Gazzetta n. 224 del 24 settembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY |
DECRETO 9 settembre 2024 |
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di quarantatre' societa' cooperative. |
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IL DIRETTORE GENERALE Servizi di vigilanza
Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy». Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy; Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024; Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 936, lettera a), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede che gli enti cooperativi che si sottraggono all'attivita' di vigilanza sono cancellati dall'albo nazionale degli enti cooperativi con applicazione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-sepiesdecies del codice civile e dell'art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie; Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003 circa la non necessita' dell'acquisizione di uno specifico parere, da parte del predetto organismo, per i casi di scioglimento per atto d'autorita' senza nomina di commissario liquidatore, nei quali non sussistano piu' margini di discrezionalita' per l'amministrazione; Tenuto conto che il Comitato centrale per le cooperative con verbale del 10 luglio 2024, nel confermare la delibera dell'organismo di cui al precedente visto, si e' espressa favorevolmente circa l'opportunita' di acquisire il relativo parere da parte dell'organismo, unicamente per le societa' cooperative sciolte per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, a causa del mancato perseguimento dello scopo mutualistico; Considerato che le societa' cooperative riportate nell'elenco parte integrante del decreto, si sono sottratte all'attivita' di vigilanza e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto e' stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali; Considerato che l'obbligo di cui all'art. 7 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' stato assolto dando comunicazione dell'avvio del procedimento; Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 7 maggio 2024 e' stato pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy l'avviso dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorita' senza nomina del commissario liquidatore delle societa' cooperative, inserite nell'elenco allegato, essendosi resa necessaria tale pubblicazione in quanto parte dei destinatari risultavano privi di domicilio digitale valido; Rilevato che nessuno dei soggetti interessati ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
E' disposto, ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, come richiamato dall'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, lo scioglimento senza nomina del commissario liquidatore delle societa' cooperative riportate nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. |
| Allegato
Scioglimento senza nomina del commissario liquidatore - Sottrazione alla vigilanza L. 205/2017
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 9 settembre 2024
Il direttore generale: Donato |
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