Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 28 marzo 2024
Modalita' di allocazione, iniezione ed erogazione della capacita' di stoccaggio del gas naturale per l'anno contrattuale 2024-2025.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001 n. 128;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito «decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica e che abrogano le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;
Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla strategia dell'Unione europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016;
Visto il comunicato del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 31 gennaio 2024 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2024-2025, come per il precedente anno contrattuale, pari a circa 49.420.941 MWh, in riferimento a un potere calorifico superiore pari a 11,03146 kWh/Sm³ per la quota di STOGIT (4.480 milioni di metri cubi standard) e pari a circa 1.481.667 MWh, in riferimento a un potere calorifico superiore pari a 10,57275 kWh/Sm³ per la quota di Edison Stoccaggio (circa 140 milioni di metri cubi standard);
Considerato che sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse;
Considerato che per l'anno contrattuale di stoccaggio 2024-2025 lo spazio per lo stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale e reso disponibile da STOGIT e' stato di 1.514.018 MWh pari a circa 137,2 milioni di metri cubi standard (in riferimento a un potere calorifico superiore pari a 11,03146 kWh/Sm³);
Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata, che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio, e' da destinare ad altri prodotti che amplino l'offerta di flessibilita', fermi restando i vincoli di riempimento delle capacita' conferite;
Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio di modulazione in un prodotto di punta con caratteristiche preordinate ai fini del servizio di modulazione per i clienti finali di cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in un prodotto di tipo uniforme e in altri prodotti che amplino l'offerta di flessibilita', anche in considerazione della attuale situazione di rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale;
Ritenuto necessario, al fine di estendere a piu' servizi di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' secondo logiche di mercato, confermare le procedure concorrenziali contenute nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di modulazione, anche per i servizi di capacita' pluriennale nonche' i servizi che amplino l'offerta di flessibilita';
Considerato che per il servizio di stoccaggio pluriennale, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 31 marzo 2023 concernente le modalita' di allocazione della capacita' di stoccaggio per il periodo 1° aprile 2023 - 31 marzo 2024, risultano gia' allocati quantitativi per anno contrattuale di stoccaggio 2024-2025 presso la societa' STOGIT;
Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di iniezione ed erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti;
Viste le comunicazioni ricevute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dalle societa' di stoccaggio operanti in Italia facenti riferimento alle rispettive capacita' disponibili per l'anno contrattuale di stoccaggio 2024-2025;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali», il quale prevede all'art. 21, tra l'altro, di ottimizzare il ciclo di iniezione al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacita' di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonche' mediante le relative modalita' di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione;
Considerato che il citato art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, prevede la possibilita' di ricorrere ad iniezioni di gas in controflusso nonche' di stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi con la rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione, al fine di favorire il livello di riempimento degli stoccaggi, nonche' allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza;
Visti i decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022, che istituiscono il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio per la societa' maggior di trasporto (SNAM Rete Gas S.p.a.) e per il Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.a.);
Visti gli atti di indirizzo del 29 dicembre 2022 e del 6 marzo 2023 con cui, in considerazione della crisi Russia-Ucraina e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha acconsentito affinche' le societa' che gestiscono il sistema italiano degli stoccaggi forniscano servizi volti a massimizzare il gas in giacenza negli stoccaggi, senza pregiudicare la fase di erogazione in corso;
Considerato che, anche a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale del 31 marzo 2023, si stima il raggiungimento di una giacenza del sistema degli stoccaggi nazionali al 31 marzo di circa 58,2 TWh, pari a circa 5,3 miliardi di standard metri cubi;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale n. 138 del 1° aprile 2022 che norma l'allocazione al gestore della rete nazionale di trasporto (SNAM Rete Gas S.p.a.) della capacita' necessaria per i servizi e consumi interni;
Considerato che la quota di volume di stoccaggio offerta agli operatori del trasporto per l'anno contrattuale di stoccaggio e' stabilita in circa 551.573 MWh, pari a circa 50 milioni di metri cubi standard e allocata presso STOGIT in riferimento a un potere calorifico superiore pari a 11,03146 kWh/Sm³;
Considerato che, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, i soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal 1° ottobre 2011 hanno l'obbligo di fornire agli stessi clienti il servizio di modulazione, ovvero, ove abbiano installato misuratori multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai clienti stessi, e che ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, tale obbligo va assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dei servizi di stoccaggio messi a disposizione ai sensi del presente decreto;
Considerato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2633 della Commissione del 20 novembre 2023 che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2024 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato che prevede per l'Italia obiettivi intermedi del 36%, 54%, e 72% rispettivamente per il 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre, funzionali al conseguimento dell'obiettivo di riempimento del 90% al 1° novembre 2024;
Considerato il regolamento (UE) n. 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina che in particolare prevede, all'art. 1, comma 12 la modifica dell'art. 5-septiesdecies del regolamento (UE) n. 833/2014 come segue «1. E' vietato mettere capacita' di stoccaggio quale definita all'art. 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in un impianto di stoccaggio quale definito all'art. 2, punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ad esclusione della parte di impianto di gas naturale liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di: a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entita' o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un'entita' o un organismo i cui diritti di proprieta' sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona giuridica, un'entita' o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o c) una persona fisica o giuridica, un'entita' o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un'entita' o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.»;
Ritenuto opportuno prevedere, per ottimizzare il ciclo di iniezione di gas naturale negli stoccaggi ai sensi del citato decreto-legge, la sperimentazione di profili tecnici di iniezione che prevedano pressioni dinamiche in pozzo anche superiori alla pressione statica originaria di giacimento per periodi di tempo prolungati, sempreche' la pressione di giacimento al termine della fase di iniezione si mantenga entro i limiti di sicurezza stabiliti, nonche', relativamente alle modalita' di allocazione, l'offerta di capacita' di stoccaggio ove possibile anche giornaliera;
Ritenuto opportuno, al fine di rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale, ottimizzare sia l'utilizzo dei terminali di rigassificazione, prevedendo servizi di rigassificazione integrati con l'iniezione del gas negli stoccaggi, nonche' servizi di collegamento con altri terminali operanti in area mediterranea, sia l'utilizzo della capacita' disponibile ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti non interconnessi direttamente con reti di Stati membri dell'Unione europea, prevedendo corrispettivi che incentivino l'importazione dall'estero;

