Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 settembre 2024
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali Green 4,00%, con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035, nona tranche.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto cornice, il quale prevede che il Dipartimento del tesoro puo' procedere ad emissioni di titoli di Stato in tutte le tipologie in uso sui mercati finanziari, a tasso fisso o variabile, comprese le emissioni di «Green Bond» di cui all'art. 1, comma 92, della legge n. 160 del 2019;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)";
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 settembre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 94.435 milioni di euro;
Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la tempestivita' dell'azione amministrativa;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (di seguito «legge di bilancio 2020») ed in particolare l'art. 1, comma 92, che stabilisce che gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale possono essere inseriti dal Ministero dell'economia e delle finanze tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti Green, tale da garantire un efficiente funzionamento del mercato secondario di detti titoli;
Visto l'art. 1, comma 93, della «legge di bilancio 2020», il quale, nell'istituire, ai fini dell'emissione dei Green Bonds, un Comitato interministeriale coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze avente l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni di cui all'art. 1, comma 94, della stessa legge - ovvero le informazioni necessarie a certificare come «green» le emissioni di debito pubblico, trattandosi delle informazioni «necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo e di impatto ambientale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 92», per «assicurare il monitoraggio dell'impatto delle operazioni a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale» - demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina delle modalita' di funzionamento del predetto Comitato;
Visto il quadro di riferimento per l'emissione di titoli di Stato green pubblicato in data 25 febbraio 2021 (di seguito Green Bond Framework), redatto in conformita' ai «Green Bond Principles (GBP)» del 14 giugno 2018 elaborati dall'ICMA, che individua gli obiettivi ambientali perseguiti e disciplina la selezione e la tracciabilita', nonche' le categorie delle spese eleggibili, l'utilizzo dei proventi dell'emissione, il monitoraggio delle spese, l'impatto ambientale delle medesime, nonche' la rendicontazione dell'allocazione dei proventi;
Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;
Considerato che l'ammontare pari ai proventi della presente emissione e' destinato al finanziamento e/o al rifinanziamento di misure a sostegno di programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all'economia circolare, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale, conformemente a quanto disposto dalla «legge di bilancio 2020» e successive modifiche, nonche' a quanto indicato nel Green Bond Framework;
Considerato che le dimensioni del portafoglio di spese a cui attingere per tutte le emissioni del 2024, inclusive anche della riapertura in asta del BTP Green 2031 nel marzo 2024, si collocano in un range stimato tra 11,5 e 13,5 miliardi di euro, con una ripartizione indicativa tra le 6 categorie contemplate nel Green Bond Framework come di seguito evidenziato:
cat. 1 - Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica ~ 1%;
cat. 2 - Efficienza energetica 48% - 53%;
cat. 3 - Trasporti 27% - 33%;
cat. 4 - Prevenzione e controllo dell'inquinamento ed economia circolare 7,5% - 8,5%;
cat. 5 - Tutela dell'ambiente e della diversita' biologica 6,5% - 8,5%;
cat. 6 - Ricerca 4% - 5%;
Considerato che per quel che concerne l'orizzonte temporale, il periodo considerato e' rappresentato dal quadriennio comprensivo dell'anno in corso e dei tre anni precedenti, ma il peso relativo e' per la maggior parte concentrato su spese sostenute nel corso del 2023 e 2024, con una distribuzione indicativa di seguito illustrata:
2021: 0,4%;
2022: 3,5% - 4,5%;
2023: 42%- 46%;
2024: 44% - 48%;
Considerato che il bacino di spese ammissibili e' costruito in maniera prudenziale, includendo soltanto quelle spese di cui e' possibile ottenere una rendicontazione tempestiva e completa;
Visti i propri decreti in data 7 settembre, cosi' come modificato dal decreto di rettifica del 9 settembre, 11 novembre 2022, 14 marzo e 12 ottobre 2023, nonche' il decreto 9 maggio 2024 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operativita' pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO) con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali Green («BTP Green») 4,00% con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali Green («BTP Green»);
Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 3 maggio 2022 e scadenza 1° dicembre 2032 e della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 12 gennaio 2021 e scadenza 1° marzo 2037;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali Green («BTP Green») 4,00%, avente godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente al BTP 2,50% con godimento 3 maggio 2022 e scadenza 1° dicembre 2032 e al BTP 0,95% con godimento 12 gennaio 2021 e scadenza 1° marzo 2037, per un ammontare nominale complessivo massimo di 3.000 milioni di euro, da regolarsi secondo quanto previsto dall'art. 5.
I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,00%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno di durata del prestito.
Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («coupon stripping»).
 
Art. 2

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto verra' svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica MTS CMF platforms TRS - Treasury Operations Section messa a disposizione da MTS S.p.a.
Sono ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato», di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.
La provvigione di collocamento non verra' corrisposta.
 
Art. 3

Le proposte d'acquisto degli operatori devono contenere il quantitativo di titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro, eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale, eventuali proposte d'importo inferiore verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2.
Ciascuna proposta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1, eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.
 
Art. 4

Gli operatori, a partire dalle ore 10,00, potranno inserire le proposte d'acquisto relative alle tranche di cui all'art. 1 fino a conclusione del collocamento il cui orario non potra' andare oltre le ore 11,00.
 
Art. 5

Il meccanismo di collocamento utilizzato prevede l'assegnazione dei titoli in emissione al prezzo indicato da ciascun operatore e accettato dal Ministero dell'economia e delle finanze durante il periodo di apertura del collocamento. L'ammontare finale collocato sara' determinato sulla base del complesso dei contratti chiusi durante il periodo di apertura del collocamento e verra' reso noto mediante comunicato stampa in cui verranno parimenti comunicati i prezzi medi ponderati di emissione di ciascun titolo.
 
Art. 6

Il regolamento dei titoli sottoscritti sara' effettuato dagli assegnatari il 20 settembre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 143 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.
Il 20 settembre 2024 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti.
La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.
La Banca d'Italia trasmettera' a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) l'elenco dei titoli di Stato emessi.
 
Art. 7

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 
Art. 8

I proventi netti saranno destinati al finanziamento delle spese green statali con positivo impatto ambientale come previsto dalla «legge di bilancio per il 2020» e conformemente ai criteri di cui alla sezione 4 del Green Bond Framework. Inoltre, le spese green finanziate tramite i ricavi netti contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi ambientali cosi' come delineati dalla Tassonomia europea basata sul regolamento (UE) 2020/852 delle attivita' sostenibili e al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 (OSS) enunciati nel Green Bond Framework.
In particolare, i proventi netti raccolti tramite la presente emissione saranno destinati per un pari ammontare alle spese green presenti nel bilancio dello Stato per gli anni dal 2021 al 2024. Tali spese ricadono sotto le sei categorie di spesa di cui al paragrafo 3.2 del suddetto Green Bond Framework.
 
Art. 9

Con apposito decreto del direttore generale del Tesoro verranno accertati i quantitativi dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cui al presente decreto con i relativi prezzi d'emissione, nonche' il capitale residuo circolante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni