Gazzetta n. 227 del 27 settembre 2024 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2024, n. 136
Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;
Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante «Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Vista la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza);
Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 22;
Visto il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, recante Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 23 luglio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 settembre 2024
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), le parole: «per i debiti estranei a quelli sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualita' di consumatore»;
b) alla lettera m-bis), dopo le parole «le misure, gli accordi e le procedure» sono inserite le seguenti: «, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata»;
c) alla lettera n):
1) le parole: «albo dei gestori» sono sostituite dalle seguenti: «elenco dei gestori»;
2) le parole: «l'albo» sono sostituite dalle seguenti: «l'elenco»;
d) alla lettera o):
1) al numero 1), le parole: «all'albo» sono sostituite dalle seguenti: «all'elenco»;
2) al numero 3), dopo le parole: «rapporti di natura personale o professionale» sono inserite le seguenti: «tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio»;
e) alla lettera p), dopo le parole: «determinate azioni» sono inserite le seguenti: «o condotte»;
f) alla lettera q), le parole: «il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni».

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 1, e l'Allegato A, n.
22, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2019-2020), pubblicata nella Gazz. Uff. 23 aprile
2021, n. 97:
«Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. - 3. (Omissis).».
«Allegato A
(Omissis)
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17
luglio 2021);
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017,
n. 155), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
a) "crisi": lo stato del debitore che rende
probabile l'insolvenza e che si manifesta con
l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
b) "insolvenza": lo stato del debitore che si
manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) "sovraindebitamento": lo stato di crisi o di
insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
per il caso di crisi o insolvenza;
d) "impresa minore": l'impresa che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo
348;
e) "consumatore": la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se
socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, e accede agli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti
contratti nella qualita' di consumatore;
f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo
pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le
societa' in house di cui all'articolo 2, lettere m), n),
o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g);
h) "gruppo di imprese": l'insieme delle societa',
delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti
territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e
2545-septies del codice civile, esercitano o sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa',
di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume,
salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e
coordinamento delle societa' del gruppo sia esercitata
dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro
bilanci oppure dalla societa' o ente che le controlla,
direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo
congiunto;
i) "gruppi di imprese di rilevante dimensione": i
gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese
figlie da includere nel bilancio consolidato, che
rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3,
paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) "parti correlate": si intendono quelle indicate
come tali nel Regolamento della Consob in materia di
operazioni con parti correlate;
m) "centro degli interessi principali del debitore"
(COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure,
diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione
controllata volti al risanamento dell'impresa attraverso la
modifica della composizione, dello stato o della struttura
delle sue attivita' e passivita' o del capitale, oppure
volti alla liquidazione del patrimonio o delle attivita'
che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti
dalla composizione negoziata della crisi;
n) "elenco dei gestori e insolvenza delle imprese":
l'elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e
disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su
incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o
societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo
nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti
dal presente codice;
o) "professionista indipendente": il professionista
incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti
di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi
congiuntamente i seguenti requisiti:
1) essere iscritto all'elenco dei gestori della
crisi e insolvenza delle imprese, nonche' nel registro dei
revisori legali;
2) essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile;
3) non essere legato all'impresa o ad altre parti
interessate all'operazione di regolazione della crisi da
rapporti di natura personale o professionale tali da
comprometterne l'indipendenza di giudizio; il
professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente
unito in associazione professionale non devono aver
prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro
subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere
stati membri degli organi di amministrazione o controllo
dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa;
o-bis) "esperto": il soggetto terzo e indipendente,
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e
nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo
articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della
composizione negoziata;
p) "misure protettive": le misure temporanee
richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o
condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase
delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte
per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche
prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza;
q) "misure cautelari": i provvedimenti cautelari
emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o
dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le
circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente il
buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure
di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni;
r) "classe di creditori": insieme di creditori che
hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) "domicilio digitale": il domicilio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro
della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive
modificazioni, che svolgono i compiti di composizione
assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal
presente codice;
u).».
 
Art. 2
Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza» sono sostituite dalle seguenti: «il debitore, i creditori e ogni altro soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede e correttezza»;
b) al comma 4, dopo le parole: «I creditori» sono inserite le seguenti: «e tutti i soggetti interessati alla regolazione della crisi e dell'insolvenza».

Note all'art. 2:
- Si riportano gli articoli 3 e 4 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 3 (Adeguatezza delle misure e degli assetti in
funzione della rilevazione tempestiva della crisi
d'impresa). - 1. L'imprenditore individuale deve adottare
misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi
e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi
fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato
ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini
della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e
dell'assunzione di idonee iniziative.
3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione
della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli
assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere
patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle
specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita'
imprenditoriale svolta dal debitore;
b) verificare la sostenibilita' dei debiti e le
prospettive di continuita' aziendale almeno per i dodici
mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare
la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il
test pratico per la verifica della ragionevole
perseguibilita' del risanamento di cui all'articolo 13, al
comma 2.
4. Costituiscono segnali che, anche prima
dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la
previsione di cui al comma 3:
a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti
da almeno trenta giorni pari a oltre la meta'
dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da
almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei
debiti non scaduti;
c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle
banche e degli altri intermediari finanziari che siano
scadute da piu' di sessanta giorni o che abbiano superato
da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti
ottenuti in qualunque forma purche' rappresentino
complessivamente almeno il cinque per cento del totale
delle esposizioni;
d) l'esistenza di una o piu' delle esposizioni
debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.».
«Art. 4 (Doveri delle parti). - 1. Nella composizione
negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti
per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, il debitore, i creditori e ogni altro
soggetto interessato devono comportarsi secondo buona fede
e correttezza.
2. Il debitore ha il dovere di:
a) illustrare la propria situazione in modo
completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le
informazioni necessarie e appropriate rispetto alle
trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e
allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
prescelto;
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee
alla individuazione delle soluzioni per il superamento
delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante
la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei
creditori;
c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i
procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e
21.
3. Ove non siano previste, dalla legge o dai
contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25,
diverse procedure di informazione e consultazione, il
datore di lavoro, che occupa complessivamente piu' di
quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta,
trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i
soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti
determinazioni, assunte nel corso delle trattative della
composizione negoziata e nella predisposizione del piano
nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una
pluralita' di lavoratori, anche solo per quanto riguarda
l'organizzazione del lavoro o le modalita' di svolgimento
delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni
dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere
all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione
deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento
dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti,
si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La
consultazione si svolge con vincolo di riservatezza
rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore
di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse
dell'impresa. In occasione della consultazione svolta
nell'ambito della composizione negoziata e' redatto, ai
soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di
cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto
sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.
4. I creditori e tutti i soggetti interessati alla
regolazione della crisi e dell'insolvenza hanno il dovere
di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto
nella composizione negoziata e con gli organi nominati
dall'autorita' giudiziaria e amministrativa e di rispettare
l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore,
sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni
acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16,
commi 5 e 6.».
 
Art. 3
Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono altresi' disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilita' del risanamento e una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento», sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento»;
2) alla lettera d), le parole: «durante le procedure concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza,» e, dopo le parole: «il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o dal debitore per il buon esito dello strumento»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono piu' procedure.».

Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 5-bis e 6 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 5-bis (Pubblicazione delle informazioni, del
test pratico e della lista di controllo). - 1. Nei siti
istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero
dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni
pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata
emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione
previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate
in materia di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa.
Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in
apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi
d'impresa, facilmente accessibile e di agevole
consultazione.
2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 sono
altresi' disponibili un test pratico per la verifica della
ragionevole perseguibilita' del risanamento e una lista di
controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze
delle micro, piccole e medie imprese, che contiene
indicazioni operative per la redazione dei piani di
risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e
degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza. Il contenuto della lista di controllo e'
definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo
13.»
«Art. 6 (Prededucibilita' dei crediti). - 1. Oltre ai
crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge, sono
prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le
prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti
nella competenza dell''organismo di composizione della
crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della
domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione
dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a
omologazione e per la richiesta delle misure protettive,
nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che
gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della
presentazione della domanda di concordato preventivo
nonche' del deposito della relativa proposta e del piano
che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e
a condizione che la procedura sia aperta ai sensi
dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura
di liquidazione giudiziale o controllata oppure
successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di
regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione
del patrimonio del debitore e la continuazione
dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi
preposti e le prestazioni professionali richieste dagli
organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello
strumento.
2. La prededuzione opera in caso di apertura del
concorso e permane anche quando si susseguono piu'
procedure.».
 
Art. 4
Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83» sono sostituite dalle seguenti: «Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83».
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «nelle procedure disciplinate» sono sostituite dalle seguenti: «nei procedimenti disciplinati».
3. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalita' telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD).»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni.»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico.»;
e) il comma 6 e' abrogato.

Note all'art. 4:
- Si riportano gli articoli 7, 9 e 10 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 7 (Trattazione unitaria delle domande di
accesso agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza). - 1. Le
domande di accesso agli strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono
trattate in un unico procedimento e ogni domanda
sopravvenuta e' riunita a quella gia' pendente. Il
procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40
e 41.
2. Nel caso di proposizione di piu' domande, il
tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a
regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi
dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione
controllata, a condizione che:
a) la domanda medesima non sia manifestamente
inammissibile;
b) il piano non sia manifestamente inadeguato a
raggiungere gli obiettivi prefissati;
c) nella proposta siano espressamente indicate la
convenienza per i creditori o, in caso di concordato in
continuita' aziendale, le ragioni della assenza di
pregiudizio per i creditori.
3. Ferme le ipotesi di cui agli articoli 73 e 83, in
tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi
o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione
giudiziale non e' accolta ed e' accertato lo stato di
insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti
legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale.
Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in
cui la domanda e' inammissibile o improcedibile e nei casi
previsti dall'articolo 49, comma 2.»
«Art. 9 (Sospensione feriale dei termini e patrocinio
legale). - 1. La sospensione feriale dei termini di cui
all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si
applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice,
salvo che esso non disponga diversamente.
2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti,
nei procedimenti disciplinati dal presente codice, il
patrocinio del difensore e' obbligatorio.»
«Art. 10 (Comunicazioni telematiche). - 1. Le
comunicazioni poste a carico degli organi di gestione,
controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal
presente codice sono effettuate con modalita' telematiche
nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale
risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti
(INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica
amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA)
ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD).
2. I creditori e i titolari di diritti sui beni,
anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli
indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1
l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale
intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla
procedura e le eventuali variazioni.
2-bis. Il debitore, se persona fisica, nonche' gli
amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente
nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale,
devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo
di posta elettronica certificata al quale intendono
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e
le eventuali variazioni.
3. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata o delle sue variazioni,
oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per
cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai
soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite
mediante deposito nel fascicolo informatico.
4. Per tutta la durata della procedura e per i due
anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui
al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici
inviati e ricevuti.
5. Ai fini della validita' ed efficacia delle
predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata
e' equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82.
6. (abrogato).».
 
Art. 5
Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo I del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «quando si trova» sono inserite le seguenti: «nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto»;
b) al comma 2, dopo le parole: «anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro»;
c) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'articolo 38» sono inserite le seguenti: «, comma 2,».
2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147», sono sostituite dalle seguenti: «con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia»;
b) al comma 5:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «all'atto della nomina come titolo di preferenza» sono inserite le seguenti: «; l'esperto cura l'aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro esito»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «individuazione del profilo dell'esperto,» sono aggiunte le seguenti: «anche con riferimento agli esiti delle composizioni negoziate seguite,»;
c) al comma 7, quinto periodo, dopo le parole: «come esperto nell'ambito di precedenti composizioni negoziate» sono inserite le seguenti: «e del loro esito».
3. All'articolo 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'eventuale attivita' dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto non costituisce attivita' professionale ai sensi del secondo periodo.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'esperto da' conto, nei pareri che gli vengono richiesti, dell'attivita' che ha svolto e che intende svolgere nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La notizia dell'accesso alla composizione negoziata della crisi e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per se' causa di sospensione e di revoca delle linee di credito concesse all'imprenditore ne' ragione di una diversa classificazione del credito. Nel corso della composizione negoziata la classificazione del credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca e dell'intermediario finanziario.».
4. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «i bilanci» e' inserita la seguente: «approvati» e le parole: «situazione patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;»;
3) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3;»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l'imprenditore puo' inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445, del 2000 con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.»;
c) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'imprenditore partecipa personalmente, puo' farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza»;
d) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e due o piu' parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto.»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico puo' proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o e' necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell'incarico e' inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne da' comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.»;
f) al comma 8:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti.»;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'archiviazione e' iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro.».
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'imprenditore puo' chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio nei confronti di tutti i creditori oppure nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito gia' concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario.»;
d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione e' determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario.».
6. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti»;
b) al comma 2:
1) alla lettera a), alinea, dopo le parole: «i bilanci» e' inserita la seguente: «approvati»;
2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci, i progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione della domanda;»;
3) alla lettera b), le parole: «una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto e' trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene l'indicazione del debitore e dell'esperto e la data dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, e' notificato dal ricorrente, anche all'esperto. Il tribunale puo' prescrivere ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerita' del procedimento, indicandone i destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del decreto prevista dal secondo periodo, puo' dettare le ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la conoscenza del procedimento. Se il ricorso non e' depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive, senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresi' se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal sesto e settimo periodo la domanda puo' essere riproposta.»;
d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «buon esito delle trattative» sono inserite le seguenti: «e a rappresentare l'attivita' che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all'operazione di risanamento, puo' prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell'esperto. Nel parere l'esperto indica altresi' l'attivita' svolta e da svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2. La proroga non e' concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa e' stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non puo' superare i duecentoquaranta giorni.»;
f) al comma 6, dopo le parole: «al comma 4» sono inserite le seguenti: «o 5».
7. All'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «gestisce l'impresa» sono inserite le seguenti: «e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza».
8. All'articolo 22 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della prededuzione, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese»;
2) alla lettera b), le parole: «ai sensi dell'articolo 6» sono soppresse;
3) alla lettera c), le parole: «ai sensi dell'articolo 6» sono soppresse;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale puo' avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto.
1-ter. La prededucibilita' opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono piu' procedure.»;
c) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale puo' assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.».
9. All'articolo 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) dopo le parole: «con uno o piu' creditori» sono inserite le seguenti: «oppure con una o piu' parti interessate all'operazione di risanamento»;
2) alla lettera c) dopo le parole: «dai creditori» sono inserite le seguenti: «aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonche'»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, le parole: «Se all'esito delle trattative non e' individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore puo', in alternativa» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, l'imprenditore puo' anche, alternativamente»;
2) alla lettera b), la parola: «domandare» e' sostituita dalla seguente: «chiedere» e dopo le parole «relazione finale dell'esperto» sono aggiunte le seguenti: «o se la domanda di omologazione e' proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8»;
3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore puo' formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non puo' essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta e' rivolta e una relazione sulla completezza e veridicita' dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato. L'accordo e' sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo e' sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo e' sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarita' della documentazione allegata e dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l'accordo e' privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.
2-ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono intervenire durante le trattative o a conclusione della composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto, quando prevista, puo' essere apposta successivamente.»
10. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «conservano i propri effetti» e' inserita la seguente: «anche».
11. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di rateazione di cui al primo periodo puo' essere concesso dall'Agenzia delle entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficolta' dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e sottoscritta dall'esperto.»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Dalla stessa data si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
12. All'articolo 25-ter del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato e' determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo.»;
b) al comma 3, dopo le parole: «Il compenso complessivo» sono inserite le seguenti: «determinato ai sensi del comma 1 o del comma 2,»;
c) al comma 6, le parole: «in tutti i casi» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi» e, dopo le parole: «successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8,» sono inserite le seguenti: «grazie all'opera dell'esperto,»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure l'esperto non procede ai sensi dell'articolo 17, comma 5, terzo periodo, il compenso e' liquidato in misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessita' della documentazione esaminata»;
e) al comma 9, le parole: «dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata»;
f) al comma 11, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'accordo e' nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui all'articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima.»;
g) al comma 12, le parole: «ai sensi dell'articolo 6» sono soppresse.
13. All'articolo 25-quater del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) concludere un contratto con uno o piu' creditori oppure con una o piu' parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuita' aziendale;»;
2) alla lettera c), le parole: «concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto» sono sostituite dalle seguenti: «concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonche' dall'esperto»;
b) al comma 4:
1) le parole: «Se all'esito delle trattative non e' possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore puo'» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore puo' anche, alternativamente»;
2) alla lettera d) la parola: «domandare» e' sostituita dalla seguente: «chiedere»;
c) al comma 5, dopo le parole: «21, 22,» sono inserite le seguenti: «23, comma 2-bis,»;
d) al comma 6, dopo le parole: «conservano i propri effetti» e' inserita la seguente: «anche»;
e) al comma 7, le parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o» sono soppresse.
14. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'istanza di cui all'articolo 17 non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54, comma 3».

