Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 6 settembre 2024
Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree denominate «Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepina e Colle Meo» nel Comune di Morcone e «Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell'Olmo» nel Comune di Santa Croce del Sannio.


LA COMMISSIONE REGIONALE
per il patrimonio culturale della Campania

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», ed in particolare l'art. 41, comma 7, che dispone che «Fino all'adozione dei corrispondenti decreti di cui all'art. 40, comma 2, continuano ad operare le commissioni regionali per il patrimonio culturale di cui all'art. 47 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169»;
Considerato che con D.S.R. n. 1 del 21 febbraio 2020 e' stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania prevista dall'art. 47 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169/2019;
Visto l'incarico di Segretario regionale per la Campania conferito alla dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro con decreto n. 827 del 16 settembre 2022 dal Segretario generale MiC;
Vista la nota prot. n. 5134 del 12 marzo 2024 con cui la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento ha comunicato, ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004, ai Comuni di Morcone (BN) e Santa Croce del Sannio (BN), l'avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), trasmettendo la documentazione per la pubblicazione nell'albo pretorio, in ottemperanza all'art. 139, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004;
Considerato che in data 13 marzo 2024 la proposta di dichiarazione in oggetto e' stata pubblicata - cosi' come statuito dall'art. 139, comma 1, decreto legislativo n. 42/2004 - nell'albo pretorio on line dei Comuni di Morcone e Santa Croce del Sannio per giorni novanta;
Considerato che dell'avvenuta proposta e della relativa pubblicazione, cosi' come statuito dall'art. 139, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, in data 22 marzo 2024 e' stata data altresi' notizia sul quotidiano nazionale «La Repubblica» nonche' sull'edizione locale del medesimo quotidiano e sul quotidiano di informazione della Provincia di Napoli e Salerno «Metropolis»;
Considerato che con nota prot. 179957 del 9 aprile 2024 la Regione Campania - Direzione generale al governo del territorio ha espresso il proprio parere di competenza ai sensi dell'art. 138, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004, formulando osservazioni in merito al procedimento;
Considerato che con nota prot. 5530 del 20 giugno 2024 il Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Campania, acquisito il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento di cui alla nota prot. 11743 del 10 giugno 2024, riscontrava nel merito le osservazioni formulate dalla regione (confronta «allegato C»);
Viste le osservazioni pervenute dai soggetti interessati in numero di sette entro i termini di cui all'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004 (confronta «allegato C»);
Considerato che con nota prot. 15465 del 23 luglio 2024 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento trasmetteva alla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio - servizio V ed al Segretariato regionale le controdeduzioni alle succitate osservazioni presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'art. 139, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004, di cui allo specifico «allegato C» che forma parte integrante del presente provvedimento;
Rilevato che, in esito all'esame istruttorio di tutte le osservazioni pervenute, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, nel ribadire la validita' e la legittimita' della procedura avviata con nota prot. 5134 del 12 marzo 2024, ha ritenuto opportuno accogliere parzialmente le osservazioni apportando alcune modifiche/integrazioni alla disciplina d'uso;
Vista la nota prot. 7091 del 26 luglio 2024 con la quale il Segretariato regionale ha trasmesso alla Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio la documentazione agli atti riguardante la richiesta di parere alla regione comunicando di restare in attesa degli adempimenti di competenza della superiore direzione generale;
Visto il verbale rep. 39 del 4 settembre 2024 della seduta dei Comitati tecnico-scientifici congiunti paesaggio ed archeologia, trasmesso con nota del servizio V della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio prot. 28751 del 4 settembre 2024, con il quale i comitati, riunitisi in data 4 settembre 2024, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, hanno approvato all'unanimita' la proposta della Soprintendenza;
