Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 settembre 2024
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 maggio 2022 e scadenza 1° dicembre 2032, sedicesima tranche.


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 5048315 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;
Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 settembre 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 94.435 milioni di euro;
Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la tempestivita' dell'azione amministrativa;
Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2024;
Visti i propri decreti in data 29 aprile, 30 maggio, 28 giugno, 27 luglio, 30 agosto e 29 settembre 2022, 18 novembre 2022 come rettificato dal decreto del 21 novembre 2022 relativo all'ampliamento del portafoglio di titoli per l'operativita' pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), nonche' 27 luglio 2023, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quindici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50% con godimento 3 maggio 2022 e scadenza 1° dicembre 2032;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sedicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, vengono disposte le emissioni della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali Green 4,00%, con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035 e della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 12 gennaio 2021 e scadenza 1° marzo 2037;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione della sedicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,50%, con godimento 3 maggio 2022 e scadenza 1° dicembre 2032. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai buoni del Tesoro poliennali Green 4,00%, con godimento 30 aprile 2022 e scadenza 30 aprile 2035 e ai buoni del Tesoro poliennali 0,95%, con godimento 12 gennaio 2021e scadenza 1° marzo 2037 citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo massimo di 3.000 milioni di euro, da regolarsi secondo quanto previsto dall'art. 5.
I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,50%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno di durata del prestito.
Le prime cinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato «decreto di massima».
Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».
 
Art. 2

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto verra' svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma elettronica MTS CMF platforms TRS - Treasury Operations Section messa a disposizione da MTS S.p.a.
Sono ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento esclusivamente gli operatori «specialisti in titoli di Stato», di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009.
La provvigione di collocamento non verra' corrisposta.
 
Art. 3

Le proposte d'acquisto degli operatori devono contenere il quantitativo di titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori, espressi in termini percentuali, devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro, eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna proposta d'acquisto non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale, eventuali proposte d' importo inferiore verranno rifiutate dalla piattaforma di cui all'art. 2.
Ciascuna proposta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1, eventuali offerte di ammontare superiore vengono accettate limitatamente all'importo medesimo.
 
Art. 4

Gli operatori, a partire dalle ore 10,00, potranno inserire le proposte d'acquisto relative alle tranche di cui all'art. 1 fino a conclusione del collocamento il cui orario non potra' andare oltre le ore 11,00.
 
Art. 5

Il meccanismo di collocamento utilizzato prevede l'assegnazione dei titoli in emissione al prezzo indicato da ciascun operatore e accettato dal Ministero dell'economia e delle finanze durante il periodo di apertura del collocamento. L'ammontare finale collocato sara' determinato sulla base del complesso dei contratti chiusi durante il periodo di apertura del collocamento e verra' reso noto mediante comunicato stampa in cui verranno parimenti comunicati i prezzi medi ponderati di emissione di ciascun titolo.
 
Art. 6

Il regolamento dei titoli sottoscritti sara' effettuato dagli assegnatari il 20 settembre 2024, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centoundici giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le partite, relative ai titoli in emissione da regolare, nel servizio di compensazione e liquidazione, con valuta pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.
Il 20 settembre 2024 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato gli importi predetti.
La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo ai buoni sottoscritti ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.
La Banca d'Italia trasmettera' a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) l'elenco dei titoli di Stato emessi.
 
Art. 7

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2024 faranno carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
 
Art. 8

Con apposito decreto del direttore generale del Tesoro verranno accertati i quantitativi dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cui al presente decreto con i relativi prezzi d'emissione, nonche' il capitale residuo circolante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni