Gazzetta n. 227 del 27 settembre 2024 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2024, n. 136 |
Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»; Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante «Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; Vista la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza); Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 22; Visto il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, recante Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 giugno 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 23 luglio 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 settembre 2024 Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera e), le parole: «per i debiti estranei a quelli sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualita' di consumatore»; b) alla lettera m-bis), dopo le parole «le misure, gli accordi e le procedure» sono inserite le seguenti: «, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata»; c) alla lettera n): 1) le parole: «albo dei gestori» sono sostituite dalle seguenti: «elenco dei gestori»; 2) le parole: «l'albo» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco»; d) alla lettera o): 1) al numero 1), le parole: «all'albo» sono sostituite dalle seguenti: «all'elenco»; 2) al numero 3), dopo le parole: «rapporti di natura personale o professionale» sono inserite le seguenti: «tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio»; e) alla lettera p), dopo le parole: «determinate azioni» sono inserite le seguenti: «o condotte»; f) alla lettera q), le parole: «il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni».
N O T E
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta l'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». - Si riporta l'articolo 1, comma 1, e l'Allegato A, n. 22, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazz. Uff. 23 aprile 2021, n. 97: «Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A. 2. - 3. (Omissis).». «Allegato A (Omissis) 22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021); (Omissis).».
Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; b) "insolvenza": lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; c) "sovraindebitamento": lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; d) "impresa minore": l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348; e) "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualita' di consumatore; f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le societa' in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; g); h) "gruppo di imprese": l'insieme delle societa', delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa', di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla societa' o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto; i) "gruppi di imprese di rilevante dimensione": i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; l) "parti correlate": si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate; m) "centro degli interessi principali del debitore" (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attivita' e passivita' o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attivita' che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi; n) "elenco dei gestori e insolvenza delle imprese": l'elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice; o) "professionista indipendente": il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa; o-bis) "esperto": il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata; p) "misure protettive": le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza; q) "misure cautelari": i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni; r) "classe di creditori": insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; s) "domicilio digitale": il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice; u).». |
| Art. 2 Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3». 2. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza» sono sostituite dalle seguenti: «il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza»; b) al comma 4, dopo le parole: «I creditori» sono inserite le seguenti: «e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza».
Note all'art. 2: - Si riportano gli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 3 (Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. 2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. 3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilita' dei debiti e le prospettive di continuita' aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2. 4. Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3: a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la meta' dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purche' rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.». «Art. 4 (Doveri delle parti). - 1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza. 2. Il debitore ha il dovere di: a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto; b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori; c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21. 3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente piu' di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralita' di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalita' di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata e' redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto. 4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorita' giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.». |
| Art. 3 Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresi' disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo». 2. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento», sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento»; 2) alla lettera d), le parole: «durante le procedure concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza,» e, dopo le parole: «il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o dal debitore per il buon esito dello strumento»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono piu' procedure.».
Note all'art. 3: - Si riportano gli articoli 5-bis e 6 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 5-bis (Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo). - 1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione. 2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresi' disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Il contenuto della lista di controllo e' definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13.» «Art. 6 (Prededucibilita' dei crediti). - 1. Oltre ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili: a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell''organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati; c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonche' del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento. 2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono piu' procedure.». |
| Art. 4 Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83» sono sostituite dalle seguenti: «Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83». 2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «nelle procedure disciplinate» sono sostituite dalle seguenti: «nei procedimenti disciplinati». 3. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalita' telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD).»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.»; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.»; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.»; e) il comma 6 e' abrogato.
Note all'art. 4: - Si riportano gli articoli 7, 9 e 10 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 7 (Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza). - 1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta e' riunita a quella gia' pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41. 2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che: a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile; b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati; c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuita' aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori. 3. Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non e' accolta ed e' accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda e' inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.» «Art. 9 (Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale). - 1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente. 2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nei procedimenti disciplinati dal presente codice, il patrocinio del difensore e' obbligatorio.» «Art. 10 (Comunicazioni telematiche). - 1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalita' telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD). 2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. 2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. 3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico. 4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti. 5. Ai fini della validita' ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata e' equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 6. (abrogato).». |
| Art. 5 Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «quando si trova» sono inserite le seguenti: «nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto»; b) al comma 2, dopo le parole: «anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro»; c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 38» sono inserite le seguenti: «, comma 2,». 2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia»; b) al comma 5: 1) al secondo periodo, dopo le parole: «all'atto della nomina come titolo di preferenza» sono inserite le seguenti: «; l'esperto cura l'aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito»; 2) al quarto periodo, dopo le parole: «individuazione del profilo dell'esperto,» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite,»; c) al comma 7, quinto periodo, dopo le parole: «come esperto nell'ambito di precedenti composizioni negoziate» sono inserite le seguenti: «e del loro esito». 3. All'articolo 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'eventuale attivita' dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attivita' professionale ai sensi del secondo periodo.»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'esperto da' conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attivita' che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per se' causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore ne' ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca e dell'intermediario finanziario.». 4. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «i bilanci» e' inserita la seguente: «approvati» e le parole: «situazione patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale»; 2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;»; 3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3;»; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l'imprenditore puo' inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.»; c) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'imprenditore partecipa personalmente, puo' farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza»; d) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e due o piu' parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto.»; e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico puo' proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o e' necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell'incarico e' inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne da' comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.»; f) al comma 8: 1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti.»; 2) dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'archiviazione e' iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro.». 5. All'articolo 18 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'imprenditore puo' chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti.»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito gia' concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario.»; d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione e' determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario.». 6. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti»; b) al comma 2: 1) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «i bilanci» e' inserita la seguente: «approvati»; 2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda;»; 3) alla lettera b), le parole: «una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto e' trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene l'indicazione del debitore e dell'esperto e la data dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, e' notificato dal ricorrente, anche all'esperto. Il tribunale puo' prescrivere ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerita' del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, puo' dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non e' depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive, senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresi' se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda puo' essere riproposta.»; d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «buon esito delle trattative» sono inserite le seguenti: «e a rappresentare l'attivita' che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2»; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, puo' prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto. Nel parere l'esperto indica altresi' l'attivita' svolta e da svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2. La proroga non e' concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa e' stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non puo' superare i duecentoquaranta giorni.»; f) al comma 6, dopo le parole: «al comma 4» sono inserite le seguenti: «o 5». 7. All'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «gestisce l'impresa» sono inserite le seguenti: «e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza». 8. All'articolo 22 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese»; 2) alla lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 6» sono soppresse; 3) alla lettera c), le parole: «ai sensi dell'articolo 6» sono soppresse; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale puo' avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto. 1-ter. La prededucibilita' opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono piu' procedure.»; c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale puo' assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.». 9. All'articolo 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a) dopo le parole: «con uno o piu' creditori» sono inserite le seguenti: «oppure con una o piu' parti interessate all'operazione di risanamento»; 2) alla lettera c) dopo le parole: «dai creditori» sono inserite le seguenti: «aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonche'»; b) al comma 2: 1) all'alinea, le parole: «Se all'esito delle trattative non e' individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore puo', in alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore puo' anche, alternativamente»; 2) alla lettera b), la parola: «domandare» e' sostituita dalla seguente: «chiedere» e dopo le parole «relazione finale dell'esperto» sono aggiunte le seguenti: «o se la domanda di omologazione e' proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8»; 3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore puo' formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non puo' essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta e' rivolta e una relazione sulla completezza e veridicita' dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo e' sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo e' sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo e' sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo e' privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. 2-ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, puo' essere apposta successivamente.» 10. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «conservano i propri effetti» e' inserita la seguente: «anche». 11. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di rateazione di cui al primo periodo puo' essere concesso dall'Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto.»; b) al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Dalla stessa data si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.». 12. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato e' determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo.»; b) al comma 3, dopo le parole: «Il compenso complessivo» sono inserite le seguenti: «determinato ai sensi del comma 1 o del comma 2,»; c) al comma 6, le parole: «in tutti i casi» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi» e, dopo le parole: «successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8,» sono inserite le seguenti: «grazie all'opera dell'esperto,»; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure l'esperto non procede ai sensi dell'articolo 17, comma 5, terzo periodo, il compenso e' liquidato in misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessita' della documentazione esaminata»; e) al comma 9, le parole: «dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata»; f) al comma 11, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'accordo e' nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui all'articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima.»; g) al comma 12, le parole: «ai sensi dell'articolo 6» sono soppresse. 13. All'articolo 25-quater del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) concludere un contratto con uno o piu' creditori oppure con una o piu' parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuita' aziendale;»; 2) alla lettera c), le parole: «concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto» sono sostituite dalle seguenti: «concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonche' dall'esperto»; b) al comma 4: 1) le parole: «Se all'esito delle trattative non e' possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore puo'» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore puo' anche, alternativamente»; 2) alla lettera d) la parola: «domandare» e' sostituita dalla seguente: «chiedere»; c) al comma 5, dopo le parole: «21, 22,» sono inserite le seguenti: «23, comma 2-bis,»; d) al comma 6, dopo le parole: «conservano i propri effetti» e' inserita la seguente: «anche»; e) al comma 7, le parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» sono soppresse. 14. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'istanza di cui all'articolo 17 non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3».