Considerato che la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, facendo seguito alla richiesta prot. 8048 del 4 settembre 2024 del Segretariato regionale della Campania, con nota prot. 18461 del 5 settembre 2024 comunicava la chiusura della fase istruttoria e trasmetteva la relazione illustrativa con indicazione dei regimi d'uso del suolo aggiornata alla luce delle controdeduzioni della succitata Soprintendenza alle osservazioni pervenute;
Considerato che la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Campania nella seduta del 6 settembre 2024 ha approvato all'unanimita' la proposta della Soprintendenza;
Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, ne' di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi;
Considerato che l'area interessata dal presente provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico cosi' come individuata nell'allegato elaborato grafico «allegato B» e' delimitata dal seguente perimetro:
a Nord, segue il confine regionale tra Campania e Molise compreso tra la SP69 e la SP66;
a Ovest, coincide con l'inizio della SP69, al confine con il Molise, fino all'incrocio con la SP68, e dalla SP68 fino al cavalcavia sovrastante la SP105;
a Sud, coincide dall'incrocio tra il cavalcavia della SP68 e la SP105 fino all'innesto alla strada SP66;
a Est, coincide dall'innesto della SP105 alla SP66 e dalla SP66 fino al confine regionale con il Molise;
Ritenuto che l'area denominata «Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepino e Colle Meo» nel Comune di Morcone (BN) e «Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell'Olmo» nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN)» come individuata nell'unito elaborato grafico «allegato B», presenta il notevole interesse pubblico di cui all'art. 136, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 42/2004, per i motivi indicati nell'allegata relazione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento di cui all'«allegato A»;

Decreta
l'area denominata «Colle Alto, Bochicchi, Giordani, Bolella, Parlapiani, Piscone, Canepino e Colle Meo» nel Comune di Morcone (BN) e «Colle San Martino, Case Sordi e Piana dell'Olmo» nel Comune di Santa Croce del Sannio (BN)», di cui alla proposta in premessa, come individuata nell'allegato elaborato grafico «allegato B», e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.
Nell'area predetta, dichiarata di notevole interesse pubblico, vige ai sensi dell'art. 140, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004, la seguente disciplina: Zona di paesaggio naturale.
Interventi vietati:
1) interventi che comportino la modifica dello stato dei luoghi nelle aree boscate;
2) interventi che comportino la modifica del percorso degli alvei conservando i regimi idrogeologici dei corsi d'acqua;
3) interventi di contenimento sugli alvei che non utilizzino l'ingegneria naturalistica;
4) l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti e le trasformazioni colturali di aree di pascolo e di bosco;
5) esecuzione di movimenti o livellamenti di terreno e di qualsiasi altra modifica dell'andamento morfologico naturale, esclusi quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi;
6) apertura o continuazione di attivita' estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso;
7) la realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
8) interventi che comportino la modifica della viabilita' esistente, i mutamenti di sede o andamento dei sentieri, delle viabilita' pedonali, le asfaltature e le recinzioni che ne interrompano o ne compromettano la continuita' o il rapporto con il paesaggio con l'esclusione di quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi e delle piste temporanee per la manutenzione degli impianti. Per queste ultime vige l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi al termine dei detti interventi di manutenzione;
9) interventi di protezione del tracciato stradale con barriere in cemento o guard rail in metallo;
10) incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi ammessi;
11) interventi che comportino la eliminazione degli elementi antropici sparsi sul territorio quali abbeveratoi, fontane, lavatoi, ovili;
12) nuovi impianti per la produzione di energia alternativa da fonte solare e eolica compresi gli impianti di mini eolico e microeolico ad eccezione di quanto consentito al punto degli interventi ammessi;
13) realizzazioni di sottostazioni elettriche di trasformazione connesse agli impianti di energia rinnovabile e realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci;
14) installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori di qualsiasi tipo, caratteristiche e dimensioni;
15) cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, lungo tutte le strade, e su entrambi i lati, fatti salvi quelli per manifestazioni o eventi a carattere temporaneo non superiore a trenta giorni. Cartelli pubblicitari altresi' vietati, esclusi quelli indicatori di percorsi escursionistici o indicatori di esercizi di pubblico servizio, di modeste dimensioni e in materiali compatibili esteticamente con l'ambiente circostante, escludendo materiali plastici.