Note all'art. 5:
- Si riportano gli articoli 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21,
22, 23, 24, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 25-quinquies del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 12 (Composizione negoziata per la soluzione
della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore commerciale e
agricolo puo' chiedere la nomina di un esperto al
segretario generale della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si
trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle
condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) o b),
oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di
squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne
rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta
ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
La nomina avviene con le modalita' di cui all'articolo 13,
commi 6, 7 e 8.
2. L'esperto agevola le trattative tra
l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti
interessati, al fine di individuare una soluzione per il
superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche
mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e
preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro.
3. Alla composizione negoziata non si applica
l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38,
comma 2, nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.»
«Art. 13 (Istituzione della piattaforma telematica
nazionale e nomina dell'esperto). - 1. E' istituita una
piattaforma telematica nazionale accessibile agli
imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso
il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma e'
gestita dal sistema delle camere di commercio, per il
tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero
della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di
controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze
delle micro, piccole e medie imprese, che contiene
indicazioni operative per la redazione del piano di
risanamento, un test pratico per la verifica della
ragionevole perseguibilita' del risanamento e un protocollo
di conduzione della composizione negoziata accessibili da
parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso
incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto
della lista di controllo particolareggiata, le modalita' di
esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo
sono definiti con decreto dirigenziale del Ministero della
Giustizia.
3. Presso la camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e' formato,
con le modalita' di cui al comma 5, un elenco di esperti
nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno
cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano
di aver maturato precedenti esperienze nel campo della
ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli
iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del
lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre
casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei
debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati
o di avere concorso alla presentazione di concordati con
continuita' aziendale omologati. Possono inoltre essere
inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi
professionali, documentano di avere svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in imprese
interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con
piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione
dei debiti e concordati preventivi con continuita'
aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia
stata successivamente pronunciata sentenza di apertura
della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento
dello stato di insolvenza.
4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 e'
altresi' subordinata al possesso della specifica formazione
prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia di cui al comma 2.
5. La domanda di iscrizione all'elenco e' presentata
agli ordini professionali di appartenenza dei
professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al
comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio del
capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e
di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda
e' corredata della documentazione comprovante il possesso
dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di
un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli
obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta
oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni
altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche
di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della
nomina come titolo di preferenza; l'esperto cura
l'aggiornamento del curriculum vitae con la sintetica
indicazione delle composizioni negoziate seguite e del loro
esito. La domanda contiene il consenso dell'interessato al
trattamento dei dati comunicati al momento della
presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi
dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9.
Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e
verificata la completezza della documentazione allegata,
comunica alla camera di commercio del capoluogo della
regione in cui si trova o alla camera di commercio delle
province autonome di Trento e di Bolzano, i nominativi dei
professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3
e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le
informazioni utili alla individuazione del profilo
dell'esperto, anche con riferimento agli esiti delle
composizioni negoziate seguite, per l'inserimento
nell'elenco previsto dal comma 3. La scheda e' compilata
sulla base di un modello uniforme definito con il decreto
dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma
2. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei
rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con
riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo,
designano i responsabili della formazione, della tenuta e
dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico
e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del
regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili
accertano la veridicita' delle dichiarazioni rese dai
richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 2000. La domanda e' respinta se non
e' corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo
e puo' essere ripresentata. I consigli nazionali degli
ordini professionali disciplinano con regolamento le
modalita' di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati
raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle
camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al
comma 3. La comunicazione di cui al quarto periodo avviene
con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli ordini professionali
comunicano tempestivamente alle camere di commercio
l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni
disciplinari piu' gravi di quella minima prevista dai
singoli ordinamenti nonche' l'intervenuta cancellazione dei
professionisti dagli albi professionali di appartenenza
perche' vengano cancellati dall'elenco. Le camere di
commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli
ordini professionali, provvedono senza indugio
all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano
direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui
al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche
stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro
tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di
ineleggibilita' ai sensi dell'articolo 2382 del codice
civile.
6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una
commissione che resta in carica per due anni. La
commissione e' costituita presso le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di
regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dei cui uffici di segreteria si avvale per lo svolgimento
dei suoi compiti, ed e' composta da:
a) due magistrati, uno effettivo e uno supplente,
designati dal presidente della sezione specializzata in
materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o
della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui
territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto
l'istanza di cui all'articolo 17;
b) due membri, uno effettivo e uno supplente,
designati dal presidente della camera di commercio presso
la quale e' costituita la commissione;
c) due membri, uno effettivo e uno supplente,
designati dal prefetto del capoluogo di regione o della
provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui
territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto
l'istanza di cui all'articolo 17.
7. Il segretario generale della camera di commercio
nel cui ambito territoriale si trova la sede legale
dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 17,
nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla
commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a
una nota sintetica contenente l'indicazione del volume
d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui
opera l'impresa istante. In caso di incompletezza
dell'istanza di nomina o della documentazione, il predetto
segretario generale invita l'imprenditore a integrare le
informazioni o la documentazione mancante entro un termine
di trenta giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza
non e' esaminata e l'imprenditore puo' riproporla. Entro i
cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento
dell'istanza la commissione nomina l'esperto tra gli
iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che
assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che
ciascun esperto non riceva piu' di due incarichi
contemporaneamente. La nomina puo' avvenire anche al di
fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto
della complessiva esperienza formativa risultante dalla
scheda sintetica di cui al comma 5, quarto periodo, anche
esaminando, ove occorra, il curriculum vitae, e
dell'attivita' prestata come esperto nell'ambito di
precedenti composizioni negoziate e del loro esito. Se lo
ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della
nomina o prima della comunicazione all'esperto nominato, il
parere non vincolante di un'associazione di categoria sul
territorio.
8. La commissione, coordinata dal membro piu'
anziano, decide a maggioranza. Ai membri della commissione
non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.
9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae
dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in
apposita sezione del sito istituzionale della camera di
commercio del luogo di nomina e del luogo dove e' tenuto
l'elenco presso il quale l'esperto e' iscritto, nel
rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente. Sono
del pari pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna
camera di commercio gli elenchi contenenti i nominativi
degli esperti, formati presso le camere di commercio dei
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
10. Per la realizzazione e il funzionamento della
piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 e'
autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di
euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si
provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti
dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24
agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 2021, n. 147, come prevista dalle
disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023
del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.»
«Art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri
dell'esperto e delle parti). - 1. L'esperto deve essere in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del
codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad
altre parti interessate all'operazione di risanamento da
rapporti di natura personale o professionale; il
professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente
unito in associazione professionale non devono aver
prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro
subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore ne'
essere stati membri degli organi di amministrazione o
controllo dell'impresa ne' aver posseduto partecipazioni in
essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non puo'
intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se
non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della
composizione negoziata. L'eventuale attivita' dell'esperto
successiva alla composizione negoziata, derivante dalle
trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico
conferitogli e pertanto non costituisce attivita'
professionale ai sensi del secondo periodo.
2. L'esperto e' terzo rispetto a tutte le parti e
opera in modo professionale, riservato, imparziale e
indipendente. Non e' equiparabile al professionista
indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o).
L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui
all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva
delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al
medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni
utili o necessarie. Puo' avvalersi di soggetti dotati di
specifica competenza, anche nel settore economico in cui
opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati
all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di
risanamento da rapporti di natura personale o
professionale.
2-bis. L'esperto da' conto, nei pareri che gli
vengono richiesti, dell'attivita' che ha svolto e che
intende svolgere nell'agevolare le trattative tra
l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti
interessati.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19,
comma 4, l'esperto non puo' essere tenuto a deporre sul
contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni
acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, ne' davanti
all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice
di procedura penale e le garanzie previste per il difensore
dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di
procedura penale in quanto compatibili.
4. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la
propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri
soggetti interessati in modo completo e trasparente e di
gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare
ingiustamente gli interessi dei creditori.
5. Le banche e gli intermediari finanziari, i
mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a
partecipare alle trattative in modo attivo e informato. La
notizia dell'accesso alla composizione negoziata della
crisi e il coinvolgimento nelle trattative non
costituiscono di per se' causa di sospensione e di revoca
delle linee di credito concesse all'imprenditore ne'
ragione di una diversa classificazione del credito. Nel
corso della composizione negoziata la classificazione del
credito viene determinata tenuto conto di quanto previsto
dal progetto di piano rappresentato ai creditori e della
disciplina di vigilanza prudenziale, senza che rilevi il
solo fatto che l'imprenditore abbia fatto accesso alla
composizione negoziata. L'eventuale sospensione o revoca
delle linee di credito determinate dalla applicazione della
disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata
agli organi di amministrazione e controllo dell'impresa,
dando conto delle ragioni specifiche della decisione
assunta. La prosecuzione del rapporto non e' di per se'
motivo di responsabilita' della banca e dell'intermediario
finanziario.
6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il
dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con
l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di
riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle
iniziative da questi assunte o programmate e sulle
informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le
medesime parti danno riscontro alle proposte e alle
richieste che ricevono durante le trattative con risposta
tempestiva e motivata.»
«Art. 17 (Accesso alla composizione negoziata e suo
funzionamento). - 1. L'istanza di nomina dell'esperto
indipendente e' presentata tramite la piattaforma
telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione
di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni
utili ai fini della nomina e dello svolgimento
dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 e'
definito con il decreto dirigenziale del Ministero della
giustizia di cui all'articolo 13, comma 2.
3. L'imprenditore, al momento della presentazione
dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi,
se non gia' depositati presso l'ufficio del registro delle
imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti
al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e
dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonche' una
situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata
a non oltre sessanta giorni prima della presentazione
dell'istanza;
a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci,
i progetti di bilancio o una situazione
economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre
sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;
b) un progetto di piano di risanamento redatto
secondo le indicazioni della lista di controllo di cui
all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e
sintetica sull'attivita' in concreto esercitata recante un
piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative
che intende adottare;
c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di
diritti reali e personali di garanzia;
d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000
sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per
l'apertura della liquidazione giudiziale o per
l'accertamento dello stato di insolvenza e una
dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato
domanda di accesso agli strumenti di regolazione della
crisi o dell'insolvenza, anche nelle ipotesi di cui agli
articoli 44, comma 1, lettera a), e 74 o con ricorso
depositato ai sensi dell'articolo 54, comma 3;
e) il certificato unico dei debiti tributari di cui
all'articolo 364, comma 1;
f) la situazione debitoria complessiva richiesta
all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
g) il certificato dei debiti contributivi e per
premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;
h) un estratto delle informazioni presenti nella
Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non
anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione
dell'istanza.
3-bis. Nelle more del rilascio delle certificazioni
previste dal comma 3, lettere e), f) e g), l'imprenditore
puo' inserire nella piattaforma una dichiarazione resa ai
sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci
giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina
dell'esperto, le certificazioni medesime.
4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il
possesso delle competenze e della disponibilita' di tempo
necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due
giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica
all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce
nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una
dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul
possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo
16, comma 1. In caso contrario ne da' comunicazione
riservata al soggetto che l'ha nominato perche' provveda
alla sua sostituzione. L'esperto non puo' assumere piu' di
due incarichi contemporaneamente.
5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza
indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una
concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle
informazioni assunte dall'organo di controllo e dal
revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa
personalmente, puo' farsi assistere da consulenti e informa
l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la
sua presenza. Se ritiene che le prospettive di risanamento
sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate
al processo di risanamento e prospetta le possibili
strategie di intervento fissando i successivi incontri con
cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete
prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o
in un momento successivo, l'esperto ne da' notizia
all'imprenditore e al segretario generale della camera di
commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di
composizione negoziata entro i successivi cinque giorni
lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto puo'
invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il
contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o
periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione
e' divenuta eccessivamente onerosa o se e' alterato
l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze
sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro
per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le
prestazioni alle mutate condizioni.
6. Entro tre giorni dalla comunicazione della
convocazione le parti possono presentare osservazioni
sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della
camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla
commissione perche', valutate le circostanze esposte e
sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla
sua sostituzione entro i successivi cinque giorni
lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se
l'imprenditore e due o piu' parti interessate formulano
osservazioni sull'operato dell'esperto.
7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se,
decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina,
le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua
proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle
condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto
previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico puo'
proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo
richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in
corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure
quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai
sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure
protettive o cautelari o e' necessario attuare il
provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La
prosecuzione dell'incarico e' inserita nella piattaforma a
cura dell'esperto, il quale ne da' comunicazione alle parti
con le quali sono in corso le trattative e, in caso di
concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli
articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di
sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui
all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo
periodo decorre dall'accettazione del primo esperto
nominato.
8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una
relazione finale, avente il contenuto previsto dal decreto
dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce
nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che
hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione
delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18
e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara
cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al
primo periodo, l'esperto ne da' comunicazione al segretario
generale della camera di commercio per l'archiviazione
dell'istanza di composizione negoziata. L'archiviazione e'
iscritta nel registro delle imprese in presenza di una
istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari
pubblicata nel medesimo registro.
9. In caso di archiviazione dell'istanza di cui al
comma 1, l'imprenditore non puo' presentare una nuova
istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se
l'archiviazione e' richiesta dall'imprenditore con istanza
depositata con le modalita' previste nel comma 1 entro due
mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di cui al
primo periodo e' ridotto, per una sola volta, a quattro
mesi.
10. Ai costi che gravano sulle camere di commercio
per consentire il funzionamento della procedura di
composizione negoziata per la soluzione della crisi
d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico
dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di
segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.»
«Art. 18 (Misure protettive). - 1. L'imprenditore
puo' chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con
successiva istanza presentata con le modalita' di cui
all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure
protettive del patrimonio nei confronti di tutti i
creditori oppure nei confronti di determinate iniziative
intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di
determinati creditori o di determinate categorie di
creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti
di credito dei lavoratori. L'istanza di applicazione delle
misure protettive e' pubblicata nel registro delle imprese
unitamente all'accettazione dell'esperto.
2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore
inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione
sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei
suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati
nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma
3, lettera d).
3. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui
al comma 1, i creditori interessati non possono acquisire
diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore
ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e
cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i
quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Dalla stessa
data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non
si verificano. Non sono inibiti i pagamenti.
4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui
al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o
all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata,
la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di
accertamento dello stato di insolvenza non puo' essere
pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca
delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti gia'
concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.
5. I creditori, ivi compresi le banche e gli
intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari
dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure
protettive non possono, unilateralmente, rifiutare
l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la
risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno
dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le
linee di credito gia' concesse per il solo fatto del
mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla
pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi
creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti
pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1
fino alla conferma delle misure richieste. Restano ferme in
ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito
disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di
vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non e'
di per se' motivo di responsabilita' della banca o
dell'intermediario finanziario.
5-bis. Dal momento della conferma delle misure
protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i
mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti
le misure sono state confermate non possono mantenere la
sospensione relativa alle linee di credito accordate al
momento dell'accesso alla composizione negoziata se non
dimostrano che la sospensione e' determinata dalla
applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La
prosecuzione del rapporto non e' di per se' motivo di
responsabilita' della banca o dell'intermediario
finanziario.»
«Art. 19 (Procedimento relativo alle misure
protettive e cautelari). - 1. Quando l'imprenditore formula
la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso
presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo
27, entro il giorno successivo alla pubblicazione
dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la
conferma o la modifica delle misure protettive e, ove
occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari
per condurre a termine le trattative. Entro venti giorni
dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma
1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro
delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento
instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso e'
causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo
18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al
secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza e' cancellata
dal registro delle imprese.
2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:
a) i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi
oppure, quando non e' tenuto al deposito dei bilanci, le
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre
periodi di imposta;
a-bis) in caso di mancata approvazione dei bilanci,
i progetti di bilancio o una situazione
economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre
sessanta giorni prima della presentazione della domanda;
b) una situazione economico-patrimoniale e
finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima
del deposito del ricorso;
c) l'elenco dei creditori, individuando i primi
dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi
di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure
degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i
quali sia verificata o verificabile la titolarita' della
singola casella;
d) un progetto di piano di risanamento redatto
secondo le indicazioni della lista di controllo di cui
all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i
successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che
intende adottare;
e) una dichiarazione avente valore di
autocertificazione attestante, sulla base di criteri di
ragionevolezza e proporzionalita', che l'impresa puo'
essere risanata;
f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi
dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo
di posta elettronica certificata.
3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito
del ricorso, fissa con decreto l'udienza, da tenersi
preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Entro il
giorno successivo al deposito in cancelleria il decreto e'
trasmesso per estratto, a cura del cancelliere, all'ufficio
del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da
effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene
l'indicazione del debitore e dell'esperto e la data
dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto, e'
notificato dal ricorrente, anche all'esperto. Il tribunale
puo' prescrivere ai sensi dell'articolo 151 del Codice di
procedura civile, le forme di notificazione opportune per
garantire la celerita' del procedimento, indicandone i
destinatari, e, tenuto conto della pubblicazione del
decreto prevista dal secondo periodo, puo' dettare le
ulteriori disposizioni ritenute utili per assicurare la
conoscenza del procedimento. Se il ricorso non e'
depositato nel termine previsto dal comma 1, il tribunale
dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure
protettive, senza fissare l'udienza prevista dal primo
periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, cessano altresi' se, nel termine
di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla
fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal sesto e
settimo periodo la domanda puo' essere riproposta.
4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e
chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla
funzionalita' delle misure richieste ad assicurare il buon
esito delle trattative e a rappresentare l'attivita' che
intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, omessa
ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, nomina,
se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del
codice di procedura civile e procede agli atti di
istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti
cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti
di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il
tribunale puo' assumere informazioni dai creditori indicati
nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure
protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono
sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale
provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata,
non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni,
delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti
cautelari disposti, tenendo conto delle misure
eventualmente gia' concesse ai sensi dell'articolo 54,
comma 1. Sentito l'esperto, il tribunale puo' limitare le
misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a
tutela dei propri diritti o a determinati creditori o
categorie di creditori.
5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al
comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate
all'operazione di risanamento, puo' prorogare la durata
delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare
il buon esito delle trattative, acquisito il parere
dell'esperto. Nel parere l'esperto indica altresi'
l'attivita' svolta e da svolgere ai sensi dell'articolo 12,
comma 2. La proroga non e' concessa se il centro degli
interessi principali dell'impresa e' stato trasferito da un
altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla
formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma
1. La durata complessiva delle misure non puo' superare i
duecentoquaranta giorni.
6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o piu'
creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha
emesso i provvedimenti di cui al comma 4 o 5 puo', in
qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni
caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi
dell'articolo 17, commi 5 e 8, revocare le misure
protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando
esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito
delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al
pregiudizio arrecato ai creditori istanti.
7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo
si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e
seguenti del codice di procedura civile e il tribunale
provvede in composizione monocratica con ordinanza
comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese
entro il giorno successivo. Non si applicano l'articolo
669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo
669-novies, primo comma, del codice di procedura civile.
Contro l'ordinanza e' ammesso reclamo ai sensi
dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.
8. In caso di revoca o cessazione delle misure
protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione
se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data
dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.»
«Art. 21 (Gestione dell'impresa in pendenza delle
trattative). - 1. Nel corso delle trattative l'imprenditore
conserva la gestione ordinaria e straordinaria
dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce
l'impresa e individua la soluzione per il superamento della
situazione di insolvenza in modo da evitare pregiudizio
alla sostenibilita' economico-finanziaria dell'attivita'.
Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che
l'imprenditore e' insolvente ma esistono concrete
prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa
nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le
responsabilita' dell'imprenditore.
2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto,
per iscritto, del compimento di atti di straordinaria
amministrazione nonche' dell'esecuzione di pagamenti che
non sono coerenti rispetto alle trattative o alle
prospettive di risanamento.
3. L'esperto, quando ritiene che l'atto puo' arrecare
pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle
prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto
all'imprenditore e all'organo di controllo.
4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene
compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente
l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, puo'
iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese.
Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei
creditori, l'iscrizione e' obbligatoria.
5. Quando sono state concesse misure protettive o
cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel
registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui
all'articolo 19, comma 6.»
«Art. 22 (Autorizzazioni del tribunale). - 1. Su
richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la
funzionalita' degli atti rispetto alla continuita'
aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori,
puo':
a) autorizzare l'imprenditore, ai fini del
riconoscimento della prededuzione, a contrarre
finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di
emissione di garanzie, oppure autorizzare l'accordo con la
banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di
linee di credito sospese;
b) autorizzare l'imprenditore a contrarre
finanziamenti dai soci prededucibili;
c) autorizzare una o piu' societa' appartenenti ad
un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre
finanziamenti prededucibili;
d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in
qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli
effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice
civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto
delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare
gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del
codice civile. Il tribunale verifica altresi' il rispetto
del principio di competitivita' nella selezione
dell'acquirente.
1-bis. L'attuazione del provvedimento di
autorizzazione concesso dal tribunale puo' avvenire prima o
successivamente alla chiusura della composizione negoziata
se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella
relazione finale dell'esperto.
1-ter. La prededucibilita' opera, qualunque sia
l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle
procedure esecutive o concorsuali e permane quando si
susseguono piu' procedure.
2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge
innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27
che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni
necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi
dell'articolo 68 del Codice di procedura civile, decide in
composizione monocratica. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del
collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato
il provvedimento. Il tribunale puo' assumere informazioni e
acquisire nuovi documenti.»
«Art. 23 (Conclusione delle trattative). - 1. Quando
e' individuata una soluzione idonea al superamento della
situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti
possono, alternativamente:
a) concludere un contratto, con uno o piu'
creditori oppure con una o piu' parti interessate
all'operazione di risanamento, che produce gli effetti di
cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione
dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, e' idoneo ad
assicurare la continuita' aziendale per un periodo non
inferiore a due anni;
b) concludere la convenzione di moratoria di cui
all'articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto
dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre
parti interessate all'operazione di risanamento che vi
hanno aderito nonche' e dall'esperto che produce gli
effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e
324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto
che il piano di risanamento appare coerente con la
regolazione della crisi o dell'insolvenza.
2. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma
1, l'imprenditore puo' anche, alternativamente:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di
cui all'articolo 56;
b) chiedere l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60
e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2,
lettera c), e' ridotta al 60 per cento se il raggiungimento
dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o
se la domanda di omologazione e' proposta nei sessanta
giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo
17, comma 8;
c) proporre la domanda di concordato semplificato
per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo
25-sexies;
d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente
codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
L'imprenditore agricolo puo' accedere agli strumenti di cui
all'articolo 25-quater, comma 4.
2-bis. Nel corso delle trattative l'imprenditore
puo' formulare una proposta di accordo transattivo alle
agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-Riscossione che
prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e
dei relativi accessori. La proposta non puo' essere
formulata in relazione ai tributi costituenti risorse
proprie dell'Unione europea. Alla proposta sono allegate la
relazione di un professionista indipendente che ne attesta
la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione
giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta e'
rivolta e una relazione sulla completezza e veridicita' dei
dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della
revisione legale, se esistente, o da un revisore legale
iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.
L'accordo e' sottoscritto dalle parti e comunicato
all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il
tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i
tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo
e' sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere
conforme della competente Direzione regionale. Per i
tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei
monopoli l'accordo e' sottoscritto dal Direttore delle
Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione
territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi
emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore
delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata
la regolarita' della documentazione allegata e
dell'accordo, ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in
alternativa, dichiara che l'accordo e' privo di effetti.
L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della
liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o
di accertamento dello stato di insolvenza oppure se
l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta
giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.
2 -ter. Le soluzioni di cui ai commi 1 e 2 possono
intervenire durante le trattative o a conclusione della
composizione negoziata e la sottoscrizione dell'esperto,
quando prevista, puo' essere apposta successivamente.»
«Art. 24 (Conservazione degli effetti). - 1. Gli atti
autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22
conservano i propri effetti anche se successivamente
intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti
omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di
ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis
omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la
liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione
straordinaria o il concordato semplificato per la
liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies
omologato.
2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui
all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le
garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo
successivo alla accettazione dell'incarico da parte
dell'esperto, purche' coerenti con l'andamento e lo stato
delle trattative e con le prospettive di risanamento
esistenti al momento in cui sono stati compiuti.
3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i
pagamenti effettuati nel periodo successivo alla
accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in
ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e
166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il
proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato
la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi
dell'articolo 22.
4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3
resta ferma la responsabilita' dell'imprenditore per gli
atti compiuti.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3,
e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni
compiuti nel periodo successivo alla accettazione
dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con
l'andamento delle trattative e nella prospettiva di
risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi
dell'articolo 17, comma 5, purche' non siano state
effettuate le iscrizioni previste dall'articolo 21, comma
4. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano
inoltre ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal
tribunale a norma dell'articolo 22.»
«Art. 25-bis (Misure premiali). - 1.
Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e
sino alla conclusione delle trattative con una delle
soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera
b), gli interessi che maturano sui debiti tributari
dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.
2. Le sanzioni tributarie per le quali e' prevista
l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro
un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che
le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine
per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza
di cui all'articolo 17.
3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari
sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo
17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti
della meta' nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma
2.
4. In caso di pubblicazione nel registro delle
imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1,
lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1,
lettera c), l'Agenzia delle entrate concede
all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta
anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un
massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e
non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla
fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta, imposta
sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attivita'
produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi
accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La
sottoscrizione dell'esperto costituisce prova
dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva
difficolta'. L'imprenditore decade automaticamente dal
beneficio della rateazione anche in caso di successivo
deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di
apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della
liquidazione controllata o di accertamento dello stato di
insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una
sola rata alla sua scadenza. Il piano di rateazione di cui
al primo periodo puo' essere concesso dall'Agenzia delle
entrate fino a centoventi rate in caso di comprovata e
grave situazione di difficolta' dell'impresa rappresentata
nell'istanza depositata ai sensi del primo periodo e
sottoscritta dall'esperto.
5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del
contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1,
lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23,
comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma
4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Dalla stessa data si applica
l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. Nel caso di successiva apertura della procedura di
liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel
caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli
interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di
cui ai commi 1 e 2.»
«Art. 25-ter (Compenso dell'esperto). - 1. Il
compenso dell'esperto e' determinato, tenuto conto
dell'opera prestata, della sua complessita', del contributo
dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono
state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare
dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti
scaglioni:
a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per
cento;
b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00,
dall'1,00 all'1,50 per cento;
c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00,
dallo 0,50 allo 0,80 per cento;
d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00,
dallo 0,25 allo 0,43 per cento;
e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro
50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento;
f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro
400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento;
g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro
1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento;
h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00,
dallo 0,005 allo 0,002 per cento.
2. In caso di composizione negoziata condotta ai
sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune
delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui
all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato e'
determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare
dell'attivo della singola impresa istante partecipante al
gruppo.
3. Il compenso complessivo determinato ai sensi del
comma 1 o del comma 2, non puo' essere, in ogni caso,
inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.
4. L'importo di cui al comma 1 e' rideterminato,
fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito indicato:
a) se il numero dei creditori e delle parti
interessate che partecipano alle trattative e' compreso tra
ventuno e cinquanta, il compenso e' aumentato del 25 per
cento;
b) se il numero dei creditori e delle parti
interessate che partecipano alle trattative e' superiore a
cinquanta, il compenso e' aumentato del 35 per cento;
c) se il numero dei creditori e delle parti
interessate che partecipano alle trattative non e'
superiore a cinque, il compenso e' ridotto del 40 per
cento;
d) in caso di vendita del complesso aziendale o di
individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il
compenso e' aumentato del 10 per cento.
5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non
sono considerati nel numero dei creditori e delle altre
parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti
di cui al comma 4, lettere a) e b); all'esperto comunque
spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza
risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4,
comma 3, quinto periodo.
6. Il compenso e' aumentato del 100 per cento nei
casi in cui, anche successivamente alla redazione della
relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, grazie
all'opera dell'esperto, si concludono il contratto, la
convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e
2, lettera b).
7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un
ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso
determinato ai sensi del comma 6.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, quando
l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure
l'esperto non procede ai sensi dell'articolo 17, comma 5,
terzo periodo, il compenso e' liquidato in misura compresa
tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle
dimensioni dell'impresa e della complessita' della
documentazione esaminata.
9. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate
sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci
o, in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione
economico-patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, lettera a). Se l'attivita' e'
iniziata da meno di tre anni, la media e' calcolata sui
bilanci depositati dal suo inizio.
10. All'esperto e' dovuto il rimborso delle spese
necessarie per l'adempimento dell'incarico, purche'
accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono
rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei
soggetti dei quali l'esperto si e' avvalso ai sensi
dell'articolo 16, comma 2.
11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso
e' liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13,
comma 6, ed e' a carico dell'imprenditore. Il provvedimento
costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633,
primo comma, numero 1), del codice di procedura civile
nonche' titolo per la concessione dell'esecuzione
provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di
procedura civile. L'accordo e' nullo se interviene prima di
centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di
cui all'articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si
concludano prima.
12. Il compenso dell'esperto e' prededucibile.
13. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione
dell'incarico, su richiesta dell'esperto, puo' essere
disposto in suo favore un acconto in misura non superiore
ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto
dei risultati ottenuti e dell'attivita' prestata.»
«Art. 25-quater (Imprese sotto soglia). - 1.
L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta
congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono
probabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere la nomina
dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente
perseguibile il risanamento dell'impresa.
2. L'istanza e' presentata al segretario generale
della camera di commercio nel cui ambito territoriale si
trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti
di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e),
f), g) e h), e nelle forme previste dall'articolo 17, comma
1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3,
lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di
liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non
avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per
le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La
nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario
generale al quale e' presentata l'istanza.
3. Se all'esito delle trattative e' individuata una
soluzione idonea al superamento della situazione di cui al
comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto con uno o piu' creditori
oppure con una o piu' parti interessate all'operazione di
risanamento, idoneo ad assicurare la continuita' aziendale;
b) concludere un accordo avente il contenuto
dell'articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto
dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre
parti interessate all'operazione di risanamento che vi
hanno aderito nonche' dall'esperto, idoneo a produrre gli
effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 5. Con la
sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto che il piano
di risanamento appare coerente con la regolazione della
crisi o dell'insolvenza.
4. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma
3, l'imprenditore puo' anche, alternativamente:
a) proporre la domanda di concordato minore di cui
all'articolo 74;
b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai
sensi dell'articolo 268;
c) proporre la domanda di concordato semplificato
per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo
25-sexies;
d) per la sola impresa agricola, chiedere
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
5. Si applicano, per quanto non specificamente
previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli
articoli 12, 13, commi 1,2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17,
commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
comma 2-bis, 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25-ter,
25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto
compatibili.
6. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi
dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche se
successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione
dei debiti omologato, un concordato minore omologato,
l'apertura della liquidazione controllata o il concordato
semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui
all'articolo 25-sexies omologato.
7. Il compenso dell'esperto e' liquidato, ai sensi
dell'articolo 25-ter, dal segretario generale della camera
di commercio che lo ha nominato.»
«Art. 25-quinquies (Limiti di accesso alla
composizione negoziata). - 1. L'istanza di cui all'articolo
17 non puo' essere presentata dall'imprenditore in pendenza
del procedimento introdotto con domanda di accesso agli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1,
lettera a), e 74 o con ricorso ai sensi dell'articolo 54,
comma 3. L'istanza non puo' essere altresi' presentata nel
caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti
l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate
nel primo periodo.».
 
Art. 6
Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo II del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 25-sexies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore puo' presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta puo' prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore puo' proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con riserva di deposito della proposta e del piano.»;
b) al comma 2, le parole: «del deposito in cancelleria» sono inserite le seguenti: «del suo deposito».
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte e valutata la ritualita' della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale puo' concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.»;
d) al comma 4, dopo le parole: «Con il medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «ovvero, in caso di concessione del termine di cui al comma 3, con successivo decreto»;
e) al comma 5, dopo le parole: «liquidazione giudiziale» sono inserite le seguenti: «o della liquidazione controllata».
2. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «le disposizioni di cui all'articolo 114» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 114 e 115».

Note all'art. 6:
- Si riportano gli articoli 25-sexies e 25-septies del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 25-sexies (Concordato semplificato per la
liquidazione del patrimonio). - 1. Quando l'esperto nella
relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte
secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni
individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettere
a), e b) non sono praticabili, l'imprenditore puo'
presentare, nei sessanta giorni successivi alla
comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta
di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di
liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La
proposta puo' prevedere la suddivisione dei creditori in
classi e si applica l'articolo 84, comma 5. Nel rispetto
del termine di cui al primo periodo, l'imprenditore puo'
proporre la domanda di cui all'articolo 40 anche con
riserva di deposito della proposta e del piano.
2. L'imprenditore chiede l'omologazione del
concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in
cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi
principali. Il ricorso e' comunicato al pubblico ministero
e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle
imprese entro il giorno successivo alla data del suo
deposito. Dalla data della pubblicazione del ricorso si
producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.
3. Il tribunale, acquisiti la relazione finale di cui
al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico
riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e
alle garanzie offerte e valutata la ritualita' della
proposta anche con riferimento alla corretta formazione
delle classi, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo
68 del Codice di procedura civile, assegnando allo stesso
un termine per il deposito del parere di cui al comma 4.
L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico
entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma
4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Si osservano altresi' le
disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Il Tribunale puo' concedere un
termine non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti.
4. Con il medesimo decreto ovvero, in caso di
concessione del termine di cui al comma 3, con successivo
decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al
parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere
dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai
creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta
elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove
possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e
fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del
termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e
l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di
quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato
possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi
nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza
fissata.
5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti
dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato
quando, verificata la regolarita' del contraddittorio e del
procedimento, nonche' il rispetto dell'ordine delle cause
di prelazione e la fattibilita' del piano di liquidazione,
rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori
rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o
della liquidazione controllata e comunque assicura
un'utilita' a ciascun creditore.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato,
immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma
dell'articolo 45 e' comunicato dalla cancelleria alle parti
che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo
alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247.
7. Contro il decreto della corte d'appello puo'
essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni
dalla comunicazione.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e
341, sostituita la figura del commissario giudiziale con
quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il
decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al
concordato.».
«Art. 25-septies (Disciplina della liquidazione del
patrimonio). - 1. Il tribunale nomina, con il decreto di
omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 114 e
115.
2. Quando il piano di liquidazione di cui
all'articolo 25-sexies comprende un'offerta da parte di un
soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in
suo favore dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di
specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata
l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, da' esecuzione
all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da
2919 a 2929 del codice civile.
3. Quando il piano di liquidazione prevede che il
trasferimento debba essere eseguito prima della
omologazione, all'offerta da' esecuzione l'ausiliario,
verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con
le modalita' di cui al comma 2, previa autorizzazione del
tribunale.».
 
Art. 7
Modifiche alla Parte prima, Titolo II, Capo III del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «L'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'attenuazione o esclusione della responsabilita' prevista dall'articolo 2407 del codice civile o dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. La segnalazione e' in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di revisione.»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «Segnalazione dell'organo di controllo», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e del soggetto incaricato della revisione legale».
2. All'articolo 25-decies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti» sono sostituite dalle seguenti: «comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti».

Note all'art. 7:
- Si riportano gli articoli 25-octies e 25-decies del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 25-octies (Segnalazione dell'organo di
controllo e del soggetto incaricato della revisione
legale). - 1. L'organo di controllo societario e il
soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio
delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto,
all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la
presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La
segnalazione e' motivata, e' trasmessa con mezzi che
assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la
fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta
giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve
riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza
delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di
cui all'articolo 2403 del codice civile.
2. La tempestiva segnalazione all'organo
amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza
sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini
dell'attenuazione o esclusione della responsabilita'
prevista dall'articolo 2407 del Codice civile o
dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39. La segnalazione e' in ogni caso considerata
tempestiva se interviene nel termine di sessanta giorni
dalla conoscenza delle condizioni di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), da parte dell'organo di controllo o di
revisione.»
«Art. 25-decies (Obblighi di comunicazione per banche
e intermediari finanziari). - 1. Le banche e gli altri
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente
variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche
degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di
controllo societari, se esistenti.».
 
Art. 8
Modifiche alla Parte prima, Titolo III del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del titolo III e' sostituita dalla seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza».
 
Art. 9
Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo II del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «alle imprese in amministrazione straordinaria» sono sostituite le seguenti: «alle imprese assoggettabili ad amministrazione straordinaria».
2. All'articolo 28 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «della liquidazione giudiziale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o controllata».

Note all'art. 9:
- Si riportano gli articoli 27 e 28 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 27 (Competenza per materia e per territorio). -
1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura
di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi
alle imprese assoggettabili ad amministrazione
straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante
dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni
specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il
tribunale sede della sezione specializzata in materia di
imprese e' individuato a norma dell'articolo 4 del decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo
in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura
di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le
controversie che ne derivano e' competente il tribunale nel
cui circondario il debitore ha il centro degli interessi
principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore
si presume coincidente:
a) per la persona fisica esercente attivita'
d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle
imprese o, in mancanza, con la sede effettiva
dell'attivita' abituale;
b) per la persona fisica non esercente attivita'
d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi
sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza,
con il luogo di nascita. Se questo non e' in Italia, la
competenza e' del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non
esercenti attivita' d'impresa, con la sede legale
risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con
la sede effettiva dell'attivita' abituale o, se
sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con
riguardo al legale rappresentante.»
«Art. 28 (Trasferimento del centro degli interessi
principali). - 1. Il trasferimento del centro degli
interessi principali non rileva ai fini della competenza
quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito
della domanda di accesso a uno strumento di regolazione
della crisi e dell'insolvenza o di apertura della
liquidazione giudiziale o controllata.».
 
Art. 10
Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo III del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «liquidazione giudiziale» sono inserite le seguenti: «o controllata»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, puo' chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1.».

Note all'art. 10:
- Si riporta l'articolo 33 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 33 (Cessazione dell'attivita'). - 1. La
liquidazione giudiziale o controllata puo' essere aperta
entro un anno dalla cessazione dell'attivita' del debitore,
se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla
medesima o entro l'anno successivo.
1-bis. Il debitore persona fisica, dopo la
cancellazione dell'impresa individuale, puo' chiedere
l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il
termine di cui al comma 1.
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita'
coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e,
se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno
conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo
dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta
elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno
decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione
di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque
salva la facolta' per il creditore o per il pubblico
ministero di dimostrare il momento dell'effettiva
cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del
comma 1.
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato
minore, di concordato preventivo o di omologazione degli
accordi di ristrutturazione dei debiti presentata
dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e'
inammissibile.».
 
Art. 11
Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono richiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal presente codice nonche' l'apertura della liquidazione giudiziale.».
2. All'articolo 39, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata» sono sostituite dalle seguenti: «una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicita' mensile,».

Note all'art. 11:
- Si riportano gli articoli 37 e 39 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 37 (Iniziativa per l'accesso agli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla
liquidazione giudiziale). - 1. La domanda di accesso agli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e'
proposta con ricorso del debitore. In deroga a quanto
previsto dall'articolo 31 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, le start-up innovative diverse dalle
imprese minori possono richiedere, con domanda proposta
esclusivamente dal debitore, l'accesso agli altri strumenti
di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal
presente codice nonche' l'apertura della liquidazione
giudiziale.
2. La domanda di apertura della liquidazione
giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, degli
organi e delle autorita' amministrative che hanno funzioni
di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o piu'
creditori o del pubblico ministero.»
«Art. 39 (Obblighi del debitore che chiede l'accesso
a uno strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza). - 1. Il
debitore che chiede l'accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura
di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture
contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei
redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero
l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita' economica
o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le
dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative
ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre
esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato
digitale, una relazione sulla situazione
economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con
periodicita' mensile, uno stato particolareggiato ed
estimativo delle sue attivita', un'idonea certificazione
sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,
l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonche'
l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e
personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle
cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali
elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio
digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e
personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione
riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione
di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio
anteriore, anche in formato digitale.
3. Quando la domanda e' presentata ai sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita
unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli
ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette
all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei
redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi
precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con
l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di
prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio
digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione
prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine
assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1,
lettera a).».
 
Art. 12
Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «a norma dell'articolo 120-bis» sono inserite le seguenti: «e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza»;
b) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359» sono sostituite dalle seguenti: «nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «nel terzo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata»;
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: «presso la» sono sostituite dalla seguente: «della»;
d) al comma 9, primo periodo, le parole: «e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e fino alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 2»;
e) al comma 10, dopo le parole: «entro la prima udienza» sono inserite le seguenti: «fissata ai sensi dell'articolo 41».
2. All'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2; »;
2) alla lettera b), dopo le parole: «soluzione efficace della crisi» sono inserite le seguenti: «e autorizza il commissario al compimento delle attivita' di cui all'articolo 49, comma 3, lettera f);» e le parole: «. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);» sono soppresse;
3) alla lettera c), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a), si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile, non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.
1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del comma 1.
1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 1-bis, primo periodo, il debitore puo' chiedere di giovarsi del regime dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente, deposita un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza redatto in conformita' alle disposizioni che disciplinano lo strumento prescelto.».
3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «giorno successivo al deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «giorno successivo al suo deposito».
4. All'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «, anche ai sensi dell'articolo 44,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1» sono soppresse.
5. All'articolo 47 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «se gia' nominato, verifica» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi»;
b) al comma 2, alla lettera d), il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa.».
6. All'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 109» sono inserite le seguenti: «oppure se il debitore richiede l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2»;
b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Il tribunale» sono inserite le seguenti: «, con decreto,».
7. All'articolo 49, comma 3, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».
8. All'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui agli articoli 33, 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 33 e 34».
9. All'articolo 51 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «dei fatti e degli elementi di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi»;
b) al comma 6:
1) le parole: «a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante,» sono sostituite dalle seguenti: «a cura del reclamante»;
2) dopo le parole: «entro dieci giorni» sono aggiunte le seguenti: «dalla comunicazione del decreto»;
c) al comma 8 le parole «in cancelleria» sono soppresse;
d) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. La sentenza e' notificata alle parti e comunicata al tribunale, nonche' iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte d'appello.»;
e) il comma 15 e' sostituito dal seguente:
«15. In caso di societa' o enti, il giudice accerta, con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo. Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il legale rappresentante e' tenuto, in solido con la societa' o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.».
10. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «liquidazione giudiziale,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di omologazione del concordato»;
b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il debitore deposita» sono inserite le seguenti: «presso il tribunale»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo le parole: «, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello,» sono sostituite dalle seguenti: «la corte d'appello, in accoglimento della domanda di uno dei soggetti legittimati proposta in primo grado e»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale si applica l'articolo 51, comma 12.»;
d) al comma 6, le parole «Nel caso previsto dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dai commi 1 e 5».

