40, comma 3, lettera b);
c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata
fornitura delle informazioni necessarie per valutare la
sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a).
27. - 27-quinquies. Omissis.».
«Art. 40 (Sicurezza delle reti e dei servizi). - 1.
L'Agenzia, sentito il Ministero, per quanto di rispettiva
competenza e tenuto conto delle misure tecniche e
organizzative che possono essere adottate dalla Commissione
europea, ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, della
direttiva (UE) 2018/1972, individua:
a) adeguate e proporzionate misure di natura
tecnica e organizzativa per gestire i rischi per la
sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, assicurando un livello
di sicurezza adeguato al rischio esistente, tenuto conto
delle attuali conoscenze in materia. Tali misure, che
possono comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di
crittografia, sono anche finalizzate a prevenire e limitare
le conseguenze per gli utenti, le reti interconnesse e gli
altri servizi, degli incidenti che pregiudicano la
sicurezza;
b) i casi in cui gli incidenti di sicurezza siano
da considerarsi significativi ai fini del corretto
funzionamento delle reti o dei servizi.
2. Nella determinazione dei casi di cui al comma 1,
lettera b), l'Agenzia considera i seguenti parametri, se
disponibili:
a) il numero di utenti interessati dall'incidente
di sicurezza;
b) la durata dell'incidente di sicurezza;
c) la diffusione geografica della zona interessata
dall'incidente di sicurezza;
d) la misura in cui e' colpito il funzionamento
della rete o del servizio;
e) la portata dell'incidenza sulle attivita'
economiche e sociali.
3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di
comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico:
a) adottano le misure individuate dall'Agenzia di
cui al comma 1, lettera a);
b) comunicano all'Agenzia e al Computer Security
Incident Response Team (CSIRT), istituito ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65, ogni significativo incidente di sicurezza secondo
quanto previsto dal comma 1, lettera b).
4. L'Agenzia puo' informare il pubblico o imporre
all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della
notizia dell'incidente di sicurezza di cui al comma 1,
lettera b), sia nell'interesse pubblico. Se del caso,
l'Agenzia informa le Autorita' competenti degli altri Stati
membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza
delle reti e dell'informazione (ENISA).
5. L'Agenzia, anche avvalendosi del CSIRT, provvede
direttamente o per il tramite dei fornitori di reti e
servizi di comunicazione elettronica ad informare gli
utenti potenzialmente interessati da minaccia particolare e
significativa di incidenti di sicurezza, riguardo a
eventuali misure di protezione o rimedi cui possono
ricorrere.
6. L'Agenzia trasmette ogni anno alla Commissione
europea e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza
delle reti e dell'informazione una relazione sintetica
delle notifiche ricevute e delle azioni adottate
conformemente al presente articolo.
7. L'Agenzia, nelle tematiche di cybersicurezza,
fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce
specifiche competenze ad altre amministrazioni, collabora
con le autorita' competenti degli altri Stati membri e con
i competenti organismi internazionali e dell'Unione europea
al fine di definire procedure e norme che garantiscano la
sicurezza dei servizi.
8. In caso di notifica di incidente di sicurezza che
determini anche una violazione di dati personali, l'Agenzia
fornisce, senza ritardo, al Garante per la protezione dei
dati personali le informazioni utili ai fini di cui
all'articolo 33 del Regolamento UE 2016/679.».
«Art. 41 (Attuazione e controllo). - 1. Le misure
adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e
dell'articolo 40 sono approvate con provvedimento
dell'Agenzia.
2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione
elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche
accessibili al pubblico adottano le istruzioni vincolanti
eventualmente impartite dall'Agenzia, anche con riferimento
alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di
sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso in cui
sia stata individuata una minaccia significativa.
3. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo
40 le imprese che forniscono reti pubbliche di
comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico sono tenute a:
a) fornire all'Agenzia le informazioni necessarie
per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro
servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche
di sicurezza;
b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate
dall'Agenzia o da un organismo qualificato indipendente
designato dalla medesima Agenzia. L'impresa si assume
l'onere finanziario della verifica.
4. L'Agenzia ha la facolta' di indagare i casi di
mancata conformita' nonche' i loro effetti sulla sicurezza
delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche di
comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni
elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano o
raccolgono traffico per servizi offerti sul territorio
nazionale sono tenuti a fornire le informazioni e i dati
necessari alle indagini.
5. L'Agenzia, se del caso, consulta l'Autorita', le
Autorita' di contrasto nazionali, il Garante per la
protezione dei dati personali, e coopera con esse.
6. Nel caso in cui l'Agenzia riscontri il mancato
rispetto del presente articolo e dell'articolo 40 ovvero
delle disposizioni attuative previste dai commi 1 e 2 da
parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di
comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 30, commi da 2 a 21.».
 
Art. 42

Fase di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione:
a) ai sensi dell'articolo 7, entro il 17 gennaio 2025, i fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, fornitori di servizi di data center, fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonche' i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto, si registrano sulla piattaforma digitale di cui all'articolo 7, comma 1;
b) sino al 31 dicembre 2025, il Tavolo per l'attuazione della disciplina NIS di cui all'articolo 12 si riunisce almeno una volta ogni sessanta giorni;
c) sino al 31 dicembre 2025, il termine per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 25 e' fissato in nove mesi dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b), e il termine per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 23, 24 e 29 e' fissato in diciotto mesi dalla medesima comunicazione. Ai fini di cui al primo periodo, l'Autorita' nazionale competente NIS puo' stabilire modalita' e specifiche di base per assicurare la conformita' dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti.
2. L'obbligo di cui all'articolo 30, comma 1, si applica a partire dal 1° gennaio 2026.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, i soggetti essenziali e i soggetti importanti possono registrarsi a partire dalla data di pubblicazione della piattaforma di cui al medesimo comma.
 
Art. 43

Modifiche normative

1. Al fine di assicurarne la coerenza con l'architettura nazionale di cybersicurezza e con i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148;»;
2) alla lettera e), le parole: «di cui all'articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 9»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1:
1.1) la lettera d) e' sostituita dalle seguenti:
«d) e' Autorita' nazionale competente NIS e Punto di contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita' giuridica dell'ordinamento;
d-bis) e' Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo NIS;
d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo NIS;»;
1.2) alla lettera n), le parole: «CSIRT Italia di cui all'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti «CSIRT Italia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i)»;
1.3) alla lettera n-bis), le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g) e i)» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS»;
2) il comma 3 e' abrogato;
c) l'articolo 15 e' abrogato.
2. Per assicurare la coerenza con gli obblighi di cui al capo IV e con le disposizioni di cui al capo V del presente decreto, all'articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis e' abrogato;
b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La notifica d'incidente ai sensi del comma 3, lettera a), effettuata dai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 assolve agli obblighi in materia di notifica di incidente di cui all'articolo 25 del decreto legislativo medesimo.»;
c) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che non sono individuati come soggetti essenziali o importanti ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, si applicano gli obblighi di cui al capo IV e le attivita' ispettive e sanzionatorie di cui al capo V previste per i soggetti essenziali ai sensi del medesimo decreto legislativo, limitatamente ai sistemi informativi e di rete diversi da quelli inseriti nell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente decreto. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentito il tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, stabilisce con propria determina termini, modalita', specifiche e tempi graduali di implementazione degli obblighi di cui al presente comma.»;
d) il comma 17 e' abrogato.

Note all'art. 43:
- Per il testo dell'art. 1, del decreto legge 14 giugno
2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2021, n. 109, come modificato dal presente decreto,
si veda nelle note all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art.7, del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, come modificato dal
presente decreto:
« Art. 7. Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale
1. L'agenzia:
(Omissis).
d) e' Autorita' nazionale competente NIS e Punto di
contatto unico NIS di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d) ed e), del decreto legislativo NIS, a tutela dell'unita'
giuridica dell'ordinamento;
d-bis) e' Autorita' nazionale di gestione delle crisi
informatiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del
decreto legislativo NIS;
d-ter) e' CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia, di
cui all'articolo 2, comma1, lettera i), del decreto
legislativo NIS»;
(Omissis).
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per
prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica
e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT
Italia, di cui all'articolo 2, comma1, lettera i) del
decreto legislativo NIS. A tale fine, promuove iniziative
di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali
capacita';
n-bis) nell'ambito delle funzioni di cui al primo
periodo della lettera n), svolge ogni attivita' diretta
all'analisi e al supporto per il contenimento e il
ripristino dell'operativita' dei sistemi compromessi, con
la collaborazione dei soggetti pubblici o privati che hanno
subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi
informatici. La mancata collaborazione di cui al primo
periodo e' valutata ai fini dell'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 1, commi 10 e 14, del
decreto-legge perimetro, per i soggetti di cui all'articolo
1, comma 2-bis, del medesimo decreto-legge perimetro, i
soggetti essenziali e i soggetti importanti di cui all'art.
6 del decreto legislativo NIS e di cui all'articolo 40,
comma 3, alinea, del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259; restano esclusi gli organi dello Stato preposti
alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei
reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
alla difesa e sicurezza militare dello Stato, nonche' gli
organismi di informazione per la sicurezza di cui
agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
(Omissis).
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa),
presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto
dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un
dirigente da lui delegato, e composto da personale della
stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti
dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e
delle associazioni del settore della sicurezza, designati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
composizione e l'organizzazione del Comitato
tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita'
e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
comma 1.Per la partecipazione al Comitato
tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza,
compensi o rimborsi di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, il
rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
di direzione del Centro europeo di competenza per la
cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE)
2021/887.
3. (Abrogato).
4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale,
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
trasferito presso l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la
protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita'
di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano
violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante
possono stipulare appositi protocolli d'intenti che
definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
- L'articolo 15, del citato decreto-legge 14 giugno
2021, n. 82, come abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 15. (Modificazioni al decreto legislativo NIS)».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - 1. - 3. (Omissis).
3-bis. (abrogato).
4. - 7. (Omissis).
8. La notifica d'incidente ai sensi del comma 3,
lettera a), effettuata dai soggetti inclusi nel perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica che rientrano
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo di
recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 assolve agli
obblighi in materia di notifica di incidente di cui
all'articolo 25 del decreto legislativo medesimo.;
8-bis. Ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica che non sono individuati come
soggetti essenziali o importanti ai sensi degli articoli 3
e 6 del decreto legislativo di recepimento della direttiva
(UE) 2022/2555, si applicano gli obblighi di cui al capo IV
e le attivita' ispettive e sanzionatorie di cui al capo V
previste per i soggetti essenziali ai sensi del medesimo
decreto legislativo, limitatamente ai sistemi informativi e
di rete diversi da quelli inseriti nell'elenco delle reti,
dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente decreto.
L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sentito il
tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica, stabilisce con propria
determina termini, modalita', specifiche e tempi graduali
di implementazione degli obblighi di cui al presente comma.
9. - 16. (Omissis).
17 (abrogato).
18. - 19-ter. (Omissis).».
 