Interventi ammessi:
1) sostituzioni, di eventuali piante ammalorate, con essenze autoctone, previa autorizzazione dell'autorita' forestale;
2) interventi di restauro del paesaggio finalizzati alla ricostituzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali dell'area;
3) interventi di prevenzione dagli incendi comprendenti tagli del sottobosco per apertura di tracciati di accesso;
4) interventi di ingegneria naturalistica, lungo le scarpate gli argini dei corsi d'acqua, per le eventuali opere di bonifica e contenimento;
5) interventi di ripavimentazione di strade esistenti con misto stabilizzato o asfalto colorato nei colori di terra;
6) interventi di restauro e conservazione degli elementi antropici sparsi sul territorio quali abbeveratoi, fontane, lavatoi, ovili, condotti con l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali e/o di tecniche innovative compatibili con la preesistenza;
7) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo degli edifici esistenti, condotti con l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali e/o di tecniche innovative compatibili con la preesistenza;
8) intonaci con finitura superficiale a calce e colorazioni nelle tonalita' a base di terra e interventi che conservino la «faccia vista» in pietrame sulle murature prive d'intonaco con stilatura delle connessioni eseguita con malta a base di calce di colorazione simile a quella storica esistente;
9) rifacimenti degli infissi e dei serramenti esterni (portoni, porte, invetriate, ante, oscuri, persiane, ecc.), con le limitazioni connesse al mantenimento dell'omogeneita' storica e tecnologica dei prospetti e con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale;
10) adeguamenti e inserimenti di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, prioritariamente nelle parti interne degli immobili, purche' non alterino l'aspetto esteriore e ne siano mitigati la percezione e l'ingombro;
11) interventi per la recinzione per i boschi, aree incolte e di macchia vanno realizzate recinzioni con reti metalliche e pali in legno, o in metallo purche' in colorazioni verdi o color terra o verde (ecomimetiche), ovvero con siepi ed arbusti tipici del luogo che non ostacolino le libere visuali (saranno consentiti cordoli interrati per evitare l'intrusione degli ungulati); per le pertinenze abitative vanno realizzate recinzioni con siepi o alberature di essenze autoctone, pali in legno, o in ferro purche' in colorazioni verdi o color terra o verde (ecomimetiche), cancellate e/o rete metallica senza alcun tipo di basamento o cordolo a vista. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non deve superare i 2,00 metri;
12) impianti fotovoltaici, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o aziende agricole esistenti, da realizzare esclusivamente sulle coperture degli edifici con tegole fotovoltaiche o pannelli fotovoltaici del colore analogo al manto di copertura;
13) impianti eolici, minieolici e microeolici, per i quali si e' concluso l'iter burocratico positivamente con l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente prima della data di pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse;
14) installazioni di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo e/o per le necessita' delle aziende agricole, quali caldaie, parabole, antenne, condizionatori;
15) installazione di insegne; se poste a ridosso dei fabbricati devono essere di tipo scatolare a luce riflessa in ferro battuto o legno, senza interruzione di decorazioni, fregi, marcapiani o elementi architettonici propri degli edifici, di dimensioni contenute e colori che non contrastino con la facciata degli edifici e con le caratteristiche del sito;
16) opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione. Zona di paesaggio agrario.