Note all'art. 12:
- Si riportano gli articoli 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51 e 53 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14, come modificati dal presente decreto:
«Art. 40 (Domanda di accesso agli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla
liquidazione giudiziale). - 1. Il procedimento per
l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge
dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le
modalita' previste dalla presente sezione.
2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario,
l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed e'
sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le
societa', la domanda di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza e' approvata e
sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis e la domanda di
apertura della liquidazione giudiziale e' sottoscritta da
coloro che ne hanno la rappresentanza.
3. La domanda del debitore, entro il giorno
successivo al deposito, e' comunicata dal cancelliere al
registro delle imprese. L'iscrizione e' eseguita entro il
giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta
di misure protettive il conservatore, nell'eseguire
l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda,
unitamente ai documenti allegati, e' trasmessa al pubblico
ministero.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di
omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi,
contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro
delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della
pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma
4, il tribunale puo' nominare un commissario giudiziale o
confermare quello gia' nominato ai sensi dell'articolo 44,
comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale
e' disposta in presenza di istanze per la apertura della
procedura di liquidazione giudiziale, quando e' necessaria
per tutelare gli interessi delle parti istanti.
5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il
debitore puo' stare in giudizio personalmente.
6. In caso di domanda proposta da un creditore, da
coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza
sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il
decreto di convocazione devono essere notificati, a cura
dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di
recapito certificato qualificato o di posta elettronica
certificata del debitore risultante dal registro delle
imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei
professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso
con modalita' telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata del ricorrente.
7. Quando la notificazione a mezzo di posta
elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta
possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al
destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza
indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro
inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal
Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata
collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal
portale e accessibile al destinatario. La notificazione si
ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui
e' compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in
cui il destinatario accede all'area riservata.
8. Quando la notificazione non risulta possibile o
non ha esito positivo, per cause non imputabili al
destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue
esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal
registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel
registro delle imprese, presso la residenza. Quando la
notificazione non puo' essere compiuta con queste
modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa
comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle
imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti
nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del
deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a
munirsi del domicilio digitale, del deposito e' data
notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta
chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o
dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso
a uno strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione
giudiziale e' proposta nel medesimo procedimento e fino
alla rimessione al collegio per la decisione, con ricorso
ai sensi dell'articolo 37, comma 2, e nel rispetto degli
obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura
della liquidazione giudiziale e' proposta separatamente il
tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento
pendente.
10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la
apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un
soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e'
proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e
nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel
medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima
udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il
medesimo termine e' proposta separatamente e' riunita,
anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente
alla prima udienza, la domanda non puo' essere proposta
autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la
apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui
al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a
uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza
e' proposta all'esito della composizione negoziata, entro
sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17,
comma 8.»
«Art. 44 (Accesso a uno strumento di regolazione
della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di
documentazione). - 1. Il debitore puo' presentare la
domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione
prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di
presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale
caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:
a) fissa un termine, decorrente dall'iscrizione di
cui all'articolo 45, comma 2, compreso tra trenta e
sessanta giorni e prorogabile su istanza del debitore in
presenza di giustificati motivi comprovati dalla
predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il
quale il debitore deposita la proposta di concordato
preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei
dati e di fattibilita' e la documentazione di cui
all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure chiede l'omologazione
degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la
documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure
l'omologazione del piano di ristrutturazione di cui
all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui
all'articolo 39, commi 1 e 2;
b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che
questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto
di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero
su ogni circostanza o condotta del debitore tali da
pregiudicare una soluzione efficace della crisi e autorizza
il commissario al compimento delle attivita' di cui
all'articolo 49, comma 3, lettera f);
c) dispone gli obblighi informativi periodici,
anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e
all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della
proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con
periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del
commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine
fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima
periodicita', il debitore deposita una relazione sulla
situazione economico-patrimoniale e finanziaria che, entro
il giorno successivo, e' iscritta nel registro delle
imprese su richiesta del cancelliere;
d) ordina al debitore il versamento, entro un
termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una
somma per le spese della procedura, nella misura necessaria
fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma
1, lettera a).
1-bis. Dalla data del deposito della domanda e sino
alla scadenza del termine previsto dal comma 1, lettera a),
si producono gli effetti di cui all'articolo 46. Per lo
stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi
secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e
sesto, e 2482-ter del Codice civile, non opera la causa di
scioglimento della societa' per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e
2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il
periodo anteriore al deposito della domanda di cui al comma
1 e salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'applicazione
dell'articolo 2486 del Codice civile.
1-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis, primo
periodo, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione
compiuti in difetto di autorizzazione sono inefficaci e il
tribunale revoca il decreto pronunciato ai sensi l del
comma 1.
1-quater. In deroga a quanto previsto dal comma
1-bis, primo periodo, il debitore puo' chiedere di giovarsi
del regime dello strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza di cui intende avvalersi se, unitamente
alla domanda di cui al comma 1 o anche successivamente,
deposita un progetto di regolazione della crisi e
dell'insolvenza redatto in conformita' alle disposizioni
che disciplinano lo strumento prescelto.
2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del
commissario giudiziale o del pubblico ministero, con
decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i
creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della
liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di
concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1,
lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al
comma 1, lettera b) o quando vi e' stata grave violazione
degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c).
Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di
violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).
3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d)
non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.»
«Art. 45 (Comunicazione e pubblicazione del decreto
di concessione dei termini). - 1. Entro il giorno
successivo al suo deposito, il decreto di concessione dei
termini per l'accesso al concordato preventivo oppure per
il deposito della domanda di omologazione del piano di
ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis o degli accordi
di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1,
lettera a), e' comunicato al debitore, al pubblico
ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione
giudiziale.
2. Nello stesso termine il decreto e' trasmesso per
estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro
delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi
entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del
debitore, il nome del commissario, il dispositivo e la data
del deposito. L'iscrizione e' effettuata presso l'ufficio
del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede
legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche
presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e'
stata aperta.»
«Art. 46 (Effetti della domanda di accesso al
concordato preventivo). - 1. Dopo il deposito della domanda
di accesso al concordato preventivo e fino al decreto di
apertura di cui all'articolo 47, il debitore puo' compiere
gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa
autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione
gli atti sono inefficaci.
2. La domanda di autorizzazione contiene idonee
informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale puo'
assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e
acquisisce il parere del commissario giudiziale, se
nominato.
3. Successivamente al decreto di apertura e fino
all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede
il giudice delegato.
4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti
legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
5. I creditori non possono acquisire diritti di
prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti,
salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e
3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che
precedono la data della pubblicazione nel registro delle
imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto
ai creditori anteriori.»
«Art. 47 (Apertura del concordato preventivo). - 1. A
seguito del deposito del piano e della proposta di
concordato, il tribunale, acquisito il parere del
commissario giudiziale, se gia' nominato, verifica, anche
con riferimento alla corretta formazione delle classi:
a) in caso di concordato liquidatorio,
l'ammissibilita' della proposta e la fattibilita' del
piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo
a raggiungere gli obiettivi prefissati;
b) in caso di concordato in continuita' aziendale,
la ritualita' della proposta. La domanda di accesso al
concordato in continuita' aziendale e' comunque
inammissibile se il piano e' manifestamente inidoneo alla
soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e
alla conservazione dei valori aziendali.
2. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il
tribunale, con decreto:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina ovvero conferma il commissario
giudiziale;
c) stabilisce, in relazione al numero dei
creditori, alla entita' del passivo e alla necessita' di
assicurare la tempestivita' e l'efficacia della procedura,
la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei
creditori, con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche
utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione
da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione
del provvedimento ai creditori;
d) fissa il termine perentorio, non superiore a
quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare
nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore
rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma
1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si
presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la
diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali
spese, che sia determinata dal tribunale.
d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici
del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e
finanziaria dell'impresa.
3. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai sensi
dell'articolo 45.
4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle
condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i
creditori che hanno proposto domanda di apertura della
liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con
decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il
tribunale puo' concedere al debitore un termine non
superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al
piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con
sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando e'
presentato ricorso da parte di uno dei soggetti
legittimati.
5. Il decreto di cui al comma 4 e' reclamabile
dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti,
provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738
del codice di procedura civile.
6. La domanda puo' essere riproposta, decorso il
termine per proporre reclamo, quando si verifichino
mutamenti delle circostanze.»
«Art. 48 (Procedimento di omologazione). - 1. Se il
concordato e' stato approvato dai creditori ai sensi
dell'articolo 109 oppure se il debitore richiede
l'omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto
dall'articolo 112, comma 2, il tribunale fissa l'udienza in
camera di consiglio per la comparizione delle parti e del
commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia
iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove
l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce
dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in
cui la procedura e' stata aperta nonche' notificato, a cura
del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali
creditori che hanno espresso il loro dissenso.
2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di
qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria
depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni
prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni
prima dell'udienza. Il debitore puo' depositare memorie
fino a due giorni prima dell'udienza.
3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti
dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in
continuita' aziendale, anche delegando uno dei componenti
del collegio, omologa con sentenza il concordato.
4. Quando e' depositata una domanda di omologazione
di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro
interessato possono proporre opposizione con memoria
depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della
domanda nel registro delle imprese. Il tribunale, con
decreto, fissa l'udienza in camera di consiglio per la
comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se
nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a
cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori
e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale,
assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio,
e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza
gli accordi.
5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di
ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di
ristrutturazione e' notificata e iscritta nel registro
delle imprese a norma dell'articolo 45 e produce i propri
effetti dalla data della pubblicazione ai sensi
dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura
civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono
dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
6. Se il tribunale non omologa il concordato
preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di
ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con
sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei
soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione
giudiziale secondo quanto previsto dall'articolo 49, commi
1 e 2.»
«Art. 49 (Dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale). - 1. Il tribunale, definite le
domande di accesso a uno strumento di regolazione della
crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso
di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti
dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della
liquidazione giudiziale.
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti
legittimati, il tribunale provvede, osservate le
disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando e'
decorso inutilmente o e' stato revocato il termine di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore
non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo
44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti
dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 106 o in caso di
mancata approvazione del concordato preventivo o quando il
concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non
sono stati omologati.
3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il
tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina il curatore e, se utile, uno o piu'
esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del
curatore;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni
dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la
documentazione e' tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del
codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei
redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche'
dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del
loro domicilio digitale, se gia' non eseguito a norma
dell'articolo 39;
d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora
dell'udienza in cui si procedera' all'esame dello stato
passivo, entro il termine perentorio di non oltre
centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero
centocinquanta giorni in caso di particolare complessita'
della procedura;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano
diritti reali o personali su cose in possesso del debitore,
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza
di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande
di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalita' di cui
agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe
tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti
assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia
degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco
dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche
previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in
possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari
relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se
estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori
e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. La sentenza e' comunicata e pubblicata ai sensi
dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti
dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133,
primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti
nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli
da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese.
5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione
giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati
risultanti dagli atti dell'istruttoria e' complessivamente
inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente
aggiornato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d).»
«Art. 50 (Reclamo contro il provvedimento che rigetta
la domanda di apertura della liquidazione giudiziale). - 1.
Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della
liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il
decreto, a cura del cancelliere, e' comunicato alle parti
e, quando e' stata disposta la pubblicita' della domanda,
iscritto nel registro delle imprese.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il
ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo
contro il decreto alla corte di appello che, sentite le
parti, provvede in camera di consiglio con decreto
motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
737 e 738 del codice di procedura civile.
3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio
la condanna del creditore istante alla rifusione delle
spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita'
aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura
civile.
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il
reclamo non e' ricorribile per cassazione, e' comunicato
dalla cancelleria alle parti del procedimento in via
telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi
dell'articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed e' iscritto
immediatamente nel registro delle imprese nel caso di
pubblicita' della domanda.
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di
appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con
sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con
decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3.
Contro la sentenza puo' essere proposto ricorso per
cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto
del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su
richiesta del cancelliere del tribunale.
6. I termini di cui agli articoli 33 e 34 si
computano con riferimento alla sentenza della Corte di
appello.»
«Art. 51 (Impugnazioni). - 1. Contro la sentenza del
tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato
preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a
omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure
dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti
possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta
la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata anche da
qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso
da depositare nella cancelleria della corte di appello nel
termine di trenta giorni.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della corte di appello competente;
b) le generalita' dell'impugnante e del suo
procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha
sede la corte di appello;
c) l'esposizione dei motivi su cui si basa
l'impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti,
dalla data della notificazione telematica del provvedimento
a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla
data della iscrizione nel registro delle imprese. Si
applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327,
primo comma, del codice di procedura civile.
4. Il reclamo non sospende l'efficacia della
sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52.
L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui
all'articolo 53.
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al
deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con
decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, e' notificato a cura del reclamante al
curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti
entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
7. Tra la data della notificazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di
trenta giorni.
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di
decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza,
eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte
di appello. La costituzione si effettua mediante il
deposito di una memoria contenente l'esposizione delle
difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei
mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo'
avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti con le modalita' per queste
previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti,
assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,
tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente
delegando un suo componente.
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul
ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.
12. La sentenza e' notificata alle parti e comunicata
al tribunale, nonche' iscritta al registro delle imprese a
norma dell'articolo 45 a cura della cancelleria della corte
d'appello.
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione
e' di trenta giorni dalla notificazione.
14. Il ricorso per cassazione non sospende
l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 52 se il ricorso e' promosso contro
la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato
il reclamo.
15. In caso di societa' o enti, il giudice accerta,
con la sentenza che decide l'impugnazione, se sussiste mala
fede del legale rappresentante che ha conferito la procura
e, in caso positivo, lo condanna in solido con la societa'
o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo.
Nella stessa ipotesi e in presenza dei presupposti previsti
dall'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il
legale rappresentante e' tenuto, in solido con la societa'
o l'ente, al pagamento dell'ulteriore importo previsto
dallo stesso articolo 13, comma 1-quater. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 96 del Codice di procedura
civile e dall'articolo 136, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.»
«Art. 53 (Effetti della revoca della liquidazione
giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli
accordi di ristrutturazione). - 1. In caso di revoca della
liquidazione giudiziale, anche nell'ipotesi di omologazione
del concordato restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli
organi della procedura restano in carica, con i compiti
previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la
sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.
Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le
spese della procedura e il compenso al curatore sono
liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato
e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura
e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi
dell'articolo 124.
2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e
fino al momento in cui essa passa in giudicato,
l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa
spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il
tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed
acquisito il parere del curatore, puo' autorizzare il
debitore a stipulare mutui, transazioni, patti
compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili,
rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere
ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni
di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredita' e
donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria
amministrazione.
3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del
tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di
terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal
debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.
4. Con la sentenza che revoca la liquidazione
giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi
informativi periodici relativi alla gestione economica,
patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore
deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al
momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la
medesima periodicita', stabilita dalla corte di appello, il
debitore deposita presso il tribunale una relazione sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con
decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte
la pubblicazione di tale relazione nel registro delle
imprese quando la divulgazione dei dati comporta
pregiudizio evidente per la continuita' aziendale. Entro il
giorno successivo al deposito della relazione o della
comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale
che ne dispone la parziale segretazione, la relazione e'
comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel
registro delle imprese a cura della cancelleria. Il
tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del
comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata
la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a
reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della
possibilita' di compiere gli atti di amministrazione
ordinaria e straordinaria. Il decreto e' trasmesso al
registro delle imprese per la pubblicazione.
5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato
o degli accordi di ristrutturazione dei debitila corte
d'appello, in accoglimento della domanda di uno dei
soggetti legittimati proposta in primo grado e accertati i
presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la
liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma
3. Alla sentenza che dichiara aperta la liquidazione
giudiziale si applica l'articolo 51, comma 12. Restano
salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal
debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.
5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto
contro la sentenza di omologazione del concordato
preventivo in continuita' aziendale, la corte d'appello, su
richiesta delle parti, puo' confermare la sentenza di
omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei
lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal
reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del
danno.
6. Nei casi previsti dai commi 1 e 5, su istanza del
debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati
motivi, puo' sospendere i termini per la proposizione delle
impugnazioni dello stato passivo e l'attivita' di
liquidazione fino al momento in cui la sentenza che
pronuncia sulla revoca passa in giudicato.».
 
Art. 13
Modifiche alla Parte prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 40,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda,»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, puo' richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o piu' creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.»;
c) al comma 4:
1) dopo le parole: «di cui all'articolo 40,» sono inserite le seguenti «anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,»;
2) le parole: «la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di cui agli articoli 17 e 18.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «diverso da quello» e' inserita la seguente: «eventualmente»;
e) al comma 6, le parole: «procedura concorsuale aperta» sono sostituite dalle seguenti: «procedura aperta».
2. All'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Le udienze si svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza.»;
b) al comma 2, dopo il quinto periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di misure richieste ai sensi dell'articolo 54, comma 2, terzo periodo, le disposizioni del presente comma si applicano solo se si tratta di misure diverse da quelle di cui al primo periodo del medesimo comma 2 dell'articolo 54.».

Note all'art. 13:
- Si riportano gli articoli 54 e 55 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 54 (Misure cautelari e protettive). - 1. In
pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi
di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla
liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale
puo' emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina
di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono,
secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare
provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di
omologazione di strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e di apertura delle procedure di
insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse
anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui
all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle
trattative e delle misure eventualmente gia' concesse o
confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano
l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e
l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura
civile.
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda
di cui all'articolo 40, anche nell'ipotesi di cui
all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda,
dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel
registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o
proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio
o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata
l'attivita' d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la
sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di
accertamento dello stato di insolvenza non puo' essere
pronunciata. Il debitore, dopo il deposito della proposta,
del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione
prevista dall'articolo 39, comma 3, puo' richiedere al
tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure, anche
diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che
determinate azioni o condotte di uno o piu' creditori
possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il
buon esito delle iniziative assunte per la regolazione
della crisi o dell'insolvenza.
3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e
secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore
anche nel corso delle trattative e prima del deposito della
domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione,
allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1
e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del
professionista indipendente che attesta che sulla proposta
sono in corso trattative con i creditori che rappresentano
almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa,
se accettata, e' idonea ad assicurare l'integrale pagamento
dei creditori con i quali non sono in corso trattative o
che hanno comunque negato la propria disponibilita' a
trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di
ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo
61.
4. Prima del deposito della domanda di cui
all'articolo 40, anche con riserva di deposito della
proposta, del piano e degli accordi, le misure protettive
di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere
richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui
agli articoli 17 e 18.
5. Le misure protettive disposte conservano efficacia
anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal
giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a),
propone una domanda di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello
eventualmente indicato nella domanda depositata ai sensi
dell'articolo 44.
6. L'amministratore delle procedure di insolvenza
nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 puo' chiedere i
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio
dello Stato e' stata presentata la domanda di cui
all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda,
quando nella richiesta sono indicate le condizioni di
effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio
di tutti i creditori secondo la procedura aperta.
7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai
sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.»
«Art. 55 (Procedimento). - 1. Nei casi previsti
dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della
sezione cui e' assegnata la trattazione dello strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza o della procedura
di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui e'
affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione
provvede direttamente il giudice relatore, se gia' delegato
dal tribunale per l'audizione delle parti. Le udienze si
svolgono preferibilmente con sistemi di videoconferenza.
2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi
1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando
la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare
l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto
motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In
tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di
comparizione delle parti avanti a se', ove gia' non
disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante
un termine perentorio non superiore a otto giorni per la
notifica del ricorso e del decreto alle altre parti.
All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto. L'ordinanza e'
reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice
di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento
della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di
apertura delle procedure di insolvenza. In caso di misure
richieste ai sensi dell'articolo 54, comma 2, terzo
periodo, le disposizioni del presente comma si applicano
solo se si tratta di misure diverse da quelle di cui al
primo periodo del medesimo comma 2 dell'articolo 54.
3. Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo
e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario,
sommarie informazioni, conferma o revoca le misure
protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della
domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile
ai sensi dell'articolo 669-terdecies del Codice di
procedura civile. La durata delle misure e' fissata al
massimo in quattro mesi. Il decreto e' trasmesso al
registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del
decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli
effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54,
comma 2, primo e secondo periodo e la domanda puo' essere
riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al
momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione
degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e di apertura delle procedure di
insolvenza.
4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un
creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale,
se nominato, puo' prorogare, in tutto o in parte, la durata
delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui
all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi
progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e
se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e
agli interessi delle parti interessate.
5. Su richiesta del debitore o del commissario
giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei
creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite
le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al
contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche
quando il tribunale accerta che le misure protettive
concesse non soddisfano piu' l'obiettivo di agevolare le
trattative.
6. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e
2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei
giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e
50.
7. In caso di revoca o cessazione delle misure
protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione,
se non concordati con l'imprenditore, viene meno a far data
dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.».
 
Art. 14
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del Titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
 
Art. 15
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della situazione economico finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il piano deve avere data certa e deve contenere:
a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;
c) le strategie d'intervento;
d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
e) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonche' le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonche' i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;
g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.»;
c) al comma 4, le parole: «i creditori» sono sostituite dalle seguenti: «le parti interessate».

Note all'art. 15:
- Si riporta l'articolo 56 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 56 (Accordi in esecuzione di piani attestati di
risanamento). - 1. L'imprenditore in stato di crisi o di
insolvenza puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori,
che appaia idoneo a consentire il risanamento
dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della situazione patrimoniale ed
economico-finanziaria.
2. Il piano deve avere data certa e deve contenere:
a) l'indicazione del debitore e delle eventuali
parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento
della presentazione del piano e la descrizione della
situazione economico-finanziaria dell'impresa e della
posizione dei lavoratori;
b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello
stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;
c) le strategie d'intervento;
d) l'elenco dei creditori e l'ammontare dei crediti
dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle
eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori
estranei, con l'indicazione delle risorse destinate
all'integrale soddisfacimento dei loro crediti;
e) gli apporti di finanza nuova eventualmente
previsti e le ragioni per cui sono necessari per
l'attuazione del piano;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che
consentono di verificarne la realizzazione, nonche' le
iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento
dagli obiettivi pianificati;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi
effetti sul piano finanziario nonche' i tempi necessari per
assicurare il riequilibrio della situazione economico
finanziaria;
g-bis) l'analitica indicazione dei costi e dei
ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative
modalita' di copertura, tenendo conto anche dei costi
necessari per assicurare il rispetto della normativa in
materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.
3. Un professionista indipendente deve attestare la
veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica
del piano.
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli
accordi conclusi con le parti interessate possono essere
pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del
debitore.
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere
in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto
e devono avere data certa.».
 
Art. 16
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il terzo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Si applica l'articolo 116.»;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Con la domanda di omologazione o anche successivamente il debitore puo' chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.».
2. All'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «e' ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.» sono sostituite dalle seguenti: «e' ammessa opposizione con ricorso al tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48.».
3. All'articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «misure protettive temporanee» sono sostituite dalle seguenti: «le misure protettive di cui all'articolo 54».
4. All'articolo 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
2) alla lettera d), le parole: «rispetto alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a quanto riceverebbero in caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di deposito della domanda di omologazione»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole: «dalla data della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «dalla data della notificazione» e dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Su istanza del debitore il tribunale puo' autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerita' del procedimento.»;
c) al comma 5:
1) al primo periodo, le parole: «banche e intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti»;
2) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti».
5. All'articolo 62 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), le parole: «sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della convenzione;»
b) al comma 5, dopo le parole: «avanti al tribunale» sono inserite le seguenti: «individuato ai sensi dell'articolo 27» e dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Se sono proposte piu' opposizioni il tribunale procede alla loro riunione.».
6. L'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Transazione su crediti tributari e contributivi). - 1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente di cui all'articolo 57, comma 4, relativamente ai crediti fiscali, previdenziali e assicurativi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando e' prevista la continuita' dell'impresa.
2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61, e' depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Alla proposta di transazione e' allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 5, terzo e quarto periodo. L'adesione alla proposta e' espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione e' apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale. Quando la proposta ha oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e prevede una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme di cui al quarto periodo, e' espresso dalla struttura centrale individuata con il medesimo provvedimento. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta e' espressa dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale l'adesione alla proposta e' espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore dell'ufficio territoriale competente su decisione del Direttore regionale. L'atto e' sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'adesione espressa sulla proposta di transazione equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 3, l'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione. Se la proposta di transazione e' modificata, il predetto termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5. Nei casi in cui la modifica contiene una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente e' aumentato di ulteriori novanta giorni.
3. La domanda di omologazione e' proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell'avviso.
4. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni, oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale:
a) l'accordo non ha carattere liquidatorio;
b) il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' pari ad almeno un quarto dell'importo complessivo dei crediti;
c) il soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o dei predetti enti e' non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
d) il soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 50 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
5. Se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione e' inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti, oppure non vi sono altri creditori aderenti, la disposizione di cui al comma 4 trova applicazione, fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma 4, se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' almeno pari al 60 per cento dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni ed interessi, e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, non trovano applicazione se si verifica una delle seguenti ipotesi:
a) se, fatta salva l'ipotesi cui all'articolo 58, nei cinque anni precedenti il deposito della proposta il debitore ha concluso una transazione nell'ambito degli accordi regolati dal presente articolo avente a oggetto debiti della stessa natura, risolta di diritto;
b) se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il debito nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie maturato sino al giorno anteriore a quello del deposito della proposta di transazione fiscale e' pari o superiore all'ottanta per cento dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa alla medesima data;
2) il debito, tributario o previdenziale, deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno cinque periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno un terzo del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
7. L'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), si verifica anche quando il proponente ha proseguito, ancorche' solo parzialmente, a seguito di fusione o scissione, cessione di azienda, anche di fatto, conferimento o affitto di azienda ovvero a seguito di atti produttivi di effetti analoghi, l'attivita' esercitata da un soggetto che, nel corso dei cinque anni precedenti il deposito della proposta, ha concluso una transazione risolta di diritto ai sensi del comma 8, ovvero risponde a qualsiasi titolo di debiti tributari o contributivi del debitore originario.
8. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.»
7. All'articolo 64 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 oppure dalla data della richiesta di cui all'articolo 54, comma 3, i creditori non possono, sino all'omologazione, acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 20»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure protettive o cautelari, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.»
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive».

Note all'art. 16:
- Si riportano gli articoli 57, 58, 60, 61, 62 e 64 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 57 (Accordi di ristrutturazione dei debiti). -
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi
dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso
dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di
insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il
sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad
omologazione ai sensi dell'articolo 48.
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli
elementi del piano economico-finanziario che ne consentono
l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le
modalita' indicate dall'articolo 56. Al piano debbono
essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1
e 3. Si applica l'articolo 116.
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il
pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti
termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in
caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso
di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la
veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano.
L'attestazione deve specificare l'idoneita' dell'accordo e
del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.
4-bis. Con la domanda di omologazione o anche
successivamente il debitore puo' chiedere di essere
autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma,
compresa la richiesta di emissione di garanzie,
prededucibili. Si applicano gli articoli 99, 101 e 102.»
«Art. 58 (Rinegoziazione degli accordi o modifiche
del piano). - 1. Se prima dell'omologazione intervengono
modifiche sostanziali del piano, e' rinnovata
l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il
debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso
ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve
essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali
degli accordi.
2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie
modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta
le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli
accordi, richiedendo al professionista indicato
all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In
tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono
pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione
e' dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o
posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla
ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione con ricorso al
tribunale. Il procedimento si svolge nelle forme di cui
all'articolo 48.»
«Art. 60 (Accordi di ristrutturazione agevolati). -
1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, e'
ridotta della meta' quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei
agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere le
misure protettive di cui all'articolo 54.»
«Art. 61 (Accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione
si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del
codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo
vengano estesi anche ai creditori non aderenti che
appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto
conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi
economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria
siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e
abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla
situazione economico-patrimoniale e finanziaria del
debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio,
prevedendo la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via
diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti
alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di
tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo
restando che un creditore puo' essere titolare di crediti
inseriti in piu' di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non
aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo
possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in
misura non inferiore rispetto a quanto riceverebbero in
caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data di
deposito della domanda di omologazione;
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la
domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori
nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti
dell'accordo.
3. I creditori della medesima categoria non aderenti
ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti
dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi
dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per
proporre opposizione decorre dalla data della
notificazione. Su istanza del debitore il tribunale puo'
autorizzare, ai sensi dell'articolo 151 del codice di
procedura civile, le forme di notificazione opportune per
garantire la celerita' del procedimento.
4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di
ristrutturazione, ai creditori ai quali e' stato esteso
l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove
prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento
della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata
nuova prestazione la prosecuzione della concessione del
godimento di beni oggetto di contratti di locazione
finanziaria gia' stipulati.
5. Quando un'impresa ha debiti verso banche,
intermediari finanziari e cessionari dei loro crediti in
misura non inferiore alla meta' dell'indebitamento
complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti puo'
individuare una o piu' categorie tra tali tipologie di
creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed
interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con
il ricorso di cui all'articolo 40, puo' chiedere, anche se
non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b),
che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai
creditori non aderenti appartenenti alla medesima
categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da
banche, intermediari finanziari e cessionari dei loro
crediti.»
«Art. 62 (Convenzione di moratoria). - 1. La
convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore,
anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a
disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e
avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti,
la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni
esecutive e conservative e ogni altra misura che non
comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372
e 1411 del codice civile, e' efficace anche nei confronti
dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima
categoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria
siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e
abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla
situazione economico-patrimoniale e finanziaria del
debitore nonche' sulla convenzione e i suoi effetti;
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti
alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di
tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo
restando che un creditore puo' essere titolare di crediti
inseriti in piu' di una categoria;
c) i creditori della medesima categoria non
aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione,
non risultino pregiudicati rispetto a quanto potrebbero
ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale
alla data della convenzione;
d) un professionista indipendente, abbia attestato
la veridicita' dei dati aziendali, l'idoneita' della
convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti
della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla
lettera c).
3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai
creditori della medesima categoria non aderenti possono
essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la
concessione di affidamenti, il mantenimento della
possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata
nuova prestazione la prosecuzione della concessione del
godimento di beni oggetto di contratti di locazione
finanziaria gia' stipulati.
4. La convenzione va comunicata, insieme alla
relazione del professionista indicato al comma 2, lettera
d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo'
essere proposta opposizione avanti al tribunale individuato
ai sensi dell'articolo 27. Se sono proposte piu'
opposizioni il tribunale procede alla loro riunione.
6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di
consiglio con sentenza.
7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni
e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.»
«Art. 64 (Effetti degli accordi di ristrutturazione
sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di
concessione di misure protettive). - 1. Dalla data del
deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di
ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61
oppure dalla data della richiesta di cui all'articolo 54,
comma 3, i creditori non possono, sino all'omologazione,
acquisire diritti di prelazione se non concordati. Per lo
stesso periodo non si applicano gli articoli 2446, commi
secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e
sesto e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di
scioglimento della societa' per riduzione o perdita del
capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e
2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito
delle domande e della richiesta di misure cautelari e
protettive di cui al comma 1 e salvo quanto previsto
dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del
Codice civile.
3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo
54, comma 3, o di domanda di omologazione degli accordi di
ristrutturazione con richiesta di concessione delle misure
protettive o cautelari, i creditori non possono,
unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in
corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne'
possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno
dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle
medesime domande o della concessione delle misure
protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti
contrari.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori
interessati dalle misure protettive non possono,
unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti
essenziali in corso di esecuzione o provocarne la
risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o
modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di
non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i
contratti necessari per la continuazione della gestione
corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle
forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione
dell'attivita' del debitore.».
 
Art. 17
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo I-bis del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Prima della presentazione della domanda di omologazione del piano il debitore puo' proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. Alla proposta e' allegata la relazione del professionista indipendente incaricato ai sensi del comma 3, che attesta, oltre alla veridicita' dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La proposta e' depositata presso gli uffici indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal deposito della modifica della proposta e se la modifica si sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al periodo precedente e' aumentato a novanta giorni.»;
b) al comma 4, la parola: «mera» e' soppressa;
c) al comma 8, le parole: «il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.» sono sostituite dalle seguenti: «il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di omologazione.»;
d) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87, commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102, nonche' le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e da 154 a 162.».
e) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
«9-bis. Quando il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o piu' rami su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita' degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, puo' autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresi' il rispetto del principio di competitivita' nella selezione dell'acquirente.».