Art. 44

Disposizioni finanziarie

1. Le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 15 del presente decreto e, piu' in generale le spese ICT sostenute per l'adeguamento dei sistemi informativi al presente decreto, sono coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, commi da 512 a 520, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 10, comma 3, 11, comma 7, 13, comma 6, e 15 comma 8, pari a euro 409.424 per l'anno 2024 e euro 5.925.695 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto euro a 409.424 per l'anno 2024, euro 2.625.695 per l'anno 2025, euro 2.707.695 per l'anno 2026 e euro 3.100.695 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
b) quanto a euro 3.300.000 per l'anno 2025, euro 3.218.000 per l'anno 2026 e euro 2.825.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 2 dell'articolo 41.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Crosetto, Ministro della difesa

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Sangiuliano, Ministro della cultura

Schillaci, Ministro della salute Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 512 a
520, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, legge di stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302:
«512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le
societa' inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere
personale strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui all'articolo
9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al
comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
2014.
513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid)
predispone il Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione che e' approvato dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il
Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di
amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e
di connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese
da sostenere per innovazione e spese per la gestione
corrente, individuando altresi' i beni e servizi la cui
acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il
soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per
l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel
Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti
di beni e servizi informatici e di connettivita', in
coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano.
Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di
analisi delle informazioni in loro possesso relative ai
contratti di acquisto di beni e servizi in materia
informatica, propongono alle amministrazioni e alle
societa' di cui al comma 512 iniziative e misure, anche
organizzative e di processo, volte al contenimento della
spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori
promuovono l'aggregazione della domanda funzionale
all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle
pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o
comune a piu' amministrazioni.
514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione
riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto
indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad
esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e
grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza ed
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a
Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione
degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero
dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa puo'
supportare i soggetti di cui al periodo precedente
nell'individuazione di specifici interventi di
semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei
processi amministrativi. Per le attivita' di cui al
presente comma e' previsto un incremento delle dotazioni
destinate al finanziamento del Programma di
razionalizzazione degli acquisti della pubblica
amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze
pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per
l'anno 2018, a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro
1.500.000 annui a decorrere dal 2020.
515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un
obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere
alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento
della spesa annuale media per la gestione corrente del solo
settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al
netto dei canoni per servizi di connettivita' e della spesa
effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori
documentata nel Piano triennale di cui al comma 513,
compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare
rilevanza strategica di cui al comma 514-bis, nonche'
tramite la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono
esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti
disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche', per
le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni
committenti, la societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la
societa' di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8
maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonche'
l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese
di investimento necessarie al completamento
dell'informatizzazione del processo civile e penale negli
uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del
presente comma sono utilizzati dalle medesime
amministrazioni prioritariamente per investimenti in
materia di innovazione tecnologica.
515-bis. Al fine di facilitare la partecipazione ai
programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui
al comma 510, possono procedere, al di fuori delle
modalita' di cui al comma 512 e successivi, per attivita'
di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere
l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale
della ricerca e facente parte della rete della ricerca
Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della
legge 1° agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono
inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La
procedura di affidamento segue le disposizioni del comma
516.
516. Le amministrazioni e le societa' di cui al
comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di
fuori delle modalita' di cui ai commi 512 e 514
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il
bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione ovvero in casi di necessita' ed
urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuita'
della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti
effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati
all'Autorita' nazionale anticorruzione e all'Agid.
517. La mancata osservanza delle disposizioni dei
commi da 512 a 516 rileva ai fini della responsabilita'
disciplinare e per danno erariale.
518. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
abrogato.
519. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai
commi da 512 al presente comma, gli organi costituzionali
adottano le misure idonee a realizzare le economie previste
nella rispettiva autonomia, secondo le modalita' stabilite
nel proprio ordinamento.
520. Per le finalita' di cui al comma 512, al fine
di consentire l'interoperabilita' dei sistemi informativi
degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire
omogeneita' dei processi di approvvigionamento sul
territorio nazionale, con accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previo parere dell'Agid e della Consip SpA, sono definiti
criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita' da parte degli enti del
Servizio sanitario nazionale.».