Note all'art. 5: - Si riportano gli articoli 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 25-quinquies del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 12 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore commerciale e agricolo puo' chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalita' di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8. 2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro. 3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38, comma 2, nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.» «Art. 13 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto). - 1. E' istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma e' gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico. 2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalita' di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia. 3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' formato, con le modalita' di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuita' aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuita' aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. 4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 e' altresi' subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. 5. La domanda di iscrizione all'elenco e' presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda e' corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza; l'esperto cura l'aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano, i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto, anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite, per l'inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. La scheda e' compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicita' delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda e' respinta se non e' corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e puo' essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalita' di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. La comunicazione di cui al quarto periodo avviene con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari piu' gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonche' l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perche' vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilita' ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile. 6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione e' costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei cui uffici di segreteria si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti, ed e' composta da: a) due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17; b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio presso la quale e' costituita la commissione; c) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17. 7. Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 17, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. In caso di incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione, il predetto segretario generale invita l'imprenditore a integrare le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza non e' esaminata e l'imprenditore puo' riproporla. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza la commissione nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva piu' di due incarichi contemporaneamente. La nomina puo' avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica di cui al comma 5, quarto periodo, anche esaminando, ove occorra, il curriculum vitae, e dell'attivita' prestata come esperto nell'ambito di precedenti composizioni negoziate e del loro esito. Se lo ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della nomina o prima della comunicazione all'esperto nominato, il parere non vincolante di un'associazione di categoria sul territorio. 8. La commissione, coordinata dal membro piu' anziano, decide a maggioranza. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove e' tenuto l'elenco presso il quale l'esperto e' iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente. Sono del pari pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 10. Per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, come prevista dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.» «Art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti). - 1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa ne' aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non puo' intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata. L'eventuale attivita' dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attivita' professionale ai sensi del secondo periodo. 2. L'esperto e' terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non e' equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Puo' avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale. 2-bis. L'esperto da' conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attivita' che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, ne' davanti all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili. 4. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. 5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per se' causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore ne' ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca e dell'intermediario finanziario. 6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.» «Art. 17 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento). - 1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente e' presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato. 2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 e' definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2. 3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica: a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi, se non gia' depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonche' una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza; a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza; b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attivita' in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare; c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia; d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3; e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1; f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione; g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1; h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza. 3-bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l'imprenditore puo' inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. 4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilita' di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1. In caso contrario ne da' comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perche' provveda alla sua sostituzione. L'esperto non puo' assumere piu' di due incarichi contemporaneamente. 5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente, puo' farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne da' notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto puo' invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione e' divenuta eccessivamente onerosa o se e' alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni. 6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perche', valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e due o piu' parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto. 7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico puo' proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o e' necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell'incarico e' inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne da' comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato. 8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne da' comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. L'archiviazione e' iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro. 9. In caso di archiviazione dell'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore non puo' presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se l'archiviazione e' richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le modalita' previste nel comma 1 entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di cui al primo periodo e' ridotto, per una sola volta, a quattro mesi. 10. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.» «Art. 18 (Misure protettive). - 1. L'imprenditore puo' chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto. 2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d). 3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti. 4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non puo' essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti gia' concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1. 5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito gia' concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario. 5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione e' determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario.» «Art. 19 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari). - 1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso e' causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza e' cancellata dal registro delle imprese. 2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita: a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi oppure, quando non e' tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta; a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda; b) una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso; c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarita' della singola casella; d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare; e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalita', che l'impresa puo' essere risanata; f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. 3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto e' trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene l'indicazione del debitore e dell'esperto e la data dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, e' notificato dal ricorrente, anche all'esperto. Il tribunale puo' prescrivere ai sensi dell'articolo 151 del Codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerita' del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, puo' dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non e' depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive, senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresi' se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda puo' essere riproposta. 4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalita' delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l'attivita' che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale puo' assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente gia' concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Sentito l'esperto, il tribunale puo' limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. 5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, puo' prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto. Nel parere l'esperto indica altresi' l'attivita' svolta e da svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2. La proroga non e' concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa e' stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non puo' superare i duecentoquaranta giorni. 6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o piu' creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 o 5 puo', in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 8, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. 7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile. Contro l'ordinanza e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. 8. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.» «Art. 21 (Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative). - 1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilita' economico-finanziaria dell'attivita'. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore e' insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilita' dell'imprenditore. 2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonche' dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento. 3. L'esperto, quando ritiene che l'atto puo' arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. 4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, puo' iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione e' obbligatoria. 5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6.» «Art. 22 (Autorizzazioni del tribunale). - 1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo': a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese; b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili; c) autorizzare una o piu' societa' appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili; d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresi' il rispetto del principio di competitivita' nella selezione dell'acquirente. 1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale puo' avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto. 1-ter. La prededucibilita' opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono piu' procedure. 2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del Codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il tribunale puo' assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.» «Art. 23 (Conclusione delle trattative). - 1. Quando e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto, con uno o piu' creditori oppure con una o piu' parti interessate all'operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, e' idoneo ad assicurare la continuita' aziendale per un periodo non inferiore a due anni; b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonche' e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza. 2. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore puo' anche, alternativamente: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56; b) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione e' proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies; d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo puo' accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4. 2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore puo' formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non puo' essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta e' rivolta e una relazione sulla completezza e veridicita' dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo e' sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo e' sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo e' sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo e' privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. 2 -ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, puo' essere apposta successivamente.» «Art. 24 (Conservazione degli effetti). - 1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato. 2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purche' coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. 3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22. 4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilita' dell'imprenditore per gli atti compiuti. 5. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, purche' non siano state effettuate le iscrizioni previste dall'articolo 21, comma 4. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano inoltre ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22.» «Art. 25-bis (Misure premiali). - 1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale. 2. Le sanzioni tributarie per le quali e' prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17. 3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della meta' nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2. 4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attivita' produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta'. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza. Il piano di rateazione di cui al primo periodo puo' essere concesso dall'Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto. 5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Dalla stessa data si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.» «Art. 25-ter (Compenso dell'esperto). - 1. Il compenso dell'esperto e' determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessita', del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni: a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento; b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall'1,00 all'1,50 per cento; c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento; d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento; e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento; f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento; g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento; h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento. 2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato e' determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo. 3. Il compenso complessivo determinato ai sensi del comma 1 o del comma 2, non puo' essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00. 4. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito indicato: a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative e' compreso tra ventuno e cinquanta, il compenso e' aumentato del 25 per cento; b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative e' superiore a cinquanta, il compenso e' aumentato del 35 per cento; c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non e' superiore a cinque, il compenso e' ridotto del 40 per cento; d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso e' aumentato del 10 per cento. 5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 4, lettere a) e b); all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, quinto periodo. 6. Il compenso e' aumentato del 100 per cento nei casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, grazie all'opera dell'esperto, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b). 7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6. 8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure l'esperto non procede ai sensi dell'articolo 17, comma 5, terzo periodo, il compenso e' liquidato in misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessita' della documentazione esaminata. 9. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a). Se l'attivita' e' iniziata da meno di tre anni, la media e' calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio. 10. All'esperto e' dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purche' accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si e' avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2. 11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso e' liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6, ed e' a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonche' titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. L'accordo e' nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui all'articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima. 12. Il compenso dell'esperto e' prededucibile. 13. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, puo' essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.» «Art. 25-quater (Imprese sotto soglia). - 1. L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. 2. L'istanza e' presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale e' presentata l'istanza. 3. Se all'esito delle trattative e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente: a) concludere un contratto con uno o piu' creditori oppure con una o piu' parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuita' aziendale; b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62; c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonche' dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza. 4. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore puo' anche, alternativamente: a) proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74; b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies; d) per la sola impresa agricola, chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. 5. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1,2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, comma 2-bis, 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto compatibili. 6. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato. 7. Il compenso dell'esperto e' liquidato, ai sensi dell'articolo 25-ter, dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.» «Art. 25-quinquies (Limiti di accesso alla composizione negoziata). - 1. L'istanza di cui all'articolo 17 non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3. L'istanza non puo' essere altresi' presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.». |
| Art. 6 Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 25-sexies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore puo' presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta puo' prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore puo' proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.»; b) al comma 2, le parole: «del deposito in cancelleria» sono inserite le seguenti: «del suo deposito». c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualita' della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale puo' concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.»; d) al comma 4, dopo le parole: «Con il medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto»; e) al comma 5, dopo le parole: «liquidazione giudiziale» sono inserite le seguenti: «o della liquidazione controllata». 2. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 114» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115».
Note all'art. 6: - Si riportano gli articoli 25-sexies e 25-septies del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 25-sexies (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio). - 1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore puo' presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta puo' prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore puo' proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano. 2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso e' comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del suo deposito. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96. 3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualita' della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del Codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale puo' concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti. 4. Con il medesimo decreto ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata. 5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarita' del contraddittorio e del procedimento, nonche' il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilita' del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilita' a ciascun creditore. 6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247. 7. Contro il decreto della corte d'appello puo' essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. 8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.». «Art. 25-septies (Disciplina della liquidazione del patrimonio). - 1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115. 2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25-sexies comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, da' esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile. 3. Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta da' esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalita' di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.». |
| Art. 7 Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilita' prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione e' in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.»; c) alla rubrica, dopo le parole: «Segnalazione dell'organo di controllo», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e del soggetto incaricato della revisione legale». 2. All'articolo 25-decies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti».
Note all'art. 7: - Si riportano gli articoli 25-octies e 25-decies del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 25-octies (Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale). - 1. L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile. 2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilita' prevista dall'articolo 2407 del Codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione e' in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.» «Art. 25-decies (Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari). - 1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.». |
| Art. 8 Modifiche alla Parte prima, Titolo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. Alla parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del titolo III e' sostituita dalla seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza». |
| Art. 9 Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «alle imprese in amministrazione straordinaria» sono sostituite le seguenti: «alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria». 2. All'articolo 28 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «della liquidazione giudiziale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o controllata».
Note all'art. 9: - Si riportano gli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 27 (Competenza per materia e per territorio). - 1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e' individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. 2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali. 3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale; b) per la persona fisica non esercente attivita' d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la competenza e' del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attivita' d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.» «Art. 28 (Trasferimento del centro degli interessi principali). - 1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata.». |
| Art. 10 Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «liquidazione giudiziale» sono inserite le seguenti: «o controllata»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, puo' chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1.».
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 33 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 33 (Cessazione dell'attivita'). - 1. La liquidazione giudiziale o controllata puo' essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. 1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, puo' chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1. 2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita' coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione. 3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque salva la facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del comma 1. 4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e' inammissibile.». |
| Art. 11 Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonche' l'apertura della liquidazione giudiziale.». 2. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicita' mensile,».
Note all'art. 11: - Si riportano gli articoli 37 e 39 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 37 (Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale). - 1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore. In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonche' l'apertura della liquidazione giudiziale. 2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorita' amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o piu' creditori o del pubblico ministero.» «Art. 39 (Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza). - 1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita' economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicita' mensile, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonche' l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti. 2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale. 3. Quando la domanda e' presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).». |
| Art. 12 Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «a norma dell'articolo 120-bis» sono inserite le seguenti: «e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza»; b) al comma 7: 1) al primo periodo, le parole: «nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359» sono sostituite dalle seguenti: «nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario»; 2) al secondo periodo, dopo le parole: «nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata»; c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalla seguente: «della»; d) al comma 9, primo periodo, le parole: «e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 2»; e) al comma 10, dopo le parole: «entro la prima udienza» sono inserite le seguenti: «fissata ai sensi dell'articolo 41». 2. All'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; »; 2) alla lettera b), dopo le parole: «soluzione efficace della crisi» sono inserite le seguenti: «e autorizza il commissario al compimento delle attivita' di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);» e le parole: «. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);» sono soppresse; 3) alla lettera c), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. 1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1. 1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore puo' chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformita' alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.». 3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «giorno successivo al deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «giorno successivo al suo deposito». 4. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo, le parole: «, anche ai sensi dell'articolo 44,» sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: «e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1» sono soppresse. 5. All'articolo 47 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «se gia' nominato, verifica» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi»; b) al comma 2, alla lettera d), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente: «d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa.». 6. All'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 109» sono inserite le seguenti: «oppure se il debitore richiede l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2»; b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il tribunale» sono inserite le seguenti: «, con decreto,». 7. All'articolo 49, comma 3, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127». 8. All'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui agli articoli 33, 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 33 e 34». 9. All'articolo 51 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera c), le parole: «dei fatti e degli elementi di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi»; b) al comma 6: 1) le parole: «a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante,» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del reclamante»; 2) dopo le parole: «entro dieci giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla comunicazione del decreto»; c) al comma 8 le parole «in cancelleria» sono soppresse; d) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. La sentenza e' notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonche' iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte d'appello.»; e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. In caso di societa' o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante e' tenuto, in solido con la societa' o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.». 10. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «liquidazione giudiziale,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di omologazione del concordato»; b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il debitore deposita» sono inserite le seguenti: «presso il tribunale»; c) al comma 5: 1) al primo periodo le parole: «, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello,» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e»; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si applica l'articolo 51, comma 12.»; d) al comma 6, le parole «Nel caso previsto dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dai commi 1 e 5».
