Gazzetta n. 223 del 23 settembre 2024 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 9 luglio 2024
Linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 e annesso schema di protocollo quadro. (Delibera n. 51/2024).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Nella seduta del 9 luglio 2024

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne le modalita' e le procedure attuative;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia», e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 3 e 6 che dispongono la tracciabilita' dei flussi finanziari originati da lavori, servizi e forniture pubblici e le relative sanzioni;
Vista la delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 58, con la quale questo Comitato, su proposta del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (C.C.A.S.G.O.), ha adottato le linee guida per la stipula degli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;
Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, richiamato dall'art. 203, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e la correlata delibera di questo Comitato n. 15 del 28 gennaio 2015, recante «Linee guida per il monitoraggio grandi opere (MGO)»;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato, su proposta del CCASGO, ha adeguato i principi a cui debbono essere improntati gli accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia di cui al menzionato art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006, ed ha definito uno specifico schema di protocollo di legalita';
Visto il decreto 21 marzo 2017 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che ha istituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (C.C.A.S.I.I.P.), il quale ha assorbito ed ampliato le competenze precedentemente attribuite al CCASGO, e, in particolare, all'art. 6, ha prescritto che le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini della prevenzione e della repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa si fondino in via prioritaria sulla stipula obbligatoria di appositi protocolli di legalita' tra le stazioni appaltanti, i soggetti realizzatori e le prefetture-uffici territoriali del governo territorialmente competenti, i cui contenuti sono definiti sulla base di linee-guida predisposte dallo stesso comitato di coordinamento;
Visto l'art. 6, comma 4 del citato decreto 21 marzo 2017 che ha previsto che le linee-guida siano approvate e recepite in apposite deliberazioni del CIPESS;
Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62, recante «Accordi di legalita'. Aggiornamento dei protocolli-tipo adottati con la delibera CIPE n. 62/2015 (delibera n. 62/2020)», con la quale questo Comitato ha approvato i due nuovi schemi di «Protocolli di legalita'» per le opere pubbliche di infrastrutture e insediamenti prioritari affidate al contraente generale o concessionario e a quelle affidate con appalto e le relative linee guida per prevenire il pericolo di ingerenza della criminalita' organizzata e mafiosa;
Visto che il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'art. 41, comma 1, rafforza il ruolo del Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge n. 3 del 2003, introducendo i commi da 2-bis a 2-quinquies. In particolare, il comma 2-ter stabilisce l'obbligo di riportare i CUP dei progetti di investimento pubblico negli atti amministrativi che ne dispongono il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione;
Considerato il ruolo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DiPE), titolare del Sistema CUP, il quale mette a disposizione delle amministrazioni/enti/altri soggetti emananti atti di finanziamento o di autorizzazione di investimenti pubblici, il servizio di «verifica CUP» (Codice unico di progetto), di contribuire ad assicurare la correttezza dei processi di programmazione e di monitoraggio degli interventi;
Visto l'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», il quale, in attuazione del principio di unicita' dell'invio dei dati, prevede che ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo e non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati ma deve essere reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Visto l'art. 39, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo il quale il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e' attuato da un comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo comitato di coordinamento;
Visto l'art. 109 del prima richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023, che prevede l'istituzione, presso l'ANAC, di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori;
Visto l'art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni pubbliche» convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che ha attribuito alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'esercizio, in forma integrata e coordinata, delle attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal predetto articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del governo delle province interessate dall'evento sportivo;
Visto che il predetto art. 14, comma 6-bis, prevede che il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (C.C.A.S.I.I.P.) definisca con specifiche Linee guida le modalita' di esercizio delle verifiche antimafia, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, da parte della menzionata Struttura per la prevenzione antimafia;
Visto che le predette linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 sono state approvate nella seduta del C.C.A.S.I.I.P. dello scorso 30 maggio 2024;
Vista la nota prot. 53130 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2024, acquisita con prot. DIPE 0006404-A-di pari data, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno ha trasmesso le predette linee guida approvate nella seduta del 30 maggio 2024 del C.C.A.S.I.I.P., perche' vengano sottoposte all'esame di questo Comitato;
Considerato che alle linee guida e' allegato un protocollo-quadro che dovra' essere sottoscritto dalla Struttura per la prevenzione antimafia con le stazioni appaltanti e che individua gli impegni di collaborazione che dovranno essere assunti dalle stazioni appaltanti in qualita' di responsabili per la prevenzione antimafia delle attivita' affidate, al fine di contribuire proattivamente al pieno funzionamento del modello di prevenzione, riprendendo alcuni contenuti del protocollo-tipo di cui alla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62;
Considerato che l'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori tenuta dalla predetta struttura per la prevenzione costituisce condizione per la partecipazione degli operatori economici alle procedure di aggiudicazione di contratti, subcontratti e subappalti per la prestazione delle attivita' connesse al ciclo degli interventi infrastrutturali individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2023, recante «Il Piano complessivo delle opere olimpiche Milano-Cortina, e da eventuali successive modificazioni e integrazioni», nonche' per le eventuali altre opere connesse all'evento Milano-Cortina 2026 non indicate nel detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e per i lavori, le forniture e le prestazioni dei servizi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano-Cortina 2026, indipendentemente dalle modalita' di selezione prescelte dal committente, dalla tipologia e dalla durata delle prestazioni e da qualsiasi condizione e modalita' della loro esecuzione;
Considerato che nelle linee guida sono state, altresi', individuate le modalita' con le quali saranno svolte l'attivita' di controllo e vigilanza nella fase esecutiva su tutti gli operatori economici interessati e sullo svolgimento delle loro prestazioni contrattuali, effettuando, in particolare, un monitoraggio dinamico sulle vicende negoziali e procedurali, nonche' sui flussi finanziari legati alla realizzazione delle opere, secondo le modalita' e procedure, anche informatiche, previste dalla delibera CIPE 15 del 2015, nonche' sulla manodopera impiegata e sull'accesso dei mezzi alle aree cantierabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e' stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime di partenariato pubblico-privato;
Tenuto conto dell'esame della proposta oggetto della presente delibera svolto ai sensi del regolamento interno di questo Comitato, approvato con delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» come modificata dalla delibera 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota 9 luglio 2024, n. 7106, predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;
Udita la relazione del presidente del C.C.A.S.I.I.P. nella seduta preparatoria del CIPESS del 26 giugno 2024;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, questo Comitato e' presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e' presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualita' di Vice presidente di questo stesso comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu' anziano per eta'»;
Su proposta del Ministero dell'interno - Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari;
Acquisito in seduta l'assenso degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

Sono approvate le richiamate linee guida per lo svolgimento dei controlli antimafia nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti per lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026 e l'annesso schema di protocollo quadro, approvati dal C.C.A.S.I.I.P. nella seduta del 30 maggio 2024, che si allegano alla presente delibera e ne formano parte integrante e sostanziale.