Decreta:

Art. 1

Stoccaggio di modulazione

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito Autorita') determina, nei limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti l'accesso a parita' di condizioni al servizio di stoccaggio, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio stesso in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, per i servizi di cui al presente decreto.
2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025, lo spazio di stoccaggio di modulazione di punta, offerto dalle imprese STOGIT, Edison Stoccaggio e Ital Gas Storage, da assegnare secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente al medesimo anno di stoccaggio, e' stabilito in misura di circa 86.322.670 MWh, pari a circa 7.861 milioni di standard metri cubi, tenuto conto dei rispettivi poteri calorifici superiori di riferimento, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori:
a. il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi dieci anni;
b. il volume di gas tecnicamente importabile nel periodo 1° ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacita' relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale prevista nello stesso periodo e al netto delle esportazioni.
3. La prima asta per l'allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e' conclusa dalla societa' Ital Gas Storage, mentre la seconda da Edison Stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nelle loro disponibilita'.
4. Le ulteriori capacita' di stoccaggio disponibili, pari a circa 57.179.011 MWh, corrispondenti a circa 5.186 milioni di standard metri cubi, piu' la quota parte di stoccaggio minerario che non risulti effettivamente richiesta alle imprese di stoccaggio e allocata, sono assegnate dalle imprese di stoccaggio STOGIT e Edison Stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2024-2025 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme e/o che amplino l'offerta di flessibilita'.
5. La capacita' di stoccaggio, di cui ai commi 2, e 4, e' assegnata dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti di capacita' secondo i seguenti prodotti:
a. un primo che preveda la disponibilita' di capacita' di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione-prodotto con iniezione stagionale;
b. un secondo che preveda la disponibilita' di capacita' di iniezione in un mese successivo a quello di conferimento-prodotto con iniezione mensile.
6. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025 la prima procedura di allocazione della capacita' di stoccaggio, nelle sue diverse tipologie di servizio, ha luogo entro il 12 aprile 2024 secondo il calendario successivamente pubblicato dalle imprese di stoccaggio. Il calendario delle eventuali aste successive e' definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell'Autorita'.
7. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Ex DG IS i risultati delle aste al fine di monitorare l'obiettivo di riempimento di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
8. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, da assicurare in via prioritaria mediante l'utilizzo dei servizi di stoccaggio messi a disposizione attraverso il presente decreto.
9. Per ciascuna asta e' stabilito, secondo modalita' determinate dall'Autorita', un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato e della necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
10. Edison Stoccaggio destina una quota dello spazio di cui al comma 5 a servizi che consentano un uso piu' flessibile della punta, da offrire mediante un'asta la cui procedura e' definita dall'Autorita'.
11. In particolare, Edison Stoccaggio rende disponibile una quota pari a 635.000 MWh corrispondenti a circa 60 milioni di standard metri cubi.
 
Allegato
Profili erogativi per STOGIT

Parte di provvedimento in formato grafico
Profili erogativi per Edison Stoccaggio

Parte di provvedimento in formato grafico
Profili erogativi per Ital Gas Storage

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Servizi di stoccaggio pluriennali

1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2024-2025, una quota delle capacita' di cui all'art. 1, comma 5, corrispondente a 11.031.460 MWh pari a circa 1 miliardo di metri cubi standard, e' offerta da STOGIT per servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme, aggiuntivi rispetto ai quantitativi gia' conferiti nell'anno contrattuale di stoccaggio 2023-2024.
2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata di due anni.
3. Il servizio di stoccaggio pluriennale e' assegnato da STOGIT in una asta precedente a quelle per l'allocazione della capacita' di cui all'art. 1, comma 4.
4. Per l'asta di cui al comma 3 e' stabilito, secondo modalita' determinate dall'Autorita', un prezzo di riserva che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato e della necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
5. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalita' previste per i servizi di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 4.
 
Art. 3

Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi

1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, tenuto anche conto delle mutate condizioni di approvvigionamento di gas proveniente dalla Russia, e dei regolamenti europei in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, i profili di utilizzo della capacita' erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'art. 1, comma 2, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilita' di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1° novembre 2024 - 31 marzo 2025 i profili indicativi di tutte le imprese di stoccaggio sono riportati nell'allegato al presente decreto.
2. STOGIT e' altresi' tenuta a garantire al sistema nazionale del gas naturale, in caso di emergenza, una prestazione di punta massima pari a circa 1.544.404 MWh corrispondenti a circa 140 milioni di metri cubi standard per una durata di tre giorni all'inizio del mese di febbraio 2025 il cui valore viene successivamente adeguato e comunicato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Ex DG IS fino al 31 marzo in funzione della effettiva erogazione.
3. Le capacita' di stoccaggio di cui all'art. 2 e di cui all'art. 1, comma 4, al netto della quota di cui all'art. 1, comma 10, sono allocate con profilo di utilizzo uniforme della capacita' erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per centocinquanta giorni, come definito nei codici di stoccaggio.
4. Le imprese di stoccaggio pubblicano nel proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico e dell'eventuale indisponibilita' degli impianti di stoccaggio.
 
Art. 4

Modalita' d'asta

1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli 1 e 2 sono stabilite dall'Autorita', sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Ex DG IS per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, secondo le tempistiche previste dall'art. 1, comma 7, ed in tempo utile per consentire il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2024 - 31 marzo 2025, prevedendo, ove possibile, l'offerta di capacita' di stoccaggio, anche giornaliera, nonche' agevolando, anche in questo caso ove possibile, servizi di rigassificazione integrati con il servizio di iniezione negli stoccaggi, finalizzati a massimizzare il livello di stoccaggio, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
2. I soggetti che partecipano alle aste di cui al comma 1 presentano alle imprese di stoccaggio una dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e a firma del legale rappresentante, attestante l'assenza di condizioni ostative per la allocazione di capacita' di stoccaggio stabilite nel regolamento (UE) n. 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
 