Note all'art. 12: - Si riportano gli articoli 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 53 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 40 (Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale). - 1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalita' previste dalla presente sezione. 2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed e' sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le societa', la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza. 3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, e' comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione e' eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico ministero. 4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale puo' nominare un commissario giudiziale o confermare quello gia' nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale e' disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando e' necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti. 5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore puo' stare in giudizio personalmente. 6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso con modalita' telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. 7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata. 8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito e' data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento. 9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 2, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente. 10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine e' proposta separatamente e' riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non puo' essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.» «Art. 44 (Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione). - 1. Il debitore puo' presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e autorizza il commissario al compimento delle attivita' di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f); c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicita', il debitore deposita una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria che, entro il giorno successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere; d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). 1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del Codice civile, non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del Codice civile. 1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1. 1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore puo' chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformita' alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto. 2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi e' stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d). 3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.» «Art. 45 (Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini). - 1. Entro il giorno successivo al suo deposito, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), e' comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale. 2. Nello stesso termine il decreto e' trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione e' effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta.» «Art. 46 (Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo). - 1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci. 2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale puo' assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato. 3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato. 4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. 5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.» «Art. 47 (Apertura del concordato preventivo). - 1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se gia' nominato, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi: a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilita' della proposta e la fattibilita' del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati; b) in caso di concordato in continuita' aziendale, la ritualita' della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuita' aziendale e' comunque inammissibile se il piano e' manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. 2. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto: a) nomina il giudice delegato; b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale; c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entita' del passivo e alla necessita' di assicurare la tempestivita' e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori; d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale. d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa. 3. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45. 4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando e' presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati. 5. Il decreto di cui al comma 4 e' reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. 6. La domanda puo' essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.» «Art. 48 (Procedimento di omologazione). - 1. Se il concordato e' stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109 oppure se il debitore richiede l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura e' stata aperta nonche' notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso. 2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore puo' depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza. 3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in continuita' aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato. 4. Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale, con decreto, fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi. 5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione e' notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. 6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2.» «Art. 49 (Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). - 1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale. 2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando e' decorso inutilmente o e' stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati. 3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale: a) nomina il giudice delegato per la procedura; b) nomina il curatore e, se utile, uno o piu' esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore; c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e' tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche' dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se gia' non eseguito a norma dell'articolo 39; d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura; e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione; f) autorizza il curatore, con le modalita' di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. 4. La sentenza e' comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. 5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).» «Art. 50 (Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale). - 1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, e' comunicato alle parti e, quando e' stata disposta la pubblicita' della domanda, iscritto nel registro delle imprese. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. 3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita' aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. 4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non e' ricorribile per cassazione, e' comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed e' iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicita' della domanda. 5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza puo' essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale. 6. I termini di cui agli articoli 33 e 34 si computano con riferimento alla sentenza della Corte di appello.» «Art. 51 (Impugnazioni). - 1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni. 2. Il ricorso deve contenere: a) l'indicazione della corte di appello competente; b) le generalita' dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello; c) l'esposizione dei motivi su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni; d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. 3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile. 4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53. 5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e' notificato a cura del reclamante al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. 7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. 10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente. 11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni. 12. La sentenza e' notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonche' iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte d'appello. 13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione. 14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso e' promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo. 15. In caso di societa' o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante e' tenuto, in solido con la societa' o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del Codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.» «Art. 53 (Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione). - 1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, anche nell'ipotesi di omologazione del concordato restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124. 2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, puo' autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredita' e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione. 3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98. 4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicita', stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita presso il tribunale una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuita' aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione e' comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilita' di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione. 5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debitila corte d'appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si applica l'articolo 51, comma 12. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca. 5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuita' aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, puo' confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno. 6. Nei casi previsti dai commi 1 e 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, puo' sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attivita' di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.». |
| Art. 13 Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale»; b) al comma 2: 1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 40,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda,»; 2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, puo' richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o piu' creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.»; c) al comma 4: 1) dopo le parole: «di cui all'articolo 40,» sono inserite le seguenti «anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,»; 2) le parole: «la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di cui agli articoli 17 e 18.»; d) al comma 5, dopo le parole: «diverso da quello» e' inserita la seguente: «eventualmente»; e) al comma 6, le parole: «procedura concorsuale aperta» sono sostituite dalle seguenti: «procedura aperta». 2. All'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza.»; b) al comma 2, dopo il quinto periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di misure richieste ai sensi dell'articolo 54, comma 2, terzo periodo, le disposizioni del presente comma si applicano solo se si tratta di misure diverse da quelle di cui al primo periodo del medesimo comma 2 dell'articolo 54.».
Note all'art. 13: - Si riportano gli articoli 54 e 55 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 54 (Misure cautelari e protettive). - 1. In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale puo' emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente gia' concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile. 2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non puo' essere pronunciata. Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, puo' richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o piu' creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza. 3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, e' idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61. 4. Prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17 e 18. 5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello eventualmente indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44. 6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 puo' chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato e' stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura aperta. 7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.» «Art. 55 (Procedimento). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui e' assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se gia' delegato dal tribunale per l'audizione delle parti. Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza. 2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a se', ove gia' non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L'ordinanza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. In caso di misure richieste ai sensi dell'articolo 54, comma 2, terzo periodo, le disposizioni del presente comma si applicano solo se si tratta di misure diverse da quelle di cui al primo periodo del medesimo comma 2 dell'articolo 54. 3. Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del Codice di procedura civile. La durata delle misure e' fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda puo' essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. 4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, puo' prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate. 5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano piu' l'obiettivo di agevolare le trattative. 6. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50. 7. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.». |
| Art. 14 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. Alla parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza». |
| Art. 15 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «della situazione economico finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il piano deve avere data certa e deve contenere: a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori; b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova; c) le strategie d'intervento; d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti; e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano; f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonche' le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonche' i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria; g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.»; c) al comma 4, le parole: «i creditori» sono sostituite dalle seguenti: «le parti interessate».
Note all'art. 15: - Si riporta l'articolo 56 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 56 (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento). - 1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria. 2. Il piano deve avere data certa e deve contenere: a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori; b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova; c) le strategie d'intervento; d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti; e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano; f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonche' le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonche' i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria; g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente. 3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica del piano. 4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con le parti interessate possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore. 5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.». |
| Art. 16 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo il terzo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Si applica l'articolo 116.»; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore puo' chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.». 2. All'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «e' ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.» sono sostituite dalle seguenti: «e' ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48.». 3. All'articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «misure protettive temporanee» sono sostituite dalle seguenti: «le misure protettive di cui all'articolo 54». 4. All'articolo 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera a), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»; 2) alla lettera d), le parole: «rispetto alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione»; b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «dalla data della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «dalla data della notificazione» e dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Su istanza del debitore il tribunale puo' autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerita' del procedimento.»; c) al comma 5: 1) al primo periodo, le parole: «banche e intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti»; 2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti». 5. All'articolo 62 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera a), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»; 2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione;» b) al comma 5, dopo le parole: «avanti al tribunale» sono inserite le seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 27» e dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Se sono proposte piu' opposizioni il tribunale procede alla loro riunione.». 6. L'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente: «Art. 63 (Transazione su crediti tributari e contributivi). - 1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente di cui all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando e' prevista la continuita' dell'impresa. 2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, e' depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Alla proposta di transazione e' allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo. L'adesione alla proposta e' espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione e' apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale. Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui al quarto periodo, e' espresso dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta e' espressa dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale l'adesione alla proposta e' espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L'atto e' sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 3, l'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. Se la proposta di transazione e' modificata, il predetto termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Nei casi in cui la modifica contiene una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente e' aumentato di ulteriori novanta giorni. 3. La domanda di omologazione e' proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell'avviso. 4. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale: a) l'accordo non ha carattere liquidatorio; b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti; c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti e' non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta; d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo. 5. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 60 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo. 6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi: a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto; b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale e' pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data; 2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 7. L'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), si verifica anche quando il proponente ha proseguito, ancorche' solo parzialmente, a seguito di fusione o scissione, cessione di azienda, anche di fatto, conferimento o affitto di azienda ovvero a seguito di atti produttivi di effetti analoghi, l'attivita' esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della proposta, ha concluso una transazione risolta di diritto ai sensi del comma 8, ovvero risponde a qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi del debitore originario. 8. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.» 7. All'articolo 64 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 oppure dalla data della richiesta di cui all'articolo 54, comma 3, i creditori non possono, sino all'omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.»; b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 20»; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.» d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive».
Note all'art. 16: - Si riportano gli articoli 57, 58, 60, 61, 62 e 64 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 57 (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - 1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48. 2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalita' indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3. Si applica l'articolo 116. 3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3. 4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore puo' chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.» «Art. 58 (Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano). - 1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, e' rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. 2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48.» «Art. 60 (Accordi di ristrutturazione agevolati). - 1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e' ridotta della meta' quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le misure protettive di cui all'articolo 54.» «Art. 61 (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi economici. 2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti; b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84; c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria; d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione; e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. 3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione. Su istanza del debitore il tribunale puo' autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerita' del procedimento. 4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali e' stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. 5. Quando un'impresa ha debiti verso banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo' individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, puo' chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti.» «Art. 62 (Convenzione di moratoria). - 1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, e' efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria. 2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti; b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore puo' essere titolare di crediti inseriti in piu' di una categoria; c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione; d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicita' dei dati aziendali, l'idoneita' della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c). 3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. 4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale. 5. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' essere proposta opposizione avanti al tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27. Se sono proposte piu' opposizioni il tribunale procede alla loro riunione. 6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza. 7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.» «Art. 64 (Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive). - 1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 oppure dalla data della richiesta di cui all'articolo 54, comma 3, i creditori non possono, sino all'omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile. 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del Codice civile. 3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attivita' del debitore.». |
| Art. 17 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore puo' proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta e' allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicita' dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta e' depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente e' aumentato a novanta giorni.»; b) al comma 4, la parola: «mera» e' soppressa; c) al comma 8, le parole: «il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.» sono sostituite dalle seguenti: «il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione.»; d) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonche' le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a 162.». e) dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o piu' rami su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo' autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresi' il rispetto del principio di competitivita' nella selezione dell'acquirente.».
Note all'art. 17: - Si riporta l'articolo 64-bis del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). - 1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza puo' prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purche' la proposta sia approvata dall'unanimita' delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione. 1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore puo' proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta e' allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicita' dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta e' depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente e' aumentato a novanta giorni. 2. La domanda e' presentata nelle forme dell'articolo 40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46. 3. Un professionista indipendente attesta la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano. 4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale: a) valutata la ritualita' della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale; b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d). 5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. 6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonche' dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto puo' arrecare pregiudizio ai creditori o non e' coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106. 7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta e' approvata se e' raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purche' abbiano votato i creditori titolari di almeno la meta' del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purche' la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente e' di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta. 8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione. 9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonche' le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a 162. 9-bis. Quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o piu' rami su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo' autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresi' il rispetto del principio di competitivita' nella selezione dell'acquirente.». |
| Art. 18 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 65 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) le parole: «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo»; 2) dopo le parole: «titolo III,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 44,»; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.». 2. All'articolo 66 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non e' un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata puo' essere proposta anche se uno o piu' debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.»; b) al comma 5, le parole: «dei debiti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attivo».
Note all'art. 18: - Si riportano gli articoli 65 e 66 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 65 (Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento). - 1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX. 2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'articolo 44, in quanto compatibili. 3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa. 4. 4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.» «Art. 66 (Procedure familiari). - 1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non e' un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata puo' essere proposta anche se uno o piu' debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. 2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche' le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. 3. Le masse attive e passive rimangono distinte. 4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo. 5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi e' ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entita' dell'attivo di ciascuno.». |
| Art. 19 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 67 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera c), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l'ordinaria»; b) al comma 4, le parole: «avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» e, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «La proposta puo' prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.». 2. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilita', dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.»; c) al comma 4: 1) dopo le parole: «al comma 1,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»; 2) le parole: «, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati» sono soppresse; 3) dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Con il medesimo decreto il giudice puo' disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.»; d) al comma 5, dopo le parole: «scambio di memorie scritte» e' inserito il segno d'interpunzione: «,»; e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente puo' essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.»; f) al comma 8: 1) le parole: «di omologa» sono sostituite dalle seguenti: «che provvede sull'omologazione»; 2) le parole: «quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «i due giorni successivi»; g) il comma 9 e' abrogato; h) al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, le parole: «provvede con decreto motivato e» sono soppresse; 2) il secondo periodo e' soppresso; i) i commi 11 e 12 sono abrogati; l) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Apertura e omologazione del piano». 3. All'articolo 71 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che e' determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice puo' accordare all'OCC un acconto sul compenso.»; b) al comma 5, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC e' liquidato dal giudice tenuto conto dell'attivita' svolta.». 4. All'articolo 72 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole: «d'ufficio» sono soppresse; 2) dopo le parole: «di un creditore,» sono inserite le seguenti: «dell'OCC,»; 3) le parole: «in contraddittorio con il debitore,» sono soppresse; b) il comma 3 e' abrogato; c) al comma 4, le parole: «e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta» sono soppresse; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.»; e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revoca della sentenza di omologazione». 5. All'articolo 73 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.»; b) al comma 2, le parole: «anche dai creditori o» sono soppresse; c) al comma 3, le parole: «In caso di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1»; d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione».
