Gazzetta n. 221 del 20 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 settembre 2024, n. 132
Regolamento relativo all'individuazione delle modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto in particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l'Ispettorato «esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (...)»;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
Visto, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare» che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul «Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»;
Visto il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che cosi' dispone «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8»;
Visto il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il quale prevede che «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le modalita' di recupero dei crediti decurtati»;
Visto il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale «Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilita' permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonche' il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione con un unico provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;
Sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro;
Sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 settembre 2024;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' di presentazione della domanda
per il conseguimento della patente

1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. possesso del documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita';
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) e' attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) e' attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalita' informatiche che assicurano l'identita' del soggetto che effettua l'accesso.
3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale e' rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.
4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale e' resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorita' del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale e' resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
7. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
8. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o piu' requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l'Amministrazione provvede ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.

- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il comma 2, lettera a) dell'art. 2 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183:
«Art. 2. (Funzioni e attribuzioni). - 1. Entro
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto
dell'Ispettorato, in conformita' ai principi e ai criteri
direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione,
tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e il direttore
dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti
a quest'ultimo.
2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le
seguenti funzioni e attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio
nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche
specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto
utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la
vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale,
ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle
competenze gia' attribuite al personale ispettivo del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli
accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a
prestazioni per infortuni su lavoro e malattie
professionali, della esposizione al rischio nelle malattie
professionali, delle caratteristiche dei vari cicli
produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei
premi;
b) emana circolari interpretative in materia
ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche'
direttive operative rivolte al personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi
quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il
monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e l'aggiornamento del
personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e) svolge le attivita' di prevenzione e promozione
della legalita' presso enti, datori di lavoro e
associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e
irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei
tirocini, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza
sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada,
i controlli previsti dalle norme di recepimento delle
direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze
speciali effettuate sul territorio nazionale;
g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai
fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura
dei rischi, al fine di orientare l'attivita' di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'art.
8, anche al fine di garantire l'uniformita' dell'attivita'
di vigilanza, delle competenze professionali e delle
dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attivita', connessa allo
svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione
utile alla programmazione e allo svolgimento delle
attivita' istituzionali delle predette amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si
coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie
locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale al fine di assicurare l'uniformita' di
comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti
ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.».
- Si riporta il comma 19 dell'art. 29 del decreto-legge
n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 aprile 2024, n. 56, rubricato «Disposizioni in materia
di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare»:
«Art. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto del lavoro irregolare). - (omissis)
19. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al
lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'art. 27 e' sostituito dal seguente:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere
dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente
di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori
autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di
cui all'art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di
coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di
natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori
autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente
all'Unione europea e' sufficiente il possesso di un
documento equivalente rilasciato dalla competente autorita'
del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente
all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente e' rilasciata, in formato digitale,
dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei
dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei
prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal
presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarita'
contributiva in corso di validita';
d) possesso del documento di valutazione dei
rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarita'
fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla
normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
autocertificato secondo le disposizioni del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle
more del rilascio della patente e' comunque consentito lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, salva
diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale
del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del
lavoro, sono individuati le modalita' di presentazione
della domanda per il conseguimento della patente di cui al
comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima
nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione del
provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente e' revocata in caso di dichiarazione
non veritiera sulla sussistenza di uno o piu' requisiti di
cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo
al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o
il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una
nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di
trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di
operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore
a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale
del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di
crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le
modalita' di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni
correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi
emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e
preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi
e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al
presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento
ispettivo sono contestate piu' violazioni tra quelle
indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono
decurtati in misura non eccedente il doppio di quella
prevista per la violazione piu' grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6
le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione
di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano
infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o
un'inabilita' permanente, assoluta o parziale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a
dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso
ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono
comunicati, entro trenta giorni, anche con modalita'
informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati
all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della
decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici
crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi
di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
89, comma 1, lettera a). In tal caso e' consentito il
completamento delle attivita' oggetto di appalto o
subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti
sono superiori al 30 per cento del valore del contratto,
salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in
mancanza della patente o del documento equivalente previsti
al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che
operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione
amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori
e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla
procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del presente
decreto, nonche' l'esclusione dalla partecipazione ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un
periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle
imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili di cui al citato art. 89, comma 1,
lettera a), con una patente con punteggio inferiore a
quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di
cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al
finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione
dei sistemi informatici necessari al rilascio e
all'aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono
annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del
sommerso, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile
informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 8
del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il
monitoraggio sulla funzionalita' del sistema della patente
a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e
trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti
ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente
articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 13 puo' essere estesa ad altri ambiti di attivita'
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui
al presente articolo le imprese in possesso
dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari
o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 36 del 2023;
b) all'art. 90, comma 9:
1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) verifica il possesso della patente o del
documento equivalente di cui all'art. 27 nei confronti
delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche
nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono
tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del
medesimo art. 27, dell'attestazione di qualificazione SOA";
2) alla lettera c), le parole: "alle lettere a) e
b)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b) e
b-bis)";
c) all'art. 157, comma 1, la lettera c) e' sostituita
dalla seguente: «c) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione
degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101,
comma 1, primo periodo.
c-bis) dopo l'allegato I e' inserito l'allegato
I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente
decreto.
(omissis)».

Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 81
del 2008 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e
subappalti ed estensione del regime del reverse charge per
il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).
- (omissis)
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non
trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o
affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino
al committente, allegando la relativa certificazione, la
sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a
quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti
requisiti:
a) risultino in attivita' da almeno tre anni, siano
in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito
nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le
dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio
complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un
importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei
ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti
esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della
riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, alle ritenute e ai
contributi previdenziali per importi superiori ad euro
50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e
siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere
provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al
periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta
decadenza.
6. A decorrere dalla data di applicazione della
presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5
e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia
delle entrate e ha validita' di quattro mesi dalla data del
rilascio.
(omissis)».
- Si riportano gli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
(Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
2001, n. 42, S.O.:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta l'art. 89, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile
2008, n. 101, S.O.:
«Art. 89 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito
denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco e' riportato nell'allegato X.».
- Si riporta l'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12 recante: «Norme per l'ordinamento della professione di
consulente del lavoro», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 gennaio 1979, n. 20:
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente
del lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei
consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente
legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro
delle province nel cui ambito territoriale intendono
svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso
gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4
anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle
persone che, munite dell'apposita abilitazione
professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'art. 8
della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e
stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma,
nonche' per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed
accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono
avvalersi anche di centri di elaborazione dati ((che devono
essere in ogni caso assistiti da uno o piu'))
soggetti
iscritti agli albi di cui alla presente legge con
versamento, da parte degli stessi, della contribuzione
integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari
ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive
associazioni di categoria alle condizioni definite al
citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente
disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle
associazioni di categoria e degli ordini e collegi
professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti
che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di
proprie strutture interne possono demandarle a centri di
elaborazione dati, anche di diretta costituzione od
esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da
uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non
e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento
delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico
comunitario di appartenenza, che operino in Italia in
regime di libera prestazione di servizi.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore.».
 
Allegato

TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI AGGIUNTIVI

===================================================================== | | | INCREMENTO | | | REQUISITO | CREDITI | +===+===============================================+===============+ | | ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL | | | |MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA| | | | DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE | | | | ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, | | |  | ARTIGIANATO E AGRICOLTURA |   | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Iscrizione, al momento del rilascio della | | | | patente, alla camera di commercio, industria, | | | | artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I | | | | crediti di cui al presente punto non sono | | | | cumulabili con altri relativi alla storicita' | | |1 | dell'azienda. |  3 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Iscrizione, al momento del rilascio della | | | | patente, alla camera di commercio, industria, | | | | artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I | | | | crediti di cui al presente punto non sono | | | | cumulabili con altri relativi alla storicita' | | |2 | dell'azienda. |  5 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Iscrizione, al momento del rilascio della | | | | patente, alla camera di commercio, industria, | | | | artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I | | | | crediti di cui al presente punto non sono | | | | cumulabili con altri relativi alla storicita' | | |3 | dell'azienda. | 8  | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Iscrizione, al momento del rilascio della | | | | patente, alla camera di commercio, industria, | | | |artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I | | | | crediti di cui al presente punto non sono | | | | cumulabili con altri relativi alla storicita' | | |4 | dell'azienda. | 10  | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | |ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI| | | | PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN | | | | TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO |   | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Possesso certificazione di un SGSL conforme | | | |alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi | | | |di certificazione accreditati da ACCREDIA o da | | | | altro ente di accreditamento aderente agli | | |5 | accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. |  5 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Asseverazione del Modello di organizzazione e | | | | gestione della salute e sicurezza conforme | | | | all'articolo 30 del decreto legislativo 9 | | | |aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo | | | |paritetico iscritto al repertorio nazionale di | | | | cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 | | | |aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita' di | | | | asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 | | | |«Adozione ed efficace attuazione dei modelli di| | | | organizzazione e gestione della Salute e | | | | Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: | | | | Modalita' di asseverazione nel settore delle | | |6 | costruzioni edili o di ingegneria civile». | 4  | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | |i.) Possesso della certificazione attestante la| | | | partecipazione di almeno un terzo dei | | | | lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di | | | |formazione in materia di salute e sicurezza sul| | | | lavoro, riferita ai rischi individuati sulla | | | |base della valutazione dei rischi, anche tenuto| | | | conto delle mansioni specifiche, nell'arco di | | | | un triennio. I suddetti corsi devono essere | | | | ulteriori rispetto a quelli obbligatori | | | |previsti dalla vigente disciplina in materia di| | | | salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, | | | |erogata dai soggetti indicati dagli accordi in | | | | sede di Conferenza permanente per i rapporti | | | |tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome| | | |di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34,| | | |comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo | | | | 9 aprile 2008, n. 81. | | | |ii.) Il punteggio e' incrementato di 2 punti se| | | | la formazione coinvolge almeno il 50% dei | | | |lavoratori stranieri occupati con contratto di | i.) 6 | |7  | lavoro subordinato. | ii.) 8 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Possesso da parte del Mastro Formatore | | | | Artigiano di certificazione attestante la | | | | propria partecipazione | | | |all'addestramento/formazione pratica erogata in| | | | cantiere ai propri dipendenti specifica in | | |8 | materia di prevenzione e sicurezza. | 3 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Investimenti per l'acquisto di soluzioni | | | | tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i | | | | dispositivi sanitari, in materia di salute e | | | | sicurezza sul lavoro sulla base di specifici | | | | protocolli di intesa stipulati tra le parti | | | | sociali comparativamente piu' rappresentative | | | | sul piano nazionale o di accordi sottoscritti | | | | dagli organismi paritetici iscritti al | | | |repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del| | | |decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche| | | | con l'azienda per la singola opera ovvero con | | | | l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 | | |9 | euro. | 1 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Investimenti per l'acquisto di soluzioni | | | | tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i | | | | dispositivi sanitari, in materia di salute e | | | | sicurezza sul lavoro sulla base di specifici | | | | protocolli di intesa stipulati tra le parti | | | | sociali comparativamente piu' rappresentative | | | | sul piano nazionale o di accordi sottoscritti | | | | dagli organismi paritetici iscritti al | | | |repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del| | | |decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche| | | | con l'azienda per la singola opera ovvero con | | | | l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 | | |10 | euro. | 3 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Investimenti per l'acquisto di soluzioni | | | | tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i | | | | dispositivi sanitari, in materia di salute e | | | | sicurezza sul lavoro sulla base di specifici | | | | protocolli di intesa stipulati tra le parti | | | | sociali comparativamente piu' rappresentative | | | | sul piano nazionale o di accordi sottoscritti | | | | dagli organismi paritetici iscritti al | | | |repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del| | | |decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche| | | | con l'azienda per la singola opera ovvero con | | |11 | l'Inail, superiori a 50.000,01 euro. | 6 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Adozione del documento di valutazione dei | | | | rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, | | | | lett. a), del decreto legislativo 9 aprile | | | |2008, n. 81, anche nei casi in cui e' possibile| | | | adottare le procedure standardizzate previste | | | |dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto | | |12 | legislativo 9 aprile 2008, n. 81. | 3 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Almeno due visite in cantiere dal medico | | | | competente affiancato dal RLST o RLS | | |13 | territorialmente competente | 2 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B­) CREDITI | | | | ULTERIORI PER ATTIVITA', INVESTIMENTI O | | | |FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.| | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | |Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono| | | | computati tra i dipendenti tutti i lavoratori | | | |assunti con contratto di lavoro subordinato, ad| | | | eccezione dei lavoratori occupati a tempo | | | |determinato per un periodo inferiore a sei mesi| | | | e i lavoratori occupati con contratto di | | |14 | somministrazione presso l'utilizzatore. | 1 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. | | | | Sono computati tra i dipendenti tutti i | | | | lavoratori assunti con contratto di lavoro | | | | subordinato, ad eccezione dei lavoratori | | | | occupati a tempo determinato per un periodo | | | | inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati | | | | con contratto di somministrazione presso | | |15 | l'utilizzatore. | 2 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Imprese che occupano piu' di 50 dipendenti. | | | |Sono computati di norma tra i dipendenti tutti | | | | i lavoratori assunti con contratto di lavoro | | | | subordinato, ad eccezione dei lavoratori | | | | occupati a tempo determinato per un periodo | | | | inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati | | | | con contratto di somministrazione presso | | |16 | l'utilizzatore. | 4 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Possesso della qualifica di Mastro Formatore | | | | Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL | | |17 | Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 | 2 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | |Possesso della certificazione SOA di classifica| | |18 | I. | 1 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | |Possesso della certificazione SOA di classifica| | |19 | II. | 2 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Applicazione di standard contrattuali e | | | | organizzativi nell'impiego della manodopera, | | | | anche in relazione agli appalti e alle | | | |tipologie di lavoro flessibile, certificati ai | | | | sensi del titolo VIII, capo I del decreto | | |20 | legislativo 10 settembre 2003, n. 276. | 2 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Consulenza e monitoraggio effettuati da parte | | | | degli Organismi paritetici iscritti al | | | |repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del| | | | decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con | | |21 | esito positivo. | 2 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Attivita' di formazione sulla lingua per | | |22 | lavoratori stranieri. | 2 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Riconoscimento dell'incentivo da parte della | | | |Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel | | | |sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati| | | |al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in| | | | numero pari o inferiore a un terzo del totale | | |23 | degli operai in organico. | 2 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Possesso dei requisiti reputazionali valutati | | | | sulla base di indici qualitativi e | | | | quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche' | | | | sulla base di accertamenti definitivi, che | | | |esprimono l'affidabilita' dell'impresa in fase | | | |esecutiva, il rispetto della legalita', e degli| | | | obiettivi di sostenibilita' e responsabilita' | | | | sociale, di cui all'articolo 109 del decreto | | |24 | legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 2 | +---+-----------------------------------------------+---------------+ | | Certificazione del regolamento interno delle | | | |societa' cooperative, ai sensi dell'articolo 6 | | |25 | della legge 3 aprile 2001, n. 142. | 2 | +---+-----------------------------------------------+---------------+

