Gazzetta n. 219 del 18 settembre 2024 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 5 settembre 2024
Individuazione degli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale, per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, che comportano l'obbligo di ferma pari a due volte la durata dell'incarico.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 975, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice dell'ordinamento militare», il quale dispone che gli ufficiali in servizio permanente che sono destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto;
Visto l'art. 975, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, gli incarichi di cui al comma 1;
Visto il decreto del Ministro della difesa 21 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992, reg. n. 16, foglio n. 340, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 13 giugno 1992, recante «Corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare» e, in particolare, l'art. 2 che elenca gli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, dai quali discende l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata dell'incarico;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1992, reg. n. 35, foglio n. 149, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 43 del 24 ottobre 1992, recante «Corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare» e, in particolare, l'art. 2, che elenca gli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale per gli ufficiali della Marina militare, dai quali discende l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata dell'incarico;
Visto il decreto del Ministro della difesa 22 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2023 - Serie generale, recante «Corsi di elevato livello tecnico-professionale per gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri» la cui partecipazione comporta l'ulteriore ferma di anni cinque, che ha abrogato l'art. 1 del decreto del Ministro della difesa 18 giugno 1992 e l'art. 1 del decreto del Ministro della difesa 21 febbraio 1992;
Considerata l'esigenza di valorizzare le professionalita' e le peculiari competenze acquisite dagli ufficiali destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale, al termine del loro espletamento;
Ravvisata la necessita' di individuare gli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale, che vincolano gli ufficiali ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, in ragione della peculiare competenza acquisita, a seguito di specifiche valutazioni, operate in termini di posizioni organiche, impegni operativi e risorse umane disponibili;

Decreta:

Art. 1

Incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale per gli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare

1. Gli incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale che comportano, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito e dell'Aeronautica, l'assunzione degli obblighi di ferma, di cui all'art. 975 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, sono individuati dalle seguenti tabelle annesse al presente decreto:
a) tabella A per l'Esercito italiano,
b) tabella B per l'Aeronautica militare.
 
Allegato

TABELLA A

ESERCITO ITALIANO

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B

AERONAUTICA MILITARE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Abrogazioni

1. I decreti del Ministro della difesa 21 febbraio 1992 e 18 giugno 1992, richiamati in premessa, sono abrogati.

Roma, 5 settembre 2024

Il Ministro: Crosetto