Interventi vietati:
1) interventi che comportino la modifica della morfologia dei terreni, dei crinali, degli ambiti sommitali, delle scarpate e dei declivi collinari;
2) esecuzione di movimenti di terra che comporti estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno, esclusi quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi;
3) introduzione di coltivazioni estranee alle tradizioni agrarie locali;
4) l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti e le trasformazioni colturali di aree di pascolo e di bosco;
5) apertura o continuazione di attivita' estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso;
6) la realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
7) interventi che comportino la modifica della viabilita' esistente, i mutamenti di sede o andamento dei sentieri, delle viabilita' pedonali, le asfaltature e le recinzioni che ne interrompano o ne compromettano la continuita' o il rapporto con il paesaggio con l'esclusione di quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi e delle piste temporanee per la manutenzione degli impianti. Per queste ultime vige l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi al termine dei detti interventi di manutenzione;
8) interventi di protezione del tracciato stradale con barriere in cemento o guard rail in metallo;
9) incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi ammessi;
10) interventi che comportino la eliminazione degli elementi antropici sparsi sul territorio quali abbeveratoi, fontane, lavatoi, ovili;
11) nuovi impianti per la produzione di energia alternativa da fonte solare e eolica compresi gli impianti di mini eolico ad eccezione di quanto consentito al punto degli interventi ammessi;
12) realizzazioni di sottostazioni elettriche di trasformazione connesse agli impianti di energia rinnovabile e realizzazione di nuove linee elettriche aeree su tralicci;
13) installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori di qualsiasi tipo, caratteristiche e dimensioni;
14) cartelli pubblicitari, esclusi quelli indicatori di percorsi escursionistici o indicatori di esercizi di pubblico servizio, di modeste dimensioni e in materiali compatibili esteticamente con l'ambiente circostante, escludendo materiali plastici.
Interventi ammessi:
1) sostituzioni, di eventuali piante ammalorate, con essenze autoctone, previa autorizzazione dell'autorita' forestale;
2) interventi di ingegneria naturalistica per le eventuali opere di bonifica e contenimento dei terreni, nonche' opere di sistemazione idrogeologica che, nei casi di importanti movimenti franosi, possono essere risolti esclusivamente con gabbionate, o palificate;
3) lavori di sistemazione fondiaria che non comportino modifiche ai profili collinari;
4) usi agricoli del suolo e cambi di coltura che favoriscano la ricostituzione delle colture agrarie tradizionali;
5) installazioni di serre stagionali a protezione delle colture, costituite da struttura mobile e teli trasparenti;
6) interventi di ripavimentazione di strade esistenti con misto stabilizzato o asfalto;
7) interventi di restauro e conservazione degli elementi antropici sparsi sul territorio quali abbeveratoi, fontane, lavatoi, ovili, condotti con l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali e/o di tecniche innovative compatibili con la preesistenza;
8) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo degli edifici esistenti, condotti con l'utilizzo di materiali e tecniche tradizionali e/o di tecniche innovative compatibili con la preesistenza;
9) ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parita' di volume finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, in coerenza con l'edilizia storica preesistente, che preveda in ogni caso il contenimento della altezza nel limite di metri 6,00 all'imposta della copertura a tetto, in caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza e' rapportato alla quota media del declivio stesso, purche' tali interventi non interessino gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
10) adeguamento igienico-funzionale, anche attraverso ampliamento, fino al raggiungimento del limite imposto dal Piano urbanistico comunale ed in generale dalla normativa urbanistica, delle case rurali esistenti, in coerenza con le tecniche costruttive tradizionali e con le tipologie di edilizia storica preesistente al contorno, con il contenimento della altezza nel limite di metri 6,00 all'imposta della copertura a tetto, in caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza e' rapportato alla quota media del declivio stesso purche' tali interventi non interessino gli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
