Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2024 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 3 luglio 2024 |
Determinazione delle tariffe dovute dai fornitori di mezzi di identificazione. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429; Visto in particolare, l'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, come modificato dall'art. 31, comma 3-bis, del decreto-legge n. 75 del 2023 convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112, che stabilisce che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'art. 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe dovute al Ministero della salute per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 12, comma 1»; Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («Normativa in materia di sanita' animale»); Visto decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023 concernente «Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113; Ravvisata, pertanto, la necessita' di determinare, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 134 del 2022, le tariffe a carico dei fornitori di mezzi di identificazione per la copertura dei costi delle attivita' di cui all'art. 12 del medesimo decreto legislativo erogate dal Ministero della salute;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, adottato in attuazione dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e successive modificazioni, di seguito denominato decreto legislativo, determina le tariffe dovute dai fornitori dei mezzi di identificazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo, per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo e per ogni istanza di autorizzazione o di aggiornamento dell'elenco stesso. 2. Il Ministero della salute, in base alla tipologia di prestazione richiesta, applica ai fornitori dei mezzi di identificazione le tariffe previste in allegato 1 al presente decreto. |
| Allegato 1
Tariffe per i fornitori dei mezzi di identificazione
===================================================================== | Prestazione |Tariffa/euro| +======================================================+============+ |Iscrizione nell'elenco ministeriale dei fornitori | | |comprensiva di autorizzazione fino ad un massimo di 5 | | |mezzi di identificazione* | 139,00 | +------------------------------------------------------+------------+ |Aggiornamento elenco del fornitore fino ad un massimo | | |di 5 prodotti (modifica - integrazione - cancellazione| | |mezzi di identificazione)* | 118,00 | +------------------------------------------------------+------------+ |*Per ogni mezzo di identificazione oltre il quinto | 10,00 | +------------------------------------------------------+------------+ |Aggiornamento dati inerenti ai fornitori presenti in | | |elenco (senza mezzi di identificazione) per ogni | | |istanza | 77,00 | +------------------------------------------------------+------------+ |
| Art. 2
Modalita' di applicazione, riscossione e destinazione delle tariffe
1. I fornitori dei mezzi di identificazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo, versano al Ministero della salute le tariffe di cui all'allegato 1 contestualmente alla presentazione dell'istanza di iscrizione o di aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 12 del decreto legislativo e di autorizzazione a produrre, fornire o distribuire ciascuna tipologia di mezzo di identificazione. Le tariffe sono dovute per l'istruttoria legata ai singoli procedimenti, anche nell'ipotesi in cui il provvedimento finale sia di diniego. 2. Nella causale del versamento occorre specificare: «tariffa fornitori dei mezzi di identificazione - decreto legislativo n. 134/2022, art. 23, comma 5». 3. Il Ministero della salute rende il servizio richiesto dai fornitori dei mezzi di identificazione, previa verifica dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta. 4. I proventi derivanti dalle tariffe affluiscono al Capo XX, unita' di voto 2.1.71, capitolo n. 2227, art. 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute. |
| Art. 3
Disposizioni finali
1. Il Ministro della salute con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiorna, almeno ogni tre anni, le tariffe di cui all'allegato 1 del presente decreto sulla base del costo effettivo del servizio reso. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2024
Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2215 |
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