Note all'art. 17:
- Si riporta l'articolo 64-bis del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a
omologazione). - 1. Con il piano di ristrutturazione
soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non
dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato
di crisi o di insolvenza puo' prevedere il soddisfacimento
dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi
secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei,
distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga
agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle
disposizioni che regolano la graduazione delle cause
legittime di prelazione, purche' la proposta sia approvata
dall'unanimita' delle classi. In ogni caso i crediti
assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n.
1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro
integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.
1-bis. Prima della presentazione della domanda di
omologazione del piano il debitore puo' proporre il
pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi
accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di
previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei
relativi accessori. Alla proposta e' allegata la relazione
del professionista indipendente incaricato ai sensi del
comma 3, che attesta, oltre alla veridicita' dei dati
aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore
di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione
giudiziale. La proposta e' depositata presso gli uffici
indicati dall'articolo 88, comma 5 e si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 88, commi 5, terzo e
quarto periodo, 6 e 7. L'eventuale adesione dei creditori
deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della
proposta. Nel caso in cui la proposta venga modificata, il
termine e' aumentato di sessanta giorni decorrenti dal
deposito della modifica della proposta e se la modifica si
sostanzia in una nuova proposta, il termine di cui al
periodo precedente e' aumentato a novanta giorni.
2. La domanda e' presentata nelle forme dell'articolo
40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1,
lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta
e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39,
commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5
dell'articolo 46.
3. Un professionista indipendente attesta la
veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano.
4. A seguito della presentazione del ricorso, il
tribunale pronuncia decreto con il quale:
a) valutata la ritualita' della proposta e
verificata la correttezza dei criteri di formazione delle
classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina
oppure conferma il commissario giudiziale;
b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47,
comma 2, lettere c) e d).
5. Dalla data della presentazione della domanda e
fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione
ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo
del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel
comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente
interesse dei creditori.
6. L'imprenditore informa preventivamente il
commissario, per iscritto, del compimento di atti di
straordinaria amministrazione nonche' dell'esecuzione di
pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di
ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene
che l'atto puo' arrecare pregiudizio ai creditori o non e'
coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto
all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante
la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario
giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini
di cui all'articolo 106.
7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli
107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna
classe la proposta e' approvata se e' raggiunta la
maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in
mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei
crediti dei creditori votanti, purche' abbiano votato i
creditori titolari di almeno la meta' del totale dei
crediti della medesima classe. I creditori muniti di
diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro,
integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione,
e purche' la garanzia reale che assiste il credito
ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla
liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso
di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo
2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al
periodo precedente e' di trenta giorni. Se non ricorrono le
condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti
di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente,
sono inseriti in una classe distinta.
8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di
ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte
le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente
eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il
tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla
proposta il suo credito risulta soddisfatto in misura non
inferiore rispetto a quanto potrebbe ricevere nel caso di
apertura della liquidazione giudiziale alla data della
domanda di omologazione.
9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano
di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 87,
commi 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 97, 98, 99, 101 e
102, nonche' le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI,
del capo III del titolo IV, ad eccezione delle disposizioni
di cui agli articoli 112 e 114-bis e di cui al capo I del
titolo VI del presente codice. Ai giudizi di reclamo e di
cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53. Dalla
presentazione della domanda unitamente alla proposta, al
piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39,
comma 3, si applicano le disposizioni degli articoli 145 e
da 154 a 162.
9-bis. Quando il piano prevede, anche prima
dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo
dell'azienda o di uno o piu' rami su richiesta
dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalita'
degli atti rispetto alla continuita' aziendale e alla
migliore soddisfazione dei creditori, puo' autorizzare
l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o
uno o piu' suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo
2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure
ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti
interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti;
resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale
verifica altresi' il rispetto del principio di
competitivita' nella selezione dell'acquirente.».
 
Art. 18
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo»;
2) dopo le parole: «titolo III,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 44,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.».
2. All'articolo 66 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non e' un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata puo' essere proposta anche se uno o piu' debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.»;
b) al comma 5, le parole: «dei debiti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attivo».

Note all'art. 18:
- Si riportano gli articoli 65 e 66 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 65 (Ambito di applicazione delle procedure di
composizione delle crisi da sovraindebitamento). - 1. I
debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono
proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento
secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente
previsto dalle disposizioni del presente capo, le
disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'articolo 44,
in quanto compatibili.
3. I compiti del commissario giudiziale o del
liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono
svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore e' sempre
facoltativa.
4.
4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da
allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati
contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione
prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei
sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e
nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio
centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma
2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di
deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi
gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, approvato dal
Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.
101.»
«Art. 66 (Procedure familiari). - 1. I membri della
stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di
accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65,
comma 1, quando sono conviventi o quando il
sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei
debitori non e' un consumatore, non si applicano le
disposizioni della sezione II del presente capo, ad
eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura
della liquidazione controllata puo' essere proposta anche
se uno o piu' debitori si trovano nelle condizioni previste
dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i
presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto
periodo.
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si
considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il
quarto grado e gli affini entro il secondo, nonche' le
parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui
alla legge 20 maggio 2016, n. 76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate piu' richieste di
risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti
membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari
provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La
competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo
di composizione della crisi e' ripartita tra i membri della
famiglia in misura proporzionale all'entita' dell'attivo di
ciascuno.».
 
Art. 19
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 67 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l'ordinaria»;
b) al comma 4, le parole: «avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC» e, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «La proposta puo' prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.».
2. All'articolo 70 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilita', dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.»;
c) al comma 4:
1) dopo le parole: «al comma 1,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
2) le parole: «, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati» sono soppresse;
3) dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Con il medesimo decreto il giudice puo' disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «scambio di memorie scritte» e' inserito il segno d'interpunzione: «,»;
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' e la fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente puo' essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata.»;
f) al comma 8:
1) le parole: «di omologa» sono sostituite dalle seguenti: «che provvede sull'omologazione»;
2) le parole: «quarantotto ore» sono sostituite dalle seguenti: «i due giorni successivi»;
g) il comma 9 e' abrogato;
h) al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: «provvede con decreto motivato e» sono soppresse;
2) il secondo periodo e' soppresso;
i) i commi 11 e 12 sono abrogati;
l) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Apertura e omologazione del piano».
3. All'articolo 71 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che e' determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice puo' accordare all'OCC un acconto sul compenso.»;
b) al comma 5, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nelle ipotesi di cui al primo e secondo periodo il compenso dell'OCC e' liquidato dal giudice tenuto conto dell'attivita' svolta.».
4. All'articolo 72 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «d'ufficio» sono soppresse;
2) dopo le parole: «di un creditore,» sono inserite le seguenti: «dell'OCC,»;
3) le parole: «in contraddittorio con il debitore,» sono soppresse;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, le parole: «e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta» sono soppresse;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Sulla domanda il giudice sentite le parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.»;
e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revoca della sentenza di omologazione».
5. All'articolo 73 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.»;
b) al comma 2, le parole: «anche dai creditori o» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «In caso di conversione» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione».

Note all'art. 19:
- Si riportano gli articoli 67, 70, 71, 72 e 73 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 67 (Procedura di ristrutturazione dei debiti).
- 1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio
dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di
ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico
tempi e modalita' per superare la crisi da
sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo'
prevedere il soddisfacimento, anche parziale e
differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda e' corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle
somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del
patrimonio;
c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre
anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo
familiare, con l'indicazione di quanto occorre al
mantenimento della sua famiglia.
3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la
ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di
finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del
trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle
operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal
comma 4.
4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non
integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di
prelazione, come attestato dall'OCC. La proposta puo'
prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una
moratoria fino a due anni dall'omologazione per il
pagamento e sono dovuti gli interessi legali.
5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla
scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di
mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione
principale del debitore se lo stesso, alla data del
deposito della domanda, ha adempiuto le proprie
obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione monocratica.»
«Art. 70 (Apertura e omologazione del piano). - 1. Il
giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilita',
dispone con decreto che la proposta e il piano siano
pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o
del Ministero della giustizia e che ne sia data
comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti
i creditori. Il giudice puo' concedere al debitore un
termine non superiore a quindici giorni per apportare
integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non
ricorrono le condizioni di ammissibilita' provvede con
decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede
in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio
di reclamo la proposta e il piano non possono essere
modificati e si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 737 e 738 del Codice di procedura civile. In caso
di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti
al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo
periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo
di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10,
commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione
ogni creditore puo' presentare osservazioni, inviandole
all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC,
indicato nella comunicazione.
4. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo,
il giudice, su istanza del debitore, puo' disporre la
sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che
potrebbero pregiudicare la fattibilita' del piano. Il
giudice, su istanza del debitore, puo' altresi' disporre il
divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del
consumatore nonche' le altre misure idonee a conservare
l'integrita' del patrimonio fino alla conclusione del
procedimento. Con il medesimo decreto il giudice puo'
disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria
di straordinaria amministrazione se non preventivamente
autorizzati.
5. Le misure protettive sono revocabili su istanza
dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.
Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia
palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente
le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e
provvede con decreto.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore,
riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che
ritiene necessarie.
7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' e la
fattibilita' del piano, risolta ogni contestazione, omologa
il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la
procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a
cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro
interessato, con le osservazioni di cui al comma 3,
contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa
il piano se ritiene che il credito dell'opponente puo'
essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non
inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione
controllata.
8. La sentenza che provvede sull'omologazione e'
comunicata ai creditori ed e' pubblicata entro i due giorni
successivi a norma del comma 1. La sentenza e' impugnabile
ai sensi dell'articolo 51.
9. (abrogato).
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice
dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate.
11. (abrogato).
12. (abrogato).»
«Art. 71 (Esecuzione del piano). - 1. Il debitore e'
tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al
piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del
piano, risolve le eventuali difficolta' e le sottopone al
giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se
previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure
competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati,
sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla
base di stime condivise con il predetto organismo,
assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima
informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei
mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato
dell'esecuzione.
2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la
conformita' dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della
trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi
nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione
della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma
7.
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti
in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto
ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita
la pubblicita' di cui all'articolo 70, comma 1.
4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il
debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il
giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente
eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC,
che e' determinato ai sensi del decreto del Ministro della
giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di
quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il
debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di
esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il
giudice puo' accordare all'OCC un acconto sul compenso.
5. Quando il piano non e' stato integralmente e
correttamente eseguito, il giudice indica gli atti
necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il
loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel
termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione,
osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 72. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo
periodo il compenso dell'OCC e' liquidato dal giudice
tenuto conto dell'attivita' svolta.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene
conto della diligenza dell'OCC.»
«Art. 72 (Revoca della sentenza di omologazione). -
1. Il giudice revoca l'omologazione o su istanza di un
creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi
altro interessato, quando e' stato dolosamente o con colpa
grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero
dolosamente simulate attivita' inesistenti o se risultano
commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei
creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di
inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora
questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile
modificarlo.
3. (abrogato).
4. La domanda di revoca non puo' essere proposta
decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione
finale.
5. Sulla domanda il giudice sentite le parti,
provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo
51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi in buona fede.»
«Art. 73 (Apertura della liquidazione controllata
dopo la revoca dell'omologazione). - 1. Dopo la revoca
dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o
di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti
di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi
dell'articolo 270.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad
inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere
proposta dal pubblico ministero.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede
termine al debitore per l'integrazione della documentazione
e provvede ai sensi dell'articolo 270.».
 
Art. 20
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda»;
b) al comma 3:
1) le parole: «ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento» sono sostituite dalle seguenti «prevede il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e indica in modo specifico modalita' e tempi di adempimento»;
2) dopo le parole: «e' obbligatoria» e' inserita la seguente: «solo».
2. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), le parole: «sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
2) alla lettera d), le parole: «di straordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti l'ordinaria»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «continuazione dell'attivita' aziendale, e' possibile» sono sostituite dalle seguenti: «continuazione dell'attivita', e' altresi' possibile»;
2) dopo le parole: «all'esercizio dell'impresa» sono inserite le seguenti: «o all'attivita' professionale».
3. All'articolo 76 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202» sono sostituite dalle seguenti «nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3»;
b) al comma 2:
1) alla lettera c), dopo le parole: «esistenza di atti» sono inserite le seguenti: «in frode o di atti»;
2) alla lettera d), le parole: «nonche' sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' sulla fattibilita' del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata»;
3) alla lettera e), il segno d'interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «.»;
4) le lettere f) e g) sono abrogate.
4. All'articolo 78 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Il giudice puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilita' il giudice provvede con decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.»;
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) su istanza del debitore dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non puo' essere pronunciata.»;
c) al comma 2-bis, alla lettera a), le parole: «delle azioni esecutive individuali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle azioni esecutive e cautelari»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.».
5. All'articolo 80 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «giuridica» e' soppressa;
b) al comma 3, le parole: «e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria» sono sostituite dalle seguenti: «e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata».
6. All'articolo 82 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore,» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato»;
b) al comma 3, le parole: «e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta» sono soppresse;
c) il comma 4 e' abrogato;
d) al comma 5, le parole: «Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le parti,»;
e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Revoca della sentenza di omologazione».
7. All'articolo 83 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270.»;
b) al comma 2, le parole: «anche dai creditori o» sono soppresse;
c) al comma 3, le parole: «in caso di conversione,» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione».

Note all'art. 20:
- Si riportano gli articoli 74, 75, 76, 78, 80, 82 e 83
del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 74 (Proposta di concordato minore). - 1. I
debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in
stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore,
possono formulare ai creditori una proposta di concordato
minore, quando consente di proseguire l'attivita'
imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato
minore puo' essere proposto esclusivamente quando e'
previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in
misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della
presentazione della domanda.
3. La proposta di concordato minore prevede il
soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso
qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei
creditori in classi con indicazione dei criteri adottati, e
indica in modo specifico modalita' e tempi di adempimento e
puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei
crediti attraverso qualsiasi forma, nonche' la eventuale
suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle
classi e' obbligatoria solo per i creditori titolari di
garanzie prestate da terzi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si
applicano le disposizioni del capo III del presente titolo
in quanto compatibili.»
«Art. 75 (Documentazione e trattamento dei crediti
privilegiati). - 1. Il debitore deve allegare alla domanda:
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e
fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le
dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA
concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi
precedenti se l'attivita' ha avuto minor durata;
b) una relazione aggiornata sulla situazione
economico-patrimoniale e finanziaria;
c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive
cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute.
L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio
digitale dei creditori che ne sono muniti;
d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi
cinque anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni,
salari e altre entrate proprie e della famiglia, con
l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della
stessa.
2. E' possibile prevedere che i crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non
integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la
causa di prelazione, come attestato dagli organismi di
composizione della crisi.
2-bis. Se il debitore persona fisica, alla data della
presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a
tale data, e' possibile prevedere il rimborso, alla
scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di
mutuo con garanzia reale gravante sull'abitazione
principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito
potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato
della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato
e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti
degli altri creditori.
3. Quando e' prevista la continuazione
dell'attivita', e' altresi' possibile prevedere il
rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del
contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni
strumentali all'esercizio dell'impresa o all'attivita'
professionale se il debitore, alla data della presentazione
della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie
obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC
attesta anche che il credito garantito potrebbe essere
soddisfatto integralmente con il ricavato della
liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che
il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli
altri creditori.»
«Art. 76 (Presentazione della domanda e attivita'
dell'OCC). - 1. La domanda e' formulata tramite un OCC
costituito nel circondario del tribunale competente ai
sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del
tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti e le
funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un
professionista o da una societa' tra professionisti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati
dal presidente del tribunale competente o da un giudice da
lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti
nel registro degli organismi di composizione della crisi da
sovraindebitamento disciplinato dal regolamento di cui
all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti
in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e
attendibilita' della documentazione depositata a corredo
della domanda, nonche' sulla fattibilita' del piano e sulla
convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della
liquidazione controllata;
e) l'indicazione presumibile dei costi della
procedura.
f) (abrogata);
g) (abrogata).
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se
il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del
finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto
conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da'
notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,
anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici
giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e
gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli
effetti del concorso, il corso degli interessi
convenzionali o legali fino alla chiusura della
liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli
articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del
codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione monocratica.»
«Art. 78 (Procedimento). - 1. Il giudice, se la
domanda e' ammissibile, dichiara aperta la procedura con
decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione,
a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del
decreto. Il giudice puo' concedere al debitore un termine
non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni
al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le
condizioni di ammissibilita' il giudice provvede con
decreto motivato reclamabile, nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione, dinanzi al tribunale, il quale
provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel
giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono
essere modificati e si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 737 e 738 del Codice di procedura civile. In
caso di accoglimento del reclamo il tribunale rimette gli
atti al giudice per l'adozione dei provvedimenti
conseguenti.
2. Con il decreto di cui al comma 1, primo periodo,
il giudice:
a) dispone la pubblicazione del decreto mediante
inserimento in apposita area del sito web del tribunale o
del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese
se il debitore svolge attivita' d'impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o
l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili
registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici
competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a
trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC,
a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi
dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata
adesione alla proposta di concordato e le eventuali
contestazioni;
d) su istanza del debitore dispone che sino al
momento in cui il provvedimento di omologazione diventa
definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni
esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui
beni e diritti con i quali viene esercitata l'attivita'
d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere
acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore
da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le
prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si
verificano e la sentenza di apertura della liquidazione
controllata non puo' essere pronunciata.
2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice
nomina il commissario giudiziale perche' svolga, a partire
da quel momento, le funzioni dell'OCC se:
a) e' stata disposta la sospensione generale dalle
azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria
per tutelare gli interessi delle parti;
b) e' proposta domanda di concordato in continuita'
aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi
dell'articolo 112, comma 2;
c) la nomina e' richiesta dal debitore.
3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.
4. Con la dichiarazione di cui al comma 2, lettera
c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1
e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3.
5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci
rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata
eseguita la pubblicita' del decreto.»
«Art. 80 (Omologazione del concordato minore). - 1.
Il giudice, verificati la ammissibilita' e la fattibilita'
del piano e il raggiungimento della percentuale di cui
all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il
concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate
di pubblicita' e, se necessario, la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice
dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro
interessato contesta la convenienza della proposta, il
giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato
minore se ritiene che il credito dell'opponente possa
essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non
inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa
altresi' il concordato minore anche in mancanza di adesione
da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie
quando l'adesione e' determinante ai fini del
raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79,
comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto,
della specifica relazione dell'OCC, la proposta di
soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori
di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'
conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione
controllata.
4. Il creditore, anche dissenziente, che ha
colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o
il suo aggravamento, non puo' presentare opposizione in
sede di omologa per contestare la convenienza della
proposta.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa,
dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure
protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi
degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 puo'
essere proposta anche da un creditore o dal pubblico
ministero.
7. Il decreto e' reclamabile ai sensi dell'articolo
50.»
«Art. 82 (Revoca della sentenza di omologazione). -
1. Il giudice revoca l'omologazione su istanza di un
creditore, dell'OCC, del pubblico ministero o di qualsiasi
altro interessato quando e' stato dolosamente o con colpa
grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e'
stata sottratta o dissimulata una parte rilevante
dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate
attivita' inesistenti o quando risultano commessi altri
atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di
mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto
previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia
divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non puo' essere proposta
decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione
finale.
4. (abrogato).
5. Sulla domanda di revoca il giudice, sentite le
parti, provvede con sentenza reclamabile ai sensi
dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi in buona fede.»
«Art. 83 (Apertura della liquidazione controllata
dopo la revoca della sentenza di omologazione). - 1. Dopo
la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del
debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei
presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai
sensi dell'articolo 270.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad
inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere
proposta dal pubblico ministero.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice concede
termine al debitore per l'integrazione della documentazione
e provvede ai sensi dell'articolo 270.».
 
Art. 21
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «la liquidazione del patrimonio,» sono aggiunte le seguenti: «anche con cessione dei beni,»;
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Nel concordato in continuita' aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, e' sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma.»;
c) al comma 7, dopo le parole: «sul valore di liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c),»;
d) i commi 8 e 9 sono abrogati.
2. All'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perche' non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.».
3. All'articolo 87, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «situazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale e finanziaria»;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonche' delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese;»;
c) alla lettera e):
1) le parole: «la descrizione analitica delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «gli effetti sul piano finanziario delle modalita' e dei tempi di adempimento della proposta analiticamente descritti»;
2) le parole: «riequilibrio della situazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «riequilibrio della situazione economico-finanziaria»;
d) alla lettera f), le parole: «in forma diretta» sono inserite le seguenti: «e in tutti i casi in cui le risorse per i creditori sono, in tutto o in parte, realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione dell'attivita' in capo al cessionario dell'azienda»;
e) alla lettera p), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
f) dopo la lettera p), e' aggiunta la seguente:
«p-bis) l'indicazione, laddove necessario, di fondi rischi, con specifico riferimento, per il caso di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito.».
4. L'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 88 (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche' dei contributi e premi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Fermo restando per il concordato in continuita' aziendale il rispetto dell'articolo 84, commi 6 e 7, se il credito tributario e contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti di cui al primo periodo. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.
2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuita' aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore dei medesimi crediti rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Nel concordato liquidatorio il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
4. Nel concordato in continuita' aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Nell'ipotesi di cui al primo periodo il tribunale omologa se tale adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), oppure se la stessa maggioranza e' raggiunta escludendo dal computo le classi dei creditori di cui al comma 1. In ogni caso, ai fini della condizione prevista dall'articolo 112, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), l'adesione dei creditori pubblici deve essere espressa.
5. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, e' presentata agli uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore. La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e' pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, e' presentata, per l'Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale, per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi e, infine, per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli altri uffici indicati nei precedenti periodi, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarita', di accertamento, di liquidazione e di addebito, unitamente a una certificazione attestante l'entita' del debito derivante da atti di accertamento, ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonche' dai ruoli vistati ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dei predetti avvisi e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106.
6. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia una Direzione provinciale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalle competenti Direzioni territoriali, dalla competente Direzione territoriale interprovinciale ovvero da ciascuna Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi. Per i contributi previdenziali amministrati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e per i premi amministrati dall'Istituto nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il voto sulla proposta e' espresso ai sensi dell'articolo 107 dalla competente Direzione territoriale su decisione del Direttore regionale.
7. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.»
5. All'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al deposito delle domande e della proposta» sono sostituite dalle seguenti: «al deposito della domanda»;
b) dopo le parole: «di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 20».
6. All'articolo 90 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
b) al comma 2, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
c) al comma 3, il segno d'interpunzione: «,» e le parole: «neppure» e «dello stesso sesso» sono soppresse;
d) al comma 5, dopo le parole: «dell'ammontare» e' inserita la seguente «complessivo»;
e) il comma 8 e' abrogato.

Note all'art. 21:
- Si riportano gli articoli 84, 85, 87, 89 e 90 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 84 (Finalita' del concordato preventivo e
tipologie di piano). - 1. L'imprenditore di cui
all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di
insolvenza, puo' proporre un concordato che realizzi, sulla
base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo
87, il soddisfacimento dei creditori in misura non
inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione
giudiziale mediante la continuita' aziendale, la
liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni,
l'attribuzione delle attivita' ad un assuntore o in
qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori
anche i creditori o societa' da questi partecipate. E'
fatto salvo il disposto dell'articolo 296.
2. La continuita' aziendale tutela l'interesse dei
creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di
lavoro. La continuita' aziendale puo' essere diretta, con
prosecuzione dell'attivita' d'impresa da parte
dell'imprenditore che ha presentato la domanda di
concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la
gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa
dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in
forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in
una o piu' societa', anche di nuova costituzione, ovvero in
forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purche' in
funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque
altro titolo.
3. Nel concordato in continuita' aziendale i
creditori vengono soddisfatti in misura anche non
prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita'
aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato
prevede per ciascun creditore un'utilita' specificamente
individuata ed economicamente valutabile, che puo'
consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di
rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente
causa.
4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la
proposta prevede un apporto di risorse esterne che
incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile
al momento della presentazione della domanda e assicuri il
soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori
privilegiati degradati per incapienza in misura non
inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo.
Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga
agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purche' sia
rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano
esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci
senza obbligo di restituzione o con vincolo di
postergazione, di cui il piano prevede la diretta
destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.
5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
possono essere soddisfatti anche non integralmente, purche'
in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di
liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la
causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare
delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della
quota parte delle spese generali, attestato da
professionista indipendente. La quota residua del credito
e' trattata come credito chirografario.
6. Nel concordato in continuita' aziendale il valore
di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera
c), e' distribuito nel rispetto della graduazione delle
cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma
5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di
liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, e'
sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano
complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle
classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a
quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne
possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di
cui al primo e secondo periodo del presente comma.
7. I crediti assistiti dal privilegio di cui
all'articolo 2751-bis, n. 1, del Codice civile sono
soddisfatti, nel concordato in continuita' aziendale, nel
rispetto della graduazione delle cause legittime di
prelazione sul valore di liquidazione di cui all'articolo
87, comma 1, lettera c), e sul valore eccedente il valore
di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresi'
il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo
comma, del codice civile.
8. (abrogato).
9. (abrogato).»
«Art. 85 (Suddivisione dei creditori in classi). - 1.
Il piano puo' prevedere la suddivisione dei creditori in
classi con trattamenti differenziati tra creditori
appartenenti a classi diverse.
2. La suddivisione dei creditori in classi e'
obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari
o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale
pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da
terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in
parte con utilita' diverse dal denaro e per i creditori
proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
3. Nel concordato in continuita' aziendale la
suddivisione dei creditori in classi e' in ogni caso
obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perche' non
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5,
sono suddivisi in classi. Sono inserite in classi separate
le imprese titolari di crediti chirografari derivanti da
rapporti di fornitura di beni e servizi, che non hanno
superato, nell'ultimo esercizio, almeno due dei seguenti
requisiti: un attivo fino a euro cinque milioni, ricavi
netti delle vendite e delle prestazioni fino a euro dieci
milioni e un numero medio di dipendenti pari a cinquanta.
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6
e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo'
avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime
di prelazione.»
«Art. 87 (Contenuto del piano di concordato). - 1. Il
debitore presenta, con la proposta di concordato e
unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39,
un piano contenente:
a) l'indicazione del debitore e delle eventuali
parti correlate, le sue attivita' e passivita' al momento
della presentazione del piano e la descrizione della
situazione economico-patrimoniale e finanziaria
dell'impresa e della posizione dei lavoratori;
b) una descrizione delle cause e dell'entita' dello
stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e
l'indicazione delle strategie d'intervento;
c) il valore di liquidazione alla data della
domanda di concordato, corrispondente al valore
realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla
liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo
dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella
medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio
nonche' delle ragionevoli prospettive di realizzo delle
azioni esperibili, al netto delle spese;
d) le modalita' di ristrutturazione dei debiti e di
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori,
nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote,
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri
strumenti finanziari e titoli di debito;
e) gli effetti sul piano finanziario delle
modalita' e dei tempi di adempimento della proposta
analiticamente descritti nonche', in caso di concordato in
continuita', il piano industriale con l'indicazione degli
effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per
assicurare il riequilibrio della situazione
economico-finanziaria;
f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita'
d'impresa in forma diretta e in tutti i casi in cui le
risorse per i creditori sono, in tutto o in parte,
realizzate nel tempo attraverso la prosecuzione
dell'attivita' in capo al cessionario dell'azienda,
l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi,
del fabbisogno finanziario e delle relative modalita' di
copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per
assicurare il rispetto della normativa in materia di
sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
g) gli apporti di finanza nuova eventualmente
previsti e le ragioni per cui sono necessari per
l'attuazione del piano;
h) le azioni risarcitorie e recuperatorie
esperibili nonche' le azioni eventualmente proponibili solo
nel caso di apertura della procedura di liquidazione
giudiziale e le prospettive di realizzo;
i) le iniziative da adottare qualora si verifichi
uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
l) le parti interessate dal piano, indicate
individualmente o descritte per categorie di debiti, e
l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con
indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;
m) le classi in cui le parti interessate sono state
suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di
formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e
degli interessi di ciascuna classe;
n) le eventuali parti non interessate dal piano,
indicate individualmente o descritte per categorie di
debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali
non sono interessate;
o) le modalita' di informazione e consultazione dei
rappresentanti dei lavoratori nonche' gli effetti della
ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro
organizzazione o sulle modalita' di svolgimento delle
prestazioni;
p) l'indicazione del commissario giudiziale ove
gia' nominato;
p-bis) l'indicazione, laddove necessario, di fondi
rischi, con specifico riferimento, per il caso di
finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a
quanto necessario al pagamento dei relativi crediti
nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti
delle previsioni di soddisfacimento del credito.
2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per
cui la proposta concordataria e' preferibile rispetto alla
liquidazione giudiziale.
3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione
di un professionista indipendente, che attesti la
veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano
e, in caso di continuita' aziendale, che il piano e' atto a
impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire
la sostenibilita' economica dell'impresa e a riconoscere a
ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a
quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Analoga relazione deve essere presentata nel caso di
modifiche sostanziali della proposta o del piano.»
«Art. 89 (Riduzione o perdita del capitale della
societa' in crisi). - 1. Dalla data del deposito della
domanda e sino all'omologazione non si applicano gli
articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi
quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per
lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della
societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di
cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice
civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito
della domanda di cui al comma 1 e salvo quanto previsto
dall'articolo 20, l'applicazione dell'articolo 2486 del
Codice civile.»
«Art. 90 (Proposte concorrenti). - 1. Colui o coloro
che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda
di concordato, rappresentano almeno il cinque per cento dei
crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata
dal debitore, possono presentare una proposta concorrente
di concordato preventivo e il relativo piano non oltre
trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la
votazione dei creditori.
2. Ai fini del computo della percentuale del cinque
per cento, non si considerano i crediti della societa' che
controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa
controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
3. La proposta concorrente non puo' essere presentata
dal debitore per interposta persona, dal coniuge, dalla
parte di un'unione civile tra persone o dal convivente di
fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto
grado e da parti correlate.
4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 3, puo'
essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti
che non siano gia' oggetto di verifica da parte del
commissario giudiziale, e puo' essere omessa se non ve ne
sono.
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono
ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87,
comma 3, il professionista indipendente attesta che la
proposta di concordato del debitore assicura il pagamento
di almeno il trenta per cento dell'ammontare complessivo
dei crediti chirografari. Tale percentuale e' ridotta al 20
per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente
avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo
13.
6. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi
e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a
responsabilita' limitata, un aumento di capitale della
societa' con esclusione o limitazione del diritto
d'opzione.
7. La proposta concorrente prima di essere comunicata
ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del
tribunale che verifica la correttezza dei criteri di
formazione delle classi.
8. (abrogato).».
 
Art. 22
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel concordato in continuita' aziendale il commissario giudiziale puo' affiancare il debitore e i creditori anche nella negoziazione di eventuali modifiche del piano o della proposta.»;
2. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 93-bis (Reclami). - 1. I decreti del giudice delegato e del tribunale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 124.
2. Gli atti e le omissioni del commissario o del liquidatore giudiziale sono reclamabili ai sensi dell'articolo 133, sostituito al curatore il commissario o il liquidatore giudiziale.».

Note all'art. 22:
- Si riporta l'articolo 92 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 92 (Commissario giudiziale). - 1. Il
commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli
articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto
compatibili, nonche' le disposizioni di cui agli articoli
35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Il commissario giudiziale vigila sull'attivita'
del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno
richiesta, valutata la congruita' della stessa e previa
assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le
informazioni utili per la presentazione di proposte
concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione
rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuita'
aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44,
comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se
richiesto o in caso di concessione delle misure protettive
di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i
creditori nella negoziazione del piano formulando, ove
occorra, suggerimenti per la sua redazione. Nel concordato
in continuita' aziendale il commissario giudiziale puo'
affiancare il debitore e i creditori anche nella
negoziazione di eventuali modifiche del piano o della
proposta.
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche
in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di
informazioni utili per la presentazione di offerte
concorrenti.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo
al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai
fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali
viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.».
 
Art. 23
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda, si applica l'articolo 91.»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni».
2. All'articolo 94-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «all'articolo 47 e della concessione» sono sostituite dalle seguenti; «all'articolo 47 oppure della richiesta o della concessione».
3. All'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «liquidazione dell'azienda in esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «liquidazione del patrimonio».
4. All'articolo 96, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «concordato preventivo» sono inserite le seguenti: «unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3».
5. All'articolo 97 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «L'istanza di sospensione puo' essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «La richiesta»;
b) al comma 4, la parola «scritta» e' soppressa;
c) al comma 7:
1) al primo periodo, le parole: «prima del deposito della proposta e del piano» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 44, comma 1-quater,»;
2) al secondo periodo, le parole: «Quando siano stati presentati» sono sostituite dalle seguenti: «Quando sono presentati» e le parole «anche per una durata ulteriore» sono sostituite dalle seguenti: «anche per una maggior durata»;
d) al comma 10, le parole: «giudice ordinariamente competente» sono sostituite dalle seguenti «giudice competente secondo le regole ordinarie»;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del contratto dopo la pubblicazione di cui all'articolo 40, comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6.»;
f) al comma 12, la parola: «contatto» e' sostituita dalla seguente «contratto».
6. All'articolo 99 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87» sono sostituite dalle seguenti: «Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore»;
b) al comma 5:
1) le parole: «o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse;
2) le parole: «ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati» sono soppresse;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo».
7. All'articolo 100 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87» sono sostituite dalle seguenti: «Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il debitore»;
b) al comma 2, dopo le parole: «domanda di concordato,» sono inserite le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a),» e le parole «effettuata a valore di mercato» sono soppresse.».
8. All'articolo 101 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, le parole: «ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili» sono sostituite dalle seguenti: «omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili»;
b) al comma 2, le parole: «o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo».
9. All'articolo 102, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «o degli accordi di ristrutturazione dei debiti» sono soppresse.
10. Alla parte prima, titolo IV, capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione III e' sostituita dalla seguente: «Effetti del concordato preventivo».

Note all'art. 23:
- Si riportano gli articoli 94, 94-bis, 95, 96, 97, 99,
100, 101 e 102 del citato decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, come modificati dal presente decreto:
«Art. 94 (Amministrazione dei beni durante la
procedura di concordato preventivo e alienazioni). - 1.
Dalla data di presentazione della domanda di accesso al
concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore
conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio
dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario
giudiziale.
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche
sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le
alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie
di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le
fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di
diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di
donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del
giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori
anteriori al concordato.
3. L'autorizzazione puo' essere concessa prima
dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se
l'atto e' funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori.
4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite
di valore al di sotto del quale non e' dovuta
l'autorizzazione di cui al comma 2.
5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di
azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma
2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa
stima ed adeguata pubblicita'.
6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il
commissario giudiziale, puo' autorizzare gli atti previsti
al comma 5 senza far luogo a pubblicita' e alle procedure
competitive quando puo' essere compromesso irreparabilmente
l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del
provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque
essere data adeguata pubblicita' e comunicazione ai
creditori.
6-bis. Quando il piano prevede l'offerta da parte di
un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il
trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o piu'
rami d'azienda, si applica l'articolo 91.»
«Art. 94-bis (Disposizioni speciali per i contratti
pendenti nel concordato in continuita' aziendale). - 1. I
creditori non possono, unilateralmente, rifiutare
l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o
provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la
scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il
solo fatto del deposito della domanda di accesso al
concordato in continuita' aziendale, dell'emissione del
decreto di apertura di cui all'articolo 47 oppure della
richiesta o della concessione delle misure protettive o
cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori
interessati dalle misure protettive concesse ai sensi
dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente,
rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso
di esecuzione o provocarne la risoluzione, ne' possono
anticiparne la scadenza o modificarli in danno
dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento
di crediti anteriori rispetto alla presentazione della
domanda di accesso al concordato preventivo in continuita'
aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la
continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi
i contratti relativi alle forniture la cui interruzione
impedisce la prosecuzione dell'attivita' del debitore.»
«Art. 95 (Disposizioni speciali per i contratti con
le pubbliche amministrazioni). - 1. Fermo quanto previsto
nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione,
stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono
per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono
inefficaci eventuali patti contrari.
2. Il deposito della domanda di accesso al concordato
preventivo non impedisce la continuazione di contratti con
le pubbliche amministrazioni, se il professionista
indipendente ha attestato la conformita' al piano, ove
predisposto, e la ragionevole capacita' di adempimento. Di
tale continuazione puo' beneficiare, in presenza dei
requisiti di legge, anche la societa' cessionaria o
conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti
siano trasferiti, purche' in possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto.
Il giudice delegato, all'atto della cessione o del
conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e
trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata
ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista
indipendente attesta che la continuazione e' necessaria per
la migliore liquidazione del patrimonio.
3. Successivamente al deposito della domanda di cui
all'articolo 40, la partecipazione a procedure di
affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata
dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale
ove gia' nominato.
4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla
gara previo deposito di una relazione del professionista
indipendente che attesta la conformita' al piano, ove
predisposto, e la ragionevole capacita' di adempimento del
contratto.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in
concordato puo' concorrere anche riunita in raggruppamento
temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre
imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una
procedura concorsuale.»
«Art. 96 (Norme applicabili dalla data di deposito
della domanda di accesso al concordato preventivo). - 1. Si
applicano, con riferimento alla data di presentazione della
domanda di accesso al concordato preventivo unitamente alla
proposta, al piano e alla documentazione prevista
dall'articolo 39, comma 3, le disposizioni degli articoli
145, nonche' da 153 a 162.»
«Art. 97 (Contratti pendenti). - 1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora
ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni
principali da entrambe le parti alla data del deposito
della domanda di accesso al concordato preventivo,
proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci
eventuali patti contrari. Il debitore puo' chiedere, con
autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo
scioglimento di uno o piu' contratti, se la prosecuzione
non e' coerente con le previsioni del piano ne' funzionale
alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza,
deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla
controparte.
2. La richiesta di scioglimento puo' essere
depositata solo quando sono presentati anche il piano e la
proposta.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il
debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo
dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel
piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
4. La controparte puo' opporsi alla richiesta del
debitore depositando una memoria entro sette giorni
dall'avvenuta notificazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al
deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47,
provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile,
il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il
giudice delegato.
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto
hanno effetto dalla data della notificazione del
provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata
a cura del debitore. Tra la data della notificazione
dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data
della notificazione del provvedimento autorizzativo la
controparte non puo' esigere dal debitore la prestazione
dovuta ne' invocare la risoluzione di diritto del contratto
per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza
successiva al deposito della domanda di accesso al
concordato preventivo.
7. La sospensione richiesta ai sensi dell'articolo
44, comma 1-quater, non puo' essere autorizzata per una
durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi
dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando sono
presentati proposta e piano, la sospensione puo' essere
autorizzata anche per una maggior durata, che comunque non
puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del
decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla
clausola compromissoria in esso contenuta.
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o
lo scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo
equivalente al risarcimento del danno conseguente al
mancato adempimento.
10. In caso di mancato accordo sulla misura
dell'indennizzo la sua determinazione e' rimessa al giudice
competente secondo le regole ordinarie. Il giudice delegato
provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del
voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo
109.
11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito
chirografario anteriore al concordato, ferma restando la
prededuzione dei crediti legalmente sorti per effetto del
contratto dopo la pubblicazione di cui all'articolo 40,
comma 3, e prima della notificazione di cui al comma 6.
12. In caso di scioglimento del contratto di
locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla
restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore
quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del
bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma
pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino
alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in
linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio
dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese
anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua
conservazione per il tempo necessario alla vendita. La
somma versata al debitore a norma del primo periodo e'
acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con
la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore
all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha
diritto di far valere il diritto di credito per la
differenza nei confronti del debitore come credito
anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono
effettuate secondo i criteri e le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n.
124.
13. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonche' ai
contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185,
comma 1.
14. Nel contratto di finanziamento bancario
costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1
anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei
confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In
caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di
riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi
debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni
effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni
antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui
all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.»
«Art. 99. (Finanziamenti prededucibili autorizzati
prima dell'omologazione del concordato preventivo). - 1.
Con la domanda di accesso, anche nell'ipotesi di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera a), o successivamente, il
debitore, quando e' prevista la continuazione
dell'attivita' aziendale, anche se unicamente in funzione
della liquidazione, puo' chiedere con ricorso al tribunale
di essere autorizzato, anche prima del deposito della
documentazione che deve essere allegata alla domanda, a
contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la
richiesta di emissione di garanzie, prededucibili,
funzionali all'esercizio dell'attivita' aziendale sino
all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di
ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo
svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali
alla miglior soddisfazione dei creditori.
2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei
finanziamenti, che il debitore non e' in grado di reperirli
altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali
finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per
l'attivita' aziendale o per il prosieguo della procedura.
Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un
professionista indipendente che attesti la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonche' che i finanziamenti
sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.
La relazione non e' necessaria quando il tribunale ravvisa
l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed
irreparabile all'attivita' aziendale.
3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni,
sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene
opportuno, sentiti senza formalita' i principali creditori,
decide in camera di consiglio con decreto motivato entro
dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
4. Il tribunale puo' autorizzare il debitore a
concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei
finanziamenti autorizzati.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si
applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo, quando i finanziamenti sono previsti
dal relativo piano e purche' la prededuzione sia
espressamente disposta nel provvedimento con cui il
tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato
preventivo.
6. In caso di successiva apertura della procedura di
liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non
beneficiano della prededuzione quando risulta
congiuntamente che:
a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2
contengono dati falsi ovvero omettono informazioni
rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri
atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno
erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione,
conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).»
«Art. 100 (Autorizzazione al pagamento di crediti
pregressi). - 1. Con la domanda di accesso, anche
nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), o
successivamente, il debitore, quando e' prevista la
continuazione dell'attivita' aziendale, puo' chiedere al
tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso
sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per
prestazioni di beni o servizi, se un professionista
indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali
per la prosecuzione dell'attivita' di impresa e funzionali
ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori.
L'attestazione del professionista non e' necessaria per
pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di
nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore
senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione
postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale
puo' autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento
delle retribuzioni dovute per le mensilita' antecedenti il
deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attivita' di
cui e' prevista la continuazione.
2. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'
aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in
deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso,
alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto
di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali
all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della
presentazione della domanda di concordato, anche
nell'ipotesi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a),
ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo
autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi
scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta
anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto
integralmente con il ricavato della liquidazione del bene e
che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti
degli altri creditori.»
«Art. 101 (Finanziamenti prededucibili in esecuzione
di un concordato preventivo). - 1. Quando e' prevista la
continuazione dell'attivita' aziendale, i crediti derivanti
da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi
compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un
concordato preventivo omologato ed espressamente previsti
nel piano sono prededucibili.
2. In caso di successiva ammissione del debitore alla
procedura di liquidazione giudiziale, i predetti
finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il
piano di concordato preventivo risulta, sulla base di una
valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su
dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il
debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il
curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i
finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali
circostanze.»
«Art. 102 (Finanziamenti prededucibili dei soci). -
1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice
civile, il beneficio della prededuzione previsto agli
articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai
soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e
controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro
ammontare.
2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare
dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito
la qualita' di socio in esecuzione del concordato
preventivo.».
 
Art. 24
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento che si applica l'articolo 10, comma 3.»;
3) il terzo periodo e' soppresso;
b) al comma 3, al primo periodo le parole: «esclusivamente mediante deposito in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 10, comma 3» e il secondo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 105 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in cancelleria» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «in cancelleria» sono soppresse.

Note all'art. 24:
- Si riportano gli articoli 104 e 105 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 104 (Convocazione dei creditori). - 1. Il
commissario giudiziale deve procedere alla verifica
dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle
scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai
creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il
destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro
caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede
dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un
avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei
creditori, la proposta del debitore, il decreto di
apertura, il suo indirizzo di posta elettronica
certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1
e 2. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento che si
applica l'articolo 10, comma 3.
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla
comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di
cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata
consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si
eseguono ai sensi dell'articolo 10, comma 3.
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 e'
sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori
o per la difficolta' di identificarli tutti, il tribunale,
sentito il commissario giudiziale, puo' dare
l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la
votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e
finale stabilita per il voto e' in ogni caso comunicata al
rappresentante comune degli obbligazionisti.»
«Art. 105 (Operazioni e relazione del commissario). -
1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del
patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata
sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi
in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del
debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie
offerte ai creditori, e la deposita almeno quarantacinque
giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei
creditori. Copia della relazione e' trasmessa al pubblico
ministero.
2. Nella relazione il commissario illustra le
utilita' che, in caso di liquidazione giudiziale, possono
essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o
revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di
terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il
commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con
relazione integrativa da depositare e comunicare ai
creditori, con le modalita' di cui all'articolo 104, comma
2, almeno quindici giorni prima della data iniziale
stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione
integrativa e' trasmessa al pubblico ministero.
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione
tra tutte le proposte depositate. Le proposte di
concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore,
possono essere modificate fino a venti giorni prima della
data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta
qualora emergano informazioni che i creditori devono
conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa e'
comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della
data iniziale stabilita per il voto ed e' trasmessa al
pubblico ministero.».
 
Art. 25
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 107 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione depositata e inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati»;
b) al comma 8, il segno d'interpunzione: «,» e' sostituito dal seguente: «.».
2. All'articolo 109 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, sesto periodo, le parole: «primo e secondo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto»;
b) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Quando sono approvate piu' proposte di concordato che si fondano su piani differenti e' sottoposta a omologazione la proposta che prevede la continuita' aziendale. Se sono approvate piu' proposte in continuita' aziendale e' sottoposta a omologazione quella che ha ottenuto la maggioranza piu' elevata dei crediti chirografari ammessi al voto.»;
3. All'articolo 110 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in cancelleria e la comunica al debitore.».
4. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 la parola: «immediatamente» e' soppressa e dopo le parole: «articolo 49, comma 1» sono inserite le seguenti: «, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2».

Note all'art. 25:
- Si riportano gli articoli 107, 109, 110, e 111 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 107 (Voto dei creditori). - 1. Il voto dei
creditori e' espresso con modalita' telematiche.
2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte
le proposte presentate dal debitore e dai creditori,
seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro
deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario
delle votazioni con proprio decreto.
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale
stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la
sua relazione e le proposte definitive del debitore e
quelle eventualmente presentate dai creditori con
comunicazione depositata e inviata ai creditori, al
debitore e a tutti gli altri interessati. Alla relazione e'
allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei
creditori legittimati al voto con indicazione
dell'ammontare per cui sono ammessi.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale
stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno
formulato proposte alternative, i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso, i creditori possono formulare osservazioni e
contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata
indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore
puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene
ammissibili o convenienti le proposte di concordato e
sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il
debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta
i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli
opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, puo' esporre
le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non
fattibili le eventuali proposte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale da' comunicazione ai
creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati
delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa
il giudice delegato.
6. Il commissario giudiziale deposita la propria
relazione definitiva e la comunica ai creditori, al
debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni
prima della data iniziale stabilita per il voto.
7. I provvedimenti del giudice delegato sono
comunicati al debitore, ai creditori, al commissario
giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni
prima della data iniziale stabilita per il voto.
8. Il voto e' espresso a mezzo posta elettronica
certificata inviata al commissario giudiziale. Tutti i dati
sono di proprieta' del Ministero della Giustizia e debbono
essere conservati secondo la disciplina vigente per gli
atti giudiziari.
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono
soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui
all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.»
«Art. 109 (Maggioranza per l'approvazione del
concordato). - 1. Salvo quanto previsto, per il concordato
in continuita' aziendale, dal comma 5, il concordato e'
approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza
dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico
creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla
maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato e'
approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo
periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti
espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste
diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se
la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta
inoltre nel maggior numero di classi.
2. Quando sono poste al voto piu' proposte di
concordato, si considera approvata la proposta che ha
conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi
al voto; in caso di parita', prevale quella del debitore o,
in caso di parita' fra proposte di creditori, quella
presentata per prima. Quando nessuna delle proposte
concorrenti poste al voto sia stata approvata con le
maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente
comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro
trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2,
rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la
maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando
il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a
partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi,
possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica
certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del
comma 1.
3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta
di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno
diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al
diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte
alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la
rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui
la proposta di concordato prevede la soddisfazione non
integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte
residua del credito.
5. Il concordato in continuita' aziendale e'
approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna
classe la proposta e' approvata se e' raggiunta la
maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in
mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei
crediti dei creditori votanti, purche' abbiano votato i
creditori titolari di almeno la meta' del totale dei
crediti della medesima classe. In caso di mancata
approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I
creditori muniti di diritto di prelazione non votano se
soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta
giorni dall'omologazione, e purche' la garanzia reale che
assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma
fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei
beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui
all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine
di cui al quarto periodo e' di trenta giorni. Se non
ricorrono le condizioni di cui al terzo e quarto periodo, i
creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la
parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.
5-bis. Quando sono approvate piu' proposte di
concordato che si fondano su piani differenti e' sottoposta
a omologazione la proposta che prevede la continuita'
aziendale. Se sono approvate piu' proposte in continuita'
aziendale e' sottoposta a omologazione quella che ha
ottenuto la maggioranza piu' elevata dei crediti
chirografari ammessi al voto.
6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del
debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il
debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto
grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le
societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune
controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro
crediti da meno di un anno prima della domanda di
concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo
delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.
7. Il creditore che propone il concordato ovvero le
societa' da questo controllate, le societa' controllanti o
sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, del codice civile possono votare soltanto se
la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.»
«Art. 110 (Adesioni alla proposta di concordato). -
1. All'esito della votazione e' redatta dal commissario
giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti
favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione
nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi
crediti. E' altresi' inserita l'indicazione nominativa dei
creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare
dei loro crediti. Alla relazione e' allegata, su supporto
informatico, la documentazione relativa all'espressione dei
voti.
2. Il commissario giudiziale, entro tre giorni dalla
chiusura delle operazioni di voto, deposita la relazione in
cancelleria e la comunica al debitore.
3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo
l'approvazione del concordato, che sono mutate le
condizioni di fattibilita' del piano, ne da' avviso ai
creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di
omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma
1, per modificare il voto.»
«Art. 111 (Mancata approvazione del concordato). - 1.
Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze
richieste, il giudice delegato ne riferisce al tribunale,
che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1, salvo che
il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione
di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o
presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo
112, comma 2.».
 
Art. 26
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Nel concordato in continuita' aziendale, se una o piu' classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresi' se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione e' distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
c) nessun creditore riceve piu' dell'importo del proprio credito;
d) la proposta e' approvata dalla maggioranza delle classi, purche' almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta e' approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali e' offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.»;
b) al comma 3, le parole: «alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «al valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c)»;
c) al comma 5, le parole: «alla liquidazione giudiziale» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto si sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato»;
d) il comma 6 e' abrogato.
2. All'articolo 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Se il concordato consiste nella cessione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «Nel concordato con liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili da parte di un soggetto individuato il tribunale determina le modalita' attraverso le quali il liquidatore da' idonea pubblicita' delle offerte al fine di acquisire offerte concorrenti.»
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «La cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «Le cancellazioni» e le parole «sono effettuati» sono sostituite dalla seguente: «sono effettuate»;
d) al comma 5, le parole: «presso la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo informatico»;
e) al comma 6, le parole: «presso la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo informatico»;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni sulla liquidazione nel concordato liquidatorio».
3. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 114-bis (Disposizioni sulla liquidazione nel concordato in continuita'). - 1. Quando il piano del concordato in continuita' prevede la liquidazione di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia gia' individuato, nella sentenza di omologazione il tribunale puo' nominare uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione. Il liquidatore, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerita' nel rispetto dei principi di pubblicita' e trasparenza.
2. Se il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, il tribunale dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicita' al fine di acquisire offerte ai sensi dell'articolo 91.
3. In caso di nomina del liquidatore, alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, e' effettuata su ordine del giudice, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.».
4. All'articolo 115 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Azioni del liquidatore giudiziale».
5. L'articolo 116 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 116 (Trasformazione, fusione o scissione). - 1. Il piano di concordato che prevede la trasformazione, la fusione o la scissione e' depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede la societa' debitrice e le altre societa' partecipanti, unitamente al progetto di cui agli articoli 2501-ter e 2506-bis del codice civile e agli altri documenti previsti dalla legge.
2. L'opposizione dei creditori della societa' debitrice e delle altre societa' partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 e' proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno quarantacinque giorni.
3. Le operazioni di cui al comma 1, non possono essere attuate fino a quando il concordato non e' omologato con sentenza anche non passata in giudicato. Se richiesto, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare l'attuazione anticipata, se ritiene che l'attuazione successiva all'omologazione pregiudicherebbe l'interesse dei creditori della societa' debitrice, a condizione che risulti il consenso di tutti i creditori delle altre societa' partecipanti o che le stesse provvedano al pagamento a favore di coloro che non hanno dato il consenso oppure depositino le somme corrispondenti presso una banca.
4. Intervenuta l'omologazione, anche con sentenza non passata in giudicato, l'invalidita' delle deliberazioni previste dal piano di concordato, aventi a oggetto le operazioni di cui al comma 1, non puo' essere pronunciata e gli effetti delle operazioni sono irreversibili. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente cagionato dalla invalidita' della deliberazione e il credito e' soddisfatto come credito prededucibile.
5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche in caso di revoca, risoluzione o annullamento del concordato.
6. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci e' sospeso fino alla loro attuazione.».
6. All'articolo 118 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «approvata e omologata dai creditori» sono sostituite dalle seguenti: «approvata dai creditori e omologata»;
b) al comma 6:
1) le parole: «ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della societa' debitrice o altre deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse le deliberazioni»;
2) le parole: «per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza» sono soppresse.
7. Dopo l'articolo 118 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 118-bis (Modificazioni del piano). - 1. Se dopo l'omologazione del concordato in continuita' aziendale si rendono necessarie modifiche sostanziali del piano per l'adempimento della proposta, l'imprenditore richiede al professionista indipendente il rinnovo dell'attestazione di cui all'articolo 87, comma 3, e comunica il piano modificato al commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale ai sensi dell'articolo 118, comma 1.
2. Il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche rispetto all'adempimento della proposta, dispone che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori a cura del commissario giudiziale. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione con ricorso avanti al tribunale.
3. Il procedimento si svolge nelle forme di cui all'articolo 48, commi 1, 2 e 3, e all'esito il tribunale provvede con decreto motivato.».

Note all'art. 26:
- Si riportano gli articoli 112, 114, 115 e 118 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 112 (Giudizio di omologazione). - 1. Il
tribunale omologa il concordato verificati:
a) la regolarita' della procedura;
b) l'esito della votazione;
c) l'ammissibilita' della proposta;
d) la corretta formazione delle classi;
e) la parita' di trattamento dei creditori
all'interno di ciascuna classe;
f) in caso di concordato in continuita' aziendale,
che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il
piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire
o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti
siano necessari per l'attuazione del piano e non
pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
g) in ogni altro caso, la fattibilita' del piano,
intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli
obiettivi prefissati.
2. Nel concordato in continuita' aziendale, se una o
piu' classi sono dissenzienti il tribunale, su richiesta
del debitore o, in caso di proposte concorrenti, con il suo
consenso quando l'impresa non supera i requisiti di cui
all'articolo 85, comma 3, secondo periodo, omologa altresi'
se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il valore di liquidazione, come definito
dall'articolo 87, comma 1, lettera c), e' distribuito nel
rispetto della graduazione delle cause legittime di
prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione e'
distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi
dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento
almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu'
favorevole rispetto a quello delle classi di grado
inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84,
comma 7;
c) nessun creditore riceve piu' dell'importo del
proprio credito;
d) la proposta e' approvata dalla maggioranza delle
classi, purche' almeno una sia formata da creditori
titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza
dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta
e' approvata da almeno una classe di creditori:
1) ai quali e' offerto un importo non integrale
del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte
qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di
prelazione anche sul valore eccedente quello di
liquidazione.
3. Nel concordato in continuita' aziendale, se con
l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il
difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa
il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il
credito risulta soddisfatto in misura non inferiore
rispetto al valore di liquidazione, come definito
dall'articolo 87, comma 1, lettera c).
4. In caso di opposizione proposta da un creditore
dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore
e' disposta dal tribunale solo se con l'opposizione e'
eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3
o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione
trasversale di cui al comma 2.
5. Nel concordato che prevede la liquidazione del
patrimonio oppure l'attribuzione delle attivita' a un
assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore
dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero,
nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i
creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento
dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza
della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato
qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto
dal concordato in misura non inferiore rispetto a quanto si
sarebbe ricevuto nel caso di apertura della liquidazione
giudiziale alla data della domanda di accesso a concordato.
6. (abrogato).».
«Art. 114 (Disposizioni sulla liquidazione nel
concordato liquidatorio). - 1. Nel concordato con
liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni,
il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o
piu' liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori
per assistere alla liquidazione e determina le altre
modalita' della liquidazione. In tal caso, il tribunale
dispone che il liquidatore effettui la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura
civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere
eseguita.
1-bis. Quando il piano prevede offerte irrevocabili
da parte di un soggetto individuato il tribunale determina
le modalita' attraverso le quali il liquidatore da' idonea
pubblicita' delle offerte al fine di acquisire offerte
concorrenti.
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126,
134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo
358. Si applicano altresi' al liquidatore le disposizioni
di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Si applicano al comitato dei creditori gli
articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla
sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso
il tribunale.
4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti
legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda
di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le
disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale,
in quanto compatibili. Le cancellazioni delle iscrizioni
relative ai diritti di prelazione, nonche' delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi
e di ogni altro vincolo, sono effettuate su ordine del
giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella
sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.
5. Il liquidatore comunica con periodicita'
semestrale al commissario giudiziale le informazioni
rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il
commissario ne da' notizia, con le sue osservazioni, al
pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel
fascicolo informatico.
6. Conclusa l'esecuzione del concordato, il
liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto
riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua
gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il
commissario ne da' notizia, con le sue osservazioni, al
pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia nel
fascicolo informatico.»
«Art. 115 (Azioni del liquidatore giudiziale). - 1.
Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente,
prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a
conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel
patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero
dei crediti.
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente,
prosegue l'azione sociale di responsabilita'. Ogni patto
contrario o ogni diversa previsione contenuti nella
proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai
creditori sociali.
3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della
procedura e nel corso della sua esecuzione, la
legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o
proseguire l'azione di responsabilita' prevista
dall'articolo 2394 del codice civile.»
«Art. 118 (Esecuzione del concordato). - 1. Dopo
l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne
sorveglia l'adempimento, secondo le modalita' stabilite
nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al
giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai
creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione
della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un
rapporto riepilogativo redatto in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai
creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il
commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo
finale redatto in conformita' a quanto previsto dal
medesimo articolo 130, comma 9.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal giudice delegato.
3. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto
necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato
anche se presentata da uno o piu' creditori, qualora sia
stata approvata e omologata.
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi
che il debitore non sta provvedendo al compimento degli
atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta
ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al
tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo'
attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a
provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a
questo richiesti.
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di
concordato approvata dai creditori e omologata puo'
denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del
debitore mediante ricorso notificato al debitore e al
commissario giudiziale con il quale puo' chiedere al
tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari
per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo
amministrativo, se si tratta di societa', nominando un
amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i
diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando
nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata
dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli
atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata,
ivi incluse le deliberazioni di competenza dell'assemblea
dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto
tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle
stesse. Al liquidatore, se nominato, possono essere
attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il
provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario e'
comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni,
all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
7. In caso di trasferimento di beni, il commissario
richiede al tribunale, che provvede in composizione
monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle
formalita' iscritte, delegando ove opportuno al notaio
rogante l'atto di trasferimento.
8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile,
l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei
debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di
concordato.».
 
Art. 27
Modifiche alla Parte prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI-bis del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 120-bis del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, e' deciso, in via esclusiva, dagli amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono depositate e iscritte nel registro delle imprese. La domanda di accesso e' sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della societa'.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «il piano» sono inserite le seguenti: «, anche modificato prima dell'omologazione,».
2. All'articolo 120-quater del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, la parola: «rango», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «grado»;
b) al comma 2:
1) le parole: «imprese minori» sono sostituite dalle seguenti: «imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo periodo»;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il valore effettivo e' determinato in conformita' ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.».
3. All'articolo 120-quinquies del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con riguardo alla societa' debitrice, la sentenza di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina qualsiasi modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione. Il tribunale demanda agli amministratori l'adozione degli atti esecutivi eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori puo' nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori inerti.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «Se il notaio incaricato» sono inserite le seguenti: «della redazione di atti esecutivi delle operazioni di cui al comma 1,»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esecuzione delle operazioni societarie».
4. Alla parte prima, titolo IV, capo III le parole: «sezione VI-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Capo III-bis» e la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle societa'».

