Gazzetta n. 220 del 19 settembre 2024 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 5 settembre 2024
Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Octagam», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 462/2024).


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;
Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nistico' e' stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;
Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui e' stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;
Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;
Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;
Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;
Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;
Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;
Vista la determina AIFA n. 1328 del 4 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 204 del 3 settembre 2009, con la quale la societa' Octapharma LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Octagam» (immunoglobuline, umane normali, per somm. intravas.) relativamente alle confezioni con codici A.I.C. numeri 035143027, 035143039, 035143015 e 035143041;
Vista la determina AIFA n. 856 del 4 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 20 settembre 2017, con la quale la societa' Octapharma LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Octagam» (immunoglobuline, umane normali, per somm. intravas.) relativamente alle confezioni con codici A.I.C. numeri 035143054, 035143066 e 035143078;
Visto il trasferimento a nuova ditta da Octapharma LTD a Octapharma Italy S.p.a. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 291 del 15 dicembre 2018;
Vista la domanda presentata in data 28 novembre 2023, con la quale la societa' Octapharma Italy S.p.a. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Octagam» (immunoglobuline, umane normali, per somm. intravas.);
Visto il parere della Commissione scientifica ed economica reso nella seduta del 10-14 giugno 2024;
Vista la delibera n. 30 del 17 luglio 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale OCTAGAM (immunoglobuline, umane normali, per somm. intravas.) e' rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:
confezioni:
«5% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 035143027 (in base 10);
classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 325,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 536,38;
«5% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 035143039 (in base 10);
classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 650,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.072,76;
«5% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 035143015 (in base 10);
classe di rimborsabilita': H;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 162,50;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 268,19;
«5% soluzione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 035143041 (in base 10);
classe di rimborsabilita': C;
«50 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 035143054 (in base 10);
classe di rimborsabilita': C;
«50 mg/ml soluzione per infusione» 2 flaconi in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 035143066 (in base 10);
classe di rimborsabilita': C;
«50 mg/ml soluzione per infusione» 3 flaconi in vetro da 200 ml - A.I.C. n. 035143078 (in base 10);
classe di rimborsabilita': C.
La societa', fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.
Validita' del contratto: ventiquattro mesi.
 
Art. 2

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Octagam» (immunoglobuline, umane normali, per somm. intravas.) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).
 
Art. 3

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.
Roma, 5 settembre 2024

Il Presidente: Nistico'