Il Vice presidente: Giorgetti Il segretario: Morelli

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1229
 
Allegato
LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI ANTIMAFIA
NELL'AFFIDAMENTO E NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI PER LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLO SVOLGIMENTO
DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026
1. Contenuti e finalita' delle linee guida.

Le presenti linee guida sono adottate ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, che attribuisce alla Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, d'ora in avanti denominata «struttura», anche l'esercizio, in forma integrata e coordinata, delle attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal predetto articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del governo delle province interessate dall'evento sportivo.
Il richiamato art. 14, comma 6-bis, prevede inoltre che questo Comitato debba individuare, con apposito atto di indirizzo adottato ai sensi dell'art. 30, comma 3, del citato decreto-legge n. 189/2016, le misure, anche in deroga alle disposizioni del libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia), e successive modificazioni e integrazioni, per accelerare le procedure di controllo e di verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonche' per individuare l'ambito delle attivita' esenti, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle opere.
In attuazione delle predette disposizioni normative e in considerazione dell'esperienza maturata in occasione dell'analogo evento EXPO 2015, nonche' dell'evoluzione delle metodologie di controllo, questo Comitato, nell'ambito delle funzioni di indirizzo generale, fornisce le seguenti indicazioni immediatamente applicabili, anche con riferimento ai rapporti contrattuali in corso, in merito ai controlli in fase esecutiva.
Restano fermi gli esiti delle verifiche antimafia effettuate con le specifiche modalita' di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti gli operatori economici che svolgono quelle attivita' ritenute particolarmente esposte a rischio di infiltrazioni mafiose, indicate al comma 53 del medesimo art. 1.
E' allegato un protocollo-quadro, parte integrante delle presenti Linee guida, che riprende alcuni contenuti del protocollo-tipo di cui alla delibera CIPE n. 62/2020, quale schema di accordo elaborato per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari del Paese e altre opere assimilate, in linea di continuita' con quanto messo a punto nell'ambito delle precedenti delibere CIPE n. 58/2011 e n. 62/2015. Il protocollo-quadro, che dovra' essere sottoscritto dalla struttura con le stazioni appaltanti, individua gli impegni di collaborazione che dovranno essere assunti da queste ultime in qualita' di responsabili per la prevenzione antimafia delle attivita' affidate, al fine di contribuire proattivamente al pieno funzionamento del modello di prevenzione di seguito definito. Individua altresi' le clausole contrattuali che le stazioni appaltanti, in qualita' di soggetti aggiudicatori, dovranno inserire in sede negoziale per vincolare gli aventi causa in via principale a taluni comportamenti finalizzati alla tutela della legalita' e della trasparenza e al contrasto delle interferenze illecite riconducibili non solo alla criminalita' mafiosa, ma anche a fenomeni corruttivi e distorsivi delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto, con la previsione di sanzioni in caso di inosservanza e/o gravi inadempienze, che vanno fino alla risoluzione. Le stazioni appaltanti vigileranno sull'inserimento delle stesse clausole negoziali nei subcontratti e subappalti e sul loro adempimento da parte dei sub-contraenti.
2. Organizzazione del sistema di prevenzione.
Il baricentro del sistema di prevenzione di seguito definito e' costituito dalla struttura di cui all'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la quale, ai sensi dell'art. 14, comma 6-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' chiamata ad assicurare, con competenza funzionale ed esclusiva, il coordinamento e l'unita' di indirizzo delle azioni dirette a contrastare i tentativi di infiltrazione da parte della criminalita' organizzata nella fase dell'affidamento di contratti, subcontratti e subappalti e in quella successiva dell'esecuzione delle relative prestazioni, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del governo delle province interessate.
Tale modello organizzativo consente non solo di mettere a fattor comune il patrimonio di conoscenze acquisito nelle diverse realta' territoriali - realizzando un'indispensabile visione di insieme delle singole dinamiche di ingerenza, diretta e indiretta, che le caratterizzano -, ma anche di intraprendere iniziative congiunte e coordinate per contrastare eventuali tentativi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali. E' quindi indispensabile che la struttura avvii con i prefetti delle province interessate un'azione costante di approfondimento delle specifiche situazioni, accompagnata da un interscambio continuo di informazioni, per attuare una strategia di massima prevenzione amministrativa secondo criteri di efficienza, tempestivita' e adeguatezza. Cio', a fronte di organizzazioni criminali che, con grande flessibilita' e capacita' di adattamento ai contesti ambientali, ricercano sempre nuove forme e modalita' di penetrazione nell'economia legale, mediante articolate e sofisticate schermature finalizzate ad eludere i controlli.
La struttura, per l'esercizio delle funzioni di verifica antimafia, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del governo e dei relativi Gruppi interforze antimafia (GIA), istituiti ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2003, quali supporto territoriale per l'analisi antimafia, nonche' della Direzione investigativa antimafia (DIA), nelle sue articolazioni centrali e periferiche, e del Gruppo interforze centrale (GIC) costituito nell'ambito del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Nei casi di particolare complessita' - in presenza di fumus che necessiti di approfondimento in un ambito piu' vasto ed articolato, tale da trascendere il patrimonio informativo degli organi investigativi territoriali - potra' essere chiamato a partecipare alle riunioni dei GIA personale appartenente al GIC.
La struttura dispone, secondo le direttive impartite dal Ministro dell'interno, di una aliquota di personale appartenente alle Forze di polizia con specifiche professionalita', destinato alla attivita' di valutazione ed analisi degli elementi informativi acquisiti in sede istruttoria e in esito ad accessi ed accertamenti.
Un ruolo fondamentale e' svolto dalla sezione specializzata di questo Comitato, istituita con il decreto interministeriale del 17 novembre 2016, a cui saranno chiamati a partecipare i prefetti e i commissari del governo dei territori interessati dall'evento sportivo. La sezione specializzata, oltre alle funzioni attribuite dal predetto decreto di costituzione, svolgera', con le modalita' di seguito indicate, una attivita' di indirizzo e di monitoraggio dell'azione di prevenzione esercitata dalla Struttura, anche al fine di definire eventuali iniziative per il suo rafforzamento e la sua implementazione, con particolare riguardo allo sviluppo di specifiche forme di collaborazione con le autorita' che compongono la sezione stessa. A tali fini, la struttura convochera' la sezione specializzata in tutte le ipotesi in cui dovra' richiederne i pareri e, comunque periodicamente, ai fini informativi.