Note all'art. 27:
- Si riportano gli articoli 120-bis, 120-quater e
120-quinquies del citato decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, come modificati dal presente decreto:
«Art. 120-bis (Accesso). - 1. L'accesso a uno
strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza,
anche con riserva di deposito della proposta, del piano e
degli accordi, e' deciso, in via esclusiva, dagli
amministratori o dai liquidatori, i quali determinano anche
il contenuto della proposta e le condizioni del piano. Le
decisioni risultano da verbale redatto da notaio e sono
depositate e iscritte nel registro delle imprese. La
domanda di accesso e' sottoscritta da coloro che hanno la
rappresentanza della societa'.
2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il
piano, anche modificato prima dell'omologazione, puo'
prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della
societa' debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di
capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di
opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui
diritti di partecipazione dei soci, nonche' fusioni,
scissioni e trasformazioni.
3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci
dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire
periodicamente del suo andamento.
4. Dalla iscrizione della decisione nel registro
delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli
amministratori e' inefficace se non ricorre una giusta
causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una
domanda di accesso a uno strumento di regolazione della
crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di
legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con
decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle
imprese competente, sentiti gli interessati.
5. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento
del capitale sono legittimati alla presentazione di
proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda
e' sottoscritta da ciascun socio proponente.
6. Le disposizioni di questo articolo si applicano,
in quanto compatibili, agli strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza presentati dagli imprenditori
collettivi diversi dalle societa'.»
«Art. 120-quater (Condizioni di omologazione del
concordato con attribuzioni ai soci). - 1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il
valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato
anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda,
il concordato, in caso di dissenso di una o piu' classi di
creditori, puo' essere omologato se il trattamento proposto
a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno
altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle
classi del medesimo grado e piu' favorevole di quello
proposto alle classi di grado inferiore, anche se a tali
classi venisse destinato il valore complessivamente
riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di
grado pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato
puo' essere omologato solo quando il valore destinato al
soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe
dissenziente e' superiore a quello complessivamente
riservato ai soci.
2. Per valore riservato ai soci si intende il valore
effettivo, conseguente all'omologazione della proposta,
delle loro partecipazioni e degli strumenti che
attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore
da essi eventualmente apportato ai fini della
ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a
fondo perduto oppure, per le imprese aventi i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 85, comma 3, terzo
periodo, anche in altra forma. Il valore effettivo e'
determinato in conformita' ai principi contabili
applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla
base del valore attuale dei flussi finanziari futuri
utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all'articolo
87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.
3. I soci possono opporsi all'omologazione del
concordato al fine di far valere il pregiudizio subito
rispetto all'alternativa liquidatoria.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano,
in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in
continuita' aziendale presentato dagli imprenditori
individuali o collettivi diversi dalle societa' e dai
professionisti.»
«Art. 120-quinquies (Esecuzione delle operazioni
societarie). - 1. Con riguardo alla societa' debitrice, la
sentenza di omologazione dello strumento di regolazione
della crisi e dell'insolvenza determina qualsiasi
modificazione dello statuto prevista dal piano, ivi inclusi
aumenti e riduzioni di capitale, anche con limitazione o
esclusione del diritto di opzione, e altre modificazioni
che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei
soci, e tiene luogo delle deliberazioni delle operazioni di
trasformazione, fusione e scissione. Il tribunale demanda
agli amministratori l'adozione degli atti esecutivi
eventualmente necessari e, in caso di inerzia, su richiesta
di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori puo'
nominare un amministratore giudiziario attribuendogli i
poteri necessari, e disporre la revoca per giusta causa
degli amministratori inerti.
2. Se il notaio incaricato della redazione di atti
esecutivi delle operazioni di cui al comma 1, ritiene non
adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da'
comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il
termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli
amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che
ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e
dell'insolvenza.
3. Le modificazioni della compagine sociale
con-seguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione
della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di
risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla
societa'. Sono inefficaci eventuali patti contrari.».
 
Art. 28
Modifiche alla Parte prima, Titolo V del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, titolo V del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
 
Art. 29
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione I del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 124, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «delle ragioni di fatto e di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «dei motivi».
2. All'articolo 126 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «la propria accettazione» sono inserite le seguenti: «, verificata la disponibilita' di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione»;
b) al comma 2, le parole: «l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il curatore comunica telematicamente alla cancelleria e al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura».
3. All'articolo 131 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato ed e' comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
4. All'articolo 136, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «di cui all'articolo 233, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 234»;
5. All'articolo 137, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 le parole: «di cui all'articolo 233, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 234».
6. All'articolo 140 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando il comitato e' chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, oppure in caso di impossibilita' di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.».

Note all'art. 29:
- Si riportano gli articoli 124, 126, 131, 136, 137 e
140 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 124 (Reclamo contro i decreti del giudice
delegato e del tribunale). - 1. Salvo che sia diversamente
disposto, contro i decreti del giudice delegato e del
tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il
debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo,
rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel
termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o
dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per
il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui
confronti e' stato chiesto il provvedimento. Per gli altri
interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle
formalita' pubblicitarie previste dalla legge o disposte
dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha
emesso il provvedimento.
2. In ogni caso il reclamo non puo' piu' proporsi
decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel
fascicolo della procedura.
3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve
contenere:
a) l'indicazione del tribunale o della corte di
appello competente, del giudice delegato e della procedura
di liquidazione giudiziale;
b) le generalita', il codice fiscale del ricorrente
e il nome e il domicilio digitale del difensore;
c) l'esposizione dei motivi su cui si basa il
reclamo, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del
provvedimento impugnato.
5. Il presidente con decreto designa il relatore e
fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal
deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio
digitale della procedura, e ai controinteressati, entro
cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
7. Tra la data della notificazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di
quindici giorni.
8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque
giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente
l'indicazione delle proprie generalita' e del suo codice
fiscale, nonche' il nome e domicilio digitale del
difensore, nonche' l'esposizione delle difese in fatto e in
diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei
documenti prodotti.
9. Ogni altro interessato puo' intervenire nel
termine e nei modi previsti dal comma 8.
10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere
abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se
ricorrono ragioni di urgenza.
11. All'udienza il collegio, sentite le parti,
ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non
ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.
12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione,
il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.»
«Art. 126 (Accettazione del curatore). - 1. Il
curatore deve, entro i due giorni successivi alla
comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la
propria accettazione, verificata la disponibilita' di tempo
e di risorse professionali e organizzative adeguate al
tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi
all'espletamento della funzione e dandone atto
nell'accettazione. Se il curatore non osserva questo
obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede
d'urgenza alla nomina di altro curatore.
2. Intervenuta l'accettazione, il curatore comunica
telematicamente alla cancelleria e al registro delle
imprese il domicilio digitale della procedura.»
«Art. 131 (Deposito delle somme riscosse). - 1. Le
somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono
depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul
conto corrente intestato alla procedura di liquidazione
aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta
dal curatore.
2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal
tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.
3. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia
conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e,
nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del
conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia
s.p.a., in conformita' a quanto previsto dall'articolo 2
del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato ed
e' comunicato telematicamente dal cancelliere al
depositario nel rispetto delle disposizioni, anche
regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»
«Art. 136 (Responsabilita' del curatore). - 1. Il
curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti
dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione
approvato, con la diligenza richiesta dalla natura
dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico,
consultabile telematicamente, oltre che dal giudice
delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei
creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le
operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente
il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la
marca temporale, in conformita' alle regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione dei
documenti informatici.
2. Il curatore procede alle operazioni di
liquidazione contemporaneamente alle operazioni di
accertamento del passivo.
3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di
responsabilita' contro il curatore revocato o sostituito e'
proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del
giudice delegato.
4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche
durante la liquidazione giudiziale, nonche' al termine dei
giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 234,
deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo
231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato
in sua vece, il quale puo' presentare osservazioni e
contestazioni.
5. Il responsabile dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente codice,
stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare
la compatibilita' tra i software utilizzati per la tenuta
del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi
del Ministero della giustizia.»
«Art. 137 (Compenso del curatore). - 1. Il compenso e
le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione
giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad
istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto
a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le
norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
2. La liquidazione del compenso e' fatta dopo
l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo
l'esecuzione del concordato. Al curatore e' dovuta anche
un'integrazione del compenso per l'attivita' svolta fino al
termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui
all'articolo 234. E' in facolta' del tribunale accordare al
curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano
giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve
essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di
ripartizione parziale.
3. Se nell'incarico si sono succeduti piu' curatori,
il compenso e' stabilito secondo criteri di
proporzionalita' ed e' liquidato, in ogni caso, al termine
della procedura, salvi eventuali acconti.
4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal
tribunale, puo' essere preteso dal curatore, nemmeno per
rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro
questo divieto sono nulli ed e' sempre ammessa la
ripetizione di cio' che e' stato pagato, indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale.
5. Quando sono nominati esperti ai sensi
dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione
del compenso si applica il comma 3.»
«Art. 140 (Funzioni e responsabilita' del comitato
dei creditori e dei suoi componenti). - 1. Il comitato dei
creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza
gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge,
ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato,
succintamente motivando le proprie deliberazioni.
2. Il presidente convoca il comitato per le
deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un
terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a
maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici
giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta
al presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni
collegiali o mediante consultazioni telematiche, purche'
sia possibile conservare la prova della manifestazione di
voto. Quando il comitato e' chiamato a esprimere pareri non
vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene
comunicato al curatore nel termine di quindici giorni
successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al
presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in
caso di urgenza.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo
periodo, in caso di inerzia, di impossibilita' di
costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita'
dei creditori, oppure in caso di impossibilita' di
funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il
giudice delegato.
5. Il comitato e ogni suo componente possono
ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i
documenti della procedura e hanno diritto di chiedere
notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se
ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi
poteri possono essere esercitati da ciascun creditore,
previa l'autorizzazione del giudice delegato.
6. I componenti del comitato hanno diritto al
rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso
riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo
139, comma 3.
7. Ai componenti del comitato dei creditori si
applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e
terzo comma, del codice civile.
8. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta
dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il
giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei
componenti del comitato dei creditori nei confronti dei
quali ha autorizzato l'azione.».
 
Art. 30
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione II del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.».

Note all'art. 30:
- Si riporta l'articolo 149 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 149 (Obblighi del debitore). - 1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se
persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori
della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la
liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore
la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni
loro cambiamento.
2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini
della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma
1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al
curatore o al comitato dei creditori.
3. In caso di legittimo impedimento o di altro
giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere
autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di
un procuratore.».
 
Art. 31
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo,» sono aggiunte le seguenti: «del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,».
2. All'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «a una procedura concorsuale» sono sostituite dalle seguenti: «a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,».

Note all'art. 31:
- Si riportano gli articoli 166 e 170 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 166 (Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie). - 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano
di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso,
se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione
giudiziale o nell'anno anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e'
seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei
mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione
giudiziale o nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario che non hanno ridotto in maniera durevole
l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale
dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attivita'
sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti
investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie
concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione
del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui
all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera
in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o
colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a
conoscenza al momento del compimento dell'atto, del
pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione
opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del
debitore posti in essere in esecuzione del concordato
preventivo, del concordato semplificato per la liquidazione
del patrimonio, del piano di ristrutturazione di cui
all'articolo 64-bis omologato e dell'accordo di
ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonche' gli
atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere
dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al
concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione.
L'esclusione opera anche con riguardo all'azione
revocatoria ordinaria;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di
corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi
dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non
subordinati;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la
prestazione di servizi strumentali all'accesso agli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e
alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice.
4. Le disposizioni di questo articolo non si
applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di
credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le
disposizioni delle leggi speciali.»
«Art. 170 (Limiti temporali delle azioni revocatorie
e d'inefficacia). - 1. Le azioni revocatorie e di
inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono
essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura
della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono
decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
2. Quando alla domanda di accesso a uno strumento di
regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche con
riserva di deposito della proposta, del piano e degli
accordi, segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i
termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e
169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta
domanda di accesso.».
 
Art. 32
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo I, Sezione V del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 173 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) le parole: «non si scioglie se ha ad oggetto» sono sostituite dalle seguenti: «non si scioglie se dal contratto risulta che ha ad oggetto»;
2) le parole: «nel termine» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini»;
3) dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Con l'accoglimento della domanda, il curatore subentra nel contratto.»;
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il creditore ipotecario puo' contestare, con l'impugnazione di cui all'articolo 206, comma 3, la congruita' del prezzo pattuito dimostrando che, al momento della stipula del contratto, il valore di mercato del bene era superiore a quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruita' del prezzo e' accertata, il contratto si scioglie e si procede alla liquidazione del bene. Il promissario acquirente puo' evitare lo scioglimento del contratto eseguendo il pagamento della differenza prima che il collegio provveda sull'impugnazione ai sensi dell'articolo 207, comma 13.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. In tutti i casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile e' trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari all'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo nonche' delle ipoteche iscritte sull'immobile.».
2. L'articolo 189 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 189 (Rapporti di lavoro subordinato). - 1. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori.
3. Quando non e' disposta ne' autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa e non e' possibile il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, il curatore comunica per iscritto il recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato in essere cessano con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dal comma 4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente articolo non e' dovuta dal lavoratore la restituzione delle somme eventualmente ricevute, a titolo assistenziale o previdenziale, nel periodo di sospensione.
4. Il curatore puo' chiedere al giudice delegato la proroga del termine di cui al comma 3, se sussistono elementi concreti per l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa o per il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo. Analoga istanza puo' in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori; l'istanza del lavoratore deve contenere l'elezione di domicilio o l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato puo' assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le proprie determinazioni. Il termine cosi' concesso decorre dalla data di deposito del provvedimento del giudice delegato, che e' immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine cosi' prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, si applica il comma 3, secondo e terzo periodo.
5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:
a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo e' tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione e' trasmessa altresi' all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attivita' e, comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la liquidazione giudiziale;
b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;
c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto puo' essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attivita' dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui e' previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita;
d) l'esame congiunto, cui puo' partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;
e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;
f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;
g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
7. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i licenziamenti intimati ai sensi del comma 6.
8. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6, non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
9. In ogni caso di cessazione del rapporto ai sensi del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennita' di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, e' considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Nei casi di cessazione dei rapporti ai sensi del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.
10. Quando e' disposta o autorizzata la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono e resta salva la facolta' del curatore di procedere al licenziamento o di sospendere i rapporti, In caso di sospensione si applicano le disposizioni del presente articolo.».
3. All'articolo 190 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. I termini per la presentazione della domanda di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.».
4. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano» sono sostituite dalle seguenti: « Al trasferimento di azienda disposto nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della liquidazione giudiziale o controllata si applicano, in presenza dei relativi presupposti,».

Note all'art. 32:
- Si riportano gli articoli 173, 190 e 191 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 173 (Contratti preliminari). - 1. Il curatore
puo' sciogliersi dal contratto preliminare di vendita
immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia
proposto e trascritto prima dell'apertura della
liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma
specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma
lo scioglimento non e' opponibile al promissario acquirente
se la domanda viene successivamente accolta.
2. In caso di scioglimento del contratto preliminare
di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo
2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha
diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza
che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del
privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile,
a condizione che gli effetti della trascrizione del
contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla
data dell'apertura della liquidazione giudiziale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il
contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se
dal contratto risulta che ha ad oggetto un immobile ad uso
abitativo destinato a costituire l'abitazione principale
del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini
entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non
abitativo destinato a costituire la sede principale
dell'attivita' di impresa del promissario acquirente,
sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati
anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione
giudiziale e il promissario acquirente ne chieda
l'esecuzione nei termini e secondo le modalita' stabilite
per la presentazione delle domande di accertamento dei
diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura. Con
l'accoglimento della domanda, il curatore subentra nel
contratto.
3-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il creditore
ipotecario puo' contestare, con l'impugnazione di cui
all'articolo 206, comma 3, la congruita' del prezzo
pattuito dimostrando che, al momento della stipula del
contratto, il valore di mercato del bene era superiore a
quello pattuito di almeno un quarto. Se la non congruita'
del prezzo e' accertata, il contratto si scioglie e si
procede alla liquidazione del bene. Il promissario
acquirente puo' evitare lo scioglimento del contratto
eseguendo il pagamento della differenza prima che il
collegio provveda sull'impugnazione ai sensi dell'articolo
207, comma 13.
4. In tutti i casi di subentro del curatore nel
contratto preliminare di vendita, l'immobile e' trasferito
e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui
si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della
liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in
misura pari all'importo che il promissario acquirente
dimostra di aver versato con mezzi tracciabili. Il giudice
delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso
interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione
dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni
altro vincolo nonche' delle ipoteche iscritte
sull'immobile.»
«Art. 190 (Trattamento NASpI). - 1. La cessazione del
rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce
perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
e al lavoratore e' riconosciuto il trattamento NASpI a
condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto
articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 22 del 2015.
1-bis. I termini per la presentazione della domanda
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del
2015 decorrono dalla comunicazione della cessazione da
parte del curatore o delle dimissioni del lavoratore.»
«Art. 191 (Effetti del trasferimento di azienda sui
rapporti di lavoro). - 1. Al trasferimento di azienda
disposto nell'ambito degli strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza o della liquidazione giudiziale o
controllata si applicano, in presenza dei relativi
presupposti, l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.
428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le
altre disposizioni vigenti in materia.».
 
Art. 33
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo II del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 198 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «sono depositati in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «sono depositati nel fascicolo informatico»;
b) al comma 2:
1) le parole: «; in mancanza, alla redazione provvede il curatore» sono soppresse;
2) le parole: «inoltre apporta» sono sostituite dalle seguenti: «puo' apportare»;
2. All'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «viene assegnato il domicilio digitale e» sono soppresse.

Note all'art. 33:
- Si riportano gli articoli 198 e 199 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 198 (Elenchi dei creditori e dei titolari di
diritti immobiliari o mobiliari e bilancio). - 1. Il
curatore, in base alle scritture contabili del debitore e
alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco
dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e
diritti di prelazione, nonche' l'elenco di coloro che
appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e
immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del
debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli
elenchi sono depositati nel fascicolo informatico.
2. Il debitore deve presentare il bilancio
dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura
della liquidazione giudiziale. Il curatore puo' apportare
le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal
debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma
dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione
giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento
degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.»
«Art. 199 (Fascicolo della procedura). - 1. Con la
pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale
viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel
quale devono essere contenuti tutti gli atti, i
provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento,
opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che,
per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel
fascicolo riservato.
2. I componenti del comitato dei creditori e il
debitore possono prendere visione ed estrarre copia di
tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel
fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice
delegato ha ordinato la secretazione.
3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di
prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei
documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale
interesse, previa autorizzazione del giudice delegato,
sentito il curatore.
4. I creditori possono prendere visione ed estrarre
copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei
provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo
e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella
liquidazione giudiziale.».
 
Art. 34
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo III del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati,»;
b) alla lettera e), le parole: «assegnato alla procedura» sono sostituite dalle seguenti: «della procedura»;
c) al comma 2, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Se il creditore ha sede o risiede nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europeo la comunicazione contiene le informazioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015».
2. All'articolo 201 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «ipotecati» sono inserite le seguenti: «o dati in pegno»;
b) al comma 3:
1) alla lettera a) le parole: «, nonche' le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalita', diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1» sono soppresse;
2) alla lettera b), dopo le parole: «se il debitore nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale e' terzo datore d'ipoteca» sono inserite le seguenti: «o di pegno»;
3) alla lettera e) il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»
4) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis). l'indicazione delle coordinate bancarie.».
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Si applica l'articolo 10, comma 3.».
3. All'articolo 203, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «nella cancelleria del tribunale» sono soppresse.
4. All'articolo 204 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «depositato in cancelleria» sono soppresse;
b) al comma 5:
1) dopo le parole: «ha concesso ipoteca» sono inserite le seguenti: «o pegno»;
2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore puo' intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206.».
5. All'articolo 207 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «fatti e degli elementi di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «motivi»;
b) al comma 3, le parole: «, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso» sono soppresse e, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il presidente o il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.»;
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis Il giudice esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento, concedendo, se necessario, alle parti termini per il deposito di note difensive.»;
d) al comma 13, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di transazione autorizzata ai sensi dell'articolo 132, il collegio provvede disponendo la modifica dello stato passivo in conformita'.»;
e) dopo il comma 16, e' inserito il seguente:
«16-bis. All'esito dell'impugnazione il curatore provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al primo periodo puo' costituire motivo di revoca dell'incarico.».
6. All'articolo 209 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice delegato»;
b) al comma 3, le parole: «alla corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale».

Note all'art. 34:
- Si riportano gli articoli 200, 201, 203, 204, 207 e
209 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
come modificati dal presente decreto:
«Art. 200 (Avviso ai creditori e agli altri
interessati). - 1. Il curatore comunica senza indugio a
coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso
o delle informazioni raccolte, risultano creditori o
titolari di diritti reali o personali su beni mobili e
immobili di proprieta' o in possesso del debitore compresi
nella liquidazione giudiziale con le modalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e,
in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata
indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del
destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo
la domanda con le modalita' indicate nell'articolo 201,
anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame
dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate
le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la
presentazione della domanda e con l'avvertimento delle
conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonche' della
sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3,
lettera e);
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme
non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai
sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura.
2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la
comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante
in Italia, se esistente. Se il creditore ha sede o risiede
nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europeo la
comunicazione contiene le informazioni di cui all'articolo
54 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 2015.
«Art. 201 (Domanda di ammissione al passivo). - 1. Le
domande di ammissione al passivo di un credito o di
restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili
compresi nella procedura, nonche' le domande di
partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla
liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati o
dati in pegno a garanzia di debiti altrui, si propongono
con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno
trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello
stato passivo.
2. Il ricorso puo' essere sottoscritto anche
personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli
articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni
e, nel termine stabilito dal comma 1, e' trasmesso
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore
indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai
documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di
credito allegato al ricorso e' depositato presso la
cancelleria del tribunale.
3. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende
partecipare e le generalita' del creditore ed il suo numero
di codice fiscale;
b) la determinazione della somma che si intende
insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui
si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero
l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare
al riparto se il debitore nei cui confronti e' aperta la
liquidazione giudiziale e' terzo datore d'ipoteca o di
pegno;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli
elementi di diritto che costituiscono la ragione della
domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di
prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la
prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata, al quale ricevere tutte le
comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e'
onere comunicare al curatore;
e-bis). l'indicazione delle coordinate bancarie.
4. Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o
assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere
a), b), o c) del comma 3. Se e' omesso o assolutamente
incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito e'
considerato chirografario.
5. Si applica l'articolo 10, comma 3.
6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi
del diritto fatto valere.
7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione,
il terzo puo' chiedere la sospensione della liquidazione
dei beni oggetto della domanda.
8. Il ricorso puo' essere presentato dal
rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi
dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche
per singoli gruppi di creditori.
9. Il giudice ad istanza della parte puo' disporre
che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o
all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione
dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui
al comma 1 e' soggetto alla sospensione feriale dei termini
di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.»
«Art. 203 (Progetto di stato passivo e udienza di
discussione). - 1. Il curatore esamina le domande di cui
all'articolo 201 e predispone elenchi separati dei
creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e
immobili di proprieta' o in possesso del debitore,
rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il
curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o
impeditivi del diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia
del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione,
anche se e' prescritta la relativa azione.
2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo
corredato dalle relative domande almeno quindici giorni
prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo
e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai
titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella
domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari
di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il
progetto e presentare al curatore, con le modalita'
indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e
documenti integrativi fino a cinque giorni prima
dell'udienza.
3. All'udienza fissata per l'esame dello stato
passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti,
decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni
formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a
quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli
altri interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad
atti di istruzione su richiesta delle parti,
compatibilmente con le esigenze di speditezza del
procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla
entita' del passivo, il giudice delegato puo' stabilire che
l'udienza sia svolta in via telematica con modalita' idonee
a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione dei creditori, anche utilizzando le
strutture informatiche messe a disposizione della procedura
da soggetti terzi.
4. Il debitore puo' chiedere di essere sentito.
5. Delle operazioni si redige processo verbale.»
«Art. 204 (Formazione ed esecutivita' dello stato
passivo). - 1. Il giudice delegato, con decreto
succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero
respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai
sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di
inammissibilita' della domanda non ne preclude la
successiva riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono
ammessi al passivo con riserva:
a) i crediti condizionati e quelli indicati
all'articolo 154, comma 3;
b) i crediti per i quali la mancata produzione del
titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a
condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato
dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice
ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata
prima della dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale. Il curatore puo' proporre o proseguire il
giudizio di impugnazione.
3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola
udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di
otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per
gli assenti.
4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice
delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con
decreto.
5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e
le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di
cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed
al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha
concesso ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui,
producono effetti soltanto ai fini del concorso. Quando il
procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di
rivendicazione il debitore puo' intervenire e proporre
impugnazione ai sensi dell'articolo 206.»
«Art. 207 (Procedimento). - 1. Le impugnazioni di cui
all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui
all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla
scoperta della falsita', del dolo, dell'errore o del
documento di cui all'articolo 206, comma 5.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale, del giudice
delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
b) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del
domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto
la liquidazione giudiziale;
c) l'esposizione dei motivi su cui si basa
l'impugnazione e le relative conclusioni;
d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e
di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione
specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al
deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo'
delegare la trattazione del procedimento. Il presidente o
il giudice delegato alla trattazione fissano con decreto
l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato
entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
5. Tra la data della notificazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di
trenta giorni.
6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno
dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel
comune in cui ha sede il tribunale.
7. La costituzione si effettua mediante deposito di
una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio,
nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei
documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione
incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella
memoria di cui al presente comma.
8. Se e' proposta impugnazione incidentale tardiva il
tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il
contraddittorio.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo'
avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti con le modalita' per queste
previste.
10. In caso di mancata comparizione delle parti si
applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura
civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa
all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3,
per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo
stato della procedura e alle concrete prospettive di
soddisfacimento dei creditori concorsuali.
11. Il giudice provvede all'ammissione e
all'espletamento dei mezzi istruttori.
11-bis Il giudice esercita tutti i poteri intesi al
piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento,
concedendo, se necessario, alle parti termini per il
deposito di note difensive.
12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale
non puo' far parte del collegio.
13. Il collegio provvede in via definitiva
sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto
motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla
scadenza del termine eventualmente assegnato per il
deposito di memorie. In caso di transazione autorizzata ai
sensi dell'articolo 132, il collegio provvede disponendo la
modifica dello stato passivo in conformita'.
14. Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle
parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre
ricorso per cassazione.
15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono
corretti con decreto dal tribunale senza necessita' di
instaurazione del contraddittorio se tutte le parti
concordano nel chiedere la stessa correzione. Se e' chiesta
da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto
da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza
nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice
designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede
con decreto, che deve essere annotato sull'originale del
provvedimento.
16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono
soggette alla sospensione feriale dei termini di cui
all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
16-bis. All'esito dell'impugnazione il curatore
provvede alla conseguente modifica dello stato passivo nei
trenta giorni successivi alla comunicazione del
provvedimento. L'inosservanza della disposizione di cui al
primo periodo puo' costituire motivo di revoca
dell'incarico.»
«Art. 209 (Previsione di insufficiente realizzo). -
1. Il giudice delegato, con decreto motivato da adottarsi
prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su
istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima
dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle
prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato
dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo
al procedimento di accertamento del passivo relativamente
ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere
acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che
abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la
soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di
procedura.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in
quanto compatibili, anche quando la condizione di
insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica
dello stato passivo.
3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1
trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato
domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli
201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono
presentare reclamo, a norma dell'articolo 124, al
tribunale, che provvede sentiti il reclamante, il curatore,
il comitato dei creditori e il debitore.».
 
Art. 35
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «e lo trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7»;
2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il comitato dei creditori puo' proporre modifiche al programma presentato.»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il curatore, fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei creditori, puo' rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione appare manifestamente non conveniente.»;
c) al comma 5, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Il mancato rispetto dei termini di cui al primo e secondo periodo senza giustificato motivo e' causa di revoca del curatore.»;
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il termine per il completamento della liquidazione non puo' eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di particolare complessita' o difficolta' delle vendite, questo termine puo' essere differito dal giudice delegato.»;
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Quando il curatore ha rispettato i termini, originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.».

Note all'art. 35:
- Si riporta l'articolo 213 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 213 (Programma di liquidazione). - 1. Entro
sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni
caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza
dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale,
il curatore predispone un programma di liquidazione e lo
trasmette al giudice delegato ai fini di cui al comma 7. Il
comitato dei creditori puo' proporre modifiche al programma
presentato. Il mancato rispetto del termine di
centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza
giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore.
2. Il curatore, fermo quanto previsto dall'articolo
142, comma 3, e previa autorizzazione del comitato dei
creditori, puo' rinunciare a liquidare uno o piu' beni, se
l'attivita' di liquidazione appare manifestamente non
conveniente. In questo caso, il curatore notifica l'istanza
e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per
l'annotazione nei pubblici registri e ne da' comunicazione
ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto
nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o
cautelari sui beni rimessi nella disponibilita' del
debitore. Si presume manifestamente non conveniente la
prosecuzione dell'attivita' di liquidazione dopo sei
esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito
l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non
autorizzi il curatore a continuare l'attivita'
liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.
3. Il programma e' suddiviso in sezioni in cui sono
indicati separatamente criteri e modalita' della
liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli
altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione
dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel
programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di
qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i
costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresi',
indicati gli esiti delle liquidazioni gia' compiute.
4. Il programma indica gli atti necessari per la
conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio
dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorche'
relativi a singoli rami dell'azienda, nonche' le modalita'
di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni
o di rapporti giuridici individuabili in blocco.
5. Nel programma e' indicato il termine entro il
quale avra' inizio l'attivita' di liquidazione dell'attivo
ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto
mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il
primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le
attivita' di recupero dei crediti, salvo che il giudice
delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il
differimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al
primo e secondo periodo senza giustificato motivo e' causa
di revoca del curatore.
6. Per sopravvenute esigenze, il curatore puo'
presentare un supplemento del piano di liquidazione. Prima
della approvazione del programma, il curatore puo'
procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione
del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se
gia' nominato, solo quando dal ritardo puo' derivare
pregiudizio all'interesse dei creditori.
7. Il programma e' trasmesso al giudice delegato che
ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori
per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli
atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.
8. Il termine per il completamento della liquidazione
non puo' eccedere i cinque anni dal deposito della sentenza
di apertura della procedura. In casi di particolare
complessita' o difficolta' delle vendite, questo termine
puo' essere differito dal giudice delegato.
9. Quando il curatore ha rispettato i termini,
originari o differiti, di cui al comma 5, secondo periodo,
nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n.
89, non si tiene conto del tempo necessario per il
completamento della liquidazione.».
 
Art. 36
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 215, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «le azioni revocatorie concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «le azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie».
2. All'articolo 216, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno.» sono sostituite dalle seguenti: «Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento di vendita per il primo anno e due per gli anni successivi.».
3. All'articolo 217, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «Se il prezzo offerto e' inferiore, rispetto a quello indicato» sono inserite le seguenti: «nell'avviso di cui al comma 5 o».

