Gazzetta n. 227 del 27 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2024
Finanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) n. 2115/2021, annualita' 2024, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 16/2024).


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - sostituendo il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997 - ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia ed ha demandato ad apposita deliberazione del CIPE l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti;
Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge n. 144 del 1999, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla citata delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Vista la delibera CIPE n. 89 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 5, paragrafo 6, che introduce disposizioni transitorie per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed i loro programmi operativi nella fase di transizione verso la riforma della PAC 2023-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto l'art. 9 del citato regolamento UE n. 2115/2021, il quale prevede, tra l'altro, che gli Stati membri elaborano gli interventi dei Piani strategici della PAC approvati dalla commissione conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione;
Visto, altresi', l'art. 42, lettera a) del citato regolamento UE n. 2115/2021, che dispone l'applicazione delle norme di cui al capo III ai tipi di intervento nel settore dei prodotti ortofrutticoli di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Visto l'art. 50 del suindicato regolamento (UE) n. 2115/2021 il quale dispone, tra l'altro, che gli interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli stabiliti dagli Stati membri nei propri piani strategici della PAC sono attuati attraverso programmi operativi approvati di organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che tali programmi devono avere una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni;
Visto, in particolare, l'art. 53 del suindicato regolamento (UE) n. 2115/2021, che attribuisce agli Stati membri, la possibilita' di concedere alle organizzazioni di produttori operanti in regioni il cui livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo e' notevolmente inferiore alla media dell'Unione un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 per cento dei contributi finanziari di cui all'art. 51, paragrafo 1, lettera a) del medesimo regolamento;
Visto, altresi', il paragrafo 2 dell'art. 53 del suindicato regolamento (UE) n. 2115/2021 che riferendosi al livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro stabilisce che lo stesso e' considerato notevolmente inferiore alla media dell'Unione se il livello medio di organizzazione e' stato per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo inferiore al 20 per cento;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 126/2022 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2115/2021 con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi Piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 330/2023 della Commissione, del 22 novembre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 126/2022 che integra il regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visto il regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della Politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento delegato (UE) 127/2022 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 2116/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 1172/2022 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 2116/2021 in merito al sistema integrato di gestione e di controllo della Politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalita' nonche' il regolamento di esecuzione (UE) n. 1173/2022 della Commissione del 31 maggio 2022 che, sempre in merito al regolamento (UE) 2021/2116, fornisce modalita' di attuazione del sistema integrato di gestione e di controllo nella Politica agricola comune;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel quale sono contenuti al capitolo 5.2 gli interventi settoriali tra i quali l'intervento per il settore degli «ortofrutticoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 27 settembre 2023 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;
Vista la nota n. 0041936 del 29 gennaio 2024 con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, ha notificato alla Commissione europea l'importo dell'aiuto finanziario nazionale per l'anno 2024, pari ad euro 2.187.951,78 da erogare alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli aventi diritto e operanti nelle regioni con basso livello di aggregazione, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2115/2021;
Vista la successiva nota n. 0073882 del 15 febbraio 2024, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ha notificato alla Commissione europea la rettifica dell'importo relativo all'aiuto finanziario nazionale per l'annualita' 2024 che risulta pari ad euro 2.137.099,72 anziche' euro 2.187.951,78 come comunicato precedentemente con la suindicata nota n. 0041936 del 29 gennaio 2024;
Vista la nota n. 0267717 del 14 giugno 2024 con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste richiede, per l'annualita' 2024, lo stanziamento di euro 2.137.099,72 per l'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli aventi diritto a norma dell'art. 53 del citato regolamento (UE) n. 2115/2021 a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987;
Considerata la necessita' di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987 e che il suddetto progetto e' stato censito sul Sistema finanziario IGRUE con codice 2024ORTOFRUTTA;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30 luglio 2024, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il finanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, previsto dall'art. 53 del citato regolamento (UE) n. 2115/2021, per l'anno 2024, e' pari ad euro 2.137.099,72.
2. Le erogazioni, a valere sulla quota di finanziamento di cui al punto 1, vengono effettuate secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste di rimborso informatizzate inoltrate dall'AGEA.
3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, l'AGEA e gli organismi pagatori regionali effettuano i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonche' verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, comunica al Fondo di rotazione eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.
5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, il suindicato Ministero e AGEA si attivano anche per la restituzione al Fondo di rotazione di cui al punto 1 delle corrispondenti quote di finanziamento nazionale gia' erogate.
6. Al termine dell'intervento, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. la situazione finale sull'utilizzo delle risorse nazionali e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione di cui al punto 1 del presente decreto.
7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2024

L'Ispettore generale capo: Zambuto

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1173