La struttura si avvale della collaborazione delle stazioni appaltanti, che, in qualita' di soggetti responsabili per la prevenzione antimafia delle attivita' affidate, svolgeranno i compiti definiti nel protocollo-quadro allegato per il pieno coinvolgimento nell'articolata azione di contrasto alle diverse forme di illegalita' anche a «valle» dell'affidamento principale. In particolare, le stazioni appaltanti assicureranno il costante e tempestivo flusso informativo nella fase esecutiva a favore della struttura e di tutte le altre autorita' che compongono la rete di prevenzione, attraverso l'istituzione e la gestione di banche dati. Tali banche dati saranno alimentate sulla base di specifici impegni assunti con le stesse stazioni appaltanti dai soggetti aggiudicatori e dagli esecutori delle prestazioni, inseriti nella documentazione contrattuale e supportati, in caso di violazioni, da uno specifico regime sanzionatorio indicato nello stesso protocollo. le Stazioni appaltanti saranno inoltre chiamate a vigilare sul rispetto dei vincoli assunti in sede negoziale da parte di tutti gli operatori economici a diverso titolo impegnati in lavori, forniture e servizi, finalizzati a garantire la trasparenza, la legalita' e il contrasto ai tentativi di corruttela e di ingerenza delle organizzazioni criminali.
Una mirata azione per intercettare eventuali episodi di intrusione nelle commesse pubbliche deve essere svolta dagli stessi esecutori delle prestazioni contrattuali attraverso l'adempimento degli specifici impegni che assumeranno in sede negoziale con il soggetto aggiudicatore ed indicati nel protocollo-quadro allegato. Si tratta, in particolare, degli obblighi di controllo dell'accesso di manodopera a diverso titolo impiegata e dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali, nonche' di adozione di scelte organizzative e di comportamenti collaborativi per contrastare interferenze di carattere corruttivo e/o mafioso. In aggiunta a tali obblighi, gli esecutori dovranno predisporre autonome e mirate misure di vigilanza, tenuto conto della natura e delle caratteristiche delle attivita' in concreto svolte e del contesto ambientale nel quale opereranno, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dagli organismi deputati ai controlli.
Il Comitato ritiene inoltre opportuno che la struttura, in una logica di ampliamento ed integrazione della rete di protezione antimafia, promuova il piu' ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, tra cui le organizzazioni dei datori di lavoro ed i sindacati rappresentativi delle categorie dei lavoratori, per l'attuazione di specifiche iniziative in grado di intercettare quei segnali di illegalita' diffusa o di grave irregolarita' che possono rappresentare sintomi rivelatori di una piu' seria compromissione dell'impresa, valorizzando, in tale direzione, le diverse azioni e progettualita' realizzate sui territori interessati anche ai fini della loro replicabilita' negli altri analoghi contesti.
Nella predetta logica di ampliamento ed integrazione della rete di protezione antimafia, questo Comitato richiama l'esperienza positiva dei Tavoli di monitoraggio sui flussi di manodopera istituiti nelle prefetture-uffici territoriali del governo dei territori interessati dai lavori di ricostruzione dopo il sisma 2016 ai sensi del comma 8 dell'art. 35 del citato decreto-legge n. 189/2016. In occasioni analoghe di confronto ed analisi, le prefetture interessate, tenuto conto delle iniziative gia' in corso nelle province coinvolte dall'evento sportivo, potranno promuovere, anche sulla scorta di indicazioni da parte della struttura, lo sviluppo di iniziative specifiche finalizzate a rafforzare la tutela del personale a qualsiasi titolo impiegato, attraverso la condivisione del patrimonio informativo disponibile.
3. Collaborazione con la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo e l'Autorita' nazionale anticorruzione.
Il Comitato ritiene fondamentale rafforzare gli strumenti di collaborazione interistituzionale tra la struttura e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA) e le Direzioni distrettuali antimafia (DDA), sulla scorta di modelli operativi gia' sperimentati ed in particolare di quello recentemente previsto dal decreto del Ministro dell'interno 2 ottobre 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2023) per una maggiore efficienza dei controlli sugli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC).
Sulla base di specifiche intese, fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge la struttura dovra', oltre a quanto previsto dall'art. 91, comma 7-bis, del Codice delle leggi antimafia, trasmettere tempestivamente alle direzioni distrettuali gli elementi informativi rilevanti ai fini dell'adozione di informazioni antimafia a carattere interdittivo e le relazioni conclusive degli accessi ai cantieri, nonche' comunicare l'adozione delle misure amministrative ai sensi dell'art. 94-bis del Codice antimafia. Le direzioni distrettuali, fatti salvi i limiti discendenti dal segreto investigativo, potranno fornire alla struttura gli elementi di analisi dei quali siano in possesso al fine di consentire il piu' efficace esercizio dell'attivita' di prevenzione di competenza.
Gli esiti degli accessi ai cantieri sono inseriti nella banca dati S.I.R.A.C. cui accede anche la Procura nazionale antimafia.
Forme di collaborazione specifiche potranno essere attivate altresi' dalla struttura e dall'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) anche al fine di condividere il patrimonio informativo per il rafforzamento dell'azione a tutela della legalita' e di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, con particolare riferimento ai dati contenuti del casellario delle imprese, di cui art. 222 del decreto legislativo n. 36/2023, per specifiche attivita' di indagine.
4. Controlli in sede di affidamento.
L'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, fatte salve le attivita' esenti di seguito indicate, costituisce condizione per la partecipazione degli operatori economici alle procedure di aggiudicazione di contratti, subcontratti e subappalti per la prestazione delle attivita' connesse al ciclo degli interventi infrastrutturali individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2023, e da eventuali successive modificazioni e integrazioni, nonche' per i lavori, le forniture e le prestazioni dei servizi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano-Cortina 2026, indipendentemente dalle modalita' di selezione prescelte dal committente, dalla tipologia e dalla durata delle prestazioni e da qualsiasi condizione e modalita' della loro esecuzione. Gli operatori non iscritti in anagrafe saranno comunque ammessi a partecipare alle predette procedure, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del citato decreto-legge n. 189/2016, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione. I contraenti ed i subcontraenti dovranno rimanere iscritti in anagrafe per l'intera durata dell'esecuzione delle prestazioni senza soluzione di continuita'. Le stazioni appaltanti verificheranno tale permanenza in anagrafe con la collaborazione degli altri eventuali soggetti aggiudicatori.
Ferma restando la possibilita', da parte degli operatori economici, di chiedere l'iscrizione in anagrafe, ai sensi del citato comma 6 dell'art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, il Comitato ritiene di introdurre, per i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento sportivo internazionale, una soglia pari a 100.000 euro del valore dei contratti, subcontratti e subappalti, al di sotto della quale i partecipanti alle relative procedure di affidamento debbono presentare al soggetto aggiudicatore l'autocertificazione concernente l'assenza delle situazioni automaticamente interdittive alla conclusione di rapporti con la pubblica amministrazione. Sara' cura dello stesso soggetto aggiudicatore, ai sensi dell'art. 89 del Codice delle leggi antimafia, trasmetterle alla struttura, con cadenza mensile, ai fini dell'esercizio dei controlli a campione. La struttura potra' in ogni caso procedere ad accertamenti sui requisiti soggettivi antimafia di taluni singoli operatori economici sulla scorta di specifiche segnalazioni da parte della DIA e del GIC. L'individuazione della predetta soglia di esenzione, ampiamente inferiore a quella prevista dall'art. 83, comma 3, lettera e), del Codice delle leggi antimafia, intende scongiurare possibili appesantimenti o rallentamenti dei controlli, pur senza pregiudicarne incisivita' ed efficacia, tenuto conto che la fase prossima allo svolgimento della manifestazione internazionale sara' inevitabilmente caratterizzata dal rapido e sostenuto avvicendamento degli operatori economici impegnati in diverse attivita' prettamente organizzative, determinando una situazione di turn over estremamente dinamica e allo stesso tempo frammentata e pulviscolare. Il riferimento e' soprattutto a quella congerie di commesse che saranno affidate nel momento in cui, completate le opere infrastrutturali di base, diventeranno predominanti attivita' difficilmente catalogabili entro un determinato numerus clausus.