11) adeguamento funzionale delle pertinenze agricole e degli impianti per la trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agro-alimentari, nonche' delle strutture adibite ad attivita' di allevamento (bovini, suini, ovi-caprino, avicoli, ecc.), anche attraverso ampliamento delle volumetrie, in coerenza con le tipologie di edilizia storica preesistente al contorno fino al raggiungimento degli indici e degli standards previsti dal Piano urbanistico comunale ed in generale dalla normativa urbanistica, contenimento della altezza nel limite di metri 6,00 all'imposta della copertura a tetto, in caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza e' rapportato alla quota media del declivio stesso;
12) realizzazione di case rurali, relative pertinenze agricole, e nuovi impianti per la trasformazione, lavorazione e conservazione dei prodotti agro-alimentari, nonche' delle strutture adibite ad attivita' di allevamento (bovini, suini, ovi-caprino, avicoli, ecc.), nel caso di suolo totalmente inedificato, in coerenza con le tipologie di edilizia storica preesistente al contorno, i cui volumi non dovranno superare gli indici e gli standards previsti dal Piano Urbanistico Comunale ed in generale dalla normativa urbanistica, con il contenimento della altezza nel limite di metri 6,00 all'imposta della copertura a tetto, in caso di suolo in declivio il predetto limite di altezza e' rapportato alla quota media del declivio stesso;
13) intonaci con finitura superficiale a calce e colorazioni nelle tonalita' a base di terra e interventi che conservino la «faccia vista» in pietrame sulle murature prive d'intonaco con stilatura delle connessioni eseguita con malta a base di calce di colorazione simile a quella storica esistente;
14) rifacimenti degli infissi e dei serramenti esterni (portoni, porte, invetriate, ante, oscuri, persiane, ecc.), con le limitazioni connesse al mantenimento dell'omogeneita' storica e tecnologica dei prospetti e con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale;
15) adeguamenti e inserimenti di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, prioritariamente nelle parti interne degli immobili, purche' non alterino l'aspetto esteriore e ne siano mitigati la percezione e l'ingombro;
16) interventi per la recinzione per i boschi, aree incolte e di macchia vanno realizzate recinzioni con reti metalliche e pali in legno, o in metallo purche' in colorazioni verdi o color terra o verde (ecomimetiche), ovvero con siepi ed arbusti tipici del luogo che non ostacolino le libere visuali (saranno consentiti cordoli interrati per evitare l'intrusione degli ungulati); per le pertinenze abitative vanno realizzate recinzioni con siepi o alberature di essenze autoctone, pali in legno, o in ferro purche' in colorazioni verdi o color terra o verde (ecomimetiche), cancellate e/o rete metallica senza alcun tipo di basamento o cordolo a vista. In ogni caso l'altezza delle recinzioni, di qualsiasi tipo, non deve superare i 2,00 metri;
17) impianti fotovoltaici, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o aziende agricole esistenti, da realizzare esclusivamente sulle coperture degli edifici (abitazioni, pertinenze, pergolati, tettoie, ecc.) con tegole fotovoltaiche o pannelli fotovoltaici del colore analogo al manto di copertura;
18) impianti eolici, minieolici e microeolici, per i quali si e' concluso l'iter burocratico positivamente con l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente prima della data di pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse; sono altresi' ammessi impianti di microeolico, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o aziende agricole esistenti;
19) installazioni di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali caldaie, parabole, antenne, condizionatori, pompe di calore e simili;
20) installazione di insegne; se poste a ridosso dei fabbricati devono essere di tipo scatolare a luce riflessa in ferro battuto o legno, senza interruzione di decorazioni, fregi, marcapiani o elementi architettonici propri degli edifici, di dimensioni contenute e colori che non contrastino con la facciata degli edifici e con le caratteristiche del sito;
21) opere di captazione idrica, da realizzare con tecniche di ingegneria ecologica;
22) opere di adeguamento funzionale delle linee elettriche di media e bassa tensione. Zona di recupero urbanistico edilizio.
