Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 13 settembre 2024 |
Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 2, lettera c) della legge 26 luglio 1965, n. 966, recante «Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e in particolare l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o piu' decreti per la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; Visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»; Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante «Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, recante «Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 12 marzo 2008; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011; Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012, recante «Tariffe per l'attivita' di formazione del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 30 marzo 2012; Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013; Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015; Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 25 settembre 2021; Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2022, concernente modifica al decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2022; Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2023, concernente modifica al decreto ministeriale 1° settembre 2021 recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 dell'11 settembre 2023; Considerate le difficolta' connesse alle modalita' di qualificazione della figura del tecnico manutentore antincendio, che richiede la predisposizione di idonee sedi di esame dotate di particolari apparecchiature ed impianti dedicati e che non risultano ancora uniformemente distribuite sul territorio nazionale; Rilevata l'esigenza di portare a compimento l'implementazione della specifica applicazione informatica per la gestione del procedimento relativo al riconoscimento della qualifica di tecnico manutentore qualificato; Ravvisata, pertanto, la necessita' di differire il termine della qualificazione dei tecnici manutentori per garantire le medesime opportunita' agli operatori del settore;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
1. Al comma 1-bis dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole «25 settembre 2024» sono sostituite dalle parole «25 settembre 2025». |
| Art. 2
Modifiche all'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021
1. All'allegato II, punto 1, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dalla frequenza del corso di cui al punto 3 e possono richiedere di essere sottoposti alla valutazione di cui al punto 4, comma 4». 2. All'allegato II, punto 4, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Per i soggetti di cui al punto 1, comma 5, la valutazione dei requisiti e' svolta secondo modalita' semplificate definite con decreto del direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica, tenuto conto delle qualificazioni conseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto attestate con certificazione volontaria o rilasciate da una commissione istituita dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito della frequenza di un corso presso un ente di formazione accreditato con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti dal 3.1 al 3.14». 3. All'allegato II, punto 5, del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. La tariffa concernente l'attivita' di valutazione dei requisiti del tecnico manutentore e' determinata nell'importo pari al doppio di quella di cui al punto C dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2012». 4. All'allegato II, punto 4, comma 8, le parole «con l'importo previsto nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 14 marzo 2012, punto C» sono sostituite dalle seguenti «con l'importo previsto al comma 5-bis». |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2024
Il Ministro dell'interno Piantedosi Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone |
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