Note all'art. 19: - Si riportano gli articoli 67, 70, 71, 72 e 73 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 67 (Procedura di ristrutturazione dei debiti). - 1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda e' corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta puo' prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali. 5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.» «Art. 70 (Apertura e omologazione del piano). - 1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilita', dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del Codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore puo' presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 4. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il giudice, su istanza del debitore, puo' altresi' disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Con il medesimo decreto il giudice puo' disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvede con decreto. 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente puo' essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata. 8. La sentenza che provvede sull'omologazione e' comunicata ai creditori ed e' pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51. 9. (abrogato). 10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. 11. (abrogato). 12. (abrogato).» «Art. 71 (Esecuzione del piano). - 1. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficolta' e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione. 2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformita' dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7. 3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 70, comma 1. 4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che e' determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice puo' accordare all'OCC un acconto sul compenso. 5. Quando il piano non e' stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC e' liquidato dal giudice tenuto conto dell'attivita' svolta. 6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.» «Art. 72 (Revoca della sentenza di omologazione). - 1. Il giudice revoca l'omologazione o su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. 2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. 3. (abrogato). 4. La domanda di revoca non puo' essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale. 5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51. 6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.» «Art. 73 (Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione). - 1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270. 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta dal pubblico ministero. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.». |
| Art. 20 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 74 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda»; b) al comma 3: 1) le parole: «ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento» sono sostituite dalle seguenti «prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalita' e tempi di adempimento»; 2) dopo le parole: «e' obbligatoria» e' inserita la seguente: «solo». 2. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera b), le parole: «sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»; 2) alla lettera d), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l'ordinaria»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.»; c) al comma 3: 1) le parole: «continuazione dell'attivita' aziendale, e' possibile» sono sostituite dalle seguenti: «continuazione dell'attivita', e' altresi' possibile»; 2) dopo le parole: «all'esercizio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «o all'attivita' professionale». 3. All'articolo 76 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202» sono sostituite dalle seguenti «nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3»; b) al comma 2: 1) alla lettera c), dopo le parole: «esistenza di atti» sono inserite le seguenti: «in frode o di atti»; 2) alla lettera d), le parole: «nonche' sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' sulla fattibilita' del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata»; 3) alla lettera e), il segno d'interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «.»; 4) le lettere f) e g) sono abrogate. 4. All'articolo 78 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.»; b) al comma 2: 1) all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»; 2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non puo' essere pronunciata.»; c) al comma 2-bis, alla lettera a), le parole: «delle azioni esecutive individuali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle azioni esecutive e cautelari»; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.». 5. All'articolo 80 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «giuridica» e' soppressa; b) al comma 3, le parole: «e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria» sono sostituite dalle seguenti: «e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata». 6. All'articolo 82 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore,» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato»; b) al comma 3, le parole: «e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta» sono soppresse; c) il comma 4 e' abrogato; d) al comma 5, le parole: «Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti,»; e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revoca della sentenza di omologazione». 7. All'articolo 83 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.»; b) al comma 2, le parole: «anche dai creditori o» sono soppresse; c) al comma 3, le parole: «in caso di conversione,» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1»; d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione».
Note all'art. 20: - Si riportano gli articoli 74, 75, 76, 78, 80, 82 e 83 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 74 (Proposta di concordato minore). - 1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attivita' imprenditoriale o professionale. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore puo' essere proposto esclusivamente quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda. 3. La proposta di concordato minore prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalita' e tempi di adempimento e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi e' obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. 4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.» «Art. 75 (Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati). - 1. Il debitore deve allegare alla domanda: a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attivita' ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti; d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. 2. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. 2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. 3. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita', e' altresi' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa o all'attivita' professionale se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.» «Art. 76 (Presentazione della domanda e attivita' dell'OCC). - 1. La domanda e' formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3. 2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda, nonche' sulla fattibilita' del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata; e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura. f) (abrogata); g) (abrogata). 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore. 4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. 5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.» «Art. 78 (Procedimento). - 1. Il giudice, se la domanda e' ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del Codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. 2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, il giudice: a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attivita' d'impresa; b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non puo' essere pronunciata. 2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perche' svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se: a) e' stata disposta la sospensione generale dalle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) e' proposta domanda di concordato in continuita' aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2; c) la nomina e' richiesta dal debitore. 3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto. 4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. 5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' del decreto.» «Art. 80 (Omologazione del concordato minore). - 1. Il giudice, verificati la ammissibilita' e la fattibilita' del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicita' e, se necessario, la sua trascrizione. 2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura. 3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresi' il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata. 4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non puo' presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. 5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti. 6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 puo' essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero. 7. Il decreto e' reclamabile ai sensi dell'articolo 50.» «Art. 82 (Revoca della sentenza di omologazione). - 1. Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attivita' inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. 2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. 3. La domanda di revoca non puo' essere proposta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale. 4. (abrogato). 5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51. 6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.» «Art. 83 (Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione). - 1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270. 2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta dal pubblico ministero. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.». |
| Art. 21 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «la liquidazione del patrimonio,» sono aggiunte le seguenti: «anche con cessione dei beni,»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nel concordato in continuita' aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, e' sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.»; c) al comma 7, dopo le parole: «sul valore di liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),»; d) i commi 8 e 9 sono abrogati. 2. All'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perche' non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.». 3. All'articolo 87, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «situazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale e finanziaria»; b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonche' delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;»; c) alla lettera e): 1) le parole: «la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «gli effetti sul piano finanziario delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti»; 2) le parole: «riequilibrio della situazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «riequilibrio della situazione economico-finanziaria»; d) alla lettera f), le parole: «in forma diretta» sono inserite le seguenti: «e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attivita' in capo al cessionario dell'azienda»; e) alla lettera p), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»; f) dopo la lettera p), e' aggiunta la seguente: «p-bis) l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.». 4. L'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente: «Art. 88 (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuita' aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole. 2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuita' aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale. 3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. 4. Nel concordato in continuita' aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza e' raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa. 5. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, e' presentata agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e' presentata, per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi e, infine, per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. 6. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale. 7. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.» 5. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «al deposito delle domande e della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «al deposito della domanda»; b) dopo le parole: «di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 20». 6. All'articolo 90 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; b) al comma 2, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; c) al comma 3, il segno d'interpunzione: «,» e le parole: «neppure» e «dello stesso sesso» sono soppresse; d) al comma 5, dopo le parole: «dell'ammontare» e' inserita la seguente «complessivo»; e) il comma 8 e' abrogato.
Note all'art. 21: - Si riportano gli articoli 84, 85, 87, 89 e 90 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 84 (Finalita' del concordato preventivo e tipologie di piano). - 1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, puo' proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuita' aziendale, la liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, l'attribuzione delle attivita' ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o societa' da questi partecipate. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 296. 2. La continuita' aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuita' aziendale puo' essere diretta, con prosecuzione dell'attivita' d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purche' in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo. 3. Nel concordato in continuita' aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile, che puo' consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa. 4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purche' sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali. 5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purche' in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito e' trattata come credito chirografario. 6. Nel concordato in continuita' aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, e' sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma. 7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del Codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuita' aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresi' il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile. 8. (abrogato). 9. (abrogato).» «Art. 85 (Suddivisione dei creditori in classi). - 1. Il piano puo' prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. 2. La suddivisione dei creditori in classi e' obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate. 3. Nel concordato in continuita' aziendale la suddivisione dei creditori in classi e' in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perche' non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta. 4. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.» «Art. 87 (Contenuto del piano di concordato). - 1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente: a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori; b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento; c) il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonche' delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese; d) le modalita' di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; e) gli effetti sul piano finanziario delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti nonche', in caso di concordato in continuita', il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico-finanziaria; f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in forma diretta e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attivita' in capo al cessionario dell'azienda, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano; h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonche' le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo; i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati; l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato; m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe; n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate; o) le modalita' di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonche' gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalita' di svolgimento delle prestazioni; p) l'indicazione del commissario giudiziale ove gia' nominato; p-bis) l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito. 2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria e' preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale. 3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano e, in caso di continuita' aziendale, che il piano e' atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilita' economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.» «Art. 89 (Riduzione o perdita del capitale della societa' in crisi). - 1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del Codice civile.» «Art. 90 (Proposte concorrenti). - 1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il cinque per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori. 2. Ai fini del computo della percentuale del cinque per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. 3. La proposta concorrente non puo' essere presentata dal debitore per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate. 4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 3, puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa se non ve ne sono. 5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari. Tale percentuale e' ridotta al 20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13. 6. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. 7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi. 8. (abrogato).». |
| Art. 22 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel concordato in continuita' aziendale il commissario giudiziale puo' affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta.»; 2. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente: «Art. 93-bis (Reclami). - 1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124. 2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.».
Note all'art. 22: - Si riporta l'articolo 92 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 92 (Commissario giudiziale). - 1. Il commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. 3. Il commissario giudiziale vigila sull'attivita' del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuita' aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione. Nel concordato in continuita' aziendale il commissario giudiziale puo' affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta. 4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti. 5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.». |
| Art. 23 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda, si applica l'articolo 91.»; b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni». 2. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «all'articolo 47 e della concessione» sono sostituite dalle seguenti; «all'articolo 47 oppure della richiesta o della concessione». 3. All'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «liquidazione dell'azienda in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «liquidazione del patrimonio». 4. All'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «concordato preventivo» sono inserite le seguenti: «unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3». 5. All'articolo 97 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «L'istanza di sospensione puo' essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «La richiesta»; b) al comma 4, la parola «scritta» e' soppressa; c) al comma 7: 1) al primo periodo, le parole: «prima del deposito della proposta e del piano» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 44, comma 1-quater,»; 2) al secondo periodo, le parole: «Quando siano stati presentati» sono sostituite dalle seguenti: «Quando sono presentati» e le parole «anche per una durata ulteriore» sono sostituite dalle seguenti: «anche per una maggior durata»; d) al comma 10, le parole: «giudice ordinariamente competente» sono sostituite dalle seguenti «giudice competente secondo le regole ordinarie»; e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all'articolo 40, comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6.»; f) al comma 12, la parola: «contatto» e' sostituita dalla seguente «contratto». 6. All'articolo 99 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87» sono sostituite dalle seguenti: «Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore»; b) al comma 5: 1) le parole: «o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse; 2) le parole: «ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati» sono soppresse; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo». 7. All'articolo 100 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87» sono sostituite dalle seguenti: «Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore»; b) al comma 2, dopo le parole: «domanda di concordato,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a),» e le parole «effettuata a valore di mercato» sono soppresse.». 8. All'articolo 101 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, le parole: «ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili» sono sostituite dalle seguenti: «omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili»; b) al comma 2, le parole: «o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo». 9. All'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «o degli accordi di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse. 10. Alla parte prima, titolo IV, capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione III e' sostituita dalla seguente: «Effetti del concordato preventivo».