Secondo un modello di prevenzione antimafia flessibile e adattabile in ragione delle concrete esigenze che si dovessero manifestare, la struttura, sentita la sezione specializzata ed informato questo Comitato, potra' prevedere lo svolgimento di controlli antimafia in sede di affidamento anche per attivita' contrattuali sotto la predetta soglia, afferenti ad ambiti imprenditoriali che, ancorche' non ricompresi tra quelli indicati all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, presentino particolari profili di rischio evidenziati da analisi di contesto da parte della DIA e del GIC. In questo caso, gli operatori economici che intendano partecipare alle procedure di affidamento dovranno, analogamente a quanto previsto per quelle sopra soglia, essere iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, o comunque aver presentato la relativa richiesta di iscrizione, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Questo Comitato, analogamente a quanto avvenuto per EXPO 2015, ritiene altresi' di individuare una soglia minima di esenzione relativa esclusivamente alle acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento effettuate da ciascun singolo operatore economico, la cui quantificazione economica e' stabilita in 9.000 euro a trimestre.
Sono sottoposte al regime ordinario dei controlli disciplinato dal Codice delle leggi antimafia i contratti che la Societa' infrastrutture Milano-Cortina 2026 S.p.A. e gli altri soggetti attuatori stipulino per l'acquisizione di beni e servizi necessari alle proprie esigenze di funzionamento.
Nel caso in cui dovessero insorgere dubbi sull'applicazione delle indicazioni contenute nel presente paragrafo, la struttura richiedera' il parere della sezione specializzata, tenendo informato questo Comitato.
5. Monitoraggio antimafia anticipato.
Nella logica di massima prevenzione e deterrenza, questo Comitato ritiene che, analogamente a quanto previsto in precedenti esperienze, anche in occasione di EXPO 2015, la struttura debba attivare le forme monitoraggio antimafia anticipato di seguito specificate su indicazione della sezione specializzata, sulla base di una preventiva analisi dei profili di rischio effettuata dalle prefetture e dai commissariati del governo territorialmente competenti, all'esito degli approfondimenti dei relativi GIA, nonche' dalla DIA e dal GIC.
In particolare, tale monitoraggio anticipato potra' riguardare la ricognizione da parte delle prefetture-uffici territoriali del governo competenti delle aree di sedime di infrastrutture e la verifica, sulla scorta degli elaborati progettuali e del successivo piano particellare di esproprio, nonche' della mappatura degli eventuali passaggi di proprieta' avvenuti nel biennio precedente, della eventuale presenza di soggetti neo-intestatari che mostrino collegamenti con elementi della criminalita' organizzata di stampo mafioso in virtu' di specifici precedenti penali o in ragione delle loro frequentazioni, informando sugli esiti di tali controlli la struttura, che riferira' alla sezione specializzata.
Gli accertamenti preventivi da parte delle prefetture ed i commissariati del governo territorialmente competenti potranno poi riguardare, facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice delle leggi antimafia, quei soggetti economici locali, non ancora formalmente iscritti e indipendentemente dal fatto che ne facciano richiesta, che operano nel settore dell'indotto, legato alla fase realizzativa delle opere, informando sugli esiti di tali controlli la struttura, che riferira' alla sezione specializzata. Si fa riferimento, in particolare, a quegli operatori economici che esercitano le attivita' ritenute piu' permeabili all'ingerenza mafiosa e che agiscono in un regime di sostanziale monopolio o svolgono attivita' imprenditoriali strutturalmente radicate sul territorio e potenzialmente idonee, per la loro specializzazione e localizzazione, ad intercettare qualsiasi intervento pubblico infrastrutturale a prescindere dalla sua finalizzazione, e per i quali pertanto, a prescindere dalla circostanza che risultino in seguito effettivamente coinvolti nelle prestazioni, appare necessaria un'azione di screening antimafia preventivo ad ampio raggio.
Questa attivita' di prevenzione sara' di grande utilita' anche laddove il soggetto economico non risulti successivamente interessato dal ciclo di esecuzione dei lavori, in quanto consentira' di acquisire anticipatamente un quadro conoscitivo sui livelli di esposizione della realizzazione delle opere al rischio di interferenza criminale e, pertanto, permettera' di orientare e indirizzare un'azione mirata di vigilanza, anche in sede di definizione dei piani di controllo coordinato del territorio da parte dei prefetti e dei commissari del governo competenti.
Il Comitato ritiene inoltre utile che, nell'ambito della attivita' di monitoraggio anticipato, le prefetture-uffici territoriali del governo ed i commissariati del governo interessati dai lavori ed opere per Milano-Cortina effettuino uno specifico screening dei soggetti economici che abbiano delocalizzato la propria attivita'. Tale attivita' di prevenzione si rende necessaria alla luce del rischio che gli ingenti investimenti previsti possano alimentare eventuali forme di migrazione di imprese - e soprattutto dell'indotto -, le quali decidano di trasferire la propria attivita' nel perimetro di gravitazione territoriale delle opere in base ad un disegno illecito preordinato. Sullo svolgimento di tale attivita' le prefetture terranno informata la struttura, che provvedera' a riferire alla sezione specializzata.
6. Iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
L'iscrizione e' disposta dalla struttura, secondo le procedure previste dal piu' volte citato art. 30, all'esito di verifiche antimafia effettuate con le modalita' dell'informazione che si siano concluse con esito liberatorio, o con la prescrizione delle misure di cui all'art. 94-bis del Codice delle leggi antimafia. L'iscrizione ha un periodo di validita' temporale di dodici mesi ed e' rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell'operatore economico interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia. La struttura procedera' all'iscrizione di diritto in anagrafe, secondo quanto previsto dal citato art. 30, comma 7, del decreto-legge n. 189/2016, degli operatori economici che risultino presenti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del governo ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge n. 190/2012. In questa ipotesi, l'iscrizione in anagrafe avra' un periodo di validita' temporale pari a quello residuo dell'iscrizione gia' in corso nell'elenco provinciale. La struttura procedera' altresi' all'iscrizione in anagrafe per il periodo di validita' temporale di dodici mesi dell'operatore economico che, all'esito della consultazione della Banca dati nazionale antimafia, risulti gia' censito, acquisendo agli atti l'informazione antimafia liberatoria rilasciata in via automatica dalla stessa banca dati.
E' comunque facolta' della struttura attivare, in entrambe le ipotesi, accertamenti sul soggetto economico interessato anche sulla base di eventuali segnalazioni da parte delle diverse componenti della rete di prevenzione antimafia. Qualora dalla consultazione della BDNA si riscontri la presenza di un provvedimento interdittivo antimafia, la struttura adottera' il provvedimento di diniego dell'iscrizione in anagrafe.
7. Procedure di verifica antimafia.
Il Comitato, al fine di coniugare la necessita' di garantire controlli efficaci con quella della loro speditezza, ritiene di confermare le modalita' di verifica antimafia gia' utilizzate per l'iscrizione degli operatori economici interessati ai lavori di ricostruzione post-sisma 2016 (L.G. n. 2 e 3)
In particolare, il Comitato ritiene di confermare l'attuale articolazione della procedura di rilascio dell'informazione antimafia in due fasi correlate: la prima, c.d. speditiva, finalizzata allo scrutinio dell'operatore sulla scorta di evidenze documentali, giudiziarie o di prevenzione; la seconda, diretta al definitivo accertamento della sussistenza delle eventuali situazioni rilevanti ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice delle leggi antimafia.
Nella citata prima fase, gli accertamenti saranno rivolti alla verifica, tramite il coinvolgimento diretto della DIA e sulla base del patrimonio informativo disponibile, dell'esistenza o meno delle situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b), c), del Codice delle leggi antimafia, nonche' dell'attualita' di eventuali elementi di infiltrazione mafiosa desunti dalla sussistenza di situazioni indiziarie. Si tratta di cause automaticamente ostative, o evidenze a forte valenza «indiziante», in quanto desumibili da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria nei confronti dell'operatore economico scrutinato e/o della sua compagine proprietaria e gestionale, che attestino l'appartenenza o la contiguita' con ambienti criminali o, in caso di provvedimenti non ancora definitivi, la qualificata probabilita' di simili situazioni.
In questa fase, la struttura inviera' alla DIA, attraverso l'apposito canale dedicato, la richiesta di elementi informativi che sara' riscontrata nel termine massimo di dieci giorni. Tale attivita' di verifica antimafia si snoda, in particolare, attraverso l'incrocio delle informazioni della Banca dati nazionale antimafia (BDNA) con le risultanze derivanti dall'interrogazione, di valenza investigativa, del Sistema di indagine delle Forze di polizia (SDI), nonche' con quelle contenute nel Sistema informatico rilevamento accesso ai cantieri (SIRAC) e negli archivi della stessa DIA. Si tratta di un modello operativo - affinato all'esito delle esperienze maturate in precedenti occasioni (ad esempio, per EXPO 2015) e della ricostruzione post-sisma - che consente di mettere a disposizione della struttura in tempi brevi un contributo informativo e di analisi qualificato, sintesi dell'articolato e specifico patrimonio di dati e notizie, del quale la DIA dispone in ragione delle sue attribuzioni in materia di prevenzione delle ingerenze criminali nel settore degli appalti pubblici.
In particolare, la DIA verifichera' l'eventuale presenza, a carico dei soggetti indicati all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia, di iscrizioni che indichino l'esistenza:
di provvedimenti giudiziari, di denunce e segnalazioni di notizie di reato per i delitti di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c) del Codice delle leggi antimafia;
di proposte o provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali;
di segnalazioni riferibili anche a fatti potenzialmente suscettibili di sfociare nell'avvio di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali per pericolosita' sociale qualificata dai presupposti soggettivi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Codice delle leggi antimafia.
Fermo restando l'assoluto rispetto del termine indicato, la DIA fornira' risposta alla struttura soltanto nel caso in cui, all'esito delle proprie risultanze, emergano elementi di controindicazione. Nella comunicazione si terra' conto di eventuali esigenze di riservatezza investigativa.
La struttura, in assenza di controindicazioni, rilascera' un'informazione speditiva provvisoria e disporra' l'iscrizione in anagrafe dell'operatore economico. La Struttura procedera' quindi alle ulteriori attivita' istruttorie per il definitivo accertamento della eventuale sussistenza di situazioni rilevanti ai sensi degli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice delle leggi antimafia, acquisendo il contributo informativo dalle prefetture-uffici territoriali del governo del luogo della sede legale/residenza dell'operatore economico interessato, in merito all'attualita' delle iscrizioni rilevate, nonche' alla presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, anche di natura occasionale, corredato delle valutazioni sulle eventuali evidenze raccolte sul soggetto economico scrutinato. Le prefetture interessate attribuiranno a tali richieste istruttorie carattere di priorita', in modo da consentire alla struttura l'adozione del provvedimento definitivo ai fini sia del consolidamento e della stabilizzazione dei rapporti giuridici gia' eventualmente attivati, nel caso in cui gli approfondimenti confermino l'assenza di elementi ostativi, sia della tempestiva interdizione dell'impresa inquinata, qualora, invece, emergano criticita'. Nei casi di verifiche antimafia di particolare complessita' la struttura potra' interessare anche la DIA e il GIC. Al fine di acquisire i necessari elementi istruttori, la Struttura potra' comunque esercitare i poteri di accesso delegati dal Ministro dell'interno ai prefetti ai sensi del decreto-legge del 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, utilizzando i relativi GIA, sulla scorta di intese con il prefetto competente.
La struttura, a seguito della conferma dell'assenza di controindicazioni, rilascera' l'informazione liberatoria; diversamente, adottera' un'informazione interdittiva, disponendo contestualmente la cancellazione dall'anagrafe. La struttura inserira' tali provvedimenti nella Banca dati nazionale antimafia, dando altresi' comunicazione dell'informazione interdittiva adottata ai soggetti di cui all'art. 91, comma 7-bis, e successive modificazioni e integrazioni, del Codice delle leggi antimafia.
La struttura, nel caso in cui, invece, dai primi accertamenti effettuati dalla DIA emergano risultanze che non consentano il rilascio della liberatoria provvisoria, chiedera' immediatamente alla prefettura-ufficio territoriale del governo del luogo della sede legale/residenza dell'operatore economico la verifica, con carattere di priorita', dell'attualita' delle iscrizioni rilevate, nonche' della presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, anche di natura occasionale, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle societa' o imprese scrutinate. Anche in questa ipotesi, la struttura, nei casi in cui le verifiche antimafia risultino di particolare complessita', potra' interessare direttamente anche la DIA e il GIC e, al fine di acquisire i necessari elementi istruttori, esercitare i poteri di accesso delegati dal Ministro dell'interno ai prefetti ai sensi del decreto-legge del 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, utilizzando i relativi GIA, sulla scorta di intese con il prefetto competente.
Qualora i predetti accertamenti antimafia siano disposti dalla struttura nei riguardi di operatori aggiudicatari o presenti in una graduatoria di concorrenti, trasmessa dalle stazioni appaltanti per le finalita' di cui al comma 6 del piu' volte citato art. 30 del decreto-legge n. 189/2016, le prefetture del luogo della sede legale/residenza provvederanno a fornire il loro contributo informativo in merito all'attualita' delle iscrizioni rilevate, nonche' alla presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, anche di natura occasionale, fornendo altresi' le proprie valutazioni in merito alle eventuali evidenze raccolte sul soggetto economico scrutinato, entro e non oltre la data indicata dalla stessa struttura, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza entro i termini stabiliti dal Codice dei contratti per la stipula degli atti negoziali. Nei casi di particolare complessita' e al fine di favorire la massima tempestivita' delle verifiche, potra' essere chiamato a partecipare alle riunioni dei GIA personale appartenente al GIC.
Al fine di coniugare le esigenze di celerita' ed incisivita' degli accertamenti da parte della struttura, assume rilievo il ricorso alla specifica forma di collaborazione con le direzioni distrettuali interessate gia' in corso con riferimento ai controlli antimafia per le attivita' di ricostruzione post-sisma, tenuto conto di quanto gia' sperimentato in precedenti occasioni, ed ora oggetto anche del citato decreto del Ministro dell'interno 2 ottobre 2023. Tale collaborazione si esplica mediante l'attivazione di un circuito informativo dedicato all'interno della sezione specializzata che, nei limiti del rispetto del segreto d'indagine, consente di verificare l'attualita' delle iscrizioni pregiudizievoli riscontrate nelle banche dati interforze attinenti a procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale. Nel caso in cui l'esame del CED interforze abbia evidenziato iscrizioni relative a reati diversi da quelli elencati nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, cosiddetti «reati spia» - aventi comunque valenza indiziante, ex art. 84, comma 4, del Codice delle leggi antimafia - la struttura richiede copia dei provvedimenti giudiziari alle procure, distrettuali o circondariali, ovvero agli organi di Polizia giudiziaria procedenti, qualora ostensibili. 8. Aggiornamento degli accertamenti antimafia e rinnovo
dell'iscrizione in anagrafe.
La struttura provvede ad un aggiornamento degli accertamenti antimafia in sede di rinnovo dell'iscrizione in anagrafe con le modalita' di seguito indicate. La struttura puo' comunque disporre in qualsiasi momento verifiche sulla permanenza dei requisiti in capo all'operatore economico iscritto. Queste ultime possono essere attivate secondo una metodologia a campione, o sulla scorta di valutazioni espresse dalla sezione specializzata, anche sulla base di analisi di contesto ambientale da parte della DIA e del GIC che evidenzino l'esigenza di una specifica attenzione verso determinati settori imprenditoriali o ambiti territoriali, in una logica di massima prevenzione finalizzata a intercettare qualsiasi forma di interferenza criminale nel ciclo contrattuale.
La manifestazione dell'interesse a permanere in anagrafe deve essere comunicata dall'operatore economico interessato con le modalita' tecniche stabilite dalla struttura entro trenta giorni dal termine di scadenza dell'iscrizione. L'iscrizione continua a produrre i suoi effetti senza soluzione di continuita' sino alla conclusione del procedimento di aggiornamento degli accertamenti antimafia. Gli operatori economici che non manifestino interesse a rimanere in anagrafe nel termine sopraindicato decadono automaticamente al termine del periodo di iscrizione.
La struttura, su domanda dell'interessato, procedera' al rinnovo di diritto dell'iscrizione in anagrafe, qualora l'operatore economico risulti presente in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del governo ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della richiamata legge n. 190/2012. Il rinnovo avra' una validita' temporale pari al periodo residuo di efficacia dell'iscrizione nell'elenco. E' comunque facolta' della struttura attivare accertamenti sul soggetto economico interessato sulla base di eventuali segnalazioni da parte delle autorita' competenti.
La struttura provvedera' altresi' al rinnovo dell'iscrizione in anagrafe per un periodo temporale di dodici mesi, su domanda dell'operatore economico che risulti censito in BDNA acquisendo agli atti l'informazione con esito liberatorio in corso di validita'. Anche in questo caso e' facolta' della struttura attivare accertamenti sul soggetto economico interessato sulla base di eventuali segnalazioni da parte delle autorita' competenti.
Negli altri casi la struttura, ricevuta la manifestazione di interesse, avviera' il procedimento di aggiornamento degli accertamenti antimafia, articolato in due fasi correlate, analogamente a quanto precedentemente indicato per l'iscrizione in anagrafe. Tali accertamenti saranno rivolti alla verifica della sussistenza di elementi rilevanti successivi alla data dell'ultimo controllo effettuato nei riguardi dei soggetti destinatari delle verifiche di cui all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia.
Nella fase c.d. speditiva, la struttura inviera' alla DIA, attraverso l'apposito canale dedicato, la richiesta di elementi informativi che sara' riscontrata sulla scorta di evidenze documentali, giudiziarie o di prevenzione, nel termine massimo di trenta giorni soltanto nel caso in cui emergano controindicazioni. In assenza di controindicazioni, la struttura disporra' il rinnovo dell'iscrizione, condizionato all'esito definitivo delle verifiche da parte dalle prefetture-uffici territoriali del governo territorialmente competenti.
Nel caso in cui, invece, dai primi accertamenti da parte della DIA emergano risultanze che non consentono il rinnovo, la struttura avviera' l'istruttoria per verificarne l'attualita', oltreche' la presenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. Ove da tali ulteriori accertamenti non emergano ragioni ostative, la struttura procedera' al rinnovo dell'iscrizione in anagrafe. Diversamente, adottera' un'informazione interdittiva, che verra' comunicata secondo quanto previsto dal comma 7-bis dell'art. 91 del Codice delle leggi antimafia, disponendo contestualmente la cancellazione dall'anagrafe.
Nel caso in cui non si tratti di prima richiesta di rinnovo, la struttura, qualora non siano state comunicate variazioni nell'assetto socio-gestionale dell'operatore economico richiedente o il trasferimento della sede legale/residenza in altra provincia, inoltrera' la richiesta di aggiornamento delle informazioni unicamente alla DIA, che dara' espresso riscontro soltanto nel caso in cui emergano situazioni rilevanti entro il termine di trenta giorni. In assenza di controindicazioni, la struttura procedera' al rinnovo dell'iscrizione in anagrafe.
La struttura procedera' altresi' ad una attualizzazione degli accertamenti antimafia precedentemente effettuati a seguito di mutamenti nell'assetto societario o gestionale. In questa ipotesi, l'operatore economico interessato deve trasmettere alla struttura, entro trenta giorni da quando le predette modificazioni siano intervenute, copia dei relativi atti secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice delle leggi antimafia. La struttura, sulla scorta di tale comunicazione, inoltrera' alla DIA una richiesta di elementi informativi sui nuovi soggetti, che provvedera' al riscontro soltanto nel caso in cui emergano situazioni rilevanti, entro il termine massimo di dieci giorni. In pendenza dell'aggiornamento, l'iscrizione continua comunque a mantenere la propria efficacia senza soluzione di continuita'. 9. Applicazione degli istituti del contraddittorio e della
prevenzione collaborativa.
La struttura, nell'ipotesi in cui, sulla base degli esiti delle verifiche effettuate, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva o per procedere all'applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del Codice delle leggi antimafia e non ricorrano, in entrambi i casi, particolari esigenze di celerita' del procedimento, avviera' la procedura in contraddittorio ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, del predetto codice, fissando il termine all'operatore economico interessato per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonche' per richiedere l'audizione.
All'esito di tali attivita' istruttorie, la struttura, qualora non ritenga di procedere al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria e accerti che gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa siano comunque riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, disporra', ai sensi dell'art. 14, comma 6-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94-bis del predetto codice.
In questa ipotesi, la struttura si avvarra', d'intesa con il prefetto competente, dei GIA del luogo di residenza/sede legale degli operatori economici scrutinati. Tale coinvolgimento riguardera' sia la fase di preventiva valutazione della sussistenza delle condizioni per l'adozione delle predette misure, sia quelle successive di monitoraggio sulla loro esecuzione e di verifica, alla scadenza del termine di durata, della presenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, ai fini della definitiva determinazione da parte della stessa struttura.
Il supporto dei GIA e' innanzitutto funzionale all'acquisizione del patrimonio informativo necessario ad accertare il grado e l'intensita' dell'infiltrazione mafiosa all'interno dell'organizzazione imprenditoriale e a definire, conseguentemente, i contenuti e la durata delle misure da adottare, anche con riferimento all'eventuale nomina - da parte della struttura - di uno o piu' esperti ai sensi del comma 2 dell'art. 94-bis del predetto codice. In secondo luogo, i GIA assumono un ruolo fondamentale sia in sede di attuazione delle misure di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 del citato art. 94-bis, laddove sono chiamati a ricevere le specifiche comunicazioni da parte degli operatori economici sottoposti a prevenzione collaborativa, sia, piu' in generale, nella verifica del rispetto delle prescrizioni impartite. Infine, alla scadenza del termine di durata delle misure, i GIA offriranno gli elementi di analisi per la definizione del procedimento antimafia da parte della struttura.
Durante il periodo di applicazione delle misure di prevenzione collaborativa, gli operatori economici saranno iscritti nell'Anagrafe antimafia, secondo quanto previsto dal citato art. 14, comma 6-ter, del decreto-legge n. 44/2023, con una specifica annotazione. Alla scadenza, ove si rilevi il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, la struttura procedera' alla cancellazione di tale annotazione; in caso diverso, adottera' l'informazione interdittiva, disponendo la cancellazione dell'operatore economico dall'elenco.
Qualora la richiesta di iscrizione in anagrafe riguardi un operatore economico gia' sottoposto a misure di prevenzione collaborativa, la struttura, prendendone atto, procedera' all'iscrizione con la relativa annotazione, disponendo poi definitivamente all'esito delle determinazioni assunte alla loro scadenza da parte del Prefetto che le aveva prescritte. 10. Cancellazione dall'anagrafe e prosecuzione dell'attivita'
contrattuale.
Nei casi in cui la cancellazione dall'anagrafe riguardi operatori economici titolari di un contratto o subcontratto in corso di esecuzione, la struttura ne da' immediata comunicazione al soggetto aggiudicatore ai fini dell'attivazione della clausola automatica di risoluzione indicata nel protocollo-quadro allegato, che e' apposta, a pena di nullita', ai sensi dell'art. 1418, comma 3, del codice civile, in ogni strumento contrattuale relativo agli interventi da realizzare, secondo quanto previsto dal comma 6 del citato articolo del decreto-legge n. 189/2016. Spetta alle stazioni appaltanti, in qualita' di soggetti aggiudicatori, inserire tale clausola negli atti negoziali stipulati con i propri aventi causa, nonche' a verificarne l'inserimento in quelli discendenti.
La risoluzione deve avvenire con immediatezza, e, in ogni caso, entro il termine massimo di cinque giorni dalla comunicazione della cancellazione. Nel caso in cui il soggetto tenuto ad attivare la clausola sia diverso dalla stazione appaltante, quest'ultima, in qualita' di responsabile per la prevenzione antimafia delle attivita' affidate, dovra' vigilare che la risoluzione avvenga nel rispetto dei predetti termini, informando la struttura dell'avvenuta estromissione dell'operatore economico.
Nei confronti dell'operatore economico verso cui e' attivata la clausola risolutiva espressa e' prevista l'applicazione di una penale con le modalita' indicate nell'allegato protocollo-quadro. L'importo, ricavato mediante automatica detrazione delle somme dovute all'esecutore in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, e' posto a disposizione della stazione appaltante e accantonato nel quadro economico dell'intervento. Tale importo e' destinato alla compensazione delle eventuali spese sostenute in conseguenza dell'estromissione del contraente o del subcontraente, o all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione, o, per le somme che residuino al termine dei lavori, al loro impiego secondo le indicazioni contenute nel protocollo-quadro.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del citato decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni. La struttura, adottato il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe, e' competente a verificare altresi' la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In caso positivo, ne informa tempestivamente il presidente dell'ANAC e adotta il relativo provvedimento. 11. Controlli antimafia nella fase dell'esecuzione contrattuale.
Nella successiva fase dell'esecuzione contrattuale, l'attivita' di controllo esercitata dalla struttura e' finalizzata ad intercettare, anche attraverso il ricorso all'accesso nei cantieri, secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice delle leggi antimafia, tutte le eventuali situazioni di opacita' ed illegalita' predittive di una ingerenza criminale, che tende a manifestarsi nel momento in cui, in particolare con l'apertura dei cantieri e l'avvio dei lavori, il ciclo contrattuale appare piu' vulnerabile, con una attenzione mirata all'indotto collegato al settore delle forniture e dei servizi nella realizzazione di opere, nonche' alle forme di condizionamento nella selezione e nell'impiego del personale.
La struttura, nella piu' ampia accezione di prevenzione contro i tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali, svolgera' un monitoraggio dinamico su tutti gli esecutori e sugli aspetti procedurali e gestionali dei contratti e subcontratti connessi ai lavori e alla realizzazione delle opere, nonche' sui relativi flussi finanziari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
L'esercizio di tale attivita', in coerenza di quanto disposto dalla delibera CIPE 15/2015, riguarda il monitoraggio dei flussi finanziari di ciascun intervento, come contraddistinto da proprio Codice unico di progetto, mediante attivazione di conti correnti dedicati in via esclusiva sui quali saranno attestate tutte le movimentazioni di capitali concernenti le realizzazioni delle opere, nonche' sul popolamento della Banca dati M.G.O. con le informazioni e le prescrizioni previste dalla delibera CIPE soprarichiamata.
La struttura effettuera' il previsto monitoraggio anche sui flussi di manodopera e sulle sue modalita' di impiego, sulla sicurezza e sulle condizioni di lavoro, sull'accesso dei mezzi alle aree cantierabili.
Ai fini dell'attivazione di tali controlli, le stazioni appaltanti provvederanno a comunicare alla struttura la stipula di contratti e subcontratti tra tutti gli operatori della «filiera delle imprese», come definita dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 187 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 2010, nonche' dagli indirizzi espressi in materia dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, sia aventi sede in Italia, legale o secondaria con rappresentanza stabile ex art. 2508 del codice civile, sia aventi sede all'estero, cioe' prive di un'organizzazione stabile nel territorio dello Stato. La comunicazione, da effettuare entro il termine massimo di cinque giorni, riguardera' anche la conclusione degli atti negoziali concernenti le attivita' esenti e quelle rientranti nei settori «sensibili» di cui all'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni.
In tale contesto, il DIPE potra' fornire alla struttura analisi specifiche relative alle opere rientranti nel perimetro Olimpiadi paralimpiadi Milano-Cortina 2026 fornendo dei report che evidenzino lo stato di realizzazione delle opere attraverso l'interoperabilita' del sistema CUP con gli altri sistemi di monitoraggio.
La struttura esercitera' tale attivita' di vigilanza ad ampio raggio avvalendosi di banche dati appositamente istituite e gestite dalle stazioni appaltanti, in qualita' di responsabili per la prevenzione antimafia delle attivita' affidate, secondo le indicazioni contenute nell'allegato protocollo-quadro, sulla scorta dell'esperienza consolidata per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nella realizzazione di infrastrutture ed insediamenti prioritari ed opere assimilate.
Al fine di garantire il popolamento delle suddette banche dati, e' prevista l'assunzione in sede negoziale da parte di tutti gli operatori della filiera delle imprese, a qualunque titolo essi intervengano e per tutta la durata del relativo contratto o subcontratto, di specifici obblighi collaborativi con le stazioni appaltanti - corredati da sanzioni in caso di inadempimento - per il conferimento di tutte le informazioni di interesse, con le modalita' indicate dalle stesse stazioni appaltanti. A tal fine, queste ultime inseriranno apposite clausole nei contratti con i propri aventi causa e verificheranno il loro inserimento negli atti negoziali discendenti.
L'attivazione delle banche dati consentira' di mettere a disposizione di tutta la rete di prevenzione - composta dalla struttura, dalle prefetture e dai commissariati del governo interessati, dai relativi gruppi interforze, dalla DIA, dal GIC, dalle Forze di polizia e da tutte le altre amministrazioni deputate ai controlli di legalita' e alla verifica della sicurezza e della regolarita' dei cantieri di lavoro - un quadro conoscitivo unitario, coerente e continuamente aggiornato anche per conferire maggiore incisivita' all'attivita' ispettiva istituzionalmente svolta mediante l'attivazione di mirati servizi di controllo.
Tutti gli elementi informativi raccolti ed analizzati dalle Forze di polizia in questo contesto potranno essere utilizzati per una mappatura dei rischi di esposizione delle aree di cantiere alle ingerenze criminali ed essere oggetto di una attenta valutazione nell'ambito della predisposizione dei dispositivi di controllo del territorio a livello provinciale, con la massima intensificazione dello scambio informativo sulle attivita' svolte.
12. Accessi ispettivi nei cantieri.
Il Comitato ritiene che il ricorso agli accessi nei cantieri costituisca un indispensabile strumento per la prevenzione dei rischi di infiltrazione mafiosa e la tutela della legalita' nella fase esecutiva, rappresentando altresi' un deterrente verso possibili azioni intimidatorie e un contributo alla percezione di sicurezza dei soggetti economici e della manodopera impegnata nelle attivita' di cantiere.
Al fine di garantire l'unitarieta' di azione e rendere piu' efficace l'attivita' di vigilanza nella fase esecutiva, il direttore della struttura terra' riunioni periodiche con i prefetti ed i commissari del governo delle province interessate dalle opere da realizzare, il Vice direttore generale della pubblica sicurezza - direttore centrale della Polizia criminale e il direttore della DIA, o loro delegati, per una programmazione condivisa degli accessi e, piu' in generale, per condividere il patrimonio conoscitivo acquisito nei singoli territori e per intraprendere iniziative congiunte e coordinate di prevenzione degli eventuali tentativi di ingerenza criminale e di tutela della legalita', con particolare riferimento alla delicata fase della cantierizzazione delle opere. Alle riunioni partecipano i componenti in seno alla sezione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle direzioni distrettuali antimafia interessate e componenti della sezione specializzata, che potranno fornire indispensabili elementi informativi e di analisi ai fini della piu' adeguata pianificazione dell'attivita' ispettiva. La struttura riferira' periodicamente alla sezione specializzata sugli esiti degli accessi effettuati, anche ai fini dell'esame congiunto delle criticita' emerse e dell'individuazione di eventuali iniziative per la migliore efficacia di tale attivita' di vigilanza antimafia.
Per individuare le aree di lavoro ed i soggetti esecutori su cui porre mirata attenzione, si terra' conto delle preventive analisi e valutazioni in merito al contesto criminale a livello territoriale e all'eventuale radicamento di consorterie di stampo mafioso effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del governo e dei commissariati del governo delle province in cui si svolgono le prestazioni contrattuali, nonche' da parte delle articolazioni centrali e periferiche della DIA e del GIC. Dovra' essere in ogni caso riservato carattere di priorita' temporale ai controlli da esercitare nei riguardi di quegli operatori economici che esercitino le loro attivita' nei settori piu' sensibili per gli interessi delle organizzazioni criminali, cio' anche in ragione delle particolari condizioni ambientali in cui vengono svolte ed indipendentemente dall'entita' dei lavori.
In relazione a tale esigenza di preventiva pianificazione degli accertamenti in loco, le stazioni appaltanti dovranno tenere aggiornati le prefetture ed i commissariati del governo competenti sulla mappatura delle opere in corso di realizzazione, sulla dislocazione sul territorio delle aree di cantiere e sul cronoprogramma dei lavori.
La struttura potra' disporre direttamente accessi nei cantieri, ai sensi dell'art. 93 del Codice delle leggi antimafia, avvalendosi dei GIA, sulla base di intese con i prefetti interessati. Tali operazioni potranno essere svolte anche contestualmente in tutti i siti in cui il soggetto economico monitorato opera al momento dell'avvio della fase ispettiva, o comunque in tutti quelli che si ritengano piu' esposti alle eventuali pressioni delle organizzazioni criminali. Al termine dell'accesso ispettivo, il GIA, secondo quanto previsto dal citato art. 93, redigera' e trasmettera' alla struttura e alla prefettura competente una relazione contenente i dati e le informazioni acquisiti.

 
PROTOCOLLO QUADRO TRA STRUTTURA PER LA PREVENZIONE ANTIMAFIA
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Parte di provvedimento in formato grafico