Note all'art. 36:
- Si riportano gli articoli 215, 216 e 217 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 215 (Cessioni di crediti, azioni revocatorie e
partecipazioni e mandato a riscuotere crediti). - 1. Il
curatore puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura
fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; puo'
altresi' cedere le azioni risarcitorie, recuperatorie e
revocatorie, se i relativi giudizi sono gia' pendenti.
2. Per la vendita delle partecipazioni in societa' a
responsabilita' limitata si applica l'articolo 2471 del
codice civile.
3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il
curatore puo' stipulare contratti di mandato per la
riscossione dei crediti.»
«Art. 216 (Modalita' della liquidazione). - 1. I beni
acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da
esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129,
comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con
modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici,
nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile
per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima
sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e,
quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere
le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo
periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La
stima puo' essere omessa per i beni di modesto valore. Il
compenso dell'esperto e' liquidato a norma dell'articolo
161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile.
2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti
in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono
effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite
procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi
del comma 1, assicurando, con adeguate forme di
pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli
interessati. Il curatore informa il giudice delegato
dell'andamento delle attivita' di liquidazione nelle
relazioni di cui all'articolo 130, comma 9. Per i beni
immobili il curatore pone in essere almeno un esperimento
di vendita per il primo anno e due per gli anni successivi.
Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo puo'
essere ribassato fino al limite della meta' rispetto a
quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la
liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da
terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il
provvedimento e' attuato dal curatore secondo le
disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di
formalita' diverse da quelle stabilite dal giudice, anche
successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento
nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.
Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice
delegato puo' avvalersi della forza pubblica e nominare
ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura
civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non
devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo
svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale,
il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al
rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano
appartenere, assegnandogli il relativo termine, non
inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza.
Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il
soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato
dal curatore. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine
assegnato, i beni o i documenti sono considerati
abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del
giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la
distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti
nei pubblici registri, prima del completamento delle
operazioni di vendita, e' data notizia mediante
notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei
creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da
privilegio sul bene.
3. Il curatore puo' proporre nel programma di
liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e
mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato
secondo le disposizioni del codice di procedura civile in
quanto compatibili.
4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate
con modalita' telematiche tramite il portale delle vendite
pubbliche, salvo che tali modalita' siano pregiudizievoli
per gli interessi dei creditori o per il sollecito
svolgimento della procedura.
5. Il curatore effettua la pubblicita', sul portale
delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i
dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza
di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile
e puo' ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicita'
idonee ad assicurare la massima informazione e
partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno
trenta giorni prima della vendita. Il termine puo' essere
ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato,
esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.
6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto
formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la
richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno
diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici
giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal
giudice delegato. La richiesta non puo' essere resa nota a
persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita.
L'esame dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire
la riservatezza dell'identita' degli interessati e ad
impedire che essi abbiano contatti tra loro.
7. L'offerta non e' efficace se perviene oltre il
termine stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o
nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta
cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono
efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al
prezzo stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o
nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il
portale delle vendite pubbliche.
8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono
prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo
periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587,
primo comma, secondo periodo, del codice di procedura
civile.
9. Il curatore informa il giudice delegato e il
comitato dei creditori dell'esito della procedura di
vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni
dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo
informatico della documentazione relativa alla vendita.
10. Se alla data di apertura della liquidazione sono
pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi;
in tale caso si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il
giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita'
dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi
sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1
sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della
giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche
nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.
12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti requisiti di onorabilita' e professionalita' dei
soggetti specializzati dei quali il curatore puo' avvalersi
ai sensi del comma 2.»
«Art. 217 (Poteri del giudice delegato). - 1. Il
giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei
creditori o di altri interessati, previo parere dello
stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto
motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi
e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli
stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui
all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento
della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto
e' inferiore, rispetto a quello indicato nell'avviso di cui
al comma 5 o nell'ordinanza di vendita, in misura non
superiore ad un quarto, il giudice delegato puo' impedire
il perfezionamento della vendita in presenza di concreti
elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di
vendita puo' consentire, con elevato grado di probabilita',
il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello
stabilito.
2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in
pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso
interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con
decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei
pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro
vincolo.».
 
Art. 37
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo V del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 227, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera b) e' soppressa.
2. All'articolo 231, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «in cancelleria» sono soppresse.

Note all'art. 37:
- Si riportano gli articoli 227 e 231 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 227 (Ripartizioni parziali). - 1. Nelle
ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta
per cento delle somme da ripartire, devono essere
trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice
delegato, le quote assegnate:
a) ai creditori ammessi con riserva;
b) (soppressa);
c) ai creditori opponenti la cui domanda e' stata
accolta quando la sentenza non e' passata in giudicato;
d) ai creditori nei cui confronti sono stati
proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per
soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito
prededucibile devono essere trattenute. In questo caso,
l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1
deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento
appare insufficiente.
3. Devono essere altresi' trattenute e depositate nei
modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla
procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente
esecutivi e non ancora passati in giudicato.»
«Art. 231 (Rendiconto del curatore). - 1. Compiuta la
liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale,
nonche' in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il
curatore presenta al giudice delegato l'esposizione
analitica delle operazioni contabili, dell'attivita' di
gestione della procedura, delle modalita' con cui ha
attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.
2. Il giudice ordina il deposito del conto e fissa
l'udienza che non puo' essere tenuta prima che siano
decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto
a tutti i creditori.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione
dell'udienza il curatore da' immediata comunicazione al
debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che
hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione
non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e
avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o
contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con
le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2.
4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni
o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva
il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi
al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di
consiglio.».
 
Art. 38
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VI del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 234 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non e' impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si e' in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.»;
2. All'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «articolo 130, comma 9» sono inserite le seguenti: «, anche ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 281, comma 1»;
3. All'articolo 236 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Con la chiusura cessano» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano»;
b) al comma 4, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite le seguenti: «, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo»;
c) al comma 5, le parole: «Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle ipotesi previste dall'articolo 234».

Note all'art. 38:
- Si riportano gli articoli 234, 235 e 236 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 234 (Prosecuzione di giudizi e procedimenti
esecutivi dopo la chiusura). - 1. La chiusura della
procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1,
lettere c) e d), non e' impedita dall'esistenza di crediti
nei confronti di altre procedure per i quali si e' in
attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o
procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore
mantiene la legittimazione processuale, anche nei
successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi
dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste
altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed
esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle
decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati
dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.
2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti
e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.
3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali
oneri relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme
ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in
giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto
previsto dall'articolo 232, comma 2.
4. Dopo la chiusura della procedura, le somme
ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti
definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti
sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori
secondo le modalita' disposte dal tribunale con il decreto
di cui all'articolo 235.
5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive
derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura
della procedura.
6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce
le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto
riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un
supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del
rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura
a norma del presente comma non comporta la cancellazione
della societa' dal registro delle imprese sino alla
conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei
riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori
attivita' liquidatorie che si siano rese necessarie.
7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o
comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il
curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di
liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.
8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di
archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della
societa' dal registro delle imprese ovvero, quando le
ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare
dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e
sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in
prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2,
primo periodo.»
«Art. 235 (Decreto di chiusura). - 1. La chiusura
della procedura di liquidazione giudiziale e' dichiarata
con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore
o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme
prescritte dall'articolo 45. Unitamente all'istanza di cui
al primo periodo il curatore deposita un rapporto
riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 130, comma 9, anche ai fini della
dichiarazione di cui all'articolo 281, comma 1.
2. Quando la chiusura della procedura e' dichiarata
ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima
dell'approvazione del programma di liquidazione, il
tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei
creditori e il debitore.
3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne
respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma
dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di
appello, il ricorso per cassazione e' proposto nel termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione
o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il
debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha
proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal
compimento della pubblicita' di cui all'articolo 45 per
ogni altro interessato.
4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando
e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia
stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente
rigettato.
5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3,
sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare
gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a
seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca
della procedura di liquidazione giudiziale o della
definitivita' del decreto di omologazione del concordato
proposto nel corso della procedura stessa.»
«Art. 236 (Effetti della chiusura). - 1. Fatto salvo
quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano
gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul
patrimonio del debitore e le conseguenti incapacita'
personali e decadono gli organi preposti alla procedura
medesima.
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di
diritti derivanti dalla procedura non possono essere
proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.
3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle
azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei
loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto
previsto dagli articoli 278 e seguenti.
4. Il decreto, anche emesso ai sensi dell'articolo
246, comma 2-bis, secondo periodo o la sentenza con la
quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce
prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del
Codice di procedura civile.
5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 234, il
giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli
fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori
possono agire su quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.».
 
Art. 39
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VII del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 240 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le parole: «purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti» sono sostituite dalle seguenti: «purche' in misura non inferiore a quella realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei diritti»;
2) le parole: «iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358» sono soppresse;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Quando il tribunale dispone l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell'articolo 287 la proposta di cui al comma 1 puo' essere presentata con unica domanda, con piu' domande tra loro coordinate o con domanda autonoma. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda unica o le domande coordinate devono contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda autonoma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 286, commi 5, 6 e 8.»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «, anche provvisoriamente,» sono soppresse.
2. All'articolo 241, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «tutte le proposte sono sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne individuino una o piu' maggiormente convenienti»;
b) il quarto e il quinto periodo sono soppressi.
3. All'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «diffusione nazionale o locale» sono inserite le seguenti: «o mediante altre forme ritenute opportune».
4. All'articolo 243 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «provvisoriamente» e' soppressa;
b) al comma 5, le parole: «tra persone dello stesso sesso» sono soppresse.
5. All'articolo 244 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Quando sono sottoposte al voto piu' proposte di concordato, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita', la proposta presentata per prima.».
6. All'articolo 245 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «l'omologazione del concordato» sono inserite le seguenti: «nel termine di dieci giorni dalla comunicazione»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell'articolo 124, comma 3. L'opposizione e' proposta con memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, nonche', se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il concordato.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto e' determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti e' conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale.»;
e) al comma 6, le parole: «Il tribunale provvede con decreto motivato» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto che provvede sulla omologazione e'».
7. All'articolo 246 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio puo' essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all'articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull'accertamento del credito o della causa di prelazione.».
8. All'articolo 247 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.»;
b) il comma 12 e' sostituito dal seguente:
«12. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria. Il decreto produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.»;
c) dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
«12-bis. Proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, puo', quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, oppure inibire, in tutto o in parte o temporaneamente, l'attuazione del piano o dei pagamenti.».
9. All'articolo 249 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In caso di riforma o cassazione del provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i provvedimenti ad essi collegati.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di cessione di uno o piu' beni compresi nella liquidazione giudiziale, eseguito il trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.».

Note all'art. 39:
- Si riportano gli articoli 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247 e 249 del citato decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14, come modificati dal presente decreto:
«Art. 240 (Proposta di concordato nella liquidazione
giudiziale). - 1. Dichiarata aperta la liquidazione
giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un
concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo
stato passivo, purche' sia stata tenuta dal debitore la
contabilita' e i dati risultanti da essa e le altre notizie
disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco
provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione
del giudice delegato. La proposta non puo' essere
presentata dal debitore, da societa' cui egli partecipi o
da societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il
decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e
purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende
esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore, di
societa' cui egli partecipi o di societa' sottoposte a
comune controllo e' ammissibile solo se prevede l'apporto
di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno
il dieci per cento.
2. La proposta inoltre puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo
posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori
appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei
trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori,
nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri
strumenti finanziari e titoli di debito.
3. Se la societa' in liquidazione giudiziale ha
emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della
proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono
costituiti in classe.
4. La proposta puo' prevedere che i creditori muniti
di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' in misura non inferiore a quella
realizzabile con la liquidazione giudiziale dei beni o dei
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto
del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti
al bene o diritto e della quota parte delle spese generali,
indicato nella relazione giurata di un professionista
indipendente, e designato dal tribunale. Il trattamento
stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di
alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
4-bis. Quando il tribunale dispone l'apertura di una
procedura di liquidazione giudiziale unitaria ai sensi
dell'articolo 287 la proposta di cui al comma 1 puo' essere
presentata con unica domanda, con piu' domande tra loro
coordinate o con domanda autonoma. Resta ferma l'autonomia
delle rispettive masse attive e passive. La domanda unica o
le domande coordinate devono contenere l'illustrazione
delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del
migliore soddisfacimento dei creditori delle singole
imprese, rispetto alla scelta di presentare una domanda
autonoma. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
286, commi 5, 6 e 8.
5. La proposta presentata da uno o piu' creditori o
da un terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni
compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche
delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate
dal giudice delegato, con specifica indicazione
dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente
puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli
creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto
opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione
tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli
altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo
quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di
esdebitazione.»
«Art. 241 (Esame della proposta e comunicazione ai
creditori). - 1. La proposta di concordato e' presentata
con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere
del curatore, con specifico riferimento ai presumibili
risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.
Quando il ricorso e' proposto da un terzo, esso deve
contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica
l'articolo 10, comma 3.
2. Una volta espletato tale adempimento preliminare
il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del
comitato dei creditori, valutata la ritualita' della
proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del
comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a
cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica
certificata, specificando dove possono essere reperiti i
dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata
risposta sara' considerata come voto favorevole. Nel
medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine
non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta,
entro il quale i creditori devono far pervenire nella
cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di
dissenso. In caso di presentazione di piu' proposte o se
comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice
delegato ordini la comunicazione, tutte le proposte sono
sottoposte all'approvazione dei creditori, salvo che il
curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne
individuino una o piu' maggiormente convenienti.
3. Qualora la proposta contenga condizioni
differenziate per singole classi di creditori essa, prima
di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta,
con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del
tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di
cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo
conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello
stesso articolo.»
«Art. 242 (Concordato nel caso di numerosi
creditori). - 1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un
rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo'
autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di
concordato, anziche' con comunicazione ai singoli
creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della
medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o
locale o mediante altre forme ritenute opportune.»
«Art. 243 (Voto nel concordato). - 1. Hanno diritto
di voto i creditori indicati nello stato passivo reso
esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori
ammessi e con riserva. Se la proposta e' presentata prima
che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al
voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio
predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta
di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno
diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione,
salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia puo' essere
anche parziale, purche' non inferiore alla terza parte
dell'intero credito fra capitale ed accessori.
3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o
ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per
la parte del credito non coperta dalla garanzia sono
assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha
effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui
la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo
240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono
considerati chirografari per la parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle
maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile, il
convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini
fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa'
debitrice, le societa' da questa controllate e quelle
sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o
aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima
della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto
e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto
d'interessi.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le
societa' da questo controllate, le societa' controllanti o
sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma
dell'articolo 2359 del codice civile possono votare
soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in
apposita classe.
7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la
sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di
liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto,
salvo che siano effettuati a favore di banche o altri
intermediari finanziari.»
«Art. 244 (Approvazione del concordato nella
liquidazione giudiziale). - 1. Il concordato e' approvato
dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti
ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di
creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza
si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
2. I creditori che non fanno pervenire il loro
dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si
ritengono consenzienti.
3. La variazione del numero dei creditori ammessi o
dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto
di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza
del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni,
non influisce sul calcolo della maggioranza.
4. Quando sono sottoposte al voto piu' proposte di
concordato, si considera approvata quella tra esse che ha
conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi
al voto a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parita',
la proposta presentata per prima.»
«Art. 245 (Giudizio di omologazione). - 1. Decorso il
termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al
giudice delegato una relazione sul loro esito.
2. Se la proposta e' stata approvata, il giudice
delegato dispone che il curatore ne dia immediata
comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al
proponente, affinche' richieda l'omologazione del
concordato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione
e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non e'
possibile procedere alla comunicazione con modalita'
telematica, la notizia dell'approvazione e' comunicata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa
un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore
a trenta giorni per la proposizione di eventuali
opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato,
e per il deposito da parte del comitato dei creditori di
una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il
comitato dei creditori non provvede nel termine, la
relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette
giorni successivi.
3. La richiesta di omologazione si propone con
ricorso a norma dell'articolo 124, comma 3. L'opposizione
e' proposta con memoria depositata nel termine di cui al
comma 2, terzo periodo.
4. Il tribunale, verificata la regolarita' della
procedura e l'esito della votazione, nonche', se sono state
proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio,
omologa con decreto motivato il concordato.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1,
secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe
dissenziente contesta la convenienza della proposta, il
tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non
inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione
giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto
contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli
enti gestori di forme di previdenza o assistenza
obbligatorie, quando il voto e' determinante ai fini del
raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244,
comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della
relazione del professionista indipendente di cui
all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento
della predetta amministrazione o dei predetti enti e'
conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione
della liquidazione giudiziale.
6. Il decreto che provvede sulla omologazione e'
pubblicato a norma dell'articolo 45.»
«Art. 246 (Efficacia del decreto). - 1. Il decreto
che omologa il concordato produce i propri effetti dalla
data della pubblicazione.
2. Quando il decreto di omologazione diventa
definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi
dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la
procedura di liquidazione giudiziale.
2-bis. Quando il decreto di omologazione diventa
definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo
pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio
puo' essere riassunto dal proponente o nei confronti del
proponente e prosegue nelle forme di cui all'articolo 207
dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull'accertamento
del credito o della causa di prelazione.»
«Art. 247 (Reclamo). - 1. Il decreto del tribunale e'
reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in
camera di consiglio.
2. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi
nella cancelleria della corte di appello nel termine
perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto
fatta dalla cancelleria del tribunale.
3. Esso deve contenere i requisiti prescritti
dall'articolo 51, comma 2.
4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al
deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con
decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del
decreto, al curatore e alle altre parti, che si
identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel
proponente e negli opponenti.
6. Tra la data della notificazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di
trenta giorni.
7. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di
decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza,
eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte
di appello.
8. La costituzione si effettua mediante il deposito
in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione
delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione
dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo'
aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti, con le modalita' per queste
previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti,
assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente
delegando un suo componente.
11. La corte provvede con decreto motivato.
12. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 45
e notificato alle parti, a cura della cancelleria. Il
decreto produce i propri effetti dalla data della
pubblicazione ed e' impugnabile con ricorso per cassazione
entro trenta giorni dalla notificazione.
12-bis. Proposto il reclamo o il ricorso per
cassazione, la corte di appello, su richiesta di parte o
del curatore, puo', quando ricorrono gravi e fondati
motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente,
la liquidazione dell'attivo, oppure inibire, in tutto o in
parte o temporaneamente, l'attuazione del piano o dei
pagamenti.»
«Art. 249 (Esecuzione del concordato nella
liquidazione giudiziale). - 1. Dopo la omologazione del
concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato
dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le
modalita' stabilite nel decreto di omologazione.
1-bis. In caso di riforma o cassazione del
provvedimento di omologazione sono fatti salvi tutti gli
atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato e i
provvedimenti ad essi collegati.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi
stabiliti dal giudice delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato,
il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la
cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta
ogni misura idonea per il conseguimento delle finalita' del
concordato. Nel caso di cessione di uno o piu' beni
compresi nella liquidazione giudiziale, eseguito il
trasferimento e riscosso interamente il prezzo, il giudice
delegato ordina la cancellazione delle iscrizioni relative
ai diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei
pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro
vincolo.
4. Il provvedimento e' pubblicato ed affisso ai sensi
dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.».
 
Art. 40
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo VIII del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 254 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' abrogato.
2. All'articolo 255 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati.»;
3. All'articolo 262, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «articolo 2447-ter, primo comma, lettera c) del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile».

Note all'art. 40:
- Si riportano gli articoli 255 e 262 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 255 (Azioni di responsabilita'). - 1. Il
curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2,
puo' promuovere o proseguire:
a) l'azione sociale di responsabilita';
b) l'azione dei creditori sociali prevista
dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del
codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo
comma, del codice civile;
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto
comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli
sono attribuite da singole disposizioni di legge.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la
legittimazione del curatore si estende anche alle azioni
nei confronti degli eventuali coobbligati.»
«Art. 262 (Patrimoni destinati ad uno specifico
affare). - 1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale nei
confronti della societa', l'amministrazione del patrimonio
destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma,
lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore,
che vi provvede con gestione separata.
2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216
alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di
conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non e'
possibile, il curatore provvede alla liquidazione del
patrimonio secondo le regole della liquidazione della
societa' in quanto compatibili.
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei
debiti del patrimonio o il residuo attivo della
liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della
liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi
che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo
2447-ter, primo comma, lettera d) del codice civile.»
 
Art. 41
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo IX del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 268, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il debitore eccepisce l'impossibilita' di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e l'attestazione non e' ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata e' proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta che e' possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.».
2. All'articolo 269, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.» sono sostituite dalle seguenti: «la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.»;
3. All'articolo 270 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
«b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo ultimo caso la scelta e' effettuata di regola tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale»;
2) alla lettera d), la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «novanta»;
3) alla lettera e), dopo le parole: «a cura del liquidatore» sono inserite le seguenti: «secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II e III.».
4. L'articolo 271 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 271 (Concorso di procedure). - 1. Se la domanda di liquidazione controllata e' proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, puo' presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni.
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo' essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, puo' concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.».
5. All'articolo 272 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma e' depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.» sono sostituite dalle seguenti: «e lo deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma e' approvato dal giudice delegato.»;
b) al comma 3, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura e' chiusa anche anteriormente, su istanza del liquidatore, se risulta che non puo' essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.»;
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passivita' incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.».
6. L'articolo 273 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 273 (Formazione del passivo). - 1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalita' di cui all'articolo 201, comma 2.
3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.
4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4».
7. All'articolo 274, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «per il miglior soddisfacimento dei creditori» sono inserite le seguenti: «e, su proposta del liquidatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo liquidatore».
8. All'articolo 275 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla liquidazione del compenso del liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC» e, dopo il secondo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il compenso e' determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.»;
b) al comma 5, le parole: «l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo» sono sostituite dalle seguenti: «l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo»;
c) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Nella ripartizione dell'attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5.».
9. Dopo l'articolo 275 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 275-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). - 1. I crediti prededucibili sono accertati con le modalita' di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalita' di cui all'articolo 273.
2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l'articolo 223, comma 3.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento e' autorizzato dal giudice delegato.
4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.».
10. All'articolo 276, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al primo periodo, dopo le parole: «La procedura si chiude con decreto» sono inserite le seguenti: «motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio» e, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale da' atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione.».
11. All'articolo 277 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' abrogato.

Note all'art. 41:
- Si riportano gli articoli 268, 269, 270, 272, 274,
275, 276 e 277 del citato decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, come modificati dal presente decreto:
«Art. 268 (Liquidazione controllata). - 1. Il
debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare con
ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27,
comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione
controllata dei suoi beni.
2. Quando il debitore e' in stato di insolvenza, la
domanda puo' essere presentata da un creditore anche in
pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di
cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della
liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti
e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria e'
inferiore a euro cinquantamila. Tale importo e'
periodicamente aggiornato con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. Quando la domanda e' proposta da un creditore nei
confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo
all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su
richiesta del debitore, attesta che non e' possibile
acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure
mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore
eccepisce l'impossibilita' di acquisire attivo entro la
prima udienza allegando all'attestazione i documenti di cui
all'articolo 283, comma 3. Se il debitore dimostra di aver
presentato all'OCC la richiesta di cui al primo periodo e
l'attestazione non e' ancora stata redatta, il giudice
concede un termine non superiore a sessanta giorni per il
deposito dell'attestazione. Quando la domanda di apertura
della liquidazione controllata e' proposta dal debitore
persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione
controllata se l'OCC attesta che e' possibile acquisire
attivo da distribuire ai creditori, anche mediante
l'esercizio di azioni giudiziarie.
4. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo
545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di
mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio'
che il debitore guadagna con la sua attivita' nei limiti,
indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo
e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui
beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i
frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del
codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per
disposizione di legge.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli
effetti del concorso, il corso degli interessi
convenzionali o legali fino alla chiusura della
liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli
articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del
codice civile.»
«Art. 269 (Domanda del debitore). - 1. Il ricorso
puo' essere presentato personalmente dal debitore, con
l'assistenza dell'OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione,
redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla
completezza e l'attendibilita' della documentazione
depositata a corredo della domanda e che illustri la
situazione economico-patrimoniale e finanziaria del
debitore. La relazione indica le cause dell'indebitamento e
la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo
268, comma 3, quarto periodo.
3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento
dell'incarico da parte del debitore, ne da' notizia
all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche
degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante.»
«Art. 270 (Apertura della liquidazione controllata).
- 1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle
procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di
cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza
l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza
produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 256.
2. Con la sentenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di
domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo
269 o scegliendolo nel registro degli organismi di
composizione della crisi da sovraindebitamento. In questo
ultimo caso la scelta e' effettuata di regola tra i gestori
aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui
appartiene il tribunale competente e l'eventuale deroga
deve essere espressamente motivata e comunicata al
presidente del tribunale;
c) ordina al debitore il deposito entro sette
giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni
del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco
depositato un termine non superiore a novanta giorni entro
il quale, a pena di inammissibilita', devono trasmettere al
liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la
domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione
al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si
applica l'articolo 10, comma 3;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni
facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non
ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di
autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di
essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in
esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni
di cui all'articolo 216, comma 2;
f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito
internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel
caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, la
pubblicazione e' altresi' effettuata presso il registro
delle imprese;
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni
mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso
gli uffici competenti.
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del
comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli
articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e
g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza e'
notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di
diritti sui beni oggetto di liquidazione.
5. Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto
compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non
regolati dal presente capo si applicano altresi', in quanto
compatibili, le disposizioni di cui alle sezioni II e III
del titolo III.
6. Se un contratto e' ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da
entrambe le parti al momento in cui e' aperta la procedura
di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto
rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il
debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del
predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del
subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi
dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia
gia' avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente
puo' mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare
dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta
giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili
soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In
caso di scioglimento del contratto, il contraente ha
diritto di far valere nel passivo della liquidazione
controllata il credito conseguente al mancato adempimento,
senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.»
«Art. 272 (Elenco dei creditori, inventario dei beni
e programma di liquidazione). - 1. Il liquidatore entro
trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna
l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai
sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui
all'articolo 270, comma 2, lettera d), puo' essere
prorogato di trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dall'apertura della
liquidazione controllata il liquidatore completa
l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in
ordine a tempi e modalita' della liquidazione e lo
deposita. Si applica l'articolo 213, commi 2, 3 e 4, in
quanto compatibile. Il programma e' approvato dal giudice
delegato.
3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata
della procedura. La procedura rimane aperta sino alla
completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in
ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura.
La procedura e' chiusa anche anteriormente, su istanza del
liquidatore, se risulta che non puo' essere acquisito
ulteriore attivo da distribuire.
3-bis. Sono compresi nella liquidazione controllata
anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua
esdebitazione, dedotte le passivita' incontrate per
l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.»
«Art. 274 (Azioni del liquidatore). - 1. Il
liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o
se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge
finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni
compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta
al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del
giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le
azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo
le norme del codice civile.
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad
esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2,
quando e' utile per il miglior soddisfacimento dei
creditori e, su proposta del liquidatore, liquida i
compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico
conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal
medesimo liquidatore.»
«Art. 275 (Esecuzione del programma di liquidazione).
- 1. Il programma di liquidazione e' eseguito dal
liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice
delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali
costituisce causa di revoca dell'incarico ed e' valutato ai
fini della liquidazione del compenso.
2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che
compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le
disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale,
in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso
interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione
delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi
nonche' di ogni altro vincolo.
3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al
giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformita'
degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se
approva il rendiconto, procede alla liquidazione del
compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e
tenuto conto di quanto eventualmente convenuto
dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se
diverso dall'OCC. Il compenso e' determinato ai sensi del
decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014,
n. 202.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica
gli atti necessari al completamento della liquidazione
ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del
rendiconto, nonche' un termine per il loro compimento. Se
le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche
prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del
liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto
della diligenza prestata, con possibilita' di escludere in
tutto o in parte il compenso stesso.
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle
somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle
cause di prelazione risultante dallo stato passivo, previa
formazione di un progetto di riparto da comunicare al
debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni
quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni,
comunica il progetto di riparto al giudice che senza
indugio ne autorizza l'esecuzione.
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto,
il liquidatore verifica la possibilita' di componimento e
vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti
rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con
decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.
6-bis. Nella ripartizione dell'attivo si applicano
gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232,
commi 3, 4 e 5.»
«Art. 276 (Chiusura della procedura). - 1. La
procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su
istanza del liquidatore o del debitore ovvero
d'ufficio.Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il
liquidatore deposita una relazione nella quale da' atto di
ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego
del beneficio dell'esdebitazione. Si applica l'articolo
233, in quanto compatibile.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza
del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso
liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo
delle somme eventualmente accantonate.»
«Art. 277 (Creditori posteriori). - 1. I creditori
con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione
della pubblicita' di cui all'articolo 270, comma 2, lettera
f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto
di liquidazione.
2. (abrogato).»
 
Art. 42
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 279, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dell'articolo 280» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 280 e 282, comma 2».
2. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la Sezione I, e' inserita la seguente: «Sezione I-bis. Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione giudiziale».
3. All'articolo 280, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «il beneficio puo' essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del relativo procedimento;».
4. All'articolo 281 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.»;
b) al comma 2, le parole: «, su istanza del debitore,» sono soppresse;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore da' atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.»;
d) al comma 4, le parole: «; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni».
5. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali in materia di esdebitazione».

Note all'art. 42:
- Si riportano gli articoli 279, 280 e 281 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 279 (Condizioni temporali di accesso). - 1.
Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il
debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi
tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al
momento della chiusura della procedura, se antecedente.
[2.].»
«Art. 280 (Condizioni per l'esdebitazione). - 1. Il
debitore e' ammesso al beneficio della liberazione dai
debiti a condizione che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in
giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri
delitti compiuti in connessione con l'esercizio
dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia
intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il
procedimento penale per uno di tali reati o v'e' stata
applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale
rinvia la decisione sull'esdebitazione fino all'esito del
relativo procedimento;
b) non abbia distratto l'attivo o esposto
passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto
rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso
abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento
della procedura e abbia fornito agli organi ad essa
preposti tutte le informazioni utili e i documenti
necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei
cinque anni precedenti la scadenza del termine per
l'esdebitazione;
e) non abbia gia' beneficiato dell'esdebitazione
per due volte.»
«Art. 281 (Procedimento). - 1. Il tribunale, su
istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del
decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di
cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo,
sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza
delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280,
dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti
concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore e'
comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al
passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine
di quindici giorni.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede quando
siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui e' stata
aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore da' atto,
nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma
1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del
beneficio.
4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi
della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai
creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti,
i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124
nel termine di trenta giorni. Il decreto e' iscritto nel
registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in
corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori
alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a
norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e
operazioni deriva un maggior riparto a favore dei
creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte
definitivamente non soddisfatta.».
 