Note all'art. 23: - Si riportano gli articoli 94, 94-bis, 95, 96, 97, 99, 100, 101 e 102 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 94 (Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni). - 1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. 2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. 3. L'autorizzazione puo' essere concessa prima dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. 4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite di valore al di sotto del quale non e' dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2. 5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicita'. 6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicita' e alle procedure competitive quando puo' essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicita' e comunicazione ai creditori. 6-bis. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda, si applica l'articolo 91.» «Art. 94-bis (Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuita' aziendale). - 1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuita' aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 oppure della richiesta o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuita' aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attivita' del debitore.» «Art. 95 (Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni). - 1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purche' in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione del patrimonio. 3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove gia' nominato. 4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformita' al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacita' di adempimento del contratto. 5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato puo' concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.» «Art. 96 (Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo). - 1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, le disposizioni degli articoli 145, nonche' da 153 a 162.» «Art. 97 (Contratti pendenti). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore puo' chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o piu' contratti, se la prosecuzione non e' coerente con le previsioni del piano ne' funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte. 2. La richiesta di scioglimento puo' essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. 3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario. 4. La controparte puo' opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza. 5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato. 6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non puo' esigere dal debitore la prestazione dovuta ne' invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo. 7. La sospensione richiesta ai sensi dell'articolo 44, comma 1-quater, non puo' essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando sono presentati proposta e piano, la sospensione puo' essere autorizzata anche per una maggior durata, che comunque non puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile. 8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. 9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. 10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione e' rimessa al giudice competente secondo le regole ordinarie. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109. 11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all'articolo 40, comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6. 12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo e' acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124. 13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonche' ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1. 14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.» «Art. 99. (Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo). - 1. Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, puo' chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attivita' aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. 2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e' in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attivita' aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non e' necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attivita' aziendale. 3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalita' i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. 4. Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purche' la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo. 6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che: a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione; b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).» «Art. 100 (Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi). - 1. Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore, quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale puo' autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilita' antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attivita' di cui e' prevista la continuazione. 2. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.» «Art. 101 (Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo). - 1. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili. 2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.» «Art. 102 (Finanziamenti prededucibili dei soci). - 1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare. 2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualita' di socio in esecuzione del concordato preventivo.». |
| Art. 24 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 104 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) al primo periodo, le parole: «oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2»; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3.»; 3) il terzo periodo e' soppresso; b) al comma 3, al primo periodo le parole: «esclusivamente mediante deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 3» e il secondo periodo e' soppresso. 2. All'articolo 105 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «in cancelleria» sono soppresse; b) al comma 3, le parole: «in cancelleria» sono soppresse.
Note all'art. 24: - Si riportano gli articoli 104 e 105 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 104 (Convocazione dei creditori). - 1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche. 2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3. 3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono ai sensi dell'articolo 10, comma 3. 4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 e' sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficolta' di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242. 5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto e' in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.» «Art. 105 (Operazioni e relazione del commissario). - 1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione e' trasmessa al pubblico ministero. 2. Nella relazione il commissario illustra le utilita' che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. 3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa e' trasmessa al pubblico ministero. 4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. 5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa e' comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed e' trasmessa al pubblico ministero.». |
| Art. 25 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 107 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati»; b) al comma 8, il segno d'interpunzione: «,» e' sostituito dal seguente: «.». 2. All'articolo 109 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, sesto periodo, le parole: «primo e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto»; b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Quando sono approvate piu' proposte di concordato che si fondano su piani differenti e' sottoposta a omologazione la proposta che prevede la continuita' aziendale. Se sono approvate piu' proposte in continuita' aziendale e' sottoposta a omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza piu' elevata dei crediti chirografari ammessi al voto.»; 3. All'articolo 110 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore.». 4. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 la parola: «immediatamente» e' soppressa e dopo le parole: «articolo 49, comma 1» sono inserite le seguenti: «, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2».
Note all'art. 25: - Si riportano gli articoli 107, 109, 110, e 111 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 107 (Voto dei creditori). - 1. Il voto dei creditori e' espresso con modalita' telematiche. 2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto. 3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati. Alla relazione e' allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi. 4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, puo' esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti. 5. Il commissario giudiziale da' comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato. 6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. 7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. 8. Il voto e' espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale. Tutti i dati sono di proprieta' del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari. 9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.» «Art. 109 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - 1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuita' aziendale, dal comma 5, il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato e' approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta inoltre nel maggior numero di classi. 2. Quando sono poste al voto piu' proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parita', prevale quella del debitore o, in caso di parita' fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1. 3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito. 5. Il concordato in continuita' aziendale e' approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta e' approvata se e' raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purche' abbiano votato i creditori titolari di almeno la meta' del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purche' la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo e' di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al terzo e quarto periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta. 5-bis. Quando sono approvate piu' proposte di concordato che si fondano su piani differenti e' sottoposta a omologazione la proposta che prevede la continuita' aziendale. Se sono approvate piu' proposte in continuita' aziendale e' sottoposta a omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza piu' elevata dei crediti chirografari ammessi al voto. 6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. 7. Il creditore che propone il concordato ovvero le societa' da questo controllate, le societa' controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.» «Art. 110 (Adesioni alla proposta di concordato). - 1. All'esito della votazione e' redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. E' altresi' inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione e' allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. 2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore. 3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del piano, ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.» «Art. 111 (Mancata approvazione del concordato). - 1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2.». |
| Art. 26 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 112 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel concordato in continuita' aziendale, se una o piu' classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresi' se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione e' distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve piu' dell'importo del proprio credito; d) la proposta e' approvata dalla maggioranza delle classi, purche' almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta e' approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali e' offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.»; b) al comma 3, le parole: «alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)»; c) al comma 5, le parole: «alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato»; d) il comma 6 e' abrogato. 2. All'articolo 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Se il concordato consiste nella cessione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalita' attraverso le quali il liquidatore da' idonea pubblicita' delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti.» c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «La cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le cancellazioni» e le parole «sono effettuati» sono sostituite dalla seguente: «sono effettuate»; d) al comma 5, le parole: «presso la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo informatico»; e) al comma 6, le parole: «presso la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo informatico»; f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio». 3. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente: «Art. 114-bis (Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuita'). - 1. Quando il piano del concordato in continuita' prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia gia' individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale puo' nominare uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerita' nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza. 2. Se il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, il tribunale dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicita' al fine di acquisire offerte ai sensi dell'articolo 91. 3. In caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, e' effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.». 4. All'articolo 115 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Azioni del liquidatore giudiziale». 5. L'articolo 116 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente: «Art. 116 (Trasformazione, fusione o scissione). - 1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la societa' debitrice e le altre societa' partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge. 2. L'opposizione dei creditori della societa' debitrice e delle altre societa' partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 e' proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni. 3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non e' omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della societa' debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre societa' partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca. 4. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidita' delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non puo' essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidita' della deliberazione e il credito e' soddisfatto come credito prededucibile. 5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato. 6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci e' sospeso fino alla loro attuazione.». 6. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «approvata e omologata dai creditori» sono sostituite dalle seguenti: «approvata dai creditori e omologata»; b) al comma 6: 1) le parole: «ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della societa' debitrice o altre deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse le deliberazioni»; 2) le parole: «per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza» sono soppresse. 7. Dopo l'articolo 118 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente: «Art. 118-bis (Modificazioni del piano). - 1. Se dopo l'omologazione del concordato in continuita' aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1. 2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale. 3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48, commi 1, 2 e 3, e all'esito il tribunale provvede con decreto motivato.».
Note all'art. 26: - Si riportano gli articoli 112, 114, 115 e 118 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 112 (Giudizio di omologazione). - 1. Il tribunale omologa il concordato verificati: a) la regolarita' della procedura; b) l'esito della votazione; c) l'ammissibilita' della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parita' di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuita' aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori; g) in ogni altro caso, la fattibilita' del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. 2. Nel concordato in continuita' aziendale, se una o piu' classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresi' se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; b) il valore eccedente quello di liquidazione e' distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve piu' dell'importo del proprio credito; d) la proposta e' approvata dalla maggioranza delle classi, purche' almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta e' approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali e' offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. 3. Nel concordato in continuita' aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c). 4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore e' disposta dal tribunale solo se con l'opposizione e' eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2. 5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attivita' a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato. 6. (abrogato).». «Art. 114 (Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio). - 1. Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalita' della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. 1-bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalita' attraverso le quali il liquidatore da' idonea pubblicita' delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti. 2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresi' al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto. 3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale. 4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Le cancellazioni delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuate su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi. 5. Il liquidatore comunica con periodicita' semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne da' notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico. 6. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne da' notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel fascicolo informatico.» «Art. 115 (Azioni del liquidatore giudiziale). - 1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. 2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilita'. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali. 3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilita' prevista dall'articolo 2394 del codice civile.» «Art. 118 (Esecuzione del concordato). - 1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9. 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. 3. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o piu' creditori, qualora sia stata approvata e omologata. 4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo' attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti. 5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata dai creditori e omologata puo' denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale puo' chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di societa', nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza. 6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi incluse le deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario e' comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. 7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalita' iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento. 8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.». |
| Art. 27 Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, e' deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso e' sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della societa'.»; b) al comma 2, dopo le parole: «il piano» sono inserite le seguenti: «, anche modificato prima dell'omologazione,». 2. All'articolo 120-quater del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, la parola: «rango», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «grado»; b) al comma 2: 1) le parole: «imprese minori» sono sostituite dalle seguenti: «imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo periodo»; 2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il valore effettivo e' determinato in conformita' ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.». 3. All'articolo 120-quinquies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con riguardo alla societa' debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Il tribunale demanda agli amministratori l'adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori puo' nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti.»; b) al comma 2, dopo le parole: «Se il notaio incaricato» sono inserite le seguenti: «della redazione di atti esecutivi delle operazioni di cui al comma 1,»; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esecuzione delle operazioni societarie». 4. Alla parte prima, titolo IV, capo III le parole: «sezione VI-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Capo III-bis» e la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle societa'».
Note all'art. 27: - Si riportano gli articoli 120-bis, 120-quater e 120-quinquies del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 120-bis (Accesso). - 1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, e' deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso e' sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della societa'. 2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano, anche modificato prima dell'omologazione, puo' prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della societa' debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonche' fusioni, scissioni e trasformazioni. 3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento. 4. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori e' inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati. 5. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda e' sottoscritta da ciascun socio proponente. 6. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle societa'.» «Art. 120-quater (Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o piu' classi di creditori, puo' essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo grado e piu' favorevole di quello proposto alle classi di grado inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di grado pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato puo' essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente e' superiore a quello complessivamente riservato ai soci. 2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo periodo, anche in altra forma. Il valore effettivo e' determinato in conformita' ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi. 3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria. 4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuita' aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle societa' e dai professionisti.» «Art. 120-quinquies (Esecuzione delle operazioni societarie). - 1. Con riguardo alla societa' debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Il tribunale demanda agli amministratori l'adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori puo' nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti. 2. Se il notaio incaricato della redazione di atti esecutivi delle operazioni di cui al comma 1, ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. 3. Le modificazioni della compagine sociale con-seguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla societa'. Sono inefficaci eventuali patti contrari.». |
| Art. 28 Modifiche alla Parte prima, Titolo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. Alla parte prima, titolo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». |
| Art. 29 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 124, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «delle ragioni di fatto e di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi». 2. All'articolo 126 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «la propria accettazione» sono inserite le seguenti: «, verificata la disponibilita' di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione»; b) al comma 2, le parole: «l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura». 3. All'articolo 131 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato ed e' comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»; 4. All'articolo 136, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui all'articolo 233, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 234»; 5. All'articolo 137, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: «di cui all'articolo 233, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 234». 6. All'articolo 140 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando il comitato e' chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, oppure in caso di impossibilita' di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.».