Interventi vietati:
1) esecuzione di movimenti di terra che comportino estese e sostanziali trasformazioni della morfologia del terreno, esclusi quelli necessari per la realizzazione degli interventi ammessi;
2) l'espianto della vegetazione arborea e degli oliveti;
3) apertura o continuazione di attivita' estrattive nelle cave esistenti di materiale litoide o sciolto e l'asportazione di materiale terroso;
4) la realizzazione e prosecuzione di impianti di discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
5) interventi che comportino la modifica della viabilita' esistente e di protezione del tracciato stradale con barriere in cemento o guard rail in metallo;
6) incremento dei volumi esistenti con esclusione degli interventi ammessi;
7) nuovi impianti per la produzione di energia alternativa da fonte solare e eolica compresi gli impianti di mini eolico ad eccezione di quanto consentito al punto degli interventi ammessi;
8) realizzazioni di sottostazioni elettriche di trasformazione connesse agli impianti di energia rinnovabile;
9) cartelli pubblicitari di qualsiasi tipo, lungo tutte le strade, e su entrambi i lati, fatti salvi quelli per manifestazioni o eventi a carattere temporaneo non superiore a trenta giorni.
Interventi ammessi:
1) riqualificazione dell'aspetto delle pubbliche strade, piazze e marciapiedi, scale e luoghi di sosta, che possono prevedere anche elementi di arredo urbano, impianti di illuminazione, panchine o sedili, muretti e spartitraffico, aiuole, alberature e giardini pubblici. Tali elementi dovranno essere compatibili con il ripristino dei caratteri costituitivi del paesaggio urbano, usando in prevalenza tecniche esecutive tradizionali e materiali lapidei a faccia vista e colori naturali;
2) sostituzioni, di eventuali piante ammalorate, con essenze autoctone, previa autorizzazione dell'autorita' forestale;
3) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo degli edifici esistenti;
4) ristrutturazione edilizia integrale degli edifici esistenti, a parita' di volume finalizzati al migliore inserimento paesistico, da ottenere attraverso la nuova composizione volumetrica e tipologica, in coerenza con le tipologie di edilizia storica preesistente al contorno. L'altezza dei nuovi volumi non potra' eccedere rispetto a quella degli edifici al contorno;
5) intonaci con finitura superficiale a calce e colorazioni nelle tonalita' a base di terra e interventi che conservino la «faccia vista» in pietrame sulle murature prive d'intonaco con stilatura delle connessioni eseguita con malta a base di calce di colorazione simile a quella storica esistente;
6) rifacimenti degli infissi e dei serramenti esterni (portoni, porte, invetriate, ante, oscuri, persiane, ecc.), con le limitazioni connesse al mantenimento dell'omogeneita' storica e tecnologica dei prospetti e con l'obbligo di impiegare materiali, tecniche e modelli riconducibili alla tradizione locale;
7) adeguamenti e inserimenti di impianti tecnologici a servizio degli edifici o delle costruzioni, prioritariamente nelle parti interne degli immobili, purche' non alterino l'aspetto esteriore e ne siano mitigati la percezione e l'ingombro;
8) le recinzioni delle pertinenze abitative, realizzate con basamento e sovrastante cancellata metallica, non deve superare i 2,00 metri;
9) impianti fotovoltaici, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o aziende agricole esistenti, da realizzare esclusivamente sulle coperture degli edifici con tegole fotovoltaiche o pannelli fotovoltaici del colore analogo al manto di copertura;
10) impianti eolici, minieolici e microeolici, per i quali si e' concluso l'iter burocratico positivamente con l'acquisizione dei pareri obbligatori previsti dalla normativa vigente prima della data di pubblicazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse; sono altresi' ammessi impianti di microeolico, ad esclusivo servizio dei singoli edifici e/o aziende agricole esistenti;
11) installazioni di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali caldaie, parabole, antenne, condizionatori;
12) installazione di insegne; se poste a ridosso dei fabbricati devono essere di tipo scatolare a luce riflessa in ferro battuto o legno, senza interruzione di decorazioni, fregi, marcapiani o elementi architettonici propri degli edifici, di dimensioni contenute e colori che non contrastino con la facciata degli edifici e con le caratteristiche del sito;
13) installazione di antenne per radiofonia o telecomunicazioni e di ripetitori. Zona di recupero delle aree di cava.