 
Art. 2

Contenuti informativi della patente

1. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo all'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998)). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', per le Regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
 
Art. 3
Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare
di sospensione della patente

1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o piu' lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 e' obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata. L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilita' permanente di uno o piu' lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione puo' essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale.
4. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, e' determinata tenendo conto della gravita' degli infortuni nonche' della gravita' della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attivita' lavorativa presso il cantiere ove si e' verificata la violazione.
6. L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 2 e 16 del citato decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini ed agli effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) "lavoratore": persona che, indipendentemente
dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita'
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche
al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato: il
socio lavoratore di cooperativa o di societa', anche di
fatto, che presta la sua attivita' per conto delle societa'
e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui
all'art. 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi
regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo
sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai
laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco e della protezione civile; il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni;
b) "datore di lavoro": il soggetto titolare del
rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attivita', ha la responsabilita'
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di
lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri
di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,
individuato dall'organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attivita',
e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
di omessa individuazione, o di individuazione non conforme
ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con
l'organo di vertice medesimo;
c) "azienda": il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) "dirigente": persona che, in ragione delle
competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
attua le direttive del datore di lavoro organizzando
l'attivita' lavorativa e vigilando su di essa;
e) "preposto": persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attivita' lavorativa e
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa;
f) "responsabile del servizio di prevenzione e
protezione": persona in possesso delle capacita' e dei
requisiti professionali di cui all'art. 32 designata dal
datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e
protezione»: persona in possesso delle capacita' e dei
requisiti professionali di cui all'art. 32, facente parte
del servizio di cui alla lettera l);
h) "medico competente": medico in possesso di uno
dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all'art. 38, che collabora, secondo quanto previsto
all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per
effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto;
i) "rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza": persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza durante il lavoro;
l) "servizio di prevenzione e protezione dai
rischi": insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all'azienda finalizzati all'attivita' di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i
lavoratori;
m) "sorveglianza sanitaria": insieme degli atti
medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalita' di svolgimento dell'attivita' lavorativa;
n) "prevenzione": il complesso delle disposizioni o
misure necessarie anche secondo la particolarita' del
lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire
i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno;
o) "salute": stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di
malattia o d'infermita';
p) "sistema di promozione della salute e
sicurezza": complesso dei soggetti istituzionali che
concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla
realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a
migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori;
q) "valutazione dei rischi": valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui
essi prestano la propria attivita', finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute
e sicurezza;
r) "pericolo": proprieta' o qualita' intrinseca di
un determinato fattore avente il potenziale di causare
danni;
s) "rischio": probabilita' di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o
di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione;
t) "unita' produttiva": stabilimento o struttura
finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico
funzionale;
u) "norma tecnica": specifica tecnica, approvata e
pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di
normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) "buone prassi": soluzioni organizzative o
procedurali coerenti con la normativa vigente e con le
norme di buona tecnica, adottate volontariamente e
finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e
raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici
di cui all'art. 51, validate dalla Commissione consultiva
permanente di cui all'art. 6, previa istruttoria tecnica
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la piu' ampia
diffusione;
z) "linee guida": atti di indirizzo e coordinamento
per l'applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni,
dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) "formazione": processo educativo attraverso il
quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda
e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi;
bb) "informazione": complesso delle attivita'
dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di
lavoro;
cc) "addestramento": complesso delle attivita'
dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi,
anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) "modello di organizzazione e di gestione":
modello organizzativo e gestionale per la definizione e
l'attuazione di una politica aziendale per la salute e
sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del codice penale, commessi con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul
lavoro;
ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a
iniziativa di una o piu' associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la
programmazione di attivita' formative e l'elaborazione e la
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo
sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza
sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata
all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra
attivita' o funzione assegnata loro dalla legge o dai
contratti collettivi di riferimento;
ff) "responsabilita' sociale delle imprese":
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed
ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro
attivita' commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate.».
«Art. 16 (Delega di funzioni). - 1. La delega di
funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e
condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data
certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri
di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per
iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data
adeguata e tempestiva pubblicita'.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto
espletamento da parte del delegato delle funzioni
trasferite. ((L'obbligo di cui al primo periodo si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del
modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma
4.
3-bis. Il soggetto delegato puo', a sua volta, previa
intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni
in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime
condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di
cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in
capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle
funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata
conferita la delega di cui al presente comma non puo', a
sua volta, delegare le funzioni delegate.».
- Si riporta l'art. 321 del codice di procedura penale:
«Art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo). - 1.
Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di una
cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le
conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di
altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice
competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il
sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini
preliminari.
2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro
delle cose di cui e' consentita la confisca.
2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a
delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni
di cui e' consentita la confisca.
3. Il sequestro e' immediatamente revocato a
richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando
risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le
condizioni di applicabilita' previste dal comma 1. Nel
corso delle indagini preliminari provvede il pubblico
ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro
che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi e'
richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico
ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte
respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste
specifiche nonche' gli elementi sui quali fonda le sue
valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno
successivo a quello del deposito nella segreteria.
3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando
non e' possibile, per la situazione di urgenza, attendere
il provvedimento del giudice, il sequestro e' disposto con
decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi,
prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro
procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle
quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al
pubblico ministero del luogo in cui il sequestro e' stato
eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose
sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione
del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal
sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o
dalla ricezione del verbale, se il sequestro e' stato
eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono
osservati i termini previsti dal comma 3-bis ovvero se il
giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci
giorni dalla ricezione della richiesta. Copia
dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla persona
alla quale le cose sono state sequestrate.».
- Si riporta l'art. 2700 del codice civile:
«Art. 2700 (Efficacia dell'atto pubblico). - L'atto
pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della
provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha
formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli
altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in
sua presenza o da lui compiuti.».
 
Art. 4

Attribuzione dei crediti

1. Al rilascio della patente e' attribuito un punteggio di 30 crediti.
2. Il punteggio di cui al comma 1 puo' essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
 
Art. 5

Criteri di attribuzione di crediti ulteriori

1. I crediti di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere incrementati ai sensi dei seguenti commi.
2. In ragione della storicita' dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto.
3. In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente e' incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.
4. Nei casi e con le modalita' previste dalla tabella allegata al presente decreto, possono essere attribuiti fino a 40 crediti ulteriori, di cui:
a) fino a 30 crediti per attivita', investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro nei seguenti casi:
1) possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
2) asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attivita' di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalita' di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile»;
3) investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
4) possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b), n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
5) utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;
6) adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui e' possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
7) almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS;
b) fino a 10 crediti per attivita', investimenti o formazione nei seguenti casi:
1) dimensione dell'organico aziendale;
2) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
3) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
4) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; attivita' di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
5) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
6) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
7) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonche' sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilita' dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalita', e degli obiettivi di sostenibilita' e responsabilita' sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
8) certificazione del regolamento interno delle societa' cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
5. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente e' gia' in possesso del relativo requisito. Se il requisito e' conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.
6. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
7. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Note all'art. 5:
- Si riportano gli articoli 17, comma 1, 29, commi 6 e
6 bis, 30, 34, comma 2, 37, comma 2, e 51 del citato
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
«Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non
delegabili). - 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le
seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.
28;
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.».
«Art. 29 (Modalita' di effettuazione della
valutazione dei rischi). - (omissis)
6. Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I
datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8,
lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure
trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2,
3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6,
anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo
di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 28.
(omissis)».
«Art. 30 (Modelli di organizzazione e di gestione). -
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad
avere efficacia esimente della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali
di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attivita' di valutazione dei rischi e di
predisposizione delle misure di prevenzione e protezione
conseguenti;
c) alle attivita' di natura organizzativa, quali
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attivita' di sorveglianza sanitaria;
e) alle attivita' di informazione e formazione dei
lavoratori;
f) alle attivita' di vigilanza con riferimento al
rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in
sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e
certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e
dell'efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al
comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione
dell'avvenuta effettuazione delle attivita' di cui al comma
1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso
prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni
dell'organizzazione e dal tipo di attivita' svolta,
un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione,
gestione e controllo del rischio, nonche' un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresi' prevedere
un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo
modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di
idoneita' delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale
modifica del modello organizzativo devono essere adottati,
quando siano scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul
lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell'organizzazione e nell'attivita' in relazione al
progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee
guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al
British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai
requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di
organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati
dalla Commissione di cui all'art. 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure
semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
6. L'adozione del modello di organizzazione e di
gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a
50 lavoratori rientra tra le attivita' finanziabili ai
sensi dell'art. 11».
«Art. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi).
- (omissis).
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi
alle attivita' lavorative, nel rispetto dei contenuti e
delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione
dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva
validita' la formazione effettuata ai sensi dell'art. 3 del
decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e'
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al
periodo precedente.
(omissis)».
«Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti). - (omissis)
2. La durata, i contenuti minimi e le modalita' della
formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno
2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla
rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del
presente decreto in materia di formazione, in modo da
garantire:
a) l'individuazione della durata, dei contenuti
minimi e delle modalita' della formazione obbligatoria a
carico del datore di lavoro;
b) l'individuazione delle modalita' della verifica
finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di
tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
modalita' delle verifiche di efficacia della formazione
durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli
accordi in materia di formazione, nonche' il controllo
sulle attivita' formative e sul rispetto della normativa di
riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la
formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della
stessa.
(omissis)».
«Art. 51 (Organismi paritetici). - 1. A livello
territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di
cui all'art. 2, comma 1, lettera ee).
1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali istituisce il repertorio degli organismi
paritetici, previa definizione dei criteri identificativi
sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale per il settore di appartenenza, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le
imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e
organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela
della salute e sicurezza sul lavoro;
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono
attivita' di formazione, anche attraverso l'impiego dei
fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei
fondi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, nonche', su richiesta delle
imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento
delle attivita' e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all'art. 30, della quale
gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attivita';
3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi
paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
tecnicamente competenti.
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli
organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi
interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
5. Agli effetti dell'art. 9 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono
parificati ai soggetti titolari degli istituti della
partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1,
purche' dispongano di personale con specifiche competenze
tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei
territori e nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo
trasmettono al Comitato di cui all'art. 7 una relazione
annuale sull'attivita' svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende
di cui all'art. 48, comma 2, i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi
degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano
annualmente, nel rispetto delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, regolamento generale sulla
protezione dei dati-GDPR, all'Ispettorato nazionale del
lavoro e all'INAIL i dati relativi:
a) alle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e a quelle che hanno svolto
l'attivita' di formazione organizzata dagli stessi
organismi;
b) ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza territoriali;
c) al rilascio delle asseverazioni di cui al comma
3-bis.
8-ter. I dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati
ai fini della individuazione di criteri di priorita' nella
programmazione della vigilanza e di criteri di premialita'
nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi
da parte dell'INAIL. Per la definizione dei suddetti
criteri si tiene conto del fatto che le imprese facenti
parte degli organismi paritetici aderiscono ad un sistema
paritetico volontario che ha come obiettivo primario la
prevenzione sul luogo di lavoro.».
- Si riporta l'art. 109 del decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,
recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici):
«Art. 109 (Reputazione dell'impresa). - 1. E'
istituito presso l'ANAC, che ne cura la gestione, un
sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale
elemento del fascicolo virtuale degli operatori. Il sistema
e' fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base
di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e
misurabili, nonche' sulla base di accertamenti definitivi,
che esprimono l'affidabilita' dell'impresa in fase
esecutiva, il rispetto della legalita' e degli obiettivi di
sostenibilita' e responsabilita' sociale.
2. L'ANAC definisce gli elementi del monitoraggio, le
modalita' di raccolta dei dati e il meccanismo di
applicazione del sistema per incentivare gli operatori al
rispetto dei principi del risultato di cui all'art. 1 e di
buona fede e affidamento di cui all'art. 5, bilanciando
questi elementi con il mantenimento dell'apertura del
mercato, specie con riferimento alla partecipazione di
nuovi operatori.
3. Alla presente disposizione e' data attuazione
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
codice, anche tenendo conto dei risultati ottenuti nel
periodo iniziale di sperimentazione.».
- Si riporta l'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142
(Revisione della legislazione in materia cooperativistica,
con particolare riferimento alla posizione del socio
lavoratore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2001, n. 94:
«Art. 6 (Regolamento interno). - 1. Entro il 31
dicembre 2003, le cooperative di cui all'art. 1 definiscono
un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia
dei rapporti che si intendono attuare, in forma
alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve
essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione
presso la Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili,
per cio' che attiene ai soci lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato;
b) le modalita' di svolgimento delle prestazioni
lavorative da parte dei soci, in relazione
all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili
professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie
diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge
vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di
deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,
nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i
livelli occupazionali e siano altresi' previsti: la
possibilita' di riduzione temporanea dei trattamenti
economici integrativi di cui al comma 2, lettera b),
dell'art. 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di
distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facolta' di
deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui
alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte
dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in
proporzione alle disponibilita' e capacita' finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialita',
nelle cooperative di nuova costituzione, la facolta' per
l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano
d'avviamento alle condizioni e secondo le modalita'
stabilite in accordi collettivi tra le associazioni
nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f)
del comma 1 nonche' all'art. 3, comma 2-bis, il regolamento
non puo' contenere disposizioni derogatorie in pejus
rispetto al solo trattamento economico minimo di cui
all'art. 3, comma 1. Nel caso in cui violi la disposizione
di cui al primo periodo, la clausola e' nulla.
2-bis. Le cooperative di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono
definire accordi territoriali con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative per rendere
compatibile l'applicazione del contratto collettivo di
lavoro nazionale di riferimento all'attivita' svolta. Tale
accordo deve essere depositato presso la direzione
provinciale del lavoro competente per territorio.».
 
Art. 6

Sospensione dell'incremento dei crediti

1. Se sono contestate una o piu' violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e' sospeso l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o piu' violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento di cui all'articolo 5, comma 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitivita' del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'art. 27 del citato decreto legislativo
n. 81 del 2008:
«Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A decorrere
dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente
di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori
autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di
cui all'art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di
coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di
natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori
autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea
diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente
all'Unione europea e' sufficiente il possesso di un
documento equivalente rilasciato dalla competente autorita'
del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente
all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
La patente e' rilasciata, in formato digitale,
dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei
dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei
prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal
presente decreto;
c) possesso del documento unico di regolarita'
contributiva in corso di validita';
d) possesso del documento di valutazione dei
rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarita'
fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla
normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti
dalla normativa vigente.
2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e'
autocertificato secondo le disposizioni del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle
more del rilascio della patente e' comunque consentito lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, salva
diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale
del lavoro.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del
lavoro, sono individuati le modalita' di presentazione
della domanda per il conseguimento della patente di cui al
comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima
nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione del
provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
4. La patente e' revocata in caso di dichiarazione
non veritiera sulla sussistenza di uno o piu' requisiti di
cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo
al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o
il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una
nuova patente ai sensi del comma 1.
5. La patente e' dotata di un punteggio iniziale di
trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di
operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore
a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale
del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di
crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le
modalita' di recupero dei crediti decurtati.
6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni
correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi
emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e
preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi
e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al
presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento
ispettivo sono contestate piu' violazioni tra quelle
indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono
decurtati in misura non eccedente il doppio di quella
prevista per la violazione piu' grave.
7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6
le sentenze passate in giudicato e le ordinanzeingiunzione
di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
divenute definitive.
8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano
infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o
un'inabilita' permanente, assoluta o parziale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a
dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione e'
ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14,
comma 14.
9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono
comunicati, entro trenta giorni, anche con modalita'
informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati
all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della
decurtazione dei crediti.
10. La patente con punteggio inferiore a quindici
crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi
di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
89, comma 1, lettera a). In tal caso e' consentito il
completamento delle attivita' oggetto di appalto o
subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti
sono superiori al 30 per cento del valore del contratto,
salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14.
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in
mancanza della patente o del documento equivalente previsti
al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che
operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione
amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori
e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla
procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del presente
decreto, nonche' l'esclusione dalla partecipazione ai
lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un
periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle
imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili di cui al citato art. 89, comma 1,
lettera a), con una patente con punteggio inferiore a
quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di
cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al
finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione
dei sistemi informatici necessari al rilascio e
all'aggiornamento della patente.
12. Le informazioni relative alla patente sono
annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del
sommerso, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile
informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 8
del presente decreto.
13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il
monitoraggio sulla funzionalita' del sistema della patente
a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e
trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti
ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente
articolo.
14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
da 1 a 13 puo' essere estesa ad altri ambiti di attivita'
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative.
15. Non sono tenute al possesso della patente di cui
al presente articolo le imprese in possesso
dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari
o superiore alla III, di cui all'art. 100, comma 4, del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
n. 36 del 2023.».
- Per il testo dell'art. 51 del decreto legislativo n.
81 del 2008 si veda nelle note all'art. 5.
 
Art. 7

Modalita' di recupero dei crediti decurtati

1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti e' subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si e' verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o piu' investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a).
2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per l'attivita' svolta ai sensi del presente articolo, ai componenti della Commissione e ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2008 si veda nelle note all'art. 6.
 
Art. 8

Ulteriori disposizioni

1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione e' accreditato il punteggio della societa' titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
2. Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in societa' da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.
3. Le modalita' di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
 
Art. 9

Copertura finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 20, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 29, comma 20, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
marzo 2024, n. 52. convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56:
«Art. 29 (Disposizioni in materia di prevenzione e
contrasto del lavoro irregolare). - (omissis)
20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro
3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a decorrere dal
2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale
del lavoro. A decorrere dall'anno 2025 per il medesimo
Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di
2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'art. 1, comma
591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla
compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente decreto entra in vigore a far data dal 1° ottobre 2024.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 settembre 2024

Il Ministro: Calderone Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2496