Note all'art. 29: - Si riportano gli articoli 124, 126, 131, 136, 137 e 140 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 124 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale). - 1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. 2. In ogni caso il reclamo non puo' piu' proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura. 3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere: a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; b) le generalita', il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore; c) l'esposizione dei motivi su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni; d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. 4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato. 5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. 6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto. 7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni. 8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalita' e del suo codice fiscale, nonche' il nome e domicilio digitale del difensore, nonche' l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 9. Ogni altro interessato puo' intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8. 10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza. 11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore. 12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.» «Art. 126 (Accettazione del curatore). - 1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilita' di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore. 2. Intervenuta l'accettazione, il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura.» «Art. 131 (Deposito delle somme riscosse). - 1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore. 2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore. 3. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. 4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato ed e' comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.» «Art. 136 (Responsabilita' del curatore). - 1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformita' alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici. 2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo. 3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilita' contro il curatore revocato o sostituito e' proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato. 4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonche' al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 234, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale puo' presentare osservazioni e contestazioni. 5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilita' tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.» «Art. 137 (Compenso del curatore). - 1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. 2. La liquidazione del compenso e' fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore e' dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attivita' svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 234. E' in facolta' del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale. 3. Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori, il compenso e' stabilito secondo criteri di proporzionalita' ed e' liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. 4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed e' sempre ammessa la ripetizione di cio' che e' stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. 5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.» «Art. 140 (Funzioni e responsabilita' del comitato dei creditori e dei suoi componenti). - 1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni. 2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. 3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. Quando il comitato e' chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza. 4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, oppure in caso di impossibilita' di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. 5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato. 6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3. 7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile. 8. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.». |
| Art. 30 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 149 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.».
Note all'art. 30: - Si riporta l'articolo 149 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 149 (Obblighi del debitore). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento. 2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. 3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.». |
| Art. 31 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,» sono aggiunte le seguenti: «del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,». 2. All'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «a una procedura concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,».
Note all'art. 31: - Si riportano gli articoli 166 e 170 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 166 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore; c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti; d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti. 2. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori. 3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso; b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca; c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio; d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati; g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice. 4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.» «Art. 170 (Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia). - 1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. 2. Quando alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.». |
| Art. 32 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 173 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: 1) le parole: «non si scioglie se ha ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto»; 2) le parole: «nel termine» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini»; 3) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Con l'accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto.»; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario puo' contestare, con l'impugnazione di cui all'articolo 206, comma 3, la congruita' del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruita' del prezzo e' accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente puo' evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull'impugnazione ai sensi dell'articolo 207, comma 13.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile e' trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonche' delle ipoteche iscritte sull'immobile.». 2. L'articolo 189 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente: «Art. 189 (Rapporti di lavoro subordinato). - 1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso. 2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. 3. Quando non e' disposta ne' autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e non e' possibile il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dal comma 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo non e' dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione. 4. Il curatore puo' chiedere al giudice delegato la proroga del termine di cui al comma 3, se sussistono elementi concreti per l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa o per il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo. Analoga istanza puo' in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori; l'istanza del lavoratore deve contenere l'elezione di domicilio o l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato puo' assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le proprie determinazioni. Il termine cosi' concesso decorre dalla data di deposito del provvedimento del giudice delegato, che e' immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine cosi' prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, si applica il comma 3, secondo e terzo periodo. 5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. 6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni: a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo e' tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione e' trasmessa altresi' all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attivita' e, comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale; b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva; c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto puo' essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attivita' dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui e' previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita; d) l'esame congiunto, cui puo' partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti; e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro; f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni; g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. 7. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i licenziamenti intimati ai sensi del comma 6. 8. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6, non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. 9. In ogni caso di cessazione del rapporto ai sensi del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennita' di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, e' considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Nei casi di cessazione dei rapporti ai sensi del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. 10. Quando e' disposta o autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono e resta salva la facolta' del curatore di procedere al licenziamento o di sospendere i rapporti, In caso di sospensione si applicano le disposizioni del presente articolo.». 3. All'articolo 190 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.». 4. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano» sono sostituite dalle seguenti: « Al trasferimento di azienda disposto nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della liquidazione giudiziale o controllata si applicano, in presenza dei relativi presupposti,».
Note all'art. 32: - Si riportano gli articoli 173, 190 e 191 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 173 (Contratti preliminari). - 1. Il curatore puo' sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non e' opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta. 2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attivita' di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nei termini e secondo le modalita' stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura. Con l'accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto. 3-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario puo' contestare, con l'impugnazione di cui all'articolo 206, comma 3, la congruita' del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruita' del prezzo e' accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente puo' evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull'impugnazione ai sensi dell'articolo 207, comma 13. 4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile e' trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonche' delle ipoteche iscritte sull'immobile.» «Art. 190 (Trattamento NASpI). - 1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore e' riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015. 1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.» «Art. 191 (Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro). - 1. Al trasferimento di azienda disposto nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della liquidazione giudiziale o controllata si applicano, in presenza dei relativi presupposti, l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.». |
| Art. 33 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 198 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «sono depositati in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «sono depositati nel fascicolo informatico»; b) al comma 2: 1) le parole: «; in mancanza, alla redazione provvede il curatore» sono soppresse; 2) le parole: «inoltre apporta» sono sostituite dalle seguenti: «puo' apportare»; 2. All'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «viene assegnato il domicilio digitale e» sono soppresse.
Note all'art. 33: - Si riportano gli articoli 198 e 199 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 198 (Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio). - 1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonche' l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati nel fascicolo informatico. 2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore puo' apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.» «Art. 199 (Fascicolo della procedura). - 1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato. 2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione. 3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore. 4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.». |
| Art. 34 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: «, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati,»; b) alla lettera e), le parole: «assegnato alla procedura» sono sostituite dalle seguenti: «della procedura»; c) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015». 2. All'articolo 201 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «ipotecati» sono inserite le seguenti: «o dati in pegno»; b) al comma 3: 1) alla lettera a) le parole: «, nonche' le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalita', diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1» sono soppresse; 2) alla lettera b), dopo le parole: «se il debitore nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' terzo datore d'ipoteca» sono inserite le seguenti: «o di pegno»; 3) alla lettera e) il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;» 4) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis). l'indicazione delle coordinate bancarie.». c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Si applica l'articolo 10, comma 3.». 3. All'articolo 203, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «nella cancelleria del tribunale» sono soppresse. 4. All'articolo 204 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole: «depositato in cancelleria» sono soppresse; b) al comma 5: 1) dopo le parole: «ha concesso ipoteca» sono inserite le seguenti: «o pegno»; 2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore puo' intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206.». 5. All'articolo 207 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera c), le parole: «fatti e degli elementi di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «motivi»; b) al comma 3, le parole: «, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso» sono soppresse e, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.»; c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: «11-bis Il giudice esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive.»; d) al comma 13, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di transazione autorizzata ai sensi dell'articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformita'.»; e) dopo il comma 16, e' inserito il seguente: «16-bis. All'esito dell'impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo puo' costituire motivo di revoca dell'incarico.». 6. All'articolo 209 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice delegato»; b) al comma 3, le parole: «alla corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale».
Note all'art. 34: - Si riportano gli articoli 200, 201, 203, 204, 207 e 209 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 200 (Avviso ai creditori e agli altri interessati). - 1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario: a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalita' indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore; b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande; c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e); d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4; e) il domicilio digitale della procedura. 2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015. «Art. 201 (Domanda di ammissione al passivo). - 1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonche' le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. 2. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso e' depositato presso la cancelleria del tribunale. 3. Il ricorso contiene: a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalita' del creditore ed il suo numero di codice fiscale; b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' terzo datore d'ipoteca o di pegno; c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore; e-bis). l'indicazione delle coordinate bancarie. 4. Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito e' considerato chirografario. 5. Si applica l'articolo 10, comma 3. 6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere. 7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo puo' chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda. 8. Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori. 9. Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo. 10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 e' soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.» «Art. 203 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). - 1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione. 2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalita' indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza. 3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, il giudice delegato puo' stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. 4. Il debitore puo' chiedere di essere sentito. 5. Delle operazioni si redige processo verbale.» «Art. 204 (Formazione ed esecutivita' dello stato passivo). - 1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilita' della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. 2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3; b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. 3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. 4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto. 5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore puo' intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206.» «Art. 207 (Procedimento). - 1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsita', del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5. 2. Il ricorso deve contenere: a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; b) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale; c) l'esposizione dei motivi su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni; d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti. 3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento. Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. 5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. 7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma. 8. Se e' proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio. 9. L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste. 10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. 11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori. 11-bis Il giudice esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive. 12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non puo' far parte del collegio. 13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie. In caso di transazione autorizzata ai sensi dell'articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformita'. 14. Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione. 15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessita' di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se e' chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento. 16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. 16-bis. All'esito dell'impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo puo' costituire motivo di revoca dell'incarico.» «Art. 209 (Previsione di insufficiente realizzo). - 1. Il giudice delegato, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo. 3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 124, al tribunale, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.». |
| Art. 35 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 213 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) le parole: «da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7»; 2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il comitato dei creditori puo' proporre modifiche al programma presentato.»; b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il curatore, fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appare manifestamente non conveniente.»; c) al comma 5, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e secondo periodo senza giustificato motivo e' causa di revoca del curatore.»; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Il termine per il completamento della liquidazione non puo' eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di particolare complessita' o difficolta' delle vendite, questo termine puo' essere differito dal giudice delegato.»; e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Quando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.».
Note all'art. 35: - Si riporta l'articolo 213 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 213 (Programma di liquidazione). - 1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7. Il comitato dei creditori puo' proporre modifiche al programma presentato. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore. 2. Il curatore, fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appare manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne da' comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilita' del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attivita' di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attivita' liquidatoria, in presenza di giustificati motivi. 3. Il programma e' suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalita' della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresi', indicati gli esiti delle liquidazioni gia' compiute. 4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorche' relativi a singoli rami dell'azienda, nonche' le modalita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco. 5. Nel programma e' indicato il termine entro il quale avra' inizio l'attivita' di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attivita' di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e secondo periodo senza giustificato motivo e' causa di revoca del curatore. 6. Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare un supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore puo' procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. 7. Il programma e' trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato. 8. Il termine per il completamento della liquidazione non puo' eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di particolare complessita' o difficolta' delle vendite, questo termine puo' essere differito dal giudice delegato. 9. Quando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.». |
| Art. 36 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 215, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «le azioni revocatorie concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie». 2. All'articolo 216, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno.» sono sostituite dalle seguenti: «Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento di vendita per il primo anno e due per gli anni successivi.». 3. All'articolo 217, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «Se il prezzo offerto e' inferiore, rispetto a quello indicato» sono inserite le seguenti: «nell'avviso di cui al comma 5 o».
Note all'art. 36: - Si riportano gli articoli 215, 216 e 217 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 215 (Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti). - 1. Il curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi' cedere le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie, se i relativi giudizi sono gia' pendenti. 2. Per la vendita delle partecipazioni in societa' a responsabilita' limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile. 3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore puo' stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.» «Art. 216 (Modalita' della liquidazione). - 1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima puo' essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto e' liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attivita' di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento di vendita per il primo anno e due per gli anni successivi. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo puo' essere ribassato fino al limite della meta' rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento e' attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalita' diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene. 3. Il curatore puo' proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili. 4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalita' telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalita' siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. 5. Il curatore effettua la pubblicita', sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e puo' ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicita' idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine puo' essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza. 6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non puo' essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire la riservatezza dell'identita' degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. 7. L'offerta non e' efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche. 8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile. 9. Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita. 10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita' dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori. 11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche. 12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati dei quali il curatore puo' avvalersi ai sensi del comma 2.» «Art. 217 (Poteri del giudice delegato). - 1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto e' inferiore, rispetto a quello indicato nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato puo' impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita puo' consentire, con elevato grado di probabilita', il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito. 2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.». |
| Art. 37 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 227, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera b) e' soppressa. 2. All'articolo 231, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «in cancelleria» sono soppresse.