Interventi ammessi:
1) la coltivazione delle cave autorizzate dovra' essere condotta secondo tecniche e metodi che assicurino in ogni caso specifico: la limitazione dell'impatto visivo della frattura del paesaggio; la pendenza verso monte dei ripiani progressivi per consentire il regolare deflusso e la raccolta delle acque; l'inerbimento della superficie gia' sfruttata per consentire la piantumazione di essenze a rapido accrescimento; la preparazione del soprassuolo per la successiva sistemazione definitiva;
2) lungo il fronte di cava andranno previsti gli opportuni interventi di ingegneria naturalistica idonei per la riqualificazione del sito, alla avvenuta cessazione delle attivita' estrattive;
3) e' consentita la realizzazione delle volumetrie tecniche strettamente necessarie per la conduzione dell'attivita' estrattiva stessa. In ogni caso i nuovi volumi non dovranno interferire con le direttrici di libera visuale panoramica sul Colle Alto, godibile dalle strade, dalle aree e siti accessibili al pubblico e dovranno essere opportunamente mitigati al fine di un corretto inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento;
4) le aree, gli impianti ed i manufatti resi disponibili per la progressiva dismissione e cessazione dell'attivita' estrattiva e produttiva connessa, devono essere sottoposte a recupero ambientale e paesistico e possono essere destinate ad attivita' compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche della zona (scientifico-tecnologiche, produttive, turistico-ricettive, culturali) in attuazione di obbligatorio piano esecutivo di dettaglio di iniziativa pubblica;
5) per le cave e gli insediamenti produttivi connessi attivi alla data di entrata in vigore delle presenti norme si dovranno prevedere progetti di recupero ambientale che includano opere di miglioramento della qualita' paesaggistica da perseguire mediante la delocalizzazione delle attivita' in contrasto con le esigenze di tutela. Nelle more della progressiva delocalizzazione e' fatto obbligo di predisporre misure di mitigazione e miglioramento ambientale e paesaggistico quali barriere vegetali, interventi di risanamento etc. Aree dichiarate d'interesse storico-archeologico e
demoetnoantropologico.
Interventi vietati:
1) scavi e movimenti di terra che alterino l'attuale conformazione dei terreni, ad eccezione di interventi per indagini archeologiche e per attivita' connesse al consolidamento, restauro e valorizzazione del bene archeologico;
2) collocazione di cartelli pubblicitari, antenne e segnali di qualsiasi dimensione e forma ad eccezione della segnaletica stradale e degli apparati didattici finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del bene;
3) ingenti scavi e movimenti terra, anche attraverso condotte sotterranee, che possano interferire con il bene tutelato;
4) installazione di opere edilizie o impianti di qualunque tipo, di carattere pubblico o privato, che procurino consumo di suolo, o violazione del sottosuolo, o degli spazi in elevazione, anche sospesi (passaggio di cavi e simili), inducendo alterazioni del paesaggio percettibili dal cono visuale da e verso il percorso tratturale.
Interventi ammessi:
1) attivita' agro-silvo-pastorali con arature fino ad un massimo di 40 cm dal piano di campagna;
2) interventi di bonifica agraria o di opere infrastrutturali;
3) interventi consentiti lungo il Regio Tratturo «Pescasseroli-Candela»:
eliminazione delle eventuali pavimentazioni esistenti in bitume con nuove pavimentazioni in misto stabilizzato e/o asfalto colorato nei colori di terra;
individuazione e delimitazione dell'intero tracciato con paletti in legno castagno e siepi autoctone tipo rosa canina e/o prunus spinosa;
idonea cartellonistica segnaletica da concordare con la soprintendenza. Norme e disposizioni per tutte le zone. Aree e siti di paesaggio storico e archeologico.