Art. 5

Disposizioni in materia di sicurezza
del sistema nazionale del gas naturale

1. Nel corso del periodo di iniezione sono stabilite dall'Autorita' modalita' che favoriscano il mantenimento del gas negli stoccaggi.
2. Nel corso del ciclo di erogazione invernale 2024-2025, le imprese di stoccaggio consentono l'effettuazione di iniezioni in controflusso, promosse anche attraverso servizi dedicati, per i quali l'Autorita' stabilisce specifici corrispettivi incentivanti, potendo anche a tal fine prevedere procedure concorsuali, conformi ai criteri dell'art. 4, per il conferimento di capacita' di stoccaggio per i servizi di punta e uniforme per l'anno termico 2025-2026 in relazione alle giacenze degli utenti al 31 marzo 2025.
3. Per massimizzare l'ottimale riempimento degli stoccaggi nonche' abbreviarne i tempi di riempimento, sono consentiti profili tecnici di iniezione che prevedano pressioni dinamiche in pozzo anche superiori alla pressione statica originaria di giacimento per periodi di tempo prolungati, sempreche' la pressione di giacimento al termine della fase di iniezione si mantenga entro i limiti di sicurezza stabiliti.
4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di stoccaggio, monitora l'andamento settimanale del ciclo di riempimento degli stoccaggi e il livello di riempimento progressivo delle capacita' di stoccaggio allocate, ai fini dell'eventuale diversificazione dei prodotti di stoccaggio e dei servizi offerti, tenuto conto delle caratteristiche tecniche specifiche del sistema nazionale dello stoccaggio.
5. Le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di gestione dei propri sistemi, consentono agli utenti l'iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacita' di spazio loro precedentemente conferite mediante allocazione implicita di corrispondente capacita' di spazio ed erogazione invernale.
6. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorita'.
 
Art. 6

Disposizioni per la chiusura del ciclo di stoccaggio 2023-2024

1. Gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2024 risultanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del 20 luglio 2022, rimangono assegnati all'impresa maggiore di trasporto ed al Gestore dei servizi energetici, secondo condizioni economiche e modalita' stabilite dall'Autorita'.
2. Gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2024 assegnati all'impresa maggiore di trasporto, ai sensi del decreto ministeriale n. 138 del 1° aprile 2022, ai fini della copertura dei volumi di gas per il funzionamento del sistema (gas non contabilizzato, consumi, perdite e «delta in-out» delle imprese di distribuzione) per il periodo novembre 2022 - marzo 2023, rimangono assegnati all'impresa maggiore di trasporto, secondo condizioni economiche e modalita' stabilite dall'Autorita'.
 
Art. 7

Promozione di volumi di gas aggiuntivi

1. L'Autorita' stabilisce corrispettivi, anche di tipo giornaliero, che favoriscano l'importazione di volumi di gas aggiuntivi dai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti non direttamente interconnessi con reti di Stati membri dell'Unione europea, nonche' corrispettivi che favoriscano l'importazione di gas naturale liquefatto durante il ciclo di iniezione in stoccaggio, tenendo conto della necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonche' durante l'anno termico 2024-2025.
2. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei terminali di rigassificazione di gas naturale, il gestore della rete di trasporto nazionale continua a predisporre, secondo le modalita' gia' in vigore, un servizio di collegamento tramite navi spola di adeguata capacita' e dimensione finalizzato al collegamento del terminale di rigassificazione di Panigaglia con terminali di rigassificazione ubicati nel Mar Mediterraneo, che effettuino il servizio di reloading, in particolare con quelli della penisola iberica.
3. L'Autorita' stabilisce corrispettivi per il servizio di cui al comma 2 che favoriscano l'importazione di gas naturale liquefatto durante il ciclo di iniezione in stoccaggio, tenendo conto della necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonche' durante l'anno termico 2024-2025.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente decreto e' comunicato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attivita' di stoccaggio, di rigassificazione e di trasporto di gas naturale per la sua immediata attuazione e all'Autorita' ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
2. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2024

Il Ministro: Pichetto Fratin