Note all'art. 37: - Si riportano gli articoli 227 e 231 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 227 (Ripartizioni parziali). - 1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate: a) ai creditori ammessi con riserva; b) (soppressa); c) ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta quando la sentenza non e' passata in giudicato; d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. 2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente. 3. Devono essere altresi' trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.» «Art. 231 (Rendiconto del curatore). - 1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attivita' di gestione della procedura, delle modalita' con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito. 2. Il giudice ordina il deposito del conto e fissa l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori. 3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2. 4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.». |
| Art. 38 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 234 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non e' impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si e' in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.»; 2. All'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «articolo 130, comma 9» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 281, comma 1»; 3. All'articolo 236 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Con la chiusura cessano» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano»; b) al comma 4, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite le seguenti: «, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo»; c) al comma 5, le parole: «Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi previste dall'articolo 234».
Note all'art. 38: - Si riportano gli articoli 234, 235 e 236 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 234 (Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura). - 1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non e' impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si e' in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale. 2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. 3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2. 4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalita' disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235. 5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura. 6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della societa' dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attivita' liquidatorie che si siano rese necessarie. 7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto. 8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della societa' dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo.» «Art. 235 (Decreto di chiusura). - 1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, anche ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 281, comma 1. 2. Quando la chiusura della procedura e' dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore. 3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato. 4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato. 5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitivita' del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.» «Art. 236 (Effetti della chiusura). - 1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima. 2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234. 3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti. 4. Il decreto, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del Codice di procedura civile. 5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.». |
| Art. 39 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VII del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 240 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4: 1) le parole: «purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti» sono sostituite dalle seguenti: «purche' in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti»; 2) le parole: «iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358» sono soppresse; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Quando il tribunale dispone l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell'articolo 287 la proposta di cui al comma 1 puo' essere presentata con unica domanda, con piu' domande tra loro coordinate o con domanda autonoma. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda unica o le domande coordinate devono contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda autonoma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 286, commi 5, 6 e 8.»; c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «, anche provvisoriamente,» sono soppresse. 2. All'articolo 241, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo, le parole: «il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o piu' maggiormente convenienti»; b) il quarto e il quinto periodo sono soppressi. 3. All'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «diffusione nazionale o locale» sono inserite le seguenti: «o mediante altre forme ritenute opportune». 4. All'articolo 243 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «provvisoriamente» e' soppressa; b) al comma 5, le parole: «tra persone dello stesso sesso» sono soppresse. 5. All'articolo 244 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Quando sono sottoposte al voto piu' proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita', la proposta presentata per prima.». 6. All'articolo 245 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole: «l'omologazione del concordato» sono inserite le seguenti: «nel termine di dieci giorni dalla comunicazione»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell'articolo 124, comma 3. L'opposizione e' proposta con memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, nonche', se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il concordato.»; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti e' conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.»; e) al comma 6, le parole: «Il tribunale provvede con decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto che provvede sulla omologazione e'». 7. All'articolo 246 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione.»; b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio puo' essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all'articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull'accertamento del credito o della causa di prelazione.». 8. All'articolo 247 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.»; b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria. Il decreto produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.»; c) dopo il comma 12, e' inserito il seguente: «12-bis. Proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, puo', quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, oppure inibire, in tutto o in parte o temporaneamente, l'attuazione del piano o dei pagamenti.». 9. All'articolo 249 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati.»; b) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di cessione di uno o piu' beni compresi nella liquidazione giudiziale, eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.».
Note all'art. 39: - Si riportano gli articoli 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 249 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 240 (Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale). - 1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta dal debitore la contabilita' e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non puo' essere presentata dal debitore, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore, di societa' cui egli partecipi o di societa' sottoposte a comune controllo e' ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento. 2. La proposta inoltre puo' prevedere: a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito. 3. Se la societa' in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe. 4. La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. 4-bis. Quando il tribunale dispone l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell'articolo 287 la proposta di cui al comma 1 puo' essere presentata con unica domanda, con piu' domande tra loro coordinate o con domanda autonoma. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda unica o le domande coordinate devono contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda autonoma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 286, commi 5, 6 e 8. 5. La proposta presentata da uno o piu' creditori o da un terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.» «Art. 241 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori). - 1. La proposta di concordato e' presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 10, comma 3. 2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di piu' proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o piu' maggiormente convenienti. 3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.» «Art. 242 (Concordato nel caso di numerosi creditori). - 1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale o mediante altre forme ritenute opportune.» «Art. 243 (Voto nel concordato). - 1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi e con riserva. Se la proposta e' presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato. 2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia puo' essere anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori. 3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. 4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito. 5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. 6. Il creditore che propone il concordato ovvero le societa' da questo controllate, le societa' controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe. 7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.» «Art. 244 (Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale). - 1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. 2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. 3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza. 4. Quando sono sottoposte al voto piu' proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita', la proposta presentata per prima.» «Art. 245 (Giudizio di omologazione). - 1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito. 2. Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non e' possibile procedere alla comunicazione con modalita' telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi. 3. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell'articolo 124, comma 3. L'opposizione e' proposta con memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo. 4. Il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, nonche', se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il concordato. 5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti e' conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale. 6. Il decreto che provvede sulla omologazione e' pubblicato a norma dell'articolo 45.» «Art. 246 (Efficacia del decreto). - 1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione. 2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale. 2-bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio puo' essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all'articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull'accertamento del credito o della causa di prelazione.» «Art. 247 (Reclamo). - 1. Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. 2. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale. 3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51, comma 2. 4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti. 6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 7. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. 8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 9. L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalita' per queste previste. 10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. 11. La corte provvede con decreto motivato. 12. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria. Il decreto produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. 12-bis. Proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, puo', quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, oppure inibire, in tutto o in parte o temporaneamente, l'attuazione del piano o dei pagamenti.» «Art. 249 (Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale). - 1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalita' stabilite nel decreto di omologazione. 1-bis. In caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati. 2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. 3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalita' del concordato. Nel caso di cessione di uno o piu' beni compresi nella liquidazione giudiziale, eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. 4. Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.». |
| Art. 40 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VIII del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. L'articolo 254 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' abrogato. 2. All'articolo 255 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.»; 3. All'articolo 262, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «articolo 2447-ter, primo comma, lettera c) del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile».
Note all'art. 40: - Si riportano gli articoli 255 e 262 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 255 (Azioni di responsabilita'). - 1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire: a) l'azione sociale di responsabilita'; b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile; c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile; d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile; e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. 1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.» «Art. 262 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - 1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della societa', l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata. 2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non e' possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della societa' in quanto compatibili. 3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile.» |
| Art. 41 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IX del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 268, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il debitore eccepisce l'impossibilita' di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non e' ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata e' proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che e' possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.». 2. All'articolo 269, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.»; 3. All'articolo 270 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta e' effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale»; 2) alla lettera d), la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «novanta»; 3) alla lettera e), dopo le parole: «a cura del liquidatore» sono inserite le seguenti: «secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2»; b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.». 4. L'articolo 271 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente: «Art. 271 (Concorso di procedure). - 1. Se la domanda di liquidazione controllata e' proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, puo' presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni. 2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo' essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, puo' concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.». 5. All'articolo 272 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma e' depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.» sono sostituite dalle seguenti: «e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma e' approvato dal giudice delegato.»; b) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura e' chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non puo' essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.»; c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.». 6. L'articolo 273 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente: «Art. 273 (Formazione del passivo). - 1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico. 2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2. 3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo. 4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione. 5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4». 7. All'articolo 274, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «per il miglior soddisfacimento dei creditori» sono inserite le seguenti: «e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo liquidatore». 8. All'articolo 275 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla liquidazione del compenso del liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC» e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il compenso e' determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.»; b) al comma 5, le parole: «l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo»; c) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Nella ripartizione dell'attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5.». 9. Dopo l'articolo 275 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente: «Art. 275-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). - 1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalita' di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalita' di cui all'articolo 273. 2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l'articolo 223, comma 3. 3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento e' autorizzato dal giudice delegato. 4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.». 10. All'articolo 276, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al primo periodo, dopo le parole: «La procedura si chiude con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio» e, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale da' atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione.». 11. All'articolo 277 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' abrogato.
Note all'art. 41: - Si riportano gli articoli 268, 269, 270, 272, 274, 275, 276 e 277 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 268 (Liquidazione controllata). - 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. 2. Quando il debitore e' in stato di insolvenza, la domanda puo' essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria e' inferiore a euro cinquantamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). 3. Quando la domanda e' proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non e' possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l'impossibilita' di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non e' ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata e' proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che e' possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. 4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.» «Art. 269 (Domanda del debitore). - 1. Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC. 2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo. 3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.» «Art. 270 (Apertura della liquidazione controllata). - 1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256. 2. Con la sentenza il tribunale: a) nomina il giudice delegato; b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta e' effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale; c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori; d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilita', devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2; f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione e' altresi' effettuata presso il registro delle imprese; g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. 3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza e' notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. 5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del titolo III. 6. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui e' aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente puo' mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.» «Art. 272 (Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione). - 1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), puo' essere prorogato di trenta giorni. 2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalita' della liquidazione e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma e' approvato dal giudice delegato. 3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura e' chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non puo' essere acquisito ulteriore attivo da distribuire. 3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.» «Art. 274 (Azioni del liquidatore). - 1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. 2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. 3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei creditori e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo liquidatore.» «Art. 275 (Esecuzione del programma di liquidazione). - 1. Il programma di liquidazione e' eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed e' valutato ai fini della liquidazione del compenso. 2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonche' di ogni altro vincolo. 3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso e' determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202. 4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonche' un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilita' di escludere in tutto o in parte il compenso stesso. 5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione. 6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilita' di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124. 6-bis. Nella ripartizione dell'attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5.» «Art. 276 (Chiusura della procedura). - 1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio.Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale da' atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile. 2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.» «Art. 277 (Creditori posteriori). - 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicita' di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. (abrogato).» |
| Art. 42 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 279, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dell'articolo 280» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 280 e 282, comma 2». 2. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la Sezione I, e' inserita la seguente: «Sezione I-bis. Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale». 3. All'articolo 280, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;». 4. All'articolo 281 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.»; b) al comma 2, le parole: «, su istanza del debitore,» sono soppresse; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore da' atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.»; d) al comma 4, le parole: «; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni». 5. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali in materia di esdebitazione».
Note all'art. 42: - Si riportano gli articoli 279, 280 e 281 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 279 (Condizioni temporali di accesso). - 1. Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente. [2.].» «Art. 280 (Condizioni per l'esdebitazione). - 1. Il debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento; b) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione; e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte.» «Art. 281 (Procedimento). - 1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. 2. Allo stesso modo il tribunale provvede quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale. 3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore da' atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. 4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni. Il decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere. 5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234. 6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.». |
| Art. 43 Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, Sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 282 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si da' atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista e' pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.»; b) al comma 2, le parole: «non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonche' nelle ipotesi in cui il debitore» sono sostituite dalle seguenti: «opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non»; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.»; d) al comma 3: 1) le parole: «al pubblico ministero,» sono soppresse; 2) dopo le parole: «ai creditori» sono inserite le seguenti: «ammessi al passivo»; 3) dopo le parole: «articolo 124» sono inserite le seguenti: «nel termine di trenta giorni»; 4) le parole: «; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni» sono soppresse; e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Condizioni e procedimento di esdebitazione». 2. All'articolo 283 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilita' del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilita' ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilita', ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore e' in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.»; c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «somme dovute» sono inserite le seguenti: «e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarita' della singola casella»; d) al comma 7, le parole: «sopravvenienze rilevanti ai sensi dei» sono sostituite dalle seguenti: «utilita' ulteriori di cui ai»; e) al comma 8: 1) al primo periodo, la parola: «opposizione» e' sostituita dalle seguenti: «reclamo a norma dell'articolo 124»; 2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi; f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestivita' del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilita' ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilita' ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilita'.». 3. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata».
Note all'art. 43: - Si riportano gli articoli 282 e 283 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 282 (Condizioni e procedimento di esdebitazione). - 1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si da' atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista e' pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni. 2. L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. 3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 e' comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni.» «Art. 283 (Esdebitazione del sovraindebitato incapiente). - 1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilita' del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilita' ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilita', ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. 2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore e' in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. 3. La domanda di esdebitazione e' presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarita' della singola casella; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. 4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda. 5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2. 6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'. 7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalita' e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle utilita' ulteriori di cui ai commi 1 e 2. 8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni. 9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestivita' del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilita' ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilita' ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilita'.». |
| Art. 44
Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «collegati o coordinati»; b) al comma 4: 1) le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1 o del comma 2»; 2) le parole: «collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «collegati o coordinati»; c) al comma 5: 1) le parole: «Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati»; 2) le parole: «della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati». 2. Dopo l'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente: «Art. 284-bis (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88. 2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della societa', ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge. 3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284. 4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284.». 3. All'articolo 285, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta» sono sostituite dalle seguenti: «sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale»; 4. All'articolo 286 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: «le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna proposta e' approvata»; b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Per l'omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti previsti agli articoli 48 e 112.»; c) al comma 7, le parole: «quando il concordato prevede la cessione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «ove occorre»; d) al comma 8: 1) le parole «risolto o annullato» sono sostituite dalle seguenti: «revocato, risolto o annullato» 2) le parole «risoluzione o l'annullamento» sono sostituite dalle seguenti: «revoca, risoluzione o l'annullamento».
Note all'art. 44: - Si riportano gli articoli 284, 285 e 286 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 284 (Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo). - 1. Piu' imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati o coordinati. 2. Parimenti puo' essere proposta con un unico ricorso, da piu' imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. 3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. 4. La domanda proposta ai sensi del comma 1 o del comma 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289. 5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta: a) la veridicita' dei dati aziendali; b) la fattibilita' del piano o dei piani; c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese. 6. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289.» «Art. 285 (Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci). - 1. Il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attivita' di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuita' quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attivita' con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale. 2. Il piano o i piani concordatari possono altresi' prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purche' un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuita' aziendale per le imprese per le quali essa e' prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112. 3. Se non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 1, secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola impresa, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione. 4. In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa. 4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa il concordato secondo quanto previsto dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4. 5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditivita' e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.» «Art. 286 (Procedimento di concordato di gruppo). - 1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, e' competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della societa' o ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato. 2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia. 3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive. 4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, puo' richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta. 5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo e' approvato quando ciascuna proposta e' approvata dalla maggioranza prevista dall'articolo 109. 6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura. 6-bis. Per l'omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti previsti agli articoli 48 e 112. 7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, ove occorre, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese. 8. Il concordato di gruppo omologato non puo' essere revocato, risolto o annullato quando i presupposti per la revoca, risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.». |
| Art. 45
Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 287, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il tribunale puo' in ogni momento disporre la separazione dell'unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, secondo periodo.».
Note all'art. 45: - Si riporta l'articolo 287 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 287 (Liquidazione giudiziale di gruppo). - 1. Piu' imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori. 2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. Il tribunale puo' in ogni momento disporre la separazione dell'unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, secondo periodo. 3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalita' del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive. 4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente e' quello dinanzi al quale e' stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da piu' imprese dello stesso gruppo, e' competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della societa' o ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la piu' elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato. 5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.». |
| Art. 46
Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 291, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2.». 2. All'articolo 292, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «o che queste ultime vantano nei confronti dei primi» sono soppresse.
Note all'art. 46: - Si riportano gli articoli 291 e 292 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 291 (Azioni di responsabilita' e denuncia di gravi irregolarita' di gestione nei confronti di imprese del gruppo). - 1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralita' di procedure, e' legittimato ad esercitare le azioni di responsabilita' previste dall'articolo 2497 del codice civile. Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2. 2. Il curatore e' altresi' legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle societa' del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.» «Art. 292 (Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo). - 1. I crediti che la societa' o l'ente o la persona fisica esercente l'attivita' di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164. 2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.». |
| Art. 47
Modifiche alla Parte prima, Titolo VII, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 297, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «all'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41». 2. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «situazione patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale e finanziaria». 3. All'articolo 308 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»; b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario ai sensi dell'articolo 10.». 4. All'articolo 310 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli interessi principali» sono sostituite dalle seguenti: «lo deposita nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza»; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis Sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell'elenco di cui al comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande tardive il commissario procede ai sensi del comma 1. Allo stesso modo procede, sino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell'attivo, sulle domande tardive presentata oltre termine di cui al primo periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo e' ammissibile se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.»; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le impugnazioni sono disciplinate dagli articoli 206 e 207, sostituito al curatore il commissario liquidatore.»
Note all'art. 47: - Si riportano gli articoli 297, 306, 308 e 310 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 297 (Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa). - 1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o piu' creditori o dell'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. 2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza. 3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. 4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalita' di cui all'articolo 41 e l'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa. 5. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 e delle relative norme attuative. Essa e' inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell'articolo 45. 6. Contro la sentenza puo' essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 51. 7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 50. 8. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4. 9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.» «Art. 306 (Relazione del commissario). - 1. L'imprenditore o, se l'impresa e' una societa' o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio. 2. Il commissario e' dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorita' che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali segnali di cui all'articolo 3, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.» «Art. 308 (Comunicazione ai creditori e ai terzi). - 1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni. 2. Analoga comunicazione e' fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa. 3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze. 4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario ai sensi dell'articolo 10. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.» «Art. 310 (Formazione dello stato passivo). - 1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. 1-bis. Sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell'elenco di cui al comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande tardive il commissario procede ai sensi del comma 1. Allo stesso modo procede, sino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell'attivo, sulle domande tardive presentata oltre termine di cui al primo periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo e' ammissibile se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. 2. Le impugnazioni sono disciplinate dagli articoli 206 e 207, sostituito al curatore il commissario liquidatore. 3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.». |
| Art. 48
Modifiche alla Parte prima, Titolo IX, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 341, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dell'articolo 63, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 63, commi 4 e 5».
Note all'art. 48: - Si riporta l'articolo 341 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 341 (Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria). - 1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 2. Nel caso di concordato preventivo si applicano: a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa'; b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore; c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo; d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori. 3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 63, commi 4 e 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).». |
| Art. 49
Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 353, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «della crisi d'impresa» sono inserite le seguenti: «e dell'insolvenza».
Note all'art. 49: - Si riporta l'articoli 353 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto: «Art. 353 (Istituzione di un osservatorio permanente). - 1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza. 2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.». |
| Art. 50
Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione puo' essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull'attivita' degli iscritti all'elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 5, del predetto decreto n. 202 del 2014 e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto e' di quaranta ore. Per l'iscrizione e' altresi' necessaria un'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio svolgendo attivita' professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'universita' pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale e' di diciotto ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.»; c) al comma 3, la parola: «albo» e' sostituita dalla seguente: «elenco»; d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Elenco dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti». 2. All'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), la parola: «albo» e' sostituita dalla seguente: «elenco»; 2) alla lettera b), la parola: «albo» e' sostituita dalla seguente: «elenco»; b) al comma 2, la parola: «albo» e' sostituita dalla seguente: «elenco»; c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Funzionamento dell'elenco». 3. All'articolo 358 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «della crisi e dell'insolvenza» sono inserite le seguenti: «ove iscritti nell'elenco di cui all'articolo 356»; b) al comma 2 le parole: «dello stesso sesso» sono soppresse; c) al comma 3: 1) dopo le parole: «nominati dall'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario,»; 2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) dell'attivita' pregressa svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi;».
Note all'art. 50: - Si riportano gli articoli 356, 357 e 358 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto: «Art. 356 (Elenco dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti). - 1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione puo' essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull'attivita' degli iscritti all'elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti. 2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lett. b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 5, del predetto decreto n. 202 del 2014 e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto e' di quaranta ore. Per l'iscrizione e' altresi' necessaria un'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio svolgendo attivita' professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'universita' pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale e' di diciotto ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato. 3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'elenco il possesso dei seguenti requisiti di onorabilita': a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.» «Art. 357 (Funzionamento dell'elenco). - 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare: a) le modalita' di iscrizione all' elenco di cui all'articolo 356; b) le modalita' di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo elenco anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2; c) le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. 2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'elenco. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.» «Art. 358 (Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure). - 1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza ove iscritti nell'elenco di cui all'articolo 356: a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro; b) gli studi professionali associati o societa' tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in societa' di capitali o societa' cooperative, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. 2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura. 3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorita' giudiziaria, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario, tenuto conto: a) dell'attivita' pregressa svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi; b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessita' di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni; c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico; d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione; e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacita' di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorita' giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonche' delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.». |
| Art. 51
Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. L'articolo 359 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' abrogato; 2. L'articolo 361 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' abrogato. |
| Art. 52
Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234
1. L'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e' sostituito dal seguente: «226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), e 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14». |
| Art. 53
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: «degli articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 10, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza».
Note all'art. 53: - Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale). - 1. L'affidamento della gestione dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, puo' essere disposto dal tribunale con successivo decreto. 2. Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato mediante affissione e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. 3. Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento della gestione al commissario giudiziale determina gli effetti stabiliti dagli articoli 142, 143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e dell'insolvenza, sostituito al curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresi' al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza, salva la facolta' del tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri. 4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui e' affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 231 del codice della crisi e dell'insolvenza.». |
| Art. 54 Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41
1. All'articolo 38 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i commi 1, 2 e 3, sono abrogati.
Note all'art. 54: - Si riporta l'articolo 38 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come modificato dal presente decreto: «Art. 38 (Disposizioni in materia di crisi di impresa). - 1. (abrogato). 2. (abrogato). 3. (abrogato). 4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». |
| Art. 55
Modifiche alla legge 29 dicembre 1990, n. 428
1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-bis, alla lettera b), il segno di interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «.» e la lettera c) e' soppressa; b) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente: «5-ter. Se il trasferimento riguarda imprese ammesse all'amministrazione straordinaria trova applicazione la disciplina speciale di riferimento.».
Note all'art. 55: - Si riporta l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Inizio modulo - Fine modulo. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee), come modificato dal presente decreto: «Art. 47 (Trasferimento d'azienda). - 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente piu' rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la comunicazione di cui al comma 1 puo' essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo' essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti. 2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. 3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi. 4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende: a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuita' indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso; b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio. c) (soppressa). 5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresi' salva la possibilita' di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile. 5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto e' immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuita' alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo. 5-ter. Se il trasferimento riguarda imprese ammesse all'amministrazione straordinaria trova applicazione la disciplina speciale di riferimento. 6. I lavoratori che comunque non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile.». |
| Art. 56
Entrata in vigore e disciplina transitoria
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6, 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4, del presente decreto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore. 4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonche' ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Note all'art. 56: - Per gli articoli 17 e 40 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si vedano le note, rispettivamente, agli articoli 5 e 12 del presente decreto. |
| Art. 57
Clausola d'invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 settembre 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Nordio |
|
|
|