Art. 43
Modifiche alla Parte prima, Titolo V, Capo X, Sezione II del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 282 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e' dichiarata, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si da' atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista e' pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni.»;
b) al comma 2, le parole: «non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonche' nelle ipotesi in cui il debitore» sono sostituite dalle seguenti: «opera se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 280, se il debitore non e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 344 e se non»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie.»;
d) al comma 3:
1) le parole: «al pubblico ministero,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «ai creditori» sono inserite le seguenti: «ammessi al passivo»;
3) dopo le parole: «articolo 124» sono inserite le seguenti: «nel termine di trenta giorni»;
4) le parole: «; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni» sono soppresse;
e) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Condizioni e procedimento di esdebitazione».
2. All'articolo 283 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta. Resta ferma l'esigibilita' del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilita' ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate utilita', ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quando il debitore e' in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.»;
c) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «somme dovute» sono inserite le seguenti: «e dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarita' della singola casella»;
d) al comma 7, le parole: «sopravvenienze rilevanti ai sensi dei» sono sostituite dalle seguenti: «utilita' ulteriori di cui ai»;
e) al comma 8:
1) al primo periodo, la parola: «opposizione» e' sostituita dalle seguenti: «reclamo a norma dell'articolo 124»;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
f) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestivita' del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilita' ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilita' ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilita'.».
3. Alla parte prima, titolo V, capo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata».

Note all'art. 43:
- Si riportano gli articoli 282 e 283 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 282 (Condizioni e procedimento di
esdebitazione). - 1. Per le procedure di liquidazione
controllata, l'esdebitazione opera a seguito del
provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni
dalla sua apertura, ed e' dichiarata, su istanza del
debitore o su segnalazione del liquidatore, con decreto
motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese
su richiesta del cancelliere. Se l'esdebitazione opera
anteriormente alla chiusura, nella segnalazione si da' atto
dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del
beneficio. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del
consumatore o del professionista e' pubblicato in apposita
area del sito web del tribunale o del Ministero della
giustizia. L'istanza del debitore e' comunicata a cura del
liquidatore ai creditori ammessi al passivo, i quali
possono presentare osservazioni nel termine di quindici
giorni.
2. L'esdebitazione opera se ricorrono le condizioni
di cui all'articolo 280, se il debitore non e' stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei
reati previsti dall'articolo 344 e se non ha determinato la
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede
o frode.
2-bis. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in
corso e sulle operazioni liquidatorie.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il
provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza
delle preclusioni di cui al comma 2 e' comunicato ai
creditori ammessi al passivo e al debitore, i quali possono
proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124 nel termine di
trenta giorni.»
«Art. 283 (Esdebitazione del sovraindebitato
incapiente). - 1. Il debitore persona fisica meritevole,
che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna
utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva
futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta.
Resta ferma l'esigibilita' del debito, nei limiti e alle
condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto
del giudice sopravvengano utilita' ulteriori rispetto a
quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile
soddisfacimento dei creditori. Non sono considerate
utilita', ai sensi del secondo periodo, i finanziamenti, in
qualsiasi forma erogati.
2. Ricorre il presupposto di cui al comma 1, primo
periodo, anche quando il debitore e' in possesso di un
reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione
del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della
sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale
aumentato della meta' moltiplicato per un parametro
corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare
della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013,
n. 159.
3. La domanda di esdebitazione e' presentata tramite
l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente
documentazione:
a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione
delle somme dovute e dei relativi indirizzi di posta
elettronica certificata, se disponibili, oppure degli
indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali
sia verificata o verificabile la titolarita' della singola
casella;
b) l'elenco degli atti di straordinaria
amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli
ultimi tre anni;
d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni,
dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del
suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza ed
attendibilita' della documentazione depositata a corredo
della domanda.
5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il
soggetto finanziatore, ai fini della concessione del
finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile,
dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso
tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una
quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute
utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata,
a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di
dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento,
concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalita'
e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la
dichiarazione annuale relativa alle utilita' ulteriori di
cui ai commi 1 e 2.
8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai
creditori, i quali possono proporre reclamo a norma
dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni.
9. L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del
decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla
tempestivita' del deposito della dichiarazione di cui al
comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare
l'esistenza di utilita' ulteriori secondo quanto previsto
dal comma 1. Se l'OCC verifica l'esistenza o il
sopraggiungere di utilita' ulteriori, previa autorizzazione
del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono
iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette
utilita'.».
 
Art. 44

Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo I
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «collegati o coordinati»;
b) al comma 4:
1) le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1 o del comma 2»;
2) le parole: «collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «collegati o coordinati»;
c) al comma 5:
1) le parole: «Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati»;
2) le parole: «della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti» sono sostituite dalle seguenti: «della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati».
2. Dopo l'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' inserito il seguente:
«Art. 284-bis (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). - 1. Le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 284 possono presentare unitariamente le proposte di cui agli articoli 63, 64-bis, comma 1-bis e 88.
2. Se, a causa del diverso domicilio fiscale delle imprese del gruppo, gli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie competenti a ricevere le proposte di cui al comma 1, in base alle disposizioni previste dagli articoli ivi richiamati, sono differenti, la proposta unitaria di cui al comma 1 deve essere presentata agli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie competenti in relazione al domicilio fiscale della societa', ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che, alla data di presentazione della proposta unitaria, presenta la maggiore esposizione debitoria nei confronti di ciascuno degli uffici delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie distintamente competenti ai sensi delle ordinarie disposizioni di legge.
3. Alla proposta unitaria di cui al comma 1 devono essere allegati, oltre ai documenti indicati negli articoli ivi indicati, anche quelli indicati dall'articolo 284, comma 4, e con la proposta devono essere fornite le informazioni richieste nei commi 5 e 6 del medesimo articolo 284.
4. Resta in ogni caso ferma, anche ai fini del trattamento dei crediti tributari, l'autonomia delle masse attive e passive prevista dall'articolo 284.».
3. All'articolo 285, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta» sono sostituite dalle seguenti: «sono soddisfatti anche in misura non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale»;
4. All'articolo 286 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna proposta e' approvata»;
b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Per l'omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti previsti agli articoli 48 e 112.»;
c) al comma 7, le parole: «quando il concordato prevede la cessione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «ove occorre»;
d) al comma 8:
1) le parole «risolto o annullato» sono sostituite dalle seguenti: «revocato, risolto o annullato»
2) le parole «risoluzione o l'annullamento» sono sostituite dalle seguenti: «revoca, risoluzione o l'annullamento».

Note all'art. 44:
- Si riportano gli articoli 284, 285 e 286 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 284 (Concordato, accordi di ristrutturazione e
piano attestato di gruppo). - 1. Piu' imprese in stato di
crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e
aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello
Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la
domanda di accesso al concordato preventivo di cui
all'articolo 40 con un piano unitario o con piani
reciprocamente collegati o coordinati.
2. Parimenti puo' essere proposta con un unico
ricorso, da piu' imprese appartenenti al medesimo gruppo e
aventi tutte il proprio centro degli interessi principali
nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura
di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti,
ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse
attive e passive.
4. La domanda proposta ai sensi del comma 1 o del
comma 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di
maggiore convenienza, in funzione del migliore
soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della
scelta di presentare un piano unitario ovvero piani
reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano
autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al
comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori
di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della
sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o
fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o
dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre
fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate
sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o
contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il
registro delle imprese o i registri delle imprese in cui e'
stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo
2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di
gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso
unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente,
per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di
ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.
5. Il piano unitario o i piani reciprocamente
collegati o coordinati, rivolti ai rispettivi creditori,
aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2,
devono essere idonei a consentire il risanamento
dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad
assicurare il riequilibrio complessivo della situazione
finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente
attesta: a) la veridicita' dei dati aziendali; b) la
fattibilita' del piano o dei piani; c) le ragioni di
maggiore convenienza, in funzione del migliore
soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della
scelta di presentare un piano unitario ovvero piani
reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano
autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del
beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del
gruppo, operata ai sensi del comma 4. L'attestazione
contiene anche informazioni analitiche, complete e
aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli
partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.
6. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i
piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei
registri delle imprese in cui e' stata effettuata la
pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice
civile. Si applica l'articolo 289.»
«Art. 285 (Contenuto del piano o dei piani di gruppo
e azioni a tutela dei creditori e dei soci). - 1. Il piano
o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la
liquidazione di alcune imprese e la continuazione
dell'attivita' di altre imprese del gruppo. Si applica
tuttavia la sola disciplina del concordato in continuita'
quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla
continuazione dell'attivita' con i flussi complessivi
derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle
imprese del gruppo sono soddisfatti anche in misura non
prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita'
aziendale.
2. Il piano o i piani concordatari possono altresi'
prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative,
inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purche' un
professionista indipendente attesti che dette operazioni
sono necessarie ai fini della continuita' aziendale per le
imprese per le quali essa e' prevista nel piano e coerenti
con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori
di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi
compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto
previsto dagli articoli 47 e 112.
3. Se non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 1,
secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli delle
operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati
dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe
dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle
classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno
il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo
ad una singola impresa, attraverso l'opposizione
all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non
aderenti possono proporre opposizione all'omologazione
degli accordi di ristrutturazione.
4. In caso di opposizione proposta ai sensi del comma
3, il tribunale omologa il concordato o gli accordi di
ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una
valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e
tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle
singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere
soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero
dalla liquidazione giudiziale della singola impresa.
4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo
periodo, il tribunale omologa il concordato secondo quanto
previsto dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4.
5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato
alla redditivita' e al valore della partecipazione sociale
dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente
attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di
gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la
sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei
vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal
piano di gruppo.»
«Art. 286 (Procedimento di concordato di gruppo). -
1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro
degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie
diverse, e' competente il tribunale individuato ai sensi
dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi
principali della societa' o ente o persona fisica che, in
base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del
codice civile, esercita l'attivita' di direzione e
coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che
presenta la maggiore esposizione debitoria in base
all'ultimo bilancio approvato.
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un
unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale
per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un
unico fondo per le spese di giustizia.
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le
imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse
attive.
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione
del giudice, puo' richiedere alla Commissione nazionale per
le societa' e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra
pubblica autorita' informazioni utili ad accertare
l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle societa'
fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di
diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le
informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla
richiesta.
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno
proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo,
suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista
dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e
separata sulla proposta presentata dall'impresa loro
debitrice. Il concordato di gruppo e' approvato quando
ciascuna proposta e' approvata dalla maggioranza prevista
dall'articolo 109.
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo
titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla
procedura.
6-bis. Per l'omologazione del concordato di gruppo
devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti
previsti agli articoli 48 e 112.
7. Il tribunale, con il decreto di omologazione,
nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del
gruppo e, ove occorre, un unico liquidatore giudiziale per
tutte le imprese.
8. Il concordato di gruppo omologato non puo' essere
revocato, risolto o annullato quando i presupposti per la
revoca, risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto
rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che
ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del
piano anche da parte delle altre imprese.».
 
Art. 45

Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo II
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 287, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il tribunale puo' in ogni momento disporre la separazione dell'unica procedura quando emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato dei creditori nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma 1, secondo periodo.».

Note all'art. 45:
- Si riporta l'articolo 287 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 287 (Liquidazione giudiziale di gruppo). - 1.
Piu' imprese in stato di insolvenza, appartenenti al
medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi
principali nello Stato italiano, possono essere
assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi
ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione
giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di
coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione
dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori
delle diverse imprese del gruppo, ferma restando
l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal
fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci
collegamenti di natura economica o produttiva, della
composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della
presenza dei medesimi amministratori.
2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che
sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato,
un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna
impresa del gruppo. Il tribunale puo' in ogni momento
disporre la separazione dell'unica procedura quando
emergono conflitti di interessi tra le diverse imprese del
gruppo oppure conflitti tra le ragioni dei rispettivi
creditori. Il tribunale dispone sempre la separazione, con
nomina di distinti curatori, giudice delegato e comitato
dei creditori nell'ipotesi di cui all'articolo 291, comma
1, secondo periodo.
3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra
le modalita' del coordinamento nella liquidazione degli
attivi delle diverse imprese. Le spese generali della
procedura sono imputate alle imprese del gruppo in
proporzione delle rispettive masse attive.
4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio
centro degli interessi principali in circoscrizioni
giudiziarie diverse, il tribunale competente e' quello
dinanzi al quale e' stata depositata la prima domanda di
liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla
procedura sia presentata contemporaneamente da piu' imprese
dello stesso gruppo, e' competente il tribunale individuato
ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli
interessi principali della societa' o ente o persona fisica
che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo
2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di
direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa
che presenta la piu' elevata esposizione debitoria in base
all'ultimo bilancio approvato.
5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del
gruppo non ancora assoggettata alla procedura di
liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del
comma 2, segnala tale circostanza agli organi di
amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente
l'accertamento dello stato di insolvenza di detta
impresa.».
 
Art. 46

Modifiche alla Parte prima, Titolo VI, Capo IV
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 291, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Nel caso di procedura unitaria, ove intenda esercitare l'azione di responsabilita' ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede, previamente, a chiedere al tribunale di disporre la separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287, comma 2.».
2. All'articolo 292, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «o che queste ultime vantano nei confronti dei primi» sono soppresse.

Note all'art. 46:
- Si riportano gli articoli 291 e 292 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 291 (Azioni di responsabilita' e denuncia di
gravi irregolarita' di gestione nei confronti di imprese
del gruppo). - 1. Il curatore, sia nel caso di apertura di
una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una
pluralita' di procedure, e' legittimato ad esercitare le
azioni di responsabilita' previste dall'articolo 2497 del
codice civile. Nel caso di procedura unitaria, ove intenda
esercitare l'azione di responsabilita' ai sensi
dell'articolo 2497 del codice civile il curatore provvede,
previamente, a chiedere al tribunale di disporre la
separazione delle procedure ai sensi dell'articolo 287,
comma 2.
2. Il curatore e' altresi' legittimato a proporre,
nei confronti di amministratori e sindaci delle societa'
del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione
giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice
civile.»
«Art. 292 (Postergazione del rimborso dei crediti da
finanziamenti infragruppo). - 1. I crediti che la societa'
o l'ente o la persona fisica esercente l'attivita' di
direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di
escussione di garanzie, nei confronti delle imprese
sottoposte a direzione e coordinamento, sulla base di
rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della
domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione
giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto
al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti
sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che
ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale,
si applica l'articolo 164.
2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo,
non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo
102.».
 
Art. 47

Modifiche alla Parte prima, Titolo VII, Capo II
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 297, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «all'articolo 40» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41».
2. All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «situazione patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «situazione economico-patrimoniale e finanziaria».
3. All'articolo 308 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»;
b) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario ai sensi dell'articolo 10.».
4. All'articolo 310 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli interessi principali» sono sostituite dalle seguenti: «lo deposita nella cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato d'insolvenza»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis Sono considerate tardive le domande presentate nel termine di sei mesi dal deposito dell'elenco di cui al comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle domande tardive il commissario procede ai sensi del comma 1. Allo stesso modo procede, sino a quando non sono esaurite le ripartizioni dell'attivo, sulle domande tardive presentata oltre termine di cui al primo periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo e' ammissibile se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le impugnazioni sono disciplinate dagli articoli 206 e 207, sostituito al curatore il commissario liquidatore.»

Note all'art. 47:
- Si riportano gli articoli 297, 306, 308 e 310 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificati dal presente decreto:
«Art. 297 (Accertamento giudiziario dello stato di
insolvenza anteriore alla liquidazione coatta
amministrativa). - 1. Salva diversa disposizione delle
leggi speciali, se un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa con esclusione della liquidazione
giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale
del luogo in cui essa ha il centro degli interessi
principali, su ricorso di uno o piu' creditori o
dell'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa o di questa
stessa, dichiara tale stato con sentenza.
2. Il trasferimento del centro degli interessi
principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito
della domanda per la dichiarazione dello stato di
insolvenza non rileva ai fini della competenza.
3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto,
il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che
ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino
all'inizio della procedura di liquidazione.
4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il
debitore, con le modalita' di cui all'articolo 41 e
l'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa.
5. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a
norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile,
all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione
o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della
risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della
direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) 2021/23 e delle
relative norme attuative. Essa e' inoltre notificata, e
resa pubblica a norma dell'articolo 45.
6. Contro la sentenza puo' essere proposto reclamo da
qualunque interessato, a norma dell'articolo 51.
7. Il tribunale che respinge il ricorso per la
dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato.
Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo
50.
8. Il tribunale provvede su istanza del commissario
giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del
presente articolo quando nel corso della procedura di
concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione
giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e
sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso,
il procedimento di cui al comma 4.
9. Le disposizioni di questo articolo non si
applicano agli enti pubblici.»
«Art. 306 (Relazione del commissario). - 1.
L'imprenditore o, se l'impresa e' una societa' o una
persona giuridica, gli amministratori devono rendere al
commissario liquidatore il conto della gestione relativo al
tempo posteriore all'ultimo bilancio.
2. Il commissario e' dispensato dal formare il
bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni
semestre all'autorita' che vigila sulla liquidazione una
relazione sulla situazione economico-patrimoniale e
finanziaria dell'impresa e sull'andamento della gestione,
precisando la sussistenza di eventuali segnali di cui
all'articolo 3, accompagnata da un rapporto del comitato di
sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione
e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli
estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al
periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi
componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra
copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali
osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro
delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica
certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui
beni.»
«Art. 308 (Comunicazione ai creditori e ai terzi). -
1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a
ciascun creditore, con le modalita' di cui all'articolo 10,
comma 1, per i soggetti ivi indicati, e, in ogni altro
caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede,
alla residenza o al domicilio del destinatario, il suo
indirizzo di posta elettronica certificata e le somme
risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture
contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il
commissario invita i creditori a indicare, entro il termine
di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica
certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al
commissario, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui
all'articolo 10, comma 3. La comunicazione s'intende fatta
con riserva delle eventuali contestazioni.
2. Analoga comunicazione e' fatta a coloro che
possono far valere domande di rivendicazione, restituzione
e separazione su cose mobili e immobili posseduti
dall'impresa.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal
comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta
elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.
4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate
dal commissario ai sensi dell'articolo 10. In caso di
mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata o di mancata comunicazione della variazione, o
nei casi di mancata consegna per cause imputabili al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in
cancelleria. Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in
quanto compatibile.»
«Art. 310 (Formazione dello stato passivo). - 1.
Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior
termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento
di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti
ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo
308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella
cancelleria del tribunale che ha accertato lo stato
d'insolvenza. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti
ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto
o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai
sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in
cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
1-bis. Sono considerate tardive le domande presentate
nel termine di sei mesi dal deposito dell'elenco di cui al
comma 1. Entro un mese dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande tardive il commissario procede
ai sensi del comma 1. Allo stesso modo procede, sino a
quando non sono esaurite le ripartizioni dell'attivo, sulle
domande tardive presentata oltre termine di cui al primo
periodo. La domanda tardiva di cui al terzo periodo e'
ammissibile se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da
causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al
commissario non oltre sessanta giorni dal momento in cui e'
cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo.
2. Le impugnazioni sono disciplinate dagli articoli
206 e 207, sostituito al curatore il commissario
liquidatore.
3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali
relative all'accertamento dei crediti chirografari nella
liquidazione delle imprese che esercitano il credito.».
 
Art. 48

Modifiche alla Parte prima, Titolo IX, Capo III
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 341, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dell'articolo 63, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 63, commi 4 e 5».

Note all'art. 48:
- Si riporta l'articolo 341 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 341 (Concordato preventivo e accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione
di moratoria). - 1. E' punito con la reclusione da uno a
cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere
l'apertura della procedura di concordato preventivo o di
ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o
il consenso alla sottoscrizione della convenzione di
moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti, ovvero,
per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia
simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:
a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli
amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori
di societa';
b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori
dell'imprenditore;
c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al
commissario del concordato preventivo;
d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai
creditori.
3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad
efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel
caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi
dell'articolo 63, commi 4 e 5, si applicano le disposizioni
previste al comma 2, lettere a), b) e d).».
 
Art. 49

Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo I
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 353, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «della crisi d'impresa» sono inserite le seguenti: «e dell'insolvenza».

Note all'art. 49:
- Si riporta l'articoli 353 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 353 (Istituzione di un osservatorio
permanente). - 1. Il Ministro della giustizia, con decreto
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355,
un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e
degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di
regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
2. Ai componenti dell'osservatorio non sono
corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese
ed altri emolumenti comunque denominati.».
 
Art. 50

Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo II
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' istituito presso il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti. Nella domanda di iscrizione puo' essere indicata la funzione, o le funzioni, che il richiedente intende svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la vigilanza sull'attivita' degli iscritti all'elenco, nel rispetto delle competenze attribuite agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro, non si applicano le lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 5, del predetto decreto n. 202 del 2014 e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del medesimo decreto e' di quaranta ore. Per l'iscrizione e' altresi' necessaria un'autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata non oltre l'ultimo quinquennio svolgendo attivita' professionale quale attestatore, curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in collaborazione con professionisti iscritti all'elenco. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione un aggiornamento biennale, acquisito mediante partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini professionali o da un'universita' pubblica o privata o in collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale e' di diciotto ore. Gli ordini professionali possono stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale continua. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'art. 358, comma 1, lett. b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.»;
c) al comma 3, la parola: «albo» e' sostituita dalla seguente: «elenco»;
d) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Elenco dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti».
2. All'articolo 357 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «albo» e' sostituita dalla seguente: «elenco»;
2) alla lettera b), la parola: «albo» e' sostituita dalla seguente: «elenco»;
b) al comma 2, la parola: «albo» e' sostituita dalla seguente: «elenco»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Funzionamento dell'elenco».
3. All'articolo 358 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «della crisi e dell'insolvenza» sono inserite le seguenti: «ove iscritti nell'elenco di cui all'articolo 356»;
b) al comma 2 le parole: «dello stesso sesso» sono soppresse;
c) al comma 3:
1) dopo le parole: «nominati dall'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «, anche al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo ufficio giudiziario,»;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) dell'attivita' pregressa svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi;».

Note all'art. 50:
- Si riportano gli articoli 356, 357 e 358 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificati
dal presente decreto:
«Art. 356 (Elenco dei soggetti incaricati
dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di
controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della
crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e
dei professionisti indipendenti). - 1. E' istituito presso
il Ministero della giustizia un elenco dei soggetti,
costituiti anche in forma associata o societaria, destinati
a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di
curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nell'ambito
degli strumenti e delle procedure disciplinati dal codice
della crisi e dell'insolvenza, o che possono essere
incaricati dall'impresa quali professionisti indipendenti.
Nella domanda di iscrizione puo' essere indicata la
funzione, o le funzioni, che il richiedente intende
svolgere. Il Ministero della Giustizia esercita la
vigilanza sull'attivita' degli iscritti all'elenco, nel
rispetto delle competenze attribuite agli Ordini
professionali di appartenenza dei professionisti
richiedenti.
2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1,
dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di
cui all'articolo 4, comma 5, lett. b), c) e d) del decreto
del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e
successive modificazioni. Per i professionisti iscritti
agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti
del lavoro, non si applicano le lettere c) e d)
dell'articolo 4, comma 5, del predetto decreto n. 202 del
2014 e la durata dei corsi di cui alla lettera b), del
medesimo decreto e' di quaranta ore. Per l'iscrizione e'
altresi' necessaria un'autocertificazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante il possesso di una adeguata esperienza maturata
non oltre l'ultimo quinquennio svolgendo attivita'
professionale quale attestatore, curatore, commissario
giudiziale o liquidatore giudiziale, in proprio o in
collaborazione con professionisti iscritti all'elenco.
Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione
un aggiornamento biennale, acquisito mediante
partecipazione a corsi o convegni organizzati da ordini
professionali o da un'universita' pubblica o privata o in
collaborazione con i medesimi enti. Per i professionisti
iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei
consulenti del lavoro la durata dell'aggiornamento biennale
e' di diciotto ore. Gli ordini professionali possono
stabilire criteri di equipollenza tra l'aggiornamento
biennale e i corsi di formazione professionale continua. La
Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida
generali per la definizione dei programmi dei corsi di
formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'art.
358, comma 1, lett. b), devono essere in possesso della
persona fisica responsabile della procedura, nonche' del
legale rappresentante della societa' tra professionisti o
di tutti i componenti dello studio professionale associato.
3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'elenco
il possesso dei seguenti requisiti di onorabilita':
a) non versare in una delle condizioni di
ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del
codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata
in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti
dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di
pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti
nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente
codice;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a
un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due
anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una
sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista
dai singoli ordinamenti professionali.»
«Art. 357 (Funzionamento dell'elenco). - 1. Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in
particolare:
a) le modalita' di iscrizione all' elenco di cui
all'articolo 356;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione,
volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal
medesimo elenco anche a seguito del mancato versamento del
contributo previsto dal comma 2;
c) le modalita' di esercizio del potere di
vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del
contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per
il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la
realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'elenco.
Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero della giustizia.»
«Art. 358 (Requisiti per la nomina agli incarichi
nelle procedure). - 1. Possono essere chiamati a svolgere
le funzioni di curatore, commissario giudiziale e
liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e
dell'insolvenza ove iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 356:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei
consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in
possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera
a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione
dell'incarico, deve essere designata la persona fisica
responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' di
capitali o societa' cooperative, dando prova di adeguate
capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei
loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di
liquidazione giudiziale.
2. Non possono essere nominati curatore, commissario
giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione
civile tra persone, il convivente di fatto, i parenti e gli
affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di
questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonche'
chiunque si trovi in conflitto di interessi con la
procedura.
3. Il curatore, il commissario giudiziale e il
liquidatore sono nominati dall'autorita' giudiziaria, anche
al di fuori del circondario al quale appartiene il singolo
ufficio giudiziario, tenuto conto:
a) dell'attivita' pregressa svolta, anche alla luce
delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
b) degli incarichi in corso, in relazione alla
necessita' di assicurare l'espletamento diretto, personale,
efficiente e tempestivo delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione
nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del
numero delle procedure aperte nell'anno precedente,
valutata la esperienza richiesta dalla natura e
dall'oggetto dello specifico incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei
consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro
subordinato in atto al momento dell'apertura della
liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di
ammissione al concordato preventivo o al momento della sua
omologazione;
e) in caso di procedura che presenta elementi
transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze
acquisite e, in particolare, della capacita' di rispettare
gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di
comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono
le procedure di insolvenza e con le autorita' giudiziarie o
amministrative di un altro Stato membro, nonche' delle
risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a
casi potenzialmente complessi.».
 
Art. 51

Modifiche alla Parte prima, Titolo X, Capo III
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 359 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' abrogato;
2. L'articolo 361 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' abrogato.
 
Art. 52

Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234

1. L'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e' sostituito dal seguente:
«226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), e 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».
 
Art. 53

Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole: «degli articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 10, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza».

Note all'art. 53:
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,
a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274),
come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Affidamento della gestione dell'impresa al
commissario giudiziale). - 1. L'affidamento della gestione
dell'impresa al commissario giudiziale, ove non stabilito
con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza,
puo' essere disposto dal tribunale con successivo decreto.
2. Il decreto e' a cura del cancelliere pubblicato
mediante affissione e comunicato per l'iscrizione
all'ufficio del registro delle imprese.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 18, l'affidamento
della gestione al commissario giudiziale determina gli
effetti stabiliti dagli articoli 142, 143, 144, 146 e 147
del codice della crisi e dell'insolvenza, sostituito al
curatore il commissario giudiziale. Si applicano altresi'
al commissario giudiziale, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del
codice della crisi e dell'insolvenza, salva la facolta' del
tribunale di stabilire ulteriori limiti ai suoi poteri.
4. Al termine del proprio ufficio, il commissario
giudiziale cui e' affidata la gestione dell'impresa deve
rendere il conto a norma dell'articolo 231 del codice della
crisi e dell'insolvenza.».
 
Art. 54
Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41

1. All'articolo 38 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i commi 1, 2 e 3, sono abrogati.

Note all'art. 54:
- Si riporta l'articolo 38 del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR
(PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione
e della politica agricola comune), convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Disposizioni in materia di crisi di
impresa). - 1. (abrogato).
2. (abrogato).
3. (abrogato).
4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte
della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' rinviata di
diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
 
Art. 55

Modifiche alla legge 29 dicembre 1990, n. 428

1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, alla lettera b), il segno di interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «.» e la lettera c) e' soppressa;
b) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente:
«5-ter. Se il trasferimento riguarda imprese ammesse all'amministrazione straordinaria trova applicazione la disciplina speciale di riferimento.».

Note all'art. 55:
- Si riporta l'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990, n. 428 (Inizio modulo - Fine modulo. Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 47 (Trasferimento d'azienda). - 1. Quando si
intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice
civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente
ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto
almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di
categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta
fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei
sindacati di categoria comparativamente piu'
rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato.
L'informazione deve riguardare:
a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento
d'azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori;
d) le eventuali misure previste nei confronti di
questi ultimi.
1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende
nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza
disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, la comunicazione di cui al comma 1 puo' essere
effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di
acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo
concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi
l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 puo'
essere subordinata alla successiva attribuzione
dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze
sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro
sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad
avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta
richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali
richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora,
decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato
raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del
cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo
28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto
previsti dal presente articolo devono essere assolti anche
nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia
stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni
necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti
obblighi.
4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un
accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti
commi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione,
l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento
al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione,
per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e
con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da
concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di
apertura della procedura di concordato preventivo in regime
di continuita' indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma
2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con
trasferimento di azienda successivo all'apertura del
concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli
accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi
non hanno carattere liquidatorio.
c) (soppressa).
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei
confronti delle quali vi sia stata apertura della
liquidazione giudiziale o di concordato preventivo
liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la
continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia
cessata, i rapporti di lavoro continuano con il
cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle
consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque
stipularsi, con finalita' di salvaguardia dell'occupazione,
contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo
2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresi'
salva la possibilita' di accordi individuali, anche in caso
di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da
sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo
comma del codice civile.
5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si
applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il
trattamento di fine rapporto e' immediatamente esigibile
nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di
garanzia, in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza
soluzione di continuita' alle dipendenze dell'acquirente;
nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di
quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai
fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal
trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di
fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal
Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che
sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto
dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e
dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.
5-ter. Se il trasferimento riguarda imprese ammesse
all'amministrazione straordinaria trova applicazione la
disciplina speciale di riferimento.
6. I lavoratori che comunque non passano alle
dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del
subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni
che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del
trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito
dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori
predetti, che vengano assunti dall'acquirente,
dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo
al trasferimento d'azienda, non trova applicazione
l'articolo 2112 del codice civile.».
 
Art. 56

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, lettera b), numero 3), del presente decreto si applicano alle trattative avviate con istanza depositata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 14 del 2019 successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 16, comma 6, 17, comma 1, lettera a), e 21, comma 4, del presente decreto si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore.
4. Salva diversa disposizione, il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonche' ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.

Note all'art. 56:
- Per gli articoli 17 e 40 del citato decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si vedano le note,
rispettivamente, agli articoli 5 e 12 del presente decreto.
 
Art. 57

Clausola d'invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 13 settembre 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Nordio, Ministro della giustizia

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio