Gazzetta n. 222 del 21 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 settembre 2024, n. 133
Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,
DELLA GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE
IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO, DELLA CULTURA, DEL TURISMO, DELLA SALUTE, PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;
Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, recante attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto;
Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 27 settembre 1973, recante sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 6 settembre 1973;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti 9 febbraio 1976, recante dimensioni e colori dei numeri e delle sigle di individuazione delle imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli uffici M.C.T.C., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 26 febbraio 1976;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, concernente il regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
Ritenuto necessario modificare la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie indicate all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nell'adunanza del 14 settembre 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024 e 7 maggio 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con la nota prot. n. 22933 del 13 giugno 2024 ed integrazione del 7 agosto 2024, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "area SAR nazionale": zona marittima, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, dichiarata dalla Repubblica italiana come area marittima di propria competenza per le operazioni di ricerca e soccorso, ai sensi della Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo (1979) e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS 1982);
b) "ATCN": Archivio telematico centrale delle unita' da diporto;
c) "autorita' della navigazione interna": Direzioni generali territoriali e Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346;
d) "autorita' marittima": capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi;
e) "CED": Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) "codice": il codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
g) "DCI": dichiarazione di costruzione o importazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152;
h) "STED": Sportello telematico del diportista;
i) "UCON": Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto;
l) "UMC": uffici motorizzazione civile.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.».
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93.
- La legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1975, n.
342.
- La legge 27 dicembre 1977, n. 1085 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi,
firmata a Londra il 20 ottobre 1972) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O.
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 (Adesione alla
convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia
della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O.
- La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2003, n. 161.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
agosto 2005, n. 202, S.O.
- La legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2010, n. 244.
- Il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104
(Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
2011, n. 159.
- Il decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5
(Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa
alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 gennaio 2016, n. 7.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2016, n.
163.
- Il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229
(Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in
attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n.
167) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 gennaio
2018, n. 23.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti
nautiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
dicembre 1997, n. 293.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che
abroga la direttiva 96/98/CE) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 marzo 2018, n. 58.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per
l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica
da diporto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
febbraio 2019, n. 49.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 aprile 2005, n. 95 (Regolamento di sicurezza
recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente
al noleggio per finalita' turistiche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2005, n. 130, S.O.
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2008, n.
222, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 59, comma 1, del
decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed
integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1
della legge 7 ottobre 2015, n. 167):
«Art. 59 (Disposizioni attuative e abrogative). - 1.
Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, della salute,
per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con
il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati
personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento
di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, al fine di disciplinare secondo criteri di
semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie
di seguito indicate:
a) definizione delle procedure e delle modalita'
per l'iscrizione delle unita' da diporto e delle unita' da
diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la
disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;
b) definizione delle modalita' di presentazione
dell'istanza di perdita e di rientro in possesso
dell'unita' da diporto;
c) individuazione delle procedure di trasferimento,
di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla
categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per
trasferimento o vendita all'estero, nonche' di cessione a
favore di terzi del contratto di leasing e individuazione
delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle
navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN);
d) definizione delle modalita' del processo verbale
di dichiarazione e revoca di armatore;
e) [SOPPRESSA];
f) definizione delle procedure e delle modalita'
relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato
di idoneita' al noleggio;
g) sicurezza delle navigazione delle unita' da
diporto in mare e nelle acque interne e delle unita'
utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;
h) per le unita' da diporto e le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che
navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per
il rilascio delle certificazioni di sicurezza e
l'individuazione dei mezzi di salvataggio e
l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai
fini della sicurezza della navigazione, nonche' le
dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a
bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con
particolare riguardo alla navigazione in solitario, anche
nel caso di navigazione limitata all'area di ricerca e
soccorso nazionale se in presenza di strumenti elettronici
per la localizzazione, ivi compresi gli apparati
ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica,
ferma restando la validita' delle licenze di esercizio
degli apparati stessi, gia' rilasciate ai sensi
dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, nonche' gli apparati di comunicazione;
i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici,
psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la
revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone
con disabilita' fisica, psichica o sensoriale, ovvero con
disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche' delle
modalita' di accertamento e di certificazione dei predetti
requisiti;
l);
m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei
limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche
diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di
compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;
n) regime amministrativo dei documenti di
navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui
all'articolo 15-ter, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, per le navi di cui all'articolo 3 della legge
8 luglio 2003, n. 172;
o);
p) disciplina del deposito della licenza di
navigazione o dell'atto di nazionalita' presso la
competente autorita' doganale, in relazione alle previsioni
del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale
dell'Unione, per quanto applicabile;
q) - r);
s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni
essenziali per il comando dei natanti da diporto che il
locatore e' tenuto a rilasciare per iscritto al locatario
dell'unita' da diporto che non sia in possesso di patente
nautica;
t) definizione dei criteri per l'individuazione
della normativa tecnica europea e internazionale di
riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in
materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di
propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas
naturale liquefatto, metano ed elettrici su unita' da
diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato;
u) modalita' e criteri di iscrizione delle navi che
effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche
di cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172,
nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
v) modalita' e criteri di svolgimento del servizio
di assistenza e traino e relativi requisiti
tecnico-professionali degli operatori nonche' i requisiti
dell'imbarcazione utilizzata;
z) individuazione delle modalita' di conseguimento
della patente nautica senza esami;
aa) adozione dei principi del Passenger Yacht Code
italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli
standard che devono essere soddisfatti dalle unita' da
diporto che trasportano piu' di dodici ma non piu' di
trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non
trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali.
Il Passenger Yacht Code e' adottato, in particolare, nel
rispetto dei seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati
rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw
78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc
2006, Ballast Water Management Convention 2004,
International Convention on the Control of Harmful
Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on
Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui
al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed
esenzioni, laddove l'applicazione delle previsioni delle
convenzioni alle unita' da diporto non e' ragionevole o
tecnicamente non praticabile;
bb) caratteristiche degli strumenti omologati da
impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei
limiti di velocita'.
bb-bis) disciplina della navigazione e
dell'utilizzo delle unita' da diporto a controllo remoto,
delle responsabilita' connesse e del regime assicurativo;
bb-ter) disciplina relativa all'annotazione sul
ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione
delle procedure e alla luce delle modalita' di
comunicazione telematica, anche con riguardo alle unita' in
acque estere.
Omissis.».

Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della
legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla
convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio
marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 1994, n.
281.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56.
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione
del sistema telematico centrale della nautica da diporto):
«Art. 1 (Oggetto e definizioni). - Omissis
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
Omissis
c) DCI: la dichiarazione di costruzione o
importazione;
Omissis.».
 
Allegato I

"Allegato I (articolo 36)
REQUISITI DI IDONEITA'

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

"ALLEGATO II (articoli 29 e 47)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

"ALLEGATO III (articolo 33)

COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO
CHE SONO IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI COMPETENZA,
DI ABILITAZIONE O DI TITOLO PROFESSIONALE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV

"Allegato IV (articolo 50)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato V

"ALLEGATO V (articolo 54) MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A
BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA
DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO
EQUIVALENZE (la "x" indica l'obbligatorieta', il numero tra
parentesi le quantita').

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VI

"ALLEGATO V-BIS
(articolo 48, comma 1)
DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE
PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DIPORTO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VII

"ALLEGATO VII (articolo 82)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato VIII

"ALLEGATO VII-BIS (articolo 82)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IX

"ALLEGATO VIII (articolo 88) MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE
UNITA' DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO E LORO EQUIVALENZE (la "x"
indica l'obbligatorieta', il numero tra parentesi le quantita').

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato X

"ALLEGATO VIII-BIS (articolo 88, comma 1)
DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI
E I NATANTI DA DIPORTO ADIBITI A NOLEGGIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato XI

"ALLEGATO XI (articolo 88)
ELENCO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA IMBARCATE
A BORDO DELLE UNITA' DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato XII

"Allegato XI-BIS (articolo 91-septies)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «nel registro delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 2 (Costruzione delle imbarcazioni da diporto).
- 1. La dichiarazione di costruzione e' facoltativa per le
imbarcazioni da diporto.
2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro
delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del
libro II, titolo I, del codice della navigazione e del
libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione, parte navigazione marittima.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente
articolo, il titolo di proprieta' per l'iscrizione
nell'ATCN e' costituito dall'estratto del registro delle
navi in costruzione.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo' essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Iscrizione delle navi da diporto). - 1. Per
l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto
nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo' essere sostituito
dall'estratto del registro delle navi in costruzione.
2. Qualora il proprietario di una nave da diporto
iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro
dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri
nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente
presentare il certificato di cancellazione dal registro
comunitario, dal quale risultino le generalita' del
proprietario stesso e gli elementi di individuazione
dell'unita'.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «imbarcazioni da diporto autocostruite» sono sostituite dalle seguenti: «unita' da diporto costruite per uso personale»;
b) al comma 1:
1) la parola «autocostruita» e' sostituita dalle seguenti: «costruita per uso personale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e»;
2) le parole «nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN presentando a uno STED»;
c) al comma 2:
1) la parola «autocostruite» e' sostituita dalle seguenti: «da diporto costruite per uso personale»;
2) le parole «dell'articolo 10 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5»;
3) le parole «3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «14 giugno 2011, n. 104»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le unita' da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato dell'Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure applicabili per la valutazione della conformita' CE di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Iscrizione di unita' da diporto costruite
per uso personale). - 1. Il proprietario di un'unita' da
diporto costruita per uso personale, ai sensi dell'articolo
3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio
2016, n. 5 e ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice
puo' richiedere l'iscrizione nell'ATCN presentando a uno
STED, in luogo del titolo di proprieta', una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata
dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, corredata della documentazione fiscale
attestante l'acquisto dei materiali necessari alla
costruzione.
2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle
unita' da diporto costruite per uso personale e' costituita
da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Le unita' da diporto iscritte ai sensi del
presente articolo possono essere immesse sul mercato
dell'Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni
dalla data di iscrizione, previo espletamento delle
procedure applicabili per la valutazione della conformita'
CE di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11
gennaio 2016, n. 5.».
 
Art. 5

Perdita di possesso

1. L'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Perdita di possesso). - 1. Ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, nei casi di perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme della denuncia, della querela o dell'atto che certifica o dispone la perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, e restituisce, se in suo possesso, la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo. Se la richiesta e' presentata dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalita' telematiche anche al proprietario l'annotazione della perdita di possesso.
2. In caso di rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita' da diporto, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme dell'atto che certifica o dispone il rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita' da diporto. Se la richiesta e' presentata dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalita' telematiche anche al proprietario l'annotazione di rientro in possesso. Se necessario ai fini identificativi dell'unita', prima di procedere all'annotazione di rientro in possesso, l'UCON puo' disporre una visita di ricognizione dell'unita' da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Effettuata l'annotazione di rientro in possesso o in disponibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, l'UCON comunica allo STED di riconsegnare all'interessato la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo, restituiti ai sensi del comma 1.
4. In caso di mancata restituzione dei documenti di bordo ai sensi del comma 1, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED domanda per il rilascio di una nuova licenza di navigazione e degli altri documenti di bordo.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 4, del
citato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172):
«Art. 15 (Iscrizione). - Omissis
4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da
diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo
Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione
della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di
reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice
penale, presentando l'originale o la copia conforme della
denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso,
la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere
presentata in caso di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano
l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di
organi giurisdizionali che accertano la perdita del
possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto,
requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di
locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo'
richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del
diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova
licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione
del presente codice sono stabilite le modalita' relative
alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in
possesso dell'unita' da diporto.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
2018, n. 152:
«Art. 5 (Sportello telematico del diportista «STED»).
- Omissis
2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED,
previa validazione dell'UCON, provvedono:
a) alle attivita' istruttorie finalizzate
all'iscrizione, anche provvisoria, e alla cancellazione
nella «Sezione dati SISTE» dell'ATCN;
b) alle attivita' istruttorie finalizzate
all'annotazione dell'utilizzazione a fini commerciali di
cui all'articolo 24, comma 1, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.
146;
c) al rilascio degli atti relativi alla proprieta'
e degli altri atti e domande per i quali occorre
l'iscrizione e la trascrizione;
d) all'annotazione della perdita e del rientro in
possesso di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
e) alle attivita' istruttorie finalizzate
all'utilizzazione a titolo di locazione finanziaria con
facolta' di acquisto;
f) alle attivita' istruttorie relative al rilascio
del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla
demolizione;
g) al rilascio della licenza di navigazione,
all'aggiornamento della stessa mediante emissione di
appositi tagliandi, nonche' al rilascio del duplicato della
licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o
deterioramento dell'originale;
h) al rilascio della licenza di navigazione
provvisoria di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
i) alle attivita' istruttorie relative alla
dichiarazione di armatore;
l) alle attivita' istruttorie tese al rilascio
della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico,
anche provvisoria;
m) al rilascio del certificato di sicurezza e del
certificato di idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
n) al rilascio dell'autorizzazione alla navigazione
temporanea di cui all'articolo 32 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171.
Omissis.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'iscrizione di un'unita' da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto di locazione finanziaria registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione all'UCON, tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.»;
b) al comma 2, dopo la parola «annotazione» sono inserite le seguenti: «nell'ATCN e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza del relativo contratto» e dopo le parole «dal proprietario» sono inserite le seguenti: «o dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria,»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di risoluzione del contratto. In caso di cessione o di variazione del contratto di locazione finanziaria relativa all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria o alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure copia del contratto corredata della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo STED notifica con modalita' telematiche l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione e dei documenti di bordo.»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, a seguito della relativa annotazione, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria puo' chiedere a uno STED la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 7 (Iscrizione di unita' da diporto a titolo di
locazione finanziaria). - 1. Per l'iscrizione di un'unita'
da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il
proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in
locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario
e munito di procura con sottoscrizione autenticata,
presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista
dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto
di locazione finanziaria registrato oppure copia del
contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto
pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il
titolo, con riserva di successiva presentazione all'UCON,
tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia delle
entrate, non appena perfezionato.
2. L'annotazione nell'ATCN e sulla licenza di
navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unita' da
diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza
del relativo contratto puo' essere richiesta dal
proprietario o dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in
locazione finanziaria, anche successivamente all'iscrizione
dell'unita', con le medesime modalita' di cui al comma 1
del presente articolo.
3. In caso di risoluzione del contratto di locazione
finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione di cui
all'articolo 16, comma 1, del codice, il proprietario o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di
risoluzione del contratto. In caso di cessione o di
variazione del contratto di locazione finanziaria relativa
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria o alla data di scadenza del contratto di
locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED
copia del contratto registrato oppure copia del contratto
corredata della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento
dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con
riserva di successiva presentazione del titolo registrato
dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo
STED notifica con modalita' telematiche l'avvenuta
cancellazione dell'annotazione al proprietario e
all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della
licenza di navigazione e dei documenti di bordo.
3-bis. In caso di perdita di possesso o di
disponibilita' dell'unita' da diporto, a seguito della
relativa annotazione, il proprietario o l'utilizzatore in
locazione finanziaria puo' chiedere a uno STED la
cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16,
comma 1, del codice.
4. L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a
titolo di locazione finanziaria non e' soggetta ai tributi
previsti in materia di pubblicita' navale.
5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni
da diporto, la dichiarazione di assunzione di
responsabilita' di cui all'articolo 20, comma 1, lettera
d), del codice e' sottoscritta dall'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 8 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «consegna all'ufficio d'iscrizione l'attestazione comprovante il» sono sostituite dalle seguenti: «effettua il».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 8 (Pagamento stampati). - 1. Nei casi di
rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione
delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato
effettua il pagamento del relativo stampato a rigoroso
rendiconto.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «nei registri di iscrizione delle unita'» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 9 (Pubblicita' degli atti). - 1. Le domande e
gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del
codice, per i quali il codice civile richiede la
trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione
nell'ATCN ed annotazione sulla relativa licenza di
navigazione.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole «imbarcazioni da diporto» sono inserite le seguenti: «e per le navi da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del codice».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 10 (Forma del titolo per la pubblicita'). - 1.
La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno
dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e,
in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto
indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della
dichiarazione di successione.
2. Per le imbarcazioni da diporto e per le navi da
diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d)
ed e), del codice, il titolo per la trascrizione e
l'annotazione puo' essere costituito da una dichiarazione
dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla
fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante
autenticata.».
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «all'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «all'UCON, tramite uno STED,»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali sull'unita' da diporto, redatti in lingua straniera e presentati per la pubblicita', sono apostillati o legalizzati secondo le convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti, nonche' corredati di una traduzione in lingua italiana, eseguita da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorita' consolare.».

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 11 (Documenti per la pubblicita'). - 1. La
pubblicita' e' richiesta all'UCON, tramite uno STED,
presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio
originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui
all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme
indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di
acquisto a causa di morte, il certificato di morte del
precedente proprietario.
2. La nota di trascrizione contiene:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e
nazionalita', codice fiscale e regime patrimoniale delle
parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione
sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni non
riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le
societa' semplici, anche delle generalita' delle persone
che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
b) indicazione del titolo del quale si chiede la
pubblicita' e data del medesimo;
c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto
l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in
deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato
le firme ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione
dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
d) elementi di individuazione dell'unita' da
diporto;
e) indicazione dell'eventuale termine o condizione
a cui e' sottoposto l'atto.
3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di
trascrizione contiene anche l'indicazione della data di
morte del precedente proprietario.
4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della
proprieta' o di altri diritti reali sull'unita' da diporto,
redatti in lingua straniera e presentati per la
pubblicita', sono apostillati o legalizzati secondo le
convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti,
nonche' corredati di una traduzione in lingua italiana,
eseguita da un interprete nominato dal tribunale o
dall'autorita' consolare.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 12 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «del conservatore» sono sostituite dalle seguenti: «dell'UCON»;
b) al comma 2, le parole «all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione» sono sostituite dalle seguenti: «all'UCON, tramite uno STED,».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 12 (Semplificazione delle disposizioni per la
pubblicita'). - 1. La trascrizione puo' essere domandata
anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui
e' soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico
ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da
un'autorita' giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme
alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta
una terza nota in carta libera, la quale, a cura dell'UCON,
e' trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.
2. Negli altri casi la trascrizione puo' essere
eseguita su presentazione della ricevuta attestante
l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e'
soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta
all'UCON, tramite uno STED, il titolo registrato
dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.».
 
Art. 12

Esecuzione della pubblicita'

1. L'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Esecuzione della pubblicita'). - 1. Lo STED, effettuata le verifica di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e verificati i requisiti formali dell'atto da trascrivere, inserisce nell'ATCN il contenuto della domanda di pubblicita'. Successivamente alla validazione dell'UCON, lo STED fa menzione dell'adempimento delle formalita' eseguite sulla copia della nota di trascrizione, che restituisce al richiedente. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sulla licenza di navigazione.
2. L'UCON ricusa la domanda di esecuzione della pubblicita' non corredata da tutti i documenti richiesti dalle disposizioni vigenti. La domanda di pubblicita' e' nuovamente presentata solo a seguito di integrazione della documentazione o dei versamenti dovuti e le viene assegnato automaticamente dal CED un nuovo numero di repertorio progressivo.
3. Nel concorso di piu' atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, per le unita' registrate nell'ATCN, dal numero di repertorio progressivo assegnato automaticamente dal CED. In caso di discordanza tra le trascrizioni presenti nei registri di iscrizione o nell'ATCN e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri o dell'ATCN.».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione
del sistema telematico centrale della nautica da diporto):
«Art. 5 (Sportello telematico del diportista «STED»).
- Omissis
3. Le attivita' previste al comma 2 sono espletate
previa verifica, in via telematica, della sussistenza di
eventuali iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, inclusi i
fermi amministrativi a qualsiasi titolo disposti, gravanti
sull'unita' da diporto.
Omissis.».
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 14 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 14 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, del codice, si applicano agli Stati terzi dotati di registri pubblici delle unita' da diporto e di autorita' di conservatoria navale.».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 14 (Iscrizione nell'ATCN delle imbarcazioni da
diporto). - 1. La dichiarazione di potenza del motore
entrobordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1,
lettera c), del codice puo' essere sostituita dal
certificato di omologazione corredato da dichiarazione di
conformita' o dal certificato di potenza rilasciati prima
del 10 maggio 2000.
2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei
documenti previsti dal comma 1 del presente articolo,
l'interessato, previa denuncia alle autorita' competenti,
richiede al costruttore o all'importatore del motore una
nuova dichiarazione di potenza.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma
3, del codice, si applicano agli Stati terzi dotati di
registri pubblici delle unita' da diporto e di autorita' di
conservatoria navale.».
 
Art. 14
Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini italiani o
stranieri residenti all'estero

1. L'articolo 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero). - 1. L'elezione di domicilio in Italia o la nomina di un rappresentante con domicilio in Italia di cui all'articolo 18 del codice e' trasmessa all'UCON, per il tramite di uno STED, ai fini di eventuali comunicazioni relative all'unita' iscritta.».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 18 (Iscrizione di unita' da diporto da parte di
cittadini stranieri o residenti all'estero). - 1. Gli
stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o
mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro
proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN), se non hanno domicilio in Italia, devono
eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale
appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla
legislazione dello Stato stesso o presso un proprio
rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le
autorita' marittime o della navigazione interna possono
rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita'
iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del
comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia
della societa' estera e, se nei confronti di agenzia
marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo
ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1,
qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in
Italia.».
 
Art. 15

Licenza di navigazione per unita' da diporto

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Licenza di navigazione per unita' da diporto). - 1. I modelli di licenza di navigazione per le unita' da diporto sono approvati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Oltre ai dati di cui all'articolo 23, comma 2, del codice, sulla licenza di navigazione sono annotati la denominazione identificativa dello STED che l'ha rilasciata, l'eventuale nome dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale armatore e gli estremi del certificato di sicurezza.
Art. 15-ter (Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, chiede l'iscrizione al Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, presentando il titolo di proprieta' o l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, anche provvisorio con validita' non superiore a sei mesi.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, occorre presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Se nell'estratto del registro di iscrizione del Paese dell'Unione europea di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro sono indicate le generalita' del proprietario e i dati identificativi della nave, non e' necessario presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
Art. 15-quater (Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. La licenza per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciata dall'autorita' marittima di iscrizione della nave ed e' redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di cui al comma 1 sono riportati il numero e la sigla di iscrizione nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il numero IMO, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del proprietario, il nome della nave, il tipo di navigazione a cui la nave e' abilitata, la stazza, il numero massimo delle persone trasportabili escluso l'equipaggio, il nome dell'eventuale utilizzatore dell'unita' in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale dichiarazione di armatore, gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', la destinazione esclusiva al noleggio per finalita' turistiche, gli estremi del certificato di classe e gli estremi del primo rilascio del certificato di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95.
3. Il libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciato dall'autorita' marittima di iscrizione della nave ed e' conforme al modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, per le quali il procedimento di iscrizione non si e' ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione dall'autorita' marittima alla quale e' stata presentata l'istanza di iscrizione, con licenza provvisoria con validita' di sei mesi.
5. La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio e il libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale.
6. Per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i documenti di bordo possono essere inviati all'autorita' marittima di iscrizione della nave anche su supporto informatico o per via telematica.
7. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione dei documenti prescritti, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria della nave, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, produce all'autorita' marittima di iscrizione la denuncia in originale o in copia conforme presentata all'autorita' competente, unitamente a un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa e all'eventuale documento di bordo deteriorato. Se il certificato di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, e' in corso di validita', l'autorita' marittima rilascia l'autorizzazione provvisoria alla navigazione con durata di trenta giorni.
Art. 15-quinquies (Navigazione temporanea delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice puo' essere utilizzata anche per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la necessita' del possesso del titolo professionale marittimo o del diporto per il comando dell'unita'.
Art. 15-sexies (Contrazione dei termini del procedimento). - 1. Fermi restando i termini del procedimento di cui all'articolo 58 del codice, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuati gli strumenti organizzativi atti a consentire la contrazione dei termini relativi ai procedimenti di rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all'articolo 20, comma 2, del codice e della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), del codice.».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 2,
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172):
«Art. 23 (Licenza di navigazione). - Omissis
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il
numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice
alfanumerico generato automaticamente dal Centro
elaborazione dati su base nazionale per le unita' da
diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del
regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 217
e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il tipo e
le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato
motore, il nome o la denominazione sociale del soggetto
proprietario, il nome dell'unita' se richiesto, il tipo di
navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da
diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone
trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi
ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali
di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale
uso commerciale dell'unita' stessa.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il
rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico):
«Art. 3 (Navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche). - 1. Possono essere iscritte nel
Registro internazionale di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni, ed essere assoggettate alla
relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza
superiore a 24 metri, adibite in navigazione internazionale
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro
internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un
numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato
da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di
conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al
comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il
regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di
conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con
equipaggio di due persone, piu' il comandante, di
nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione
europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo'
aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la
limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad
eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003,
7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento
dell'occupazione) convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). -
1. E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di
autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, le navi che effettuano attivita' di
trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di
passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o
una struttura in mare aperto, nonche' quelle che svolgono
attivita' assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto
previsto dal presente comma, quali:
a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme
offshore, quali le unita' che prestano servizi antincendio,
di trasporto di materiali e personale tecnico;
b) navi d'appoggio quali le navi che prestano
servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e
servizio antinquinamento;
c) navi posacavi che effettuano l'installazione e
l'attivita' di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero
che effettuano attivita' di installazione e manutenzione in
mare aperto;
e) draghe che, oltre alle attivita' di dragaggio,
effettuano anche attivita' di trasporto del materiale
dragato;
f) navi di servizio che forniscono altre forme di
assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in
contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del
trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di
protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che
operino nel mercato globale.
1-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'
rilasciata a seguito di specifica istanza presentata dai
soggetti interessati, anche per posta certificata, secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
1-ter. Ai fini istruttori propedeutici al rilascio
dell'autorizzazione all'iscrizione nel Registro
internazionale o all'annotazione nell'elenco di cui
all'articolo 6-ter, comma 2, il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili acquisisce dal
proprietario o dall'armatore di ogni nave una dichiarazione
di impegno a rispettare i limiti previsti dagli
orientamenti marittimi, corredata della pertinente
documentazione tecnica della nave. Le autorita' marittime
locali verificano il rispetto di tale impegno e l'effettivo
esercizio delle attivita' autorizzate, anche attraverso
controlli effettuati all'arrivo e alla partenza delle navi.
1-quater. Le attivita' svolte sui rimorchiatori e
sulle draghe iscritti in uno Stato dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle
misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il
cinquanta per cento delle attivita' annuali delle navi
costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a
tali attivita' di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti
da attivita' di trasporto marittimo e quelli derivanti da
altre attivita' non ammissibili devono essere riportati in
contabilita' separata.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o
di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'articolo 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'artico1o 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non
comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo
143 del codice della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o
non comunitari, in regime di sospensione da un registro
comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'articolo 145 del codice della navigazione, a seguito
di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o
di altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice
della navigazione, come sostituito dall'articolo 7, salvo
che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza
lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile
quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio
in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si
osservano i criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o
viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento
miglia marine, se osservano i criteri di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle
navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, iscritte nel registro
internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti
appartenenti al territorio nazionale, continentale e
insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio
proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere
imbarcato esclusivamente personale italiano o
comunitario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile
2005, n. 95 (Regolamento di sicurezza recante norme
tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche):
«Art. 9 (Certificato di sicurezza). - 1. Le navi
nuove ed esistenti sono provviste di un certificato di
sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche secondo il modello riportato
nell'Allegato II, rilasciato dalle autorita' marittime al
termine della visita iniziale di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), oltre ai certificati previsti dalle convenzioni
internazionali applicabili.
2. Il certificato di sicurezza per le navi adibite
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e'
rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La
validita' del certificato puo' essere prorogata dalle
autorita' marittime per una durata massima di un mese a
decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Il
certificato di sicurezza delle navi per le navi adibite
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e'
rinnovato al termine della visita di rinnovo di cui
all'art. 5, comma 1, lettera b).
3. Tutto l'equipaggiamento marittimo previsto
nell'Allegato 1 e compreso negli allegati A1 e A2 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407, con il quale e' stato approvato il Regolamento di
attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative
all'equipaggiamento marittimo e successive modifiche, deve
essere di tipo approvato; in particolare, il materiale
indicato nell'allegato A1 deve essere conforme alla
direttiva MED, mentre quello compreso nell'allegato A2 deve
essere di tipo approvato dall'Amministrazione secondo le
procedure dettate con il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 347.».
- Si riporta il testo degli articoli 15-ter, comma 3,
20, comma 2 e 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172):
«Art. 15-ter (Iscrizione delle navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche). -
Omissis
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al
comma 1 sono:
a) la licenza per navi destinate esclusivamente al
noleggio per finalita' turistiche redatta su modulo
conforme al modello approvato con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti;
b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo
38;
c) il libro unico di bordo.
Omissis.»
«Art. 20 (Iscrizione provvisoria di navi e
imbarcazioni da diporto). - Omissis
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione
determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla
successiva presentazione del titolo di proprieta', da
effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e
non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa.
Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza
provvisoria di navigazione, il certificato di sicurezza e
il ruolino di equipaggio.
Omissis.»
«Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I
procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto
devono essere portati a termine entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della documentazione prescritta.
1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a
sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri
o copie di documenti.
1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a
sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui
all'articolo 20.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al
procedimento di rilascio del certificato limitato di
radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici
installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle
centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60
watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro
per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre
1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive
modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi
l'uso di apparati installati a bordo di unita' da
diporto.».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole «dai registri» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ATCN»;
b) al comma 1, le parole «all'ufficio di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «all'UCON tramite uno STED»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Lo STED trasmette all'UCON la domanda per la cancellazione. L'UCON, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti richiede, dandone conoscenza allo STED procedente, il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nonche' dell'INAIL. Ottenuto il nulla osta, l'UCON provvede alla cancellazione, a seguito della quale lo STED ritira i documenti di bordo.»;
d) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima procedura e' adottata in caso di passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera c), del codice.»;
e) al comma 4, dopo le parole «dall'autorita'» sono inserite le seguenti: «marittima o della navigazione interna»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto presenta all'UCON, tramite uno STED, la richiesta di nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale. Il nulla osta e' rilasciato dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma 2. Ottenuto il nulla osta, l'alienante presenta allo STED copia conforme dell'atto di vendita e i documenti di navigazione. Lo STED invia la copia dell'atto di vendita all'UCON, che cancella l'unita' da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data del medesimo atto.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. In caso di trasferimento all'estero dell'unita' da diporto, lo STED invia all'UCON la richiesta del proprietario di nulla osta alla cancellazione dall'ATCN con l'indicazione del registro straniero prescelto. L'UCON, previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia il nulla osta e dispone la restituzione all'interessato dei documenti tecnici necessari per la successiva immatricolazione dell'unita' all'estero. Lo STED ritira i documenti di navigazione. Il proprietario dell'unita' da diporto comunica all'UCON, tramite uno STED, gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione in registri, rilascia apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'UCON cancella l'unita' da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro straniero o da quella della dichiarazione rilasciata dal proprietario.»;
h) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Nel caso di iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 del codice, qualora siano decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato a uno STED il titolo di proprieta', l'UCON cancella d'ufficio l'unita' da diporto dall'ATCN e dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria di navigazione e del certificato di sicurezza.».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 16 (Cancellazione dall'ATCN). - 1. La domanda
per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
del codice e' presentata all'UCON tramite uno STED.
2. Lo STED trasmette all'UCON la domanda per la
cancellazione. L'UCON, accertata l'inesistenza o
l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia
trascritti richiede, dandone conoscenza allo STED
procedente, il nulla osta dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26
luglio 1984, n. 413, nonche' dell'INAIL. Ottenuto il nulla
osta, l'UCON provvede alla cancellazione, a seguito della
quale lo STED ritira i documenti di bordo.
3. Per le unita' da diporto destinate all'iscrizione
in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai
fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge
26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi
relativi all'equipaggio dell'unita' o l'inesistenza di tali
crediti. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data
immediata comunicazione all'INPS. La medesima procedura e'
adottata in caso di passaggio dalla categoria delle
imbarcazioni a quella dei natanti ai sensi dell'articolo
21, comma 2, lettera c), del codice.
4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di
cancellazione e' corredata dal processo verbale compilato
dall'autorita' marittima o della navigazione interna
competente e attestante l'evento.
5. Il proprietario che intende vendere all'estero la
propria imbarcazione o nave da diporto presenta all'UCON,
tramite uno STED, la richiesta di nulla osta alla
dismissione della bandiera nazionale. Il nulla osta e'
rilasciato dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma
2. Ottenuto il nulla osta, l'alienante presenta allo STED
copia conforme dell'atto di vendita e i documenti di
navigazione. Lo STED invia la copia dell'atto di vendita
all'UCON, che cancella l'unita' da diporto dall'ATCN con
decorrenza dalla data del medesimo atto.
6. In caso di trasferimento all'estero dell'unita' da
diporto, lo STED invia all'UCON la richiesta del
proprietario di nulla osta alla cancellazione dall'ATCN con
l'indicazione del registro straniero prescelto. L'UCON,
previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia il nulla
osta e dispone la restituzione all'interessato dei
documenti tecnici necessari per la successiva
immatricolazione dell'unita' all'estero. Lo STED ritira i
documenti di navigazione. Il proprietario dell'unita' da
diporto comunica all'UCON, tramite uno STED, gli estremi
dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora
la legislazione del Paese di destinazione dell'unita' da
diporto non preveda l'iscrizione in registri, rilascia
apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'UCON cancella l'unita' da diporto dall'ATCN con
decorrenza dalla data di iscrizione nel registro straniero
o da quella della dichiarazione rilasciata dal
proprietario.
6-bis. Nel caso di iscrizione provvisoria di cui
all'articolo 20 del codice, qualora siano decorsi sei mesi
dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che
sia stato presentato a uno STED il titolo di proprieta',
l'UCON cancella d'ufficio l'unita' da diporto dall'ATCN e
dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria di
navigazione e del certificato di sicurezza.».
 
Art. 17

Rinnovo della licenza di navigazione
per imbarcazioni e navi da diporto

1. L'articolo 17 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto il proprietario presenta all'UCON, tramite uno STED, i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) l'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza di navigazione, a seguito di domanda del proprietario o dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, lo STED, acquisiti l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorita' competente e l'eventuale licenza di navigazione deteriorata, previa validazione dell'UCON, rilascia il duplicato. L'UCON comunica al proprietario il rilascio del duplicato della licenza di navigazione.».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione). - 1.
La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche
del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo,
come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato
motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g),
del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei
documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo
Sportello telematico del diportista (STED) sostituisce la
licenza di navigazione anche ai fini del rilascio del ruolo
e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato
ricetrasmittente di bordo per la durata massima di sessanta
giorni. Lo sportello telematico del diportista (STED)
rinnova la licenza di navigazione entro sessanta giorni
dalla presentazione dei documenti.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 18
Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172

1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche il proprietario presenta all'autorita' marittima di iscrizione i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) la dichiarazione ai fini del noleggio di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza, l'autorita' marittima di iscrizione della nave rilascia, su richiesta del proprietario o dell'armatore, il duplicato, acquisendo l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorita' competente e l'eventuale licenza deteriorata.».

Note all'art. 18:
- Per il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), si
vedano le note all'articolo 17.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile
2005, n. 95 (Regolamento di sicurezza recante norme
tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche):
«Art. 5 (Tipi di visite). - 1. Le navi di cui
all'articolo 1 del presente regolamento sono sottoposte
alle seguenti visite:
a. visita iniziale, prima dell'immissione
nell'esercizio dell'attivita' di noleggio per finalita'
turistiche o, per navi esistenti, prima dell'ottenimento
dei certificati di sicurezza;
b. visite di rinnovo, ogni anno;
c. visite occasionali, quando se ne verifichi la
necessita'.
2. Le visite sono effettuate, su richiesta del
proprietario o di un suo rappresentante, da un organismo
tecnico scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo
legale rappresentante.
3. L'esito della visita, riportato in un
dichiarazione ai fini del noleggio rilasciata
dall'organismo tecnico, e' annotato sul Certificato di
Sicurezza delle navi adibite a noleggio per finalita'
turistiche di cui al successivo art. 9 comma 1
dall'autorita' marittima, o, all'estero, dall'autorita'
consolare. Copia del certificato di sicurezza e copia
dell'attestato devono essere inviate dall'autorita'
marittima o consolare all'autorita' marittima del porto di
iscrizione o di prevista iscrizione per le opportune
annotazioni sul registro.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 19

Individuazione delle unita'
da diporto iscritte nell'ATCN

1. L'articolo 19 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Individuazione delle unita' da diporto iscritte nell'ATCN). - 1. La sigla o il numero di individuazione delle unita' da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. I numeri e le lettere, tutte con carattere maiuscolo, hanno un'altezza minima di 15 centimetri, con larghezza e corpo proporzionati.».
 
Art. 20
Modifiche all'articolo 20 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 20, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole «la stessa e'» e' inserita la seguente: «stata».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 20 (Potenza dei motori). - 1. I certificati per
l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore
del codice costituiscono documento di bordo.
2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del
certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa
presentazione della relativa denuncia alle autorita'
competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al
rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di
potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.
3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del
certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore
munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa
presentazione della relativa denuncia alle autorita'
competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il
quale la stessa e' stata depositata o richiede una nuova
dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore
del motore.
4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto
della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato,
previa presentazione della relativa denuncia alle autorita'
competenti, chiede il duplicato al costruttore o
all'importatore del motore.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente
articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno
dei soggetti commerciali deputati al rilascio della
dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri
prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti l'accertamento della potenza del motore e il
rilascio del relativo documento. Per la prestazione
l'interessato e' tenuto al pagamento del compenso previsto
al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre
1986, n. 870, e successive modificazioni.».
 
Art. 21

Processo verbale di dichiarazione
o di revoca di armatore

1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis (Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore). - 1. Ai fini dell'articolo 24-bis, comma 2, del codice, la dichiarazione o la revoca di armatore, quando e' fatta verbalmente, deve constare da processo verbale assunto da uno STED e deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 24-bis, comma 4, del codice.
2. Dell'atto viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalita' di trascrizione.».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, commi 2 e
4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172):
«Art. 24-bis (Dichiarazione di armatore). - Omissis
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono
fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata,
anche dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero
verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la
revoca sono raccolte dallo sportello telematico del
diportista (STED) con processo verbale nelle forme
stabilite nel regolamento di attuazione del presente
codice.
Omissis
4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza
dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione dell'unita'.
Omissis.».
 
Art. 22

Identificativo per la navigazione temporanea

1. L'articolo 21 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Identificativo per la navigazione temporanea). - 1. L'identificativo per la navigazione temporanea e' generato automaticamente dal CED su base nazionale ed e' costituito da un numero progressivo seguito dalla sigla "TEMP".
2. L'identificativo e' riportato in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'unita' da diporto, a destra di prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco e con le dimensioni previste dall'articolo 19, comma 1.».
 
Art. 23
Modifiche all'articolo 22 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «dalla sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 21, comma 1».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 22 (Apparato ricetrasmittente di bordo per la
navigazione temporanea). - 1. Le unita' autorizzate alla
navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato
ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF)
anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo
29 del codice. L'apparato e' utilizzato solo ai fini della
sicurezza della navigazione.
2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello
sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di
identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su
cui l'apparato e' installato, costituito dal nome del
titolare dell'autorizzazione seguito dal numero progressivo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 1.
3. L'utilizzo dell'apparato non e' soggetto a licenza
di esercizio.».
 
Art. 24
Modifiche all'articolo 23 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 23 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «navi da diporto» sono inserite le seguenti: «, anche utilizzate a fini commerciali, nonche' per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172,»;
b) al comma 2, dopo le parole «circondariali marittimi» sono inserite le seguenti: «e alle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» e dopo le parole «Gli uffici marittimi» sono inserite le seguenti: «, gli UMC»;
c) al comma 3, le parale da «a cura dell'ufficio che ha provveduto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dall'UCON tramite lo STED. A tal fine, l'ufficio che ha provveduto al rilascio del ruolino di equipaggio, oltre a darne comunicazione all'INPS, nonche' al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unita', inoltra all'UCON, tramite uno STED, la richiesta per l'annotazione degli estremi del ruolino nell'ATCN e sulla licenza di navigazione»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di imbarco o di sbarco di un membro dell'equipaggio in un porto estero, ove l'autorita' consolare non sia presente o i relativi uffici competenti in materia di navigazione non siano aperti al pubblico, gli interessati possono procedere alla stipula della convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco senza contestazioni, alla presenza di due testimoni, i quali appongono la propria sottoscrizione. La convenzione di arruolamento o la dichiarazione di sbarco sono annotate nel ruolino di equipaggio e regolarizzate, a cura del marittimo imbarcato o sbarcato, presso il proprio ufficio di iscrizione al rientro in Italia.»;
e) al comma 4, le parole «o consolari» sono sostituite dalle seguenti: «, gli UMC o gli uffici consolari»;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. L'armatore puo' chiedere all'INPS l'autorizzazione a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le imbarcazioni e navi da diporto a lui appartenenti e oggetto di contratti di noleggio oppure piu' posizioni contributive per gruppi di imbarcazioni e navi da diporto, per le quali e' adottata la rotazione dei marittimi imbarcati di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del codice.».

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 23 (Ruolino di equipaggio). - 1. Il ruolino di
equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto, anche
utilizzate a fini commerciali, nonche' per le navi
destinate esclusivamente al noleggio per finalita'
turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003,
n. 172, e' individuato da un numero e da una serie
progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di
equipaggio dall'uno al diecimila.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e
circondariali marittimi e alle Direzioni generali
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, anche per la distribuzione agli uffici
dipendenti, nonche' alle autorita' consolari, che ne
facciano richiesta. Gli uffici marittimi, gli UMC e le
autorita' consolari, all'atto del rilascio del ruolino di
equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in
un registro di carico.
3. Il ruolino di equipaggio ha validita' di tre anni
a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono
annotati sulla licenza di navigazione dall'UCON tramite lo
STED. A tal fine, l'ufficio che ha provveduto al rilascio
del ruolino di equipaggio, oltre a darne comunicazione
all'INPS, nonche' al proprietario qualora il ruolino sia
stato rilasciato all'armatore dell'unita', inoltra
all'UCON, tramite uno STED, la richiesta per l'annotazione
degli estremi del ruolino nell'ATCN e sulla licenza di
navigazione.
3-bis. In caso di imbarco o di sbarco di un membro
dell'equipaggio in un porto estero, ove l'autorita'
consolare non sia presente o i relativi uffici competenti
in materia di navigazione non siano aperti al pubblico, gli
interessati possono procedere alla stipula della
convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco
senza contestazioni, alla presenza di due testimoni, i
quali appongono la propria sottoscrizione. La convenzione
di arruolamento o la dichiarazione di sbarco sono annotate
nel ruolino di equipaggio e regolarizzate, a cura del
marittimo imbarcato o sbarcato, presso il proprio ufficio
di iscrizione al rientro in Italia.
4. Alla scadenza di validita' del ruolino di
equipaggio, gli uffici marittimi, gli UMC o gli uffici
consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino
ritirato e' trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto
alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo
restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.
4-bis. L'armatore puo' chiedere all'INPS
l'autorizzazione a tenere un'unica posizione contributiva
per tutte le imbarcazioni e navi da diporto a lui
appartenenti e oggetto di contratti di noleggio oppure piu'
posizioni contributive per gruppi di imbarcazioni e navi da
diporto, per le quali e' adottata la rotazione dei
marittimi imbarcati di cui all'articolo 38, comma 1-bis,
del codice.».
 
Art. 25

Uso commerciale delle imbarcazioni
e delle navi da diporto

1. L'articolo 24 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto). - 1. Ai fini delle annotazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore presenta domanda a uno STED.
2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che l'impresa individuale o la societa' richiedente ha nell'oggetto sociale le attivita' commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice che si intendono esercitare e gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro;
b) licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale;
c) nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice, l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, citta' metropolitana o provincia autonoma competente o copia della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 49-septies, comma 3, del codice.
3. In caso di mutamento di uno o piu' dei soggetti di cui al comma 1, l'interessato presenta a uno STED domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 2 (Unita' da diporto utilizzata a fini
commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini
commerciali quando:
a) e' oggetto di contratti di locazione e di
noleggio;
b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale
della navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di
addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i
praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo.
c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio
delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle
strutture dedicate alla nautica da diporto;
c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza
e di traino delle unita' di cui all'articolo 3.
c-quater) e' utilizzata, nel rispetto della
normativa europea, nazionale e regionale di settore, per
l'esercizio di attivita' in forma itinerante di
somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al
dettaglio.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle
imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con
l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o
armatori delle unita', imprese individuali o societa',
esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi
della loro iscrizione, nel registro delle imprese della
competente camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati
sulla licenza di navigazione.
2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini
commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel
regolamento di attuazione del presente codice.
3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano
svolte stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti
bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese
terzo, l'esercente presenta allo Sportello telematico del
diportista (STED) una dichiarazione contenente le
caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la
disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della
polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e
di responsabilita' civile verso terzi e della
certificazione di sicurezza in possesso. Copia della
dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria
centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite
dello Sportello telematico del diportista (STED), deve
essere mantenuta a bordo.
4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera
a), possono essere utilizzate esclusivamente per le
attivita' a cui sono adibite.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 49-septeis, comma
3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172):
«Art. 49-septies (Scuole nautiche). - Omissis
3. La segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica e' presentata,
per il tramite dello sportello unico per le attivita'
produttive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla
citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente
per territorio di ubicazione della sede principale da
persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in
consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio
dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve essere
dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere
dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale
della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma
10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Omissis.».
 
Art. 26
Deposito dei documenti di bordo presso l'autorita' doganale, nautica
sociale, comando e condotta di unita' da diporto

1. Dopo l'articolo 24 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis (Deposito dei documenti di bordo presso l'autorita' doganale). - 1. In caso di lavori di trasformazione di unita' battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani, nell'applicazione dei regimi doganali previsti per le suddette lavorazioni secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore in locazione finanziaria puo' consegnare agli uffici doganali competenti il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che e' trattenuto dall'autorita' doganale fino alla riesportazione dell'unita', al fine di avere semplificazioni procedurali di carattere nazionale, da definire con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
Art. 24-ter (Nautica sociale). - 1. L'autorita' competente, nell'ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei relativi specchi acquei, individua con priorita' le aree destinate all'ormeggio, anche a secco, delle unita' appartenenti alla nautica sociale di cui all'articolo 2-bis del codice, nonche' gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unita' e le aree di sosta dei relativi carrelli.
2. Le unita' da diporto appartenenti alla nautica sociale usufruiscono, se in transito ai sensi dell'articolo 49-nonies del codice, di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per cento per la fornitura dei servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.
3. Nell'istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di cui all'articolo 49-decies del codice, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unita' da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime.
Art. 24-quater (Comando e condotta di unita' da diporto). - 1. Per comando di un'unita' da diporto si intende il processo decisionale concernente la direzione nautica dell'unita', come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana in mare. Il comando, che non implica la necessita' di tenere costantemente il timone dell'unita', comporta l'assunzione delle responsabilita' della direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui esecuzione materiale puo' essere affidata a terzi.
2. Per condotta di un'unita' da diporto si intende la sola direzione del timone dell'unita'.».

Note all'art. 26:
- Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce
il codice doganale dell'Unione e' pubblicato nella G.U.U.E.
10 ottobre 2013, n. L 269/1.
- Si riporta il testo degli articoli 2-bis, 49-nonies e
49-decies, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172):
«Art. 2-bis (Nautica sociale). - 1. Ai fini del
presente codice si intende per nautica sociale:
a) la navigazione da diporto effettuata in acque
marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o
ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da
diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza
fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata
UNI/EN/ISO/8666;
b) il complesso delle attivita' finalizzate a
diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da
diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici
di ogni ordine e grado di eta' non inferiore a nove anni,
oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore
delle persone con disabilita' di cui all'articolo 3, comma
1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi
psicologici, dell'apprendimento o della personalita'.
2. Con il regolamento di attuazione del presente
codice e' stabilita la disciplina della nautica sociale e
le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unita' da
diporto in transito e per la fornitura dei servizi in
banchina.»
«Art. 49-novies (Disciplina del transito delle unita'
da diporto). - 1. I concessionari delle strutture dedicate
alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente
riservare alle unita' da diporto, a vela o a motore, tratti
di banchina per gli accosti in transito o che approdano per
rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita' da
ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione
residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con
prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I
tratti di banchina sono riservati per la durata massima di
72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata
nei casi di avaria all'unita', salvo che la permanenza
oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di
sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unita' da
diporto in transito o che approdano per rifugio e' gratuito
per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere
individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle
ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi
nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi
all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per
rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli
approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di
ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito
e' determinato nell'otto per cento dei posti barca
disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei
posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 50 posti barca: due;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque;
d) fino a 250 posti barca: dieci;
e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di
ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito
destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a
motore, condotte da persone con disabilita' o con persone
con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento
dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno
il numero dei posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 80 posti barca: uno;
b) fino a 150 posti barca: due;
c) fino a 300 posti barca: tre;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
e) da 400 a 700 posti barca: sei;
f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di
preferenza una area che risulta di comodo accesso e
collocata alla minore distanza possibile dai punti di
erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di
ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua
delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante
il simbolo identificativo della destinazione dell'area e
deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco che
consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da
diporto o la persona che conduce una unita' da diporto con
disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di
ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare
al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via
telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno
24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo
non in concessione la citata comunicazione e' fatta
all'autorita' marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con
disabilita', quando non impegnato a tale fine, puo' essere
occupato da altra unita', con l'esplicita avvertenza che in
caso di arrivo di unita' condotta da persona con
disabilita' o con persona con disabilita' a bordo, che
abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto
previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al
comma 3 e' consentito, qualora non gia' occupato da altra
unita' con persona con disabilita', per un giorno e una
notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non
consentono di riprendere la navigazione, l'autorita'
marittima puo' autorizzare il prolungamento dello
stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di
cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e
siglato in ogni singola pagina dall'autorita' marittima
territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre,
i posti di ormeggio riservati al transito possono essere
utilizzati dalle unita' partecipanti alle gare o presentate
per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in
regime di concessione destinati alla navigazione e al
trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario
marittimo competente e' disciplinata la riserva per gli
accosti alle unita' da diporto in transito o che approdano
per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di
garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono
altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi
alle isole minori da parte dei passeggeri delle unita' da
diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri.
11. Il capo del circondario marittimo, con
riferimento alla compatibilita' delle strutture dedicate
alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della
navigazione esprime il parere di competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e
nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi
d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti
dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni,
l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto determina
le modalita' attuative e operative degli accosti alle
unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che
approdano per rifugio, nonche' dei punti di imbarco di
transito idonei alla comoda fruizione da parte delle
persone con disabilita'. Le tariffe relative
all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio
sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di
imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni
del presente articolo, si applicano le sanzioni
amministrative previste dal codice della navigazione in
materia di uso del demanio marittimo.»
«49-decies (Campi di ormeggio attrezzati). - 1. Gli
enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono
istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche
con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche,
nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva
parziale (zone C) per le unita' da diporto autorizzate alla
navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di
organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di
installazione dei citati campi sono sottoposti, previo
nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio
circondariale marittimo competente per territorio.
Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota
pari al quindici per cento degli ormeggi e' riservata alle
unita' a vela.
2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito
dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 e' vietato
l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio
sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalita':
a) contenimento dei fenomeni di aratura e
danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle
unita' da diporto;
b) erogazione di un numero limitato e annualmente
programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;
c) garanzia della trasparenza dei criteri di
accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme
di pubblicita' degli stessi e di prenotazione non onerosa,
anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e
di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e
giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in
relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi
esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la
cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli
enti gestori sono destinati al recupero delle spese di
allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a
interventi volti a incrementare la protezione ambientale
dell'area marina protetta.
5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli
enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi
compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso
impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro
sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla
tipologia e alle dimensioni delle unita' per le quali viene
effettuato l'ormeggio.
6. Gli enti gestori possono allestire sistemi
tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli
ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne
costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.
7. Al fine di garantire la sicurezza della
navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in
mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando
Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi
devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio
circondariale marittimo competente per il successivo
inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare.».
 
Art. 27
Modifiche all'articolo 27 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 27, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «paragrafo 2» sono sostituite dalle seguenti: «paragrafo 3».

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 27 (Patenti di categoria C). - 1. Le patenti di
categoria C abilitano alla direzione nautica di unita' da
diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia
presente a bordo almeno un'altra persona in qualita' di
ospite di eta' non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere
le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo
e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che
l'unita' sia munita di dispositivo elettronico in grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre
all'individuazione della persona, la disattivazione del
pilota automatico e l'arresto dei motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate
esclusivamente a soggetti portatori delle patologie
indicate nell'allegato I, paragrafo 3.
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate
alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.».
 
Art. 28

Patenti nautiche di categoria D

1. Dopo l'articolo 27 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis (Patenti nautiche di categoria D). - 1. Le patenti nautiche di categoria D sono abilitazioni speciali:
a) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonche' di moto d'acqua, se di tipo D1;
b) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2.
2. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all'allegato I, paragrafi 1, 2 e 5, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'. L'abilitazione e' limitata alla navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d'acqua entro un miglio di distanza dalla costa.
3. A bordo delle unita' di cui al comma 1 puo' essere installato un motore di cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d'acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV.
4. Fino al compimento del diciottesimo anno di eta', la patente di categoria D, tipo D1, e' limitata al comando di natanti da diporto e moto d'acqua.
5. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono rilasciate ai soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, alle condizioni ivi previste, in esito agli accertamenti medici di idoneita' psicofisica compiuti in sede di conseguimento, convalida o revisione e annotate sul certificato medico.
6. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A.».
 
Art. 29
Modifiche all'articolo 28 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 28 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a, le parole «per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale» sono sostituite dalle seguenti: «per i trasporti e la navigazione» e dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le patenti nautiche non conformi al modello vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione della loro convalida, previo assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 28 (Autorita' competenti al rilascio delle
patenti). - 1. Sono competenti al rilascio delle patenti
nautiche:
a) le capitanerie di porto, gli uffici
circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile
delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per
i trasporti e la navigazione, per le patenti nautiche che
abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
b) le capitanerie di porto e gli uffici
circondariali marittimi, per le patenti nautiche che
abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;
c) le capitanerie di porto, per le patenti che
abilitano al comando di navi da diporto;
c-bis) le Capitanerie di porto, gli Uffici
circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali
territoriali del Dipartimento per i trasporti e la
navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo
D1.
2. Le patenti nautiche sono conformi al modello
approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
2-bis. Le patenti nautiche non conformi al modello
vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione
della loro convalida, previo assolvimento dell'imposta di
bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso
rendiconto.».
 
Art. 30
Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B,
C e D, tipo D2

1. L'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 29 (Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2). - 1. Le prove di esame per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere sostenute decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame.
2. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, e' sostenuta innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attivita' didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, o a quella di ufficiale di navigazione del diporto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice, ovvero innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal direttore dell'UMC, scelto tra i medesimi soggetti nonche' tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Le funzioni di esaminatore possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo o dal direttore dell'UMC.
3. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del circondario marittimo e costituita:
a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo o in congedo; i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attivita' didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo; il personale della gente di mare in possesso di abilitazione non inferiore a quella di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del citato decreto 25 luglio 2016, o di comandante del diporto di cui all'articolo 7 del richiamato decreto n. 121 del 2005. Le funzioni di presidente possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo;
b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso; gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo; i comandanti su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del citato decreto 25 luglio 2016 o i capitani del diporto di cui all'articolo 6 del richiamato decreto n. 121 del 2005.
4. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalita' indicate al comma 3, lettere a) e b).
5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa e' sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 2. La prova pratica per le medesime patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o al comando di navi da diporto e' sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 3, lettera b). La seduta di esame per la prova pratica e' distinta dalla seduta di esame per la prova teorica. Per lo svolgimento della prova di navigazione a vela, l'esaminatore e' affiancato da un istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3-bis, del codice si applicano alle unita' da diporto impiegate per lo svolgimento della prova pratica.
7. I docenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere anche in posizione di quiescenza, ma non devono aver superato il settantacinquesimo anno di eta'. Ai soli fini di cui al presente articolo, i titoli di capitano di lungo corso e di aspirante capitano di lungo corso sono considerati equipollenti a quelli, rispettivamente, di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT.
8. Le funzioni di segretario delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Gli esaminatori, gli istruttori professionali di vela, i segretari e i membri delle commissioni di esame sono nominati assicurando la rotazione dei componenti tra le diverse sessioni di esame, anche al fine di garantire la prevenzione di potenziali conflitti di interesse.
10. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami e delle esercitazioni pratiche obbligatorie per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Nell'allegato II sono definiti i criteri e le modalita' di applicazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche della normativa a favore dei candidati con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' a favore dei candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, nel rispetto dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)», sancito nella seduta del 25 luglio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012 nonche' delle linee guida allegate al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669.».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 9 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 luglio 2016 (Requisiti per il rilascio delle
certificazioni per il settore di coperta e di macchina per
gli iscritti alla gente di mare ai sensi della Convenzione
STCW):
«Art. 5 (Ufficiale di coperta). - 1. L'ufficiale di
coperta assume la responsabilita' di una guardia in
navigazione, a livello operativo, a bordo di navi senza
limiti riguardo alle caratteristiche e alla destinazione
della nave.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di
coperta occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria di secondo ciclo dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
b) in alternativa al requisito di cui alla lettera
b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di
un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo di coperta di cui alla sezione A-II/1
del codice STCW;
c) avere effettuato dodici mesi di navigazione in
attivita' di addestramento sui compiti e sulle mansioni
dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW a livello operativo, su navi pari o superiori a
500 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW.
Tale addestramento e' annotato sul libretto di
addestramento di cui all'art. 4, comma 4, del presente
decreto, e puo' essere sostituito da trentasei mesi di
navigazione in servizio di coperta su navi pari o superiori
a 500 GT soggette alle disposizioni della Convenzione STCW;
d) aver svolto durante i periodi di navigazione di
cui alla lettera c), almeno sei mesi in servizio di guardia
di coperta sotto la supervisione del comandante, ovvero di
un ufficiale di coperta dallo stesso delegato;
e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi
antincendio avanzato, radar osservatore normale, radar
A.R.P.A., ECDIS, bridge resource management, leadership and
teamwork, presso istituti, enti o societa' riconosciuti
idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
ed essere in possesso del certificato di primo soccorso
sanitario (first aid) rilasciato e/o riconosciuto dal
Ministero della salute;
f) essere in possesso dell'attestato di
addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio (MAMS) istituito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
g) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame
teorico pratico, dopo il completamento del periodo di
navigazione previsto alle lettere c) e d), sul possesso
delle competenze e capacita' di eseguire i compiti e le
mansioni dell'ufficiale di coperta di cui alla sezione
A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.
3. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta e' addetto
a svolgere mansioni connesse ai servizi radio di bordo deve
essere in possesso di apposita abilitazione rilasciata o
riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico, ai
sensi delle Regole IV/1 e IV/2 della Convenzione STCW.
4. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta non e' in
possesso dell'addestramento per il sistema ECDIS, il
certificato e' rilasciato con limitazioni per il sistema
ECDIS.
5. Nel caso in cui l'ufficiale di coperta e'
assegnato dal ruolo d'appello alla conduzione del battello
di emergenza veloce (MABEV), deve possedere l'attestato di
addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio veloci istituito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»
«Art. 8 (Comandante su navi di stazza pari o
superiore a 3000 GT). - 1. Il comandante assume il comando
di navi aventi una stazza pari o superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di comandante su
navi di stazza pari o superiore a 3000 GT occorrono i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di primo
ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a
3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria di II ciclo dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera
b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di
un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo per l'acquisizione delle competenze
specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
qualita' di ufficiale di coperta responsabile di una
guardia in navigazione su navi di stazza pari o superiore a
3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW,
risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di
navigazione e' ridotto a trenta mesi, nel caso in cui
dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita' di primo
ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT,
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a
livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di
addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2
del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale
modulo e' svolto presso gli istituti autorizzati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativamente un percorso formativo relativo
all'acquisizione delle competenze specifiche di coperta;
f) essere in possesso dell'attestato di
addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza
pari o superiore a 3000 GT non e' in possesso
dell'addestramento per il sistema ECDIS e
dell'addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il
certificato e' rilasciato con limitazioni all'imbarco su
navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di
salvataggio veloci.»
«Art. 9 (Comandante su navi di stazza compresa tra
500 e 3000 GT). - 1. Il comandante su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT assume il comando di navi aventi
stazza compresa tra 500 e 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di comandante su
navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT occorrono i
seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di primo
ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT;
b) essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria di II ciclo dell'istituto tecnico indirizzo
trasporti e logistica opzioni conduzione del mezzo navale,
che fornisce le conoscenze di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, riconosciuto dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
c) in alternativa al requisito di cui alla lettera
b), essere in possesso di un titolo di studio conclusivo di
un percorso di secondo ciclo, integrato dal previsto
percorso formativo per l'acquisizione delle competenze
specifiche di coperta di cui alla sezione A-II/1 del codice
STCW;
d) aver effettuato trentasei mesi di navigazione in
qualita' di ufficiale di coperta responsabile di una
guardia in navigazione su navi di stazza compresa tra 500 e
3000 GT, soggette alle disposizioni della Convenzione STCW,
risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di
navigazione e' ridotto a ventiquattro mesi, nel caso in cui
dodici mesi di navigazione sono svolti in qualita' di primo
ufficiale su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT,
soggette alle disposizioni della Convenzione STCW, a
livello direttivo, risultanti dal libretto di navigazione;
e) aver completato un modulo formativo e di
addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2
del codice STCW per comandanti e primi ufficiali. Tale
modulo e' svolto presso gli istituti autorizzati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
relativamente ad un percorso formativo per l'acquisizione
delle competenze specifiche;
f) essere in possesso dell'attestato di
addestramento di marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio veloci (MABEV) istituito dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Nel caso in cui il comandante su navi di stazza
compresa tra 500 e 3000 GT non e' in possesso
dell'addestramento per il sistema ECDIS e
dell'addestramento per i mezzi di salvataggio veloci, il
certificato e' rilasciato con limitazioni all'imbarco su
navi dotate di sistema ECDIS, ovvero dotate di mezzi di
salvataggio veloci.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 6 e 7 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e
la disciplina dei titoli professionali del diporto):
«Art. 5 (Requisiti e limiti di abilitazione per
l'ufficiale di navigazione del diporto). - 1. L'ufficiale
di navigazione del diporto puo' imbarcare:
a) in qualita' di ufficiale di coperta di grado
inferiore al primo, su navi da diporto anche adibite al
noleggio, ovvero su navi destinate esclusivamente al
noleggio per finalita' turistiche di stazza fino a 3000 GT;
b) in qualita' di comandante di navi da diporto
anche adibite al noleggio, ovvero di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, di
stazza inferiore a 500 GT;
c) in qualita' di comandante di imbarcazioni da
diporto anche adibite al noleggio.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di
navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di eta';
b) essere in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
c) aver completato un periodo di addestramento a
bordo con la qualifica di allievo ufficiale di navigazione
del diporto, risultante nel libretto di addestramento di
cui all'articolo 4, comma 1-bis, con una delle seguenti
durate:
1) di 36 mesi di navigazione, comprensivo di
almeno 24 mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o
imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri,
anche adibite al noleggio, o di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
2) se in possesso della qualifica di comune di
guardia di coperta di cui all'articolo 10 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 183 del 6 agosto 2016, di 30 mesi di
navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi di navigazione a
bordo di navi da diporto o imbarcazioni da diporto di
lunghezza superiore ai 15 metri, anche adibite al noleggio,
o di navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche;
3) se in possesso della qualifica di marittimo
abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
25 luglio 2016 ovvero, se iscritto alla gente di mare, del
titolo di ufficiale di navigazione del diporto di 2ª
classe, di 18 mesi di navigazione a bordo di navi da
diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai
15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
4) se in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado conseguito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e
relativi decreti attuativi, presso un istituto tecnico del
settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica,
articolazione conduzione del mezzo, opzione conduzione del
mezzo navale, ovvero di diploma di scuola secondaria di
secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi
mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di
tecnico del mare, conseguito ai sensi degli ordinamenti
previgenti, di 12 mesi di navigazione a bordo di navi da
diporto o imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai
15 metri, anche adibite al noleggio, o di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
5) se in possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di un titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane, diverso da quello di cui al numero 4,
integrato dal completamento, con esito favorevole, di un
percorso formativo di acquisizione delle competenze di cui
alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo,
svolto presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di 12
mesi di navigazione a bordo di navi da diporto o
imbarcazioni da diporto di lunghezza superiore ai 15 metri,
anche adibite al noleggio, o di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi
antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza
personale e responsabilita' sociali (PSSR),
familiarizzazione alla security per il personale imbarcato,
marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global
Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso
istituti, enti o societa' riconosciuti idonei
dall'Amministrazione nonche' il corso di primo soccorso
sanitario per il rilascio del certificato di addestramento
denominato "First Aid" secondo le disposizioni e i
programmi stabiliti dal Ministero della salute;
e) dopo il completamento del periodo di
addestramento di cui alla lettera c), aver sostenuto, con
esito favorevole, un esame teorico e pratico atto a
dimostrare il possesso delle competenze e delle capacita'
di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di
coperta di cui alla sezione A-II/1 del Codice STCW, a
livello operativo, secondo il programma e le modalita' di
esame stabiliti con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.»
«Art. 6 (Requisiti e limiti di abilitazione per il
capitano del diporto). - 1. Il capitano del diporto puo'
imbarcare:
a) in qualita' di primo ufficiale di coperta su
navi da diporto, anche adibite al noleggio, o su navi
destinate esclusivamente al noleggio per finalita'
turistiche, senza alcun limite di stazza;
b) in qualita' di comandante di navi da diporto,
anche adibite al noleggio, o di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, di
stazza non superiore a 3000 GT.
2. Per conseguire il certificato di capitano del
diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale
di navigazione del diporto;
b) aver completato un periodo di navigazione,
risultante dal libretto di navigazione, della durata di 12
mesi in qualita' almeno di ufficiale di coperta di grado
inferiore al primo a bordo di navi da diporto, anche
adibite al noleggio, o di navi destinate esclusivamente al
noleggio per finalita' turistiche;
c) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi
antincendio avanzato e radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork -
ricerca e salvataggio presso istituti, enti o societa'
riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
d) aver completato un modulo formativo e di
addestramento sugli standard specifici della sezione A-II/2
del codice STCW - uso della leadership - per comandanti e
primi ufficiali, a livello direttivo, presso istituti, enti
o societa' riconosciuti idonei dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) dopo il completamento del periodo di navigazione
di cui alla lettera b), aver sostenuto, con esito
favorevole, un esame teorico e pratico atto a dimostrare il
possesso delle competenze e delle capacita' di eseguire i
compiti e le mansioni di comandante e di primo ufficiale di
coperta di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, a
livello direttivo, secondo il programma e le modalita' di
esame stabiliti con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato
del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di
informazione e visualizzazione della cartografia
elettronica (Electronic Chart Display and Information
System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di
marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci
(MABEV), il certificato di capitano del diporto e'
rilasciato con l'annotazione della limitazione all'imbarco
su navi dotate di tali sistemi e mezzi.»
«Art. 7 (Requisiti e limiti di abilitazione per il
comandante del diporto). - 1. Il comandante del diporto
puo' imbarcare in qualita' di comandante di navi da
diporto, anche adibite al noleggio, o di navi destinate
esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, senza
alcun limite di stazza.
2. Per conseguire il certificato di comandante del
diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di capitano
del diporto;
b) aver completato un periodo di navigazione della
durata di 24 mesi in qualita' almeno di primo ufficiale di
coperta a bordo di navi da diporto anche adibite al
noleggio o di navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche, di stazza pari o superiore a 500 GT,
risultante dal libretto di navigazione;
c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso
di assistenza medica per il rilascio del certificato di
addestramento denominato "Medical Care" secondo le
disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della
salute.
3. Se l'interessato non e' in possesso dell'attestato
del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di
informazione e visualizzazione della cartografia
elettronica (Electronic Chart Display and Information
System - ECDIS) - livello operativo o del certificato di
marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (MABEV),
il certificato di comandante del diporto e' rilasciato con
l'annotazione della limitazione all'imbarco su navi dotate
di tali sistemi e mezzi.».
- Si riporta il testo degli articoli 36-bis, comma 1, e
41, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172):
«Art. 36-bis (Titoli professionali del diporto). - 1.
E' istituito il seguente titolo professionale del diporto
per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di
navigazione del diporto di 2ª classe.
Omissis.»
«Art. 41 (Assicurazione obbligatoria). - Omissis
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si
applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini
commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con
l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni
riportati dal conduttore e dalle persone trasportate.».
- La legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti
straordinarie per i servizi della Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del
Ministero dei trasporti) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291, S.O.
- Per i riferimenti normativi della legge 5 febbraio
1992, n. 104, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 8 ottobre
2010, n. 170, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 31

Conseguimento della patente nautica
di categoria D, tipo D1

1. Dopo l'articolo 29 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1). - 1. La patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonche' del superamento di una prova a quiz di idoneita' finale.
2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneita' finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice, nonche' dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies del codice.
3. In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito del superamento della prova di idoneita' finale svolta presso l'UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2.
4. Alle modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale si applica, in relazione ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), il disposto di cui all'articolo 29, comma 11.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:
a) le materie e le modalita' di svolgimento del corso formativo;
b) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
c) i quiz e le modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale;
d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneita' finale;
f) le modalita' di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti.».

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 49-octies del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della
nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172):
«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la
nautica). - 1. Le associazioni e gli enti nautici di
livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione
per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro
attivita' di formazione e di preparazione dei candidati
agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. I centri di istruzione per la nautica sono
soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le direzioni generali territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di
porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove
sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le
acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli
ordinari sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza
dei requisiti da parte delle articolazioni e delle
affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica
con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a
seguito della ricezione di notizie circostanziate circa
l'irregolare esercizio dell'attivita'. Qualora, all'esito
delle attivita' di controllo, sussistano fondati sospetti
in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, le
predette autorita' interessano la Guardia di Finanza ai
sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli
esiti dei controlli, da qualsiasi autorita' effettuati,
sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. La domanda di riconoscimento quale centro di
istruzione per la nautica e' presentata al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante
dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale.
Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del
regolare funzionamento del centro di istruzione per la
nautica, nonche' delle sue articolazioni e affiliazioni
locali che svolgono tale attivita'.
5. La domanda di riconoscimento quale centro di
istruzione per la nautica puo' essere presentata da
soggetti che:
a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero
sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni
in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello
Stato;
b) hanno compiuto gli anni ventuno;
c) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
e) soddisfano i requisiti morali di cui
all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.
6. A ciascun centro di istruzione per la nautica,
nonche' a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale
che svolge tale attivita', e' preposto un responsabile
didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.
7. Ciascun centro di istruzione per la nautica
comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni
locali che svolgono attivita' di centro di istruzione per
la nautica e i nominativi dei relativi responsabili
didattici, nonche' ogni loro variazione entro trenta giorni
dalla data in cui e' intercorsa, alla Direzione generale
territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito
territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni
locali.
8. I centri di istruzione per la nautica svolgono
attivita' di formazione e di preparazione dei candidati
agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di
due o piu' categorie previste dall'articolo 39, comma 6,
tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D,
possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica,
dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al
comma 9 e hanno la disponibilita' giuridica di almeno
un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi
impartiti.
9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di
istruzione per la nautica dispone di uno o piu' insegnanti
di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni
pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o
piu' soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies,
commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di
istruzione per la nautica, nonche' le sue articolazioni e
affiliazioni locali che svolgono tale attivita', comunicano
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle
Capitanerie di porto competenti per territorio, i
nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato
e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti
prescritti.
10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la
nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1
o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 e' soggetto
alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma
11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del
medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio
dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica.
11. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico
presso centri di istruzione per la nautica ovvero attivita'
di istruzione pratica su unita' da diporto nella
disponibilita' di centri di istruzione per la nautica in
mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies,
commi 12, 13 e 14 del presente codice, e' soggetto alla
sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del
medesimo decreto.
12. In caso di esercizio dell'attivita' di centro di
istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni
del regolamento di cui al comma 15 e' adottato
provvedimento disciplinare motivato di diffida e di
eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita' o di
interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di
istruzione per la nautica, nei casi e con le modalita'
previsti dal regolamento di cui al comma 15.
13. La sanzione disciplinare dell'interdizione
dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per
la nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita
dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma
6, del presente codice, da parte del legale rappresentante
dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di
istruzione per la nautica.
14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in
materia di attivita' di centri di istruzione per la nautica
sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per
territorio rispetto al luogo in cui e' stata commessa la
violazione, rispettivamente per le acque interne e per le
acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie
nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili,
il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di
tutela degli interessati:
a) modalita' per il riconoscimento e per
l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui
centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di
porto;
b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al
comma 3;
c) modalita' per la presentazione della domanda di
riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da
parte delle associazioni e degli enti nautici di livello
nazionale;
d) requisiti di idoneita';
e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e
strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche
delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica del
centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi
impartiti;
f) modalita' di svolgimento delle attivita' di
insegnante teorico e di istruttore pratico;
g) modalita' di svolgimento dell'attivita' di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la
durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
h) disciplina delle modalita' di diffida o
sospensione dall'esercizio dell'attivita' di centro di
istruzione della nautica di cui al presente decreto.».
 
Art. 32
Modifiche all'articolo 30 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 30 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «la relativa prova pratica» sono sostituite dalle seguenti: «le prove teorica e pratica inerenti alla navigazione a vela»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del diciottesimo anno di eta', possono conseguire la patente nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e una prova pratica di navigazione.».

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 30 (Estensione dell'abilitazione). - 1. Coloro
che sono in possesso di una patente limitata alla
navigazione a motore possono estendere l'abilitazione
posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo le
prove teorica e pratica inerenti alla navigazione a vela.
2. Coloro che sono in possesso di patente per la
navigazione entro dodici miglia dalla costa possono
conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza
dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle
materie non comprese nel programma d'esame previsto per
l'abilitazione posseduta.
2-bis. Coloro che sono in possesso della patente
nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del
diciottesimo anno di eta', possono conseguire la patente
nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo
teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di
cui all'articolo 29-bis, comma 1, e una prova pratica di
navigazione.».
 
Art. 33

Esercitazioni pratiche

1. L'articolo 31 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 31 (Esercitazioni pratiche). - 1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica o per la sua estensione, nonche' per il conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall'abilitazione richiesta, purche' durante l'esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.
2. La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 1, accompagnata da un documento di identita' o di riconoscimento del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unita' da diporto per un termine di validita' temporale pari a quello della domanda.».
 
Art. 34

Rilascio delle patenti nautiche senza esami

1. L'articolo 32 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 32 (Rilascio delle patenti nautiche senza esami). - 1. Le abilitazioni e i brevetti di cui all'articolo 39-ter del codice validi per il rilascio senza esami della patente nautica di categoria A per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa sulle unita' esclusivamente a motore sono:
a) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dall'unita' madre rilasciato dalla Marina militare;
b) brevetto di abilitazione per la condotta di unita' navali ausiliarie minori della Marina militare in navigazione d'altura, di galleggianti a motore d'uso locale e di mezzi speciali, esclusi i rimorchiatori, rilasciato dalla Marina militare;
c) brevetto di abilitazione per la condotta dei mezzi speciali della Marina militare adibiti al rimorchio costiero e d'altura rilasciato dalla Marina militare;
d) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione oltre sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare;
e) brevetto di abilitazione al comando di motovedette del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro venti miglia dalla costa o dall'unita' madre;
f) brevetto di abilitazione al comando di unita' navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera senza limiti dalla costa;
g) brevetto di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
h) brevetto di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura rilasciato dai comandi e dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
i) patentino di abilitazione al comando di unita' navali della Guardia di finanza per ufficiali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
l) patentino di abilitazione al comando di unita' navali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
m) abilitazione al comando di unita' navali d'altura dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;
n) abilitazione al comando di unita' navali in navigazione costiera dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;
o) abilitazione al comando o condotta di mezzi dell'Esercito italiano in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
p) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
q) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione oltre venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
r) brevetto di abilitazione al comando di unita' navale in navigazione costiera conseguito da personale del Corpo della Polizia penitenziaria presso scuole della Marina militare.
2. I titoli e i brevetti di cui all'articolo 39-quater del codice validi per il rilascio senza esami delle patenti nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa sulle unita' esclusivamente a motore sono i seguenti:
a) brevetto di abilitazione per la condotta di mezzi navali della Marina militare entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre rilasciato dalla Marina militare;
b) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare;
c) brevetto abilitante alla condotta di "motoscafi da corsa M.M." rilasciato dalla Marina militare;
d) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre;
e) abilitazione alla condotta di mezzi navali in navigazione entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre rilasciata dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
f) abilitazione al comando o condotta di mezzi navali dell'Esercito italiano in navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede all'aggiornamento delle abilitazioni e dei brevetti che danno diritto al rilascio delle patenti nautiche senza esami, in base alle variazioni comunicate periodicamente dalla Marina militare o dalla Guardia di finanza.».
 
Art. 35

Comando di unita' da diporto
in acque territoriali italiane

1. L'articolo 34 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Comando di unita' da diporto in acque territoriali italiane). - 1. I cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato, rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera italiana, nonche' natanti da diporto e moto d'acqua entro i limiti dell'abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il documento abilitativo posseduto e' tenuto a bordo in originale.
2. Per i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica e' regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unita'.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea nonche' per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unita' da diporto di cui ai commi 1 e 2 qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' competenti da cui risulti che la legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unita' non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unita' da diporto battenti qualsiasi bandiera, l'obbligo di patente nautica e' regolato dall'articolo 39 del codice.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero e' dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' del Paese di residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza.».
 
Art. 36

Requisiti per l'ammissione agli esami
o alla prova di idoneita' finale

1. L'articolo 35 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneita' finale). - 1. Sono ammessi agli esami o alla prova di idoneita' finale di cui all'articolo 29-bis per il conseguimento delle patenti nautiche coloro che al momento della presentazione della domanda:
a) per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e sono in possesso dell'attestato di frequenza disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29-bis, comma 5;
b) per le patenti nautiche di categoria A, C, e D, tipo D2, hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e sono in possesso dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29, comma 10;
c) per le patenti nautiche di categoria B, hanno compiuto il ventunesimo anno d'eta' e sono in possesso della patente nautica di categoria A senza alcun limite di distanza dalla costa, almeno con abilitazione per la navigazione a motore, conseguita da almeno un triennio.
2. Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, il candidato dichiara l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle sole unita' a motore.».
 
Art. 37

Giudizio di idoneita'

1. L'articolo 36 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 36 (Giudizio di idoneita'). - 1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, dalle deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, oppure fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua convalida.
2. Coloro che sono affetti dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C.
3. I soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria D, tipo D2, alle condizioni ivi previste.
4. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o da un medico appartenente al ruolo professionale dei medici del Ministero della salute, o da un medico appartenente alla struttura sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana, o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del ruolo professionale dei medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore.
5. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al comma 4 anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purche' in possesso del codice di identificazione per il rilascio del certificato di idoneita' fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.
6. Gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica nella quale il medico presta servizio oppure presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per l'attivita' di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui ai commi 4 e 5 in possesso del codice di identificazione previsto dal richiamato decreto ministeriale 31 gennaio 2011. Nel caso in cui la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico allestito presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico e' allestito oltre al codice identificativo del medico.
7. Per i cittadini italiani residenti all'estero il giudizio di idoneita' psichica e fisica puo' essere espresso anche da un medico, di qualsiasi cittadinanza, riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza.
8. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' effettuato dalla commissione medica locale, competente per territorio, nei seguenti casi:
a) presenza di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3;
b) in tutti i casi in cui il medico accertatore lo ritenga opportuno.
9. La commissione medica locale, composta da medici di cui ai commi 4 e 5, comunica, nel rispetto delle norme unionali e nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla convalida della patente nautica all'autorita' marittima o all'UMC competente, che adotta il provvedimento di sospensione o di revoca ai sensi, rispettivamente, degli articoli 40 e 41 e lo trasmette all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
10. In caso di disabilita' o di patologie o di minorazioni anatomiche, funzionali, psichiche o sensoriali, che hanno certificazione di patologia stabilizzata, non suscettibile di aggravamento ne' di modifica delle limitazioni o delle prescrizioni annotate sulla patente nautica, i successivi accertamenti medici per la convalida della patente nautica sono effettuati da uno dei medici accertatori di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Il candidato presenta la certificazione di patologia stabilizzata in originale al medico accertatore, che la riporta nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. L'originale della certificazione di patologia stabilizzata, previa acquisizione di copia agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato.
11. I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento presentano al medico accertatore monocratico, anche in copia, la diagnosi di DSA di cui all'articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che non ha scadenza di validita'. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. La diagnosi di DSA, previa copia acquisita agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato.
12. Avverso il giudizio di idoneita' psicofisica e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere di una struttura sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide anche sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione, di revisione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici o psichici.
13. Il certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione agli esami, conserva la sua validita' per l'intera durata del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica e puo' essere utilizzato per un'ulteriore domanda di ammissione agli esami, se e' ancora in corso di validita' ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il certificato medico e' conforme al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1, ed e' soggetto a imposta di bollo. La dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico, di cui all'allegato I, annesso 2, e' consegnata alle strutture e ai medici di cui ai commi 4 e 5 che la conservano, unitamente alla certificazione sanitaria e alla relativa documentazione, per dieci anni.
14. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.».

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 8
ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico):
«Art. 3 (Diagnosi). - 1. La diagnosi dei DSA e'
effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia'
assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione
vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di
appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio
non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei
trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario
nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da
specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate
attivita' di recupero didattico mirato, presentano
persistenti difficolta', la scuola trasmette apposita
comunicazione alla famiglia.
3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado,
comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita
comunicazione alle famiglie interessate, interventi
tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA
degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui
all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attivita' non
costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.».
- Si riporta il testo dell'articolo 41, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (esto unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
(Testo A)):
«Art. 41 (Validita' dei certificati). - 1. I
certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati, qualita' personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validita' illimitata. Le restanti
certificazioni hanno validita' di sei mesi dalla data di
rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non
prevedono una validita' superiore.».
 
Art. 38

Requisiti morali per il conseguimento
e la convalida delle patenti nautiche

1. L'articolo 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche). - 1. Non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono conseguire la patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando di navi da diporto, ne' la loro convalida, coloro che hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, o dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, oppure per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida, nonche' di revoca della patente nautica per difetto dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
4. Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini appartenenti allo Spazio economico europeo, l'autorita' marittima o l'UMC accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 oppure, per le persone non in possesso della cittadinanza italiana, una dichiarazione sostitutiva dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato di cittadinanza. Per i cittadini di Stati terzi il certificato del casellario giudiziale e' sostituito da una dichiarazione dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato di cittadinanza legalizzata e tradotta conformemente all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Note all'art. 38:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Per i riferimenti normativi della legge 22 dicembre
1975, n. 685, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 ottobre 1990, n. 255, S.O.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n.
191, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di
casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti. (Testo A)):
«Art. 28 (Certificati richiesti dalle amministrazioni
pubbliche e gestori di pubblici servizi). - Omissis
2. Il certificato selettivo contiene le sole
iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di
un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto
alle finalita' istituzionali dell'amministrazione o del
gestore. Ciascuna iscrizione riportata e' conforme
all'estratto di cui all'articolo 4.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)):
«Art. 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per
l'estero). - 1. Le firme sugli atti e documenti formati
nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita'
estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura
dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero
competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo
stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati da
autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non
sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma
precedente, redatti in lingua straniera, deve essere
allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello
Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una
rappresentanza diplomatica o consolare estera residente
nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da
accordi internazionali.».
 
Art. 39
Modifiche all'articolo 38 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 38 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.»;
b) al comma 2, dopo le parole «di categoria C» sono inserite le seguenti: «o di categoria D, tipo D2,» e dopo le parole «certificato rilasciato» sono inserite le seguenti: «dal medico accertatore o»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In caso di deterioramento o di illeggibilita', il titolare chiede all'autorita' marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.».

Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 38 (Termine di validita' delle patenti). - 1.
La patente nautica ha validita' di dieci anni dalla data di
rilascio o di convalida. La durata e' ridotta a cinque anni
per coloro che al momento del rilascio o della convalida
hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'.
1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della
patente nautica si applica il disposto di cui all'articolo
7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
2. La validita' delle patenti di categoria C o di
categoria D, tipo D2, e' limitata ad un periodo piu' breve
conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato
dal medico accertatore o dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente puo'
essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in
tal caso il termine di validita' decorre dalla data di
convalida.
4. In caso di deterioramento o di illeggibilita', il
titolare chiede all'autorita' marittima o all'UMC, ove ha
conseguito la patente nautica, la sua sostituzione.».
 
Art. 40
Modifiche all'articolo 39 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 39 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche»;
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su disposizione dell'autorita' giudiziaria».

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 39 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 39 (Revisione delle patenti nautiche). - 1.
L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre che
siano sottoposti a visita medica presso la commissione
medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti
nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza
dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il tipo di
patente posseduta. L'esito della visita medica e'
comunicato all'autorita' marittima o all'ufficio
motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli
eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per
l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o
prescrizioni nonche' per l'aggiornamento dell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' disporre la revisione straordinaria delle patenti
nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate
in determinati periodi o su disposizione dell'autorita'
giudiziaria.».
 
Art. 41
Modifiche all'articolo 40 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 40 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente «2. Oltre che nei casi di cui agli articoli 53, commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica e' sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorita' marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto e' stato commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica o da produrre gravi danni.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente «3. Per motivi di pubblica sicurezza, la patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi.».
c) al comma 5, le parole «al prefetto» sono sostituite dalle seguenti: «all'UMC»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Avverso i provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.»;
e) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I provvedimenti di sospensione sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio della patente, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.».

Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'articolo 40 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 40 (Sospensione delle patenti nautiche). - 1.
La patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha
provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento
sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita
dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36. In
tal caso la patente e' sospesa fino a quando l'interessato
non produca la certificazione della commissione medica
locale attestante il recupero della idoneita' psicofisica.
2. Oltre che nei casi di cui agli articoli 53, commi
6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1
e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica e'
sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorita'
marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto e' stato
commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza o
di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica o
da produrre gravi danni.
3. Per motivi di pubblica sicurezza, la patente
nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al
rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata
della sospensione, comunque non superiore a sei mesi.
4. La patente nautica e' inoltre sospesa quando sia
iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i
delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o
gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme
sul comando delle unita' da diporto e delle navi o per i
delitti contro l'incolumita' pubblica previsti dal libro
II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti
dalla parte terza del codice della navigazione.
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4,
l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la
violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il
proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della
notizia di reato, all'autorita' marittima del luogo dove il
fatto e' stato commesso ovvero all'UMC se il fatto e'
avvenuto nelle acque interne. Le predette autorita'
dispongono, ove sussistano fondati elementi di
responsabilita', la sospensione provvisoria della patente
fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di
consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica
dell'ordinanza.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi
una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza
dispone la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La
sospensione della patente e' da un mese a sei mesi quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o
gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione
della patente e' disposta per un periodo da due mesi ad un
anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, e'
trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa,
nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha
provveduto al rilascio della patente.
7. Avverso i provvedimenti di sospensione della
patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso
gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro trenta giorni oppure ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
competente per territorio entro sessanta giorni oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni.
8. I provvedimenti di sospensione sono comunicati
all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla
sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha
provveduto al rilascio della patente, ai fini
dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui
all'articolo 46, comma 1.».
 
Art. 42

Revoca delle patenti nautiche

1. L'articolo 41 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Revoca delle patenti nautiche). - 1. La patente nautica e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio se il titolare non e' piu' in possesso, con carattere permanente, dell'idoneita' fisica e psichica alla convalida ai sensi dell'articolo 36.
2. Se a seguito della visita medica di idoneita' viene accertato che il titolare di patente nautica di categoria A o B e' affetto dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, puo' essere chiesto all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, il conseguimento senza esami della patente di categoria C. Se ricorrono le condizioni di cui all'allegato I, paragrafo 4, puo' essere chiesto il conseguimento senza esami della patente di categoria D, tipo D2.
3. Se il titolare non e' piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37, la patente nautica e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio. L'interessato puo' conseguire nuovamente la patente nautica senza esami a seguito di estinzione del reato o di provvedimento di riabilitazione.
4. Avverso il provvedimento di revoca della patente nautica e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
5. I provvedimenti di revoca sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1.».
 
Art. 43

Unificazione di patenti nautiche

1. L'articolo 45 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Unificazione di patenti nautiche). - 1. Coloro che sono in possesso di piu' patenti nautiche ne richiedono, in occasione della convalida, l'unificazione all'autorita' marittima o all'UMC che ha rilasciato la patente nautica piu' recente.».
 
Art. 44

Registro delle patenti nautiche

1. L'articolo 46 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Registro delle patenti nautiche). - 1. Fino all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorita' marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Note all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'articolo 39-bis del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172):
«Art. 39-bis (Anagrafe nazionale delle patenti
nautiche). - 1. Per finalita' di sicurezza della
navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di
prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso
di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione
amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati
sull'utenza diportistica, anche a favore di altre
Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' istituita l'anagrafe nazionale delle
patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso
codice.
2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono
essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei
titolari di patente nautica;
b) i dati relativi al procedimento di rilascio
delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli
relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come
quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui
all'articolo 39, comma 6-bis;
c) i dati relativi alle violazioni di norme
previste dal presente codice, dal relativo regolamento di
attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in
materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni
amministrative accessorie, anche per effetto di recidive;
d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il
titolare e' stato coinvolto con addebito di
responsabilita', che hanno comportato l'irrogazione di
sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di
sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti
annotate in anagrafe.
3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente
informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale, forniti dalle
Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi
e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi
accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle
compagnie di assicurazione con riferimento ai certificati
di assicurazione rilasciati, che sono tenuti a trasmettere
i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale
per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e il personale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza
del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro
elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero
dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, i dati dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo
Ministero ai sensi del citato articolo 62.
4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche e' consentito:
a) alle autorita' pubbliche individuate dagli
articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,
secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' agli ufficiali
di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima
legge;
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la
pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe
nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati,
le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico
rilevante e le misure di tutela per gli interessati,
assicurando la protezione dei dati personali per i diritti
e le liberta' degli interessati attraverso misure di
garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee
misure tecniche di sicurezza, nonche' le modalita' di
accesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei
dati da parte dei soggetti di cui al comma 3.».
 
Art. 45

Distruzione delle patenti nautiche

1. Dopo l'articolo 47 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Distruzione delle patenti nautiche). - 1. Il periodo massimo di giacenza presso l'autorita' marittima o l'UMC delle patenti nautiche rilasciate o convalidate, nonche' degli stampati ritirati e sostituiti perche' non piu' in vigore o deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a seguito di furto o di smarrimento, e' fissato in un anno. Allo scadere di detto periodo, l'ufficio marittimo o l'UMC comunica al titolare l'avvio del procedimento amministrativo di distruzione della patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo giorno dalla data di invio della comunicazione e non oltre il quarantacinquesimo giorno, computati ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile. Le comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non piu' in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti.
2. Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1 e' redatto verbale di distruzione, che e' conservato agli atti dell'ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'articolo 2963 del codice
civile:
«Art. 2963 (Computo dei termini di prescrizione). - I
termini di prescrizione contemplati dal presente codice e
dalle altre leggi si computano secondo il calendario
comune.
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il
momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica
con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.
Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato
di diritto al giorno seguente non festivo.
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di
scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno
del mese iniziale.
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine
si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.».
 
Art. 46
Modifiche all'articolo 48 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 48 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis»;
b) al comma 3, dopo le parole «natanti da diporto» sono inserite le seguenti: «e le moto d'acqua» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche».

Note all'art. 46:
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 48 (Finalita' e campo di applicazione). - 1. La
presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio
del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di
salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza minime che
devono essere tenute a bordo delle unita' da diporto di cui
al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente
svolta. E' responsabilita' del comandante dotare l'unita'
degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e
marinaresche necessarie in relazione alle condizioni
meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la
navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi
delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis.
2. La disciplina della presente sezione si applica
alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed
interne dalle unita' da diporto di seguito indicate:
a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5
e i 24 metri, munite di marcatura CE;
b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.
3. Per i natanti da diporto e le moto d'acqua, le
disposizioni della presente sezione si applicano
limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio
e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone
trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per
l'identificativo di cui all'articolo 49 e per la
sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche.».
 
Art. 47
Modifiche all'articolo 50 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 50 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Il certificato di sicurezza e' rilasciato dallo STED, all'atto della prima iscrizione nell'ATCN, previa validazione dell'UCON» e alla lettera b), le parole da «dell'articolo 10 del codice ovvero affidato» fino alla fine della lettera sono sostituire dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria»;
b) al comma 3, le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN» e dopo le parole «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o dello Spazio economico europeo»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED, che provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON.»;
d) al comma 5, le parole «affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante» sono sostituite dalla seguenti: «autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria»;
e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unita' da diporto che si trovano in un porto estero, anche l'autorita' consolare, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 57, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.».

Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'articolo 50 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 50 (Certificato di sicurezza). - 1. Il
certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al
presente regolamento, e' il documento che attesta la
rispondenza dell'unita' da diporto alle disposizioni della
presente sezione.
2. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dallo
STED, all'atto della prima iscrizione nell'ATCN, previa
validazione dell'UCON:
a) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera a), del presente regolamento, sulla base della
documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione,
dagli articoli 19 e 20 del codice;
b) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera b), del presente regolamento, sulla base di una
attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con le
modalita' indicate all'articolo 57 del presente
regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi
del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104, scelto dal proprietario dell'unita' o
dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria.
3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma
2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di
sicurezza e' rilasciato sulla base della documentazione
tecnica richiesta per l'iscrizione nell'ATCN ed in tal caso
il certificato di sicurezza ha validita' limitata al
periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51
del presente regolamento. Per le unita' usate di cui
all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente
regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, la documentazione tecnica
e' valida solo se equivalente a quella nazionale.
4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo
rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono
presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore
in locazione finanziaria a uno STED, che provvede
all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza
di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON.
5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto
ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione
di idoneita' da parte di un organismo tecnico autorizzato
ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,
ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, scelto dal
proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in
locazione finanziaria. Detti organismi provvedono alla
visita per il rinnovo osservando le formalita' di cui
all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento.
6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede
uno STED oppure, per le unita' da diporto che si trovano in
un porto estero, anche l'autorita' consolare, sulla base di
un'attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le
modalita' di cui all'articolo 57, da uno degli organismi
tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI
aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON.».
 
Art. 48
Modifiche all'articolo 51 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 51 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a) le parole «dall'immatricolazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla registrazione nell'ATCN» e alla lettera b) le parole «dall'immatricolazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla registrazione nell'ATCN»;
b) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6» e al secondo periodo, dopo le parole «e il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria»;
c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5. In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilita' o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali, e' rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui all'articolo 51, comma 3, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'.»;
d) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, se l'organismo tecnico lo ritiene necessario, che sull'unita' venga eseguita un'ispezione a secco della carena».

Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dell'articolo 51 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 51 (Validita' del certificato di sicurezza). -
1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto, in
caso di primo rilascio, ha le seguenti validita':
a) otto anni dalla registrazione nell'ATCN per le
unita' appartenenti alle categorie di progettazione A e B e
per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a),
n. 1), del codice;
b) dieci anni dalla registrazione nell'ATCN per le
unita' appartenenti alle categorie di progettazione C e D e
per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a),
n. 2), del codice.
2. In caso di rinnovo, la validita' del certificato
di sicurezza decorre dalla data di rilascio
dell'attestazione di idoneita'.
3. In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei
requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di
modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante
dell'unita' da diporto o di mutamenti alle caratteristiche
di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
e' sottoposto a convalida con le procedure di cui
all'articolo 50, comma 6. Qualora le innovazioni apportate
all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche
tecniche dell'unita' siano tali da far venire meno i
requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato
il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e
il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione
finanziaria ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla
nuova licenza di navigazione.
3-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE di cui
all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in
commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non
si applica la valutazione di post costruzione di cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.
5. In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di
navigabilita' o di modifica rilevante del motore o di
trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di
mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali,
e' rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui
all'articolo 51, comma 3, sulla base di un'attestazione di
idoneita' rilasciata, in conformita' alle direttive emanate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un
organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal
proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione
finanziaria dell'unita'.
4. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48,
comma 2, lettera b), del presente regolamento, il
certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore
rispetto a quella indicata al comma 1, del presente
articolo, in conformita' a quanto prescritto dall'organismo
tecnico.
5. L'autorita' marittima o della navigazione interna,
qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che
hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza,
dispone che l'unita' sia sottoposta alla procedura di
convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente
regolamento e, se l'organismo tecnico lo ritiene
necessario, che sull'unita' venga eseguita un'ispezione a
secco della carena.».
 
Art. 49
Modifiche all'articolo 52 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 52, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».

Note all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'articolo 52 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 52 (Mantenimento delle condizioni dopo il
rilascio del certificato di sicurezza). - 1. Il
proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione
finanziaria mantiene l'unita' in buone condizioni di uso e
provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo
scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla
protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione
delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle
dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o
deficienze tali da comprometterne l'efficienza. Per le
dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni
del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o
stampigliate sul prodotto.».
 
Art. 50
Modifiche all'articolo 53 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 53 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono dotazione.»;
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice».

Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'articolo 53 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 53 (Requisiti e caratteristiche tecniche dei
mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza). - 1.
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le
dotazioni di sicurezza delle unita' da diporto sono
conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
dall'Unione europea o previsti da convenzioni
internazionali.
1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in
locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di
salvataggio individuali con la sigla e il numero di
iscrizione o con il numero di individuazione registrato
nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono
dotazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
puo' in ogni momento verificare presso il costruttore, il
rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi
ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio e le
dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano
efficienti e conformi alle predette prescrizioni
ministeriali, anche sulla base dell'archivio nazionale dei
prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60,
comma 3-bis del codice.».
 
Art. 51
Modifiche all'articolo 54 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le unita' che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa puo' essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purche' sia un'unita' pronta all'uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l'equipaggio.»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Le unita' pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio.»;
d) al comma 3, la parola «acquascooter» e' sostituita dalle seguenti: «moto d'acqua».

Note all'art. 51:
- Si riporta il testo dell'articolo 54 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 54 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di
sicurezza). - 1. Le unita' da diporto devono avere a bordo
i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le
dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in
relazione alla navigazione effettivamente svolta. Le unita'
che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed
entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale,
se munite di strumenti elettronici per la
geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di
salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le
dodici miglia di distanza dalla costa. I mezzi di
salvataggio individuali e collettivi devono essere
sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo,
compreso l'equipaggio.
2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la
navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa
puo' essere sostituito da un battello pneumatico munito di
marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185,
purche' sia un'unita' pronta all'uso, munita di dispositivo
di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per
il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di
imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso
l'equipaggio.
2-bis. Le unita' pneumatiche, comprese quelle a
carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e
C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono
esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera
autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di
navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se
munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo
collettivo di salvataggio.
3. I conduttori di tavole a vela, moto d'acqua e
unita' similari, nonche' le persone trasportate, indossano
permanentemente un mezzo di salvataggio individuale,
indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la
navigazione si svolge.
4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che
non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella
manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute
per un rapido distacco dall'unita' durante la
navigazione.».
 
Art. 52
Modifiche all'articolo 56 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 56 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «, compresi gli acquascooter, rientranti nella categoria dei natanti e individuati con la sigla ed il numero di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN».

Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 56 (Navigazione con battelli al servizio delle
unita' da diporto). - 1. I battelli di servizio rientranti
nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua,
individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il
numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita'
da diporto al cui servizio sono posti, quando sono
utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa
ovvero dall'unita', ovunque si trovi, non hanno l'obbligo
delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio
previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di
salvataggio individuali.»
 
Art. 53
Modifiche all'articolo 57 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 57 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «dei requisiti in base ai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di navigabilita' in base al quale»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED l'attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza dello stato di navigabilita' in base al quale il certificato di sicurezza e' stato rilasciato, per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione a seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica di rinnovo eseguita all'estero, il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria puo' presentare la medesima documentazione all'autorita' consolare.»;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si applica l'articolo 51, comma 3 per le unita' marcate CE e l'articolo 51, comma 3-bis per le unita' non marcate CE, costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998.
3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato rilascia l'attestazione di idoneita' e dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade la validita' dell'attestazione di idoneita' rilasciata. Le prescrizioni sono annotate dall'organismo tecnico notificato o autorizzato sull'attestazione d'idoneita' e dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato di sicurezza perde di validita'.».

Note all'art. 53:
- Si riporta il testo dell'articolo 57 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 57 (Modalita' di esecuzione degli accertamenti
tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del
certificato di sicurezza). - 1. Per le unita' da diporto di
cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di
idoneita' e' rilasciata ai fini dell'abilitazione alla
navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa
ispezione dell'unita', con riferimento allo scafo,
all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla
protezione antincendio; a tali fini, si applicano le
prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico
prescelto.
2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48,
comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza e'
convalidato sulla base di un'attestazione di idoneita'
comprovante la permanenza dello stato di navigabilita' in
base al quale il certificato di sicurezza e' stato
rilasciato.
3. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48,
comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l'eventuale
utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED
l'attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo
tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza
dello stato di navigabilita' in base al quale il
certificato di sicurezza e' stato rilasciato, per
l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione a
seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica
di rinnovo eseguita all'estero, il proprietario o
l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria puo'
presentare la medesima documentazione all'autorita'
consolare.
3-bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle
unita' pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un
centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si
applica l'articolo 51, comma 3 per le unita' marcate CE e
l'articolo 51, comma 3-bis per le unita' non marcate CE,
costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima
del 16 giugno 1998.
3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si
rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente
tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato rilascia
l'attestazione di idoneita' e dispone, sulla base del
proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il
proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione
finanziaria deve eliminare le deficienze o gli
inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade
la validita' dell'attestazione di idoneita' rilasciata. Le
prescrizioni sono annotate dall'organismo tecnico
notificato o autorizzato sull'attestazione d'idoneita' e
dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento
dell'ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di
convalida dell'UCON, con l'avvertenza che in caso di
inottemperanza entro il termine fissato il certificato di
sicurezza perde di validita'.
4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo,
l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di
anticipo, all'autorita' marittima o consolare avente
giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle
visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di
identificazione delle unita' interessate, il relativo luogo
di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite.
L'autorita' marittima o consolare puo' intervenire,
tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita
ovvero puo' verificarne l'esecuzione al termine della
stessa.»
 
Art. 54
Modifiche all'articolo 60 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 60, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, la parola «tenuto» e' sostituita dalla seguente: «tenuta».

Note all'art. 54:
- Si riporta il testo dell'articolo 60 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 60 (Persone trasportabili su natanti non
omologati ed omologati). - 1. Il numero delle persone
trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi
della marcatura CE e' determinato come segue:
a) tre persone per unita' di lunghezza fuoritutto
fino a metri 3,50;
b) quattro persone per unita' di lunghezza
fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
c) cinque persone per unita' di lunghezza
fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
d) sei persone per unita' di lunghezza fuoritutto
superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
e) sette persone per unita' di lunghezza fuoritutto
superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
f) nove persone per unita' di lunghezza fuoritutto
superiore a metri 8,50.
2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle
persone trasportabili e' determinato dalla certificazione
di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di
conformita', e' tenuta a bordo quando il numero delle
persone imbarcate e' superiore a quello indicato al comma
1.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive
subacquee, il numero delle persone trasportabili e' ridotto
in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale
imbarcato.»
 
Art. 55
Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi
in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica

1. Dopo l'articolo 60 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:
«Art. 60-bis (Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica). - 1. Le istruzioni di cui dell'articolo 27, comma 8, del codice, sono redatte in lingua italiana e inglese secondo lo schema in allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2022, n. 11.».

Note all'art. 55:
- Si riporta l'articolo 27, comma 8, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE)
«Art. 27 (Natanti da diporto e moto d'acqua). -
Omissis
8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di
contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica
ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del
presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di
patente nautica e il locatario del natante da diporto non
e' in possesso di patente nautica, il locatore illustra e
fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali
per il comando dell'unita' da diporto, redatte secondo lo
schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del
presente codice.
Omissis.».
 
Art. 56

Tipi di visite

1. L'articolo 62 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 62 (Tipi di visite). - 1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza:
a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
b) periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70;
c) occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
2. Le visite sono disposte dall'autorita' marittima o della navigazione interna, nella cui giurisdizione l'unita' da diporto si trova, su richiesta presentata dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria tramite uno STED.
3. Lo STED, a seguito di convalida dell'UCON, rilascia il certificato di sicurezza sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e sulla base dell'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio rilasciata dall'autorita' marittima o della navigazione interna. Lo STED aggiorna l'ATCN con i dati del certificato di sicurezza e, in caso di rinnovo, rilascia il tagliando di aggiornamento della licenza di navigazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, previa presentazione della DCI aggiornata.
4. Qualora l'unita' si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorita' consolare che, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio, provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
5. L'autorita' consolare trasmette all'UCON, per la convalida e l'aggiornamento dell'ATCN, copia del certificato di sicurezza, l'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza.».

Note all'art. 56:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera
g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
2018, n. 152 (Regolamento recante norme per l'attuazione
del sistema telematico centrale della nautica da diporto):
«Art. 5 (Sportello telematico del diportista «STED»).
- Omissis
2. I soggetti di cui al comma 1, tramite lo STED,
previa validazione dell'UCON, provvedono:
Omissis
g) al rilascio della licenza di navigazione,
all'aggiornamento della stessa mediante emissione di
appositi tagliandi, nonche' al rilascio del duplicato della
licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o
deterioramento dell'originale;
Omissis.».
 
Art. 57
Modifiche all'articolo 63 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 63 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nonche' un'ispezione a secco della carena» sono sostituite dalle seguenti: «, un'ispezione a secco della carena e una prova di stabilita' in acqua»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione puo' essere dispensata dalla prova di stabilita', qualora l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di gemellarita' con un'altra unita' costruita dal medesimo cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati fondamentali, quali il dislocamento e la posizione longitudinale del centro di gravità della nave gemella, siano ottenuti attraverso una prova di pesata o altro metodo equivalente approvato e che i suddetti dati fondamentali risultino invariati.»;
c) al comma 3, le parole «organismi affidati» sono sostituite dalle seguenti: «organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104».

Note all'art. 57:
- Si riporta il testo dell'articolo 63 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 63 (Visita iniziale). - 1. La visita iniziale
e' effettuata prima che la nave entri in esercizio e
comprende un'ispezione completa della struttura, delle
macchine, del materiale d'armamento, un'ispezione a secco
della carena e una prova di stabilita' in acqua.
1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione puo'
essere dispensata dalla prova di stabilita', qualora
l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni
di gemellarita' con un'altra unita' costruita dal medesimo
cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche
formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati
fondamentali, quali il dislocamento e la posizione
longitudinale del centro di gravita' della nave gemella,
siano ottenuti attraverso una prova di pesata o altro
metodo equivalente approvato e che i suddetti dati
fondamentali risultino invariati.
2. La visita accerta che le installazioni elettriche,
i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi
antincendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle
prescrizioni della presente sezione.
3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle
caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle
strutture nonche' alla compartimentazione, alla stabilita',
all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della
nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli organismi
autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104.»
 
Art. 58
Modifiche all'articolo 65 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 65 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario,»;
b) al comma 2, dopo le parole «dall'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: «o della navigazione interna»;
c) al comma 3, dopo le parole «il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria» e dopo le parole «dall'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: «o della navigazione interna»;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi di perdita di validita' del certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all'articolo 62, comma 3.».

Note all'art. 58:
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 65 (Visite occasionali). - 1. Nel caso in cui
una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano
stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano
venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato
rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di
validita' ed il proprietario o l'eventuale utilizzatore in
locazione finanziaria, previa comunicazione al
proprietario, sottopone la nave a visita occasionale.
2. La visita occasionale e', inoltre, disposta
dall'autorita' marittima o della navigazione interna
allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga
siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato
rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorita'
comunica la data della visita ed i motivi per cui viene
disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario o l'eventuale
utilizzatore in locazione finanziaria della nave non
provveda a sottoporre l'unita' alla visita occasionale
disposta dall'autorita' marittima o della navigazione
interna, il certificato di sicurezza perde di validita'.
3-bis. Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi
di perdita di validita' del certificato di sicurezza, si
applica la procedura di cui all'articolo 62, comma 3.».
 
Art. 59
Modifiche all'articolo 67 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 62, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «nella cui giurisdizione si trova l'unita' da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonche' l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 4 e 5,».

Note all'art. 59:
- Si riporta il testo dell'articolo 67 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 67 (Organi di esecuzione delle visite). - 1.
Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario
marittimo nella cui giurisdizione si trova l'unita' da
diporto o un suo delegato, per la parte concernente le
dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonche'
l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104, salvo quanto previsto
dall'articolo 62, commi 4 e 5, per le unita' che si trovino
in porti esteri.»
 
Art. 60
Modifiche all'articolo 68 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 68 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l'autorita' marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione e' annotata, secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico autorizzato o dall'autorita' marittima sull'attestazione d'idoneita' e, tramite l'autorita' marittima, e' trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON, all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validita'.».

Note all'art. 60:
- Si riporta il testo dell'articolo 68 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 68 (Deficienze ed inconvenienti temporaneamente
tollerabili). - 1. Qualora nel corso della visita vengano
riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui
agli articoli 72,73,74,75 e 76, il certificato di sicurezza
non puo' essere rilasciato, rinnovato o convalidato.
2. Qualora nel corso delle visite si rilevino
deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al
comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati,
l'autorita' marittima fissa il termine entro il quale il
proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione
finanziaria deve eliminare le deficienze o gli
inconvenienti rilevati. Tale prescrizione e' annotata,
secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico
autorizzato o dall'autorita' marittima sull'attestazione
d'idoneita' e, tramite l'autorita' marittima, e' trasmessa
allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON,
all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e
della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul
certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza
entro il termine fissato lo stesso certificato perde di
validita'.
3. Il certificato di sicurezza perde di validita' se
le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono
stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.»
 
Art. 61
Modifiche all'articolo 69 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 69, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo le parole «Il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».

Note all'art. 61:
- Si riporta il testo dell'articolo 69 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 69 (Mantenimento delle condizioni dopo le
visite). - 1. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in
locazione finanziaria, mantiene la nave in buone condizioni
di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene
allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e
alla protezione contro gli incendi, nonche' alla
sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di
salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne
l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza sono osservate
le raccomandazioni del fabbricante indicate nella
documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».
 
Art. 62
Modifiche all'articolo 70 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 70, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «dall'autorita' marittima che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato» sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione dell'UCON».

Note all'art. 62:
- Si riporta il testo dell'articolo 70 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 70 (Certificato di sicurezza per navi da
diporto). - 1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi
vengono annotati sulla licenza di navigazione dallo STED
che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di
validazione dell'UCON, attesta la corrispondenza della nave
alle norme della presente sezione.».
 
Art. 63
Modifiche all'articolo 71 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 71 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di nave proveniente da altri registri»;
b) al comma 2, dopo le parole «e il proprietario» sono inserite le seguenti: «o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario,».

Note all'art. 63:
- Si riporta il testo dell'articolo 71 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 71 (Validita' del certificato di sicurezza). -
1. Il certificato di sicurezza ha la validita' di:
a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di
primo rilascio;
b) cinque anni dalla data di rilascio della
dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in
caso di rinnovo o di nave proveniente da altri registri.
2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie
o siano state apportate innovazioni o abbia subito
mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non
essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a
convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65.
Qualora le innovazioni apportate all'apparato di
propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della
nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali
in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di
sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario o
l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa
comunicazione al proprietario, ne richiede il nuovo
rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.»
 
Art. 64
Modifiche all'articolo 72 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 72 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
b) al comma 2, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
c) al comma 4, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
d) al comma 5, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
e) il comma 6 e' abrogato.

Note all'art. 64:
- Si riporta il testo dell'articolo 72 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 72 (Apparato motore, impianti ed allestimento).
- 1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di
funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e
l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento
tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento
sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di
cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle
intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri
adeguati mezzi di appiglio per le persone.
4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono
provviste di un sistema di emergenza che consente di
manovrare l'unita' a velocita' ridotta, secondo le
prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico
autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104.
5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche
di stabilita' adeguate, secondo le prescrizioni del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di
cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»
 
Art. 65
Modifiche all'articolo 73 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 73 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
b) al comma 3, la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
c) al comma 4, le parole «affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
d) al comma 6, le parole «affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104».

Note all'art. 65:
- Si riporta il testo dell'articolo 73 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 73 (Protezione contro gli incendi). - 1. I
serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e
sistemati in conformita' alle prescrizioni del regolamento
tecnico dell'organismo tecnico autorizzato di cui al
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi
sono provvisti di propria ventilazione naturale o
meccanica, se e' previsto l'uso di combustibile avente
punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C°. Qualora
esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere
possibile chiudere la ventilazione del locale prima
dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la
cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in
modo da non costituire pericolo per le persone e le cose
secondo le prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i
motori alimentati con combustibile avente punto di
infiammabilita' minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel
sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW,
sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi
realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo
tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104.
5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa
meccanica da incendio e almeno due prese antincendio
opportunamente ubicate, con relative manichette ed
accessori.
6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori
portatili, di capacita' estinguente nel numero richiesto
dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in
posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche
sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.»
 
Art. 66
Modifiche all'articolo 74 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 74 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione.».

Note all'art. 66:
- Si riporta il testo dell'articolo 74 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 74 (Mezzi di salvataggio). - 1. Le navi sono
equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche
di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo
di persone che l'unita' e' abilitata a trasportare,
compreso l'equipaggio.
2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio
per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno
per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta
luminosa, ad attivazione automatica, collegata.
3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione
facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati
in modo che non sussistano impedimenti al libero
galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati
di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita'
durante la navigazione.
4-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in
locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di
salvataggio individuali con la sigla e il numero di
iscrizione o con il numero di individuazione registrato
nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono
dotazione.».
 
Art. 67
Modifiche all'articolo 75 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 75 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure una bussola elettronica»;
2) alla lettera h), la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
3) alla lettera i), la parola «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
4) alla lettera l), la parola «tre» e' sostituita dalla seguente: «due»;
5) alla lettera m), la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
6) alla lettera n), la parola «ministeriale» e' sostituita dalle seguenti: «del Ministro della sanita'»;
7) alla lettera r) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239»;
8) alla lettera s) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239»;
9) dopo la lettera t), e' inserita la seguente: «t-bis) n. 1 VHF con DSC conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le navi da diporto che navigano entro l'area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la dotazione di cui al comma 1, lettera s), con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.».

Note all'art. 67:
- Si riporta il testo dell'articolo 75 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 75 (Dotazioni di sicurezza). - 1. Le dotazioni
richieste per le navi da diporto sono:
a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni
oppure una bussola elettronica;
b) un orologio;
c) un barometro;
d) un binocolo;
e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di
cima lunga almeno 25 metri;
f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da
carteggio necessari in relazione alla navigazione che si
intende intraprendere;
g) strumento di radioposizionamento;
h) tre fuochi a mano a luce rossa;
i) tre razzi a paracadute a luce rossa;
l) due boette fumogene;
m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio
conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico
autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104;
n) una cassetta contenente materiale di pronto
soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto
del Ministro della sanita' 25 maggio 1988, n. 279;
o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora
conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli
abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
p) estintori portatili come da allegato V, tabella
1, lettera B), del presente regolamento;
q) un riflettore radar;
r) radio telefono ad onde ettometriche conforme al
decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
s) n. 1 E.P.I.R.B. funzionante sulle frequenze 406
MHz e 121,5 MHz e conforme al decreto legislativo 22 giugno
2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 2017, n. 239;
t) dispositivo di esaurimento della sentina;
t-bis) n. 1 VHF con DSC conforme al decreto legislativo
22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.
2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1,
lettera f), del presente articolo, e' consentito l'uso di
cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante
generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio
2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n. 193 del 19 agosto 2002.
2-bis. Le navi da diporto che navigano entro l'area
di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la
dotazione di cui al comma 1, lettera s), con un telefono
satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di
soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto - Guardia costiera e conforme al decreto legislativo
22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque
alla norma EN 60945.».
 
Art. 68
Modifiche all'articolo 76 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 76, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice».

Note all'art. 68:
- Si riporta il testo dell'articolo 76, comma 2, del
citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 76 (Requisiti e caratteristiche dei mezzi di
salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole). -
Omissis
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
verifica presso il costruttore, il rivenditore o
l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu'
idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e
le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e
conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1,
anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle
unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del
codice.»
 
Art. 69
Modifiche all'articolo 77 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 77 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «L'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: «nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova» e la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»;
b) al comma 2, dopo le parole «L'autorita' marittima» sono inserite le seguenti: «nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova», la parola «affidato» e' sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e dopo le parole «prove di navigazione con navi da diporto» sono inserite le seguenti: «non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice».

Note all'art. 69:
- Si riporta il testo dell'articolo 77 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 77 (Trasferimento per lavori e navigazione di
prova). - 1. L'autorita' marittima nella cui giurisdizione
la nave da diporto si trova, previa visita dell'organismo
tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104, autorizza, stabilendone le condizioni, il
trasferimento della nave da diporto con certificato di
sicurezza scaduto dalla localita' in cui si trova a quella
in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione,
riparazione o trasformazione.
2. L'autorita' marittima nella cui giurisdizione la
nave da diporto si trova, sentito l'organismo tecnico
autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104, autorizza prove di navigazione con navi da diporto
non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea
di cui all'articolo 31 del codice di nuova costruzione o
che abbiano subito lavori di riparazione o di
trasformazione presso cantieri navali o officine
meccaniche. Nell'autorizzazione sono indicate le
prescrizioni particolari in relazione alla durata e al
percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla
sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle
persone a bordo.».
 
Art. 70
Modifiche al Capo II del Titolo III del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. Alla rubrica del Capo II del Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172».

Note all'art. 70:
- Si riporta il testo della rubrica Capo II del Titolo
III del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal
presente decreto:
«CAPO II - Norme di sicurezza per unita' da diporto
impiegate in attivita' di noleggio e per le navi di cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172».
 
Art. 71
Modifiche all'articolo 78 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 78, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146:
a) al comma 1. dopo le parole «escluso l'equipaggio» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferme restando le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95»;
b) al comma 2, le parole «Alle unita'» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 89-ter, alle unita'».

Note all'art. 71:
- Si riporta il testo dell'articolo 78 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 78 (Campo di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente capo si applicano alle unita' da
diporto impiegate in attivita' di noleggio nelle acque
marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che
trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio,
nonche' alle navi destinate esclusivamente al noleggio per
finalita' turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8
luglio 2003, n. 172, ferme restando le disposizioni del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4
aprile 2005, n. 95.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
89-ter, alle unita' da diporto impiegate in attivita' di
noleggio che trasportino piu' di dodici passeggeri, escluso
l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive
modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le
pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla
Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e
successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per
passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata
sull'unita' che non sia:
a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
b) un bambino di eta' inferiore ad un anno.»
 
Art. 72
Modifiche all'articolo 80 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 80 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le visite sono richieste dal proprietario, dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, al quale affidarne l'esecuzione.».

Note all'art. 72:
- Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 80 (Tipi di visite). - 1. Le unita' da diporto
impiegate in attivita' di noleggio sono sottoposte alle
seguenti visite:
a) visita iniziale, prima dell'impiego
nell'attivita' di noleggio, ad esclusione delle unita'
immesse per la prima volta in servizio;
b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di
validita' del certificato di idoneita' al noleggio;
c) visite occasionali, quando se ne verifichi la
necessita'.
2. Le visite sono richieste dal proprietario,
dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione
finanziaria dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite
sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato ai
sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, al
quale affidarne l'esecuzione.».
 
Art. 73
Modifiche all'articolo 81 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 81 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «ovvero affidati» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104,»;
b) al comma 2, la parola «affidato» e' sostituita dalla seguente: «autorizzato».

Note all'art. 73:
- Si riporta il testo dell'articolo 81 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 81 (Dichiarazione di idoneita'). - 1. A seguito
dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici
notificati di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016,
n. 5 oppure autorizzati di cui al decreto legislativo 14
giugno 2011, n. 104, rilasciano una dichiarazione di
idoneita' conforme al modello indicato nell'allegato VI.
2. La dichiarazione di idoneita' per le unita' con
scafo di lunghezza superiore a 24 metri e' rilasciata
esclusivamente da un organismo tecnico autorizzato.».
 
Art. 74
Modifiche all'articolo 82 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 82 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole «all'allegato VII» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per i natanti da diporto»;
2) alla lettera a), le parole da «sulla base della dichiarazione di idoneita'» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dallo STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attivita' di noleggio prevista dall'articolo 24, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita' e a seguito di convalida dell'UCON»;
3) alla lettera b), dopo le parole «dall'autorita'» sono inserite le seguenti: «marittima o della navigazione interna»;
b) al comma 3, le parole «nei registri» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ATCN»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneita' da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneita'.»;
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneita' al noleggio e' rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita' rilasciata dagli organismi tecnici di cui all'articolo 81, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneita' sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'autorita' marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.»;
e) al comma 7, le parole «e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita'» sono sostituite dalle seguenti: «di idoneita' rinnovato o convalidato e' inviata all'UCON per il tramite di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN» e le parole «all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita' marittima o della navigazione interna»;
f) al comma 8, le parole «di uno dei Paesi dell'Unione europea» sono sostituite dalla seguente: «straniera».

Note all'art. 74:
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 82 (Certificato di idoneita'). - 1. Il
certificato di idoneita' al noleggio, conforme all'allegato
VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per
i natanti da diporto, e' rilasciato:
a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, dallo
STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attivita'
di noleggio prevista dall'articolo 24, previa presentazione
della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di
idoneita' e a seguito di convalida dell'UCON;
b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego
nell'attivita' di noleggio, dall'autorita' marittima o
della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in
cui l'unita' abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo
dell'unita' e sostituisce il certificato di sicurezza di
cui all'articolo 26 del codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il
certificato e' rilasciato sulla base della sola
documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione
nell'ATCN.
4. Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi
dall'esercizio dell'attivita', il certificato di cui al
comma 1 del presente articolo e' valido sino alla sua
scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di
cui all'articolo 26 del codice.
5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con
gli estremi del certificato di idoneita' da apporre sulla
licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di
convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita'
marittima o della navigazione interna conserva copia del
certificato di idoneita'.
6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il
certificato di idoneita' al noleggio e' rinnovato o
convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI
aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita'
rilasciata dagli organismi tecnici di cui all'articolo 81,
a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto
l'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo
in cui si trova il natante rinnova o convalida il
certificato di idoneita' sulla base della dichiarazione di
idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'autorita'
marittima o della navigazione interna avente giurisdizione
sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
7. Per le unita' che si trovano in un porto estero,
al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita'
provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate
nel presente capo. Copia del certificato di idoneita'
rinnovato o convalidato e' inviata all'UCON per il tramite
di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN ovvero, per i
natanti da diporto, all'autorita' marittima o della
navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui
l'unita' abitualmente staziona.
8. Le unita' da diporto battenti bandiera straniera,
di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora
sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che
garantisca un livello di protezione equivalente a quello
perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia
di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli
accertamenti di cui all'articolo 80 del presente
regolamento.».
 
Art. 75
Modifiche all'articolo 84 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 84, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.».

Note all'art. 75:
- Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 84 (Mantenimento delle condizioni dopo il
rilascio del certificato di idoneita'). - 1. L'armatore o,
in mancanza, il proprietario mantiene l'unita' adibita a
noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua
manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato
motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli
incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature,
dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che
presentino deterioramento o deficienze tali da
comprometterne l'efficienza. Per le dotazioni di sicurezza
sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate
nella documentazione a corredo o stampigliate sul
prodotto.».
 
Art. 76
Modifiche all'articolo 85 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 85, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le parole «La visita iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale».

Note all'art. 76:
- Si riporta il testo dell'articolo 85 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 85 (Visita iniziale). - 1. Salvo quanto
previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale
delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di
marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti
essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione
cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione
cui e' adibita.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei
natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto
accerta che l'unita' soddisfi le prescrizioni del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai
tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla
specifica destinazione cui e' adibita.
3. La visita e' effettuata prima che l'unita' sia
impiegata nell'attivita' di noleggio e comprende
un'ispezione completa della struttura, dell'apparato
motore, del materiale d'armamento, delle installazioni
elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di
segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena.».
 
Art. 77
Modifiche all'articolo 87 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 87 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto come definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato di idoneita' perde di validita' e l'armatore o, in mancanza, il proprietario, sottopone l'unita' a visita occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le procedure di cui all'articolo 51, comma 3-bis.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di idoneita' perde di validita' nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida del certificato.»;
c) al comma 2, le parole «L'autorita' comunica» sono sostituite dalle seguenti: «L'autorita' marittima o della navigazione interna comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unita',».

Note all'art. 77:
- Si riporta il testo dell'articolo 87 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 87 (Visite occasionali). - 1. Per le
imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE,
in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei
requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o
di modifica rilevante del motore, o di trasformazione
rilevante dell'unita' da diporto come definita dal decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o di mutamenti alle
caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato
di idoneita' perde di validita' e l'armatore o, in
mancanza, il proprietario, sottopone l'unita' a visita
occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni
e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le
procedure di cui all'articolo 51, comma 3-bis.
1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di
idoneita' perde di validita' nel caso in cui la nave abbia
subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli
mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai
quali e' stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in
mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita
occasionale per la convalida del certificato.
2. La visita occasionale di un'unita' da diporto e'
inoltre disposta dall'autorita' marittima o della
navigazione interna allorche' sussistano altri motivi per
cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai
quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita'.
L'autorita' marittima o della navigazione interna comunica
all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unita', i
motivi per cui viene disposta la visita occasionale,
annotandone l'obbligo sul certificato.».
 
Art. 78
Modifiche all'articolo 88 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 88 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, hanno a bordo i mezzi di salvataggio, individuali e collettivi, e le dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato VIII. E' responsabilita' del comandante dotare le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato VIII-bis.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I proprietari o gli armatori di imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio possono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia di distanza dalla costa, se dichiarano di effettuare la navigazione entro tali limiti. La dichiarazione di autolimitazione, redatta in carta semplice, e' annotata sul certificato di idoneita' a cura di uno STED, per le imbarcazioni, e a cura dell'autorita' marittima o della navigazione interna che ha rilasciato il certificato di idoneita', per i natanti.».

Note all'art. 78:
- Si riporta il testo dell'articolo 88 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 88 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di
sicurezza). - 1. Le unita' da diporto impiegate in
attivita' di noleggio e le navi di cui all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172, hanno a bordo i mezzi di
salvataggio, individuali e collettivi, e le dotazioni di
sicurezza indicati nell'allegato VIII. E' responsabilita'
del comandante dotare le imbarcazioni e i natanti da
diporto adibiti al noleggio degli ulteriori mezzi e delle
attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in
relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da
porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere,
anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui
all'allegato VIII-bis.
2. I proprietari o gli armatori di imbarcazioni e
natanti da diporto adibiti a noleggio possono avere a bordo
i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti
per la navigazione in acque interne o in acque marittime
entro tre, sei o dodici miglia di distanza dalla costa, se
dichiarano di effettuare la navigazione entro tali limiti.
La dichiarazione di autolimitazione, redatta in carta
semplice, e' annotata sul certificato di idoneita' a cura
di uno STED, per le imbarcazioni, e a cura dell'autorita'
marittima o della navigazione interna che ha rilasciato il
certificato di idoneita', per i natanti.
3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati
in modo che non sussistano impedimenti al libero
galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati
di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita'
durante la navigazione.
4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario
dell'unita' da diporto impiegata in attivita' di noleggio
compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni
di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato
nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.».
 
Art. 79
Modifiche all'articolo 89 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 89, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «otto».

Note all'art. 79:
- Si riporta il testo dell'articolo 89 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 89 (Numero minimo dei componenti
dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle imbarcazioni da
diporto adibite a noleggio che trasportano piu' di otto
passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri
e' composto da almeno due persone.
2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a
noleggio e' composto da almeno tre persone.»
 
Art. 80
Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della
legge 8 luglio 2003, n. 172

1. Dopo l'articolo 89 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti:
«Art. 89-bis (Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 per l'emanazione di norme tecniche di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, iscritte nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, sulla base della dichiarazione di equivalenza ai fini della sicurezza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato, standard alternativi, deroghe o equivalenze adeguate allo standard di sicurezza complessivo stabilito dal regolamento di sicurezza di cui al comma 1. L'approvazione di tali standard alternativi, deroghe o equivalenze avviene soltanto in fase di primo rilascio e puo' essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di monitoraggio degli standard alternativi, delle deroghe o delle equivalenze di cui al comma 2.
Art. 89-ter (Italian Passenger Yacht Code). - 1. l'Italian Passenger Yacht Code prescrive criteri di progettazione, standard di costruzione e altre misure di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento per le navi da diporto impiegate in attivita' di noleggio e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che trasportano piu' di dodici ma non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali, non trasportano cargo e sono denominate "passenger yacht".
2. L'Italian Passenger Yacht Code assicura le equivalenze e le esenzioni rispetto ai criteri delle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera aa), numero 1) del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, nonche' agli standard delle stesse per garantirne l'applicabilita' in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle unita' di cui al comma 1.
3. I requisiti previsti dall'Italian Passenger Yacht Code fanno riferimento alla navigazione senza limiti dalla costa, ad eccezione delle regioni polari, per le quali sono espressamente indicati specifici standard.
4. Se le disposizioni delle convenzioni SOLAS 1974 e LL 1966 sono in parte applicate e in parte derogate dall'Italian Passenger Yacht Code, il testo della parte applicata e' incorporato nel suddetto codice.
5. Le proposte per l'applicazione di standard alternativi ritenuti almeno equivalenti ai requisiti dall'Italian Passenger Yacht Code sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato. Le deroghe ai requisiti del citato codice sono ammesse solo a condizione che l'equivalenza:
a) si fondi sui requisiti di base della convenzione derogata;
b) incorpori requisiti piu' elevati per bilanciare le deroghe al fine di un complessivo livello di sicurezza equivalente;
c) soddisfi le finalita' essenziali dei requisiti interessati dalla deroga;
d) preveda eventuali requisiti specifici previsti dall'amministrazione competente nel decreto di cui al comma 13;
e) ove necessario, sia sottoposta con successo a prove tecniche o a un'analisi ingegneristica.
6. Gli standard alternativi gia' approvati dall'amministrazione conformemente al comma 7 sono applicabili ad altri passenger yacht qualora l'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, accerti le condizioni di sostanziale equivalenza tra le unita'.
7. Le esenzioni relative ad alcuni standard sono rilasciate dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. La concessione delle esenzioni e' limitata nella misura consentita dalle convenzioni internazionali ed e' considerata eccezionale.
8. L'approvazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze puo' essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave.
9. Le navi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono richiedere la certificazione in conformita' con l'Italian Passenger Yacht Code. Tutte le navi che subiscono riparazioni, trasformazioni e modifiche devono continuare a soddisfare almeno i requisiti precedentemente applicabili alle stesse.
10. Se alla nave sono effettuate riparazioni, trasformazioni e modifiche tali da variare sostanzialmente le dimensioni, gli spazi di alloggio per i passeggeri o aumentare significativamente la durata in servizio di una nave di cui al comma 10, la stessa e' considerata come nuovo passenger yacht la cui data di costruzione coincide con quella in cui sono iniziate le operazioni di conversione, riparazione, trasformazione o modifica.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' approvato l'Italian Passenger Yacht Code che riporta le definizioni, i criteri di progettazione, gli standard di costruzione, le misure di sicurezza, le misure di prevenzione dell'inquinamento, le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e le relative procedure, nonche' le modalita' di monitoraggio degli standard alternativi di cui al comma 5 e le esenzioni di cui al comma 7.»

Note all'art. 80:
- Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95,
si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 3 della legge 8 luglio
2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio
della nautica da diporto e del turismo nautico), si vedano
le note all'articolo 15.
- Per il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione)
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1998, n. 30, si vedano le note all'articolo 15.
- Per il testo dell'articolo 59 del decreto legislativo
3 novembre 2017, n. 229 (Revisione ed integrazione del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7
ottobre 2015, n. 167), si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 81
Modifiche all'articolo 90 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 90, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole «indicati nell'allegato V,» sono inserite le seguenti: «issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e»;
b) alla lettera c), le parole «un'unita» sono sostituite dalle seguenti: «un'unita'» e le parole «EN 14467» sono sostituite dalle seguenti: «UNI EN ISO 24803:2018».

Note all'art. 81:
- Si riporta il testo dell'articolo 90 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 90 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di
sicurezza). - 1. Le unita' da diporto impiegate come unita'
appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e
collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati
nell'allegato V, issano in un punto ben visibile una
bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad
una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni
non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di
lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a bordo
le seguenti dotazioni supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni
cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e
dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna,
di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di
decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di
riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione
di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di
erogazione di gas respirabile in grado di garantire
l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad
ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) un'unita' per la somministrazione di ossigeno
con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO
24803:2018;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla
tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita'
25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione,
indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche
(VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione
effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata
al primo soccorso subacqueo.».
 
Art. 82
Modifiche all'articolo 91 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'articolo 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unita' di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.»;
b) al comma 2, le parole «il segnale di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito» sono sostituite dalle seguenti: «le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite»;
c) al comma 3, dopo le parole «superficie gonfiabile» e' inserita la seguente: «autoraddrizzante»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2»;
e) al comma 5, le parole «dai segnali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle segnalazioni».

Note all'art. 82:
- Si riporta il testo dell'articolo 91 del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 91 (Segnalazione). - 1. Il subacqueo in
immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante
recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca,
visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di
dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70
centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i
trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di
essere assistito da un'unita' di appoggio con presenza a
bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di
emergenza.
2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di
cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente
articolo sono costituite da una luce lampeggiante gialla
visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non
inferiore a trecento metri.
3. In caso di piu' subacquei in immersione, e'
sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un
pedagno o pallone di superficie gonfiabile
autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola
di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in
superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il
subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri
dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in
transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai
cento metri dalle segnalazioni di posizionamento del
subacqueo.».
 
Art. 83

Limitazioni particolari

1. Al Titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, dopo il Capo III sono inseriti i seguenti:

«Capo III-bis

Limitazioni particolari

Art. 91-bis (Limiti di velocita' e di emissioni sonore). - 1. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorita' marittima competente per esigenze di carattere locale, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore e' consentita alla velocita' massima di 8 nodi. Nelle acque interne detto limite e' ridotto a 200 metri, salvo diverso provvedimento dell'autorita' della navigazione interna competente.
2. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorita' marittima competente per esigenze di carattere locale, all'interno dei porti, nonche' nelle rade e nelle baie ove si trovano unita' all'ancora e' fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocita', comunque, non superiore a 3 nodi.
3. Nelle acque marittime, e' fatto divieto alle unita' da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne, tale limite e' determinato dall'autorita' della navigazione interna competente.
Art. 91-ter (Limiti di navigazione e di distanza dalla costa). - 1. Nell'adozione delle ordinanze sui limiti di navigazione e di distanza dalla costa, il capo di compartimento o l'autorita' della navigazione interna competente mira a garantire:
a) l'incolumita' dei bagnanti e dei subacquei, tenendo in considerazione le ordinanze degli enti locali per le materie di propria competenza;
b) l'ancoraggio delle unita' da diporto in sicurezza, anche in relazione all'incolumita' delle persone a bordo, con riguardo alle localita' che presentano particolari caratteristiche morfologiche della costa, scarsita' di ripari o fondali superiori a 10 metri.
Art. 91-quater (Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita' in mare e nelle acque interne). - 1. Gli strumenti per il controllo dell'osservanza dei limiti di velocita' sono costruiti in modo da raggiungere lo scopo, fissando la velocita' dell'unita' da diporto in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature sono omologate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di omologazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 15%, con un minimo di due nodi. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale.
3. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono soggette a verifica e taratura annuale a cura dell'organo accertatore, che conserva la relativa documentazione.
4. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono gestite direttamente dagli organi accertatori e sono nella loro disponibilita' per il posizionamento a terra o sui mezzi navali in dotazione.

Capo III-ter

Disciplina del servizio di assistenza e traino
per imbarcazioni e natanti da diporto in mare

Art. 91-quinquies (Regime amministrativo). - 1. La comunicazione di inizio attivita' prevista dall'articolo 49-duodecies, comma 2, del codice, e' presentata alla Capitaneria di porto competente per territorio, in carta semplice o con modalita' telematiche, dalle ditte individuali o dalle societa' che:
a) hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto iscritta nell'ATCN, dotata del certificato di idoneita' di cui all'articolo 91-septies e con l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'utilizzo a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare;
b) hanno stipulato una polizza assicurativa per responsabilita' civile verso i terzi che include la copertura dei danni arrecati a persone o a cose durante lo svolgimento del servizio di assistenza e traino.
2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 1 consente l'immediato avvio dell'attivita'.
3. Nella comunicazione di inizio attivita' sono contenuti:
a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, con l'indicazione della sede legale e delle sedi operative;
b) i dati anagrafici e gli estremi fiscali del titolare dell'impresa, per le ditte individuali, dei soci amministratori per le societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o le societa' in accomandita per azioni, del legale rappresentante per ogni altro tipo di societa' e per le cooperative;
c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 e della mancanza delle cause ostative di cui al comma 6, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) gli estremi dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura con oggetto sociale "servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare";
e) i contatti di reperibilita';
f) gli estremi di individuazione delle unita' da diporto adibite al servizio.
4. La comunicazione e' inoltre presentata in caso di:
a) trasferimento della sede legale;
b) trasferimento delle sedi operative nella giurisdizione di una diversa Capitaneria di porto;
c) modifica, sospensione, ripresa o cessazione dell'attivita';
d) variazioni della proprieta' o dell'assetto societario o cooperativo;
e) variazione delle unita' da diporto adibite al servizio;
f) variazione dei contatti di reperibilita'.
5. La comunicazione di inizio attivita' puo' essere presentata dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), che:
a) hanno compiuto gli anni diciotto;
b) sono cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo oppure sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
d) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) oppure e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).
6. La comunicazione di inizio attivita' non puo' essere presentata da coloro che:
a) non sono in possesso dei requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all'articolo 37;
b) sono stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento.
7. Il servizio e' esercitato da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 5 in maniera diretta e non puo' essere affidato ad altre imprese.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la Capitaneria di porto accerta il possesso dei requisiti previsti. In caso di carenza di uno o piu' requisiti, la Capitaneria di porto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attivita', adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione del servizio.
9. La Capitaneria di porto vigila sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti, si applica la procedura di cui al comma 8.
10. La Capitaneria di porto iscrive in un apposito registro le imprese che esercitano il servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare e annota la sigla e il numero di iscrizione o il numero di individuazione dell'ATCN delle unita' utilizzate per il servizio. Nel registro e' annotata ogni variazione relativa all'impresa, al titolare o alle unita' utilizzate.
Art. 91-sexies (Requisiti dell'equipaggio). - 1. Possono condurre le unita' adibite al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare coloro che hanno conseguito da almeno tre anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, anche se limitata alle sole unita' a motore, o la patente nautica di categoria B, oppure un titolo professionale marittimo o del diporto equivalente a tali patenti nautiche ai sensi dell'articolo 33 e dell'allegato III.
2. Possono svolgere le operazioni tecniche di traino coloro che hanno effettuato, sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'impresa e per il tempo da questi ritenuto necessario, un periodo di addestramento a bordo dell'unita' adibita al servizio sull'uso delle attrezzature e sull'esecuzione delle corrette operazioni di aggancio e di traino in sicurezza e, se cittadini stranieri, che sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui all'articolo 91-quinquies, comma 5, lettera c), oppure e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).
Art. 91-septies (Requisiti dell'unita' da diporto). - 1. L'unita' da diporto adibita al servizio di assistenza e traino deve avere:
a) iscrizione nell'ATCN;
b) annotazione sulla licenza di navigazione del seguente uso commerciale: "imbarcazione utilizzata a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare";
c) equipaggiamento con i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54;
d) certificato di idoneita' al servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti in mare rilasciato da un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, oppure autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
e) copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi, con clausola specifica per il servizio di assistenza e traino.
2. Il certificato di idoneita' di cui al comma 1, lettera d) e' rilasciato dallo STED dopo l'effettuazione, con esito favorevole, di una visita a cura di un organismo tecnico notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, volta a verificare l'idoneita' al servizio dell'unita' da diporto, la corretta installazione a bordo e la funzionalita' delle attrezzature necessarie all'aggancio e al traino nonche' i limiti di trazione del sistema di traino. Al termine della visita, l'organismo tecnico rilascia apposita dichiarazione di idoneita'.
3. Il certificato di idoneita' e' conforme al modello di cui all'allegato XI-bis ed e' rinnovato ogni tre anni, previa visita periodica di un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
Art. 91-octies (Numero minimo dei componenti dell'equipaggio). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91-undecies, l'equipaggio delle unita' adibite al servizio di assistenza e traino e' composto almeno dal comandante e da altra persona in qualita' di operatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91-sexies.
Art. 91-nonies (Limiti di operativita' del servizio). - 1. Il servizio di assistenza e traino deve iniziare nella zona marittima di giurisdizione della Direzione marittima di appartenenza della Capitaneria di porto di iscrizione nel registro di cui all'articolo 91-quinquies, comma 10.

Capo III-quater

Unita' da diporto a controllo remoto

Art. 91-decies (Navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto). - 1. Le unita' da diporto a controllo remoto sono iscritte nell'ATCN.
2. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto e' consentita per l'assistenza all'ormeggio presso le strutture dedicate alla nautica da diporto e per l'assistenza e il traino dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in mare, nonche' per la verifica di parti o attrezzature di unita' da diporto in fase di costruzione o riparazione.
3. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto e' suddivisa nelle seguenti categorie:
a) "libera": navigazione con unita' condotta a vista per la quale non e' prevista comunicazione o autorizzazione;
b) "controllata": navigazione con unita' condotta non a vista, distinta in:
1) tipo A: navigazione per la quale e' richiesta la preventiva comunicazione, anche per via telematica, all'autorita' competente in base al luogo in cui avviene la navigazione;
2) tipo B: navigazione per la quale e' richiesta la preventiva autorizzazione dell'autorita' competente in base al luogo in cui avviene la navigazione;
c) "certificata": navigazione per la quale, oltre a quanto stabilito per la navigazione di categoria controllata di tipo B, sono previste ulteriori specifiche attestazioni o prescrizioni relative al sistema dell'unita' da diporto a controllo remoto o all'equipaggio remoto.
4. L'autorita' competente di cui al comma 3 puo' esonerare la navigazione di categoria controllata di tipo A dall'obbligo di comunicazione o autorizzare quella di tipo B per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
5. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto in navigazione libera e controllata e' limitata al mare territoriale. La navigazione certificata e' consentita anche oltre il limite del mare territoriale. La navigazione con persone a bordo e' sempre di categoria certificata, salvo il caso previsto dall'articolo 27-bis, comma 2, del codice.
Art. 91-undecies (Equipaggio remoto minimo per navigazione al di fuori delle acque territoriali). - 1. Per la navigazione di unita' da diporto a controllo remoto al di fuori delle acque territoriali e' richiesto un equipaggio remoto minimo composto dal comandante e da altro componente.
Art. 91-duodecies (Disciplina delle unita' da diporto a controllo remoto). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i requisiti tecnici dei sistemi delle unita' da diporto a controllo remoto, nonche' le categorie di navigazione libera, controllata e certificata e i relativi documenti, la modalita' di navigazione autonoma, l'impiego standard e dell'equipaggio remoto. Sono altresi' disciplinate ulteriori attivita' consentite con unita' da diporto a controllo remoto, oltre quelle previste dall'articolo 91-decies.

Capo III-quinquies

Archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto

Art. 91-terdecies (Archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto). - 1. L'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice, e' gestito dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la vigilanza sui prodotti per la nautica da diporto.
2. Le autorita' marittime, della navigazione interna o consolari comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1, senza ritardo e con modalita' telematica, i dati risultanti dalle investigazioni sommarie di cui all'articolo 60, comma 3, del codice. La Direzione generale, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, valuta la rilevanza dei dati per le finalita' di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e provvede al popolamento e all'aggiornamento dell'archivio.
3. L'archivio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, costituisce una componente degli adeguati meccanismi di comunicazione e di coordinamento tra le autorita' di vigilanza del mercato dei prodotti per la nautica da diporto degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' telematiche di comunicazione e di accesso all'archivio.».

Note all'art. 83:
- Si riporta il testo dell'articolo 49-duodecies, comma
2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172):
«Art. 49-duodecies (Assistenza e traino per
imbarcazioni e natanti in mare). - Omissis
2. Il servizio di cui al comma 1 e' svolto da
soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e
gruppi ormeggiatori di cui all'articolo 14 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, previa sottoscrizione di una polizza
assicurativa che copre i rischi derivante dall'attivita' e
comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le
attivita' di cui all'articolo 68 del codice della
navigazione. La citata comunicazione consente agli
operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni
da diporto fino alla lunghezza di metri 24.
Omissis.».
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), si
vedano le note all'articolo 25.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 27-bis, comma 2,
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio
2003, n. 172):
«Art. 27-bis (Unita' da diporto a controllo remoto).
- Omissis
2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di
salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio
marittimo, il proprietario o l'armatore delle unita' da
diporto a controllo remoto puo' imbarcare a bordo propri
incaricati che intervengono in caso di pericolo o di
necessita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 60, commi 3 e
3-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(Codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
luglio 2003, n. 172):
«Art. 60 (Denuncia di evento straordinario). -
Omissis
3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia
il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e
sulle loro cause.
3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito, nel rispetto delle disposizioni del
codice dell'amministrazione digitale e delle regole
tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo
codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da
diporto.
Omissis.».
- Il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del
mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la
direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e
(UE) n. 305/2011, e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 giugno
2019, n. L 169/1.
- Per il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
si vedano le note alle premesse.
 
Art. 84

1. Dopo il titolo III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente:

«TITOLO III-bis

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 91-quaterdecies (Trattamento dei dati personali). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli atti e nei documenti amministrativi previsti dal presente regolamento e si avvale, per le finalita' e le operazioni eseguibili previste, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, degli STED, del CED, delle Capitanerie di porto, degli uffici circondariali marittimi, degli UMC, delle Aziende sanitarie locali, dei medici accertatori e delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 36, degli organismi tecnici di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018.
2. Il trattamento dei dati personali e' effettuato per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).
3. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonche' a quelle nazionali vigenti, nel rispetto dei principi di protezione e conservazione dei dati in rapporto alle finalita' perseguite con i procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, liceita', correttezza, trasparenza e limitazione delle finalita'.
Art. 91-quindecies (Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalita' di accesso). - 1. L'infrastruttura di sicurezza a supporto del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) garantisce l'integrita' e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonche' il tracciamento delle operazioni effettuate, con le modalita' definite dal piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal CED.
2. L'accesso alle funzioni e ai dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) e' consentito ai soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, con le modalita' previste nel piano di sicurezza di cui al comma 1.
3. Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) rende disponibili i dati in esso contenuti alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonche' agli altri soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 91-sedecies (Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati personali contenuti nel Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, il CED rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali.
2. Se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontra elementi che facciano ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali con le modalita' e i contenuti di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 34 del medesimo regolamento.».

Note all'art. 84:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152
(Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema
telematico centrale della nautica da diporto), si vedano le
note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
11 gennaio 2016, n. 5, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2, e
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
14 dicembre 2018, n. 152 (Regolamento recante norme per
l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica
da diporto):
«Art. 3 (Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto «ATCN»). - Omissis
2. L'ATCN e' completamente informatizzato e si
articola in due sezioni:
a) «Sezione dati RID e RND», popolata dalle
Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi
e dagli UMC attraverso il trasferimento dei dati presenti
nei registri di iscrizione cartacei e nei pertinenti
fascicoli, dagli stessi tenuti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento;
b) «Sezione dati SISTE», popolata e aggiornata con
i dati raccolti dal CED in sede di prima immatricolazione
delle unita' da diporto e di rilascio dei documenti di
navigazione relativi alle unita' da diporto gia'
immatricolate, con le informazioni trasmesse dal Corpo
delle Capitanerie di porto e dalle Forze di polizia ai
sensi del comma 4 e con i dati tecnici trasmessi dalle
associazioni dei costruttori, importatori e distributori di
unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, individuate con decreto del Ministero da
emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
Omissis.»
«Art. 6 (Abilitazione dei raccomandatari e degli
studi di consulenza). - 1. I raccomandatari e gli studi di
consulenza che intendono attivare uno STED presso la
propria sede presentano richiesta di abilitazione all'UCON
per il tramite degli UMC competenti per territorio.
2. L'UMC competente per territorio comunica all'UCON,
in via telematica, il nulla osta al collegamento con il
CED, previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo
5, comma 1. L'UCON, verificata la condizione di cui
all'articolo 10, comma 4, autorizza il collegamento con il
CED, di cui informa l'UMC.».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE), si vedano le note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei dati), si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 50-ter del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). -
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la
progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una
Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) finalizzata a
favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio
informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' la
condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad
accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della
semplificazione degli adempimenti amministrativi dei
cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina
vigente.
2. La Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' gestita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed e'
costituita da un'infrastruttura tecnologica che rende
possibile l'interoperabilita' dei sistemi informativi e
delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di servizi pubblici per le finalita' di cui al
comma 1, mediante l'accreditamento, l'identificazione e la
gestione dei livelli di autorizzazione dei soggetti
abilitati ad operare sulla stessa, nonche' la raccolta e
conservazione delle informazioni relative agli accessi e
alle transazioni effettuate suo tramite. La condivisione di
dati e informazioni avviene attraverso la messa a
disposizione e l'utilizzo, da parte dei soggetti
accreditati, di interfacce di programmazione delle
applicazioni (API). Le interfacce, sviluppate dai soggetti
abilitati con il supporto della Presidenza del Consiglio
dei ministri e in conformita' alle Linee guida AgID in
materia interoperabilita', sono raccolte nel "catalogo API"
reso disponibile dalla Piattaforma ai soggetti accreditati.
I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad
accreditarsi alla piattaforma, a sviluppare le interfacce e
a rendere disponibili le proprie basi dati senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. In fase di prima
applicazione, la Piattaforma assicura prioritariamente
l'interoperabilita' con le basi di dati di interesse
nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis e con le
banche dati dell'Agenzie delle entrate individuate dal
Direttore della stessa Agenzia. L'AgID, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali e acquisito il parere
della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee
guida con cui definisce gli standard tecnologici e criteri
di sicurezza, di accessibilita', di disponibilita' e di
interoperabilita' per la gestione della piattaforma nonche'
il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo
API con i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche
di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il
termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a
sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere
disponibili le proprie basi dati.
3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono
conservati, ne' comunque trattati, oltre quanto
strettamente necessario per le finalita' di cui al comma 1,
i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a
ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale,
difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari,
polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non
possono comunque essere conferiti, conservati, ne' trattati
i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle
materie indicate al periodo precedente.
4. Con decreto adottato dal Presidente del Consiglio
dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali e acquisito il parere della Conferenza Unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e' stabilita la strategia nazionale dati. Con
la strategia nazionale dati sono identificate le tipologie,
i limiti, le finalita' e le modalita' di messa a
disposizione, su richiesta della Presidenza del Consiglio
dei ministri, dei dati aggregati e anonimizzati di cui sono
titolari i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in
apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma
Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di
politiche pubbliche basate sui dati, separata
dall'infrastruttura tecnologica dedicata
all'interoperabilita' dei sistemi informativi di cui al
comma 2. Il decreto di cui al presente comma e' comunicato
alle Commissioni parlamentari competenti.
5. L'inadempimento dell'obbligo di rendere
disponibili e accessibili le proprie basi dati ovvero i
dati aggregati e anonimizzati costituisce mancato
raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante
obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle
strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore
al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del
trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di
attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime
strutture.
6. L'accesso ai dati attraverso la Piattaforma
Digitale Nazionale Dati non modifica la disciplina relativa
alla titolarita' del trattamento, ferme restando le
specifiche responsabilita' ai sensi dell'articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in capo al soggetto gestore
della Piattaforma nonche' le responsabilita' dei soggetti
accreditati che trattano i dati in qualita' di titolari
autonomi del trattamento.
7. Resta fermo che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono continuare a utilizzare anche i sistemi di
interoperabilita' gia' attivi.
8. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 85
Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche
alternative

1. L'articolo 92 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dal seguente:
«Art. 92 (Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative). - 1. Per il rilascio della certificazione di conformita' dei natanti e delle imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico notificato, in conformita' al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 per quanto attiene alla certificazione CE.
2. Per il rilascio della certificazione di conformita' dei sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto gia' immessi sul mercato, alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
3. Per il rilascio della certificazione di conformita' delle navi da diporto alimentate con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.».

Note all'art. 85:
- Si riporta il testo dell'articolo 19-bis del decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 (Attuazione della
direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita' da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva
94/25/CE):
«Art. 19-bis (Compartimenti motori e motori
alimentati con combustibili alternativi). - 1. La normativa
tecnica regolante i sistemi di alimentazione e relativi
motori di propulsione alimentati con gas di petrolio
liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su
unita' da diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul
mercato, e' conforme alla regola tecnica elaborata nel
rispetto della normativa europea o, in mancanza di questa,
della normativa internazionale di riferimento, individuata
secondo i criteri stabiliti nel decreto di cui al comma 4.
2. Il fabbricante o l'importatore di cui agli
articoli 6 e 8 del presente decreto sono responsabili della
conformita' del sistema di alimentazione alternativo. Le
imprese che costruiscono unita' da diporto con i sistemi di
alimentazione e i motori di propulsione di cui al comma 1 o
che provvedono alla loro installazione sono responsabili
della loro sistemazione a bordo.
3. I certificati e le dichiarazioni previste per le
operazioni periodiche di ispezione, sostituzione e
controllo previsti dalla regola tecnica di cui al comma 1
sono documenti di bordo.
4. Con uno o piu' decreti da adottare in relazione
alle specificita' dei diversi sistemi alternativi di
propulsione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
disciplina:
a) l'individuazione dei criteri della regola
tecnica elaborata nel rispetto della normativa
internazionale;
b) le procedure connesse all'applicazione delle
regole tecniche di cui al comma 1 alle unita' da diporto;
c) i requisiti che deve possedere l'impresa
installatrice di cui al comma 2;
d) l'adozione da parte dell'impresa installatrice
di un sistema di qualita' approvato da un organismo
notificato e autorizzato ai fini della valutazione della
conformita' dei sistemi di qualita' aziendali;
e) le modalita' con cui l'organismo notificato di
cui alla lettera d) effettua i controlli sul sistema di
gestione della qualita' dell'impresa installatrice;
f) procedure per l'immissione in commercio dei
motori di propulsione di cui al comma 1, comprensive delle
norme di sicurezza in materia;
g) procedure per la conversione alle alimentazioni
con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto,
metano ed elettrici o a doppia alimentazione delle unita'
da diporto e dei relativi motori di propulsione gia'
immessi sul mercato;
h) le operazioni di controllo periodico sugli
impianti di cui al comma 1, nonche' l'istituzione di una
apposita dichiarazione rilasciata dal personale preposto a
tali controlli;
i) le procedure per l'istituzione presso
l'amministrazione competente di un elenco delle imprese
installatrici;
l) l'obbligo per le imprese installatrici di
informare l'amministrazione competente del possesso dei
requisiti di cui alla lettera c).».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 86
Modifiche all'allegato I del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato I del presente decreto.
 
Art. 87
Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. All'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, le lettere A e B sono sostituite dalle lettere A e B di cui all'allegato II del presente decreto.

Note all'art. 87:
- Si riporta il testo dell'allegato II del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, come modificato dal presente
decreto:
«Allegato II. Procedure di rilascio e convalida delle
patenti nautiche
A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
1. I candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2,
presentano la domanda di ammissione agli esami
all'autorita' marittima o agli uffici della motorizzazione
civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
competenti per territorio ai sensi del comma 2, in duplice
copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato
medico di cui all'articolo 36 del regolamento, da due foto
formato ICAO, e dall'attestazione di pagamento dei diritti
previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice
e dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo
64 del codice. Per i soggetti di cui all'articolo 30 del
regolamento, la domanda e' inoltre corredata da copia della
patente nautica posseduta.
2. I candidati che presentano la domanda di cui al
comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su una
provincia diversa da quella di residenza allegano la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, comprovante il domicilio in detta
provincia per motivi di studio o di lavoro.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica
ai cittadini stranieri e ai cittadini italiani residenti
all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti
all'estero - AIRE presso il consolato italiano del Paese di
residenza.

B. CALENDARIO DEGLI ESAMI
1. I candidati in possesso dell'autorizzazione
provvisoria di cui all'articolo 31 del regolamento in corso
di validita' dichiarano la propria disponibilita' a
sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la
domanda di ammissione, consegnando contestualmente
l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a
rigoroso rendiconto, una marca da bollo e, in caso di
candidati privatisti, l'attestato di svolgimento delle
esercitazioni pratiche di cui al decreto previsto
dall'articolo 29, comma 11 o di cui al decreto previsto
dall'articolo 29-bis, comma 6, lettera d), nel caso di
patenti nautiche di categoria D, tipo D1.
2. Gli uffici competenti, sulla base delle
dichiarazioni di disponibilita' ricevute, dispongono un
calendario periodico delle sessioni di esame, nominando uno
o piu' esaminatori o commissioni per lo svolgimento delle
prove teoriche e pratiche, da tenersi entro quarantacinque
giorni dalla data della dichiarazione di disponibilita'.
Alla dichiarazione di disponibilita', che puo' essere
presentata contestualmente alla domanda di ammissione, fa
seguito la convocazione del candidato per sostenere
l'esame.
3. La domanda di ammissione agli esami e'
archiviata nei seguenti casi:
a) quando il candidato non presenta la
dichiarazione di disponibilita' a svolgere l'esame entro
sei mesi dalla data di presentazione della domanda di
ammissione;
b) quando il candidato, regolarmente convocato,
non si presenti all'esame per due volte, indipendentemente
dai motivi addotti;
c) quando il candidato non abbia superato per due
volte la prova teorica o per due volte la prova pratica;
d) quando l'ufficio competente abbia avuto
comunicazione o notizia della perdita dei requisiti di
idoneita' psicofisica o dei requisiti morali del candidato.
4. Il candidato che, avendo superato la prova
teorica, non ha sostenuto o non ha superato per due volte
la prova pratica, qualora presenti una nuova domanda di
ammissione agli esami, con il pagamento delle tasse e dei
diritti previsti, entro trenta giorni dall'archiviazione
della precedente, puo' sostenere nuovamente per due volte
la sola prova pratica.
5. I candidati al conseguimento delle patenti
nautiche di categoria C e D, tipo D2, nonche' i candidati
con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) hanno
facolta' di richiedere, contestualmente alla domanda di
ammissione agli esami, misure personalizzate, compensative
e/o dispensative, per lo svolgimento delle prove di esame.
6. Le misure compensative comprendono:
a) la concessione di tempi aggiuntivi per lo
svolgimento della prova d'esame, comunque non superiori del
30% rispetto a quelli stabiliti per la generalita' dei
candidati;
b) l'uso di ausili, adattamenti e strumenti
compensativi necessari in relazione alla tipologia della
prova di esame e allo specifico deficit attestato dal
certificato medico di idoneita' al conseguimento della
patente nautica;
c) il supporto di assistenti o mediatori
linguistici in rapporto alla tipologia della prova di esame
e allo specifico deficit attestato dal certificato medico
di idoneita' al conseguimento della patente nautica.
7. Compatibilmente con la tipologia e la finalita'
della prova di esame, possono essere adottate, quali misure
dispensative, la scelta della forma scritta oppure orale di
svolgimento delle prove teoriche oppure lo svolgimento
delle prove teoriche in modalita' alternative, tenendo
conto anche del profilo individuale di abilita'. Nel caso
della scelta della forma orale, le domande rivolte al
candidato consistono in quelle della scheda d'esame a quiz
a lui abbinata, che e' allegata al verbale d'esame con
l'indicazione delle risposte espresse dal candidato.
8. Per i candidati di cui al comma 6, in relazione
alla tipologia e alla finalita' della prova di esame, sono
comunque adottate modalita' di svolgimento che, in rapporto
alla situazione soggettiva attestata dal certificato medico
di idoneita' al conseguimento della patente nautica, non
arrecano affaticamento e disagio in operazioni che
direttamente coinvolgono l'handicap o lo specifico DSA e
consentono al candidato di dimostrare la padronanza delle
competenze teoriche e pratiche richieste dai programmi di
esame.
9. L'ammissione del candidato alle misure
personalizzate di cui ai commi dal 6 al 9 o il loro diniego
e' comunicato all'interessato dall'ufficio che ha ricevuto
la richiesta entro sette giorni dalla data di presentazione
della domanda di ammissione agli esami. Avverso il diniego
o la concessione dal candidato ritenuta parziale e' ammesso
ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro trenta giorni, oppure al Tribunale
amministrativo regionale competente per territorio entro
sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della
comunicazione dell'ufficio. La presentazione del ricorso
sospende i termini del procedimento amministrativo di
rilascio della patente nautica.
C. RILASCIO DELLE PATENTI NAUTICHE
1. La patente nautica, sottoscritta dal presidente
della commissione o dall'esaminatore nonche' dal candidato,
e' rilasciata al termine della prova pratica.
2. Per i soggetti gia' in possesso di
un'abilitazione, il rilascio della nuova patente e'
subordinato al ritiro della precedente che e' annullata ed
acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della
patente e' data comunicazione all'autorita' che ha
provveduto al rilascio.
3. I soggetti di cui all'articolo 32 del presente
regolamento, oltre all'abilitazione posseduta, presentano
apposita domanda corredata dal certificato medico di cui
all'articolo 36 del presente regolamento, una marca da
bollo, due foto formato tessera e l'attestazione
comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso
rendiconto.
D. CONVALIDA DELLE PATENTI
1. Per la convalida della patente il titolare
presenta domanda all'ufficio che ha provveduto al rilascio,
corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del
presente regolamento. L'interessato dichiara, inoltre, di
possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del
presente regolamento, nonche' l'eventuale possesso di altra
patente nautica.
2. Copia della domanda e' restituita
all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta
giorni, la patente nautica in corso di convalida.
3. Il competente ufficio provvede alla convalida
della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un
talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e
recante la seguente dicitura:
"Patente nautica n..........validita' confermata
fino al......................" seguita dalla firma del
funzionario incaricato. Gli estremi della convalida sono
annotati nel registro delle patenti.
4. Le prescrizioni risultanti dal certificato
medico sono annotate dall'ufficio sulla patente ovvero sul
talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la
seguente
dicitura: "Patente nautica n............
validita' confermata fino al .....................
prescrizioni mediche ......................" seguita dalla
firma del funzionario incaricato. Gli estremi della
convalida con le prescrizioni sono annotati nel registro
delle patenti.
E. PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI
1. Per ottenere il duplicato delle patenti
deteriorate o illeggibili, l'interessato presenta
all'ufficio che ha provveduto al rilascio, oltre ai
documenti previsti per la convalida, due foto formato
tessera, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti
il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui
all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso
rendiconto. La patente sostituita e' ritirata ed annullata.
2. Copia della domanda e' restituita
all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta
giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.
3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 1,
l'ufficio effettua la seguente annotazione: "Duplicato
della patente n...........rilasciata in
data........................", seguita dalla firma del
funzionario incaricato.
F. CAMBIO DI RESIDENZA
1. il titolare della patente nautica comunica il
cambio di residenza all'ufficio che ha provveduto al
rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'ufficio, previa annotazione della variazione
nel registro delle patenti, aggiorna a vista il documento
ovvero invia all'interessato un talloncino adesivo da
applicare sul medesimo documento, recante la seguente
dicitura: "Patente nautica n......................
residente a .......................................... in
via ...................", seguita dalla firma del
funzionario incaricato.
G. SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA
1. In caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione della patente nautica, il titolare ne fa
denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza, che ne
rilasciano attestazione.
2. Per il rilascio del duplicato, il titolare della
patente presenta all'ufficio che l'ha rilasciata, oltre
alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui al comma
1, le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti
previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice
e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonche' due foto
formato tessera. Il documento, a norma dell'articolo 7
della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' esente dal bollo.
3. Copia della domanda e' restituita
all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta
giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.
4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a
riportare la seguente annotazione:
"Duplicato della patente n........... rilasciata
in data ..............", seguita dalla firma del
funzionario incaricato.
5. Il duplicato della patente nautica ha la
validita' del documento sostituito.».
 
Art. 88
Modifiche all'allegato III del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato III del presente decreto.
 
Art. 89
Modifiche all'allegato IV del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato IV del presente decreto.
 
Art. 90
Modifiche all'allegato V del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato V del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato V del presente decreto.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura il monitoraggio dell'efficacia dei mezzi e delle dotazioni di cui all'allegato V al fine di verificare, sulla base dell'evoluzione tecnologica, la necessita' del loro aggiornamento.
 
Art. 91

Allegato V-BIS

1. Dopo l'allegato V del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito l'Allegato V-BIS di cui all'allegato VI del presente decreto.
 
Art. 92
Modifiche all'allegato VII del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato VII del presente decreto.
 
Art. 93

Allegato VII-BIS

1. Dopo l'allegato VII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito l'Allegato VII-BIS di cui all'allegato VIII del presente decreto.
 
Art. 94
Modifiche all'allegato VIII del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato IX del presente decreto.
 
Art. 95

Allegato VIII-BIS

1. Dopo l'allegato VIII del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito l'Allegato VIII-BIS di cui all'allegato X del presente decreto.
 
Art. 96
Modifiche all'allegato XI del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

1. L'allegato XI del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' sostituito dall'Allegato XI del presente decreto.
 
Art. 97

Allegato XI-BIS

1. Dopo l'allegato XI del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito l'Allegato XI-BIS di cui all'allegato XII del presente decreto.
 
Art. 98

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Ministro per la marina mercantile 27 settembre 1973, recante sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 6 settembre 1973;
b) decreto del Ministro per i trasporti 9 febbraio 1976, recante dimensioni e colori dei numeri e delle sigle di individuazione delle imbarcazioni da diporto iscritte nei registri tenuti dagli uffici M.C.T.C., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 26 febbraio 1976;
c) gli articoli 4, 18 e 43 e gli allegati IX e X del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.
 
Art. 99

Disposizioni transitorie

1. Le dimensioni e il posizionamento delle sigle di individuazione delle unita' da diporto, gia' iscritte nei registri cartacei ma non ancora transitate nell'ATCN, sono adeguate alle disposizioni di cui all'articolo 19 in occasione del loro popolamento nel predetto archivio telematico.
2. Le seguenti dotazioni di sicurezza diventano obbligatorie dopo un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) luce ad attivazione automatica (montata sui giubbotti di salvataggio) di cui all'allegato V e VIII;
b) scandaglio elettronico o manuale fino a 20 metri di cui all'allegato V;
c) tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg) di cui all'allegato V e VIII;
d) imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) di cui all'allegato V e VIII.
 
Art. 100

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 101

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 settembre 2024

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani

Il Ministro della giustizia
Nordio

Il Ministro della difesa
Crosetto

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti

Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica
Pichetto Fratin

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone

Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara

Il Ministro della cultura
Giuli

Il Ministro del turismo
Garnero Santanche'

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro per la pubblica amministrazione
Zangrillo

Il Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Calderoli
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 3374