Per tutte le aree del presente decreto sottoposte a tutela, gli interventi edilizi e infrastrutturale pubblico o privato, le lavorazioni non superficiale che comporti scavo e/o movimento terra devono essere sottoposti a parere preventivo obbligatorio e vincolante della competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, la quale si riserva di prescrivere eventuali indagini puntuali o in estensione, saggi archeologici stratigrafici e/o assistenze scientifiche qualificate in corso d'opera, che saranno a carico della committenza e andranno eseguite con metodologia scientifica da professionisti archeologici, in possesso di laurea e specializzazione / dottorato in archeologia, che abbiano maturato un'esperienza post-laurea su cantieri di scavo archeologico, il cui curriculum dovra' essere sottoposto all'attenzione della competente soprintendenza. Opere pubbliche.
Le procedure autorizzative di opere pubbliche da realizzarsi nelle aree sottoposte alle disposizioni del presente decreto sono quelle sancite dagli articoli 28, 147 e 152 del decreto legislativo n. 42/2004. I progetti di dette opere dovranno essere sottoposti all'esame della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio ai sensi del richiamato art. 28, nonche' ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'allegato 1.8 del decreto legislativo n. 36/2023.
In tutte le zone sono ammesse i seguenti interventi:
1) realizzazione delle attrezzature pubbliche per il rispetto degli standards urbanistici ai sensi delle leggi statali e regionali. Negli strumenti di pianificazione e attuazione della pianificazione dovranno essere individuati suoli ed edifici esistenti di proprieta' comunale, da destinare, previo recupero, ad attrezzature pubbliche. Qualora detti immobili non risultino idonei alla destinazione programmata possono essere individuati suoli o edifici privati da destinare a tale scopo. Gli interventi da realizzare in dette aree dovranno, comunque, tenere conto dei criteri di tutela paesistica (rispetto dei punti di vista panoramici; rispetto della geomorfologia del terreno; divieto di terrazzamenti). L'altezza degli edifici di nuova costruzione non potra' superare quella media degli edifici esistenti al contorno e, comunque, non potra' superare i 10 metri;
2) opere di sistemazione delle aree ed infrastrutture primarie di pertinenza delle attrezzature da realizzare per il raggiungimento degli standards urbanistici di settore, di cui al punto precedente;
3) realizzazione di aree di parcheggio che non comportino livellamenti di terreno, muri di sostegno e taglio di alberi. Discariche e stoccaggio dei rifiuti.
In tutte le zone ricadenti nella presente dichiarazione di notevole interesse pubblico non sono ammessi nuovi impianti per la discarica e lo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani. Per le discariche attive alla data di entrata in vigore delle presenti norme, si dovranno prevedere progetti di recupero ambientale che includano opere di miglioramento della qualita' paesaggistica da perseguire mediante la delocalizzazione delle attivita' in contrasto con le esigenze di tutela. Nelle more della progressiva delocalizzazione e' fatto obbligo di predisporre misure di mitigazione e miglioramento ambientale e paesaggistico quali barriere vegetali, interventi di risanamento etc.
Costituisce parte integrante del presente provvedimento la seguente documentazione:
1) allegato A - Relazione e disciplina d'uso;
2) allegato B - Perimetrazione;
3) allegato C - Osservazioni e controdeduzioni.
La documentazione sopraelencata e' consultabile sui siti informatici istituzionali del Ministero della cultura.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ai sensi dell'art. 140, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento provvedera' alla trasmissione ai Comuni di Morcone (BN) e Santa Croce del Sannio (BN) del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la presente dichiarazione, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Napoli, 6 settembre 2024

La presidente
della commissione regionale
Cinquantaquattro


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Avvertenza:
Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, e' pubblicato sul sito web del Segretariato regionale del Ministero della cultura per la Campania all'indirizzo http://www.campania.beniculturali.it e sul sito web della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento http://sabapce-bn.cultura.gov.it